Bollettino di legislazione tecnica nr 10 2014

Periodico fondato nel 1933 dal dott. ing. Dino de Paolis
81° anno di pubblicazione
bollettino
di
legislazione tecnica
n. 10/2014
ottobre
■
Tutta la Normativa
Nazionale e Regionale
settembre 2014
■
Scadenze fiscali
novembre-dicembre
■
Norme UNI-CEI
Su Internet:
Periodico online
Banca Dati normativa
Approfondimenti
News e aggiornamenti
legislazionetecnica.it
Prestazione energetica edifici
− Contabilizzazione del calore nei
condomini
− Bonus volumetrici e deroghe alle distanze
− Evacuazione fumi oltre il colmo del tetto
Sicurezza
■ Allestimento di spettacoli, manifestazioni e fiere
Professioni
■ Regolamento formazione professionale continua Geometri
■ Formazione obbligatoria amministratori condominiali
■ Restauratori dei beni culturali
Appalti pubblici
■ Garanzia globale di esecuzione
■ Nuovo Regolamento sui pareri di precontenzioso
Fisco
■ Il punto della Giurisprudenza sulla «prima casa»
Anticipazioni e notizie
■ POS, PSC, PSS, Fascicolo opera: modelli semplificati
■ Consigli di Disciplina: sostituzione del Presidente
■ Albo gestori ambientali: nuova modulistica
■ Antincendio aeroporti minori
I Prezzi si intendono a netto IVA 22%
Via Irno s.n.c. - 84098 Pontecagnano Faiano (SA) - Fax 089.84.87.41- Sito web: www.blumatica.it
bollettino
legislazione tecnica
di
10/2014
ottobre
Sommario
INDICI NORMATIVA
Normativa Nazionale (settembre 2014) ....................................................................................................................................... 771
Normativa Regionale (settembre 2014) ....................................................................................................................................... 779
EDILIZIA
Le azioni per l’efficienza energetica in edilizia nel D. Leg.vo 102/2014
-
Riqualificazione energetica del parco edilizio .......................................................................................................................
Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione .....................
Misurazione e fatturazione dei consumi energetici ..........................................................................................................
Bonus volumetrici e deroghe a distanze tra edifici..........................................................................................................
Deroga all’obbligo di evacuazione fumi oltre il colmo del tetto ..............................................................................
785
786
788
788
790
SICUREZZA
Decreto «Palchi» 22/07/2014: sicurezza allestimento e disallestimento spettacoli, manifestazioni e fiere
- Struttura del provvedimento .......................................................................................................................................................... 791
- Campo di applicazione ..................................................................................................................................................................... 792
- Allegati ...................................................................................................................................................................................................... 792
Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali 22 luglio 2014 ................................................................................... 793
PROFESSIONE
Geometri, formazione professionale: il nuovo Regolamento in vigore dal 2015
- Nota illustrativa ..................................................................................................................................................................................... 801
Delibera Consiglio Nazionale Geometri 22 luglio 2014, n. 6................................................................................... 801
La formazione obbligatoria degli amministratori condominiali
- Presupposti normativi ........................................................................................................................................................................ 807
- Ambito di applicazione e finalità ............................................................................................................................................... 808
Decreto Ministero Giustizia 13 agosto 2014, n. 140...................................................................................................... 811
La figura del restauratore dei beni culturali: qualifica, fase transitoria, attività riservate
- Riconoscimento giuridico della qualifica - Articolo 29 del D. Leg.vo 42/2004 ................................................. 813
- Previsione di fase transitoria acquisizione della qualifica - Articolo 182 del D. Leg.vo 42/2004 ........... 815
segue
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
769
- Dettagli fase transitoria acquisizione della qualifica - Articolo 182 del D. Leg.vo 42/2004...................... 816
- Le attività dei restauratori dei beni culturali nell’ambito dei lavori pubblici ...................................................... 819
- Riepilogo normativa di riferimento ............................................................................................................................................ 821
APPALTI PUBBLICI
La garanzia globale di esecuzione negli appalti pubblici
-
Premessa: l’entrata in vigore dell’istituto ................................................................................................................................
Ambito di applicazione della nuova disciplina ....................................................................................................................
Modalità di rilascio della garanzia globale di esecuzione .............................................................................................
Oggetto e durata della garanzia ................................................................................................................................................
Modalità di attivazione delle garanzie .....................................................................................................................................
Rapporti tra le parti...........................................................................................................................................................................
Requisiti del garante e del subentrante .................................................................................................................................
Limiti di garanzia .................................................................................................................................................................................
Finanziamenti a rivalsa limitata ....................................................................................................................................................
822
824
824
825
825
826
826
827
827
Pareri di precontenzioso: il nuovo Regolamento ANAC vigente dal 13/09/2014
- Nota illustrativa ..................................................................................................................................................................................... 828
Provvedimento ANAC 2 settembre 2014................................................................................................................................. 829
FISCO E PREVIDENZA
La giurisprudenza della Corte di Cassazione sulle agevolazioni «prima casa»
-
Coniugi e diritto di famiglia .........................................................................................................................................................
Requisito della residenza anagrafica..........................................................................................................................................
Calcolo della superficie dell’immobile acquistato con le agevolazioni ....................................................................
Questioni varie ......................................................................................................................................................................................
836
840
844
846
RUBRICHE
Anticipazioni e notizie
-
POS, PSC, Fascicolo dell’opera, PSS: i modelli ministeriali semplificati ..................................................................
Fondo di garanzia per la prima casa: le regole attuative contenute nel D.M. 31/07/2014 .....................
Servizi antincendio negli aeroporti minori: le nuove procedure aggiornate e semplificate ........................
Albo Gestori Ambientali: la nuova modulistica in attuazione del D.M. 120/2014 .........................................
Consigli di Disciplina: sostituzione del Presidente per impedimento temporaneo ...........................................
Edilizia scolastica: attivati 400 milioni per nuovi interventi di riqualificazione e messa in sicurezza ....
Semplificazioni fiscali: le principali misure contenute nello schema di decreto ................................................
849
849
850
852
853
854
855
Massimario di Giurisprudenza......................................................................................................................................................... 857
Scadenze fiscali (novembre-dicembre 2014)
............................................................................................................................
860
Indici e costi di costruzione ............................................................................................................................................................. 864
Aggiornamento sulle norme UNI e CEI (ottobre 2014) [Disponibile online] ...........................FAST
770 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
FIND
RP123
Normativa Nazionale
Elenco tematico completo di tutti i provvedimenti normativi e di prassi pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sui siti Internet delle Autorità emittenti, o comunque emanati
o resi noti nel periodo dal 1° al 30 settembre 2014.
Oltre ai testi e alle informazioni riportate in questo fascicolo i lettori possono, tramite l’utilizzo
del numero «Fast Find» (v. riquadro), consultare i testi completi di tutte le norme e le altre
risorse collegate.
NOVITÀ
Consulta e scarica tutti i testi ufficiali delle norme qui elencate da una sola pagina web.
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ERRATA-CORRIGE
Per un errore materiale, sul Bollettino n. 9/2014, sono state riportate alcune scadenze inesatte
concernenti provvedimenti di prevenzione incendi. Tutte le scadenze che riportano «17/10» sono
da leggere invece «07/10».
Il testo corretto può essere scaricato dal sito (Fast Find RP121).
AMBIENTE, PAESAGGIO E BENI CULTURALI
BENI CULTURALI E PAESAGGIO
GP11178
FAST FIND
D. Min. Beni e Att. Culturali 13 maggio 2014
Approvazione delle linee guida applicative dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, concernente la disciplina transitoria
del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore
di beni culturali.
Della emanazione del decreto è stata data notizia nella G.U. n. 219 del 20/09/2014.
Il provvedimento reca in allegato le nuove Linee guida applicative dell'art. 182 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 42/2004, concernente la disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. Le nuove Linee guida sostituiscono le precedenti, allegate alla Circolare del
Ministero per i beni e le attività culturali 35/2009 (e relativo addendum contenuto nella Circolare
36/2009), emanate in vigenza della versione del citato art. 182 precedente alla revisione attuata con
la L. 7/2013 e con il D.L. 93/2013 (conv. D.L. 112/2013).
Con la diffusione delle Linee guida in oggetto può prendere l'avvio la nuova procedura di selezione
pubblica, che dovrà concludersi entro il 30/06/2015, e per la quale saranno pubblicati appositi avvisi
pubblici.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
771
Indici Normativa
ALBO GESTORI AMBIENTALI
NN13165
FAST FIND
Deliberaz. Albo Gestori Amb. 9 settembre 2014, n. 6
Attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui l’articolo
15, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3
giugno 2014, n. 120.
Il provvedimento approva (Allegato «A») il modello di attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto
in relazione ai rifiuti da trasportare - redatta dal responsabile tecnico - che ai sensi dell'art. 15,
comma 3, lettera a), del D.M. 120/2014, recante il riordino della disciplina dell'Albo nazionale gestori
ambientali, deve essere presentato dalle imprese e dagli enti che intendono effettuare attività di
raccolta e trasporto di rifiuti su strada.
Si segnala altresì che:
— l’attestazione non è dovuta per i veicoli classificati trattori stradali ai sensi dell’art. 54 del
D. Leg.vo 285/1992;
— l’attestazione relativa a più di un veicolo o carrozzeria mobile può essere redatta in un unico
documento purché vengano riportati, per ciascun veicolo o carrozzeria mobile, tutti gli elementi
contenuti nel modello di cui all’allegato «A»;
— nel caso di carrozzerie mobili, l’attestazione del responsabile tecnico deve essere redatta per
almeno una delle carrozzerie mobili che si intendono utilizzare. L’impresa o l’ente può utilizzare
tutte le carrozzerie mobili che hanno le stesse caratteristiche della carrozzeria mobile oggetto
dell’attestazione.
NN13161
FAST FIND
Deliberaz. Albo Gestori Amb. 3 settembre 2014, n. 2
Modulistica per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’articolo
8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.
Il provvedimento approva (Allegato «A») il modello di domanda d’iscrizione, con procedura ordinaria,
nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’art. 8, nonché (Allegato «B») il modello relativo alla
dichiarazione di accettazione dell’incarico del responsabile tecnico di cui all’art. 15, comma 2, lettera
a), del D.M. 120/2014, recante il riordino della disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali.
NN13162
FAST FIND
Deliberaz. Albo Gestori Amb. 3 settembre 2014, n. 3
Modulistica per la comunicazione per l’iscrizione e il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata,
di cui all’articolo 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno
2014, n. 120.
Il provvedimento approva il modello di comunicazione per l’iscrizione e per il rinnovo dell’iscrizione
all’Albo, con procedura semplificata, dei seguenti soggetti:
— Allegato «A» - aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici
di cui al D. Leg.vo 267/2000, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi
comuni (art. 16, comma 1, lettera a), del D.M. 120/2014);
— Allegato «B» - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non
eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno di cui all’art. 212, comma 8, del D. Leg.vo
152/2006 (art. 16, comma 1, lettera b), del D.M. 120/2014);
— Allegato «C» - imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 65/2010 (art. 16, comma 1, lettera c), del D.M.
120/2014).
NN13163
FAST FIND
Deliberaz. Albo Gestori Amb. 3 settembre 2014, n. 4
Autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8,
9 e 10 di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno
2014, n. 120.
Il provvedimento approva il modello di autocertificazione per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, con
procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’art. 8, del D.M. 120/2014, recante
il riordino della disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali.
Salvo contraria comunicazione della Sezione regionale, il richiedente il rinnovo presenta la garanzia
772 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Indici Normativa
finanziaria, ove prevista, 45 giorni prima della scadenza dell’iscrizione in corso di validità.
Con il rinnovo dell’iscrizione, le Sezioni regionali e provinciali deliberano sulle comunicazioni di variazione dell’iscrizione presentate dall’impresa successivamente alla domanda di rinnovo.
Deliberaz. Albo Gestori Amb. 3 settembre 2014, n. 5
Variazioni dell’iscrizione all’Albo della dotazione dei veicoli.
FAST FIND
NN13164
Il provvedimento approva (Allegato «A») il modello di autocertificazione, con procedura ordinaria,
che le imprese devono presentare nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli,
ai fini dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.M. 120/2014,
recante il riordino della disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali. Il provvedimento approva
altresì il modello di accettazione della medesima dichiarazione da parte della competente Sezione
regionale dell'Albo.
RIFIUTI - RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
NN13179
FAST FIND
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 25 luglio 2014
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE,
2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE del 13 marzo 2014 di modifica del decreto
4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RoHS).
Gazzetta Ufficiale 26/09/2014, n. 224
Il provvedimento, come previsto dall'art. 22 del D. Leg.vo 27/2014, apporta modifiche al decreto
medesimo, in relazione alle direttive 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE 2014, 2014/72/UE, 2014/73/UE,
2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE, della Commissione del 1303/2014, che hanno modificato, adattandoli al progresso tecnico, gli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche
esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
MANCATA CONVERSIONE D.L. «ILVA»
NN13157
FAST FIND
Com. Min. Giustizia 16 settembre 2014
Mancata conversione del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante: «Misure urgenti per la realizzazione
del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario».
Gazzetta Ufficiale 16/09/2014, n. 215
Il provvedimento decaduto era volto ad assicurare la realizzazione del piano delle misure e delle
attività di tutela ambientale e sanitaria e la continuità produttiva ed occupazionale dello stabilimento siderurgico della Società ILVA Spa, in quanto stabilimento industriale di interesse strategico
nazionale.
APPALTI PUBBLICI
ANTIMAFIA
NN13177
FAST FIND
Determ. ANAC 2 settembre 2014, n. 2
Applicazione dell’articolo 38, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Gazzetta Ufficiale 25/09/2014, n. 223
Il documento fornisce alcuni chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni concernenti le
verifiche antimafia nel procedimento per il rilascio dell'attestazione di qualificazione. In estrema
sintesi i chiarimenti riguardano i seguenti tre punti:
— la verifica circa l'esistenza delle cause ostative va condotta anche in riferimento ai soggetti
indicati dall'art. 85, comma 2-bis, del D. Leg.vo 159/2011;
— la causa ostativa al rilascio dell'attestazione opera solo sulla base di un provvedimento espresso
del Giudice, seppure relativo all'applicazione in via provvisoria di misure interdittive, e non
anche in caso di mera pendenza del procedimento (come avviene invece nella verifica dei
requisiti di ordine generale ai fini della partecipazione alle gare);
— l'attestato può essere rilasciato qualora siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio
della comunicazione antimafia, fatta salva la possibile revoca successiva.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
773
Indici Normativa
ATTESTAZIONE E QUALIFICAZIONE
NN13142
FAST FIND
Com. ANAC 3 settembre 2014
Indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese «sovrabbondanti».
Gazzetta Ufficiale 11/09/2014, n. 211
Il documento riprende le considerazioni svolte nel precedente Comunicato in data 12/05/2014, ove
si è chiarito che è sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche
«sovrabbondanti», e che l’eventuale esclusione può avvenire solo in alcuni casi particolari, cioè qualora
ciò sia proporzionato e giustificato in relazione alla tipologia o alla dimensione del mercato di riferimento.
CONTROVERSIE
NN13154
FAST FIND
Provv. ANAC 2 settembre 2014
Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’articolo 6, comma 7,
lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Gazzetta Ufficiale 12/09/2014, n. 212
Il Provvedimento reca il nuovo Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie
nei contratti pubblici, di cui all'art. 6, comma 7, lettera n), del D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163 (cosiddetti
«pareri di precontenzioso»), in vigore dal 13/09/2014 e che supera il precedente, datato 13/02/2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06/03/2014, e che dunque ha regolato i procedimenti instaurati
a far data dal 06/03/2014 al 12/09/2014 compresi.
VARIANTI IN CORSO D’OPERA
NN13194
FAST FIND
Com. ANAC 17 settembre 2014
Applicazione dell'art .37 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 come convertito dalla Legge n. 114/2014
– Modalità di trasmissione e comunicazione all'ANAC delle varianti in corso d'opera.
Il comunicato fornisce indicazioni in merito alle novità introdotte dall’art. 37 del D.L. n. 90/2014
(conv. L. 114/2014) e relative alla trasmissione all'Autorità di vigilanza di dati concernenti le varianti
in corso d'opera, con l'obiettivo di standardizzare gli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti
e di consentire un avanzamento spedito dell’attività istruttoria da parte dell’ANAC.
Le indicazioni fornite tendono ad ampliare l'ambito di applicazione delle citate norme di cui all'art.
37 del D.L. 90/2014, in particolare ove si prevede che:
— il superamento del 10% dell'importo della gara, che fa scattare l'obbligo di comunicazione,
può essere determinato dalla concorrenza di più tipologie di variante, purché almeno una
sia riconducibile a quelle individuate dall'art. 37, comma 1, in commento;
— rientrano nell'applicazione delle norme in questione gli appalti nei settori speciali o relativi
ad interventi emergenziali sottoposti a deroga;
— rientrano negli obblighi anche le varianti plurime relative ad un medesimo appalto, qualora
il loro importo complessivo superi il 10% dell’importo contrattuale.
L'atto modifica altresì il Comunicato del Presidente della soppressa AVCP del 04/04/2008, con riferimento alla tempistica di invio delle schede di variante che deve intendersi adesso non più di 60
ma di 30 giorni, ed aggiorna e sostituisce il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 16/07/2014
che deve intendersi non più vigente.
EDILIZIA E IMMOBILI
CONDOMINIO
NN13175
FAST FIND
D. Min. Giustizia 13 agosto 2014, n. 140
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di
condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali.
Gazzetta Ufficiale 24/09/2014, n. 222
Il provvedimento attua la norma contenuta nell’articolo 1, comma 9, lettera a), del D.L. 145/2013
(convertito in legge dalla L. 9/2014), il quale ha integrato la riforma della disciplina del condominio
negli edifici di cui alla L. 220/2012, prevedendo l’emanazione di un decreto ministeriale per determinare
i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché
i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica
774 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Indici Normativa
prevista dall’articolo 71-bis, comma 1, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile
(R.D. 30/03/1942, n. 318), come modificato dalla citata L. 220/2012.
Si ricorda in proposito che il citato articolo 71-bis dispone che possono esercitare l’attività di amministratore di condominio coloro che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono
attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
EDILIZIA SCOLASTICA
NN13176
FAST FIND
Delib. CIPE 30 giugno 2014, n. 22
Misure di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali.
Gazzetta Ufficiale 24/09/2014, n. 222
La delibera dispone l’assegnazione a favore del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, dell’importo di 400 milioni di euro, per vari interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di istituzioni
scolastiche statali, nell'ambito dei programmi attivati in base all'art. 18, commi da 8 a 8-quinquies
del D.L. 69/2013 ed in base al D. Min. Istruzione, Univ. e Ric. 10/10/2013, n. 276.
FINANZA PUBBLICA
PROVVIDENZE
NN13180
FAST FIND
D. Min. Economia e Fin. 31 luglio 2014
Disciplina del Fondo di garanzia «prima casa» di cui all’articolo 1, comma 48, lett. c) della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
Gazzetta Ufficiale 29/09/2014, n. 226
Il provvedimento reca la disciplina attuativa del «Fondo di garanzia prima casa», la cui istituzione
è stata prevista dall’art. 1, comma 48, lettera c), della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), come
modificato dal D.L. 47/2014 (conv. L. 80/2014).
Il Fondo è mirato alla concessione di garanzie su finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi
di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio
nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori e da parte dei conduttori
di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati.
NN13151
FAST FIND
Delib. CIPE 18 aprile 2014, n. 18
Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: approvazione della proposta di
accordo di partenariato.
Gazzetta Ufficiale 09/09/2014, n. 209
Il documento approva la proposta di Accordo di partenariato, che ai sensi del Regolamento (UE)
1303/2013 costituisce lo strumento di programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei,
e ne stabilisce la strategia di impiego per il periodo 2014-2020, indicando le priorità, declinate in
undici obiettivi tematici (OT). Nell’Accordo sono indicati, per ciascun obiettivo tematico, i risultati attesi,
il quadro motivazionale delle priorità e delle azioni correlate e i metodi di intervento, nonché la
ripartizione indicativa delle risorse UE complessivamente assegnate all’Italia per il periodo 2014-2020.
IMPIANTISTICA
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E A FUNE
NN13181
FAST FIND
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17 settembre 2014, n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a
fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura).
Gazzetta Ufficiale 30/09/2014, n. 227
Il provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 753/1980 (Norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) fissa i requisiti e le modalità per
l'abilitazione del personale operativo addetto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico.
Le disposizioni si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari
aerei o terrestri che si suddividono nelle seguenti categorie:
A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
775
Indici Normativa
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C) sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.
INDICI, TASSI E COSTI DI COSTRUZIONE
TASSI ANTIUSURA
NN13182
FAST FIND
D. Min. Economia e Fin. 30 settembre 2014
Pubblicazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura (legge 7 marzo 1996 n. 108).
Periodi di rilevazione 1º aprile - 30 giugno 2014. Applicazione dal 1º ottobre al 31 dicembre 2014.
Gazzetta Ufficiale 30/09/2014, n. 228
Per il trimestre apr.-giu. 2014, il tasso medio rilevato su base annua è pari: per le operazioni di
mutuo con garanzia ipotecaria a tasso fisso al 4,85%; per le operazioni di mutuo con garanzia ipotecaria a tasso variabile al 3,66%; per le operazioni di leasing immobiliare a tasso fisso al 6,62%;
per le operazioni di leasing immobiliare a tasso variabile è pari al 4,63%.
Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 07/03/1996,
n. 108, come modificato dal D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12/07/2011,
n. 106, i tassi devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4
punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti
percentuali.
La rilevazione sopra indicata è valida a decorrere dal 01/10/2014 al 31/12/2014.
INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE
DECRETO «SBLOCCA ITALIA»
NN13152
FAST FIND
D.L. 12 settembre 2014, n. 133
Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese,
la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
Gazzetta Ufficiale 12/09/2014, n. 212
PREVENZIONE INCENDI
ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE
NN13195
FAST FIND
Circ. Min. Interno 12 settembre 2014, n. 11002
Decreto 28 febbraio 2014 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione
l'esercizio delle strutture turistico ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva
superiore a 400 persone». Chiarimenti ed indirizzi applicativi.
Il documento, al fine di una applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, fornisce i primi
chiarimenti ed esempi applicativi concernenti il D. Min. Interno 28/02/2014.
Il decreto, entrato in vigore il 13/04/2014, è strutturato secondo uno schema innovativo che contempla
la possibilità di seguire due percorsi applicativi tra loro alternativi: accanto ad un approccio di tipo
«tradizionale» si consente, limitatamente alle attività esistenti, il ricorso a un differente approccio
basato su un giudizio «esperto», che prevede la definizione di contromisure antincendio in modo
proporzionato alle caratteristiche dei potenziali scenari emergenziali (Titolo II del decreto). È dunque
principalmente tale metodo, che consente al responsabile dell'attività la scelta della strategia antincendio individuando la strategia più opportuna all'interno di un set di soluzioni predefinite prevalutate dal normatore, oggetto dei chiarimenti.
OLI MINERALI E GAS
NN13193
FAST FIND
Nota Min. Interno 5 settembre 2014, n. 10694
D.P.R. 151/2011. Attività n. 2 e n. 6 dell'Allegato I. Attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Chiarimenti.
La nota fornisce alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di aspetti specifici del D.M. 17/04/2008,
recante «Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle
opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8», ed in merito
776 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Indici Normativa
alle attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio relative alle attività n. 2 (Impianti
di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti) e n. 6 (Reti di trasporto
e di distribuzione di gas infiammabili) del D.P.R. 151/2011.
I chiarimenti vertono in particolare su:
— distanze di sicurezza nei confronti di «luoghi di concentrazione di persone»;
— distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati;
— di attività esistenti.
TARIFFE
NN13166
FAST FIND
D. Min. Interno 17 settembre 2014
Differimento del termine di entrata in vigore del decreto 6 agosto 2014 recante: «Disposizioni sul servizio
di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti
di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici».
Gazzetta Ufficiale 20/09/2014, n. 219
Il provvedimento proroga al 19/03/2015 il termine (originariamente fissato al 19/09/2014) di entrata
in vigore del D.M. 06/08/2014, che disciplina il procedimento per la certificazione del Servizio di salvataggio e antincendio, nonché i requisiti e le caratteristiche per il suo svolgimento, il procedimento
per l’abilitazione dei soccorritori aeroportuali e degli istruttori, il procedimento per l’attivazione del
presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio ed i requisiti degli addetti antincendio.
Conseguentemente slitta alla medesima data l'abrogazione del precedente D.M. 02/04/1981.
UFFICI E LUOGHI DI LAVORO
NN13156
FAST FIND
D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 10 giugno 2014
Approvazione dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
Gazzetta Ufficiale 12/09/2014, n. 212
Il provvedimento, in attuazione dell’art. 139 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 1124/1965,
approva l'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia.
Detto elenco aggiorna e sostituisce quello contenuto nel precedente D.M. 11/12/2009. Gli aggiornamenti riguardano esclusivamente, in tutte le tre liste, il gruppo 6 «tumori professionali» e il gruppo
2 «malattie da agenti fisici» con riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche.
PROFESSIONI
ESERCIZIO, ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA - GEOMETRI
Circ. CNG 11 settembre 2014, n. 9238
Formazione professionale continua - Linee Guida sull'attività formativa a distanza.
FAST FIND
NN13190
Il documento contiene le Linee Guida sulle attività di formazione a distanza (FAD) e formazione a
distanza qualificata (FAD-Q), ai sensi dell'art. 4 del nuovo Regolamento sulla formazione professionale
Continua dei Geometri e dei Geometri laureati, approvato dal Consiglio Nazionale il 22/07/2014.
NN13189
FAST FIND
Delib. CNG 22 luglio 2014, n. 6
Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7.
B.U. Min. Giustizia 15/08/2014, n. 15
Il Regolamento disciplina la formazione professionale continua degli iscritti all'Albo dei Geometri e
Geometri Laureati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale, la cui violazione costituisce illecito disciplinare.
Il Regolamento entra in vigore dal 01/01/2015, e da tale data sostituirà il precedente, datato novembre
2009 ed in vigore dal 2010.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
777
Indici Normativa
NN13191
FAST FIND
Delib. CNG 22 luglio 2014, n. 7
Regolamento sul professionista affidatario di più di tre tirocinanti e sui corsi di formazione professionale
alternativi al tirocinio (con allegato A).
B.U. Min. Giustizia 15/08/2014, n. 15
Il Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. P.R. 137/2012 che ha attuato la riforma
degli ordinamenti professionali, la possibilità per il professionista di assumere la funzione di affidatario
per un numero superiore a 3 (comunque massimo 5) tirocinanti contemporaneamente, in favore di
associazioni professionali e società tra professionisti.
Il Regolamento disciplina altresì, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del citato D. P.R. 137/2012, le modalità
con le quali la frequenza con profitto di uno specifico corso di formazione professionale della durata
di 6 mesi possa costituire una modalità alternativa all'espletamento del periodo complessivo obbligatorio di tirocinio.
MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
NN13174
FAST FIND
D. Min. Giustizia 3 ottobre 2014, n. 139
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e
dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi,
ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Gazzetta Ufficiale 23/09/2014, n. 221
Il provvedimento introduce modifiche al D.M. 180/2010, regolamento attuativo del D. Leg.vo 28/2010
in tema di mediazione. In particolare le novità riguardano:
— l'obbligo da parte degli organismi di mediazione di trasmettere trimestralmente al Ministero
i dati statistici concernenti l'attività, con le relative sanzioni;
— il capitale minimo degli organismi di mediazione e degli organismi di formazione;
— le incompatibilità ed i conflitti di interesse dei mediatori;
— la modulazione delle indennità spettanti agli organismi a titolo di spese di avvio, con la
previsione che le stesse sono dovute anche in caso di mancato accordo.
Si prevede inoltre l'obbligo per gli organismi di mediazione e di formazione di adeguarsi ai requisiti
relativi al capitale entro il 22/01/2015, e l'obbligo per i mediatori di completare l'aggiornamento
professionale in forma di tirocinio assistito entro il 24/09/2015.
SICUREZZA
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
NN13155
FAST FIND
D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 9 settembre 2014
Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS).
Gazzetta Ufficiale 12/09/2014, n. 212
Il Provvedimento, in attuazione dell’art. 32, comma 1, lettera h), e comma 4, del D.L. 69/2013 (cosiddetto «decreto del fare») definisce schemi semplificati per la redazione di:
— piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art. 89, comma 1, lettera h), del D. Leg.vo 81/2008;
— piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all’art. 100, comma 1, del D. Leg.vo 81/2008;
— fascicolo dell’opera (FO) di cui all’art. 91, comma 1, lettera b), del D. Leg.vo 81/2008.
— piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento (PSS) di cui all’art. 131,
comma 2, del medesimo D. Leg.vo 163/2006.
Il tutto, ferma restando la integrale applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV del
D. Leg.vo 81/2008 e nel D. Leg.vo 162/2006 (con riferimento al PSS).
I modelli sono disponibili sul sito in formato Word.
778 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Normativa Regionale
Elenco tematico dei principali provvedimenti normativi e di prassi pubblicati nei Bollettini Ufficiali
delle Regioni e delle Province autonome nel periodo dal 1° al 30 settembre 2014.
Oltre ai testi e alle informazioni riportate in questo fascicolo i lettori possono, tramite l’utilizzo
del numero «Fast Find» (v. riquadro), consultare i testi completi di tutte le norme e le altre
risorse collegate.
NOVITÀ
Consulta e scarica tutti i testi ufficiali delle norme qui elencate da una sola pagina web.
Collegati al sito www.legislazionetecnica.it e digita nel campo di ricerca il codice «RP123»
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CALABRIA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DEMANIO
Deliberaz. G.R. Calabria 30 giugno 2014, n. 258
Integrazione e modifica alla legge regionale 21 dicembre 2005 n. 17.
Bollettino Ufficiale P. I-II 11/09/2014, n. 42
FAST FIND
NR31921
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
NR31920
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Calabria 30 giugno 2014, n. 257
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 19 del 16 aprile 2002 «Norme per la tutela, governo ed
uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria» - Proposta al Consiglio Regionale.
Bollettino Ufficiale P. I-II 11/09/2014, n. 42
EMILIA ROMAGNA
AMBIENTE, PAESAGGIO E BENI CULTURALI - INQUINAMENTO ATMOSFERICO
NR31826
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 21 luglio 2014, n. 1180
Adozione della Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D. Leg.vo n. 155/2010.
Bollettino Ufficiale P. II 02/09/2014, n. 272
NORME TECNICHE - COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
NR31942
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 23 luglio 2014, n. 1426
O.C.D.P.C. 20 febbraio 2013, n. 52. Programma di interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui all’art. 2, co. 1,
lett. c). Approvazione linee guida e graduatorie di merito. Assegnazione ai soggetti beneficiari. Variazione di
bilancio. CUP E39D14000330001.
Bollettino Ufficiale P. II 24/09/2014, n. 287
PROTEZIONE CIVILE - CALAMITÀ/TERREMOTI - TERREMOTO EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO
NR31825
FAST FIND
Ord. Comm. Del. R. Emilia Romagna 1 settembre 2014, n. 64
Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali. Piani Annuali 2013-2014. Modifica termini per la presentazione dei progetti preliminari, definitivi, esecutivi, delle perizie e delle autocertificazioni di cui alle ordinanze
n. 47 del 13 giugno 2014 e 121 dell’11 ottobre 2013.
Bollettino Ufficiale P. II 01/09/2014, n. 269
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
779
Indici Normativa
NR31927
FAST FIND
Ord. Comm. Del. R. Emilia Romagna 12 settembre 2014, n. 68
Inserimento dei beni culturali privati nel Programma delle Opere Pubbliche e dei beni culturali: approvazione
schema di convenzione. Modifica ed integrazione ordinanza n. 122 dell’11 ottobre 2013.
Bollettino Ufficiale P. II 12/09/2014, n. 280
VARIE - CAPITOLATI
NR31922
FAST FIND
Ord. Comm. Del. R. Emilia Romagna 10 settembre 2014, n. 67
Realizzazione soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso
lo smontaggio, carico, trasporto scarico e rimontaggio di prefabbricati modulari rurali rimovibili (PMRR), provenienti dai lotti 1-2-3 PMRR e lotto 9 PMAR, compresivi degli arredi, per il loro riutilizzo in altri comuni
del cratere - LOTTO 6. Approvazione atti di gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Leg.vo 163/06.
Bollettino Ufficiale P. II 11/09/2014, n. 278
FRIULI VENEZIA GIULIA
NORME TECNICHE - COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
NR31932
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Friuli Venezia Giulia 29 agosto 2014, n. 1588
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (Opcm) n. 4007 del 29 febbraio 2012 contributi per gli
interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico su edifici privati ai sensi dell’art. 2, comma 5
dell’Opcm 4007. Approvazione graduatoria. (euro 1.443.180,00).
Bollettino Ufficiale Ord. 17/09/2014, n. 38
NR31943
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Friuli Venezia Giulia 5 settembre 2014, n. 1630
OPCM 3907/2010 - OPCM 4007/2012 - Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento
sismico di edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti, di proprietà pubblica, con esclusione
degli edifici scolastici ad eccezione di quelli che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni
strategiche. (euro 4.4.58.103,63).
Bollettino Ufficiale Ord. 24/09/2014, n. 39
LAZIO
EDILIZIA E IMMOBILI - ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE
NR31956
FAST FIND
Regolam. R. Lazio 29 settembre 2014, n. 22
Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e
successive modifiche.
Bollettino Ufficiale P. I-II 30/09/2014, n. 78
LOMBARDIA
EDILIZIA E IMMOBILI - EDILIZIA RESIDENZIALE
NR31951
FAST FIND
Delib. G.R. Lombardia 26 settembre 2014, n. X/2414
Interventi a favore della ripresa, accelerazione e conclusione dei programmi di investimento di edilizia residenziale
pubblica finalizzati all’incremento dell’offerta abitativa.
Bollettino Ufficiale S. Ord. 30/09/2014, n. 40
PROTEZIONE CIVILE - CALAMITÀ/TERREMOTI - TERREMOTO EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO
NR31937
FAST FIND
Ord. Comm. Del. R. Lombardia 8 settembre 2014, n. 58
Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino
di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche in relazione alle domande per il nuovo contributo per
l’autonoma sistemazione, di cui alle ordinanze commissariali n. 15 del 20 febbraio 2013 come modificata
ed integrata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013, n. 29 del 18 settembre 2013, n. 34 dell’11 dicembre
2013 e n. 45 del 17 aprile 2014.
Bollettino Ufficiale S. Ord. 22/09/2014, n. 39
780 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Indici Normativa
MARCHE
AMBIENTE, PAESAGGIO E BENI CULTURALI - IMPATTO AMBIENTALE - AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE
NR31928
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Marche 7 agosto 2014, n. 983
D. Leg.vo 152/2006 Parte II Titolo III bis, D. Leg.vo 46/2014. Presentazione domande da parte dei gestori
delle nuove attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale e indirizzi per l'attuazione dei procedimenti
in corso.
Bollettino Ufficiale Ord. 12/09/2014, n. 87
VARIE - AGRICOLTURA E FORESTE
NR31949
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Marche 15 settembre 2014, n. 1025
L.R. n. 6/2005 e s.m., legge forestale regionale, art. 15-bis, comma 2. Criteri e modalità per la redazione
e l'approvazione dei piani d'intervento forestale straordinari.
Bollettino Ufficiale Ord. 26/09/2014, n. 92
PUGLIA
AMBIENTE, PAESAGGIO E BENI CULTURALI - INQUINAMENTO ATMOSFERICO
NR31929
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Puglia 1 agosto 2014, n. 1730
D.G.R. n. 2420 del 16 dicembre 2013 (adempimenti in attuazione del Decreto Legislativo 13 agosto 2010,
n. 155 e ss.mm.ii. per la qualità dell’aria ambiente): disposizioni integrative relative alla fase transitoria.
Bollettino Ufficiale Ord. 15/09/2014, n. 127
EDILIZIA E IMMOBILI - EDILIZIA RESIDENZIALE
NR31938
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Puglia 6 agosto 2014, n. 1780
Determinazione dei requisiti di accesso e permanenza nell’alloggio sociale e criteri di ripartizione del finanziamento statale in materia di edilizia residenziale sociale, riservato ai Comuni ad alta tensione abitativa, in
attuazione della Legge 23 maggio 2014 n. 80, art. 10.
Bollettino Ufficiale Ord. 22/09/2014, n. 131
VARIE - CAVE, MINIERE E ATTIVITÀ ESTRATTIVE
NR31867
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Puglia 29 luglio 2014, n. 1653
Applicazione Direttiva 2001/42/CE; VAS del Piano Regionale delle Attività Estrattive ‐ adozione provvedimenti
conseguenti.
Bollettino Ufficiale Ord. 03/09/2014, n. 121
SARDEGNA
APPALTI PUBBLICI - NORME GENERALI E VARIE
NR31870
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Sardegna 5 agosto 2014, n. 31/16
D. Leg.vo n. 163/2006, art. 125, commi 6 e 10. Sistemi in economia e altre procedure negoziate senza
bando per l’affidamento di lavori pubblici e servizi di ingegneria e architettura. Approvazione direttiva generale
di indirizzo per le esigenze dell’amministrazione regionale.
Bollettino Ufficiale Suppl. Str. 04/09/2014, n. 48
SICILIA
AMBIENTE, PAESAGGIO E BENI CULTURALI - IMPATTO AMBIENTALE - AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE
NR31934
FAST FIND
D. Pres. R. Sicilia 8 luglio 2014, n. 23
Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione
siciliana (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della
legge regionale 9 maggio 2012, n. 26).
Bollettino Ufficiale P. I 19/09/2014, n. 39
TOSCANA
AMBIENTE, PAESAGGIO E BENI CULTURALI - RIFIUTI
Ord. P.G.R. Toscana 1 settembre 2014, n. 1
Disposizioni per l’attuazione della Circolare Orlando.
Bollettino Ufficiale P. I 03/09/2014, n. 42
FAST FIND
NR31880
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
781
Indici Normativa
EDILIZIA E IMMOBILI - EDILIZIA RESIDENZIALE
NR31881
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Toscana 25 agosto 2014, n. 708
Adempimenti di cui all’art. 10 comma 6 L. 23 maggio 2014 n. 80 - Definizione di requisiti, criteri e parametri
per l’accesso, la permanenza e la gestione dell’alloggio sociale.
Bollettino Ufficiale P. II 03/09/2014, n. 35
NORME TECNICHE - COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
D. Dirig. R. Toscana 12 settembre 2014, n. 3876
Disciplina per la gestione dei procedimenti in materia sismica: fase transitoria.
Bollettino Ufficiale P. II 24/09/2014, n. 38
FAST FIND
NR31945
Gli effetti del decreto decorrono dal 16/09/2014.
TRENTINO ALTO ADIGE
EDILIZIA E IMMOBILI - CATASTO E REGISTRI IMMOBILIARI
L. R. Trentino Alto Adige 26 settembre 2014, n. 8
Disposizioni in materia di libro fondiario.
Bollettino Ufficiale P. I-II 30/09/2014, n. 39
FAST FIND
NR31955
UMBRIA
AMBIENTE, PAESAGGIO E BENI CULTURALI - IMPATTO AMBIENTALE - AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE
NR31946
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Umbria 1 settembre 2014, n. 1099
Modificazioni dell’«Allegato A - D.G.R. 861/11 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione
Ambientale Strategica» alla D.G.R. n. 423 del 13 maggio 2013, conseguenti all’entrata in vigore della legge
11 agosto 2014, n. 116.
Bollettino Ufficiale P. I-II 24/09/2014, n. 45
NR31947
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Umbria 1 settembre 2014, n. 1100
Procedimento di «Verifica di assoggettabilità a VIA». Modificazioni ed integrazioni dell’ «allegato B» alla
D.G.R. n. 861 del 26 luglio 2011, conseguenti all’entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 116.
Bollettino Ufficiale Suppl. Ord. 24/09/2014, n. 2
APPALTI PUBBLICI - NORME GENERALI E VARIE
NR31893
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Umbria 4 agosto 2014, n. 1033
L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 - Allegato B) «Elenco delle categorie di lavori pubblici di cui all’art. 26» - Modificazioni.
Bollettino Ufficiale P. I-II 03/09/2014, n. 42
EDILIZIA E IMMOBILI - LOCAZIONE
NR31894
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Umbria 4 agosto 2014, n. 1039
Legge 179/92 e legge 61/98 - Interventi edilizi fruenti di contributo pubblico realizzati in locazione permanente
- Trasformazione in locazione a termine - Acquisto di alloggi con le risorse percepite in anticipazione dagli
operatori.
Bollettino Ufficiale P. I-II 03/09/2014, n. 42
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
NR31897
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Umbria 4 agosto 2014, n. 995
Semplificazione amministrativa: fac-simile della modulistica inerente i procedimenti su istanza di parte di competenza dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali dell’Umbria.
Bollettino Ufficiale Suppl. Ord. 03/09/2014, n. 2
VALLE D'AOSTA
INDICI, TASSI E COSTI DI COSTRUZIONE - PREZZARI
NR31933
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 29 agosto 2014, n. 1204
Approvazione dell’aggiornamento, per l’anno 2014, dell’elenco prezzi regionale previsto dall’art. 42 della legge
regionale 20 giugno 1996 n. 12, in materia di lavori pubblici.
Bollettino Ufficiale Suppl. Ord. 23/09/2014, n. 1
782 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Indici Normativa
Per i progetti già approvati al 29/08/2014 non è necessario, ai fini dell’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, alcun aggiornamento dei prezzi, a condizione che le procedure di affidamento
degli stessi siano avviate entro il 30/11/2014.
NORME TECNICHE - COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
NR31900
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 1 agosto 2014, n. 1090
Approvazione dell’atto di indirizzo per l’individuazione degli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica
incolumità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera e, della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 «Disciplina
delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche». Sostituzione degli allegati n. 4 e n. 6.2
alla DGR n. 1603 del 04/10/2013.
Bollettino Ufficiale Ord. 09/09/2014, n. 36
VENETO
AMBIENTE, PAESAGGIO E BENI CULTURALI - IMPATTO AMBIENTALE - AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE
NR31924
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Veneto 9 settembre 2014, n. 1633
D. Leg.vo 4 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia
di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D. Leg.vo n. 152/2006 a seguito
delle modifiche introdotte dal D. Leg.vo 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale.
Bollettino Ufficiale Ord. 12/09/2014, n. 89
EDILIZIA E IMMOBILI - ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE - AGRITURISMO
NR31923
FAST FIND
Deliberaz. G.R. Veneto 26 agosto 2014, n. 1582
Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni attuative e operative per lo svolgimento
dell'attività di fattoria didattica. Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/2003, n. 71/2003 e n. 1205/2012.
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35.
Bollettino Ufficiale Ord. 12/09/2014, n. 89
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
NR31919
FAST FIND
D. Dir. R. Veneto 12 agosto 2014, n. 38
Approvazione del modello regionale di asseverazione tecnica, da presentare alla Provincia tramite il SUAP,
quale allegato alla domanda per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione dei villaggi albergo e delle
residenze turistico alberghiere, ai sensi dell'art. 32 della l.r. 14 giugno 2013 n. 11 e della DGR n. 807/2014.
Bollettino Ufficiale Ord. 05/09/2014, n. 87
SICUREZZA - CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
NR31952
FAST FIND
L.R. Veneto 25 settembre 2014, n. 28
Modifica dell'articolo 79-bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 «Norme per l'assetto e l'uso del
territorio».
Bollettino Ufficiale Ord. 30/09/2014, n. 94
L'art. 79-bis della L.R. 27 giugno 1985, n. 61, come modificato, si applica anche ai procedimenti e
ai lavori in corso alla data della sua entrata in vigore.
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO
APPALTI PUBBLICI - DISCIPLINA ECONOMICA
NR31886
FAST FIND
Deliberaz. G.P. Bolzano 2 settembre 2014, n. 1041
Applicazione del Decreto ministeriale del 31 ottobre 2013, n. 143 «Regolamento recante determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura ed all'ingegneria».
Bollettino Ufficiale P. I-II 09/09/2014, n. 36
URBANISTICA - NORME GENERALI E VARIE
NR31941
FAST FIND
Deliberaz. G.P. Bolzano 9 settembre 2014, n. 1046
Accoglimento di domande di finanziamento per gli oneri di urbanizzazione di zone produttive.
Bollettino Ufficiale P. I-II 23/09/2014, n. 38
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
783
Indici Normativa
VARIE - CAVE, MINIERE E ATTIVITÀ ESTRATTIVE
D. Pres. P. Bolzano 4 settembre 2014, n. 27
Modifiche del regolamento di esecuzione alla legge provinciale sulle cave e torbiere.
Bollettino Ufficiale P. I-II 16/09/2014, n. 37
FAST FIND
NR31930
VARIE - NORME GENERALI E VARIE
NR31968
FAST FIND
L.P. Bolzano 26 settembre 2014, n. 7
Modifiche di leggi provinciali in materia fiscale, di patrimonio, di commercio, di artigianato, di turismo, di
esercizi pubblici, di ricerca e innovazione nonché di sostegno dell’economia.
Bollettino Ufficiale Straordinario 29/09/2014, n. 1
NR31969
FAST FIND
L.P. Bolzano 26 settembre 2014, n. 8
Modifiche di leggi provinciali in materia di spettacoli pubblici, enti locali, formazione e procedimento amministrativo.
Bollettino Ufficiale Straordinario 29/09/2014, n. 1
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO
URBANISTICA - CIMITERI
NR31940
FAST FIND
D. Pres. P. Trento 18 settembre 2014, n. 8-10/Leg.
Regolamento recante modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5/112 Leg.
concernente «Regolamento di attuazione dell'articolo 75, comma 7-ter, della legge provinciale n. 10 di data
11 settembre 1998 concernente lo svolgimento di attività in materia funeraria».
Bollettino Ufficiale P. I-II 23/09/2014, n. 38
bollettino
legislazione tecnica
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784 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Le azioni per
l’efficienza energetica in edilizia
nel D. Leg.vo 102/2014
Il D. Leg.vo 07/07/2014, n. 102 ha recepito la Direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica. In questo articolo vengono messe
particolarmente in luce le azioni nel campo dell’edilizia:
riqualificazione energetica del parco edilizio nazionale; miglioramento
della prestazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione; misurazione e fatturazione dei consumi energetici,
obbligo nei condomini e appartamenti, dal 2017 di dispositivi per la
contabilizzazione del calore; bonus volumetrici e deroghe a distanze
tra edifici; deroga all’obbligo di evacuazione fumi oltre il colmo del
tetto.
A cura di Vincenzo Lattanzi (*)
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1 Collegati al sito www.legislazionetecnica.it
2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice AR1014
S
ulla G.U. n. 165 del 18 luglio 2014 è stato pubblicato il D. Leg.vo 4 luglio 2014 n. 102 recante
“Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”. Le disposizioni contenute
nel D. Leg.vo 4 luglio 2014 n. 102 sono entrate in vigore il 19 luglio 2014.
Il decreto detta misure per la promozione ed il miglioramento dell’efficienza energetica e stanzia 800
milioni di Euro a favore di interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica per conseguire una
maggiore efficienza nel settore pubblico, nella produzione industriale e nei consumi domestici. Si riporta
di seguito una analisi dei punti più salienti.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PARCO EDILIZIO NAZIONALE
Art. 4 del D. Leg.vo 4 luglio 2014 n. 102
L’articolo 4 recepisce completamente quanto previsto dall’articolo 4 della Direttiva 2012/27/UE e prevede che, nell’ambito dei Piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica (PAEE) l’ENEA predisponga
e aggiorni ogni tre anni un documento di proposta per la riqualificazione energetica del parco nazionale
di edifici.
Nel dettaglio:
— L’ENEA, nel quadro dei piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica (PAEE) deve elaborare
una proposta di interventi a medio lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici;
— la proposta, che dovrà tener conto del Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero e del programma di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici
(*) Ingegnere, esperto di efficienza energetica negli edifici, Energy Manager ed esperto CTI.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
785
Edilizia
della pubblica amministrazione centrale, deve riguardare gli edifici, sia pubblici che privati, e
deve comprendere almeno quanto riportato in tabella.
Contenuti minimi della proposta ENEA
a)
Una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici.
b)
L’individuazione, sulla base della metodologia comparativa di cui all’articolo 5 della Direttiva 2010/31/UE, degli interventi
più efficaci in termini di costi, differenziati in base alla tipologia di edificio e la zona climatica.
c)
Un elenco aggiornato delle misure, esistenti e proposte di incentivazione, di accompagnamento e di sostegno finanziario,
messe a disposizione da soggetti pubblici e privati per le riqualificazioni energetiche e le ristrutturazioni importanti
degli edifici, corredate da esempi applicativi e dai risultati conseguiti.
d)
Un’analisi delle barriere tecniche, economiche e finanziarie che ostacolano la realizzazione di interventi di efficientamento
energetico negli edifici e le misure di semplificazione e armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi
e ad attrarre nuovi investimenti.
e)
Una stima del risparmio energetico e degli ulteriori benefici conseguibili annualmente per mezzo del miglioramento
dell’efficienza energetica del parco immobiliare nazionale basata sui dati storici e su previsioni del tasso di riqualificazione
annuo.
MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
DEGLI IMMOBILI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 5 del D. Leg.vo 4 luglio 2014 n. 102
L’articolo 5 recepisce completamente quanto previsto dall’articolo 5 della Direttiva 2012/27/UE e
dispone che, a partire dall’ anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale e da essa occupati per almeno
il 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata. Su tali edifici, come previsto dalla Direttiva
2012/27/UE, è data la possibilità, in alternativa, di realizzare interventi che comportino un volume
di risparmi energetici almeno equivalente a quelli ottenibili grazie alla riqualificazione annuale della
superficie suddetta.
Nel dettaglio, a partire dall’anno 2014 e fino al 2020, dovranno essere realizzati interventi sugli edifici
della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli edifici periferici, in grado di conseguire la riqualificazione energetica, almeno pari al 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata, o che, in
alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04
Mtep.
Programma di interventi
Entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, unitamente ad altri ministeri, dovrà predisporre un programma di interventi per il
miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con la percentuale indicata, e promuovere, altresì, le attività di informazione e di assistenza tecnica
eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate, anche tramite propri enti e società
collegate.
Le stesse amministrazioni, con il supporto dell’ENEA e del GSE, dovranno assicurare il coordinamento,
la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma,
promuovendo la massima partecipazione delle amministrazioni interessate, e la pubblicità dei dati sui
risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti.
Le modalità per l’esecuzione del programma devono essere definite con decreto da emanare entro 30
giorni dall’entrata in vigore del D. Leg.vo 4 luglio 2014 n. 102.
786 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Edilizia
Esclusioni
Le esclusioni sono riportate nella tabella che segue.
Esclusioni
a)
Gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 m2.
Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 è rimodulata a 250 m2.
b)
Gli immobili vincolati ai sensi del D. Leg.vo 42/2004, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione
energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto.
c)
Gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le
forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale.
d)
Gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Criteri da applicare
Per la definizione del programma, dovranno essere applicati criteri basati su:
— ottimizzazione dei tempi di recupero dell’investimento, anche con riferimento agli edifici con
peggiore indice di prestazione energetica;
— minori tempi previsti per l’avvio e il completamento dell’intervento;
— entità di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a finanziamenti tramite
terzi.
Al raggiungimento dell’obiettivo annuo dovranno concorrere inoltre le misure organizzative e comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo energetico, che le pubbliche amministrazioni
centrali sono chiamate a promuovere ed applicare con le modalità di cui all’articolo 14 del D.L. 52/2012.
Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma, le pubbliche amministrazioni centrali
devono favorire il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire tramite l’intervento di una o più ESCo.
Proposte di intervento delle pubbliche amministrazioni centrali
Entro il 30 settembre per l’anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, le pubbliche
amministrazioni centrali dovranno predisporre proposte di intervento per la riqualificazione energetica
degli immobili da loro occupati. Tali proposte dovranno essere formulate sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsti dall’APE.
Entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015, le pubbliche amministrazioni centrali, anche
avvalendosi del supporto dell’ENEA, dovranno predisporre e comunicare un rapporto sullo stato di conseguimento dell’obiettivo previsto.
Monitoraggio dei risultati
Grande importanza è data al monitoraggio dei risultati ottenuti ed alla promozione delle attività di
informazione e di sostegno tecnico alle pubbliche amministrazioni interessate. È stabilito infatti che a
partire dal 31 gennaio 2015, e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, le imprese che
effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione centrale
dovranno comunicare all’ENEA i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle suddette utenze e relativi all’anno precedente.
L’ENEA renderà disponibile un portale informatico per l’inserimento delle informazioni precedenti dandone opportuna informazione sul suo sito istituzionale.
Compiti delle Regioni nella programmazione energetica
È previsto che le Regioni e gli enti locali, nell’ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata, dovranno concorrere al raggiungimento dell’obiettivo nazionale
attraverso:
— l’approvazione di obiettivi e azioni specifiche di risparmio energetico e di efficienza energetica,
nell’intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprietà dello Stato;
— l’adozione di un criterio di priorità nell’utilizzo dei fondi strutturali e nell’attuazione degli impegni
derivanti dalla ripartizione regionale della quota minima di energia da produrre mediante energie
rinnovabili, al fine di promuovere la realizzazione di misure di incremento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica e l’integrazione con produzione di energia rinnovabile;
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
787
Edilizia
— l’adozione di provvedimenti volti a favorire l’introduzione di un sistema di gestione dell’energia,
comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCo e ai contratti di rendimento energetico
per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare
l’efficienza energetica a lungo termine.
Compiti delle imprese di fornitura di energia
Infine, le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale, su specifica richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, dovranno
comunicare alla stessa i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, delle utenze oggetto della
richiesta. La suddetta richiesta dovrà contenere i riferimenti delle utenze e i relativi codici di fornitura.
Le Regioni e le Province autonome renderanno disponibili tali informazioni sui propri siti istituzionali.
MISURAZIONE E FATTURAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
Art. 9 del D. Leg.vo 4 luglio 2014 n. 102
Sono introdotte norme concernenti la misurazione e la fatturazione del consumo energetico individuale.
Nel dettaglio:
— devono essere forniti ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffrescamento ed acqua calda per uso domestico di contatori individuali che riflettano con precisione
il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell’energia;
— devono essere forniti contatori individuali in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione
di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di ristrutturazioni importanti;
— entro il 31 dicembre 2016 è obbligatoria l’installazione di un contatore di fornitura di calore
in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura, qualora
il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati
da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una
pluralità di edifici;
— entro il 31 dicembre 2016 è obbligatoria nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti
da una fonte di riscaldamento o raffrescamento centralizzata, da una rete di teleriscaldamento
o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, l’installazione di
contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffrescamento o di acqua
calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente
in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
Condomini e appartamenti, dal 2017 obbligatoria la contabilizzazione del calore
Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di
costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore secondo quanto previsto dalla
norma UNI EN 834, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti non essere economicamente giustificabile.
Per i condomini alimentati dal teleriscaldamento o teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento
o raffrescamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento
degli appartamenti e delle aree comuni, l’importo complessivo deve essere ripartito secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva
all’installazione dei dispositivi previsti, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
BONUS VOLUMETRICI E DEROGHE A DISTANZE TRA EDIFICI
Art. 14, commi 6 e 7 del D. Leg.vo 4 luglio 2014 n. 102
Si tratta della conferma, con alcune varianti, di quanto contenuto nel D. Leg.vo 115/2008 individuando
2 casi differenti:
— edifici di nuova costruzione
— riqualificazione energetica di edifici esistenti.
788 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Edilizia
Edifici di nuova costruzione
Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20% dell’indice di prestazione
energetica limite previsto dal D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192, certificata con le modalità previste,
non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei
rapporti di copertura, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei
solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente i 30 cm, fino ad un massimo di ulteriori
30 cm per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 cm per
quelli orizzontali intermedi.
Il tutto è sintetizzato nella tabella che segue.
Scomputo volumi e deroghe a distanze ed altezze per edifici di nuova costruzione con EPi ≤ 0,80 EPlim
Tipologia
Non viene considerato nei computi per la determinazione dei
volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura
Murature esterne, tamponature o muri portanti verticali Il maggior spessore eccedente i 30 cm fino ad un max di 30 cm
che racchiudono il volume riscaldato
(complessivo 60 cm)
Solai di chiusura superiori ed inferiori che racchiudono il Il maggior spessore eccedente i 30 cm fino ad un max di 30 cm
volume riscaldato
(complessivo 60 cm)
Il maggior spessore eccedente i 30 cm fino ad un max di 15 cm
(complessivo 45 cm)
Solai intermedi
Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio
dei titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia), a quanto
previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito a:
— distanze minime tra edifici;
— distanze minime dai confini di proprietà;
— distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario;
— altezze massime degli edifici.
Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice civile.
Riqualificazione di edifici esistenti
Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori
delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192, certificata
con le modalità di previste, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei
titoli abitativi di cui al titolo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia), a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito a:
— distanze minime tra edifici;
— distanze minime dai confini di proprietà;
— distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario;
nella misura massima di 25 cm per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze
massime degli edifici, nella misura massima di 30 cm, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice civile.
Il tutto è sintetizzato nella tabella che segue.
Deroghe a distanze ed altezze per interventi su edifici esistenti con U ≤ 0,90 Ulim
Tipologia
Deroghe in merito alle distanze minime tra
edifici, dai confini di proprietà
e alle distanze minime
di protezione del nastro stradale
Deroghe in merito alle
altezze massime consentite
Murature esterne, tamponature o muri portanti
Fino ad un max di 25 cm
verticali che racchiudono il volume riscaldato
Solai di chiusura superiori ed inferiori che
racchiudono il volume riscaldato
Fino ad un max di 30 cm
Nota bene: la deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
789
Edilizia
DEROGA ALL’OBBLIGO DI EVACUAZIONE FUMI OLTRE IL COLMO DEL TETTO
Art. 14, commi 8 e 9 del D. Leg.vo 4 luglio 2014 n. 102
Viene introdotta la possibilità di scaricare a parete per:
— sostituzione di generatori che già scaricavano a parete o in canna collettiva ramificata con generatori di calore a gas a camera stagna;
— sostituzione di generatori, nel caso di ristrutturazioni di impianti termici individuali esistenti, qualora sussistano le condizioni successive:
– non vi siano sistemi di evacuazione oltre il colmo del tetto idonei o comunque adeguabili;
– vengano installati generatori a condensazione con emissioni medie ponderate di ossidi di
azoto ≤ 70 mg/kWh;
— installazione di caldaie a condensazione con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto ≤ 70
mg/kWh nei casi in cui l’obbligo di evacuare i fumi oltre il colmo del tetto risulta:
– incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento;
– il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco oltre il colmo del tetto;
— installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione e da una pompa di calore (in questo caso non è richiesta alcuna condizione sia di
impossibilità tecnica che di adeguamento dei sistemi fumari).
Si ritiene utile riportare una sintesi complessiva aggiornata delle possibilità di deroga consentite all’obbligo di scaricare i fumi oltre il colmo del tetto, previsto dall’art. 5 commi 9, 9-bis e 9-ter del D.P.R
412/1993, come risultanti a seguito delle modifiche introdotte dal D. Leg.vo 102/2014 in commento.
Deroghe all’obbligo di evacuazione fumi oltre il colmo del tetto D.P.R 412/1993
(art. 5 commi 9-bis e 9-ter come modificati dal D.L. 63/2013 e da ultimo dal D. Leg.vo 102/2014)
Casi
Situazione
1° Requisito
2° Requisito
1
Sostituzione di generatori di calore individuali che risultano
installati in data antecedente al 31 agosto 2013, con scaInstallare generatori di calore a
rico a parete o in canna collettiva ramificata, anche
gas a camera stagna
nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto
termico
2
L’adempimento dell’obbligo di evacuazione fumi oltre il
colmo del tetto risulta incompatibile con norme di tutela Installare generatori di calore a Generatori con emissioni medie
degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello gas a condensazione
ponderate NOx ≤ 70 mg/kWh
nazionale, regionale o comunale
3
Il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a rea- Installare generatori di calore a Generatori con emissioni medie
lizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto
gas a condensazione
ponderate NOx ≤ 70 mg/kWh
4
Ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti,
siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale
non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di Installare generatori di calore a Generatori con emissioni medie
ponderate NOx ≤ 70 mg/kWh
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco gas a condensazione
sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque
adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione
5
Vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, Installare generatori di calore a Generatori con emissioni medie
ponderate NOx ≤ 70 mg/kWh
composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e gas a condensazione
da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione
Pompe di calore con
Installare pompe di calore
di prodotto
ηtu ≥ 90 + 3 log Pn
Generatori con
ηtu ≥ 90 + 2 log Pn
Nota bene: in tutti i casi precedenti i terminali di scarico vanno posizionati in conformità alla norma tecnica UNI 7129.
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Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Decreto «Palchi» 22/07/2014:
sicurezza allestimento e
disallestimento spettacoli,
manifestazioni e fiere
Emanato in data 22/07/2014 dal Ministero del Lavoro il cosiddetto
«decreto palchi», che attua l’art. 88, comma 2-bis, del Testo Unico
della sicurezza introdotto dal D.L. 69/2013 (decreto «del fare»),
definendo quando e con quali specifiche modalità è necessario
applicare le norme del Testo Unico concernenti la sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili negli spettacoli e nelle fiere.
A cura di Alfonso Mancini (*)
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1 Collegati al sito www.legislazionetecnica.it
2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice AR1010
I
l decreto «del fare» (D.L. 69/2013 convertito in legge dalla L. 98/2013) ha introdotto il nuovo comma
2-bis dell’articolo 88 del Testo Unico dell’Edilizia di cui al D. Leg.vo 81/2008, prevedendo l’applicazione delle disposizioni concernenti i cantieri temporanei o mobili anche agli spettacoli
musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, e demandando altresì l’individuazione
di tali necessità ad un apposito decreto interministeriale, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
In attuazione delle citate disposizioni è stato emanato il decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali
22/07/2014, (cosiddetto «decreto palchi»), della cui pubblicazione è stata data notizia sulla Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 08/08/2014.
Il provvedimento definisce dunque in sostanza quando e con quali specifiche modalità è necessario
applicare le norme del Testo Unico concernenti la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili negli spettacoli e nelle fiere.
STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO
Il provvedimento prende in esame separatamente:
— gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali;
— le manifestazioni fieristiche;
stabilendo, per ciascuna delle due categorie di eventi:
— a quali attività devono applicarsi le disposizioni del Titolo IV – Cantieri temporanei e mobili –
del D. Leg.vo 81/2008;
— quali sono le «particolari esigenze» di cui tenere conto nell’applicazione delle suddette norme;
— in quali particolari casi, per le attività considerate, non operano le disposizioni del decreto in
commento in combinato e quelle del Testo Unico;
— particolari modalità di applicazione di specifici articoli/commi del Testo Unico.
(*)
Ingegnere, esperto in materie tecnico-amministrative, Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Legislazione Tecnica.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
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Sicurezza
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le attività cui si estende il campo di applicazione del decreto sono le seguenti:
per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali:
— le «attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e
disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento».
Le esclusioni per tali fattispecie sono disciplinate dall’art. 1, comma 3.
per le manifestazioni fieristiche:
— le «attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere
temporanee per manitestazioni fieristiche».
Le esclusioni per tali fattispecie sono disciplinate dall’art. 6, comma 3.
ALLEGATI
Rispetto alla bozza del provvedimento circolata nei mesi precedenti alla sua emanazione, sono stati
inseriti 8 allegati, con i seguenti contenuti:
IInformazioni minime sul sito di installazione dell’opera temporanea (che il committente o il
responsabile dei lavori devono acquisire ai fini dell’art. 90, comma 1, lettera a), del D. Leg.vo
81/2008 (scelte architettoniche, tecniche ed organizzative per la pianificazione dei vari lavori
o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente);
II - Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere
(art. 3, comma 1, lettera f), del decreto in esame);
III - Contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza
per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento;
III.1 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti
del PSC di cui al punto 2.1.2 dell’Allegato XV del D. Leg.vo 81/2002 (in pratica sostituisce,
per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all’art. 1, comma 2, del decreto in
esame, i punti 1 e 2 dell’Allegato XV.1 al D. Leg.vo 81/2008);
VI - Informazioni minime sul quartiere fieristico (che il committente o il responsabile dei lavori
devono acquisire ai fini dell’art. 90, comma 1, lettera a), del D. Leg.vo 81/2008 (scelte architettoniche, tecniche ed organizzative per la pianificazione dei vari lavori o fasi di lavoro che
si svolgeranno simultaneamente o successivamente);
V - Contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26 del D.
Leg.vo 81/2008 per le manifestazioni fieristiche (redatto dal gestore o dall’organizzatore della
manifestazione fieristica - art. 26, comma 2, del D. Leg.vo 81/2008);
VI - Contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza
per le manifestazioni fieristiche;
VI.1 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti
del PSC di cui al punto 2.1.2 dell’Allegato XV del D. Leg.vo 81/2002 (in pratica sostituisce,
per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all’art. 6, comma 2, del decreto in
esame, i punti 1 e 2 dell’Allegato XV.1 al D. Leg.vo 81/2008).
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Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Sicurezza
Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali 22 luglio 2014
Applicazione delle disposizioni del Titolo IV del D. Leg.vo n. 81/2008 agli spettacoli
musicali, cinematografici e teatrali ed alle manifestazioni fieristiche.
Gazzetta Ufficiale 08/08/2014, n. 183
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con
il Ministro della salute
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», di seguito D. Leg.vo n. 81 del 2008;
Visto l'articolo 32, comma 1, lettera g­bis), del decreto-legge n. 69 del 2013, come convertito dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, il quale all'articolo 88, del D. Leg.vo n. 81 del 2008 ha aggiunto il comma 2-bis che prevede:
"2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013»;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del D. Leg.vo n.
81 del 2008, alle riunioni del 25 settembre, 23 ottobre, 27 novembre, 18 dicembre 2013 e 13 gennaio 2014;
Considerate le particolari esigenze connesse allo svolgimento delle attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali,
cinematografici, teatrali e delle manifestazioni fieristiche;
Considerata l'opportunità di fornire specifiche indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori
dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche;
decreta
CAPO I - SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI, TEATRALI
Art. 1. - Campo di applicazione
1. Le disposizioni del Titolo IV del D. Leg.vo n. 81 del 2008 si applicano alle attività di cui al comma
2 secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il
loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musi­
cali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.
3. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del
D. Leg.vo n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso D. Leg.vo n. 81 del 2008, non
operano per le attività:
a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al
comma precedente;
b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non con­
nesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sol­
levamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la
cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso
di stativi e 8 m nel caso di torri;
d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti
da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi,
previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi
di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.
Art. 2. - Particolari esigenze
1. Per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto,
in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli
musicali, cinematografici e teatrali di seguito indicate:
a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro,
con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
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Sicurezza
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato
degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi
in luoghi aperti.
Art. 3. - Applicazione del Capo I del Titolo IV del D. Leg.vo n. 81 del 2008
1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, le disposizioni di cui
al Capo I del Titolo IV del D. Leg.vo n. 81 del 2008 tengono conto che:
a) per la definizione di cantiere di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D. Leg.vo n. 81 del
2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 2;
b) per la definizione di committente di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) del D. Leg.vo n. 81
del 2008 si intende: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa,
per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all'articolo 1, comma 2, indipendentemente
da eventuali frazionamenti della loro realizzazione;
c) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 1, lettera a) D. Leg.vo
n. 81 del 2008 deve acquisire le informazioni di cui all'allegato I;
d) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 2 del D. Leg.vo n. 81
del 2008 prende in considerazione unicamente il documento di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera a) del D. Leg.vo n. 81 del 2008;
e) ai fini dell'articolo 90, comma 7 del D. Leg.vo n. 81 del 2008, non si applica la previsione di cui
al secondo periodo;
f) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 9, lettera a) del
D. Leg.vo n. 81 del 2008 verifica l'idoneità tecnico professionale mediante l'acquisizione del cer­
tificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di
regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti
previsti dall'allegato XVII del D. Leg.vo n. 81 del 2008. Non trovano applicazione le disposizioni
di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere
la verifica dell'idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di
cui all'allegato II;
g) non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 90, commi 10 e 11 e articolo 91, comma
1, lettera b) del D. Leg.vo n. 81 del 2008;
h) ai fini degli articoli 89, comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del D. Leg.vo n. 81 del
2008, i contenuti minimi, rispettivamente, del piano operativo di sicurezza e del piano di sicurezza
e di coordinamento sono definiti dall'allegato III;
i) ai fini dell'articolo 100, comma 4 del D. Leg.vo n. 81 del 2008, copia del piano di sicurezza e
di coordinamento e copia del piano operativo di sicurezza devono essere messi a disposizione
dei rappresentanti della sicurezza prima dell'inizio dei lavori;
j) ai fini dell'articolo 102, comma 1 del D. Leg.vo n. 81 del 2008, su iniziativa dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi un
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell'articolo 49 del
D. Leg.vo n. 81 del 2008 al fine di realizzare un coordinamento tra i rappresentanti stessi.
Art. 4. - Applicazione del Capo II del Titolo IV del D. Leg.vo n. 81 del 2008
1. Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del D. Leg.vo n. 81 del 2008 valgono in quanto applicabili,
tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2:
a) ai fini degli articoli 111 e 122 del D. Leg.vo n. 81 del 2008, la costruzione delle opere temporanee
può essere effettuata senza l'impiego di opere provvisionali distinte quando le opere temporanee
costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori;
b) i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle
attività di cui all'articolo 1, comma 2, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 116 del
D. Leg.vo n. 81 del 2008, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore
formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento
di dette attività in modo idoneo e sicuro;
c) i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, hanno l'obbligo
di formazione di cui all'allegato XXI del D. Leg.vo n. 81 del 2008 prevista per gli addetti al mon­
taggio e smontaggio di ponteggi; il datore di lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori,
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Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Sicurezza
ricevano una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici,
tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro.
CAPO II ­ MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
Art. 5. - Definizioni
1. Agli
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
Gestore: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico;
Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica;
Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con dispo­
nibilità di un'area specifica;
Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio
dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive;
Stand: singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell'Espositore;
Spazio complementare allestito: area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi
a supporto dell'esposizione fieristica;
Quartiere fieristico: struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica,
dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di
manifestazioni fieristiche;
Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l'allestimento di uno stand o di uno
spazio complementare allestito;
Tendostruttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati.
Art. 6. - Campo di applicazione
1. Le disposizioni del Titolo IV del D. Leg.vo n. 81 del 2008 si applicano alle attività di cui al comma
2 secondo le modalità previste dal Capo II del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrut­
ture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.
3. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del
D. Leg.vo n. 81 del 2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso D. Leg.vo n. 81 del 2008, non
operano per le attività di cui al comma 2, in caso di:
a) strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano supe­
riore fino a 100 m2;
c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti
da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi,
previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente
collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 m di altezza rispetto a un piano stabile.
Art. 7. - Particolari esigenze
1. Per le attività di cui all'articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto,
in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche delle manife­
stazioni fieristiche di seguito indicate:
a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro,
con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato
degli eventi;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi
in luoghi aperti;
h) presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
795
Sicurezza
Art. 8. - Applicazione del Capo I del Titolo IV del D. Leg.vo n. 81 del 2008
1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui
al Capo I del Titolo IV del D. Leg.vo n. 81 del 2008 tengono conto che:
a) per la definizione di cantiere di cui all'articolo 89, comma 1 , lettera a) del D. Leg.vo n. 81 del
2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all'articolo 6, comma 2;
b) per la definizione di committente di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) del D. Leg.vo n. 81
del 2008 si intende: il soggetto gestore, organizzatore o espositore che ha la titolarità e che
esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si effettuano le attività di cui all'articolo
6, comma 2, limitatamente all'ambito di esplicazione dei richiamati poteri;
c) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 1, lettera a) del
D. Leg.vo n. 81 del 2008 deve acquisire le informazioni di cui agli allegati IV e V, relative agli
spazi ove realizzare le attività di cui all'articolo 6, comma 2;
d) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 2, del D. Leg.vo n. 81
del 2008 prende in considerazione unicamente il documento di cui all'articolo 91, comma 1,
lettera a) del D. Leg.vo n. 81 del 2008;
e) ai fini dell'articolo 90, comma 7 del D. Leg.vo n. 81 del 2008, non si applica la previsione di cui
al secondo periodo;
f) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 9, lettera a) del
D. Leg.vo n. 81 del 2008 verifica l'idoneità tecnico professionale mediante l'acquisizione del cer­
tificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di
regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti
previsti dall'allegato XVII del D. Leg.vo n. 81 del 2008. Non trovano applicazione le disposizioni
di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere
la verifica dell'idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di
cui all' allegato II;
g) ai fini degli articoli 89, comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del D. Leg.vo n. 81 del
2008, i contenuti minimi, rispettivamente, del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza sono definiti dall'allegato VI e devono tenere conto delle informazioni di
cui all'allegato IV e delle informazioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi
di cui all'articolo 26 del D. Leg.vo n. 81 del 2008, redatto dal gestore o dall'organizzatore, i cui
contenuti minimi sono descritti nell'allegato V;
h) non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 90, commi 10 e 11 e articolo 91, comma
1, lettera b) del D. Leg.vo n. 81 del 2008;
i) la recinzione di cantiere di cui all'articolo 96, comma 1, lettera b) del D. Leg.vo n. 81 del 2008,
a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza;
j) ai fini dell'articolo 100, comma 4 del D. Leg.vo n. 81 del 2008, copia del piano di sicurezza e
di coordinamento e copia del piano operativo di sicurezza devono essere messi a disposizione
dei rappresentanti della sicurezza prima dell'inizio dei lavori;
k) ai fini dell'articolo 102, comma 1 del D. Leg.vo n. 81 del 2008, su iniziativa dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi un
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell'articolo 49 del
D. Leg.vo n. 81 del 2008 al fine di realizzare un coordinamento tra i rappresentanti stessi.
Art. 9. - Applicazione del Capo II del Titolo IV del D. Leg.vo n. 81 del 2008
1. Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del D. Leg.vo n. 81 del 2008 valgono in quanto applicabili,
tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, coma 2. La recinzione
di cantiere di cui all'articolo 109, comma 1 del D. Leg.vo n. 81 del 2008, a seguito di specifica valutazione
del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza.
Art. 10. - Monitoraggio e pubblicazione
1. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, d'intesa con il Ministero della Salute, provvede al monitoraggio della applicazione di quanto pre­
visto dal medesimo decreto rielaborandone eventualmente i contenuti.
2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Sicurezza
ALLEGATO I
INFORMAZIONI MINIME SUL SITO DI INSTALLAZIONE
DELL'OPERA TEMPORANEA
1. Le informazioni minime concernenti il sito di installazione dell'opera temporanea sono di seguito
riportate:
a) dimensioni del luogo di installazione dell'opera temporanea anche in relazione alla movimenta­
zione in sicurezza degli elementi costituenti l'opera temporanea e le relative attrezzature;
b) portanza del terreno o della pavimentazione relativa al luogo dell'installazione, in relazione alle
sollecitazioni indotte dall'opera temporanea;
c) portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il sollevamento
di americane o altre attrezzature;
d) presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee aeree o condutture sot­
terranee di servizi, viabilità;
e) caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra.
ALLEGATO II (*)
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
DELLE IMPRESE ESECUTRICI STRANIERE
DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA f)
II/ La sottoscritto/a ..................................................................................................................................................., cittadinanza
............................................................................................................................................. nato/a ..............................................................
il .............................................................. residente a .............................................................., prov. .........., indirizzo ................
............................................................................................................................................................................................................................,
individuato a mezzo documento: ....................................................................................................................................................
nella sua qualità di legale rappresentante della impresa ..................................................................................................
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, anche
ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445
DICHIARA:
1. che il personale che utilizzerà per i lavori sarà il seguente:
a) nome, cognome e data e luogo di nascita ................................................................................................................;
b) nome, cognome e data e luogo di nascita ................................................................................................................;
c) ..................................................................................................................................................................................................................
2. che tutti i lavoratori di cui al punto 1 hanno svolto corsi di formazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro in conformità con la vigente normativa;
3. che in ordine al personale di cui al punto 1 è stato ottemperato ogni obbligo in materia di salute e
sicurezza conformemente alla vigente normativa;
4. che tutti i lavoratori di cui al punto 1 sono a conoscenza delle procedure aziendali utilizzate per la
realizzazione delle attività di cui ai lavori e hanno la competenza professionale per applicarle.
............................, lì ..............................................................
TIMBRO (O INDICAZIONE DELL'AZIENDA) E FIRMA
............................................................................................................................
(*) Questo modello è disponibile anche in formato word (editabile), in allegato al testo disponibile sul sito Internet (Fast
Find RP121).
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
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Sicurezza
ALLEGATO III
CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E
DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA PER GLI SPETTACOLI MUSICALI,
CINEMATOGRAFICI, TEATRALI E DI INTRATTENIMENTO
Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, i contenuti minimi del­
l'allegato XV del D. Leg.vo n. 81 del 2008 tengono conto che:
1. non operano:
la lettera i) del punto 1.1.1;
a) le lettere i) e n) del punto 2.2.2;
b) le lettere b); b-bis); d); e); f); g); l); m) del punto 2.2.3;
c) il punto 3.1;
d) la lettera e) del punto 3.2.1;
e) il punto 3.2.2;
f) la lettera d) del punto 4.1.1.;
g) i punti 4.1.2.; 4.1.5.; 4.1.6.
2. trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:
a) il punto 2.1.4 è sostituito con il seguente:
2.1.4. il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria;
b) il punto 2.1.5 è sostituito con il seguente:
2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei con­
tenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato nell'allegato III.1;
c) il punto 2.2.1 è sostituito con il seguente:
2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui
all'allegato I, in relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circo­
stante.
d) il punto 2.3.1. è sostituito con il seguente:
2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni,
anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza
di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori;
e) il titolo 3. è sostituito con il seguente:
3. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
f) il titolo 3.2. è sostituito dal seguente:
3.2. Contenuti minimi;
g) la lettera d) del punto 3.2.1. è sostituita dalla seguente:
d) l'elenco degli apprestamenti e delle attrezzature utilizzati nel cantiere;
ALLEGATO III.1
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI
ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI AL PUNTO 2.1.2.
DELL'ALLEGATO XV DEL D.LEG.VO N. 81 DEL 2008
1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, i contenuti minimi
dell'allegato XV.1 del D. Leg.vo n. 81 del 2008 tengono conto che trovano applicazione le seguenti carat­
terizzazioni:
a) il punto 1. è sostituito con il seguente:
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; parapetti; passerelle; gabinetti; locali
per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; recinzioni di cantiere;
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Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Sicurezza
b) il punto 2 è sostituito con il seguente:
2. Le attrezzature comprendono: autogrù; argani; elevatori; impianti elettrici di cantiere; impianti
di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di addu­
zione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo.
ALLEGATO IV
INFORMAZIONI MINIME SUL QUARTIERE FIERISTICO
1. Le informazioni minime concernenti il quartiere fieristico fornite dal gestore o dall'organizzatore rela­
tivamente:
a) a tutte le attrezzature permanenti presenti;
b) alla viabilità;
c) alla logistica in generale;
d) agli impianti a rete fissa installati.
ALLEGATO V
CONTENUTI MINIMI DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI,
DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DEL D. LEG.VO N. 81 DEL 2008
PER LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
1. Il documento unico di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26 del D. Leg.vo n. 81 del 2008, è
specifico per ogni manifestazione fieristica, i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed
organizzative conformi all'articolo 15 del D. Leg.vo n. 81 del 2008, con particolare riguardo al contesto
e al sito in cui la manifestazione si svolge, e contiene almeno:
a) orari e date di svolgimento delle attività di allestimento e disallestimento;
b) caratteristiche del quartiere fieristico;
c) modalità di accesso e logistica del quartiere fieristico;
d) piano di emergenza del quartiere fieristico;
e) informazioni sui rischi presenti nel quartiere fieristico;
f) indicazioni sui rischi interferenti presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento e relative
misure preventive e protettive da adottare.
ALLEGATO VI
CONTENUTI MINIMI DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E
DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, i contenuti minimi del­
l'allegato XV del D. Leg.vo n. 81 del 2008 tengono conto che:
1. non operano:
a) la lettera i) del punto 1.1.1.;
b) le lettere i) e n) del punto 2.2.2;
c) le lettere b); b-bis); d); e); f); g); l); m) del punto 2.2.3;
d) il punto 3.1.;
e) la lettera e) del punto 3.2.1.;
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
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Sicurezza
j) il punto 3.2.2.;
g) la lettera d) del punto 4.1.1.;
h) i punti 4.1.2.; 4.1.5.; 4.1.6.
2. trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:
a) la lettera a) del punto 1.1.1. è sostituita con la seguente:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di ideazione/studio delle
strutture allestitive in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garan­
tire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. L'ideazione/studio delle strut­
ture allestitive è effettuata nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e
delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianifica­
zione temporale e spaziale dei lavori;
b) il punto 2.1.4. è sostituito con il seguente:
2.1.4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria;
c) il punto 2.1.5 è sostituito con il seguente:
2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei con­
tenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato nell'allegato VI.1;
d) il punto 2.2.1. è sostituito con il seguente:
2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui
agli allegato IV e V, in relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.
e) il punto 2.3.1. è sostituito con il seguente:
2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni,
anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di
lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori;
f) il titolo 3. è sostituito dal seguente:
3. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA;
g) il titolo 3.2. è sostituito dal seguente:
3.2. ­ Contenuti minimi;
h) la lettera d) del punto 3.2.1. è sostituita dalla seguente:
d) l'elenco degli apprestamenti e delle attrezzature utilizzati nel cantiere;
i) la lettera g) del punto 4.1.1. è sostituita dalla seguente:
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti e attrezzature;
ALLEGATO VI.1
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI
ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI AL PUNTO 2.1.2.
1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, i contenuti minimi
dell'allegato XV.1del D. Leg.vo n. 81 del 2008 tengono conto che trovano applicazione le seguenti carat­
terizzazioni:
a) il punto 1. è sostituito con il seguente:
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; parapetti; passerelle; gabinetti, locali per
lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo qualora non predisposti dal gestore;
b) il punto 2. è sostituito con il seguente:
2. Le attrezzature comprendono: autogrù; argani; elevatori; impianti elettrici di cantiere; impianti
di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di addu­
zione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo qualora non predisposti dal gestore.
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Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Geometri, formazione
professionale: il nuovo
Regolamento in vigore dal 2015
Il Consiglio Nazionale dei Geometri ha approvato - con Delibera del 22/07/2014 - il nuovo Regolamento
per la formazione professionale continua dei Geometri e dei Geometri laureati, in attuazione dell’art.
7 del D.P.R. 137/2012, che ha riformato gli ordinamenti delle libere professioni.
Il nuovo Regolamento entrà in vigore dal 01/01/2015, data dalla quale è dunque sostituito il precedente, datato novembre 2009 ed in vigore dal 01/01/2010.
Tra le novità principali, segnaliamo quanto segue:
— sono state ampliate le modalità con le quali possono essere conseguiti i crediti formativi, tra le quali ad esempio è ora previsto il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini
del tirocinio professionale, o la frequenza a corsi di alta formazione post-secondaria nelle discipline tecnico-scientifiche;
— è stato uniformato il numero di crediti professionali da conseguire - in precedenza graduati
in misura inversamente proporzionale all’anzianità di iscrizione all’Albo - pari ora ad almeno 60
CFP nel triennio;
— è stato istituito il Curriculum Professionale Certificato (CPC) sulla formazione professionale,
documento che contiene gli eventi formativi svolti, le esperienze maturate e le qualifiche professionali conseguite (sulla base di un sistema di qualificazione delle competenze degli iscritti
che dovrà essere definito dal Consiglio Nazionale), e che sarà consultabile online ed oggetto di
divulgazione a terzi;
— è stato esplicitamente previsto che la violazione dell’obbligo di formazione continua costituisce
illecito disciplinare (si consideri in proposito che l’art. 23 del Codice Deontologico dei Geometri prevede che l’iscritto deve «svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento
è stato incaricato, nel rispetto dello standard di qualità stabilito dal Consiglio Nazionale», e
«mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, formazione e aggiornamento».
Segnaliamo infine che sono state successivamente emanate dal CNGeGL, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sulla formazione qui in commento, le Linee guida per le attività formative a distanza.
Entrambi i documenti sono consultabili tra le «Fonti collegate».
Delibera Consiglio Nazionale Geometri 22 luglio 2014, n. 6
Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012,
n. 137, articolo 7.
Bollettino Ufficiale Ministero Giustizia 15/08/2014, n. 15
Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (Consiglio Nazionale)
Considerato quanto segue:
1) al fine di garantire la qualità e l’efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e
della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare
il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo
7, comma 1);
2) il codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 aprile 2007 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 26 maggio 2007, n. 121, prevede, all’articolo 23, che l’iscritto deve «svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel rispetto dello standard di qualità stabilito dal CNGeGL...»
e «mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la
frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento…»;
3) la direttiva Europea n. 2005/36/CE, recepita con Decreto Legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, individua
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
801
Professione
nella formazione e istruzione permanente lo strumento per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci
(vedi considerando 39 e articolo 22);
4) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (G.U. n. 39 del 15.2.2013), in particolare artt. 1 (oggetto) e 2
(Definizioni);
5) la formazione assicura ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un’ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l’apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e professionale;
Vista la delibera n. 8 del 28/4/2014 con cui è stato approvato lo schema di regolamento per la formazione continua;
Visto il parere favorevole espresso dal Signor Ministro della Giustizia il 19 giugno 2014, protocollo m_dg.GAB.
19/06/2014.0021682.U, ai sensi del del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 articolo 7, comma 3;
adotta il seguente regolamento per la formazione professionale continua
Art. 1. - (Definizioni)
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
— Professione: attività, o insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non
riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in Ordini o in Collegi, subordi­
natamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità
(D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 1, comma 1, lettera a);
— Professionista: soggetto iscritto all’Albo del Collegio; Conoscenza: risultato dell’assimiliazione di infor­
mazioni attraverso l’apprendimento; le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche
relative ad un settore di lavoro o di studio; Competenza: comprovata capacità di utilizzare cono­
scenze, abilità e attitudini personali, sociali e/o metodologiche, per ottenere risultati misurabili;
— Abilità: capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know­how per portare a termine compiti
e risolvere problemi;
— Professionalità: caratteristica del professionista intesa come competenza qualificata e riconosciuta
quale insieme di apparati teorici e normativi di riferimento, acquisita attraverso un processo di
apprendimento prolungato e sistematico; capacità progettuali e pluralità di esperienze che si
estrinsecano come pratica organizzativa e capacità realizzative distintive;
— Modalità propedeutica: procedura che consente la possibilità di accedere al modulo o sezione
successiva mediante superamento di un test auto­valutativo.
Art. 2. - (Obbligo formativo)
1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, il presente regolamento
disciplina la formazione professionale continua degli iscritti all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati
ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale.
2. Sono soggetti all’obbligo formativo tutti gli iscritti all’Albo, salvo quanto disposto all’articolo 13 del
presente regolamento.
3. La violazione dell’obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare ai sensi del D.P.R. 7
agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1.
Art. 3. - (Attività formativa)
1. Gli eventi formativi sono finalizzati a migliorare, aggiornare e/o trasmettere le conoscenze, le abilità
e le competenze degli iscritti all’Albo, per esercitare l’attività con la professionalità necessaria a garantire
i servizi da prestare alla committenza.
2. Costituiscono eventi formativi le seguenti attività:
a) corsi di formazione e aggiornamento;
b) corsi di formazione previsti da norme specifiche, nei quali possono essere previsti anche esami
finali;
c) corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di master);
d) seminari, convegni e giornate di studio;
e) visite tecniche e viaggi di studio;
f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione;
g) relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell’attività di supporto nell’attività didattica;
h) pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico­professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno
provinciale;
i) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato di alta
formazione e ricerca di cui al Testo Unico, D. Leg.vo 14 settembre 2011, n. 167, articolo 5, (appren­
distato);
j) frequenza a corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
nelle discipline tecnico scientifiche, di cui al successivo comma del presente articolo;
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Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Professione
k) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo
6, comma 3 il cui tirocinante ha effettuato l’intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto
certificato;
l) attività di docenza.
3. Gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiuntamente:
a) le discipline tecnico­scientifiche inerenti l’attività professionale del geometra e geometra laureato;
b) le norme di deontologia e ordinamento professionale;
c) le altre discipline comunque funzionali all’esercizio della professione.
4. Per quanto attiene il comma 3, lettera a) del presente articolo, è possibile fare riferimento allo Standard
di Qualità della professione del Geometra e Geometra Laureato approvato dal Consiglio Nazionale.
5. Il Consiglio Nazionale predispone il Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione Continua (SINF)
al fine di garantire uniformità e trasparenza, nonché la più ampia pubblicità a livello nazionale degli
eventi formativi, compresi quelli organizzati da associazioni professionali e soggetti terzi.
6. Il Consiglio Nazionale può organizzare direttamente eventi formativi.
Art. 4. - (Attività formativa a distanza)
1. È ammessa la formazione a distanza (FAD), con modalità approvate dal CNGeGL, per gli eventi di cui
all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, a condizione che sia verificabile
l’effettiva partecipazione dell’iscritto e l’acquisizione delle nozioni impartite.
2. È previsto uno specifico sistema di» Formazione a Distanza Qualificata» (FAD­Q) nel caso in cui la
modalità di erogazione rispetti tutte le seguenti prescrizioni:
a) la piattaforma formativa deve avere i requisiti minimi secondo le linee guida che saranno emanate
dal Consiglio Nazionale;
b) i moduli formativi che compongono i corsi devono essere svolti dai discenti in modalità prope­
deutica, attraverso il superamento di appositi questionari di valutazione intermedi e finali;
c) ogni attività didattica erogata deve essere conservata su un apposito registro dati. Su richiesta
del Consiglio Nazionale deve essere fornito il dettaglio delle attività formative condotte da ciascun
discente.
Art. 5. - (Assolvimento obbligo formativo)
1. L’obbligo della formazione continua decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione
all’Albo.
2. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi formativi da svolgere, in relazione alle preferenze personali
nell’ambito di cui all’articolo 3 del presente regolamento.
3. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta)
CFP.
Art. 6. - (Credito formativo professionale e adempimento obbligo)
1. L’unità di misura della formazione continua è il credito formativo professionale (CFP).
2. Il CFP è connesso alla tipologia di evento formativo ed alla durata dello stesso così come previsto
nella Tabella 1 di cui all’articolo 7 del presente regolamento.
Art. 7. - (Valutazione eventi formativi)
1. La valutazione degli eventi formativi di cui all’articolo 3, comma 2, del presente Regolamento è effettuata
secondo i criteri riportati nella tabella che segue:
 TABELLA 1 - Valutazione degli eventi formativi
Evento Formativo
CFP
Limiti max
triennali (CFP)
1
Corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 2, lett a) e b)
1 CFP ogni ora
nessuno
2
Corsi di formazione e aggiornamento FAD (articolo 4, comma 1)
1 CFP ogni ora
nessuno
3
Esame nei corsi previsti da norme specifiche (articolo 3, comma 2, lett. b)
3 CFP
nessuno
4
Corsi o esami universitari (articolo 3, comma 2, lett.c)
8 CFP ogni 1 CFU
nessuno
5
Corsi di formazione post-secondari (articolo 3, comma 2, lett. j)
30 CFP
nessuno
6
Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q (articolo 4, comma 2)
2 CFP ogni ora
nessuno
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
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Professione
7
Seminari, convegni, giornate di studio (articolo 3, comma 2, lett. d)
(max 3 CFP per evento)
1 CFP ogni due ore
24 CFP
8
Visite tecniche e viaggi di studio (articolo 3, comma 2, lett. e)
(max 3 CFP per evento)
1 CFP ogni due ore
12 CFP
9
Commissioni per gli esami di Stato (articolo 3, comma 2, lett. f)
6 CFP
12 CFP
Fino a 3 CFP
18 CFP
2 CFP ogni ora
30 CFP
Fino a 6 CFP
18 CFP
13 Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett. k)
10 CFP ogni Prat.
20 CFP
14 Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett. i)
0 CFP ogni Appr.
20 CFP
10 Relazioni o lezioni in eventi formativi (articolo 3, comma 2, lett. g)
11 Attività di docenza negli eventi formativi (articolo 3, comma 2, lett. l)
12
Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali
(articolo 3, comma 2, lett. h)
I criteri di valutazione, di cui alla tabella 1, sono aggiornati dal Consiglio Nazionale con apposita deli­
berazione.
2. Ai fini dell’attribuzione dei CFP, tutti gli eventi devono prevedere una percentuale minima di frequenza
obbligatoria.
3. Il riconoscimento dei CFP matura nell’anno solare in cui si è concluso l’evento formativo.
Art. 8. - (Curriculum Professionale Certificato)
1. È istituito il Curriculum Professionale Certificato (CPC) sulla formazione professionale, consultabile
on line, che può essere oggetto di divulgazione a terzi, in quanto trattasi di pubblicità informativa che
risponde al solo interesse della collettività.
2. Il CPC contiene:
a) gli eventi formativi svolti dal singolo iscritto conformemente al presente regolamento;
b) la formazione e le esperienze maturate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento;
c) le qualifiche professionali acquisite;
d) i titoli professionali acquisiti.
Art. 9. - (Commissione nazionale formazione professionale continua)
1. La Commissione nazionale sulla formazione continua è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta
da sette membri, compreso il Presidente del Consiglio Nazionale o suo delegato, che la presiede.
2. La Commissione dura in carica per la durata del Consiglio Nazionale e rimane in essere fino alla
nomina della nuova Commissione.
3. I compiti della Commissione nazionale formazione professionale continua, sono i seguenti:
a) supportare il Consiglio Nazionale nelle attività di promozione, monitoraggio e coordinamento
generale;
b) esaminare e istruire le richieste di autorizzazione da parte delle associazioni professionali e sog­
getti terzi ed esprimere motivato parere al Consiglio Nazionale;
c) certificare, su istanza dell’iscritto, la formazione e le esperienze maturate prima dell’entrata in
vigore del presente regolamento;
d) gestire il CPC attraverso il SINF;
e) svolgere, su mandato del Consiglio Nazionale, attività di vigilanza e di ispezione sugli eventi for­
mativi;
f) predisporre e definire, ai fini dell’uniformità su tutto il territorio nazionale, un piano annuale
dell’offerta formativa, individuando i programmi e le caratteristiche descritte nello standard di
qualità, dei corsi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), che saranno successivamente pubbli­
cizzati sul SINF;
g) riconoscere e attribuire, su richiesta dei Collegi territoriali, i CFP per gli eventi formativi non
previsti nell’articolo 3 del presente regolamento, comunque ritenuti tali per la professionalità
dei contenuti;
h) riconoscere e attribuire, su richiesta del Consiglio Nazionale, i CFP per particolari e specifici
eventi formativi, ritenuti tali per la professionalità dei contenuti dell’evento stesso, anche in deroga
all’articolo 7, tabella 1, del presente regolamento.
4. I componenti della Commissione di cui al precedente comma 1 che, senza giustificato motivo, non
partecipano a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dalla carica.
804 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Professione
Art. 10. - (Autorizzazione delle associazioni degli iscritti e altri soggetti)
1. Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2, i corsi formativi possono essere organizzati
da associazioni di iscritti e altri soggetti, ivi compresi Enti Pubblici.
2. La domanda di autorizzazione da parte di associazione di iscritti o di altri soggetti, ivi compresi Enti
Pubblici, è compilata direttamente sul SINF e deve contenere, previa verifica del piano annuale dell’offerta
formativa, per ogni corso:
a) caratteristiche, struttura, certificazione, del soggetto proponente;
b) titolo;
c) esauriente descrizione dei contenuti, con specifico riferimento agli obiettivi che si intendono rag­
giungere in merito alla conoscenza, qualità e abilità;
d) materiale didattico previsto;
e) durata;
f) modalità di svolgimento;
g) qualifica e curriculum dei docenti;
h) numero massimo dei discenti ammessi;
i) eventuali oneri a carico dei partecipanti;
j) modalità di verifica della rilevazione dei presenti;
k) durata minima di partecipazione ai fini del riconoscimento dei crediti;
l) specifiche tecniche per l’ eventuale erogazione nella modalità FAD di cui all’articolo 4, comma
1 e FAD­Q di cui all’articolo 4, comma 2;
m) altre informazioni ritenute utili.
3. Il Consiglio Nazionale, acquisito il parere della Commissione nazionale formazione professionale con­
tinua, di cui all’articolo 9 del presente regolamento, esprime motivata proposta di delibera e la trasmette
al Ministero vigilante, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137,articolo 7, comma 2.
4. Acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, il Consiglio Nazionale delibera e comunica al
richiedente l’autorizzazione allo svolgimento del corso, o il diniego.
5. Il Consiglio Nazionale può stipulare con associazioni di iscritti o Enti pubblici specifiche convenzioni,
volte a semplificare le procedure di autorizzazione e programmare gli eventi formativi, promossi dai
predetti soggetti, in un periodo di tempo prestabilito, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7,
comma 5, del D.P.R. n. 137 del 2012.
Art. 11. - (Compiti e attribuzioni del Consiglio Nazionale)
1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento della formazione continua a livello nazionale,
in particolare:
a) nomina la Commissione formazione professionale continua di cui all’articolo 9 del presente rego­
lamento;
b) definisce lo standard di qualità della categoria professionale;
c) definisce il sistema di qualificazione delle competenze degli iscritti (articolo 8, comma 2, lettera c);
d) istituisce e gestisce il SINF, di cui all’articolo 3, comma 5 del presente regolamento;
e) autorizza, previo parere vincolante del Ministero vigilante, i soggetti indicati dall’articolo 7, comma
2, del D.P.R. n. 137 del 2012;
f) pubblica sull’Albo Unico, di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 3, i CPC degli iscritti;
g) definisce e stipula convenzioni con le Università, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo
7, comma 4, ai fini del riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari;
h) approva regolamenti comuni, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti, per individuare cre­
diti formativi professionali interdisciplinari, stabilendone il loro valore, ai sensi del D.P.R. 7 agosto
2012, n. 137, articolo 7, comma 4;
i) organizza direttamente eventi formativi, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;
j) emana le linee guida in merito ai requisiti minimi per lo svolgimento dei corsi con modalità
FAD­Q, come previsto dall’articolo 4, comma 2, lett. a) del presente regolamento;
k) emana delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità, contenuti e
procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua;
l) esamina, ai fini del recepimento, le proposte dei Collegi territoriali, di cui all’articolo 12, comma
1, lett. b).
Art. 12. - (Compiti e attribuzioni ai Collegi territoriali)
1. I Collegi territoriali, a norma del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7:
a) organizzano le attività formative di cui all’articolo 3, comma 2 del presente regolamento, lettere
a), b), d), ed e);
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
805
Professione
b) propongono l’organizzazione, per specifiche e motivate esigenze, al Consiglio Nazionale di corsi
di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 2, lettera a e b) non previsti nel piano annuale
di formazione;
c) attribuiscono i CFP sul SINF, per gli eventi previsti alle lettere a), b), d), e) ed f), dell’articolo 3
del presente regolamento;
d) attribuiscono i CFP sul SINF, a richiesta dell’iscritto, per gli eventi previsti alle lettere c), g), h),
i), j), k), dell’articolo 3 del presente regolamento;
e) valutano, su richiesta dell’interessato, gli eventi formativi non previsti nell’articolo 3 del presente
regolamento, comunque ritenuti tali per la professionalità dei contenuti, e propongono alla Com­
missione il riconoscimento ai fini dell’attribuzione dei CFP;
f) attribuiscono, su richiesta dell’interessato, i CFP per eventi formativi riguardanti corsi previsti
da specifiche normative;
g) verificano e controllano, mediante il SINF, l’assolvimento triennale dell’obbligo formativo dell’iscrit­
to; nell’ipotesi di inadempimento, sentito prima l’iscritto, se del caso, comunicano l’inosservanza
al Consiglio di disciplina;
h) deliberano in ordine alle richieste di cui al successivo articolo 13;
i) certificano, a domanda, l’assolvimento dell’obbligo formativo dell’iscritto;
j) rendono note le informazioni essenziali relative all’assolvimento dell’obbligo formativo;
k) possono istituire forme incentivanti o premianti per gli iscritti che abbiano svolto la formazione
professionale continua oltre i limiti dei crediti formativi professionali stabiliti dal presente rego­
lamento;
l) attribuiscono, su richiesta dell’interessato, i crediti formativi professionali interdisciplinari ai sensi
del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, articolo 7, comma 4;
m) registrano sul SINF i crediti formativi degli eventi organizzati sul proprio territorio dai soggetti
di cui all’articolo 10 del presente regolamento;
n) svolgono attività di vigilanza e ispezione sugli eventi formativi organizzati da associazioni di iscritti
e soggetti terzi.
2. I Collegi territoriali possono istituire commissioni per lo svolgimento delle attività attribuite agli stessi,
previste dal presente articolo.
3. I Collegi territoriali sono autorizzati ad accedere al SINF secondo le procedure previste dal Consiglio
Nazionale.
4. Gli eventi formativi, organizzati dai Collegi, territorialmente competenti, possono essere realizzati anche
in cooperazione o convenzione con altri soggetti, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7,
comma 5.
Art. 13. - (Deroghe)
1. Il Consiglio del Collegio territoriale, su domanda dell’interessato, può esonerare con delibera, anche
parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
a) maternità/paternità, sino ad un anno;
b) grave malattia o infortunio;
c) servizio militare volontario o servizio civile;
d) altri casi di documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive e di forza mag­
giore;
e) comprovato assolvimento dell’obbligo di formazione continua, svolto regolarmente in quanto iscrit­
to anche ad altro Ordine/Collegio;
All’esonero temporaneo, di cui ai precedenti punti a), b), c), d), consegue la riduzione del totale dei
crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero.
2. Il CNGeGL, su proposta del Collegio territoriale, può disporre l’esonero temporaneo dell’obbligo for­
mativo per gli iscritti che ricoprono ruoli di rilevante interesse pubblico e di comprovata valenza formativa
e professionale.
Art. 14. - (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione secondo quanto previsto dal D.P.R. 7 agosto
2012, n. 137, articolo 7, comma 3.
3. Con l’entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti quello approvato dal Con­
siglio Nazionale con delibera in data 10 novembre 2009 e s.m.i.
806 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
La formazione obbligatoria
degli amministratori
condominiali
ˇ
L’articolo illustra dettagliatamente i contenuti del D.M. 140/2014 che
ha definito i requisiti delle attività di formazione obbligatoria iniziale
e di aggiornamento periodico per coloro che ricoprono l’incarico di
amministratore condominiale, nonché del responsabile scientifico e dei
soggetti formatori.
Sono anche fornite interpretazioni per alcuni aspetti particolari che il
provvedimento non ha dettagliato.
A cura di Stefano Baruzzi (*)
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1 Collegati al sito www.legislazionetecnica.it
2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice AR995
S
ulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 29/09/2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministro della
Giustizia 13/08/2014, n. 140, ossia l’atteso regolamento recante «la determinazione dei criteri
e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione
per gli amministratori condominiali».
Il predetto regolamento entra in vigore dal 09/10/2014.
PRESUPPOSTI NORMATIVI
L’emanazione del regolamento sulla formazione degli amministratori di condominio (d’ora in poi,
il «regolamento»), ora attuata dal D.M. 140/2014, trae origine dalla legge di riforma del condominio
(L. 11/12/2012, n. 220) che, tra le altre importanti modifiche apportate al Codice civile, ha introdotto
nelle relative «Disposizioni per l’attuazione e transitorie» il nuovo articolo 71-bis (1).
Orbene, ricordiamo che quest’ultimo articolo stabilisce che possono svolgere l’incarico di
amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,
l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto
non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel
minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non
sia intervenuta la riabilitazione;
(*) Dottore commercialista e revisore legale, manager in aziende del settore immobiliare e dei fondi comuni di investimento immobiliari, esperto di fiscalità degli immobili.
(1) Per completezza, ricordiamo anche che l’articolo 1, comma 9, del D.L. 23/12/2013, n. 145 (convertito dalla
L. 21/02/2014, n. 9) ha espressamente disposto che i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli
amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione
iniziale e periodica prevista dall’articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice
civile, dovessero essere determinati con regolamento del Ministro della giustizia, regolamento che adesso è stato
appunto emanato con il D.M. 140/2014 in argomento.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
807
Professione
d)
e)
f)
g)
che non sono interdetti o inabilitati;
il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di
formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Esonero dalla formazione iniziale (non dalla formazione periodica)
L’articolo 71-bis precisa, peraltro, che l’ultimo requisito - quello di cui alla lettera g), così come
quello indicato alla lettera f) - non è necessario solo nei seguenti casi:
— qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile;
— per coloro che hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un
anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della L. 220/2012,
quindi nell’ambito del triennio 17/06/2010 - 16/06/2013: si noti che la legge, tuttavia,
precisa anche espressamente che l’esonero, in questo caso, consente sì di svolgere l’attività
di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle predette lettere f) e g), ma
permane comunque per l’amministratore l’obbligo di formazione periodica.
Incarico di amministrazione in capo a società
Poiché è espressamente consentito svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche a società
di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) o di capitali
(società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni) (2), orbene,
in questi casi, i requisiti devono essere posseduti da tutti i seguenti soggetti:
— dai soci illimitatamente responsabili;
— dagli amministratori;
— dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore
dei quali la società presta i servizi.
AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ
Il regolamento disciplina due grandi ordini di questioni, e precisamente:
— i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori
per gli amministratori condominiali;
— i requisiti del responsabile scientifico dei corsi e dei formatori.
Inoltre, il regolamento indica espressamente che le attività di formazione ed aggiornamento devono
perseguire gli obiettivi di:
— migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di
amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;
— promuovere il più possibile l’aggiornamento delle competenze in ragione dell’evoluzione
normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologica;
— accrescere lo studio e l’approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio
professionale di qualità.
Requisiti richiesti al responsabile scientifico dei corsi
Responsabile scientifico dei corsi di formazione per amministratori di condominio può essere:
— un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo
determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente
di scuole secondarie di secondo grado);
— un avvocato o un magistrato;
— un professionista dell’area tecnica.
I predetti soggetti possono anche essere in pensione e devono possedere gli stessi requisiti di
onorabilità e professionalità richiesti per i formatori (cfr. più avanti).
(2) La legge richiama le società di cui al Titolo V del Libro V del Codice civile: dunque, sono da ritenere escluse le
società cooperative, la cui disciplina è collocata nel successivo Titolo VI.
808 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Professione
Tra i compiti del responsabile scientifico la legge indica i seguenti:
— verificare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei formatori tramite riscontro
documentale;
— verificare il rispetto dei contenuti dei moduli didattici indicati dall’articolo 5, comma 3,
del regolamento (cfr. più avanti);
— verificare le modalità di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle presenze, anche
in caso di svolgimento dei corsi in via telematica;
— attestare il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione
e di aggiornamento seguito dai partecipanti.
Requisiti richiesti ai formatori
In considerazione dell’evidente delicatezza e importanza - rilevante anche rispetto all’interesse
pubblico - attribuita dalla legge ai contenuti e alle finalità dell’attività di formazione, iniziale e
periodica, anche i requisiti richiesti dal regolamento ai formatori sono elevati.
Ed infatti, i formatori devono provare al responsabile scientifico, con apposita documentazione,
il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:
— il godimento dei diritti civili;
— di non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,
l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto
non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore a due
anni e non superiore a cinque anni;
— di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non
sia intervenuta la riabilitazione;
— di non essere interdetti o inabilitati;
— di aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o
di sicurezza degli edifici (3);
— di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli:
– laurea anche triennale;
– abilitazione alla libera professione;
– docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso università, istituti e scuole
pubbliche o private riconosciute.
Possono svolgere attività di formazione ed aggiornamento anche:
— i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto
condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale
(ISBN) (4);
— coloro che hanno già svolto attività di formazione in materia di diritto condominiale
o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno
sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del regolamento, ossia prima
del 13/10/2014 (5).
Svolgimento e contenuti dei corsi
Come già rilevato, la legge ed il regolamento individuano due tipi di formazione obbligatoria:
— quella iniziale;
— quella di aggiornamento periodico.
Formazione iniziale
In merito al corso di formazione iniziale, il regolamento precisa che esso deve avere una durata
(3) In assenza di ulteriori dettagli forniti dal regolamento in merito alle modalità per la dimostrazione dei requisito,
si ritiene che lo stesso debba essere valutato discrezionalmente dal responsabile scientifico il quale - anche per tutelare il proprio ruolo - dovrebbe attenersi il più possibile a criteri oggettivamente riscontrabili.
(4) In questo caso, la norma non chiarisce cosa debba intendersi per «docenti»; si può ritenere quindi che debba
essere qualificato tale colui che abbia all’attivo le pubblicazioni indicate dalla norma stessa.
(5) Vale la considerazione già fatta alla nota 3. In questo caso, quanto alla necessità di attenersi a criteri oggettivamente riscontrabili, non può che farsi riferimento ad attestati per attività formative svolte presso Enti di formazione
di riconosciuta validità.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
809
Professione
di almeno 72 ore e si deve svolgere secondo un programma didattico predisposto dal
responsabile scientifico ed imperniato sui moduli qui di seguito precisati, per almeno un terzo
basati su esercitazioni pratiche:
— amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti e poteri
dell’amministratore;
— sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico,
ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori
e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla
prevenzione incendi;
— problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in
relazione alle tabelle millesimali;
— diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia;
— normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale
(ad esempio, leggi regionali) delle zone territoriali di interesse per l’esercizio della professione
ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche;
— contratti, in particolare d’appalto e di lavoro subordinato;
— tecniche di risoluzione dei conflitti, molto importanti per svolgere le delicate funzioni
conciliative alle quali sempre più il legislatore sta attribuendo importanti compiti al fine
di garantire una giustizia più rapida e più soddisfacente rispetto a quella che i tribunali
sono in grado di fare fronte;
— utilizzo degli strumenti informatici;
— contabilità.
Stante il riferimento contenuto nell’art. 5, comma 5, seppure questo riguardi solo la formazione
per via telematica, si evince la necessità della presenza di un esame finale (da non includere
nel computo delle 72 ore di formazione), cosa che sembra valere anche per i corsi di
aggiornamento periodico.
Aggiornamento periodico
Per quanto riguarda invece gli obblighi formativi di aggiornamento periodico degli amministratori,
è stabilito che devono:
— avere cadenza annuale;
— avere durata di almeno 15 ore;
— riguardare l’amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa,
giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.
L’articolo 5, comma 3, del regolamento, evidenzia che i moduli di materie sopra indicati con
riferimento alla formazione iniziale riguardano anche l’aggiornamento periodico.
Formazione per via telematica
I corsi di formazione e di aggiornamento possono essere svolti anche per via telematica,
fermo restando che l’esame finale si deve svolgere nella sede individuata dal responsabile
scientifico.
Comunicazioni obbligatorie
È infine prescritto che debbano essere preventivamente comunicati («non oltre la data di inizio
del corso») al Ministero della Giustizia, tramite posta elettronica certificata («PEC»), all’indirizzo
che verrà indicato sul sito del Ministero:
— l’inizio di ciascun corso;
— le modalità di svolgimento;
— i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici.
In difetto di tali comunicazioni, è da ritenere che l’evento formativo non sia valido ai fini della
formazione iniziale o dell’aggiornamento a norma del regolamento.
810 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Professione
Decreto Ministero Giustizia 13 agosto 2014, n. 140
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione
degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli
amministratori condominiali.
Gazzetta Ufficiale 24/09/2014, n. 222
Il Ministro della giustizia
Vista la legge 11 dicembre 2012, n. 220;
Visto l'articolo 71­bis delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, per come modificato
dall'articolo 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante «Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici»;
Visto l'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge del 21 febbraio 2014, n. 9;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio
2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2014;
adotta il seguente regolamento
Art. 1. - Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto disciplina:
a) i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli
amministratori condominiali;
b) i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.
Art. 2. - Finalità della formazione e dell'aggiornamento
1. Le attività di formazione ed aggiornamento devono perseguire i seguenti obiettivi:
a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministra­
zione condominiale e di sicurezza degli edifici;
b) promuovere il più possibile l'aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione del­
l'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica;
c) accrescere lo studio e l'approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio profes­
sionale di qualità.
Art. 3. - Requisiti dei formatori
1. I formatori devono provare al responsabile scientifico, con apposita documentazione, il possesso dei
seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:
a) il godimento dei diritti civili;
b) di non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione
della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale
la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo,
a cinque anni;
c) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia inter­
venuta la riabilitazione;
d) di non essere interdetti o inabilitati;
e) di aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicu­
rezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche
triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed econo­
miche presso università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attività
di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni
in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo inter­
nazionale (ISBN) ai sensi dell'articolo 1, lettera t), del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76;
coloro che hanno già svolto attività di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza
degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi
prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
811
Professione
Art. 4. - Responsabile scientifico
1. La funzione di responsabile scientifico può essere svolta da un docente in materie giuridiche, tecniche
o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di
prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), un avvocato o un magistrato,
un professionista dell'area tecnica. I soggetti appena individuati, che possono anche essere in trattamento
di quiescenza, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo
3 del presente regolamento.
2. Il responsabile scientifico verifica il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei formatori
tramite riscontro documentale, e verifica il rispetto dei contenuti di cui al successivo articolo 5, comma
3, del presente regolamento, le modalità di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle presenze,
anche in caso di svolgimento dei corsi in via telematica. Il responsabile scientifico attesta il superamento
con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai
partecipanti.
Art. 5. - Svolgimento e contenuti dell'attività di formazione e di aggiornamento
1. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma didattico predisposto dal responsabile
scientifico in base a quanto specificato al comma 3 del presente articolo. Il corso di formazione iniziale
ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo
moduli che prevedono esercitazioni pratiche.
2. Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha
una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione
all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico­pratici.
3. I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli didattici attinenti le materie di interesse
dell'amministratore, quali:
a) l'amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell'amministra­
tore;
b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico,
ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori
e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione
incendi;
c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in
relazione alle tabelle millesimali;
d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia;
e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale
delle zone territoriali di interesse per l'esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere
architettoniche;
f) i contratti, in particolare quello d'appalto ed il contratto di lavoro subordinato;
g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;
h) l'utilizzo degli strumenti informatici;
i) la contabilità.
4. L'inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili
scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta
certificata, all'indirizzo di posta elettronica che verrà tempestivamente indicato sul sito del Ministero
della giustizia.
5. Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l'esame
finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.
812 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
La figura del restauratore
dei beni culturali: qualifica, fase
transitoria, attività riservate
Questo approfondimento illustra in maniera sintetica e chiara le
disposizioni collegate al riconoscimento delle qualifiche di
«Restauratore di beni culturali» e delle altre figure professionali
collegate, e le attività riservate a tali figure professionali.
Dopo un riepilogo delle norme che hanno portato al riconoscimento
giuridico delle figure professionali in oggetto, vengono approfondite
le modalità per l’acquisizione della qualifica e per l’iscrizione nei
relativi elenchi. Particolare attenzione è dedicata alla disciplina
transitoria prevista dall’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al D. Leg.vo 42/2004, finalizzata all’acquisizione
della qualifica da parte dei soggetti che, al momento dell’entrata
delle disposizioni attuative del Codice, avessero già compiuto un
percorso formativo e/o maturato un’esperienza nell’ambito delle
attività di restauro di beni culturali.
Vengono infine approfondite le attività svolte dalle figure professionali
in oggetto nell’ambito dei lavori pubblici, alcune delle quali ad essi
riservate dalla normativa di settore.
A cura di Dino de Paolis (*)
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RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLA QUALIFICA
ARTICOLO 29 DEL D. LEG.VO 42/2004
Il riconoscimento giuridico di una specifica figura professionale con competenza nelle attività di
restauro dei beni culturali si è avuto per la prima volta con il D. Min. Beni e Att. Culturali
03/08/2000, n. 294, il quale ha dettato, in attuazione dell’articolo 8, comma 11-sexies, della L.
11/02/1994, n. 109 (cosiddetta «Legge Merloni») (1), i requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori relativi a restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a disposizioni di tutela.
(*) Direttore Editoriale Legislazione Tecnica.
(1) Il comma 11-sexies così recitava: «Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede
a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. È facoltà dei soggetti di cui all’articolo 2, comma
2, individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l’avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo
all’esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori
direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti».
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
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Professione
Il provvedimento, come modificato ed integrato dal successivo D. Min. Beni Cult. e Amb.
24/10/2001, n. 420, ha dunque per la prima volta definito le categorie di:
— «Restauratore di beni culturali»;
— «Collaboratore restauratore di beni culturali»;
stabilendo che gli esecutori dei lavori in questione, ai fini della dimostrazione dell’idoneità tecnica,
dovessero necessariamente avere in organico soggetti in possesso dei requisiti di Restauratore di
beni culturali, ed indicando conseguentemente i requisiti necessari per il conseguimento di dette
qualifiche.
In un secondo momento è intervenuto il D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio), il quale ha stabilito per la prima volta in maniera chiara ed univoca (articolo
29, comma 6), che il «Restauratore dei beni culturali» costituisce l’unico soggetto abilitato
ad eseguire interventi di manutenzione e di restauro per quanto concerne i beni culturali
mobili e le superfici decorate dei beni architettonici, nonché ad impartire le direttive agli
eventuali collaboratori restauratori ed a svolgere l’attività di vigilanza sul corretto adempimento
da parte di questi delle loro attività.
Con ciò in pratica si è per la prima volta dato completo riconoscimento giuridico alla figura
professionale in oggetto, attribuendole una specifica ed esclusiva competenza per i lavori sopra
descritti, anche al di là dell’applicazione della normativa sui lavori pubblici, nel cui ambito erano
confinate le disposizioni in precedenza descritte.
A tale ultimo riguardo peraltro, il comma 6 del citato articolo 29 del D. Leg.vo 42/2004 rinvia
comunque alla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici,
ora contenuta nel Capo II del Titolo IV della Parte II del D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici), articoli da 197 a 205, nonché nei commi 29 e 30 dell’articolo 253 del
medesimo provvedimento. Di tali disposizioni verrà dato conto più avanti.
I successivi commi 7, 8 e 9 dell’articolo 29 del D. Leg.vo 42/2004 rinviavano a successivi decreti
ministeriali attuativi la definizione:
— dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività
complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici (comma 7);
— dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro (comma 8);
— delle modalità di accreditamento nonché dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento
dei soggetti formatori autorizzati al rilascio del titolo abilitante allo svolgimento delle attività
di restauratore (comma 9).
In attuazione delle suddette disposizioni sono poi stati emanati:
— il D. Min. Beni e Att. Culturali 26/05/2009, n. 86, che ha definito i profili di competenza
dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o
altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici (decreto attuativo del comma 7);
— il D. Min. Beni e Att. Culturali 26/05/2009, n. 87, che ha definito criteri e livelli di
qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro, modalità di accreditamento e requisiti
dei soggetti formatori, modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche
e dell’esame finale, titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame
(decreto attuativo dei commi 8 e 9);
— l’Acc. Conf. Stato-Regioni 26/07/2012, n. 165/CSR, recante la definizione dello standard
professionale e formativo del Tecnico del restauro di beni culturali, di cui all’art. 2 del
D.M. 86/2009.
Il comma è stato poi abrogato dal D. Leg.vo del 22/01/2004 n. 30, il quale aveva introdotto una nuova disciplina
per gli appalti pubblici di lavori concernenti i beni mobili ed immobili, gli interventi sugli elementi architettonici e
sulle superfici decorate e l’esecuzione di scavi archeologici relativi a beni del patrimonio culturale sottoposti a disposizioni di tutela. A sua volta l’articolo 5 del D. Leg.vo 30/2004 rinviava alla successiva emanazione di un decreto che
definisse specifici requisiti di qualificazione per i soggetti esecutori dei lavori in questione. Il D. Leg.vo 30/2004 è
stato poi abrogato dal D. Leg.vo 163/2006, che ne ha in parte ripreso le disposizioni agli articoli 197-205 di cui si
dirà appresso.
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Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Professione
A tali provvedimenti si rinvia per ulteriori dettagli. Si segnala peraltro che nei provvedimenti in
oggetto, oltre che alla figura del «Restauratore di beni culturali», si fa riferimento alla figura
professionale del «Tecnico del restauro di beni culturali», indicando esplicitamente che la qualifica
di «Collaboratore restauratore di beni culturali», acquisita ai sensi dell’articolo 182 del D. Leg.vo
42/2004, corrisponde al profilo professionale suddetto. Viene inoltre definita la figura del «Tecnico
del restauro di beni culturali con competenze settoriali», figura di formazione tecnico-professionale
ovvero artigianale che concorre all’esecuzione dell’intervento conservativo, eseguendo varie fasi
di lavorazione di supporto per tecniche e attività definite, con autonomia decisionale limitata alle
operazioni di tipo esecutivo e sotto la direzione ed il controllo del Restauratore di beni culturali.
Ai sensi dell’articolo 182, comma 1-bis, del D. Leg.vo 42/2004, i soggetti in possesso della qualifica,
sia avendola conseguita sulla base dei percorsi formativi individuati dai decreti di cui sopra che
sulla base delle procedure di selezione pubblica previste per la fase transitoria, di cui si dirà
appresso, sono inseriti in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso
accessibile a tutti gli interessati.
A seguito dell’attivazione dell’elenco, gli interventi di manutenzione e di restauro su beni culturali
mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva dai restauratori
di beni culturali inseriti in detto elenco, i quali potranno operare ciascuno nell’ambito del
settore o dei settori di competenza.
I settori di competenza sono individuati nella Sezione II dell’Allegato B al D. Leg.vo 42/2004, e
sono qui di seguito riportati:
1) Materiali lapidei, musivi e derivati;
2) Superfici decorate dell’architettura;
3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile;
4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee;
5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti;
6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle;
7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei;
8) Materiali e manufatti in metallo e leghe;
9) Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei;
10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale;
11) Strumenti musicali;
12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
PREVISIONE DI FASE TRANSITORIA ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA
ARTICOLO 182 DEL D. LEG.VO 42/2004
Il comma 9-bis dell’art. 29 del D. Leg.vo 42/2004 (modifica introdotta dal successivo D. Leg.vo
156/2006) ha stabilito che le disposizioni contenute nei decreti attuativi descritti in precedenza,
dalla data di entrata in vigore dei medesimi, avrebbero costituito l’unico riferimento per l’acquisizione
della qualifica di Restauratore di beni culturali, agli effetti dell’esecuzione degli interventi di
manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché
agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti
lavori.
Tuttavia, l’articolo 182 del D. Leg.vo 42/2004 ha previsto anche un regime transitorio (2) per
l’acquisizione della qualifica, finalizzato al conseguimento delle qualifiche professionali da parte
dei soggetti che, al momento dell’entrata delle disposizioni attuative dei commi 7, 8 e 9 dell’articolo
29, avessero già compiuto un percorso formativo e/o maturato una specifica esperienza nell’ambito
delle attività di restauro di beni culturali.
(2) Sarebbe più corretto definirlo «di prima applicazione», dal momento che gli effetti giuridici ricollegati all’acquisizione della qualifica di restauratore in base alla disciplina di cui all’articolo 182 del D. Leg.vo sono durevoli.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
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Professione
Per l’attuazione della disciplina transitoria, è stato pubblicato un bando di selezione pubblica
in data 29/09/2009 (3), a seguito del quale tuttavia sono emerse alcune problematiche applicative
ed interpretative, connesse in particolare alla necessità di acquisire un’attestazione da parte delle
amministrazioni pubbliche competenti in ordine al possesso del requisito consistente nello
svolgimento di un’attività di restauro qualificata; questa circostanza ha dato luogo a forti rimostranze
da parte delle associazioni di categoria ed all’instaurarsi di contenziosi che hanno portato, dopo
una serie di proroghe dei termini per la presentazione delle candidature, alla sospensione della
procedura, in attesa dell’iter parlamentare necessario alla revisione dell’art. 182 del Codice.
Detta revisione è quindi avvenuta con l’emanazione della L. 14/01/2013, n. 7, recante «Modifica
della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni
culturali e di Collaboratore restauratore di beni culturali», che ha provveduto alla revisione
dell’articolo 182 del D. Leg.vo 42/2004, stabilendo l’effettuazione di una nuova procedura di
selezione pubblica, da concludersi entro il 30/06/2015; a seguire, il D.L. 08/08/2013, n. 91
(convertito in legge dalla L. 07/10/2013, n. 112), ha introdotto all’articolo 3-quinquies ulteriori
specifiche in merito alle modalità di iscrizione negli elenchi chiarendo, che questa avviene in base
all’articolazione delle qualifiche professionali nei distinti settori di competenza (cfr. elenco di cui
alla Sezione II dell’Allegato B del D. Leg.vo 42/2004, riportato in precedenza).
Infine, è intervenuta la pubblicazione delle nuove Linee guida applicative del regime transitorio
di acquisizione della qualifica di restauratore e collaboratore restauratore, approvate con il D.
Min. Beni e Att. Culturali 13/05/2014, della cui emanazione è stata data notizia nella G.U.
20/09/2014, n. 219, che apre quindi la via alla possibilità di attivare una nuova procedura per
l’acquisizione della qualifica e l’iscrizione nei relativi elenchi. Per ulteriori dettagli in merito si
rinvia al paragrafo successivo.
DETTAGLI FASE TRANSITORIA ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA
LINEE GUIDA ARTICOLO 182 DEL D. LEG.VO 42/2004
Come spiegato in precedenza, l’articolo 182 del D. Leg.vo 42/2004 regola la disciplina transitoria
per il conseguimento della qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore dei beni culturali,
con l’obiettivo di tenere conto delle capacità ed esperienze acquisite dagli operatori interessati
nel periodo precedente la piena attuazione dell’articolo 29, commi 7, 8, 9 e 9-bis del medesimo
D. Leg.vo 42/2004.
I tempi e le modalità per il conseguimento delle qualifiche nella fase transitoria sono
dettagliatamente illustrate nelle nuove Linee guida approvate con il D. Min. Beni e Att. Culturali
13/05/2014, che rappresentano indirizzo interpretativo con riferimento all’insieme dei procedimenti
da porre in essere in attuazione dell’articolo 182 del D. Leg.vo 42/2004, disciplina transitoria che
è la risultante di reiterate modifiche del testo originario, e dunque complessa e ricca di aspetti
poco chiari che il documento cerca di dirimere.
Qui di seguito si riporta una sintesi degli aspetti principali; per maggiori dettagli ed approfondimenti
di quanto qui riportato si rinvia al testo delle Linee guida. Si segnala altresì che il Ministero ha
attivato una pagina web dedicata, raggiungibile all’indirizzo:
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/UfficioStampa/News
/visualizza_asset.html_444574471.html
Quanto invece alla procedura informatica per la presentazione telematica della domanda di
partecipazione alle procedure di selezione appresso descritte, l’indirizzo è:
https://ibox.beniculturali.it
Si riporta di seguito uno schema di sintesi delle modalità con le quali può essere acquisita, in
via transitoria, la qualifica di Restauratore di beni culturali.
(3) Contestualmente, il Ministero per i beni e le attività culturali ha reso noto il documento contenente le linee guida
applicative della disciplina transitoria degli operatori del restauro, approvato con la Circolare n. 35 in data
12/08/2009, seguito da un addendum contenuto nella Circolare n. 36 in data 21/09/2009.
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Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Professione
Questa modalità è aperta a tutti coloro che siano in possesso dei titoli previsti dalle Tabelle
1, 2 e 3, dell’Allegato B al D. Leg.vo 42/2004, rispettivamente concernenti quanto segue.
Titoli di studio (Tabella 1, Allegato B del D. Leg.vo 42/2004)
− I titoli di studio debbono essere stati conseguiti alla data del 30/06/2012, ovvero entro la data
del 31/12/2014 per coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30/06/2012.
− I titoli di studio utili sono solo quelli elencati tassativamente nella citata Tabella 1, non
potranno quindi essere presi in considerazione altri titoli diversi, seppure in altra sede e ad altri
effetti indicati dalla normativa come «equivalenti» o equipollenti».
Per ulteriori informazioni si veda il punto 5.1 delle Linee guida.
Tramite selezione
pubblica per titoli
(articolo 182, commi
1-ter e 1-quater,
del D. Leg.vo 42/2004)
Tramite prova di
idoneità (articolo 182,
comma
1-quinquies, del
D. Leg.vo 42/2004)
Inquadramento presso Pubbliche Amministrazioni (Tabella 2, Allegato B del D. Leg.vo
42/2004)
− La posizione di inquadramento deve essere stata formalizzata alla data del 30/06/2012.
− Le tipologie di inquadramento utili sono solo quelle elencate tassativamente nella citata
Tabella 2, non potranno quindi essere presi in considerazione diversi profili di inquadramento,
seppure in altra sede e ad altri effetti indicati dalla normativa come «equivalenti» o equipollenti»
Per ulteriori informazioni si veda il punto 5.2 delle Linee guida.
Svolgimento di attività di restauro (Tabella 3, Allegato B del D. Leg.vo 42/2004)
Si tratta dell’area nella quale la precedente procedura per l’attuazione della disciplina transitoria
aveva mostrato maggiori incertezze. La logica di fondo che viene attuata è che, dal momento
che non sempre esiste ed è disponibile una documentazione sui soggetti che in concreto
abbiano svolto interventi, e sui ruoli rispettivamente coperti, ci si debba basare sul dato di
fatto di essere stati destinatari dell’affidamento di lavori di restauro ed averli svolti
correttamente.
− Viene considerata l’attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-quater dell’articolo 182 del D. Leg.vo 42/2004 e conclusasi entro il
31/12/2014.
− È considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici quella caratterizzante il profilo di competenza del Restauratore di beni culturali, secondo
quanto previsto nell’Allegato A del D.M. 86/2009, cui si rinvia per ulteriori dettagli.
− Detto Allegato A contempla tutte le attività che possono precedere ed accompagnare un intervento conservativo, tuttavia solo le attività di progettazione ed esecuzione dell’intervento
conservativo costituiscono le specifiche attività professionali del Restauratore di beni culturali,
e possono quindi essere prese in considerazione. Le altre attività contemplate dall’Allegato A
del D.M. 86/2009 (esame preliminare, documentazione, ricerca e sperimentazione) non danno
diritto all’acquisizione della qualifica
Per ulteriori informazioni, soprattutto in merito alle complesse ed articolate modalità per la
dimostrazione dell’attività svolta, si veda il punto 5.3 delle Linee guida.
Si prevedono due distinte modalità:
− prova di idoneità - con valore di esame di Stato abilitante all’esercizio dell’attività - sostenuta
da parte di coloro che hanno già acquisito la qualifica di collaboratore Restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies dell’articolo 182 del D. Leg.vo 42/2004;
− distinta prova di idoneità - con valore di esame di Stato abilitante all’esercizio dell’attività - riservata a coloro i quali abbiano conseguito un titolo attinente alla formazione specifica che deve
possedere il restauratore, secondo gli ordinamenti esistenti prima della piena attuazione dell’articolo 29, commi 8, 9 e 9-bis, del D. Leg.vo 42/2004.
Le modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità in oggetto saranno stabilite da un
successivo decreto ministeriale (4).
(4) Nel periodo di vigenza della precedente versione dell’articolo 182 del D. Leg.vo 42/2004, era stato emanato il
D. Min. Beni e Att. Culturali 30/03/2009, n. 53, «Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento
della prova di idoneità utile all’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché della qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali, in attuazione dell’articolo 182, comma 1-quinquies del Codice». Viste
le modifiche introdotte alla disciplina transitoria dalla L. 7/2013 e dal D.L. 91/2013, dovrà essere emanato un nuovo
decreto che sostituirà quindi quello ora citato.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
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Professione
Si riporta di seguito uno schema di sintesi delle modalità con le quali può essere acquisita, in
via transitoria, la qualifica di Collaboratore restauratore di beni culturali.
Tramite selezione
pubblica per titoli
(articolo 182,
comma 1-sexies, del
D. Leg.vo 42/2004)
I titoli che debbono essere posseduti sono elencati dal comma 1-sexies dell’articolo 182 del
D. Leg.vo 42/2004.
Titoli di studio (lettere a), b), c) e d) del comma 1-sexies):
− laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S);
− laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11);
− diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle Università alle summenzionate classi;
− laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);
− diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
− diploma presso una scuola di restauro statale ovvero attestato di qualifica professionale presso
una scuola di restauro regionale, con insegnamento non inferiore a due anni.
Secondo quanto specificato dal Ministero nelle risposte a domande frequenti (FAQ) pubblicate
sulla pagina web dedicata, ai fini della partecipazione alla selezione per acquisire la qualifica
di Collaboratore restauratore di beni culturali, il titolo di studio deve essere posseduto
alla data del 12/09/2014, di pubblicazione dell’apposito bando di selezione (cfr. lo schema
di sintesi delle fasi della procedura riportato più avanti).
Inquadramento presso Pubbliche Amministrazioni (lettera e) del comma 1-sexies)
− Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali
a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico
restauratore.
Svolgimento di attività di restauro (lettera f) del comma 1-sexies)
− Attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, svolta per
non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell’ambito della procedura di
selezione pubblica. L’attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro,
ovvero autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Tramite prova di
idoneità (articolo 182,
comma 1-septies,
del D. Leg.vo 42/2004)
La prova di idoneità è aperta a coloro che abbiano conseguiti i requisiti previsti dall’articolo
182, comma 1-sexies, del D. Leg.vo 42/2004 elencati in precedenza, nel periodo compreso
tra il 31/10/2012 ed il 30/06/2014.
Le modalità per lo svolgimento delle prove di idoneità in oggetto saranno stabilite da un
successivo decreto ministeriale (cfr. la nota 4)
Secondo quanto si legge nelle Linee guida in commento, le procedure di selezione si articoleranno
in fasi, al termine delle quali verranno formalizzati i provvedimenti di inserimento degli interessati
nei rispettivi settori dell’elenco. L’espletamento delle diverse fasi elencate avverrà una sola
volta, e non potrà essere ripetuto, stante la natura transitoria della disciplina in esame.
Si riporta di seguito uno schema di sintesi delle fasi delle procedure.
Fase 1
Selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore dei beni
culturali. Per tale fase procedurale è già stato pubblicato, in data 12/09/2014, il bando di
selezione. La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata, esclusivamente
in via telematica tramite la specifica applicazione informatica resa disponibile dal Ministero
alla pagina web indicata in precedenza, entro il 24/10/2014.
Fase 2
Selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore dei beni
culturali.
Fase 3
Prova di idoneità per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore dei beni
culturali. Per lo svolgimento della prova occorrerà attendere l’emanazione dell’apposito decreto
ministeriale.
segue
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Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Professione
Fase 4
Prova di idoneità per il conseguimento della qualifica di restauratore dei beni culturali, da
parte di coloro che abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore in base alla
procedura di selezione di cui alla Fase 1. Per lo svolgimento della prova occorrerà attendere
l’emanazione dell’apposito decreto ministeriale.
Fase 5
Distinta prova di idoneità per il conseguimento della qualifica di restauratore dei beni culturali,
da svolgersi presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi (cfr. lo schema di sintesi riportato
in precedenza dei requisiti indicati dall’articolo 182, comma 1-quinquies, del D. Leg.vo
42/2004). Per lo svolgimento della prova occorrerà attendere l’emanazione dell’apposito
decreto ministeriale.
LE ATTIVITÀ DEI RESTAURATORI DEI BENI CULTURALI NELL’AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI
La disciplina concernente la progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici è contenuta
nel Capo II del Titolo IV della Parte II del D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici), articoli da 197 a 205, nonché nei commi 29 e 30 dell’articolo 253 del medesimo
provvedimento. Dette disposizioni riprendono quelle originariamente contenute nel D. Leg.vo
30/2004. Le relative norme regolamentari di attuazione sono rinvenibili nel Titolo XI della Parte
II del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (articoli da 239 a 251).
Si riporta qui di seguito uno schema di sintesi dei casi in cui, nell’ambito delle disposizioni sopra
elencate, si esplica l’attività dei restauratori di beni culturali.
Ambito di applicazione
− Lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici
e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela
di cui al D. Leg.vo 42/2004.
− Esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.
− Ad integrazione della documentazione progettuale normalmente prevista, la stazione appaltante, per interventi di particolare complessità o specificità, può prevedere la redazione di una
o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene
oggetto dell’intervento da realizzare.
Progettazione - Scheda
tecnica
− La scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.
− La scheda tecnica è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza sull’intervento oggetto della scheda, ed è in ogni caso di specifica ed esclusiva
competenza dei restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni
mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.
Progettazione Possibilità che venga
svolta dal Restauratore
di beni culturali
− Per attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni rientranti nell’ambito di applicazione, qualora non sia necessaria una diversa abilitazione professionale, le prestazioni
relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e agli
incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un
soggetto con qualifica di Restauratore di beni culturali.
Progettazione Presenza di un
restauratore nell’Ufficio
di direzione lavori
− L’Ufficio di Direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di Restauratore di beni culturali,
in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.
Progettazione Svolgimento a cura di
personale della P.A.
− La redazione della scheda tecnica e la progettazione possono essere svolte da personale dipendente della stazione appaltante in possesso di specifica professionalità.
− In questi casi, le stazioni appaltanti provvedono alle coperture assicurative richieste dalla
legge per l’espletamento degli incarichi da parte dei propri dipendenti.
segue
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
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Professione
Qualificazione dei
soggetti esecutori Categorie di opere
generali e specializzate
− Le categorie di opere generali e specializzate, prese in considerazione dal D.P.R. 05/10/2010,
n. 207, relativamente all’esecuzione di lavori concernenti beni culturali, sono le seguenti:
− OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (Riguarda lo svolgimento di un insieme
coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse
storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse,
complementari e accessorie);
− OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico (riguarda l’intervento diretto di
restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di
beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti
su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti
polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera,
manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali
e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici
e tecnici);
− OS 2-B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario (Riguarda l’intervento diretto
di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei
e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali);
− OS 25: Scavi archeologici (Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse).
Qualificazione dei
soggetti esecutori Direzione tecnica
− La direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo è affidata:
− relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni
culturali o in architettura;
− relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ai Restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del D. Leg.vo 42/2004;
− relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal D. Min. Beni
e Att. Culturali 20/03/2009, n. 60, che definisce i criteri per la tenuta e il funzionamento
dell’elenco di cui all’articolo 95, comma 2, del D. Leg.vo 163/2006, relativo agli istituti
archeologici universitari ed ai soggetti in possesso della necessaria qualificazione.
− Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OG 2 l’organo di collaudo comprende anche un
Restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze
coerenti con l’intervento.
Qualificazione dei
soggetti esecutori Collaudo
− Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l’organo di collaudo comprende
anche un Restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche
competenze coerenti con l’intervento, nonché uno storico dell’arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento.
− Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l’organo di collaudo comprende anche un
tecnico con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l’intervento nonché un Restauratore entrambi con esperienza almeno
quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.
− Possono far parte dell’organo di collaudo, limitatamente ad un solo componente, e fermo
restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari
delle stazioni appaltanti, laureati ed inquadrati con qualifiche di storico dell’arte, archivista
o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni
aggiudicatrici.
820 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Professione
RIEPILOGO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I testi di tutte le fonti elencate sono pubblicati online in un Dossier formato PDF a disposizione
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ESTREMI
D. Min. Beni e Att. Culturali
GP11178
GP11178
13/05/2014
TITOLO
Approvazione delle linee guida applicative dell’articolo 182 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni, concernente la disciplina transitoria del conseguimento delle
qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore
di beni culturali.
NN12437 D.L. 08/08/2013, n. 91
Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle
attività culturali e del turismo. (Articolo 3-quinquies)
NN12015 L. 14/01/2013, n. 7
Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali
di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.
Acc. Conf. Stato-Regioni
NN13169
26/07/2012, n. 165/CSR
Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
per la definizione dello standard professionale e formativo del Tecnico del restauro
di beni culturali, di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero per i beni e le attività
culturali n. 86 del 26 maggio 2009.
NN10423 D. P.R. 05/10/2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (articoli 239 a 251)
NN13167
Circ. Min. Beni e Att.
Culturali 12/08/2009, n. 35
Circ. Min. Beni e
NN13168 Att. Culturali
21/09/2009, n. 36
Disciplina transitoria degli operatori di restauro (art. 182, commi 1, 1-bis, 1-ter,
1-quater ed 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Linee guida
applicative.
Disciplina transitoria degli operatori di restauro (art. 182, commi 1, 1-bis, 1-ter,
1-quater ed 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Linee guida
applicative. Addendum alle Linee Guida pubblicate con Circolare del Segretariato
Generale n. 35 del 2009.
D. Min. Beni e Att. Culturali
26/05/2009, n. 86
Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori
e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività
di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, ai sensi dell’articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
NN9719
D. Min. Beni e Att. Culturali
26/05/2009, n. 87
Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua
l’insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti
minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale
insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche
e dell’esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di
detto esame, ai sensi dell’articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali
e del paesaggio.
NN13170
D. Min. Beni e Att. Culturali
30/03/2009, n. 53
Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di
idoneità utile all’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché
della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in attuazione dell’articolo
182, comma 1-quinquies del Codice.
NN8121
D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (articoli 197-205)
NN6811
D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137. (articoli 29 e 182, Allegato B)
NN6809
D. Leg.vo 22/01/2004, n. 30
Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali.
NN5620
D. Min. Beni Cult. e Amb.
24/10/2001, n. 420
Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici.
NN4925
D. Min. Beni e
Att. Culturali 03/08/2000,
n. 294
Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici.
NN9718
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
821
La garanzia globale
di esecuzione
negli appalti pubblici
Questo articolo, a seguito della definitiva operatività dell’istituto della
garanzia globale di esecuzione a partire dal 1° luglio 2014, ne
analizza gli aspetti pratici: contenuto e ambito di applicazione;
oggetto, durata e modalità di rilascio; modalità di attivazione della
garanzia; rapporti tra le parti; requisiti del garante e del subentrante;
disciplina speciale per finanziamenti a rivalsa limitata.
A cura di Maria Francesca Mattei (*)
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1 Collegati al sito www.legislazionetecnica.it
2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice AR1010
PREMESSA: L’ENTRATA IN VIGORE DELL’ISTITUTO
Dal 1° luglio 2014 è entrato in operatività il nuovo sistema della garanzia globale di esecuzione.
Non hanno infatti trovato accoglimento le istanze di un ulteriore rinvio della disciplina fino al
31 dicembre 2014, motivate con le difficoltà da parte degli operatori del settore (banche e imprese)
di porre in essere un tale sistema di garanzia, soprattutto nell’attuale momento di crisi economica.
Proprio in considerazione di tali problematiche l’entrata in vigore del sistema aveva già subito
numerosi differimenti: prima fino all’8 giugno 2013 ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L.
n. 73/2012 (conv. dalla L. n. 119/2012) e poi al 30 giugno 2014, ai sensi dell’art. 21 del D.L.
n. 69/2013 (conv. dalla L. n. 98/2013).
La disciplina dell’istituto è contenuta nella Parte II, Titolo VI del Regolamento attuativo del Codice
dei Contratti Pubblici (articoli da 129 a 136), in attuazione di quanto previsto dal Codice (art.
129, comma 3, del Codice) che demanda proprio al regolamento l’istituzione di tale sistema di
garanzia. La medesima previsione era precedentemente contenuta nell’art. 30, comma 7-bis, della
L. n. 109/1994, introdotto dalla L. n. 415/1998 ma non aveva finora trovato attuazione a causa
della mancata emanazione del regolamento ivi previsto (1).
Operatività della garanzia globale di esecuzione
Dal 1° luglio 2014 è operativo il sistema della garanzia globale di esecuzione, obbligatorio:
— per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base
d’asta superiore a 75 milioni di euro;
— per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare;
La garanzia potrà inoltre essere richiesta dalle stazioni appaltanti per gli appalti di sola esecuzione
di ammontare a base d’asta superiore a 100 milioni di euro.
(*) Avvocato,
Dirigente Responsabile dello Staff di servizio Studi Giuridici di ANAS S.p.A..
(1) Sulla bozza di tale regolamento aveva comunque espresso parere il Consiglio di Stato in data 07/02/2005; tale
parere è stato tenuto in considerazione nella stesura del regolamento attuativo del Codice.
822 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Appalti pubblici
La garanzia globale di esecuzione, secondo la terminologia usata dal legislatore, è un sistema
inteso ad associare alla semplice garanzia fìdejussoria di buon adempimento (che comporta,
per il garante, un onere di corrispondere le previste somme richieste dal committente che lamenta
il mancato o inesatto adempimento dell’esecutore) una più vasta garanzia di fare, che obbliga
il garante a far conseguire alla stazione appaltante, non già il recupero degli oneri per il mancato
od inesatto adempimento, ma l’oggetto stesso della prestazione contrattuale.
In altri termini, il nuovo istituto è finalizzato ad integrare le tradizioni garanzie dell’appalto,
fornendo al committente non soltanto forme di tutela di natura meramente patrimoniale/risarcitoria,
come tali limitate al ristoro del pregiudizio subito da parte del committente; quanto, soprattutto,
a garantire, attraverso un meccanismo di tutela in forma specifica, anche l’effettiva
realizzazione dell’opera, che costituisce l’obiettivo primario ed essenziale delle stazioni appaltanti.
Infatti, in caso di risoluzione del contratto con l’originario appaltatore, l’effettiva realizzazione
della prestazione contrattuale potrà trovare comunque attuazione attraverso l’istituto di credito
o bancario garante.
Tale sistema di garanzia, non presente finora in l’Italia, è usato di frequente nei Paesi anglosassoni
e negli Stati Uniti per la realizzazione di grandi opere internazionali; esso richiede, come è evidente,
l’assunzione di un rischio più ampio per il garante ed anche un impegno dello stesso sul piano
tecnico.
Come aveva avuto modo di evidenziare sull’argomento anche l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici (2), la nuova garanzia dovrebbe consentire di conseguire anche l’obiettivo di una maggiore
selezione qualitativa delle imprese ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento
di opere pubbliche. Ciò in considerazione della circostanza che il rilascio della garanzia potrà
difficilmente essere conseguito da imprese che i garanti non considerino affidabili sul piano
finanziario e su quello dell’efficienza aziendale, in modo da considerare marginali i rischi di incapacità
o abbandono del cantiere (3).
Contenuti della garanzia
Con tale garanzia il garante assume l’obbligo - su richiesta della stazione appaltante - di subentrare
all’impresa inadempiente, nella esecuzione del lavoro, a mezzo di impresa idonea.
In ogni caso il subentro del garante non libera il contraente inadempiente dalle responsabilità
patrimoniali eventualmente a suo carico per l’interruzione dell’opera.
L’attuale disciplina del sistema di garanzia globale di esecuzione contiene diversi profili di incertezza
- in parte derivanti dalla necessità di adattare al nostro ordinamento un istituto che nasce in un
contesto socio economico diverso - che solo la pratica operativa, le indicazioni delle Autorità
competenti e la giurisprudenza potranno aiutare a dirimere. La prima procedura di gara per
appalto integrato di importo superiore a 75 milioni indetta successivamente al 1° luglio 2014 è
attualmente ancora in corso di espletamento (da parte di ANAS).
L’ANIA, ovvero l’associazione che rappresenta le compagnie di assicurazione, pur avendo espresso
il proprio apprezzamento per la finalità della norma - volta ad assicurare la realizzazione delle
opere nei modi e nei tempi programmati - ha già da tempo evidenziato in diverse occasioni le
problematiche derivanti dall’impossibilità per il garante di liberarsi dal vincolo mediante il pagamento
di una somma che consenta di risarcire adeguatamente la stazione appaltante. Una possibile
soluzione per superare l’empasse potrebbe essere perseguita modificando l’attuale impostazione
della norma, sostituendo cioè l’attuale sistema di garanzia pura per equivalente con la possibilità
(2) Cfr. l’Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento in merito alla «Mancata attuazione dei precetti normativi
riguardanti l’inserimento del sistema assicurativo nella gestione degli appalti», emesso quando era ancora vigente
la Legge Merloni.
(3) In altri termini, al garante dovrebbe spettare il compito di verificare l’affidabilità complessiva dell’impresa (capacità
tecnica di valutare i progetti, attitudine a formulare offerte coerenti con le proprie risorse e caratteristiche, esperienza
nella gestione dei contratti, ecc.), ponendo anche un limite alla contemporaneità di impegni che la stessa può assumere. Cfr. in questo senso R. D’Onofrio, «Prima Conferenza della finanza di progetto nelle Pubbliche
Amministrazioni», Roma, 22 giugno 2005.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
823
Appalti pubblici
di liberarsi dal vincolo di portare a termine l’opera pagando una cifra pari ad una percentuale
prefissata dei lavori non eseguiti, secondo il modello americano. Ciò consentirebbe, infatti, al
mercato assicurativo di stimare l’eventuale onere massimo della garanzia, agevolando anche
l’accesso al sistema delle riassicurazioni.
Ma vediamo nel dettaglio qual è l’attuale regolamentazione dell’istituto nel nostro ordinamento.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA
Secondo quanto previsto dall’art. 129 del Regolamento (D.P.R. n. 207/2010), che si riferisce ai
soli settori ordinari, la garanzia in esame è obbligatoria:
1) per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a
base d’asta superiore a 75 milioni di euro;
2) per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare;
3) ove prevista dal bando di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a
base d’asta superiore a 100 milioni di euro.
La garanzia globale di esecuzione non è, invece, richiesta per le concessioni; ciò in linea con
le modifiche introdotte dal terzo decreto correttivo all’art. 129 comma 3 del Codice dei Contratti
Pubblici, che ha sostituito il termine «contratti» con quello di «appalti» (4).
Per quanto riguarda i settori speciali, gli artt. 206 comma 3 del Codice e 339 comma 2 del
Regolamento consentono ai soggetti operanti in tali ambiti di dare spontanea applicazione alle
disposizioni in materia, prevedendolo nella documentazione di gara.
MODALITÀ DI RILASCIO DELLA GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE
L’art. 130 del Regolamento (che sul punto è stato adeguato al parere del Consiglio di Stato)
stabilisce che la garanzia globale - ove obbligatoria o richiesta dal bando - va presentata entro
trenta giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva. In caso di mancato rispetto
del termine, è previsto un meccanismo automatico e vincolante che impone alla stazione appaltante
o al soggetto aggiudicatore di dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, l’incameramento della
cauzione provvisoria e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
Essa deve essere redatta in conformità dello schema di garanzia contenuto nell’allegato
H del Regolamento, il quale ne completa la disciplina di dettaglio, in particolare per la
configurazione dei rapporti tra garante e stazioni appaltanti o soggetti aggiudicatori a seguito
dell’attivazione della garanzia.
Nella garanzia globale di esecuzione deve inoltre essere indicato il nominativo di almeno due
sostituti che - come attestato dalla documentazione allegata alla garanzia - devono essere in
possesso degli stessi requisiti richiesti nel bando per l’affidamento dei lavori.
Tempi per la presentazione della garanzia e contenuti
La garanzia globale va presentata entro 30 giorni dalla comunicazione della aggiudicazione
definitiva, a pena di decadenza dell’aggiudicazione, e deve contenere il nominativo di almeno
due sostituti, in possesso degli stessi requisiti richiesti nel bando per l’affidamento dei lavori.
(4) Il terzo decreto correttivo (D. Leg.vo n. 152/2008) ha chiarito l’esclusione delle concessioni dall’ambito di applicazione oggettivo della norma, e ciò in considerazione del fatto che - come chiarito nella relazione del Governo
illustrativa allo schema di regolamento - «non può chiedersi a un garante di intervenire in via sostitutiva in un’attività
imprenditoriale di gestione, di durata anche pluridecennale».
824 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Appalti pubblici
OGGETTO E DURATA DELLA GARANZIA
Per quanto attiene all’oggetto, l’art. 131 del Regolamento distingue:
— la garanzia di cui all’articolo 113 del Codice (con la quale il garante assume l’obbligo
di pagare quanto dovuto alla stazione appaltante a titolo di cauzione definitiva, vale a
dire gli oneri derivanti dal mancato o l’inesatto adempimento (5) nella continuità dei rapporti
con l’impresa inadempiente);
— la garanzia di subentro (con la quale il garante assume l’obbligo - su richiesta della
stazione appaltante - di subentrare, a mezzo di impresa idonea, nella esecuzione del lavoro,
all’impresa inadempiente). La garanzia di subentro può essere attivata in caso di risoluzione
del contratto per i motivi già previsti nel nostro ordinamento (quali la perdita della
qualificazione, la condanna definitiva per uno dei reati previsti dall’art. 135 Codice,
l’inadempimento grave, il fallimento, la liquidazione coatta o il concordato preventivo).
Il termine di efficacia della garanzia di cui all’articolo 113 del Codice è quello dell’attuale
garanzia fidejussoria, ovvero fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o
comunque fino alla scadenza di 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da
apposito certificato. L’efficacia della garanzia di subentro, invece, cessa, logicamente, con
l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLE GARANZIE
Per quanto riguarda la garanzia cauzionale di cui all’articolo 113 del Codice, il garante - a
semplice richiesta del committente - deve provvedere al pagamento delle somme richieste
entro quindici giorni, ovviamente nei limiti degli importi garantiti. La garanzia permane anche
dopo l’attivazione del subentro.
Per quanto riguarda la garanzia di subentro, il garante deve comunicare l’inizio dell’attività
dell’impresa subentrante entro 30 giorni dall’attivazione della garanzia; ciò non libera il garante
dall’obbligazione di far completare il lavoro garantito: infatti, qualora la stazione appaltante o il
soggetto aggiudicatore chieda la sostituzione del subentrante inadempiente, il garante, entro il
termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta di sostituzione, lo sostituisce con l’altro soggetto
indicato all’atto della stipulazione del contratto.
Nell’ipotesi di inadempimento anche del secondo subentrante, il garante interpella i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara originaria (come risultanti dalla graduatoria) e, in
caso di loro indisponibilità, individua un soggetto idoneo all’esecuzione dell’opera in possesso dei
requisiti prescritti dal bando originario.
In ogni caso le autorizzazioni rilasciate per il subappalto rimangono valide e possono essere
utilizzate dal subentrante, in modo da assicurare la migliore continuità ai lavori.
Imprese subentranti
Il garante, entro 30 giorni dall’attivazione della garanzia, deve comunicare l’inizio dell’attività
dell’impresa subentrante e, in caso di suo inadempimento, è tenuto a sostituirla con l’altro
soggetto indicato all’atto della stipulazione del contratto. Nell’ipotesi di inadempimento anche
del secondo subentrante, il garante interpella i soggetti che hanno partecipato alla procedura
di gara originaria.
(5) L’allegato H indica i casi in cui, a richiesta scritta della stazione appaltante, il garante debba corrispondere l’importo nei limiti del massimale previsto in garanzia: a) inesatto adempimento; b) intervenuto pagamento al contraente
di somme eccedenti quanto dovuto, a norma del contratto, secondo contabilità aggiornata; c) inadempimenti di
norme o prescrizioni di contratti collettivi, leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori in cantiere.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
825
Appalti pubblici
RAPPORTI TRA LE PARTI
L’art. 134 del Regolamento prevede una netta distinzione dei rapporti tra stazione appaltante (o
soggetto aggiudicatore) e contraente garantito, rispetto ai rapporti tra stazione appaltante (o
soggetto aggiudicatore) e garante.
Per quanto riguarda i rapporti stazioni appaltante - soggetto garante, questo ultimo assume
l’obbligo di far realizzare l’opera e quindi il garante non può sottrarsi a tale obbligo di fare
eseguire deducendo l’insussistenza della causa di risoluzione o facendo in qualche modo valere
le eccezioni che spetterebbero al contraente garantito. In tal modo si vuole evitare che il contenzioso,
che spesso segue una risoluzione di contratto, possa incidere sul funzionamento della garanzia
ed il completamento dell’opera. (cfr. art. 134, comma 2, del Regolamento).
Ne consegue che lo strumento in questione finisce con l’assumere, come parte della dottrina ha
rilevato, i connotati di una garanzia autonoma. A tale riguardo preme evidenziare come la
giurisprudenza (6) abbia riconosciuto la piena validità, sulla base dell’art. 1322 del Codice civile,
dei contratti di garanzia cosiddetta autonoma, nei quali il garante si impegna ad eseguire la
prestazione oggetto della garanzia a semplice richiesta del creditore garantito, senza opporre a
questo ultimo eccezioni in merito alla validità o all’efficacia del rapporto principale.
È stato, inoltre, precisato che tale schema contrattuale, diretto ad assicurare al beneficiario della
garanzia il conseguimento di una prestazione uguale od equivalente a quella dovuta dal debitore
principale, trasferendo sul garante il rischio dell’inadempimento, non è riconducibile allo schema
contrattuale della fidejussione. Ciò in quanto il garante, rinunciando ai vantaggi riconosciuti dalla
legge alla fideiussione, assume come detto un’obbligazione del tutto autonoma da quella principale
In ogni caso, la norma in esame prevede che il garante possa partecipare alla verifica dell’andamento
dei lavori a mezzo di un soggetto di propria fiducia; la stazione appaltante o il soggetto
aggiudicatore deve consentire ed agevolare tale controllo.
Con riguardo, invece, ai rapporti stazione appaltante - soggetto garantito, il subentro del
garante non libera il contraente inadempiente dalle responsabilità patrimoniali eventualmente a
suo carico per l’interruzione dell’opera e queste responsabilità possono essere fatte valere anche
a mezzo della garanzia cauzionale prestata nell’ambito della garanzia globale (cfr. art. 134, comma
3, del Regolamento). Ciò in considerazione del fatto che l’eventuale subentro non determina una
novazione soggettiva del rapporto né può essere qualificato come successione nel contratto iniziale.
REQUISITI DEL GARANTE E DEL SUBENTRANTE
Per quanto riguarda il garante, la norma richiede, oltre ai requisiti previsti per il rilascio di
garanzie dalla L. n. 348/1982, l’aver rilasciato garanzie fidejussorie per appalti di lavori
pubblici, in corso di validità al 31/12 dell’anno precedente, pari ad 1,5 volte l’importo dei
lavori.
Possono rilasciare la garanzia anche gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco ex art. 107
D. Leg.vo n. 385/1993 che svolgono attività di rilascio garanzie in via esclusiva o prevalente, a
ciò autorizzati dal Ministero Economia e Finanze (cfr. art. 134, comma 4, del Regolamento).
È stata, inoltre, prevista la possibilità di far rilasciare la garanzia di subentro dalla eventuale società
capogruppo dell’impresa garantita, a condizione, peraltro, che la capogruppo abbia un
patrimonio adeguato (non meno di 500 milioni di euro) e si associ con un istituto bancario o
assicurativo che rilasci la garanzia cauzionale (cfr. art. 134, comma 5, del Regolamento).
Si è, poi prevista la possibilità di rilasciare garanzia da parte di associazioni tra garanti.
Il subentrante deve possedere i requisiti di qualificazione previsti dalla normativa o dal
bando o dall’avviso di gara per la realizzazione dell’opera (cfr. art. 134, comma 7, del
Regolamento).
(6) Cfr. Corte di Cassazione S.U. del 18 febbraio 2010 n. 3947 e, più risalenti, Cassazione, civ. sez. III, sentenza 7
gennaio 2004, n. 52; 20 agosto 1998, n. 8248; 25 febbraio 1994, n. 1933; Tribunale di Roma, sentenza 30 luglio
2004.
826 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Appalti pubblici
Requisiti del garante e del subentrante
Il garante deve possedere i requisiti previsti per il rilascio di garanzie dalla L. n. 348/1982, e
aver rilasciato garanzie fidejussorie per appalti di lavori pubblici, in corso di validità al 31/12
dell’anno precedente, pari ad 1,5 volte l’importo dei lavori. Possono rilasciare la garanzia anche
gli intermediari finanziari ex art. 107 D. Leg.vo n. 385/1993.
Il subentrante deve possedere i requisiti di qualificazione previsti dalla normativa o dal bando
per la realizzazione dell’opera.
LIMITI DI GARANZIA
Per la garanzia cauzionale i limiti sono quelli previsti per l’attuale garanzia di cui all’articolo
113 del Codice.
Tuttavia in caso di attivazione della garanzia di subentro, la garanzia cauzionale indipendentemente dalla sua entità in base alle regole generali - si intende sempre pari al 10%
dell’importo originario dei lavori, non ulteriormente riducibile fino al collaudo (cfr. art. 135 del
Regolamento).
FINANZIAMENTI A RIVALSA LIMITATA
L’art. 136 del Regolamento detta una disciplina speciale nel caso di affidamento a contraente
generale, ove sia stato concesso un finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata, al
fine di evitare che la perdita del contratto ponga nel nulla la garanzia stessa del finanziatore.
Si è pertanto mutuato, nelle linee generali, il sistema previsto nell’ambito delle concessioni relative
alla finanza di progetto, consentendo al finanziatore di evitare la risoluzione del rapporto con
l’individuazione di una impresa idonea a sostituirsi nel rapporto alla impresa inadempiente, a
mezzo di un atto di novazione oggettiva.
Si tratta, come è evidente, di una procedura particolare che evita l’attivazione della garanzia da
subentro limitando i danni del garante ma, in ultima analisi, anche del soggetto aggiudicatore,
che si giova della continuazione senza interruzioni (e senza contenziosi) del contratto in corso.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
827
Pareri di precontenzioso:
il nuovo Regolamento ANAC
vigente dal 13/09/2014
Il Provvedimento dell'ANAC in data 02/09/2014, è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 12/09/2014 ed è entrato in vigore dal
giorno successivo. Tra le principali novità la corsia preferenziale per le
istanze presentate dalla PA e la possibilità di esprimere pareri in
forma «semplificata».
A cura di Alfonso Mancini (*)
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I
l Provvedimento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, ente che ha sostituito l’Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - soppressa dal D.L. 90/2014 convertito
in legge dalla L. 114/2014) in data 02/09/2014, che reca il nuovo Regolamento sul procedimento per
la soluzione delle controversie nei contratti pubblici, di cui all’art. 6, comma 7, lettera n), del D. Leg.vo
12/04/2006, n. 163 (cosiddetti «pareri di precontenzioso»), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 212 del 12/09/2014 ed è entrato in vigore dal 13/09/2014.
Il provvedimento supera il precedente, datato 13/02/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
06/03/2014, e che dunque ha regolato i procedimenti instaurati a far data dal 06/03/2014 al 12/09/2014
compresi. Il provvedimento interviene dunque a distanza di pochi mesi dal precedente, con l’obiettivo,
come si chiarisce nella relazione introduttiva, di «garantire una piena assunzione di responsabilità del
Consiglio dell’Anac verso il mercato nell’esprimere gli orientamenti interpretativi di riferimento».
Tra le novità dell’ultima «edizione» del Regolamento segnaliamo quanto segue.
— Ruolo di rilievo del Presidente dell’Autorità:
spetta direttamente a quest’ultimo di assegnare, con cadenza quindicinale, le istanze di parere
ai singoli Consiglieri relatori, previa esclusione di quelle ritenute manifestamente inammissibili
o improcedibili.
— Istanze cui viene attribuita precedenza:
per la prima volta vi è una specifica definizione dei criteri di priorità nella trattazione delle
istanze: viene data la precedenza alle istanze presenatte congiuntamente dalla stazione appaltante e da almeno un partecipante alla procedura di gara; in caso di istanze non «congiunte»,
precedenza a quelle presentate dalla Stazione appaltante, a quelle concernenti appalti di
importo rilevante ed a quelle concernenti questioni originali e di particolare impatto.
— Modalità di presentazione delle istanze:
le istanze devono essere redatte secondo il modulo allegato al regolamento e sono trasmesse
preferibilmente tramite PEC.
— Invito a non porre in essere «atti pregiudizievoli»:
quando l’istanza è presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante, con la comunicazione di avvio dell’istruttoria, l’Autorità formula alla stazione appaltante l’invito a non porre in
essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere.
— Pareri in forma semplificata:
viene prevista la possibilità di esprimere un parere in forma semplificata «nei casi in cui la
questione oggetto dell’istanza risulti di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro normativo
e giurisprudenziale di riferimento».
(*)
Ingegnere, esperto in materie tecnico-amministrative, Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Legislazione Tecnica.
828 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Appalti pubblici
Provvedimento ANAC 2 settembre 2014
Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui
all’articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Gazzetta Ufficiale 12/09/2014, n. 212
In vigore dal 13/09/2014.
Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e in
particolare l'art. 6, comma 7, lettera n);
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
emana il seguente regolamento
Art. 1. - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la soluzione delle controversie di cui all'art.
6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 2. - Soggetti richiedenti
1. La stazione appaltante, una parte interessata ovvero più parti interessate possono, singolarmente o
congiuntamente, rivolgere all'Autorità istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione
della questione insorta durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
2. Sono legittimati a presentare istanza i soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché i portatori
di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
Art. 3. - Inammissibilità / Improcedibilità delle istanze
1. Non sono ammissibili le istanze:
— in assenza di una controversia insorta tra le parti interessate;
— incomplete delle informazioni indicate come obbligatorie e della documentazione di cui al modulo
allegato;
— non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto
richiedente.
2. Le istanze devono essere redatte secondo il modulo allegato al presente regolamento e sono trasmesse
preferibilmente tramite posta elettronica certificata. Nella predisposizione dell'istanza, le parti possono
chiedere che, in sede di pubblicazione del parere, vengano esclusi eventuali dati sensibili espressamente
segnalati.
3. Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano, comunque, questioni giuridiche ritenute rilevanti,
sono trattate ai fini dell'adozione di una pronuncia dell'Autorità anche a carattere generale.
4. Le istanze divengono improcedibili in caso di sopravvenienza di una pronuncia giurisdizionale di primo
grado sulla medesima questione oggetto del parere, di sopravvenuta carenza di interesse delle parti, di
rinuncia al parere.
5. Sono trattate in via prioritaria le istanze di parere presentate congiuntamente dalla stazione appaltante
e da almeno un partecipante alla procedura di gara.
6. In caso di istanze presentate singolarmente, si dà precedenza:
— alle istanze presentate dalla stazione appaltante;
— alle istanze concernenti appalti di rilevante importo economico (lavori: importo superiore a
1.000.000 di euro; servizi e forniture: importo superiore alla soglia comunitaria);
— alle istanze che sottopongono questioni originali di particolare impatto per il settore dei contratti
pubblici.
7. Le archiviazioni delle istanze per inammissibilità e/o improcedibilità sono approvate dal Consiglio
dell'Autorità e comunicate alle parti interessate.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
829
Appalti pubblici
Art. 4. - Contenuti dell'istanza
1. L'istanza presentata dalla stazione appaltante, congiuntamente o singolarmente, deve contenere l'im­
pegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino al rilascio
del parere.
2. Quando l'istanza è presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante, con la comunicazione
di avvio dell'istruttoria, l'Autorità formula alla stazione appaltante l'invito a non porre in essere atti pre­
giudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere.
Art. 5. - Esame e assegnazione delle istanze
Con cadenza quindicinale, le istanze di parere sono assegnate dal Presidente ai singoli Consiglieri relatori,
previa esclusione di quelle ritenute manifestamente inammissibili o improcedibili.
Individuato il Consigliere relatore, l'istanza è trasmessa all'ufficio per la relativa attività istruttoria.
Art. 6. - Istruttoria dell'istanza
1. L'ufficio comunica alle parti l'avvio dell'istruttoria concedendo il termine di dieci giorni per la pre­
sentazione di memorie e ulteriori documenti.
2. L'ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere
all'audizione delle parti interessate.
3. Il parere, redatto dall'ufficio con la collaborazione del Consigliere relatore e che contiene anche l'in­
dicazione dei principi di diritto ivi espressi, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.
4. L'attività di massimazione dei pareri è di competenza dell'ufficio.
Art. 7. - Approvazione del parere
1. Il parere è deliberato dal Consiglio dell'Autorità nel termine di novanta giorni dalla presentazione
dell'istanza, fatto salvo il periodo necessario per l'acquisizione della documentazione istruttoria.
2. In ogni caso l'Autorità si riserva la facoltà di esercitare i poteri di cui all'art. 6, commi 9 e 11,
D. Leg.vo n. 163/2006 e di svolgere ulteriori attività nell'esercizio dei predetti poteri di vigilanza.
Art. 8. - Parere in forma semplificata
1. Il parere può essere reso in forma semplificata nei casi in cui la questione oggetto dell'istanza risulti
di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Art. 9. - Istanza di riesame
1. Non è ammissibile l'istanza avente ad oggetto il riesame di una questione controversa già definita
con parere di precontenzioso o per la quale sia stata disposta l'archiviazione, fatta salva l'ipotesi in cui
vengano dedotte e documentate sopravvenute ragioni di fatto e/o di diritto. In quest'ultimo caso si appli­
cano le disposizioni del presente regolamento per quanto compatibili.
Art. 10. - Comunicazioni e pubblicità
1. Il parere approvato dal Consiglio viene comunicato alle parti interessate e successivamente trasmesso
all'ufficio comunicazione per la sua pubblicazione nel sito intranet ed internet dell'Autorità.
2. Le comunicazioni tra l'Autorità e le parti interessate sono effettuate tramite posta elettronica certificata
ai sensi della normativa vigente.
Art. 11. - Attività conciliative
1. Su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell'esecutore, l'Autorità esprime parere non vin­
colante relativamente a questioni insorte dopo la stipulazione del contratto, secondo il procedimento di
cui al presente regolamento.
Art. 12. - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Segue l’allegato alla pagina successiva
830 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Appalti pubblici
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI PARERE PER LA SOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE EX ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA N)
DEL D. LEG.VO N. 163/2006
ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
UFFICIO PRECONTENZIOSO E AFFARI GIURIDICI
Via di Ripetta, 246
00186 Roma
Indirizzo PEC: [email protected]
NB: a pena di inammissibilità l’istanza deve essere inoltrata compilando il presente modulo completo
delle informazioni e della documentazione richieste.
Oggetto dell’affidamento (barrare quella di riferimento)
Settori ordinari 
Settori speciali

Lavori

Servizi

Forniture

1. Soggetti richiedenti
1.1. Istanza presentata congiuntamente (stazione appaltante e una o più parti interessate)
denominazione della stazione appaltante
..........................................................................................................
indirizzo
..........................................................................................................
nominativo del soggetto che formula l’istanza (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica
legittimata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente)
..........................................................................................................
nominativo del responsabile del procedimento e suo recapito telefonico diretto (ogni comunicazione del­
l’Autorità alla stazione appaltante sarà inviata all’attenzione del responsabile del procedimento)
..........................................................................................................
indirizzo di posta elettronica certificata
..........................................................................................................
denominazione della parte interessata (ogni parte interessata deve riempire i seguenti campi)
..........................................................................................................
indirizzo
..........................................................................................................
nominativo del soggetto che formula l’istanza (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica
legittimata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente)
..........................................................................................................
nominativo del soggetto a cui inviare ogni comunicazione dell’Autorità e suo recapito telefonico
..........................................................................................................
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
831
Appalti pubblici
indirizzo di posta elettronica certificata
..........................................................................................................
denominazione della parte interessata (ogni parte interessata deve riempire i seguenti campi)
..........................................................................................................
indirizzo
..........................................................................................................
nominativo del soggetto che formula l’istanza (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica
legittimata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente)
..........................................................................................................
nominativo del soggetto a cui inviare ogni comunicazione dell’Autorità e suo recapito telefonico
..........................................................................................................
indirizzo di posta elettronica certificata (ove in possesso dell’istante, indicare in ogni caso l’indirizzo di
posta elettronica certificata)
..........................................................................................................
1.2. Istanza presentata singolarmente (o stazione appaltante o una o più parti interessate)
Denominazione dell’istante
..........................................................................................................
indirizzo
..........................................................................................................
nominativo del soggetto che formula l’istanza (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica
legittimata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente)
..........................................................................................................
nominativo del responsabile del procedimento e suo recapito telefonico (ogni comunicazione dell’Autorità
alla stazione appaltante sarà inviata all’attenzione del responsabile del procedimento)
..........................................................................................................
nominativo del soggetto autorizzato a presentare l’istanza (qualora l’istante non sia la stazione appaltante)
a cui inviare ogni comunicazione dell’Autorità
..........................................................................................................
indirizzo di posta elettronica certificata
..........................................................................................................
recapito telefonico
..........................................................................................................
2. Stazione appaltante e eventuale/i controinteressato/i (aggiudicatario provvisorio,
secondo classificato, etc.)
Nominativo del soggetto
..........................................................................................................
indirizzo:
..........................................................................................................
832 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Appalti pubblici
recapito telefonico
..........................................................................................................
indirizzo di posta elettronica certificata del controinteressato, se conosciuto
..........................................................................................................
3. Pendenza di giudizio: l’istante è tenuto a comunicare se sulla procedura di gara in
esame risulta pendente un ricorso innanzi all'autorità giudiziaria (l’istanza diviene
improcedibile in caso di sopravvenienza di una pronuncia giurisdizionale emessa in primo
grado).
SI
NO


ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL RICORSO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Provvedimenti giurisdizionali
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Le parti si impegnano a comunicare ogni altra informazione utile relativa alla procedura di gara, inclusi
eventuali provvedimenti giurisdizionali (ordinanze cautelari; sentenze).
4. Individuazione dell’intervento
4.1 Tipologia dell’affidamento
Appalto di lavori pubblici
Appalto di forniture
Appalto di servizi
Contratto misto
Concessione di lavori
Concessione di servizi
Contratti relativi ai settori speciali, come definiti dalla parte III del D.Lgs. n. 163/06
Appalto avente ad oggetto la progettazione e l’esecuzione
Project financing
Lavori in economia
Concorso di progettazione
Concorso di idee
Altro













4.2 Procedura di scelta del concorrente
Procedura aperta
Procedura ristretta
Procedura ristretta semplificata
Procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara
Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara
Accordo quadro
Dialogo competitivo
Altro








4.3 Criterio di aggiudicazione
prezzo più basso
offerta economicamente più vantaggiosa
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
833
Appalti pubblici
4.4 Oggetto dell’appalto
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Eventuale suddivisione in lotti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data di pubblicazione del bando: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Termine ultimo per la presentazione delle offerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Importo a base d’asta
..................................................................................
Nome del responsabile del procedimento
..............................................................
CIG – Codice Identificativo Gara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Stato della procedura
..........................................................................................................
..........................................................................................................
4.6 L’appalto è stato aggiudicato in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicare nominativo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica certificata dell’operatore economico
aggiudicatario (specificare se si tratta di aggiudicazione provvisoria o definitiva e in quest’ultimo caso
indicare gli estremi del provvedimento)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
4.7 Data di stipula del contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Oggetto della richiesta e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti
(è necessario fornire una chiara e dettagliata indicazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti
ai fini della decisione)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
834 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Appalti pubblici
6. Elenco dei documenti da allegare all’istanza











bando di gara;
disciplinare di gara;
capitolato tecnico;
lista delle categorie delle lavorazioni (appalto di lavori);
provvedimenti adottati dalla stazione appaltante in corso di gara e ritenuti rilevanti ai fini della
soluzione della questione controversa (es. verbali di gara; esclusione; aggiudicazione provvisoria;
aggiudicazione e definitiva; ecc.);
eventuale corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e l’operatore economico interessato;
in caso di esclusione, copia dell’eventuale segnalazione del fatto al Casellario informatico;
memoria contenente la definizione della questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità e
rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti interessate.
7. Altro (documenti allegati all’istanza e non rientranti fra la documentazione di cui
al precedente punto 6)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
8. In caso di istanza presentata dalla S.A. - Dichiarazioni di impegno
 Dichiarazione contenente l’impegno della S.A. a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della
risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell’Autorità:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Il parere dell’Autorità sarà pubblicato sul sito intranet ed internet dell’Autorità.
A tal fine si chiede l’esclusione dalla pubblicazione dei seguenti dati sensibili:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Data, . . . . . . . . . . . . . . .
Firma leggibile di colui che sottoscrive l’istanza
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
835
La giurisprudenza
della Corte di Cassazione
sulle agevolazioni «prima casa»
L’articolo illustra lo stato dell’arte delle più significative pronunce in
tema di agevolazioni per l’acquisto della «prima casa», con lo scopo
di fornire utili linee guida ai contribuenti per evitare errori che
possono precludere il beneficio fiscale in esame e di illustrare
preziose soluzioni che, in vari casi, la Suprema Corte ha ammesso
nonostante l’opposto parere dell’Agenzia delle Entrate.
A cura di Stefano Baruzzi (*)
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T
ra i filoni giurisprudenziali nei quali la Suprema Corte è, da molti anni, più spesso chiamata
a pronunciarsi, su numerose questioni eterogenee, vi è quello relativo alle agevolazioni per
l’acquisto della «prima casa», il cui riferimento normativo è rappresentato dalla nota II-bis all’art.
1 della Tariffa parte prima del Testo Unico dell’Imposta di registro, D.P.R. n. 131/1986 (o «TUR»).
L’articolo illustra lo stato dell’arte delle più significative pronunce con lo scopo di fornire utili
linee guida ai contribuenti per evitare errori che possono precludere il beneficio fiscale in esame
e di illustrare preziose soluzioni che, in vari casi, la Suprema Corte ha ammesso nonostante
l’opposto parere dell’Agenzia delle Entrate.
CONIUGI E DIRITTO DI FAMIGLIA
Differente rilevanza preclusiva delle agevolazioni prodotta dalla separazione di fatto e da
quella legale
Cassazione sez. V, Sentenza 26 marzo 2014, n. 7069
Il beneficio fiscale «prima casa», non spetta al contribuente che abbia altro immobile in comproprietà
con il coniuge nel comune ove è ubicato quello da acquistare, restando irrilevante, ai fini della
concessione dell’agevolazione «prima casa», tanto il regime patrimoniale dei coniugi, quanto la
condizione di separazione di fatto (e non di separazione legale) tra i coniugi medesimi.
La contribuente aveva già avuto torto dalla CTP di Rimini e dalla CTR dell’Emilia Romagna.
La Suprema Corte ha confermato le predette sentenze ricordando che, a norma dell’art. 1 della
Tariffa parte prima del TUR (nota II-bis, lettera b), per il godimento delle agevolazioni fiscali
«prima casa», occorre che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari: «di non essere titolare esclusivo
o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa
di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare».
Pertanto, in costanza di una pregressa contitolarità dei citati diritti reali su un immobile sito nello
stesso comune ove è ubicato quello che i coniugi intendono acquistare, l’agevolazione è preclusa,
(*) Dottore commercialista e revisore legale, manager in aziende del settore immobiliare e dei fondi comuni di investimento immobiliari, esperto di fiscalità degli immobili.
836 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Fisco e previdenza
a prescindere dal regime patrimoniale dei coniugi, in quanto la legge menziona la «comunione
con il coniuge», senza ulteriore qualificazione.
Diversamente, la distinzione circa il tipo di comunione (in questo caso, soltanto legale e non
anche di fatto) è operata nella successiva lettera c) della nota II-bis con il fine di escludere
l’accesso all’agevolazione a chi ne abbia, in precedenza, già fruito con riferimento all’intero territorio
nazionale. (1)
La disposizione, infatti, persegue lo scopo di incentivare l’investimento del risparmio nell’acquisto
di un’unità immobiliare da destinare a «prima casa», sicché, ove i coniugi siano già contitolari
- sia in comunione legale che convenzionale - di una casa, opera la presunzione legislativa
che la stessa sia, appunto, destinata ad «abitazione della famiglia», con conseguente esclusione
dell’agevolazione per il successivo acquisto.
La Suprema Corte ha anche osservato che, mentre un’interpretazione della legge tributaria conforme
ai principi che presidiano il momento patologico della vita coniugale - ossia, l’evento della
separazione - induce a ritenere che la destinazione dell’immobile ad abitazione familiare venga
meno per effetto della separazione legale - in cui cessa il dovere della coabitazione al quale i
coniugi sono tenuti ex art. 143 Codice civile (dovere che la stessa Corte di Cassazione nella
Sentenza n. 13085/2003 e nelle Ordinanze n. 2109/2009 e n. 16355/2013 ricorda di avere
positivamente considerato al fine di poter ritenere integrato il requisito della residenza imposto
dalla norma agevolativa «prima casa») - per contro tale conclusione non può valere nel caso
della separazione di fatto.
La Corte di Cassazione sottolinea che, tra l’altro, alla data dell’acquisto la ricorrente non era
ancora separata di fatto dal marito, ma che comunque nel caso in oggetto va applicato, per
identità di ratio, il principio enunciato a proposito del requisito della residenza, secondo cui il
beneficio va riconosciuto unicamente a chi possa dimostrare di possederlo in base a dati certificati
- ossia, dimostrati dalle risultanze anagrafiche - restando escluso che possano esser prese in
considerazioni situazioni di fatto con essi contrastanti (Cassazione n. 1173/2008 e n. 1530/2012);
principio che è dettato in chiara funzione antielusiva, per la considerazione che un beneficio
fiscale, come tale «di stretta interpretazione», deve essere ancorato a un dato certo (e tale non
è la separazione di fatto) che certifichi la situazione fattuale enunciata nell’atto di acquisto.
La Suprema Corte ha altresì affermato che i dubbi di incostituzionalità della norma avanzati dalla
ricorrente sono manifestamente infondati: la perdita dell’agevolazione non consegue alla
celebrazione delle nozze, ma ad un secondo acquisto immobiliare, cosicché la libertà di contrarre
matrimonio ed il diritto alla formazione della famiglia non ricevono alcun danno dalla disposizione
che commina la decadenza dalle agevolazioni «prima casa» in caso di contitolarità di altro immobile
fra i coniugi.
Cassazione sez. V, Sentenza 19 febbraio 2014, n. 3931
Con la Sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ha invece riconosciuto le agevolazioni «prima
casa», per l’acquisto, dopo la separazione legale, di un altro appartamento da parte della ex
moglie, benché già proprietaria di altro immobile acquistato originariamente in comunione legale
con l’ex marito, dal quale si era poi però separata legalmente.
La CTP prima e la CTR della Lombardia poi avevano invece dato torto alla contribuente ritenendo
legittima la revoca delle agevolazioni comminata dall’Agenzia delle Entrate sul secondo acquisto
effettuato dalla ex coniuge dopo la separazione legale.
La Cassazione ha precisato, con riferimento alla condizione di cui alla lettera b) della nota II-bis,
che, al verificarsi della separazione legale, la comunione tra coniugi di un diritto reale su un
immobile, ancorché originariamente acquistato in regime di comunione legale, deve essere
equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei, che è
(1) Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa parte prima del TUR, lettere b) e c) - dichiarazioni: «b) che nell’atto di acquisto
l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; c) che
nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione
legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa
di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di
cui all’articolo (…)».
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
837
Fisco e previdenza
compatibile con la possibilità di fruire nuovamente delle agevolazioni «prima casa», atteso che
la facoltà di usare il bene comune, che non impedisca a ciascuno degli altri comunisti di «farne
parimenti uso» (‘art. 1102 Codice civile), non consente tuttavia di destinare la casa comune ad
abitazione di uno solo dei comproprietari, per cui la titolarità della quota è simile a quella di
un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative.
La contribuente aveva precisato che, dopo l’acquisto con l’ex marito del primo immobile in regime
di comunione legale, erano intervenuti il mutamento convenzionale del regime patrimoniale (ossia,
i coniugi erano passati dalla originaria comunione legale alla separazione dei beni) ed in seguito
la separazione legale fra i coniugi, ed ha chiesto alla Suprema Corte di valutare se la contitolarità
a titolo di comunione legale su una casa di abitazione - che di per sé precluderebbe le agevolazioni
«prima casa» - rimanga tale anche a seguito di mutamento del regime patrimoniale e di separazione
dei coniugi, oppure se, a seguito di tali eventi, l’originaria comunione legale si trasformi, come
ritenuto dalla ricorrente, in comunione ordinaria, ai sensi degli artt. 1100 e segg. del Codice
civile.
La Suprema Corte ha condiviso le osservazioni della ex consorte fornendo le seguenti precisazioni:
— in base alla richiamata lettera b) della nota II-bis, per il godimento delle agevolazioni
«prima casa», occorre che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari «di non essere titolare
esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare».
Tale disposizione persegue lo scopo d’incentivare l’investimento del risparmio nell’acquisto
di un’unità immobiliare da destinare a «prima casa», casa che, ove acquistata in comunione
- sia essa legale o convenzionale - tra coniugi (nessuno dei quali, beninteso, abbia, in
precedenza, fruito del beneficio, come previsto dalla lettera c) della medesima nota II-bis,
il legislatore presume esser destinata ad «abitazione della famiglia», con conseguente
esclusione dell’agevolazione. Al riguardo, la Cassazione ricorda che la precipua destinazione
a «residenza familiare» di un immobile è stata da essa precisata in altre precedenti pronunce
(Cassazione n. 13085/2003; n. 2109/2009; n. 16355/2013), al fine di conciliare la norma
sulle agevolazioni «prima casa» con i principi del diritto di famiglia, in riferimento al requisito
della residenza del contribuente, con l’affermazione secondo cui, ove l’immobile acquistato
sia, in concreto, adibito a «residenza della famiglia», il diritto all’agevolazione non resta
escluso dalla diversa residenza del coniuge che ha acquistato in regime di comunione
legale, in considerazione del dovere di coabitazione al quale i coniugi sono comunque
tenuti (art. 143 Codice civile) e che costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito
della residenza, ai fini fiscali (Cassazione n. 14237/2000);
— l’interpretazione della norma agevolativa conforme ai principi che presidiano il momento
patologico della vita coniugale induce a ritenere che quando, per effetto della separazione
personale (usualmente, già a seguito del provvedimento presidenziale di cui all’art. 708
Codice di procedura civile) cessa il dovere della coabitazione, viene di conseguenza meno
la destinazione dell’immobile ad abitazione familiare, destinazione che, come detto, è
presunta dalla norma agevolatrice e ne costituisce la ratio;
— tale effetto non si verifica per il solo mutamento convenzionale del regime patrimoniale
adottato dai coniugi, che non interferisce con l’osservanza dei diritti e dei doveri - nello
specifico, di coabitazione - derivanti dal matrimonio, ma consegue alla separazione legale
in quanto essa comunque determina (art. 191, comma 1, Codice civile) lo scioglimento
del regime di comunione legale (comunione senza quote, nella quale i coniugi sono
solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale
non è ammessa la partecipazione di estranei) e la sua sostituzione con quello della
comunione ordinaria; detta separazione determina quindi il venire in essere, in capo a
ciascuno dei coniugi, della titolarità esclusiva dei diritti compresi nella quota di sua pertinenza
(Cassazione n. 9846/1996), compreso quello di procedere alla divisione del bene;
— pertanto, al verificarsi della separazione legale, la comunione tra coniugi di un diritto reale
su un immobile, ancorché originariamente acquistato in regime di comunione legale, deve
essere equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei,
che è compatibile con la possibilità di richiedere nuovamente le agevolazioni «prima casa»,:
la facoltà di usare il bene comune, che non impedisca a ciascuno degli altri comunisti
838 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Fisco e previdenza
«di farne parimenti uso» ex art. 1102 Codice civile, non consente, infatti, di destinare la
casa comune ad abitazione di uno solo dei comproprietari, per cui la titolarità di una
quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative
(Cassazione n. 9647/1999; n. 10984/2007);
— l’eventuale assegnazione del bene da parte del giudice della separazione o i patti in tal
senso contenuti nella separazione consensuale omologata non hanno effetto ostativo alle
agevolazioni «prima casa», tenuto conto che, nell’enunciare il diritto di proprietà, usufrutto,
uso ed abitazione, la norma agevolativa è inequivoca nell’indicare che il titolo della
disponibilità di un immobile, che preclude l’accesso al beneficio, deve avere carattere
di diritto reale e non - come si dirà tra breve - meramente personale;
— un eventuale utilizzo strumentale dell’istituto della separazione fra coniugi, a fini elusivi
della norma tributaria, potrà essere provato da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’assegnazione dell’ex casa coniugale in sede di divorzio non preclude le agevolazioni
Cassazione sez. V, Sentenza 3 febbraio 2014, n. 2273
L’assegnazione della ex casa familiare in sede di divorzio non preclude la possibilità di richiedere
nuovamente le agevolazioni «prima casa», per l’acquisto di altro immobile. Ciò in quanto tali
benefici fiscali sono preclusi (art 1, Tariffa parte prima, lettere b) e c) se l’acquirente ha la disponibilità
di altro immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale, mentre la disponibilità della ex casa
familiare derivante dal provvedimento giudiziale di assegnazione da parte del giudice della
separazione o del divorzio, non integrando un diritto reale, bensì un diritto personale di godimento
di natura atipica, consente di accedere nuovamente ai suddetti benefici.
La Suprema Corte ha sottolineato che il tenore letterale della norma sulle agevolazioni «prima
casa», enuncia il diritto di abitazione, unitamente a quelli di proprietà, usufrutto ed uso ed è
inequivoco nell’indicare che il titolo della disponibilità di un immobile, che preclude l’accesso
all’agevolazione, deve avere carattere di diritto reale.
Per contro, la disponibilità della casa familiare, a seguito del provvedimento giudiziale di
assegnazione da parte del giudice della separazione o del divorzio, non integra un diritto reale,
ma un diritto personale di godimento, di natura atipica: le Sezioni Unite della Cassazione
(Sentenza n. 11096/2002), nell’affermare tale principio, ne hanno posto in evidenza la funzione
di attribuire ai figli una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio
familiare, sottolineando la precisa volontà del legislatore di assimilare il diritto dell’assegnatario a
quello del conduttore, ai meri fini della trascrizione, così attribuendo all’istituto un quoziente di
opponibilità ai terzi, anche a prescindere dalla trascrizione (Cassazione n. 12466/ 2012).
In questo caso, la Suprema Corte ha confermato le pronunce, favorevoli alla contribuente, emesse
dalla CTP di Milano e dalla CTR della Lombardia.
La Suprema Corte ha altresì evidenziato che il richiamo effettuato dall’Agenzia delle Entrate alla
celebre Ordinanza della stessa Corte di Cassazione n. 100 del 2010 non è pertinente in quanto
in essa non si fa riferimento al titolo giuridico (ossia, al tema del diritto reale piuttosto che
personale), bensì al fatto che i benefici «prima casa», non sono preclusi dal possesso di altra
abitazione che, tuttavia, per le dimensioni eccessivamente ridotte e per le caratteristiche complessive,
non risulta idonea ai fini abitativi del contribuente.
La cessione volontaria dell’immobile al coniuge nella separazione consensuale può
comportare la perdita delle agevolazioni.
Cassazione sez. V, Sentenza 3 febbraio 2014, n. 2263
Il trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede
di separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e non al
provvedimento giudiziale di omologazione, sicché, qualora intervenga nei cinque anni successivi
al suo acquisto, senza che il cedente stesso abbia comprato, entro un anno, altro appartamento
da adibire a propria abitazione principale, le agevolazioni «prima casa», di cui egli abbia beneficiato
per l’acquisto di quell’immobile, vanno revocate.
Nel contenzioso in oggetto il contribuente aveva invece avuto ragione dalla CTP di Genova e
dalla CTR della Liguria.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
839
Fisco e previdenza
La Suprema Corte ha sottolineato che, secondo la propria giurisprudenza (Cassazione n. 5741/
2004 e 5473/2006), le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti
attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro relative a beni mobili o immobili,
non sono né legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni,
ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento
della «separazione consensuale».
Da tanto consegue che il regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica
solo in seguito al provvedimento di omologazione (Cassazione n. 9174/2008), che svolge l’essenziale
funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia,
trova la sua fonte nell’accordo delle parti: il trasferimento di un bene attuato mediante la
fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all’art. 711 Codice di procedura civile
costituisce, comunque, un trasferimento riconducibile alla volontà del cedente.
Possibilità di acquistare un immobile con le agevolazioni «prima casa», in comunione legale
con il coniuge, senza dovervi trasferire la residenza
Cassazione sez. V, Sentenza 26 giugno 2013, n. 16355
La pronuncia ha sottolineato che i benefici fiscali non si perdono se, in caso di comunione legale
tra coniugi, nel comune di ubicazione dell’immobile agevolato viene eletta la residenza familiare,
così come richiesto dal diritto di famiglia, mentre non è anche necessario che entrambi i coniugi
abbiano eletto in tale comune la propria residenza individuale. È sufficiente, cioè, che almeno
uno dei due coniugi soddisfi il formale requisito della residenza nel comune di ubicazione
del bene agevolato, e ciò sia nel caso di acquisto separato che di acquisto congiunto, e anche
se il requisito formale della residenza nel comune non è soddisfatto proprio da parte del coniuge
che si intesta l’immobile, purché esso sia caduto in comunione legale e l’altro coniuge soddisfi
il requisito della residenza nel comune già al momento della stipula (alla quale potrebbe anche
non avere partecipato) oppure entro i successivi 18 mesi.
REQUISITO DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA
Decadenza dalle agevolazioni «prima casa» se, entro 18 mesi dall’acquisto, non si
trasferisce formalmente la residenza anagrafica nel comune di ubicazione
dell’immobile acquistato con le agevolazioni
Sono moltissime le pronunce della Corte di Cassazione che hanno costantemente affermato la
perdita dell’agevolazione «prima casa» se, entro e non oltre 18 mesi dall’acquisto agevolato, il
contribuente non trasferisce in modo «formale» - ossia, con certificazione dei registri dell’anagrafe
comunale - la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile agevolato, a nulla rilevando
il trasferimento della residenza in via di fatto, senza cioè il supporto formale delle risultanze
anagrafiche comunali.
Spesso, anche su questo tema, la Cassazione ha ribaltato il verdetto delle CTR, sovente più
elastiche nell’ammettere dai contribuenti una prova circa il trasferimento della residenza anche
solo «di fatto».
Si noti che la condizione è soddisfatta trasferendo la residenza nel comune di ubicazione
dell’immobile e non necessariamente all’interno dell’unità immobiliare agevolata, che può
essere mantenuta sfitta o essere locata senza che ciò comporti la perdita dei benefici.
Ben diversamente, nel caso - che esamineremo fra breve - di riacquisto di altra unità immobiliare
entro un anno dalla cessione dell’abitazione acquistata con le agevolazioni «prima casa» e venduta
prima del decorso di un quinquennio, non è sufficiente che la residenza sia trasferita «nel Comune»,
ma occorre adibire la nuova unità a propria abitazione principale.
Trasferimento della residenza in caso di riacquisto a seguito di alienazione prima del
quinquennio di altro immobile acquistato fruendo delle agevolazioni
Cassazione sez. VI, Ordinanza 27 febbraio 2014, n. 4662
Tra le più importanti pronunce citiamo l’Ordinanza della sezione VI, n. 4662 del 27 febbraio
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Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Fisco e previdenza
2014, nella quale la Suprema Corte ha ribadito che, a partire dalla versione introdotta con l’art.
2 del D.L. n. 12/1985, il tenore delle disposizioni relative alla concessione delle agevolazioni per
l’acquisto della «prima casa» non consente di fornire rilevanza o riconoscimento giuridico alla
realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, né all’eventuale ottenimento della
residenza oltre il termine perentorio fissato dalla legge quale presupposto per la fruizione dei
benefici tributari (la CTR del Lazio, nonché la CTP, avevano accolto il ricorso del contribuente),
essendo proprio la residenza il presupposto per la concessione del beneficio (tra le tante, Cassazione
Sentenza n. 11614/2013).
Nel caso di specie, la CTR, pur avendo constatato la mancata concessione della residenza nel
termine di legge e pur non risultando nemmeno adombrato un qualche effetto retroattivo alla
concessione della residenza in accoglimento di successiva richiesta della contribuente o un qualche
vizio del precedente provvedimento di rigetto, aveva erroneamente affermato la spettanza del
beneficio sulla sola base della stipula dei contratti dell’energia elettrica, del gas e della denunzia
ai fini della tassa spazzatura.
Cassazione sez. V, 3 febbraio 2014, n. 2266
In caso di alienazione nel quinquennio dell’immobile acquistato con le agevolazioni «prima casa»,
il riacquisto - entro un anno dalla predetta vendita - di altro immobile da adibirsi ad abitazione
principale del contribuente deve essere suffragato dal formale trasferimento della residenza
anagrafica, mentre risultano non rilevanti le situazioni meramente fattuali (tra le tantissime pronunce,
Cassazione sez. V, n. 3384/2013 e sez. VI, n. 1530/2012).
La Suprema Corte ha ribadito, ancora una volta, che, rispetto alla normativa sulle agevolazioni
«prima casa», non rileva la residenza di fatto, ma solo quella certificata dalle risultanze anagrafiche
del comune. E tale conclusione, per simmetria interpretativa, vale sia rispetto al trasferimento
della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile agevolato entro 18 mesi dal suo acquisto,
sia rispetto al riacquisto di altro immobile da destinare ad abitazione principale, entro un anno
dalla vendita infraquinquennale di quello già acquistato con le agevolazioni «prima casa».
Il contribuente aveva avuto ragione dalla CTP di Roma e torto dalla CTR del Lazio.
Estensione del termine da dodici a diciotto mesi operata dalla L. n. 388/2000
Cassazione sez. V, Sentenza 22 gennaio 2014, n. 1255
Nel caso di acquisto agevolato «prima casa», l’estensione (art. 33, comma 12, L. n. 388/2000)
da dodici a diciotto mesi del termine per l’effettivo trasferimento della residenza trova applicazione
anche nel caso in cui il primo termine non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di proroga (1 gennaio 2001), atteso che, in assenza di regime transitorio, una norma
che prolunghi la durata di un termine decadenziale stabilito da una precedente disposizione - e
che entri in vigore quando ancora il primo termine non sia decorso, cioè prima che si sia verificata
la decadenza dal diritto - esplica la sua efficacia sul rapporto giuridico ancora pendente, sicché,
pur non essendo retroattiva, vale a prolungare il termine precedente per la nuova durata da essa
stabilita.
La Sentenza, favorevole al contribuente, ha ribaltato la decisione della CTR della Liguria.
Contribuente che svolge la propria attività lavorativa nel comune ove è ubicata l’abitazione
Cassazione sez. V, Sentenza 29 novembre 2013, n. 26740
L’agevolazione «prima casa», spetta anche a chi svolge la propria attività lavorativa nel comune
ove è ubicata l’abitazione oggetto di acquisto.
La nota II-bis della Tariffa parte prima subordina l’agevolazione alla ricorrenza di precisi collegamenti
territoriali (a parte il caso del cittadino italiano emigrato all’estero, che si riferisce all’acquisto
nell’intero territorio nazionale) tra l’acquirente ed il comune in cui è ubicato il bene, prevedendo,
come si desume dal tenore letterale della norma - che utilizza avverbi disgiuntivi - due distinti
criteri:
— il primo fondato sulla residenza;
— il secondo riferito alla sede di lavoro (dell’acquirente o del suo datore di lavoro).
Da tanto consegue che l’impegno di trasferire la residenza, da assumere nell’atto, e la sanzione
di decadenza per il relativo inadempimento riguardano solo l’acquirente che invochi il criterio
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
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Fisco e previdenza
territoriale, e non anche il caso in cui si faccia valere il criterio della sede di lavoro. Al contribuente
non è precluso far valere più criteri concorrenti al fine di conseguire il trattamento agevolato.
Il contribuente aveva già vinto avanti sia alla CTP che alla CTR della Toscana.
Il trasferimento della residenza deve essere compiutamente realizzato
Cassazione sez. Tributaria, Sentenza 9 ottobre 2013, n. 22944
La Suprema Corte ha precisato che sussiste l’obbligo di adibire effettivamente a propria abitazione
principale l’unità immobiliare riacquistata entro un anno dal trasferimento infraquinquennale,
oneroso o gratuito, di quella che era stata acquistata con le agevolazioni «prima casa». Non
basta la semplice manifestazione nell’atto di acquisto circa l’intendimento di voler adibire l’immobile
così acquistato (entro l’anno dal trasferimento di quello precedentemente acquisito con le
agevolazioni «prima casa»), ma occorre realizzare compiutamente tale intendimento
trasferendo nell’immobile la propria residenza (nel caso di riacquisto a seguito di vendita
infraquinquennale, infatti, non è sufficiente assumere soltanto la residenza nell’ambito del comune,
come è invece possibile fare per l’acquisto agevolato originario). Il trasferimento della residenza
nell’immobile deve perfezionarsi entro il termine triennale di decadenza dell’azione accertatrice
previsto a favore dell’Agenzia delle Entrate dall’art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. La
Sentenza n. 22944/2013 ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza (Cassazione S.U.,
n. 1196/2000, n. 9149/2000, n. 3608/2003, n. 18300/2004, n. 20066/2005, n. 20376/2006,
n. 21718/2006, n. 13491/2008). Presupposto di quanto sopra affermato è poi la circostanza che
l’immobile oggetto di riacquisto entro un anno dal trasferimento di quello acquistato con le
agevolazioni «prima casa» abbia caratteristiche di idoneità (Cassazione, Sentenza n. 13291/2011).
Il termine triennale di decadenza del potere dell’Agenzia delle Entrate di recuperare l’imposta
ordinaria - in caso di mancato riacquisto entro un anno - decorre dalla fine dell’anno successivo
all’alienazione perché solo allora il contribuente, che abbia ceduto l’immobile acquistato con le
agevolazioni «prima casa» entro i cinque anni dal relativo atto e non abbia effettuato un nuovo
acquisto entro un anno dalla predetta rivendita, perde in via definitiva l’agevolazione goduta sul
primo acquisto (Cassazione, Sentenza n. 3783/2013).
Il contribuente non perde le agevolazioni se ha regolarmente presentato la domanda
di residenza nei termini, ma il comune non l’ha rilasciata perché il costruttore non
aveva consegnato il certificato di abitabilità: sussistenza della causa di forza maggiore
quale circostanza esimente
Cassazione sez. Tributaria, Sentenza 5 settembre 2014, n. 18770
Con questa importante pronuncia la Cassazione ha affermato che il termine di 18 mesi «sia
stato rispettato, essendo da considerarsi causa di forza maggiore la mancata concessione della
residenza, ascrivibile al mancato rilascio del certificato di abitabilità imputabile al costruttorevenditore».
La Suprema Corte, nel confermare la Sentenza della CTR di Perugia n. 71/2008 (il contribuente
aveva invece perso in primo grado), ha ribadito, secondo la propria costante giurisprudenza, che
la decorrenza del trasferimento della residenza è quella della dichiarazione resa
dall’interessato nel comune di nuova residenza.
Soprattutto, però, la Suprema Corte ha ritenuto che «non può non tenersi conto di eventuali
ostacoli nell’adempimento dell’obbligo di trasferire la residenza, entro 18 mesi, se non imputabili
al contribuente e se caratterizzati da inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento ostativo (Cassazione,
n. 14399/2013 e n. 7067/2014). In tali ipotesi, dal momento che il compimento dell’attività
amministrativa esula dal potere di controllo del contribuente, non può che aversi riguardo - ai
fini di stabilire la tempestività dell’adempimento dell’obbligo in questione - all’unica attività che
il medesimo può, e deve, compiere nel termine di diciotto mesi, ossia alla formale dichiarazione
di trasferimento, presentata presso il Comune della nuova residenza. (…)».
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Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Fisco e previdenza
Il contribuente non perde le agevolazioni se il trasferimento della residenza viene
impedito da abbondanti piogge che determinano smottamenti del terreno e, in tal
modo, rallentano la ristrutturazione dell’immobile: sussistenza della causa di forza
maggiore quale circostanza esimente
Cassazione sez. sesta, Ordinanza n. 19247 dell’11 settembre 2014
Anche questa pronuncia ha riconosciuto la causa di forza maggiore a favore del contribuente,
confermando così la pronuncia dei giudici di secondo grado (Sentenza n. 2/2012 della CTR EmiliaRomagna) e di primo grado.
È importante evidenziare che l’Ordinanza ha richiamato la Sentenza n. 7067/2014 della Sezione
Tributaria nella quale, invece, la Suprema Corte aveva accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate
contro la sentenza della CTR dell’Umbria (n. 87/1/08, in riforma della decisione della CTP di
Perugia) che aveva valutato benevolmente la circostanza del mancato tempestivo trasferimento
della residenza anagrafica cagionato dal fatto che, essendo il fabbricato in costruzione, il termine
di 18 mesi doveva tener conto dei tempi di ultimazione della casa.
Nella Sentenza 7067/2014, la Suprema Corte aveva invece ricordato che la realizzazione
dell’impegno di trasferire la residenza costituisce un vero e proprio obbligo, che va rispettato
anche dall’acquirente di un immobile in corso di costruzione, «non essendo ravvisabili, in assenza
di specifiche disposizioni normative, plausibili ragioni per differenziare, ai fini della fruizione
dell’agevolazione in esame, il regime fiscale di siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile
già edificato, tenuto conto del congruo margine di tempo concesso dal legislatore ai fini
dell’attuazione della destinazione dichiarata in seno all’atto». Con la conclusione, da tenere ben
presente, che la riconduzione, implicitamente effettuata dalla CTR dell’Umbria, del ritardo
nell’ultimazione dell’immobile nell’ambito della forza maggiore, è, in sé, erronea, dovendo applicarsi
il principio secondo cui il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune
ove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa non comporta la decadenza
dall’agevolazione solo qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore
caratterizzata dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed
imprevedibilità dell’evento, sopravvenuto alla stipula dell’atto di acquisto.
Accertamento che, nel caso di specie, risultava essere stato omesso da parte della CTR.
Il tardivo trasferimento della residenza a causa del rinvenimento di reperti
archeologici è giustificabile quale causa di forza maggiore
Cassazione sez. Tributaria, Sentenza n. 14399/ 2014
Tale principio è stato positivamente considerato anche nella Sentenza n. 14399/2013,
conformemente a quanto sancito dalle pronunce di primo (CTP di Pisa) e di secondo grado (CTR
di Firenze n 47/2006).
Assai interessante anche la duplice precisazione finale sviluppata nella sentenza secondo cui «la
giurisprudenza citata dall’Agenzia delle Entrate ricorrente (Cassazione n. 2552 del 2003, che ha
ritenuto irrilevante la necessità di definire i rapporti economici tra i coniugi, poi separatisi, quale
causa del mancato reinvestimento nell’acquisto di altra abitazione del ricavato della vendita di
un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali «prima casa») non è richiamata a proposito
in quanto in essa si disconosce la rilevanza di motivi soggettivi (e non già del caso della forza
maggiore)» e che «la non imputabilità del mancato trasferimento della residenza, per effetto
della sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile, esclude, di per
sé, la decadenza dall’agevolazione, senza che possano essere, a tal fine, richiesti ulteriori
comportamenti (il reperimento di altro immobile) a carico del contribuente».
Quest’ultima precisazione è di fondamentale importanza in quanto, in questo caso, la Suprema
Corte, in presenza di cause di forza maggiore, non ha ritenuto di eccepire, a danno del contribuente,
che la normativa agevolativa «prima casa» non richiede di trasferire la residenza anagrafica
all’interno della specifica unità immobiliare acquistata con le agevolazioni, bensì, più genericamente,
nel territorio comune di ubicazione dell’immobile de quo.
Eccezione che, ben diversamente, i giudici di legittimità hanno più volte opposto, anche nel
passato, ai contribuenti inadempienti agli obblighi di trasferimento della residenza in presenza di
impedimenti non qualificabili tuttavia come cause di forza maggiore (ad es., Cassazione n.
1392/2010, n. 13800/2010, n. 8415/2013).
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
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Fisco e previdenza
Questo aspetto è essenziale poiché, evidentemente, nella maggior parte dei casi, l’elemento
impeditivo - sempre se qualificabile come causa di forza maggiore, con tutte le difficoltà che ne
conseguono e che rendono comunque poco frequente il ricorrere dell’esimente - si può configurare
«più facilmente» rispetto all’immobile agevolato (smottamento del terreno, reperimento di reperti
archeologici, tardivo riconoscimento della residenza anagrafica a causa dell’inabitabilità dell’immobile
non imputabile al contribuente, etc.), ma non anche rispetto alla (im)possibilità di trasferire
comunque la residenza nel comune di cui trattasi, all’interno di altra unità immobiliare comunque
reperita, in comodato o in locazione e anche solo in via temporanea.
Il tema, come detto di fondamentale importanza, rimane aperto in quanto è necessario verificare,
in prosieguo di tempo, se il nuovo indirizzo assunto dalla Cassazione - decisamente più elastico
nel riconoscere la rilevanza di impedimenti oggettivi che possono ostacolare pesantemente il
contribuente contro la sua volontà - troverà ulteriori conferme e si consoliderà, o se invece si
aprirà un delicato contrasto interpretativo in seno alla Corte stessa.
Non resta, pertanto, che attendere, con la certezza, comunque, che il dibattito sulla «forza
maggiore» costituirà, nel prossimo futuro, uno dei temi dominanti della giurisprudenza relativa
alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
CALCOLO DELLA SUPERFICIE DELL’IMMOBILE ACQUISTATO CON LE AGEVOLAZIONI
È noto che una delle condizioni da rispettare per potersi avvalere delle agevolazioni «prima casa»
è che l’abitazione oggetto di acquisto non possieda caratteristiche «di lusso».
Dal 1° gennaio 2014 tale requisito deve essere accertato in modo differenziato a seconda che
l’acquisto agevolato sia soggetto a IVA (in questo caso continuano a valere i parametri fissati
dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969) oppure a Imposta di registro (in
questo caso, diversamente dal passato, rileva ora la circostanza che l’unità immobiliare non
appartenga alle categorie catastali A/1, A/7 o A/8).
Definizione di «prima casa» ai fini IVA e Imposta di registro - Allineamento
Va segnalato che nel mese di settembre 2014 è stato approvato dal Governo uno schema di
decreto legislativo, attuativo della «delega fiscale» contenuta nella L. 23/2014, che prevede di
intervenire sul D.P.R. 633/1972 al fine di riferire l’aliquota IVA agevolata sulle prime case di
abitazione agli immobili che non rientrano nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8
(ville) e A9 (castelli). Per la disciplina vigente invece l’agevolazione riguarda gli immobili non di
lusso secondo i criteri di cui al D.M. 02/08/1969.
Con ciò in pratica verrebbe allineata la nozione di «prima casa» rilevante ai fini dell’applicazione
dell’aliquota IVA agevolata a quella già prevista in materia di Imposta di registro, prevedendo
che l’aliquota al 4% trovi applicazione per le abitazioni classificate o classificabili in categorie
catastali diverse da A1, A8 e A9 anziché in applicazione dei criteri di cui al citato D.M..
Orbene, tra i parametri rilevanti prescritti dal citato D.M. vi è anche la superficie, che non deve
eccedere 240 mq (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e i posti macchine).
Sul tema la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in numerose occasioni affermando i seguenti
principi:
a) i locali la cui superficie può non essere conteggiata, al fine di verificare che un immobile
non abbia le caratteristiche di lusso di cui al D.M. del 2 agosto 1969, sono soltanto quelli
espressamente esclusi dallo stesso D.M., ossia balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e
posti macchine (tra le tante, Cassazione, sentenze n 17439/2013, n. 10807/2012, n.
22279/2011), mentre nella superficie utile vanno comunque considerati i vani interni
all’immobile (per esempio, ripostigli, interrati, locali per hobby), ancorché privi
dell’abitabilità, in quanto tale requisito (l’abitabilità) non è richiamato dal D.M. 2 agosto
1969 e non è possibile alcuna interpretazione che ampli la sfera operativa della norma,
posto che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non
sono passibili di interpretazione analogica (Cassazione n. 10807/2012);
844 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Fisco e previdenza
b) per il conteggio della superficie utile dell’immobile deve essere considerato il dato
quantitativo globale della superficie indicato nell’atto notarile, comprensivo dei muri
perimetrali e divisori e delle superfici non calpestabili, escludendo soltanto i balconi,
le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchine espressamente previsti dal
D.M. 2 agosto 1969 (Cassazione, Sentenza n. 21287/2013).
Anche la Sentenza della Suprema Corte, sez. V, n. 861 del 17 gennaio 2014, ha ribadito che
l’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 riconnette la caratteristica di immobile di lusso al dato quantitativo
della superficie dell’immobile acquistato. L’esclusione dal computo di essa solo di determinati
ambienti comporta, in particolare, che per «superficie utile» debba intendersi quella che residua
dopo la relativa sottrazione dall’estensione globale indicata nell’atto di acquisto sottoposto
all’imposta.
Questa Sentenza - che ha ribaltato la Sentenza della CTR del Lazio, favorevole al contribuente,
che a sua volta aveva riformato la Sentenza della CTP di Roma, favorevole alle Entrate - ha
anche osservato che il riferimento del contribuente alle disposizioni di cui al D.M. 10 maggio
1977, richiamato dalla L. n. 47/1985 in tema di condono edilizio, non può essere condiviso,
tenuto conto che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non
sono passibili di interpretazione che ne ampli la sfera applicativa (Cassazione n. 10807/2012),
come accadrebbe nel caso di specie, in considerazione della diversa superficie (quella complessiva
e quella utile abitabile) considerata dal legislatore ai fini del calcolo dell’oblazione in tema di
condono edilizio.
Diversamente, circa il precedente punto a), l’Ordinanza della Suprema Corte n. 4024 del 20
febbraio 2014 ha riservato una sorpresa favorevole al contribuente in quanto, discostandosi da
altre pronunce, afferma che deve ritenersi immune da vizi di motivazione la decisione della CTR
(in questo caso, si trattava della CTR di Milano, sez. staccata di Brescia, che aveva accolto l’appello
del contribuente contro la decisione della CTP) che, nell’applicazione delle agevolazioni «prima
casa», computi la superficie complessiva dell’immobile acquistato con esclusione di taluni ambienti
in quanto non abitabili in relazione all’altezza minima fissata dal Regolamento Comunale d’Igiene.
L’Ordinanza n. 4024/2014 ha affermato che «la valutazione degli elementi probatori è attività
istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il
profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento» (Cassazione n. 23286/2005,
n. 12014/2004, n. 6556/2004, n. 322/2003) e, nel caso specifico, il giudice di merito ha ritenuto
che, agli effetti della normativa in esame, per superficie utile deve intendersi «quella che è adibita
ad abitazione conformemente alla previsione della normativa che regola tale uso», deducendone
la non computabilità agli effetti di che trattasi, delle aree relative al piano seminterrato ed al
primo piano, in quanto non abitabili, in relazione alla altezza minima di alcuni ambienti fissata
dal Regolamento Comunale d’Igiene; ne ha, altresì, dedotto che l’immobile aveva una superficie
utile inferiore a 240 mq, quindi, tale da giustificare il riconoscimento del beneficio fiscale.
Sarà interessante verificare, in prosieguo di tempo, se l’Ordinanza n. 4024/2014 possa segnare
una svolta nella giurisprudenza in tema di calcolo delle superfici rilevanti o se si sia trattato di
un «incidente di percorso».
Tra le altre numerose pronunce della Suprema Corte sul tema in questione ricordiamo, in quanto
particolarmente interessanti, anche le seguenti.
Cassazione sez. V, Sentenza 15 novembre 2013, n. 25674
Per usufruire dell’agevolazione «prima casa», occorre che l’immobile acquistato venga classificato
come «non di lusso». A tal fine, la superficie utile totale non deve essere superiore a 240 mq,
escludendo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posti auto.
Il contribuente aveva già perso sia avanti alla CTP di Firenze che alla CTR della Toscana.
Quest’ultima aveva ritenuto che l’abitazione avesse una «superficie utile complessiva» superiore
a 240 mq, dovendosi in effetti computare in essa il c.d. «vano deposito», atteso che quest’ultimo
presentava «un’altezza di m. 3,25 e due ampie finestre oltre un’ampia porta- finestra», essendo
irrilevante la sua «destinazione di fatto».
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
845
Fisco e previdenza
La Corte di Cassazione ha ribadito che, con riferimento al D.M. 2 agosto 1969, il concetto di
«superficie utile complessiva» non può restrittivamente identificarsi con la sola «superficie abitabile»
(Cassazione sez. V. n. 1087/2012, sez. I n. 6466/1985) in quanto l’utilizzabilità di una superficie
è concetto che prescinde dalla sua abitabilità ed è quello più idoneo ad esprimere il carattere
«lussuoso» o meno di una casa. Cosicché la possibilità di conseguire una facile abitabilità, mediante,
per esempio, un semplice adeguamento dei rapporti aereo-illuminanti, consente di ritenere «utile»
la superficie abitativa e il tener conto di questa marcata potenzialità abitativa meglio consente
di individuare ciò che è di «lusso» o meno sul piano del mercato immobiliare, che, come noto,
una tale disponibilità di superficie valorizza.
Cassazione, sez. V, Sentenza 8 novembre 2013, n. 25161
Ha confermato la decisione della CTR della Toscana, fondata su prove documentali prodotte dal
contribuente - rogito e fotografie -, che aveva escluso dal computo della superficie un locale
autorimessa dotato di passo carraio.
Cassazione, sez. V, Sentenza 5 dicembre 2012, n. 21791
La Suprema Corte ha precisato che la valutazione e la rilevanza degli eventuali requisiti di lusso
devono essere riferite al momento dell’acquisto e non a quello di costruzione dell’immobile.
QUESTIONI VARIE
Il possesso di altra abitazione non preclude le agevolazioni se, per dimensioni e
caratteristiche, è inidonea ai bisogni del contribuente
Cassazione sez. Tributaria, Ordinanza 8 gennaio 2010, n. 100
La già citata Ordinanza della Cassazione n. 100/2010 ha evidenziato che la normativa sulle
agevolazioni per l’acquisto della «prima casa», nel prevedere, tra le altre condizioni, la non
possidenza di altra abitazione, si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una
disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito per
l’applicazione del beneficio anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che, tuttavia, non sia
concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi
del contribuente e della famiglia (Cassazione n. 11564/2006, n. 17938/2003, n. 10935/2003, n.
6492/2003, n. 2418/2003).
Mancata decadenza dalle agevolazioni in caso di riacquisto, anche se a titolo gratuito,
di altra abitazione entro un anno
Cassazione sez. Tributaria, Ordinanza 12 marzo 2014, n. 5689
La Suprema Corte ha dato torto all’Agenzia delle Entrate - che aveva perso anche presso la CTR
del Veneto e aveva comminato alla contribuente la decadenza dalle agevolazioni - affermando
che non è revocabile l’agevolazione per l’acquisto della «prima casa» se, in caso di cessione
dell’abitazione principale acquistata con le agevolazioni prima del decorso del quinquennio dal
suo acquisto, entro un anno dalla predetta alienazione viene acquisita altra abitazione a titolo
gratuito (nello specifico, la contribuente l’aveva ricevuta per donazione) e non oneroso.
La Cassazione ha ricordato di avere in precedenza affermato (Sentenza n. 16077/2013) che il
punto n. 4 della nota II-bis della Tariffa parte prima allegata al TUR nella parte iniziale equipara
espressamente i trasferimenti onerosi e quelli gratuiti e che nella parte finale, quando stabilisce
che per il mantenimento dell’agevolazione si deve procedere «all’acquisto di altro immobile da
adibire a propria abitazione principale», non dice diversamente, giacché, come noto, «acquisto»
è sia quello oneroso che quello gratuito.
Del resto, anche l’art. 7 della L. n. 448/1998 - che riconosce un credito d’imposta in caso di
trasferimento infraquinquennale, con successivo acquisto entro l’anno sia quando il nuovo acquisto
è oneroso sia quando è gratuito - ha senso soltanto se il beneficio «prima casa», può mantenersi
anche nel caso in cui l’acquisto della nuova abitazione, entro un anno dall’alienazione della prima,
può essere anche gratuito. (2)
846 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Fisco e previdenza
La Corte di Cassazione ha anche sottolineato che le conclusioni non mutano a seconda che
l’acquisto agevolato sia avvenuto in regime di IVA o di Imposta di registro, posto che la nota
II-bis del TUR vale per entrambi i tributi, essendo espressamente richiamata, ai fini IVA, dall’art.
21 della Tabella A, parte 2, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Necessità di richiedere le agevolazioni «prima casa», nell’atto di acquisto o prima
della registrazione della sentenza di trasferimento dell’immobile ex art. 2932 Codice
civile
Cassazione sez. Tributaria, Sentenza 3 febbraio 2014, n. 2261
Ai fini del godimento dei benefici «prima casa», le manifestazioni di volontà prescritte dall’art.
1, nota II-bis, del TUR vanno rese, qualora l’acquisto sia avvenuto a seguito di Sentenza costitutiva
ex art. 2932 Codice civile (3), prima della registrazione di quest’ultima, che costituisce l’atto al
quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi, invece, escludere
che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo, atteso il carattere necessario della
collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce un’eccezione
(Cassazione Sentenza n. 14117/2010, Ordinanza 23588/2011) al principio generale desumibile
dall’art. 77 del TUR secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento della imposizione
non è perduta, potendosi rimediare, nei previsti limiti temporali, alla erroneità di quest’ultima.
Il contribuente aveva avuto ragione sia dalla CTP che dalla CTR di Napoli.
La Suprema Corte ha ritenuto non sufficiente l’istanza di rimborso presentata dal contribuente,
a seguito del cui mancato accoglimento lo stesso aveva presentato ricorso.
La Suprema Corte ha sottolineato che il godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della
«prima casa» presuppone, tra l’altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne direttamente
nell’atto di acquisto dell’immobile, dichiarando espressamente, a pena d’inapplicabilità dei benefici
stessi, quanto previsto dalla nota II-bis del TUR. Le prescritte manifestazioni di volontà vanno
rese, attenendo ai presupposti dell’agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere
il proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di domanda
giudiziale ex art. 2932 Codice civile, nel qual caso le stesse dovranno essere rese prima della
registrazione della Sentenza sostitutiva del contratto non concluso, che costituisce l’atto al
quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene.
Sul tema in questione occorre tuttavia evidenziare come la stessa Agenzia delle Entrate, nella
Circolare n. 38/E/2005 (par. 9) abbia ribadito il diritto di avvalersi delle agevolazioni anche nell’ipotesi
in cui le dichiarazioni prescritte dalla legge non siano state rese nell’originario atto di compravendita,
bensì in uno specifico atto integrativo che rechi dette dichiarazioni. E ciò in conformità a quanto
già affermato dal Ministero delle Finanze con la Risoluzione prot. n. 220478 del 1986 in quanto
«ciò che conta per l’applicazione del beneficio fiscale in parola è che la dichiarazione di sussistenza
dei presupposti soggettivi e oggettivi al momento della stipula dell’atto di trasferimento sia resa
in un atto integrativo redatto secondo le medesime formalità giuridiche». Conclusione
espressamente applicata dall’Agenzia tanto all’acquisto agevolabile quanto all’acquisto di una nuova
abitazione dopo l’alienazione della «prima casa», precedentemente acquistata con i benefici, anche
(2) Art. 7, legge 448/1998: «Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’Imposta di registro e dell’IVA
per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all’art.
1 della tariffa, parte I, allegata (…) al D.P.R. n. 131/1986, è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’Imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito
non può essere superiore, in ogni caso, all’Imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto
agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. (…)».
(3) Art. 2932 Codice civile: Ai sensi dell’art. 2932 Codice civile («Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un
contratto»), «Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora
sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la
costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l’ha proposta
non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile».
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
847
Fisco e previdenza
ai fini del credito d’imposta di cui all’art. 7 della L. n. 448/1998, sempre che il contribuente sia
in possesso della documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti, come già
affermato dalla Risoluzione n. 84/E/2002, nonché dalla Circolare n. 267/1997, circa la possibilità
di richiedere l’applicazione del regime agevolato «prima casa», attraverso la presentazione di un
atto successivo «integrativo», in ordine alla tassazione delle sentenze che accertano l’acquisto
per usucapione della proprietà di immobili o di diritti reali di godimento.
Applicabilità dell’agevolazione anche all’acquisto per usucapione
Giurisprudenza Corte di Cassazione e prassi Agenzia delle Entrate
Sull’applicabilità dell’agevolazione «prima casa» all’acquisto di fabbricati in forza di Sentenza dichiarativa
di usucapione richiamiamo anche i contenuti dell’interessante Risoluzione n. 25/E/2012. Tale risoluzione
ha precisato che, nonostante si tratti di acquisto a titolo originario, con effetto sin dall’inizio del
possesso ventennale, la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla nota II-bis deve essere
effettuata con riferimento alla data della Sentenza con cui viene pronunciato l’acquisto per
usucapione dell’immobile e non dalla data da cui si esplicano gli effetti giuridici della medesima.
La Risoluzione n. 25/E/2012 ha recepito le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione sul fatto
che l’evoluzione della normativa sulle agevolazioni «prima casa», ha comportato modifiche relative
ai «requisiti soggettivi e oggettivi e ai diritti oggetto del trasferimento» guardando con favore anche
agli acquisti della casa non conseguenti ad atti traslativi a titolo oneroso. Per l’effetto, la Suprema
Corte ha ritenuto di equiparare i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà
di immobili o di diritti reali di godimento sui medesimi (art. 8, nota II-bis, della Tariffa parte prima
allegata al D.P.R. n. 131/1986) e gli atti traslativi a titolo oneroso di cui all’art. 1, nota II-bis, della
medesima Tariffa, limitando peraltro l’applicazione dell’agevolazione alla sola Imposta di registro - e
non anche alle imposte ipotecarie e catastali - proprio per l’esistenza delle predette specifiche previsioni
normative all’interno del TUR (Cassazione, sentenze n. 29371/2008 e n. 581/2010).
L’applicabilità dell’agevolazione resta naturalmente subordinata alla presenza delle condizioni stabilite
dalla normativa «prima casa», fra cui le dichiarazioni delle lettere a), b) e c), che devono essere
dedotte dagli interessati nell’atto introduttivo o nel corso del giudizio per la dichiarazione
d’intervenuta usucapione (Cassazione n. 14120/2010).
Possibilità di usufruire delle agevolazioni «prima casa», per l’acquisto di un locale
autorimessa da ristrutturare e trasformare a uso residenziale se sussistono tutte le
altre condizioni di legge
Cassazione, sez. V, Sentenza 7 giugno 2013, n. 14396
Secondo la pronuncia ciò che rileva è che l’acquisto sia fatto al fine di destinare l’immobile a
casa di abitazione non di lusso e, a tale fine, è necessario che la denuncia di variazione
dell’accatastamento a uso abitativo dell’immobile oggetto di acquisto agevolato sia presentata
entro il termine di 18 mesi dall’acquisto che, secondo la Suprema Corte, deve considerarsi quale
limite temporale massimo (Cassazione, Sentenza n. 18491/2010 e n. 14396/2013).
Spettanza delle agevolazioni «prima casa», per l’acquisto di un lastrico solare se pertinenza
civilistica dell’abitazione agevolata e se di proprietà esclusiva dell’acquirente
Cassazione sez. V, Sentenza 13 marzo 2013, n. 6259
La pronuncia ha così deciso in quanto la norma (comma 3 della nota II-bis) ha valore non esaustivo
delle pertinenze agevolabili (non limitate alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) e non è necessario
un censimento unitario con l’immobile principale.
La rinuncia all’usufrutto non comporta decadenza dai benefici «prima casa»
Cassazione sez. Tributaria, Ordinanza 7 dicembre 2012, n. 22244
La Corte ha raggiunto tale conclusione in quanto la norma non lo prevede e la rinuncia è un
atto abdicativo (l’usufrutto, infatti, si estingue) e non traslativo.
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Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Anticipazioni e notizie
Segnalazione di provvedimenti appena emanati o in corso di emanazione, disegni di legge ed altri atti o
notizie non pubblicati sotto altra forma sul presente fascicolo.
a cura della Redazione Internet
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POS, PSC, Fascicolo dell’opera, PSS:
i modelli ministeriali semplificati
FAST FIND
NW3685
POS, PSC, PSS, Fascicolo dell'opera: emanato il Decreto 09/09/2014 che individua i
modelli semplificati, in attuazione delle previsioni introdotte dal decreto «del fare»
(D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013). Modelli disponibili per il download in formato
Word editabili.
Con un Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12/09/2014, è stata data notizia della
emanazione del Decreto Interministeriale 09/09/2014 (Ministero del lavoro e politiche sociali, di concerto con
il Ministero delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro della salute), sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che definisce schemi semplificati per la redazione di alcuni
documenti relativi alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
Il provvedimento deriva dalle previsioni introdotte dal D.L. 69/2013 nel Testo Unico della sicurezza e nel
Codice dei contratti pubblici. Si ricorda in proposito che l’art. 32, comma 1, lettera h), del D.L. 69/2013
(cosiddetto «decreto del fare»), convertito in legge dalla L. 98/2013, con l’inserimento dell’art. 104-bis nel
Titolo IV del Testo Unico della sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008, ha demandato ad un decreto interministeriale
l’adozione di modelli semplificati relativi a:
— piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art. 89, comma 1, lettera h), del D. Leg.vo 81/2008;
— piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all’art. 100, comma 1, del D. Leg.vo 81/2008;
— fascicolo dell’opera (FO) di cui all’art. 91, comma 1, lettera b), del D. Leg.vo 81/2008.
Inoltre, l’articolo 32, comma 4, del citato D.L. 69/2013, con l’inserimento del comma 2-bis nell’art. 131 del
Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006, ha a sua volta demandato ad un decreto interministeriale l’adozione di un modello semplificato relativo al piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza
e coordinamento (PSS) previsto dall’art. 131, comma 2, del medesimo D. Leg.vo 163/2006.
L'adozione dei nuovi schemi semplificati comporta in ogni caso la integrale applicazione delle disposizioni
contenute nel Titolo IV del D. Leg.vo 81/2008, nonché nel D. Leg.vo 162/2006 (con riferimento al PSS).
I moduli semplificati, contenuti nei 4 allegati al decreto in commento, sono scaricabili anche in formato Word
liberi da editare.
Fondo di garanzia per la prima casa: le regole
attuative contenute nel D.M. 31/07/2014
FAST FIND
AR999
Criteri, condizioni e modalità per l’operatività della garanzia dello Stato sui mutui
per l’acquisto della prima casa ai sensi della legge di stabilità 2014. Soggetti
beneficiari, soggetti per i quali è prevista una priorità, operazioni ammissibili alla
garanzia del Fondo, caratteristiche dell’immobile, soggetti finanziatori e garanzia.
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in data 31/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 226 del 29/09/2014, reca la disciplina attuativa del «Fondo di garanzia prima casa», la cui istituzione è
stata prevista dall’art. 1, comma 48, lettera c), della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), come modificato
dal D.L. 47/2014 (conv. L. 80/2014).
Come previsto dalla citata disposizione della legge di stabilità 2014, dalla data di entrata in vigore del nuovo
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
849
Rubriche
decreto in commento (14/10/2014), cessa l’operatività del precedente Fondo analogo di cui all’art. 13, comma
3-bis, del D.L. 112/2008 (conv. L. 133/2008). Le relative attività e passività residue del Fondo cessato confluiranno
nel nuovo Fondo, per il quale la L. 147/2013 aveva già previsto una dotazione di base di 200 milioni di
euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.
Sono riportate di seguito in forma schematica tabellare le principali caratteristiche del Fondo, con l’avvertenza
che, per la concreta attuazione della garanzia, occorrerà attendere la stipula tra ABI e Ministero di un apposito
Protocollo d’intesa, come previsto dall’art. 4, comma 2, del decreto.
Soggetti beneficiari
Acquirenti di immobili da adibire a prima casa di abitazione ai sensi della normativa vigente,
che non siano proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui sia stata acquisita
la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e
che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
Soggetti per i quali è
prevista una priorità (ai
sensi dell’art. 3, comma
4, del D.M. 31/07/2014,
la priorità opera in caso
di presenza di domande
pervenute nella stessa
giornata)
Nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo
da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35anni
alla data di presentazione della domanda di finanziamento.
Persone singole non coniugate, né conviventi con l’altro genitore di nessuno dei propri figli
minori con sé conviventi.
Persona separate/divorziate ovvero vedove, conviventi con almeno un proprio figlio minore.
Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati.
Giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro rientrante nelle fattispecie
di cui all’art. 1 della L. 92/2012.
Operazioni ammissibili
alla garanzia del Fondo
Mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250 mila euro, anche con accollo da frazionamento, erogati per:
– acquisto;
– acquisto e contestuale efficientamento energetico (qualsiasi intervento o insieme sistematico
di interventi che accresca la prestazione energetica dell’immobile ai sensi della vigente
normativa in materia di certificazione energetica; è parere di chi scrive che in questo
caso debba comunque essere prodotto un Attestato di prestazione energetica post-intervento).
Caratteristiche
dell’immobile
Deve
Deve
Deve
Deve
Soggetti finanziatori e
garanzia
Banche ed intermediari finanziari che aderiranno all’apposito Protocollo d’intesa che dovrà essere
siglato tra ABI e Ministero dell’economia e delle finanze.
Garanzia a prima richiesta nella misura del 50% della quota capitale tempo per tempo in
essere.
essere sito sul territorio nazionale.
essere accatastato come abitazione, ad esclusione delle categorie A/1, A/8 ed A/9.
avere caratteristiche «non di lusso» secondo i parametri del D.M. 02/08/1969, n. 1072.
essere adibito ad abitazione principale.
Servizi antincendio negli aeroporti minori:
le nuove procedure aggiornate e semplificate
FAST FIND
AR1002
In ragione del mutato assetto normativo del settore aeronautico, delle innovazioni
tecnologiche e dello sviluppo del traffico aereo con l’emanazione del D.M.
06/08/2014 sono stati aggiornati e semplificati i procedimenti relativi all'abilitazione
del servizio antincendio negli aeroporti cosiddetti «minori», dove il servizio è
assicurato da società private e non dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il
decreto, che abroga la precedente normativa, entra in vigore il 19/03/2015.
A cura di Domenico de Pinto (*)
Con il D.M. 06/08/2014 sono state emanate le nuove «Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio
negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e
sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle
aviosuperfici e nelle elisuperfici».
Le nuove procedure sostituiscono, dopo oltre 30 anni, le precedenti disposizioni regolamentate dal D.M.
02/04/1981 riguardanti il rilascio, per il personale addetto, delle abilitazioni all’espletamento del servizio antincendio negli aeroporti minori dove lo stesso servizio non è espletato dai Vigili del fuoco. In questa tipologia
(*) Ingegnere, Vicedirigente del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia.
850 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Rubriche
di infrastrutture, infatti, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi è assicurato da altro soggetto
autorizzato dall’ENAC o dal titolare della concessione della gestione aeroportuale.
1. Le novità
Le novità introdotte dal D.M. 06/08/2014 sono:
— l’istituzione del Certificato del servizio di salvataggio e antincendio previsto per gli aeroporti aperti
al traffico commerciale (trasporto aereo di linea, charter, aerotaxi) e per gli eliporti;
— la definizione del soccorritore aeroportuale e del soccorritore aeroportuale istruttore operante negli
aeroporti ed eliporti di cui al punto precedente;
— il procedimento per l’attivazione del Presidio di primo intervento previsto per gli aeroporti di aviazione
generale (aeroclub, scuole di volo, attività dei piccoli aerei privati e dei servizi di lavoro aereo), per
le aviosuperfici (aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza e all’approdo, non appartenenti al
demanio aeronautico) e per le elisuperfici;
— la specificazione della figura dell’addetto antincendio del Presidio di primo intervento.
2. Aeroporti ed eliporti
Per quanto riguarda gli aeroporti e gli eliporti, nel decreto ministeriale vengono specificate le procedure per
l’ottenimento del Certificato del servizio e per il rilascio dell’abilitazione di soccorritore/istruttore aeroportuale.
Il Certificato del servizio, che attesta la conformità dell’organizzazione, del personale e delle dotazioni alla
normativa applicabile, è emanato dal Direttore centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento
dei vigili del fuoco.
Il Certificato sostituisce quindi, in linea con le normative comunitarie, il Decreto istitutivo del servizio antincendi
attualmente a firma del Ministro dell’interno.
L’accertamento sulla conformità dell’organizzazione, del personale e delle dotazioni di mezzi e attrezzature
di salvataggio è attuato, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, da una commissione
nominata dal dirigente dell’Ufficio ispettivo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, presieduta dal Comandante
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e composta da un rappresentante dell’E.N.A.C. all’uopo
designato e da un funzionario tecnico dei vigili del fuoco che espleta anche le funzioni di segretario.
L’accertamento è attuato anche mediante prove di salvataggio e antincendio su scenario simulato presso l’infrastruttura interessata, al fine di valutare la capacità tecnica, individuale e di squadra, dei soccorritori aeroportuali.
La stessa commissione stabilisce anche il numero minimo di soccorritori del servizio di cui almeno una unità
deve conseguire la qualifica di istruttore. La qualifica di «soccorritore aeroportuale istruttore» è rilasciata dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo modalità che verranno definite in seguito con apposito provvedimento. In ogni caso i responsabili dei Servizi di salvataggio e antincendio già istituiti alla data di entrata
in vigore del decreto di che trattasi dovranno richiedere, entro sessanta giorni dalla stessa data, l’accertamento
finalizzato al conseguimento della qualifica di istruttore per almeno uno dei propri soccorritori aeroportuali.
I soccorritori devono possedere l’idoneità psicofisica ed attitudinale accertata dal servizio sanitario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e devono frequentare un corso di formazione ed addestramento in materia di
soccorso aeroportuale ed eliportuale, erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, in alternativa, da
un soccorritore aeroportuale con qualifica di istruttore.
3. Aeroporti di aviazione generali, aviosuperfici ed elisuperfici
Per quanto riguarda invece gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici si continuano ad applicare i
procedimenti previsti dal D.M. 23/09/2011 «Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di
mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all’attività di soccorso e lotta antincendio, negli
aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici». Le stesse procedure, ed è questa un’altra novità,
si applicano anche alle elisuperfici.
In questo caso però, a differenza dell’istanza di rilascio del Certificato, la presentazione al Comando provinciale
dei vigili del fuoco competente per territorio della richiesta di accertamento della conformità del Presidio
consente immediatamente l’inizio dell’attività di presidio.
Il Presidio deve essere composto, così come previsto dal D.M. 23/09/2011, da almeno due unità da non
meno di due unità operative, di cui almeno una abilitata.
4. Adempimenti a carico delle infrastrutture esistenti
Alla scadenza delle abilitazioni già possedute dai soccorritori in base alla precedente normativa occorre procedere,
per il personale che presta servizio presso gli aeroporti e gli eliporti, al rilascio di una nuova abilitazione
secondo le procedure indicate nel decreto di che trattasi.
Il personale operante presso le altre infrastrutture (aeroporti di aviazione generale, aviosuperfici e elisuperfici)
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
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Rubriche
può, invece, continuare a svolgere l’attività di addetto antincendio a condizione che si attesti l’avvenuta formazione teorico-pratica in relazione alle caratteristiche dell’infrastruttura e delle procedure di primo intervento
di soccorso e lotta antincendio specifiche, nonché all’utilizzo dell’equipaggiamento di soccorso in dotazione
allo stesso Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio.
Per le elisuperfici rimane comunque invariata la composizione degli addetti antincendio del presidio e le caratteristiche degli impianti, nonché la consistenza delle sostanze estinguenti determinate dal D.M. 26/10/2007,
n. 238.
5. Entrata in vigore
L’entrata in vigore del D.M. 06/08/2014 è stata differita con successivo provvedimento (art. 1 D.M. 17/09/2014)
al 19/03/2015, anche al fine di permettere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di predisporre i provvedimenti
attuativi ivi previsti.
Albo Gestori Ambientali: la nuova modulistica
in attuazione del D.M. 120/2014
FAST FIND
NW3730
Nuovi modelli in attuazione del D.M. 120/2014 e istruzioni: iscrizione con
procedura ordinaria, accettazione incarico di responsabile tecnico, iscrizione con
procedura semplificata autocertificazione per il rinnovo, autocertificazione per
variazioni nella dotazione di veicoli, attestazione dell'idoneità dei mezzi di
trasporto.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18/09/2014 viene data notizia della approvazione di alcuni nuovi provvedimento dell'Albo nazionale gestori ambientali, come di seguito specificato.
Tutti i provvedimenti sono consultabili tra le «Fonti collegate».
Delib. 2/2014
Il provvedimento approva (Allegato «A») il modello di domanda d’iscrizione, con procedura ordinaria, nelle
categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’art. 8, nonché (Allegato «B») il modello relativo alla dichiarazione di
accettazione dell’incarico del responsabile tecnico di cui all’art. 15, comma 2, lettera a), del D.M. 120/2014,
recante il riordino della disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali.
Delib. 3/2014
Il provvedimento approva il modello di comunicazione per l’iscrizione e per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo,
con procedura semplificata, dei seguenti soggetti:
— Allegato «A» - aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui
al D. Leg.vo 267/2000, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni (art.
16, comma 1, lettera a), del D.M. 120/2014);
— Allegato «B» - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni
di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 chilogrammi
o 30 litri al giorno di cui all’art. 212, comma 8, del D. Leg.vo 152/2006 (art. 16, comma 1, lettera
b), del D.M. 120/2014);
— Allegato «C» - imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche ai sensi del D.M. 65/2010 (art. 16, comma 1, lettera c), del D.M. 120/2014).
Delib. 4/2014
Il provvedimento approva il modello di autocertificazione per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, con procedura
ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all’art. 8, del D.M. 120/2014, recante il riordino della
disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali.
Salvo contraria comunicazione della Sezione regionale, il richiedente il rinnovo presenta la garanzia finanziaria,
ove prevista, 45 giorni prima della scadenza dell’iscrizione in corso di validità.
Con il rinnovo dell’iscrizione, le Sezioni regionali e provinciali deliberano sulle comunicazioni di variazione
dell’iscrizione presentate dall’impresa successivamente alla domanda di rinnovo.
Delib. 5/2014
Il provvedimento approva (Allegato «A») il modello di autocertificazione, con procedura ordinaria, che le
imprese devono presentare nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, ai fini dell’immediata
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Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Rubriche
utilizzazione dei veicoli stessi, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.M. 120/2014, recante il riordino della
disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali. Il provvedimento approva altresì il modello di accettazione
della medesima dichiarazione da parte della competente Sezione regionale dell'Albo.
Delib. 6/2014
Il provvedimento approva (Allegato «A») il modello di attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto in relazione
ai rifiuti da trasportare - redatta dal responsabile tecnico - che ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera a), del
D.M. 120/2014, recante il riordino della disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere presentato
dalle imprese e dagli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada.
Si segnala altresì che:
— l’attestazione non è dovuta per i veicoli classificati trattori stradali ai sensi dell’art. 54 del D. Leg.vo
285/1992;
— l’attestazione relativa a più di un veicolo o carrozzeria mobile può essere redatta in un unico documento
purché vengano riportati, per ciascun veicolo o carrozzeria mobile, tutti gli elementi contenuti nel
modello di cui all’allegato «A»;
— nel caso di carrozzerie mobili, l’attestazione del responsabile tecnico deve essere redatta per almeno
una delle carrozzerie mobili che si intendono utilizzare. L’impresa o l’ente può utilizzare tutte le carrozzerie mobili che hanno le stesse caratteristiche della carrozzeria mobile oggetto dell’attestazione.
Consigli di Disciplina: sostituzione del Presidente
per impedimento temporaneo
FAST FIND
NW3737
Chiarimenti forniti con una Nota del Ministero della Giustizia al Consiglio
Nazionale degli Ingegneri in merito alle modalità di sostituzione del Presidente del
Consiglio di Disciplina nel caso di impedimento temporaneo. Spunti e consigli
pratici per la riorganizzazione del Consiglio e per l’operatività durante il periodo di
sostituzione.
A cura di Rosalisa Lancia (*)
Con Circolare n. 420/2014, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato la risposta fornita dal Ministero
di Giustizia (consultabile in allegato a questo articolo) in merito alle modalità di sostituzione del Presidente
del Consiglio di Disciplina nel caso di impedimento temporaneo.
I chiarimenti forniti - e di seguito illustrati unitamente ad alcune considerazioni della scrivente in merito alla
gestione pratica del periodo di sostituzione del presidente - possono essere considerati una interpretazione
generale, valevole anche in casistiche analoghe, dunque sia per la sostituzione di chiunque dei Consiglieri,
sia per altre categorie professionali, stante la sostanziale uguaglianza delle regole a tale proposito fornite dai
vari regolamenti per la designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina.
IL CHIARIMENTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Ministero, con Nota del 24 luglio 2014 indirizzata al CNI che può considerarsi un’interpretazione generale
e quindi applicabile a casistiche analoghe, ha chiarito che:
si può procedere alla sostituzione del Presidente del Consiglio di Disciplina temporaneamente inabilitato
attingendo dall’elenco dei supplenti già nominati dal Tribunale civile competente;
una volta che il Consiglio sia stato numericamente ristabilito per effetto della presenza del supplente, si
dovrà individuare il Presidente pro-tempore secondo i noti criteri quali la maggiore anzianità di iscrizione
all’albo o la maggiore anzianità anagrafica.
Va da sé che, laddove il supplente integri i requisiti per assumere la carica di Presidente, potrà egli stesso
essere nominato tale. Il Ministero conclude che, laddove il temporaneo impedimento non sussista più, il Consigliere supplente dovrà recedere dalla carica e il Presidente sostituito rientrerà nelle Sue funzioni.
Il meccanismo di sostituzione delineato, inoltre, stando al tenore della Nota, risulta poi applicabile non solo
al Presidente del Consiglio di disciplina, ma genericamente a chiunque dei Consiglieri.
Nessuna indicazione è fornita a proposito della pubblicità della sostituzione ma, ad avviso di chi scrive e in
omaggio al generale principio della trasparenza, questa va comunque comunicata nelle forme in cui è
stata comunicata l’iniziale costituzione del Collegio di Disciplina.
(*) Avvocato, Direttore dell’Area Formazione di Legislazione Tecnica, esperto in tematiche afferenti l’etica, l’ordinamento e la deontologia professionale, la governance e la responsabilità sociale di enti e imprese.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
853
Rubriche
ALCUNE CONSIDERAZIONI
La Nota in oggetto, fornendo chiarimenti sotto il profilo puramente funzionale-organizzativo, tutela la ritualità
della costituzione del Consiglio di Disciplina, riattribuendo il delicato incarico di direzione e coordinamento,
ma non fornisce spunti merito all’attività del Presidente sostituto alla luce della caratteristica della temporaneità
dell’incarico.
Il punto merita una riflessione, posta l’importanza non solo dei compiti di indirizzo e coordinamento che il
Presidente, quale raccordo, svolge verso i Collegi ma anche dei compiti propulsivi attribuiti dalla normativa
e dalle Linee Guida sulla trattazione dei procedimenti disciplinari emanate dai Consigli Nazionali.
Ad avviso di chi scrive, sarebbe opportuno che la funzione di Presidente del Consiglio sostituto fosse
svolta in maniera assolutamente conservativa e si incanalasse - sotto di profilo della mera organizzazione
e direzione e non quindi della discrezionalità di giudizio - nell’operato del sostituito.
Questa raccomandazione si spiega alla luce della «temporaneità» della carica e dell’opportunità di creare una
«continuità» tra l’operato del Presidente sostituito e del Presidente sostituto. La continuità, lungi dal rappresentare un vincolo al potere di direzione e coordinamento riconosciuto alla figura del Presidente del Consiglio,
in questa fattispecie deve essere intesa come garanzia di funzionamento del Consiglio e come il miglior
strumento per non generare frizioni e necessità di aggiustamenti tra la gestione del sostituto e la
gestione del «titolare», quando questi rientra nella carica. Del resto, la ratio della norma sulla sostituzione
già nel D.P.R. 137/2012 risponde proprio all’esigenza di non creare interruzioni ad attività collegiali per atti
e fatti imputabili ad un singolo.
Venendo al significato di «gestione conservativa», questa si può, definitivamente, sintetizzare nell’opportunità
di non introdurre innovazioni organizzative salvo che queste non risultino realmente necessarie.
Ciò posto, è agevole ritenere che nei Consigli di Disciplina dotati di regolamento di funzionamento
interno, la problematica della continuità tra sostituto e sostituito è molto meno sentita in quanto
anche il Presidente sostituto - alla stregua del sostituito - si conformano e fanno conformare gli altri Consiglieri
alle prescrizioni regolamentari. La problematica invece potrebbe manifestarsi nei consigli di Disciplina che, al
contrario, non hanno cristallizzato le proprie norme di funzionamento e che, per l’effetto, sono suscettibili
di una gestione organizzativa più discrezionale in dipendenza dal soggetto che li coordina e dirige.
Edilizia scolastica: attivati 400 milioni per nuovi interventi di
FAST FIND
NW3735
riqualificazione e messa in sicurezza
Delibera CIPE 22/2014: individuati 2020 interventi per i quali gli Enti locali
possono avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime, ovvero le
procedure di affidamento dei lavori. Le risorse derivano dagli stanziamenti
nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) nonché dai ribassi d’asta
conseguiti nell’ambito di interventi già finanziati.
Con la Delibera CIPE 22/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24/09/2014, è stata disposta
l’assegnazione a favore del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, dell’importo di 400 milioni di euro,
per vari interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di istituzioni scolastiche statali, nell'ambito dei programmi attivati in base all'art. 18, commi da 8 a 8-quinquies del D.L. 69/2013 ed in base al D. Min. Istruzione,
Univ. e Ric. 10/10/2013, n. 276.
In particolare le risorse sono destinate:
— per il finanziamento - ai sensi dell'articolo 18, commi da 8 a 8-quinquies, del D.L. 69/2013 (conv.
L. 98/2013) - degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di 2020 istituzioni scolastiche
statali elencate in Allegato 1, individuati attraverso lo scorrimento delle graduatorie predisposte ai
sensi del richiamato D.L. 69/2013 e coerentemente con la ripartizione delle risorse su base regionale
prevista dall'Allegato 2 al provvedimento in esame. L’assegnazione delle risorse, come previsto dall’art.
18, comma 8-quater, del citato D.L. 69/2013, autorizza gli Enti locali ad avviare le procedure di gara
con pubblicazione delle medesime, ovvero le procedure di affidamento dei lavori;
— per il cofinanziamento di nuovi interventi edilizi per la messa in sicurezza di edifici scolastici esistenti
e per la costruzione di nuovi edifici, individuati attraverso lo scorrimento delle graduatorie predisposte
ai sensi del D. Min. Istruzione, Univ. e Ric. 10/10/2013, n. 276 (si tratta di interventi di bonifica dall’amianto, adeguamento della sicurezza, adeguamento ai requisiti di idoneità igienico-sanitaria o superamento delle barriere architettoniche al fine di conseguire il certificato di agibilità). Per questa fattispecie,
le quote di cofinanziamento saranno assegnate direttamente dal MIUR con proprio decreto.
Infine, il provvedimento rende disponibile l'importo di ulteriori 40 milioni di euro in favore del MIUR, somme
inizialmente destinate alla costruzione di nuovi edifici scolastici, al finanziamento invece di ulteriori interventi
854 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Rubriche
volti all’ammodernamento e al recupero del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso il ripristino
del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici.
Semplificazioni fiscali: le principali misure
contenute nello schema di decreto
FAST FIND
NW3740
Controlli sugli APE, rimborsi spese professionisti, società tra professionisti, prima
casa e detrazioni fiscali per lavori pluriennali tra le principali novità.
È tornato all’esame delle competenti Commissioni parlamentari, dopo essere stato approvato in secondo esame
preliminare dal Consiglio dei Ministri, lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni in materia di
semplificazioni fiscali, in attuazione dell’art. 7 della L. 23/2014 (cosiddetta «delega fiscale»). Il testo tornerà
poi per l’approvazione definitiva al Consiglio dei Ministri, il quale ha già in questa seconda lettura recepito
alcune condizioni contenute nel primo parere delle Commissioni parlamentari.
Sono di seguito illustrati alcuni degli aspetti di maggiore impatto del provvedimento sull’attività dei professionisti
di area tecnica.
RIMBORSI PER SPESE VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI
A decorrere dal 2015, si prevede di modificare la vigente disciplina in materia di deducibilità integrale delle
spese per vitto e alloggio sostenute dal committente per il professionista e da questi addebitate in fattura.
In particolare ora si prevede che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate
direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista, quindi i professionisti non dovranno «riaddebitare» in fattura tali spese al committente, e di contro non possono considerare
il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.
Si tratta quindi di una misura di mera semplificazione, senza effetti in termini di tassazione.
REGIME FISCALE DELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Viene previsto che alle società tra professionisti, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, verrà
applicato, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti
e professioni, di cui all’art. 5, comma 3, lettera c) del D.P.R. 917/1986.
La novità prefigurata genera in pratica una separazione tra forma giuridica delle STP (quella delle società di
capitale o di persone) e regime fiscale applicabile (quello delle associazioni non riconosciute). Infatti, a legislazione
vigente, per tutte le società che non si qualifichino come «tra professionisti» ed aventi forma di società di
capitale l’imposta da applicare è l’IRES, mentre per quelle che assumono i tipi delle società di persone l’imposta
riferibile è l’IRPEF. La disciplina in commento quindi, riconducendo tutte le società tra professionisti, a prescindere
dal tipo, al regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche genera
un unicum nell’ambito fiscale.
Inoltre per i soggetti già operanti si porrebbe il problema se dover rettificare e correggere i criteri di imputazione
delle componenti di reddito in quanto la nuova disposizione non si esprime in merito alla decorrenza del
regime fiscale in argomento.
DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE
Si prevede una parziale modifica al vigente regime fiscale delle dichiarazioni di successione di cui al D. Leg.vo
346/1990. In particolare è previsto quanto segue:
— in caso di erogazione di rimborsi fiscali successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione, gli eredi non devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa (conseguentemente
si modifica il comma 1 dell’articolo 33 del citato D. Leg.vo 346/1990 in cui è attualmente previsto
che l’ufficio del registro liquida l’imposta di successione e donazione considerando anche i suddetti
rimborsi fiscali erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione);
— viene elevato il valore entro il quale non vi è obbligo di dichiarazione, se l’eredità è devoluta
al coniuge ed ai parenti in linea retta e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, portandolo dalle attuali 50 milioni di lire ai 100 mila euro;
— si dispone che alcuni documenti da allegare alla dichiarazione possono esser sostituiti anche da copie
non autentiche, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
855
Rubriche
COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA ENTRATE PER I LAVORI DI DURATA PLURIENNALE CHE
USUFRUISCONO DELLE DETRAZIONI FISCALI
Si prevede l’abrogazione della disposizione in base alla quale il modello di comunicazione per lavori concernenti
gli interventi di riqualificazione energetica va presentato con riferimento agli interventi i cui lavori proseguono
oltre il periodo d’imposta al fine di comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello
in cui i lavori sono terminati.
NOZIONE DI «PRIMA CASA» AI FINI DELL’IVA E DELL’IMPOSTA DI REGISTRO - ALLINEAMENTO
Si prevede di intervenire sul D.P.R. 633/1972 al fine di riferire l’aliquota IVA agevolata sulle prime case di
abitazione agli immobili che non rientrano nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9
(castelli). Per la disciplina vigente invece l’agevolazione riguarda gli immobili non di lusso secondo i criteri di
cui al D.M. 02/08/1969.
Con ciò in pratica si allinea la nozione di «prima casa» rilevante ai fini dell’applicazione dell’aliquota
agevolata a quella prevista in materia di Imposta di registro, prevedendo che l’aliquota al 4% trovi
applicazione per le abitazioni classificate o classificabili in categorie catastali diverse da quelle A1,
A8 e A9 anziché in applicazione dei criteri di cui al citato D.M..
ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Si prevede di individuare nel Ministero dello sviluppo economico il soggetto a cui va presentata la dichiarazione
o la copia dell’Attestato di prestazione energetica, nel caso di omessa dichiarazione o allegazione in occasione
di compravendita o locazione di immobili, previo pagamento della prevista sanzione amministrativa.
Inoltre viene ridefinita la fase dell’accertamento e della contestazione della violazione, puntualizzando
che l’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il MISE, individua, nel quadro delle informazioni
disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti suddetti, quelle rilevanti ai fini
del procedimento sanzionatorio penale di cui alla L. 689/1981, e le trasmette, in via telematica, allo stesso
MISE, che può avvalersi per l’accertamento e la contestazione della violazione della Guardia di finanza.
Dovranno poi essere stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione al MISE delle informazioni indicate al
medesimo comma relativamente ai contratti registrati a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 145/2013 (il
quale, si ricorda, ha sostituito la misura della nullità dell’atto - in precedenza prevista - con una sanzione
amministrativa, per i casi di omessa dichiarazione nel contratto della prestazione energetica dell’edificio o
unità immobiliare, oppure di mancata allegazione dell’APE al contratto stesso).
856 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Massimario di Giurisprudenza
Massime di importanti e recenti sentenze, selezionate tra quelle che saranno pubblicate
sui prossimi numeri de «La Giurisprudenza» di Legislazione Tecnica.
a cura di Anna Petricca
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AMBIENTE, PAESAGGIO E BENI CULTURALI
Rifiuti
GP11182
FAST FIND
Sent. C. Cass. 1 agosto 2014, n. 34098
Ambiente - Rifiuti - Rifiuti vegetali - Autosmaltimento mediante combustione illecita - Rilevanza
penale - Sussistenza.
Esula dal concetto di «utilizzo» ex art. 185, D. Leg. vo 152/2006, nella parte in cui relativamente a sfalci
e potature fa riferimento all’impiego in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia, l’incenerimento di materiale che venga effettuato direttamente dal produttore sul luogo di produzione, trattandosi
comunque di una forma di autosmaltimento non consentita in assenza, quantomeno, di comunicazione ex
art. 215 D. Leg. vo 152/2006. Peraltro, a seguito dell’introduzione del delitto di cui all’art. 256-bis, comma
2, D. Leg. vo 152/2006, la combustione non autorizzata, quale modalità di smaltimento dei rifiuti dolosamente
perseguita all'esito dell'attività di raccolta, trasporto e spedizione, qualifica le corrispondenti condotte previste
dagli artt. 256 e 259, D. Leg. vo 152/2006, facendole assurgere a fattispecie autonoma di reato, ancorché
a tali fasi di gestione del rifiuto, prodromiche alla combustione, non segua la combustione stessa. Ne consegue
che la condotta di autosmaltimento mediante combustione illecita di rifiuti continua ad avere penale rilevanza
(Fattispecie relativa all’incenerimento, svolto privatamente da un contadino, di scarti vegetali provenienti dal
proprio terreno).
APPALTI PUBBLICI
Norme generali e varie
GP11180
FAST FIND
Sent. C. Stato 26 settembre 2014, n. 4854
Appalti pubblici - Gara - Esclusione - Per irregolarità fiscale - Occorre la gravità.
Negli appalti pubblici l’esclusione di una ditta concorrente per irregolarità fiscale è legittima solo in presenza
del requisito della gravità della violazione; la garanzia di solvibilità e solidità finanziaria della ditta concorrente
con la contestuale «sistemazione» dell’irregolarità tramite l’istituto del ravvedimento operoso, rappresenta un
sufficiente motivo per non procedere alla esclusione dell’impresa. (Nel caso in esame Il Consiglio di Stato ha
accolto il ricorso di una banca avverso la sua esclusione, da parte della stazione appaltante, per violazioni
di versamenti di carattere fiscale).
GP11176
FAST FIND
Sent. C. Stato 9 settembre 2014, n. 4578
Appalti pubblici - Gara - Aggiudicazione - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Distinzione tra varianti e soluzioni migliorative - Ammesse solo le soluzioni migliorative Conseguenze.
In materia di gare pubbliche da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le
soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti: infatti le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli
aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di
valutazione dal punto di vista tecnico, salva la immodificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite
dall'Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico,
strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione
appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi
requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
857
Rubriche
a quella prefigurata dalla Pubblica amministrazione. (Nel caso in esame un raggruppamento di imprese si
era aggiudicato l’appalto per la realizzazione di un ponte e della viabilità di collegamento. Il gruppo aveva
apportato delle modifiche al progetto adottando un meccanismo di appoggio anziché uno ad incastro, con
la conseguente modifica della larghezza minima dell’arco di punto del ponte. In seguito ad una perizia il
Collegio accerta che le proposte migliorative apportate riguardavano non solo le fondazioni, ma anche la
struttura portante del ponte, andando a creare una soluzione tecnica completamente diversa dal progetto
definitivo posto a base di gara, e, per tale ragione, annulla l’aggiudicazione).
EDILIZIA E IMMOBILI
Attività edilizia e appalti privati
GP11179
FAST FIND
Sent. TAR. Campania 19 settembre 2014, n. 1657
Edilizia e immobili - Attività edilizia e appalti privati - Titoli abilitativi - Permesso di costruire con
cessione di cubatura - Ammissibilità - Limiti.
La cessione di cubatura è ammessa in sede di rilascio del permesso di costruire, ma solo entro certi limiti
e nel rispetto delle norme di piano. La cessione di cubatura o asservimento è un istituto utilizzabile in
presenza di particolari condizioni, per cui può avvenire solo tra fondi:
— compresi nella medesima zona urbanistica ed aventi la stessa destinazione urbanistica, in quanto, se
così non fosse, nella zona in cui viene aggiunta cubatura potrebbe determinarsi un superamento
della densità edilizia massima consentita dallo strumento urbanistico;
— contigui, nel senso che, anche qualora non si riscontri la continuità fisica tra tutte le particelle catastali
interessate dalla nuova costruzione, sussista pur sempre, comunque, una «effettiva e significativa vicinanza tra i fondi asserviti».
Ove lo strumento urbanistico contenga specifiche limitazioni in ordine a tipologie edilizie o alla densità abitativa,
il trasferimento di cubatura deve ritenersi non consentito. Ciò significa che deve ritenersi inammissibile il trasferimento di cubatura a fronte di una norma di piano che per le zone agricole, non ammette costruzioni
in lotti di dimensioni inferiori ad un limite minimo fissato dal piano medesimo, in quanto la ratio di una
disposizione siffatta si connette al prefigurato regime di edificazione nelle zone agricole ed al nesso di funzionalità delle costruzioni ammissibili rispetto alla gestione di aziende agricole.
Nel caso esaminato dal T.A.R. il conduttore di un fondo in zona E (agricola) aveva chiesto il permesso di
costruire per adibire ad abitazione un fabbricato rurale e i locali preposti all’attività agricola. Il Comune aveva
intimato la sospensione delle opere necessarie perché la quota riservata alla residenza era stata completamente
utilizzata. Gli interessati avevano però segnalato di essere titolari di un atto di asservimento con cui il conduttore
del fondo contiguo aveva ceduto la volumetria di sua competenza. Il T.A.R. ha chiarito che, in generale, la
cessione di cubatura è possibile solo nel rispetto di precisi limiti (stessa zona urbanistica e contiguità dei
fondi), perché, in caso contrario verrebbe leso l'interesse pubblico rappresentato dal non superamento della
densità edilizia massima consentita.
Attività edilizia e appalti privati - Titoli abilitativi
GP11184
FAST FIND
Sent. C. Stato 23 settembre 2014, n. 4790
Edilizia e immobili - Attività edilizia e appalti privati - Titoli abilitativi - Permesso di costruire Difformità - Rimozione - Deve essere proporzionata e ragionevole.
La rimozione delle difformità rispetto a quanto previsto nel progetto assentito con il permesso di costruire
deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Pertanto, qualora dopo l'intervento di ripristino
emergano difformità modeste rispetto al progetto assentito dal Comune, l’interesse pubblico al rispetto dei
parametri urbanistici può essere perseguito senza la necessità di compromettere in modo sproporzionato gli
interessi del proprietario dell’immobile, se costretto ad una demolizione dell’edificio inevitabilmente totale, in
quanto riferita a parti strutturali. Si legge nella sentenza «L’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella parte in cui prevede la «rimozione»
delle difformità essenziali rilevate, rispetto al progetto assentito, deve infatti trovare lettura, seppure con le
dovute cautele, conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. In base a tali principi, ove un assai
modesto eccesso di altezza e di volumetria fossero conseguenza - come viene rappresentato nel caso di
specie - di un mero dislivello del terreno e ove quest’ultimo potesse venire corretto con un riporto di terreno,
se non incompatibile con la normativa vigente in tema di calcolo delle volumetrie interrate, l’interesse pubblico
al rispetto dei parametri urbanistici avrebbe potuto essere perseguito (come in un primo tempo avvenuto)
senza necessaria e, a tal punto, sproporzionata compromissione degli interessi del proprietario dell’immobile
(se costretto ad una demolizione dell’edificio inevitabilmente totale, poiché riferita al piano seminterrato di
sostegno,)».
858 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Rubriche
GP11177
FAST FIND
Sent. C. Cass. 3 settembre 2014, n. 36730
Edilizia e immobili - Attività edilizia e appalti privati - Titoli abilitativi - Mutamento di destinazione
d’uso - Esecuzione di opere interne - Permesso di costruire - Necessità.
L’esecuzione di opere interne che trasformino l’originaria destinazione di un locale integra la fattispecie penale
laddove priva di permesso per costruire. Solo laddove la modificazione della destinazione d’uso non sia costituita
da opere, anche interne, può ritenersi sufficiente la semplice Scia. (Nella specie si trattava di un di un manufatto
composto da un locale destinato a corpo tecnico e da una tettoia che successivamente era stato trasformato
in ristorante senza aver richiesto prima nessun titolo abilitativo).
Condominio
GP11181
FAST FIND
Sent. C. Cass. 19 settembre 2014, n. 19800
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Supercondominio - Individuazione - Requisiti.
Nel caso di pluralità di edifici, costituiti in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione
condominiale, (cosiddetti «supercondomini»), legati tra loro dalla esistenza di talune cose, impianti e servizi
comuni (quali il viale d'accesso, le zone verdi, l'impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio
di portierato, etc.), in rapporto di accessorietà con i fabbricati, si applicano a dette cose, impianti, servizi le
norme sul condominio negli edifici, e non quelle sulla comunione in generale. Ai fini della configurabilità
del supercondominio, non è indispensabile l’esistenza di beni comuni, essendo invece sufficiente l'esistenza
di servizi comuni a più edifici.
FISCO E PREVIDENZA
Agevolazioni per la prima casa
GP11185
FAST FIND
Ord. C. Cass. 8 ottobre 2014, n. 21289
Fisco e previdenza - Agevolazioni prima casa - Anche se c'è un altro immobile «inidoneo».
L'agevolazione per la cosiddetta prima casa, disciplinata dall'art. 1, lett. b), nota II-bis della tariffa allegata
al D.P.R. n. 131 del 1986, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 16, primo comma, del
D.L. n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, nella L. n. 243 del 1993, subordina l'applicazione del
beneficio all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione nel comune di residenza o
(se diverso) ove si svolge la propria attività, alla non possidenza di altro immobile ad essere destinato a tale
uso e alla dichiarazione formale, posta nell'atto di compravendita, di voler stabilire la residenza nel comune
ove è ubicato l'immobile acquistato. Ne consegue che chi abbia il possesso di altra casa valutata come all'uso
abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (es.: inabitabilità) che di natura soggettiva (es.: fabbricato
inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) può ugualmente godere dell'agevolazione. È pacifico,
infatti, in tema di agevolazioni per la «prima casa», che l’acquisto di una quota particolarmente esigua di
un immobile, non comportando il potere di disporne come abitazione propria, non realizza l’intento abitativo,
che è la finalità perseguita dal Legislatore, ed è, sostanzialmente, assimilabile alla titolarità di immobile inidoneo
a soddisfare le esigenze abitative.
SICUREZZA
Formazione
GP11183
FAST FIND
Sent. C. Cass. 9 settembre 2014, n. 37312
Sicurezza - Formazione - Responsabilità del datore di lavoro - Obbligo di conservazione degli attestati
di formazione dei lavoratori - Sussistenza.
In materia di sicurezza sul lavoro sussiste la responsabilità penale del datore di lavoro che, dopo l’infortunio
verificatosi sul lavoro, non fornisce la prova di aver assicurato al dipendente la necessaria formazione riguardo
i profili antinfortunistici legati alle mansioni svolte. Nello specifico la Suprema Corte ha chiarito che il datore
è tenuto ad ottemperare all’obbligo di formazione dei dipendenti fornendone la prova, dal momento che lo
stesso deve conservare in azienda la documentazione che attesta le ore di qualificazione professionale effettuate.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
859
Scadenze fiscali
Principali adempimenti di carattere fiscale e previdenziale per i Professionisti e le Società in genere
in scadenza nel periodo compreso dal 1° novembre al 31 dicembre 2014.
a cura dello Studio de Strobel - Forti (Consulenza Societaria e Tributaria) - Roma, Via Montello, 20
AVVERTENZE
Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a partire dal 1° ottobre 2014, anche per i privati:
— i modelli F24 a saldo zero: potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi
«F24 web» o «F24 online» ovvero per il tramite di intermediari abilitati quali professionisti, caf, ecc);
— i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure
i modelli F24 con saldo superiore a € 1.000,00: potranno essere presentati mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sopra richiamati ovvero attraverso i servizi di internet
banking;
— i modelli F24 con saldo inferiore o uguale a € 1.000,00: potranno continuare ad essere presentati
cartacei presso qualsiasi sportello bancario o postale.
NOVEMBRE 2014
LUNEDÌ
17
IVA - Fatture di importo inferiore a € 300,00 - Termine ultimo per registrare in un unico
documento riepilogativo tutte le fatture emesse nel mese di ottobre 2014 di importo inferiore
a € 300,00. In tale documento riepilogativo devono essere indicati i numeri delle fatture cui
esso si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta,
distinta secondo l’aliquota.
IVA - Operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale - Termine ultimo, per soggetti
esercenti commercio al minuto e assimilati, per la registrazione delle operazioni effettuate nel
mese precedente per le quali sono stati rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale. Le operazioni
per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere
annotate con un’unica registrazione, nel registro previsto dall’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972.
In base all’art. 15 D.P.R. n. 435/2001 non è più obbligatorio allegare al registro stesso gli
scontrini di chiusura giornaliera. La procedura è ammessa anche per le operazioni certificate
da ricevute fiscali.
IVA - Fatturazione differita - Termine ultimo per emettere le fatture inerenti le cessioni di
beni poste in essere nel corso del mese di ottobre, la cui consegna o spedizione risulti da
documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l’operazione, la data e il
numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni effettuate nel mese precedente fra
gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
Dichiarazioni d’intento - Invio on line all’Agenzia delle Entrate - Termine ultimo, per i
fornitori di esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione
dell’Iva, per effettuare la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni d’intento relative alle operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta confluite nella
liquidazione periodica IVA.
Versamenti unificati
Termine ultimo per il versamento unificato con il modello di pagamento F24 delle imposte di
seguito elencate:
A) Versamento ritenute alla fonte - Entro oggi devono essere versate le seguenti ritenute:
— art. 23 D.P.R. 600/1973, ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
— art. 24 D.P.R. 600/1973, ritenute sui redditi assimilati al lavoro dipendente;
— art. 25 D.P.R. 600/1973, ritenute sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese
precedente;
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Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Rubriche
— art. 25-bis D.P.R. 600/1973, ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione,
di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
— art. 28, comma 2, D.P.R. 600/1973, ritenute sui contributi corrisposti ad imprese da
parte di enti pubblici e privati;
— art. 30 D.P.R. 600/1973, ritenute su premi e vincite.
B) Addizionale regionale, provinciale e comunale dell’IRPEF - Termine ultimo per il versamento
delle addizionali all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute nel mese precedente.
C) IVA - Versamento mensile - Termine ultimo per il versamento dell’imposta sulla base della
liquidazione relativa al mese precedente. Il versamento non dovrà essere effettuato se di importo
inferiore a € 25,82, nel qual caso viene rinviato e sommato a quello del mese successivo.
D) IVA - Versamento trimestrale - Termine ultimo per il versamento dell’imposta sulla base della
liquidazione relativa al terzo trimestre, maggiorata degli interessi nella misura dell’1%. Il versamento non dovrà essere effettuato se di importo inferiore a € 25,82, nel qual caso viene
rinviato e sommato a quello del trimestre successivo.
E) IVA - Versamento mensile - Contribuenti con liquidazioni mensili che affidano la contabilità
a terzi - I contribuenti con liquidazioni mensili che affidano la contabilità a terzi possono optare
per la liquidazione dell’IVA sulla base delle risultanze del secondo mese precedente.
F) Versamento ritenute IRPEF su redditi di lavoro dipendente o assimilato - Termine ultimo per
il versamento delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente o assimilato effettuate nel
mese precedente.
G) INPS - Contributi previdenziali e assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi
INPS dovuti: sulle retribuzioni dei dipendenti e dei dirigenti corrisposte nel mese precedente;
sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e a progetto
[Contributo previdenziale INPS Gestione Separata (L. n. 335/1995)].
Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ritenute - Termine ultimo per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati, o effettuati
in misura insufficiente, entro il 16 ottobre 2014. Entro tale termine è possibile calcolare il ravvedimento operoso beneficiando della riduzione delle sanzioni nella misura del 3%, oltre agli
interessi legali pari all’1% in ragione d’anno, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente ed i soggetti
solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Tobin tax - Termine ultimo per il versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d.
«Tobin tax») relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente. Sono tenuti all’adempimento
le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale
nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione
delle operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato.
GIOVEDÌ
CONAI - Dichiarazione mensile - Termine ultimo per i produttori e gli importatori di imballaggi
per la presentazione della dichiarazione periodica inerente al mese di ottobre, contenente il
dettaglio evidenziante il numero e la data di protocollo delle bolle doganali e per il versamento
del contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente. Gli importi calcolati vanno
comunicati al CONAI mediante i moduli predisposti dal consorzio (uno per materiale). Si ricorda
che la dichiarazione mensile è obbligatoria in presenza di un contributo ambientale dovuto,
per singolo materiale, di importo superiore a € 31.000,00 nell’anno precedente.
MARTEDÌ
IVA - Acquisti/Cessioni intracomunitari - Elenchi mensili - Termine ultimo per la presentazione
degli elenchi Intrastat relativi al mese precedente.
20
25
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
861
Rubriche
DICEMBRE 2014
MERCOLEDÌ
1
Contratti di locazione - Registrazione e versamento - Termine ultimo per il versamento
dell’imposta di registro sui contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca
di cui all’art. 3 D. Leg.vo n. 23/2011 stipulati il 1° novembre o rinnovati tacitamente a decorrere
dal 1° novembre. I contratti di locazione, a seguito del versamento dell’imposta, devono essere
registrati entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula degli atti.
Cedolare secca affitti - Versamento - Termine ultimo, per i titolari di contratti di locazione
per i quali si è optato per la tassazione sostitutiva, per il versamento della seconda rata nella
misura del 60% (se l’acconto complessivo è pari o superiore ad € 257,52) o dell’unica rata
dell’acconto dovuto.
Acquisti intracomunitari - Termine ultimo, per gli enti non commerciali non soggetti passivi
IVA e per i soggetti passivi IVA limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio
di attività non commerciali, per la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, registrati
o soggetti a registrazione nel mese di ottobre con indicazione dell’IVA dovuta e contestuale
versamento.
Comunicazione mensile IVA dati operatori black list - Termine ultimo per la comunicazione
mensile dei dati delle operazioni, di importo superiore a € 500,00, intercorse nel mese di ottobre
e/o per la comunicazione integrativa relativa al mese di settembre. Le predette comunicazioni
devono essere inviate dai soggetti passivi Iva che hanno effettuato, nel periodo anzidetto, operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o nei
territori individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001.
LUNEDÌ
15
MARTEDÌ
16
Per le seguenti voci vedere i medesimi adempimenti previsti per il 17 novembre 2014
— IVA - Fatture di importo inferiore a € 300,00
— IVA - Operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale
— IVA - Fatturazione differita
Dichiarazioni d’intento - Invio on line all’Agenzia delle Entrate - Termine ultimo, per i
fornitori di esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione
dell’Iva, per effettuare la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni d’intento relative alle operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta confluite nella
liquidazione periodica IVA.
Per le seguenti voci vedere i medesimi adempimenti previsti per il 17 novembre 2014
— A) Versamento ritenute alla fonte
— B) Addizionale regionale, provinciale e comunale dell’IRPEF
— C) IVA - Versamento mensile
— D) IVA - Versamento mensile - Contribuenti con liquidazioni mensili che affidano la contabilità
a terzi
— E) Versamento ritenute IRPEF su redditi di lavoro dipendente o assimilato
— F) INPS - Contributi previdenziali e assistenziali
— Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ritenute
— Tobin tax
Imposta municipale propria IMU - Versamento - Termine ultimo per il versamento del saldo
dell’Imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2014. Soggetti obbligati sono i proprietari
di beni immobili ed i titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree
fabbricabili.
862 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014
Rubriche
LUNEDÌ
CONAI - Dichiarazione mensile - Termine ultimo per i produttori e gli importatori di imballaggi
per la presentazione della dichiarazione periodica inerente al mese di novembre, contenente il
dettaglio evidenziante il numero e la data di protocollo delle bolle doganali e per il versamento
del contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente. Gli importi calcolati vanno
comunicati al CONAI mediante i moduli predisposti dal consorzio (uno per materiale). Si ricorda
che la dichiarazione mensile è obbligatoria in presenza di un contributo ambientale dovuto,
per singolo materiale, di importo superiore a € 31.000,00 nell’anno precedente.
LUNEDÌ
IVA - Acquisti/Cessioni intracomunitari - Elenchi mensili - Termine ultimo per la presentazione
degli elenchi Intrastat relativi al mese precedente.
22
29
MERCOLEDÌ
31
IVA - Versamento acconto - Termine ultimo per Imprese ed esercenti arti e professioni in
regime IVA per la liquidazione ed il versamento dell’acconto IVA.
Contratti di locazione - Registrazione e versamento - Termine ultimo per il versamento
dell’imposta di registro sui contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca
di cui all’art. 3 D. Leg.vo n. 23/2011 stipulati il 1° dicembre o rinnovati tacitamente a decorrere
dal 1° dicembre. I contratti di locazione, a seguito del versamento dell’imposta, devono essere
registrati entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula degli atti.
Acquisti intracomunitari - Termine ultimo, per gli enti non commerciali non soggetti passivi
IVA e per i soggetti passivi IVA limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio
di attività non commerciali, per la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, registrati
o soggetti a registrazione nel mese di novembre con indicazione dell’IVA dovuta e contestuale
versamento.
Comunicazione mensile IVA dati operatori black list - Termine ultimo per la comunicazione
mensile dei dati delle operazioni, di importo superiore a € 500,00, intercorse nel mese di novembre
e/o per la comunicazione integrativa relativa al mese di ottobre. Le predette comunicazioni
devono essere inviate dai soggetti passivi Iva che hanno effettuato, nel periodo anzidetto, operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o nei
territori individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001.
Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014 —
863
Indici e costi di costruzione
Aggiornamento sui valori dei principali indicatori economici, tassi di interesse, costi di costruzione.
Le tabelle con le serie storiche complete ed esempi di calcolo sono consultabili sul sito Internet,
alla sezione Altri servizi > Indici, tassi e costi di costruzione.
Descrizione
Indice Istat dei prezzi
al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati (FOI)
Indice del costo di costruzione
di un fabbricato residenziale
Periodo
Valori
settembre 2014
107,1
percentuale di aumento su
settembre 2014 - 2013
- 0,1
luglio 2014
106,1
Abitazioni nuove
Indice dei prezzi delle abitazioni
Indice del costo di costruzione
di un capannone industriale (*)
Indice del costo di costruzione
di tronchi stradali
Tasso di mora per gli appaltatori
I trimestre 2014
IV trimestre 2008
dicembre 2012
Abitazioni esistenti
89,6
Generale
144,8
Generale
Con tratto in galleria
Senza tratto in galleria
Strada in rilevato
Strada in trincea
Strada su viadotto
Strada in galleria tipo 1
Strada in galleria tipo 2
Strada in galleria tipo 3
118,9
120,9
121,0
123,8
117,4
119,1
120,3
119,3
5,27%
settembre 2014
1,125000%
agosto 2013
+1716,3%
Tasso ufficiale di riferimento
dal 11/06/2014
0,15%
Tasso interesse legale
dal 01/01/2014
1,00%
01/07/2014 - 31/12/2014
8,15%
Adeguamento tariffa urbanistica (**)
Tasso ritardi nei pagamenti
commerciali
85,0
Totale
dal 01/01/2012 al 31/12/2012
Trattamento di fine rapporto
100,8
(*) Ultimo dato elaborato. L’Istat ha sospeso l’indagine.
(**) Contestualmente al completamento delle operazioni per il cambio di base degli Indici FOI, sui quali come noto
è calcolato l’adeguamento della Tariffa Urbanistica, l’Istat ha introdotto lievi modifiche alle modalità di calcolo delle
variazioni tra indici con base diversa.
Per approfondimenti si veda la nota redazionale pubblicata nel fascicolo 6/2011, nella rubrica «Anticipazioni e notizie»
disponibile su: www.legislazionetecnica.it e con Fast Find© NW2209.
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Bollettino di Legislazione Tecnica 10/2014