16 Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero L’imposta cantonale sulla sostanza tra valore venale e valore di stima ufficiale Rocco Filippini Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law Vicecancelliere della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del Cantone Ticino Sentenza della Camera di diritto tributario del Cantone Ticino, del 28 dicembre 2012, n. 80.2012.50, in: RtiD I-2013, n. 9t Articoli 40 e seguenti LT – Imposta sulla sostanza e stima degli attivi: immobile acquistato ma non ancora iscritto alla fine dell’anno 1. Considerazioni introduttive A norma dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a LAID, tutti i Cantoni riscuotono un’imposta generale sulla sostanza, che ha per oggetto la totalità degli attivi mobiliari e immobiliari. Fatta eccezione per quei beni esplicitamente esentati dalla legge (suppellettili domestiche e oggetti di uso corrente), la sostanza imponibile comprende di principio l’insieme di tutte le pretese – su beni, crediti o partecipazioni – che possono essere valutate in denaro, ovvero cedute in cambio di una controprestazione. Nel Cantone Ticino, l’imposizione della sostanza è regolata dagli articoli 40 e seguenti della Legge tributaria del Cantone Ticino (di seguito LT). Essa è generalmente commisurata al suo valore venale, riservate in particolare le disposizioni sulla sostanza immobiliare. L’articolo 42 capoverso 1 LT dispone infatti che gli immobili non agricoli e i loro accessori sono imposti per il loro valore di stima ufficiale. A dire il vero, il valore di stima ufficiale dei fondi edificati ed edificabili dovrebbe corrispondere al loro valore venale, almeno secondo quanto previsto dagli articoli 15 capoverso 1 e 16 capoverso 1 della Legge cantonale sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (di seguito Lst). L’esperienza quotidiana ci insegna tuttavia che i valori di stima ufficiali, notoriamente prudenziali (articolo 20 Lst), spesso si discostano in modo anche molto sensibile dal valore venale, provocando non poche difficoltà nella pratica e sollevando più di un interrogativo sulla loro compatibilità con l’articolo 14 LAID e con il principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva (articolo 127 capoverso 2 della Costituzione federale [di seguito Cost.]). In una sentenza del 28 dicembre 2012, la CDT ha avuto modo di confrontarsi direttamente con tali complessità. Chiamati a giudicare il caso di un contribuente che nel corso del mese di dicembre aveva sottoscritto un contratto d’acquisto di un im- mobile ma ne era diventato proprietario solo all’inizio dell’anno successivo, con l’iscrizione del trapasso nel Registro fondiario, i giudici cantonali si sono posti la seguente domanda: come valutare la sostanza imponibile del contribuente in questo lasso di tempo? Sulla base del valore della pretesa contrattuale, corrispondente al prezzo pattuito contrattualmente, oppure sulla base del valore di stima ufficiale dell’immobile, decisamente inferiore? 2. La fattispecie sotto esame Con atto pubblico del 10 dicembre 2010, la contribuente X acquistava un bene immobile per il prezzo di 950’000 franchi, che corrispondeva due settimane più tardi, il 24 dicembre 2010, mediante accensione di un mutuo ipotecario di pari importo. Il trapasso della proprietà fondiaria – con utili e rischi, oneri e diritti – si realizzava tuttavia solo il 3 gennaio 2011, quando l’operazione immobiliare veniva iscritta a Registro fondiario. Notificandole la tassazione per l’imposta cantonale 2010, con decisione del 6 luglio 2011, l’autorità fiscale includeva nella base imponibile il prezzo d’acquisto del nuovo immobile (950’000 franchi), accettando nel contempo tra i passivi l’intero debito ipotecario contratto con la banca. La contribuente contestava la decisione con reclamo del 20 luglio 2011, chiedendo che fosse computato fra gli attivi della sua sostanza unicamente il valore di stima ufficiale dell’immobile, pari a 251’651 franchi. Nella successiva decisione su reclamo, l’autorità poneva quindi l’accento sulla data determinante del 31 dicembre 2010, sottolineando che a quel momento la contribuente vantava unicamente un credito nei confronti del venditore, che a norma dell’articolo 41 capoverso 2 LT andava esposto al suo valore venale effettivo. 17 Con ricorso alla CDT, la contribuente lamentava nuovamente il valore attribuito alla sua aspettativa contrattuale, sottolineando che la stessa già portava su un bene immobile, che a norma dell’articolo 42 capoverso 1 LT andava esposto al suo valore di stima ufficiale. Quale valore del suo obbligo contrattuale di trasferire la proprietà dell’immobile venduto, tra i passivi della sostanza va però nuovamente considerato il valore di stima ufficiale dell’immobile. 3. Come valutare un immobile acquistato ma non ancora iscritto alla fine di un anno? Conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 66 capoverso 1 LAID e 52 capoverso 1 LT, la sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale (anno civile) o dell’assoggettamento. D’altra parte, secondo l’articolo 656 capoverso 1 del Codice civile svizzero (di seguito CC), per l’acquisto della proprietà fondiaria occorre l’iscrizione nel Registro fondiario. Come valutare allora un immobile acquistato ma non ancora iscritto alla fine di un anno? Sulla base del valore venale della controprestazione dovuta dal venditore, ponendo l’accento sul rapporto bilaterale sinallagmatico ancora in essere tra le parti contrattuali, oppure sulla base del valore di stima ufficiale del fondo, allo scopo di non penalizzare le operazioni immobiliari fondate su un titolo giuridico validamente stipulato nel corso di un anno ma iscritte nel Registro fondiario solo l’anno successivo? Due sono le soluzioni a prima vista percorribili. 3.1. Prima variante Da un punto di vista prettamente economico e contabile, nell’ambito di un rapporto contrattuale ancora in essere, diritti e obblighi di acquirente e venditore devono di principio bilanciarsi. Ad un prezzo di vendita pattuito in 950’000 franchi non può quindi che corrispondere una controprestazione di pari importo, che: ◆ ◆ per l’acquirente è rappresentata dal diritto di acquisire la proprietà fondiaria (nella sua qualità di creditore della pretesa contrattuale); per il venditore dall’obbligo di trasferire la medesima proprietà (nella sua qualità di debitore della pretesa contrattuale). 3.2. Seconda variante Volendo invece porre l’accento sull’oggetto della pretesa contrattuale, che alla data determinante del 31 dicembre 2010 già portava sul trasferimento di un bene immobile, la ripartizione di attivi e passivi fra acquirente e venditore è la seguente: ◆ ◆ per l’acquirente, il valore di stima ufficiale dell’immobile (nella sua qualità di creditore della pretesa contrattuale) rappresenta un attivo, mentre il debito contratto per pagare il prezzo d’acquisto o semplicemente il debito assunto contrattualmente nei confronti del venditore, un passivo; per il venditore, il valore di stima ufficiale dell’immobile (nella sua qualità di proprietario) e l’intero prezzo d’acquisto incassato o da incassare rappresentano degli attivi. 4. La decisione della CDT Con decisione del 28 dicembre 2012, la CDT ha sostenuto la prima soluzione. A suo giudizio, le severe esigenze che derivano dal principio di legalità – che in ambito fiscale ha valore di diritto costituzionale indipendente (articolo 127 capoverso 1 Cost.) – non avrebbero permesso di tutelare la seconda variante, che di fatto vorrebbe anteporre il valore di stima ufficiale di un immobile al suo valore venale, prima ancora che il trapasso di proprietà abbia prodotto i suoi effetti reali, in presenza di una semplice pretesa contrattuale. Tale conclusione non presta il fianco a critiche, a maggior ragione se si considera che l’attivo di 950’000 franchi era interamente compensato, fra i passivi, da un mutuo ipotecario di pari importo, che la contribuente aveva potuto accendere poiché già proprietaria di altri fondi. A destare più di una perplessità è invece la drastica diminuzione che la sostanza imponibile della contribuente subirà l’anno successivo, una volta iscritto a registro fondiario il trapasso di proprietà. L’attivo di 950’000 franchi si ridurrà infatti a soli 251’651 franchi, per effetto del passaggio dal valore venale al valore di stima ufficiale dell’immobile (a fronte di un passivo che rimarrà invece di 950’000 franchi) a riprova del diverso trattamento impositivo riservato, da una parte, ai detentori di beni mobili e, dall’altra, ai proprietari di un patrimonio immobiliare! Elenco delle fonti fotografiche: http://www.toscanicasa.it/cms/images/servizi/valore_immobili.jpg [24.03.2014] http://media.caffe.ch/media/2012/06/17259_17_medium.jpg [24.03.2014]
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