1. Come si pone Inarcassa nei confronti di quei liberi professionisti iscritti a Inarcassa e che hanno qualche voucher INPS per poche ore al giorno e magari solo per pochi giorni durante l’arco dell’anno? 2. Pensione indiretta Inarcassa oggi non consente che la pensione indiretta venga erogata indipendentemente dall’ iscrizione ad Inarcassa al momento del decesso. Perché? E’ possibile riconsiderare questa norma del Regolamento Inarcassa non ritiene che il beneficiario di un “buono-lavoro” (voucher) possa essere considerato soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di altra attività esercitata, data anche la definizione del limite soggettivo annuo (pari a 5.000 euro per l’anno 2013, e 5.050 per i 2014). I superstiti dell’associato maturano il diritto alla pensione indiretta in presenza dei seguenti requisiti: iscrizione ad Inarcassa al momento del decesso del cuius, che deve aver maturato almeno due anni di anzianità contributiva. Qualora il decesso dovesse intervenire in mancanza di iscrizione è la Gestione Previdenziale obbligatoria alla quale il professionista era da ultimo iscritto a dovere liquidare il relativo trattamento. Si precisa che, qualora sia stata già maturata l'anzianità assicurativa minima per la pensione di vecchiaia e l'associato si cancelli (per chiusura iva, cancellazione Albo) e successivamente deceda, resta la garanzia del trattamento di reversibilità sulla pensione, anche in assenza di iscrizione alla data del decesso. 3. Rateizzazione dei contributi Può confermare che la rateizzazione dei contributi non comporta lo spostamento della data di decorrenza del trattamento? E’ possibile modificare il sito web affinchè questo sia chiarito meglio? La decorrenza dei trattamenti pensionistici è espressamente disciplinata dal RGP 2012. La rateizzazione dei contributi comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico (ma non della decorrenza), perchè è il pagamento della contribuzione che fa acquisire l’anzianità necessaria per la maturazione del diritto. 4. Un ingegnere è iscritto all’Albo ma ha una P.IVA in qualità di commerciante o artigiano e non ha mai svolto la libera professione né alcuna attività ad essa attinente, non dovrebbe presentare la dichiarazione dei redditi professionali a Inarcassa, visto che non hanno alcun reddito da libera professione; quanto sopra è confermato, oppure Inarcassa richiede che devono essere dichiarati anche se a zero? C’è una delibera Tutti i professionisti iscritti nei rispettivi Albi Professionali di Ingegneri o Architetti hanno l’obbligo di comunicare annualmente ad Inarcassa l’ammontare del reddito professionale IRPEF ed il volume d’affari IVA; la comunicazione deve essere effettuata anche se il reddito o il volume d’affari è pari a zero. Sono esonerati dall’invio dei suddetti dati unicamente i professionisti che operano con codice di attività che non può classificare un lavoro autonomo. Non è necessaria una delibera perchè è chiara in tal senso? 5. Socio di Società di Ingegneria e P.IVA individuale Sono un libero professionista con p.iva e svolgo la libera professione come tutti i miei colleghi ingegneri e architetti; inoltre sono socio di una società di ingegneria s.r.l. con ruolo di presidente. Preciso che non percepisco compensi come Amministratore unico e che la maggior parte delle fatture, ovvero della mia attività professionale, non è verso la società di cui sono socio, ma verso altre persone private e/o pubbliche. Chiedo pertanto se nella dichiarazione/comunicazione annuale obbligatoria io debba inserire solo il volume di affari generato dalla mia p.iva individuale come libero professionista, senza considerare quello della società? (puntualizzo che la società s.r.l. è iscritta ad Inarcassa e paga il suo contributo integrativo in funzione del volume di affari). Chiedo inoltre quali sono le eventuali incombenze/problematiche che possono presentarsi da un punto di vista strettamente previdenziale relative alla mia situazione (p.va individuale e socio di società di ingegneria)? 6. Società di Ingegneria (S.I.): Contributo Integrativo Sono un libero professionista con p.iva e svolgo la libera professione come tutti i miei colleghi ingegneri e architetti; inoltre sono socio di una società di ingegneria s.r.l. con ruolo di presidente. Puntualizzo che la S.I. è nata quando il 4% non era ancora obbligatorio tra professionisti ovvero tra professionisti e S.I.. Preciso che la S.I., della quale sono amministratore unico, è iscritta previsto dal Regolamento. Non vi è alcun rapporto diretto tra gli obblighi della Società di Ingegneria nei confronti di Inarcassa e gli obblighi dei soci della stessa. In quanto dotata di autonoma personalità giuridica, la Società di Ingegneria assume direttamente le obbligazioni che derivano da tale status ed i singoli soci non hanno alcun obbligo aggiuntivo rispetto a quelli – dichiarazione annuale dei dati reddituali e del volume d’affari nonché versamento dei relativi contributi – che essi già possiedono nei confronti di Inarcassa quali eventuali titolari di partita iva individuale o associativa. Pertanto, nella sua comunicazione annuale obbligatoria, l’associato deve inserire solo il volume d’affari generato dalla partita iva individuale come libero professionista, senza considerare quello della Società, la quale è tenuta ad una distinta comunicazione. La sua qualità di socio non incide, in sostanza, sulla sua posizione previdenziale di iscritto, in quanto la sua partecipazione societaria non costituisce titolo né per l’iscrizione né per la contribuzione soggettiva alla Cassa. Il nuovo Regolamento di Previdenza prevede che il contributo che la S.I. corrisponde al libero professionista iscritto (ed utile per il suo montante contributivo) ad Inarcassa possa essere dedotto dal contributo integrativo che deve riversare. Si ricorda che il contributo integrativo ha sostituito ciò che in origine era il contributo sulle opere ed è a carico del Committente: l'onere delle S.I. è unicamente quello dell'incasso e del riversamento. regolarmente ad inarcassa e pertanto paga il contributo integrativo in funzione del volume di affari nella misura del 4% (ovviamente relativo alla quota parte derivante da attività professionale). Tale percentuale, ovvero del 4%, viene addebitata in fattura al committente. Premesso quanto sopra, la domanda è la seguente: * perché le S.I. iscritte regolarmente ad Inarcassa versano il 4% e a chi va a finire questo 4% se poi la persona giuridica, ovvero la S.I., non usufruirà della pensione? Il 4% viene utilizzato quale “solidarietà” intercategoriale, ai fini di finanziare i diversi interventi assistenziali che l’Associazione ha implementato negli ultimi anni pari a circa 100 mln. di Euro negli ultimi anni. 7. Compensazione dei crediti/debiti (vedi Decreto Legge del 10/01/2014) Per quale motivo Inarcassa non applica una legge dello Stato? Il Decreto Legge del 10/01/2014 (pubblicato in G.U. il 21 gennaio 2014) riguardante: "Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241” prevede la possibilità della compensazione in sede di versamento previdenziale. Quanto previsto dalla leggge è facoltativo per le Casse professionali e non obbligatorio. Il Comitato Nazionale dei Delegati, chiamato a deliberare sull’argomento, ha deciso di non procedere per due motivi fondamentali: – la possibilità di compensazione prevista già oggi con altri tributi – il timore del non riversamento da parte del Tesoro. 8. Pensionato neo Libero Professionista Sono un ingegnere iscritto all'ordine dal 1984 che non ha mai svolto Libera Professione; dal 01/01/2015 sarò in pensione da lavoratore dipendente e da quella data intendo aprire Partita Iva e iniziare la Libera Professione: quali sono in questo caso le mie incombenze con INARCASSA? Gli obblighi sono quelli di qualsiasi neoiscritto ad Inarcassa: comunicazione di iscrivibilità, dichiarazione reddituale telematica entro il 31/10 dell’anno successivo, pagamento dei contributi minimi entro il 30/06 ed il 30/09, pagamento dell’eventuale conguaglio entro il 31/12 di ogni anno. 9. Desidero sapere, se possibile, qual è la ratio che giustifica gli artt. 7 e 8 dello Statuto per cui un ingegnere che fino ad oggi è dipendente dello Stato, e quindi percepisce stipendio e gli viene garantita assistenza e previdenza ed esercita anche la libera professione versando ad INARCASSA il contributo CNPAIA su cui paga l’IVA, non ha obbligo di iscrizione ad INARCASSA. Da domani, appena Alla fine degli anni '80 molti pensionati di altro Ente fecero ricorso contro l'iscrivibilità ad Inarcassa, ma le sentenze confermarono l'obbligo di iscrizione. Peraltro dall'entrata in vigore della l. 335/95 qualsiasi reddito di lavoro deve essere assoggettato a prelievo previdenziale. La contribuzione ad Inarcassa dà origine diventa PENSIONATO dello Stato , e ad una pensione aggiuntiva. percepisce pensione ed ha diritto all’assistenza , ha l’OBBLIGO di iscrizione ad INARCASSA. Posto che quello stesso professionista percepisca una pensione sufficiente dallo Stato, verosimilmente non ha bisogno di una pensione INARCASSA, ma ha diritto a potere continuare a lavorare. Fra questa norma e quella della cosiddetta legge Biagi, per cui un professionista che è iscritto all’albo professionale, ma non ha partita IVA, non può svolgere lavori occasionali, cosa che prima era consentita fino ad un massimo di € 5000, il professionista è fuori mercato. INARCASSA perde il contributo CNPAIA e lo Stato le tasse. 10. Prestazione supplementare (Art. 25 del Regolamento) E’ possibile aggiornare il sito web Inarcassa evidenziando che, in caso di cessazione dall’iscrizione a Inarcassa si ha l’aggiornamento del trattamento pensionistico automaticamente al momento della cancellazione senza attendere il compimento del quinquennio? 11. Contributi presso enti diversi. La mia situazione è la seguente: 20 anni di contributi come dipendente privato (INPS + INPDAP) e circa 14 anni di contributi come libero professionista (INARCASSA). Chiedo chiarimenti sull’età pensionabile e sul tipo di pensione. Nel sito, nella sezione relativa alla Prestazione supplementare, dopo avere descritto i beneficiari, la maturazione del diritto, ed il calcolo, è riportato quanto segue: Decorrenza: “Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (diritto pieno dei cinque anni) o dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione da Inarcassa (diritto frazionato). Nel caso di cancellazione da Inarcassa antecedente la maturazione del diritto, l'importo del supplemento è determinato dal montante di tutti i contributi minimi e conguaglio regolarmente versati fino alla data di cancellazione, compreso anche il conguaglio riferito all'anno di cancellazione”. Naturalmente se non è chiaro si può migliorare. L'età di pensionamento in Inarcassa è oggi di 65 anni e 3 mesi elevata fino a 66 anni dal 2017 e poi agganciata alla aspettativa di vita. Le alternative possono essere individuate anche in relazione alla maturazione o meno di un trattamento autonomo da parte dell’INPS. In breve: - 12.Se un professionista ha lavorato sia come dipendente inps, sia come gestione separata inps, sia come libero professionista inarcassa, alla fine se riuscirà ad arrivare alla pensione, come e cosa deve fare per vedersi riconosciuti tutti i versamenti, seppur pochi, fatti ai vari enti previdenziali? E soprattutto dovrà anche pagare per “riconvertire” i suddetti versamenti? 13.Visto il periodo di crisi, visto il cambiamento che sta subendo la libera professione costretta a far fronte a sconti e a ribassi sempre più elevati verso enti pubblici e privati, visti i sempre più frequenti casi di contestazione dell’operato professionale da parte dei committenti al fine di non pagare il professionista o per abbassare ulteriormente l’onorario già ridotto ai minimi termini. Per quanto sopra premesso, chiedo se sia possibile prevedere una forma di cassa-integrazione per il libero professionista che intervenga nel momento in cui il tecnico non avendo lavoro non può emettere fatture oppure nel caso in cui la pubblica Se l'INPS liquida un trattamento autonomo, a questo può essere aggiunto un secondo trattamento di Inarcassa al raggiungimento del 70° anno di età anagrafica; - Ricongiunzione dei 20 anni di assicurazione INPS/INPDAP, con il calcolo della riserva matematica nel caso in cui si voglia utilizzare il calcolo di ricongiunzione reddituale. Nel caso di calcolo con ricongiunzione contributiva (di recente approvazione e con decorrenza dall'1/1/2015) non è necessario corrispondere nulla; - La Totalizzazione dei periodi assicurativi, con il calcolo del “prorata” da parte dei diversi enti presso i quali è stato iscritto, con possibilità di ottenere la pensione dopo 18 mesi dalla data di maturazione. Le carriere professionali molto frammentate danno luogo, nella normalità dei casi, alla Totalizzazione dei periodi assicurativi, secondo quanto previsto dal DL 42/2006. In Inarcassa dal 1° gennaio 2015 sarà possibile ricongiungere senza onere tutti i versamenti previdenziali, con esclusione per volontà del legislatore di quelli versati alla gestione separata INPS con il calcolo contributivo della pensione Inarcassa ha nelle sue missioni (art. 3 dello Statuto) forme di assistenza che includono: L’indennità di maternità L’inabilità temporanea; I sussidi ed i mutui; I finanziamenti per l’avvio dell’attività professionale; La concessione di assegni di studio; Le coperture sanitarie; Gli assegni a favore dei figli disabili; (prossimamente) la LTC; etc. Per prevedere una “Inarcassaintegrazione” occorrerebbe reperire i fondi necessari con una specifica amministrazione non elargisca denaro immediatamente e si debba attendere un periodo di oltre un anno per essere saldati (un anno quando va bene)? La formula di questa “Inarcassaintegrazione” potrebbe tenere conto del fatturato fatto nei tre anni precedenti ed elargire una sorta di stipendio mensile ridotto di un 30%. Lo scopo è di permettere al libero professionista di pagare spese, tasse e Inarcassa; partecipare quindi a nuovi bandi pubblici grazie alla opportunità di un sussidio temporaneo che permetta di essere regolari dal punto di vista contributivo. Ricordo che la regolarità contributiva è un documento richiesto dalle stesse pubbliche amministrazioni che non o che pagano in ritardo i tecnici. 14.Modello per la richiesta della Pensione E’ possibile modificare l’attuale modello per tener conto dei Colleghi che chiedono la Pensione di vecchiaia unificata pro rata ex art. 32.6 del Regolamento? 15. Diversi iscritti denunciano la ricezione di comunicazioni in merito a problemi, spesso inesistenti, i primi giorni di Agosto. Tali comunicazioni sembrano fatte di proposito in questo periodo per impedire all’iscritto di poter avere in tempo chiarimenti in merito. Chiediamo se è possibile posticipare l’invio di tali comunicazioni ai primi di Settembre (ovvero sospendere l’invio di comunicazioni dall’ultima settimana di Luglio, per ripristinarlo all’inizio di Settembre). contribuzione. 16. Ci risulta che i verbali delle assemblee dei delegati non siano pubblici. Non ritiene sia un diritto degli iscritti conoscere, tra l’altro, cosa hanno votato i delegati che hanno eletto? Le adunanze del CND sono disciplinate da uno specifico Regolamento. Lo stesso dispone la trasmissione dei verbali delle adunanze medesime esclusivamente ai Delegati ed ai Revisori dei Conti (art.9 comma 6) e limita la partecipazione alle adunanze medesime ai Delegati, ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed ai dipendenti di Inarcassa ovvero a terzi soggetti espressamente autorizzati dal Presidente di Inarcassa (art.2 commi 1 e 2). Oggi tuttavia è difficile prevederla. E’ possibile modificare il modello, ma, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 32, comma 6 del RGP, Inarcassa eroga d'ufficio il trattamento in forma pro-rata anche se non specificato nella richiesta del professionista. Le comunicazioni inviate recentemente e riguardanti l’aggiornamento contributivo delle posizioni sono state organizzate in 7 lotti, a partire dal 22/4/2014 e fino al 4/7/2014. Ne consegue che eventuali comunicazioni dei “primi giorni di agosto” possono aver riguardato altre attività, di natura ordinaria, che non hanno mai suscitato particolari problemi. Tuttavia si accoglie il suggerimento. Qualora il CND, sul punto, nelle sue competenze vorrà disporre diversamente, ci si atterrà, come sempre, alle regole approvate. 17. Anche le delibere del Consiglio di Amministrazione sono segrete. Perché? Le delibere del Consiglio di Amministrazione non sono “segrete”, e come previsto anche dagli altri Enti di previdenza privata e privatizzati, le delibere del Consiglio di Amministrazione, al pari degli altri documenti in possesso dell'Associazione, sono rese accessibili agli iscritti e a chiunque abbia interesse, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di accesso ai documenti. Peraltro, da molto tempo, del contenuto delle delibere a carattere generale e che possono interessare una pluralità di associati è data notizia tramite la rivista di Inarcassa e sul sito web. 18. Nell’ultima assemblea dei delegati del 9 e 10 us risulta siano state votate alcune modifiche tra cui un massimo di tre mandati per i membri del CdA e inoltre, a partire dall’approvazione dei Ministeri competenti, non sarà eleggibile in CdA chi non abbia già fatto almeno un mandato (come Delegato). Questo quindi escluderebbe la possibilità di essere eletti in CdA da subito per i nuovi Delegati. E’ vero? Nell'ambito della complessiva modifica degli articoli dello Statuto relativi agli Organi di Inarcassa è stata votata la modifica citata. 19. In qualità di azionista, Inarcassa esprime dei rappresentanti nei consigli di amministrazione di diverse società. Il presidente di Inarcassa ad esempio siede nel consiglio di Amministrazione di Enel Green Power ed è Presidente di Enel Rete Gas. Il direttore generale di Inarcassa è consigliere del Fondo F2i. Il vicepresidente di Inarcassa è presidente di Arpinge. E’ possibile conoscere quali sono i compensi spettanti per queste cariche e se tali compensi vengono incassati da Inarcassa o dalle soggetti che ricoprono la carica stessa? Inarcassa in qualità di azionista può esprimere (ed ha espresso) propri rappresentanti solo in F2i e Arpinge. Nel primo caso è stato nominato il Direttore Generale e nel secondo caso il Vice Presidente Arch. Giuseppe Santoro che riversa l'emolumento a Inarcassa. Ciò allo scopo di assicurare che i rilevanti compiti attribuiti dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione, quali, tra gli altri, la predisposizione dei bilanci e l'amministrazione del patrimonio, siano svolti da soggetti che abbiano acquisto, attraverso lo svolgimento di almeno un mandato come Delegato, una adeguata conoscenza della struttura e del funzionamento dell'Associazione. 20. È possibile consultare gli incarichi professionali dati da Inarcassa o dagli organismi ad essa collegati quali ad esempio ARPINGE? Se si dove? Inarcassa ha un albo fornitori, peraltro, pubblicato con G.U. quinta serie speciale del l'8/10/2010 al quale ha attinto fino allo scorso anno. Gli incarichi sono stati assegnati in relazione a dati di gara pubblicati sul sito. Gli aventi diritto possono ai sensi del Regolamento di accesso ai documenti prenderne visione inoltrando formale richiesta. La Arpinge S.p.A. è una società non soggetta al “coordinamento e controllo” di Inarcassa. Essa ha come soci paritetici tre Casse di previdenza. Le informazioni che la riguardano devono, pertanto, essere acquisite presso la stessa. 21. I delegati possono assumere incarichi professionali da Inarcassa, o c’è incompatibilità? 22. Ci può dire quali sono i compensi annui del Presidente, del Vicepresidente, del Direttore Generale e dei dirigenti di Inarcassa? Questi compensi sono aumentati o diminuiti negli ultimi anni? Per ovvie ragioni di opportunità non vengono conferiti incarichi professionali ai Delegati. A decorrere dal 2005 l'emolumento annuo del Presidente è stato fissato dal CND in €.150.000 e quello del Vicepresidente in €.105.000; da tale data non vi sono state variazioni. I compensi dei Dirigenti non sono pubblici, visto che questi non sono inquadrati nell'ambito del contratto del pubblico impiego. 23. Lei sta completando il suo terzo mandato come Presidente. Pensa ad un quarto? 24.Proposta di modifica dell’ Art. 10 del Regolamento Antefatto . Un Collega dimentica di inviare entro il 31/10/2012 la dichiarazione dei redditi relativa al 2011. INARCASSA recepisce la dichiarazione del Collega da Agenzia delle Entrate il 25/10/2013 e chiede la No Per le dichiarazioni omesse, viene individuata la scadenza di pagamento a 180 giorni strumentale per il calcolo degli interessi ed anche per dare la possibilità di potere porre quesiti, chiarimenti, etc, fermo restando il M.AV. inizialmente emesso. Alle poche richieste di ricalcolo (pagamenti effettuati prima dei 180 giorni) sono sempre stati ricalcolati e restituiti gli interessi pagati in maggiorazione del 2% per 18 mesi (dall’ 1/1/2013 al 30/6/2014). E’ stato trasmesso al Collega un conteggio di sanzioni, maggiorazione e interessi privo di dettagli esplicativi. Al fine di evitare che INARCASSA conteggi un numero di mesi che non appare giustificato, si chiede di aggiungere all’ attuale testo del comma 10.1 quanto segue, o similare: “Il numero di mesi che determina l' ammontare complessivo della maggiorazione, viene conteggiato dall'1/1 dell' anno successivo a quello della scadenza per la presentazione della dichiarazione omessa, al 31/12 dell' anno entro il quale INARCASSA acquisisce, dalla Agenzia delle Entrate, i dati della dichiarazione dei redditi dell' interessato.” Al fine di avere una maggiore chiarezza espositiva, si chiede di aggiungere il seguente comma, o similari: “L' ammontare di sanzioni, maggiorazioni e interessi devono essere trasmessi agli interessati con tutti i relativi conteggi esplicativi”. eccedenza. I prospetti di calcolo sono già esaustivi in quanto forniscono: a) l’anno di riferimento dell’irregolarità, b) l’importo del contributo sul quale è stata calcolata la sanzione, c) la scadenza iniziale del contributo o – come in questo caso – la decorrenza degli interessi, d) i giorni di ritardo, e) l’importo della sanzione, f) l’importo degli interessi, g) il totale. Nei casi di richiesta di maggiori dettagli, basta inviare una mail a Inarcassa Risponde. Comunque si valuteranno i suggerimenti nella prossima revisione dei modelli di comunicazione. Eventuali modifiche al Regolamento sono di competenza del Comitato Nazionale dei Delegati.
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