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Ravenna, 11 novembre 2014
OGGETTO: News Letter 41/14
A. FISCO.
A1. Detrazione dell’IVA afferente i veicoli concessi in uso agli amministratori.
La DRE Lombardia ha fornito alcune precisazioni in merito alla detrazione dell’IVA
pagata da una società per l’acquisto di un autoveicolo dato poi in uso promiscuo al
socio amministratore dietro specifico corrispettivo, determinato in base al valore
convenzionale previsto dall’art. 14, comma 3, del D.P.R. 26/10/1972, n.633 (30%
dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato
sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI).
(DRE Lombardia n.904-472/2014 e Euroconference News del 6/11/2014)
In merito, è stato ritenuto che:
- l’art. 19-bis.1, comma 1, lett. c) e d), del D.P.R. 26/10/1972, n.633 stabilisce nel
40% la detrazione dell’IVA pagata per l’acquisto, gestione, manutenzione e utilizzo
dei veicoli;
- tale regime di detrazione limitata non opera per i veicoli utilizzati esclusivamente
nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione; è da considerare
comunque realizzato l’utilizzo esclusivo quando i veicoli stradali a motore sono
“acquistati dal datore di lavoro […] e successivamente messi a disposizione del
personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo. La messa a
disposizione dietro corrispettivo è infatti una prestazione imponibile ai fini IVA […]”;
- tale disposizione, prevista specificamente per i veicoli dati in uso ai dipendenti,
non può essere applicate anche per i veicoli concessi in uso agli amministratori,
stante la sua natura eccezionale;
- in conclusione, è stato precisato che, nel caso di veicolo dato in uso promiscuo al
socio amministratore dietro specifico corrispettivo, per l’IVA afferente l’acquisto,
gestione, manutenzione e utilizzo dello stesso opera il regime ordinario (detrazione
del 40%) previsto dal menzionato art. 19-bis.1, comma 1, lett. c) e d), del D.P.R.
n.633/1972.
A2. Qualificazione del reddito prodotto dalle STP: chiarimenti.
La Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una
consulenza giuridica proposta dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Trento, ha ribadito che per le STP trovano applicazione le disposizioni di
cui agli artt. 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito
complessivo, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa; tale
qualificazione rileva anche ai fini dell’applicazione dell’IRAP. Ne consegue che le
relative prestazioni non devono essere assoggettate alla ritenuta d’acconto prevista
dall’art. 25 del D.P.R. n.600/1973.
(Consulenza giuridica n.131773 prot. n.954-55/2014 del 16/10/2014 e “Il Sole 24 Ore”
del 6/11/2014, pag. 39)
A3. Raddoppio dei termini di accertamento: la denuncia va allegata all’atto.
Il raddoppio dei termini di accertamento non opera qualora l’Amministrazione
finanziaria non abbia allegato all’avviso di accertamento la copia della denuncia
presentata all’Autorità giudiziaria. In tale ipotesi, infatti, il giudice adito non ha la
possibilità di riscontrare la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale e di accertare
se l’Amministrazione abbia agito con imparzialità o, invece, abbia fatto uso
pretestuoso delle disposizioni al fine di fruire indebitamente del più ampio termine di
accertamento.
(CTP Brescia n.610/01/14 e “Il Sole 24 Ore” del 3/11/2014, pag. 30)
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A4. Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine: chiarimenti.
L’ABI ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle recenti modifiche che hanno
interessato la disciplina dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo
termine, mediante le quali è stato introdotto un meccanismo di applicazione opzionale
della menzionata imposta sostitutiva, nonché ampliato il suo ambito di applicazione.
(Circolare ABI n.9 del 30/10/2014 e “Il Sole 24 Ore” del 4/11/2014, pag. 45)
A5. Transfer pricing: draft in merito ai servizi infragruppo a basso valore
aggiunto.
Nell’ambito del progetto OCSE “Base Erosion and Profit Shifting” (cd. BEPS) è stato
reso pubblico un discussion draft in merito alla disciplina del “transfer pricing”, con
particolare riguardo ai servizi infragruppo a basso valore aggiunto, al fine di prevenire
i diversi tipi di erosione della base imponibile attuati mediante il pagamento di
eccessive management fees e di spese sostenute dalla casa madre. Eventuali
commenti al discussion draft potranno essere inviati entro il 14/1/2015.
(News OECD del 3/11/2014)
A6. Definizione di stabile organizzazione: draf dell’Action 7 del progetto BEPS.
L’OCSE ha diffuso un discussion draft in merito all’Action 7 del progetto BEPS avente
ad oggetto il contrasto all’elusione dello status di stabile organizzazione, ivi inclusa la
proposta di modifica della definizione stessa di stabile organizzazione (“permanent
establishment”) contenuta nel Modello di Convenzione OCSE contro le doppie
imposizioni. Eventuali commenti al discussion draft potranno essere inviati entro il
9/1/2015.
(News OECD del 31/10/2014 e “Il Sole 24 Ore” del 5/11/2014, pag. 39)
A7. Contrasto dell’evasione fiscale: prospettive future.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in un seminario istituzionale tenuto il
6/11/2014 alla Camera dei Deputati, ha fornito alcune indicazioni in merito alla
futura strategia di prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale. Tra le altre
indicazioni, afferenti in particolare il contrasto alle frodi fiscali, agli illeciti fiscali
internazionali, all’elusione fiscale e all’abuso del diritto, nonché in merito alle attività
previste per i cd. grandi contribuenti e le cd. imprese minori, è stato precisato che
l’attività di deterrenza e contrasto non deve mirare solo a recuperare risorse, ma
anche a dare risposte alla sempre più diffusa e pressante esigenza di legalità ed
equità.
(“Il Sole 24 Ore” del 7/11/2014, pag. 41)
B. SOCIETA’ E BILANCIO.
B1. Impresa familiare incompatibile con la disciplina delle società.
In merito alla mancata previsione nell’art. 230-bis del Codice civile, recante la
disciplina dell’impresa familiare, dell’esercizio della stessa in forma societaria, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito la sua
incompatibilità con la disciplina prevista per i diversi tipi societari.
(Cassazione n.23676 del 6/11/2014 e “Il Sole 24 Ore” del 7/11/2014, pag. 46)
B2. Azioni a voto maggiorato: proposte di modifica del Regolamento Emittenti.
Consob ha avviato la consultazione sulle proposte di modifica al Regolamento
Emittenti, per dare attuazione alle nuove norme in materia di azioni a voto
maggiorato o plurimo, introdotte nel TUF dal D.L. 24/6/2014, n.91. Tra i punti
principali su cui il documento indica soluzioni attuative, si segnala l’attestazione del
possesso delle azioni per almeno 2 anni, presupposto di legge – insieme all’iscrizione
in un apposito elenco – per l’esercizio del voto maggiorato. I soci dovranno, infatti,
chiedere all’intermediario presso il quale i titoli sono registrati la certificazione relativa
all’effettivo possesso delle azioni per oltre 2 anni. Eventuali commenti al documento
di consultazione potranno essere inviati entro il 26/11/2014.
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(Documento di consultazione Consob del 5/11/2014 e “Il Sole 24 Ore” del 6/11/2014,
pag. 30)
B3. Categorie di azioni a voto plurimo: precisazioni.
Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Prato e Pistoia ha fornito alcune
precisazioni in merito alla nuova fattispecie delle azioni a voto plurimo.
(Orientamenti del Notariato di Firenze, Prato e Pistoia nn.46, 47 e 48 e “Il Sole 24 Ore”
dell’1/11/2014, pag. 14)
Tra gli altri, è stato chiarito che:
- è legittima la clausola dello statuto di una S.p.A. non quotata che riconosca ad
una categoria di azioni il diritto di voto plurimo, subordinandolo alla condizione
che i titolari di tali azioni abbiano conservato continuativamente il possesso delle
stesse per un arco temporale minimo, la cui durata è liberamente determinabile
dallo statuto (cd. azioni a voto plurimo fidelizzanti);
- è legittima la clausola dello statuto di una S.p.A. non quotata che, nel riconoscere
il diritto di voto plurimo ad una categoria di azioni, preveda la loro conversione in
azioni senza voto in caso di alienazione delle stesse; lo statuto dovrà, in tal caso,
prevedere appositi meccanismi diretti a garantire che almeno la metà delle azioni
sia rappresentato da azioni a voto unitario o plurimo;
- è legittima la clausola dello statuto di una S.p.A. non quotata che riconosca a
diverse categorie di azioni un diritto di voto plurimo, differenziandolo in relazione
alle materie all’ordine del giorno (cd. azioni a voto plurimo differenziato).
B4. Socio moroso irrilevante nel procedimento di adozione delle decisioni.
Nella S.r.l. il socio in mora nei versamenti (ex art. 2466 del Codice civile) non deve
essere computato nel quorum costitutivo ai fini della valida adozione delle decisioni
dei soci e l’intera sua partecipazione non può essere computata ai fini del calcolo delle
maggioranze e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della decisione.
(Orientamento del Notariato di Firenze, Prato e Pistoia n.45 e “Il Sole 24 Ore”
dell’1/11/2014, pag. 14)
B5. Incarichi di revisione in Enti di interesse pubblico: requisito
dell’indipendenza.
Assirevi ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli aspetti operativi connessi alle
Comunicazioni Consob n.23665 del 27/3/2014 e n.57066 del 7/7/2014, afferenti il
tema dell’indipendenza del revisore correlata alla durata complessiva degli incarichi di
revisione conferiti da un Ente di interesse pubblico (EIP) al medesimo revisore, senza
soluzione di continuità con precedenti incarichi di revisione. Tra gli altri aspetti, sono
state illustrate, sotto un profilo tecnico-operativo, le possibili misure di salvaguardia
idonee a ridurre il potenziale rischio di “familiarità” del revisore con il soggetto
sottoposto a revisione.
(Documento di ricerca Assirevi n.186)
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C. VARIE.
C1. Intestazione temporanea di veicoli: ulteriori chiarimenti.
Il Ministero dell’Interno ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle nuove
disposizioni in materia di variazione della denominazione e delle generalità
dell’intestatario della carta di circolazione, nonché in merito all’intestazione
temporanea di veicoli. Tra gli altri, è stato precisato che tali nuovi disposizioni trovano
applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo,
posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3/11/2014. Eventuali
sanzioni potranno essere irrogate solo decorsi 30 giorni dal 3/11/2014 e, quindi, a
partire dal 4/12/2014, in relazione alla circostanza che la norma consente
all’utilizzatore di provvedere alla richiesta di annotazione entro 30 giorni dall’atto o
fatto da cui deriva l’utilizzo stesso.
(Circolare Ministero dell’Interno n.300/A/7812/14/106/16 del 31/10/2014 e “Il Sole
24 Ore” del 6/11/2014, pag. 41)
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