COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE Le novità in materia societaria D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito con L. 11 agosto 2014 n. 116 Rassegna a cura di Giovanni Rizzi Mogliano Veneto 20 se/embre 2014 1 DL 24 giugno 2014 n. 91 conv. L. 11 agosto 2014 n. 116 MODIFICHE AL CODICE CIVILE DL 91/2014 Cod. civ. modifica Art. 20 c. 3 2437ter Modifica disciplina determinazione valore azionI SPA quotate per il caso di recesso Art. 20 c. 4 2343bis Estesa disciplina del 2343ter anche agli acquisG cd. “pericolosi” da promotori, soci, fondatori e amministratori Art. 20 c. 5 2500ter Estesa disciplina del 2343ter anche alla trasformazione progressiva in s.p.a. o in s.a.p.a. Art. 20 c. 6 2441 Modifica alla disciplina sulle modalità di esercizio del diriOo di opzione nelle spa Art. 20 c. 7 2327 Viene ridoOo il limite minimo del capitale nelle spa e nelle sapa da €. 120mila ad €. 50mila 2 DL 24 giugno 2014 n. 91 conv. L. 11 agosto 2014 n. 116 MODIFICHE AL CODICE CIVILE DL 91/2014 Cod. civ. modifica Art. 20 c. 7bis 2189 E’ prevista l’scrizione immediata al registro Imprese se la richiesta avviene sulla base di aOo pubblico o scriOura privata autenGcata. Esclusa la s.p.a. Art. 20 c. 8 2477 Viene eliminato l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl con capitale pari o superiore al minimo previsto per le spa Art. 20 c. 8bis 2351 Lo statuto di SPA o SAPA può prevedere la creazione di azioni con diriOo di voto plurimo (sino ad un massimo di tre voG) Art. 20 c. 8ter 212 disp. aO. Per società esistenG al 31.8.2014 le modifiche statutarie per la previsione di azioni a voto plurimo sono prese con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale in assemblea 3 La norma si applica a par9re dal 1 se:embre 2014 Scopo dichiarato della norma: facilitare e accelerare le procedure finalizzate all’avvio delle a[vità economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro Imprese Dalla disposizione resta esclusa la SPA Art. 20, co. 7bis, DL 24.6.2014 n. 91 conv. Legge 11.8.2014 n. 116 L’accertamento delle condizioni di legge per l’iscrizione rientra nell’esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o auten9cato l’a:o Quando è richiesta un’iscrizione al REGISTRO IMPRESE sulla base di un a:o pubblico o di una scri:ura privata auten9cata, il Conservatore del registro procede alla iscrizione immediata dell’aHo Resta ferma la disposizione dell’art. 2191 c.c. che prevede la cancellazione d’ufficio delle iscrizioni avvenute in mancanza delle condizioni ex lege 4 COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE Il tramonto del capitale sociale? 5 ART. 20, c. 7, D.L. 24.6.2014 n. 91 CAPITALE S.P.A.: Il capitale minimo delle spa viene rido/o da €. 120mila ad €. 50mila ART. 9, c.15ter, D.L. 28.6.2013 n. 76 CAPITALE S.R.L.: Il capitale minimo rimane fissato in €. 10.000 (art. 2463 n. 4, c.c.) Tu:avia il capitale può essere determinato anche in misura inferiore ad €. 10mila purchè superiore ad €. 1,00 (art. 2463 co. 4 c.c.) TECNICA LEGISLATIVA diversa nei due provvedimen9: SPA con un unico capitale minimo €. 50mila SRL con un capitale minimo di €. 10mila, derogabile al ribasso sino ad 1 euro La norma deOata per le SRL (col doppio capitale minimo) pone non pochi problemi interpretaGvi 6 Il capitale nella S.R.L. Ci si è chiesG se e s i s t a n o d u e diverse s.r.l., una c o n c a p i t a l e inferiore ad €. 1 0 m i l a e d u n ’ a l t r a , d i s G n t a , c o n capitale pari o superiore ad €. 10mila Si riGene via sia un’unica s.r.l. “ordinaria” (in alternaGva alla semplificata). Il legislatore stabilisce due eccezioni al principio dell’unitarietà della disciplina della s.r.l. prevedendo per le s.r.l. con capitale soOo i 10mila euro specifiche norme a tutela della patrimonializzazione di deOe società: -‐ art. 2463, c. 4, c.c.: i conferimenG devono farsi in denaro e devono essere versaW per intero a persone cui è affidata l’amministrazione (non è sufficiente il versamento nei limi9 del 25% come per le s.r.l. con capitale non inferiore a 10mila euro) -‐ art. 2463, c. 5, c.c.: la somma da dedurre dagli uGli ne[ risultanG dal bilancio per formare la riserva legale ex art. 2430 c.c., deve essere almeno pari al 20% degli stessi (anziché il 5% come di regola) finchè questa non abbia raggiunto unitamente al capitale, l’ammontare di €. 10mila (anziché finchè non raggiunga il 20% del capitale) Con quest’ulGma norma il legislatore ricorre allo strumento d e l l a r i s e r v a p e r g a r a n G r e c o m u n q u e u n a patrimonializzazione minima in capo ad ogni s.r.l. ordinaria di €. 10mila 7 S.R.L.: capitale sociale e organo di controllo DISCIPLINA ORIGINARIA: Era previsto l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (collegiale o monocraGco) o di un r e v i s o r e a n c h e i n funzione del capitale: nomina obbligatoria con capitale pari o superiore al minimo previsto per la SPA (già €.120mila poi ridoOo ad €. 50mila) (art. 2477, co.2, c.c.) Per le SRL l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sussiste ancora: i) per la SRL tenuta alla redazione del bilancio consolidato; ii) per la SRL che controlla una società tenuta alla revisione legale dei conQ; iii) per la SRL che per 2 esercizi consecuQvi ha superato due dei seguenQ limiQ: -‐ totale dell’a_vo dello stato patrimoniale: €. 4.400.000,00 -‐ ricavi delle vendite e delle prestazioni: €. 8.800.000,00 -‐ dipenden9 occupa9 in media durante l’esercizio : 50 unità L’art. 20, co. 8, D.L. 24 giugno 2014 n. 91, ha abrogato la disposizione dell’art. 2477, co. 2, c.c., per cui, con decorrenza 25 giugno 2014, non vi è più l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore in funzione dal capitale sociale della SRL. 8 S.R.L.: capitale sociale e organo di controllo Art.. 20, c. 8, D.L. 24.6.2014 n. 91 (al co. 2, introdo/o in sede di conversione legge 11.8.2014 n. 116) : “conseguentemente la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cosQtuisce giusta causa di revoca” Revisore: Per la revoca per giusta causa del revisore legale dei c o n G è c o m p e t e n t e l’assemblea ordinaria dei soci, giusta il disposto dell’art. 13, co. 3, D.lgs 27.1.2010 n. 39 “l’assemblea revoca l’incarico, sen9to l’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa ....” Sindaco Unico o Collegio Sindacale: Per la revoca per giusta causa del Sindaco Unico o del collegio Sindacale non è sufficiente la sola delibera dell’assemblea ordinaria dei soci, dovendo la stessa essere approvata con decreto del Tribunale senGG gli interessaG, gusta il disposto dell’art. 2400, co. 2 c.c. “I Sindaci possono essere revoca9 solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale sen9to l’interessato” 9 COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE Aumento del capitale nelle spa; modifica disciplina del diri/o di opzione 10 Il diri/o di OPZIONE nella S.P.A. SPA -‐ art. 2441, co. 1, c.c. Le azioni di nuova emissione (nonchè le obbligazioni conver9bili in azioni) devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni conver9bili il diri:o di opzione spe:a anche ai possessori di queste, sulla base del rapporto di cambio. MODIFICHE ex D.L. 24.6.2014 n. 91 (art. 20, co. 6) – art. 2441, co. 2, c.c. L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese e contestualmente resa nota con avviso pubblicato sul sito internet della società con modalità a:e a garan9re la sicurezza del sito, l’auten9cità dei documen9, la certezza della data, ovvero mediante deposito presso la sede della società. (prima era previsto il solo deposito al registro Imprese) Per l'esercizio del diri:o di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 15gg dalla pubblicazione dell'offerta. (prima era previsto un termine minino di 30 giorni) 11 il diri/o di OPZIONE: il termine L’art. 2481bis, c.2, c.c., concede un termine minimo (15 gg.) per l’esercizio del diriOo di opzione (e di prelazione ... Si può derogare a deHo termine? E possibile invece la deroga in aumento e fissare un termine superiore ai 15 gg, traOandosi di termine posto nell’interesse dei soci Si esclude che deOo termine possa essere ridoOo per disposizione s t a t u t a r i a o c o n d e l i b e r a a maggioranza. Si amme/e che TUTTI i soci, all’unanimità, vi rinuncino con riguardo allo specifico aumento del capitale. In questo senso Comm. Triveneto orient. H.G.1 12 il diri/o di opzione: la pubblicità dell’offerta nella SPA L’art. 2441, c. 2, c.c. prescrive, per le S.P.A., l’obbligo di p u b b l i ci z z a re l ’o ff ert a d i opzione mediante il suo deposito presso il registro Imprese e la contestuale pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società o suo deposito presso la sede della società (nuovo testo ex DL 91/2014) PROFILO OPERATIVO: può essere opportuno in caso di assemblea totalitaria prevedere la rinuncia unanime alla pubblicazione E ’ d e r o g a b i l e d a l l ’ o r g a n o amministraQvo chiamato a dare aHuazione alla delibera di aumento la disciplina deHata dall’art. 2441 per la pubblicità del diriHo di opzione? Si riWene di NO traOandosi di formalità prescriOa per la validità stessa dell’offerta di opzione. TuOavia è ammessa la possibilità per i soci, all’unanimità, di rinunciare alla pubblicazione d e l l ’ o ff e r t a ( T r i b . M i l a n o 19.6.1993) 13 COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE Procedimento ex art. 2343 ter c.c.: ambito di applicabilità 14 Chi conferisce beni in natura in una S.P.A. deve presentare la relazione giurata di sWma (ar/. 2343 c.c.) La relazione deve essere r e d a O a d a u n e s p e r t o designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società (conferitaria) La relazione deve contenere l’aOestazione che il valore delle enGtà conferite sia almeno pari a quello aOribuito ai fini della determinazione del capitale e sovrapprezzo, ma non deve a/estare il loro valore effefvo; in questo senso Comm. Triveneto, orient. H.A.1 La relazione di sQma e di cui all’art. 2343 c.c. è pure richiesta: -‐ nel caso di acquisto da parte della società per corrispebvo pari o superiore al decimo del capitale dei beni e dei crediQ dei promotori, dei fondatori, dei soci, degli amministratori, nei 2 anni dall’iscrizione al Registro Imprese (art. 2343bis c.c.) -‐ nel caso di trasformazione progressiva o eterogenea in S.P.A. o in S.A.P.A. (art. 2500ter c.c.) 15 Per le S.P.A. (e S.A.P.A.) sono previste ipotesi di conferimenW in natura senza necessità della relazione di sWma ex art. 2343 c.c. (art. 2440, c.2 c.c.) art.2343ter, c.2, leH. a): è esclusa la necessità della perizia ex art. 2343 c.c. se il valore a:ribuito ai beni in natura o ai credi9 conferi9, diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda al fair value iscri:o nel bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale è effe:uato il conferimento, purché so:oposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni ogge:o del conferimento Per la definizione di “fair value” si fa riferimento ai principi contabili internazionali ado:a9 dall’Unione Europea) DISCIPLINA NORMATIVA: art. 2343ter cod. civ. (d.lgs 4.8.2008 n. 142 modificato con d.lgs 29.11.2010 n. 224) art. 2343ter, c.1: è esclusa la necessità della perizia ex art. 2343 c.c. se ogge:o di conferimento sono valori mobiliari ovvero strumenQ del mercato monetario negozia9 su uno o più merca9 regolamenta9 ed a condizione che il valore a:ribuito a de_ valori e/o strumen9 ai fini della determinazione del capitale s o c i a l e e d e l l ' e v e n t u a l e sovrapprezzo sia pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono sta9 negozia9 nei sei mesi precedenQ il conferimento 16 LA “VALUTAZIONE” ANTERIORE DI 6 MESI (art.2343ter, c.2, leH. b): è esclusa la necessità della perizia ex art. 2343 c.c. se il valore a:ribuito ai beni in natura o ai credi9 conferi9, diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda al valore risultante da una valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciu9 per la valutazione dei beni ogge:o del conferimento, se ed in quanto e ff e : u a t a d a u n e s p e r t o indipendente da chi effe:ua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul sogge:o conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità. Si riGene che Il procedimento di valutazione ex art. 2343 ter, c.2, leH. b), c.c., stante la sua alternaGvità rispeOo al procedimento ex leO.a e la mancanza di limitazioni o esclusioni testuali, possa avere ad ogge/o qualsiasi bene che sia conferibile (diversi da quelli di cui al c.1 dello stesso art. 2343ter), a prescindere da una sua preesistente inclusione tra le voci di bilancio del soggeOo conferente o da una sua iscrivibilità nel bilancio della società conferitaria. Lo stesso potrà essere posto in essere anche con riferimento a conferimenG: -‐ di aziende o rami d’azienda; -‐ di beni di proprietà di persone fisiche non imprenditori; -‐ di beni di imprenditori individuali o colle_vi il cui bilancio non sia so:oposto a revisione legale. In questo senso Comm. Triveneto, orient. H.A.10 17 Ambito applicazione art. 2343ter c.c. CONFERIMENTI CosWtuzione di S P A o S A P A (2343ter, c.c.) A u m e n t o capitale di SPA o SAPA (art. 2440, c. 2, c.c.) Ampliamento art. 20, DL. 91/2014 AcquisW di SPA o SAPA da promotori, fondatori, soci amministratori (art. 2343bis c.c.) T r a s f o r m a z i o n e p r o g r e s s i v a o eterogena in SPA o SAPA (art.2500ter c.c. I nuovi tesG arO. 2343bis e 2500ter non richiamano espressamente anche l’art. 2343quater che disciplina il procedimento di verifica ad opera degli amministratori. Si riGene tale procedimento applicabile anche alle nuove fa[specie in quanto streOamente connesso alle specifiche modalità di determinazione dei valori previste dall’art. 2343ter 18 L’esperto chiamato a redigere la valutazione ex art. 2343ter, c.2, l.b, deve essere iscriHo nel Registro dei Revisori legali? In questo senso Comm. Triveneto, orient. H.A. 12 Si riQene di NO. Ciò non toglie che la valutazione possa essere commissionata a soggeOo iscriOo nel registro dei revisori legali; in questo caso deve ritenersi i m p l i c i t a m e n t e “ c o m p r o v a t a ” l a sussistenza dell’adeguata professionalità per una sorta di valutazione di adeguatezza “ex lege” fondata sull’art. 2465 c.c. Ma non è escluso che la valutazione possa essere commissionata anche ad altri soggeb, sia che si tra[ di sogge[ iscrib in altri albi professionali sia che si tra[ di sogge[ non iscrib in albi ma, generalmente, riconosciuG competenG per materia 19 COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE Il diri/o di voto “slegato” dal capitale 20 DIRITTO DI VOTO (art. 2351 c.c.) Regola generale 2351, co.1: Ogni a z i o n e a O r i b u i s c e i l diriOo di voto Deroghe alla regola generale CATEGORIE AZIONI Ante riforma DL 91/2014 2351, co. 2: Lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diriOo di voto, con diriOo di voto limitato a parGcolari argomenG, con diriOo di voto s u b o r d i n a t o a p a r G c o l a r i condizioni non meramente potestaGve. Il valore di deOe azioni non può superare ½ capitale Modifica DL. 91/2014 Estensione alle quotate disciplina non quotate 2351, co. 3: lo statuto può prevedere che in relazione alla quanGtà delle azioni possedute d a u n o s t e s s o soggeOo, il diriOo di voto sia limitato a una misura massima o d i s p o r n e scaglionamenG CATEGORIE AZIONI Previste dal DL 91/2014 2351, co.4: lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diriOo di voto plurimo anche per parGcolari argomenG o subordinato a parGcolari condizioni non meramente potestaGve. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino ad un massimo di tre voG 21 Diri/o di voto (società non quotate) Conferma disciplina previgente Novità DL. 91/2014 Le limitazioni statutarie (2351, co. 3) Lo statuto può prevedere: -‐ limiQ massimi al numero di voG esprimibili dallo stesso soggeOo (ad es. sino al 10% del capitale ogni azioni = un voto; oltre nessun voto) -‐ s c a g l i o n a m e n Q n e l v o t o esprimibile dallo stesso soggeOo (ad es. sino al 5% del capitale ogni azione = un voto; dal 5% al 10% del capitale ogni due azioni = un voto; dal 10 al 15% ogni tre azioni = un voto, e così via) Le nuove categorie di azioni a voto plurimo (2351 c. 4) Lo statuto può prevedere la creazione di categorie di azioni con voto plurimo: -‐ per tuOe le delibere -‐ con riguardo a parGcolari argomenG (ad es. con riguardo alle sole delibere di assemblea straordinaria) -‐ subordinato a specifiche condizioni non meramente potestaGve (ad es. se la società consegue determina9 risulta9 economici) 22 LE CATEGORIE DI AZIONI A VOTO PLURIMO (2351, co. 4, DL. 91/2014 conv. L. 116/2014) Mentre per le categorie di azioni senza diriOo di voto o con voto limitato (art. 2351 co. 2) è previsto il limite della metà d e l c a p i t a l e sociale, nessun l i m i t e ragguagliato al capitale è invece previsto per le a z i o n i a v o t o plurimo di nuova introduzione L’unico limite previsto per le azioni a voto plurimo dall’art. 2351. c. 4. c.c. è quello dei voG esprimibili per ciascuna azione: ogni azione può avere fino ad un massimo di tre voQ. S i r i G e n e p o s s i b i l e e m e O e r e c o n t e m p o r a n e a m e n t e diverse categorie di azioni a voto plurimo (ad es. azioni pari al 40% del capitale con 1 voto, azioni pari al 30% con 2 vo9, azioni pari al 30% con 3 vo9, ecc.) Per le società iscriOe al registro Imprese al 31 agosto 2014, le delibere di modifica dello statuto con cui è prevista la creazione di azioni a v o t o p l u r i m o , s o n o prese, anche in 1ma convocazione, con il v o t o f a v o r e v o l e d i almeno i 2/3 del capitale presente in assemblea: nuovo art 212 disp.a:.cc DiriOo di recesso per chi non approva (art. 2437) modifiche diriOo voto 23 COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE Le novità in materia societaria D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito con L. 11 agosto 2014 n. 116 GRAZIE PER L’ATTENZIONE 24
© Copyright 2024 Paperzz