05/03/2014 www.tizianotessaro.it TIZIANO TESSARO MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI. Direttore della Rivista www.lagazzettadeglientilocali.it e della Rivista Comuni d’Italia 1 Premessa introduttiva Il concetto di controllo e l’evoluzione normativa recente Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 1 05/03/2014 Definizione di controllo Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Controllo Processo con il quale si confronta quanto realizzato/conseguito rispetto ad un obiettivo o una regola utilizzo da parte delle Amm.Locali delle risorse pubbliche, spesso prelevate coattivamente dalla collettività amministrata Importanza rilevanza in termini economici, sociali e giuridici delle produzioni che le Amm.Locali svolgono Maggiore autonomia alle singole Amm.Locali Maggior discrezionalità ai vertici politici e amministrativi COMPLESSO SISTEMA DI CONTROLLI Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 2 05/03/2014 Sistema dei controlli Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Sistema dei controlli Basato su normative diverse secondo le tipologie di Amm.Locali Utilizzo da parte delle Amm.Locali delle risorse pubbliche, spesso prelevate coattivamente alla collettività amministrata Amm.Locali Modello prevalente di controllo Modello tradizionale Controlli di legittimità e di merito → ANTECEDENTI (effettuati prima dello svolgimento della gestione) Modello manageriale Controlli sulle performance → CONCOMITANTI O SUSSEGUENTI (effettuati durante la gestione o al termine di un arco di tempo definito) 3 05/03/2014 Secondo Sabino Cassese: “La rete dei controlli interni (di legittimità) lascia passare gli avvoltoi e cattura i moscerini.”. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata Legge 5026/1869 Legge di contabilità e nascita del controllo interno RD 2440/1923 Si attribuisce al Tesoro il controllo di legitimità, il controllo contabile ed il controllo di “proficuità” della spesa DPR 748/72 Riforma dirigenza statale Legge 468/1978 Riforma del bilancio Legge 241/1990 Legge 142/1990 Riforma semplificazione amministrativa Riforma dei poteri degli EE.LL- Decreto Legislativo 29/1993 Legge 20/1994 Riforma dei controlli nella P.A. Riforma dei controlli della Corte dei conti Attuazione L. 59/97 ed individuazione del sistema dei controlli Decreto Legislativo 286/1999 Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 4 05/03/2014 LE RIFORME DEGLI ANNI ’90 e 2000 Modello gestionale di tipo “Manageriale”. D.Leg.vo n° 29/93 Separazione fra compiti di indirizzo politico e di gestione amministrativa Tuel Legge n° 94/97 Realizzazione di nuovi sistemi contabili per rappresentare le condizioni economiche della gestione Legge n° 59/97 D.Leg.vo N° 279/97 Riforme dei controlli e del sistema contabile Introduzione di nuovi sistemi di controllo per: •individuare gli obiettivi da raggiungere e le ris ors e nec es sarie; •V erificare i ris ultati conseguiti e le Abrogazione controllo ris ors e utilizzate; preventivo di legittimita’ •V alutare le res ponsabilità dirigenziali. D.Leg.vo N° 286/99 Riforma titolo VTiziano Tessaro - riproduzione rise rvata Abolizione dei controlli di legittimita’ Venir meno del Coreco Sostituzione con controlli interni Parametrati ai canoni di efficienza , efficacia, economicita’ Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 5 05/03/2014 Controllo preventivo di legittimita’ Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Secondo Vittorio Grilli: “Quando ci si confronta con milioni di atti da controllare e verificare, ci si deve interrogare se tali compiti siano ancora utili e se rappresentino una allocazione efficiente delle nostre risorse.”. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 6 05/03/2014 Prendo tre caffè alla volta per risparmiare due mance (Totò, da “I tartassati”) Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata efficienza, di efficacia, congruenza Controllo interno di regolarita’ sugli atti Controllo a campione sugli atti da parte dei revisori Ampliamento Il rafforzamento dei principi La direzione (prevalente ma non esclusiva) del controllo sull’attivita’ Le residue forme di controllo sugli atti Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 7 05/03/2014 Il faticoso cammino verso il Federalismo e … ritorno UE SEC 95 – reg.2223/96 Normativa europea – principi di comparabilità delle informazioni contabili e bilanci L. 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica (d.lgs. N°91/2011 – L.C. n° 1/2012) L. 42/2009 Legge delega al Governo in materia di federalismo fiscale: le nuove risorse federali e Relativi decreti attuativi Stato EE.LL. RISORSE ddl Carta Autonomie FUNZIONI La nuova architettura istituzionale e le funzioni fondamentali degli enti locali riforma avviata solo a metà 2 8 05/03/2014 Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata Le fasi del procedimento amministrativo iniziativa preparatoria istruttoria costitutiva integrativa efficacia Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 9 05/03/2014 È una fase solo eventuale, se prevista dalla legge. Tale previsione è giustificata Dalla necessità di valutare la legittimità o la congruità del provvedimento adottato: atti di controllo Dalla natura del provvedimento adottato, che può richiedere di essere portato a conoscenza dei destinatari atti di comunicazione, pubblicazione o Tiziano Tessaro - riproduzione riservata notificazione per produrre effetti giuridici: Previsione di nuove tipologie di controlli d.l. 174/ 2012 La “rivincita” della fase integrativa dell’efficacia Legge 190/2012 e art.18 D.L. 83/2012 Previsione di nuove modalita’ di pubblicita’ Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 10 05/03/2014 ►l’evoluzione del concetto di CONTROLLO nelle pubbliche amministrazioni italiane è passata attraverso fasi ben distinte: ► Valuta zion e I - fino ai primi anni ‘90 II – anni ‘90 dell’attiv ità pubblica prev alentem ente di carattere giuridico n or m ativi) - contabile ► Concett o (rispett o degli atti di perform ance legat o all’efficien za nella pr odu zione di beni e servizi ►Pa ssaggio III – anni ‘00, in corso da logiche di m onit oraggio delle per formance di carattere int erno alla pubblica amm inistrazion e a form e di acco untability v erso l’est erno, ossia v erso la collettività di riferimento DAL 2013 pubblicazione dei dati sul sito web dell’ente per individuare criticità, opzioni di riallocazione delle risorse e possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate sul piano della qualità e dell'economicità dell’azione amministrativa. Tiziano Tessaro- riproduzione riservata LA PUBLIC REVIEW O Il grande “tesoro nascosto”: la capacità di valutazione della cittadinanza O le molte intelligenze diverse con cui si può valutare lo stesso servizio O necessità di incrociare l’internal audit con il civic audit Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 11 05/03/2014 IL MIGLIORAMENTO DELLA INFORMATIVA DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: ► Affiancamento al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economicopatrimoniale (a fini conoscitivi). ► Adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie. ► Armonizzazione dei comportamenti, mediante l’estensione dell’ambito di applicazione delle norme di contabilità e finanza pubblica all’intero settore delle amministrazioni pubbliche, superando la frammentazione che oggi caratterizza il panorama normativo in materia di bilancio per i diversi soggetti che compongono questo aggregato. ► Pubblicita’ dei dati relativi alle principali voci di spesa in un’ottica di accountability e di rendicontazione sociale ► Armonizzazione di sistemi e schemi contabili delle Amministrazioni pubbliche in modo da rendere più agevole il consolidamento dei dati di bilancio, a beneficio della completezza dell’informativa relativa ai rapporti con le società/organismi controllati e della possibilità di una vista di “insieme” delle amministrazioni pubbliche. Tiziano Tessaro- riproduzione riservata Controllo sociale Controllo giuridico Obblighi di pubblicità Potenziamento controlli interni e della Corte dei conti Casi di pubblicita legale Tiziano D.Lgs 33/2013 attuativo art. Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 1 comma 35 12 05/03/2014 La situazione attuale Tiziano Tessaro - riproduzione riservata I controlli esterni PROFESSIONALI SERVIZI ISPETTIVI CORTE DEI CONTI Il sistema dei controlli esterni NON PROFESSIONALI Monitoraggio esterno condotto direttamente dalla collettività amministrata ACCOUNTABILITY PUBLIC REVIEW ORGANO DI REVISIONE VOLONTARIA OBBLIGATORIA (RENDICONTAZIONE SOCIALE) Tiziano Tessaro- riproduzione riservata 13 05/03/2014 Controllo sociale Controllo giuridico Pubblicazione on line Controllo finanziario della Corte dei conti Lettura economica dell’azione amministrativa (art. 81 cost,art. 97 cost.,art. 1 comma 15 e comma 35 legge 190/2012) Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata Controllo sociale Controllo giuridico Pubblicazione on line Controllo finanziario della Corte dei conti Previsione dell’art. 31 dl 33/2013 Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 14 05/03/2014 Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorche' recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attivita' dell'amministrazione o di singoli uffici Certificazione da parte dell’organismo indipendente di valutazione sulla griglia dell’avvenuta pubblicazione(delibera 71/2013 Civit) Accesso civico in caso di inadempienza dell’obbligo di pubblicazione Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata I CONTROLLI INTERNI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE TIPOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI CONTROLLO DI GESTIONE CONTROLLO STRATEGICO VERIFICA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI DELLA GESTIONE CONTROLLO DELLA GESTIONE DEGLI ORGANISMI ESTERNI (BILANCIO CONSOLIDATO) CONTROLLO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI Non si applicano ai comuni con popolazione ≤ a 15.000 abitanti 15 05/03/2014 Le vicende preliminari al nuovo decreto sui controlli decreto legge n. 174 10 ottobre 2012 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata La genesi delle nuove regole La fine dell’era dei soldi facili A partire dal 2004 i tassi di interesse americani, in notevole discesa dal 2000, si alzano quasi all’improvviso A causa di questo, i mutui sottoscritti, in particolare quelli a tasso variabile, diventano più costosi e difficili da ripagare Ad aggravare questa situazione si aggiunge il fatto che a partire dal 2006 i prezzi della case smettono di crescere e nel 2007 cominciano a cadere La bolla scoppia e arrivano le prime perdite perché con il prezzo delle case che scende, le banche che avevano concesso molti mutui subprime iniziano a registrare delle perdite sempre più rilevanti Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 16 05/03/2014 La genesi delle nuove regole La fine di un mercato euforico I mutuatari subprime non riescono più a pagare le rate del mutuo per effetto dell’aumento dei tassi di interesse La riduzione del prezzo delle case riduce la garanzia ipotecaria sui prestiti Le case pignorate ai mutuatari insolventi vengono messe in vendita e questo riduce ulteriormente i prezzi sul mercato immobiliare Il flusso di pagamenti alla base del processo di cartolarizzazione, progressivamente si blocca… Tiziano Tessaro - riproduzione riservata La genesi delle nuove regole Lo tsunami • I titoli che erano stati comperati da banche ed istituzioni finanziarie di tutto il mondo iniziano a registrare perdite sempre più ingenti • Molto velocemente la crisi si estende all’intero sistema finanziario planetario Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 17 05/03/2014 La genesi delle nuove regole Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Indebitamento La genesi delle nuove regole Crisi del debito sovrano Bilanci non veritieri Pareggio fittizio di bilancio Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 18 05/03/2014 L’EVOLUZIONE NORMATIVA NEL 2011 ART.1 C.166 L.266/2005 ART.20 D.L.98/2011 1 ART.6 D.LVO 149/2011 La genesi delle nuove regole VERIFICA SU VIOLAZIONE DEL PATTO DI STABILITA’ VERIFICA SU ELUSIONE DEL PATTO DI STABILITA’ VERIFICA SU COMPORTAMENTI CHE PRELUDONO ALLA VIOLAZIONE DEL PATTO O DEL DISSESTO Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Le cronache italiane Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 19 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata La necessita’ di una riforma dei controlli • • ''la vulnerabilita' del sistema economico di un singolo ente locale espone l'intero Paese. E' indispensabile, quindi, un ruolo ancora piu' attivo della Corte dei conti che in fase collaborativa finalizzi i propri controlli all'elevazione degli standard di qualita' e di efficienza dei servizi locali erogati''. ''la dichiarazione di dissesto ha effetti gravissimi sul tessuto economico e sociale delle comunita' locali coinvolte ed e' un risultato che deve essere considerato dall'ordinamento un'extrema ratio''. ''andrebbero allora ipotizzati, nell'immediato, strumenti di risanamento per evitare la condizione 'terminale' del dissesto finanziario rafforzando il sistema di controllo della Corte dei conti'' e ''aggiungendo agli enti strutturalmente deficitari e agli enti in stato di dissesto finanziario, una terza fattispecie: quella di enti in grave squilibrio finanziario''. E’ necessario ''pianificare percorsi assistiti specifici in favore di quegli enti in manifesta difficolta' finanziaria che si impegnino a seguire percorsi virtuosi di rientro attraverso la previsione di misure derogatorie ed agevolative e la sospensione delle procedure esecutive nei confronti dell'ente locale''. Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 20 05/03/2014 La genesi delle nuove regole SPREAD nuova legge costituzionale n.1/2012 di modifica degli artt. 81,97,117,119 Cost leggi n. 114, 115 e 116 del 23 luglio 2012 di dl 174/2012 sui ratifica dei nuovi controlli Trattati sul Fiscal sugli enti locali e Compact e sul sulle Regioni Meccanismo europeo di stabilità Tiziano Tessaro - riproduzione riservata legge 243/2012 sul pareggio di bilancio Le modifiche Costituzionali Legge Costituzionale n. 3 del 17 ottobre 2001 Legge Costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012: si introduce il pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale DECORRENZA ANNO 2014 L’art. 81 viene così riscritto: Comma 1. Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. […]. L’art. 97 viene così integrato: Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 21 05/03/2014 L’attuale art. 119 e il bilancio di parte corrente degli enti locali Art.119 La struttura del Bilancio • I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. • Le Entrate e le Spese degli enti territoriali • I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. • Entrate tributarie (Titolo I) ed Entrate extratributarie (Titolo III) • Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. • Entrate tributarie (Titolo I) o Trasferimenti correnti (Titolo II) • La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. • Trasferimenti correnti (Titolo II) • Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. • Spese correnti (Titolo I) e Spese per rimborso mutui e prestiti (Titolo III) Tiziano Tessaro - riproduzione riservata L’attuale art. 119 e il bilancio in conto capitale degli enti locali Art.119 • La struttura del Bilancio: Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. • I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. • Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. • Le spese di investimento (Titolo II) • Trasferimenti in conto capitale (Titolo IV) • Alienazioni patrimoniali (Titolo IV) • Entrate derivanti da accensioni di mutui e prestiti (Titolo V) Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 22 05/03/2014 I contenuti generali del nuovo decreto sui controlli degli Enti Locali decreto legge n. 174 10 ottobre 2012 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata sent. Corte cost. n. 198/2012 la generalizzazione del controllo magistratuale neutrale su tutte le gestioni pubbliche della Repubblica La Corte dei conti quale Istituzione dello Stato comunità a presidio della tutela dell’unità economica della Repubblica e del rispetto dei vincoli comunitari del patto di stabilità e crescita: il nuovo fondamento costituzionale delle funzioni di controllo sulla gestione (art. 81,97,100,114,119 Cost.) Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 23 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Le direzioni dei vincoli di finanza pubblica Adeguamento ai vincoli di matrice comunitaria Riduzione dei costi della politica P P Vincoli di finanza pubblica P Riduzione della spesa del personale. P Riduzione degli organismi pubblici Tutela degli equilibri finanziari Ampliamento dei vincoli di finanza pubblica Rafforzamento a tal fine dei controlli interni Parametri ampliati della verifica della Corte dei conti Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 24 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni. (art. 1, comma 1, legge 213/2012). Verifica dei rendiconti delle regioni, che debbono tener conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché' dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale. (art. 1, comma 4, legge 213/2012). Trasmissione ogni dodici mesi alla sezione regionaledi controllo della Corte dei conti, da parte del presidente della regione, di una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberatedalla sezione delle autonomiedella Corte dei conti. (art. 1, comma 6, legge 213/2012). Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 25 05/03/2014 Obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno , i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. (art. 1, comma 7, legge 213/2012). Riduzione della metà, con riferimento alle successive tre mensilità, dell'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della regione e all'organo di vertice dell'amministrazione regionale (art. 1 bis, comma 1, legge 213/2012). Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Individuazione, da parte degli enti locali, degli strumenti e delle metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Disciplina del sistema dei controlli interni da parte degli enti locali secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase preventiva della formazione dell'atto, assicurato da ogni responsabile di servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Controllo di regolarità amministrativa assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 26 05/03/2014 Controllo strategico per l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015, con previsione di metodologie finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del gradodi soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stessoente locale per enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Controllo sugli equilibri finanziari che implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamentoeconomicofinanziario degli organismi gestionali esterni. (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Verifica con cadenza semestrale, da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti, della legittimità e della regolarità delle gestioni,nonché' il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale ed invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti da parte del sindaco o del presidentedella provincia,ogni sei mesi, di un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato,sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestionefinanziaria degli enti locali con esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali. (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 27 05/03/2014 Possibilità, per i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. Sospensione temporanea, in caso di ricorso alla procedura di cui sopra, della possibilità per la Corte dei Conti di assegnare il termine per l'adozione di misure correttive (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Vigilanza della Corte dei Conti sull'esecuzione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale . (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Divieto per gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, di ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Incandidabilita per i soggetti sopra citati ed irrogazione di sanzionepecuniaria da parte delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Regolamento adottato dal Consiglio comunale che definisce gli strumenti e le modalità di controllo interno, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (art. 3, comma 1, legge 213/2012). Svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali, sulla base di modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato e deliberati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. (art. 6, commi 1 e 2, legge 213/2012). Comunicazione degli esiti dell'attività ispettiva alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie. (art. 6, comma 2, legge 213/2012). Definizione, da parte della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, delle metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesapubblica degli enti territoriali. (art. 6, comma 3, legge 213/2012). Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 28 05/03/2014 57 Art.148 bis TUEL I nuovi parametri del controllo finanziario Art 81 •la salvaguardia degli equilibri di bilancio, Art. 119 •il rispetto del patto di stabilita' interno Art 119 Art 81 e 104 UE •la sostenibilita' dell'indebitamento •l'assenza di irregolarita', suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai futuri assetti economici dei conti, la sana gestione finanziaria degli enti. Tiziano Tessaro-riproduzione riservata Tiziano Tessaro Riproduzione riservata 58 I CONTROLLI INTERNI 29 05/03/2014 LE NOVITA’ DEL DL 174/2012 REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE CONTROLLO DI GESTIONE TIPOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI CONTROLLO STRATEGICO VERIFICA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI DELLA GESTIONE CONTROLLO DELLA GESTIONE DEGLI ORGANISMI ESTERNI (BILANCIO CONSOLIDATO) CONTROLLO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI Non si applicano ai comuni con popolazione ≤ a 15.000 abitanti Direttiva-PEG EFFICIENZA EFFICACIA CONGRUENZA Dirigenti Organi di governo Atti Servizi Fattori prestazioni Obiettivi realizzati i Obiettivi predefiniti ECONOMICITA’ Controllo di regolarità amministrativa e contabile Controllo di gestione Controllo sugli equilibri finanziari della gestione Controlli esterni Valutazione dei dirigenti Controllo della qualità Controllo strategico Controllo att.ne obiettivi organismi esterni Controlli interni Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 30 05/03/2014 I controlli interni e il rapporto con quelli esterni Torniamo a esaminare i contenuti del d.l. 174/2012 e la sua ratio Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Tutela degli equilibri di finanza finanziari Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 31 05/03/2014 L’obiettivo dei controlli interni Controllo sugli equilibri 1 Equilibrio di competenza Cassa e residui Controllo sulle partec ipate 2 Art. 147 quarter Consolida mento necessario dei conti Controllo di regolarita’ amministrativo c ontabile 3 Il perseguimento dell’equilibrio di bilancio Secondo Punto 65 del principio contabile n. 2 :“il parere di regolarità contabile dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali”. Alla luce dei rafforzati vincoli di salvaguardia degli equilibri di bilancio, che il responsabile del servizio interessato avrà l’onere di valutare gli aspetti sostanziali della deliberazione dai quali possano discendere effetti economico-patrimoniali per l’ente. Corte dei conti Marche n.51 2013 Your Logo Luciano Hinna: “Oggi la tendenza, anche da parte di studiosi dei fenomeni organizzativi della P.A. - in prevalenza giuristi più che aziendalisti -, è quella di leggere i controlli interni più come una esigenza di adeguamento alla norma che non come una esigenza gestionale.”. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 32 05/03/2014 Le nuove tipologie di controlli interni Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 33 05/03/2014 a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale; d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. • Controllo di regolarità amministrativo contabile • Controllo di gestione • Valutazione dei dirigenti • Controllo strategico Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata Il sistema dei controlli interni Disciplina vigente a seguito del D. Lgs. n. 286/99 (in parte modificato dal decreto “Brunetta”) 1. Controllo di regolarità amministrativa e contabile Scopo: garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa Organi deputati: responsabile del servizio finanziario, organi di revisione, segretario comunale o provinciale (nelle Amm.Locali) 2. Controllo di gestione (CdG) Scopo: verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati Strettamente dipendente dalla programmazione e pianificazione operativa, fase in cui vengono scelti e quantificati gli obiettivi di breve periodo Arco temporale di riferimento: breve periodo Documenti più significativi ai fini del CdG Amm.LocaliS Amm.LocaliR Amm.Locali Direttive ministeriali Piano di gestione (ma significativo grado di autonomia) Piano esecutivo di gestione Tiziano Tessaro- riproduzione riservata 34 05/03/2014 Il sistema dei controlli interni 3. Valutazione delle prestazioni dirigenziali Normazione/acquisizione delle logiche aziendali del performance management Art. 3, 2c., D. Lgs. n. 150/2009 Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance a diversi livelli organizzativi: all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti Definizione degli ambiti di valutazione per ciascun livello di controllo Organi del processo di valutazione e controllo: • Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) • Organismi Indipendenti di Valutazione della performance (OIV) 4. Valutazione e controllo strategico Scopo: determinare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di predisposizione ed attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico Comprensione dell'adeguatezza dei risultati rispetto agli obiettivi definiti in fase di programmazione strategica Tiziano Tessaro- riproduzione riservata Il sistema dei controlli interni Caratteristiche inerenti gli obiettivi di breve termine: Chiarezza L'obiettivo deve essere comprensibile per tutte le persone che lavorano in un singolo centro Misurabilità Ogni obiettivo deve essere rilevabile con riferimento a una specifica unità di misura Coerenza con gli indirizzi strategici Occorre evitare che interessi settoriali di singoli centri finiscano per prevalere sugli interessi generali dell'Amm.Locali, gli interessi pubblici Raggiungibilità I responsabili dei centri devono disporre di leve decisionali coordinate e coerenti con sistema di autonomia-responsabilità dell'Amm.Locali, ma sufficienti a raggiungere l'obiettivo Condivisibilità La condivisione degli obiettivi va intesa nel senso di favorire uno stile partecipativo e negoziale nei centri, fra i centri e fra i responsabili dei centri e il vertice dirigenziale e politico Orientamento all'utenza Qualunque sia l'attività svolta in un singolo centro, essa è sempre strumentale rispetto al soddisfacimento del bisogno dell'utente finale Orientamento al miglioramento Gli obiettivi devono essere connessi ad azioni, processi e attività tesi a migliorare i servizi prodotti nel centro; i miglioramenti non necessariamente si traducono in nuovi servizi Armonia con le risorse disponibili Non è possibile disgiungere gli obiettivi dalle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e valutate nei loro profili quantitativi e qualitativi Coerenza con gli obiettivi assegnati ad altri centri Occorre garantire coerenza fra gli obiettivi assegnati ai singoli centri al fine di evitare il rischio di danneggiare l'azienda per migliorare i risultati dei singoli centri Connessione ai meccanismi incentivanti Si devono individuare e definire dei meccanismi incentivanti in modo che siano percepibili per dirigenti e funzionari le conseguenze del perseguimento (o meno) degli obiettivi assegnati Rivedibilità Dev'essere sempre possibile rivedere gli obiettivi e le connesse dotazioni nel corso dell'anno, qualora ciò si renda necessario in seguito ad un'analisi degli scostamenti fra obiettivi e risultati Tiziano Tessaro- riproduzione riservata 35 05/03/2014 l’articolo 147 è sostituito dai seguenti «Art. 147. - (Tipologia dei controlli interni). 1. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 36 05/03/2014 controllo di regolarità amministrativa e contabile: legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (art 147 bis) a) controllo di gestione, b) Controllo strategico(art 147 ter) Grande novita’ Grande novita’ Grande novita’ c) Controllo degli equilibri finanziari (art 147 quinquies); d)Controllo sulle partecipate(art 147 quater) e) Controllo di qualita’ e customer satisfaction (art 147 quinquies). Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata Il controllo sulle partecipate e il controllo di qualita’ del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a xxxxx abitanti. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 37 05/03/2014 Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera c), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativ i dall’ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata I soggetti attivi del controllo interno Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 38 05/03/2014 il segretario dell’ente, La norma generica del’art. 147 il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi le unità di controllo, laddove istituite Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata I SOGGETTI DEI CONTROLLI INTERNI P/S SG / R S F P/S Controlli esterni/ Sezioni Regionali di Controllo CDC Art. 148 RELAZIONE D’INIZIO MANDATO Presidente del Consiglio C/P Dg/Sg SISTEMA CONTROLLI INTERNI ART.147 C.1 TUEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI SOGGETTI SG DG RRSS UUCC CDC PREFETTO CDC RESPONSABILI CONTROLLO DÌ REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA CONTABILE DESTINATARI Giunta-Consiglio C/P CONTROLLO PREVENTIVO (ART.147 BIS C.1) Rs/Rsf CONTROLLO SUCCESSIVO (ART. 147 BIS C.1) Segretario CONTROLLO STRATEGICO (ART.147 TER) Sg/Dg CONTROLLO DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE (ART.147 QUATER) CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI (ART. 147 QUINQUIES) Le previsioni specifiche Strutture proprie dell’Ente RSF in autonomia Collegio dei Revisori CONTROLLO DÌ GESTIONE Tiziano Tessaro -P/S-SG/RSF-CDC riproduzione riservata TT - CDC Strutture proprie dell’Ente Responsabili di servizio Revisore dei Conti D/V Consiglio C/P Giunta-Consiglio C/P Consiglio C/P Presidente del Consiglio Segretario Generale CDR SEZ. REGIONALE DÌ CONTROLLO CDC RELAZIONE DÌ FINE MANDATO 39 05/03/2014 I SOGGETTI PASSIVI DEI CONTROLLI INTERNI Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Chi è soggetto ai controlli interni Art. 147 quater rubrica e testo Controlli sulle societa’ Art. 147 quater comma 4 Controlli sulle aziende non quotate Societa’ non quotate Aziende non quotate Art. 147 quinquies Comma 3 Controllo sugli equilibri finanziari Organismi gestionali esterni Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 40 05/03/2014 Art. 147-quater. - (Controlli sulle società partecipate). 1. L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili. 2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, l’amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all’articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l’ente locale effettua il monitoraggio periodico sull’andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente. 4. I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 ti. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 41 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Caratteristiche del controllo di regolarità amministrativa e contabile Fase preventiva della formazione dell’atto - rilascio del parere di regolarità tecnica da parte del responsabile di servizio attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa - controllo contabile effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria Fase successiva - determinazioni di impegno di spesa, contratti, altri atti amministrativi scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento Il controllo successivo si svolge sotto la direzione del segretario secondo principi di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente. Tiziano Tessaro - riproduzione riserv ata 42 05/03/2014 Fase preventiva ogni responsabile di servizio attraverso il parere di regolarità tecnica. responsabile del servizio finanziario attraverso il parere di regolarità contabile e il visto di attestazione di copertura finanziaria Fase successiva secondo princìpi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario, Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata “Le differenze della nuova disciplina dei controlli interni, rispetto a quella vigente, si colgono con particolare risalto nel livello di maggior dettaglio relativo alla organizzazione ed alle finalità delle verifiche e nel coinvolgimento diretto delle figure organizzative di maggior livello di responsabilita’ presenti negli enti, quali il segretario comunale, il direttore generale e i responsabili dei servizi.” • “Questa ristrutturazione dei controlli interni comporta una più immediata vicinanza tra attività gestionale e monitoraggio della stessa alla luce di specifici parametri di valutazione. Tali specificita’ si colgono sia negli aspetti di procedimentalizzazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, calibrati sui singoli atti attraverso i pareri dei responsabili dei servizi nella fase preventiva, sia nelle valutazioni improntate ai principi di revisione aziendale sugli atti di gestione di maggiore impatto (come individuati dall’art. 3 comma 2) nella fase SEZIONE AUTONOMIE: successiva”. LINEE GUIDA PER IL REFERTO SEMESTRALE 43 05/03/2014 Il d.l. 174/2012 1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' tecnica attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa. E‘ inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed e‘ esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. La legge 213/2012 di conversione Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' tecnica attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile e' effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' contabile e del visto Tiziano Tessaro - riproduzione riservata attestante la copertura finanziaria. Nozione atecnica di controllo Tecnica chirurgica del legislatore del dl 174 di modifica del vigente testo unico Art. 49 ,art. 151 comma 4 ,art. 153 comma 5 rimasti invariati quanto alla tipologia di atti contemplati:delibere-determine Art. 147 bis :Norma generale quadro che rinvia ai singoli procedimenti (delibere,determine,ecc) Altrimenti paradosso dei pareri anche sui certificati e sui meri atti Divieto di aggravamento del procedimento Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 44 05/03/2014 Tiziano Tessaro Riproduzione riservata 89 art. 3 titolo II (Comma 5) Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). – 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 45 05/03/2014 «Art. 49. - (Pareri dei responsabili dei servizi). – 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione»; Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 46 05/03/2014 Estensione oggettiva Estensione procedimentale • qualora comporti riflessi • Ove la Giunta o il diretti o indiretti sulla Consiglio non intendano situazione economicoconformarsi ai pareri di finanziaria o sul cui al presente articolo, patrimonio dell’ente, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata l’atto di indirizzo politico “potrebbe consistere, nel caso, nella manifestazione di una volontà tesa a porre obiettivi per l’attività di livello normativo spettante ad organi comunali” dirimente “è il rilievo che il contenuto dell’atto consiste nella pretesa e conclamata volontà di tutelare un interesse pubblico specifico con riferimento ad un caso concreto, con un’integrale corrispondenza alla tipologia dell’atto amministrativo provvedimentale.” (così Cons. Stato, sez. VI, dec. 10.10.2006, n. 6014). 47 05/03/2014 nel concetto di “mero atto di indirizzo” rientrano le scelte di programmazione della futura attività, che “necessitano di ulteriori atti di attuazione e di recepimento” da adottarsi da parte dei dirigenti preposti ai vari servizi, secondo le proprie competenze ( TAR Piemonte, sez. II, sent. 14.3.2013, n. 326). Corte dei conti Marche 51 2013 La nuova formulazione dell’art. 49 consente di ritenere che nel concetto di “riflessi diretti” siano ricompresi certamente gli effetti finanziari già descritti nella disposizione previgente (“impegno di spesa o diminuzione di entrata”), ma anche le variazioni economico-patrimoniali conseguenti all’attuazione della deliberazione proposta (come già suggerito dal punto 65 del principio contabile n. 2). Quanto all’espressione “riflessi indiretti”, non vi è dubbio che questa possa ingenerare problemi applicativi, sotto il profilo della estensione del rapporto “causa-effetto” astrattamente ipotizzabile tra il contenuto della proposta di deliberazione sottoposta a parere e la situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’ente. Il criterio interpretativo deve pertanto essere incentrato sulla probabilità che certe conseguenze si verifichino nell’esercizio finanziario in corso o nel periodo considerato dal bilancio pluriennale. Ulteriore criterio utile a definire l’ambito di applicazione della norma è il vincolo del rispetto dell’equilibrio del bilancio, oggi costituzionalizzato nel novellato art. 119, comma 1, Cost. (in vigore dal 2014). 48 05/03/2014 Corte dei conti Marche 51 2013 poiché il tema della quantificazione degli oneri o delle conseguenze economicopatrimoniali conseguenti all’esecuzione di un provvedimento amministrativo risente dell’applicazione della normativa di natura sostanziale disciplinante una determinata materia e, soprattutto, risente dell’ineliminabile scostamento tra la mera previsione e la realizzazione effettiva di un dato fenomeno incidente sugli equilibri di bilancio o patrimoniali. È difficile indicare un criterio uniforme, Corte dei conti Marche 51 2013 “il parere di regolarità contabile dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali” (punto 65 del principio contabile n. 2 ) alla luce dei rafforzati vincoli di salvaguardia degli equilibri di bilancio, che il responsabile del servizio interessato avrà l’onere di valutare gli aspetti sostanziali della deliberazione dai quali possano discendere effetti economico-patrimoniali per l’ente. Il responsabile di ragioneria, pur senza assumere una diretta responsabilità in ordine alla correttezza dei dati utilizzati per le predette valutazioni, dovrà verificare che il parere di regolarità tecnica si sia fatto carico di compiere un esame metodologicamente accurato. Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 49 05/03/2014 il parere di regolarità contabile investe necessariamente deve comprendere non solo l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, ossia la sua imputazione alla pertinente partizione del bilancio ed il riscontro della capienza del relativo stanziamento, (C.Conti reg. Puglia, sez. giurisd., 01 marzo 2006, n. 207). ma deve aver riguardo a tutti i profili propriamente attinenti alla legittimità della spesa; Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata punti 65 e segg. il parere di regolarità tecnica comprende la piena verifica di legittimità dell‘atto, anche nei riguardi delle norme dell‘ordinamento finanziario e contabile Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 50 05/03/2014 la formulazione del parere è necessaria non soltanto sulla proposta di deliberazione, ma anche sugli emendamenti che alla stessa vengano presentati nel corso dell’esame da parte dell’organo deliberante. Infatti, “se si accedesse alla tesi … per cui la presentazione di emendamenti esime dalla formulazione del parere, la portata precettiva del citato art. 53 (oggi art. 49 TUEL) sarebbe stata agevolmente aggirabile (e, dunque, vanificata), mediante il ricorso ad un diverso procedimento di formazione della decisione amministrativa. la proposta di deliberazione e l’emendamento sono, da un punto di vista funzionale, atti di iniziativa procedimentale del tutto identici, differenziandosi solo quanto alla provenienza, sicché sarebbe artificioso, e irragionevolmente discriminatorio, ritenere assoggettata all’obbligo del parere preventivo solo la prima e non anche il secondo.” (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, sent. 28.12.2007, n. 3507, para 3., confermata con motivazione conforme da Cons. Giust. Amm. Siciliana, sent. 4.2.2010, n. 105, para 1.1). Tiziano Tessaro Riproduzione riservata 102 51 05/03/2014 2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo princìpi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata Nuovo art 147 bis comma 2 gli atti di liquidazione della spesa, selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento le determinazio ni di impegno di spesa, gli atti di accertament o di entrata, i contratti e gli altri atti amministrati vi, Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 52 05/03/2014 Presenza del segretario comunale in sede deliberativa Giurisprudenza della Corte dei conti sulla responsabilita’ del Segretario in sede di assistenza alla seduta Controllo successivo sugli atti Il problema delle delibere Duplicazione di controlli ? Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata La stessa tecnica del “campionamento”, pur utilizzabile dal revisore, deve essere, oltreché motivata, significativa, avuto riguardo alla natura dei documenti da esaminare ed alla capacità degli stessi di registrare, con ragionevole attendibilità, i fenomeni più rilevanti della gestione. Nella fattispecie come detto, il comportamento della … non può non dirsi quanto meno agevolato dall’inerzia dei revisori dei conti che lungi dall’effettuare puntualmente le verifiche di cassa alle scadenze previste (che sarebbero servite quanto meno come deterrente per la prevenzione dei successivi comportamenti fraudolenti della …., specie nella gestione economale) le hanno effettuate solo in maniera episodica con chiaro e gravemente colpevole comportamento omissivo protratto nel tempo. . O Sez. Marche n. 64 del 18.3.2010 Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 53 05/03/2014 non è ravvisabile la sussistenza di un’incompatibilità per il Segretario comunale titolare degli incarichi di responsabilità di servizi/settori/aree - allo stesso attribuiti ai sensi del richiamato d.lgs. 267/2000 - e le competenze di cui è investito in materia di controlli ,non sussistendo in particolare alcun contrasto interpretativo tra l’applicazione della disposizione di cui all’art. 97 comma 4, lett. d) e delle disposizioni, così come ora innovate, di cui al capo III e capo IV del cit. t.u. 267/2000. I CONTROLLI SUGLI ATTI Con quali metodologie ? 11 A CAMPIONE in base a criteri statistici campione stimato ad es dal 3% al 15% Se il campione controllato indica un alto grado di criticità è opportuno prendere in considerazione un criterio 2 PUNTUALE esteso tutti gliriservata atti Tiziano Tessaro -su riproduzione 54 05/03/2014 I CONTROLLI SUGLI ATTI Metodo del Controllo a campione Posti 100 atti da verificare Stabilito un campione del 10% si estrae a sorte il primo atto da verificare e, dato il passo 10, si procede così... 2 12 1 2 entro il 22 32 42 52 62 3 4 5 6 7 Quando l’esito è compreso 72 82 92 8 9 10 2% Il risultato è positivo dal 2% al 25% Il risultato è negativo oltre il 25% Il risultato è critico Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Nuovo art 147 bis comma 2 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, e al consiglio comunale. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 55 05/03/2014 Le conseguenze dell’esito della verifica da parte del Segretario comunale IN CASO DI RISCONTRATE IRREGOLARITA’ CUI CONFORMARSI DIRETTIVA SEGRETARIO COMUNALE Tiziano Tessaro - riproduzione riservata La direttiva è uno strumento flessibile e adatto alla gestione di una organizzazione complessa Nella direttiva vengono indicati gli elementi che possono guidare l’azione Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 56 05/03/2014 La direttiva lascia al destinatario dell’atto la discrezionalità sull’organizzazione delle modalità realizzative. Tiziano Tessaro - riproduzione riservata “hanno natura di indirizzo gli atti che, senza condizionare direttamente la gestione di una concreta vicenda amministrativa, impartiscono agli organi all’uopo competenti le direttive necessarie per orientare l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite in vista del raggiungimento di obiettivi predefiniti.” (TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 12.4.2005, n. 531). 57 05/03/2014 Caratteristiche degli atti di indirizzo Gli atti di indirizzo e le direttive, per risultare coerenti con la ratio che ispira il sistema, devono essere dirette a svolgere nei confronti dei dirigenti una funzione di alta direzione, di indirizzo e di coordinamento, nonché ad assicurare gli strumenti per la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, senza vincolare le scelte amministrative, tecniche e gestionali degli apparati, rientranti nell'autonomia professionale dei funzionari e nella loro sfera di responsabilità (Corte dei Conti,Sez. Contr. n.104/1995) . Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Caratteristiche degli atti di indirizzo(segue) generalità :è da escludere che possano riguardare singoli affari ed in modo episodico · tempestività :esse devono consistere nella previa e contestuale determinazione degli indirizzi unitari riguardanti, in via generale, l'attività amministrativa · forma scritta :esse non possono essere impartite di volta in volta o nelle vie brevi Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 58 05/03/2014 Il destinatario della direttiva può disattendere le indicazioni contenute nella direttiva motivando il suo dissenso DIFFERENZA CON IL RAPPORTO DI GERARCHIA Se il superiore gerarchico riscontra un errato adempimento da parte del sottoposto, può emanare un ordine gerarchico che lo vincola in modo diretto Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Corruzione / catalogo reati 231 Responsabile prevenzione corruzione/ ente Esonero se vi è l’adozione di misure Esonero se si provano una serie di circostanze Piano prevenzione corruzione modello 231 Figura segretario comunale organismo di vigilanza 59 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 60 05/03/2014 Autotutela doverosa ? Consiglio di Stato,Sez. V, 3361/2012 i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno si sostanziano in una misura che tende a realizzare, nell’ambito della manovra finanziaria annuale disposta con legge, un obiettivo di carattere nazionale (…) “Tale esigenza di contenimento dell’indebitamento, per il quale lo Stato risponde unitariamente a livello comunitario, giustifica anche l’adozione di uno strumento di autotutela obbligatoria e di tipo sanzionatorio,”. L’autotutela obbligatoria (inquadrabile nel concetto ampio, di matrice dottrinale, di autotutela esecutiva), dunque, non è contrastante con il principio di leale collaborazione, ma anzi costituisce una sua manifestazione che deve caratterizzare il rapporto di tutti gli enti costituzionali o aventi rilevanza costituzionale e dotati di reciproca autonomia garantita dalla Costituzione. Il controllo sugli equilibri Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 61 05/03/2014 art. 147-quinquies) art. 3 titolo II Art. 147-quinquies. - (Controllo sugli equilibri finanziari). 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. 2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell’ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell’articolo 81 della Costituzione. 3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata Il controllo sugli equilibri Programmazione di bilancio Gestione del bilancio Responsabilita’ affidata al Verifica degli equilibri Responsabile del servizio finanziario Sotto la vigilanza dell’organo di revisione Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Competenza cassa residui 62 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Il collegamento del controllo con il sistema di programmazione 1-PREVISIONE 3-CONTROLLO 2-ESECUZIONE Equilibrio di bilancio Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 63 05/03/2014 Pluriennale Previsione Annuale Rendiconto Rel. Prev. e Prog. PEG Note Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata Programma amministrativ o Piano strategico D Linee programmatiche Bilancio di mandato C Bilancio sociale A Referto del controllo di gestione Piano generale di sviluppo PeCS Rendiconto della gestione A Piano esecutivo di gestione RPP B PeCD Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 64 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) RIFERIMENTI NORMATIVI Normativa - Dlgs 267/2000, art. 169, art. 175, c. 9, art. 177 Postulati e Principi contabili - Finalità e postulati dei Principi contabili degli enti locali, Punto 11 - Principio contabile n. 1 (Programmazione e previsione nel sistema di Punti da 56 a 67 bilancio), DEFINIZIONE Costituisce il documento a supporto del processo di budgeting dell’ente ed è redatto in conformità agli indirizzi delle linee programmatiche per azioni e progetti (e/o del piano generale di sviluppo), della relazione previsionale e programmatica e dei bilanci pluriennale ed annuale di previsione. il Peg “rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla valutazione e alla successiva assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento” (Punto 56 del Principio contabile n. 1) EÕ obbligatorio per i comuni con popolazione >15.000 abitanti 65 05/03/2014 IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E’ DI COMPETENZA DELLA GIUNTA Formalmente viene approvato dopo l’approvazione del bilancio di previsione ma in realtà viene redatto prima Le variazioni di PEG possono essere approvate al più entro il 15 dicembre (art. 175, c. 9, TUEL) IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) NATURA Organizzativa Gli obiettivi discendono direttamente dalle specifiche funzioni svolte da ciascun centro di responsabilità, garantendo un raccordo stretto con la struttura e le relative attribuzioni Programmatica Tutte le attività devono essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere Contabile Assegna le dotazioni a ciascun responsabile, garantendo comunque il chiaro collegamento tra gli specifici obiettivi e i relativi fabbisogni di spesa, di entrata, in conto competenza ed in conto residui, per attività ricorrenti, progetti ed investimenti. E’ suddiviso in capitoli di entrata e uscita come articolazione delle risorse e interventi. I servizi sono articolati in centri di costo (art. 169, c. 2, Tuel). 66 05/03/2014 Il Piano esecutivo di gestione facoltativo per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane (e isolane) e obbligatorio per le rimanenti Amm.Locali PEG riferito allo stesso periodo del BPFA, ma contiene anche dati quali-quantitativi di natura economica e gestionale predisposto dalla Giunta, prima dell'inizio dell'esercizio, sulla base del BPFA deliberato dal Consiglio Non ha una struttura predefinita e obbligatoria ma deve coprire tutta l'attività dell'Amm.Locali, includendo tutte le entrate e le spese comprese nel BPFA Con esso vengono assegnate ai responsabili dei centri tutte le risorse finanziarie, umane, materiali e tecnologiche, al fine di conseguire obiettivi specificamente individuati e opportunamente misurabili, del cui raggiungimento i medesimi responsabili di centro devono rispondere entro il termine dell'anno finanziario Assegnazione delle responsabilità manageriali e della necessaria autonomia operativa Valutazione in fase concomitante e susseguente dei risultati ottenuti in termini di efficienza, efficacia ed economicità della gestione (non soltanto di rispetto dei limiti di spesa) PEG Tiziano Tessaro- riproduzione riservata Centro di responsabilità LLPP Obiettivi di gestione Manutenzione ordinaria Scuola “A” Budget finanziario Cap. 12123 Acquisto beni di manutenzione € 15.000 Cap. 12125 Prestazione di servizi per manutenzioni scolastiche € 15.000 67 05/03/2014 Il piano esecutivo di gestione (art. 169) La struttura Comma 2 "Il PEG contiene una ulteriore graduazione delle : Risorse Capitoli Servizi Centri di costo Interventi Capitoli Tiziano Tessaro riproduz ione riservata Il piano esecutivo di gestione (art. 169) La struttura PIANO DEI CONTI DI PEG RESPO NSABILITA' O RGANIZZAZIONE Documento tecnico contabile autorizzatorio TRASPARENZA E LEGGIBILITA' AGGREGARE pochi capitoli più flessibilità DISAGGREGARE molti capitoli meno flessibilità Tiziano Tessaro riproduz ione riservata 68 05/03/2014 SPESE RELAZIONE PREVISIONALE TITOLI Suddivisione in relazione ai principali aggregati FUNZIONI Suddivisione in base alle funzioni degli enti PROGRAMMI PROGETTI SERVIZI INTERVENTI CENTRI DI COSTO P.E.G. Ordinate in servizi in relazione ai singoli uffici della funzione Ordinate in base alla natura economica dei fattori produttivi CAPITOLI all'articolo 169, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il piano esecutivo di gestione e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione"; Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 69 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Controllo degli equilibri finanziari della gestione (segue) ( art. 147-quinquies TUEL) Direzione e coordinamento: responsabile del servizio finanziario Vigilanza: organo di revisione Coinvolgimento attivo: organi di governo, direttore generale, segretario, responsabili dei servizi Disciplina: regolamento di contabilità, nel rispetto di: disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità interno) norme di attuazione dell’art.81 della Costituzione (legge 24 dicembre 2012, n.243) Implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni Tiziano Tessaro - riproduzione riserv ata 70 05/03/2014 Controllo degli equilibri finanziari della gestione (Art. 147 comma 2, lett.c) Oggetto: equilibri finanziari della gestione di competenza (accertamenti di entrata e impegni di spesa) equilibri finanziari della gestione dei residui (verifica dell’andamento e della consistenza dei residui attivi e dei residui passivi e del risultato di amministrazione) equilibri finanziari della gestione di cassa (riscossioni e pagamenti sia in conto competenza che in conto residui) Verifica del rispetto del patto di stabilità interno Periodicità: costante Coordinamento e vigilanza: responsabile del servizio finanziario Attività di controllo: responsabili dei servizi Tiziano Tessaro - riproduzione riserv ata GLI EQUILIBRI DI BILANCIO Equilibrio generale = ENTRATE TOTALI SPESE TOTALI Equilibrio corrente SPESE CORRENTI (Tit. I) = ENTRATE CORRENTI Tit. I + II + III QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI [Tit. III (Int. 3, 4 e 5)] salvo eccezioni di legge Equilibrio parte investimenti ENTRATE IN C/CAPITALE Tit. IV + V (Categ. 3 + 4) = SPESE IN C/CAPITALE Tit. II Equilibrio anticipazioni di cassa ANTICIPAZIONI DI CASSA E FINANZ. A BT (Tit. V categ. 1+2) = ANTICIPAZIONI DI CASSA E FINANZ. A BT (Tit. III Int. 1+2) Equilibrio servizi conto terzi Titolo VI = Titolo IV 71 05/03/2014 Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2 dell’art. 148 bis in caso di Art 148 comma 2 tuel a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi; d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali. Valore pregnante degli equilibri effettivi Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Elementi perturbatori dell’equilibrio di bilancio Sanzioni amministrative Recupero ed entrate una dell’evasione tantum;oneri di urbanizzazione oneri sommersi derivanti dalla gestione degli debiti fuori bilancio o Eventuale utilizzo organismi partecipati passività avanzo di probabili da amministrazione finanziare Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 72 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione rise rvata L’avanzo di amministrazione La gestione finanziaria del periodo amministrativo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, è sintetizzata da un valore globale: il risultato di amministrazione Valori Fondo di cassa al 31 dicembre (giacenze +, anticipazioni di cassa -) +/- Residui attivi a riportare + Residui passivi a riportare - Risultato di amministrazione Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 73 05/03/2014 a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194 e per l'estinzione anticipata dei prestiti; c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; d) per il finanziamento di spese di investimento. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata utilizzo dell’avanzo e anticipazione di tesoreria 3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati. . L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente • si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 222 (Anticipazioni di tesoreria). Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 74 05/03/2014 È ammessa la possibilità di applicare l'avanzo non vincolato, perché il divieto dell'articolo 187, comma 3-bis, non sarebbe assoluto, ma opera solo per reiterato ricorso all'anticipazione di cassa, e non per quella occasionale. parere 310/2013 Corte dei conti del Piemonte "Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di c ui all'artic olo 222 del dec reto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inc rementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a c inque dodic esimi. L'utilizzo della maggiore antic ipazione di c ui al primo periodo vinc ola per i c omuni una quota c orrispondente delle entrate dell'imposta munic ipale propria per l'anno 2013 e per le provinc e una quota dell'imposta sulle assic urazioni c ontro la responsabilità c ivile derivante dalla c irc olazione dei veic oli a motore, esc lusi i c ic lomotori, per l'anno 2013. (art. 1, c omma 9 del dl 35/2013) Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata Tiziano Tessaro - riproduzione rise rvata 75 05/03/2014 Residui attivi (Art. 189) Visivamente possiamo rappresentare i residui attivi con il seguente diagramma. Somme non MINORI ENTRATE accertate RESIDUI ATTIVI ENTRATE PREVISTE ENTRATE ACCERTATE ENTRATE RISCOSSE Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Residui passivi Visivamente possiamo rappresentare i residui passivi con il seguente diagramma. Spese non impegnate SPESE PREVISTE ECONOMIE DI SPESA RESIDUI PASSIVI SPESE IMPEGNATE SPESE LIQUIDATE SPESE ORDINATE/ PAGATE Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 76 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione rise rvata DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 TUEL a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di Tiziano Tessaro - riproduzione riservata pubbliche funzioni e servizi di competenza. 77 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione rise rvata La circolarizzazione dei crediti e dei debiti L’Art. 6, al co. 4 introduce l’obbligo, a partire dall’esercizio finanziario 2012, per i Comuni e le Province di allegare al rendiconto una ulteriore nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota dovrà essere allegata a partire dall’anno prossimo in occasione dell’approvazione del rendiconto 2012. Essa deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione (dell’ente e della società partecipata) e deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze, delle quali va data la motivazione. In quest’ultimo caso, il Comune o la Provincia devono adottare senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 78 05/03/2014 INTERVENTO 10 – FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SPENDING REVIEW (L. 135/2102) Già dall’esercizio 2012 nel bilancio di previsione va iscritto il fondo per un importo pari almeno al 30% dei residui attivi iscritti al Tit. I (entrate tributarie) e III (entrate extra-tributarie), residui aventi anzianità > 5 anni (2006 e precedenti) Deroga a condizione che vegano redatti i seguenti documenti: 1. Certificazione analitica di ogni residuo da parte dei responsabili dei servizi, in merito alla perdurante sussistenza delle ragioni del credito, sia all’elevato tasso di esigibilità (che deve risultare da congrui elementi giustificativi) 1. Parere motivato dell’organo di revisione Il controllo strategico Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 79 05/03/2014 IL CONTROLLO STRATEGICO E ’ il c on t r ol l o p r eor d in at o al l a v al ut azi one dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, anche in termini di congruenza, coerenza interna ed esterna, nonché di adeguatezza tra obiettivi e finalità poste a confronto con lo stato di realizzazione degli obiettivi predefiniti. E’ un controllo che sintetizza le altre forme di controllo ed è di supporto al ciclo della programmazione IL CONTROLLO STRATEGICO D.L. 174/2012 (art. 147-ter Tuel) Per comuni con popolazione > 15.000 abitanti Nell’a m b it o dell’aut o no m i a or gani zzat i va l’ent e def inisce metodologie di controllo strategico finalizzate: Alla rilevazione dei risultati conseguit i rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici L’ unit à pr epost a al cont r ollo st r at egico elabor a r appor t i periodici da sottoporre alla Giunta e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità 80 05/03/2014 Controllo strategico Fini: - valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (art. 147 TUEL , comma 2, lett.b) - verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio - art. 147- ter TUEL che prevede altresì la Definizione di metodologie finalizzate alla rilevazione di: risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti tempi di realizzazione rispetto alle previsioni procedure operative confrontate con i progetti elaborati qualità dei servizi erogati grado di soddisfazione della domanda espressa aspetti socio-economici E’ prevista l’istituzione di un’ Unità preposta al controllo strategico sotto la direzione del direttore generale o del segretario che elabora rapporti periodici da sottoporre alla giunta e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi (v. art. 193 TUEL) Tiziano Tessaro - riproduzione riserv ata L’ABC della pianificazione strategica Visione, missione, obiettivi A Dove siamo Missione e obiettivi di fondo Funzioni e compiti attribuiti Modelli organizzativi e logiche di funzionamento Programmi realizzati, attività svolte e servizi forniti Risorse finanziarie a disposizione Persone, competenze e conoscenze a disposizione Formulazione della strategia Q UESTIONI DI RILEVANZA STRATEGICA B Cosa vogliamo diventare Cosa occorre modificare nella missione, nell’assetto organizzativo, nell’insieme delle politiche e dei programmi attivati, nelle risorse umane, finanziarie e tecnologiche, nelle conoscenze competenze C Come dobbiamo muoverci L’individuazione del percorso e delle azioni necessarie per passare dalla situazione attuale a quella prospettata (piani strategici generali, piani risorse tecnologiche e logistiche, gestione e sviluppo delle risorse umane, ridefinizione dei processi) Implementazione della strategia 81 05/03/2014 Fasi della pianificazione strategica 1 Ambiente generale Analisi della situazione di partenza e della sua prevedibile evoluzione Ambiente specifico Serve a prevedere il probabile andamento futuro di alcune variabili ambientali particolarmente significative, attraverso l’analisi di ambiente generale e specifico, oltre che da un’analisi interna all’azienda Azienda 163 Fasi della pianificazione strategica 2 Determinazione degli obiettivi di fondo della gestione Consiste nella precisa esplicitazione dei traguardi, debitamente quantificati, a cui mira l’azienda nell’arco di tempo pluriennale considerato con la definizione e l’attuazione delle scelte strategiche 164 82 05/03/2014 Fasi della pianificazione strategica 3 Definizione delle regole di comportamento verso gli stakeholders È rivolta a chiarire in anticipo quale sarà l’atteggiamento di fondo con cui l’azienda intende rapportarsi alle diverse categorie di soggetti a vario titolo interessati alle vicende produttive (i c.d. stakeholders) 165 Fasi della pianificazione strategica 4 Quali prestazioni Definizione delle aree di intervento Per quali soggetti Serve a decidere il cosa e il come dell’intervento che si vuole realizzare in una prospettiva futura In che modo 166 83 05/03/2014 Fasi della pianificazione strategica 5 Vantaggio competitivo naturale Analisi del profilo competitivo di ciascun business Consiste nella valutazione dei punti di forza e di debolezza dell’azienda rispetto al sistema della concorrenza(quindi iniziativa privata pubblica insieme), in modo da individuare le azioni da intraprendere per essere più competitivi in futuro Fattori critici di successo Punti di forza e di debolezza Azioni opportune 167 Fasi della pianificazione strategica 6 Ingresso Scelta della missione di ciascun business Consiste nella scelta relativa al comportamento dell’azienda relativamente ad una specifica attività (se intraprenderla, svilupparla, difenderla o uscirne) Sviluppo Difesa (sfruttamento) Disinvestimento 168 84 05/03/2014 Fasi della pianificazione strategica 7 Definizione della strategia di “portafoglio” Questa fase ha luogo quando l’impresa ha deciso di operare su una pluralità di attività e si concretizza nella costruzione di un disegno strategico globale ed equilibrato dal punto di vista economico-finanziario 169 Fasi della pianificazione strategica 8 Progetti Pianificazione operativa Piano di funzione È l’articolazione della pianificazione strategica in programmi e progetti concretamente identificati Piano globale Stato patrimoniale Piano finanziario Conto economico 170 85 05/03/2014 (New) Public Management, scuole di pianificazione strategica e politiche pubbliche: le logiche condivise Formulazione delle politiche pubbliche Modelli razionali Razionalità limitata Paradigma gestionale Scuole di pianificazione strategica Modelli razionali, imprenditoriali, competitivi Paradigma New Public Management Modello di Stato efficiente Public Governance, scuole di pianificazione strategica e politiche pubbliche: le logiche condivise Formulazione delle politiche pubbliche Modello umanistico Paradigma democratico – umanistico Scuole di pianificazione strategica Modelli negoziali Apprendimento Cultura Paradigma Public Governance Paradigma New Public Management Stato flessibile, partecipativo 86 05/03/2014 Pianificazione e controllo strategico La Pianificazione strategica ha l’obiettivo di: • Supportare l’organo politico nell’individuazione degli obiettivi strategici; • Declinare gli obiettivi strategici in obiettivi assegnandoli alle strutture organizzative; operativi Il Controllo strategico ha l’obiettivo di: • Verificare il compimento delle azioni assegnate, attraverso indicatori di realizzazione fisica e finanziaria. La responsabilità delle azioni è della struttura tecnica. • Verificare l’efficacia delle azioni definite (indicatori di impatto o di efficacia). La responsabilità dell’efficacia delle azioni è dell’organo politico. • Fornire elementi per la valutazione dei risultati. Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 174 87 05/03/2014 La funzione strategica e di controllo Programma politico Impatto sulla strategia Obiettivi prioritari Analisi strategica Definizione budget Conseguenze operative Prodotti / società Analisi scostamenti Risultati (utente/prodotto) Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 175 Documenti della pianificazione strategica le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (art. 46, c. 3 del Tuel), Piano generale di sviluppo (art. 165 Tuel) la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale (artt. 170 e 171 del Tuel), il programma triennale dei lavori pubblici (art. 132 del dlgs 163/2006). 176 88 05/03/2014 Caratteristiche dei documenti della pianificazione strategica unicamente programmatici (linee programmatiche per azioni e progetti); programmatici e contabili (relazione previsionale e programmatica e programma triennale dei lavori pubblici); unicamente contabili (bilancio pluriennale); di respiro pluriennale; di competenza del consiglio; propedeutici alla definizione dei documenti di programmazione e budgeting. 177 La “cascata degli interventi di programmazione/pianificazione” Linee LINEE STRATEGICHE programmatic he PROGRAMMI PGS PROGETTI SEGMENTO PROGRAMMATICO SEGMENTO PROGETTUALE Tiziano Tessaro - riproduzione riservata OBIETTIVI DI ESERCIZIO RPP e Bilancio PEG 89 05/03/2014 Indirizzo controllo GIUNTA La Giunta approva il PEG individuando le risorse da destinare ai singoli obiettivi e la loro ripartizione tra gli uffici; con il nucleo di valutazione, controlla la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli indirizzi impartiti OBIETTIVI: lungo termine breve termine Il Direttore Generale: - coordina l’attività dei dirigenti; - raccoglie le proposte formulate dai dirigenti per predisporre il bilancio di previsione e il piano triennale delle opere -predispone, sentiti i dirigenti, il PEG da proporre alla Giunta DIR. GENERALE Predi spone propone CONSIGLIO Il Consiglio esercita l’attività di indirizzo politico-amministrativo deliberando sugli atti fondamentali (programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, l'elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci e relative variazioni, conti consuntivi, piani territoriali e urbanistici…). PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (assegnazione delle risorse per gli obiettivi gestionali di breve termine) COMPETENZE DIRIGENTI DEGLI ORGANI Spetta ai dirigenti: 1.la direzione degli uffici e dei servizi; 2.la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; 3.l’adozione di atti che impegnano DELL’ENTE l’amministrazione verso l’esterno (non riservati da legge o statuto agli organi di Tiziano Tessaro - riproduzione riservata governo); 4.tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli LOCALE atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 5.impostare il programma di attività e verificarne l’attuazione Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 09/05/2011 90 05/03/2014 FASI ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Individua e descrive gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo PROGRAMMAZIONE BILANCIO PLURIENNALE E BILANCIO ANNUALE Manifestazione finanziaria degli obiettivi definiti nella RPP GENERALE PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA P.E.G. REALIZZAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA’ OPERATIVA VERIFICA DEI RISULTATI CONTROLLO INTERNO Tiziano Tessaro - riproduzione riservata BUDGET RISORSE UMANE RESPONSABI LE OBIETTIVO RISORSE STRUMENTAL I RISORSE FINANZIARIE 91 05/03/2014 Il controllo strategico e la pianificazione strategica Linee programmatiche di mandato Ente locale Comunità locale stakeholders Piano generale di sviluppo Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Linee programmatiche e piano generale di sviluppo Linee programmatiche illustra gli obiettivi politici è redatto dal sindaco (primo adempimento pianificatorio) - deve essere presentato in Consiglio, sentita la giunta (comma 3 dell’articolo 46 del D.Lgs. n. 267/00 ) - Piano generale di sviluppo - è tratto dalle linee programmatiche di cui rende operativi gli obiettivi - è un documento tecnico predisposto dalla Giunta - definisce il contenuto degli interventi e ne quantifica il costo - è approvato dal Consiglio comunale prima del primo bilancio - l’organo di revisione esprime un motivato giudizio di congruità Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 92 05/03/2014 PIANO DI MANDATO PIANO GENERALE DI SVILUPPO DELL’ENTE Il comma 3 dell’articolo 46 del D.Lgs. n. 267/00 dispone che : “Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai Tiziano Tessaro - riproduzione riservata progetti da realizzare nel corso del mandato”. Piano generale di sviluppo: fonte normativa Art. 165 c. 7 Tuel – Struttura del bilancio 1. Il bilancio di previsione annuale è composto da due parti, relative rispettivamente all’entrata e alla spesa. 5. La parte spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsione e programmatica. 7. Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell’ente, secondo le indicazioni dell’art. 151, può essere compreso all’interno di una sola delle funzioni dell’ente, ma può anche estendersi a più funzioni. Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 93 05/03/2014 GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA LINEE PROGRAMMATICHE Relazione previsionale e programmatica PIANO GENERALE DI SVILUPPO Missione aziendale Bilancio pluriennale Bilancio annuale di previsione Piano esecutivo di gestione 3 IL PIANO GENERALE DI SVILUPPO Art. 13 D.lgs. 170/2006 Art. 165, c. 7, TUEL Documento che ha la funzione di raccordare i diversi livelli di programmazione in un’unica cornice dove vengono declinati obiettivi strategici, azioni, impegni enunciati nelle linee programmatiche, struttura delle responsabilità. SI differenzia dalle linee programmatiche in quanto contiene analisi di fattibilità e proietta gli andamenti economico-finanziari e patrimoniali per l’intero mandato. ~ Raccorda la pianificazione strategica con la programmazione gestionale Si collega ai programmi e progetti della RPP Deve garantire la coerenza con gli altri strumenti di pianificazione La legge non stabilisce regole tassative per strutturare il PGS (modulabile in base alle dimensioni e complessità). Deve essere deliberato dal consiglio prima del primo bilancio annuale di previsione. E’ soggetto a revisione periodica. 94 05/03/2014 PIANO GENERALE DI SVILUPPO DELL’ENTE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Prima della redazione del piano generale di sviluppo dell’ente è necessario approfondire ed analizzare: le necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei servizi che non abbisognano di realizzazione di investimento; le possibilità di finanziamento con risorse correnti per l’espletamento dei servizi, oltre le risorse assegnate in precedenza, nei limiti delle possibilità di espansione; il contenuto concreto degli investimenti e delle opere pubbliche che si pensa di realizzare; il costo di essi in termini di spesa di investimento; i riflessi in termini di spesa corrente per ciascuno degli anni del mandato; le disponibilità di mezzi straordinari; le disponibilità in termini di indebitamento; il costo delle operazioni finanziarie e le possibilità di copertura; la compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità interno. Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Il PGS nel quadro programmatoriopianificatorio Linee programmatiche di mandato Programma elettorale Piano Generale di Sviluppo Piano operativo del Direttore Generale RPP 1 RPP 2 RPP 3 RPP 4 RPP 5 PEG 1 PEG 2 PEG 3 PEG 4 PEG 5 Gestione operativa 1 Gestione operativa 2 Gestione operativa ….. Gestione operativa …… Gestione operativa …… Programma elettorale Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Valutazione dei dirigenti 95 05/03/2014 Piano generale di sviluppo Linee strategiche (da mutuare dalle linee programmatiche di mandato) Programma 1 Progetto 1.1 Progetto 1.2 Programma 2 Progetto 2.1 Progetto 2.1 Programma .. Progetto 2.1 Progetto …… Progetto …… Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Esemplificazione 1^ LINEA STRATEGICA Sicurezza della Città e dei cittadini Potenziament o Protezione Civile Costituzione gruppo di P.C. Integrazio ne con Polizia Locale Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Potenziament o presenza Forze dell’Ordine H 24 Coordina mento interforze Ammodernamento del sistema viabilistico Passaggi pedonali Ammodernamento del sistema di Pubblica Illuminazione Lotta alla emarginazion e sociale Dossi ……… 96 05/03/2014 I CONTROLLI SUL PGS Principio CNDCEC n. 5, punto 47 Motivato giudizio di congruità e coerenza Il revisore deve verificare che il PGS: 1 Sia tratto dalle linee programmatiche di cui rende operativi gli obiettivi con le reali possibilità dell’ente 2 Sia un documento tecnico predisposto dalla giunta 3 4 Definisca il contenuto degli interventi e ne quantifichi il costo Dia evidenza: - delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei servizi che non abbisognano di investimenti; - delle possibilità di finanziamento con risorse correnti per l’espletamento dei servizi, oltre alle risorse assegnate in precedenza, nei limiti delle possibilità di espansione; - del contenuto concreto degli investimenti e delle OOPP, delle indicazioni di costo e di oneri indotti; - delle disponibilità in termini di indebitamento; - del costo delle operazioni finanziarie (leasing; PO; aperture di credito) e delle possibilità di copertura; - della compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità. 5 Sia deliberato dal Consiglio prima del primo bilancio annuale del mandato e prima della deliberazione della giunta sul programma triennale dei LLPP e del fabbisogno di personale 6 Venga assoggettato a revisione periodica I CONTROLLI SUL PGS Ipotesi di mancata adozione Corte dei Conti, Sez. riunite Parere del 31.03.2009 Il revisore deve invitare senza indugio gli organi preposti all’adozione dando evidenza dell’inadempimento alla Sez. Reg.le della Corte dei conti in sede di questionario La mancata adozione in termini ragionevoli comporta l’obbligo per il revisore di darne referto all’organo consiliare con eventuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino responsabilità e di segnalazione alla Prefettura Non incide sulla legittimità del bilancio di previsione 97 05/03/2014 Sez. Lombardia 374 2010 O le linee di tendenza dell’ordinamento si orientano all’adozione di strumenti programmatici che, partendo da piani generali di consigliatura si riflettano e trovino attuazione nei bilanci pluriennali e programmatici e nel bilancio annuale. Si tratta di linee di tendenza in evoluzione che dovranno trovare espressione nelle modifiche delle leggi di contabilità pubblica e nella prassi applicativa. Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Sez. Lombardia 374 2010 - la funzione del Piano Generale di Sviluppo è quella di confrontare le linee programmatiche di ciascuna amministrazione, così come previste e disciplinate dall’art. 46 del TUEL, con le reali possibilità operative dell’ente e formulare in relazione alla durata del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia, le azioni e gli interventi che l’ente intenderà seguire nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare alla collettività, negli investimenti e nelle opere pubbliche da realizzare in relazione alle risorse finanziarie acquisibili; Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 98 05/03/2014 Sez. Lombardia 374 2010 ciascun ente, nell’ambito della sua autonomia statutaria, è tenuto a disciplinare uno strumento programmatorio di carattere generale, che, indipendentemente dalla denominazione, funga da raccordo fra le linee programmatiche che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del mandato e le attività in concreto da porre in essere in relazione alle peculiarità organizzative e finanziarie dell’ente; Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Sez. Lombardia 374 2010 - il Piano Generale di Sviluppo è previsto nell’ambito della disciplina contabile e finanziaria degli enti locali quale elemento centrale nel processo di programmazione dell’attività dell’ente ,ma la sua mancanza non è idonea ad incidere sulla validità e legittimità del bilancio di esercizio o degli altri documenti contabili dell’ente locale; Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 99 05/03/2014 Il controllo di gestione: definizioni e fasi Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Controllo di gestione Verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonchè tra risorse impiegate e risultati TUEL - Art. 147, comma 2, lett.a) Tiziano Tessaro - riproduzione riserv ata 100 05/03/2014 Il controllo di gestione Originario TUEL art. 147, comma 1 Verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati TUEL art. 196, 197, 198, 198bis Altri richiami normativi Tiziano Tessaro - riproduzione riservata art. 147 lett. a ) a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 101 05/03/2014 Il controllo di gestione TUEL art. 197 Modalita' del controllo di gestione 1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attivita' amministrativa e gestionale delle province, dei comuni delle comunita' montane, delle unioni dei comuni e delle citta' metropolitane ed e' svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilita' dell'ente. 2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonche' rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicita' dell'azione intrapresa. 3. Il controllo di gestione e' svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicita' dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unita' di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti localiTessaro di cui- riproduzione all'articoloriservata 228, comma 7. Tiziano Il controllo di gestione è una procedura diretta a verificare... lo stato di attuazione degli obiettivi preventivati la funzionalità organizzativa dell’ente l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nella realizzazione degli obiettivi programmati Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 102 05/03/2014 Il controllo di gestione (art. 196, 1 c. T.U.) è finalizzato alla… realizzazione degli obiettivi programmati corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione trasparenza trasparenza dell’azione dell’azione amministrativa amministrativa Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Fasi del controllo (art. 197, 2 c. T.U.) Predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi art. 197, 2 c. T.U. Fasi del controllo Rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi ed alla rilevazione dei risultati raggiunti Valutazione dei dati coerentemente al piano degli obiettivi Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 103 05/03/2014 in cosa consiste v erifica efficienza efficacia economicita' utilizzando il rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7 rapporto tra risorse acquisite risultati qualitativi e quantitatvi costi singoli fattori produttivi ricavi (per servizi produttivi) Tiziano Tessaro - riproduzione riservata in cosa consiste v erifica risultati rapporto tra risultati qualitativi e quantitativi piano obiettivi obiettivi indicati nel pdo obiettivi raggiunti Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 104 05/03/2014 Il ciclo del Controllo di Gestione Definizione di Obiettivi, Risorse, Azioni e Tempi, mediante la redazione del Budget Gestione Programmazione Budget Rilevazione degli Eventi di Gestione in concomitanza con la loro manifestazione Analisi dei Costi e dei Risultati Consuntivo Verifica della Gestione Azioni correttive Controllo Verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’analisi degli scostamenti tra i risultati raggiunti e quelli previsti determina eventuali azioni correttive o revisione dei programmi Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 209 Obiettivi del controllo di gestione La Pianificazione direzionale ha l’obiettivo di: – Assegnare risorse finanziarie, economiche, umane, strumentali per il conseguimento degli obiettivi assegnati; – Fornire elementi per la valutazione dei dirigenti; Il Controllo direzionale ha l’obiettivo di: – Verificare il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto delle risorse assegnate (indicatori di efficienza); – Verificare il livello di servizio erogato (indicatori di qualità e di servizio) nell’esecuzione delle attività di competenza; – Fornire elementi per la valutazione dei risultati. Torna alla Gestione Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 210 105 05/03/2014 Controllo sulle societa’ partecipate Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Comma 1 Obbligo di controllo da parte delle strutture dell’ente sugli organismi associati Comma 2 e comma 3 controlli dell’ente sulle societa’ •i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società; •la situazione contabile, gestionale ed organizzativa; • i contratti di servizio; •la qualità dei servizi; •il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica • monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, • analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati comma 3 Comma 4 Obbligo di tenere un bilancio consolidato secondo le regole dell’organismo societario •Individuazione delle opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economicofinanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 106 05/03/2014 Comma 1 Obbligo di controllo da parte delle strutture dell’ente sugli organismi associati 1 Comma 2 e 3 controlli dell’ente sulle societa’ i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società; la situazione contabile, gestionale ed organizzativa; i contratti di servizio; la qualità dei servizi; il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati 2 3 Azioni correttive e sanzionatorie Comma 4 Obbligo di tenere un bilancio consolidato secondo le regole dell’organismo societario Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Controllo dello stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi gestionali da parte degli organismi gestionali esterni (art. 147, comma 2, lett.d e art. 147/quater) Disciplina: definizione di un sistema di controlli sulle società non quotate partecipate dall’ente Soggetti del controllo: strutture dell’ente che ne sono responsabili Modalità: definizione preventiva degli obiettivi gestionali secondo parametri qualitativi e quantitativi cui la società deve tendere (anche in relazione alle indicazioni della RPP) organizzazione di un sistema informativo finalizzato a rilevare: – – – – – i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società i contratti di servizio la qualità dei servizi il rispetto dei vincoli di finanza pubblica monitoraggio periodico sull’andamento delle società, analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, individuazione di opportune azioni correttive Tiziano Tessaro - riproduzione riserv ata 107 05/03/2014 IL CONTROLLO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE (ART. 147-quater) D.L. 174/2012 Comuni con popolazione > 15.000 abitanti L’E.L. definisce nella propria autonomia organizzativa un SISTEMA DI CONTROLLI SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE tramite strutture proprie che ne sono responsabili. L’amministrazione definisce gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata (da riportare nella RPP ex art. 170, c. 6 Tuel) secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un sistema informativo finalizzato a rilevare: i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società; la situazione contabile, gestionale ed organizzativa; i contratti di servizio; la qualità dei servizi; il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica Tiziano Tessaro Riproduzione riservata 216 Comma 1 108 05/03/2014 Soggetti coinvolti DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE RESP. SERVIZI FINANZIARI DIRIGENTE STRUTTURA COMPETENTE REVISORI CONTI CONTROLLO STRATEGICO ALTRI EVENTUALI Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata se l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 2, comma 461, lett. d), della Legge n. 244/2007 possa essere oggetto di affidamento diretto a favore delle associazioni dei consumatori mediante apposita convenzione, il Collegio ritiene di poter svolgere le seguenti considerazioni. Innanzi tutto, si constata un preciso dato testuale: la lett. d) del comma 461 parla espressamente di ”monitoraggio svolto sotto la responsabilità dell’ente locale…con la partecipazione delle associazioni dei consumatori”. Pertanto, un’interpretazione della norma che giungesse a ritenere possibile l’affidamento tout court dell’attività di monitoraggio in maniera esclusiva alle associazioni dei consumatori forzerebbe, in prima battuta, la previsione testuale della norma, che invece richiama espressamente e specificamente il concetto di “partecipazione”. A tale concetto, com’è noto, corrisponde, nell’ambito amministrativo, innanzi tutto, una ben determinata modalità procedimentale,canonizzata nelle disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Sezione Piemonte 56/2010 Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 109 05/03/2014 l’attività di monitoraggio, di cui all’art. 2, comma 461, della Legge finanziaria 2008, non possa essere oggetto di affidamento (diretto) alle associazioni dei consumatori, posto che la normativa in questione prevede (solo) una partecipazione di tali associazioni all’attività di controllo dell’ente sul servizio pubblico. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle societa' non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 110 05/03/2014 Resp. Servizi finanziari Effettua il monitoraggio annuale sui dati economico-gestionali delle società partecipate Vigila sull’equilibrio economico-finanziario che influiscono sul bilancio dell’Ente Propone eventuali azioni correttive in itinere Segnala agli organi competenti le situazioni di deficitarietà. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata Soggetti di riferimento I componenti dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate nominati in rappresentanza dell’Ente devono consentire e facilitare la trasmissione delle informazioni e della documentazione necessarie all’esercizio del controllo. I Sindaci delle società partecipate devono comunicare al Collegio dei Revisori dell’Ente le criticità rilevate in ordine alla gestione delle risorse. I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono comunicare al responsabile della struttura competente le anomalie riscontrate nella loro attività di controllo. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 111 05/03/2014 Tiziano Tessaro Riproduzione riservata 223 • Comma 2 La dinamica del controllo L’ENTE assegna gli obiettivi da conseguire (RPP) con particolare riguardo alle attività strumentali e ai servizi pubblici secondo standard qualitativi e quantitativi; (rif. art. 170, comma 6, del d.lgs. 267/2000) anche in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio. LE SOCIETA’, tenendo conto degli obiettivi suddetti e dei contratti di servizio, organizzano le risorse aziendali e svolgono le attività affidate in modo che il livello quali-quantitativo ed economico delle prestazioni corrisponda a quello richiesto e stabilito negli stessi programmi e/o contratti di servizio. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 112 05/03/2014 L’ente procede alla verifica dello stato di attuazione e degli scostamenti rispetto agli indirizzi e obiettivi assegnati alle Società partecipate non quotate A. I rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la singola società; Adozione delle opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economicofinanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente B. La situazione contabile, gestionale e organizzativa della singola società; C. La gestione dinamica dei contratti di servizio/convenzioni di affidamento e la verifica della qualità dei servizi erogati all’utenza, sia interna che esterna all’ente; D. Il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Necessita’ della c.d.sana gestione (Legge di stabilita’) Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata L’oggetto della verifica 2 La situazione contabile, gestionale e organizzativa della singola società 1 3 4 La gestione dinamica dei contratti di servizio e la verifica della qualità dei servizi erogati all’utenza, I rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la singola società; 5 6 113 05/03/2014 A.I: annuale verifica delle reciproche partite creditorie e debitorie, a qualsivoglia titolo originate, con obbligo di riconciliazione entro l’anno di riferimento (art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012 e s.m.i.); A.II: flussi finanziari non derivanti da rapporti di commessa, tra ente e società (operazioni reali sul capitale, anche a titolo di ricapitalizzazione, concessioni di crediti o di garanzie da parte del socio, rimborso di capitale eccedente, distribuzioni di dividenti e riserve disponibili, etc…). Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata La circolarizzazione dei crediti e dei debiti (1) L’Art. 6, al co. 4 introduce l’obbligo, a partire dall’esercizio finanziario 2012, per i Comuni e le Province di allegare al rendiconto una ulteriore nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota dovrà essere allegata a partire dall’anno prossimo in occasione dell’approvazione del rendiconto 2012. Essa deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione (dell’ente e della società partecipata) e deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze, delle quali va data la motivazione. In quest’ultimo caso, il Comune o la Provincia devono adottare senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione Tiziano - riproduzione riservata delle partite debitorie e Tessaro creditorie. 114 05/03/2014 La circolarizzazione dei crediti e dei debiti (2) Sul piano operativo la nota da allegare al rendiconto si riferisce a tutte le società partecipate; essa non comprende, invece, l'analisi dei rapporti finanziari intercorrenti con altri organismi di diritto pubblico o privato, quali le fondazioni, associazioni, aziende di servizi alla persona, ecc. Tiziano Tessaro - riproduzione riservata La circolarizzazione dei crediti e dei debiti (3) Richiamando i principi di revisione contabile in merito alla “circolarizzazione dei crediti e dei debiti”, l’ente locale dovrebbe richiedere alle società partecipate conferma del proprio credito alla data della chiusura dell’esercizio chiuso, che solitamente viene indicato in un allegato estratto conto. Relativamente ai debiti si deve richiedere la quantificazione esatta delle somme dovute dall’ente, che dovrebbe essere confermata dall’evidenza delle scritture contabili (partitari/mastrini) alla data della chiusura dell’esercizio. Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 115 05/03/2014 C. Cost. 246 del 9 novembre 2012 - nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici, debbono essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo - l’indeterminatezza delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione costituisce un potenziale vulnus ai principi del coordinamento della finanza pubblica e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, i quali devono essere preservati nei rispettivi bilanci secondo modalità di leale collaborazione tra Stato e Regione; Tiziano Tessaro - riproduzione riservata L’oggetto della verifica 2 La situazione contabile, gestionale e organizzativa della singola società 1 3 4 La gestione dinamica dei contratti di servizio e la verifica della qualità dei servizi erogati all’utenza, La situazione contabile, gestionale e organizzativa della singola società 5 6 116 05/03/2014 B.I. periodici resoconti contabili (es: budget a scorrimento infrannuale); B.II. periodici report economico-gestionali, con rilevazione di indicatori di performance sia reddituale che finanziaria. B.III. programmazione annuale dei fabbisogni di personale (con specifica indicazione delle aliquote e del costo dei cessati nell’anno precedente). Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata organigramma aziendale con l’indicazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali costi annui preventivati comprensivi anche della quota parte dei costi generali della società; contratti o disciplinari di serv izio; report intermedio: - sulle prestazioni effettuate che evidenzino le criticità gestionali e gli scostamenti rispetto alle previsioni e alle prestazioni sull'equilibrio economico della società; - sulle misure adottate per assicurare il rispetto degli eventuali limiti o vincoli di legge; risultati delle verifiche periodiche svolte dagli organi di revisione e controllo della società; relazione annuale, da inviare unitamente al bilancio societario di esercizio, sul livello qualitativo dei servizi prestati in rapporto agli standard stabiliti nella RPP, nei contratti o nelle carte di servizio; Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 117 05/03/2014 Attività di vigilanza e di monitoraggio operativo di tipo gestionale ed economico che viene svolta dall‘Ente, con le stesse modalità e con gli stessi poteri esercitati sulle proprie strutture organizzative. Il controllo analogo si articola in: • controllo sugli obiettivi gestionali; • controllo strutturale nei confronti degli organismi societari; • controllo sull’attività. Il contratto di servizio o di concessione ne disciplina le modalità di esercizio Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata L’oggetto della verifica 2 La situazione contabile, gestionale e organizzativa della singola società 1 3 4 La gestione dinamica dei contratti di servizio e la verifica della qualità dei servizi erogati all’utenza, La gestione dinamica dei contratti di servizio e la verifica della qualità dei servizi 5 6 118 05/03/2014 il flusso informativo di ritorno verso il sub-sistema di controllo dell’ente può consistere, a titolo di mero esempio, in: C.I. Periodici report sui parametri di misurazione degli standard qualitativi e di equa distribuzione territoriale del servizio (secondo le previsioni dei contratti di servizio o delle convenzioni di affidamento). C.II. Svolgimento di specifica attività ispettiva da parte dell’ente affidante, finalizzata alla vigilanza e controllo sui servizi pubblici esternalizzati, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori (art. 35, comma 14, L. 448/2001 e s.m.i.) C.III. Monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino, con espletamento di almeno una sessione annua (art. 2, comma 461, L. 244/2007). C.IV. Trasmissione di periodici flussi informativi circa gli standard prefissati sui servizi strumentali all’ente locale (attività curata dal subsistema del controllo di gestione). Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata L’oggetto della verifica 2 La situazione contabile, gestionale e organizzativa della singola società 1 3 4 La gestione dinamica dei contratti di servizio e la verifica della qualità dei servizi erogati all’utenza, Il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 5 6 119 05/03/2014 D.I. Interscambio di informazioni in merito al costo del personale ed ai costi correnti da parte delle società, qualora rientranti nel perimetro di consolidamento ai fini dell’indice specifico di cui all’art. 76 del D.L. 112/2008, come modificato dall’art. 20, comma 10 del d.l. 98/2011 (società di cui all’art. 18, comma 2-bis del D.L. 112/2008 e s.m.i.); D.II. Verifica del rispetto, da parte delle società in house e delle altre società a partecipazione pubblica, dei vincoli in materia di procedure di assunzione del personale e di conferimento delle consulenze e degli incarichi, di cui all’art. 18 del D.L. 112/2008 e s.m.i. compresa la verifica, per le società in house, del rispetto dei vincoli del patto di stabilità, quando esso diverrà operativo ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4 del .DL. 138/2011, come modificato dall’art. 25 del D.L. 1/2012 e s.m.i. D.III. Verifica del rispetto dei massimali e dei vincoli alle nomine ed ai compensi attribuibili ai componenti dell’organo amministrativo, ai sensi dell’art. 1, commi 725 e ss della L. 296/2006 e s.m.i., nonché dell’art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 95/2012 e s.m.i. e art. 6 del D.L. 78/2010 e s.m.i. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata Tiziano Tessaro - riproduzione riservata LE VERIFICHE SUL PIANO VINCOLISTICO Adeguamento ai vincoli di matrice comunitaria Riduzione dei costi della politica P P Vincoli di finanza pubblica P Riduzione della spesa del personale. P Riduzione degli organismi pubblici 120 05/03/2014 I vincoli finora esistenti posti da leggi ordinarie afferente la materia dei servizi Vincoli di mantenimento o costituzione delle societa’ Vincolo genetico e funzionale Sfavor per servizi in mano pubblica? Altri vincoli Divieto costituzione società per i Comuni. Obblighi di trasparenza sulle società a partecipazione pubblica Limiti alle assunzioni di nuove partecipazioni in società Limitazioni agli aumenti di capitale e concessioni di finanziament i e di garanzie a favore di società partecipate Mantenimento partecipazioni (Spending Review ) (limite numerico)Des ignazio ni componenti organi societari Problema sentenza corte costituzionale n.199/2012 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Limiti ai compensi degli amministratori e dei sindaci Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Altri vincoli organismi societari Limitazioni agli aumenti di capitale limite numerico per designazioni componenti organi societari Limite ai compensi degli amministratori • Art. 6 comma 19 dl 78/2010 • Art. 1, comma 729 Legge 2771272006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con legge 122/2010) • 3) Articolo 4, commi 4 e 3 del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending review) • 4) L.R.T. 20/2008 per società partecipate dalla Regione 5) Legge 12 luglio 2011 , n. 120 (Quote rosa). • art. 1, commi 725, 726 e 728 L. 27 dicembre 2006, n.296 Requisiti soggettivi per la • Art. 3 comma 32 bis Legge Finanziaria 2008, aggiunto nomina dei soggetti designati amministratori dall’articolo 71 della legge 69/2009 121 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Distinzione rilevanti per i vincoli assunzionali Secondo gruppo di soggetti Terzo gruppo istituzioni società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza econom ica aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie che siano titolari di affidam enti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né com m erciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica am m inistrazione a supporto di funzioni am m inistrative di natura pubblicistica Prim o gruppo di soggetti aziende speciali, Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Divieti o limitazioni alle assunzioni di personale Il primo gruppo • Nuovo art. 18 comma 2bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 Modalita’ di applicazione diretta ed ex lege 122 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata I soggetti destinatari del divieto diretto aziende speciali, istituzioni società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze • . Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello, è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e accessoria, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, contestualmente, sono definite modalità per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale o di analoghi istituti previsti nei contratti di riferimento. 123 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Il secondo gruppo: le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica • Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Modalita’ di applicazione indiretta Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Il terzo gruppo : aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie • Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono prevedere, con propria motivata deliberazione, modalità differenziate di applicazione del regime limitativo alle assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale." Modalita’ di applicazione indiretta 124 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Computo della spesa del personale • All'articolo 76 del D. L. 112 del 2008, il comma 7 è così modificato: • al terzo periodo dopo le parole "ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle" aggiungere le seguenti: "aziende speciali, dalle istituzioni e" Tiziano Tessaro - riproduzione riservata CONSOLIDAMENTO SPESE DI PERSONALE ENTI LOCALI/ORGANISMI PARTECIPATI Art. 76, CO. 7, d.l. n. 112/2008 Sent. cost. n. 148/2012 calcolo di incidenza per la determinazione del tetto del 50% oltre il quale opera il divieto assoluto di assunzione C. conti, delibera n. 14/AUT/2011/QMIG, il divieto riguarda anche le società che presentano le caratteristiche di cui all’art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c., (società partecipate da più enti pubblici o anche da privato se scelto con gara) purché affidatarie dirette di servizi pubblici locali, escluse le società quotate. Sul calcolo del rapporto di incidenza, ha stabilito che, in fase transitoria, “si agisce soltanto sul numeratore, ma le spese di personale della società partecipata da sommare a quelle dell’ente sono da proporzionare in base ai corrispettivi a carico dell’ente medesimo (o ai ricavi derivanti da tariffa, se presenti in luogo del corrispettivo stesso)”. 125 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Assoggettamento alle regole dell’art. 15 • All'articolo 3-bis del D. L. 138 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le società affidatarie in house sono assoggettate alle disposizioni di cui all'art. 15 della L. Stabilità 2014. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno." 126 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive • b) al comma 6 le parole da "nonché" a "degli amministratori." sono sostituite dalle seguenti: "nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'art. 18 comma 2-bis del decreto legge 112 del 2008". Tiziano Tessaro - riproduzione riservata La giurisdizione della Corte dei conti sugli amministratori delle società in house • La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso detta corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, per tale dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano esser soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. • • Corte di Cassazione Sentenza n. 26283 del 25 novembre 2013 127 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Il nuovo comma 5-bis dell'articolo 114 • è sostituito dal seguente: • "5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economicoamministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno." 128 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata IL PRECEDENTE ART.114 COMMA 5 BIS l’art. 114, comma 5 bis, del Tuel Aziende speciali per la gestione dei servizi sociali, educativi e culturali e normativa vincolistica di finanza pubblica “a decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali”. “sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie”. Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 129 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Obbligo di dismissio ne impossib ilita’ costituzi one societa strument ali nuove • criterio societa’ non necessarie Obbligo di dismissio ne Possibilit a’ costituzi one societa nuove d.l.78/2010 • criterio societa’ strumentali Art 3 legge 244/2007 Art 13 legge 223/2006 I diversi criteri adottati finora dal legislatore per la dismissione o il mantenimento delle partecipazioni • criterio quantitativo nei comuni fino a 30 mila abitanti Obbligo di dismissione impossib ilita’ costituzi one societa nuove 130 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Nuova filosofia Non piu’ dismissione perché soggetto pubblico ma valutazione con criterio dell’economicita’ Coerenza con i principi posti da Corte costituzionale 199/2012 Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio- 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato. i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sono abrogati i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sono abrogati La rinnovata filosofia Non piu’ applicazione diretta dei vincoli del patto di stabilita’ per i singoli soggetti (come previsto dalle previsioni ad es dell’art. 114 comma 5 bis),ma Rinnovata importanza del consolidamento dei conti Importanza attribuita alla gestione economica (sana gestione )dei conti dell’organismo azienda societa’ Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 131 05/03/2014 Verifica dello stato di attuazione e degli scostamenti rispetto agli indirizzi e obiettivi assegnati alle Società partecipate non quotate A. I rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la singola società; B. La situazione contabile, gestionale e organizzativa della singola società; C. La gestione dinamica dei contratti di servizio/convenzioni di affidamento e la verifica della qualità dei servizi erogati all’utenza, sia interna che esterna all’ente; D. Il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Adozione delle opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economicofinanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente Necessita’ della c.d.sana gestione (Legge di stabilita’) Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata COMPORTAMENTO VIRTUOSO L’ENTE assegna gli obiettivi da conseguire (RPP) con particolare riguardo alle attività strumentali e ai servizi pubblici secondo standard qualitativi e quantitativi; (rif. art. 170, comma 6, del d.lgs. 267/2000) anche in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio. LE SOCIETA’, tenendo conto degli obiettivi suddetti e dei contratti di servizio, organizzano le risorse aziendali e svolgono le attività affidate in modo che il livello quali-quantitativo ed economico delle prestazioni corrisponda a quello richiesto e stabilito negli stessi programmi e/o contratti di servizio. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 132 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Il perseguimento della sana gestione • A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma I a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. • Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Il perseguimento della sana gestione Per i servizi pubblici locali Per i servizi strumentali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. • i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato. 133 05/03/2014 Tiziano Tessaro Riproduzione riservata 267 • Legge di stabilita’ Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Le conseguenze della non sana gestione Le società e altri soggetti (aziende ,istituzioni) in perdita 134 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 1)L’obbligo di accantonamento nel fondo • Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Concetto di risultato di esercizio • Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. • Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del codice civile. 135 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Svincolo dell’importo accantonato • L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. • Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti, l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Entita’ dell’accantonamento negli anni 2015, 2016 e 2017 • . Negli anni 2015, 2016 e 2017 l'accantonamento di cui al comma 2 opera come segue: • l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo, accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e iI risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25% per il 2014, del 50% per il 2015 e del 75% per il 2016; • l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultata medio non negativo, accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, al 50% per il 2016 e al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. 136 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 2)riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione • A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 3)giusta causa ai fini della revoca degli amministratori • Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. 137 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata L’eccezione:niente revoca o riduzione dei compensi se …. • Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 4)Liquidazione obbligatoria se … • A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 5 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. • In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci. 138 05/03/2014 Tiziano Tessaro Riproduzione riservata 277 • Comma 2 e 3 LE DETERMINANTI DELLA FASE DI FEEDBACK: IL RIPOSIZIONAMENTO DEGLI OBIETTIVI, LE AZIONI CORRETTIVE E LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE O DETERRENTI (ART. 147-QUATER, COMMA 3) A seguito dell’ac quisizione dei flussi informativi di ritorno, provenienti dalle partecipate, il sub-sistema di c ontrollo provvede a registrare le varianze rispetto agli standard prefissati - ovvero rispetto agli obbiettivi impostati ex ante, anc he in sede di R.P.P. – individuando, così, «… le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economicofinanziari rilevanti per il bilancio dell'ente …». Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 139 05/03/2014 Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata A. Il necessario riposizionamento degli obiettivi gestionali fissati nella R.P.P., a seguito del mutamento sopravvenuto delle condizioni di contesto aziendale o dell’ambiente economico-sociale di riferimento, intervenuti sia sul versante contrattuale che normativo; Le azioni correttive B. L’eventuale avvio di procedure di infrazione nei confronti di società che siano anche gestori di SPL di competenza dell’ente, secondo le modalità e nei termini, anche sanzionatori, previsti dai contratti di servizio; C. La richiesta di convocazione dell’assemblea dei soci per l’adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio della gestione aziendale, qualora si profilino scostamenti rilevanti nei livelli di performance economica o finanziaria dell’azienda; D. La diffida o il richiamo degli amministratori e/o dei sindaci al rispetto delle norme imperative in materia di vincoli di finanza pubblica. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 140 05/03/2014 Il mancato rispetto degli obblighi e degli obiettivi fissati, da parte delle società partecipate rientranti nel perimetro dei controlli, anche a seguito del loro riposizionamento ovvero dell’avvio di idonee azioni correttive da parte dell’ente locale, potrebbe comportare i seguenti effetti sanzionatori o deterrenti: Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata Se l’ente locale ha il controllo di diritto sulla partecipata, ai sensi dell’art. 2359 c.c. (qui ricomprendendo anche la fattispecie dell’esercizio di controllo analogo in società in house): • POTRANNO VALUTARSI LE CONDIZIONI PER UN’AZIONE DI RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI, AI FINI DELLA LORO ANTICIPATA REVOCA (artt . 2393-2396; art. 2449 c.c.); Se l’ente locale è soggetto • POTRANNO VALUTARSI LE affidante, in regime di CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE concessione o di appalto, di DELLE CLAUSOLE PENALI PREVISTE servizi pubblici locali di DAI CONTRATTI DI SERVIZIO, competenza o di servizi FINANCHE ALLA REVOCA strumentali, ancorché nei DELL’AFFIDAMENTO, IN CONFORMITA’ confronti di società miste o DELLE PREVISIONI CONTRATTUALI O dove non esercita poteri di NORMATIVE; controllo: Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 141 05/03/2014 Se la società non raggiunge, nonostante le azioni correttive poste in campo, gli standard di performance economicofinanziaria richiesti: L’ENTE POTRA’ VALUTARE, IN CONFORMITA’ DELLE DISPOSIZIONI CIVILISTICHE (O DI LEGGI SPECIALI, SE ESISTENTI) LA POSSIBILITA’ DI UN RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO DI SOCIETA’ OVVERO POTRA’ DICHIARARE IL VENIER MENO DELLE CONDIZIONI DI STRATEGICITA’ DELLA PARTECIPATA,AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3, COMMA 27 E SS. DELLA L. 244/2007 E PORRE IN DISMISISONE LE PROPRIE AZIONI O QUOTE, OVVERO DISPORNE LA MESSA IN LIQUIDAZIONE, QUALORA NE ABBIA I POTERI CIVILISTICI; Se gli amministratori e/o i sindaci non ottemperano, nonostante la diffida in sede di azioni correttive, al rispetto delle norme imperative in materia di vincoli di finanza pubblica: rimedio della revoca anticipata - previa azione di responsabilità o previa denunzia di fatti censurabili al collegio sindacale (art. 2408 c.c.), L’ENTE POTREBBE DOVER VALUTARE A SEGUITO DI UN PATOLOGICO COMPORTAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI INADEMPIENTI O CHE ABBIANO DOLOSAMENTE FORNITO FALSE O INCOMPLETE INFORMAZIONI ANCHE SE RISULTINO INTEGRATI GLI ESTREMI DI EVENTUALI REATI SOCIETARI (Art. 2622 C.C.). Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata Tiziano Tessaro Riproduzione riservata 284 • Comma 4 142 05/03/2014 Controllo dello stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi gestionali da parte degli organismi gestionali esterni (segue) Costruzione del bilancio consolidato, secondo il principio della “competenza economica”, in cui sono esposti i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate. L’obbligo della formazione del bilancio consolidato per gli enti locali è previsto, a decorrere dal 2014, dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42 “. Il principio contabile generale della “competenza economica” è contenuto nell’allegato 1 Tiziano al decreto suddetto Tessaro - riproduzione riserv ata (principio n.17). Il perimetro del consolidamento Art. 147 quater rubrica e testo Controlli sulle societa’ Art. 147 quater comma 4 Controlli sulle aziende non quotate Societa’ non quotate Aziende non quotate Art. 147 quinquies Comma 3 Controllo sugli equilibri finanziari Organismi gestionali esterni Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 143 05/03/2014 Deliberazione Corte dei Conti n. 17 del 30 ottobre 2006 sezione per la Lombardia La sezione per la Lombardia (deliberazione n. 17 del 30 ottobre 2006) ha posto le basi per un trend interpretativo che sollecita gli Enti a controllare efficacemente le Società in cui essi vantano partecipazioni, poiché l’andamento gestionale delle stesse può riflettersi pesantemente sui bilanci dei soci pubblici (chiamati, in caso di perdite del soggetto gestore con configurazione societaria, a ripianarle). Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Consolidamento dei conti In tale caso, inoltre, trattandosi di enti pubblici, i loro risultati, anche in mancanza di una specifica disciplina che preveda il loro consolidamento con i risultati dell’ente pubblico costitutore, debbono essere conteggiati insieme a quest’ultimo al fine di calcolare le grandezze di finanza pubblica relative al Patto di stabilità interno, cosicché se la società durante la sua attività genera debito non può che trattarsi di debito pubblico. Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 144 05/03/2014 Governance e consolidamento Infatti non può che ritenersi che, anche in mancanza di specifiche regole relative al calcolo del Patto di stabilità interno, previste solo per gli enti presi in considerazione esplicitamente dalla contabilità nazionale, i risultati delle società a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria in termini di ammontare di spese e di debito debbano essere conteggiati insieme a quelli dell’ente pubblico costitutore poiché, in caso contrario, quest’ultimo potrebbe trovarsi, contemporaneamente, da un parte in una situazione di sostanziale pareggio di bilancio e sana situazione finanziaria e, dall’altra, essere azionista di una società di capitali gravata di ingenti debiti, dei quali dovrebbe comunque rispondere in modo illimitato se azionista unico o pro-quota se azionista di maggioranza. Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Deliberazione Corte dei Conti n. 17 del 30 ottobre 2006 sezione per la Lombardia La mancata considerazione dei risultati delle società partecipate totalmente o maggioritariamente insieme con quelle dell’ente pubblico di riferimento comporta la possibilità che si creino situazioni occulte di debito che, prima o poi, finiscono col gravare sulla collettività pubblica e sul mancato rispetto degli impegni che lo Stato con il citato art. 104 del Trattato di Maastricht ha assunto nei confronti dell’Unione Europea e degli altri Stati europei. La Corte evidenzia, di fatto, la necessità di un “bilancio consolidato” e l’utilizzo di strumenti di analisi che ne devono permettere l’impostazione. Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 145 05/03/2014 Composizione Gruppo Conglomerato Pubblico Peculiarità: Presenti tutte le molteplici tipologie d’azienda: Azienda pubblica (Comune di ……) Aziende non profit (associazioni, fondazioni) Imprese commerciali (Spa delle Utilities) 291 Complessità del Gruppo Conglomerato Pubblico “Ruoli” e “missioni” aziendali Principi contabili di rilevazione, valutazione e schemi di bilancio Normativa di riferimento Sistemi contabili di riferimento - pubblici - non profit (da statuire) - privati nazionali (OIC) - privati internazionali (IAS/IFRS) - TUEL; - Civilistica; - Tributaria - contabilità finanziaria; - contabilità economicopatrimoniale 292 292 146 05/03/2014 Definizione di Gruppo “Unico soggetto economico nella diversità di soggetti giuridici” Bil. Cons. Accentr. Tesoreria Accentr. Deleghe Accent. Fiscale nel privato Sì Sì Sì nel pubblico Sì (avvio) No No Sì No 293 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Ambito soggettivo dell’art. 15 aziende speciali, istituzioni società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali 147 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata La previsione dell’art. 15 comma 1 …ma il legislatore sembra dimenticare anche altre forme di organizzazione dei servizi La galassia dei soggetti cui puo’ essere affidata la gestione dei servizi Societa in house Societa miste Societa strumentali Societa patrimoniali Stu Aziende speciali Fondazioni Istituzioni consorzi Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 148 05/03/2014 Tiziano Tessaro - riproduzione riservata La previsione dell’art. 15 comma 1 …e sembra dimenticare anche le regole e i settori speciali come le farmacie , gli aato in materia di acque ,rifiuti ecc Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Il caso delle farmacie • Nella delibera n. 57 del 7 agosto 2013 la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per le Marche, ha ritenuto che la società partecipata costituita per la gestione della farmacia comunale non è soggetta agli obblighi di dismissione delle partecipazioni societarie previsti per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti dall’art. 14, c. 32, del dl 78/2010, in quanto ,rispetto ai servizi pubblici locali , le Farmacie Comunali che, oltre certamente a svolgere un servizio per un determinato territorio, garantiscono anche un più universale diritto alla salute dei cittadini che pertanto non deve rientrare nel novero dei servizi “contendibili sul mercato”. 149 05/03/2014 Valutazione delle partecipazioni nelle aziende non profit La partecipazione Non ha valore di scambio/liqui dazione È senza titoli partecipativi Contabilizzazione nell’attivo patrimoniale Riserva di PN non disponibile (come per i beni demaniali) 299 I principi contabili a raffronto Allegato 4 PC4 IPSAS Area consolidamento Significatività Tutte le controllate Beneficio/potere Metodo Integrale Controllate Controllate Controllate Metodo Patrimoniale No Collegate Collegate Metodo proporzionale Collegate A discrezione Joint Venture Informaz. Integrative Si Si No Esternalizzazioni Sì No No 300 150 05/03/2014 ART. 147-QUATER, COMMA 4 3. L’OBBLIGO DI RILEVARE LA “SALUTE” COMPLESSIVA DEL GRUPPO PUBBLICO MEDIANTE BILANCIO CONSOLIDATO: NORMA PROGRAMMATICA O AD EFFICACIA IMMEDIATA? Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Il controllo di qualita’ Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 151 05/03/2014 QUALITA’ PARAGONATA Come ci si posiziona QUALITA’ PREVISTA QUALITA’ PERCEPITA Cosa desidera il cliente Cosa desidera il cliente Cosa ritiene di ricevereil cliente AZIENDA / ENTE CLIENTI CONCORRENZA Il modello delle 5 P per il controllo della qualità QUALITA’ PROGETTATA QUALITA’ PRESTATA Cosa si vuol fornire e come Cosa si fornisce realmente Il processo di pianificazione del SMQ Indagini di Customer Satisfaction - Verifiche di adeguatezza - Pareri di funzioni aziendali - Benchmarking Proposta indicatori Contratti di servizio Analisi dei reclami Lista indicatori definitiva Scelta dei criteri di rilevazione per ciascun indicatore: indicatore Definizione formula e caratteristiche Costruzione del database e della procedura per il monitoraggio della Qualità Individuazione responsabili per ciascun indicatore Interviste ai responsabili di raccolta dei dati Interviste ai responsabili per l’intervento Definizione e riordino flussi informazioni Definizione leve di intervento/correzione 152 05/03/2014 Il monitoraggio della qualità erogata Verifica, effettuata con opportuni strumenti e modalità, del grado di allineamento tra i livelli di qualità progettati e quelli effettivamente erogati Finalità •Acquisizione di dati quantitativi •Controllo continuo sugli indicatori di performance Sistema di Monitoraggio della Qualità (SMQ) •Rilevazione delle non conformità e dei disservizi •Adozione tempestiva di azioni correttive •Creazione di una banca dati della Qualità centralizzata, organica e sistematizzata Il processo di verifica Pianificare (Plan) Agire (Act) Fare (DO) Controllare (Check) 153 05/03/2014 con il d.l. 174/2012 l’istituzione e il funzionamento dei controlli interni dimentica la precedente previsione del controllo obbligatorio stabilito dal dl 286/1999 sulla valutazione dei dirigenti Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata La valutazione dei dirigenti Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 154 05/03/2014 IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO “Un soggetto si obbliga, verso retribuzione, a fornire proprie prestazioni di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” art. 2094 c.c. Contratto a prestazioni corrispettive FACERE DARE Tiziano Tessaro - riproduzione riservata VERIFICHE E VALUTAZIONI DELLA PRESTAZIONE Poteri del datore di lavoro Obblighi del lavoratore Direttivo e organizzativo Collaborazione e Diligenza Vigilanza e controllo Obbedienza e Fedeltà Economicità Efficacia Efficienza …. Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 155 05/03/2014 VERIFICHE E VALUTAZIONI DELLA PRESTAZIONE Obiettivi di carattere generale Le Amministrazioni individuano idonei strumenti che consentono di valutare la qualità dell’attività svolta e dei servizi prestati per il perseguimento dei fini istituzionali delle stesse. A tal fine vengono istituiti sistemi di misurazione, verifica e incentivazione della qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche (art. 21 CCNL Ministeri) Valutazione dell’apporto individuale La valutazione è una componente essenziale del rapporto di lavoro dei dipendenti ed è finalizzata a valorizzare le competenze e le capacità dei servizi e delle funzioni pubbliche (art. 22 CCNL Ministeri) Dirigenti Verifica e valutazione delle performance Personale non dirigenziale Misurazione e valutazione della qualità dei servizi (artt. 21-23 CCNL Ministeri) Tiziano Tessaro - riproduzione riservata VERIFICHE E VALUTAZIONI DELLA PERFORMANCE D. LGS. 150/2009 Sistema unitario di misurazione valutazione della performance dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni Valutatori indipendenti Sistema premiale Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 156 05/03/2014 La valutazione dei dirigenti TUEL n.267 art 147, comma1 “valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale” Peg Controllo di gestione Valutazione dirigenti Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 313 SISTEMA DI PREMIALITA’ Attribuzione selettiva degli incentivi mediante logica comparativa e basata sulle risultanze dei sistemi di valutazione “certificati” (graduatorie delle valutazioni individuali per differenti livelli del personale). al 5% dei classificati nella fascia alta si applica la premialità di eccellenza (dal 10 al 30% della retribuzione) Risorse liberate (integrate da altre fonti) vanno ad alimentare la premialità di eccellenza Tiziano Tessaro - riproduzione riservata Eccellenza Fascia di merito alta (25% del personale)) Fascia di merito Intermedia (50% del personale)) Fascia di merito bassa (25% del personale) 100% del trattamento accessorio collegato alla performance individuale 50% del trattamento accessorio collegato alla performance individuale 0% del trattamento accessorio collegato alla performance individuale 314 157 05/03/2014 IL NUOVO QUADRO DI PERFORMANCE METODOLOGIE/ STANDARD AGENZIA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PLANNING INDICATORI MISURAZIONE VALUTAZIONE REPORTING PREMIALITA’ TRASPARENZA E INTEGRITA’ BENCHMARK/ BEST PRACTICE DIALOGO Controllori Esterni/ ARAN STAKEHOLDERS CITTADINI Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 315 LE SANZIONI PER IL MANCATO FUNZIONAMENTO E INADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI Il procedimento Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 158 05/03/2014 il sindaco, di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il Presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è altresì inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata È evidente che con il d.l. 174/2012 l’istituzione e il funzionamento dei controlli interni non potra’ piu’ essere un momento di mero adempimento ,ma dovra’ trovare una sua effettivita’ Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 159 05/03/2014 Secondo Luciano Hinna: “Oggi la tendenza, anche da parte di studiosi dei fenomeni organizzativi della P.A. - in prevalenza giuristi più che aziendalisti -, è quella di leggere i controlli interni più come una esigenza di adeguamento alla norma che non come una esigenza gestionale.”. Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata Controllo interno che si salda con quello esterno della Corte art.148 CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI e sul funzionamento dei controlli interni Tiziano Tessaro - riproduzione riservata 160 05/03/2014 CONTROLLO SEMESTRALE IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI (ART. 148 TUEL) Le sezioni regionali della CDC verificano con CADENZA SEMESTRALE: La legittimità e la regolarità delle gestioni; Il funzionamenti dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio; ~Il PEG ~ I regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione Il sindaco di comuni > 15.000 abitanti, avvalendosi del DG o del Segretario, trasmette SEMESTRALMENTE un REFERTO sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato La legittimità e la regolarita' delle gestioni il funzionamento dei controlli interni nonche' il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali • ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente locale, • ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente locale Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 161 05/03/2014 responsabile del servizio finanziario l’organo di revisione, organi di governo, direttore generale, ove previsto, segretario responsabili dei servizi il sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il Presidente della provincia, Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata MANCATO FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI E DEL RIEQUILIBRIO Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 162 05/03/2014 Art. 148 bis Art.148 Controllo sui bilanci e rendiconti Controllo sugli equilibri e sul funzionamento e adeguatezza dei controlli interni Scadenza annuale Scadenza semestrale Questionari redatti dall’organo di revisione Referto a firma del Sindaco avvalendosi del Segretario comunale Tutti i Comuni Comuni di dimensioni piu’ rilevanti Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata Poteri e sanzioni Le sanzioni relative alla mancata trasmissione del referto e al mancato funzionamento dei controlli interni A regime ogni sei mesi In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dai commi 5 e 5-bis dell’articolo 248, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione. Nuovo art 148 comma 1 quarto periodo La Corte dei conti si pronuncia entro quindici giorni dall’acquisizione della documentazione. In caso di mancata consegna della documentazione da parte degli enti entro la data prevista, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili le sanzioni previste dal presente articolo.”; Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata 163 05/03/2014 LE FINALITA’ DEL CONTROLLO SEMESTRALE verifica dell’adeguatezza funzionale e dell’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; verifica dell’osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell’ente; consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati. SEZ IONE PRIMA REGOLARITA’ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 1.A. PROGRAMMAZIONE 1.B. GESTIONE 1.B.1. ENTRATE 1.C. TRASPARENZA 1.B.2. SPESE 164 05/03/2014 SEZ IONE SECONDA ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 2 .A. RIC OGNIZIONE DEL SISTEMA DEI C ONTROLLI INTERNI 2 .B. CONTROLLO STRATEGICO 2 .C. CONTROLLO D I GESTIONE 2 .D. ALTRE FORME DI CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI 2 .E. CONTROLLO D I REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA C ONTABILE EQUILIBRI FINANZIARI PRIMA SEZIONE (REGOLARITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE) 165 05/03/2014 ANDAMENTO DELLE ENTRATE GESTIONE DELLA PARTE PASSIVA DEL BILANCIO è nec es s ario c he l’amminis trazione s t abilisc a obiet t ivi di riduz ione deg li oneri di f unz ionamento, c on part ic olare rig uardo al c ont enimento della s pes a per ac quis t i di beni e s er vizi e di quella per il pers onale, nel ris pet to delle dis pos izioni c onc ernenti i vinc oli in mat eria di f inanz a pubblic a e di revis ione della s pes a 166 05/03/2014 TRASPARENZA SECONDA SEZIONE ( Ad egua tezza ed effi c a c ia d el si stema d ei c o n tr oll i i n ter n i) 167 05/03/2014 SEZ IONE SECONDA ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 2 .A. RIC OGNIZIONE DEL SISTEMA DEI C ONTROLLI INTERNI 2 .B. CONTROLLO STRATEGICO 2 .C. CONTROLLO D I GESTIONE 2 .D. ALTRE FORME DI CONTROLLO ORGANISMI PARTECIPATI 2 .E. CONTROLLO D I REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA C ONTABILE EQUILIBRI FINANZIARI 168
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