i controlli interni

05/03/2014
www.tizianotessaro.it
TIZIANO TESSARO
MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI.
Direttore della Rivista
www.lagazzettadeglientilocali.it e
della Rivista Comuni d’Italia
1
Premessa introduttiva
Il concetto di controllo e l’evoluzione normativa
recente
Tiziano Tessaro - riproduzione riservata
1
05/03/2014
Definizione di controllo
Tiziano Tessaro - riproduzione
riservata
Controllo
Processo con il quale si confronta quanto realizzato/conseguito
rispetto ad un obiettivo o una regola
utilizzo da parte delle Amm.Locali delle risorse pubbliche, spesso
prelevate coattivamente dalla collettività amministrata
Importanza
rilevanza in termini economici, sociali e giuridici delle produzioni che
le Amm.Locali svolgono
Maggiore autonomia alle
singole Amm.Locali
Maggior discrezionalità ai
vertici politici e
amministrativi
COMPLESSO SISTEMA
DI CONTROLLI
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
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Sistema dei controlli
Tiziano Tessaro - riproduzione
riservata
Sistema dei
controlli
Basato su normative diverse secondo le tipologie di
Amm.Locali
Utilizzo da parte delle Amm.Locali delle risorse pubbliche, spesso
prelevate coattivamente alla collettività amministrata
Amm.Locali
Modello prevalente di controllo
Modello
tradizionale
Controlli di legittimità e di merito → ANTECEDENTI (effettuati prima
dello svolgimento della gestione)
Modello
manageriale
 Controlli sulle performance → CONCOMITANTI O SUSSEGUENTI
(effettuati durante la gestione o al termine di un arco di tempo definito)
3
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 Secondo
Sabino Cassese:
“La rete dei controlli interni (di
legittimità) lascia passare gli avvoltoi e
cattura i moscerini.”.
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
Legge 5026/1869
Legge di contabilità e nascita del
controllo interno
RD 2440/1923
Si attribuisce al Tesoro il controllo
di legitimità, il controllo contabile
ed il controllo di “proficuità” della
spesa
DPR 748/72
Riforma dirigenza statale
Legge 468/1978
Riforma del bilancio
Legge 241/1990
Legge 142/1990
Riforma
semplificazione
amministrativa Riforma dei poteri
degli EE.LL-
Decreto Legislativo 29/1993
Legge 20/1994
Riforma dei controlli nella P.A.
Riforma dei controlli della Corte
dei conti
Attuazione
L.
59/97
ed
individuazione del sistema dei
controlli
Decreto Legislativo 286/1999
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
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LE RIFORME DEGLI ANNI ’90 e 2000
Modello gestionale di tipo “Manageriale”.
D.Leg.vo
n° 29/93
Separazione fra compiti di
indirizzo politico e di
gestione amministrativa
Tuel
Legge
n° 94/97
Realizzazione di nuovi sistemi
contabili per rappresentare le
condizioni economiche della
gestione
Legge
n° 59/97
D.Leg.vo
N° 279/97
Riforme dei
controlli e del
sistema contabile
Introduzione di nuovi sistemi
di controllo per:
•individuare gli obiettivi da
raggiungere e le ris ors e
nec es sarie;
•V erificare i ris ultati conseguiti e le
Abrogazione
controllo
ris ors e utilizzate;
preventivo
di legittimita’
•V alutare le res ponsabilità
dirigenziali.
D.Leg.vo
N° 286/99
Riforma
titolo VTiziano Tessaro - riproduzione rise rvata
Abolizione
dei controlli
di
legittimita’
Venir meno
del Coreco
Sostituzione
con controlli
interni
Parametrati
ai canoni di
efficienza ,
efficacia,
economicita’
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
5
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Controllo preventivo di legittimita’
Tiziano Tessaro - riproduzione riservata
 Secondo
Vittorio Grilli:
“Quando ci si confronta con milioni di
atti da controllare e verificare, ci si
deve interrogare se tali compiti siano
ancora utili e se rappresentino una
allocazione efficiente delle nostre
risorse.”.
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
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05/03/2014
Prendo tre caffè alla volta per
risparmiare due mance
(Totò, da “I tartassati”)
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
efficienza,
di
efficacia,
congruenza
Controllo
interno di
regolarita’
sugli atti
Controllo a
campione sugli
atti da parte
dei revisori
Ampliamento
Il
rafforzamento
dei principi
La direzione (prevalente ma non
esclusiva) del controllo sull’attivita’
Le residue forme di controllo sugli atti
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
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Il faticoso cammino verso il
Federalismo e … ritorno
UE
SEC 95 – reg.2223/96
Normativa europea – principi di comparabilità
delle informazioni contabili e bilanci
L. 196/2009
Legge di contabilità e finanza pubblica
(d.lgs. N°91/2011 – L.C. n° 1/2012)
L. 42/2009
Legge delega al Governo in materia di
federalismo fiscale: le nuove risorse federali e
Relativi decreti attuativi
Stato
EE.LL.
RISORSE
ddl Carta Autonomie
FUNZIONI
La nuova architettura istituzionale
e le funzioni fondamentali degli enti locali
riforma avviata
solo a metà
2
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Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
Le fasi del procedimento
amministrativo
iniziativa
preparatoria
istruttoria
costitutiva
integrativa
efficacia
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È una fase solo eventuale, se
prevista dalla legge.
Tale previsione è giustificata
Dalla necessità di valutare la legittimità o la congruità
del provvedimento adottato:
atti di controllo
Dalla natura del provvedimento adottato, che può
richiedere di essere portato a conoscenza dei destinatari
atti di
comunicazione, pubblicazione o
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notificazione
per produrre effetti giuridici:
Previsione
di nuove
tipologie di
controlli
d.l.
174/
2012
La “rivincita”
della fase
integrativa
dell’efficacia
Legge 190/2012
e art.18 D.L.
83/2012
Previsione
di nuove
modalita’ di
pubblicita’
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►l’evoluzione del concetto di CONTROLLO nelle pubbliche amministrazioni italiane è passata
attraverso fasi ben distinte:
► Valuta zion e
I - fino ai primi anni
‘90
II – anni ‘90
dell’attiv ità pubblica prev alentem ente di
carattere giuridico
n or m ativi)
- contabile
► Concett o
(rispett o degli atti
di perform ance legat o all’efficien za nella
pr odu zione di beni e servizi
►Pa ssaggio
III – anni ‘00, in corso
da
logiche
di
m onit oraggio
delle
per formance di carattere int erno alla pubblica
amm inistrazion e a form e di acco untability v erso
l’est erno, ossia v erso la collettività di riferimento
DAL 2013 pubblicazione dei dati sul sito web dell’ente per individuare criticità, opzioni di
riallocazione delle risorse e possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse
stanziate sul piano della qualità e dell'economicità dell’azione amministrativa.
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LA PUBLIC REVIEW
O Il grande “tesoro nascosto”:
la capacità di valutazione
della cittadinanza
O le molte intelligenze diverse
con cui si può valutare lo
stesso servizio
O necessità
di
incrociare
l’internal audit con il civic
audit
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05/03/2014
IL MIGLIORAMENTO DELLA INFORMATIVA DI BILANCIO DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE:
►
Affiancamento al
sistema
di
contabilità
finanziaria
di
un
sistema
e di schemi
di
contabilità
economicopatrimoniale (a fini conoscitivi).
►
Adozione di sistemi contabili di
rilevazione che assicurino la
disponibilità dei dati relativi
alle posizioni debitorie e
creditorie.
►
Armonizzazione dei comportamenti,
mediante
l’estensione
dell’ambito di applicazione
delle norme di contabilità e
finanza
pubblica
all’intero
settore delle amministrazioni
pubbliche,
superando
la
frammentazione
che
oggi
caratterizza il panorama normativo
in materia di bilancio per i diversi
soggetti che compongono questo
aggregato.
►
Pubblicita’ dei dati relativi
alle principali voci di spesa
in
un’ottica
di
accountability
e
di
rendicontazione sociale
►
Armonizzazione di sistemi e
schemi
contabili
delle
Amministrazioni pubbliche in
modo da rendere più agevole il
consolidamento dei dati di
bilancio, a beneficio della
completezza
dell’informativa relativa ai
rapporti
con
le
società/organismi
controllati e della possibilità di
una vista di “insieme” delle
amministrazioni pubbliche.
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Controllo
sociale
Controllo
giuridico
Obblighi di
pubblicità
Potenziamento
controlli
interni e della
Corte dei conti
Casi di pubblicita
legale
Tiziano
D.Lgs
33/2013
attuativo art.
Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
1 comma 35
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05/03/2014
La situazione attuale
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I controlli esterni
PROFESSIONALI
SERVIZI ISPETTIVI
CORTE DEI CONTI
Il sistema
dei controlli
esterni
NON
PROFESSIONALI
Monitoraggio esterno condotto direttamente
dalla collettività amministrata
ACCOUNTABILITY
PUBLIC REVIEW
ORGANO DI REVISIONE
VOLONTARIA
OBBLIGATORIA
(RENDICONTAZIONE
SOCIALE)
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05/03/2014
Controllo
sociale
Controllo
giuridico
Pubblicazione
on line
Controllo
finanziario
della Corte dei
conti
Lettura economica dell’azione
amministrativa (art. 81 cost,art. 97 cost.,art.
1 comma 15 e comma 35 legge 190/2012)
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
Controllo
sociale
Controllo
giuridico
Pubblicazione
on line
Controllo
finanziario
della Corte dei
conti
Previsione dell’art. 31 dl 33/2013
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
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05/03/2014
Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente
agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli
organi di controllo interno, degli organi di revisione
amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorche'
recepiti della Corte dei conti, riguardanti
l'organizzazione e l'attivita' dell'amministrazione o di
singoli uffici
Certificazione da parte
dell’organismo
indipendente di
valutazione sulla griglia
dell’avvenuta
pubblicazione(delibera
71/2013 Civit)
Accesso civico in caso di
inadempienza dell’obbligo
di pubblicazione
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
I CONTROLLI INTERNI
REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA
E CONTABILE
TIPOLOGIA
DEI
CONTROLLI
INTERNI
CONTROLLO DI
GESTIONE
CONTROLLO
STRATEGICO
VERIFICA DEGLI
EQUILIBRI FINANZIARI
DELLA GESTIONE
CONTROLLO DELLA
GESTIONE DEGLI ORGANISMI
ESTERNI (BILANCIO
CONSOLIDATO)
CONTROLLO DELLA
QUALITA’ DEI SERVIZI
EROGATI
Non si applicano ai comuni con popolazione ≤ a 15.000 abitanti
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05/03/2014
Le vicende preliminari al
nuovo decreto sui controlli
decreto legge n. 174 10 ottobre 2012
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La genesi
delle nuove
regole
La fine dell’era dei soldi facili
A partire dal 2004 i tassi di interesse
americani, in notevole discesa dal 2000, si
alzano quasi all’improvviso
A causa di questo, i mutui sottoscritti, in
particolare quelli a tasso variabile,
diventano più costosi e difficili da ripagare
Ad aggravare questa situazione si aggiunge
il fatto che a partire dal 2006 i prezzi della
case smettono di crescere e nel 2007
cominciano a cadere
La bolla scoppia e arrivano le prime perdite perché
con il prezzo delle case che scende, le banche che
avevano concesso molti mutui subprime
iniziano a registrare delle perdite sempre più
rilevanti
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05/03/2014
La genesi
delle nuove
regole
La fine di un mercato euforico
I mutuatari subprime non
riescono più a pagare le
rate del mutuo per effetto
dell’aumento dei tassi di
interesse
La riduzione del prezzo delle
case riduce la garanzia
ipotecaria sui prestiti
Le case pignorate ai mutuatari
insolventi vengono messe in
vendita e questo riduce
ulteriormente i prezzi sul
mercato immobiliare
Il flusso di pagamenti alla
base del processo di
cartolarizzazione,
progressivamente si blocca…
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La genesi
delle nuove
regole
Lo tsunami
• I titoli che erano stati
comperati da banche
ed istituzioni
finanziarie di tutto il
mondo iniziano a
registrare perdite
sempre più ingenti
• Molto velocemente la
crisi si estende
all’intero sistema
finanziario planetario
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05/03/2014
La genesi
delle
nuove
regole
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Indebitamento
La genesi
delle
nuove
regole
Crisi del debito
sovrano
Bilanci non veritieri
Pareggio fittizio di
bilancio
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05/03/2014
L’EVOLUZIONE
NORMATIVA NEL 2011
ART.1 C.166
L.266/2005
ART.20
D.L.98/2011
1
ART.6
D.LVO
149/2011
La genesi
delle nuove
regole
VERIFICA SU VIOLAZIONE DEL
PATTO DI STABILITA’
VERIFICA SU ELUSIONE DEL PATTO
DI STABILITA’
VERIFICA SU COMPORTAMENTI CHE
PRELUDONO ALLA VIOLAZIONE
DEL PATTO
O DEL DISSESTO
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Le cronache italiane
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05/03/2014
Tiziano Tessaro - riproduzione riservata
La necessita’ di una
riforma dei controlli
•
•
''la vulnerabilita' del sistema economico di un singolo ente locale espone l'intero Paese. E'
indispensabile, quindi, un ruolo ancora piu' attivo della Corte dei conti che in fase
collaborativa finalizzi i propri controlli all'elevazione degli standard di qualita' e di
efficienza dei servizi locali erogati''.
''la dichiarazione di dissesto ha effetti gravissimi sul tessuto economico e sociale delle
comunita' locali coinvolte ed e' un risultato che deve essere considerato dall'ordinamento
un'extrema ratio''.
''andrebbero allora ipotizzati, nell'immediato, strumenti di risanamento per evitare la
condizione 'terminale' del dissesto finanziario rafforzando il sistema di controllo della
Corte dei conti'' e ''aggiungendo agli enti strutturalmente deficitari e agli enti in stato di
dissesto finanziario, una terza fattispecie: quella di enti in grave squilibrio finanziario''.
E’ necessario ''pianificare percorsi assistiti specifici in favore di quegli enti in manifesta
difficolta' finanziaria che si impegnino a seguire percorsi virtuosi di rientro attraverso la
previsione di misure derogatorie ed agevolative e la sospensione delle procedure
esecutive nei confronti dell'ente locale''.
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05/03/2014
La
genesi
delle
nuove
regole
SPREAD
nuova legge
costituzionale
n.1/2012 di
modifica degli
artt.
81,97,117,119
Cost
leggi n. 114, 115
e 116 del 23
luglio 2012 di
dl 174/2012 sui
ratifica dei
nuovi controlli
Trattati sul Fiscal
sugli enti locali e
Compact e sul
sulle Regioni
Meccanismo
europeo di
stabilità
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legge 243/2012
sul pareggio di
bilancio
Le modifiche Costituzionali


Legge Costituzionale n. 3 del 17 ottobre 2001
Legge Costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012: si
introduce il pareggio di bilancio nella Carta
Costituzionale DECORRENZA ANNO 2014

L’art. 81 viene così riscritto:


Comma 1. Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le
spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e
delle fasi favorevoli del ciclo economico. […].
L’art. 97 viene così integrato:

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento
dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la
sostenibilità del debito pubblico
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05/03/2014
L’attuale art. 119 e il bilancio di parte corrente degli enti
locali
Art.119
La struttura del Bilancio
•
I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno autonomia finanziaria
di entrata e di spesa.
•
Le Entrate e le Spese degli enti territoriali
•
I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario.
•
Entrate tributarie (Titolo I) ed Entrate
extratributarie (Titolo III)
•
Dispongono di compartecipazioni al gettito
di tributi erariali riferibile al loro territorio.
•
Entrate tributarie (Titolo I) o Trasferimenti
correnti (Titolo II)
•
La legge dello Stato istituisce un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione,
per i territori con minore capacità fiscale per
abitante.
•
Trasferimenti correnti (Titolo II)
•
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle
Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
•
Spese correnti (Titolo I) e Spese per rimborso
mutui e prestiti (Titolo III)
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L’attuale art. 119 e il bilancio in conto capitale degli enti
locali
Art.119
•
La struttura del Bilancio:
Per promuovere lo sviluppo economico, la
coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere
a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
•
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i principi generali determinati dalla legge
dello Stato.
•
Possono ricorrere all'indebitamento solo per
finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti.
•
Le spese di investimento (Titolo II)
•
Trasferimenti in conto capitale (Titolo IV)
•
Alienazioni patrimoniali (Titolo IV)
•
Entrate derivanti da accensioni di mutui e prestiti
(Titolo V)
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05/03/2014
I contenuti generali del nuovo
decreto sui controlli degli Enti
Locali
decreto legge n. 174 10 ottobre 2012
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sent.
Corte
cost. n.
198/2012
la generalizzazione del controllo magistratuale neutrale su tutte
le gestioni pubbliche della Repubblica
La Corte dei conti quale Istituzione dello Stato comunità
a presidio della tutela dell’unità
economica della Repubblica
e del rispetto dei vincoli
comunitari del patto di stabilità e
crescita:
il nuovo fondamento costituzionale delle funzioni di controllo
sulla gestione
(art. 81,97,100,114,119 Cost.)
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05/03/2014
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Le direzioni dei vincoli di finanza
pubblica
Adeguamento ai
vincoli di matrice
comunitaria
Riduzione dei costi
della politica
P
P
Vincoli di
finanza
pubblica
P
Riduzione della spesa
del personale.
P
Riduzione degli
organismi pubblici
Tutela degli
equilibri
finanziari
Ampliamento
dei vincoli di
finanza
pubblica
Rafforzamento
a tal fine dei
controlli interni
Parametri
ampliati della
verifica della
Corte dei conti
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05/03/2014
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Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle
regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive
modificazioni. (art. 1, comma 1, legge 213/2012).
Verifica dei rendiconti delle regioni, che debbono tener conto anche delle
partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi
pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione,
nonché' dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario
nazionale. (art. 1, comma 4, legge 213/2012).
Trasmissione ogni dodici mesi alla sezione regionaledi controllo della Corte dei
conti, da parte del presidente della regione, di una relazione sulla regolarità della
gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato
sulla base delle linee guida deliberatedalla sezione delle autonomiedella Corte
dei conti. (art. 1, comma 6, legge 213/2012).
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05/03/2014
Obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro
sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di
accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata
copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a
garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno , i
provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli
equilibri di bilancio. (art. 1, comma 7, legge 213/2012).
Riduzione della metà, con riferimento alle successive tre
mensilità, dell'importo dell'indennità di mandato e degli
emolumenti, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di
redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della
relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e,
qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del
servizio bilancio e finanze della regione e all'organo di vertice
dell'amministrazione regionale (art. 1 bis, comma 1, legge 213/2012).
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Individuazione, da parte degli enti locali, degli strumenti e delle metodologie per
garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. (art. 3, comma
1, legge 213/2012).
Disciplina del sistema dei controlli interni da parte degli enti locali secondo il
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. (art. 3,
comma 1, legge 213/2012).
Controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase preventiva della
formazione dell'atto, assicurato da ogni responsabile di servizio ed esercitato
attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa. (art. 3, comma 1, legge 213/2012).
Controllo di regolarità amministrativa assicurato, nella fase successiva,
secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito
dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base
alla normativa vigente. (art. 3, comma 1, legge 213/2012).
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05/03/2014
Controllo strategico per l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di
prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015,
con previsione di metodologie finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi
di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con
i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del gradodi soddisfazione della domanda
espressa, degli aspetti socio-economici. (art. 3, comma 1, legge 213/2012).
Sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stessoente locale per enti
locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000
abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. (art. 3, comma 1, legge
213/2012).
Controllo sugli equilibri finanziari che implica anche la valutazione degli effetti che si
determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamentoeconomicofinanziario degli organismi gestionali esterni. (art. 3, comma 1, legge 213/2012).
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Verifica con cadenza semestrale, da parte delle sezioni regionali della Corte dei
conti, della legittimità e della regolarità delle gestioni,nonché' il funzionamento dei
controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di
ciascun ente locale ed invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti
da parte del sindaco o del presidentedella provincia,ogni sei mesi, di un referto sulla
regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli
interni adottato,sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle
autonomie della Corte dei conti. (art. 3, comma 1, legge 213/2012).
Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestionefinanziaria degli
enti locali con esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti
locali. (art. 3, comma 1, legge 213/2012).
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05/03/2014
Possibilità, per i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce
delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano
squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, di ricorrere alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. Sospensione
temporanea, in caso di ricorso alla procedura di cui sopra, della possibilità per la Corte dei Conti
di assegnare il termine per l'adozione di misure correttive (art. 3, comma 1, legge 213/2012).
Vigilanza della Corte dei Conti sull'esecuzione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale .
(art. 3, comma 1, legge 213/2012).
Divieto per gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado,
responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive
che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, di ricoprire, per un periodo di dieci anni,
incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso
altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. (art. 3, comma 1, legge 213/2012).
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Incandidabilita per i soggetti sopra citati ed irrogazione di sanzionepecuniaria da parte
delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. (art. 3, comma 1, legge 213/2012).
Regolamento adottato dal Consiglio comunale che definisce gli strumenti e le modalità
di controllo interno, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti. (art. 3, comma 1, legge 213/2012).
Svolgimento di analisi sulla spesa pubblica effettuata dagli enti locali, sulla base di
modelli di accertamento concordati dalla Ragioneria generale dello Stato e deliberati
dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. (art. 6, commi 1 e 2, legge
213/2012).
Comunicazione degli esiti dell'attività ispettiva alle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti e alla Sezione delle autonomie. (art. 6, comma 2, legge 213/2012).
Definizione, da parte della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, delle
metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli per la verifica
dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesapubblica degli enti
territoriali. (art. 6, comma 3, legge 213/2012).
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28
05/03/2014
57
Art.148 bis TUEL
I nuovi parametri del controllo finanziario
Art 81
•la salvaguardia degli equilibri di
bilancio,
Art. 119
•il rispetto del patto di stabilita'
interno
Art 119
Art 81 e 104
UE
•la sostenibilita' dell'indebitamento
•l'assenza di irregolarita', suscettibili
di pregiudicare, anche con riguardo
ai futuri assetti economici dei conti,
la sana gestione finanziaria degli
enti.
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58
I CONTROLLI INTERNI
29
05/03/2014
LE NOVITA’ DEL DL 174/2012
REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA E
CONTABILE
CONTROLLO DI GESTIONE
TIPOLOGIA
DEI
CONTROLLI
INTERNI
CONTROLLO STRATEGICO
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
FINANZIARI DELLA
GESTIONE
CONTROLLO DELLA GESTIONE
DEGLI ORGANISMI ESTERNI
(BILANCIO CONSOLIDATO)
CONTROLLO DELLA QUALITA’
DEI SERVIZI EROGATI
Non si applicano ai comuni con popolazione ≤ a 15.000 abitanti
Direttiva-PEG
EFFICIENZA
EFFICACIA
CONGRUENZA
Dirigenti
Organi di
governo
Atti
Servizi
Fattori
prestazioni
Obiettivi
realizzati
i
Obiettivi
predefiniti
ECONOMICITA’
Controllo di regolarità
amministrativa e
contabile
Controllo
di gestione
Controllo sugli
equilibri finanziari
della gestione
Controlli
esterni
Valutazione
dei dirigenti
Controllo
della
qualità
Controllo
strategico
Controllo att.ne
obiettivi
organismi esterni
Controlli
interni
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05/03/2014
I controlli interni e il rapporto con quelli esterni
Torniamo a esaminare i
contenuti del d.l. 174/2012 e
la sua ratio
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Tutela
degli
equilibri
di finanza
finanziari
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05/03/2014
L’obiettivo dei controlli
interni
Controllo sugli equilibri
1
Equilibrio di
competenza
Cassa e residui
Controllo sulle partec ipate
2
Art. 147 quarter
Consolida mento necessario dei
conti
Controllo di regolarita’
amministrativo c ontabile
3
Il perseguimento
dell’equilibrio di bilancio
 Secondo
Punto 65 del principio contabile n. 2 :“il parere di regolarità
contabile dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze
rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri
finanziari ed economico-patrimoniali”.
Alla luce dei rafforzati vincoli di salvaguardia degli equilibri di
bilancio, che il responsabile del servizio interessato avrà l’onere
di valutare gli aspetti sostanziali della deliberazione dai quali
possano discendere effetti economico-patrimoniali per l’ente.
Corte dei conti Marche n.51 2013
Your Logo
Luciano Hinna:
“Oggi la tendenza, anche da parte di
studiosi dei fenomeni organizzativi della
P.A. - in prevalenza giuristi più che
aziendalisti -, è quella di leggere i controlli
interni più come una esigenza di
adeguamento alla norma che non come una
esigenza gestionale.”.
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
32
05/03/2014
Le nuove tipologie di
controlli interni
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33
05/03/2014
a) garantire attraverso il controllo di regolarità
amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione,
l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il
rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica
dirigenziale;
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in
termini di congruenza tra risultati conseguiti e
obiettivi predefiniti.
• Controllo di regolarità
amministrativo contabile
• Controllo di gestione
• Valutazione dei dirigenti
• Controllo strategico
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Il sistema dei controlli interni
Disciplina vigente a seguito del D. Lgs. n. 286/99 (in parte modificato dal decreto
“Brunetta”)
1. Controllo di regolarità amministrativa e contabile


Scopo: garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa
Organi deputati: responsabile del servizio finanziario, organi di revisione, segretario
comunale o provinciale (nelle Amm.Locali)
2. Controllo di gestione (CdG)



Scopo: verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al
fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati
Strettamente dipendente dalla programmazione e pianificazione operativa, fase in cui
vengono scelti e quantificati gli obiettivi di breve periodo
Arco temporale di riferimento: breve periodo
Documenti più
significativi ai fini
del CdG
Amm.LocaliS
Amm.LocaliR
Amm.Locali
Direttive ministeriali
Piano di gestione (ma
significativo grado di
autonomia)
Piano esecutivo di
gestione
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34
05/03/2014
Il sistema dei controlli interni
3. Valutazione delle prestazioni dirigenziali




Normazione/acquisizione delle logiche aziendali del performance management
Art. 3, 2c., D. Lgs. n. 150/2009 Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare
e a valutare la performance a diversi livelli organizzativi: all'amministrazione nel suo
complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai
singoli dipendenti
Definizione degli ambiti di valutazione per ciascun livello di controllo
Organi del processo di valutazione e controllo:
•
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT)
•
Organismi Indipendenti di Valutazione della performance (OIV)
4. Valutazione e controllo strategico


Scopo: determinare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di predisposizione ed
attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
politico
Comprensione dell'adeguatezza dei risultati rispetto agli obiettivi definiti in fase di
programmazione strategica
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Il sistema dei controlli interni
Caratteristiche inerenti gli obiettivi di breve termine:
Chiarezza
L'obiettivo deve essere comprensibile per tutte le persone che lavorano in un singolo centro
Misurabilità
Ogni obiettivo deve essere rilevabile con riferimento a una specifica unità di misura
Coerenza con gli indirizzi
strategici
Occorre evitare che interessi settoriali di singoli centri finiscano per prevalere sugli interessi
generali dell'Amm.Locali, gli interessi pubblici
Raggiungibilità
I responsabili dei centri devono disporre di leve decisionali coordinate e coerenti con sistema
di autonomia-responsabilità dell'Amm.Locali, ma sufficienti a raggiungere l'obiettivo
Condivisibilità
La condivisione degli obiettivi va intesa nel senso di favorire uno stile partecipativo e
negoziale nei centri, fra i centri e fra i responsabili dei centri e il vertice dirigenziale e politico
Orientamento all'utenza
Qualunque sia l'attività svolta in un singolo centro, essa è sempre strumentale rispetto al
soddisfacimento del bisogno dell'utente finale
Orientamento al
miglioramento
Gli obiettivi devono essere connessi ad azioni, processi e attività tesi a migliorare i servizi
prodotti nel centro; i miglioramenti non necessariamente si traducono in nuovi servizi
Armonia con le risorse
disponibili
Non è possibile disgiungere gli obiettivi dalle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili e valutate nei loro profili quantitativi e qualitativi
Coerenza con gli obiettivi
assegnati ad altri centri
Occorre garantire coerenza fra gli obiettivi assegnati ai singoli centri al fine di evitare il rischio
di danneggiare l'azienda per migliorare i risultati dei singoli centri
Connessione ai
meccanismi incentivanti
Si devono individuare e definire dei meccanismi incentivanti in modo che siano percepibili per
dirigenti e funzionari le conseguenze del perseguimento (o meno) degli obiettivi assegnati
Rivedibilità
Dev'essere sempre possibile rivedere gli obiettivi e le connesse dotazioni nel corso dell'anno,
qualora ciò si renda necessario in seguito ad un'analisi degli scostamenti fra obiettivi e risultati
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05/03/2014
l’articolo 147 è sostituito
dai seguenti
 «Art.

147. - (Tipologia dei controlli interni).
1. Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa
e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per
garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e
contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
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05/03/2014
controllo di regolarità amministrativa e contabile: legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa (art 147 bis)
a) controllo di gestione,
b) Controllo strategico(art 147 ter)
Grande novita’
Grande novita’
Grande
novita’
c) Controllo degli equilibri finanziari (art 147 quinquies);
d)Controllo sulle partecipate(art 147 quater)
e) Controllo di qualita’ e customer satisfaction (art 147 quinquies).
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
Il controllo sulle
partecipate e il
controllo di
qualita’ del
comma 2 si
applicano
solo agli enti
locali
con popolazione
superiore a
xxxxx abitanti.
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
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05/03/2014
Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera c),
sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativ i dall’ente locale
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti.
Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad
adempiere all’obbligo nel termine di sessanta giorni.
Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
I soggetti attivi del controllo
interno
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05/03/2014
il segretario dell’ente,
La norma
generica
del’art. 147
il direttore generale, laddove
previsto,
i responsabili dei servizi
le unità di controllo, laddove
istituite
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
I SOGGETTI DEI CONTROLLI INTERNI
P/S
SG / R S F
P/S
Controlli esterni/ Sezioni Regionali di Controllo CDC
Art. 148
RELAZIONE D’INIZIO MANDATO
Presidente del Consiglio
C/P
Dg/Sg
SISTEMA CONTROLLI INTERNI
ART.147 C.1 TUEL
REGOLAMENTO
SUI CONTROLLI
INTERNI
SOGGETTI
SG
DG
RRSS
UUCC
CDC
PREFETTO
CDC
RESPONSABILI
CONTROLLO DÌ REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA CONTABILE
DESTINATARI
Giunta-Consiglio C/P
CONTROLLO PREVENTIVO (ART.147 BIS C.1)
Rs/Rsf
CONTROLLO SUCCESSIVO (ART. 147 BIS C.1)
Segretario
CONTROLLO STRATEGICO (ART.147 TER)
Sg/Dg
CONTROLLO DELLE SOCIETA’
PARTECIPATE (ART.147 QUATER)
CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI
FINANZIARI (ART. 147 QUINQUIES)
Le
previsioni
specifiche
Strutture proprie
dell’Ente
RSF in autonomia
Collegio dei Revisori
CONTROLLO DÌ GESTIONE
Tiziano Tessaro -P/S-SG/RSF-CDC
riproduzione riservata
TT - CDC
Strutture proprie
dell’Ente
Responsabili di
servizio
Revisore dei Conti
D/V
Consiglio C/P
Giunta-Consiglio C/P
Consiglio C/P
Presidente del
Consiglio
Segretario Generale
CDR
SEZ. REGIONALE DÌ
CONTROLLO CDC
RELAZIONE DÌ FINE MANDATO
39
05/03/2014
I SOGGETTI PASSIVI DEI
CONTROLLI INTERNI
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Chi è soggetto ai controlli interni
Art. 147 quater rubrica e
testo
Controlli sulle societa’
Art. 147 quater comma 4
Controlli sulle aziende non
quotate
Societa’
non
quotate
Aziende
non
quotate
Art. 147 quinquies
Comma 3
Controllo sugli equilibri
finanziari
Organismi
gestionali
esterni
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05/03/2014
Art. 147-quater. - (Controlli
sulle società partecipate).
1. L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia
organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate
dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle
strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1,
l’amministrazione definisce preventivamente, in riferimento
all’articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve
tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e
quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato
a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società,
la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i
contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme
di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l’ente locale
effettua il monitoraggio periodico sull’andamento delle società
partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi
assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per
il bilancio dell’ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle
aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato,
secondo la competenza economica.

Le disposizioni del
presente articolo si
applicano agli enti
locali con popolazione
superiore a 15.000 ti.
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05/03/2014
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Caratteristiche del controllo di regolarità
amministrativa e contabile
Fase preventiva della formazione dell’atto
- rilascio del parere di regolarità tecnica da parte del responsabile di servizio
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
- controllo contabile effettuato dal responsabile del servizio finanziario
attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante
la copertura finanziaria
Fase successiva
- determinazioni di impegno di spesa, contratti, altri atti amministrativi
scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche
di campionamento
Il controllo successivo si svolge sotto la direzione del segretario
secondo principi di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito
dell’autonomia organizzativa dell’ente.
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05/03/2014
Fase preventiva
ogni responsabile di servizio
attraverso il parere di
regolarità tecnica.
responsabile del servizio
finanziario attraverso il
parere di regolarità
contabile e il visto di
attestazione di copertura
finanziaria
Fase successiva
secondo princìpi generali di
revisione aziendale e
modalità definite
nell’ambito dell’autonomia
organizzativa dell’ente,
sotto la direzione del
segretario,
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“Le differenze della nuova disciplina dei controlli interni,
rispetto a quella vigente, si colgono con particolare risalto
nel
livello
di
maggior
dettaglio
relativo
alla
organizzazione ed alle finalità delle verifiche e nel
coinvolgimento diretto delle figure organizzative di
maggior livello di responsabilita’ presenti negli enti, quali il
segretario
comunale, il
direttore
generale
e
i
responsabili dei servizi.”
• “Questa ristrutturazione dei controlli interni comporta
una più immediata vicinanza tra attività gestionale e
monitoraggio della stessa alla luce di specifici parametri
di valutazione. Tali specificita’ si colgono sia negli aspetti di
procedimentalizzazione
dei
controlli
di
regolarità
amministrativa e contabile, calibrati sui singoli atti
attraverso i pareri dei responsabili dei servizi nella fase
preventiva, sia nelle valutazioni improntate ai principi di
revisione aziendale sugli atti di gestione di maggiore
impatto (come individuati dall’art. 3 comma 2) nella fase
SEZIONE AUTONOMIE:
successiva”.
LINEE GUIDA PER IL
REFERTO SEMESTRALE
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05/03/2014
Il d.l. 174/2012

1. Il controllo di regolarita'
amministrativa e contabile e'
assicurato, nella fase
preventiva della formazione
dell'atto, da ogni responsabile
di servizio ed e' esercitato
attraverso il rilascio del parere di
regolarita' tecnica attestante la
regolarita' e la correttezza
dell'azione amministrativa. E‘
inoltre effettuato dal
responsabile del servizio
finanziario ed e‘ esercitato
attraverso il rilascio del parere di
regolarita' contabile e del visto
attestante la copertura
finanziaria.
La legge 213/2012 di conversione
Il controllo di regolarita'
amministrativa e contabile e'
assicurato, nella fase preventiva
della formazione dell'atto, da ogni
responsabile di servizio ed e'
esercitato attraverso il rilascio del
parere di regolarita' tecnica
attestante la regolarita' e la
correttezza dell'azione
amministrativa.
 Il controllo contabile e' effettuato
dal responsabile del servizio
finanziario ed e' esercitato
attraverso il rilascio del parere di
regolarita' contabile e del visto
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attestante
la copertura finanziaria.

Nozione atecnica di controllo
Tecnica chirurgica del legislatore del dl 174 di modifica del
vigente testo unico
Art. 49 ,art. 151 comma 4 ,art. 153 comma 5 rimasti invariati
quanto alla tipologia di atti contemplati:delibere-determine
Art. 147 bis :Norma generale quadro che rinvia ai singoli
procedimenti (delibere,determine,ecc)
Altrimenti paradosso dei pareri anche sui certificati e sui meri
atti
Divieto di aggravamento del procedimento
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05/03/2014
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art. 3 titolo
II (Comma 5)
 Art.
147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e
contabile). – 1. Il controllo di regolarità amministrativa e
contabile è assicurato, nella fase preventiva della
formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed
è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa. È inoltre effettuato dal
responsabile del servizio finanziario ed è esercitato
attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e
del visto attestante la copertura finanziaria.
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
45
05/03/2014




«Art. 49. - (Pareri dei responsabili dei servizi). – 1. Su ogni
proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che
non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in
ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio
interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I
pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il
parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione alle sue
competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via
amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai
pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata
motivazione nel testo della deliberazione»;
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
46
05/03/2014
Estensione
oggettiva
Estensione
procedimentale
• qualora comporti riflessi • Ove la Giunta o il
diretti o indiretti sulla
Consiglio non intendano
situazione economicoconformarsi ai pareri di
finanziaria o sul
cui al presente articolo,
patrimonio dell’ente,
devono darne adeguata
motivazione nel testo
della deliberazione
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
l’atto di indirizzo politico “potrebbe consistere, nel caso, nella manifestazione di
una volontà tesa a porre obiettivi per l’attività di livello normativo spettante ad
organi comunali”
dirimente “è il rilievo che il contenuto dell’atto consiste nella pretesa e conclamata
volontà di tutelare un interesse pubblico specifico con riferimento ad un caso
concreto, con un’integrale corrispondenza alla tipologia dell’atto amministrativo
provvedimentale.” (così Cons. Stato, sez. VI, dec. 10.10.2006, n. 6014).
47
05/03/2014
 nel
concetto di “mero atto di indirizzo” rientrano le scelte di
programmazione della futura attività, che “necessitano di
ulteriori atti di attuazione e di recepimento” da adottarsi da
parte dei dirigenti preposti ai vari servizi, secondo le proprie
competenze
 ( TAR Piemonte, sez. II, sent. 14.3.2013, n. 326).
Corte dei conti
Marche
51 2013
La nuova formulazione dell’art. 49 consente di ritenere che nel concetto di “riflessi diretti” siano ricompresi certamente gli
effetti finanziari già descritti nella disposizione previgente (“impegno di spesa o diminuzione di entrata”), ma anche le
variazioni economico-patrimoniali conseguenti all’attuazione della deliberazione proposta (come già suggerito dal punto 65
del principio contabile n. 2).
Quanto all’espressione “riflessi indiretti”, non vi è dubbio che questa possa ingenerare problemi applicativi, sotto il profilo
della estensione del rapporto “causa-effetto” astrattamente ipotizzabile tra il contenuto della proposta di deliberazione
sottoposta a parere e la situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’ente.
Il criterio interpretativo deve pertanto essere incentrato sulla probabilità che certe conseguenze si verifichino nell’esercizio
finanziario in corso o nel periodo considerato dal bilancio pluriennale. Ulteriore criterio utile a definire l’ambito di
applicazione della norma è il vincolo del rispetto dell’equilibrio del bilancio, oggi costituzionalizzato nel novellato art. 119,
comma 1, Cost. (in vigore dal 2014).
48
05/03/2014
Corte dei conti
Marche
51 2013
poiché il tema della
quantificazione degli oneri o
delle conseguenze economicopatrimoniali conseguenti
all’esecuzione di un
provvedimento amministrativo
risente dell’applicazione della
normativa di natura sostanziale
disciplinante una determinata
materia
e, soprattutto, risente
dell’ineliminabile scostamento
tra la mera previsione e la
realizzazione effettiva di un
dato fenomeno incidente sugli
equilibri di bilancio o
patrimoniali.
È difficile
indicare
un criterio
uniforme,
Corte dei conti
Marche
51 2013
“il parere di regolarità contabile dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in termini di
mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali”
(punto 65 del principio contabile n. 2 )
alla luce dei rafforzati vincoli di salvaguardia degli equilibri di bilancio, che il responsabile del servizio
interessato avrà l’onere di valutare gli aspetti sostanziali della deliberazione dai quali possano
discendere effetti economico-patrimoniali per l’ente.
Il responsabile di ragioneria, pur senza assumere una diretta responsabilità in ordine alla correttezza dei
dati utilizzati per le predette valutazioni, dovrà verificare che il parere di regolarità tecnica si sia fatto
carico di compiere un esame metodologicamente accurato.
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49
05/03/2014
il parere di regolarità contabile investe necessariamente
deve comprendere non solo l'attestazione della copertura finanziaria
della spesa, ossia la sua imputazione alla pertinente partizione del
bilancio ed il riscontro della capienza del relativo stanziamento,
(C.Conti reg. Puglia, sez.
giurisd., 01 marzo 2006,
n. 207).
ma deve aver riguardo a tutti i profili propriamente attinenti alla
legittimità della spesa;
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
punti 65 e segg.
il parere di regolarità
tecnica comprende la
piena verifica di
legittimità dell‘atto,
anche nei riguardi
delle norme
dell‘ordinamento
finanziario e contabile
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
50
05/03/2014
la formulazione del parere è necessaria non soltanto sulla proposta di deliberazione, ma anche sugli
emendamenti che alla stessa vengano presentati nel corso dell’esame da parte dell’organo deliberante.
Infatti, “se si accedesse alla tesi … per cui la presentazione di emendamenti esime dalla formulazione del parere, la
portata precettiva del citato art. 53 (oggi art. 49 TUEL) sarebbe stata agevolmente aggirabile (e, dunque, vanificata),
mediante il ricorso ad un diverso procedimento di formazione della decisione amministrativa.
la proposta di deliberazione e l’emendamento sono, da un punto di vista funzionale, atti di iniziativa
procedimentale del tutto identici, differenziandosi solo quanto alla provenienza, sicché sarebbe
artificioso, e irragionevolmente discriminatorio, ritenere assoggettata all’obbligo del parere preventivo
solo la prima e non anche il secondo.” (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, sent. 28.12.2007, n. 3507, para 3.,
confermata con motivazione conforme da Cons. Giust. Amm. Siciliana, sent. 4.2.2010, n. 105, para 1.1).
Tiziano Tessaro Riproduzione riservata
102
51
05/03/2014
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre
assicurato, nella fase successiva, secondo princìpi generali di
revisione aziendale e modalità definite nell’ambito
dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del
segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al
controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di
accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i
contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una
selezione casuale effettuata con motivate tecniche di
campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse
periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi,
ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei
dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio
comunale.

Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
Nuovo art 147
bis comma 2
gli atti di
liquidazione
della spesa,
selezione casuale
effettuata con
motivate tecniche di
campionamento
le
determinazio
ni di impegno
di spesa,
gli atti
di
accertament
o
di entrata,
i contratti e
gli altri atti
amministrati
vi,
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
52
05/03/2014
Presenza del segretario comunale in sede deliberativa
Giurisprudenza della Corte dei conti sulla responsabilita’ del
Segretario in sede di assistenza alla seduta
Controllo successivo sugli atti
Il problema delle delibere
Duplicazione di controlli ?
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
 La
stessa tecnica del “campionamento”, pur utilizzabile
dal revisore, deve essere, oltreché motivata,
significativa, avuto riguardo alla natura dei documenti da
esaminare ed alla capacità degli stessi di registrare, con
ragionevole attendibilità, i fenomeni più rilevanti della
gestione.
 Nella fattispecie come detto, il comportamento della … non
può non dirsi quanto meno agevolato dall’inerzia dei revisori
dei conti che lungi dall’effettuare puntualmente le
verifiche di cassa alle scadenze previste (che sarebbero
servite quanto meno come deterrente per la prevenzione dei
successivi comportamenti fraudolenti della …., specie nella
gestione economale) le hanno effettuate solo in maniera
episodica con chiaro e gravemente colpevole
comportamento omissivo protratto nel tempo.
.
O Sez. Marche n. 64 del 18.3.2010
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
53
05/03/2014
 non
è ravvisabile la sussistenza di un’incompatibilità per il
Segretario comunale titolare degli incarichi di responsabilità
di servizi/settori/aree - allo stesso attribuiti ai sensi del
richiamato d.lgs. 267/2000 - e le competenze di cui è
investito in materia di controlli ,non sussistendo in
particolare alcun contrasto interpretativo tra l’applicazione
della disposizione di cui all’art. 97 comma 4, lett. d) e delle
disposizioni, così come ora innovate, di cui al capo III e capo
IV del cit. t.u. 267/2000.
I CONTROLLI SUGLI ATTI
Con quali metodologie ?
11
A CAMPIONE in base a criteri statistici
campione stimato ad es dal 3% al 15%
Se il campione controllato indica
un alto grado di criticità è opportuno
prendere in considerazione un criterio
2
PUNTUALE
esteso
tutti gliriservata
atti
Tiziano
Tessaro -su
riproduzione
54
05/03/2014
I CONTROLLI SUGLI ATTI
Metodo del Controllo a campione
Posti 100 atti da verificare
Stabilito un campione del 10% si estrae a
sorte il primo atto da verificare e, dato il passo
10, si procede così...
2
12
1
2
entro il
22
32
42
52
62
3
4
5
6
7
Quando l’esito è compreso
72
82
92
8
9
10
2%
Il risultato è positivo
dal 2% al 25%
Il risultato è negativo
oltre il 25%
Il risultato è critico
Tiziano Tessaro - riproduzione riservata
Nuovo art 147
bis comma 2
3. Le risultanze del controllo di cui al
comma 2 sono trasmesse periodicamente, a
cura del segretario,
ai responsabili dei servizi,
ai revisori dei conti e
agli organi di valutazione dei
risultati dei dipendenti,
e al consiglio
comunale.
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
55
05/03/2014
Le conseguenze dell’esito della
verifica da parte del Segretario
comunale
IN CASO DI
RISCONTRATE
IRREGOLARITA’
CUI CONFORMARSI
DIRETTIVA
SEGRETARIO
COMUNALE
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La direttiva è uno strumento flessibile e adatto alla
gestione di una organizzazione complessa
Nella direttiva vengono indicati gli
elementi che possono guidare
l’azione
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56
05/03/2014
La direttiva lascia al destinatario dell’atto
la discrezionalità sull’organizzazione delle
modalità realizzative.
Tiziano Tessaro - riproduzione riservata
 “hanno
natura di indirizzo gli atti che, senza condizionare
direttamente la gestione di una concreta vicenda
amministrativa, impartiscono agli organi all’uopo competenti
le direttive necessarie per orientare l’esercizio delle funzioni
ad essi attribuite in vista del raggiungimento di obiettivi
predefiniti.”
 (TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 12.4.2005, n. 531).
57
05/03/2014
Caratteristiche degli atti di
indirizzo
Gli atti di indirizzo e le direttive, per risultare coerenti
con la ratio che ispira il sistema, devono essere dirette a
svolgere nei confronti dei dirigenti una funzione di alta
direzione, di indirizzo e di coordinamento, nonché ad
assicurare gli strumenti per la verifica della
rispondenza dei risultati della gestione alle direttive
generali impartite, senza vincolare le scelte
amministrative, tecniche e gestionali degli apparati,
rientranti nell'autonomia professionale dei funzionari e
nella loro sfera di responsabilità (Corte dei Conti,Sez.
Contr. n.104/1995) .
Tiziano Tessaro - riproduzione riservata
Caratteristiche degli atti di
indirizzo(segue)

generalità :è da escludere che possano
riguardare singoli affari ed in modo episodico
·
tempestività :esse devono consistere nella
previa e contestuale determinazione degli
indirizzi unitari riguardanti, in via generale,
l'attività amministrativa
·
forma scritta :esse non possono essere
impartite di volta in volta o nelle vie brevi
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05/03/2014
Il destinatario della direttiva può
disattendere le indicazioni contenute
nella direttiva motivando il suo dissenso
DIFFERENZA CON IL RAPPORTO
DI GERARCHIA
Se il superiore gerarchico riscontra un errato
adempimento da parte del sottoposto, può
emanare un ordine gerarchico che lo vincola in
modo diretto
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Corruzione /
catalogo reati 231
Responsabile
prevenzione
corruzione/
ente
Esonero se vi è
l’adozione di misure
Esonero se si provano
una serie di circostanze
Piano prevenzione
corruzione
modello 231
Figura segretario
comunale
organismo di vigilanza
59
05/03/2014
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autorizzazione o concessione;
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi,
anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati;
concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni
di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del
2009.
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
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Autotutela doverosa ?
Consiglio di
Stato,Sez. V,
3361/2012
i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno si sostanziano in una misura che tende a realizzare, nell’ambito
della manovra finanziaria annuale disposta con legge, un obiettivo di carattere nazionale (…)
“Tale esigenza di contenimento dell’indebitamento, per il quale lo Stato risponde unitariamente a livello
comunitario, giustifica anche l’adozione di uno strumento di autotutela obbligatoria e di tipo sanzionatorio,”.
L’autotutela obbligatoria (inquadrabile nel concetto ampio, di matrice dottrinale, di autotutela esecutiva), dunque,
non è contrastante con il principio di leale collaborazione, ma anzi costituisce una sua manifestazione che deve
caratterizzare il rapporto di tutti gli enti costituzionali o aventi rilevanza costituzionale e dotati di reciproca
autonomia garantita dalla Costituzione.
Il controllo sugli equilibri
Tiziano Tessaro - riproduzione riservata
61
05/03/2014
art. 147-quinquies)
art. 3 titolo II
Art. 147-quinquies. - (Controllo sugli equilibri finanziari).
1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il
coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la
vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli
organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei
responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di
contabilità dell’ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso
degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle
norme di attuazione dell’articolo 81 della Costituzione.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli
effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione
all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
Il controllo sugli equilibri
Programmazione
di bilancio
Gestione del
bilancio
Responsabilita’ affidata al
Verifica
degli
equilibri
Responsabile del servizio finanziario
Sotto la vigilanza dell’organo di revisione
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Competenza
cassa residui
62
05/03/2014
Tiziano Tessaro - riproduzione riservata
Il collegamento del controllo con il sistema di
programmazione
1-PREVISIONE
3-CONTROLLO
2-ESECUZIONE
Equilibrio di bilancio
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
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05/03/2014
Pluriennale
Previsione
Annuale
Rendiconto
Rel. Prev.
e Prog.
PEG
Note
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
Programma
amministrativ
o
Piano
strategico
D
Linee
programmatiche
Bilancio di
mandato
C
Bilancio
sociale
A
Referto del
controllo di
gestione
Piano
generale di
sviluppo
PeCS
Rendiconto
della gestione
A
Piano
esecutivo di
gestione
RPP
B
PeCD
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
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05/03/2014
Tiziano Tessaro - riproduzione riservata
IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa
- Dlgs 267/2000, art. 169, art. 175, c. 9, art. 177
Postulati e Principi contabili
- Finalità e postulati dei Principi contabili degli enti locali, Punto 11
- Principio contabile n. 1 (Programmazione e previsione nel sistema di
Punti da 56 a 67
bilancio),
 DEFINIZIONE
Costituisce
il documento a supporto del processo di budgeting dell’ente ed è
redatto in conformità agli indirizzi delle linee programmatiche per azioni e progetti
(e/o del piano generale di sviluppo), della relazione previsionale e programmatica e dei
bilanci pluriennale ed annuale di previsione.
il Peg “rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra
organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla
definizione degli obiettivi di gestione, alla valutazione e alla successiva assegnazione
delle risorse necessarie al loro raggiungimento” (Punto 56 del Principio contabile n. 1)
EÕ obbligatorio per i comuni con popolazione >15.000 abitanti
65
05/03/2014
IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
E’ DI COMPETENZA DELLA GIUNTA
Formalmente viene approvato dopo
l’approvazione del bilancio di previsione
ma in realtà viene redatto prima
Le variazioni di PEG possono essere
approvate al più entro il 15 dicembre
(art. 175, c. 9, TUEL)
IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
NATURA
Organizzativa
Gli obiettivi discendono direttamente dalle specifiche
funzioni svolte da ciascun centro di responsabilità,
garantendo un raccordo stretto con la struttura e le
relative attribuzioni
Programmatica
Tutte le attività devono essere poste in termini di
obiettivo e contenere una precisa ed esplicita
indicazione circa il risultato da raggiungere
Contabile
Assegna le dotazioni a ciascun responsabile,
garantendo comunque il chiaro collegamento tra gli
specifici obiettivi e i relativi fabbisogni di spesa, di
entrata, in conto competenza ed in conto residui, per
attività ricorrenti, progetti ed investimenti. E’ suddiviso in
capitoli di entrata e uscita come articolazione delle
risorse e interventi. I servizi sono articolati in centri di
costo (art. 169, c. 2, Tuel).
66
05/03/2014
Il Piano esecutivo di gestione
facoltativo
per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità
montane (e isolane) e obbligatorio per le rimanenti Amm.Locali

PEG
riferito allo stesso periodo del BPFA, ma contiene anche dati quali-quantitativi di
natura economica e gestionale

predisposto dalla Giunta, prima dell'inizio dell'esercizio, sulla base del BPFA
deliberato dal Consiglio

Non ha una struttura predefinita e obbligatoria ma deve coprire tutta l'attività
dell'Amm.Locali,
includendo tutte le entrate e le spese comprese nel BPFA
Con esso vengono assegnate ai responsabili dei centri tutte le risorse finanziarie, umane,
materiali e tecnologiche, al fine di conseguire obiettivi specificamente individuati e
opportunamente misurabili, del cui raggiungimento i medesimi responsabili di centro
devono rispondere entro il termine dell'anno finanziario
Assegnazione delle responsabilità
manageriali e della necessaria
autonomia operativa
Valutazione in fase concomitante
e susseguente dei risultati
ottenuti in termini di efficienza,
efficacia ed economicità della
gestione (non soltanto di rispetto
dei limiti di spesa)
PEG
Tiziano Tessaro- riproduzione riservata
 Centro di
responsabilità
LLPP
Obiettivi
di
gestione
 Manutenzione
ordinaria Scuola “A”
 Budget
finanziario
 Cap. 12123
Acquisto beni di
manutenzione
€ 15.000
Cap. 12125
Prestazione di servizi
per manutenzioni
scolastiche
€ 15.000
67
05/03/2014
Il piano esecutivo di gestione (art. 169)
La struttura
Comma 2 "Il PEG contiene una ulteriore
graduazione delle :
Risorse
Capitoli
Servizi
Centri di
costo
Interventi
Capitoli
Tiziano
Tessaro riproduz
ione
riservata
Il piano esecutivo di gestione (art. 169)
La struttura
PIANO DEI
CONTI DI PEG
RESPO NSABILITA'
O RGANIZZAZIONE
Documento
tecnico contabile
autorizzatorio
TRASPARENZA E
LEGGIBILITA'
AGGREGARE
pochi capitoli
più flessibilità
DISAGGREGARE
molti capitoli
meno flessibilità
Tiziano
Tessaro riproduz
ione
riservata
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05/03/2014
SPESE
RELAZIONE
PREVISIONALE
TITOLI
Suddivisione in relazione
ai principali aggregati
FUNZIONI
Suddivisione in base alle
funzioni degli enti
PROGRAMMI
PROGETTI
SERVIZI
INTERVENTI
CENTRI DI
COSTO
P.E.G.
Ordinate in servizi in relazione
ai singoli uffici della funzione
Ordinate in base alla natura
economica dei fattori
produttivi
CAPITOLI
all'articolo 169, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
 "3-bis. Il piano esecutivo di gestione e' deliberato in coerenza con
il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e
programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione
gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui
all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano
esecutivo di gestione";

Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
69
05/03/2014
Tiziano Tessaro - riproduzione riservata
Controllo degli equilibri finanziari della gestione
(segue)
( art. 147-quinquies TUEL)
Direzione e coordinamento: responsabile del servizio finanziario
Vigilanza:
organo di revisione
Coinvolgimento attivo:
organi di governo, direttore generale,
segretario, responsabili dei servizi
Disciplina: regolamento di contabilità, nel rispetto di:



disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile
norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità interno)
norme di attuazione dell’art.81 della Costituzione
(legge 24 dicembre 2012, n.243)
Implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario
dell’ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali
esterni
Tiziano Tessaro - riproduzione riserv ata
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05/03/2014
Controllo degli equilibri finanziari della gestione
(Art. 147 comma 2, lett.c)
Oggetto:
 equilibri finanziari della gestione di competenza
(accertamenti di entrata e impegni di spesa)

equilibri finanziari della gestione dei residui
(verifica dell’andamento e della consistenza dei residui attivi e dei
residui passivi e del risultato di amministrazione)

equilibri finanziari della gestione di cassa
(riscossioni e pagamenti sia in conto competenza che in conto residui)
Verifica del rispetto del patto di stabilità interno
Periodicità: costante
Coordinamento e vigilanza: responsabile del servizio finanziario
Attività di controllo:
responsabili dei servizi
Tiziano Tessaro - riproduzione riserv ata
GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Equilibrio generale
=
ENTRATE TOTALI
SPESE TOTALI
Equilibrio corrente
SPESE CORRENTI (Tit. I)
=
ENTRATE
CORRENTI Tit. I + II
+ III
QUOTA CAPITALE RIMBORSO MUTUI
[Tit. III (Int. 3, 4 e 5)] salvo eccezioni di legge
Equilibrio parte investimenti
ENTRATE IN C/CAPITALE
Tit. IV + V (Categ. 3 + 4)
=
SPESE IN
C/CAPITALE Tit. II
Equilibrio anticipazioni di cassa
ANTICIPAZIONI DI CASSA E
FINANZ. A BT (Tit. V categ. 1+2)
=
ANTICIPAZIONI DI CASSA E
FINANZ. A BT (Tit. III Int. 1+2)
Equilibrio servizi conto terzi
Titolo VI
=
Titolo IV
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05/03/2014
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
possono attivare le procedure di cui al comma 2 dell’art.
148 bis in caso di
Art 148
comma 2
tuel
a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione
di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della
parte corrente del bilancio;
c) anomale modalità di gestione dei
servizi per conto di terzi;
d) aumento non giustificato di spesa
degli organi politici istituzionali.
Valore pregnante degli equilibri effettivi Tiziano Tessaro - riproduzione riservata
Elementi perturbatori
dell’equilibrio di bilancio
Sanzioni
amministrative Recupero
ed entrate una dell’evasione
tantum;oneri di
urbanizzazione
oneri sommersi
derivanti dalla
gestione degli
debiti
fuori bilancio o Eventuale utilizzo organismi
partecipati
passività
avanzo di
probabili da
amministrazione
finanziare
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05/03/2014
Tiziano Tessaro - riproduzione rise rvata
L’avanzo di amministrazione
La gestione finanziaria del periodo
amministrativo che va dal 1° gennaio al 31
dicembre, è sintetizzata da un valore globale: il
risultato di amministrazione
Valori
Fondo di cassa al 31 dicembre
(giacenze +, anticipazioni di cassa -)
+/-
Residui attivi a riportare
+
Residui passivi a riportare
-
Risultato di amministrazione

Tiziano Tessaro - riproduzione riservata
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05/03/2014
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per
ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente,
ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla
differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma
dell'articolo 194 e per l'estinzione anticipata dei prestiti;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli
equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa
provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese
di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo
dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di
assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
utilizzo dell’avanzo e
anticipazione di tesoreria

3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di
variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio
immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione
del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti
nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con
l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.

. L’avanzo di
amministrazione
non vincolato
non può essere
utilizzato nel
caso in cui l’ente
• si trovi in una delle
situazioni previste dagli
articoli 195 (Utilizzo di
entrate a specifica
destinazione) e 222
(Anticipazioni di tesoreria).
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
74
05/03/2014
È
ammessa la possibilità di applicare
l'avanzo non vincolato, perché il divieto
dell'articolo 187, comma 3-bis, non sarebbe
assoluto, ma opera solo per reiterato
ricorso all'anticipazione di cassa, e non per
quella occasionale.
parere
310/2013
Corte dei
conti del
Piemonte
"Per l'anno 2013, il
limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria
di c ui all'artic olo 222 del dec reto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
inc rementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a c inque dodic esimi.
L'utilizzo della maggiore antic ipazione di c ui al primo periodo vinc ola per i
c omuni una quota c orrispondente delle entrate dell'imposta munic ipale propria
per l'anno 2013 e per le provinc e una quota dell'imposta sulle assic urazioni
c ontro la responsabilità c ivile derivante dalla c irc olazione dei veic oli a motore,
esc lusi i c ic lomotori, per l'anno 2013.
(art. 1,
c omma 9 del dl 35/2013)
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
Tiziano Tessaro - riproduzione rise rvata
75
05/03/2014
Residui attivi (Art. 189)
Visivamente possiamo rappresentare i residui attivi
con il seguente diagramma.
Somme non
MINORI ENTRATE
accertate
RESIDUI ATTIVI
ENTRATE
PREVISTE
ENTRATE
ACCERTATE
ENTRATE
RISCOSSE
Tiziano Tessaro - riproduzione riservata
Residui passivi
Visivamente possiamo rappresentare i residui
passivi con il seguente diagramma.
Spese non
impegnate
SPESE
PREVISTE
ECONOMIE DI
SPESA
RESIDUI
PASSIVI
SPESE
IMPEGNATE
SPESE
LIQUIDATE
SPESE
ORDINATE/
PAGATE
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76
05/03/2014
Tiziano Tessaro - riproduzione rise rvata
DEBITI FUORI BILANCIO
ART. 194 TUEL
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di
istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o
atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del
bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di
gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile
o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di
servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di
pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati
utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di
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pubbliche funzioni e servizi di competenza.
77
05/03/2014
Tiziano Tessaro - riproduzione rise rvata
La circolarizzazione dei crediti e dei debiti
L’Art. 6, al co. 4 introduce l’obbligo, a partire dall’esercizio
finanziario 2012, per i Comuni e le Province di allegare al
rendiconto una ulteriore nota informativa contenente la verifica
dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.
La predetta nota dovrà essere allegata a partire dall’anno
prossimo in occasione dell’approvazione del rendiconto 2012.
Essa deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione
(dell’ente e della società partecipata) e deve evidenziare
analiticamente eventuali discordanze, delle quali va data la
motivazione. In quest’ultimo caso, il Comune o la Provincia
devono adottare senza indugio, e comunque non oltre il
termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti
necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e
creditorie.
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05/03/2014
INTERVENTO 10 – FONDO SVALUTAZIONE
CREDITI
SPENDING REVIEW (L. 135/2102)
Già dall’esercizio 2012 nel bilancio di previsione va iscritto il fondo per un
importo pari almeno al 30% dei residui attivi iscritti al Tit. I (entrate
tributarie) e III (entrate extra-tributarie), residui aventi anzianità > 5 anni
(2006 e precedenti)
Deroga a condizione che vegano redatti i
seguenti documenti:
1. Certificazione analitica di ogni residuo da parte dei
responsabili dei servizi, in merito alla perdurante sussistenza
delle ragioni del credito, sia all’elevato tasso di esigibilità (che
deve risultare da congrui elementi giustificativi)
1. Parere motivato dell’organo di revisione
Il controllo strategico
Tiziano Tessaro - riproduzione riservata
79
05/03/2014
IL CONTROLLO STRATEGICO
E ’ il c on t r ol l o p r eor d in at o al l a v al ut azi one
dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di
determinazione dell’indirizzo politico, anche in termini di
congruenza, coerenza interna ed esterna, nonché di
adeguatezza tra obiettivi e finalità poste a confronto con
lo stato di realizzazione degli obiettivi predefiniti.
E’ un controllo che sintetizza le altre forme di controllo ed
è di supporto al ciclo della programmazione
IL CONTROLLO STRATEGICO
D.L. 174/2012
(art. 147-ter Tuel)
Per comuni con popolazione > 15.000 abitanti
Nell’a m b it o dell’aut o no m i a or gani zzat i va l’ent e def inisce
metodologie di controllo strategico finalizzate:
 Alla rilevazione dei risultati conseguit i rispetto agli obiettivi
predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati
ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle
procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati,
della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della
domanda espressa, degli aspetti socio-economici
L’ unit à pr epost a al cont r ollo st r at egico elabor a r appor t i
periodici da sottoporre alla Giunta e al Consiglio per la successiva
predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei
programmi secondo modalità da definire con il regolamento di
contabilità
80
05/03/2014
Controllo strategico
Fini: - valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di
determinazione dell’indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
(art. 147 TUEL , comma 2, lett.b)
-
verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo
le linee approvate dal Consiglio
- art. 147- ter TUEL che prevede altresì la
Definizione di metodologie finalizzate alla rilevazione di:
 risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti
 aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti
 tempi di realizzazione rispetto alle previsioni
 procedure operative confrontate con i progetti elaborati
 qualità dei servizi erogati
 grado di soddisfazione della domanda espressa
 aspetti socio-economici
E’ prevista l’istituzione di un’ Unità preposta al controllo strategico sotto la direzione
del direttore generale o del segretario che elabora rapporti periodici da sottoporre
alla giunta e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari
di ricognizione dei programmi (v. art.
193 TUEL)
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L’ABC della pianificazione strategica
Visione, missione, obiettivi
A
Dove siamo
Missione e obiettivi di fondo
Funzioni e compiti attribuiti
Modelli organizzativi e logiche di
funzionamento
Programmi realizzati, attività svolte e
servizi forniti
Risorse finanziarie a disposizione
Persone, competenze e conoscenze a
disposizione
Formulazione
della strategia
Q UESTIONI DI
RILEVANZA
STRATEGICA
B
Cosa vogliamo diventare
Cosa occorre modificare nella missione,
nell’assetto organizzativo, nell’insieme
delle politiche e dei programmi attivati,
nelle risorse umane, finanziarie e
tecnologiche, nelle conoscenze competenze
C
Come dobbiamo muoverci
L’individuazione del percorso e delle azioni
necessarie per passare dalla situazione
attuale a quella prospettata (piani strategici
generali, piani risorse tecnologiche e
logistiche, gestione e sviluppo delle risorse
umane, ridefinizione dei processi)
Implementazione
della strategia
81
05/03/2014
Fasi della pianificazione strategica
1
Ambiente generale
Analisi della situazione
di partenza e della sua
prevedibile evoluzione
Ambiente specifico
Serve a prevedere il probabile
andamento futuro di alcune variabili
ambientali particolarmente
significative, attraverso l’analisi di
ambiente generale e specifico, oltre
che da un’analisi interna all’azienda
Azienda
163
Fasi della pianificazione strategica
2
Determinazione degli
obiettivi di fondo della
gestione
Consiste nella precisa esplicitazione
dei traguardi, debitamente
quantificati, a cui mira l’azienda
nell’arco di tempo pluriennale
considerato con la definizione e
l’attuazione delle scelte strategiche
164
82
05/03/2014
Fasi della pianificazione strategica
3
Definizione delle
regole di
comportamento verso
gli stakeholders
È rivolta a chiarire in anticipo quale
sarà l’atteggiamento di fondo con cui
l’azienda intende rapportarsi alle
diverse categorie di soggetti a vario
titolo interessati alle vicende
produttive (i c.d. stakeholders)
165
Fasi della pianificazione strategica
4
Quali prestazioni
Definizione delle aree
di intervento
Per quali soggetti
Serve a decidere il cosa e il come
dell’intervento che si vuole realizzare
in una prospettiva futura
In che modo
166
83
05/03/2014
Fasi della pianificazione strategica
5
Vantaggio
competitivo naturale
Analisi del profilo
competitivo di ciascun
business
Consiste nella valutazione dei punti di
forza e di debolezza dell’azienda
rispetto al sistema della
concorrenza(quindi iniziativa privata
pubblica insieme), in modo da
individuare le azioni da intraprendere
per essere più competitivi in futuro
Fattori critici di
successo
Punti di forza e di
debolezza
Azioni opportune
167
Fasi della pianificazione strategica
6
Ingresso
Scelta della missione
di ciascun business
Consiste nella scelta relativa al
comportamento dell’azienda
relativamente ad una specifica attività
(se intraprenderla, svilupparla,
difenderla o uscirne)
Sviluppo
Difesa
(sfruttamento)
Disinvestimento
168
84
05/03/2014
Fasi della pianificazione strategica
7
Definizione della
strategia di
“portafoglio”
Questa fase ha luogo quando
l’impresa ha deciso di operare su una
pluralità di attività e si concretizza
nella costruzione di un disegno
strategico globale ed equilibrato dal
punto di vista economico-finanziario
169
Fasi della pianificazione strategica
8
Progetti
Pianificazione
operativa
Piano di funzione
È l’articolazione della pianificazione
strategica in programmi e progetti
concretamente identificati
Piano globale
Stato
patrimoniale
Piano
finanziario
Conto
economico
170
85
05/03/2014
(New) Public Management, scuole di pianificazione
strategica e politiche pubbliche: le logiche condivise
Formulazione delle
politiche pubbliche
Modelli razionali
Razionalità limitata
Paradigma gestionale
Scuole di pianificazione
strategica
Modelli razionali,
imprenditoriali,
competitivi
Paradigma New Public
Management
Modello di Stato
efficiente
Public Governance, scuole di pianificazione
strategica e politiche pubbliche: le logiche
condivise
Formulazione delle
politiche pubbliche
Modello umanistico
Paradigma democratico
– umanistico
Scuole di pianificazione
strategica
Modelli negoziali
Apprendimento
Cultura
Paradigma Public
Governance
Paradigma New Public
Management
Stato flessibile,
partecipativo
86
05/03/2014
Pianificazione e controllo strategico
 La Pianificazione strategica ha l’obiettivo di:
• Supportare l’organo politico nell’individuazione degli obiettivi
strategici;
• Declinare gli obiettivi strategici in obiettivi
assegnandoli alle strutture organizzative;
operativi
 Il Controllo strategico ha l’obiettivo di:
• Verificare il compimento delle azioni assegnate, attraverso
indicatori di realizzazione fisica e finanziaria. La
responsabilità delle azioni è della struttura tecnica.
• Verificare l’efficacia delle azioni definite (indicatori di impatto
o di efficacia). La responsabilità dell’efficacia delle azioni è
dell’organo politico.
• Fornire elementi per la valutazione dei risultati.
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174
87
05/03/2014
La funzione strategica e di controllo
Programma politico
Impatto sulla strategia
Obiettivi prioritari
Analisi strategica
Definizione budget
Conseguenze operative
Prodotti / società
Analisi scostamenti
Risultati (utente/prodotto)
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175
Documenti della pianificazione strategica
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato (art. 46, c. 3 del Tuel),
Piano generale di sviluppo (art. 165 Tuel)
la relazione previsionale e programmatica e il bilancio
pluriennale (artt. 170 e 171 del Tuel),
il programma triennale dei lavori pubblici (art. 132 del dlgs
163/2006).
176
88
05/03/2014
Caratteristiche dei documenti della
pianificazione strategica
unicamente programmatici (linee programmatiche per azioni e progetti);
programmatici e contabili (relazione previsionale e programmatica e
programma triennale dei lavori pubblici);
unicamente contabili (bilancio pluriennale);
di respiro pluriennale;
di competenza del consiglio;
propedeutici alla definizione dei documenti di programmazione e
budgeting.
177
La “cascata degli interventi di
programmazione/pianificazione”
Linee
LINEE STRATEGICHE
programmatic he
PROGRAMMI
PGS
PROGETTI
SEGMENTO PROGRAMMATICO
SEGMENTO PROGETTUALE
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OBIETTIVI DI ESERCIZIO
RPP e
Bilancio
PEG
89
05/03/2014
Indirizzo
controllo
GIUNTA
La Giunta approva il PEG
individuando le risorse da destinare
ai singoli obiettivi e la loro
ripartizione tra gli uffici; con il
nucleo di valutazione, controlla la
rispondenza dei risultati dell’attività
amministrativa agli indirizzi impartiti
OBIETTIVI:
lungo termine
breve termine
Il Direttore Generale:
- coordina l’attività dei dirigenti;
- raccoglie le proposte formulate dai
dirigenti per predisporre il bilancio
di previsione e il piano triennale
delle opere
-predispone, sentiti i dirigenti, il PEG
da proporre alla Giunta
DIR. GENERALE
Predi
spone
propone
CONSIGLIO
Il Consiglio esercita l’attività di
indirizzo politico-amministrativo
deliberando
sugli
atti
fondamentali
(programmi,
relazioni
previsionali
e
programmatiche,
piani
finanziari, l'elenco annuale dei
lavori pubblici, bilanci e relative
variazioni, conti consuntivi, piani
territoriali e urbanistici…).
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (assegnazione delle
risorse per gli obiettivi gestionali di breve termine)
COMPETENZE
DIRIGENTI
DEGLI ORGANI Spetta ai dirigenti: 1.la direzione degli uffici e dei servizi; 2.la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica; 3.l’adozione di atti che impegnano
DELL’ENTE
l’amministrazione verso l’esterno (non riservati da legge o statuto agli organi di
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governo); 4.tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
LOCALE
atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 5.impostare il programma di attività e
verificarne l’attuazione
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09/05/2011
90
05/03/2014
FASI
ATTUAZIONE
PIANIFICAZIONE
STRATEGICA
RELAZIONE
PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA
Individua e descrive gli
obiettivi strategici di medio
e lungo periodo
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO
PLURIENNALE E
BILANCIO ANNUALE
Manifestazione finanziaria
degli obiettivi definiti nella
RPP
GENERALE
PROGRAMMAZIONE
ESECUTIVA
P.E.G.
REALIZZAZIONE
PROGRAMMA
ATTIVITA’
OPERATIVA
VERIFICA DEI
RISULTATI
CONTROLLO
INTERNO
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BUDGET
RISORSE
UMANE
RESPONSABI
LE
OBIETTIVO
RISORSE
STRUMENTAL
I
RISORSE
FINANZIARIE
91
05/03/2014
Il controllo strategico e la pianificazione
strategica
Linee programmatiche
di mandato
Ente
locale
Comunità
locale
stakeholders
Piano
generale di
sviluppo
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Linee programmatiche
e piano generale di sviluppo
Linee programmatiche
illustra gli obiettivi politici
è redatto dal sindaco (primo
adempimento pianificatorio)
- deve essere presentato in
Consiglio, sentita la giunta
(comma 3 dell’articolo 46
del D.Lgs. n. 267/00 )
-
Piano generale di sviluppo
- è tratto dalle linee programmatiche
di cui rende operativi gli obiettivi
- è
un
documento
tecnico
predisposto dalla Giunta
- definisce
il
contenuto
degli
interventi e ne quantifica il costo
- è approvato dal Consiglio comunale
prima del primo bilancio
- l’organo di revisione esprime un
motivato giudizio di congruità
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92
05/03/2014
PIANO DI MANDATO
PIANO GENERALE DI SVILUPPO
DELL’ENTE
Il comma 3 dell’articolo 46 del D.Lgs. n.
267/00 dispone che :
“Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco
o il presidente della provincia, sentita la
giunta, presenta al consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni e ai
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progetti da realizzare nel corso del mandato”.
Piano generale di sviluppo: fonte normativa
Art. 165 c. 7 Tuel – Struttura del bilancio
1. Il bilancio di previsione annuale è composto da due parti,
relative rispettivamente all’entrata e alla spesa.
5. La parte spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni,
servizi ed interventi
La parte spesa è leggibile anche per programmi dei
quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di
sintesi del bilancio e nella relazione previsione e
programmatica.
7. Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di
attività, anche normative, relative alle opere da
realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non
necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di
un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di
sviluppo dell’ente, secondo le indicazioni dell’art. 151,
può essere compreso all’interno di una sola delle
funzioni dell’ente, ma può anche estendersi a più
funzioni.
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93
05/03/2014
GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
LINEE
PROGRAMMATICHE
Relazione previsionale
e programmatica
PIANO GENERALE DI
SVILUPPO
Missione aziendale
Bilancio
pluriennale
Bilancio
annuale
di
previsione
Piano
esecutivo di
gestione
3
IL PIANO GENERALE DI SVILUPPO
Art. 13 D.lgs. 170/2006
Art. 165, c. 7, TUEL
Documento che ha la funzione di raccordare i diversi livelli di programmazione
in un’unica cornice dove vengono declinati obiettivi strategici, azioni, impegni
enunciati nelle linee programmatiche, struttura delle responsabilità. SI differenzia
dalle linee programmatiche in quanto contiene analisi di fattibilità e proietta gli
andamenti economico-finanziari e patrimoniali per l’intero mandato.
~ Raccorda la pianificazione strategica con la programmazione gestionale
Si collega ai programmi e progetti della RPP
Deve garantire la coerenza con gli altri strumenti di pianificazione
La legge non stabilisce regole tassative per strutturare il PGS (modulabile in
base alle dimensioni e complessità).
Deve essere deliberato dal consiglio prima del primo bilancio annuale di
previsione.
E’ soggetto a revisione periodica.
94
05/03/2014
PIANO GENERALE DI SVILUPPO DELL’ENTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Prima della redazione del piano generale di sviluppo dell’ente è
necessario approfondire ed analizzare:
le necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei servizi che
non abbisognano di realizzazione di investimento;
le possibilità di finanziamento con risorse correnti per l’espletamento
dei servizi, oltre le risorse assegnate in precedenza, nei limiti delle
possibilità di espansione;
il contenuto concreto degli investimenti e delle opere pubbliche che si
pensa di realizzare;
il costo di essi in termini di spesa di investimento;
i riflessi in termini di spesa corrente per ciascuno degli anni del
mandato;
le disponibilità di mezzi straordinari;
le disponibilità in termini di indebitamento;
il costo delle operazioni finanziarie e le possibilità di copertura;
la compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità interno.
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Il PGS nel quadro programmatoriopianificatorio
Linee programmatiche
di mandato
Programma elettorale
Piano Generale di
Sviluppo
Piano operativo del
Direttore Generale
RPP 1
RPP 2
RPP 3
RPP 4
RPP 5
PEG 1
PEG 2
PEG 3
PEG 4
PEG 5
Gestione
operativa 1
Gestione
operativa 2
Gestione
operativa …..
Gestione
operativa ……
Gestione
operativa ……
Programma elettorale
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Valutazione dei dirigenti
95
05/03/2014
Piano generale di sviluppo
Linee strategiche (da mutuare dalle linee programmatiche di mandato)
Programma 1
Progetto
1.1
Progetto
1.2
Programma 2
Progetto
2.1
Progetto
2.1
Programma ..
Progetto
2.1
Progetto
……
Progetto
……
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Esemplificazione
1^ LINEA STRATEGICA
Sicurezza della Città e dei cittadini
Potenziament
o Protezione
Civile
Costituzione
gruppo di
P.C.
Integrazio
ne con
Polizia
Locale
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Potenziament
o presenza
Forze
dell’Ordine
H 24
Coordina
mento
interforze
Ammodernamento
del sistema
viabilistico
Passaggi
pedonali
Ammodernamento
del sistema di
Pubblica
Illuminazione
Lotta alla
emarginazion
e sociale
Dossi
………
96
05/03/2014
I CONTROLLI SUL PGS
Principio CNDCEC n. 5, punto 47
Motivato giudizio di
congruità e coerenza
Il revisore deve verificare che il PGS:
1
Sia tratto dalle linee programmatiche di cui rende operativi gli obiettivi con le reali
possibilità dell’ente
2
Sia un documento tecnico predisposto dalla giunta
3
4
Definisca il contenuto degli interventi e ne quantifichi il costo
Dia evidenza:
- delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei servizi che non
abbisognano di investimenti;
- delle possibilità di finanziamento con risorse correnti per l’espletamento dei servizi, oltre
alle risorse assegnate in precedenza, nei limiti delle possibilità di espansione;
- del contenuto concreto degli investimenti e delle OOPP, delle indicazioni di costo e di
oneri indotti;
- delle disponibilità in termini di indebitamento;
- del costo delle operazioni finanziarie (leasing; PO; aperture di credito) e delle possibilità
di copertura;
- della compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità.
5
Sia deliberato dal Consiglio prima del primo bilancio annuale del mandato e prima della
deliberazione della giunta sul programma triennale dei LLPP e del fabbisogno di personale
6
Venga assoggettato a revisione periodica
I CONTROLLI SUL PGS
Ipotesi di mancata adozione
Corte dei Conti, Sez. riunite
Parere del 31.03.2009
Il revisore deve invitare senza indugio gli organi preposti all’adozione dando
evidenza dell’inadempimento alla Sez. Reg.le della Corte dei conti in sede di
questionario
La mancata adozione in termini ragionevoli comporta l’obbligo per il revisore di
darne referto all’organo consiliare con eventuale denuncia ai competenti organi
giurisdizionali ove si configurino responsabilità e di segnalazione alla Prefettura
Non incide sulla legittimità del bilancio di previsione
97
05/03/2014
Sez. Lombardia 374 2010
O le linee di tendenza dell’ordinamento si orientano
all’adozione di strumenti programmatici che, partendo da
piani generali di consigliatura si riflettano e trovino
attuazione nei bilanci pluriennali e programmatici e nel
bilancio annuale. Si tratta di linee di tendenza in
evoluzione che dovranno trovare espressione nelle
modifiche delle leggi di contabilità pubblica e nella
prassi applicativa.
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Sez. Lombardia 374 2010
- la funzione del Piano Generale di Sviluppo è quella di
confrontare le linee programmatiche di ciascuna
amministrazione, così come previste e disciplinate dall’art. 46 del
TUEL, con le reali possibilità operative dell’ente e formulare in
relazione alla durata del mandato del Sindaco o del Presidente della
Provincia, le azioni e gli interventi che l’ente intenderà seguire
nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da
assicurare alla collettività, negli
investimenti e nelle opere pubbliche da realizzare in relazione
alle risorse finanziarie acquisibili;
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98
05/03/2014
Sez. Lombardia 374 2010
ciascun ente, nell’ambito della sua autonomia
statutaria, è tenuto a disciplinare uno strumento
programmatorio di carattere generale, che,
indipendentemente dalla denominazione, funga da
raccordo fra le linee programmatiche che
l’Amministrazione intende perseguire nel corso del
mandato e le attività in concreto da porre in essere in
relazione alle peculiarità organizzative e finanziarie
dell’ente;
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Sez. Lombardia 374 2010
- il Piano Generale di Sviluppo è previsto nell’ambito della
disciplina contabile e finanziaria degli enti locali quale
elemento centrale nel processo di
programmazione dell’attività dell’ente ,ma la sua
mancanza non è idonea ad incidere sulla validità e
legittimità del bilancio di esercizio o degli altri documenti
contabili dell’ente locale;
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99
05/03/2014
Il controllo di gestione:
definizioni e fasi
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Controllo di gestione
Verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità
dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra
obiettivi e azioni realizzate, nonchè tra risorse impiegate
e risultati
TUEL - Art. 147, comma 2, lett.a)
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100
05/03/2014
Il controllo di gestione
Originario TUEL art. 147, comma 1
Verificare, attraverso il controllo di gestione,
l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il
rapporto tra costi e risultati
TUEL art. 196, 197, 198, 198bis
Altri richiami normativi
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art. 147 lett. a )

a) verificare, attraverso il controllo di gestione,
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi
e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e
risultati
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101
05/03/2014
Il controllo di gestione
TUEL art. 197




Modalita' del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera
attivita' amministrativa e gestionale delle province, dei comuni delle comunita'
montane, delle unioni dei comuni e delle citta' metropolitane ed e' svolto con una
cadenza periodica definita dal regolamento di contabilita' dell'ente.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonche' rilevazione dei
risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di
verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di
economicita' dell'azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione e' svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di
costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi
finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi
ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicita' dell'azione
amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi,
ove possibile per unita' di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri
gestionali dei servizi degli enti
localiTessaro
di cui- riproduzione
all'articoloriservata
228, comma 7.
Tiziano
Il controllo di gestione è una procedura
diretta a verificare...
lo stato di attuazione degli
obiettivi preventivati
la funzionalità organizzativa
dell’ente
l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità nella
realizzazione degli obiettivi
programmati
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102
05/03/2014
Il controllo di gestione (art. 196, 1 c.
T.U.) è finalizzato alla…
realizzazione
degli obiettivi
programmati
corretta ed
economica gestione
delle risorse
pubbliche
imparzialità e buon
andamento della
pubblica
amministrazione
trasparenza
trasparenza
dell’azione
dell’azione
amministrativa
amministrativa
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Fasi del controllo (art. 197, 2 c. T.U.)
Predisposizione di
un piano
dettagliato di
obiettivi
art. 197, 2 c.
T.U.
Fasi del
controllo
Rilevazione dei dati relativi
ai costi ed ai proventi ed
alla rilevazione dei risultati
raggiunti
Valutazione dei dati
coerentemente al
piano degli obiettivi
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103
05/03/2014
in cosa consiste
v erifica efficienza efficacia
economicita'
utilizzando il rapporto
annuale sui parametri
gestionali dei servizi degli
enti locali di cui all'articolo
228, comma 7
rapporto
tra
risorse
acquisite
risultati
qualitativi e
quantitatvi
costi singoli fattori
produttivi
ricavi (per
servizi
produttivi)
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in cosa consiste
v erifica risultati
rapporto
tra
risultati qualitativi e
quantitativi
piano obiettivi
obiettivi indicati
nel pdo
obiettivi
raggiunti
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104
05/03/2014
Il ciclo del Controllo di Gestione
Definizione di Obiettivi, Risorse, Azioni e
Tempi, mediante la redazione del Budget
Gestione
Programmazione
Budget
Rilevazione degli Eventi di
Gestione in concomitanza con la
loro manifestazione
Analisi dei Costi
e dei Risultati
Consuntivo
Verifica della
Gestione
Azioni correttive


Controllo
Verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
L’analisi degli scostamenti tra i risultati raggiunti e quelli previsti determina eventuali
azioni correttive o revisione dei programmi
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209
Obiettivi del controllo di gestione

La Pianificazione direzionale ha l’obiettivo di:
– Assegnare risorse finanziarie, economiche, umane,
strumentali per il conseguimento degli obiettivi
assegnati;
– Fornire elementi per la valutazione dei dirigenti;

Il Controllo direzionale ha l’obiettivo di:
– Verificare il raggiungimento degli obiettivi nel
rispetto delle risorse assegnate (indicatori di
efficienza);
– Verificare il livello di servizio erogato (indicatori di
qualità e di servizio) nell’esecuzione delle attività di
competenza;
– Fornire elementi per la valutazione dei risultati.
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210
105
05/03/2014
Controllo sulle societa’
partecipate
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Comma 1
Obbligo di controllo da parte
delle strutture dell’ente sugli
organismi associati
Comma 2 e comma 3
controlli dell’ente sulle societa’
•i rapporti finanziari tra l’ente
proprietario e la società;
•la situazione contabile,
gestionale ed organizzativa;
• i contratti di servizio;
•la qualità dei servizi;
•il rispetto delle norme di legge
sui vincoli di finanza pubblica
• monitoraggio periodico
sull'andamento delle società
non quotate partecipate,
• analisi degli scostamenti
rispetto agli obiettivi assegnati
comma 3
Comma 4
Obbligo di tenere un bilancio
consolidato secondo le regole
dell’organismo societario
•Individuazione delle
opportune azioni correttive,
anche in riferimento a
possibili squilibri economicofinanziari rilevanti per il
bilancio dell'ente.
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106
05/03/2014
Comma 1
Obbligo di controllo da parte delle strutture
dell’ente sugli organismi associati
1
Comma 2 e 3 controlli dell’ente sulle societa’
i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società;
la situazione contabile, gestionale ed organizzativa;
i contratti di servizio;
la qualità dei servizi;
il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica
monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate
partecipate,
analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati
2
3
Azioni correttive
e sanzionatorie
Comma 4
Obbligo di tenere un bilancio consolidato secondo
le regole dell’organismo societario
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Controllo dello stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi
gestionali da parte degli organismi gestionali esterni
(art. 147, comma 2, lett.d e art. 147/quater)
Disciplina:
definizione di un sistema di controlli sulle società non
quotate partecipate dall’ente
Soggetti del controllo: strutture dell’ente che ne sono responsabili
Modalità:
 definizione preventiva degli obiettivi gestionali secondo parametri
qualitativi e quantitativi cui la società deve tendere (anche in relazione
alle indicazioni della RPP)
 organizzazione di un sistema informativo finalizzato a rilevare:
–
–
–
–
–
i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società
la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società
i contratti di servizio
la qualità dei servizi
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
 monitoraggio periodico sull’andamento delle società, analisi degli
scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, individuazione di
opportune azioni correttive
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107
05/03/2014
IL CONTROLLO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE
(ART. 147-quater)
D.L. 174/2012
Comuni con popolazione > 15.000 abitanti
L’E.L. definisce nella propria autonomia organizzativa un SISTEMA DI
CONTROLLI SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE tramite strutture
proprie che ne sono responsabili.
L’amministrazione definisce gli obiettivi gestionali a cui deve tendere
la società partecipata (da riportare nella RPP ex art. 170, c. 6 Tuel)
secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un sistema
informativo finalizzato a rilevare:
i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società;
 la situazione contabile, gestionale ed organizzativa;
 i contratti di servizio;
la qualità dei servizi;
il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica
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216
Comma 1
108
05/03/2014
Soggetti coinvolti
DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE
RESP. SERVIZI FINANZIARI
DIRIGENTE STRUTTURA COMPETENTE
REVISORI CONTI
CONTROLLO STRATEGICO
ALTRI EVENTUALI
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
se l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 2, comma 461, lett. d), della
Legge n. 244/2007 possa essere oggetto di affidamento diretto a favore delle
associazioni dei consumatori mediante apposita convenzione, il Collegio
ritiene di poter svolgere le seguenti considerazioni.
Innanzi tutto, si constata un preciso dato testuale: la lett. d) del comma 461
parla espressamente di ”monitoraggio svolto sotto la responsabilità dell’ente
locale…con la partecipazione delle associazioni dei consumatori”.
Pertanto, un’interpretazione della norma che giungesse a ritenere possibile
l’affidamento tout court dell’attività di monitoraggio in maniera esclusiva
alle
associazioni dei consumatori forzerebbe, in prima battuta, la previsione
testuale della norma, che invece richiama espressamente e specificamente il
concetto di “partecipazione”.
A tale concetto, com’è noto, corrisponde, nell’ambito amministrativo, innanzi
tutto, una ben determinata modalità procedimentale,canonizzata nelle
disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Sezione Piemonte 56/2010
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
109
05/03/2014
 l’attività
di monitoraggio, di cui all’art. 2, comma 461, della
Legge finanziaria 2008, non possa essere oggetto di
affidamento (diretto) alle associazioni dei consumatori,
posto che la normativa in questione prevede (solo) una
partecipazione di tali associazioni all’attività di controllo
dell’ente sul servizio pubblico.
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
 L'ente
locale definisce, secondo la propria autonomia
organizzativa, un sistema di controlli sulle societa' non
quotate, partecipate dallo stesso ente locale.
 Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie
dell'ente locale, che ne sono responsabili.
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
110
05/03/2014
Resp. Servizi finanziari
Effettua il monitoraggio annuale sui dati economico-gestionali
delle società partecipate
Vigila sull’equilibrio economico-finanziario che influiscono sul
bilancio dell’Ente
Propone eventuali azioni correttive in itinere
Segnala agli organi competenti le situazioni di deficitarietà.
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
Soggetti di riferimento
I componenti dei Consigli di Amministrazione delle società
partecipate nominati in rappresentanza dell’Ente devono
consentire e facilitare la trasmissione delle informazioni e
della documentazione necessarie all’esercizio del controllo.
I Sindaci delle società partecipate devono comunicare al
Collegio dei Revisori dell’Ente le criticità rilevate in ordine
alla gestione delle risorse.
I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono
comunicare al responsabile della struttura competente le
anomalie riscontrate nella loro attività di controllo.
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
111
05/03/2014
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223
• Comma 2
La dinamica del controllo
L’ENTE assegna gli obiettivi da conseguire (RPP) con
particolare riguardo alle attività strumentali e ai servizi pubblici
secondo standard qualitativi e quantitativi; (rif. art. 170, comma
6, del d.lgs. 267/2000) anche in termini di efficacia, efficienza
ed economicità del servizio.
LE SOCIETA’, tenendo conto degli obiettivi suddetti e dei
contratti di servizio, organizzano le risorse aziendali e svolgono
le attività affidate in modo che il livello quali-quantitativo ed
economico delle prestazioni corrisponda a quello richiesto e
stabilito negli stessi programmi e/o contratti di servizio.
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
112
05/03/2014

L’ente procede alla verifica dello stato di attuazione e
degli scostamenti rispetto agli indirizzi e obiettivi
assegnati alle Società partecipate non quotate
A. I rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la
singola società;
Adozione delle opportune
azioni correttive
anche con riferimento ai
possibili squilibri economicofinanziari rilevanti
per il bilancio dell’Ente
B. La situazione contabile, gestionale e
organizzativa della singola società;
C. La gestione dinamica dei contratti di
servizio/convenzioni di affidamento e la verifica
della qualità dei servizi erogati all’utenza, sia
interna che esterna all’ente;
D. Il rispetto delle norme di legge sui vincoli di
finanza pubblica.
Necessita’ della
c.d.sana gestione
(Legge di stabilita’)
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
L’oggetto della verifica
2
La situazione
contabile,
gestionale e
organizzativa della
singola società
1
3
4
La gestione
dinamica dei
contratti di servizio
e la verifica della
qualità dei servizi
erogati all’utenza,
I rapporti
finanziari tra
l'ente
proprietario e la
singola società;
5
6
113
05/03/2014
A.I: annuale verifica delle reciproche partite creditorie e
debitorie, a qualsivoglia titolo originate, con obbligo di
riconciliazione entro l’anno di riferimento (art. 6, comma 4 del
D.L. 95/2012 e s.m.i.);
 A.II: flussi finanziari non derivanti da rapporti di commessa,
tra ente e società (operazioni reali sul capitale, anche a titolo di
ricapitalizzazione, concessioni di crediti o di garanzie da parte
del socio, rimborso di capitale eccedente, distribuzioni di
dividenti e riserve disponibili, etc…).

Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
La circolarizzazione dei crediti e dei debiti (1)
L’Art. 6, al co. 4 introduce l’obbligo, a partire dall’esercizio
finanziario 2012, per i Comuni e le Province di allegare al
rendiconto una ulteriore nota informativa contenente la
verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società
partecipate.
La predetta nota dovrà essere allegata a partire dall’anno
prossimo in occasione dell’approvazione del rendiconto
2012. Essa deve essere asseverata dai rispettivi organi di
revisione (dell’ente e della società partecipata) e deve
evidenziare analiticamente eventuali discordanze, delle
quali va data la motivazione. In quest’ultimo caso, il
Comune o la Provincia devono adottare senza indugio, e
comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in
corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione
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delle partite debitorie
e Tessaro
creditorie.
114
05/03/2014
La circolarizzazione dei crediti e dei debiti (2)
Sul piano operativo la nota da allegare al rendiconto si
riferisce a tutte le società partecipate; essa non
comprende, invece, l'analisi dei rapporti finanziari
intercorrenti con altri organismi di diritto pubblico o
privato, quali le fondazioni, associazioni, aziende di
servizi alla persona, ecc.
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La circolarizzazione dei crediti e dei debiti (3)
Richiamando i principi di revisione contabile in merito
alla “circolarizzazione dei crediti e dei debiti”, l’ente
locale dovrebbe richiedere alle società partecipate
conferma del proprio credito alla data della chiusura
dell’esercizio chiuso, che solitamente viene indicato in
un allegato estratto conto. Relativamente ai debiti si
deve richiedere la quantificazione esatta delle somme
dovute dall’ente, che dovrebbe essere confermata
dall’evidenza delle scritture contabili (partitari/mastrini)
alla data della chiusura dell’esercizio.
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115
05/03/2014
C. Cost. 246 del 9 novembre 2012
- nel settore della finanza pubblica allargata le partite
creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici,
debbono essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo
preciso, simmetrico, speculare e tempestivo
 - l’indeterminatezza delle relazioni finanziarie tra Stato e
Regione costituisce un potenziale vulnus ai principi del
coordinamento della finanza pubblica e della salvaguardia
degli equilibri di bilancio, i quali devono essere preservati nei
rispettivi bilanci secondo modalità di leale collaborazione tra
Stato e Regione;

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L’oggetto della verifica
2
La situazione
contabile,
gestionale e
organizzativa della
singola società
1
3
4
La gestione
dinamica dei
contratti di servizio
e la verifica della
qualità dei servizi
erogati all’utenza,
La situazione
contabile,
gestionale e
organizzativa
della singola
società
5
6
116
05/03/2014
B.I.
periodici resoconti contabili (es: budget a
scorrimento infrannuale);
B.II. periodici report economico-gestionali, con
rilevazione di indicatori di performance sia
reddituale che finanziaria.
B.III. programmazione annuale dei fabbisogni
di personale (con specifica indicazione delle
aliquote e del costo dei cessati nell’anno
precedente).
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


organigramma aziendale con l’indicazione dell'impiego delle risorse umane e
strumentali
costi annui preventivati comprensivi anche della quota parte dei costi generali della
società;
contratti o disciplinari di serv izio;

report intermedio:
- sulle prestazioni effettuate che evidenzino le criticità gestionali e gli scostamenti
rispetto alle previsioni e alle prestazioni sull'equilibrio economico della società;
- sulle misure adottate per assicurare il rispetto degli eventuali limiti o vincoli di legge;

risultati delle verifiche periodiche svolte dagli organi di revisione e controllo della
società;
relazione annuale, da inviare unitamente al bilancio societario di esercizio, sul livello
qualitativo dei servizi prestati in rapporto agli standard stabiliti nella RPP, nei contratti
o nelle carte di servizio;

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117
05/03/2014
Attività di vigilanza e di monitoraggio operativo
di tipo gestionale ed economico che viene svolta dall‘Ente,
con le stesse modalità e con gli stessi poteri esercitati sulle proprie
strutture organizzative.
Il controllo analogo si articola in:
• controllo sugli obiettivi gestionali;
• controllo strutturale nei confronti degli organismi
societari;
• controllo sull’attività.
Il contratto di servizio o di concessione ne disciplina le modalità di
esercizio
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L’oggetto della
verifica
2
La situazione
contabile,
gestionale e
organizzativa della
singola società
1
3
4
La gestione
dinamica dei
contratti di servizio
e la verifica della
qualità dei servizi
erogati all’utenza,
La gestione
dinamica dei
contratti di servizio
e la verifica della
qualità dei servizi
5
6
118
05/03/2014
il flusso informativo di ritorno verso il sub-sistema di controllo
dell’ente può consistere, a titolo di mero esempio, in:




C.I. Periodici report sui parametri di misurazione degli standard
qualitativi e di equa distribuzione territoriale del servizio (secondo le
previsioni dei contratti di servizio o delle convenzioni di affidamento).
C.II. Svolgimento di specifica attività ispettiva da parte dell’ente
affidante, finalizzata alla vigilanza e controllo sui servizi pubblici
esternalizzati, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori
(art. 35, comma 14, L. 448/2001 e s.m.i.)
C.III. Monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel
contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei
servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente, con la partecipazione
delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative ed aperto alla
ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino, con
espletamento di almeno una sessione annua (art. 2, comma 461, L. 244/2007).
C.IV. Trasmissione di periodici flussi informativi circa gli standard
prefissati sui servizi strumentali all’ente locale (attività curata dal subsistema del controllo di gestione).
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
L’oggetto della
verifica
2
La situazione
contabile,
gestionale e
organizzativa della
singola società
1
3
4
La gestione
dinamica dei
contratti di servizio
e la verifica della
qualità dei servizi
erogati all’utenza,
Il rispetto delle
norme di legge sui
vincoli di finanza
pubblica.
5
6
119
05/03/2014
D.I. Interscambio di informazioni in merito al costo del personale ed ai costi correnti da parte delle
società, qualora rientranti nel perimetro di consolidamento ai fini dell’indice specifico di cui all’art. 76 del
D.L. 112/2008, come modificato dall’art. 20, comma 10 del d.l. 98/2011 (società di cui all’art. 18, comma
2-bis del D.L. 112/2008 e s.m.i.);
D.II. Verifica del rispetto, da parte delle società in house e delle altre società a partecipazione
pubblica, dei vincoli in materia di procedure di assunzione del personale e di conferimento delle
consulenze e degli incarichi, di cui all’art. 18 del D.L. 112/2008 e s.m.i. compresa la verifica, per le
società in house, del rispetto dei vincoli del patto di stabilità, quando esso diverrà operativo ai sensi
dell’art. 3-bis, comma 4 del .DL. 138/2011, come modificato dall’art. 25 del D.L. 1/2012 e s.m.i.
D.III. Verifica del rispetto dei massimali e dei vincoli alle nomine ed ai compensi attribuibili ai
componenti dell’organo amministrativo, ai sensi dell’art. 1, commi 725 e ss della L. 296/2006 e s.m.i.,
nonché dell’art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 95/2012 e s.m.i. e art. 6 del D.L. 78/2010 e s.m.i.
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LE VERIFICHE SUL PIANO
VINCOLISTICO
Adeguamento ai
vincoli di matrice
comunitaria
Riduzione dei costi
della politica
P
P
Vincoli di
finanza
pubblica
P
Riduzione della spesa
del personale.
P
Riduzione degli
organismi pubblici
120
05/03/2014
I vincoli finora esistenti posti da leggi ordinarie
afferente la materia dei servizi
Vincoli di
mantenimento o
costituzione delle
societa’
Vincolo genetico
e funzionale
Sfavor per servizi
in mano
pubblica?
Altri vincoli
Divieto
costituzione
società per i
Comuni.
Obblighi di
trasparenza sulle
società a
partecipazione
pubblica
Limiti alle
assunzioni di
nuove
partecipazioni in
società
Limitazioni agli
aumenti di capitale e
concessioni di
finanziament i e di
garanzie a favore di
società partecipate
Mantenimento
partecipazioni
(Spending
Review )
(limite
numerico)Des ignazio
ni componenti organi
societari
Problema sentenza
corte costituzionale
n.199/2012
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Limiti ai compensi
degli amministratori
e dei sindaci
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Altri vincoli organismi societari
Limitazioni agli aumenti di
capitale
limite numerico per
designazioni componenti
organi societari
Limite ai compensi degli
amministratori
• Art. 6 comma 19 dl
78/2010
• Art. 1, comma 729 Legge 2771272006, n. 296 (Legge
Finanziaria 2007) Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
(convertito con legge 122/2010)
• 3) Articolo 4, commi 4 e 3 del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending review)
• 4) L.R.T. 20/2008 per società partecipate dalla Regione 5) Legge
12 luglio 2011 , n. 120 (Quote rosa).
• art. 1, commi 725, 726 e 728 L. 27
dicembre 2006, n.296
Requisiti soggettivi per la • Art. 3 comma 32 bis Legge
Finanziaria 2008, aggiunto
nomina dei soggetti
designati amministratori
dall’articolo 71 della legge 69/2009
121
05/03/2014
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Distinzione rilevanti per i vincoli assunzionali
Secondo gruppo di
soggetti
Terzo gruppo
istituzioni
società a partecipazione
pubblica locale totale o di
controllo
le società che gestiscono
servizi pubblici locali a
rilevanza econom ica
aziende speciali e istituzioni
che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi,
scolastici e per l'infanzia,
culturali e alla persona (ex
IPAB) e le farmacie
che siano titolari di
affidam enti diretti di
servizi senza gara,
ovvero che svolgano
funzioni volte a soddisfare
esigenze di interesse
generale aventi carattere
non industriale né
com m erciale,
ovvero che svolgano
attività nei confronti della
pubblica am m inistrazione
a supporto di funzioni
am m inistrative di natura
pubblicistica
Prim o gruppo di soggetti
aziende speciali,
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Divieti o limitazioni alle assunzioni
di personale
Il primo gruppo
•
Nuovo
art. 18
comma 2bis.
Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni
di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni
alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al
regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle
aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione
pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di
affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che
svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell' articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311
Modalita’ di applicazione diretta ed ex lege
122
05/03/2014
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I soggetti destinatari del divieto diretto
aziende speciali,
istituzioni
società a
partecipazione
pubblica locale totale o
di controllo
che siano titolari di
affidamenti diretti di
servizi senza gara,
ovvero che svolgano
funzioni volte a soddisfare
esigenze di interesse
generale aventi carattere
non industriale né
commerciale,
ovvero che svolgano
attività nei confronti della
pubblica amministrazione
a supporto di funzioni
amministrative di natura
pubblicistica
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Obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenze
• . Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive
pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri
contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per
consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti
medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione
individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo
dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello, è stabilita la
concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e
accessoria, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e, contestualmente, sono definite modalità per la
corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale o di analoghi istituti
previsti nei contratti di riferimento.
123
05/03/2014
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Il secondo gruppo: le società che gestiscono servizi pubblici locali a
rilevanza economica
• Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente
decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica
sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo.
Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle
prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione
dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche
retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti.
Modalita’ di applicazione indiretta
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Il terzo gruppo : aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali
ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie
• Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente
decreto, gli enti locali di riferimento possono prevedere, con propria
motivata deliberazione, modalità differenziate di applicazione del regime
limitativo alle assunzioni di personale per le singole aziende speciali e
istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e
per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando
l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di
contenimento della spesa di personale."
Modalita’ di applicazione indiretta
124
05/03/2014
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Computo della spesa del personale
• All'articolo 76 del D. L. 112 del 2008, il comma 7 è così modificato:
• al terzo periodo dopo le parole "ai fini del computo della percentuale di cui al
primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle" aggiungere le
seguenti: "aziende speciali, dalle istituzioni e"
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CONSOLIDAMENTO SPESE DI
PERSONALE ENTI
LOCALI/ORGANISMI PARTECIPATI
Art. 76,
CO. 7,
d.l. n.
112/2008
Sent.
cost. n.
148/2012
calcolo di incidenza per la determinazione
del tetto del 50% oltre il quale opera il
divieto assoluto di assunzione
C. conti, delibera n. 14/AUT/2011/QMIG, il divieto
riguarda anche le società che presentano le
caratteristiche di cui all’art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c., (società
partecipate da più enti pubblici o anche da privato se scelto con
gara) purché affidatarie dirette di servizi pubblici locali, escluse le
società quotate. Sul calcolo del rapporto di incidenza, ha stabilito
che, in fase transitoria, “si agisce soltanto sul numeratore, ma le
spese di personale della società partecipata da sommare a quelle
dell’ente sono da proporzionare in base ai corrispettivi a carico
dell’ente medesimo (o ai ricavi derivanti da tariffa, se presenti in
luogo del corrispettivo stesso)”.
125
05/03/2014
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Assoggettamento alle regole dell’art. 15
• All'articolo 3-bis del D. L. 138 del 2011 sono apportate le seguenti
modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le società affidatarie
in house sono assoggettate alle disposizioni di cui all'art. 15 della L. Stabilità
2014. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila
sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli
derivanti dal patto di stabilità interno."
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05/03/2014
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Vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche
retributive
• b) al comma 6 le parole da "nonché" a "degli amministratori." sono sostituite
dalle seguenti: "nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche
retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'art. 18 comma 2-bis
del decreto legge 112 del 2008".
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La giurisdizione della Corte dei conti sugli amministratori
delle società in house
• La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla
Procura della Repubblica presso detta corte quando tale azione sia diretta a
far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al
patrimonio di una società in house, per tale dovendosi intendere quella
costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui
esclusivamente tali enti possano esser soci, che statutariamente esplichi la
propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia
per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli
enti pubblici sui propri uffici.
•
• Corte di Cassazione Sentenza n. 26283 del 25 novembre 2013
127
05/03/2014
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Il nuovo comma 5-bis dell'articolo 114
• è sostituito dal seguente:
• "5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri
bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economicoamministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno."
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05/03/2014
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IL PRECEDENTE ART.114 COMMA 5
BIS
l’art. 114, comma 5 bis, del Tuel
Aziende speciali per la gestione dei servizi sociali, educativi e culturali
e normativa vincolistica di finanza pubblica
“a decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di
stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita
la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le
aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e
istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le
disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle
assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti
alla partecipazione societaria degli enti locali”.
“sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni
che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie”.
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05/03/2014
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Obbligo di
dismissio
ne
impossib
ilita’
costituzi
one
societa
strument
ali nuove
• criterio
societa’ non
necessarie
Obbligo di
dismissio
ne
Possibilit
a’
costituzi
one
societa
nuove
d.l.78/2010
• criterio
societa’
strumentali
Art 3 legge 244/2007
Art 13 legge 223/2006
I diversi criteri adottati finora dal legislatore per la
dismissione o il mantenimento delle partecipazioni
• criterio
quantitativo
nei comuni
fino a 30
mila abitanti
Obbligo di
dismissione
impossib
ilita’
costituzi
one
societa
nuove
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05/03/2014
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Nuova filosofia
Non piu’ dismissione perché soggetto pubblico ma
valutazione con criterio dell’economicita’
Coerenza con i principi posti da Corte costituzionale
199/2012
Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 31
maggio- 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sono abrogati
i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95 sono abrogati
La rinnovata filosofia
Non piu’ applicazione diretta dei vincoli del patto di
stabilita’ per i singoli soggetti (come previsto dalle
previsioni ad es dell’art. 114 comma 5 bis),ma
Rinnovata importanza del consolidamento dei conti
Importanza attribuita alla gestione economica (sana
gestione )dei conti dell’organismo azienda societa’
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05/03/2014

Verifica dello stato di attuazione e degli scostamenti
rispetto agli indirizzi e obiettivi assegnati alle Società
partecipate non quotate
A. I rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la
singola società;
B. La situazione contabile, gestionale e
organizzativa della singola società;
C. La gestione dinamica dei contratti di
servizio/convenzioni di affidamento e la verifica
della qualità dei servizi erogati all’utenza, sia
interna che esterna all’ente;
D. Il rispetto delle norme di legge sui vincoli di
finanza pubblica.
Adozione delle opportune
azioni correttive
anche con riferimento ai
possibili squilibri economicofinanziari rilevanti
per il bilancio dell’Ente
Necessita’ della
c.d.sana gestione
(Legge di stabilita’)
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COMPORTAMENTO VIRTUOSO
L’ENTE assegna gli obiettivi da conseguire (RPP) con
particolare riguardo alle attività strumentali e ai servizi pubblici
secondo standard qualitativi e quantitativi; (rif. art. 170, comma
6, del d.lgs. 267/2000) anche in termini di efficacia, efficienza
ed economicità del servizio.
LE SOCIETA’, tenendo conto degli obiettivi suddetti e dei
contratti di servizio, organizzano le risorse aziendali e svolgono
le attività affidate in modo che il livello quali-quantitativo ed
economico delle prestazioni corrisponda a quello richiesto e
stabilito negli stessi programmi e/o contratti di servizio.
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Il perseguimento della sana gestione
• A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma I
a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle
pubbliche amministrazioni locali concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
perseguendo la sana gestione dei servizi secondo
criteri di economicità e di efficienza.
•
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Il perseguimento della sana gestione
Per i servizi
pubblici
locali
Per i servizi
strumentali
sono individuati parametri standard dei
costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito
della Banca dati delle Amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le
informazioni disponibili presso le
Amministrazioni pubbliche.
• i parametri standard di riferimento sono
costituiti dai prezzi di mercato.
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05/03/2014
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267
• Legge di stabilita’
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Le conseguenze della non sana gestione
Le società e
altri soggetti
(aziende
,istituzioni) in
perdita
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05/03/2014
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1)L’obbligo di accantonamento nel fondo
• Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un risultato di esercizio
o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti
accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari
al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura
proporzionale alla quota di partecipazione.
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Concetto di risultato di esercizio
• Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è
quello relativo a tale bilancio.
• Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza
economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la
differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del codice
civile.
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05/03/2014
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Svincolo dell’importo accantonato
• L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di
partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio
o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.
• Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite
conseguite negli esercizi precedenti, l'importo accantonato viene reso
disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla
quota di partecipazione.
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Entita’ dell’accantonamento negli anni 2015, 2016 e
2017
• . Negli anni 2015, 2016 e 2017 l'accantonamento di cui al comma 2 opera
come segue:
• l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un
risultato medio negativo, accantona, in proporzione alla quota di
partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito
nell'esercizio precedente e iI risultato medio 2011-2013 migliorato,
rispettivamente, del 25% per il 2014, del 50% per il 2015 e del 75% per il
2016;
• l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un
risultata medio non negativo, accantona, in misura proporzionale alla quota di
partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, al 50% per il 2016 e al
75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.
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2)riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli
organi di amministrazione
• A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a
partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche
amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici
per una quota superiore all'80% del valore della produzione, che nei tre
esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo,
procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli
organi di amministrazione.
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3)giusta causa ai fini della revoca degli amministratori
• Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi
rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.
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L’eccezione:niente revoca o riduzione dei compensi se
….
• Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato
economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento
preventivamente approvato dall'ente controllante.
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4)Liquidazione obbligatoria se …
• A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro
dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 5 diversi dalle
società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro
sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo
esercizio.
• In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto
termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta
responsabilità erariale dei soci.
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05/03/2014
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277
• Comma 2 e 3
LE DETERMINANTI DELLA FASE DI FEEDBACK: IL RIPOSIZIONAMENTO DEGLI
OBIETTIVI, LE AZIONI CORRETTIVE E LE
CONSEGUENZE SANZIONATORIE O
DETERRENTI (ART. 147-QUATER, COMMA
3)
A seguito dell’ac quisizione dei
flussi informativi di ritorno,
provenienti dalle partecipate, il
sub-sistema di c ontrollo
provvede a registrare le
varianze rispetto agli standard
prefissati
- ovvero rispetto
agli obbiettivi
impostati ex
ante, anc he in
sede di R.P.P. –
individuando, così,
«… le opportune
azioni correttive,
anche in riferimento
a possibili squilibri
economicofinanziari rilevanti
per il bilancio
dell'ente …».
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05/03/2014
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
A. Il necessario riposizionamento degli obiettivi gestionali fissati nella R.P.P., a seguito
del mutamento sopravvenuto delle condizioni di contesto aziendale o dell’ambiente
economico-sociale di riferimento, intervenuti sia sul versante contrattuale che normativo;
Le azioni
correttive
B. L’eventuale avvio di procedure di infrazione nei confronti di società che siano
anche gestori di SPL di competenza dell’ente, secondo le modalità e nei termini,
anche sanzionatori, previsti dai contratti di servizio;
C. La richiesta di convocazione dell’assemblea dei soci per l’adozione dei
necessari provvedimenti di riequilibrio della gestione aziendale, qualora si profilino
scostamenti rilevanti nei livelli di performance economica o finanziaria dell’azienda;
D. La diffida o il richiamo degli amministratori e/o dei sindaci al rispetto delle norme
imperative in materia di vincoli di finanza pubblica.
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05/03/2014

Il mancato rispetto degli obblighi e degli obiettivi
fissati, da parte delle società partecipate rientranti
nel perimetro dei controlli, anche a seguito del loro
riposizionamento ovvero dell’avvio di idonee azioni
correttive da parte dell’ente locale, potrebbe
comportare i seguenti effetti sanzionatori o
deterrenti:
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Se l’ente locale ha il
controllo di diritto sulla
partecipata, ai sensi
dell’art. 2359 c.c. (qui
ricomprendendo anche la
fattispecie dell’esercizio di
controllo analogo in società
in house):
• POTRANNO VALUTARSI LE CONDIZIONI
PER UN’AZIONE DI RESPONSABILITA’
NEI CONFRONTI DEGLI
AMMINISTRATORI, AI FINI DELLA LORO
ANTICIPATA REVOCA (artt . 2393-2396;
art. 2449 c.c.);
Se l’ente locale è soggetto
• POTRANNO VALUTARSI LE
affidante, in regime di
CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE
concessione o di appalto, di
DELLE CLAUSOLE PENALI PREVISTE
servizi pubblici locali di
DAI CONTRATTI DI SERVIZIO,
competenza o di servizi
FINANCHE ALLA REVOCA
strumentali, ancorché nei
DELL’AFFIDAMENTO, IN CONFORMITA’
confronti di società miste o
DELLE PREVISIONI CONTRATTUALI O
dove non esercita poteri di
NORMATIVE;
controllo:
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141
05/03/2014
Se la società non
raggiunge,
nonostante le azioni
correttive poste in
campo, gli standard
di performance
economicofinanziaria richiesti:
L’ENTE POTRA’ VALUTARE, IN
CONFORMITA’ DELLE DISPOSIZIONI
CIVILISTICHE (O DI LEGGI SPECIALI, SE
ESISTENTI) LA POSSIBILITA’ DI UN
RECESSO UNILATERALE DAL
CONTRATTO DI SOCIETA’ OVVERO
POTRA’ DICHIARARE IL VENIER MENO
DELLE CONDIZIONI DI STRATEGICITA’
DELLA PARTECIPATA,AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL’ART. 3, COMMA 27 E SS.
DELLA L. 244/2007 E PORRE IN
DISMISISONE LE PROPRIE AZIONI O
QUOTE, OVVERO DISPORNE LA MESSA
IN LIQUIDAZIONE, QUALORA NE ABBIA I
POTERI CIVILISTICI;
Se gli amministratori e/o i sindaci non
ottemperano, nonostante la diffida in sede di
azioni correttive, al rispetto delle norme
imperative in materia di vincoli di finanza
pubblica:
rimedio della revoca anticipata - previa
azione di responsabilità o previa
denunzia di fatti censurabili al collegio
sindacale (art. 2408 c.c.),
L’ENTE POTREBBE DOVER VALUTARE A SEGUITO DI UN PATOLOGICO
COMPORTAMENTO DEGLI
AMMINISTRATORI INADEMPIENTI O CHE
ABBIANO DOLOSAMENTE FORNITO
FALSE O INCOMPLETE INFORMAZIONI ANCHE SE RISULTINO INTEGRATI GLI
ESTREMI DI EVENTUALI REATI
SOCIETARI (Art. 2622 C.C.).
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284
• Comma 4
142
05/03/2014
Controllo dello stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi
gestionali da parte degli organismi gestionali esterni (segue)
Costruzione del bilancio consolidato, secondo il principio della
“competenza economica”, in cui sono esposti i risultati complessivi
della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate
partecipate.
L’obbligo della formazione del bilancio consolidato per gli enti locali
è previsto, a decorrere dal 2014, dall’articolo 11 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118 concernente “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n.42 “.
Il principio contabile generale della “competenza economica”
è contenuto nell’allegato 1 Tiziano
al decreto
suddetto
Tessaro - riproduzione
riserv ata (principio n.17).
Il perimetro del consolidamento
Art. 147 quater rubrica e
testo
Controlli sulle societa’
Art. 147 quater comma 4
Controlli sulle aziende non
quotate
Societa’
non
quotate
Aziende
non
quotate
Art. 147 quinquies
Comma 3
Controllo sugli equilibri
finanziari
Organismi
gestionali
esterni
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143
05/03/2014
Deliberazione Corte dei Conti n. 17 del 30 ottobre 2006
sezione per la Lombardia
 La sezione per la Lombardia (deliberazione
n. 17 del 30 ottobre 2006) ha posto le basi
per un trend interpretativo che sollecita gli
Enti a controllare efficacemente le Società in
cui essi vantano partecipazioni, poiché
l’andamento gestionale delle stesse può
riflettersi pesantemente sui bilanci dei soci
pubblici (chiamati, in caso di perdite del
soggetto
gestore
con
configurazione
societaria, a ripianarle).
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Consolidamento dei conti
 In tale caso, inoltre, trattandosi di enti pubblici, i loro
risultati, anche in mancanza di una specifica disciplina
che preveda il loro consolidamento con i risultati
dell’ente
pubblico
costitutore,
debbono
essere
conteggiati insieme a quest’ultimo al fine di calcolare
le grandezze di finanza pubblica relative al Patto di
stabilità interno, cosicché se la società durante la sua
attività genera debito non può che trattarsi di debito
pubblico.
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144
05/03/2014
Governance e consolidamento
 Infatti non può che ritenersi che, anche in mancanza di specifiche
regole relative al calcolo del Patto di stabilità interno, previste solo per
gli enti presi in considerazione esplicitamente dalla contabilità
nazionale, i risultati delle società a partecipazione pubblica totalitaria o
maggioritaria in termini di ammontare di spese e di debito debbano
essere conteggiati insieme a quelli dell’ente pubblico costitutore poiché,
in
caso
contrario,
quest’ultimo
potrebbe
trovarsi,
contemporaneamente, da un parte in una situazione di sostanziale
pareggio di bilancio e sana situazione finanziaria e, dall’altra, essere
azionista di una società di capitali gravata di ingenti debiti, dei quali
dovrebbe comunque rispondere in modo illimitato se azionista unico o
pro-quota
se
azionista
di
maggioranza.
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Deliberazione Corte dei Conti n. 17 del 30 ottobre 2006
sezione per la Lombardia
 La mancata considerazione dei risultati delle società
partecipate totalmente o maggioritariamente insieme con
quelle dell’ente pubblico di riferimento comporta la
possibilità che si creino situazioni occulte di debito che,
prima o poi, finiscono col gravare sulla collettività pubblica
e sul mancato rispetto degli impegni che lo Stato con il
citato art. 104 del Trattato di Maastricht ha assunto nei
confronti dell’Unione Europea e degli altri Stati europei.
La Corte evidenzia, di fatto, la necessità di un
“bilancio consolidato” e l’utilizzo di strumenti di
analisi che ne devono permettere l’impostazione.
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145
05/03/2014
Composizione Gruppo Conglomerato Pubblico
Peculiarità:
Presenti tutte le molteplici tipologie d’azienda:
Azienda pubblica
(Comune di ……)
Aziende non
profit
(associazioni,
fondazioni)
Imprese
commerciali
(Spa delle
Utilities)
291
Complessità del Gruppo Conglomerato
Pubblico
“Ruoli” e “missioni” aziendali
Principi contabili di rilevazione,
valutazione e schemi di bilancio
Normativa di riferimento
Sistemi contabili di riferimento
- pubblici
- non profit (da statuire)
- privati nazionali (OIC)
- privati internazionali
(IAS/IFRS)
- TUEL;
- Civilistica;
- Tributaria
- contabilità finanziaria;
- contabilità economicopatrimoniale 292
292
146
05/03/2014
Definizione di Gruppo
“Unico soggetto economico nella diversità di soggetti
giuridici”
Bil. Cons.
Accentr. Tesoreria
Accentr. Deleghe
Accent. Fiscale
nel privato
Sì
Sì
Sì
nel pubblico
Sì (avvio)
No
No
Sì
No
293
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Ambito soggettivo dell’art. 15
aziende speciali,
istituzioni
società partecipate dalle
pubbliche amministrazioni
locali
147
05/03/2014
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La previsione dell’art. 15 comma 1
…ma il legislatore sembra
dimenticare anche altre
forme di organizzazione dei
servizi
La galassia dei soggetti cui puo’ essere affidata la
gestione dei servizi
Societa in house
Societa miste
Societa strumentali
Societa patrimoniali
Stu
Aziende speciali
Fondazioni
Istituzioni
consorzi
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148
05/03/2014
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La previsione dell’art. 15 comma 1
…e sembra dimenticare
anche le regole e i settori
speciali come le farmacie ,
gli aato in materia di acque
,rifiuti ecc
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Il caso delle farmacie
• Nella delibera n. 57 del 7 agosto 2013 la Corte dei Conti, sezione regionale di
controllo per le Marche, ha ritenuto che la società partecipata costituita per la
gestione della farmacia comunale non è soggetta agli obblighi di dismissione
delle partecipazioni societarie previsti per i Comuni con popolazione inferiore
a 30.000 abitanti dall’art. 14, c. 32, del dl 78/2010, in quanto ,rispetto ai servizi
pubblici locali , le Farmacie Comunali che, oltre certamente a svolgere un
servizio per un determinato territorio, garantiscono anche un più universale
diritto alla salute dei cittadini che pertanto non deve rientrare nel novero dei
servizi “contendibili sul mercato”.
149
05/03/2014
Valutazione delle partecipazioni nelle
aziende non profit
La partecipazione
Non ha valore
di
scambio/liqui
dazione
È senza titoli
partecipativi
Contabilizzazione nell’attivo
patrimoniale
Riserva di PN non
disponibile
(come per i beni demaniali)
299
I principi contabili a raffronto
Allegato 4
PC4
IPSAS
Area
consolidamento
Significatività
Tutte le
controllate
Beneficio/potere
Metodo Integrale
Controllate
Controllate
Controllate
Metodo
Patrimoniale
No
Collegate
Collegate
Metodo
proporzionale
Collegate
A discrezione
Joint Venture
Informaz.
Integrative
Si
Si
No
Esternalizzazioni
Sì
No
No
300
150
05/03/2014
ART. 147-QUATER, COMMA 4
3. L’OBBLIGO DI
RILEVARE LA “SALUTE”
COMPLESSIVA DEL
GRUPPO PUBBLICO
MEDIANTE BILANCIO
CONSOLIDATO:
NORMA
PROGRAMMATICA O AD
EFFICACIA
IMMEDIATA?
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Il controllo di qualita’
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151
05/03/2014
QUALITA’
PARAGONATA
Come ci si posiziona
QUALITA’
PREVISTA
QUALITA’
PERCEPITA
Cosa desidera il cliente
Cosa
desidera il cliente
Cosa ritiene di ricevereil cliente
AZIENDA / ENTE
CLIENTI
CONCORRENZA
Il modello delle 5 P per il controllo della qualità
QUALITA’
PROGETTATA
QUALITA’
PRESTATA
Cosa si vuol fornire e come
Cosa si fornisce realmente
Il processo di pianificazione del SMQ
Indagini di
Customer Satisfaction
- Verifiche di adeguatezza
- Pareri di funzioni aziendali
- Benchmarking
Proposta
indicatori
Contratti di
servizio
Analisi dei reclami
Lista indicatori
definitiva
Scelta dei criteri di rilevazione
per ciascun indicatore:
indicatore
Definizione formula e
caratteristiche
Costruzione del database e
della procedura per
il monitoraggio della Qualità
Individuazione responsabili
per ciascun indicatore
Interviste ai
responsabili di
raccolta dei dati
Interviste ai
responsabili
per l’intervento
Definizione e riordino
flussi informazioni
Definizione leve di
intervento/correzione
152
05/03/2014
Il monitoraggio della qualità erogata
Verifica, effettuata con opportuni strumenti e modalità, del grado di
allineamento tra i livelli di qualità progettati e
quelli effettivamente erogati
Finalità
•Acquisizione di dati quantitativi
•Controllo continuo sugli indicatori di
performance
Sistema di
Monitoraggio
della Qualità
(SMQ)
•Rilevazione delle non conformità e dei
disservizi
•Adozione tempestiva di azioni correttive
•Creazione di una banca dati della Qualità
centralizzata, organica e sistematizzata
Il processo di verifica
Pianificare (Plan)
Agire (Act)
Fare (DO)
Controllare (Check)
153
05/03/2014
con il d.l. 174/2012 l’istituzione e
il funzionamento dei controlli
interni dimentica la precedente
previsione del controllo
obbligatorio stabilito dal dl
286/1999 sulla valutazione dei
dirigenti
Tiziano Tessar o - r ipr oduzione r iser vata
La valutazione dei dirigenti
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IL CONTRATTO DI LAVORO
SUBORDINATO
“Un soggetto si obbliga, verso retribuzione,
a fornire proprie prestazioni di lavoro
alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore” art. 2094 c.c.
Contratto a prestazioni corrispettive
FACERE
DARE
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VERIFICHE E VALUTAZIONI DELLA
PRESTAZIONE
Poteri del datore di lavoro
Obblighi del lavoratore
Direttivo e organizzativo
Collaborazione e Diligenza
Vigilanza e controllo
Obbedienza e Fedeltà
Economicità
Efficacia
Efficienza
….
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VERIFICHE E VALUTAZIONI DELLA
PRESTAZIONE
Obiettivi di carattere generale
Le Amministrazioni individuano idonei strumenti che consentono di valutare la qualità dell’attività svolta e dei
servizi prestati per il perseguimento dei fini istituzionali delle stesse. A tal fine vengono istituiti sistemi di
misurazione, verifica e incentivazione della qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche (art. 21 CCNL Ministeri)
Valutazione dell’apporto individuale
La valutazione è una componente essenziale del rapporto di lavoro dei dipendenti ed è finalizzata a valorizzare le
competenze e le capacità dei servizi e delle funzioni pubbliche (art. 22 CCNL Ministeri)
Dirigenti
Verifica e valutazione delle performance
Personale non dirigenziale
Misurazione e valutazione della qualità
dei servizi (artt. 21-23 CCNL Ministeri)
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VERIFICHE E VALUTAZIONI DELLA PERFORMANCE
D. LGS. 150/2009
Sistema unitario di misurazione valutazione della performance dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Valutatori indipendenti
Sistema premiale
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La valutazione dei dirigenti

TUEL n.267 art 147, comma1
“valutare le prestazioni del personale con qualifica
dirigenziale”
Peg
Controllo di gestione
Valutazione dirigenti
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SISTEMA DI PREMIALITA’

Attribuzione selettiva degli incentivi mediante logica
comparativa e basata sulle risultanze dei sistemi di valutazione
“certificati” (graduatorie delle valutazioni individuali per
differenti livelli del personale).
al 5% dei classificati
nella fascia alta si
applica la premialità
di eccellenza
(dal 10 al 30% della
retribuzione)
Risorse liberate
(integrate da altre
fonti) vanno ad
alimentare la
premialità di
eccellenza
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Eccellenza
Fascia di merito alta
(25% del personale))
Fascia di merito
Intermedia
(50% del personale))
Fascia di merito bassa
(25% del personale)
100% del
trattamento
accessorio collegato
alla performance
individuale
50% del trattamento
accessorio collegato
alla performance
individuale
0% del trattamento
accessorio collegato
alla performance
individuale
314
157
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IL NUOVO QUADRO DI PERFORMANCE
METODOLOGIE/
STANDARD
AGENZIA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PLANNING
INDICATORI
MISURAZIONE VALUTAZIONE
REPORTING
PREMIALITA’
TRASPARENZA E INTEGRITA’
BENCHMARK/
BEST PRACTICE
DIALOGO
Controllori
Esterni/
ARAN
STAKEHOLDERS
CITTADINI
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LE SANZIONI PER IL MANCATO FUNZIONAMENTO E
INADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
Il procedimento
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il sindaco, di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il Presidente della provincia,
avvalendosi del direttore generale, quando presente,
o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore
generale,
trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti
un referto sulla regolarità della gestione
e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni
adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti;
il referto è altresì inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale.
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È evidente che con il d.l.
174/2012 l’istituzione e il
funzionamento dei controlli
interni non potra’ piu’
essere un momento di mero
adempimento ,ma dovra’
trovare una sua effettivita’
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 Secondo
Luciano Hinna:
“Oggi la tendenza, anche da parte di
studiosi dei fenomeni organizzativi della
P.A. - in prevalenza giuristi più che
aziendalisti -, è quella di leggere i controlli
interni più come una esigenza di
adeguamento alla norma che non come una
esigenza gestionale.”.
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Controllo
interno che si salda con
quello esterno della Corte
art.148
CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI e sul funzionamento dei controlli interni
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CONTROLLO
SEMESTRALE
IL CONTROLLO
DELLA CORTE DEI CONTI
(ART. 148 TUEL)
Le sezioni regionali della CDC verificano con CADENZA SEMESTRALE:
La legittimità e la regolarità delle gestioni;
Il funzionamenti dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili
e del pareggio di bilancio;
~Il PEG
~
I regolamenti e gli atti di programmazione e pianificazione

Il sindaco di comuni > 15.000 abitanti, avvalendosi del DG o del Segretario,
trasmette SEMESTRALMENTE un REFERTO sulla regolarità della gestione
e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato
La legittimità e la regolarita'
delle gestioni
il funzionamento dei
controlli interni
nonche' il piano esecutivo di
gestione, i regolamenti e gli
atti di programmazione e
pianificazione degli enti
locali
• ai fini del rispetto delle
regole contabili e del pareggio
di bilancio di ciascun ente
locale,
• ai fini del rispetto delle regole
contabili e del pareggio di
bilancio di ciascun ente locale
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responsabile del servizio
finanziario
l’organo di revisione,
organi di governo,
direttore generale, ove
previsto,
segretario
responsabili dei servizi
il sindaco dei comuni
con popolazione
superiore ai 15.000
abitanti,
il Presidente della
provincia,
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MANCATO FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI E DEL RIEQUILIBRIO
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Art. 148 bis
Art.148
Controllo sui bilanci e
rendiconti
Controllo sugli equilibri e sul
funzionamento e adeguatezza
dei controlli interni
Scadenza annuale
Scadenza semestrale
Questionari redatti dall’organo
di revisione
Referto a firma del Sindaco
avvalendosi del Segretario
comunale
Tutti i Comuni
Comuni di dimensioni piu’
rilevanti
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Poteri e sanzioni Le sanzioni relative alla mancata trasmissione
del referto e al mancato funzionamento dei controlli interni
A regime
ogni sei mesi
In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al
secondo periodo del presente comma, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 e dai commi 5 e 5-bis dell’articolo 248,
le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la
condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti
volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.
Nuovo
art 148
comma 1
quarto
periodo
La Corte dei conti si pronuncia entro quindici giorni dall’acquisizione della documentazione.
In caso di mancata consegna della documentazione da parte degli enti entro la data prevista, le
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili le
sanzioni previste dal presente articolo.”;
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LE FINALITA’ DEL CONTROLLO SEMESTRALE
verifica
dell’adeguatezza
funzionale e
dell’effettivo
funzionamento
del sistema dei
controlli interni;
valutazione degli
strumenti diretti a
verificare la
coerenza dei
risultati gestionali
rispetto agli
obiettivi
programmati;
verifica
dell’osservanza
dei principali
vincoli normativi
di carattere
organizzativo,
finanziario e
contabile;
rilevazione degli
eventuali
scostamenti dagli
obiettivi di finanza
pubblica;
monitoraggio in
corso d'anno degli
effetti prodotti in
attuazione delle
misure di finanza
pubblica e dei
principali indirizzi
programmatici
dell’ente;
consolidamento
dei risultati con
quelli delle
gestioni degli
organismi
partecipati.
SEZ IONE PRIMA
REGOLARITA’ DELLA GESTIONE
AMMINISTRATIVA E CONTABILE
1.A.
PROGRAMMAZIONE
1.B. GESTIONE
1.B.1. ENTRATE
1.C. TRASPARENZA
1.B.2. SPESE
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SEZ IONE SECONDA
ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
2 .A.
RIC OGNIZIONE
DEL SISTEMA DEI
C ONTROLLI
INTERNI
2 .B. CONTROLLO
STRATEGICO
2 .C. CONTROLLO
D I GESTIONE
2 .D. ALTRE FORME DI CONTROLLO
ORGANISMI
PARTECIPATI
2 .E. CONTROLLO
D I REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA
C ONTABILE
EQUILIBRI
FINANZIARI
PRIMA SEZIONE (REGOLARITÀ
DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E
CONTABILE)
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ANDAMENTO DELLE ENTRATE
GESTIONE DELLA PARTE PASSIVA DEL BILANCIO
 è nec es s ario c he l’amminis trazione s t abilisc a obiet t ivi di riduz ione deg li oneri di
f unz ionamento, c on part ic olare rig uardo al c ont enimento della s pes a per ac quis t i di
beni e s er vizi e di quella per il pers onale, nel ris pet to delle dis pos izioni c onc ernenti
i vinc oli in mat eria di f inanz a pubblic a e di revis ione della s pes a
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TRASPARENZA
SECONDA SEZIONE
( Ad egua tezza ed
effi c a c ia d el
si stema d ei
c o n tr oll i i n ter n i)
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SEZ IONE SECONDA
ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
2 .A.
RIC OGNIZIONE
DEL SISTEMA DEI
C ONTROLLI
INTERNI
2 .B. CONTROLLO
STRATEGICO
2 .C. CONTROLLO
D I GESTIONE
2 .D. ALTRE FORME DI CONTROLLO
ORGANISMI
PARTECIPATI
2 .E. CONTROLLO
D I REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA
C ONTABILE
EQUILIBRI
FINANZIARI
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