Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca

Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca - Anno
2014
Atto del Governo 114
Dossier n° 120 - Schede di lettura
20 ottobre 2014
Informazioni sugli atti di riferimento
Atto del Governo:
114
Titolo:
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca per l'anno 2014
Ministro competente:
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Norma di riferimento:
Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, art. 7
Numero di articoli:
4
Date:
presentazione:
30 settembre 2014
assegnazione:
8 ottobre 2014
termine per l'espressione del parere: 7 novembre 2014
Commissione competente :
VII Cultura
Presupposti normativi
Il d.lgs. 204/1998 ha disposto l'istituzione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni L'istituzione del
Fondo
di ricerca (FOE) vigilati dal MIUR.
In particolare, l'art. 1 del d.lgs. 204/1998 ha stabilito che il Governo, nel Documento
di programmazione economica e finanziaria (ora, DEF), determina gli indirizzi e le
priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica,
definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento
con le altre politiche nazionali.
Sulla base degli indirizzi citati, nonché di altri elementi – risoluzioni parlamentari di
approvazione del DEF, direttive del Presidente del Consiglio, proposte delle amministrazioni
statali – è predisposto, approvato e aggiornato annualmente dal CIPE (le cui funzioni in
materia sono coordinate dal MIUR) il Programma nazionale per la ricerca (PNR), che
definisce gli obiettivi generali e le modalità di realizzazione degli interventi.
L'art. 7 del medesimo d.lgs. 204/1998 ha previsto, quindi, che, a partire dal 1° gennaio
1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi di varie disposizioni legislative, al CNR,
all'Agenzia spaziale italiana (ASI), all'Osservatorio geofisico sperimentale (ora, ex art. 7 del
d.lgs. 381/1999, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS), agli
enti di ricerca (di minori dimensioni) già confluiti in un unico capitolo ai sensi dell'art. 1, co.
40-44, della L. 549/1995 e finanziati dal MURST, e all'Istituto nazionale per la fisica della
materia (INFM) (poi soppresso e confluito nel CNR ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 127/2003),
fossero determinati con unica autorizzazione di spesa e affluissero ad un unico Fondo,
denominato Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), finanziato dal
MURST e istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Ha, altresì, previsto che
allo stesso Fondo dovessero affluire i contributi che sarebbero stati stabiliti per legge in
relazione alle attività, oltre che dello stesso INFM e relativi laboratori di Trieste e di
Grenoble, di: Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), Programma nazionale di ricerche in
Antartide, Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (ora
soppresso, ex art. 7, co. 19, del D.L. 78/2010 – L. 122/2010).
Sempre l'art. 7 ha stabilito che l'ammontare del FOE è determinato in tabella C della
legge di stabilità ed è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più DM,
comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle
Commissioni parlamentari. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il MIUR
può erogare acconti, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei
medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente.
Una riduzione del FOE, per un importo pari ad euro 51,2 milioni, è stata disposta, a
decorrere dal 2013, dall'art. 8, co. 4-bis, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012).
La nota metodologica del Documento di economia e finanza (DEF) 2014 sottolinea che i
conti tendenziali degli enti di ricerca sono stati elaborati sulla base, tra l'altro, della crescita
effettiva del fabbisogno realizzato nel corso degli anni precedenti dai principali enti pubblici di
ricerca (CNR, INFN, ASI, ENEA, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di
Trieste e INGV), soggetti alla "regola del fabbisogno" (per il triennio 2013-2015 – come già
per i due trienni precedenti – l'art. 1, co. 116, della L. 228/2012 ha disposto che tale
fabbisogno finanziario non può essere superiore al fabbisogno determinato a consuntivo
nell'anno precedente, incrementato del 4%).
Nel Programma nazionale di riforma 2014, che costituisce la Parte III del DEF, si conferma
l'obiettivo italiano di raggiungere, nel 2020, un livello di investimenti pubblici e privati in ricerca
e sviluppo pari all'1,53% del PIL, a fronte di un valore registrato nel 2011 dell'1,25% e di un
obiettivo indicato dalla Strategia Europa 2020 pari al 3%.
In riferimento a tale obiettivo, il Programma evidenzia che i dati di previsione per il 2012
elaborati dall'ISTAT indicano una crescita contenuta della spesa per R&S a valori correnti
(+0,1%), ricollegabile all'aumento della spesa nelle istituzioni pubbliche (+2,6%), a un lieve
aumento nella spesa delle università (+0,1%), ma anche a un forte calo della spesa delle
imprese private (–6,3%). Un confronto a livello europeo sui dati di previsione per il 2012,
dovrebbe confermare l'Italia al 18° posto per spesa in R&S, con un divario negativo di 0,8
punti percentuali rispetto alla media UE27.
Il Programma evidenzia, altresì, che, benché le risorse pubbliche investite in ricerca
costituiscano solo lo 0,52% del PIL (– 0,18%, rispetto alla media OCSE) – che si traduce in
un minor numero di ricercatori e un minor potenziale d'innovazione – la qualità delle
pubblicazioni scientifiche delle università e degli enti di ricerca complessivamente considerati
è paragonabile a quella dei principali Paesi europei e che, in rapporto alle risorse investite e
al numero dei ricercatori, la quantità e la qualità della ricerca è elevata. Al riguardo,
tuttavia, sottolinea come dai dati traspaiano differenze notevoli tra i singoli atenei e tra i singoli
enti di ricerca, con gli atenei del Nord mediamente in grado di produrre ricerca di più elevata
qualità di quelli del Centro e del Mezzogiorno (in proposito, il Programma rimanda ai risultati
del Rapporto sullo stato dell'università e della ricerca 2013, predisposto dall'Agenzia nazionale
del sistema universitario e della ricerca - ANVUR).
Le previsioni del
DEF 2014
Nella nota di aggiornamento del DEF 2014, presentata al Parlamento l'1 ottobre 2014 (Doc.
LVII, n. 2-bis), si evidenzia che il nuovo PNR "è in fase di pubblicazione".
Il 31 gennaio 2014, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva presentato
al Consiglio dei Ministri il programma nazionale della ricerca 2014-2020, che da triennale
diventava settennale, per allinearsi con il Programma Quadro europeo Horizon 2020.
Il piano prevedeva un investimento da parte del MIUR di circa 900 milioni di euro l'anno e si
articolava su tre assi prioritari:
a) lo sviluppo e l'attrazione di capitale umano altamente qualificato, da inserire nel tessuto
produttivo del Paese;
b) l'identificazione di un numero limitato di importanti progetti tematici;
c) la promozione, anche attraverso il trasferimento di conoscenza e competenze, della
capacità d'innovare e di competere da parte del sistema delle imprese, in particolare delle
piccole.
Le regole per la ripartizione del FOE sono state definite, da ultimo, con il d.lgs. Le regole per la
ripartizione del
213/2009, come modificato con il D.L. 104/2013 (L. 128/2013).
In particolare, l'art. 4 del d.lgs. 213/2009 prevede che la ripartizione del FOE è effettuata Fondo
sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'art. 5, e considerando la
specifica missione dell'ente, nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non
inferiore al 7% del Fondo, soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della valutazione
della qualità della ricerca scientifica condotta dall'ANVUR e di specifici programmi e
progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Ha, altresì disposto che i criteri e le
motivazioni di assegnazione di tale quota sono disciplinati con decreto ministeriale di natura
non regolamentare.
L'art. 5 del d.lgs. 213/2009 ha disposto che, in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, i
consigli di amministrazione dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano
un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di
visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MIUR, anche ai fini della
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identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei
diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.
Sempre a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 23 del D.L. 104/2013, l'art. 4 del
d.lgs. 213/2009 prevede, altresì, che le quote del FOE assegnate per specifiche finalità e
che non possono essere più utilizzate per tali scopi, possono essere destinate ad altre
attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti, previa motivata richiesta e
successiva autorizzazione del MIUR.
In materia si ricorda anche che l'art. 11 della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) ha
disposto che il MIUR assicura la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli
enti sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del PNR, anche in sede di ripartizione
della quota premiale.
Ulteriori disposizioni normative intervenute fra il 2010 e il 2013 hanno previsto che parte Risorse per
ANVUR,
delle risorse del FOE è destinata ad ANVUR, INDIRE e INVALSI.
In particolare:
quanto all'ANVUR, l'art. 12, co. 7, del DPR 76/2010 ha previsto che, a valere sul medesimo
FOE, possono essere riservate risorse in relazione alle sue attività di valutazione.
Successivamente, l'art. 60, co. 3, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha disposto che all'onere
derivante dall'incremento, dal 2014, di 1 milione di euro delle risorse destinate all'ANVUR (ai
sensi dell'art. 2, co. 142, del D.L. 262/2006 - L. 286/2006) si provvede, quanto a 500.000
euro annui, mediante riduzione del FOE. Ha, altresì, disposto che le ulteriori risorse
eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sullo stesso Fondo, non possono superare, per
ciascuno degli anni 2014 e 2015, il limite massimo di 1,5 milioni di euro;
quanto a INDIRE e INVALSI, l'art. 19, co. 3, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha disposto
che, a decorrere dal 2013, le risorse derivanti dagli interventi di razionalizzazione della spesa
relativa all'organizzazione scolastica recati dal medesimo art. 19 confluiscono sul FOE per
essere destinate al funzionamento dei due enti (sull'argomento si veda, più
approfonditamente, il Dossier del Servizio Studi n. 522/1 del 7 ottobre 2011).
INDIRE e
INVALSI
La prima ripartizione del FOE è stata quella relativa all'esercizio finanziario 1999. Sin da
tale ripartizione, nel riparto sono stati inclusi, in assenza di esplicita previsione normativa, il
Centro studi per l'alto medioevo e l'Istituto italiano di studi germanici.
Dal 2000 è stata prevista una voce autonoma per l'area della ricerca di Trieste, prima
ricompresa nel CNR, ed è stata disposta l'inclusione tra gli enti finanziati dell'Istituto per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (ora soppresso) e del Museo storico
della fisica (le prime due variazioni derivano, rispettivamente, dagli artt. 9, co. 3, lett. g), e 10,
co. 1, lett. g), del d.lgs. 381/1999; la terza è stata disposta con L. 62/1999, istitutiva del
Museo).
Dal 2002 sono compresi nel Fondo, ai sensi dell'art. 10, co. 2, della L. 370/1999, i contributi
all'INFN e all'INFM (poi confluito, come già detto, nel CNR).
Dal 2004, l'ammontare del Fondo comprende anche le risorse del Fondo per il
finanziamento ordinario degli osservatori (destinato all'Istituto nazionale di astrofisica –
INAF e, in misura minore, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV)
precedentemente allocate in altra u.p.b. Tale spostamento era stato richiesto dalle
Commissioni parlamentari nei pareri relativi al riparto per il 2003.
La storia del
FOE
Il decreto di riparto 2013
Il riparto per il 2013 è stato effettuato con DM 591 del 2 luglio 2013 (v. anche tabelle allegate).
A conclusione dell'esame parlamentare dello schema di decreto (Atto n. 5), la VII Commissione
della Camera, nella seduta del 29 maggio 2013, ha approvato un parere favorevole con condizioni
e osservazioni, con il quale, in particolare, ha chiesto di riportare la percentuale di risorse
destinate ai fondi premiali dall'8% (indicato nello schema) al 7% del FOE, al fine di incrementare
le risorse destinate alla quota ordinaria. La Commissione ha, inoltre, chiesto:
che il PNR 2014-2016 fosse reso disponibile prima del riparto dei fondi per l'esercizio
2014;
che fossero reperite risorse aggiuntive rispetto al FOE per le grandi infrastrutture
nazionali ed internazionali di ricerca, per l'assolvimento di impegni internazionali e per
progettualità di particolare rilevanza strategica individuate nel PNR.
Anche in occasione dell'esame parlamentare dello schema di decreto di riparto della quota
premiale 2013 (Atto n. 85, DM 304 del 9 maggio 2014), la VII Commissione della Camera ha
invitato il Governo a tener conto della necessità che la suddetta quota fosse aggiuntiva rispetto al
FOE (v. parere favorevole con raccomandazioni del 9 aprile 2014).
Al riguardo, la premessa dello schema in esame fa presente che le disponibilità complessive
del bilancio 2014 del MIUR non hanno consentito di tener conto dell'indicazione relativa al
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Il riparto 2013
carattere aggiuntivo delle risorse da destinare al finanziamento premiale (sul punto, v. anche par.
Contenuto).
Contenuto
Premessa
Lo schema di decreto è composto di 4 articoli e 16 tabelle – che ne fanno parte
integrante –, riepilogative delle previsioni di assegnazione riferite ai singoli progetti.
Allo schema sono allegati i Piani triennali di attività 2014-2016 degli enti di ricerca.
Le principali caratterizzazioni dello schema sono le seguenti:
le assegnazioni ordinarie costituiscono il 101,5% del totale dell'assegnazione
ordinaria 2013;
la quota premiale è calcolata, per la prima volta, solo con riferimento all'assegnazione
ordinaria, rispetto alla quale costituisce (circa) il 7%;
per la prima volta, si destina una quota del FOE alle assunzioni di ricercatori effettuate
da enti di ricerca non vigilati dal MIUR.
Le risorse disponibili
L'art. 1 reca la ripartizione del Fondo ordinario, secondo quanto indicato anche nella tab. Le risorse
complessive
1, per un importo complessivo pari a € 1.754,8 mln.
Tale importo corrisponde a quello stanziato per il 2014 sul cap. 7236 dello stato di
previsione del MIUR (v. D.M. 106303 del 27 dicembre 2013), al netto
dell'accantonamento – per € 16,5 mln – disposto, in base alla premessa dello schema, ai
sensi del D.L. 66/2014 (L. 89/2014), che ha previsto, dal 2014, una riduzione dei
trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti compresi fra le pubbliche amministrazioni in
misura pari al 5% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 (art. 50, co.
3).
Secondo quanto riportato dal co. 2, le assegnazioni complessive ai 12 enti di ricerca
vigilati dal MIUR – al netto degli importi destinati alla società Sincrotrone di Trieste, a
INDIRE, INVALSI e ANVUR, della quota premiale, delle risorse destinate alle assunzioni
dirette per meriti eccezionali, nonché degli importi accantonati e destinati a enti di ricerca
non vigilati dal MIUR – ammontano a € 1.622,4 mln.
Rispetto al 2013 (€ 1.616,2 mln), si registra un lieve incremento (+ 0,4%).
Le assegnazioni ordinarie e straordinarie ai 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR
I contributi ai 12 enti di ricerca vigilati sono determinati come somma di due addendi,
ossia assegnazioni ordinarie e contributi straordinari.
Le assegnazioni ordinarie ammontano a € 1.442,6 e costituiscono, come già anticipato, Le assegnazioni
ordinarie
il 101,5% del totale dell'assegnazione ordinaria 2013.
L'art. 4 del DM di riparto del FOE 2013 prevedeva che, per il 2014, gli enti avrebbero potuto
considerare, ai fini dell'elaborazione dei propri bilanci di previsione, il 100% dell'ammontare
dell'assegnazione ordinaria 2013.
Più nel dettaglio, tali importi corrispondono al 101,3% dell'assegnazione ordinaria 2013
per la generalità degli enti, ad eccezione di INGV (v. infra) e Istituto italiano di studi
germanici, per i quali, invece, l'assegnazione ordinaria proposta è pari, rispettivamente, al
105,7% e al 177,0% di quella relativa al 2013.
I contributi straordinari, per un totale complessivo di € 179,8 mln, sono costituiti:
- dalle somme per progetti bandiera e di interesse, per un importo di € 67,1 mln, pari
a circa il 4,1% dell'importo complessivo destinato ai 12 enti. Il dettaglio e le specifiche dei
singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 4.
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I contributi
straordinari
L'art. 4 del DM di riparto per il 2013 ha disposto che per il 2014 una quota non superiore
all'8% del Fondo poteva essere destinata a finanziare i progetti bandiera inseriti nel PNR e i
progetti di ricerca di particolare interesse, fatte salve successive ed eventuali rimodulazioni.
Si ricorda, altresì, che il PNR 2011-2013 (approvato dal CIPE con deliberazione del 23 marzo
2011) ha individuato un primo gruppo di 14 Progetti Bandiera e 8 Progetti di Interesse.
La relazione illustrativa evidenzia che dal 2013 il MIUR ha avviato un'attività di monitoraggio
relativamente alla gestione dei progetti bandiera e dei progetti di interesse, predisponendo un
modello di rendicontazione da far compilare agli stessi enti. Successivamente, è stata costituita
una commissione chiamata a valutare i progetti sulla base delle attività rendicontate. Al termine
dei lavori è stato effettuato il riparto della quota per gli anni 2011 e 2012;
- dalle somme per attività di ricerca a valenza internazionale, per un importo di € 82,4
mln. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 2;
- dalle somme per progettualità di carattere straordinario, per un importo di € 30,3
mln. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 3.
Gli importi complessivi da assegnare a ciascun ente, suddivisi per assegnazioni
ordinarie, progetti bandiera e progetti di interesse, attività di ricerca a valenza
internazionale, progettualità di carattere straordinario, e totale, sono riportati nelle lettere
da a) a l) del medesimo comma 2, che rimanda, per il dettaglio delle assegnazioni
(limitatamente a quelle straordinarie), alle tab. da 2 a 16.
La premessa dello schema evidenzia (come già negli anni precedenti) che si è ritenuto di
non operare le riduzioni delle assegnazioni ad alcuni enti di ricerca previste dall'art. 51, co.
9, della L. 449/1997 a favore del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse
strategico, in considerazione della minore disponibilità di risorse e al fine di destinare
risorse ai progetti premiali, bandiera e di interesse.
Di seguito, si dà conto, sinteticamente, della proposta di ripartizione del Fondo per il 2014
(con riferimento alla quale è presente anche il dettaglio delle assegnazioni quali contributi
straordinari), a confronto con la ripartizione del Fondo nell'esercizio 2013.
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Con riferimento alle assegnazioni indicate, si evidenzia che:
l'assegnazione al CNR comprende, ai sensi dell'art. 7, co. 4, della L. 148/2013 –
secondo quanto riportato dall'art. 1, co. 2, lett. a) – € 2,6 mln in favore dell'Istituto di
biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo;
all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), con DD 20 marzo 2013, n.1016 il
MIUR ha versato all'INFN € 58,8 mln a titolo di primo acconto dell'assegnazione
ordinaria 2014;
all'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (INDAM), con DD 20
marzo 2013, n.1017 il MIUR ha versato € 0,6 mln a titolo di primo acconto
dell'assegnazione ordinaria 2014;
l'assegnazione ordinaria a favore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(INGV) include € 2 mln che l'art. 24, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha
destinato all'assunzione nel 2014 del primo scaglione di 40 unità (su 200 nel
quinquennio 2014-2018) di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca.
Ciò si evince chiaramente sia dalla tab. 1, sia dal prospetto riepilogativo riportato all'art.
1, co. 2, lett. e), dello schema.
Si segnala, pertanto, che nella tab. 9, relativa all'INGV, occorre correggere l'importo della
riga "Totale assegnazione ordinaria", dal momento che l'importo di € 2 mln per il 2014
destinato alle assunzioni di personale autorizzate dall'art. 24 del D.L. 104/2013 è già incluso
nel totale dell'assegnazione ordinaria.
In base a quanto dispone l'art. 1, co. 3, lett. a), f) e g), a tali assegnazioni si affiancano, Ulteriori
assegnazioni
per gli stessi enti:
per i 12 enti
la quota premiale, per un importo pari a € 99,5 mln (per il quale v. infra).
due quote, rispettivamente di € 1,6 mln e di € 1,1 mln, da destinare alle assunzioni
per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi italiani o stranieri di altissima
qualificazione scientifica.
Le assunzioni sono effettuate ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 213/2009, in base al quale gli enti
di ricerca possono assumere per chiamata diretta, con contratti a tempo indeterminato, nei
limiti del 3% dell'organico e delle disponibilità di bilancio, ricercatori o tecnologi italiani o
stranieri di altissima qualificazione scientifica, che si sono distinti per merito eccezionale o che
hanno conseguito riconoscimenti scientifici di livello internazionale. I contratti sono subordinati al
nulla osta del Ministro, sulla base del parere favorevole del Comitato di esperti per la politica
della ricerca (CEPR).
Sulla base di tale disposizione, a partire dal 2013, con il decreto di riparto del FOE è stata
individuata una specifica quota da destinare a tale finalità.
In particolare:
- la quota di € 1,6 mln deve essere corrisposta agli enti interessati a conclusione delle
procedure di assunzione avviate in base all'art. 2, co. 1, lett. f), del decreto di riparto del
FOE 2013, prevista - come risulta dalla premessa dello schema - entro la fine del 2014,
anche a seguito di rinunce o scorrimento della graduatoria. Pertanto, come risulta anche
dall'art. 2, nonché dalla tab. 1, detti importi sono momentaneamente accantonati. L'art. 2,
inoltre, prevede che l'assegnazione di tale quota agli enti – che costituirà parte delle
assegnazioni ordinarie 2014 – sarà disposta con decreto del Direttore generale per il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca. La parte eventualmente
non assegnata, per rinuncia del candidato o mancato scorrimento della graduatoria, sarà
destinata proporzionalmente agli enti.
L'art. 2, co. 1, lett. f), del già citato DM 591/2013 ha riservato all'assunzione per chiamata
diretta la somma di € 1,6 mln, demandando la definizione delle modalità di destinazione di tali
somme ad un successivo decreto.
Su tale base è intervenuto il DM 828/2013, con il quale è stato fissato all'8 novembre 2013il
termine per la presentazione delle candidature da parte degli enti, al 29 novembre 2013 il
termine per la valutazione delle candidature da parte del CEPR e al 20 dicembre 2013 il
termine per la stipula dei contratti di assunzione.
Di fatto, il MIUR ha comunicato il via libera all'assunzione di 15 tra ricercatori e tecnologi da
parte di CNR, INAF, INFN e OGS in data 11 giugno 2014.
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- La quota di € 1,1 mln – per il momento accantonata – è destinata alla medesima
tipologia di assunzioni (da effettuare nel 2014) secondo modalità che devono essere
definite con regolamento ministeriale (da sottoporre, dunque, in base all'art. 17, co. 4,
della L. 400/1988, al parere del Consiglio di Stato e alla registrazione della Corte dei conti).
Si tratta di una novità rispetto alla procedura utilizzata per il 2013.
In questo caso - a differenza di quanto previsto per la quota relativa alle assunzioni ex
FOE 2013 - non si precisa che le assegnazioni in questione costituiscono parte delle
assegnazioni ordinarie 2014.
Analogamente a quanto previsto per la quota relativa alle assunzioni ex FOE 2013, si
stabilisce, invece, che, qualora nel corso dell'esercizio l'accantonamento non sia utilizzato,
la residua somma sarà destinata proporzionalmente agli enti con provvedimento del
Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.
Il finanziamento premiale per i 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR
L'art. 3 riguarda la ripartizione del finanziamento premiale, pari ad € 99,5 mln che, in Il finanziamento
base alla relazione illustrativa, corrisponde al 7% delle (sole) assegnazioni ordinarie premiale
2014 (dunque, escludendo dalla base di calcolo € 179,8 mln relativi ai contributi
straordinari). Ciò - prosegue la relazione - "deriva dalla necessità di contemperare le
disposizioni relative all'assegnazione della quota premiale […] con le osservazioni
presentate dalle competenti Commissioni parlamentari in sede di parere reso sullo schema
di decreto ministeriale di riparto della quota premiale per l'anno 2013".
In proposito, si evidenzia, innanzitutto, che, in base ai calcoli effettuati, detta quota risulta
effettivamente pari al 6,9% delle assegnazioni ordinarie e al 5,7% della disponibilità
complessiva del FOE.
Al riguardo, si rammenta – come già accennato nel par. Presupposti normativi – che l'art.
4, co. 1, del d.lgs. 213/2009 ha fissato la misura della quota premiale in una percentuale
non inferiore al 7% "del Fondo".
Peraltro, su tale base, l'art. 4, co. 2, del DM 591/2013 ha disposto che la quota destinata al
finanziamento premiale 2014 doveva essere"non inferiore all'8 per cento dello stanziamento del
Fondo".
Al riguardo, si ricorda nei precedenti decreti di riparto del FOE l'importo base per il calcolo del
7% destinato alla quota premiale è sempre stato l'importo complessivo dello stesso FOE (seppure
al netto delle somme destinate a società Sincrotrone, INDIRE e INVALSI nel decreto di riparto
2013, delle somme destinate a Sincrotrone nel decreto di riparto 2012, e delle somme derivanti
dalla soppressione dell'INSEAN e da un'integrazione disposta in favore dell'INGV nel decreto di
riparto 2011).
Lo schema individua, anzitutto - per la prima volta nel decreto di riparto del FOE - i primi
criteri da utilizzare per il riparto della quota premiale.
I criteri relativi al riparto della quota premiale 2011 e 2012 erano stati definiti, rispettivamente,
con DM 22 maggio 2012, prot. 239/Ric, e con DM 19 dicembre 2012, prot. 949/Ric. Per il 2013, i
criteri erano stati indicati nello stesso decreto di riparto della quota premiale (DM 9 maggio 2014,
prot. 304).
In particolare, il co. 1 stabilisce che il CEPR elaborerà una proposta di ripartizione tra gli
I criteri di
enti tenendo conto dei seguenti criteri:
ripartizione
il 70% è ripartito in base ai risultati della VQR 2004-2010 (lett. a);
il 30% è assegnato in base a specifici programmi e progetti "proposti in
collaborazione fra gli enti", favorendo quelli afferenti a infrastrutture di valenza
internazionale (lett. b).
La collaborazione fra gli enti rappresenterebbe, dunque, un requisito indispensabile per la
presentazione dei programmi e progetti.
Poichè l'art. 4, co. 1, del d.lgs. 213/2009 prevede che programmi e progetti possano
essere proposti "anche" in collaborazione fra gli enti, sembrerebbe opportuno un
chiarimento da parte del Governo.
Con riferimento ai risultati della VQR 2004-2010, la lett. a), citando il Rapporto finale del
30 giugno 2013, fa riferimento:
ai prodotti attesi;
agli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura;
alla valutazione complessiva di ogni ente.
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Evidenzia, inoltre, che, nella predisposizione della graduatoria per l'assegnazione delle
risorse, si terrà conto della confrontabilità dei parametri dimensionali di ogni ente.
Per comprendere i riferimenti, si ricorda che la VQR 2004-2010 – il cui progetto è stato
formalizzato con DM 15 luglio 2011 – è stata avviata dall'ANVUR con bando del 7 novembre
2011 ed è stata articolata sulle 14 aree disciplinari individuate dal Consiglio Universitario
Nazionale (poi divenute 16, nel corso della valutazione dei prodotti della ricerca effettuata dai
Gruppi di esperti, per la suddivisione delle aree 8 e 11 in due sub-aree).
Con riferimento agli enti di ricerca, i soggetti valutati sono stati ricercatori e tecnologi, nonché
professori e ricercatori incaricati di ricerca presso i medesimi enti per almeno tre anni.
Per ciascun soggetto, il bando ha determinato il numero di prodotti della ricerca attesi (articoli
su riviste; libri; traduzioni e commenti scientifici; brevetti; ecc.) di cui il medesimo soggetto
risultava autore o coautore.
La valutazione della qualità dei prodotti è terminata con l'attribuzione di un giudizio sintetico e
del relativo "peso" (da 1 a –2 per ciascun prodotto). Per ogni prodotto mancante rispetto al
numero atteso di prodotti è stato assegnato un peso negativo (– 0,5).
La valutazione delle strutture ha riguardato, inoltre, ulteriori indicatori legati alla ricerca,
quali la capacità di attrarre risorse, la mobilità internazionale dei ricercatori, l'alta formazione, le
risorse proprie utilizzate, il livello di miglioramento nella qualità dei prodotti.
La valutazione ha tenuto conto, altresì, di ulteriori dati relativi alla propensione delle strutture
all'apertura verso il contesto socio-economico, esercitata attraverso la valorizzazione e il
trasferimento delle conoscenze (c.d. indicatori di terza missione).
Per ciascun ente di ricerca, dunque, sono stati conclusivamente calcolati i valori degli indicatori
di Area e i valori degli indicatori finali di struttura.
Occorre, tuttavia, considerare che per 3 enti di ricerca vigilati dal MIUR non sono presenti i
risultati della VQR 2004-2010: si tratta di Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche
"Enrico Fermi", Istituto italiano di studi germanici, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste. Al riguardo, il Rapporto finale fa presente (cfr. Parte Prima: Statistiche e
risultati di compendio, cap. 6, pag. 46) che i valori degli indicatori per gli enti di ricerca che hanno
conferito meno di 19 prodotti in una determinata area (soglia fissata allo scopo di assicurare che
nella valutazione siano coinvolti più di 3 soggetti) non sono riportati per motivi di insufficiente
affidabilità statistica e di protezione dei dati personali.
In particolare, gli enti prima citati risultano avere un numero complessivo di prodotti attesi
rispettivamente pari a 9 (Museo storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"), a
1 (Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste), e a zero (Istituto italiano di
studi germanici) (Tabella 6.11a, pag. 296).
Il rapporto finale è stato presentato dall'ANVUR nel giugno 2013. Successivamente, a seguito
di varie segnalazioni, i risultati della valutazione sono stati aggiornati, secondo quanto indicato
dall'ANVUR nella news del 30 gennaio 2014.
Occorre dunque valutare se non si debba fare riferimento anche all'aggiornamento del
Rapporto effettuato nel gennaio 2014, nonché chiarire come si procederà con riferimento
alle strutture per le quali non sono presenti i risultati della VQR 2004-2010.
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la sola relazione illustrativa evidenzia che
nell'assegnazione della quota del 30% da distribuire in base a specifici programmi e progetti
proposti in collaborazione fra enti "saranno privilegiati quegli enti che non partecipano
all'assegnazione della somma di cui alla predetta lettera a)".
Per l'assegnazione della stessa quota del 30%, invece, il co. 2 dispone che:
l'avviso per la presentazione delle domande sarà emanato con decreto del direttore
generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, che
fisserà anche termini e modalità procedurali per l'elaborazione della proposta di
ripartizione da parte del CEPR.
Per l'emanazione di tale decreto non è indicato un termine.
ogni ente non può presentare più di due programmi o progetti come capofila e non
può partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante.
Al riguardo, si rileva, tuttavia, che la relazione illustrativa prevede che il numero
massimo di programmi o progetti come capofila è pari a uno.
L'assegnazione delle risorse relative al finanziamento premiale degli enti sarà disposta
con ulteriore decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la
valorizzazione della ricerca (co. 3).
Lo schema, dunque, non prevede l'emanazione di alcun decreto ministeriale, necessario,
invece, in base al combinato disposto dell'art. 7 del d.lgs. 204/1998 e dell'art. 4 del d.lgs.
213/2009, e intervenuto per il riparto della quota premiale relativa agli anni 2011, 2012 e
2013.
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Le
caratteristiche
della VQR
2004-2010
La questione merita un'attenta valutazione, anche in considerazione del conseguente
venir meno del prescritto parere delle Commissioni parlamentari.
Le ulteriori assegnazioni
Le lett. b), c), d), e) ed h) del co. 3 dell'art. 1 concernono le seguenti, ulteriori, Le assegnazioni
ad altri enti
assegnazioni:
€ 14,0 mln alla società Sincrotrone di Trieste (ai sensi dell'art. 2, co. 2, del D.L.
7/2005 - L. 43/2005);
€ 8,7 mln per il funzionamento dell'INDIRE;
€ 5,6 mln per il funzionamento dell'INVALSI;
€ 1,5 mln per le attività di valutazione dell'ANVUR;
€ 0,5 mln a enti di ricerca non vigilati dal MIUR, per assunzioni di ricercatori
autorizzate dall'art. 3, co. 53, della L. 350/2003. L'importo è accantonato per essere
attribuito con provvedimento del Direttore generale per il coordinamento, la promozione
e la valorizzazione della ricerca. Come prima accennato, si tratta di una novità.
Il terzo periodo del comma 53 citato ha autorizzato le assunzioni di ricercatori delle università e
degli enti di ricerca (vigilati e non vigilati dal MIUR) che erano risultati vincitori di concorso alla
data del 31 ottobre 2003.
Al riguardo, in assenza - anche nella relazione illustrativa - di elementi che indichino le
ragioni della novità costituita dall'utilizzo di quota parte del FOE per enti non vigilati dal
MIUR, sembrerebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo.
Si segnala, inoltre, che l'importo complessivo riportato all'art. 1, co. 3, alinea, è
erroneamente indicato in € 130.946.925 (invece di € 132.446.925, come correttamente
indicato nella tab. 1).
Le indicazioni per gli anni successivi
L'art. 4 reca, innanzitutto, le indicazioni per il 2015 e il 2016 (co. 1). Per tali anni si Indicazioni
stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare 2015-2016
come riferimento il 100% dell'assegnazione ordinaria stabilita per il 2014 indicata nella
tab. 1, fatte però salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della
spesa pubblica.
Al riguardo, si evidenzia che gli importi delle assegnazioni ordinarie indicati nella tab. 1
non comprendono le somme da corrispondere agli enti per assunzioni per chiamata diretta
che, come già ricordato, rientrano comunque in tali assegnazioni.
Il co. 2 dispone che una ulteriore quota, non superiore all'8% del Fondo, potrà essere
destinata ai progetti bandiera e ai progetti di interesse inseriti nel PNR, nonché ai
progetti di ricerca di particolare interesse nell'ambito delle scelte strategiche del MIUR.
Sono fatte salve successive, eventuali, rimodulazioni.
Il quadro dei finanziamenti dal 2001 al 2013 è disponibile sul sito del MIUR.
Osservazioni
All'art. 1, co. 2, alinea, è necessario riferirsi alla tabella 1, anziché al comma 1, dal
momento che l'importo di € 1.622.381.075 non è presente nel comma richiamato.
All'art. 1, co. 3, lett. d), il riferimento corretto è all'"art. 19, comma 3, del decreto legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111". Inoltre, lo stesso riferimento deve essere inserito nella lett. c).
All'art. 3, co. 1, lett. a), occorre sostituire le parole "non solo basata sui prodotti attesi
e indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, ma anche rispetto alla
valutazione complessiva dell'ente" con le parole "basata sui prodotti attesi, sugli
indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, nonché sulla valutazione
complessiva di ciascun ente".
All'art. 3, co. 1, lett. b), si valuti l'opportunità di sostituire l'espressione "favorendo
quelli a favore di" con "favorendo quelli inerenti".
Nella tabella 1, in corrispondenza dell'importo di € 1.052.482 destinato ad assunzioni
per chiamata diretta nell'anno 2014, occorre specificare che si tratta di un
accantonamento.
Si segnala, inoltre, che – probabilmente a causa dell'arrotondamento di cifre decimali –
alcune cifre indicate nella tab. 1 presentano piccoli scostamenti rispetto agli importi totali
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effettivamente calcolati, sia sulla base di quanto riportato dalla medesima tab. 1, sia sulla
base degli specifici importi indicati nelle tabelle da 2 a 16.
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Servizio Studi - Dipartimento Cultura
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CD_cultura
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