Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca - Anno 2014 Atto del Governo 114 Dossier n° 120 - Schede di lettura 20 ottobre 2014 Informazioni sugli atti di riferimento Atto del Governo: 114 Titolo: Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 Ministro competente: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Norma di riferimento: Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, art. 7 Numero di articoli: 4 Date: presentazione: 30 settembre 2014 assegnazione: 8 ottobre 2014 termine per l'espressione del parere: 7 novembre 2014 Commissione competente : VII Cultura Presupposti normativi Il d.lgs. 204/1998 ha disposto l'istituzione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni L'istituzione del Fondo di ricerca (FOE) vigilati dal MIUR. In particolare, l'art. 1 del d.lgs. 204/1998 ha stabilito che il Governo, nel Documento di programmazione economica e finanziaria (ora, DEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali. Sulla base degli indirizzi citati, nonché di altri elementi – risoluzioni parlamentari di approvazione del DEF, direttive del Presidente del Consiglio, proposte delle amministrazioni statali – è predisposto, approvato e aggiornato annualmente dal CIPE (le cui funzioni in materia sono coordinate dal MIUR) il Programma nazionale per la ricerca (PNR), che definisce gli obiettivi generali e le modalità di realizzazione degli interventi. L'art. 7 del medesimo d.lgs. 204/1998 ha previsto, quindi, che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi di varie disposizioni legislative, al CNR, all'Agenzia spaziale italiana (ASI), all'Osservatorio geofisico sperimentale (ora, ex art. 7 del d.lgs. 381/1999, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS), agli enti di ricerca (di minori dimensioni) già confluiti in un unico capitolo ai sensi dell'art. 1, co. 40-44, della L. 549/1995 e finanziati dal MURST, e all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) (poi soppresso e confluito nel CNR ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 127/2003), fossero determinati con unica autorizzazione di spesa e affluissero ad un unico Fondo, denominato Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), finanziato dal MURST e istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Ha, altresì, previsto che allo stesso Fondo dovessero affluire i contributi che sarebbero stati stabiliti per legge in relazione alle attività, oltre che dello stesso INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, di: Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), Programma nazionale di ricerche in Antartide, Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (ora soppresso, ex art. 7, co. 19, del D.L. 78/2010 – L. 122/2010). Sempre l'art. 7 ha stabilito che l'ammontare del FOE è determinato in tabella C della legge di stabilità ed è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più DM, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il MIUR può erogare acconti, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente. Una riduzione del FOE, per un importo pari ad euro 51,2 milioni, è stata disposta, a decorrere dal 2013, dall'art. 8, co. 4-bis, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012). La nota metodologica del Documento di economia e finanza (DEF) 2014 sottolinea che i conti tendenziali degli enti di ricerca sono stati elaborati sulla base, tra l'altro, della crescita effettiva del fabbisogno realizzato nel corso degli anni precedenti dai principali enti pubblici di ricerca (CNR, INFN, ASI, ENEA, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e INGV), soggetti alla "regola del fabbisogno" (per il triennio 2013-2015 – come già per i due trienni precedenti – l'art. 1, co. 116, della L. 228/2012 ha disposto che tale fabbisogno finanziario non può essere superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato del 4%). Nel Programma nazionale di riforma 2014, che costituisce la Parte III del DEF, si conferma l'obiettivo italiano di raggiungere, nel 2020, un livello di investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo pari all'1,53% del PIL, a fronte di un valore registrato nel 2011 dell'1,25% e di un obiettivo indicato dalla Strategia Europa 2020 pari al 3%. In riferimento a tale obiettivo, il Programma evidenzia che i dati di previsione per il 2012 elaborati dall'ISTAT indicano una crescita contenuta della spesa per R&S a valori correnti (+0,1%), ricollegabile all'aumento della spesa nelle istituzioni pubbliche (+2,6%), a un lieve aumento nella spesa delle università (+0,1%), ma anche a un forte calo della spesa delle imprese private (–6,3%). Un confronto a livello europeo sui dati di previsione per il 2012, dovrebbe confermare l'Italia al 18° posto per spesa in R&S, con un divario negativo di 0,8 punti percentuali rispetto alla media UE27. Il Programma evidenzia, altresì, che, benché le risorse pubbliche investite in ricerca costituiscano solo lo 0,52% del PIL (– 0,18%, rispetto alla media OCSE) – che si traduce in un minor numero di ricercatori e un minor potenziale d'innovazione – la qualità delle pubblicazioni scientifiche delle università e degli enti di ricerca complessivamente considerati è paragonabile a quella dei principali Paesi europei e che, in rapporto alle risorse investite e al numero dei ricercatori, la quantità e la qualità della ricerca è elevata. Al riguardo, tuttavia, sottolinea come dai dati traspaiano differenze notevoli tra i singoli atenei e tra i singoli enti di ricerca, con gli atenei del Nord mediamente in grado di produrre ricerca di più elevata qualità di quelli del Centro e del Mezzogiorno (in proposito, il Programma rimanda ai risultati del Rapporto sullo stato dell'università e della ricerca 2013, predisposto dall'Agenzia nazionale del sistema universitario e della ricerca - ANVUR). Le previsioni del DEF 2014 Nella nota di aggiornamento del DEF 2014, presentata al Parlamento l'1 ottobre 2014 (Doc. LVII, n. 2-bis), si evidenzia che il nuovo PNR "è in fase di pubblicazione". Il 31 gennaio 2014, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva presentato al Consiglio dei Ministri il programma nazionale della ricerca 2014-2020, che da triennale diventava settennale, per allinearsi con il Programma Quadro europeo Horizon 2020. Il piano prevedeva un investimento da parte del MIUR di circa 900 milioni di euro l'anno e si articolava su tre assi prioritari: a) lo sviluppo e l'attrazione di capitale umano altamente qualificato, da inserire nel tessuto produttivo del Paese; b) l'identificazione di un numero limitato di importanti progetti tematici; c) la promozione, anche attraverso il trasferimento di conoscenza e competenze, della capacità d'innovare e di competere da parte del sistema delle imprese, in particolare delle piccole. Le regole per la ripartizione del FOE sono state definite, da ultimo, con il d.lgs. Le regole per la ripartizione del 213/2009, come modificato con il D.L. 104/2013 (L. 128/2013). In particolare, l'art. 4 del d.lgs. 213/2009 prevede che la ripartizione del FOE è effettuata Fondo sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'art. 5, e considerando la specifica missione dell'ente, nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7% del Fondo, soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'ANVUR e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Ha, altresì disposto che i criteri e le motivazioni di assegnazione di tale quota sono disciplinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare. L'art. 5 del d.lgs. 213/2009 ha disposto che, in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, i consigli di amministrazione dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MIUR, anche ai fini della 2 identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario. Sempre a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 23 del D.L. 104/2013, l'art. 4 del d.lgs. 213/2009 prevede, altresì, che le quote del FOE assegnate per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del MIUR. In materia si ricorda anche che l'art. 11 della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) ha disposto che il MIUR assicura la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli enti sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del PNR, anche in sede di ripartizione della quota premiale. Ulteriori disposizioni normative intervenute fra il 2010 e il 2013 hanno previsto che parte Risorse per ANVUR, delle risorse del FOE è destinata ad ANVUR, INDIRE e INVALSI. In particolare: quanto all'ANVUR, l'art. 12, co. 7, del DPR 76/2010 ha previsto che, a valere sul medesimo FOE, possono essere riservate risorse in relazione alle sue attività di valutazione. Successivamente, l'art. 60, co. 3, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha disposto che all'onere derivante dall'incremento, dal 2014, di 1 milione di euro delle risorse destinate all'ANVUR (ai sensi dell'art. 2, co. 142, del D.L. 262/2006 - L. 286/2006) si provvede, quanto a 500.000 euro annui, mediante riduzione del FOE. Ha, altresì, disposto che le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sullo stesso Fondo, non possono superare, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, il limite massimo di 1,5 milioni di euro; quanto a INDIRE e INVALSI, l'art. 19, co. 3, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha disposto che, a decorrere dal 2013, le risorse derivanti dagli interventi di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica recati dal medesimo art. 19 confluiscono sul FOE per essere destinate al funzionamento dei due enti (sull'argomento si veda, più approfonditamente, il Dossier del Servizio Studi n. 522/1 del 7 ottobre 2011). INDIRE e INVALSI La prima ripartizione del FOE è stata quella relativa all'esercizio finanziario 1999. Sin da tale ripartizione, nel riparto sono stati inclusi, in assenza di esplicita previsione normativa, il Centro studi per l'alto medioevo e l'Istituto italiano di studi germanici. Dal 2000 è stata prevista una voce autonoma per l'area della ricerca di Trieste, prima ricompresa nel CNR, ed è stata disposta l'inclusione tra gli enti finanziati dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (ora soppresso) e del Museo storico della fisica (le prime due variazioni derivano, rispettivamente, dagli artt. 9, co. 3, lett. g), e 10, co. 1, lett. g), del d.lgs. 381/1999; la terza è stata disposta con L. 62/1999, istitutiva del Museo). Dal 2002 sono compresi nel Fondo, ai sensi dell'art. 10, co. 2, della L. 370/1999, i contributi all'INFN e all'INFM (poi confluito, come già detto, nel CNR). Dal 2004, l'ammontare del Fondo comprende anche le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori (destinato all'Istituto nazionale di astrofisica – INAF e, in misura minore, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV) precedentemente allocate in altra u.p.b. Tale spostamento era stato richiesto dalle Commissioni parlamentari nei pareri relativi al riparto per il 2003. La storia del FOE Il decreto di riparto 2013 Il riparto per il 2013 è stato effettuato con DM 591 del 2 luglio 2013 (v. anche tabelle allegate). A conclusione dell'esame parlamentare dello schema di decreto (Atto n. 5), la VII Commissione della Camera, nella seduta del 29 maggio 2013, ha approvato un parere favorevole con condizioni e osservazioni, con il quale, in particolare, ha chiesto di riportare la percentuale di risorse destinate ai fondi premiali dall'8% (indicato nello schema) al 7% del FOE, al fine di incrementare le risorse destinate alla quota ordinaria. La Commissione ha, inoltre, chiesto: che il PNR 2014-2016 fosse reso disponibile prima del riparto dei fondi per l'esercizio 2014; che fossero reperite risorse aggiuntive rispetto al FOE per le grandi infrastrutture nazionali ed internazionali di ricerca, per l'assolvimento di impegni internazionali e per progettualità di particolare rilevanza strategica individuate nel PNR. Anche in occasione dell'esame parlamentare dello schema di decreto di riparto della quota premiale 2013 (Atto n. 85, DM 304 del 9 maggio 2014), la VII Commissione della Camera ha invitato il Governo a tener conto della necessità che la suddetta quota fosse aggiuntiva rispetto al FOE (v. parere favorevole con raccomandazioni del 9 aprile 2014). Al riguardo, la premessa dello schema in esame fa presente che le disponibilità complessive del bilancio 2014 del MIUR non hanno consentito di tener conto dell'indicazione relativa al 3 Il riparto 2013 carattere aggiuntivo delle risorse da destinare al finanziamento premiale (sul punto, v. anche par. Contenuto). Contenuto Premessa Lo schema di decreto è composto di 4 articoli e 16 tabelle – che ne fanno parte integrante –, riepilogative delle previsioni di assegnazione riferite ai singoli progetti. Allo schema sono allegati i Piani triennali di attività 2014-2016 degli enti di ricerca. Le principali caratterizzazioni dello schema sono le seguenti: le assegnazioni ordinarie costituiscono il 101,5% del totale dell'assegnazione ordinaria 2013; la quota premiale è calcolata, per la prima volta, solo con riferimento all'assegnazione ordinaria, rispetto alla quale costituisce (circa) il 7%; per la prima volta, si destina una quota del FOE alle assunzioni di ricercatori effettuate da enti di ricerca non vigilati dal MIUR. Le risorse disponibili L'art. 1 reca la ripartizione del Fondo ordinario, secondo quanto indicato anche nella tab. Le risorse complessive 1, per un importo complessivo pari a € 1.754,8 mln. Tale importo corrisponde a quello stanziato per il 2014 sul cap. 7236 dello stato di previsione del MIUR (v. D.M. 106303 del 27 dicembre 2013), al netto dell'accantonamento – per € 16,5 mln – disposto, in base alla premessa dello schema, ai sensi del D.L. 66/2014 (L. 89/2014), che ha previsto, dal 2014, una riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti compresi fra le pubbliche amministrazioni in misura pari al 5% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 (art. 50, co. 3). Secondo quanto riportato dal co. 2, le assegnazioni complessive ai 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR – al netto degli importi destinati alla società Sincrotrone di Trieste, a INDIRE, INVALSI e ANVUR, della quota premiale, delle risorse destinate alle assunzioni dirette per meriti eccezionali, nonché degli importi accantonati e destinati a enti di ricerca non vigilati dal MIUR – ammontano a € 1.622,4 mln. Rispetto al 2013 (€ 1.616,2 mln), si registra un lieve incremento (+ 0,4%). Le assegnazioni ordinarie e straordinarie ai 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR I contributi ai 12 enti di ricerca vigilati sono determinati come somma di due addendi, ossia assegnazioni ordinarie e contributi straordinari. Le assegnazioni ordinarie ammontano a € 1.442,6 e costituiscono, come già anticipato, Le assegnazioni ordinarie il 101,5% del totale dell'assegnazione ordinaria 2013. L'art. 4 del DM di riparto del FOE 2013 prevedeva che, per il 2014, gli enti avrebbero potuto considerare, ai fini dell'elaborazione dei propri bilanci di previsione, il 100% dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria 2013. Più nel dettaglio, tali importi corrispondono al 101,3% dell'assegnazione ordinaria 2013 per la generalità degli enti, ad eccezione di INGV (v. infra) e Istituto italiano di studi germanici, per i quali, invece, l'assegnazione ordinaria proposta è pari, rispettivamente, al 105,7% e al 177,0% di quella relativa al 2013. I contributi straordinari, per un totale complessivo di € 179,8 mln, sono costituiti: - dalle somme per progetti bandiera e di interesse, per un importo di € 67,1 mln, pari a circa il 4,1% dell'importo complessivo destinato ai 12 enti. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 4. 4 I contributi straordinari L'art. 4 del DM di riparto per il 2013 ha disposto che per il 2014 una quota non superiore all'8% del Fondo poteva essere destinata a finanziare i progetti bandiera inseriti nel PNR e i progetti di ricerca di particolare interesse, fatte salve successive ed eventuali rimodulazioni. Si ricorda, altresì, che il PNR 2011-2013 (approvato dal CIPE con deliberazione del 23 marzo 2011) ha individuato un primo gruppo di 14 Progetti Bandiera e 8 Progetti di Interesse. La relazione illustrativa evidenzia che dal 2013 il MIUR ha avviato un'attività di monitoraggio relativamente alla gestione dei progetti bandiera e dei progetti di interesse, predisponendo un modello di rendicontazione da far compilare agli stessi enti. Successivamente, è stata costituita una commissione chiamata a valutare i progetti sulla base delle attività rendicontate. Al termine dei lavori è stato effettuato il riparto della quota per gli anni 2011 e 2012; - dalle somme per attività di ricerca a valenza internazionale, per un importo di € 82,4 mln. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 2; - dalle somme per progettualità di carattere straordinario, per un importo di € 30,3 mln. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 3. Gli importi complessivi da assegnare a ciascun ente, suddivisi per assegnazioni ordinarie, progetti bandiera e progetti di interesse, attività di ricerca a valenza internazionale, progettualità di carattere straordinario, e totale, sono riportati nelle lettere da a) a l) del medesimo comma 2, che rimanda, per il dettaglio delle assegnazioni (limitatamente a quelle straordinarie), alle tab. da 2 a 16. La premessa dello schema evidenzia (come già negli anni precedenti) che si è ritenuto di non operare le riduzioni delle assegnazioni ad alcuni enti di ricerca previste dall'art. 51, co. 9, della L. 449/1997 a favore del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, in considerazione della minore disponibilità di risorse e al fine di destinare risorse ai progetti premiali, bandiera e di interesse. Di seguito, si dà conto, sinteticamente, della proposta di ripartizione del Fondo per il 2014 (con riferimento alla quale è presente anche il dettaglio delle assegnazioni quali contributi straordinari), a confronto con la ripartizione del Fondo nell'esercizio 2013. 5 6 Con riferimento alle assegnazioni indicate, si evidenzia che: l'assegnazione al CNR comprende, ai sensi dell'art. 7, co. 4, della L. 148/2013 – secondo quanto riportato dall'art. 1, co. 2, lett. a) – € 2,6 mln in favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo; all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), con DD 20 marzo 2013, n.1016 il MIUR ha versato all'INFN € 58,8 mln a titolo di primo acconto dell'assegnazione ordinaria 2014; all'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (INDAM), con DD 20 marzo 2013, n.1017 il MIUR ha versato € 0,6 mln a titolo di primo acconto dell'assegnazione ordinaria 2014; l'assegnazione ordinaria a favore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) include € 2 mln che l'art. 24, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha destinato all'assunzione nel 2014 del primo scaglione di 40 unità (su 200 nel quinquennio 2014-2018) di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca. Ciò si evince chiaramente sia dalla tab. 1, sia dal prospetto riepilogativo riportato all'art. 1, co. 2, lett. e), dello schema. Si segnala, pertanto, che nella tab. 9, relativa all'INGV, occorre correggere l'importo della riga "Totale assegnazione ordinaria", dal momento che l'importo di € 2 mln per il 2014 destinato alle assunzioni di personale autorizzate dall'art. 24 del D.L. 104/2013 è già incluso nel totale dell'assegnazione ordinaria. In base a quanto dispone l'art. 1, co. 3, lett. a), f) e g), a tali assegnazioni si affiancano, Ulteriori assegnazioni per gli stessi enti: per i 12 enti la quota premiale, per un importo pari a € 99,5 mln (per il quale v. infra). due quote, rispettivamente di € 1,6 mln e di € 1,1 mln, da destinare alle assunzioni per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica. Le assunzioni sono effettuate ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 213/2009, in base al quale gli enti di ricerca possono assumere per chiamata diretta, con contratti a tempo indeterminato, nei limiti del 3% dell'organico e delle disponibilità di bilancio, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica, che si sono distinti per merito eccezionale o che hanno conseguito riconoscimenti scientifici di livello internazionale. I contratti sono subordinati al nulla osta del Ministro, sulla base del parere favorevole del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR). Sulla base di tale disposizione, a partire dal 2013, con il decreto di riparto del FOE è stata individuata una specifica quota da destinare a tale finalità. In particolare: - la quota di € 1,6 mln deve essere corrisposta agli enti interessati a conclusione delle procedure di assunzione avviate in base all'art. 2, co. 1, lett. f), del decreto di riparto del FOE 2013, prevista - come risulta dalla premessa dello schema - entro la fine del 2014, anche a seguito di rinunce o scorrimento della graduatoria. Pertanto, come risulta anche dall'art. 2, nonché dalla tab. 1, detti importi sono momentaneamente accantonati. L'art. 2, inoltre, prevede che l'assegnazione di tale quota agli enti – che costituirà parte delle assegnazioni ordinarie 2014 – sarà disposta con decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca. La parte eventualmente non assegnata, per rinuncia del candidato o mancato scorrimento della graduatoria, sarà destinata proporzionalmente agli enti. L'art. 2, co. 1, lett. f), del già citato DM 591/2013 ha riservato all'assunzione per chiamata diretta la somma di € 1,6 mln, demandando la definizione delle modalità di destinazione di tali somme ad un successivo decreto. Su tale base è intervenuto il DM 828/2013, con il quale è stato fissato all'8 novembre 2013il termine per la presentazione delle candidature da parte degli enti, al 29 novembre 2013 il termine per la valutazione delle candidature da parte del CEPR e al 20 dicembre 2013 il termine per la stipula dei contratti di assunzione. Di fatto, il MIUR ha comunicato il via libera all'assunzione di 15 tra ricercatori e tecnologi da parte di CNR, INAF, INFN e OGS in data 11 giugno 2014. 7 - La quota di € 1,1 mln – per il momento accantonata – è destinata alla medesima tipologia di assunzioni (da effettuare nel 2014) secondo modalità che devono essere definite con regolamento ministeriale (da sottoporre, dunque, in base all'art. 17, co. 4, della L. 400/1988, al parere del Consiglio di Stato e alla registrazione della Corte dei conti). Si tratta di una novità rispetto alla procedura utilizzata per il 2013. In questo caso - a differenza di quanto previsto per la quota relativa alle assunzioni ex FOE 2013 - non si precisa che le assegnazioni in questione costituiscono parte delle assegnazioni ordinarie 2014. Analogamente a quanto previsto per la quota relativa alle assunzioni ex FOE 2013, si stabilisce, invece, che, qualora nel corso dell'esercizio l'accantonamento non sia utilizzato, la residua somma sarà destinata proporzionalmente agli enti con provvedimento del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca. Il finanziamento premiale per i 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR L'art. 3 riguarda la ripartizione del finanziamento premiale, pari ad € 99,5 mln che, in Il finanziamento base alla relazione illustrativa, corrisponde al 7% delle (sole) assegnazioni ordinarie premiale 2014 (dunque, escludendo dalla base di calcolo € 179,8 mln relativi ai contributi straordinari). Ciò - prosegue la relazione - "deriva dalla necessità di contemperare le disposizioni relative all'assegnazione della quota premiale […] con le osservazioni presentate dalle competenti Commissioni parlamentari in sede di parere reso sullo schema di decreto ministeriale di riparto della quota premiale per l'anno 2013". In proposito, si evidenzia, innanzitutto, che, in base ai calcoli effettuati, detta quota risulta effettivamente pari al 6,9% delle assegnazioni ordinarie e al 5,7% della disponibilità complessiva del FOE. Al riguardo, si rammenta – come già accennato nel par. Presupposti normativi – che l'art. 4, co. 1, del d.lgs. 213/2009 ha fissato la misura della quota premiale in una percentuale non inferiore al 7% "del Fondo". Peraltro, su tale base, l'art. 4, co. 2, del DM 591/2013 ha disposto che la quota destinata al finanziamento premiale 2014 doveva essere"non inferiore all'8 per cento dello stanziamento del Fondo". Al riguardo, si ricorda nei precedenti decreti di riparto del FOE l'importo base per il calcolo del 7% destinato alla quota premiale è sempre stato l'importo complessivo dello stesso FOE (seppure al netto delle somme destinate a società Sincrotrone, INDIRE e INVALSI nel decreto di riparto 2013, delle somme destinate a Sincrotrone nel decreto di riparto 2012, e delle somme derivanti dalla soppressione dell'INSEAN e da un'integrazione disposta in favore dell'INGV nel decreto di riparto 2011). Lo schema individua, anzitutto - per la prima volta nel decreto di riparto del FOE - i primi criteri da utilizzare per il riparto della quota premiale. I criteri relativi al riparto della quota premiale 2011 e 2012 erano stati definiti, rispettivamente, con DM 22 maggio 2012, prot. 239/Ric, e con DM 19 dicembre 2012, prot. 949/Ric. Per il 2013, i criteri erano stati indicati nello stesso decreto di riparto della quota premiale (DM 9 maggio 2014, prot. 304). In particolare, il co. 1 stabilisce che il CEPR elaborerà una proposta di ripartizione tra gli I criteri di enti tenendo conto dei seguenti criteri: ripartizione il 70% è ripartito in base ai risultati della VQR 2004-2010 (lett. a); il 30% è assegnato in base a specifici programmi e progetti "proposti in collaborazione fra gli enti", favorendo quelli afferenti a infrastrutture di valenza internazionale (lett. b). La collaborazione fra gli enti rappresenterebbe, dunque, un requisito indispensabile per la presentazione dei programmi e progetti. Poichè l'art. 4, co. 1, del d.lgs. 213/2009 prevede che programmi e progetti possano essere proposti "anche" in collaborazione fra gli enti, sembrerebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento ai risultati della VQR 2004-2010, la lett. a), citando il Rapporto finale del 30 giugno 2013, fa riferimento: ai prodotti attesi; agli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura; alla valutazione complessiva di ogni ente. 8 Evidenzia, inoltre, che, nella predisposizione della graduatoria per l'assegnazione delle risorse, si terrà conto della confrontabilità dei parametri dimensionali di ogni ente. Per comprendere i riferimenti, si ricorda che la VQR 2004-2010 – il cui progetto è stato formalizzato con DM 15 luglio 2011 – è stata avviata dall'ANVUR con bando del 7 novembre 2011 ed è stata articolata sulle 14 aree disciplinari individuate dal Consiglio Universitario Nazionale (poi divenute 16, nel corso della valutazione dei prodotti della ricerca effettuata dai Gruppi di esperti, per la suddivisione delle aree 8 e 11 in due sub-aree). Con riferimento agli enti di ricerca, i soggetti valutati sono stati ricercatori e tecnologi, nonché professori e ricercatori incaricati di ricerca presso i medesimi enti per almeno tre anni. Per ciascun soggetto, il bando ha determinato il numero di prodotti della ricerca attesi (articoli su riviste; libri; traduzioni e commenti scientifici; brevetti; ecc.) di cui il medesimo soggetto risultava autore o coautore. La valutazione della qualità dei prodotti è terminata con l'attribuzione di un giudizio sintetico e del relativo "peso" (da 1 a –2 per ciascun prodotto). Per ogni prodotto mancante rispetto al numero atteso di prodotti è stato assegnato un peso negativo (– 0,5). La valutazione delle strutture ha riguardato, inoltre, ulteriori indicatori legati alla ricerca, quali la capacità di attrarre risorse, la mobilità internazionale dei ricercatori, l'alta formazione, le risorse proprie utilizzate, il livello di miglioramento nella qualità dei prodotti. La valutazione ha tenuto conto, altresì, di ulteriori dati relativi alla propensione delle strutture all'apertura verso il contesto socio-economico, esercitata attraverso la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze (c.d. indicatori di terza missione). Per ciascun ente di ricerca, dunque, sono stati conclusivamente calcolati i valori degli indicatori di Area e i valori degli indicatori finali di struttura. Occorre, tuttavia, considerare che per 3 enti di ricerca vigilati dal MIUR non sono presenti i risultati della VQR 2004-2010: si tratta di Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi", Istituto italiano di studi germanici, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. Al riguardo, il Rapporto finale fa presente (cfr. Parte Prima: Statistiche e risultati di compendio, cap. 6, pag. 46) che i valori degli indicatori per gli enti di ricerca che hanno conferito meno di 19 prodotti in una determinata area (soglia fissata allo scopo di assicurare che nella valutazione siano coinvolti più di 3 soggetti) non sono riportati per motivi di insufficiente affidabilità statistica e di protezione dei dati personali. In particolare, gli enti prima citati risultano avere un numero complessivo di prodotti attesi rispettivamente pari a 9 (Museo storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"), a 1 (Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste), e a zero (Istituto italiano di studi germanici) (Tabella 6.11a, pag. 296). Il rapporto finale è stato presentato dall'ANVUR nel giugno 2013. Successivamente, a seguito di varie segnalazioni, i risultati della valutazione sono stati aggiornati, secondo quanto indicato dall'ANVUR nella news del 30 gennaio 2014. Occorre dunque valutare se non si debba fare riferimento anche all'aggiornamento del Rapporto effettuato nel gennaio 2014, nonché chiarire come si procederà con riferimento alle strutture per le quali non sono presenti i risultati della VQR 2004-2010. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la sola relazione illustrativa evidenzia che nell'assegnazione della quota del 30% da distribuire in base a specifici programmi e progetti proposti in collaborazione fra enti "saranno privilegiati quegli enti che non partecipano all'assegnazione della somma di cui alla predetta lettera a)". Per l'assegnazione della stessa quota del 30%, invece, il co. 2 dispone che: l'avviso per la presentazione delle domande sarà emanato con decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, che fisserà anche termini e modalità procedurali per l'elaborazione della proposta di ripartizione da parte del CEPR. Per l'emanazione di tale decreto non è indicato un termine. ogni ente non può presentare più di due programmi o progetti come capofila e non può partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante. Al riguardo, si rileva, tuttavia, che la relazione illustrativa prevede che il numero massimo di programmi o progetti come capofila è pari a uno. L'assegnazione delle risorse relative al finanziamento premiale degli enti sarà disposta con ulteriore decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca (co. 3). Lo schema, dunque, non prevede l'emanazione di alcun decreto ministeriale, necessario, invece, in base al combinato disposto dell'art. 7 del d.lgs. 204/1998 e dell'art. 4 del d.lgs. 213/2009, e intervenuto per il riparto della quota premiale relativa agli anni 2011, 2012 e 2013. 9 Le caratteristiche della VQR 2004-2010 La questione merita un'attenta valutazione, anche in considerazione del conseguente venir meno del prescritto parere delle Commissioni parlamentari. Le ulteriori assegnazioni Le lett. b), c), d), e) ed h) del co. 3 dell'art. 1 concernono le seguenti, ulteriori, Le assegnazioni ad altri enti assegnazioni: € 14,0 mln alla società Sincrotrone di Trieste (ai sensi dell'art. 2, co. 2, del D.L. 7/2005 - L. 43/2005); € 8,7 mln per il funzionamento dell'INDIRE; € 5,6 mln per il funzionamento dell'INVALSI; € 1,5 mln per le attività di valutazione dell'ANVUR; € 0,5 mln a enti di ricerca non vigilati dal MIUR, per assunzioni di ricercatori autorizzate dall'art. 3, co. 53, della L. 350/2003. L'importo è accantonato per essere attribuito con provvedimento del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca. Come prima accennato, si tratta di una novità. Il terzo periodo del comma 53 citato ha autorizzato le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti di ricerca (vigilati e non vigilati dal MIUR) che erano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Al riguardo, in assenza - anche nella relazione illustrativa - di elementi che indichino le ragioni della novità costituita dall'utilizzo di quota parte del FOE per enti non vigilati dal MIUR, sembrerebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo. Si segnala, inoltre, che l'importo complessivo riportato all'art. 1, co. 3, alinea, è erroneamente indicato in € 130.946.925 (invece di € 132.446.925, come correttamente indicato nella tab. 1). Le indicazioni per gli anni successivi L'art. 4 reca, innanzitutto, le indicazioni per il 2015 e il 2016 (co. 1). Per tali anni si Indicazioni stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare 2015-2016 come riferimento il 100% dell'assegnazione ordinaria stabilita per il 2014 indicata nella tab. 1, fatte però salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica. Al riguardo, si evidenzia che gli importi delle assegnazioni ordinarie indicati nella tab. 1 non comprendono le somme da corrispondere agli enti per assunzioni per chiamata diretta che, come già ricordato, rientrano comunque in tali assegnazioni. Il co. 2 dispone che una ulteriore quota, non superiore all'8% del Fondo, potrà essere destinata ai progetti bandiera e ai progetti di interesse inseriti nel PNR, nonché ai progetti di ricerca di particolare interesse nell'ambito delle scelte strategiche del MIUR. Sono fatte salve successive, eventuali, rimodulazioni. Il quadro dei finanziamenti dal 2001 al 2013 è disponibile sul sito del MIUR. Osservazioni All'art. 1, co. 2, alinea, è necessario riferirsi alla tabella 1, anziché al comma 1, dal momento che l'importo di € 1.622.381.075 non è presente nel comma richiamato. All'art. 1, co. 3, lett. d), il riferimento corretto è all'"art. 19, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111". Inoltre, lo stesso riferimento deve essere inserito nella lett. c). All'art. 3, co. 1, lett. a), occorre sostituire le parole "non solo basata sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, ma anche rispetto alla valutazione complessiva dell'ente" con le parole "basata sui prodotti attesi, sugli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente". All'art. 3, co. 1, lett. b), si valuti l'opportunità di sostituire l'espressione "favorendo quelli a favore di" con "favorendo quelli inerenti". Nella tabella 1, in corrispondenza dell'importo di € 1.052.482 destinato ad assunzioni per chiamata diretta nell'anno 2014, occorre specificare che si tratta di un accantonamento. Si segnala, inoltre, che – probabilmente a causa dell'arrotondamento di cifre decimali – alcune cifre indicate nella tab. 1 presentano piccoli scostamenti rispetto agli importi totali 10 effettivamente calcolati, sia sulla base di quanto riportato dalla medesima tab. 1, sia sulla base degli specifici importi indicati nelle tabelle da 2 a 16. CU0144 Servizio Studi - Dipartimento Cultura [email protected] - 066760-3255 CD_cultura La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
© Copyright 2024 Paperzz