provincia di savona piano regolatore generale

COMUNE DI CASANOVA LERRONE - PROVINCIA DI SAVONA
PIANO REGOLATORE GENERALE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
FINALITA’ DEL PRG.
Il Piano Regolatore Generale disciplina l’assetto urbanistico dell’intero territorio
comunale ai sensi delle vigenti leggi, regolandolo con le presenti Norme, integrate
dalle indicazioni riportate sulle tavole allegate.
Finalità del Comune, da realizzarsi con il PRG, sono:
- La tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle peculiarità paesisticoambientali, attraverso la ricerca di un assetto territoriale in grado di abbinare
sviluppo e conservazione;
- Una crescita organica della collettività comunale nelle sue diverse
componenti, con la definizione ed il coordinamento dei rapporti tra
insediamenti residenziali e produttivi, infrastrutture tecnologiche ed
attrezzature collettive, assicurato da una puntuale indicazione della
destinazione d’uso del suolo.
Art. 2
APPLICAZIONE DEL PRG.
Il Piano Regolatore Generale, nel seguito denominato brevemente PRG, disciplina
l’assetto urbanistico dell’intero territorio comunale ai sensi della legge 17/08/42 n.
1150 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi della legislazione
regionale in materia, regolandolo con le presenti norme, integrate, ove necessario,
dalle indicazioni riportate sulle planimetrie di PRG allegate.
Art. 3
EDIFICABILITA’ E MODIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI
Nell’intero
territorio comunale ogni modifica allo stato di fatto e/o alla destinazione d’uso del
suolo e dei fabbricati è soggetta alle prescrizioni del presente PRG, del Regolamento
Edilizio e degli altri Regolamenti Comunali.
Gli edifici e le attrezzature esistenti, in contrasto con le destinazioni e prescrizioni del
PRG, potranno subire modificazioni soltanto per essere adeguati alle presenti Norme.
CAPO II
PARAMETRI E DEFINIZIONI URBANISTICO – EDILIZIE
Art. 4
DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI.
a.
–St = Superficie territoriale.
- La superficie territoriale è costituita dalla superficie totale dell’ambito
territoriale di intervento, ad eccezione delle aree interessate dalla rete
principale della viabilità.
b.
–Sf = Superficie fondiaria.
- La superficie fondiaria è costituita dalla superficie totale dell’ambito
territoriale di intervento con la esclusione delle aree interessate dalla rete
principale della viabilità (superficie territoriale), dedotte le aree destinate
alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nelle quantità e nei
termini stabiliti dal presente PRG; nella superficie fondiaria sono invece
comprese le aree destinate a viabilità, verde e parcheggi esclusivo uso
privato.
c. – It = Indice di fabbricabilità territoriale.
- L’indice di fabbricabilità territoriale è dato dal rapporto tra il volume
complessivo delle costruzioni esistenti e di nuova realizzazione, con
l’esclusione di quelle destinate a servizi pubblici, e la relativa superficie
territoriale.
d. – If = Indice di edificabilità fondiario.
L’indice di edificabilità fondiario è dato dal rapporto tra il volume
complessivo delle costruzioni esistenti e tra il volume complessivo
delle costruzioni esistenti e di nuova realizzazione e la relativa
superficie fondiaria.
e.
– Sm = Superficie minima di intervento.
Definisce per ciascuna zona omogenea individuata dal PRG, attraverso
le disposizioni delle presenti norme, la superficie minima di territorio
richiesta per un intervento urbanistico preventivo da attuare in modo
unitario.
f
– Sa = Superficie asservita.
- La superficie asservita alle nuove costruzioni è quella necessaria a
soddisfare i parametri di edificabilità stabiliti dal PRG.
Le aree asservite ad un edificio possono restare di proprietà diversa da
quella dell’edificio stesso, con l’obbligo della loro assoluta
Inedificabilità.
Per le costruzioni esistenti, non ricadenti in zone nelle quali gli interventi
edilizi sono sottoposti all’obbligo di S.U.A., la superficie asservita è
quella stabilita dalla normativa vigente al momento dell’edificazione.
Nel caso di costruzioni autorizzate prima del 31.08.1967, ove non esista
agli atti regolare asservimento, s’intende asservita una fascia minima di
5,00 (m) attorno al perimetro dell’edificio e comunque non oltre il
confine di proprietà, da determinarsi con riferimento alla situazione
catastale esistente all’atto dell’adozione del PRG. Nel caso si intervenga
su di un volume preesistente mediante parziale ricostruzione dello stesso
o con aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica, per determinare la
superficie da asservire al nuovo intervento, dovrà essere computato
anche il volume già esistente, fatta salva l’ipotesi in cui le norme di
attuazione del PRG consentano incrementi volumetrici
indipendentemente dal rispetto dell’indice di zona.
E’ fatta salva la facoltà di determinare la superficie asservita agli edifici
esistenti applicando eventuali maggiori indici di fabbricabilità previsti
dal PRG vigente al momento in cui si effettuano gli interventi.
Negli SS.UU.AA. la superficie territoriale deve essere asservita sia alle
nuove volumetrie sia a quelle esistenti confermate con l’osservanza dei
parametri vigenti.
Tutte le superfici asservite, con le eventuali modificazioni, devono
risultare in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuti
dal Comune.
Art. 5
PARAMETRI EDILIZI.
a) – Destinazione d’uso.
E’ il complesso di usi ammessi dal PRG per l’area e per l’edificio. La
destinazione d’uso deve risultare da atto di vincolo trascritto a favore del
Comune, alla cui stipulazione è subordinato il rilascio della C.E. e dei
certificati di abitabilità, agibilità, esercizio.
In caso di abusivo mutamento di destinazione si procede all’applicazione delle
sanzioni amministrative previste dalla Legge Urbanistica e s.m. ed i.
Nelle norme che seguono si indicheranno, zona per zona, le destinazioni d’uso
principali e quelle complementari ed accessorie eventualmente ammesse,
intendendosi tassativamente esclusa ogni destinazione non espressamente
indicata.
b) –Sul = Superficie utile lorda.
Si intende per superficie utile lorda di piano di un fabbricato, la somma delle
superfici lorde dei solai orizzontali e delle proiezioni orizzontali di quelli
inclinati di tutti i piani fuori terra o seminterrati ( utilizzabili per attività
continuative), misurate al perimetro esterno, compresi i porticati, le tettoie, i
balconi e le logge.
c) –Snr = Superficie non residenziale.
La Superficie non residenziale è la superficie destinata a servizi ed accessori e
comprende:
- Cantine, soffitte, locali motore ascensori, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali
termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
- Autorimesse singole o collettive;
- Androni d’ingresso e porticati liberi di uso privato;
- Logge e balconi.
d. –Sc = Superficie coperta.
La Superficie coperta da un edificio è costituita dall’area individuata dalla
proiezione, sul piano di campagna, del filo esterno dei muri perimetrali,
comprese chiostrine, logge e porticati esclusi i terrazzi.
e. –Rc = Rapporto di copertura.
Definisce la porzione del lotto copribile da fabbricati.
E’ il rapporto numerico tra la superficie coperta dai fabbricati e la superficie
fondiaria del lotto asservito.
f. –H = Altezza dell’edificio.
L’altezza di un fabbricato è rappresentata dalla distanza tra la quota di
riferimento e la quota del piano orizzontale virtuale, ottenuto come media tra la
quota dello estradosso del solaio orizzontale di calpestio del più elevato locale
abitabile ed il punto più elevato della copertura.
Nel caso di edificio con copertura piana l’altezza viene misurata come distanza
tra la quota di riferimento e lo estradosso del solaio di copertura.
Nel caso di edifici addossati al terreno, costituiti da corpi di fabbrica a gradoni,
funzionalmente autonomi gli uni dagli altri, è ammessa la misurazione per
singoli corpi di fabbrica.
g. –q = Quota di riferimento.
La quota di riferimento di un corpo di fabbrica si identifica con il punto più
basso della giacitura del terreno sul perimetro della costruzione come risultava
prima dell’intervento, ovvero il piano di spiccato della costruzione, inteso
come il piano orizzontale di separazione tra le fondazioni e la restante parte
della costruzione, qualora questo sia posto a quota inferiore.
h. –h = Altezza interna.
Viene definita come la distanza tra il piano di calpestio del locale e
l’intradosso, al finito, del solaio soprastante.
i. –hp = Altezza lorda di piano.
L’altezza lorda di piano, per il calcolo del volume dell’edificio, è
rappresentata dalla distanza tra gli estradossi del solaio di calpestio e di quello
sovrastante.
j. –V = Volume del fabbricato.
E’ la cubatura totale dell’edificio, ovvero lo spazio delimitato dalle superfici
esterne che ne delimitano la sagoma, viene calcolato moltiplicando la
superficie lorda di piano (Sul) per l’altezza lorda di piano (hp).
Nel calcolo della cubatura, determinato per la verifica dell’indice di PRG, non
si dovrà tenere conto:
- delle sovrastrutture tecniche;
- delle parti non abitabili della copertura;
- dei porticati e delle logge aperte, dei balconi e dei locali interrati di
pertinenza della costruzione.
Art. 6
DISTANZE.
Si definisce come distanza la minima lunghezza misurata sull’orizzontale, tra la
proiezione a terra del fabbricato con i suoi elementi sporgenti, ad eccezione dei
terrazzi, scale e cornicioni e termini di riferimento rappresentati da edifici, confini,
strade e corsi d’acqua.
a. –De = Distacco minimo tra edifici.
Si intende la minima distanza che la edificazione deve osservare da altri edifici
ed opere preesistenti.
La misura del distacco si effettua nel punto di distanza minima tra i due edifici.
Nei confronti dei confini dovrà essere rispettata una distanza minima pari alla
metà del valore (De) stabilito per ogni zona.
Sarà consentita l’edificazione in aderenza nel caso di costruzioni preesistenti o
nel caso di accordo tra proprietari regolarmente registrato.
Per quanto non esplicitamente previsto dalle presenti N.d.A. dovranno essere
applicate le previsioni del Codice Civile.
b. –Ds = Distanza di protezione delle strade.
Si Intende la distanza minima che deve osservare l’edificazione del ciglio
stradale a protezione della strada, si dovrà fare riferimento alla definizione di
confine stradale così come determinato dal D.P.R. 16/12/1993 e s.m. ed i. per
ciò che riguarda le strade pubbliche, siano esse veicolari o pedonali, esistenti o
previste dal PRG e/o dagli SS.UU.AA. o comunque realizzate a servizio dei
fondi, che non siano strade interne a servizio dei singoli insediamenti.
c. –Dc = Distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà.
Fatto salvo quanto previsto dalle N.d.A. per la distanza minima prevista è di
5,00 (m).
TITOLO II
ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
Art. 7
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PRG.
Il PRG si attua mediante Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.) nei casi e nelle
zone previste nelle relative tavole e nelle presenti Norme; nei casi in oggetto il
rilascio della Concessione edilizia è soggetto alla approvazione del S.U.A., secondo il
disposto della L.R. n. 24/87 e s.m. ed i. Lo S.U.A. costituisce il livello esecutivo
circostanziato delle previsioni del PRG e deve essere corredato dagli elaborati
previsti dall’art. 3 della L.R. 24/1987 e s.m. ed i. In tutte le zone omogenee, ove non
sia espressamente previsto l’obbligo dello S.U.A., gli interventi urbanistici e edilizi
sul territorio si realizzano con intervento diretto. Il suddetto intervento diretto, è
condizionato al rilascio della concessione edilizia da parte del Sindaco, eccezione
fatta per quegli interventi che sono soggetti al rilascio di semplice autorizzazione, per
quelli esentati da qualsivoglia provvedimento abilitativi e per la esecuzione di opere
interne come definite dall’art. della L. 28/02/85 n. 47.
I soggetti attuatori gli interventi diretti possono essere sia pubblici che privati sempre
comunque in ossequio a quanto previsto dalle presenti N.d.A.
Nelle zone dove invece è previsto l’obbligo dello S.U.A. in assenza di un piano
attuativo approvato non possono essere autorizzate nuove costruzioni: solamente
all’avvenuta esecutività di questo si può attuare l’intervento diretto.
Art. 8
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO.
Il territorio comunale è diviso nelle seguenti zone:
1. AREE INEDIFICABILI:
a. –aree per viabilità: costituite dalla rete delle principali vie di comunicazione
esistenti o in previsione e dei relativi spazi pubblici (parcheggi, piazze, ecc.);
b. –aree di rispetto stradale, per le linee elettriche e cimiteriale: zone di rispetto
laterale per strade (DP.R. 16/12/93 e s.m.ei.), di linee elettriche (D.M. 21/03/88 e
D.P.C.M. 23/04/1992) e cimiteriale (R.D. 27/07/34 n. 1265 ed il D.P.R. 285/90)
per il quale, salvo altro provvedimento formale della competenti autorità, la zona
di rispetto si estende per 50 (m) tutto attorno al cimitero;
c. –corsi d’acqua: comprendono i corsi d’acqua inseriti negli elenchi delle acque
pubbliche secondo quanto disposto dal R.D. n. 523 del 25/07/04 e s.m.ei., e
regolamentati dal suddetto R.D. n. 523 del 25/07/04 e s.m.ei., e regolamenti dal
suddetto R.D., e dalla L.R. 28/01/93 n. 9;
Nelle zone in edificabili è tassativamente vietata ogni attività edilizia (salvo gli
interventi specifici previsti per le singole zone), il deposito di materiali, lo scarico di
rifiuti di ogni tipo, il permanere anche provvisorio con tende o roulotte, l’apertura di
cave.
2. –AREE EDIFICABILI: zone territoriali omogenee ai sensi del D.I. 02/04/1968,
per le quali comunque si richiama la L. 30/12/1923 n. 3267 ed il relativo
regolamento 16/05/1926 per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:
A. :-zona del territorio di interesse storico, artistico e di particolare pregio
ambientale, nonché le aree circostanti che la integrano.
B. :-zona del territorio totalmente o parzialmente edificata, che non presenta
interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale. Tale zona
omogenea, comprende aree parzialmente compromesse con possibilità di
rinnovo e completamento edilizio.
C. :-zona del territorio inedificata o parzialmente edificata destinata allo sviluppo
dell’abitato.
DE :-zona del territorio destinata a nuovi insediamenti produttivi o ad essi assimilati,
nonché ad attività di tipo agricolo.
E. :-zona del territorio destinata ad usi agricoli.
F. :-zona del territorio destinata ad attrezzature di interesse generale.
S. :-zone del territorio per le opere di urbanizzazione secondaria (art. 3 D.I.
02/04/1968).
Tali zone hanno seguenti destinazioni:
1. –(SI) aree per istruzione;
2. –(SV) spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;
3. –(SP) aree per parcheggi pubblici;
4. –(ST) aree per impianti tecnologici.
Art. 9
INFRASTRUTTURE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE.
I tracciati delle sedi stradali e la posizione delle aree vincolate ad attrezzature
pubbliche e ad opere di urbanizzazione secondaria, sono indicativi per quanto
concerne la localizzazione, dovendo comunque rimanere invariata la quantità:
pertanto in sede di S.U.A. potranno subire modeste variazioni di perimetro e di
tracciato, nel rispetto dello specifico studio organico d’insieme previsto dal P.T.C.P.
qualora si tratti di percorsi di collegamento.
1. –VIABILITA’. Il PRG prevede ed indica la rete delle principali vie di
comunicazione: sarà inoltre consentita la costruzione di impianti per la
distribuzione di carburanti nelle fasce di rispetto, avranno le seguenti
dimensioni virtuali, salvo maggiori dimensioni reali:
- strade provinciali 6,00 (m);
- strade comunali 5,00 (m);
In caso di nuova costruzione il Comune può chiedere la rettifica di tracciati tortuosi e
di strettoie per una profondità massima di 5,00 (m).
2. –OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. Ai fini dell’attuazione del
PRG sono definite opere d’urbanizzazione primaria:
a. –viabilità residenziale, di servizio ai singoli insediamenti e d’allacciamento
alla viabilità principale
b. –rete idrica comprese le opere per la captazione, il sollevamento ed accessorie;
c. –reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas compresi gli elementi
accessori;
d. –rete della pubblica illuminazione;
e. –reti fognarie per le acque bianche e nere, comprese le relative opere
accessorie;
f. –rete telefonica;
g. –spazi pubblici di verde attrezzato di pertinenza della viabilità.
3. –OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. Ai fini dell’attuazione del
PRG sono definite opere d’urbanizzazione secondaria:
a. –attrezzature per la pubblica istruzione (asili nido, scuole materne, scuola
dell’obbligo);
b. –mercati di quartiere;
c. –delegazioni comunali;
d. –chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
e. –impianti sportivi di quartiere;
f. –centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;
g. –aree verdi di quartiere e parchi pubblici;
h. –spazi pubblici di sosta e parcheggio;
i. –impianti di depurazione a livello comunale;
j. –nuova strada d’interesse sovracomunale S.S. 453.
4. –AREE PER SPAZI PUBBLICI. In esecuzione di S.U.A. e/o di C.E.C.
(Concessioni Edilizie Convenzionate) le superfici delle aree, da cedere
gratuitamente al Comune per l’urbanizzazione secondaria, in ragione di 30 mq
ogni 100 mc di costruzione o del 10% dell’area asservita agli edifici industriali,
dovranno essere reperite all’interno delle aree d’intervento o nelle zone F o S
più prossime al lotto edificabile, secondo quanto previsto dall’art.16 lett. a)
della legge regionale 24/87.
Art. 10
CATEGORIE DI INTERVENTO SUL TERRITORIO.
Gli interventi urbanistici ed edilizi sul territorio comunale possono suddividersi tra
interventi sul patrimonio edilizio esistente ed interventi di nuova costruzione.
L’attività edilizia ed urbanistica, sul patrimonio edilizio esistente può avvenire
secondo le seguenti categorie:
a. –OPERE INTERNE. (L. 28/02/1985 n. 47 art. 26 e s.m. ed i.).
Sono le opere interne alle costruzioni che non sono in contrasto con gli
strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti,
non comportano modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né
aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non
modificano la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità
immobiliari, non recano pregiudizio alla statica dell’immobile e per quanto
riguarda gli immobili compresi nelle zone A del PRG rispettano le originarie
caratteristiche costruttive.
Si configurano altresì come opere interne quegli interventi sugli elementi
costitutivi non di pregio purchè gli stessi siano effettuati nel rispetto delle
originarie caratteristiche tecnologiche, strutturali e tipologico-funzionali.
b. –MANUTENZIONE ORDINARIA. (L. 05/08/78 n. 457 art. 31 lett. a e s.m. ed
i.).
Riguardano gli interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti.
Tali interventi non dovranno comportare la realizzazione di nuovi locali, né
provocare modificazioni delle strutture e dell’organismo edilizio nella sua
globalità con particolare riguardo ai materiali, al disegno delle aperture esterne
ed agli elementi architettonico-decorativi.
Si configurano come interventi di manutenzione ordinaria:
A. –INTERNAMENTE ALLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI:
- demolizione e ricostruzione parziale e totale di rivestimenti interni con
stesse/diverse caratteristiche;
- costruzione, riparazione o sostituzione di pavimenti interni con stesse/diverse
caratteristiche;
- lavori di rifacimento, riparazione e sostituzione degli infissi interni con
stesse/diverse caratteristiche;
- ripristino, ammodernamento e sostituzione di apparecchiature igienico-sanitarie
e degli impianti tecnologici, purchè non comportino la destinazione ex novo di
locali per i servizi medesimi;
- lavori per il risanamento igienico di murature con eliminazione di
inconvenienti causati da umidità od insufficiente coibentazione termica, con
interventi di isolamento e di impermeabilizzazione;
- ripristino e consolidamento di murature non portanti;
- picchettatura e rifacimento di intonaci interni e tinteggiatura.
C. –ESTERNAMENTE ALLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI:
-
-
-ripristino di parti di intonaco e di elementi architettonici senza alcuna
modifica di forme, dimensioni e caratteristiche;
ripristino, tinteggiatura, sostituzione anche totale di infissi esterni nel rispetto
dei materiali, colori, tipi e tecnologie esistenti;
sostituzione o riparazione parziale dei manti di copertura d delle
pavimentazioni esterne di coperture a terrazzo anche con rifacimento delle
impermeabilizzazioni a condizione che non vengano modificati i tipi di
materiali ed i colori pre-esistenti;
ripristino e/o rifacimento di cornicioni e gronde senza modifica delle attuali
forme, dimensioni e caratteristiche;
risanamento, ripristino e consolidamento di vespai ed intercapedini;
ripristino, consolidamento e rifacimento di recinzioni e parapetti senza
modifica delle attuali forme, dimensioni e caratteristiche.
C. –MANUTENZIONE STRAORDINARIA. (L. 05/08/78 n. 457 art. 31 lett. b e
s.m. e i.).
Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
Rientrano nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria le
seguenti opere:
A. –INTERNAMENTE ALLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI:
- modifiche alla sistemazione ambientale interna delle unità immobiliari con
interventi sul sistema distributivo attraverso la demolizione, ricostruzione e
spostamento di tramezzi interni, apertura/chiusura di porte;
- realizzazione di aperture per finestre in locali privi di illuminazione diretta
dall’esterno e senza altre modifiche alla distribuzione interna;
- inserimento dei necessari impianti igienico-sanitari e tecnologici anche in
locali appositamente ricavati all’interno di strutture esistenti.
B.
-
–ESTERNAMENTE ALLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILARI:
picchettatura e rifacimento di intonaci esterni e tinteggiatura;
ripristino di muri esterni;
rifacimento totale delle orditure strutturali del tetto senza variazioni dei
materiali, delle quote di imposta, delle pendenze e delle altezze dei locali;
- sostituzione totale del manto del tetto con lo stesso materiale o con materiali di
natura e/o forma diversa nel rispetto comune delle tradizioni locali;
- rifacimento delle sovrastrutture (architravi, cornicioni, ecc.) senza modifiche
delle forme, dimensioni e caratteristiche attuali.
C. –PER L’INTERO EDIFICIO SONO CONSENTITI:
- installazione o sostituzione delle canne fumarie e comignoli con materiali di
natura e/o forma nel rispetto delle tradizioni locali;
- interventi per il risanamento igienico degli edifici con l’inserimento di elementi
di isolamento ed impermeabilizzazione ed il rifacimento di intercapedini
orizzontali o verticali esterne e di vespai;
- sostituzione totale di impianti igienico-sanitari e tecnologici, od installazione in
mancanza degli stessi con l’eventuale creazione di nuovi vani e locali.
d. –RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. (L. 05/08/78 n. 457 art.
31 lett. c e s.m. ed i.).
Sono gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano
destinazioni d’uso con loro compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli
elementi costitutivi dell’edificio; l’inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei
all’organismo edilizio.
A. –RESTAURO CONSERVATIVO. In particolare l’intervento di restauro
conservativo prevede quelle opere che hanno lo scopo di tutelare le peculiarità
ed i valori storico-architettonici degli edifici.
Particolare attenzione perciò dovrà essere posta per riaffermare ed evidenziare i
caratteri distintivi dell’edificato storico nei riguardi alla sua unità formale,
strutturale e tipologica.
Il recupero delle sembianze architettoniche ed il ripristino delle parti alterate
dovrà avvenire mediante:
- la conservazione, il restauro e/o ripristino dei fronti esterni ed interni degli
edifici liberandoli, dove necessario, delle alterazioni, fatta salva in ogni caso
l’unitarietà del prospetto;
- la ricostruzione, conforme alla tipologia originaria, di parti dell’edificio
eventualmente crollate o demolite senza però procedere alla realizzazione di
interventi sostitutivi delle alterazioni o superfetazioni;
- il mantenimento od il ripristino degli spazi liberi e delle pertinenze coperte e
scoperte quali: corti, slarghi, piazzali, orti e giardini;
- il consolidamento ed il risanamento del complesso murario originale nelle sue
componenti strutturali verticali, orizzontali e di copertura con sostituzione,
ripristino ed inserimento di nuovi elementi strutturali.
Non dovrà essere modificata la posizione o quota degli elementi strutturali
quali murature portanti, solai a volta, etc.;
- l’eliminazione di eventuali superfetazioni, intese come aggiunte incongrue alle
tipologie dell’impianto originario ed ai suoi organici ampliamenti;
- l’inserimento dei necessari impianti igienico-sanitari e tecnologici realizzato
nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra.
B. –RISANAMENTO CONSERVATIVO. L’intervento di risanamento
conservativo riguarda invece nello specifico quei fabbricati che costituiscono
memoria delle valenze storico ambientali dell’intero tessuto urbano e per i
quali la valorizzazione degli aspetti architettonici avviene attraverso la
salvaguardia e l’evidenziazione degli elementi peculiari della morfologia,
della tipologia e della tecnologia edilizia.
Gli interventi di risanamento conservativo consistono in:
- mantenimento delle parti conservate della struttura originaria con
particolare attenzione alle strutture orizzontali di rilevanza tecnologicoarchitettonica quali volte, solai in legno ed alla conservazione dei
collegamenti verticali ed orizzontali;
- eliminazione di eventuali superfetazioni ed aggiunte incongrue alle
tipologie di impianto;
- obbligo del mantenimento delle aperture originarie in tutte le facciate ed a
livello stradale;
- possibilità di utilizzare soffitte e sottotetti, fatto salvo l’andamento
altimetrico dei tetti;
- facoltà di inserire scale ed altri impianti tecnologici per il collegamento
verticale, purchè gli stessi non compromettano le caratteristiche
morfologico-strutturali e di tipologia dell’edificio.
e.
–RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. (L. 05/08/78 n. 457 art. 31 lett. d e s.m.
ed i.).
Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad organismo edilizio in tutto
od in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell’edificio, oppure l’eliminazione. La modifica e l’inserimento di
nuovi elementi ed impianti.
Si configurano quali interventi di ristrutturazione:
- ampliamento di unità immobiliari, mediante accorpamento totale od in parte
di unità contigue nell’ambito dello stesso edificio;
- risistemazione funzionale interna attraverso il cambiamento della
destinazione d’uso connesso alla realizzazione di opere edilizie;
- operazioni edilizie che comportano la suddivisione di un’unità immobiliare
in due o più unità immobiliari o l’accorpamento di due o più unità
immobiliari;
- opere che prevedono il recupero ovvero una diversa utilizzazione di volumi o
di superfici esistenti di vani accessori all’edificio;
- ricomposizione del/dei fabbricati anche attraverso la parziale demolizione di
strutture senza valore storico od architettonico nel rispetto del profilo
volumetrico preesistente;
- interventi per eliminare costruzioni esterne ed ogni altra realizzazione non
coerente e compatibile con le peculiarità ambientali dei luoghi;
- opere volte a realizzare nuovi locali per permettere l’inserimento di nuovi
elementi ed impianti tecnologici e igienico-sanitari: tali locali dovranno
essere destinati a stretto servizio di un organismo edilizio preesistente.
f.
–RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA. (L. 05/08/78 n. 457 art. 31 lett. e e
s.m. ed i.).
Sono gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
g.
–INTERVENTI DI DEMOLIZIONE. Sono gli interventi volti ad eliminare, in
tutto od in parte manufatti edilizi.
h.
–INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE EDILIZIA. Sono quegli interventi in
cui, per il recupero funzionale (primario e secondario) dell’edificio o di parti di
esso, causa la situazione di degrado strutturale e igienico non risultino adeguati
i normali interventi di restauro e ristrutturazione, ma si renda necessario
provvedere alla demolizione e ricostruzione dei manufatti in oggetto.
La ricostruzione dovrà riproporre le caratteristiche architettoniche, tipologiche
e formali dell’edificio originario, eventuali limitate variazioni volumetriche
saranno consentite nel rispetto delle indicazioni sulle tipologie dei modelli
integrativi contenute nelle presenti N.d.A.
i.
–INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE SU SEDIME. Sono quegli interventi
in cui, in considerazione delle specificità storico-architettoniche dell’edificio o
della sua connotazione all’interno del tessuto edificato tale da costituire
elemento imprescindibile per la percezione delle peculiarità ambientali del
luogo, si può prevedere la ricostruzione di quei manufatti non più esistenti dei
quali però esistano elementi tali da consentire la ricostruzione della posizione
planimetrica e della composizione volumetrica. Le condizioni di cui sopra,
dovranno essere comprovate da una perizia redatta da tecnico abilitato ai sensi
di legge corredata da opportuna documentazione storica comprovante
l’esistenza di quelle caratteristiche dell’edificio di cui non rimangono più
tracce.
TITOLO III
DISCIPLINA PAESISTICA
CAPO I
GENERALITA’
Art. 11
INDICAZIONI DI LIVELLO PUNTUALE DEL P.T.C.P.:
MODALITA’ DI SPECIFICAZIONE.
Il PGR in oggetto, costituisce la specificazione e l’applicazione delle indicazioni di
livello territoriale e locale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della
Regione Liguria.
In questa successiva fase del processo di pianificazione urbanistico-paesistica saranno
definite le indicazioni di cui sopra con particolare riguardo a:
- rapporti tra manufatti e terreno sul quale si collocano;
- rapporti reciproci fra i singoli manufatti, sia appartenenti alla stessa categoria,
sia appartenenti alla stessa categoria, sia appartenenti a categorie diverse;
- costituzione dei singoli manufatti con riferimento a tipologie, tecniche
costruttive, componenti e materiali, trattamento delle superfici, arredi;
- modalità operative e gestionali.
Le indicazioni di livello puntuale, avranno valore di modalità esecutive dei vari
interventi considerati con l’obbligo di specificare la motivazione per i casi in cui si
rendesse eventualmente necessario ed opportuno discostarsene in via derogativa.
CAPO II
LETTURA DEI CARATTERI FORMATIVI DELL’EDILIZIA
TIPOLOGIA DEI MODELLI AGGREGATIVI
DEL TESSUTO EDIFICATO
Art. 12
a.
b.
TIPI EDILIZI
–DEFINIZIONE. Il tipo Edilizio può essere definito come la “sintesi a priori”
del concetto di edificio, inteso come la prefigurazione sintetica ed organica di
tutte le caratteristiche dell’oggetto edilizio, così come sono andate
configurandosi in una determinata epoca ed in un ben definito contesto
territoriale: da questa accezione si determinano le caratteristiche di diatonia e
diacronia dei processi tipologistici.
–CLASSIFICAZIONE DEI TIPI EDILIZI. Una prima classificazione
operativa si può attuare suddividendo tra i Tipi Edilizi di Base ed Edilizia
Specialistica: i Tipi Edilizi di Base sono quelli a destinazione residenziale “per
famiglie” o ad essa assimilabili e compatibili; i Tipi Edilizi Specialistici sono
che originano il sistema de edifici presenti in ogni nucleo urbano a
destinazione diversa da quella residenziale
La diversa collocazione degli edifici specialistici, all’interno del nucleo urbano,
conduce all’ulteriore specificazione tra edifici specialistici POLARI
(all’interno del nucleo ed in contatto immediato con le residenze) ed edifici
specialistici ANTIPOLARI (periferici o adiacenti al nucleo urbano).
Occorre poi ancora distinguere tra gli edifici specializzati SERIALI e
NODALI, nel primo caso strutturati a vani paritetici o gerarchizzati associati
con leggi analoghe a quelle di un tessuto edilizio di base, mentre i secondi
vedono la presenza preponderante di un vano unitario più o meno ampio
rispetto ad eventuali vani accessori associati.
c.
–INDIVIDUAZIONE DEI TIPI EDILIZI. Tenuto conto delle caratteristiche
generali e particolari dei tessuti edilizi individuati sulle apposite tavole di
Piano, si possono riconoscere, in base a specifiche particolarità (quali i diversi
comportamenti degli edifici in relazione ai rapporti con l’area di pertinenza, la
diversa posizione degli accessi rispetto al percorso, il diverso schema
distributivo ed impianto strutturale e la presenza di specifiche risoluzioni
architettoniche e formali), i vari tipi edilizi classificati secondo le seguenti
caratteristiche:
n. tipo edilizio / attitudine aggregativi elemento
s = seriale; o = organico;
EDILIZIA DI BASE (RESIDENZIALE) – Aggregata.
- T1/S1 – CASA A SCHIERA / ELEMENTO DI SCHIERA.
Caratteristiche dominanti del tipo sono la monocellularità del fronte, il setto
murario trasversale in comune con le attigue case a schiera, la presenza della
“area di pertinenza” dal lato opposto al fronte con conseguente doppio affaccio
contrapposto e possibilità di accrescimento per occupazione progressiva di tale
area, l’appartenenza del fronte al margine di un percorso con l’allineamento
delle fronti senza sfalsamenti tra i singoli elementi e fra piani diversi dello
stesso elemento di schiera.
Il singolo elemento di schiera, ha una profondità, che può variare da una volta e
mezza a due volte l’ampiezza della cellula elementare, a seconda che
l’ampliamento sia stato ottenuto con l’aggiunta di un mezzo elemento di cellula
specializzato per il collegamento verticale o con il raddoppio della cellula
elementare.
I collegamenti verticali sono ricavati all’interno dell’edificio oppure all’esterno
limitatamente al primo piano.
La copertura risulta “a capanna” con colmo parallelo ai fronti ed equidistante
da questi.
- T2/S2 – CASA IN LINEA / ELEMENTO DI LINEA.
E’ il tipo edilizio ottenuto con la plurifamiliarizzazione del tipo a schiera,
gemmato attraverso la rifusione di due case oppure quattro case contigue,
ricavando rispettivamente uno oppure due alloggi per piano; la casa in linea ha
una profondità di due cellule per un’altezza che varia dai due ai tre piani ed al
piano terreno è consueta la presenza di attività e destinazioni accessorie,
compatibili con la residenza. I collegamenti verticali sono contenuti all’interno
dell’edificio, generalmente in posizione baricentrica; la copertura è a falde, con
il colmo rigirante se l’elemento è posto all’inizio/fine di un’aggregazione
(padiglione).
Il tipo odierno vede l’elemento di linea, con ingresso-scala a servizio di due
abitazioni per piano, associato con i due margini laterali senza affaccio contigui
ad altre linee.
EDILIZIA DI BASE O ASSIMILABILE (RESIDENZIALE) – Isolata.
- T3/01 – CASA A BLOCCO.
Costituisce un’ulteriore evoluzione dell’elemento di linea prima descritto, con
lo stesso che non viene più aggregato agli altri per contiguità, ma per distacco,
con l’opportunità di ricavare affacci di vani non solo sulle fronti, ma anche
nelle testate, con aree di pertinenza su tre o quattro margini, e progressiva
elaborazione di nuovi impianti distributivi.
Le peculiarità formali sono in larga misura le stesse con la presenza costante di
balconi sulle fronti con sfalsamenti nel perimetro esterno e nel numero dei
piani.
- T4/02 – CASA A CORTE RURALE.
E’ il tipo derivato dalla “domus” elementare, caratterizzata dalla presenza della
corte come spazio di distribuzione ed aeroilluminazione: le sue dimensioni
usuali tendono a coincidere con i sottomultipli dello “actus” romano con la
possibilità di contrazioni in considerazione delle peculiarità morfologico
territoriali del luogo.
Nell’accezione attuale del tipo, si presenta come un’unità abitativa
mono/bifamigliare con le caratteristiche della residenza isolata, funzionale alla
conduzione dell’azienda agricola, posizionata sul lotto principale tra quelli
asserviti.
Costituiscono parte integrante del tipo in oggetto gli edifici ed i locali di tipo
rurale-produttivo situati sia accorpati all’edificio residenziale che isolati.
- T5/03 – TIPOLOGIA A VILLA.
E’ la casa isolata circondata da un’area di pertinenza non necessariamente
distributrice, “giardino”; il nome ripreso dalla residenza temporanea delle
classi dominanti del passato è riferito alla residenza permanente isolata.
TIPOLOGIA SPECIALISTICA.
- T6/S3 – EDILIZIA SPECIALISTICA POLARE – SERIALE.
Viene caratterizzata dall’aggregazione di vani paritetici disposti secondo il
rapporto con il complesso distributore secondo i diversi filoni delle funzioni
assunte, ad esempio a corpo semplice – a corpo semplice più distribuzione – a
corpo doppio e multiplo.
- T7/04 – EDILIZIA SPECIALISTICA POLARE – NODALE.
Oltre alle caratteristiche accennate su T6/S3, questo tipo di edilizia si rivela in
particolare non idoneo a formare un tessuto di edifici omogenei, presentandosi
quasi esclusivamente a rappresentare le polarità di un aggregato, quali ad
esempio intersezioni tra i tessuti di direzioni differenti ed intersezioni tra
percorsi di maggiore importanza. Esempi di manufatti edilizi di questo tipo
sono ad esempio le torri ed i cosiddetti vani unitari elementari e complessi
quali Chiese con singola e più navate, opere militari come castelli e
fortificazioni.
- T8/S4 – EDILIZIA SPECIALISTICA ANTIPOLARE SERIALE.
- T9/05 – EDILIZIA SPECIALISTICA ANTIPOLARE NODALE.
Oltre ai caratteri propri dell’edilizia specialistica i caratteri prevalenti di
questo tipo di edifici sono, la posizione periferica rispetto all’aggregato,
l’isolamento dal tessuto urbano con area di pertinenza che varia a seconda della
specializzazione, ma sempre con ingombro territoriale elevato, la derivazione
da matrici non propriamente edilizie.
Manufatti edilizi di questo tipo sono ad esempio gli edifici industriali, i
cimiteri, etc.
Art. 13
MODALITA’ AGGREGATIVE DEI TIPI EDILIZI.
CRITERI GUIDA ALL’INETRVENTO SUGLI EDIFICI ESISTENTI.
Il disposto del presente articolo individua i criteri che devono sovrintendere agli
interventi sul patrimonio edilizio esistente. Lo studio, in considerazione delle
connotazioni proprie del patrimonio edilizio comunale e del peso delle diverse
tipologie al suo interno, è stato circoscritto ai tipi propri dell’edilizia di base
residenziale od assimilabile con le sue matrici aggregative.
Gli interventi sull’edificio esistente, devono avere autorizzato l’incremento
volumetrico della normativa puntuale di Piano, ed essere riferibili ai seguenti criteri
guida:
A.1) – TIPO EDILIZIO: T1/S1 CASA A SCHIERA.
A.1.1)- AMPLIAMENTO VOLUMETRICO REALIZZATO CON
INCREMENTO DERIALE DI ELEMNTI DI SCHIERA.
- Le cellule aggiunte dovranno avere la stessa profondità di quelle contigue;
- La copertura dei nuovi volumi deve costituire il proseguimento degli elementi
di schiera originari e dovrà essere realizzata a due falde con il colmo parallelo
al fronte stradale;
- Le linee di gronda delle coperture di nuova realizzazione dovranno costituire la
continuazione, dal punto di vista altimetrico, ed il completamento, dal punto di
vista planimetrico, di quelle esistenti;
- Se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto
coperto, in alternativa alla copertura con falde inclinate, con un terrazzo piano
praticabile.
A.1.2)- REGOLARIZZAZIONE GENERALE DEL FRONTE COSTRUITO
ATTRAVERSO LA DIMINUZIONE O L’AUMENTO DI PROFONDITA’
DELLA CELLULA COMPONENTE L’ELEMENTO DI SCHIERA.
- L’intervento potrà interessare una o più delle cellule che costituiscono
l’individuo edilizio e si svilupperà lungo la dimensione verticale, in modo
totale o parziale;
- I nuovi volumi così ottenuti dovranno costituire, sotto l’aspetto planimetrico ed
altimetrico, una chiara continuità con il costruito circostante;
- La copertura dei nuovi volumi deve costituire il proseguimento della copertura
degli elementi di schiera originari e dovrà essere realizzata a due falde di
schiera originari e dovrà essere realizzata a due falde con il colmo parallelo al
fronte stradale;
- Se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a
quello dell’edificato preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla
copertura con falde inclinate, con un terrazzo piano praticabile;
- Se non vietata è concessa la sopraelevazione della linea di gronda e dell’intera
copertura al fine di ottenere un’altezza di piano abitabile: la sopraelevazione
dovrà comportare un aumento dell’altezza esterna minore di 80 (cm).
A.1.3)- SOPRAELEVAZIONE DI CELLULE ESISTENTI CONSERVANDO LA
PROFONDITA’ DI QUELLE SOTTOSTANTI.
- I nuovi volumi dovranno costituire, sotto l’aspetto planimetrico ed altimetrico,
una chiara continuità con il costruito circostante; la loro copertura deve
costituire il proseguimento della copertura degli elementi di schiera originari e
dovrà essere realizzata a due falde con il colmo parallelo al fronte stradale;
- Se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a
quello dell’edificato preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla
copertura con falde inclinate, con terrazzo piano praticabile;
- Se non vietata è concessa la sopraelevazione della linea di gronda e dell’intera
copertura al fine di ottenere un’altezza di piano abitabile: la sopraelevazione
dovrà comportare un aumento dell’altezza esterna minore di 80 (cm).
A.2)- TIPO EDILIZIO: T2/S2 CASA IN LINEA.
- Le nuove cellule aggregate non devono essere fornite di accessi autonomi,
eccezione fatta per cantine e box;
- Le linee di gronda degli elementi di linea esistenti devono costituire elementi
di riscontro, dal punto di vista planimetrico ed altimetrico, per quelle dei nuovi
volumi;
- Le coperture dei nuovi volumi, se non diversamente indicato, devono essere a
falde inclinate con colmo parallelo al fronte stradale in prosecuzione della
copertura dell’elemento di linea a cui si aggiungono;
- Se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a
quello dell’edificio in linea preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla
copertura con falde inclinate, con terrazzo piano praticabile.
A.2.2)- REGOLARIZZAZIONE GENERALE DEL FRONTE COSTRUITO
ATTRAVERSO DIMINUZIONE O AUMENTO DELLA PROFONDITA’
DELLA CELLULA COMPONENTE L’ELEMENTO DI LINEA.
- L’intervento potrà interessare una o più delle cellule che costituiscono
l’individuo edilizio e si svilupperà lungo la dimensione verticale, in modo
totale o parziale;
- I nuovi volumi dovranno costituire, sotto l’aspetto planimetrico ed
altimetrico, una chiara continuità con il costruito circostante; la loro copertura
deve costituire il proseguimento della copertura degli elementi di linea
originari e dovrà essere realizzata a due falde con il colmo parallelo al fronte
stradale;
- Se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno, rispetto a
quello dell’edificato preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla
copertura con falde inclinate, con terrazzo piano praticabile;
- Se non vietata è concessa la sopraelevazione della linea di gronda e
dell’intera copertura al fine di ottenere un’altezza di piano abitabile: la
sopraelevazione dovrà comportare un aumento dell’altezza esterna minore di
80 (cm).
A.2.3)- SOPRAELEVAZIONE DI CELLULE ESISTENTI CONSERVANDO LA
PROFONDITA’ DI QUELLE SOTTOSTANTI.
- I nuovi volumi così ottenuti dovranno rappresentare sotto l’aspetto
planimetrico ed altimetrico una chiara continuità con il costruito circostante; la
loro copertura deve costituire il proseguimento della copertura degli elementi
di schiera originari e dovrà essere realizzata a due falde con il colmo parallelo
al fronte stradale;
- Se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a
quello dell’edificato preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla
copertura con falde inclinate, con un terrazzo piano praticabile;
- Se non vietata è concessa la sopraelevazione della linea di gronda e dell’intera
copertura al fine di ottenere un’altezza di piano abitabile; la sopraelevazione
dovrà comportare un aumento dell’altezza esterna minore di 80 (cm).
A.3)- TIPO EDILIZIO: T3/01 CASA A BLOCCO.
A.3.1)- AMPLIAMENTO AVOLUMETRICO REALIZZATO MEDIANTE
AUMENTO DELLA PROFONDITA’ DI PARTE O DI TUTTO IL FRONTE
COSTRUITO.
- L’intervento dovrà cercare di ottenere la regolarizzazione del fronte e più in
generale perseguire l’unità formale globale del manufatto;
- Il nuovo volume dovrà presentare, in pianta ed in prospetto, evidenti rapporti
con l’esistente: l’intervento potrà quindi agire in pianta su una o più cellule
abitative ed in alzato con parte o tutte le stesse; la loro copertura deve essere
realizzata come prosecuzione di quella del manufatto originario a formare un
tuttuno con essa;
- Qualora l’andamento planoaltimetrico originario della falda non permetta
l’ottenimento di un’altezza di piano adeguata, si potrà alzare la linea di gronda
con l’intera copertura nel rispetto dei limiti sull’incremento volumetrico e delle
disposizioni sulla compatibilità paesaggistico-ambientale di tale operazione
indicati nella presente normativa;
- Nel caso in cui il numero di piani fuori terra del nuovo corpo di fabbrica sia
inferiore di almeno uno rispetto a quello del manufatto originario, e nel rispetto
dell’unità formale e di linguaggio architettonico richiamata nei punti
precedenti, la copertura dei nuovi volumi potrà essere realizzata con terrazzi
piani praticabili.
A.3.2)- RIALLINEAMENTO DEL FRONTE COSTRUITO ATTRAVERSO LA
RIDISTRIBUZIONE DELLA LARGHEZZA DI ALCUNI COMPONENTI.
- L’intervento, nel perseguire la ricerca d’unità formale dell’intero manufatto, si
attua attraverso l’aumento e la diminuzione della profondità degli elementi
compositivi costituenti l’individuo architettonico;
- Il nuovo volume dovrà presentare in pianta ed in prospetto evidenti rapporti
con l’esistente: l’intervento interverrà quindi in pianta sulla larghezza di una o
più cellule abitative ed in alzato interagirà con parte o tutte le stesse;
- La copertura dei nuovi volumi così ottenuti deve essere realizzata come
prosecuzione di quella del manufatto originario a formare un tuttuno con la
stessa;
- I prospetti dei nuovi volumi e le eventuali modificazioni dei prospetti di quelli
esistenti, devono presentare evidenti analogie con parti attigue di prospetti
esistenti;
- Qualora l’andamento planoaltimetrico originario della falda non permetta
l’ottenimento di un’altezza di piano adeguata, si potrà alzare la linea di gronda
con l’intera copertura, nel rispetto dei limiti sull’incremento volumetrico e
delle disposizioni sulla compatibilità paesaggistico-ambientale dell’operazione
indicati nella normativa;
- Nel caso in cui, il numero di piani fuoriterra del nuovo corpo di fabbrica sia
inferiore di almeno uno rispetto a quello del manufatto originario, e nel rispetto
dell’unità formale e di linguaggio architettonico richiamata nei punti
precedenti, la copertura dei nuovi volumi potrà essere realizzata con terrazzi
piani praticabili.
A.4)- TIPO EDILIZIO: T4/01 CASA A CORTE RURALE.
A.4.1)- AMPLIAMENTO VOLUMETRICO REALIZZATO CON INCREMENTO
SERIALE DI CELLULE EDILIZIE.
- Le nuove cellule aggregate dovranno avere la stessa profondità di quelle
preesistenti;
- Le linee di gronda degli elementi di linea esistenti devono costituire elementi
di riscontro, dal punto di vista planimetrico ed altimetrico, per quelle dei nuovi
volumi;
- La copertura dei nuovi volumi dovrà essere a falde inclinate, con gronda
orizzontale sulle murature perimetrali e rappresentare la continuazione del
corpo originario.
A.4.2)- AUMENTO DELLA PROFONDITA’ DEL CORPO DI FABBRICA
DELL’EDIFICIO MEDIANTE AVANZAMENTO DEL FRONTE
COSTRUITO.
- L’intervento riguarderà tutto o in parte del manufatto esistente; potrà
interessare una o più cellule e si svilupperà lungo la verticale, in modo totale o
parziale;
- I nuovi volumi così ottenuti, dovranno rappresentare, sotto l’aspetto
planimetrico ed altimetrico una chiara continuità con il costruito circostante; la
loro copertura deve costituire il proseguimento della copertura degli elementi
di linea originari e dovrà essere realizzata a due falde con il colmo parallelo al
fronte stradale;
- Se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a
quello dell’edificato preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla
copertura con falde inclinate, con terrazzo piano praticabile;
- Se non negata è concessa una sopraelevazione della linea di gronda e
dell’intera copertura al fine di ottenere una altezza di piano abitabile, fatto
salvo il rispetto dei limiti sull’incremento volumetrico e delle disposizioni sulla
compatibilità paesaggistico-ambientale di tale operazione indicati nella
normativa.
A.4.3)- REGOLARIZZAZIONE GENERALE DEL FRONTE COSTRUITO
ATTRAVERSO LA DIMINUZIONE O L’AUMENTO DELLA
PROFONDITA’ DI CELLULE ABITATIVE.
- L’intervento potrà interessare una o più delle cellule che costituiscono
l’individuo edilizio e si svilupperà lungo la dimensione verticale in modo
totale o parziale;
- I nuovi volumi dovranno rappresentare, sotto l’aspetto planimetrico ed
altimetrico, una chiara continuità con il costruito circostante; la loro copertura
deve costituire il proseguimento di quella del corpo di fabbrica originario ed
essere realizzata a due falde, con il colmo parallelo al fronte stradale;
- Se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a
quello dell’edificato preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla
copertura con falde inclinate, con terrazzo piano praticabile;
- Se non espressamente negata è concessa una sopraelevazione della linea di
gronda e dell’intera copertura al fine di ottenere un’altezza di piano abitabile,
fatto salvo il rispetto dei limiti sull’incremento volumetrico e delle
disposizioni sulla compatibilità paesaggistico-ambientale di tale operazione
indicati nella presente normativa.
A.4.4) – SOPRAELEVAZIONE DI CELLULE ESISTENTI CONSERVANDO LA
PROFONDITA’ DI QUELLE SOTTOSTANTI.
- I nuovi volumi così ottenuti, dovranno rappresentare sotto l’aspetto
planimetrico ed altimetrico una chiara continuità con il costruito circostante;
- La copertura dei nuovi volumi deve costituire il proseguimento della copertura
degli elementi di schiera originari e dovrà essere realizzata a due falde con il
colmo parallelo al fronte stradale;
- Se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a
quello dell’edificio preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla
copertura con falde inclinate, con terrazzo piano praticabile;
- Se non espressamente negata è concessa una sopraelevazione della linea di
gronda e dell’intera copertura al fine di ottenere un’altezza di piano abitabile,
fatti salvi il rispetto dei limiti sull’incremento volumetrico e delle disposizioni
sulla compatibilità paesaggistico-ambientale di tale operazione indicati nella
presente normativa.
CAPO III
INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI TECNOLOGICI E COSTRUTTIVI
COSTITUENTI GLI EDIFICI
Art. 14
PARAMENTI MURARI E RIVESTIMENTI DEGLI EDIFICI.
B.1)- INTONACI, MURARI CON PARTI IN VISTA DI MURATURE, NEGLI
EDIFICI DI INTERESSE STORICO ED AMBIENTALE.
Gli interventi dovranno uniformarsi ai seguenti criteri:
- La completa intonacatura dell’edificio dovrà essere, se possibile, evitata
procedendo con interventi di ripristino parziale. Gli intonaci andranno risarciti
con riprese di malta e/o tecniche tradizionali simili all’originale;
- Qualora si debba procedere ad un rifacimento totale dell’intonaco si dovranno
utilizzare le tecniche tradizionali:
L’intonaco dovrà essere a base di malta di calce, ultimato in arenino alla
genovese con finitura a frettazzo;
- Sono proibiti i rivestimenti in lastre lapidee od in materiali diversi (ceramica,
mattoni, a giunti rilevati di cemento, etc,), sono altresì vietate le zoccolature
esterne ad intonaco di cemento strollato o con altri materiali ad effetto rustico;
- Eventuali interventi di consolidamento dovranno preferibilmente essere
realizzati con tecniche che utilizzino impregnanti polimerici.
B.2)- MURATURE IN PIETRA A VISTA.
A riguardo di tali strutture si dispone che:
- Le strutture murarie esistenti in pietra a vista o con pietra a spacco in conci
irregolari e malta grossolana (intonaco rustico) dovranno essere
scrupolosamente mantenute, con idonei interventi di pulizia e protezione;
- Solo per il caso in cui il paramento murario fosse in origine intonacato è
consentito procedere ad una nuova intonacatura da eseguirsi secondo il
disposto del punto B.1);
- Nel caso d’interventi che prevedano la realizzazione di nuove murature in
pietra a vista, è consentita, in alternativa, la realizzazione del paramento con
altra tecnologia ed il rivestimento con contromuro in pietra con conci aventi la
dimensione orizzontale prevalente sulla verticale, particolare cura dovrà porsi
nel rendere non visibili i giunti di malta;
- Nelle murature in pietra vista il contorno delle murature dovrà essere
intonacato per una fascia di circa 15 (cm) ed essere tinteggiato bianco secondo
la tradizione locale;
- Sono espressamente vietate e da rimuovere strutture quali casotti, condotti di
scarico, canalizzazioni e canne fumarie che corrono lungo le facciate principali
degli edifici: in particolare negli interventi di ripristino si dovrà evitare che le
linee elettriche e le tubazioni degli altri servizi canalizzati, con le rispettive
cassette di derivazione dai pubblici spazi e dai percorsi pedonali.
Fatta salva l’osservanza delle norme di sicurezza, per le predette utenze
dovranno essere predisposti appositi alloggiamenti in posizione non visibile, o
se ciò risultasse impedito per obiettive difficoltà d’ordine tecnologico, in via
eccezionale tali condotte potranno essere tollerate solo sui prospetti secondari.
•
•
•
•
Sul paramento murario perimetrale degli edifici saranno ammesse unicamente
le strutture tecnologiche rappresentate dai pluviali di discesa delle acque
meteoriche, con percorsi verticali;
È assolutamente vietata, sul paramento murario, la posa in opera di:
Vetrinette e banchi per esposizione;
Targhe ed insegne;
Dehors, pergole, verande, tettoie di qualsiasi tipo;
Sovrastrutture in genere di qualsiasi tipo.
B.3)- INTONACI, INTONACI CON PARTI IN VISTA DI MURATURE, IN
EDIFICI NON AVENTI INTERESSE STORICO AMBIENTALE.
Gli interventi dovranno uniformarsi ai seguenti criteri:
- Gli intonaci saranno composti utilizzando le tecniche tradizionali,
prevalentemente a base di malta di calce, ultimati in arenino alla genovese con
finitura frattazzata;
- Sono consentiti i rivestimenti in materiali lapidei, in mattoni, in pietra ad “opus
incertum” o a giunti rilevati in cemento;
- Le zoccolature possono essere realizzate ad intonaco di cemento strollato o con
altri materiali a effetto rustico.
Art. 15
TINTEGGIATURE E DECORAZIONI MURARIE
C.1)- TINTEGGIATURE E DECORAZIONI MURARIE DI EDIFICI AVENTI
INTERESSE STORICO ED AMBIENTALE.
Gli interventi dovranno uniformarsi ai seguenti criteri:
- Preliminariamente all’effettuazione della coloritura dovrà essere sottoposta
all’approvazione della Commissione Edilizia Integrata la campionatura dei
colori;
- Le tinteggiature dovranno recuperare, per quanto possibile, eventuali tracce di
tinteggiature e testimonianze di eventuali disegni rintracciabili sulle facciate
stesse;
- I colori autorizzati per la tinteggiatura delle facciate sono quelli a base di terre
tipici del repertorio tradizionale locale e cioè quelli compresi nelle seguenti
gamme: rosa ligure, giallo/rosso, ocra e le terre in generale per le tonalità
chiare;
- Sono proibiti gli intonaci plastici con grane e corrugamenti artificiosi diversi,
le tinteggiature sintetiche (a base di anilina), plastiche e tutte quelle tinte a
componenti impermeabili che non permettono la traspirazione del muro, è
consentito l’uso del silicone liquido con ossido colorante;
- Per le facciate con decorazioni architettoniche dipinte, fatte salve eventuali
limitazioni da parte della Sopraintendenza ai Beni Architettonici ed
Ambientali, è indispensabile il ripristino delle decorazioni nel rispetto del
disegno originale, dei colori e della posizione sul manufatto; non sono
consentite semplificazioni di forme e colori o modifiche, se non mirate al
recupero delle decorazioni originarie;
- Le facciate dipinte a fresco e con paramento a stucco devono conservare le
loro caratteristiche.
C.2)- TINTEGGIATURE E DECORAZIONI MURARIE DI EDIFICI NON
AVENTI INTERESSE STORICO AMBIENTALE.
Gli interventi dovranno uniformarsi ai seguenti criteri:
- Preliminarmente all’effettuazione della coloritura dovrà essere sottoposta
all’approvazione della Commissione Edilizia Integrata la campionatura dei
colori;
- Tutti i muri di un edificio dovranno essere tinteggiati con colori uniformi ed in
armonia con gli edifici circostanti;
- Le tinteggiature dovranno recuperare, per quanto possibile, eventuali tracce di
tinteggiature e testimonianze di eventuali disegni rintracciabili sulle facciate
stesse;
- I colori autorizzati per la tinteggiatura delle facciate sono quelli a base di terre
tipici del repertorio tradizionale locale e cioè quelli compresi nelle seguenti
gamme: rosa ligure, giallo/rosso, ocra e le terre in generale per le tonalità
chiare il bianco;
- Sono consentite tinteggiature plastiche al quarzo, tinte epossidiche, graffiati
acrilici, spatolati ed ogni altra pittura a base sintetica;
- Per le facciate con decorazioni architettoniche dipinte, è indispensabile il
ripristino delle decorazioni nel rispetto del disegno originale, dei colori e della
posizione sul manufatto; non sono consentite semplificazioni di forme e colori;
- In caso di ripristino dell’intonaco esterno, in assenza di altri elementi di pregio
e compatibilmente con le caratteristiche formali dell’individuo architettonico, è
consentita la decorazione ex-novo della facciata, secondo la tradizione ligure
(disegno di cornici, marcapiani, riquadri di finestre e portali, architravi), nel
rispetto delle forme dei colori e dei materiali tipici della zona.
Art. 16
COPERTURE, GRONDE E PLUVIALI, CAMINI
D.1)- COPERTURE DI EDIFICI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE.
Le coperture, a falde inclinate, esistenti devono essere mantenute senza modificazioni
delle linee di colmo e di gronda esistenti e dell’inclinazione delle falde: la posizione e
l’inclinazione delle falde potranno essere parzialmente modificate solo quando ne sia
dimostrata la necessità in rapporto ad eventuali tipologie edilizie assunte in fase di
recupero.
Le coperture a falde inclinate di nuova formazione devono essere realizzate:
- Ad una o due falde con inclinazione inferiore al 50%;
- Il materiale del manto di copertura deve essere omogeneo per ciascun edificio,
sono ammessi i materiali il cui uso è ormai consolidato nel contesto comunale
quali:
• Tegole alla marsigliese in laterizio;
• Lastre in ardesia regolari;
• Ciappe in pietra.
Le linee di colmo e l’intersezione delle falde dovranno essere realizzate con coppi in
laterizio.
Nel caso di manti di copertura in laterizio, la fascia di copertura attigua alla gronda
per profondità di 40 (cm) dovrà essere realizzata con abbaini di ardesia.
La sporgenza delle falde, dal filo della muratura perimetrale, dovrà essere contenuto
nella dimensione di 20/30 (cm), non dovranno in ogni caso essere realizzati
cornicioni di coronamento in oggetto.
Non sono consentite, e dovranno essere eliminate se esistenti, coperture in lastre
ondulate (ondulux, lamiere, ecc.), materiali plastici in genere, coppi alla francese,
laterocemento e materiali simili.
E’ consentita, se conforme ai caratteri tipolocigi e formali dell’edificio, la
sostituzione di una copertura piana con una copertura a falde inclinate, con manto di
copertura in ardesia o cotto.
D.2)- COPERTURE DI EDIFICI COMPRESI NEI NUCLEI STORICI
(NON DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE).
Le coperture, a falde inclinate, esistenti devono essere mantenute senza modificazioni
delle linee di colmo e di gronda esistenti e dell’inclinazione delle falde: la posizione e
l’inclinazione delle falde potranno essere parzialmente modificate solo quando ne sia
dimostrata la necessità in rapporto ad eventuali tipologie edilizie previste in fase di
recupero.
Le coperture a falde inclinate di nuova formazione devono essere realizzate:
- Ad una o due falde con inclinazione inferiore al 50%;
- Il materiale del manto di copertura deve essere omogeneo per ciascun edificio:
sono ammessi i materiali il cui uso è ormai consolidato nel contesto comunale
quali tegole alla marsigliese in laterizio.
Le linee di colmo e l’intersezione delle falde dovranno essere realizzate con coppi in
laterizio.
La sporgenza delle falde, dal filo della muratura perimetrale dovrà essere contenuto
nella dimensione di 30/40 (cm), da ottenersi con la sporgenza dei travetti
dell’orditura del tetto.
Non sono consentite e dovranno essere eliminate se esistenti coperture in lastre
ondulate (ondulux, lamiere, ecc), materiali plastici in genere, coppi alla francese,
latero-cemento e materiali simili.
E’ consentita, se conforme ai caratteri tipologici e formali dell’edificio, la
sostituzione di una copertura piana con una copertura a falde inclinate con manto di
copertura in ardesia o cotto.
D.3)- COPERTURE DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE, AGRICOLO E
FUNZIONI DIPENDENTI, DI RECENTE O NUOVA EDIFICAZIONE.
Le coperture, a falde inclinate, esistenti devono essere mantenute senza
modificazioni delle linee di colmo e di gronda esistenti e dell’inclinazione delle
falde.
Le coperture a falde inclinate di nuova formazione devono essere realizzate:
- Ad una o due falde con inclinazione inferiore al 50%;
- Per il manto di copertura sono ammessi quei materiali il cui uso è ormai
consolidato nel contesto comunale quali:
• Ardesia;
• Tegole alla marsigliese in laterizio o in cemento.
Le linee di colmo e l’intersezione delle falde dovranno essere realizzate con coppi in
laterizio.
Non sono consentite e dovranno essere eliminate se esistenti coperture in lastre
ondulate (ondulux, lamiere, ecc.), materiali plastici in genere, coppi alla francese,
latero-cemento e materiali simili.
D.4)- COPERTURE DI EDIFICI NON RICADENTI NELLA PRECEDENTE
CLASSIFICAZIONE.
Dovranno essere realizzate con tipologie a falde inclinate secondo le modalità
indicate ai punti D.2-D.3; con libertà circa il materiale da usarsi per il manto di
copertura.
D.5.)- COPERTURE PIANE.
Sono da osservarsi le seguenti disposizioni:
- Le coperture piane praticabili dovranno uniformarsi, per quanto riguarda uso
dei materiali e finiture architettoniche, a quelle ricompresse negli ambiti
urbani di appartenenza. In particolare:
• I parapetti da realizzarsi in muratura piena, dovranno essere intonacati e
protetti con lastre di ardesia o del materiale di pavimentazione e tinteggiati
come i prospetti sottostanti;
• Non sono permessi parapetti traforati prefabbricati in calcestruzzo;
• La lastricatura dovrà essere realizzata in ardesia o in cotto;
• La pendenza dovrà garantire lo smaltimento delle acque meteoriche
direttamente dai pluviali;
• Non sono consentite pavimentazioni esterne in ceramica e gres nonché in
materiali lapidei estranei alla tradizione locale.
E.1)- GRONDE E PLUVIALI IN EDIFICI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE
Sono previste le seguenti disposizioni normative:
- Si dovrà evitare, se possibile, la presenza dei pluviali sui prospetti principali
che si affacciano su vie e piazze pubbliche;
- I canali di gronda ed i pluviali di discesa delle acque meteoriche dai tetti e
dalle coperture piane dovranno essere di tipo tradizionale, a sezione rotonda di
zinco o rame. Eventuali terminali potranno essere in ghisa;
- Non sono ammessi canali o tubi di plastica, canali di gronda ricavati in
cornicioni di cemento armato.
E.2)- GRONDE E PLUVIALI IN EDIFICI NON D’INTERESSE STORICO.
Le disposizioni di cui al punto E.1 s’intendono ampliate come segue:
- Sono ammessi i canali di gronda a sezione quadrata ed interni al cornicione,
come pure tubi e canali in plastica.
F.1)- CAMINI E SFIATI IN EDIFICI DI INTERESSE STORICO –
AMBIENTALE.
Per la suddetta categoria di edifici valgono le seguenti disposizioni:
- In ogni intervento si dovrà avere cura di eliminare tutti quegli elementi in
contraddizione con i caratteri compostivi dell’individuo edilizio-architettonico;
nel dettaglio saranno consentite soltanto le condotte di camino esterne, già
esistenti, purchè abbiano spiccato carattere architettonico;
- Le canne fumarie devono essere realizzate nel rispetto dei modelli tipici locali
dell’architettura tradizionale ligure in generale.
Dovrà essere a sezione quadrata, intonacata e finita in arenino alla genovese
con la parte in basso costituita da archi poggianti su mensole in pietra locale e
testa costituita da mattoni paramano a vista posti in opera in piano o a coltello,
coperta da lastre di ardesia o da tegole marsigliesi, così come il manto di
copertura;
- È permessa altresì, l’utilizzazione di camini in cotto prefabbricati a sezione
rotonda e la realizzazione di teste di camino a struttura piramidale di mattoni
paramano pieni e copertura in lastra di ardesia;
- Non sono consentiti camini prefabbricati metallici od in cemento-amianto.
F.2)- VAMINI E SFIATI I N EDIFICI NON D’INTERESSE STORICO –
AMBIENTALE.
Valgono le seguenti prescrizioni:
- Devono essere realizzati nel rispetto dei modelli tipici locali e dell’architettura
tradizionale ligure in generale. Dovranno essere a sezione quadrata, intonacati
e finiti in arenino alla genovese con la parte in basso sorretta da archi poggianti
su mensole in pietra locale e testa costituita da mattoni paramano a vista posti
in opera in piano o a coltello e coperti da lastre di ardesia o da regole
marsigliesi, così come il manto di copertura;
- È permessa altresì l’utilizzazione di camini in cotto prefabbricati a sezione
rotonda e la realizzazione di teste di camino a struttura piramidale di mattoni
paramano pieni e copertura in lastra di ardesia:
- Sono consentite canne fumarie prefabbricate in metallo ed in calcestruzzo;
- Preferibilmente le canne fumarie dovranno inserirsi armonicamente nel
disegno compositivo della costruzione.
Art. 17
LOGGE E SOFFITTE.
G.1)- LOGGE E SOFFITTE.
Le aperture loggiate, in quanto testimonianza significativa del mondo del passato,
devono essere mantenute e valorizzate, sia pure adeguandole nelle funzioni.
Le logge esistenti dovranno perciò essere mantenute nelle forme e nelle posizioni
attuali al di sotto della falda di copertura che che pertanto non potrà subire modifiche.
Potranno essere destinate ad uso residenziale o di locale accessorio purchè
l’adattamento previsto non contempli modificazioni alle strutture portanti verticali e
non provochi alterazioni alla copertura originaria.
Art. 18
BALCONI
H.1)- BALCONI.
Sono da osservarsi le seguenti indicazioni vincolanti:
- La riparazione, il consolidamento e la sostituzione dei balconi esistenti è
ammessa nel rispetto delle dimensioni, strutture e forme attuali;
- Eventuali balconate, costituite da balaustrini in pietra, possono essere
mantenute e riparate con elementi simili o sostituite con ringhiere in ferro
battuto;
- La realizzazione di nuovi balconi è subordinata al riscontro dei seguenti
elementi:
• Devono essere già presenti ad un piano dell’edificio;
• Possono essere realizzati ad un’altezza non inferiore a 4,00 (m) dal piano di
calpestio sottostante;
• Dovrà essere presentato un progetto, riferito all’intera facciata, inserita nella
successione degli edifici circostanti per verificare la compatibilità
dell’intervento con le forme architettoniche della facciata stessa;
• Dovranno essere costruiti con gli stessi materiali usati per i balconi esistenti.
A tal proposito consentito il porre in opera lastre in pietra locale appoggiate su
mensole in pietra o in calcestruzzo armato, intonacato come la facciata.
Art. 19
TIPOLOGIA DI BUCATURE NEGLI EDIFICI E SERRAMENTI.
Prescrizioni generali:
- Negli interventi di recupero è da ritenersi vincolante la forma e la posizione
delle bucature originarie;
- Nuove aperture sono consentite unicamente nel caso in cui sia indispensabile
per l’attuazione del recupero dell’immobile in quanto corrispondente ai nuovi
criteri distributivi;
- Dovrà essere attentamente valutato l’effetto prodotto dalla nuova bucatura sul
prospetto dell’edificio.
I.1)- INFISSO ESTERNO DI OSCURAMENTO: PERSIANE.
Le persiane da impiegarsi dovranno essere del tipo tradizionale alla genovese, a
stecca aperta con violetto rialzabile o meno, realizzate in legno, alluminio p PVC da
verniciarsi in colore verde scuro (verde imperiale-verde vittoria).
Non è consentito l’uso di tapparelle a scorrimento verticale e di materiali quali
l’alluminio anodizzato naturale o bronzato.
I.2)- INFISSO ESTERNO DI OSCURAMENTO: AVVOLGIBILI.
Dove l’individuo edilizio non presenta particolari valenze architettonico ed
ambientali, viene consentito l’uso delle tapparelle a scorrimento verticale, realizzate
in legno, alluminio e PVC da verniciarsi nei colori verdescuro, ocra e bianco.
I.3)- INFISSO INTERNO DI OSCURAMENTO: SCURI INTERNI.
In aggiunta od in alternativa agli infissi esterni le finestrature possono avere scuri
interni realizzati in legno.
I pannelli vetrati dovranno essere interrotti da traverse orizzontali con proporzioni
tradizionali.
I,4)- SERRAMENTI ESTERNI: FINESTRE E PORTAFINESTRE.
Dovranno essere del tipo a telaio e controtelaio, le ante mobili dei serramenti
potranno essere realizzate con aperture ad una o due ante; costruite in legno,
alluminio o PVC verniciato in colore bianco.
I pannelli vetrati saranno interrotti da traverse orizzontali di proporzioni tradizionali,
eventuali doppi vetri saranno montati comunque su un unico telaio.
Tutte le finestre di uno stesso edificio dovranno essere del medesimo tipo e verniciati
nel medesimo colore.
I.5)- SERRAMENTI ESTRENI: PORTONI TRADIZIONALI DI INGRESSO
ALLE ABITAZIONI.
I portoni di ingresso potranno essere realizzati con tipologia ad una o due ante a
seconda dell’ampiezza dell’apertura e dovranno essere costruiti in legno; non sono
consentiti portoni in alluminio anodizzato naturale o brunito od in materiale plastico
ad imitazione del legno.
Sono permessi portoni di legno trattati a cera al naturale o verniciati a smalto nei
colori della tradizione locale (verde scuro, marrone, grigio, rosso) purchè in accordo
con i colori degli altri serramenti.
I.6)- SERRAMENTI ESTERNI: PORTONI DI ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
ZONE NON AVENTI INTERESSE STORICO AMBIENTALE.
Al contrario di quanto prescritto al precedente punto I.5, è permessa la realizzazione
di portoncini in profilato metallico od in materiale plastico, purchè dipinti con i colori
di cui al punto precedente.
I.7)- SERRAMENTI ESTRENI: PORTE DI ACCESSO A FONDI, CANTINE,
AUTORIMESSE IN ZONE DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE.
Dovranno essere realizzate in legno o rivestite in legno con tipologia ad una o più
ante, rifinite secondo le prescrizioni del punto I.5.
Sono consentite le aperture delle autorimesse basculanti realizzate o rivestite in
legno, non sono consentite invece porte metalliche del tipo: saracinesche, cancelli a
maglie, cancelli estensibili.
I.8)- SERRAMENTI ESTERNI: PORTE DI ACCESSO A FONDI, CANTINE,
AUTORIMESSE IN ZONE NON AVENTI INTERESSE STORICO
AMBIENTALE.
Dovranno essere realizzate in legno o rivestite in legno con tipologia ad una o più
ante, rifinite secondo le prescrizioni del punto I.5.
Sono consentite le aperture delle autorimesse basculanti realizzate o rivestite in
legno, sono altresì consentite porte metalliche del tipo: saracinesche, cancelli a
maglie e cancelli estensibili.
I.9)- SERRAMENTI ESTERNI: CHIUSURE DI NEGOZI, BOTTEGHE
ARTIGIANE E LOCALI PUBBLICI.
Le chiusure dei locali suddetti potranno essere realizzate con tipologia ad una o più
ante a seconda dell’ampiezza dell’apertura anche con l’inserimento di pannelli a vetri
trasparenti: dovranno essere costruite in legno e verniciate nei colori verde scuro o
marrone.
Le chiusure di sicurezza potranno essere realizzate con ante costituite da grigliati a
maglia quadra in ferro ripiegabili a paravento oppure con pannelli in legno secondo il
disegno tradizionale.
L.1)- OPERE IN FERRO.
Sono permesse grate ed inferiate in ferro battuto, lavorato nelle forme e nei colori
tradizionali locali.
In tutti i tipi di serramento si dovranno adoperare elementi di ferramenta di forme
lineari secondo i tipi della tradizione locale.
Art. 20
TIPOLOGIE REALIZZATIVE DI RAMPE E SCALE ESTERNE.
PAVIMENTAZIONI E SISTEMAZIONI DELLE AREE ESTERNE.
M.1)- SOGLIE DI PORTE E DAVANZALI, SCALE E RAMPE ESTERNE IN
-
-
EDIFICI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE.
Sono da osservarsi le seguenti indicazioni vincolanti:
I davanzali e le soglie di finestre e portefinestre dovranno essere realizzati in
pietra naturale locale, ardesia od arenaria;
Gli stipiti laterali devono essere lasciati ad intonaco e non possono essere
rivestiti con materiali di nessun genere;
Il tutto potrà essere eventualmente completato con la riquadratura delle
bucature, facendo attenzione alla gerarchia di importanza delle finestre;
Gli architravi lignei devono essere conservati, provvedendo alla sostituzione
degli stessi quando necessario; per eventuali nuove aperture, l’architrave potrà essere
realizzato anche in materiale lapideo naturale;
Le scale esterne esistenti, in quanto elemento del linguaggio compositivo
dell’individuo architettonico, devono essere mantenute nelle posizioni dello stato di
fatto.
Nel caso in cui si renda necessario il rifacimento di tali strutture, le nuove
dovranno essere realizzate in modo tale da riproporre per quanto possibile
l’immagine di quella sostituita: in particolare dovranno essere mantenute le
scale esterne su arco rampante.
Le pedate delle scale dovranno essere realizzate in pietra naturale, le alzate
potranno essere semplicemente intonacate.
Dovranno essere eliminati, se possibile, gli accessi al piano terreno costituiti da
gradini insistenti sul sedime viario per essere sistemati all’interno dell’edificio.
M.2)- SOGLIE DI PORTE E DAVANZALI, SCALE E RAMPE ESTERNE
IN EDIFICI NON AVENTI INTERESSE STORICO AMBIENTALE.
Le prescrizioni del punto precedente sono ampliate per ciò che riguarda le qualità dei
materiali di rivestimento che si possono utilizzare; oltre ai materiali tradizionali quali
pietra naturale locale, ardesia ed arenaria, si possono utilizzare anche altri materiali
lapidei e conglomerati purchè si inseriscano armoniosamente nell’organismo
architettonico.
La costruzione di nuove scale esterne è subordinata all’osservanza delle seguenti
disposizioni:
Possono essere realizzate unicamente su aree private non prospicienti
pubblici passaggi;
Dovranno avere ampiezza non superiore a 1,20 (m) ed essere
preferibilmente aperte;
I parapetti di scale esterne e pianerottoli possono essere in metallo;
La realizzazione di scale coperte è subordinata alla presentazione di un
progetto che mostri la facciata dell’intero edificio inserita in un conveniente intorno e
dovrà essere eseguita nel rispetto di eventuali tipologie esistenti in zona utilizzando
gli stessi materiali della copertura.
N.1)- SISTEMAZIONI DELLE AREE ESTERNE E PAVIMENTAZIONI IN ZONE
DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE.
Valgono le seguenti indicazioni:
Per ciò che riguarda rivestimenti, pavimentazioni e finiture nelle sistemazioni
esterne si possono utilizzare i seguenti materiali: ardesia, arenaria, mattoni pieni a
formare disegni tradizionali, soli o con ciottoli;
Non è consentito l’utilizzo di materiali lapidei estranei alla tradizione locale e
materiali quali ceramica e gres.
N.2)- SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE E PAVIMENTAZIONI IN
ZONE NON AVENTI INTERESSE STORICO AMBIENTALE.
Le indicazioni del punto precedente vengono ampliate a comprendere nuovi materiali
utilizzabili per le sistemazioni, quali i blocchetti autobloccanti in cls, argilla o
similari, la ceramica, il gres, etc.
Art. 21
TIPOLOGIA DI TENDE, INSEGNE E PERGOLATI.
0.1)- TENDE ED INSEGNE IN EDIFICI DI INTERESSE STORICO
AMBIENTALE.
Le insegne di eventuali attività non potranno essere realizzate sui fronti degli edifici
(in modo da non modificare la percezione visiva degli spazi urbani) e dovranno
perciò essere realizzate seguendo le seguenti indicazioni:
- Dovranno essere poste all’interno dell’apertura del vano, sul serramento con
un’altezza massima di 40 (cm);
- L’insegna potrà essere realizzata con materiali quali legno ceramica, materiali
lapidei o metallici;
- Sono vietate le insegne e le illuminazioni elettro-luminiscenti diffuse.
Sono ammesse le insegne regolamentari per le farmacie, telefoni e rivendite di
tabacchi.
Per ciò che attiene la sistemazione di tende frangisole:
- Potrà essere autorizzata dal Sindaco, solo per gli edifici di non rilevante
interesse, a seguito della presentazione di specifica domanda con allegati
elaborati grafici e documentazione fotografica.
- Le tende dovranno essere realizzate con struttura in profilati sottili di acciaio e
copertura in tela color naturale;
- Non potranno essere poste ad altezza inferiore a 2,30 (m), misurati nel punto
più basso, con sporgenza comunque molto modesta e limitata estensione;
- Non dovranno inoltre alterare la visione di elementi architettonici di rilievo
quali archi, lunette, etc.
O.2)- TENDE ED INSEGNE IN EDIFICI NON AVENTI INTERESSE STORICO
AMBIENTALE.
Quanto previsto al precedente punto 0.1 viene ampliato con le seguenti indicazioni.
Le insegne degli esercizi commerciali e simili, potranno avere le seguenti
caratteristiche:
- Essere disposte sopra le aperture dell’esercizio commerciale (ingresso e
vetrine), con ampiezza non superiore a quella dell’apertura e con altezza
massima di 40 (cm);
- In alternativa è consentita una targa singola a lato dell’ingresso del negozio
con dimensione massima 40x80 (cm);
- Sono permesse inoltre le insegne a bandiera con una sporgenza massima di 80
(cm) dalla facciata dell’edificio;
- In aggiunta ai materiali di cui al punto 0.1 le insegne possono essere dipinte
direttamente sul muro, sono ammesse le insegne e le illuminazioni elettroluminiscenti.
Al riguardo della sistemazione di tende frangisole:
- Le tende dovranno essere realizzate con struttura in profilati sottili di acciaio e
copertura in tela color naturale;
- Non potranno essere poste ad altezza inferiore a 2,30 (m), misurati nel punto
più basso, con sporgenza comunque molto modesta e limitata estensione;
- Non sono consentiti pannelli o divisori verticali che impediscano la visuale di
spazi pubblici.
P.1)- PERGOLATI E TETTOIE IN EDIFICI DI INTERESSE STORICO
AMBIENTALE.
È consentita la sistemazione di pergolati per il sostegno di piante rampicanti con le
seguenti caratteristiche:
- Struttura in ferro lavorato e verniciato (tunnel) ed in legno a incastri
(pompeiana);
- Dimensioni compatibili con gli edifici e forme tradizionali;
- Sono espressamente vietati ogni tipo di copertura e di pennellatura verticale.
In corrispondenza degli accessi principali alle abitazioni è permessa la realizzazione
di tettoie per il riparo degli stessi dagli agenti atmosferici con le seguenti avvertenze:
- Non possono protendersi su strade destinate al traffico automobilistico ed in
ogni caso devono essere poste ad una altezza minima di 2,30 (m), misurata nel
punto più basso, con una sporgenza massima non superiore ai 20 (cm);
- Devono essere realizzate unicamente con i materiali utilizzati per il manto di
copertura od in un’unica lastra di ardesia, cementata od eventualmente sorretta
da staffe in legno od in metallo.
Per i negozi e le botteghe artigiane è consentita la posa di un’unica lastra di ardesia
non aggettante più di 30 (cm) dal profilo dell’edificio.
P.2)- PERGOLATI E TETTOIE IN EDIFICI NON AVENTI INTERESSE
STORICO AMBIENTALE.
È consentita la sistemazione di pergolati per il sostegno di piante rampicanti con le
seguenti caratteristiche:
- Struttura in ferro lavorato e verniciato (tunnel) ed in legno ad incastri
(pompeiana);
- Dimensioni compatibili con gli edifici e forme tradizionali;
- Sono espressamente vietati qualsiasi tipo di copertura e di pennellatura
verticale.
In corrispondenza degli accessi principali alle abitazioni è ammessa la realizzazione
di tettoie per il riparo degli stessi dagli agenti atmosferici con dimensioni massime di
100x120 (cm), costituite da lastra in ardesia, tegole in laterizio su orditura lignea, o
da lastre in vetro o policarbonato intelaiate in strutture metalliche.
Le tettoie esterne (porticati) sono permesse unicamente se facenti parte del disegno
compositivo globale dell’edificio.
Art. 22
RECINZIONE ED OPERE DI CONTENIMENTO.
Q.1)- RECINZIONI ED OPERE DI CONTENIMENTO NEL CONTESTO
URBANO.
Le recinzioni da realizzarsi nell’ambiente urbano, per separare le diverse proprietà,
potranno essere eseguite secondo una delle seguenti tipologie:
a. – divisione con parte inferiore in muratura e recinzione superiore metallica
“aperta”;
b. – divisione con parapetto pieno;
c. – divisione con schermatura vegetale a siepe.
Per le tipologie a) e b) sono da porsi in opera i seguenti accorgimenti costruttivi:
per la parte muraria:
- in muratura di mattoni intonacata, conclusa con lastra lapidea, con un corso di
mattoni pieni facciavista, o con altra modanatura in laterizio;
- in pietra a spacco, facciavista;
- con diversa tecnologia, rivestita con pietra a vista senza giunti in rilievo e
rinzeccata con scaglie di pietra;
- l’altezza massima è individuata in 100 (cm);
per la parte metallica:
- dovrà essere “aperta”, cioè con requisiti di leggerezza e linearità del disegno
che non rechino ostacoli alla percezione dell’immagine urbana complessiva;
- in caso di sostituzione di recinzioni o cancellate di edifici di interesse storico,
dovrà essere recuperato e riproposto il disegno originario;
L’altezza massima della recinzione di cui al punto a), comprensiva cioè della parte
muraria e della cancellata, e misurata dal lato esterno deve essere di 2,50 (m).
Le opere di contenimento (muri di sostegno) possono essere realizzate secondo una
delle seguenti tipologie e tecnologie realizzative:
a. – muri a gravità, realizzati in pietra a spacco;
b. – muri in cemento armato e rivestiti in pietra.
Per entrambe le tipologie sono da porsi in opera le seguenti prescrizioni ed
accorgimenti costruttivi:
- i conci in pietra devono avere la dimensione orizzontale prevalente sulla
verticale e non vi devono essere giunti di malta visibili;
- l’altezza massima fuoriterra non deve superare i 3,00 (m), la parte
eventualmente eccedente tale altezza deve essere sistemata a scarpata naturale
con inclinazione non superiore ai quarantacinque gradi.
Q.2)- RECINZIONI ED OPERE DI CONTENIMENTO NEL CONTESTO
EXTRAURBANO.
Le recinzioni in ambiente extraurbano, costituiscono imprescindibile componente
nella definizione della specificità dei luoghi, per tale motivo occorre individuare due
tipologie di delimitazione fondiaria:
a. recinzione in ambiente semirurale: è una recinzione fondiaria di tipo chiuso,
caratteristica dell’ambiente semirurale ligure. Quando delimita proprietà sul
margine di un percorso determina l’ambiente tipico delle “crose”.
Viene realizzata in muratura di pietra a vista e giunti rinsaccati con scaglie di
pietra, oppure finita con intonaco a base di malta di calce ed ultimato in
arenino alla genovese con finitura a frettazzo.
L’altezza è compresa tra i 200 ed i 250 (cm);
b.
recinzione in ambiente rurale: è una recinzione fondiaria di tipo aperto, in
quanto non interrompe la visione “aperta” dell’ambiente naturale. Viene
ottenuta con un basamento in muratura non più alto di 20 (cm), sormontato da
una rete metallica con addossata una siepe arbustiva da realizzarsi con essenze
autoctone.
Art. 23
MODALITA’ COSTRUTTIVE E TIPOLOGIE REALIZZATIVE
DI STRADE E SPAZI PUBBLICI.
ST.1)- STRADA TIPO 1.
Tipo di strada: strada d’importanza sovracomunale e comunale
Tipo di Utenza: veicolare, con doppio senso di circolazione;
Manto stradale: asfaltatura;
Protezioni laterali: muratura in pietra a vista, muratura intonacata , ringhiera
metallica;
Marciapiedi: larghezza minima 1,50 (m);
pavimentazione materiali lapidei, autobloccanti asfaltatura
Parcheggi: in stalli paralleli alla corsia,
ampiezza 2,20-2,80 (m);
alternati con fascia a verde pubblico.
ST.2)- STRADA TIPO 2.
Tipo di Strada: strada d’importanza locale;
Tipo di Utenza: veicolare, con doppio senso di circolazione;
Manto stradale: asfaltatura;
Protezioni laterali: muratura in pietra a vista, muratura intonacata, ringhiera
metallica;
Marciapiedi: larghezza minima 1,50 (m);
pavimentazione materiali lapidei, autobloccanti asfaltatura.
ST. 3)- STRADA TIPO 3.
Tipo di strada: strada d’importanza locale;
Tipo di Utenza: veicolare, a senso unico di circolazione;
Manto stradale: asfaltatura;
Protezioni laterali: muratura in pietra a vista, muratura intonacata, ringhiera
metallica;
Marciapiedi: larghezza minima 1,50 (m);
pavimentazione materiali lapidei, autobloccanti asfaltatura.
ST.4)- STRADA TIPO 4.
Tipo di Strada: agricola e forestale;
Tipo di Utenza: veicolare e pedonale;
Manto stradale: terra battuta, acciottolato lastricato in materiali lapidei;
Protezioni laterali: muratura in pietra a vista, legno.
ST.5)- STRADA TIPO 5.
Tipo di strada: privata;
Tipo di Utenza: veicolare e pedonale;
Manto stradale: terra battuta, autobloccanti, acciottolato, lastricato in materiali
lapidei, asfaltatura;
Protezioni laterali: muratura in pietra a vista, muratura intonacata, ringhiera
metallica, legno.
ST. 6)- STRADA TIPO 6.
Tipo di strada: pubblica d’importanza comunale in ambiente rurale od in ambito
storico urbano;
Tipo di Utenza: pedonale;
Pavimentazione: terra battuta, acciottolato, lastricato in materiali lapidei;
Protezioni laterali: muratura in pietra a vista, legno;
Note: è necessaria la disposizione di zone per la sosta.
ST. 7)- STRADA TIPO 7.
Tipo di strada: pubblica d’importanza comunale in ambito urbano;
Tipo di Utenza: pedonale;
Pavimentazione: lastricato in materiali lapidei con corsi in mattoni faccia a vista;
Protezioni laterali: muratura in pietra a vista, muratura intonacata con scossalina in
pietra, ringhiere metalliche;
Note: è necessaria la disposizione di zone per la sosta.
ST.8)- STRADA TIPO 8.
Tipo di Strada: pubblica d’importanza sovracomunale in ambito extraurbano;
Tipo di Utenza: veicolare, con doppio senso di circolazione;
Manto stradale: asfaltatura;
Protezioni laterali: muratura in pietra a vista, muratura intonacata, ringhiera
metallica;
Marciapiedi: larghezza minima 1,50 (m);
pavimentazione materiali lapidei, autobloccanti;
Parcheggi: in aree esterne alla strada;
Note: la sede stradale prevista sulle tavole di piano è solamente indicativa: tracciato
ed ampiezza della strada dovranno essere individuati in sede di progettazione
esecutiva della stessa.
TITOLO IV
PREVISIONI DEL PRG
CAPO I
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Art. 24
DEROGHE AI REGOLAMENTI ED ALLE NORME VIGENTI.
I locali esistenti, destinati attualmente all’uso abitativo o di servizio, potranno essere
destinati ad uso residenziale anche se, allo scopo di tutelare le caratteristiche
architettoniche e tipologiche degli edifici, hanno altezze inferiori a m 2,70 per i vani
utili e a m. 2,40 per i vani accessori, ma non inferiori a m 2,40 e 2,10 rispettivamente
e non costituiscano nuove unità immobiliari autonome.
Laddove vengono ricostruiti volumi distrutti da crolli accidentali, ed appare evidente
il fatto che se la loro altezza venisse variata ne risentirebbe la configurazione storica,
è consentito che la loro altezza media sia esattamente quella che esisteva prima
desumendola dalle tracce che permangono nei resti delle strutture.
In materia di dimensionamento dei vani finestra si raccomanda di tener conto
dell’indice di illuminazione prescritto,
ma anche della necessità di non alterare i particolari rapporti tra i pieni e vuoti che
caratterizzano le facciate dell’insediamento storico. Quest’ultima precauzione dovrà
essere soprattutto applicata nei casi in cui si opera per restauro o ricostruzione senza
alterazioni dell’impianto originale.
Per i suddetti motivi le dimensioni delle finestre e dei vani utili potranno essere
inferiori a quelle prescritte da regolamenti e norme vigenti in quantità non maggiore
del 20%
I locali che non potessero raggiungere le caratteristiche di salubrità e igienicosanitarie minime sopra fissate, non potranno essere dichiarati abitabili e saranno
destinati unicamente a locali accessori.
Art. 25
DEFINIZIONE DI EDIFICIO DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE.
Si definisce d’interesse storico ambientale l’edificio realizzato con tecniche
costruttive storiche quali:
– murature perimetrali in pietra;
– coperture con struttura lignea;
– elementi decorativi di pregio quali edicole votive, lapidi iscrizioni, parti dipinte
e quanto altro ritenuto meritevole di tutela dalla Commissione Edilizia
Integrata.
Per tali edifici, oltre alle specifiche disposizioni contenute nella disciplina di zona,
valgono le norme di cui agli artt. 13)-14)-15)-16)-17)-18)-19)-20)-21)-22)-23.
Art. 26
INSEDIAMENTI TURISTICI E RICETTIVI.
Per gli edifici turistici e ricettivi, esistenti alla data di adozione del PRG, sono
ammesse le categorie di intervento di cui ai punti a), b), c), d), e), h), i) dell’art. 10
delle N.d.A., qualora non costituiscano modifica di destinazione d’uso, ed inoltre
quegli interventi che conservando la destinazione di struttura ricettiva-alberghiera di
cui alla L.R. n. 11 del 04/03/82 e s.m.ei. prevedono, per una sola volta, di realizzare
un incremento di volume pari al 50% del volume esistente, con un massimo di 600
(mc), prescindendo dall’If e purchè siano conformi alle indicazioni, circa i tipi
aggregativi ammessi e le tecnologie costruttive consentite, delle zone in cui tali
edifici sono inseriti.
Per ciò che attiene il rispetto delle distanze occorre fare riferimento alle norme del
Codice Civile ed al contenuto dell’art. 9 del D.M. 1444/68; i vincoli relativi alle
distanze potranno non essere rispettati qualora la ricostruzione sia compresa
nell’inviluppo dell’edificio preesistente.
Art. 27
ZONA OMOGENEA A.
In tale zona sono vietate le nuove costruzioni.
Le zone “A” sono state suddivise, al loro interno, in ambiti individuati in base alle
loro caratteristiche storico-ambientali, così come risulta dalla tav, n. 13, secondo le
seguenti classificazioni:
Ac)- Nuclei di tessuto edilizio senza particolare interesse storico ambientale, ma
aggregati in modo equilibrato a completare il contesto urbano;
Ai)- Nuclei formati da complessi edilizi di valore storico-ambientale e caratteristici
per forme originali di architettura spontanea.
I)- INTERVENTI AMMESSI NELLE ZONE “Ac”.
Per gli edifici esistenti, alla data di adozione del PRG, ricompresi in tali zone, sono
ammesse le categorie di intervento di cui ai punti a), b), c), d), e), g), h), i) dell’art. 10
delle N.d.A., con possibilità di realizzare un incremento di volume pari al 10% del
volume preesistente con un massimo di 50 (mc): tale incremento s’intende riferito
all’interno edificio ed è realizzabile una sola volta onde inserire ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici.
Per ciò che attiene il rispetto delle distanze occorre fare riferimento alle norme del
Codice Civile ed al contenuto dell’art. 9 del D.M. 1444/68.
Gli interventi di cui sopra dovranno essere conformi alle seguenti indicazioni circa i
tipi aggregativi ammessi e le tecnologie costruttive consentite.
NORME PER GLI EDIFICI ESISTENTI IN ZONA “Ac”
IN ASSENZA DI NORMATIVA PUNTUALE
Art. 13 TIPI AGGREGATIVI AMMESSI
Art. 14 RIVESTIMENTI EDIFICI
Art. 15 TINTEGGIATURE E FINITURE
Art. 16 COPERTURE
GRONDE E PLUVIALI
CAMINI
Art. 17 LOGGE E SOFFITTE
Art. 18 BALCONI
Art. 19 INFISSO DI OSCURAMENTO
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
Art. 20 RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE
Art. 21 INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
Art. 22 RECINZIONI
II)- INTERVENTI AMMESSI NELLE ZONE “Ai”.
A. 1-A. 2-A. 3
B. 2-B. 3
C. 2
D.2-D.3
E. 2
F. 2
G.1
H. 1
I.1-I.3
I.4-I.5-I.7-I.9
L. 1
M. 2
N. 2
O. 2
P. 2
Q. 1
Per gli edifici esistenti, alla data di adozione del PRG, ricompresi in tali zone, sono
ammesse le categorie d’intervento di cui ai punti a), b), c), d), e), g), h), i) dell’art. 10
delle N.d.A., con possibilità di realizzare un incremento di volume pari al 10% del
volume preesistente con un massimo di 30 (mc): tale incremento s’intende riferito
all’intero edificio ed è realizzabile una sola volta onde inserire ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici.
Per ciò che attiene il rispetto delle distanze occorre fare riferimento alle norme del
Codice Civile ed al contenuto dell’art. 9 del D.M. 1444/68.
Gli interventi di cui sopra dovranno essere conformi alle seguenti indicazioni di
Livello Ambientale-Puntuale riferite alle singole zone omogenee in cui sono stati
suddivisi i centri d’interesse storico-ambientale oggetto della disciplina paesistica e
del conseguente livello puntuale di pianificazione di cui al titolo III delle presenti
N.d.A.
Il livello delle elaborazioni effettuate, in sede di formazione della disciplina
paesistica ed il dettaglio raggiunto dalla normativa puntuale, consentono l’attuazione
diretta del PRG mediante la singola concessione edilizia.
Tessuto edilizio storico:
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
REGIME NORMATIVO
P.T.C.P.(Ass.Insediativo)
NI.MA
NI.MA
NI.MA
Art.10
INTERVENTI AMMESSI
A–b–c–d-e
A – b –c – d – e
CASANOVA LERRONE
A–b–c–d–e
AUMENTO VOLUMETRICO
10% del Volume esistente con un max di 50 mc, come da art. 27 delle N.d.A.
Art.13
CRITERI AGGREGATIVI
A. 3.1
MODIFICAZIONI AMMESSE
Edificio con struttura ed aspetto esterno definitivo; non sono ammesse variazioni esterne
Gli interventi ammessi possono interessare le parti evidenziate sulla cartografia
Edificio con struttura ed aspetto esterno definito; non sono ammesse variazioni esterne
NOTE
Sono ammesse variazioni sui prospetti evidenziati sulla cartografia
Aumento volumetrico ottenibile con la chiusura della loggia sul fronte ovest
Bucature sui prospetti nord ed est non modificabili
Art. 14
RIVESTIMENTI EDIFICI
B.1
B.1
B.1
Art. 15
TINTEGGIATURE E FINITURE
C.1
C.1
C.1
NOTE
Edificio completamente intonacato in origine
Edificio completamente intonacato
Art. 16
COPERTURE
GRONDE E PLUVIALI
CAMINI
D.1
E.1
F.1
D.1
E.1
F.1
D.1
E.1
F.1
Art. 17
LOGGE E SOFFITTI
Art. 18
BALCONI
H.1
H.1
Art. 19
INFISSO DI OSCURAMENTO
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
I.1 – I.3
I.4 – I.9
L.1
I.1
I.4 – I.5 – I.9
L.1
I.1
I.4 – I.5
L.1
Art. 20
RAMPE, SCALE ESTERNE
SOGLIE
M.1
M.1
M.1
Art. 21
INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
O.1
O.1
O.1
Art. 24
RECINZIONI
Q.1
Tessuto Edilizio Storico:
CASANOVA LERRONE
ZONA 4
ZONA 5
ZONA 6
REGIME NORMATIVO
P.T.C.P. (Ass. Insediativi)
NI-MA
NI-MA
NI-MA
Art. 10
INTERVENTI AMMESSI
Aumento Volumetrico
A–b-c-d-e-h
a-b-c-d-e-h
a-b-c-d
Art. 13
CRITERI AGGREGATIVI
MODIFICAZIONI AMMESSE
Gli interventi ammessi possono interessare le parti evidenziate sulla cartografia
Gli interventi ammessi possono interessare le parti evidenziate sulla cartografia
Edificio con struttura ed aspetto esterno definito; non sono ammesse variazioni esterne
NOTE
Gli interventi sui prospetti evidenziati devono riproporre l’aspetto di un volume compatto
Gli interventi non modificando i prospetti e le volumetrie devono recuperare caratteri consoni con il
contorno
In considerazione del valore del manufatto si dovranno eliminare materiali ed interventi moderni
eventualmente presenti
Art. 14
RIVESTIMENTI EDIFICI
B.1
B.1
B.1
Art. 15
TINTEGGIATURE E
FINITURE
C.1
C.1
C.1
NOTE
Uniformare le tinte esistenti con quelle dell’Art. 15 delle N.d.A.
Ripristinare le decorazioni sul prospetto ovest del complesso
Art. 16
COPERTURE
GRONDE E PLUVIALI
CAMINI
D.1
E.1
F.1
D.1
E.1
F.1
D.1
E.1
F.1
Art. 17
LOGGE E SOFFITTE
G.1
Art. 18
BALCONI
H.1
H.1
H.1
Art. 19
INFISSO DI OSCURAMENTO
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
I.1
I.4 – I.5 – I.7
L.1
I.1
I.4 – I.5 – I.7
L.1
I.1 – I.3
I.4 – I.5 – I.7
L.1
Art. 20
RAMPE, SCALE ESTERNE,
SOGLIE
PAVIMENTAZIONE ESTERNE
M.1
N.1
M.1
N.1
M.1
Art. 21
INSEGNE E TENDE
PERGOLE E TETTOIE
Art. 24
RECINZIONI
Q.1
Tessuto Edilizio Storico:
CASTELLARO
ZONA 9
ZONA 10
ZONA 11
REGIME NORAMATIVO
P.T.C.P. (Ass. Insediativi)
Art. 10 INTERVENTI AMMESSI
AUMENTO
VOLUMETRICO
Art. 13 CRITERI ABROGATIVI
MODIFICAZIONI
AMMESSE
NOTE
Art. 14 RIVESTIMENTI EDIFICI
Art. 15 TINTEGGIATURE E
FINITURE
NOTE
Art. 16 COPERTURE
GRONDE E PLUVIALI
CAMINI
Art. 17 LOGGE E SOFFITTE
Art. 18 BALCONI
Art. 19 INFISSO DI
OSCURAMENTO
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
Art. 20 RAMPE,SCALE ESTERNE
SOGLIE
PAVIMENTAZIONI
ESTERNE
Art. 21 INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
Art. 24 RECINZIONI
Tessuto Edilizio Storico:
Art. 10
NI-MA
a-b-c-d-e
NI-MA
a-b-c-d-e
NI-MA
c-b-c-d-
Gli interventi
ammessi possono
interessare le parti
evidenziate sulla
cartografia
L’intervento di cui
al punto e è riferito
alla porzione di
edificio che insiste
sul mappale 201
Edificio con
struttura ed aspetto
esterno definito:
non sono ammesse
variazioni esterne
Bucature sui
prospetti nord ed
est non modificabili
Conservare
collegamenti voltati
con zona 10
B.1
C.1
Gli interventi
ammessi possono
interessare le parti
evidenziate sulla
cartografia
Migliorare
l’inserimento nel
contesto con:
parapetto in pietra
del terrazzino ed
intonacatura
muratura in blocchi
B.1 – B.2
C.1
Migliorabile
l’inserimento nel
contesto del
rivestimento
D.1
E.1
F.1
D.1
E.1
F.1
D.1
E.1
F.1
B.1 – B.2
H.1 limitatamente
al map. 201
I.1
h.1
I.1
I.1
I.4 – I.5 – I.7
L.1
M.1
I.4 – I.5 – I.7
L.1
M.1
I.4 – I.5 – I.7
L.1
M.1
N.1
N.1
P.1
Q.1
Q.1
CASTELLARO
REGIME NORMATIVO
P.T.C.P. (Ass. Insediativi)
INTERVENTI AMMESSI
ZONA 12
ZONA 13
NI-MA
a-b-c-d-e
NI-MA
a-b-c-d-e
Art. 13
AUMENTO
VOLUMETRICO
CRITERI AGGREGATIVI
MODIFICAZIONI
AMMESSE
NOTE
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 24
RIVESTIMENTI EDIFICI
TINTEGGIATURE
E
FINITURE
NOTE
COPERTURE
GRONDE E PLUVIALI
CAMINI
LOGGE E SOFFITTE
BALCONI
INFISSO
DI
OSCURAMENTO
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
RAMPE,SCALE ESTERNE
SOGLIE
PAVIMENTAZIONE
ESTERNE
INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
RECINZIONI
Gli interventi ammessi
possono interessare le parti
evidenziate sulla cartografia
Mantenere e valorizzare
l’arco e la pseudovolta in
pietra esistenti sul lato est
B.1 – B.2
C.1
Gli interventi ammessi possono
interessare le parti evidenziate
sulla cartografia
Eliminare la copertura precaria
(tettoia) sul mappale 338
B.1 – B.2
Limitatamente ad i prospetti
intonacati
D.1
E.1
F.1
D.1
E.1
F.1
I.1
I.1
I.4 – I.5 – I.7
L.1
M.1
I.4 – I.5 – I.7
L.1
M.1
N.1
N.1
Tessuto Edilizio Storico:
Art. 10
Art. 13
MAREMO SOPRANO
ZONA 14
REGIME NORMATIVO
P.T.C.P. (Ass. Insediativo)
IS-MA
INTERVENTI AMMESSI
a-b-c-d
AUMENTO
VOLUMETRICO
CRITERI AGGREGATIVI
MODIFICAZIONI
Edificio con struttura
AMMESSE
ed aspetto esterno
definito; non sono
ammesse variazioni
esterne
NOTE
Zona già interessata
da intervento di
ZONA 15
ZONA 16
IS-MA
a-b-c-d-e-h
IS-MA
a-b-c-d
Non sono ammesse
variazioni
volumetriche e
prospettiche
Edificio con
struttura ed aspetto
esterno definito;
non sono ammesse
variazioni
volumetriche e
prospettiche
Bucature sui
prospetti non
Si riconfermano le
indicazioni del
recupero effettuato
con criteri idonei
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 24
progetto di
recupero approvato
dal Comune
B.1 – B.2
modificabili
RIVESTIMENTI EDIFICI
TINTEGGIATURE
E
FINITURE
NOTE
B.1 –B.2
COPERTURE
GRONDE E PLUVIALI
CAMINI
LOGGE E SOFFITTE
BALCONI
INFISSO
DI
OSCURAMENTO
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
RAMPE,SCALE ESTERNE
SOGLIE
PAVIMENTAZIONI
ESTERNE
INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
RECINZIONI
D.1
E.1
F.1
G.1
D.1
E.1
F.1
Limitatamente alla
parte di prospetto
intonacata
D.1
E.1
F.1
I.1 – I.3
I.4 – I.5
L.1
M.1
I.1 – I.3
I.4 – I.5
L.1
M.1
I.1
I.4 – I.5
L.1
M.1
N.1
N.1
N.1
P.1
Q.1
P.1
Q.1
P.1
Q.1
ZONA 18
ZONA 19
IS-MA
a-b-c-d-e
IS-MA
a-b-c-d
Non sono ammesse
variazioni
volumetriche e
prospettiche
Edificio con
struttura ed aspetto
esterno definito;
non sono ammesse
variazioni
volumetriche e
prospettiche
Bucature sui
prospetti non
modificabili
Tessuto Edilizio Storico:
Art. 10
Art. 13
MAREMO SOPRANO
ZONA 17
REGIME NORMATIVO
P.T.C.P. (Ass. Insediativo)
IS-MA
INTERVENTI AMMESSI
a-b-c-d-e-h
AUMENTO
10% del Volume
VOLUMETRICO
esistente con un max
di 50 mc, come da art,
27 delle N.d.A
CRITERI AGGREGATIVI
A.3.1
MODIFICAZIONI
Gli interventi
AMMESSE
ammessi possono
interessare le parti
evidenziate sulla
cartografia
B.1 – B.2
C.1
NOTE
L’aumento
volumetrico è
finalizzato al recupero
e allo inserimento dei
volumi estranei alla
Da migliorare
l’inserimento della
cellula edilizia
aggiunta ad est
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 24
RIVESTIMENTI EDIFICI
TINTEGGIATURE
E
FINITURE
NOTE
COPERTURE
GRONDE E PLUVIALI
CAMINI
LOGGE E SOFFITTE
BALCONI
INFISSO
DI
OSCURAMENTO
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
RAMPE,SCALE ESTERNE
SOGLIE
PAVIMENTAZIONI
ESTERNE
INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
RECINZIONI
Tessuto Edilizio Storico:
tipologia edilizia
B.1 – B.2
C.1
B.1
C.1
B.1 – B.2
C.1
D.1
E.1
F.1
Limitatamente alla
parte di prospetto
intonacata
D.1
E.1
F.1
Limitatamente alla
parte di prospetto
intonacata
D.1
E.1
F.1
H.1
I.1
I.1
I.1
I.4 – I.5
L.1
M.1
I.4 - I.5
L.1
M.1
I.4 – I.5
L.1
M.1
N.1
N.1
N.1
Q.1
P.1
Q.1
P.1
Q.1
POGGIO
ZONA 20
Art. 10
Art. 13
REGIME NORMATIVO
P.T.C.P. (Ass. Insediativo)
INTERVENTI AMMESSI
AUMENTO
VOLUMETRICO
CRITERI AGGREGATIVI
MODIFICAZIONI
AMMESSE
NOTE
ZONA 21
NI-MA
NI-MA
a-b-c-d-e
a-b-c-d-e
10% del Volume
10% del Volume
esistente con un max esistente con un max
di 50 mc, come da art. di 50 mc, come da art.
27 delle N.d.A
27 delle N.d.A
Gli interventi
ammessi possono
interessare le parti
evidenziate sulla
cartografia
Deve ricercarsi
l’inserimeto del
prospetto nord nel
contesto ambientale
ZONA 22
NI-MA
a-b-c-d-e-h-i
10% del Volume
esistente con un
max di 50 mc,
come da art. 27
delle N.d.A
A.1.1 – A.1.2
Gli interventi
Gli interventi
ammessi possono
ammessi possono
interessare le parti
interessare le
evidenziate sulla
parti evidenziate
cartografia
sulla cartografia
L’inserimento
L’intervento è
ambientale dei fronti
mirato al
in oggetto può
recupero dei
realizzarsi con il
volumi sul fronte
recupero delle finiture
Nord ed al
e delle tipologie
risanamento della
d’impianto
zona nella sua
interezza
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 24
RIVESTIMENTI EDIFICI
TINTEGGIATURE
E
FINITURE
NOTE
COPERTURE
GRONDE E PLUVIALI
CAMINI
LOGGE E SOFFITTE
BALCONI
INFISSO
DI
OSCURAMENTO
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
RAMPE,SCALE ESTERNE
SOGLIE
PAVIMENTAZIONI
ESTERNE
INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
RECINZIONI
Tessuto Edilizio Storico:
Art. 10
Art. 13
Art. 16
B.1 – B.2
C.1
B.1 – B.2
C.1
D.1
E.1
F.1
G.1
D.1
E.1
F.1
I.1
D.1
E.1
F.1
G.1
H.1
I.1
H.1
I.1 – I.3
I.4 – I.5 – I.7
L.1
M.1
I.4 – I.5 – I.7
L.1
M.1
I.4 – I.5 – I.7
L.1
M.1
N.1
N.1
N.1
P.1
Q.1
P.1
POGGIO
REGIME NORMATIVO
P.T.C.P. (Ass. Insediativo)
INTERVENTI AMMESSI
AUMENTO
VOLUMETRICO
CRITERI AGGREGATIVI
MODIFICAZIONI
AMMESSE
NOTE
Art. 14
Art. 15
B.1
C.1
RIVESTIMENTI EDIFICI
TINTEGGIATURE E
FINITURE
NOTE
COPERTURE
ZONA 23
ZONA 24
ZONA 25
NI-MA
a-b-c-d-e-h-i
10% del Volume
esistente con un max
di 50 mc, come da art.
27 delle N.d.A
A.1.1 – A.1.2 – A.1.3
Gli interventi
ammessi possono
interessare le parti
evidenziate sulla
cartografia
NI-MA
a-b-c-d-e-h-i
10 % del Volume
esistente con un max
di 50 mc, come da
art. 27 delle N.d.A
A.1.1 – A.1.2
Gli interventi
ammessi possono
interessare le parti
evidenziate sulla
cartografia
NI-MA
a-b-c-d
Oggetto
Il recupero della
dell’intervento è il volumetria demolita
recupero strutturale e dovrà avvenire nel
tipologico della zona, rispetto dei materiali e
delle tipologie
particolarmente nel
originarie
fronte Nord
B.1 – B.2
B.1 – B.2
C.1
C.1
D.1
D.1
Edificio con
struttura ed
aspetto esterno
definito; non sono
ammesse
variazioni esterne
B.1 – B.2
C.1
D.1
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 24
GRONDE E PLUVIALI
CAMINI
LOGGE E SOFFITTE
BALCONI
INFISSO
DI
OSCURAMENTO
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
RAMPE,SCALE ESTERNE
SOGLIE
PAVIMENTAZIONI
ESTERNE
INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
RECINZIONI
Tessuto Edilizio Storico:
Art. 10
Art. 13
REGIME NORMATIVO
P.T.CP. (Ass. Insediativo)
INTERVENTI AMMESSI
CRITERI AGGREGATIVI
NOTE
Art. 16
E.1
F.1
G.1
E.1
F.1
H.1
I.1 – I.3
I.4 – I.5 – I.7
L.1
M.1
I.1 –I.3
I.4 – I.5 – I.7
L.1
M.1
I.1
I.4 – I.5 – I.7
L.1
M.1
N.1
N.1
N.1
Q.1
Q.1
Q.1
POGGIO
MODIFICAZIONI
AMMESSE
Art. 14
Art. 15
E.1
F.1
G.1
RIVESTIMENTI EDIFICI
TINTEGGIATURE
E
FINITURE
NOTE
COPERTURE
GRONDE E PLUVIALI
CAMINI
ZONA 26
ZONA 27
ZONA28
NI-MA
a-b-c-d-e
NI-MA
a-b-c-d-
NI-MA
a-b-c-d-e
A.1.3
Gli interventi
Edificio con
Edificio con
ammessi possono struttura ed aspetto
struttura ed
interessare le
esterno definito;
aspetto esterno
parti evidenziate non sono ammesse definito; non sono
sulla cartografia
variazioni esterne
ammesse
variazioni esterne
L’intervento
Zona già interessata
Bucature sui
potrà riguardare
da intervento di
prospetti nord-est
il solo fronte
recupero effettuato e nord-ovest non
nord; da
con criteri e
modificabili
conservare il
modalità idonee
sovrappasso
ligneo con la zona
30 sopra il vicolo
B.1 – B-2
B.1 – B.2
B.1 –B.2
D.1
E.1
F.1
D.1
E.1
F.1
D.1
E.1
F.1
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 24
LOGGE E SOFFITTE G.1
BALCONI
INFISSO
DI
OSCURAMENTO
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
RAMPE,SCALE ESTERNE
SOGLIE
PAVIMENTAZIONI
ESTERNE
INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
RECINZIONI
Tessuto Edilizio Storico:
Art. 10
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 24
G.1
I.1
I.4 – I.5 – I.7
L.1
M.1
I.1 – I.3
I.4 – I. 5 – I. 7
L.1
M.1
I.1 – I.3
I.4 – I.5 – I.7
L.1
M.1
N.1
N.1
N.1
Q.1
Q.1
POGGIO
REGIME NORMATIVO
P.T.C.P. (Ass. Insediativo)
INTERVENTI AMMESSI
CRITERI AGGREGATIVI
MODIFICAZIONI AMMESSE
NOTE
G.1
ZONA 29
ZONA 30
Ni-MA
a-b-c-d-e
NI-MA
a-b-c-d
Gli interventi ammessi
possono interessare le parti
evidenziate sulla cartografia
Edificio con struttura ed
aspetto esterno definito;
non sono ammesse
variazioni esterne
Da mantenersi il
sovrappasso ligneo di
collegamento con la zona
26
Si dovrà integrare il volume
ricostruito con il contorno:
intonacatura dei prospetti,
forma delle bucature
tradizionale, etc.
RIVESTIMENTI EDIFICI
B.1
B.1
TINTEGGIATURE E FINITURE
C.1
NOTE
La tinteggiatura è
Ripristino tinteggiatura
consentita per la sola parte per le parti già tinteggiate
intonacata
COPERTURE
D.1
D.1
GRONDE E PLUVIALI
E.1
E.1
CAMINI
F.1
F.1
LOGGE E SOFFITTE
G.1
G.1
BALCONI
H.1
INFISSO DI OSCURAMENTO
I.1 – I.3
I.1 – I.3
SERRAMENTI ESTERNI
I.4 – I.5 – I.7
I.4 – I.5 – I.7
OPERE IN FERRO
L.1
L.1
RAMPE,SCALE ESTERNE
M.1
M.1
SOGLIE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE
N.1
N.1
INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
RECINZIONI
Q.1
Q.1
Art. 28
ZONA OMOGENEA B.
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG la cui destinazione sia
conforme alle previsioni dello stesso sono ammesse tutte le categorie d’intervento di
cui all’art. 10 delle N.d.A., con possibilità di realizzare incrementi volumetrici a
prescindere dall’indice fondiario, ma riferiti all’intero edificio e realizzabili una sola
volta, con:
a. concessione edilizia singola siano ammessi in particolare, la demolizione
parziale e ricostruzione con possibilità d’ampliamento per una quota non
eccedente il 10% del volume preesistente, elevabile al 20% nel caso d’alloggio
singolo per particolari esigenze
b. S.U.A per interventi di ristrutturazione urbanistica con possibilità di aumenti
volumetrici fino al 50% della volumetria esistente e riferiti anche a singoli
edifici. Per edifici sino a 200 mc. Per volumi superiori incremento del 20%
Per ciò che attiene il rispetto delle distanze occorre fare riferimento alle norme del
Codice Civile e al contenuto dell’art. 9 del D.M. 1444/68; i vicoli relativi alle
distanze potranno non essere rispettati qualora la ricostruzione sia compresa nel
perimetro dell’edificio preesistente.
La zona “B” è suddivisa nelle seguenti due sottozone:
Bc)- Ambiti urbani che non presentano caratteristiche estetiche, architettoniche ed
urbanistiche di particolare valore o pregio;
Bi)- Ambiti urbani senza rilevante interesse storico-ambientale, i cui edifici
presentano elementi tipologici e costruttivi caratteristici dell’architettura
spontanea e/o in quanto costituiscono organico completamento dell’impianto
urbano costituito dalle zone “A”.
Per gli Ambiti “Bi” e per gli edifici ricompresi nelle rimanenti zone “Bc” e
classificati d’interesse storico-ambientale in base all’art. 25 gli interventi di cui sopra
dovranno essere conformi alle seguenti indicazioni circa i tipi aggregativi ammessi e
le tecnologie costruttive consentite.
NORME PER GLI EDIFICI ESISTENTI IN ZONA “Bi” IN ASSENZA DI
NORMATIVA PUNTUALE
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
TIPI AGGREGATIVI AMMESSI
RIVESTIMENTI EDIFICI
TINTEGGIATURE E FINITURE
COPERTURE
GRONDE E PLUVIALI
CAMINI
LOGGE E SOFFITTE
BALCONI
INFISSO DI OSCURAMENTO
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
RAMPE,SCALE ESTERNE, SOGLIE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE
INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
RECINZIONI
A.1 – A.2 – A.3 – A.4
B.1 – B.2
C.1
D.1 – D.5
E.1
F.1
G.1
H.1
I.1 – I.3
I.4 – I.5 – I.7 – I.9
L.1
M.1
N.1
O.1
P.1
Q.1
Per gli edifici compresi in zona “Bc”, ma di caratteristiche diverse da quelle degli
edifici precedenti, gli interventi dovranno essere conformi alle seguenti indicazioni
circa i tipi aggregativi e le tecnologie costruttive ammessi.
NORME PER GLI EDIFICI ESISTENTI IN ZONA “Bc” IN ASSENZA DI
NORMATIVA PUNTUALE
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
TIPI AGGREGATIVI AMMESSI
RIVESTIMENTI EDIFICI
TINTEGGIATURE E FINITURE
COPERTURE
GRONDE E PLUVIALI
CAMINI
LOGGE E SOFFITTE
BALCONI
INFISSO DI OSCURAMENTO
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE
INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
RECINZIONI
Art. 29
A.1 – A.2 – A.3 – A.4
B.2 –B.3
C.2
D.2 – D.3 – D.4 – D.5
E.2
F.2
G.1
H.1
I.1 – I.3
I.4 – I.6 – I.8 – I.9
L.1
M.2
N.2
O.2
P.2
Q.1
ZONA OMOGENEA C.
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG sono ammesse le categorie
d’intervento di cui ai punti a), b), c), d), e), g), h), i) dell’art. 10 delle N.d.A., qualora
non costituiscano modifica di destinazione d’uso ed inoltre non realizzino aumento di
volumetria. I vincoli relativi alle distanze potranno non essere rispettati se la
ricostruzione è ricompressa nell’inviluppo dell’edificio demolito.
Per gli edifici compresi in zona “C” gli interventi dovranno essere conformi alle
seguenti indicazioni circa i tipi aggregativi ammessi e le tecnologie costruttive
consentite.
NORME AMBIENTALI PER GLI EDIFICI ESISTENTI IN ZONA “C”
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
TIPI AGGREGATIVI AMMESSI
RIVESTIMENTI EDIFICI
TINTEGGIATURE E FINITURE
COPERTURE
GRONDE E PLUVIALI
CAMINI
LOGGE E SOFFITTE
BALCONI
INFISSO DI OSCURAMENTO
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE
INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
RECINZIONI
STRADE E SPAZI PUBBLICI
A.1 – A.2 – A.3 – A.4
B.3
C.2
D.3 – D.4 – D.5
E.2
F.2
G.1
H.1
I.1 – I.2
I.4 – I.5 – I.8 – I.9
L.1
M.2
N.2
O.2
P.2
Q.1 – Q.2
ST.2-ST.3-ST.5-ST.7
Art. 30
ZONA OMOGENEA E.
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG sono ammesse le categorie
d’intervento di cui ai punti a), b), c), d), e), g), h), i) dell’art. 10 delle N.d.A., qualora
non siano modificate le destinazioni d’uso, con possibilità per una sola volta di
realizzare l’incremento di volume pari al 20% del volume esistente, con massimo 100
(mc), prescindendo dall’If, ma nel rispetto degli altri indici di zona.
Per le localizzazioni artigianali preesistenti all’adozione del PRG localizzate in zone
E sono ammessi interventi di cui ai punti a), b), c), d) dell’art. 10 con possibilità di
ampliamento dei fabbricati nella misura del 20% della superficie coperta per una sola
volta. Per gli edifici compresi in zona “E” gli interventi dovranno essere conformi
alle seguenti indicazioni:
NORME AMBIENTALI PER GLI EDIFICI ESISTENTI IN ZONA “E”
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
TIPI AGGREGATIVI AMMESSI
RIVESTIMENTI EDIFICI
TINTEGGIATURE E FINITURE
COPERTURE
GRONDE E PLUVIALI
CAMINI
LOGGE E SOFFITTE
BALCONI
INFISSO DI OSCURAMENTO
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE
INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
RECINZIONI
STRADE E SPAZI PUBBLICI
A.1 – A.2 – A.3 – A.4
B.2 – B.3
C.2
D.3 – D.4 – D.5
E.2
F.2
G.1
H.1
I.1
I.4 – I.6 – I.8 – I.9
L.1
M.2
N.2
O.2
P.2
Q.2
ST. 1 – ST. 2 – ST. 3
ST. 4 – ST. 5 – ST. 6
Art. 31
ZONA ME – MANUFATTI EMERGENTI
Sul territorio sono presenti i seguenti manufatti riconosciuti d’interesse storicopaesistico dal P.T.C.P.:
a. Chiesa della Madonna di Degna;
b. Ponte romano con ricompresso Castel Poggiolo;
c. Chiesa Madonna del Carmine nella fraz. Castellaro;
d. Monte Mucchio di pietre;
e. Torre di Ubaga;
Conformemente alle indicazioni di P.T.C.P. per i manufatti suddetti sono individuati
gli ambiti di rispetto assoggettati alle seguenti norme:
attività ammesse: coltivazione dei fondi rurali e zone attrezzate di verde;
edificabilità: non è ammesso alcun tipo di edificio;
opere di sistemazione e di difesa idrogeologica, previo Studio Organico
d’Insieme di cui all’art. 57 del P.T.C.P.
CAPO II
NORMATIVA PER NUOVI INTERVENTI
Art. 32
NORME GENERALI PER LE ZONE RESIDENZIALI B-C.
1. DESTINAZIONE D’USO. Le zone residenziali sono destinate prevalentemente
ad edilizia per abitazione: la superficie minima abitabile, per ogni unità
abitativa, non potrà essere inferiore a 50 (mg) netti per nucleo di tre persone,
aumentati di 20 (mg) netti per ogni ulteriore persona.
Potranno essere consentiti:
- Negozi;
- Studi professionali e commerciali;
- Magazzini e depositi di materiali non infiammabili, non odorosi, non polverosi;
- Piccoli laboratori artigianali che non producano rumori né odori molesti o nocivi;
- Autorimesse private;
- Alberghi e ristoranti;
- Edifici ed uffici pubblici o d’uso pubblico;
- Locali per lo spettacolo e lo svago.
Sono tassativamente esclusi:
- Laboratori artigianali rumorosi;
- Industrie, anche se di modeste dimensioni;
- Depositi di materiali infiammabili, polverosi, odorosi;
- Tutte quelle attività che risultano in contrasto con il carattere precipuo delle zone
residenziali.
2. PARCHEGGI. Per ogni nuova costruzione si devono prevedere appositi locali o
spazi liberi destinati ad autorimessa o parcheggio privati nella misura minima di
1 (mq)/ 10 (mc) di costruzione. Tali spazi devono essere accessibili dalla
pubblica via ed ubicati in modo da non creare intralci alla circolazione veicolare.
3. COSTRUZIONI INTERRATE. Le costruzioni che saranno realizzate nel
sottosuolo, al di fuori del sedime dell’edificio emergente dal suolo, sono
convenzionalmente prive di cubatura, ma non potranno superare il 10% della
superficie fondiaria ed inoltre dovranno rispettare le distanze Ds e De previste
per ogni singola zona.
4. ALLINEAMENTI. L’edificazione dovrà rispettare gli allineamenti stradali e
arretamenti di rispetto segnati sulle tavole; rimane in facoltà del Sindaco, su
parere conforme della Commissione Edilizia, imporre ai nuovi fabbricati
arretramenti di allineamento e di rispetto maggiori, anche se non segnati sulle
tavole di PRG.
Art. 33
ZONA OMOGENEA B.
1. La zona omogenea B di completamento comprende aree totalmente o
parzialmente edificate per le quali non è prevedibile una sostanziale
trasformazione.
2. Gli interventi ammessi nelle zone B di Castellaro, Poggio e Casanova Borgo,
attuabili con singola concessione, in quanto a contatto con le zone A omonime
devono essere progettati facendo particolare riferimento alle caratteristiche delle
edificazioni storiche circostanti, adeguandosi all’immagine dell’ambiente
urbano preesistente e impiegando in prevalenza i materiali, i colori e le
caratteristiche formali compatibili con il linguaggio edilizio della zona.
3. Nella zona B gli interventi di nuova edificazione, compresi aumenti di volume
necessari per ampliamenti e sopraelevazioni non ricadenti nei casi previsti
dall’art. 28, sono consentiti con lo strumento della Concessione Edilizia singola
nel rispetto dei seguenti indici:
If = 0,50(mc/mq)
H = 7,50 (m)
Ds = 5,00 (m)
De = 10,00 (m)
Per ciò che attiene il rispetto delle distanze occorre fare riferimento alle norme del
Codice Civile e al contenuto dell’art. 9 del D.M. 1444/68; i vincoli relativi alle
distanze potranno non essere rispettati qualora la ricostruzione sia compresa
nell’inviluppo dell’edificio preesistente.
L’obiettivo è quello di realizzare adeguamenti formali e funzionali dei fabbricati
esistenti, attraverso le opportune ridefinizioni progettuali per consentire un migliore
inserimento ambientale ed un più armonico rapporto con le preesistenze edilizie
circostanti attraverso l’uso di materiali, colori e ridefinizioni progettuali.
NORME AMBIENTALI PER NUOVI INTERVENTI IN ZONA “B”
Art. 13
Art. 14
Art. 15
TIPI AGGREGATIVI AMMESSI
RIVESTIMENTI EDIFICI
TINTEGGIATURE E FINITURE
A.1 – A.2 – A.3 – A.4
B.2 – B.3
C.1 – C.2
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
COPERTURE
GRONDE E PLUVIALI
CAMINI
LOGGE E SOFFITTE
BALCONI
INFISSO DI OSCURAMENTO
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE
INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
RECINZIONI
STRADE E SPAZI PUBBLICI
D.2 – D.3 – D.5
E.1 – E.2
F.1 – F.2
G.1
H.1
I.1
I.4 –I.5 – I.6 – I.7 – I.8 – I.9
L.1
M.1 – M. 2
N.1 – N.2
O.1 – O.2
P.1 – P.2
Q.1
SR.1 – ST.2 – ST.3 – ST.5 – ST7
Art. 34
ZONA OMOGENEA C.
La zona omogenea “C” comprende le parti del territorio inedificate o parzialmente
edificate.
Considerata la necessità di prevedere e/o completare le opere di urbanizzazione
primaria e/o secondaria, gli interventi nelle zone “C” sono subordinati al rilascio di
Concessione Edilizia Convenzionata (C.E.C.) o all’approvazione di S.U.A.
Con i suddetti strumenti d’intervento è d’obbligo la sottoscrizione di un atto con il
quale il Soggetto attuatore s’impegna a realizzare contestualmente all’intervento le
opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria funzionali all’intervento.
All’interno delle zone “C” sono ammesse edificazioni con diversi regimi d’intervento
secondo le seguenti modalità:
a.
Con C.E.C. nel rispetto dei seguenti indici:
Sm = 1.250 (mq)
If = 0,20 (mc/mq)
H = 7,50 (m)
Ds = 5,00 (m)
Dc = 5,00 (m)
De = 10,00 (m)
E ammessa la trasferibilità dell’If tra lotti non contigui ricompresi all’interno del
perimetro della zona omogenea “C” d’intervento.
La redazione di nuovi progetti assoggettati a C.E.C. già rilasciate per assicurare
un’organica crescita dell’insediamento in riferimento particolarmente alla
realizzazione della rete viaria della zona e della sua connessione con la viabilità
comunale esistente.
La dotazione di servizi pubblici, di cui al D.M. 1444/68, nella quantità prevista
dall’art. 9.4), dovrà essere reperita all’interno dell’area d’intervento.
b.
Con S.U.A nel rispetto dei seguenti indici:
Sm = 10.000 (mq)
It = 0,20 (mc/mq)
If = 0,35 (mq)
H = 7,50 (m)
Ds = 5,00 (m)
Dc = 5,00 (m)
De = 10,00 (m)
Lo S.U.A. potrà ricomprendere al suo interno sia aree inserite in zona “C” che
aree destinate a servizi pubblici “S” di cui all’art. 44.
Nel caso di attuazione con le modalità di cui al comma precedente alle aree
destinate a servizi “S” è assegnato il seguente indice territoriale:
It = 0,20 (mc/mq)
Che dovrà essere trasferito sul lotto edificabile.
NORME AMBIENTALI PER NUOVI INTERVENTI IN ZONA “C”
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
TIPI AGGREGATIVI AMMESSI
RIVESTIMENTI EDIFICI
TINTEGGIATURE E FINITURE
COPERTURE
GRONDE E PLUVIALI
CAMINI
LOGGE E SOFFITTE
BALCONI
INFISSO DI OSCURAMENTO
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE
INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
RECINZIONI
STRADE E SPAZI PUBBLICI
Art. 35
A.1 – A.2 – A.3 – A.4
B.2 – B.3
C.2
D.3 – D.5
E.2
F.2
G.1
H.1
I.1 – I.2
I.4 – I.6 – I.8 – I.9
L.1
M.2
N.2
0.2
P.2
Q.1 – Q.2
ST.1 – ST.2 – ST.3 – ST.5 – ST.7
ZONA OMOGENEA DE.
La zona omogenea DE è destinata ad edifici ed impianti artigianali, con esclusione
assoluta d’industrie nocive o pericolose, nonchè ad attività produttive di tipo agricolo.
L’edificazione in tale zona, per attività artigianali, è soggetta obbligatoriamente a
S.U.A nel rispetto delle seguenti prescrizioni.
A. DESTINAZIONI AMMESSE:
- Edifici per produzione artigianale;
- Magazzini e depositi;
- Uffici e laboratori;
- Abitazioni del custode o dei proprietari per ogni edificio in misura pari a 100
(mq) netti;
- Impianti tecnologici;
- Attrezzature sportive e verde attrezzato.
B. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI:
Nella progettazione degli interventi oltre alle aree da cedere al Comune per opere
di urbanizzazione secondaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9.4), si
dovranno prevedere aree da destinare:
- A parcheggio privato nella misura di 10 (mq) ogni 100 (mq) di superficie
utile lorda Su;
- A verde privato nella misura del 10% dell’intera superficie fondiaria.
Gli interventi di nuova edificazione sono consentiti nel rispetto dei seguenti
indici:
Sm = 10.000 (mq)
Su = 30% della superficie fondiaria
Rc = ¼
H = 8,50 (m)
Ds = 10,00 (m)
De = 20,00 (m)
I nuovi interventi in tale zona, per attività produttive di tipo agricolo, dovranno
fare riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 38 per la ZONA OMOGENEA
AGRICOLA E2.
Gli interventi di nuova edificazione all’interno della zona “DEC” avverranno
mediante concessione edilizia convenzionata; gli ampliamenti e/o le nuove
volumetrie non potranno superare il 30% delle volumetrie esistenti alla data di
adozione del presente PRG; le destinazioni ammesse riguardano magazzini per
produzione artigianale e/o commerciale, magazzini e depositi, uffici e laboratori,
impianti tecnologici; potrà essere inoltre realizzata un’abitazione per il conduttore
dell’azienda in misura non superiore a 100 mq di superficie utile netta. Nella
progettazione degli interventi oltre alle aree da cedere al Comune per opere di
urbanizzazione secondaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9.4), si dovranno
prevedere aree da destinare:
- A parcheggio privato nella misura di 10 (mq) ogni 100 (mq) di
superficie utile lorda Su;
- A verde privato nella misura del 10% dell’intera superficie fondiaria.
Gli interventi di nuova edificazione sono consentiti nel rispetto dei seguenti
indici:
Sm = intera zona
Rc = ¼
H = 8,50 (m)
Ds = 5,00 (m)
De = 10,00 (m)
NORME AMBIENTALI PER NUOVI INTERVENTI IN ZONA “DE”
Art. 13
Nota
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
TIPI AGGRAGATIVI AMMESSI
Inoltre gli edifici artigianali potranno essere del tipo
RIVESTIMENTI EDIFICI
TINTEGGIATURE E FINITURE
COPERTURE
GRONDE E PLUVIALI
CAMINI
LOGGE E SOFFITTE
BALCONI
INFISSO DI OSCURAMENTO
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
RAMPE,SCALE ESTERNE, SOGLIE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE
INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
RECINZIONI
STRADE E SPAZI PUBBLICI
A.1 – A.2 - A.3 - A.4
T8 – T9
B.2 – B.3
C.2
D.4 – D.5
E.2
F.2
G.1
H.1
I.1 – I.2
I.4 - I.5 - I.6 - I.8 - I.9
L.1
M.2
N.2
O.2
P.2
Q.2
ST.1 - ST.2 – ST.3 – ST.5 – ST.8
Art. 36
NORME GENERALI PER LA ZONA AGRICOLA E.
E’ la zona destinata all’esercizio delle attività connesse direttamente all’agricoltura.
L’indicazione delle zone E è presente solo nella cartografia d’azzonamento in scala
1:5000.
In tale zona sono consentite le seguenti destinazioni:
1. abitazione per coltivatori e per addetti all’agricoltura;
2. impianti ed attrezzature necessarie alla produzione orto-floro-frutticola (serre,
vasche, etc.);
3. fabbricati per il ricovero del bestiame;
4. fabbricati per il ricovero delle attrezzature, la conservazione e la lavorazione
dei prodotti;
5. residenza agro-turistica e residenza in genere;
6. viabilità interpoderale che potrà essere attuata, anche se non espressamente
indicata nel PRG, solo se ricalcherà tracciati preesistenti e non sarà di
larghezza superiore a 2,50 (m) e non richiederà sbancamenti o rilevati di
altezza superiore a 1,50 (m)
Tale zona omogenea si suddivide nelle seguenti zone omogenee territoriali: E0,
E2, E3.
Nelle zone agricole, nell’ambito di zone territoriali omogenee, è ammessa la
trasferibilità dell’If, tra lotti non contigui, entro un raggio di 1.000 (m) rispetto al
sedime della nuova costruzione, mediante atto pubblico di vincolo da trascrivere a
favore del Comune.
Nelle zone agricole è vietato il disboscamento per ragioni di urbanizzazione ad
eccezione di quello strettamente necessario per l’apertura di nuove infrastrutture
viarie.
I fabbricati per il ricovero del bestiame e delle attrezzature e per la conservazione
e la lavorazione dei prodotti di cui ai punti 3) e 4) precedenti sono
convenzionalmente privi di cubatura, ma devono rispettare gli indici Rc e H
definiti per ogni singola zona oltre agli indici De e Ds generali.
Nelle zone E, in osservanza dell’art. 4 del D.I. 02/04/1968, si dovranno destinare
quantità minime di spazi per l’istruzione e le attrezzature di interesse comune, in
misura pari a 6 (mq/ab).
PIANO DI SVILUPPO AGRICOLO. Per gli imprenditori agricoli che richiedono
concessione edilizia convenzionata presentando un “PIANO DI SVILUPPO
AGRICOLO” l’indice If di zona potrà essere aumentato fino al valore massimo:
If = 0.05 (mc/Mq)
COSTRUZIONI A SERRA. La costruzione di serre, regolamentata dalla l.r.
01/06/1976 N. 17, è ammessa nella zona potrà essere aumentato fino al valore
massimo:
If = 0,05 (mc/mq)
COSTRUZIONI A SERRA. La costruzione di serre, regolamentata dalla L.R.
01/06/1976 n. 17, è ammessa nella zona territoriale omogenea E2, per la quale
valgono i seguenti indici:
H = 6,00 (m)
Rc = 50/100
De = 6,00
Ds = 3,00 (m)
Le opere e contenimento devono rispettare l’altezza massima H = 3,00 (m) mentre
devono essere previste e realizzate adeguate opere di raccolta e di allontanamento
delle acque meteoriche.
COSTRUZIONI INTERRATE. Eventuali costruzioni interrate potranno essere
realizzate al di fuori del sedime dell’edificio emergente, ma essendo considerate
convenzionalmente prive di cubatura, non potranno superare il 10% della
superficie fondiaria ed inoltre dovranno rispettare le distanze Ds e De previste per
ogni singola zona.
PARCHEGGI. Per ogni nuova costruzione si devono prevedere appositi locali o
spazi destinati ad autorimessa o parcheggio privati nella misura minima di 1 (mq)
ogni 10 (mc) di costruzione.
NORME AMBIENTALI PER NUOVI INTERVENTI IN ZONA “E”
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
TIPI AGGREGATIVI AMMESSI
RIVESTIMENTI EDIFICI
TINTEGGIATURE E FINITURE
COPERTURE
GRONDE E PLUVIALI
CAMINI
LOGGE E SOFFITTE
BALCONI
INFISSO DI OSCURAMENTO
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE
INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
RECINZIONI
STRADE E SPAZI PUBBLICI
Art. 37
A.1 – A.2 – A.3 – A.4
B.2 – B.3
C.2
D.3 – D.5
E.2
F.2
G.1
H.1
I.1 – I.2
I.4 – I.5 – I.6 – I.8 – I.9
L.1
M.2
N.2
O.2
P.2
Q.2
ST.1 – ST.2 – ST.3 – ST.4
ST. 5 – ST.6 – ST.8
ZONA OMOGENEA TERRITORIALE AGRICOLA E2.
Tale zona comprende le parti del territorio destinate all’ortofrutticola e a
coltivazioni legnose.
L’edificazione è consentita con Concessione Edilizia singola nel rispetto dei
seguenti indici:
De = 10,00 (m)
Ds = 10,00 (m)
(salvo maggiori distanze previste dal D.P.R. 495 del
16/12/92 e s.m.i.)
Destinazione = punto 1), di cui all’art. 31
If = 0,03 (mc/mq)
H = 7,50 (m)
Destinazione = punti 3), 4) di cui all’art. 31
Rc = 1/25
H = 4,50 (m)
Art. 39
ZONA OMOGENEA TERRITORIALE AGRICOLA E3.
Tale zona comprende le zone boschive del territorio.
In tale zona sono consentiti interventi edilizi unicamente per favorire un più
razionale sfruttamento delle risorse produttive ad esclusione della costruzione di
nuovi edifici residenziali.
Sono pertanto ammessi incrementi delle volumetrie esistenti fino ad un massimo
del 20% ed è consentita, utilizzando un indice di fabbricabilità di 0,01 (mc/mq), la
realizzazione di volumi non abitabili di servizio e connessi allo sfruttamento delle
risorse agricole e boschive dei fondi.
L’edificazione è consentita con Concessione Edilizia singola nel rispetto dei
seguenti parametri:
De = 10,00 (m)
Ds = 10,00 (m)
H = 4,50 (m)
Art. 40
ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE F.
NORME GENERALI.
Sono le zone del territorio destinate ad attrezzature ed impianti per attività
d’interesse generale a livello comunale e sovracomunale.
In esse deve essere svolto un servizio di pubblica utilità ed in ogni caso, le attività
insediate devono svolgere un importante ruolo in termini di apporto di servizi, di
peso economico, di qualificazione dell’offerta turistica, più in generale
d’innalzamento della qualità della vita all’interno del Comune e nel territorio
circostante.
Tale zona omogenea si suddivide nelle seguenti zone omogenee territoriali: “FC”
– “FG” – “FP”.
Art. 41
ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE PER COMPEGGIO “FC”.
La zona in oggetto è destinata ad ospitare attrezzature ricettive e per il turismo
tipo campeggio, in tale area è obbligatorio lo S.U.A.
- ATTIVITA’ COMPATIBILI. Nell’area troveranno posto le attrezzature
del campeggio e le strutture al servizio dello stesso
- EDIFICI. Sono consentiti gli edifici collegati alle attività del campeggio
quali ufficio, spaccio, locali tecnici coperti, magazzini, docce e servizi
igienici, tettoie e quanto altro occorra, nel rispetto dei seguenti indici:
Sm = 10.000 (mq)
It = 500 (mc/ha)
If = 0,10 (mc/mq)
H = 4,50 (m)
De = 20,00 (m)
Ds = 20,00 (m)
-
PRESCRIZIONI AMBIENTALI. La sistemazione complessiva dell’area
valorizzare l’ambito di fondovalle collinare con il sentiero esistente: la
strada di accesso dovrà essere realizzata con le caratteristiche di strada
agricola (strada tipo ST. 4 art. 25), con le eventuali opere di contenimento
in pietra faccia vista.
NORME AMBIENTALI PER NUOVI INTERVENTI IN ZONA “FC”
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
TIPI AGGREGATIVI AMMESSI
RIVESTIMENTI EDIFICI
TINTEGGIATURE E FINITURE
GRONDE E PLUVIALI
CAMINI
LOGGE E SOFFITTE
BALCONI
INFISSO DI OSCURAMENTO
A.1 – A.2 – A.3
B.2 – B.3
D.3 – D.5
E.2
F.2
G.1
H.1
I.1 – I.2
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE
INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
RECINZIONI
STRADE E SPAZI PUBBLICI
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
I.4 – I.5 – I.6 – I.8 – I.9
L.1
M.2
N.2
O.2
P.2
Q.2
ST.1- ST.2-ST.3-ST.4-ST.5-ST.6
Art. 42
ZONA DESTINATA AD IMPIANTO GOLF “FG”
Tale zona è destinata ad ospitare le attrezzature per il gioco del golf e deve essere
assoggettata a S.U.A. esteso all’intera area per sviluppare e definire nel dettaglio le
seguenti indicazioni.
- ATTIVITA’ COMPATIBILI. Nell’area troveranno posto il percorso con i
campi da gioco veri e propri e le strutture al servizio degli stessi; in fregio
all’impianto si potranno ricavare percorsi per il jogging e piste per
mountain-bike.
- EDIFICI. Sono consentiti gli edifici collegati alle attività del golf quali
clubhouse, locali tecnici coperti, magazzini, servizi igienici, tettoie e
quanto altro occorra da realizzarsi in aggiunta agli edifici esistenti e nel
rispetto dei seguenti indici:
It = 200 (mc/ha)
H = 6,00 (m)
De = 20,00 (m)
Ds= 20,00 (m)
a.
b.
c.
d.
PRESCRIZIONI AMBIENTALI. Lo strumento attuativo dovrà porre
particolare attenzione alla risoluzione delle problematiche ambientali
collegate all’impianto quali:
Il riassetto vegetazionale delle aree in funzione dell’attività sportiva;
La sistemazione ed il rimodellamento dei terreni;
La regimazione dei corsi d’acqua non pubblici;
La valorizzazione dell’ambito di fondovalle e di quello collinare.
NORME AMBIENTALI PER NUOVI INTERVENTI IN ZONA “FG”
Art. 13
Art. 14
Art. 15
TIPI AGGREGATIVI AMMESSI
RIVESTIMENTI EDIFICI
TINTEGGIATURE E FINITURE
A.1- A.2 – A.3 – A.4
B.2 – B.3
C.2
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
COPERTURE
CAMINI
LOGGE E SOFFITTE
BALCONI
INFISSO DI OSCURAMENTO
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE
INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
RECINZIONI
STRADE E SPAZI PUBBLICI
D.3
F.2
G.1
I.1
I.4 – I.5 – I.8 – I.9
L.1
M.2
N.2
O.2
P.2
Q.2
ST.2 – ST.3 – ST.4 – ST.5 – ST.6
Art. 43
ZONA DESTINATA A PARCO ATTREZZATO ED ATTIVITA’ SPORTIVE
“FP”
Tale zona è destinata al tempo libero ed all’esercizio di attività sportive all’aria aperta
con strumenti di tipo diverso in funzione della loro incidenza sul territorio.
- ATTIVITA’ COMPATIBILI. È consentita, con concessione singola, la
realizzazione di un’area verde leggermente attrezzata nel rispetto delle
seguenti destinazioni ed indici:
a. Un impianto per il tiro al piattello;
b. Un impianto per il tiro con l’arco;
Vol. max. = 1.000 (mc)
H = 4,50 (m)
De = 20,00 (m)
Ds = 20,00 (m)
Inoltre è consentita, con S.U.A., realizzazione di un impianto avente la seguente
destinazione ed indici:
c.
Impianto finalizzato alla diffusione e all’esercizio dell’attività equestre;
Sm = 15.000
Vol. max. = 5.000
H = 4,50 (m)
De = 20,00 (m)
Ds = 20,00 (m)
EDIFICI. Sono consentiti gli edifici connessi allo svago ed alle attività di cui ai punti
a) e b) precedenti ed in particolare gli edifici ed attrezzature per l’impianto equestre
quali:
- Parcheggi utenti e mezzi di servizio;
- Servizi di circolo;
- Scuderia;
- Concimaia;
- Recinti;
- Maneggio coperto;
- Maneggio scoperto;
- Tondino;
- Campi per attività sportiva equestre;
PRESCRIZIONI AMBIENTALI. la sistemazione complessiva dell’area dovrà
valorizzare l’ambito collinare con il sentiero esistente, la strada di accesso dovrà
essere realizzata con le caratteristiche di strada agricola ( strada tipo ST. 4), con
eventuali opere di contenimento in pietra faccia a vista.
NORME ABIENTALI PER NUOVI INTERVENTI IN ZONA “FP”
Art. 13
Art. 14
Ar. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art, 21
Art. 22
Art. 23
TIPI AGGREGATIVI AMMESSI
RIVESTIMENTI EDIFICI
TINTEGGIATURE E FINITURE
COPERTURE
GRONDE E PLUVIALI
CAMINI
LOGGE E PLUVIALI
BALCONI
INFISSO DI OSCURAMENTO
SERRAMENTI ESTERNI
OPERE IN FERRO
RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE
PAVIMENTAZIONI ESTERNE
INSEGNE, TENDE
PERGOLE E TETTOIE
RECINZIONI
STRADE E SPAZI PUBBLICI
A.1 – A.2 –A.3 – A.4
B.2 – B.3
C.2
D.3
E.2
F.2
G.1
I.1
I.4 – I.5 – I.8 – I.9
L.1
M.2
N.2
O.2
P.2
Q.2
ST.2 – ST.3 – ST.4 – ST.5 – ST.6
Art. 44
NORME PER LE ZONE S.
Tali aree sono destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria e
potranno essere acquisite al patrimonio comunale mediante esproprio o cessione
gratuita a scomputo di oneri di urbanizzazione o con vincolo a destinazione d’uso
pubblico.
Le aree destinate dal presente piano ad attrezzature pubbliche non potranno avere
altra destinazione d’uso.
L’edificazione avverrà con strumenti differenziati a seconda delle destinazioni delle
singole aree individuate con apposito segno grafico e nel rispetto degli indici edilizi
connessi alle singole attrezzature nel modo seguente:
1. SI: area destinata a scuola materna ed asilo nido che si conferma nella
consistenza attuale.
2. SV: spazi pubblici attrezzati a parco, gioco, sport. Tali aree sono destinate ad
attività legate al tempo libero: in esse potranno essere localizzati impianti
sportivi e ricreativi, parchi e giardini, con le relative attrezzature (panchine,
giochi per bimbi, ecc) il tutto nel pieno rispetto delle essenze esistenti e con
l’obbligo di provvedere a nuove piantumazioni con alberi di medio-alto fusto
in ragione di un esemplare ogni 50(mq).
In tali zone sono consentite piccole costruzioni a servizio del pubblico nel
rispetto dei seguenti indici:
It = 0,03 (mc/mq)
H = 3,50 (m)
De = 10,00 (m)
Ds = 5,00 (m)
Dc = 5,00 (m)
3. SP: aree per parcheggi pubblici. In tali zone è consentito, con l’intervento
diretto mediante concessione edilizia, l’attrezzatura e la sistemazione delle aree
scoperte ad esclusivo uso pubblico.
Dovrà essere predisposta un’idonea piantumazione con alberi di medio-alto
fusto in ragione di un esemplare ogni due posti auto.
E’ consentita la realizzazione di autorimesse in struttura interrata attraverso lo
strumento della concessione edilizia convenzionata; nella convenzione dovrà
essere indicata, tra l’altro, la superficie destinata a parcheggio pubblico e quella
riservata ad uso privato, nonché le modalità d’intervento.
4. ST: aree per impianti tecnologici. Sono quelle parti del territorio comunale
destinate ad ospitare attrezzature, impianti e fabbricati del sistema di reti
canalizzate dei servizi tecnologici per la distribuzione dei servizi all’utenza
degli insediamenti sparsi nel territorio comunale.
La realizzazione delle attrezzature e degli impianti tecnologici, in base al
disposto dell’art. 41 quater L.U. 1150/42 e dell’art. 3 L. 1357/55 possono
essere autorizzati in deroga alle diverse prescrizioni di zona; dovranno
comunque essere rispettate le specifiche normative vigenti in materia e le opere
non dovranno contrastare con l’interesse generale.
In particolare sulla tavola della Zonizzazione di Piano in scala 1:5.000 è
riportato l’azzonamento dell’area da destinare ad impianto per la depurazione
delle acque reflue urbane. L’edificazione su tale area potrà avvenire in
funzione delle esigenze della tipologia impiantistica e della salvaguardia
dell’ambiente circostante e della sua destinazione prevista in Piano.
Art. 45
DEROGHE
Per i soli edifici ed impianti pubblici ed in casi eccezionali per quelli di interesse
pubblico il Sindaco può concedere alle norme di attuazione del PRG relative ai
seguenti parametri:
- Altezza massima degli edifici;
- Distanza minima tra i fabbricati;
- Distanza minima delle costruzioni dai cigli stradali.
Al fine di cui sopra il Sindaco deve richiedere il nulla osta al competente organo
regionale, secondo la procedura di cui all’art. 3 della legge 21/12/1955 n. 1357 e
dell’art. 41 quater della L.U. n. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO V
NORME DI ATTUAZIONE DI CATATTERE GEOLOGICO
CAPO I
Art. 46
FASI DI LAVORO
In relazione alle peculiarità della specifica zona di territorio interessata ed al
particolare tipo di intervento sottoposto all’approvazione della civica
amministrazione è obbligatorio:
a.
Produrre, in ogni fase della pratica di approvazione urbanistica e di
autorizzazione o di concessione edilizia, quanto specificato nelle presenti
norme;
b. Attuare, in fase esecutiva, tutte le indicazioni e prescrizioni di carattere
geologico contenute nelle relazioni allegate alle istanze e, se del caso,
c.
a.
b.
c.
d.
-
•
•
•
•
•
integrate su richiesta della Commissione Edilizia e della Civica
Amministrazione;
Produrre, prima o contestualmente all’istanza per il rilascio del decreto di
abitabilità, o di agibilità, o alla dichiarazione di fine lavori, una succinta
relazione a firma di un tecnico abilitato regolarmente iscritto all’Ordine,
responsabilmente attestante, per suo diretto controllo in corso d’opera:
La completa osservanza delle prescrizioni di cui alla vigente normativa ed in
particolare al D.M. 11/03/1988;
La puntuale attuazione delle indicazioni e delle prescrizioni di carattere
geologico di cui all’autorizzazione, o della concessione edilizia;
E se del caso, documentata e specifica relazione, in ordine agli eventuali e
diversi accorgimenti tecnici adottati in sede esecutiva per la migliore
soluzione di problemi geologici imprevisti, o diversamente riscontrati
all’atto pratico, purchè, ovviamente, detti accorgimenti non si configurino
come varianti alle opere approvate;
Allegare alla relazione di cui al punto c), adeguata documentazione di
carattere geognostico (ove e in quanto non consegnata alla Civica
Amministrazione in una precedente fase della pratica edilizia) consistente in:
Fotografie di scassi, prima del loro rivestimento o riempimento a copertura
(scavi di fondazione, di drenaggio, scassi nel versante, pozzetti di saggio
diretto, ecc.);
Stratigrafie di sondaggi, pozzetti, trincee, ed esiti di qualsiasi tipo di
prospezione geognostica diretta o indiretta e di prova o analisi geotecnica
eseguite successivamente alla presentazione della documentazione allegata
all’istanza di concessione, o di autorizzazione, o ulteriormente prescritta in
sede di dispositivo autorizzativo o di concessione.
Nel caso di costruzioni di modesto rilievo, in rapporto alla stabilità globale
dell’insieme opera-terreno, come:
Muri di contenimento con altezza inferiore a 2,50 (m);
Strutture edilizie, anche residenziali, di volume inferiore a 150 (mc);
Strutture edilizie non residenziali destinate al contenimento di sostanze liquide
(vasche, serbatoi di qualsiasi genere, anche interrati) con volume inferiore a 50
(mc);
Modificazioni dell’assetto della superficie del terreno, anche permanenti
(scavi e/o riporti non finalizzati o connessi a realizzare edilizia di qualsiasi
destinazione)
Che comportino spostamento, asportazione o riporto di terre e rocce per volumi
inferiori a 200 (mc), purchè determinino fronti di scavo, o di accumulo,
ancorché sistemati con muri di sostegno, di altezza minore di 2,50 (m);
• Interventi che comportano solo modificazioni dell’assetto della superficie del
terreno caratterizzate da prevalente sviluppo orizzontale o lineare (viabilità
minore, condotte idriche o fognarie, ecc)che non comportino assolutamente
opere di sostegno di qualsiasi altezza o scarpate naturali di altezza maggiore di
2,50 (m);
• Interventi che comportino solo modificazioni della superficie del terreno
destinate a trasformazioni colturali purchè non comportino opere di sostegno
qualsiasi, né modificazioni dell’idrografia superficiale;
La caratterizzazione geologica-geotecnica del sottosuolo potrà essere eseguita con
osservazioni di superficie integrate da notizie e dati documentativi, con stratigrafie
ed esiti di indagini geognostiche dirette o indirette, ottenuti da indagini
geognostiche in aree limitrofe.
CAPO II
NORME RIFERITE AGLI INTERVENTI DIRETTI
Art. 47
METODOLOGIE DI LAVORO.
Salvo scelte diverse, documentate ed analitiche adeguatamente motivate in relazione
a specifiche esigenze, opportunità o necessità geologiche, sono rigorosamente
prescrittive le indicazioni in merito alla documentazione da allegare alla relazione
geologica.
A questo proposito, in assenza di diverse indicazioni presenti in altri articoli, gli
elaborati grafici, tassativamente richiesti e le relative scale di rappresentazione per la
documentazione allegata alle relazioni geologiche riferite a progetti esecutivi di opere
edilizie e d’interventi sul suolo e nel sottosuolo sono le seguenti:
a.
Cartografie tematiche (carta geologica, carta geomorfologia, carta
idrogeologica, carta geologico-tecnica, eventuali carte tematiche, carta delle
prospezioni geologiche e prove in sito, carta degli interventi) alla scala dei
progetti, su base cartografica a curve di livello, o adeguatamente quotate per
punti. In ogni caso a scala con denominatore non superiore a 500: Scale di
1:1000, 1:2000 sono ammesse per cartografie di sintesi e di inquadramento
generale;
b. Sezioni (geologiche generali, geologico-tecniche) alla scala del progetto. In
ogni caso a scala con denominatore non superiore a 200. Scala 1:1000 e
1:2000 sono ammesse per sezioni tese a fornire utile inquadramento del
terreno interessato nel contesto geologico, geomorfologico, idrogeologico e
geologico-tecnico su di esso influente;
c.
d.
e.
-
-
-
Stratigrafie (di sondaggi meccanici, di saggi diretti, connesse a prospezioni
geofisiche e a prove geotecniche) preferibilmente alla scala di 1:50 o 1:100 e
sempre a denominatore non superiore a 1:200;
Descrizione dell’andamento delle falde acquifere in relazione agli interventi
(per fondazioni, vani interrati, fosse Imhoff, ecc);
Gli accertamenti e la documentazione di cui sopra, possono essere prodotti
attraverso un’unica relazione a carattere esecutivo, consegnata assieme con
la domanda di concessione edilizia o di autorizzazione, ovvero in due- tre
fasi:
-e1) relazione di massima, contenente la documentazione di cui al punto a), il
progetto esecutivo delle prospezioni geognostiche e prove geotecniche in sito,
prove ed analisi di laboratorio, e puntuale verifica di compatibilità tra
progetto dell’intervento e caratteristiche geologiche accertate, allegata alla
domanda di concessione edilizia;
-e2) relazione esecutiva, contenente la documentazione di cui ai punti b), c),
d), e dei lavori di tipo geologico effettivamente eseguiti, con illustrazione
delle soluzioni tecniche adottate, allegata alla domanda per il rilascio del
prescritto certificato di agibilità, o alla dichiarazione di fine lavori;
-e3) in ogni caso, con la dichiarazione di ultimazione dei lavori, dovrà essere
consegnata presso gli Uffici Tecnici del Comune un’essenziale
documentazione fotografica commentata, atta a fornire memoria delle
caratteristiche e condizioni geologiche riscontrate durante l’esecuzione dei
lavori.
Art. 48
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.
La relazione geologica con gli elaborati cartografici ed ogni altra documentazione
prodotta (grafici, tabelle, fotografie, ecc.) dovrà essere consegnata in originale e 2
copie, a firma di un Tecnico abilitato iscritto all’Ordine, esecutore delle relative
indagini.
CAPO III
NORME RIFERITE AGLI S.U.A.
Art. 49
METODOLOGIE DI LAVORO
Nel caso di aree sulle quali gli interventi modificatori siano soggetti a preventiva
redazione di S.U.A., il progetto urbanistico, sia di fattibilità in grande o di massima
che esecutivo dovrà essere corredato da quanto prescritto dalla Regione Liguria
mediante le note circolari n. 7741/8706-2034 del 30/07/87 e 4551 del 12/12/89,
relative all’applicazione della L.R. 08/07/87 n. 24, illustranti le modalità e le
tipologie progettuali afferenti l’argomento geologico.
Per i quattro tipi fondamentali di S.U.A. e per i sottotipi (di iniziativa pubblica e di
iniziativa privata) la nota circolare n. 4551 prevede “Dal punto di vista geologico,
oltre ai pertinenti elaborati grafici e descrittivi, i relativi studi dovranno essere
corredati di specifiche norme di attuazione che devono guidare l’intervento geologico
in tutte le fasi successive della progettazione e della realizzazione dello S.U.A e di
ciascuna sua specifica parte ( o opera)”.
Le indagini eseguite in occasione della progettazione esecutiva e strutturale delle
singole opere comprese nel S.U.A. dovranno essere comunque documentate in
occasione della presentazione della documentazione fotografica, prescritta dall’art.
47, sulle caratteristiche geologiche riscontrate durante i lavori e di una succinta
relazione in ordine agli interventi effettivamente eseguiti sul suolo e nel sottosuolo,
per il ripristino e la tutela dell’equilibrio geomorfologico, dell’assetto idrogeologico e
della migliore regimazione delle acque superficiali. Tale documentazione dovrà
essere redatta e consegnata in occasione ed a corredo della dichiarazione di fine
lavori.
CAPO IV
NORME RIFERITE AGLI INTERVENTI SUL SUOLO E NEL
SOTTOSUOLO SOGGETTI AL RILASCIO DI CONCESSIONE SINGOLA O
AD AUTORIZZAZIONE
Art. 50
A. –AREE PIANEGGIANTI CON AMPIA SUSCETTIVITA’ D’USO.
B. –AREE SU STRUTTURE MORFOLOGICHE TERRAZZATE CON
EVENTUALI PROBLEMI GEOTECNICI.
Corrispondono ad aree senza evidenti fenomeni di instabilità o problematiche
geologico- tecniche generalizzate.
Le indagini, in applicazione del D.M. 11/03/88, dovranno essere svolte secondo
quanto previsto nelle Norme Generali di carattere geologico, di cui agli artt. 46,
47, 48, 49.
Per le zone “B” particolare cautela deve essere posta per la localizzazione di nuovi
edifici, per le opere di urbanizzazione e per la realizzazione di sbancamenti e
riporti.
In particolare, sia per le zone “A” che per le zone “B”, al fine di verificare se e
con quali accorgimenti siano correttamente eseguibili gli interventi previsti,
dovranno essere evidenziati:
- l’eventuale presenza di particolari caratteristiche puntuali, non rilevabili
alla scala della documentazione del PRG, ed incidenti ai fini
dell’intervento in progetto;
- l’esistenza di vie di deflusso di acque superficiali e di zone di
imprecazione o filtrazione di acque sotterranee con individuazione di
eventuali provvedimenti da realizzare per una corretta esecuzione degli
interventi;
e dovranno essere eseguiti:
- l’accertamento nelle zone “B” della stabilità complessiva del pendio in
relazione alle opere di progetto;
- la valutazione della stabilità delle scarpate con altezza superiore a 2,00 (m)
derivanti da scavi, in particolar modo se ubicati al piede di versanti.
Art. 51
AREE IN TERRENI COLLINARI O MONTANI.
A. – CON VERSANTI IN ROCCIA.
B. – CON VERSANTI IN MATERIALI SCIOLTI.
Corrispondono ad aree con probabili condizionamenti di ordine geologico eliminabili
con interventi di piccola e media difficoltà.
L’applicazione del D.M. 11/03/88 deve essere tesa all’accertamento dei seguenti
spetti:
a.
natura, origine, potenza, caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche delle
coperture superficiali, al fine di accertarne le condizioni di equilibrio
geomorfologico complessivo e puntuale, prima di qualsiasi intervento
modificatore e di prevederne il comportamento nel tempo a seguito degli
interventi previsti;
b. natura, giacitura, assetto strutturale, stato di conservazione (di
tettonizzazione e di alterazione) dello strato roccioso al duplice fine di
garantire la duratura stabilità del versante a seguito degli interventi e di
accertare preventivamente, se e con quali accorgimenti siano correttamente
eseguibili i previsti interventi modificatori dell’attuale assetto geologico-
geomorfologico e del regime ideologico e idrogeologico, con particolare
riferimento agli eventuali scavi o riporti a mazza costa;
c.
particolare attenzione ai problemi di equilibrio dei versanti in relazione ad
interventi di qualsiasi tipo caratterizzati da riporti e scavi significativamente
estesi secondo le curve di livello (lunghezze maggiori di 12,00 (m), e/o di
sviluppo verticale superiore a 2,00 (m), con o senza finale rinterro o
ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti.
Ferma restando la piena responsabilità del Professionista incaricato, gli accertamenti
geologici (estesi sull’area d’intervento e su un suo congruo intorno) in questo caso
devono contenere:
1. la documentazione cartografica di dettaglio dell’assetto geologico
(litostratigrafico, strutturale, tettonico, geologico-tecnico e idrogeologico)
riferito essenzialmente al substrato roccioso e alle coltri di maggiore rilevanza;
previo rilevamento geologico diretto, con relazione illustrativa;
2. documentazione cartografica di dettaglio dell’assetto geomorfologico
complessivo e della caratterizzazione idrogeologica e geotecnica di tutte le
coperture, previo rilevamento diretto, con relazione illustrativa, contenente
tutti i rilevamenti bibliografici e i dati tecnici raccolti a sostegno di diagnosi e
valutazioni geologico-tecniche preliminari, senza ricorso a prospezioni
geognostatiche dirette o indirette;
3. la documentazione grafica (stratigrafie, sezioni geologiche e geologico tecniche
di dettaglio, eventuali grafici, diagrammi, ecc.) con relativa relazione
illustrativa, di accertamenti spinti fino al substrato roccioso saldo e non alterato
o per lo meno ad un significato spessore di substrato roccioso al di sotto della
copertura detritica. Le informazioni potranno essere desunte oltre che da
eventuali spaccati naturali significativi anche da prospezioni geognostiche
dirette o indirette con saggi diretti o con sondaggi meccanici e/o con
prospezioni geofisiche, con prove geotecniche e geomeccaniche in sito e/o in
laboratorio, eseguite in base ad apposito progetto redatto in diretta connessione
con gli esiti degli studi e dei rilevamenti di cui ai punti 1) e 2) precedenti e delle
comparate esigenze dell’intervento in oggetto;
4. la verifica di stabilità del versante, per un congruo tratto a monte e a valle
dell’intervento, lungo una o più sezioni a seconda delle caratteristiche del
progetto, desunta da calcoli e da elaborazioni specificatamente applicabili o,
previa motivazione, da considerazioni ed argomentazioni geomorfologiche,
geologico-strutturali, idrogeologiche documentate e pertinenti, con relazione
illustrativa;
5. oltre a quanto previsto nelle norme generali, le relazioni di massima ed
esecutive dovranno contenere rispettivamente la documentazione di cui ai punti
3) e 4) precedenti.
Art. 52
AREE INSTABILI O DI DISSESTO POTENZIALE.
Corrispondono ad aree con effettiva presenza di problemi geologici, fenomeni
d’instabilità, in atto o quiescenti, comportanti oggettive difficoltà nella fruizione del
suolo e del sottosuolo.
In tali aree gli interventi antropici dovranno essere finalizzati essenzialmente alla
difesa del suolo, al riassetto idrogeologico ed al consolidamento di preesistenti
strutture e infrastrutture ubicate nelle zone instabili.
Le indagini in applicazione delle normative vigenti ed in particolare del D.M.
11/03/1988, oltre che adempiere alle norme generali di attuazione del P.R.G. di
carattere geologico di cui agli artt. 46), 47), 48), 49) ed alle modalità illustrate
dall’art. 51), dovranno essere finalizzate all’accertamento di:
- dimensioni, soprattutto estensione, dell’area caratterizzata da condizioni
d’instabilità;
- tipologie e profondità delle superfici di scorrimento;
- cause di dissesto.
INDICE
TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità del PRG.
Art. 2 – Applicazione del PRG
Art. 3 – Edificazione e modifica dello stato dei luoghi.
CAPO II
PARAMETRI E DEFINIZIONI URBANISTICO – EDILIZIE
Art. 4 – Definizioni e parametri urbanistici.
Art. 5 – Parametri edilizi.
Art. 6 – Distanze.
TITOLO II
ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
Art. 7 – Modalità di attuazione del PRG.
Art. 8 – Suddivisione del territorio.
Art. 9 – infrastrutture ed opere di urbanizzazione.
Art. 10 - Categorie di intervento sul territorio.
TITOLO III
DISCIPLINA PAESISTICA
CAPO I
GENERALITA’
Art. 11 – Indicazioni di livello puntuale del P.T.C.P.:
Modalità di specificazione.
CAPO II
LETTURA DEI CARATTERI FORMATIVI DELL’EDILIZIA
TIPOLOGIA DEI MODELLI AGGREGATIVI DEL TESSUTO EDIFICATO
Art. 12 – Tipi edilizi.
Art. 13 – Modalità aggregative dei tipi edilizi. Criteri guida all’intervento sugli edifici
esistenti.
CAPO III
INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI TECNOLOGICI E COSTRUTTIVI
COSTITUENTI GLI EDIFICI
Art. 14 – Paramenti murari e rivestimenti degli edifici.
Art. 15 – Tinteggiature e decorazioni murarie.
Art. 16 – Coperture, gronde e pluviali, camini.
Art. 17 – Logge e soffitte.
Art. 18 – Balconi.
Art. 19 – Tipologia di bucature negli edifici e serramenti.
Art. 20 – Tipologie realizzative di rampe e scale esterne.
Pavimentazioni e sistemazioni delle aree esterne.
Art. 21 – Tipologia di tende, insegne e pergolati.
Art. 22 – Recinzioni ed opere di contenimento.
Art. 23 – Modalità costruttive e tipologie realizzative di strade e spazi pubblici.
TITOLO IV
PREVISIONI DEL PRG
CAPO I
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.
Art. 24 – Deroghe ai regolamenti ed alle norme vigenti.
Art. 25 – Definizione di edificio di interesse storico ambientale.
Art. 26 – insediamenti turistici e ricettivi.
Art. 27 – Zona omogenea A.
Art. 28 – Zona omogenea B.
Art. 29 – zona omogenea C.
Art. 30 – Zona omogenea E.
Art. 31 – Zona ME – Manufatti emergenti.
CAPO II
NORMATIVA PER NUOVI INTERVENTI.
Art. 32 – Norme generali per le zone residenziali B-C.
Art. 33 – Zona omogenea B.
Art. 34 – Zona omogenea C.
Art. 35 – Zona omogenea DE.
Art. 36 – Norme generali per la zona agricola E.
Art. 37 – Zona omogenea territoriale agricola EO.
Art. 38 – Zona omogenea territoriale agricola E2.
Art. 39 – Zona omogenea territoriale agricola E3.
Art. 40 – Zone per attrezzature di interesse generale F.
Norme generali.
Art. 41 – zona destinata ad attrezzature per capeggio “FC”.
Art. 42 – Zona destinata ad impianto golf “FG”.
Art. 43 – Zona destinata a parco attrezzato ed attività sportive “FP”.
Art. 44 – Norme per zone S.
Art. 45 – Deroghe.
TITOLO V
NORME DI ATTUAZIONE DI CARATTERE GEOLOGICO
CAPO I
NORME GENERALI.
Art. 46 – Fasi di lavoro.
CAPO II
NORME RIFERITE AGLI INTERVENTI DIRETTI.
Art. 47 – Metodologie di lavoro.
Art. 48 – Documentazione da presentare.
CAPO III
NORME RIFERITE AGLI S.U.A
Art. 49 – Metodologie di lavoro.
CAPO IV
NORME RIFERITE AGLI INTERVENTI SUL SUOLO E NEL
SOTTOSUOLO SOGGETTI AL RILASCIO DI CONCESSIONE SINGOLA O
AD AUTORIZZAZIONE.
Art. 50 – Aree pianeggianti con ampia suscettibilità d’uso.
Aree su strutture morfologiche terrazzate con eventuali problemi
geotecnici.
Art. 51 – Aree in terreno collinari o montani.
A)- Con versanti in roccia.
B)- Con versanti in materiali sciolti.
Art. 52 – Aree instabili o di dissesto potenziale.