COMUNE DI CASANOVA LERRONE - PROVINCIA DI SAVONA PIANO REGOLATORE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 FINALITA’ DEL PRG. Il Piano Regolatore Generale disciplina l’assetto urbanistico dell’intero territorio comunale ai sensi delle vigenti leggi, regolandolo con le presenti Norme, integrate dalle indicazioni riportate sulle tavole allegate. Finalità del Comune, da realizzarsi con il PRG, sono: - La tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle peculiarità paesisticoambientali, attraverso la ricerca di un assetto territoriale in grado di abbinare sviluppo e conservazione; - Una crescita organica della collettività comunale nelle sue diverse componenti, con la definizione ed il coordinamento dei rapporti tra insediamenti residenziali e produttivi, infrastrutture tecnologiche ed attrezzature collettive, assicurato da una puntuale indicazione della destinazione d’uso del suolo. Art. 2 APPLICAZIONE DEL PRG. Il Piano Regolatore Generale, nel seguito denominato brevemente PRG, disciplina l’assetto urbanistico dell’intero territorio comunale ai sensi della legge 17/08/42 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi della legislazione regionale in materia, regolandolo con le presenti norme, integrate, ove necessario, dalle indicazioni riportate sulle planimetrie di PRG allegate. Art. 3 EDIFICABILITA’ E MODIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI Nell’intero territorio comunale ogni modifica allo stato di fatto e/o alla destinazione d’uso del suolo e dei fabbricati è soggetta alle prescrizioni del presente PRG, del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti Comunali. Gli edifici e le attrezzature esistenti, in contrasto con le destinazioni e prescrizioni del PRG, potranno subire modificazioni soltanto per essere adeguati alle presenti Norme. CAPO II PARAMETRI E DEFINIZIONI URBANISTICO – EDILIZIE Art. 4 DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI. a. –St = Superficie territoriale. - La superficie territoriale è costituita dalla superficie totale dell’ambito territoriale di intervento, ad eccezione delle aree interessate dalla rete principale della viabilità. b. –Sf = Superficie fondiaria. - La superficie fondiaria è costituita dalla superficie totale dell’ambito territoriale di intervento con la esclusione delle aree interessate dalla rete principale della viabilità (superficie territoriale), dedotte le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nelle quantità e nei termini stabiliti dal presente PRG; nella superficie fondiaria sono invece comprese le aree destinate a viabilità, verde e parcheggi esclusivo uso privato. c. – It = Indice di fabbricabilità territoriale. - L’indice di fabbricabilità territoriale è dato dal rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni esistenti e di nuova realizzazione, con l’esclusione di quelle destinate a servizi pubblici, e la relativa superficie territoriale. d. – If = Indice di edificabilità fondiario. L’indice di edificabilità fondiario è dato dal rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni esistenti e tra il volume complessivo delle costruzioni esistenti e di nuova realizzazione e la relativa superficie fondiaria. e. – Sm = Superficie minima di intervento. Definisce per ciascuna zona omogenea individuata dal PRG, attraverso le disposizioni delle presenti norme, la superficie minima di territorio richiesta per un intervento urbanistico preventivo da attuare in modo unitario. f – Sa = Superficie asservita. - La superficie asservita alle nuove costruzioni è quella necessaria a soddisfare i parametri di edificabilità stabiliti dal PRG. Le aree asservite ad un edificio possono restare di proprietà diversa da quella dell’edificio stesso, con l’obbligo della loro assoluta Inedificabilità. Per le costruzioni esistenti, non ricadenti in zone nelle quali gli interventi edilizi sono sottoposti all’obbligo di S.U.A., la superficie asservita è quella stabilita dalla normativa vigente al momento dell’edificazione. Nel caso di costruzioni autorizzate prima del 31.08.1967, ove non esista agli atti regolare asservimento, s’intende asservita una fascia minima di 5,00 (m) attorno al perimetro dell’edificio e comunque non oltre il confine di proprietà, da determinarsi con riferimento alla situazione catastale esistente all’atto dell’adozione del PRG. Nel caso si intervenga su di un volume preesistente mediante parziale ricostruzione dello stesso o con aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica, per determinare la superficie da asservire al nuovo intervento, dovrà essere computato anche il volume già esistente, fatta salva l’ipotesi in cui le norme di attuazione del PRG consentano incrementi volumetrici indipendentemente dal rispetto dell’indice di zona. E’ fatta salva la facoltà di determinare la superficie asservita agli edifici esistenti applicando eventuali maggiori indici di fabbricabilità previsti dal PRG vigente al momento in cui si effettuano gli interventi. Negli SS.UU.AA. la superficie territoriale deve essere asservita sia alle nuove volumetrie sia a quelle esistenti confermate con l’osservanza dei parametri vigenti. Tutte le superfici asservite, con le eventuali modificazioni, devono risultare in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuti dal Comune. Art. 5 PARAMETRI EDILIZI. a) – Destinazione d’uso. E’ il complesso di usi ammessi dal PRG per l’area e per l’edificio. La destinazione d’uso deve risultare da atto di vincolo trascritto a favore del Comune, alla cui stipulazione è subordinato il rilascio della C.E. e dei certificati di abitabilità, agibilità, esercizio. In caso di abusivo mutamento di destinazione si procede all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Urbanistica e s.m. ed i. Nelle norme che seguono si indicheranno, zona per zona, le destinazioni d’uso principali e quelle complementari ed accessorie eventualmente ammesse, intendendosi tassativamente esclusa ogni destinazione non espressamente indicata. b) –Sul = Superficie utile lorda. Si intende per superficie utile lorda di piano di un fabbricato, la somma delle superfici lorde dei solai orizzontali e delle proiezioni orizzontali di quelli inclinati di tutti i piani fuori terra o seminterrati ( utilizzabili per attività continuative), misurate al perimetro esterno, compresi i porticati, le tettoie, i balconi e le logge. c) –Snr = Superficie non residenziale. La Superficie non residenziale è la superficie destinata a servizi ed accessori e comprende: - Cantine, soffitte, locali motore ascensori, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze; - Autorimesse singole o collettive; - Androni d’ingresso e porticati liberi di uso privato; - Logge e balconi. d. –Sc = Superficie coperta. La Superficie coperta da un edificio è costituita dall’area individuata dalla proiezione, sul piano di campagna, del filo esterno dei muri perimetrali, comprese chiostrine, logge e porticati esclusi i terrazzi. e. –Rc = Rapporto di copertura. Definisce la porzione del lotto copribile da fabbricati. E’ il rapporto numerico tra la superficie coperta dai fabbricati e la superficie fondiaria del lotto asservito. f. –H = Altezza dell’edificio. L’altezza di un fabbricato è rappresentata dalla distanza tra la quota di riferimento e la quota del piano orizzontale virtuale, ottenuto come media tra la quota dello estradosso del solaio orizzontale di calpestio del più elevato locale abitabile ed il punto più elevato della copertura. Nel caso di edificio con copertura piana l’altezza viene misurata come distanza tra la quota di riferimento e lo estradosso del solaio di copertura. Nel caso di edifici addossati al terreno, costituiti da corpi di fabbrica a gradoni, funzionalmente autonomi gli uni dagli altri, è ammessa la misurazione per singoli corpi di fabbrica. g. –q = Quota di riferimento. La quota di riferimento di un corpo di fabbrica si identifica con il punto più basso della giacitura del terreno sul perimetro della costruzione come risultava prima dell’intervento, ovvero il piano di spiccato della costruzione, inteso come il piano orizzontale di separazione tra le fondazioni e la restante parte della costruzione, qualora questo sia posto a quota inferiore. h. –h = Altezza interna. Viene definita come la distanza tra il piano di calpestio del locale e l’intradosso, al finito, del solaio soprastante. i. –hp = Altezza lorda di piano. L’altezza lorda di piano, per il calcolo del volume dell’edificio, è rappresentata dalla distanza tra gli estradossi del solaio di calpestio e di quello sovrastante. j. –V = Volume del fabbricato. E’ la cubatura totale dell’edificio, ovvero lo spazio delimitato dalle superfici esterne che ne delimitano la sagoma, viene calcolato moltiplicando la superficie lorda di piano (Sul) per l’altezza lorda di piano (hp). Nel calcolo della cubatura, determinato per la verifica dell’indice di PRG, non si dovrà tenere conto: - delle sovrastrutture tecniche; - delle parti non abitabili della copertura; - dei porticati e delle logge aperte, dei balconi e dei locali interrati di pertinenza della costruzione. Art. 6 DISTANZE. Si definisce come distanza la minima lunghezza misurata sull’orizzontale, tra la proiezione a terra del fabbricato con i suoi elementi sporgenti, ad eccezione dei terrazzi, scale e cornicioni e termini di riferimento rappresentati da edifici, confini, strade e corsi d’acqua. a. –De = Distacco minimo tra edifici. Si intende la minima distanza che la edificazione deve osservare da altri edifici ed opere preesistenti. La misura del distacco si effettua nel punto di distanza minima tra i due edifici. Nei confronti dei confini dovrà essere rispettata una distanza minima pari alla metà del valore (De) stabilito per ogni zona. Sarà consentita l’edificazione in aderenza nel caso di costruzioni preesistenti o nel caso di accordo tra proprietari regolarmente registrato. Per quanto non esplicitamente previsto dalle presenti N.d.A. dovranno essere applicate le previsioni del Codice Civile. b. –Ds = Distanza di protezione delle strade. Si Intende la distanza minima che deve osservare l’edificazione del ciglio stradale a protezione della strada, si dovrà fare riferimento alla definizione di confine stradale così come determinato dal D.P.R. 16/12/1993 e s.m. ed i. per ciò che riguarda le strade pubbliche, siano esse veicolari o pedonali, esistenti o previste dal PRG e/o dagli SS.UU.AA. o comunque realizzate a servizio dei fondi, che non siano strade interne a servizio dei singoli insediamenti. c. –Dc = Distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà. Fatto salvo quanto previsto dalle N.d.A. per la distanza minima prevista è di 5,00 (m). TITOLO II ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE Art. 7 MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PRG. Il PRG si attua mediante Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.) nei casi e nelle zone previste nelle relative tavole e nelle presenti Norme; nei casi in oggetto il rilascio della Concessione edilizia è soggetto alla approvazione del S.U.A., secondo il disposto della L.R. n. 24/87 e s.m. ed i. Lo S.U.A. costituisce il livello esecutivo circostanziato delle previsioni del PRG e deve essere corredato dagli elaborati previsti dall’art. 3 della L.R. 24/1987 e s.m. ed i. In tutte le zone omogenee, ove non sia espressamente previsto l’obbligo dello S.U.A., gli interventi urbanistici e edilizi sul territorio si realizzano con intervento diretto. Il suddetto intervento diretto, è condizionato al rilascio della concessione edilizia da parte del Sindaco, eccezione fatta per quegli interventi che sono soggetti al rilascio di semplice autorizzazione, per quelli esentati da qualsivoglia provvedimento abilitativi e per la esecuzione di opere interne come definite dall’art. della L. 28/02/85 n. 47. I soggetti attuatori gli interventi diretti possono essere sia pubblici che privati sempre comunque in ossequio a quanto previsto dalle presenti N.d.A. Nelle zone dove invece è previsto l’obbligo dello S.U.A. in assenza di un piano attuativo approvato non possono essere autorizzate nuove costruzioni: solamente all’avvenuta esecutività di questo si può attuare l’intervento diretto. Art. 8 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO. Il territorio comunale è diviso nelle seguenti zone: 1. AREE INEDIFICABILI: a. –aree per viabilità: costituite dalla rete delle principali vie di comunicazione esistenti o in previsione e dei relativi spazi pubblici (parcheggi, piazze, ecc.); b. –aree di rispetto stradale, per le linee elettriche e cimiteriale: zone di rispetto laterale per strade (DP.R. 16/12/93 e s.m.ei.), di linee elettriche (D.M. 21/03/88 e D.P.C.M. 23/04/1992) e cimiteriale (R.D. 27/07/34 n. 1265 ed il D.P.R. 285/90) per il quale, salvo altro provvedimento formale della competenti autorità, la zona di rispetto si estende per 50 (m) tutto attorno al cimitero; c. –corsi d’acqua: comprendono i corsi d’acqua inseriti negli elenchi delle acque pubbliche secondo quanto disposto dal R.D. n. 523 del 25/07/04 e s.m.ei., e regolamentati dal suddetto R.D. n. 523 del 25/07/04 e s.m.ei., e regolamenti dal suddetto R.D., e dalla L.R. 28/01/93 n. 9; Nelle zone in edificabili è tassativamente vietata ogni attività edilizia (salvo gli interventi specifici previsti per le singole zone), il deposito di materiali, lo scarico di rifiuti di ogni tipo, il permanere anche provvisorio con tende o roulotte, l’apertura di cave. 2. –AREE EDIFICABILI: zone territoriali omogenee ai sensi del D.I. 02/04/1968, per le quali comunque si richiama la L. 30/12/1923 n. 3267 ed il relativo regolamento 16/05/1926 per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico: A. :-zona del territorio di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, nonché le aree circostanti che la integrano. B. :-zona del territorio totalmente o parzialmente edificata, che non presenta interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale. Tale zona omogenea, comprende aree parzialmente compromesse con possibilità di rinnovo e completamento edilizio. C. :-zona del territorio inedificata o parzialmente edificata destinata allo sviluppo dell’abitato. DE :-zona del territorio destinata a nuovi insediamenti produttivi o ad essi assimilati, nonché ad attività di tipo agricolo. E. :-zona del territorio destinata ad usi agricoli. F. :-zona del territorio destinata ad attrezzature di interesse generale. S. :-zone del territorio per le opere di urbanizzazione secondaria (art. 3 D.I. 02/04/1968). Tali zone hanno seguenti destinazioni: 1. –(SI) aree per istruzione; 2. –(SV) spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport; 3. –(SP) aree per parcheggi pubblici; 4. –(ST) aree per impianti tecnologici. Art. 9 INFRASTRUTTURE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE. I tracciati delle sedi stradali e la posizione delle aree vincolate ad attrezzature pubbliche e ad opere di urbanizzazione secondaria, sono indicativi per quanto concerne la localizzazione, dovendo comunque rimanere invariata la quantità: pertanto in sede di S.U.A. potranno subire modeste variazioni di perimetro e di tracciato, nel rispetto dello specifico studio organico d’insieme previsto dal P.T.C.P. qualora si tratti di percorsi di collegamento. 1. –VIABILITA’. Il PRG prevede ed indica la rete delle principali vie di comunicazione: sarà inoltre consentita la costruzione di impianti per la distribuzione di carburanti nelle fasce di rispetto, avranno le seguenti dimensioni virtuali, salvo maggiori dimensioni reali: - strade provinciali 6,00 (m); - strade comunali 5,00 (m); In caso di nuova costruzione il Comune può chiedere la rettifica di tracciati tortuosi e di strettoie per una profondità massima di 5,00 (m). 2. –OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. Ai fini dell’attuazione del PRG sono definite opere d’urbanizzazione primaria: a. –viabilità residenziale, di servizio ai singoli insediamenti e d’allacciamento alla viabilità principale b. –rete idrica comprese le opere per la captazione, il sollevamento ed accessorie; c. –reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas compresi gli elementi accessori; d. –rete della pubblica illuminazione; e. –reti fognarie per le acque bianche e nere, comprese le relative opere accessorie; f. –rete telefonica; g. –spazi pubblici di verde attrezzato di pertinenza della viabilità. 3. –OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. Ai fini dell’attuazione del PRG sono definite opere d’urbanizzazione secondaria: a. –attrezzature per la pubblica istruzione (asili nido, scuole materne, scuola dell’obbligo); b. –mercati di quartiere; c. –delegazioni comunali; d. –chiese ed altri edifici per servizi religiosi; e. –impianti sportivi di quartiere; f. –centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie; g. –aree verdi di quartiere e parchi pubblici; h. –spazi pubblici di sosta e parcheggio; i. –impianti di depurazione a livello comunale; j. –nuova strada d’interesse sovracomunale S.S. 453. 4. –AREE PER SPAZI PUBBLICI. In esecuzione di S.U.A. e/o di C.E.C. (Concessioni Edilizie Convenzionate) le superfici delle aree, da cedere gratuitamente al Comune per l’urbanizzazione secondaria, in ragione di 30 mq ogni 100 mc di costruzione o del 10% dell’area asservita agli edifici industriali, dovranno essere reperite all’interno delle aree d’intervento o nelle zone F o S più prossime al lotto edificabile, secondo quanto previsto dall’art.16 lett. a) della legge regionale 24/87. Art. 10 CATEGORIE DI INTERVENTO SUL TERRITORIO. Gli interventi urbanistici ed edilizi sul territorio comunale possono suddividersi tra interventi sul patrimonio edilizio esistente ed interventi di nuova costruzione. L’attività edilizia ed urbanistica, sul patrimonio edilizio esistente può avvenire secondo le seguenti categorie: a. –OPERE INTERNE. (L. 28/02/1985 n. 47 art. 26 e s.m. ed i.). Sono le opere interne alle costruzioni che non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportano modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificano la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non recano pregiudizio alla statica dell’immobile e per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone A del PRG rispettano le originarie caratteristiche costruttive. Si configurano altresì come opere interne quegli interventi sugli elementi costitutivi non di pregio purchè gli stessi siano effettuati nel rispetto delle originarie caratteristiche tecnologiche, strutturali e tipologico-funzionali. b. –MANUTENZIONE ORDINARIA. (L. 05/08/78 n. 457 art. 31 lett. a e s.m. ed i.). Riguardano gli interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Tali interventi non dovranno comportare la realizzazione di nuovi locali, né provocare modificazioni delle strutture e dell’organismo edilizio nella sua globalità con particolare riguardo ai materiali, al disegno delle aperture esterne ed agli elementi architettonico-decorativi. Si configurano come interventi di manutenzione ordinaria: A. –INTERNAMENTE ALLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI: - demolizione e ricostruzione parziale e totale di rivestimenti interni con stesse/diverse caratteristiche; - costruzione, riparazione o sostituzione di pavimenti interni con stesse/diverse caratteristiche; - lavori di rifacimento, riparazione e sostituzione degli infissi interni con stesse/diverse caratteristiche; - ripristino, ammodernamento e sostituzione di apparecchiature igienico-sanitarie e degli impianti tecnologici, purchè non comportino la destinazione ex novo di locali per i servizi medesimi; - lavori per il risanamento igienico di murature con eliminazione di inconvenienti causati da umidità od insufficiente coibentazione termica, con interventi di isolamento e di impermeabilizzazione; - ripristino e consolidamento di murature non portanti; - picchettatura e rifacimento di intonaci interni e tinteggiatura. C. –ESTERNAMENTE ALLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI: - - -ripristino di parti di intonaco e di elementi architettonici senza alcuna modifica di forme, dimensioni e caratteristiche; ripristino, tinteggiatura, sostituzione anche totale di infissi esterni nel rispetto dei materiali, colori, tipi e tecnologie esistenti; sostituzione o riparazione parziale dei manti di copertura d delle pavimentazioni esterne di coperture a terrazzo anche con rifacimento delle impermeabilizzazioni a condizione che non vengano modificati i tipi di materiali ed i colori pre-esistenti; ripristino e/o rifacimento di cornicioni e gronde senza modifica delle attuali forme, dimensioni e caratteristiche; risanamento, ripristino e consolidamento di vespai ed intercapedini; ripristino, consolidamento e rifacimento di recinzioni e parapetti senza modifica delle attuali forme, dimensioni e caratteristiche. C. –MANUTENZIONE STRAORDINARIA. (L. 05/08/78 n. 457 art. 31 lett. b e s.m. e i.). Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. Rientrano nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere: A. –INTERNAMENTE ALLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI: - modifiche alla sistemazione ambientale interna delle unità immobiliari con interventi sul sistema distributivo attraverso la demolizione, ricostruzione e spostamento di tramezzi interni, apertura/chiusura di porte; - realizzazione di aperture per finestre in locali privi di illuminazione diretta dall’esterno e senza altre modifiche alla distribuzione interna; - inserimento dei necessari impianti igienico-sanitari e tecnologici anche in locali appositamente ricavati all’interno di strutture esistenti. B. - –ESTERNAMENTE ALLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILARI: picchettatura e rifacimento di intonaci esterni e tinteggiatura; ripristino di muri esterni; rifacimento totale delle orditure strutturali del tetto senza variazioni dei materiali, delle quote di imposta, delle pendenze e delle altezze dei locali; - sostituzione totale del manto del tetto con lo stesso materiale o con materiali di natura e/o forma diversa nel rispetto comune delle tradizioni locali; - rifacimento delle sovrastrutture (architravi, cornicioni, ecc.) senza modifiche delle forme, dimensioni e caratteristiche attuali. C. –PER L’INTERO EDIFICIO SONO CONSENTITI: - installazione o sostituzione delle canne fumarie e comignoli con materiali di natura e/o forma nel rispetto delle tradizioni locali; - interventi per il risanamento igienico degli edifici con l’inserimento di elementi di isolamento ed impermeabilizzazione ed il rifacimento di intercapedini orizzontali o verticali esterne e di vespai; - sostituzione totale di impianti igienico-sanitari e tecnologici, od installazione in mancanza degli stessi con l’eventuale creazione di nuovi vani e locali. d. –RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. (L. 05/08/78 n. 457 art. 31 lett. c e s.m. ed i.). Sono gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con loro compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio; l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. A. –RESTAURO CONSERVATIVO. In particolare l’intervento di restauro conservativo prevede quelle opere che hanno lo scopo di tutelare le peculiarità ed i valori storico-architettonici degli edifici. Particolare attenzione perciò dovrà essere posta per riaffermare ed evidenziare i caratteri distintivi dell’edificato storico nei riguardi alla sua unità formale, strutturale e tipologica. Il recupero delle sembianze architettoniche ed il ripristino delle parti alterate dovrà avvenire mediante: - la conservazione, il restauro e/o ripristino dei fronti esterni ed interni degli edifici liberandoli, dove necessario, delle alterazioni, fatta salva in ogni caso l’unitarietà del prospetto; - la ricostruzione, conforme alla tipologia originaria, di parti dell’edificio eventualmente crollate o demolite senza però procedere alla realizzazione di interventi sostitutivi delle alterazioni o superfetazioni; - il mantenimento od il ripristino degli spazi liberi e delle pertinenze coperte e scoperte quali: corti, slarghi, piazzali, orti e giardini; - il consolidamento ed il risanamento del complesso murario originale nelle sue componenti strutturali verticali, orizzontali e di copertura con sostituzione, ripristino ed inserimento di nuovi elementi strutturali. Non dovrà essere modificata la posizione o quota degli elementi strutturali quali murature portanti, solai a volta, etc.; - l’eliminazione di eventuali superfetazioni, intese come aggiunte incongrue alle tipologie dell’impianto originario ed ai suoi organici ampliamenti; - l’inserimento dei necessari impianti igienico-sanitari e tecnologici realizzato nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra. B. –RISANAMENTO CONSERVATIVO. L’intervento di risanamento conservativo riguarda invece nello specifico quei fabbricati che costituiscono memoria delle valenze storico ambientali dell’intero tessuto urbano e per i quali la valorizzazione degli aspetti architettonici avviene attraverso la salvaguardia e l’evidenziazione degli elementi peculiari della morfologia, della tipologia e della tecnologia edilizia. Gli interventi di risanamento conservativo consistono in: - mantenimento delle parti conservate della struttura originaria con particolare attenzione alle strutture orizzontali di rilevanza tecnologicoarchitettonica quali volte, solai in legno ed alla conservazione dei collegamenti verticali ed orizzontali; - eliminazione di eventuali superfetazioni ed aggiunte incongrue alle tipologie di impianto; - obbligo del mantenimento delle aperture originarie in tutte le facciate ed a livello stradale; - possibilità di utilizzare soffitte e sottotetti, fatto salvo l’andamento altimetrico dei tetti; - facoltà di inserire scale ed altri impianti tecnologici per il collegamento verticale, purchè gli stessi non compromettano le caratteristiche morfologico-strutturali e di tipologia dell’edificio. e. –RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. (L. 05/08/78 n. 457 art. 31 lett. d e s.m. ed i.). Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, oppure l’eliminazione. La modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Si configurano quali interventi di ristrutturazione: - ampliamento di unità immobiliari, mediante accorpamento totale od in parte di unità contigue nell’ambito dello stesso edificio; - risistemazione funzionale interna attraverso il cambiamento della destinazione d’uso connesso alla realizzazione di opere edilizie; - operazioni edilizie che comportano la suddivisione di un’unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l’accorpamento di due o più unità immobiliari; - opere che prevedono il recupero ovvero una diversa utilizzazione di volumi o di superfici esistenti di vani accessori all’edificio; - ricomposizione del/dei fabbricati anche attraverso la parziale demolizione di strutture senza valore storico od architettonico nel rispetto del profilo volumetrico preesistente; - interventi per eliminare costruzioni esterne ed ogni altra realizzazione non coerente e compatibile con le peculiarità ambientali dei luoghi; - opere volte a realizzare nuovi locali per permettere l’inserimento di nuovi elementi ed impianti tecnologici e igienico-sanitari: tali locali dovranno essere destinati a stretto servizio di un organismo edilizio preesistente. f. –RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA. (L. 05/08/78 n. 457 art. 31 lett. e e s.m. ed i.). Sono gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. g. –INTERVENTI DI DEMOLIZIONE. Sono gli interventi volti ad eliminare, in tutto od in parte manufatti edilizi. h. –INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE EDILIZIA. Sono quegli interventi in cui, per il recupero funzionale (primario e secondario) dell’edificio o di parti di esso, causa la situazione di degrado strutturale e igienico non risultino adeguati i normali interventi di restauro e ristrutturazione, ma si renda necessario provvedere alla demolizione e ricostruzione dei manufatti in oggetto. La ricostruzione dovrà riproporre le caratteristiche architettoniche, tipologiche e formali dell’edificio originario, eventuali limitate variazioni volumetriche saranno consentite nel rispetto delle indicazioni sulle tipologie dei modelli integrativi contenute nelle presenti N.d.A. i. –INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE SU SEDIME. Sono quegli interventi in cui, in considerazione delle specificità storico-architettoniche dell’edificio o della sua connotazione all’interno del tessuto edificato tale da costituire elemento imprescindibile per la percezione delle peculiarità ambientali del luogo, si può prevedere la ricostruzione di quei manufatti non più esistenti dei quali però esistano elementi tali da consentire la ricostruzione della posizione planimetrica e della composizione volumetrica. Le condizioni di cui sopra, dovranno essere comprovate da una perizia redatta da tecnico abilitato ai sensi di legge corredata da opportuna documentazione storica comprovante l’esistenza di quelle caratteristiche dell’edificio di cui non rimangono più tracce. TITOLO III DISCIPLINA PAESISTICA CAPO I GENERALITA’ Art. 11 INDICAZIONI DI LIVELLO PUNTUALE DEL P.T.C.P.: MODALITA’ DI SPECIFICAZIONE. Il PGR in oggetto, costituisce la specificazione e l’applicazione delle indicazioni di livello territoriale e locale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria. In questa successiva fase del processo di pianificazione urbanistico-paesistica saranno definite le indicazioni di cui sopra con particolare riguardo a: - rapporti tra manufatti e terreno sul quale si collocano; - rapporti reciproci fra i singoli manufatti, sia appartenenti alla stessa categoria, sia appartenenti alla stessa categoria, sia appartenenti a categorie diverse; - costituzione dei singoli manufatti con riferimento a tipologie, tecniche costruttive, componenti e materiali, trattamento delle superfici, arredi; - modalità operative e gestionali. Le indicazioni di livello puntuale, avranno valore di modalità esecutive dei vari interventi considerati con l’obbligo di specificare la motivazione per i casi in cui si rendesse eventualmente necessario ed opportuno discostarsene in via derogativa. CAPO II LETTURA DEI CARATTERI FORMATIVI DELL’EDILIZIA TIPOLOGIA DEI MODELLI AGGREGATIVI DEL TESSUTO EDIFICATO Art. 12 a. b. TIPI EDILIZI –DEFINIZIONE. Il tipo Edilizio può essere definito come la “sintesi a priori” del concetto di edificio, inteso come la prefigurazione sintetica ed organica di tutte le caratteristiche dell’oggetto edilizio, così come sono andate configurandosi in una determinata epoca ed in un ben definito contesto territoriale: da questa accezione si determinano le caratteristiche di diatonia e diacronia dei processi tipologistici. –CLASSIFICAZIONE DEI TIPI EDILIZI. Una prima classificazione operativa si può attuare suddividendo tra i Tipi Edilizi di Base ed Edilizia Specialistica: i Tipi Edilizi di Base sono quelli a destinazione residenziale “per famiglie” o ad essa assimilabili e compatibili; i Tipi Edilizi Specialistici sono che originano il sistema de edifici presenti in ogni nucleo urbano a destinazione diversa da quella residenziale La diversa collocazione degli edifici specialistici, all’interno del nucleo urbano, conduce all’ulteriore specificazione tra edifici specialistici POLARI (all’interno del nucleo ed in contatto immediato con le residenze) ed edifici specialistici ANTIPOLARI (periferici o adiacenti al nucleo urbano). Occorre poi ancora distinguere tra gli edifici specializzati SERIALI e NODALI, nel primo caso strutturati a vani paritetici o gerarchizzati associati con leggi analoghe a quelle di un tessuto edilizio di base, mentre i secondi vedono la presenza preponderante di un vano unitario più o meno ampio rispetto ad eventuali vani accessori associati. c. –INDIVIDUAZIONE DEI TIPI EDILIZI. Tenuto conto delle caratteristiche generali e particolari dei tessuti edilizi individuati sulle apposite tavole di Piano, si possono riconoscere, in base a specifiche particolarità (quali i diversi comportamenti degli edifici in relazione ai rapporti con l’area di pertinenza, la diversa posizione degli accessi rispetto al percorso, il diverso schema distributivo ed impianto strutturale e la presenza di specifiche risoluzioni architettoniche e formali), i vari tipi edilizi classificati secondo le seguenti caratteristiche: n. tipo edilizio / attitudine aggregativi elemento s = seriale; o = organico; EDILIZIA DI BASE (RESIDENZIALE) – Aggregata. - T1/S1 – CASA A SCHIERA / ELEMENTO DI SCHIERA. Caratteristiche dominanti del tipo sono la monocellularità del fronte, il setto murario trasversale in comune con le attigue case a schiera, la presenza della “area di pertinenza” dal lato opposto al fronte con conseguente doppio affaccio contrapposto e possibilità di accrescimento per occupazione progressiva di tale area, l’appartenenza del fronte al margine di un percorso con l’allineamento delle fronti senza sfalsamenti tra i singoli elementi e fra piani diversi dello stesso elemento di schiera. Il singolo elemento di schiera, ha una profondità, che può variare da una volta e mezza a due volte l’ampiezza della cellula elementare, a seconda che l’ampliamento sia stato ottenuto con l’aggiunta di un mezzo elemento di cellula specializzato per il collegamento verticale o con il raddoppio della cellula elementare. I collegamenti verticali sono ricavati all’interno dell’edificio oppure all’esterno limitatamente al primo piano. La copertura risulta “a capanna” con colmo parallelo ai fronti ed equidistante da questi. - T2/S2 – CASA IN LINEA / ELEMENTO DI LINEA. E’ il tipo edilizio ottenuto con la plurifamiliarizzazione del tipo a schiera, gemmato attraverso la rifusione di due case oppure quattro case contigue, ricavando rispettivamente uno oppure due alloggi per piano; la casa in linea ha una profondità di due cellule per un’altezza che varia dai due ai tre piani ed al piano terreno è consueta la presenza di attività e destinazioni accessorie, compatibili con la residenza. I collegamenti verticali sono contenuti all’interno dell’edificio, generalmente in posizione baricentrica; la copertura è a falde, con il colmo rigirante se l’elemento è posto all’inizio/fine di un’aggregazione (padiglione). Il tipo odierno vede l’elemento di linea, con ingresso-scala a servizio di due abitazioni per piano, associato con i due margini laterali senza affaccio contigui ad altre linee. EDILIZIA DI BASE O ASSIMILABILE (RESIDENZIALE) – Isolata. - T3/01 – CASA A BLOCCO. Costituisce un’ulteriore evoluzione dell’elemento di linea prima descritto, con lo stesso che non viene più aggregato agli altri per contiguità, ma per distacco, con l’opportunità di ricavare affacci di vani non solo sulle fronti, ma anche nelle testate, con aree di pertinenza su tre o quattro margini, e progressiva elaborazione di nuovi impianti distributivi. Le peculiarità formali sono in larga misura le stesse con la presenza costante di balconi sulle fronti con sfalsamenti nel perimetro esterno e nel numero dei piani. - T4/02 – CASA A CORTE RURALE. E’ il tipo derivato dalla “domus” elementare, caratterizzata dalla presenza della corte come spazio di distribuzione ed aeroilluminazione: le sue dimensioni usuali tendono a coincidere con i sottomultipli dello “actus” romano con la possibilità di contrazioni in considerazione delle peculiarità morfologico territoriali del luogo. Nell’accezione attuale del tipo, si presenta come un’unità abitativa mono/bifamigliare con le caratteristiche della residenza isolata, funzionale alla conduzione dell’azienda agricola, posizionata sul lotto principale tra quelli asserviti. Costituiscono parte integrante del tipo in oggetto gli edifici ed i locali di tipo rurale-produttivo situati sia accorpati all’edificio residenziale che isolati. - T5/03 – TIPOLOGIA A VILLA. E’ la casa isolata circondata da un’area di pertinenza non necessariamente distributrice, “giardino”; il nome ripreso dalla residenza temporanea delle classi dominanti del passato è riferito alla residenza permanente isolata. TIPOLOGIA SPECIALISTICA. - T6/S3 – EDILIZIA SPECIALISTICA POLARE – SERIALE. Viene caratterizzata dall’aggregazione di vani paritetici disposti secondo il rapporto con il complesso distributore secondo i diversi filoni delle funzioni assunte, ad esempio a corpo semplice – a corpo semplice più distribuzione – a corpo doppio e multiplo. - T7/04 – EDILIZIA SPECIALISTICA POLARE – NODALE. Oltre alle caratteristiche accennate su T6/S3, questo tipo di edilizia si rivela in particolare non idoneo a formare un tessuto di edifici omogenei, presentandosi quasi esclusivamente a rappresentare le polarità di un aggregato, quali ad esempio intersezioni tra i tessuti di direzioni differenti ed intersezioni tra percorsi di maggiore importanza. Esempi di manufatti edilizi di questo tipo sono ad esempio le torri ed i cosiddetti vani unitari elementari e complessi quali Chiese con singola e più navate, opere militari come castelli e fortificazioni. - T8/S4 – EDILIZIA SPECIALISTICA ANTIPOLARE SERIALE. - T9/05 – EDILIZIA SPECIALISTICA ANTIPOLARE NODALE. Oltre ai caratteri propri dell’edilizia specialistica i caratteri prevalenti di questo tipo di edifici sono, la posizione periferica rispetto all’aggregato, l’isolamento dal tessuto urbano con area di pertinenza che varia a seconda della specializzazione, ma sempre con ingombro territoriale elevato, la derivazione da matrici non propriamente edilizie. Manufatti edilizi di questo tipo sono ad esempio gli edifici industriali, i cimiteri, etc. Art. 13 MODALITA’ AGGREGATIVE DEI TIPI EDILIZI. CRITERI GUIDA ALL’INETRVENTO SUGLI EDIFICI ESISTENTI. Il disposto del presente articolo individua i criteri che devono sovrintendere agli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Lo studio, in considerazione delle connotazioni proprie del patrimonio edilizio comunale e del peso delle diverse tipologie al suo interno, è stato circoscritto ai tipi propri dell’edilizia di base residenziale od assimilabile con le sue matrici aggregative. Gli interventi sull’edificio esistente, devono avere autorizzato l’incremento volumetrico della normativa puntuale di Piano, ed essere riferibili ai seguenti criteri guida: A.1) – TIPO EDILIZIO: T1/S1 CASA A SCHIERA. A.1.1)- AMPLIAMENTO VOLUMETRICO REALIZZATO CON INCREMENTO DERIALE DI ELEMNTI DI SCHIERA. - Le cellule aggiunte dovranno avere la stessa profondità di quelle contigue; - La copertura dei nuovi volumi deve costituire il proseguimento degli elementi di schiera originari e dovrà essere realizzata a due falde con il colmo parallelo al fronte stradale; - Le linee di gronda delle coperture di nuova realizzazione dovranno costituire la continuazione, dal punto di vista altimetrico, ed il completamento, dal punto di vista planimetrico, di quelle esistenti; - Se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto coperto, in alternativa alla copertura con falde inclinate, con un terrazzo piano praticabile. A.1.2)- REGOLARIZZAZIONE GENERALE DEL FRONTE COSTRUITO ATTRAVERSO LA DIMINUZIONE O L’AUMENTO DI PROFONDITA’ DELLA CELLULA COMPONENTE L’ELEMENTO DI SCHIERA. - L’intervento potrà interessare una o più delle cellule che costituiscono l’individuo edilizio e si svilupperà lungo la dimensione verticale, in modo totale o parziale; - I nuovi volumi così ottenuti dovranno costituire, sotto l’aspetto planimetrico ed altimetrico, una chiara continuità con il costruito circostante; - La copertura dei nuovi volumi deve costituire il proseguimento della copertura degli elementi di schiera originari e dovrà essere realizzata a due falde di schiera originari e dovrà essere realizzata a due falde con il colmo parallelo al fronte stradale; - Se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a quello dell’edificato preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla copertura con falde inclinate, con un terrazzo piano praticabile; - Se non vietata è concessa la sopraelevazione della linea di gronda e dell’intera copertura al fine di ottenere un’altezza di piano abitabile: la sopraelevazione dovrà comportare un aumento dell’altezza esterna minore di 80 (cm). A.1.3)- SOPRAELEVAZIONE DI CELLULE ESISTENTI CONSERVANDO LA PROFONDITA’ DI QUELLE SOTTOSTANTI. - I nuovi volumi dovranno costituire, sotto l’aspetto planimetrico ed altimetrico, una chiara continuità con il costruito circostante; la loro copertura deve costituire il proseguimento della copertura degli elementi di schiera originari e dovrà essere realizzata a due falde con il colmo parallelo al fronte stradale; - Se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a quello dell’edificato preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla copertura con falde inclinate, con terrazzo piano praticabile; - Se non vietata è concessa la sopraelevazione della linea di gronda e dell’intera copertura al fine di ottenere un’altezza di piano abitabile: la sopraelevazione dovrà comportare un aumento dell’altezza esterna minore di 80 (cm). A.2)- TIPO EDILIZIO: T2/S2 CASA IN LINEA. - Le nuove cellule aggregate non devono essere fornite di accessi autonomi, eccezione fatta per cantine e box; - Le linee di gronda degli elementi di linea esistenti devono costituire elementi di riscontro, dal punto di vista planimetrico ed altimetrico, per quelle dei nuovi volumi; - Le coperture dei nuovi volumi, se non diversamente indicato, devono essere a falde inclinate con colmo parallelo al fronte stradale in prosecuzione della copertura dell’elemento di linea a cui si aggiungono; - Se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a quello dell’edificio in linea preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla copertura con falde inclinate, con terrazzo piano praticabile. A.2.2)- REGOLARIZZAZIONE GENERALE DEL FRONTE COSTRUITO ATTRAVERSO DIMINUZIONE O AUMENTO DELLA PROFONDITA’ DELLA CELLULA COMPONENTE L’ELEMENTO DI LINEA. - L’intervento potrà interessare una o più delle cellule che costituiscono l’individuo edilizio e si svilupperà lungo la dimensione verticale, in modo totale o parziale; - I nuovi volumi dovranno costituire, sotto l’aspetto planimetrico ed altimetrico, una chiara continuità con il costruito circostante; la loro copertura deve costituire il proseguimento della copertura degli elementi di linea originari e dovrà essere realizzata a due falde con il colmo parallelo al fronte stradale; - Se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno, rispetto a quello dell’edificato preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla copertura con falde inclinate, con terrazzo piano praticabile; - Se non vietata è concessa la sopraelevazione della linea di gronda e dell’intera copertura al fine di ottenere un’altezza di piano abitabile: la sopraelevazione dovrà comportare un aumento dell’altezza esterna minore di 80 (cm). A.2.3)- SOPRAELEVAZIONE DI CELLULE ESISTENTI CONSERVANDO LA PROFONDITA’ DI QUELLE SOTTOSTANTI. - I nuovi volumi così ottenuti dovranno rappresentare sotto l’aspetto planimetrico ed altimetrico una chiara continuità con il costruito circostante; la loro copertura deve costituire il proseguimento della copertura degli elementi di schiera originari e dovrà essere realizzata a due falde con il colmo parallelo al fronte stradale; - Se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a quello dell’edificato preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla copertura con falde inclinate, con un terrazzo piano praticabile; - Se non vietata è concessa la sopraelevazione della linea di gronda e dell’intera copertura al fine di ottenere un’altezza di piano abitabile; la sopraelevazione dovrà comportare un aumento dell’altezza esterna minore di 80 (cm). A.3)- TIPO EDILIZIO: T3/01 CASA A BLOCCO. A.3.1)- AMPLIAMENTO AVOLUMETRICO REALIZZATO MEDIANTE AUMENTO DELLA PROFONDITA’ DI PARTE O DI TUTTO IL FRONTE COSTRUITO. - L’intervento dovrà cercare di ottenere la regolarizzazione del fronte e più in generale perseguire l’unità formale globale del manufatto; - Il nuovo volume dovrà presentare, in pianta ed in prospetto, evidenti rapporti con l’esistente: l’intervento potrà quindi agire in pianta su una o più cellule abitative ed in alzato con parte o tutte le stesse; la loro copertura deve essere realizzata come prosecuzione di quella del manufatto originario a formare un tuttuno con essa; - Qualora l’andamento planoaltimetrico originario della falda non permetta l’ottenimento di un’altezza di piano adeguata, si potrà alzare la linea di gronda con l’intera copertura nel rispetto dei limiti sull’incremento volumetrico e delle disposizioni sulla compatibilità paesaggistico-ambientale di tale operazione indicati nella presente normativa; - Nel caso in cui il numero di piani fuori terra del nuovo corpo di fabbrica sia inferiore di almeno uno rispetto a quello del manufatto originario, e nel rispetto dell’unità formale e di linguaggio architettonico richiamata nei punti precedenti, la copertura dei nuovi volumi potrà essere realizzata con terrazzi piani praticabili. A.3.2)- RIALLINEAMENTO DEL FRONTE COSTRUITO ATTRAVERSO LA RIDISTRIBUZIONE DELLA LARGHEZZA DI ALCUNI COMPONENTI. - L’intervento, nel perseguire la ricerca d’unità formale dell’intero manufatto, si attua attraverso l’aumento e la diminuzione della profondità degli elementi compositivi costituenti l’individuo architettonico; - Il nuovo volume dovrà presentare in pianta ed in prospetto evidenti rapporti con l’esistente: l’intervento interverrà quindi in pianta sulla larghezza di una o più cellule abitative ed in alzato interagirà con parte o tutte le stesse; - La copertura dei nuovi volumi così ottenuti deve essere realizzata come prosecuzione di quella del manufatto originario a formare un tuttuno con la stessa; - I prospetti dei nuovi volumi e le eventuali modificazioni dei prospetti di quelli esistenti, devono presentare evidenti analogie con parti attigue di prospetti esistenti; - Qualora l’andamento planoaltimetrico originario della falda non permetta l’ottenimento di un’altezza di piano adeguata, si potrà alzare la linea di gronda con l’intera copertura, nel rispetto dei limiti sull’incremento volumetrico e delle disposizioni sulla compatibilità paesaggistico-ambientale dell’operazione indicati nella normativa; - Nel caso in cui, il numero di piani fuoriterra del nuovo corpo di fabbrica sia inferiore di almeno uno rispetto a quello del manufatto originario, e nel rispetto dell’unità formale e di linguaggio architettonico richiamata nei punti precedenti, la copertura dei nuovi volumi potrà essere realizzata con terrazzi piani praticabili. A.4)- TIPO EDILIZIO: T4/01 CASA A CORTE RURALE. A.4.1)- AMPLIAMENTO VOLUMETRICO REALIZZATO CON INCREMENTO SERIALE DI CELLULE EDILIZIE. - Le nuove cellule aggregate dovranno avere la stessa profondità di quelle preesistenti; - Le linee di gronda degli elementi di linea esistenti devono costituire elementi di riscontro, dal punto di vista planimetrico ed altimetrico, per quelle dei nuovi volumi; - La copertura dei nuovi volumi dovrà essere a falde inclinate, con gronda orizzontale sulle murature perimetrali e rappresentare la continuazione del corpo originario. A.4.2)- AUMENTO DELLA PROFONDITA’ DEL CORPO DI FABBRICA DELL’EDIFICIO MEDIANTE AVANZAMENTO DEL FRONTE COSTRUITO. - L’intervento riguarderà tutto o in parte del manufatto esistente; potrà interessare una o più cellule e si svilupperà lungo la verticale, in modo totale o parziale; - I nuovi volumi così ottenuti, dovranno rappresentare, sotto l’aspetto planimetrico ed altimetrico una chiara continuità con il costruito circostante; la loro copertura deve costituire il proseguimento della copertura degli elementi di linea originari e dovrà essere realizzata a due falde con il colmo parallelo al fronte stradale; - Se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a quello dell’edificato preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla copertura con falde inclinate, con terrazzo piano praticabile; - Se non negata è concessa una sopraelevazione della linea di gronda e dell’intera copertura al fine di ottenere una altezza di piano abitabile, fatto salvo il rispetto dei limiti sull’incremento volumetrico e delle disposizioni sulla compatibilità paesaggistico-ambientale di tale operazione indicati nella normativa. A.4.3)- REGOLARIZZAZIONE GENERALE DEL FRONTE COSTRUITO ATTRAVERSO LA DIMINUZIONE O L’AUMENTO DELLA PROFONDITA’ DI CELLULE ABITATIVE. - L’intervento potrà interessare una o più delle cellule che costituiscono l’individuo edilizio e si svilupperà lungo la dimensione verticale in modo totale o parziale; - I nuovi volumi dovranno rappresentare, sotto l’aspetto planimetrico ed altimetrico, una chiara continuità con il costruito circostante; la loro copertura deve costituire il proseguimento di quella del corpo di fabbrica originario ed essere realizzata a due falde, con il colmo parallelo al fronte stradale; - Se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a quello dell’edificato preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla copertura con falde inclinate, con terrazzo piano praticabile; - Se non espressamente negata è concessa una sopraelevazione della linea di gronda e dell’intera copertura al fine di ottenere un’altezza di piano abitabile, fatto salvo il rispetto dei limiti sull’incremento volumetrico e delle disposizioni sulla compatibilità paesaggistico-ambientale di tale operazione indicati nella presente normativa. A.4.4) – SOPRAELEVAZIONE DI CELLULE ESISTENTI CONSERVANDO LA PROFONDITA’ DI QUELLE SOTTOSTANTI. - I nuovi volumi così ottenuti, dovranno rappresentare sotto l’aspetto planimetrico ed altimetrico una chiara continuità con il costruito circostante; - La copertura dei nuovi volumi deve costituire il proseguimento della copertura degli elementi di schiera originari e dovrà essere realizzata a due falde con il colmo parallelo al fronte stradale; - Se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a quello dell’edificio preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla copertura con falde inclinate, con terrazzo piano praticabile; - Se non espressamente negata è concessa una sopraelevazione della linea di gronda e dell’intera copertura al fine di ottenere un’altezza di piano abitabile, fatti salvi il rispetto dei limiti sull’incremento volumetrico e delle disposizioni sulla compatibilità paesaggistico-ambientale di tale operazione indicati nella presente normativa. CAPO III INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI TECNOLOGICI E COSTRUTTIVI COSTITUENTI GLI EDIFICI Art. 14 PARAMENTI MURARI E RIVESTIMENTI DEGLI EDIFICI. B.1)- INTONACI, MURARI CON PARTI IN VISTA DI MURATURE, NEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO ED AMBIENTALE. Gli interventi dovranno uniformarsi ai seguenti criteri: - La completa intonacatura dell’edificio dovrà essere, se possibile, evitata procedendo con interventi di ripristino parziale. Gli intonaci andranno risarciti con riprese di malta e/o tecniche tradizionali simili all’originale; - Qualora si debba procedere ad un rifacimento totale dell’intonaco si dovranno utilizzare le tecniche tradizionali: L’intonaco dovrà essere a base di malta di calce, ultimato in arenino alla genovese con finitura a frettazzo; - Sono proibiti i rivestimenti in lastre lapidee od in materiali diversi (ceramica, mattoni, a giunti rilevati di cemento, etc,), sono altresì vietate le zoccolature esterne ad intonaco di cemento strollato o con altri materiali ad effetto rustico; - Eventuali interventi di consolidamento dovranno preferibilmente essere realizzati con tecniche che utilizzino impregnanti polimerici. B.2)- MURATURE IN PIETRA A VISTA. A riguardo di tali strutture si dispone che: - Le strutture murarie esistenti in pietra a vista o con pietra a spacco in conci irregolari e malta grossolana (intonaco rustico) dovranno essere scrupolosamente mantenute, con idonei interventi di pulizia e protezione; - Solo per il caso in cui il paramento murario fosse in origine intonacato è consentito procedere ad una nuova intonacatura da eseguirsi secondo il disposto del punto B.1); - Nel caso d’interventi che prevedano la realizzazione di nuove murature in pietra a vista, è consentita, in alternativa, la realizzazione del paramento con altra tecnologia ed il rivestimento con contromuro in pietra con conci aventi la dimensione orizzontale prevalente sulla verticale, particolare cura dovrà porsi nel rendere non visibili i giunti di malta; - Nelle murature in pietra vista il contorno delle murature dovrà essere intonacato per una fascia di circa 15 (cm) ed essere tinteggiato bianco secondo la tradizione locale; - Sono espressamente vietate e da rimuovere strutture quali casotti, condotti di scarico, canalizzazioni e canne fumarie che corrono lungo le facciate principali degli edifici: in particolare negli interventi di ripristino si dovrà evitare che le linee elettriche e le tubazioni degli altri servizi canalizzati, con le rispettive cassette di derivazione dai pubblici spazi e dai percorsi pedonali. Fatta salva l’osservanza delle norme di sicurezza, per le predette utenze dovranno essere predisposti appositi alloggiamenti in posizione non visibile, o se ciò risultasse impedito per obiettive difficoltà d’ordine tecnologico, in via eccezionale tali condotte potranno essere tollerate solo sui prospetti secondari. • • • • Sul paramento murario perimetrale degli edifici saranno ammesse unicamente le strutture tecnologiche rappresentate dai pluviali di discesa delle acque meteoriche, con percorsi verticali; È assolutamente vietata, sul paramento murario, la posa in opera di: Vetrinette e banchi per esposizione; Targhe ed insegne; Dehors, pergole, verande, tettoie di qualsiasi tipo; Sovrastrutture in genere di qualsiasi tipo. B.3)- INTONACI, INTONACI CON PARTI IN VISTA DI MURATURE, IN EDIFICI NON AVENTI INTERESSE STORICO AMBIENTALE. Gli interventi dovranno uniformarsi ai seguenti criteri: - Gli intonaci saranno composti utilizzando le tecniche tradizionali, prevalentemente a base di malta di calce, ultimati in arenino alla genovese con finitura frattazzata; - Sono consentiti i rivestimenti in materiali lapidei, in mattoni, in pietra ad “opus incertum” o a giunti rilevati in cemento; - Le zoccolature possono essere realizzate ad intonaco di cemento strollato o con altri materiali a effetto rustico. Art. 15 TINTEGGIATURE E DECORAZIONI MURARIE C.1)- TINTEGGIATURE E DECORAZIONI MURARIE DI EDIFICI AVENTI INTERESSE STORICO ED AMBIENTALE. Gli interventi dovranno uniformarsi ai seguenti criteri: - Preliminariamente all’effettuazione della coloritura dovrà essere sottoposta all’approvazione della Commissione Edilizia Integrata la campionatura dei colori; - Le tinteggiature dovranno recuperare, per quanto possibile, eventuali tracce di tinteggiature e testimonianze di eventuali disegni rintracciabili sulle facciate stesse; - I colori autorizzati per la tinteggiatura delle facciate sono quelli a base di terre tipici del repertorio tradizionale locale e cioè quelli compresi nelle seguenti gamme: rosa ligure, giallo/rosso, ocra e le terre in generale per le tonalità chiare; - Sono proibiti gli intonaci plastici con grane e corrugamenti artificiosi diversi, le tinteggiature sintetiche (a base di anilina), plastiche e tutte quelle tinte a componenti impermeabili che non permettono la traspirazione del muro, è consentito l’uso del silicone liquido con ossido colorante; - Per le facciate con decorazioni architettoniche dipinte, fatte salve eventuali limitazioni da parte della Sopraintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, è indispensabile il ripristino delle decorazioni nel rispetto del disegno originale, dei colori e della posizione sul manufatto; non sono consentite semplificazioni di forme e colori o modifiche, se non mirate al recupero delle decorazioni originarie; - Le facciate dipinte a fresco e con paramento a stucco devono conservare le loro caratteristiche. C.2)- TINTEGGIATURE E DECORAZIONI MURARIE DI EDIFICI NON AVENTI INTERESSE STORICO AMBIENTALE. Gli interventi dovranno uniformarsi ai seguenti criteri: - Preliminarmente all’effettuazione della coloritura dovrà essere sottoposta all’approvazione della Commissione Edilizia Integrata la campionatura dei colori; - Tutti i muri di un edificio dovranno essere tinteggiati con colori uniformi ed in armonia con gli edifici circostanti; - Le tinteggiature dovranno recuperare, per quanto possibile, eventuali tracce di tinteggiature e testimonianze di eventuali disegni rintracciabili sulle facciate stesse; - I colori autorizzati per la tinteggiatura delle facciate sono quelli a base di terre tipici del repertorio tradizionale locale e cioè quelli compresi nelle seguenti gamme: rosa ligure, giallo/rosso, ocra e le terre in generale per le tonalità chiare il bianco; - Sono consentite tinteggiature plastiche al quarzo, tinte epossidiche, graffiati acrilici, spatolati ed ogni altra pittura a base sintetica; - Per le facciate con decorazioni architettoniche dipinte, è indispensabile il ripristino delle decorazioni nel rispetto del disegno originale, dei colori e della posizione sul manufatto; non sono consentite semplificazioni di forme e colori; - In caso di ripristino dell’intonaco esterno, in assenza di altri elementi di pregio e compatibilmente con le caratteristiche formali dell’individuo architettonico, è consentita la decorazione ex-novo della facciata, secondo la tradizione ligure (disegno di cornici, marcapiani, riquadri di finestre e portali, architravi), nel rispetto delle forme dei colori e dei materiali tipici della zona. Art. 16 COPERTURE, GRONDE E PLUVIALI, CAMINI D.1)- COPERTURE DI EDIFICI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE. Le coperture, a falde inclinate, esistenti devono essere mantenute senza modificazioni delle linee di colmo e di gronda esistenti e dell’inclinazione delle falde: la posizione e l’inclinazione delle falde potranno essere parzialmente modificate solo quando ne sia dimostrata la necessità in rapporto ad eventuali tipologie edilizie assunte in fase di recupero. Le coperture a falde inclinate di nuova formazione devono essere realizzate: - Ad una o due falde con inclinazione inferiore al 50%; - Il materiale del manto di copertura deve essere omogeneo per ciascun edificio, sono ammessi i materiali il cui uso è ormai consolidato nel contesto comunale quali: • Tegole alla marsigliese in laterizio; • Lastre in ardesia regolari; • Ciappe in pietra. Le linee di colmo e l’intersezione delle falde dovranno essere realizzate con coppi in laterizio. Nel caso di manti di copertura in laterizio, la fascia di copertura attigua alla gronda per profondità di 40 (cm) dovrà essere realizzata con abbaini di ardesia. La sporgenza delle falde, dal filo della muratura perimetrale, dovrà essere contenuto nella dimensione di 20/30 (cm), non dovranno in ogni caso essere realizzati cornicioni di coronamento in oggetto. Non sono consentite, e dovranno essere eliminate se esistenti, coperture in lastre ondulate (ondulux, lamiere, ecc.), materiali plastici in genere, coppi alla francese, laterocemento e materiali simili. E’ consentita, se conforme ai caratteri tipolocigi e formali dell’edificio, la sostituzione di una copertura piana con una copertura a falde inclinate, con manto di copertura in ardesia o cotto. D.2)- COPERTURE DI EDIFICI COMPRESI NEI NUCLEI STORICI (NON DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE). Le coperture, a falde inclinate, esistenti devono essere mantenute senza modificazioni delle linee di colmo e di gronda esistenti e dell’inclinazione delle falde: la posizione e l’inclinazione delle falde potranno essere parzialmente modificate solo quando ne sia dimostrata la necessità in rapporto ad eventuali tipologie edilizie previste in fase di recupero. Le coperture a falde inclinate di nuova formazione devono essere realizzate: - Ad una o due falde con inclinazione inferiore al 50%; - Il materiale del manto di copertura deve essere omogeneo per ciascun edificio: sono ammessi i materiali il cui uso è ormai consolidato nel contesto comunale quali tegole alla marsigliese in laterizio. Le linee di colmo e l’intersezione delle falde dovranno essere realizzate con coppi in laterizio. La sporgenza delle falde, dal filo della muratura perimetrale dovrà essere contenuto nella dimensione di 30/40 (cm), da ottenersi con la sporgenza dei travetti dell’orditura del tetto. Non sono consentite e dovranno essere eliminate se esistenti coperture in lastre ondulate (ondulux, lamiere, ecc), materiali plastici in genere, coppi alla francese, latero-cemento e materiali simili. E’ consentita, se conforme ai caratteri tipologici e formali dell’edificio, la sostituzione di una copertura piana con una copertura a falde inclinate con manto di copertura in ardesia o cotto. D.3)- COPERTURE DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE, AGRICOLO E FUNZIONI DIPENDENTI, DI RECENTE O NUOVA EDIFICAZIONE. Le coperture, a falde inclinate, esistenti devono essere mantenute senza modificazioni delle linee di colmo e di gronda esistenti e dell’inclinazione delle falde. Le coperture a falde inclinate di nuova formazione devono essere realizzate: - Ad una o due falde con inclinazione inferiore al 50%; - Per il manto di copertura sono ammessi quei materiali il cui uso è ormai consolidato nel contesto comunale quali: • Ardesia; • Tegole alla marsigliese in laterizio o in cemento. Le linee di colmo e l’intersezione delle falde dovranno essere realizzate con coppi in laterizio. Non sono consentite e dovranno essere eliminate se esistenti coperture in lastre ondulate (ondulux, lamiere, ecc.), materiali plastici in genere, coppi alla francese, latero-cemento e materiali simili. D.4)- COPERTURE DI EDIFICI NON RICADENTI NELLA PRECEDENTE CLASSIFICAZIONE. Dovranno essere realizzate con tipologie a falde inclinate secondo le modalità indicate ai punti D.2-D.3; con libertà circa il materiale da usarsi per il manto di copertura. D.5.)- COPERTURE PIANE. Sono da osservarsi le seguenti disposizioni: - Le coperture piane praticabili dovranno uniformarsi, per quanto riguarda uso dei materiali e finiture architettoniche, a quelle ricompresse negli ambiti urbani di appartenenza. In particolare: • I parapetti da realizzarsi in muratura piena, dovranno essere intonacati e protetti con lastre di ardesia o del materiale di pavimentazione e tinteggiati come i prospetti sottostanti; • Non sono permessi parapetti traforati prefabbricati in calcestruzzo; • La lastricatura dovrà essere realizzata in ardesia o in cotto; • La pendenza dovrà garantire lo smaltimento delle acque meteoriche direttamente dai pluviali; • Non sono consentite pavimentazioni esterne in ceramica e gres nonché in materiali lapidei estranei alla tradizione locale. E.1)- GRONDE E PLUVIALI IN EDIFICI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE Sono previste le seguenti disposizioni normative: - Si dovrà evitare, se possibile, la presenza dei pluviali sui prospetti principali che si affacciano su vie e piazze pubbliche; - I canali di gronda ed i pluviali di discesa delle acque meteoriche dai tetti e dalle coperture piane dovranno essere di tipo tradizionale, a sezione rotonda di zinco o rame. Eventuali terminali potranno essere in ghisa; - Non sono ammessi canali o tubi di plastica, canali di gronda ricavati in cornicioni di cemento armato. E.2)- GRONDE E PLUVIALI IN EDIFICI NON D’INTERESSE STORICO. Le disposizioni di cui al punto E.1 s’intendono ampliate come segue: - Sono ammessi i canali di gronda a sezione quadrata ed interni al cornicione, come pure tubi e canali in plastica. F.1)- CAMINI E SFIATI IN EDIFICI DI INTERESSE STORICO – AMBIENTALE. Per la suddetta categoria di edifici valgono le seguenti disposizioni: - In ogni intervento si dovrà avere cura di eliminare tutti quegli elementi in contraddizione con i caratteri compostivi dell’individuo edilizio-architettonico; nel dettaglio saranno consentite soltanto le condotte di camino esterne, già esistenti, purchè abbiano spiccato carattere architettonico; - Le canne fumarie devono essere realizzate nel rispetto dei modelli tipici locali dell’architettura tradizionale ligure in generale. Dovrà essere a sezione quadrata, intonacata e finita in arenino alla genovese con la parte in basso costituita da archi poggianti su mensole in pietra locale e testa costituita da mattoni paramano a vista posti in opera in piano o a coltello, coperta da lastre di ardesia o da tegole marsigliesi, così come il manto di copertura; - È permessa altresì, l’utilizzazione di camini in cotto prefabbricati a sezione rotonda e la realizzazione di teste di camino a struttura piramidale di mattoni paramano pieni e copertura in lastra di ardesia; - Non sono consentiti camini prefabbricati metallici od in cemento-amianto. F.2)- VAMINI E SFIATI I N EDIFICI NON D’INTERESSE STORICO – AMBIENTALE. Valgono le seguenti prescrizioni: - Devono essere realizzati nel rispetto dei modelli tipici locali e dell’architettura tradizionale ligure in generale. Dovranno essere a sezione quadrata, intonacati e finiti in arenino alla genovese con la parte in basso sorretta da archi poggianti su mensole in pietra locale e testa costituita da mattoni paramano a vista posti in opera in piano o a coltello e coperti da lastre di ardesia o da regole marsigliesi, così come il manto di copertura; - È permessa altresì l’utilizzazione di camini in cotto prefabbricati a sezione rotonda e la realizzazione di teste di camino a struttura piramidale di mattoni paramano pieni e copertura in lastra di ardesia: - Sono consentite canne fumarie prefabbricate in metallo ed in calcestruzzo; - Preferibilmente le canne fumarie dovranno inserirsi armonicamente nel disegno compositivo della costruzione. Art. 17 LOGGE E SOFFITTE. G.1)- LOGGE E SOFFITTE. Le aperture loggiate, in quanto testimonianza significativa del mondo del passato, devono essere mantenute e valorizzate, sia pure adeguandole nelle funzioni. Le logge esistenti dovranno perciò essere mantenute nelle forme e nelle posizioni attuali al di sotto della falda di copertura che che pertanto non potrà subire modifiche. Potranno essere destinate ad uso residenziale o di locale accessorio purchè l’adattamento previsto non contempli modificazioni alle strutture portanti verticali e non provochi alterazioni alla copertura originaria. Art. 18 BALCONI H.1)- BALCONI. Sono da osservarsi le seguenti indicazioni vincolanti: - La riparazione, il consolidamento e la sostituzione dei balconi esistenti è ammessa nel rispetto delle dimensioni, strutture e forme attuali; - Eventuali balconate, costituite da balaustrini in pietra, possono essere mantenute e riparate con elementi simili o sostituite con ringhiere in ferro battuto; - La realizzazione di nuovi balconi è subordinata al riscontro dei seguenti elementi: • Devono essere già presenti ad un piano dell’edificio; • Possono essere realizzati ad un’altezza non inferiore a 4,00 (m) dal piano di calpestio sottostante; • Dovrà essere presentato un progetto, riferito all’intera facciata, inserita nella successione degli edifici circostanti per verificare la compatibilità dell’intervento con le forme architettoniche della facciata stessa; • Dovranno essere costruiti con gli stessi materiali usati per i balconi esistenti. A tal proposito consentito il porre in opera lastre in pietra locale appoggiate su mensole in pietra o in calcestruzzo armato, intonacato come la facciata. Art. 19 TIPOLOGIA DI BUCATURE NEGLI EDIFICI E SERRAMENTI. Prescrizioni generali: - Negli interventi di recupero è da ritenersi vincolante la forma e la posizione delle bucature originarie; - Nuove aperture sono consentite unicamente nel caso in cui sia indispensabile per l’attuazione del recupero dell’immobile in quanto corrispondente ai nuovi criteri distributivi; - Dovrà essere attentamente valutato l’effetto prodotto dalla nuova bucatura sul prospetto dell’edificio. I.1)- INFISSO ESTERNO DI OSCURAMENTO: PERSIANE. Le persiane da impiegarsi dovranno essere del tipo tradizionale alla genovese, a stecca aperta con violetto rialzabile o meno, realizzate in legno, alluminio p PVC da verniciarsi in colore verde scuro (verde imperiale-verde vittoria). Non è consentito l’uso di tapparelle a scorrimento verticale e di materiali quali l’alluminio anodizzato naturale o bronzato. I.2)- INFISSO ESTERNO DI OSCURAMENTO: AVVOLGIBILI. Dove l’individuo edilizio non presenta particolari valenze architettonico ed ambientali, viene consentito l’uso delle tapparelle a scorrimento verticale, realizzate in legno, alluminio e PVC da verniciarsi nei colori verdescuro, ocra e bianco. I.3)- INFISSO INTERNO DI OSCURAMENTO: SCURI INTERNI. In aggiunta od in alternativa agli infissi esterni le finestrature possono avere scuri interni realizzati in legno. I pannelli vetrati dovranno essere interrotti da traverse orizzontali con proporzioni tradizionali. I,4)- SERRAMENTI ESTERNI: FINESTRE E PORTAFINESTRE. Dovranno essere del tipo a telaio e controtelaio, le ante mobili dei serramenti potranno essere realizzate con aperture ad una o due ante; costruite in legno, alluminio o PVC verniciato in colore bianco. I pannelli vetrati saranno interrotti da traverse orizzontali di proporzioni tradizionali, eventuali doppi vetri saranno montati comunque su un unico telaio. Tutte le finestre di uno stesso edificio dovranno essere del medesimo tipo e verniciati nel medesimo colore. I.5)- SERRAMENTI ESTRENI: PORTONI TRADIZIONALI DI INGRESSO ALLE ABITAZIONI. I portoni di ingresso potranno essere realizzati con tipologia ad una o due ante a seconda dell’ampiezza dell’apertura e dovranno essere costruiti in legno; non sono consentiti portoni in alluminio anodizzato naturale o brunito od in materiale plastico ad imitazione del legno. Sono permessi portoni di legno trattati a cera al naturale o verniciati a smalto nei colori della tradizione locale (verde scuro, marrone, grigio, rosso) purchè in accordo con i colori degli altri serramenti. I.6)- SERRAMENTI ESTERNI: PORTONI DI ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN ZONE NON AVENTI INTERESSE STORICO AMBIENTALE. Al contrario di quanto prescritto al precedente punto I.5, è permessa la realizzazione di portoncini in profilato metallico od in materiale plastico, purchè dipinti con i colori di cui al punto precedente. I.7)- SERRAMENTI ESTRENI: PORTE DI ACCESSO A FONDI, CANTINE, AUTORIMESSE IN ZONE DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE. Dovranno essere realizzate in legno o rivestite in legno con tipologia ad una o più ante, rifinite secondo le prescrizioni del punto I.5. Sono consentite le aperture delle autorimesse basculanti realizzate o rivestite in legno, non sono consentite invece porte metalliche del tipo: saracinesche, cancelli a maglie, cancelli estensibili. I.8)- SERRAMENTI ESTERNI: PORTE DI ACCESSO A FONDI, CANTINE, AUTORIMESSE IN ZONE NON AVENTI INTERESSE STORICO AMBIENTALE. Dovranno essere realizzate in legno o rivestite in legno con tipologia ad una o più ante, rifinite secondo le prescrizioni del punto I.5. Sono consentite le aperture delle autorimesse basculanti realizzate o rivestite in legno, sono altresì consentite porte metalliche del tipo: saracinesche, cancelli a maglie e cancelli estensibili. I.9)- SERRAMENTI ESTERNI: CHIUSURE DI NEGOZI, BOTTEGHE ARTIGIANE E LOCALI PUBBLICI. Le chiusure dei locali suddetti potranno essere realizzate con tipologia ad una o più ante a seconda dell’ampiezza dell’apertura anche con l’inserimento di pannelli a vetri trasparenti: dovranno essere costruite in legno e verniciate nei colori verde scuro o marrone. Le chiusure di sicurezza potranno essere realizzate con ante costituite da grigliati a maglia quadra in ferro ripiegabili a paravento oppure con pannelli in legno secondo il disegno tradizionale. L.1)- OPERE IN FERRO. Sono permesse grate ed inferiate in ferro battuto, lavorato nelle forme e nei colori tradizionali locali. In tutti i tipi di serramento si dovranno adoperare elementi di ferramenta di forme lineari secondo i tipi della tradizione locale. Art. 20 TIPOLOGIE REALIZZATIVE DI RAMPE E SCALE ESTERNE. PAVIMENTAZIONI E SISTEMAZIONI DELLE AREE ESTERNE. M.1)- SOGLIE DI PORTE E DAVANZALI, SCALE E RAMPE ESTERNE IN - - EDIFICI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE. Sono da osservarsi le seguenti indicazioni vincolanti: I davanzali e le soglie di finestre e portefinestre dovranno essere realizzati in pietra naturale locale, ardesia od arenaria; Gli stipiti laterali devono essere lasciati ad intonaco e non possono essere rivestiti con materiali di nessun genere; Il tutto potrà essere eventualmente completato con la riquadratura delle bucature, facendo attenzione alla gerarchia di importanza delle finestre; Gli architravi lignei devono essere conservati, provvedendo alla sostituzione degli stessi quando necessario; per eventuali nuove aperture, l’architrave potrà essere realizzato anche in materiale lapideo naturale; Le scale esterne esistenti, in quanto elemento del linguaggio compositivo dell’individuo architettonico, devono essere mantenute nelle posizioni dello stato di fatto. Nel caso in cui si renda necessario il rifacimento di tali strutture, le nuove dovranno essere realizzate in modo tale da riproporre per quanto possibile l’immagine di quella sostituita: in particolare dovranno essere mantenute le scale esterne su arco rampante. Le pedate delle scale dovranno essere realizzate in pietra naturale, le alzate potranno essere semplicemente intonacate. Dovranno essere eliminati, se possibile, gli accessi al piano terreno costituiti da gradini insistenti sul sedime viario per essere sistemati all’interno dell’edificio. M.2)- SOGLIE DI PORTE E DAVANZALI, SCALE E RAMPE ESTERNE IN EDIFICI NON AVENTI INTERESSE STORICO AMBIENTALE. Le prescrizioni del punto precedente sono ampliate per ciò che riguarda le qualità dei materiali di rivestimento che si possono utilizzare; oltre ai materiali tradizionali quali pietra naturale locale, ardesia ed arenaria, si possono utilizzare anche altri materiali lapidei e conglomerati purchè si inseriscano armoniosamente nell’organismo architettonico. La costruzione di nuove scale esterne è subordinata all’osservanza delle seguenti disposizioni: Possono essere realizzate unicamente su aree private non prospicienti pubblici passaggi; Dovranno avere ampiezza non superiore a 1,20 (m) ed essere preferibilmente aperte; I parapetti di scale esterne e pianerottoli possono essere in metallo; La realizzazione di scale coperte è subordinata alla presentazione di un progetto che mostri la facciata dell’intero edificio inserita in un conveniente intorno e dovrà essere eseguita nel rispetto di eventuali tipologie esistenti in zona utilizzando gli stessi materiali della copertura. N.1)- SISTEMAZIONI DELLE AREE ESTERNE E PAVIMENTAZIONI IN ZONE DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE. Valgono le seguenti indicazioni: Per ciò che riguarda rivestimenti, pavimentazioni e finiture nelle sistemazioni esterne si possono utilizzare i seguenti materiali: ardesia, arenaria, mattoni pieni a formare disegni tradizionali, soli o con ciottoli; Non è consentito l’utilizzo di materiali lapidei estranei alla tradizione locale e materiali quali ceramica e gres. N.2)- SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE E PAVIMENTAZIONI IN ZONE NON AVENTI INTERESSE STORICO AMBIENTALE. Le indicazioni del punto precedente vengono ampliate a comprendere nuovi materiali utilizzabili per le sistemazioni, quali i blocchetti autobloccanti in cls, argilla o similari, la ceramica, il gres, etc. Art. 21 TIPOLOGIA DI TENDE, INSEGNE E PERGOLATI. 0.1)- TENDE ED INSEGNE IN EDIFICI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE. Le insegne di eventuali attività non potranno essere realizzate sui fronti degli edifici (in modo da non modificare la percezione visiva degli spazi urbani) e dovranno perciò essere realizzate seguendo le seguenti indicazioni: - Dovranno essere poste all’interno dell’apertura del vano, sul serramento con un’altezza massima di 40 (cm); - L’insegna potrà essere realizzata con materiali quali legno ceramica, materiali lapidei o metallici; - Sono vietate le insegne e le illuminazioni elettro-luminiscenti diffuse. Sono ammesse le insegne regolamentari per le farmacie, telefoni e rivendite di tabacchi. Per ciò che attiene la sistemazione di tende frangisole: - Potrà essere autorizzata dal Sindaco, solo per gli edifici di non rilevante interesse, a seguito della presentazione di specifica domanda con allegati elaborati grafici e documentazione fotografica. - Le tende dovranno essere realizzate con struttura in profilati sottili di acciaio e copertura in tela color naturale; - Non potranno essere poste ad altezza inferiore a 2,30 (m), misurati nel punto più basso, con sporgenza comunque molto modesta e limitata estensione; - Non dovranno inoltre alterare la visione di elementi architettonici di rilievo quali archi, lunette, etc. O.2)- TENDE ED INSEGNE IN EDIFICI NON AVENTI INTERESSE STORICO AMBIENTALE. Quanto previsto al precedente punto 0.1 viene ampliato con le seguenti indicazioni. Le insegne degli esercizi commerciali e simili, potranno avere le seguenti caratteristiche: - Essere disposte sopra le aperture dell’esercizio commerciale (ingresso e vetrine), con ampiezza non superiore a quella dell’apertura e con altezza massima di 40 (cm); - In alternativa è consentita una targa singola a lato dell’ingresso del negozio con dimensione massima 40x80 (cm); - Sono permesse inoltre le insegne a bandiera con una sporgenza massima di 80 (cm) dalla facciata dell’edificio; - In aggiunta ai materiali di cui al punto 0.1 le insegne possono essere dipinte direttamente sul muro, sono ammesse le insegne e le illuminazioni elettroluminiscenti. Al riguardo della sistemazione di tende frangisole: - Le tende dovranno essere realizzate con struttura in profilati sottili di acciaio e copertura in tela color naturale; - Non potranno essere poste ad altezza inferiore a 2,30 (m), misurati nel punto più basso, con sporgenza comunque molto modesta e limitata estensione; - Non sono consentiti pannelli o divisori verticali che impediscano la visuale di spazi pubblici. P.1)- PERGOLATI E TETTOIE IN EDIFICI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE. È consentita la sistemazione di pergolati per il sostegno di piante rampicanti con le seguenti caratteristiche: - Struttura in ferro lavorato e verniciato (tunnel) ed in legno a incastri (pompeiana); - Dimensioni compatibili con gli edifici e forme tradizionali; - Sono espressamente vietati ogni tipo di copertura e di pennellatura verticale. In corrispondenza degli accessi principali alle abitazioni è permessa la realizzazione di tettoie per il riparo degli stessi dagli agenti atmosferici con le seguenti avvertenze: - Non possono protendersi su strade destinate al traffico automobilistico ed in ogni caso devono essere poste ad una altezza minima di 2,30 (m), misurata nel punto più basso, con una sporgenza massima non superiore ai 20 (cm); - Devono essere realizzate unicamente con i materiali utilizzati per il manto di copertura od in un’unica lastra di ardesia, cementata od eventualmente sorretta da staffe in legno od in metallo. Per i negozi e le botteghe artigiane è consentita la posa di un’unica lastra di ardesia non aggettante più di 30 (cm) dal profilo dell’edificio. P.2)- PERGOLATI E TETTOIE IN EDIFICI NON AVENTI INTERESSE STORICO AMBIENTALE. È consentita la sistemazione di pergolati per il sostegno di piante rampicanti con le seguenti caratteristiche: - Struttura in ferro lavorato e verniciato (tunnel) ed in legno ad incastri (pompeiana); - Dimensioni compatibili con gli edifici e forme tradizionali; - Sono espressamente vietati qualsiasi tipo di copertura e di pennellatura verticale. In corrispondenza degli accessi principali alle abitazioni è ammessa la realizzazione di tettoie per il riparo degli stessi dagli agenti atmosferici con dimensioni massime di 100x120 (cm), costituite da lastra in ardesia, tegole in laterizio su orditura lignea, o da lastre in vetro o policarbonato intelaiate in strutture metalliche. Le tettoie esterne (porticati) sono permesse unicamente se facenti parte del disegno compositivo globale dell’edificio. Art. 22 RECINZIONE ED OPERE DI CONTENIMENTO. Q.1)- RECINZIONI ED OPERE DI CONTENIMENTO NEL CONTESTO URBANO. Le recinzioni da realizzarsi nell’ambiente urbano, per separare le diverse proprietà, potranno essere eseguite secondo una delle seguenti tipologie: a. – divisione con parte inferiore in muratura e recinzione superiore metallica “aperta”; b. – divisione con parapetto pieno; c. – divisione con schermatura vegetale a siepe. Per le tipologie a) e b) sono da porsi in opera i seguenti accorgimenti costruttivi: per la parte muraria: - in muratura di mattoni intonacata, conclusa con lastra lapidea, con un corso di mattoni pieni facciavista, o con altra modanatura in laterizio; - in pietra a spacco, facciavista; - con diversa tecnologia, rivestita con pietra a vista senza giunti in rilievo e rinzeccata con scaglie di pietra; - l’altezza massima è individuata in 100 (cm); per la parte metallica: - dovrà essere “aperta”, cioè con requisiti di leggerezza e linearità del disegno che non rechino ostacoli alla percezione dell’immagine urbana complessiva; - in caso di sostituzione di recinzioni o cancellate di edifici di interesse storico, dovrà essere recuperato e riproposto il disegno originario; L’altezza massima della recinzione di cui al punto a), comprensiva cioè della parte muraria e della cancellata, e misurata dal lato esterno deve essere di 2,50 (m). Le opere di contenimento (muri di sostegno) possono essere realizzate secondo una delle seguenti tipologie e tecnologie realizzative: a. – muri a gravità, realizzati in pietra a spacco; b. – muri in cemento armato e rivestiti in pietra. Per entrambe le tipologie sono da porsi in opera le seguenti prescrizioni ed accorgimenti costruttivi: - i conci in pietra devono avere la dimensione orizzontale prevalente sulla verticale e non vi devono essere giunti di malta visibili; - l’altezza massima fuoriterra non deve superare i 3,00 (m), la parte eventualmente eccedente tale altezza deve essere sistemata a scarpata naturale con inclinazione non superiore ai quarantacinque gradi. Q.2)- RECINZIONI ED OPERE DI CONTENIMENTO NEL CONTESTO EXTRAURBANO. Le recinzioni in ambiente extraurbano, costituiscono imprescindibile componente nella definizione della specificità dei luoghi, per tale motivo occorre individuare due tipologie di delimitazione fondiaria: a. recinzione in ambiente semirurale: è una recinzione fondiaria di tipo chiuso, caratteristica dell’ambiente semirurale ligure. Quando delimita proprietà sul margine di un percorso determina l’ambiente tipico delle “crose”. Viene realizzata in muratura di pietra a vista e giunti rinsaccati con scaglie di pietra, oppure finita con intonaco a base di malta di calce ed ultimato in arenino alla genovese con finitura a frettazzo. L’altezza è compresa tra i 200 ed i 250 (cm); b. recinzione in ambiente rurale: è una recinzione fondiaria di tipo aperto, in quanto non interrompe la visione “aperta” dell’ambiente naturale. Viene ottenuta con un basamento in muratura non più alto di 20 (cm), sormontato da una rete metallica con addossata una siepe arbustiva da realizzarsi con essenze autoctone. Art. 23 MODALITA’ COSTRUTTIVE E TIPOLOGIE REALIZZATIVE DI STRADE E SPAZI PUBBLICI. ST.1)- STRADA TIPO 1. Tipo di strada: strada d’importanza sovracomunale e comunale Tipo di Utenza: veicolare, con doppio senso di circolazione; Manto stradale: asfaltatura; Protezioni laterali: muratura in pietra a vista, muratura intonacata , ringhiera metallica; Marciapiedi: larghezza minima 1,50 (m); pavimentazione materiali lapidei, autobloccanti asfaltatura Parcheggi: in stalli paralleli alla corsia, ampiezza 2,20-2,80 (m); alternati con fascia a verde pubblico. ST.2)- STRADA TIPO 2. Tipo di Strada: strada d’importanza locale; Tipo di Utenza: veicolare, con doppio senso di circolazione; Manto stradale: asfaltatura; Protezioni laterali: muratura in pietra a vista, muratura intonacata, ringhiera metallica; Marciapiedi: larghezza minima 1,50 (m); pavimentazione materiali lapidei, autobloccanti asfaltatura. ST. 3)- STRADA TIPO 3. Tipo di strada: strada d’importanza locale; Tipo di Utenza: veicolare, a senso unico di circolazione; Manto stradale: asfaltatura; Protezioni laterali: muratura in pietra a vista, muratura intonacata, ringhiera metallica; Marciapiedi: larghezza minima 1,50 (m); pavimentazione materiali lapidei, autobloccanti asfaltatura. ST.4)- STRADA TIPO 4. Tipo di Strada: agricola e forestale; Tipo di Utenza: veicolare e pedonale; Manto stradale: terra battuta, acciottolato lastricato in materiali lapidei; Protezioni laterali: muratura in pietra a vista, legno. ST.5)- STRADA TIPO 5. Tipo di strada: privata; Tipo di Utenza: veicolare e pedonale; Manto stradale: terra battuta, autobloccanti, acciottolato, lastricato in materiali lapidei, asfaltatura; Protezioni laterali: muratura in pietra a vista, muratura intonacata, ringhiera metallica, legno. ST. 6)- STRADA TIPO 6. Tipo di strada: pubblica d’importanza comunale in ambiente rurale od in ambito storico urbano; Tipo di Utenza: pedonale; Pavimentazione: terra battuta, acciottolato, lastricato in materiali lapidei; Protezioni laterali: muratura in pietra a vista, legno; Note: è necessaria la disposizione di zone per la sosta. ST. 7)- STRADA TIPO 7. Tipo di strada: pubblica d’importanza comunale in ambito urbano; Tipo di Utenza: pedonale; Pavimentazione: lastricato in materiali lapidei con corsi in mattoni faccia a vista; Protezioni laterali: muratura in pietra a vista, muratura intonacata con scossalina in pietra, ringhiere metalliche; Note: è necessaria la disposizione di zone per la sosta. ST.8)- STRADA TIPO 8. Tipo di Strada: pubblica d’importanza sovracomunale in ambito extraurbano; Tipo di Utenza: veicolare, con doppio senso di circolazione; Manto stradale: asfaltatura; Protezioni laterali: muratura in pietra a vista, muratura intonacata, ringhiera metallica; Marciapiedi: larghezza minima 1,50 (m); pavimentazione materiali lapidei, autobloccanti; Parcheggi: in aree esterne alla strada; Note: la sede stradale prevista sulle tavole di piano è solamente indicativa: tracciato ed ampiezza della strada dovranno essere individuati in sede di progettazione esecutiva della stessa. TITOLO IV PREVISIONI DEL PRG CAPO I INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Art. 24 DEROGHE AI REGOLAMENTI ED ALLE NORME VIGENTI. I locali esistenti, destinati attualmente all’uso abitativo o di servizio, potranno essere destinati ad uso residenziale anche se, allo scopo di tutelare le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici, hanno altezze inferiori a m 2,70 per i vani utili e a m. 2,40 per i vani accessori, ma non inferiori a m 2,40 e 2,10 rispettivamente e non costituiscano nuove unità immobiliari autonome. Laddove vengono ricostruiti volumi distrutti da crolli accidentali, ed appare evidente il fatto che se la loro altezza venisse variata ne risentirebbe la configurazione storica, è consentito che la loro altezza media sia esattamente quella che esisteva prima desumendola dalle tracce che permangono nei resti delle strutture. In materia di dimensionamento dei vani finestra si raccomanda di tener conto dell’indice di illuminazione prescritto, ma anche della necessità di non alterare i particolari rapporti tra i pieni e vuoti che caratterizzano le facciate dell’insediamento storico. Quest’ultima precauzione dovrà essere soprattutto applicata nei casi in cui si opera per restauro o ricostruzione senza alterazioni dell’impianto originale. Per i suddetti motivi le dimensioni delle finestre e dei vani utili potranno essere inferiori a quelle prescritte da regolamenti e norme vigenti in quantità non maggiore del 20% I locali che non potessero raggiungere le caratteristiche di salubrità e igienicosanitarie minime sopra fissate, non potranno essere dichiarati abitabili e saranno destinati unicamente a locali accessori. Art. 25 DEFINIZIONE DI EDIFICIO DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE. Si definisce d’interesse storico ambientale l’edificio realizzato con tecniche costruttive storiche quali: – murature perimetrali in pietra; – coperture con struttura lignea; – elementi decorativi di pregio quali edicole votive, lapidi iscrizioni, parti dipinte e quanto altro ritenuto meritevole di tutela dalla Commissione Edilizia Integrata. Per tali edifici, oltre alle specifiche disposizioni contenute nella disciplina di zona, valgono le norme di cui agli artt. 13)-14)-15)-16)-17)-18)-19)-20)-21)-22)-23. Art. 26 INSEDIAMENTI TURISTICI E RICETTIVI. Per gli edifici turistici e ricettivi, esistenti alla data di adozione del PRG, sono ammesse le categorie di intervento di cui ai punti a), b), c), d), e), h), i) dell’art. 10 delle N.d.A., qualora non costituiscano modifica di destinazione d’uso, ed inoltre quegli interventi che conservando la destinazione di struttura ricettiva-alberghiera di cui alla L.R. n. 11 del 04/03/82 e s.m.ei. prevedono, per una sola volta, di realizzare un incremento di volume pari al 50% del volume esistente, con un massimo di 600 (mc), prescindendo dall’If e purchè siano conformi alle indicazioni, circa i tipi aggregativi ammessi e le tecnologie costruttive consentite, delle zone in cui tali edifici sono inseriti. Per ciò che attiene il rispetto delle distanze occorre fare riferimento alle norme del Codice Civile ed al contenuto dell’art. 9 del D.M. 1444/68; i vincoli relativi alle distanze potranno non essere rispettati qualora la ricostruzione sia compresa nell’inviluppo dell’edificio preesistente. Art. 27 ZONA OMOGENEA A. In tale zona sono vietate le nuove costruzioni. Le zone “A” sono state suddivise, al loro interno, in ambiti individuati in base alle loro caratteristiche storico-ambientali, così come risulta dalla tav, n. 13, secondo le seguenti classificazioni: Ac)- Nuclei di tessuto edilizio senza particolare interesse storico ambientale, ma aggregati in modo equilibrato a completare il contesto urbano; Ai)- Nuclei formati da complessi edilizi di valore storico-ambientale e caratteristici per forme originali di architettura spontanea. I)- INTERVENTI AMMESSI NELLE ZONE “Ac”. Per gli edifici esistenti, alla data di adozione del PRG, ricompresi in tali zone, sono ammesse le categorie di intervento di cui ai punti a), b), c), d), e), g), h), i) dell’art. 10 delle N.d.A., con possibilità di realizzare un incremento di volume pari al 10% del volume preesistente con un massimo di 50 (mc): tale incremento s’intende riferito all’interno edificio ed è realizzabile una sola volta onde inserire ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. Per ciò che attiene il rispetto delle distanze occorre fare riferimento alle norme del Codice Civile ed al contenuto dell’art. 9 del D.M. 1444/68. Gli interventi di cui sopra dovranno essere conformi alle seguenti indicazioni circa i tipi aggregativi ammessi e le tecnologie costruttive consentite. NORME PER GLI EDIFICI ESISTENTI IN ZONA “Ac” IN ASSENZA DI NORMATIVA PUNTUALE Art. 13 TIPI AGGREGATIVI AMMESSI Art. 14 RIVESTIMENTI EDIFICI Art. 15 TINTEGGIATURE E FINITURE Art. 16 COPERTURE GRONDE E PLUVIALI CAMINI Art. 17 LOGGE E SOFFITTE Art. 18 BALCONI Art. 19 INFISSO DI OSCURAMENTO SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO Art. 20 RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE PAVIMENTAZIONI ESTERNE Art. 21 INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE Art. 22 RECINZIONI II)- INTERVENTI AMMESSI NELLE ZONE “Ai”. A. 1-A. 2-A. 3 B. 2-B. 3 C. 2 D.2-D.3 E. 2 F. 2 G.1 H. 1 I.1-I.3 I.4-I.5-I.7-I.9 L. 1 M. 2 N. 2 O. 2 P. 2 Q. 1 Per gli edifici esistenti, alla data di adozione del PRG, ricompresi in tali zone, sono ammesse le categorie d’intervento di cui ai punti a), b), c), d), e), g), h), i) dell’art. 10 delle N.d.A., con possibilità di realizzare un incremento di volume pari al 10% del volume preesistente con un massimo di 30 (mc): tale incremento s’intende riferito all’intero edificio ed è realizzabile una sola volta onde inserire ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. Per ciò che attiene il rispetto delle distanze occorre fare riferimento alle norme del Codice Civile ed al contenuto dell’art. 9 del D.M. 1444/68. Gli interventi di cui sopra dovranno essere conformi alle seguenti indicazioni di Livello Ambientale-Puntuale riferite alle singole zone omogenee in cui sono stati suddivisi i centri d’interesse storico-ambientale oggetto della disciplina paesistica e del conseguente livello puntuale di pianificazione di cui al titolo III delle presenti N.d.A. Il livello delle elaborazioni effettuate, in sede di formazione della disciplina paesistica ed il dettaglio raggiunto dalla normativa puntuale, consentono l’attuazione diretta del PRG mediante la singola concessione edilizia. Tessuto edilizio storico: ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 REGIME NORMATIVO P.T.C.P.(Ass.Insediativo) NI.MA NI.MA NI.MA Art.10 INTERVENTI AMMESSI A–b–c–d-e A – b –c – d – e CASANOVA LERRONE A–b–c–d–e AUMENTO VOLUMETRICO 10% del Volume esistente con un max di 50 mc, come da art. 27 delle N.d.A. Art.13 CRITERI AGGREGATIVI A. 3.1 MODIFICAZIONI AMMESSE Edificio con struttura ed aspetto esterno definitivo; non sono ammesse variazioni esterne Gli interventi ammessi possono interessare le parti evidenziate sulla cartografia Edificio con struttura ed aspetto esterno definito; non sono ammesse variazioni esterne NOTE Sono ammesse variazioni sui prospetti evidenziati sulla cartografia Aumento volumetrico ottenibile con la chiusura della loggia sul fronte ovest Bucature sui prospetti nord ed est non modificabili Art. 14 RIVESTIMENTI EDIFICI B.1 B.1 B.1 Art. 15 TINTEGGIATURE E FINITURE C.1 C.1 C.1 NOTE Edificio completamente intonacato in origine Edificio completamente intonacato Art. 16 COPERTURE GRONDE E PLUVIALI CAMINI D.1 E.1 F.1 D.1 E.1 F.1 D.1 E.1 F.1 Art. 17 LOGGE E SOFFITTI Art. 18 BALCONI H.1 H.1 Art. 19 INFISSO DI OSCURAMENTO SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO I.1 – I.3 I.4 – I.9 L.1 I.1 I.4 – I.5 – I.9 L.1 I.1 I.4 – I.5 L.1 Art. 20 RAMPE, SCALE ESTERNE SOGLIE M.1 M.1 M.1 Art. 21 INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE O.1 O.1 O.1 Art. 24 RECINZIONI Q.1 Tessuto Edilizio Storico: CASANOVA LERRONE ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 REGIME NORMATIVO P.T.C.P. (Ass. Insediativi) NI-MA NI-MA NI-MA Art. 10 INTERVENTI AMMESSI Aumento Volumetrico A–b-c-d-e-h a-b-c-d-e-h a-b-c-d Art. 13 CRITERI AGGREGATIVI MODIFICAZIONI AMMESSE Gli interventi ammessi possono interessare le parti evidenziate sulla cartografia Gli interventi ammessi possono interessare le parti evidenziate sulla cartografia Edificio con struttura ed aspetto esterno definito; non sono ammesse variazioni esterne NOTE Gli interventi sui prospetti evidenziati devono riproporre l’aspetto di un volume compatto Gli interventi non modificando i prospetti e le volumetrie devono recuperare caratteri consoni con il contorno In considerazione del valore del manufatto si dovranno eliminare materiali ed interventi moderni eventualmente presenti Art. 14 RIVESTIMENTI EDIFICI B.1 B.1 B.1 Art. 15 TINTEGGIATURE E FINITURE C.1 C.1 C.1 NOTE Uniformare le tinte esistenti con quelle dell’Art. 15 delle N.d.A. Ripristinare le decorazioni sul prospetto ovest del complesso Art. 16 COPERTURE GRONDE E PLUVIALI CAMINI D.1 E.1 F.1 D.1 E.1 F.1 D.1 E.1 F.1 Art. 17 LOGGE E SOFFITTE G.1 Art. 18 BALCONI H.1 H.1 H.1 Art. 19 INFISSO DI OSCURAMENTO SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO I.1 I.4 – I.5 – I.7 L.1 I.1 I.4 – I.5 – I.7 L.1 I.1 – I.3 I.4 – I.5 – I.7 L.1 Art. 20 RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE PAVIMENTAZIONE ESTERNE M.1 N.1 M.1 N.1 M.1 Art. 21 INSEGNE E TENDE PERGOLE E TETTOIE Art. 24 RECINZIONI Q.1 Tessuto Edilizio Storico: CASTELLARO ZONA 9 ZONA 10 ZONA 11 REGIME NORAMATIVO P.T.C.P. (Ass. Insediativi) Art. 10 INTERVENTI AMMESSI AUMENTO VOLUMETRICO Art. 13 CRITERI ABROGATIVI MODIFICAZIONI AMMESSE NOTE Art. 14 RIVESTIMENTI EDIFICI Art. 15 TINTEGGIATURE E FINITURE NOTE Art. 16 COPERTURE GRONDE E PLUVIALI CAMINI Art. 17 LOGGE E SOFFITTE Art. 18 BALCONI Art. 19 INFISSO DI OSCURAMENTO SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO Art. 20 RAMPE,SCALE ESTERNE SOGLIE PAVIMENTAZIONI ESTERNE Art. 21 INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE Art. 24 RECINZIONI Tessuto Edilizio Storico: Art. 10 NI-MA a-b-c-d-e NI-MA a-b-c-d-e NI-MA c-b-c-d- Gli interventi ammessi possono interessare le parti evidenziate sulla cartografia L’intervento di cui al punto e è riferito alla porzione di edificio che insiste sul mappale 201 Edificio con struttura ed aspetto esterno definito: non sono ammesse variazioni esterne Bucature sui prospetti nord ed est non modificabili Conservare collegamenti voltati con zona 10 B.1 C.1 Gli interventi ammessi possono interessare le parti evidenziate sulla cartografia Migliorare l’inserimento nel contesto con: parapetto in pietra del terrazzino ed intonacatura muratura in blocchi B.1 – B.2 C.1 Migliorabile l’inserimento nel contesto del rivestimento D.1 E.1 F.1 D.1 E.1 F.1 D.1 E.1 F.1 B.1 – B.2 H.1 limitatamente al map. 201 I.1 h.1 I.1 I.1 I.4 – I.5 – I.7 L.1 M.1 I.4 – I.5 – I.7 L.1 M.1 I.4 – I.5 – I.7 L.1 M.1 N.1 N.1 P.1 Q.1 Q.1 CASTELLARO REGIME NORMATIVO P.T.C.P. (Ass. Insediativi) INTERVENTI AMMESSI ZONA 12 ZONA 13 NI-MA a-b-c-d-e NI-MA a-b-c-d-e Art. 13 AUMENTO VOLUMETRICO CRITERI AGGREGATIVI MODIFICAZIONI AMMESSE NOTE Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 24 RIVESTIMENTI EDIFICI TINTEGGIATURE E FINITURE NOTE COPERTURE GRONDE E PLUVIALI CAMINI LOGGE E SOFFITTE BALCONI INFISSO DI OSCURAMENTO SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO RAMPE,SCALE ESTERNE SOGLIE PAVIMENTAZIONE ESTERNE INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE RECINZIONI Gli interventi ammessi possono interessare le parti evidenziate sulla cartografia Mantenere e valorizzare l’arco e la pseudovolta in pietra esistenti sul lato est B.1 – B.2 C.1 Gli interventi ammessi possono interessare le parti evidenziate sulla cartografia Eliminare la copertura precaria (tettoia) sul mappale 338 B.1 – B.2 Limitatamente ad i prospetti intonacati D.1 E.1 F.1 D.1 E.1 F.1 I.1 I.1 I.4 – I.5 – I.7 L.1 M.1 I.4 – I.5 – I.7 L.1 M.1 N.1 N.1 Tessuto Edilizio Storico: Art. 10 Art. 13 MAREMO SOPRANO ZONA 14 REGIME NORMATIVO P.T.C.P. (Ass. Insediativo) IS-MA INTERVENTI AMMESSI a-b-c-d AUMENTO VOLUMETRICO CRITERI AGGREGATIVI MODIFICAZIONI Edificio con struttura AMMESSE ed aspetto esterno definito; non sono ammesse variazioni esterne NOTE Zona già interessata da intervento di ZONA 15 ZONA 16 IS-MA a-b-c-d-e-h IS-MA a-b-c-d Non sono ammesse variazioni volumetriche e prospettiche Edificio con struttura ed aspetto esterno definito; non sono ammesse variazioni volumetriche e prospettiche Bucature sui prospetti non Si riconfermano le indicazioni del recupero effettuato con criteri idonei Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 24 progetto di recupero approvato dal Comune B.1 – B.2 modificabili RIVESTIMENTI EDIFICI TINTEGGIATURE E FINITURE NOTE B.1 –B.2 COPERTURE GRONDE E PLUVIALI CAMINI LOGGE E SOFFITTE BALCONI INFISSO DI OSCURAMENTO SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO RAMPE,SCALE ESTERNE SOGLIE PAVIMENTAZIONI ESTERNE INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE RECINZIONI D.1 E.1 F.1 G.1 D.1 E.1 F.1 Limitatamente alla parte di prospetto intonacata D.1 E.1 F.1 I.1 – I.3 I.4 – I.5 L.1 M.1 I.1 – I.3 I.4 – I.5 L.1 M.1 I.1 I.4 – I.5 L.1 M.1 N.1 N.1 N.1 P.1 Q.1 P.1 Q.1 P.1 Q.1 ZONA 18 ZONA 19 IS-MA a-b-c-d-e IS-MA a-b-c-d Non sono ammesse variazioni volumetriche e prospettiche Edificio con struttura ed aspetto esterno definito; non sono ammesse variazioni volumetriche e prospettiche Bucature sui prospetti non modificabili Tessuto Edilizio Storico: Art. 10 Art. 13 MAREMO SOPRANO ZONA 17 REGIME NORMATIVO P.T.C.P. (Ass. Insediativo) IS-MA INTERVENTI AMMESSI a-b-c-d-e-h AUMENTO 10% del Volume VOLUMETRICO esistente con un max di 50 mc, come da art, 27 delle N.d.A CRITERI AGGREGATIVI A.3.1 MODIFICAZIONI Gli interventi AMMESSE ammessi possono interessare le parti evidenziate sulla cartografia B.1 – B.2 C.1 NOTE L’aumento volumetrico è finalizzato al recupero e allo inserimento dei volumi estranei alla Da migliorare l’inserimento della cellula edilizia aggiunta ad est Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 24 RIVESTIMENTI EDIFICI TINTEGGIATURE E FINITURE NOTE COPERTURE GRONDE E PLUVIALI CAMINI LOGGE E SOFFITTE BALCONI INFISSO DI OSCURAMENTO SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO RAMPE,SCALE ESTERNE SOGLIE PAVIMENTAZIONI ESTERNE INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE RECINZIONI Tessuto Edilizio Storico: tipologia edilizia B.1 – B.2 C.1 B.1 C.1 B.1 – B.2 C.1 D.1 E.1 F.1 Limitatamente alla parte di prospetto intonacata D.1 E.1 F.1 Limitatamente alla parte di prospetto intonacata D.1 E.1 F.1 H.1 I.1 I.1 I.1 I.4 – I.5 L.1 M.1 I.4 - I.5 L.1 M.1 I.4 – I.5 L.1 M.1 N.1 N.1 N.1 Q.1 P.1 Q.1 P.1 Q.1 POGGIO ZONA 20 Art. 10 Art. 13 REGIME NORMATIVO P.T.C.P. (Ass. Insediativo) INTERVENTI AMMESSI AUMENTO VOLUMETRICO CRITERI AGGREGATIVI MODIFICAZIONI AMMESSE NOTE ZONA 21 NI-MA NI-MA a-b-c-d-e a-b-c-d-e 10% del Volume 10% del Volume esistente con un max esistente con un max di 50 mc, come da art. di 50 mc, come da art. 27 delle N.d.A 27 delle N.d.A Gli interventi ammessi possono interessare le parti evidenziate sulla cartografia Deve ricercarsi l’inserimeto del prospetto nord nel contesto ambientale ZONA 22 NI-MA a-b-c-d-e-h-i 10% del Volume esistente con un max di 50 mc, come da art. 27 delle N.d.A A.1.1 – A.1.2 Gli interventi Gli interventi ammessi possono ammessi possono interessare le parti interessare le evidenziate sulla parti evidenziate cartografia sulla cartografia L’inserimento L’intervento è ambientale dei fronti mirato al in oggetto può recupero dei realizzarsi con il volumi sul fronte recupero delle finiture Nord ed al e delle tipologie risanamento della d’impianto zona nella sua interezza Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 24 RIVESTIMENTI EDIFICI TINTEGGIATURE E FINITURE NOTE COPERTURE GRONDE E PLUVIALI CAMINI LOGGE E SOFFITTE BALCONI INFISSO DI OSCURAMENTO SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO RAMPE,SCALE ESTERNE SOGLIE PAVIMENTAZIONI ESTERNE INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE RECINZIONI Tessuto Edilizio Storico: Art. 10 Art. 13 Art. 16 B.1 – B.2 C.1 B.1 – B.2 C.1 D.1 E.1 F.1 G.1 D.1 E.1 F.1 I.1 D.1 E.1 F.1 G.1 H.1 I.1 H.1 I.1 – I.3 I.4 – I.5 – I.7 L.1 M.1 I.4 – I.5 – I.7 L.1 M.1 I.4 – I.5 – I.7 L.1 M.1 N.1 N.1 N.1 P.1 Q.1 P.1 POGGIO REGIME NORMATIVO P.T.C.P. (Ass. Insediativo) INTERVENTI AMMESSI AUMENTO VOLUMETRICO CRITERI AGGREGATIVI MODIFICAZIONI AMMESSE NOTE Art. 14 Art. 15 B.1 C.1 RIVESTIMENTI EDIFICI TINTEGGIATURE E FINITURE NOTE COPERTURE ZONA 23 ZONA 24 ZONA 25 NI-MA a-b-c-d-e-h-i 10% del Volume esistente con un max di 50 mc, come da art. 27 delle N.d.A A.1.1 – A.1.2 – A.1.3 Gli interventi ammessi possono interessare le parti evidenziate sulla cartografia NI-MA a-b-c-d-e-h-i 10 % del Volume esistente con un max di 50 mc, come da art. 27 delle N.d.A A.1.1 – A.1.2 Gli interventi ammessi possono interessare le parti evidenziate sulla cartografia NI-MA a-b-c-d Oggetto Il recupero della dell’intervento è il volumetria demolita recupero strutturale e dovrà avvenire nel tipologico della zona, rispetto dei materiali e delle tipologie particolarmente nel originarie fronte Nord B.1 – B.2 B.1 – B.2 C.1 C.1 D.1 D.1 Edificio con struttura ed aspetto esterno definito; non sono ammesse variazioni esterne B.1 – B.2 C.1 D.1 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 24 GRONDE E PLUVIALI CAMINI LOGGE E SOFFITTE BALCONI INFISSO DI OSCURAMENTO SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO RAMPE,SCALE ESTERNE SOGLIE PAVIMENTAZIONI ESTERNE INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE RECINZIONI Tessuto Edilizio Storico: Art. 10 Art. 13 REGIME NORMATIVO P.T.CP. (Ass. Insediativo) INTERVENTI AMMESSI CRITERI AGGREGATIVI NOTE Art. 16 E.1 F.1 G.1 E.1 F.1 H.1 I.1 – I.3 I.4 – I.5 – I.7 L.1 M.1 I.1 –I.3 I.4 – I.5 – I.7 L.1 M.1 I.1 I.4 – I.5 – I.7 L.1 M.1 N.1 N.1 N.1 Q.1 Q.1 Q.1 POGGIO MODIFICAZIONI AMMESSE Art. 14 Art. 15 E.1 F.1 G.1 RIVESTIMENTI EDIFICI TINTEGGIATURE E FINITURE NOTE COPERTURE GRONDE E PLUVIALI CAMINI ZONA 26 ZONA 27 ZONA28 NI-MA a-b-c-d-e NI-MA a-b-c-d- NI-MA a-b-c-d-e A.1.3 Gli interventi Edificio con Edificio con ammessi possono struttura ed aspetto struttura ed interessare le esterno definito; aspetto esterno parti evidenziate non sono ammesse definito; non sono sulla cartografia variazioni esterne ammesse variazioni esterne L’intervento Zona già interessata Bucature sui potrà riguardare da intervento di prospetti nord-est il solo fronte recupero effettuato e nord-ovest non nord; da con criteri e modificabili conservare il modalità idonee sovrappasso ligneo con la zona 30 sopra il vicolo B.1 – B-2 B.1 – B.2 B.1 –B.2 D.1 E.1 F.1 D.1 E.1 F.1 D.1 E.1 F.1 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 24 LOGGE E SOFFITTE G.1 BALCONI INFISSO DI OSCURAMENTO SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO RAMPE,SCALE ESTERNE SOGLIE PAVIMENTAZIONI ESTERNE INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE RECINZIONI Tessuto Edilizio Storico: Art. 10 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 24 G.1 I.1 I.4 – I.5 – I.7 L.1 M.1 I.1 – I.3 I.4 – I. 5 – I. 7 L.1 M.1 I.1 – I.3 I.4 – I.5 – I.7 L.1 M.1 N.1 N.1 N.1 Q.1 Q.1 POGGIO REGIME NORMATIVO P.T.C.P. (Ass. Insediativo) INTERVENTI AMMESSI CRITERI AGGREGATIVI MODIFICAZIONI AMMESSE NOTE G.1 ZONA 29 ZONA 30 Ni-MA a-b-c-d-e NI-MA a-b-c-d Gli interventi ammessi possono interessare le parti evidenziate sulla cartografia Edificio con struttura ed aspetto esterno definito; non sono ammesse variazioni esterne Da mantenersi il sovrappasso ligneo di collegamento con la zona 26 Si dovrà integrare il volume ricostruito con il contorno: intonacatura dei prospetti, forma delle bucature tradizionale, etc. RIVESTIMENTI EDIFICI B.1 B.1 TINTEGGIATURE E FINITURE C.1 NOTE La tinteggiatura è Ripristino tinteggiatura consentita per la sola parte per le parti già tinteggiate intonacata COPERTURE D.1 D.1 GRONDE E PLUVIALI E.1 E.1 CAMINI F.1 F.1 LOGGE E SOFFITTE G.1 G.1 BALCONI H.1 INFISSO DI OSCURAMENTO I.1 – I.3 I.1 – I.3 SERRAMENTI ESTERNI I.4 – I.5 – I.7 I.4 – I.5 – I.7 OPERE IN FERRO L.1 L.1 RAMPE,SCALE ESTERNE M.1 M.1 SOGLIE PAVIMENTAZIONI ESTERNE N.1 N.1 INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE RECINZIONI Q.1 Q.1 Art. 28 ZONA OMOGENEA B. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG la cui destinazione sia conforme alle previsioni dello stesso sono ammesse tutte le categorie d’intervento di cui all’art. 10 delle N.d.A., con possibilità di realizzare incrementi volumetrici a prescindere dall’indice fondiario, ma riferiti all’intero edificio e realizzabili una sola volta, con: a. concessione edilizia singola siano ammessi in particolare, la demolizione parziale e ricostruzione con possibilità d’ampliamento per una quota non eccedente il 10% del volume preesistente, elevabile al 20% nel caso d’alloggio singolo per particolari esigenze b. S.U.A per interventi di ristrutturazione urbanistica con possibilità di aumenti volumetrici fino al 50% della volumetria esistente e riferiti anche a singoli edifici. Per edifici sino a 200 mc. Per volumi superiori incremento del 20% Per ciò che attiene il rispetto delle distanze occorre fare riferimento alle norme del Codice Civile e al contenuto dell’art. 9 del D.M. 1444/68; i vicoli relativi alle distanze potranno non essere rispettati qualora la ricostruzione sia compresa nel perimetro dell’edificio preesistente. La zona “B” è suddivisa nelle seguenti due sottozone: Bc)- Ambiti urbani che non presentano caratteristiche estetiche, architettoniche ed urbanistiche di particolare valore o pregio; Bi)- Ambiti urbani senza rilevante interesse storico-ambientale, i cui edifici presentano elementi tipologici e costruttivi caratteristici dell’architettura spontanea e/o in quanto costituiscono organico completamento dell’impianto urbano costituito dalle zone “A”. Per gli Ambiti “Bi” e per gli edifici ricompresi nelle rimanenti zone “Bc” e classificati d’interesse storico-ambientale in base all’art. 25 gli interventi di cui sopra dovranno essere conformi alle seguenti indicazioni circa i tipi aggregativi ammessi e le tecnologie costruttive consentite. NORME PER GLI EDIFICI ESISTENTI IN ZONA “Bi” IN ASSENZA DI NORMATIVA PUNTUALE Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 TIPI AGGREGATIVI AMMESSI RIVESTIMENTI EDIFICI TINTEGGIATURE E FINITURE COPERTURE GRONDE E PLUVIALI CAMINI LOGGE E SOFFITTE BALCONI INFISSO DI OSCURAMENTO SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO RAMPE,SCALE ESTERNE, SOGLIE PAVIMENTAZIONI ESTERNE INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE RECINZIONI A.1 – A.2 – A.3 – A.4 B.1 – B.2 C.1 D.1 – D.5 E.1 F.1 G.1 H.1 I.1 – I.3 I.4 – I.5 – I.7 – I.9 L.1 M.1 N.1 O.1 P.1 Q.1 Per gli edifici compresi in zona “Bc”, ma di caratteristiche diverse da quelle degli edifici precedenti, gli interventi dovranno essere conformi alle seguenti indicazioni circa i tipi aggregativi e le tecnologie costruttive ammessi. NORME PER GLI EDIFICI ESISTENTI IN ZONA “Bc” IN ASSENZA DI NORMATIVA PUNTUALE Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 TIPI AGGREGATIVI AMMESSI RIVESTIMENTI EDIFICI TINTEGGIATURE E FINITURE COPERTURE GRONDE E PLUVIALI CAMINI LOGGE E SOFFITTE BALCONI INFISSO DI OSCURAMENTO SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE PAVIMENTAZIONI ESTERNE INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE RECINZIONI Art. 29 A.1 – A.2 – A.3 – A.4 B.2 –B.3 C.2 D.2 – D.3 – D.4 – D.5 E.2 F.2 G.1 H.1 I.1 – I.3 I.4 – I.6 – I.8 – I.9 L.1 M.2 N.2 O.2 P.2 Q.1 ZONA OMOGENEA C. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG sono ammesse le categorie d’intervento di cui ai punti a), b), c), d), e), g), h), i) dell’art. 10 delle N.d.A., qualora non costituiscano modifica di destinazione d’uso ed inoltre non realizzino aumento di volumetria. I vincoli relativi alle distanze potranno non essere rispettati se la ricostruzione è ricompressa nell’inviluppo dell’edificio demolito. Per gli edifici compresi in zona “C” gli interventi dovranno essere conformi alle seguenti indicazioni circa i tipi aggregativi ammessi e le tecnologie costruttive consentite. NORME AMBIENTALI PER GLI EDIFICI ESISTENTI IN ZONA “C” Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 TIPI AGGREGATIVI AMMESSI RIVESTIMENTI EDIFICI TINTEGGIATURE E FINITURE COPERTURE GRONDE E PLUVIALI CAMINI LOGGE E SOFFITTE BALCONI INFISSO DI OSCURAMENTO SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE PAVIMENTAZIONI ESTERNE INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE RECINZIONI STRADE E SPAZI PUBBLICI A.1 – A.2 – A.3 – A.4 B.3 C.2 D.3 – D.4 – D.5 E.2 F.2 G.1 H.1 I.1 – I.2 I.4 – I.5 – I.8 – I.9 L.1 M.2 N.2 O.2 P.2 Q.1 – Q.2 ST.2-ST.3-ST.5-ST.7 Art. 30 ZONA OMOGENEA E. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG sono ammesse le categorie d’intervento di cui ai punti a), b), c), d), e), g), h), i) dell’art. 10 delle N.d.A., qualora non siano modificate le destinazioni d’uso, con possibilità per una sola volta di realizzare l’incremento di volume pari al 20% del volume esistente, con massimo 100 (mc), prescindendo dall’If, ma nel rispetto degli altri indici di zona. Per le localizzazioni artigianali preesistenti all’adozione del PRG localizzate in zone E sono ammessi interventi di cui ai punti a), b), c), d) dell’art. 10 con possibilità di ampliamento dei fabbricati nella misura del 20% della superficie coperta per una sola volta. Per gli edifici compresi in zona “E” gli interventi dovranno essere conformi alle seguenti indicazioni: NORME AMBIENTALI PER GLI EDIFICI ESISTENTI IN ZONA “E” Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 TIPI AGGREGATIVI AMMESSI RIVESTIMENTI EDIFICI TINTEGGIATURE E FINITURE COPERTURE GRONDE E PLUVIALI CAMINI LOGGE E SOFFITTE BALCONI INFISSO DI OSCURAMENTO SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE PAVIMENTAZIONI ESTERNE INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE RECINZIONI STRADE E SPAZI PUBBLICI A.1 – A.2 – A.3 – A.4 B.2 – B.3 C.2 D.3 – D.4 – D.5 E.2 F.2 G.1 H.1 I.1 I.4 – I.6 – I.8 – I.9 L.1 M.2 N.2 O.2 P.2 Q.2 ST. 1 – ST. 2 – ST. 3 ST. 4 – ST. 5 – ST. 6 Art. 31 ZONA ME – MANUFATTI EMERGENTI Sul territorio sono presenti i seguenti manufatti riconosciuti d’interesse storicopaesistico dal P.T.C.P.: a. Chiesa della Madonna di Degna; b. Ponte romano con ricompresso Castel Poggiolo; c. Chiesa Madonna del Carmine nella fraz. Castellaro; d. Monte Mucchio di pietre; e. Torre di Ubaga; Conformemente alle indicazioni di P.T.C.P. per i manufatti suddetti sono individuati gli ambiti di rispetto assoggettati alle seguenti norme: attività ammesse: coltivazione dei fondi rurali e zone attrezzate di verde; edificabilità: non è ammesso alcun tipo di edificio; opere di sistemazione e di difesa idrogeologica, previo Studio Organico d’Insieme di cui all’art. 57 del P.T.C.P. CAPO II NORMATIVA PER NUOVI INTERVENTI Art. 32 NORME GENERALI PER LE ZONE RESIDENZIALI B-C. 1. DESTINAZIONE D’USO. Le zone residenziali sono destinate prevalentemente ad edilizia per abitazione: la superficie minima abitabile, per ogni unità abitativa, non potrà essere inferiore a 50 (mg) netti per nucleo di tre persone, aumentati di 20 (mg) netti per ogni ulteriore persona. Potranno essere consentiti: - Negozi; - Studi professionali e commerciali; - Magazzini e depositi di materiali non infiammabili, non odorosi, non polverosi; - Piccoli laboratori artigianali che non producano rumori né odori molesti o nocivi; - Autorimesse private; - Alberghi e ristoranti; - Edifici ed uffici pubblici o d’uso pubblico; - Locali per lo spettacolo e lo svago. Sono tassativamente esclusi: - Laboratori artigianali rumorosi; - Industrie, anche se di modeste dimensioni; - Depositi di materiali infiammabili, polverosi, odorosi; - Tutte quelle attività che risultano in contrasto con il carattere precipuo delle zone residenziali. 2. PARCHEGGI. Per ogni nuova costruzione si devono prevedere appositi locali o spazi liberi destinati ad autorimessa o parcheggio privati nella misura minima di 1 (mq)/ 10 (mc) di costruzione. Tali spazi devono essere accessibili dalla pubblica via ed ubicati in modo da non creare intralci alla circolazione veicolare. 3. COSTRUZIONI INTERRATE. Le costruzioni che saranno realizzate nel sottosuolo, al di fuori del sedime dell’edificio emergente dal suolo, sono convenzionalmente prive di cubatura, ma non potranno superare il 10% della superficie fondiaria ed inoltre dovranno rispettare le distanze Ds e De previste per ogni singola zona. 4. ALLINEAMENTI. L’edificazione dovrà rispettare gli allineamenti stradali e arretamenti di rispetto segnati sulle tavole; rimane in facoltà del Sindaco, su parere conforme della Commissione Edilizia, imporre ai nuovi fabbricati arretramenti di allineamento e di rispetto maggiori, anche se non segnati sulle tavole di PRG. Art. 33 ZONA OMOGENEA B. 1. La zona omogenea B di completamento comprende aree totalmente o parzialmente edificate per le quali non è prevedibile una sostanziale trasformazione. 2. Gli interventi ammessi nelle zone B di Castellaro, Poggio e Casanova Borgo, attuabili con singola concessione, in quanto a contatto con le zone A omonime devono essere progettati facendo particolare riferimento alle caratteristiche delle edificazioni storiche circostanti, adeguandosi all’immagine dell’ambiente urbano preesistente e impiegando in prevalenza i materiali, i colori e le caratteristiche formali compatibili con il linguaggio edilizio della zona. 3. Nella zona B gli interventi di nuova edificazione, compresi aumenti di volume necessari per ampliamenti e sopraelevazioni non ricadenti nei casi previsti dall’art. 28, sono consentiti con lo strumento della Concessione Edilizia singola nel rispetto dei seguenti indici: If = 0,50(mc/mq) H = 7,50 (m) Ds = 5,00 (m) De = 10,00 (m) Per ciò che attiene il rispetto delle distanze occorre fare riferimento alle norme del Codice Civile e al contenuto dell’art. 9 del D.M. 1444/68; i vincoli relativi alle distanze potranno non essere rispettati qualora la ricostruzione sia compresa nell’inviluppo dell’edificio preesistente. L’obiettivo è quello di realizzare adeguamenti formali e funzionali dei fabbricati esistenti, attraverso le opportune ridefinizioni progettuali per consentire un migliore inserimento ambientale ed un più armonico rapporto con le preesistenze edilizie circostanti attraverso l’uso di materiali, colori e ridefinizioni progettuali. NORME AMBIENTALI PER NUOVI INTERVENTI IN ZONA “B” Art. 13 Art. 14 Art. 15 TIPI AGGREGATIVI AMMESSI RIVESTIMENTI EDIFICI TINTEGGIATURE E FINITURE A.1 – A.2 – A.3 – A.4 B.2 – B.3 C.1 – C.2 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 COPERTURE GRONDE E PLUVIALI CAMINI LOGGE E SOFFITTE BALCONI INFISSO DI OSCURAMENTO SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE PAVIMENTAZIONI ESTERNE INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE RECINZIONI STRADE E SPAZI PUBBLICI D.2 – D.3 – D.5 E.1 – E.2 F.1 – F.2 G.1 H.1 I.1 I.4 –I.5 – I.6 – I.7 – I.8 – I.9 L.1 M.1 – M. 2 N.1 – N.2 O.1 – O.2 P.1 – P.2 Q.1 SR.1 – ST.2 – ST.3 – ST.5 – ST7 Art. 34 ZONA OMOGENEA C. La zona omogenea “C” comprende le parti del territorio inedificate o parzialmente edificate. Considerata la necessità di prevedere e/o completare le opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria, gli interventi nelle zone “C” sono subordinati al rilascio di Concessione Edilizia Convenzionata (C.E.C.) o all’approvazione di S.U.A. Con i suddetti strumenti d’intervento è d’obbligo la sottoscrizione di un atto con il quale il Soggetto attuatore s’impegna a realizzare contestualmente all’intervento le opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria funzionali all’intervento. All’interno delle zone “C” sono ammesse edificazioni con diversi regimi d’intervento secondo le seguenti modalità: a. Con C.E.C. nel rispetto dei seguenti indici: Sm = 1.250 (mq) If = 0,20 (mc/mq) H = 7,50 (m) Ds = 5,00 (m) Dc = 5,00 (m) De = 10,00 (m) E ammessa la trasferibilità dell’If tra lotti non contigui ricompresi all’interno del perimetro della zona omogenea “C” d’intervento. La redazione di nuovi progetti assoggettati a C.E.C. già rilasciate per assicurare un’organica crescita dell’insediamento in riferimento particolarmente alla realizzazione della rete viaria della zona e della sua connessione con la viabilità comunale esistente. La dotazione di servizi pubblici, di cui al D.M. 1444/68, nella quantità prevista dall’art. 9.4), dovrà essere reperita all’interno dell’area d’intervento. b. Con S.U.A nel rispetto dei seguenti indici: Sm = 10.000 (mq) It = 0,20 (mc/mq) If = 0,35 (mq) H = 7,50 (m) Ds = 5,00 (m) Dc = 5,00 (m) De = 10,00 (m) Lo S.U.A. potrà ricomprendere al suo interno sia aree inserite in zona “C” che aree destinate a servizi pubblici “S” di cui all’art. 44. Nel caso di attuazione con le modalità di cui al comma precedente alle aree destinate a servizi “S” è assegnato il seguente indice territoriale: It = 0,20 (mc/mq) Che dovrà essere trasferito sul lotto edificabile. NORME AMBIENTALI PER NUOVI INTERVENTI IN ZONA “C” Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 TIPI AGGREGATIVI AMMESSI RIVESTIMENTI EDIFICI TINTEGGIATURE E FINITURE COPERTURE GRONDE E PLUVIALI CAMINI LOGGE E SOFFITTE BALCONI INFISSO DI OSCURAMENTO SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE PAVIMENTAZIONI ESTERNE INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE RECINZIONI STRADE E SPAZI PUBBLICI Art. 35 A.1 – A.2 – A.3 – A.4 B.2 – B.3 C.2 D.3 – D.5 E.2 F.2 G.1 H.1 I.1 – I.2 I.4 – I.6 – I.8 – I.9 L.1 M.2 N.2 0.2 P.2 Q.1 – Q.2 ST.1 – ST.2 – ST.3 – ST.5 – ST.7 ZONA OMOGENEA DE. La zona omogenea DE è destinata ad edifici ed impianti artigianali, con esclusione assoluta d’industrie nocive o pericolose, nonchè ad attività produttive di tipo agricolo. L’edificazione in tale zona, per attività artigianali, è soggetta obbligatoriamente a S.U.A nel rispetto delle seguenti prescrizioni. A. DESTINAZIONI AMMESSE: - Edifici per produzione artigianale; - Magazzini e depositi; - Uffici e laboratori; - Abitazioni del custode o dei proprietari per ogni edificio in misura pari a 100 (mq) netti; - Impianti tecnologici; - Attrezzature sportive e verde attrezzato. B. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI: Nella progettazione degli interventi oltre alle aree da cedere al Comune per opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9.4), si dovranno prevedere aree da destinare: - A parcheggio privato nella misura di 10 (mq) ogni 100 (mq) di superficie utile lorda Su; - A verde privato nella misura del 10% dell’intera superficie fondiaria. Gli interventi di nuova edificazione sono consentiti nel rispetto dei seguenti indici: Sm = 10.000 (mq) Su = 30% della superficie fondiaria Rc = ¼ H = 8,50 (m) Ds = 10,00 (m) De = 20,00 (m) I nuovi interventi in tale zona, per attività produttive di tipo agricolo, dovranno fare riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 38 per la ZONA OMOGENEA AGRICOLA E2. Gli interventi di nuova edificazione all’interno della zona “DEC” avverranno mediante concessione edilizia convenzionata; gli ampliamenti e/o le nuove volumetrie non potranno superare il 30% delle volumetrie esistenti alla data di adozione del presente PRG; le destinazioni ammesse riguardano magazzini per produzione artigianale e/o commerciale, magazzini e depositi, uffici e laboratori, impianti tecnologici; potrà essere inoltre realizzata un’abitazione per il conduttore dell’azienda in misura non superiore a 100 mq di superficie utile netta. Nella progettazione degli interventi oltre alle aree da cedere al Comune per opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9.4), si dovranno prevedere aree da destinare: - A parcheggio privato nella misura di 10 (mq) ogni 100 (mq) di superficie utile lorda Su; - A verde privato nella misura del 10% dell’intera superficie fondiaria. Gli interventi di nuova edificazione sono consentiti nel rispetto dei seguenti indici: Sm = intera zona Rc = ¼ H = 8,50 (m) Ds = 5,00 (m) De = 10,00 (m) NORME AMBIENTALI PER NUOVI INTERVENTI IN ZONA “DE” Art. 13 Nota Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 TIPI AGGRAGATIVI AMMESSI Inoltre gli edifici artigianali potranno essere del tipo RIVESTIMENTI EDIFICI TINTEGGIATURE E FINITURE COPERTURE GRONDE E PLUVIALI CAMINI LOGGE E SOFFITTE BALCONI INFISSO DI OSCURAMENTO SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO RAMPE,SCALE ESTERNE, SOGLIE PAVIMENTAZIONI ESTERNE INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE RECINZIONI STRADE E SPAZI PUBBLICI A.1 – A.2 - A.3 - A.4 T8 – T9 B.2 – B.3 C.2 D.4 – D.5 E.2 F.2 G.1 H.1 I.1 – I.2 I.4 - I.5 - I.6 - I.8 - I.9 L.1 M.2 N.2 O.2 P.2 Q.2 ST.1 - ST.2 – ST.3 – ST.5 – ST.8 Art. 36 NORME GENERALI PER LA ZONA AGRICOLA E. E’ la zona destinata all’esercizio delle attività connesse direttamente all’agricoltura. L’indicazione delle zone E è presente solo nella cartografia d’azzonamento in scala 1:5000. In tale zona sono consentite le seguenti destinazioni: 1. abitazione per coltivatori e per addetti all’agricoltura; 2. impianti ed attrezzature necessarie alla produzione orto-floro-frutticola (serre, vasche, etc.); 3. fabbricati per il ricovero del bestiame; 4. fabbricati per il ricovero delle attrezzature, la conservazione e la lavorazione dei prodotti; 5. residenza agro-turistica e residenza in genere; 6. viabilità interpoderale che potrà essere attuata, anche se non espressamente indicata nel PRG, solo se ricalcherà tracciati preesistenti e non sarà di larghezza superiore a 2,50 (m) e non richiederà sbancamenti o rilevati di altezza superiore a 1,50 (m) Tale zona omogenea si suddivide nelle seguenti zone omogenee territoriali: E0, E2, E3. Nelle zone agricole, nell’ambito di zone territoriali omogenee, è ammessa la trasferibilità dell’If, tra lotti non contigui, entro un raggio di 1.000 (m) rispetto al sedime della nuova costruzione, mediante atto pubblico di vincolo da trascrivere a favore del Comune. Nelle zone agricole è vietato il disboscamento per ragioni di urbanizzazione ad eccezione di quello strettamente necessario per l’apertura di nuove infrastrutture viarie. I fabbricati per il ricovero del bestiame e delle attrezzature e per la conservazione e la lavorazione dei prodotti di cui ai punti 3) e 4) precedenti sono convenzionalmente privi di cubatura, ma devono rispettare gli indici Rc e H definiti per ogni singola zona oltre agli indici De e Ds generali. Nelle zone E, in osservanza dell’art. 4 del D.I. 02/04/1968, si dovranno destinare quantità minime di spazi per l’istruzione e le attrezzature di interesse comune, in misura pari a 6 (mq/ab). PIANO DI SVILUPPO AGRICOLO. Per gli imprenditori agricoli che richiedono concessione edilizia convenzionata presentando un “PIANO DI SVILUPPO AGRICOLO” l’indice If di zona potrà essere aumentato fino al valore massimo: If = 0.05 (mc/Mq) COSTRUZIONI A SERRA. La costruzione di serre, regolamentata dalla l.r. 01/06/1976 N. 17, è ammessa nella zona potrà essere aumentato fino al valore massimo: If = 0,05 (mc/mq) COSTRUZIONI A SERRA. La costruzione di serre, regolamentata dalla L.R. 01/06/1976 n. 17, è ammessa nella zona territoriale omogenea E2, per la quale valgono i seguenti indici: H = 6,00 (m) Rc = 50/100 De = 6,00 Ds = 3,00 (m) Le opere e contenimento devono rispettare l’altezza massima H = 3,00 (m) mentre devono essere previste e realizzate adeguate opere di raccolta e di allontanamento delle acque meteoriche. COSTRUZIONI INTERRATE. Eventuali costruzioni interrate potranno essere realizzate al di fuori del sedime dell’edificio emergente, ma essendo considerate convenzionalmente prive di cubatura, non potranno superare il 10% della superficie fondiaria ed inoltre dovranno rispettare le distanze Ds e De previste per ogni singola zona. PARCHEGGI. Per ogni nuova costruzione si devono prevedere appositi locali o spazi destinati ad autorimessa o parcheggio privati nella misura minima di 1 (mq) ogni 10 (mc) di costruzione. NORME AMBIENTALI PER NUOVI INTERVENTI IN ZONA “E” Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 TIPI AGGREGATIVI AMMESSI RIVESTIMENTI EDIFICI TINTEGGIATURE E FINITURE COPERTURE GRONDE E PLUVIALI CAMINI LOGGE E SOFFITTE BALCONI INFISSO DI OSCURAMENTO SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE PAVIMENTAZIONI ESTERNE INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE RECINZIONI STRADE E SPAZI PUBBLICI Art. 37 A.1 – A.2 – A.3 – A.4 B.2 – B.3 C.2 D.3 – D.5 E.2 F.2 G.1 H.1 I.1 – I.2 I.4 – I.5 – I.6 – I.8 – I.9 L.1 M.2 N.2 O.2 P.2 Q.2 ST.1 – ST.2 – ST.3 – ST.4 ST. 5 – ST.6 – ST.8 ZONA OMOGENEA TERRITORIALE AGRICOLA E2. Tale zona comprende le parti del territorio destinate all’ortofrutticola e a coltivazioni legnose. L’edificazione è consentita con Concessione Edilizia singola nel rispetto dei seguenti indici: De = 10,00 (m) Ds = 10,00 (m) (salvo maggiori distanze previste dal D.P.R. 495 del 16/12/92 e s.m.i.) Destinazione = punto 1), di cui all’art. 31 If = 0,03 (mc/mq) H = 7,50 (m) Destinazione = punti 3), 4) di cui all’art. 31 Rc = 1/25 H = 4,50 (m) Art. 39 ZONA OMOGENEA TERRITORIALE AGRICOLA E3. Tale zona comprende le zone boschive del territorio. In tale zona sono consentiti interventi edilizi unicamente per favorire un più razionale sfruttamento delle risorse produttive ad esclusione della costruzione di nuovi edifici residenziali. Sono pertanto ammessi incrementi delle volumetrie esistenti fino ad un massimo del 20% ed è consentita, utilizzando un indice di fabbricabilità di 0,01 (mc/mq), la realizzazione di volumi non abitabili di servizio e connessi allo sfruttamento delle risorse agricole e boschive dei fondi. L’edificazione è consentita con Concessione Edilizia singola nel rispetto dei seguenti parametri: De = 10,00 (m) Ds = 10,00 (m) H = 4,50 (m) Art. 40 ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE F. NORME GENERALI. Sono le zone del territorio destinate ad attrezzature ed impianti per attività d’interesse generale a livello comunale e sovracomunale. In esse deve essere svolto un servizio di pubblica utilità ed in ogni caso, le attività insediate devono svolgere un importante ruolo in termini di apporto di servizi, di peso economico, di qualificazione dell’offerta turistica, più in generale d’innalzamento della qualità della vita all’interno del Comune e nel territorio circostante. Tale zona omogenea si suddivide nelle seguenti zone omogenee territoriali: “FC” – “FG” – “FP”. Art. 41 ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE PER COMPEGGIO “FC”. La zona in oggetto è destinata ad ospitare attrezzature ricettive e per il turismo tipo campeggio, in tale area è obbligatorio lo S.U.A. - ATTIVITA’ COMPATIBILI. Nell’area troveranno posto le attrezzature del campeggio e le strutture al servizio dello stesso - EDIFICI. Sono consentiti gli edifici collegati alle attività del campeggio quali ufficio, spaccio, locali tecnici coperti, magazzini, docce e servizi igienici, tettoie e quanto altro occorra, nel rispetto dei seguenti indici: Sm = 10.000 (mq) It = 500 (mc/ha) If = 0,10 (mc/mq) H = 4,50 (m) De = 20,00 (m) Ds = 20,00 (m) - PRESCRIZIONI AMBIENTALI. La sistemazione complessiva dell’area valorizzare l’ambito di fondovalle collinare con il sentiero esistente: la strada di accesso dovrà essere realizzata con le caratteristiche di strada agricola (strada tipo ST. 4 art. 25), con le eventuali opere di contenimento in pietra faccia vista. NORME AMBIENTALI PER NUOVI INTERVENTI IN ZONA “FC” Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 TIPI AGGREGATIVI AMMESSI RIVESTIMENTI EDIFICI TINTEGGIATURE E FINITURE GRONDE E PLUVIALI CAMINI LOGGE E SOFFITTE BALCONI INFISSO DI OSCURAMENTO A.1 – A.2 – A.3 B.2 – B.3 D.3 – D.5 E.2 F.2 G.1 H.1 I.1 – I.2 SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE PAVIMENTAZIONI ESTERNE INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE RECINZIONI STRADE E SPAZI PUBBLICI Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 I.4 – I.5 – I.6 – I.8 – I.9 L.1 M.2 N.2 O.2 P.2 Q.2 ST.1- ST.2-ST.3-ST.4-ST.5-ST.6 Art. 42 ZONA DESTINATA AD IMPIANTO GOLF “FG” Tale zona è destinata ad ospitare le attrezzature per il gioco del golf e deve essere assoggettata a S.U.A. esteso all’intera area per sviluppare e definire nel dettaglio le seguenti indicazioni. - ATTIVITA’ COMPATIBILI. Nell’area troveranno posto il percorso con i campi da gioco veri e propri e le strutture al servizio degli stessi; in fregio all’impianto si potranno ricavare percorsi per il jogging e piste per mountain-bike. - EDIFICI. Sono consentiti gli edifici collegati alle attività del golf quali clubhouse, locali tecnici coperti, magazzini, servizi igienici, tettoie e quanto altro occorra da realizzarsi in aggiunta agli edifici esistenti e nel rispetto dei seguenti indici: It = 200 (mc/ha) H = 6,00 (m) De = 20,00 (m) Ds= 20,00 (m) a. b. c. d. PRESCRIZIONI AMBIENTALI. Lo strumento attuativo dovrà porre particolare attenzione alla risoluzione delle problematiche ambientali collegate all’impianto quali: Il riassetto vegetazionale delle aree in funzione dell’attività sportiva; La sistemazione ed il rimodellamento dei terreni; La regimazione dei corsi d’acqua non pubblici; La valorizzazione dell’ambito di fondovalle e di quello collinare. NORME AMBIENTALI PER NUOVI INTERVENTI IN ZONA “FG” Art. 13 Art. 14 Art. 15 TIPI AGGREGATIVI AMMESSI RIVESTIMENTI EDIFICI TINTEGGIATURE E FINITURE A.1- A.2 – A.3 – A.4 B.2 – B.3 C.2 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 COPERTURE CAMINI LOGGE E SOFFITTE BALCONI INFISSO DI OSCURAMENTO SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE PAVIMENTAZIONI ESTERNE INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE RECINZIONI STRADE E SPAZI PUBBLICI D.3 F.2 G.1 I.1 I.4 – I.5 – I.8 – I.9 L.1 M.2 N.2 O.2 P.2 Q.2 ST.2 – ST.3 – ST.4 – ST.5 – ST.6 Art. 43 ZONA DESTINATA A PARCO ATTREZZATO ED ATTIVITA’ SPORTIVE “FP” Tale zona è destinata al tempo libero ed all’esercizio di attività sportive all’aria aperta con strumenti di tipo diverso in funzione della loro incidenza sul territorio. - ATTIVITA’ COMPATIBILI. È consentita, con concessione singola, la realizzazione di un’area verde leggermente attrezzata nel rispetto delle seguenti destinazioni ed indici: a. Un impianto per il tiro al piattello; b. Un impianto per il tiro con l’arco; Vol. max. = 1.000 (mc) H = 4,50 (m) De = 20,00 (m) Ds = 20,00 (m) Inoltre è consentita, con S.U.A., realizzazione di un impianto avente la seguente destinazione ed indici: c. Impianto finalizzato alla diffusione e all’esercizio dell’attività equestre; Sm = 15.000 Vol. max. = 5.000 H = 4,50 (m) De = 20,00 (m) Ds = 20,00 (m) EDIFICI. Sono consentiti gli edifici connessi allo svago ed alle attività di cui ai punti a) e b) precedenti ed in particolare gli edifici ed attrezzature per l’impianto equestre quali: - Parcheggi utenti e mezzi di servizio; - Servizi di circolo; - Scuderia; - Concimaia; - Recinti; - Maneggio coperto; - Maneggio scoperto; - Tondino; - Campi per attività sportiva equestre; PRESCRIZIONI AMBIENTALI. la sistemazione complessiva dell’area dovrà valorizzare l’ambito collinare con il sentiero esistente, la strada di accesso dovrà essere realizzata con le caratteristiche di strada agricola ( strada tipo ST. 4), con eventuali opere di contenimento in pietra faccia a vista. NORME ABIENTALI PER NUOVI INTERVENTI IN ZONA “FP” Art. 13 Art. 14 Ar. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art, 21 Art. 22 Art. 23 TIPI AGGREGATIVI AMMESSI RIVESTIMENTI EDIFICI TINTEGGIATURE E FINITURE COPERTURE GRONDE E PLUVIALI CAMINI LOGGE E PLUVIALI BALCONI INFISSO DI OSCURAMENTO SERRAMENTI ESTERNI OPERE IN FERRO RAMPE, SCALE ESTERNE, SOGLIE PAVIMENTAZIONI ESTERNE INSEGNE, TENDE PERGOLE E TETTOIE RECINZIONI STRADE E SPAZI PUBBLICI A.1 – A.2 –A.3 – A.4 B.2 – B.3 C.2 D.3 E.2 F.2 G.1 I.1 I.4 – I.5 – I.8 – I.9 L.1 M.2 N.2 O.2 P.2 Q.2 ST.2 – ST.3 – ST.4 – ST.5 – ST.6 Art. 44 NORME PER LE ZONE S. Tali aree sono destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria e potranno essere acquisite al patrimonio comunale mediante esproprio o cessione gratuita a scomputo di oneri di urbanizzazione o con vincolo a destinazione d’uso pubblico. Le aree destinate dal presente piano ad attrezzature pubbliche non potranno avere altra destinazione d’uso. L’edificazione avverrà con strumenti differenziati a seconda delle destinazioni delle singole aree individuate con apposito segno grafico e nel rispetto degli indici edilizi connessi alle singole attrezzature nel modo seguente: 1. SI: area destinata a scuola materna ed asilo nido che si conferma nella consistenza attuale. 2. SV: spazi pubblici attrezzati a parco, gioco, sport. Tali aree sono destinate ad attività legate al tempo libero: in esse potranno essere localizzati impianti sportivi e ricreativi, parchi e giardini, con le relative attrezzature (panchine, giochi per bimbi, ecc) il tutto nel pieno rispetto delle essenze esistenti e con l’obbligo di provvedere a nuove piantumazioni con alberi di medio-alto fusto in ragione di un esemplare ogni 50(mq). In tali zone sono consentite piccole costruzioni a servizio del pubblico nel rispetto dei seguenti indici: It = 0,03 (mc/mq) H = 3,50 (m) De = 10,00 (m) Ds = 5,00 (m) Dc = 5,00 (m) 3. SP: aree per parcheggi pubblici. In tali zone è consentito, con l’intervento diretto mediante concessione edilizia, l’attrezzatura e la sistemazione delle aree scoperte ad esclusivo uso pubblico. Dovrà essere predisposta un’idonea piantumazione con alberi di medio-alto fusto in ragione di un esemplare ogni due posti auto. E’ consentita la realizzazione di autorimesse in struttura interrata attraverso lo strumento della concessione edilizia convenzionata; nella convenzione dovrà essere indicata, tra l’altro, la superficie destinata a parcheggio pubblico e quella riservata ad uso privato, nonché le modalità d’intervento. 4. ST: aree per impianti tecnologici. Sono quelle parti del territorio comunale destinate ad ospitare attrezzature, impianti e fabbricati del sistema di reti canalizzate dei servizi tecnologici per la distribuzione dei servizi all’utenza degli insediamenti sparsi nel territorio comunale. La realizzazione delle attrezzature e degli impianti tecnologici, in base al disposto dell’art. 41 quater L.U. 1150/42 e dell’art. 3 L. 1357/55 possono essere autorizzati in deroga alle diverse prescrizioni di zona; dovranno comunque essere rispettate le specifiche normative vigenti in materia e le opere non dovranno contrastare con l’interesse generale. In particolare sulla tavola della Zonizzazione di Piano in scala 1:5.000 è riportato l’azzonamento dell’area da destinare ad impianto per la depurazione delle acque reflue urbane. L’edificazione su tale area potrà avvenire in funzione delle esigenze della tipologia impiantistica e della salvaguardia dell’ambiente circostante e della sua destinazione prevista in Piano. Art. 45 DEROGHE Per i soli edifici ed impianti pubblici ed in casi eccezionali per quelli di interesse pubblico il Sindaco può concedere alle norme di attuazione del PRG relative ai seguenti parametri: - Altezza massima degli edifici; - Distanza minima tra i fabbricati; - Distanza minima delle costruzioni dai cigli stradali. Al fine di cui sopra il Sindaco deve richiedere il nulla osta al competente organo regionale, secondo la procedura di cui all’art. 3 della legge 21/12/1955 n. 1357 e dell’art. 41 quater della L.U. n. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni. TITOLO V NORME DI ATTUAZIONE DI CATATTERE GEOLOGICO CAPO I Art. 46 FASI DI LAVORO In relazione alle peculiarità della specifica zona di territorio interessata ed al particolare tipo di intervento sottoposto all’approvazione della civica amministrazione è obbligatorio: a. Produrre, in ogni fase della pratica di approvazione urbanistica e di autorizzazione o di concessione edilizia, quanto specificato nelle presenti norme; b. Attuare, in fase esecutiva, tutte le indicazioni e prescrizioni di carattere geologico contenute nelle relazioni allegate alle istanze e, se del caso, c. a. b. c. d. - • • • • • integrate su richiesta della Commissione Edilizia e della Civica Amministrazione; Produrre, prima o contestualmente all’istanza per il rilascio del decreto di abitabilità, o di agibilità, o alla dichiarazione di fine lavori, una succinta relazione a firma di un tecnico abilitato regolarmente iscritto all’Ordine, responsabilmente attestante, per suo diretto controllo in corso d’opera: La completa osservanza delle prescrizioni di cui alla vigente normativa ed in particolare al D.M. 11/03/1988; La puntuale attuazione delle indicazioni e delle prescrizioni di carattere geologico di cui all’autorizzazione, o della concessione edilizia; E se del caso, documentata e specifica relazione, in ordine agli eventuali e diversi accorgimenti tecnici adottati in sede esecutiva per la migliore soluzione di problemi geologici imprevisti, o diversamente riscontrati all’atto pratico, purchè, ovviamente, detti accorgimenti non si configurino come varianti alle opere approvate; Allegare alla relazione di cui al punto c), adeguata documentazione di carattere geognostico (ove e in quanto non consegnata alla Civica Amministrazione in una precedente fase della pratica edilizia) consistente in: Fotografie di scassi, prima del loro rivestimento o riempimento a copertura (scavi di fondazione, di drenaggio, scassi nel versante, pozzetti di saggio diretto, ecc.); Stratigrafie di sondaggi, pozzetti, trincee, ed esiti di qualsiasi tipo di prospezione geognostica diretta o indiretta e di prova o analisi geotecnica eseguite successivamente alla presentazione della documentazione allegata all’istanza di concessione, o di autorizzazione, o ulteriormente prescritta in sede di dispositivo autorizzativo o di concessione. Nel caso di costruzioni di modesto rilievo, in rapporto alla stabilità globale dell’insieme opera-terreno, come: Muri di contenimento con altezza inferiore a 2,50 (m); Strutture edilizie, anche residenziali, di volume inferiore a 150 (mc); Strutture edilizie non residenziali destinate al contenimento di sostanze liquide (vasche, serbatoi di qualsiasi genere, anche interrati) con volume inferiore a 50 (mc); Modificazioni dell’assetto della superficie del terreno, anche permanenti (scavi e/o riporti non finalizzati o connessi a realizzare edilizia di qualsiasi destinazione) Che comportino spostamento, asportazione o riporto di terre e rocce per volumi inferiori a 200 (mc), purchè determinino fronti di scavo, o di accumulo, ancorché sistemati con muri di sostegno, di altezza minore di 2,50 (m); • Interventi che comportano solo modificazioni dell’assetto della superficie del terreno caratterizzate da prevalente sviluppo orizzontale o lineare (viabilità minore, condotte idriche o fognarie, ecc)che non comportino assolutamente opere di sostegno di qualsiasi altezza o scarpate naturali di altezza maggiore di 2,50 (m); • Interventi che comportino solo modificazioni della superficie del terreno destinate a trasformazioni colturali purchè non comportino opere di sostegno qualsiasi, né modificazioni dell’idrografia superficiale; La caratterizzazione geologica-geotecnica del sottosuolo potrà essere eseguita con osservazioni di superficie integrate da notizie e dati documentativi, con stratigrafie ed esiti di indagini geognostiche dirette o indirette, ottenuti da indagini geognostiche in aree limitrofe. CAPO II NORME RIFERITE AGLI INTERVENTI DIRETTI Art. 47 METODOLOGIE DI LAVORO. Salvo scelte diverse, documentate ed analitiche adeguatamente motivate in relazione a specifiche esigenze, opportunità o necessità geologiche, sono rigorosamente prescrittive le indicazioni in merito alla documentazione da allegare alla relazione geologica. A questo proposito, in assenza di diverse indicazioni presenti in altri articoli, gli elaborati grafici, tassativamente richiesti e le relative scale di rappresentazione per la documentazione allegata alle relazioni geologiche riferite a progetti esecutivi di opere edilizie e d’interventi sul suolo e nel sottosuolo sono le seguenti: a. Cartografie tematiche (carta geologica, carta geomorfologia, carta idrogeologica, carta geologico-tecnica, eventuali carte tematiche, carta delle prospezioni geologiche e prove in sito, carta degli interventi) alla scala dei progetti, su base cartografica a curve di livello, o adeguatamente quotate per punti. In ogni caso a scala con denominatore non superiore a 500: Scale di 1:1000, 1:2000 sono ammesse per cartografie di sintesi e di inquadramento generale; b. Sezioni (geologiche generali, geologico-tecniche) alla scala del progetto. In ogni caso a scala con denominatore non superiore a 200. Scala 1:1000 e 1:2000 sono ammesse per sezioni tese a fornire utile inquadramento del terreno interessato nel contesto geologico, geomorfologico, idrogeologico e geologico-tecnico su di esso influente; c. d. e. - - - Stratigrafie (di sondaggi meccanici, di saggi diretti, connesse a prospezioni geofisiche e a prove geotecniche) preferibilmente alla scala di 1:50 o 1:100 e sempre a denominatore non superiore a 1:200; Descrizione dell’andamento delle falde acquifere in relazione agli interventi (per fondazioni, vani interrati, fosse Imhoff, ecc); Gli accertamenti e la documentazione di cui sopra, possono essere prodotti attraverso un’unica relazione a carattere esecutivo, consegnata assieme con la domanda di concessione edilizia o di autorizzazione, ovvero in due- tre fasi: -e1) relazione di massima, contenente la documentazione di cui al punto a), il progetto esecutivo delle prospezioni geognostiche e prove geotecniche in sito, prove ed analisi di laboratorio, e puntuale verifica di compatibilità tra progetto dell’intervento e caratteristiche geologiche accertate, allegata alla domanda di concessione edilizia; -e2) relazione esecutiva, contenente la documentazione di cui ai punti b), c), d), e dei lavori di tipo geologico effettivamente eseguiti, con illustrazione delle soluzioni tecniche adottate, allegata alla domanda per il rilascio del prescritto certificato di agibilità, o alla dichiarazione di fine lavori; -e3) in ogni caso, con la dichiarazione di ultimazione dei lavori, dovrà essere consegnata presso gli Uffici Tecnici del Comune un’essenziale documentazione fotografica commentata, atta a fornire memoria delle caratteristiche e condizioni geologiche riscontrate durante l’esecuzione dei lavori. Art. 48 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE. La relazione geologica con gli elaborati cartografici ed ogni altra documentazione prodotta (grafici, tabelle, fotografie, ecc.) dovrà essere consegnata in originale e 2 copie, a firma di un Tecnico abilitato iscritto all’Ordine, esecutore delle relative indagini. CAPO III NORME RIFERITE AGLI S.U.A. Art. 49 METODOLOGIE DI LAVORO Nel caso di aree sulle quali gli interventi modificatori siano soggetti a preventiva redazione di S.U.A., il progetto urbanistico, sia di fattibilità in grande o di massima che esecutivo dovrà essere corredato da quanto prescritto dalla Regione Liguria mediante le note circolari n. 7741/8706-2034 del 30/07/87 e 4551 del 12/12/89, relative all’applicazione della L.R. 08/07/87 n. 24, illustranti le modalità e le tipologie progettuali afferenti l’argomento geologico. Per i quattro tipi fondamentali di S.U.A. e per i sottotipi (di iniziativa pubblica e di iniziativa privata) la nota circolare n. 4551 prevede “Dal punto di vista geologico, oltre ai pertinenti elaborati grafici e descrittivi, i relativi studi dovranno essere corredati di specifiche norme di attuazione che devono guidare l’intervento geologico in tutte le fasi successive della progettazione e della realizzazione dello S.U.A e di ciascuna sua specifica parte ( o opera)”. Le indagini eseguite in occasione della progettazione esecutiva e strutturale delle singole opere comprese nel S.U.A. dovranno essere comunque documentate in occasione della presentazione della documentazione fotografica, prescritta dall’art. 47, sulle caratteristiche geologiche riscontrate durante i lavori e di una succinta relazione in ordine agli interventi effettivamente eseguiti sul suolo e nel sottosuolo, per il ripristino e la tutela dell’equilibrio geomorfologico, dell’assetto idrogeologico e della migliore regimazione delle acque superficiali. Tale documentazione dovrà essere redatta e consegnata in occasione ed a corredo della dichiarazione di fine lavori. CAPO IV NORME RIFERITE AGLI INTERVENTI SUL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO SOGGETTI AL RILASCIO DI CONCESSIONE SINGOLA O AD AUTORIZZAZIONE Art. 50 A. –AREE PIANEGGIANTI CON AMPIA SUSCETTIVITA’ D’USO. B. –AREE SU STRUTTURE MORFOLOGICHE TERRAZZATE CON EVENTUALI PROBLEMI GEOTECNICI. Corrispondono ad aree senza evidenti fenomeni di instabilità o problematiche geologico- tecniche generalizzate. Le indagini, in applicazione del D.M. 11/03/88, dovranno essere svolte secondo quanto previsto nelle Norme Generali di carattere geologico, di cui agli artt. 46, 47, 48, 49. Per le zone “B” particolare cautela deve essere posta per la localizzazione di nuovi edifici, per le opere di urbanizzazione e per la realizzazione di sbancamenti e riporti. In particolare, sia per le zone “A” che per le zone “B”, al fine di verificare se e con quali accorgimenti siano correttamente eseguibili gli interventi previsti, dovranno essere evidenziati: - l’eventuale presenza di particolari caratteristiche puntuali, non rilevabili alla scala della documentazione del PRG, ed incidenti ai fini dell’intervento in progetto; - l’esistenza di vie di deflusso di acque superficiali e di zone di imprecazione o filtrazione di acque sotterranee con individuazione di eventuali provvedimenti da realizzare per una corretta esecuzione degli interventi; e dovranno essere eseguiti: - l’accertamento nelle zone “B” della stabilità complessiva del pendio in relazione alle opere di progetto; - la valutazione della stabilità delle scarpate con altezza superiore a 2,00 (m) derivanti da scavi, in particolar modo se ubicati al piede di versanti. Art. 51 AREE IN TERRENI COLLINARI O MONTANI. A. – CON VERSANTI IN ROCCIA. B. – CON VERSANTI IN MATERIALI SCIOLTI. Corrispondono ad aree con probabili condizionamenti di ordine geologico eliminabili con interventi di piccola e media difficoltà. L’applicazione del D.M. 11/03/88 deve essere tesa all’accertamento dei seguenti spetti: a. natura, origine, potenza, caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche delle coperture superficiali, al fine di accertarne le condizioni di equilibrio geomorfologico complessivo e puntuale, prima di qualsiasi intervento modificatore e di prevederne il comportamento nel tempo a seguito degli interventi previsti; b. natura, giacitura, assetto strutturale, stato di conservazione (di tettonizzazione e di alterazione) dello strato roccioso al duplice fine di garantire la duratura stabilità del versante a seguito degli interventi e di accertare preventivamente, se e con quali accorgimenti siano correttamente eseguibili i previsti interventi modificatori dell’attuale assetto geologico- geomorfologico e del regime ideologico e idrogeologico, con particolare riferimento agli eventuali scavi o riporti a mazza costa; c. particolare attenzione ai problemi di equilibrio dei versanti in relazione ad interventi di qualsiasi tipo caratterizzati da riporti e scavi significativamente estesi secondo le curve di livello (lunghezze maggiori di 12,00 (m), e/o di sviluppo verticale superiore a 2,00 (m), con o senza finale rinterro o ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti. Ferma restando la piena responsabilità del Professionista incaricato, gli accertamenti geologici (estesi sull’area d’intervento e su un suo congruo intorno) in questo caso devono contenere: 1. la documentazione cartografica di dettaglio dell’assetto geologico (litostratigrafico, strutturale, tettonico, geologico-tecnico e idrogeologico) riferito essenzialmente al substrato roccioso e alle coltri di maggiore rilevanza; previo rilevamento geologico diretto, con relazione illustrativa; 2. documentazione cartografica di dettaglio dell’assetto geomorfologico complessivo e della caratterizzazione idrogeologica e geotecnica di tutte le coperture, previo rilevamento diretto, con relazione illustrativa, contenente tutti i rilevamenti bibliografici e i dati tecnici raccolti a sostegno di diagnosi e valutazioni geologico-tecniche preliminari, senza ricorso a prospezioni geognostatiche dirette o indirette; 3. la documentazione grafica (stratigrafie, sezioni geologiche e geologico tecniche di dettaglio, eventuali grafici, diagrammi, ecc.) con relativa relazione illustrativa, di accertamenti spinti fino al substrato roccioso saldo e non alterato o per lo meno ad un significato spessore di substrato roccioso al di sotto della copertura detritica. Le informazioni potranno essere desunte oltre che da eventuali spaccati naturali significativi anche da prospezioni geognostiche dirette o indirette con saggi diretti o con sondaggi meccanici e/o con prospezioni geofisiche, con prove geotecniche e geomeccaniche in sito e/o in laboratorio, eseguite in base ad apposito progetto redatto in diretta connessione con gli esiti degli studi e dei rilevamenti di cui ai punti 1) e 2) precedenti e delle comparate esigenze dell’intervento in oggetto; 4. la verifica di stabilità del versante, per un congruo tratto a monte e a valle dell’intervento, lungo una o più sezioni a seconda delle caratteristiche del progetto, desunta da calcoli e da elaborazioni specificatamente applicabili o, previa motivazione, da considerazioni ed argomentazioni geomorfologiche, geologico-strutturali, idrogeologiche documentate e pertinenti, con relazione illustrativa; 5. oltre a quanto previsto nelle norme generali, le relazioni di massima ed esecutive dovranno contenere rispettivamente la documentazione di cui ai punti 3) e 4) precedenti. Art. 52 AREE INSTABILI O DI DISSESTO POTENZIALE. Corrispondono ad aree con effettiva presenza di problemi geologici, fenomeni d’instabilità, in atto o quiescenti, comportanti oggettive difficoltà nella fruizione del suolo e del sottosuolo. In tali aree gli interventi antropici dovranno essere finalizzati essenzialmente alla difesa del suolo, al riassetto idrogeologico ed al consolidamento di preesistenti strutture e infrastrutture ubicate nelle zone instabili. Le indagini in applicazione delle normative vigenti ed in particolare del D.M. 11/03/1988, oltre che adempiere alle norme generali di attuazione del P.R.G. di carattere geologico di cui agli artt. 46), 47), 48), 49) ed alle modalità illustrate dall’art. 51), dovranno essere finalizzate all’accertamento di: - dimensioni, soprattutto estensione, dell’area caratterizzata da condizioni d’instabilità; - tipologie e profondità delle superfici di scorrimento; - cause di dissesto. INDICE TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Finalità del PRG. Art. 2 – Applicazione del PRG Art. 3 – Edificazione e modifica dello stato dei luoghi. CAPO II PARAMETRI E DEFINIZIONI URBANISTICO – EDILIZIE Art. 4 – Definizioni e parametri urbanistici. Art. 5 – Parametri edilizi. Art. 6 – Distanze. TITOLO II ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE Art. 7 – Modalità di attuazione del PRG. Art. 8 – Suddivisione del territorio. Art. 9 – infrastrutture ed opere di urbanizzazione. Art. 10 - Categorie di intervento sul territorio. TITOLO III DISCIPLINA PAESISTICA CAPO I GENERALITA’ Art. 11 – Indicazioni di livello puntuale del P.T.C.P.: Modalità di specificazione. CAPO II LETTURA DEI CARATTERI FORMATIVI DELL’EDILIZIA TIPOLOGIA DEI MODELLI AGGREGATIVI DEL TESSUTO EDIFICATO Art. 12 – Tipi edilizi. Art. 13 – Modalità aggregative dei tipi edilizi. Criteri guida all’intervento sugli edifici esistenti. CAPO III INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI TECNOLOGICI E COSTRUTTIVI COSTITUENTI GLI EDIFICI Art. 14 – Paramenti murari e rivestimenti degli edifici. Art. 15 – Tinteggiature e decorazioni murarie. Art. 16 – Coperture, gronde e pluviali, camini. Art. 17 – Logge e soffitte. Art. 18 – Balconi. Art. 19 – Tipologia di bucature negli edifici e serramenti. Art. 20 – Tipologie realizzative di rampe e scale esterne. Pavimentazioni e sistemazioni delle aree esterne. Art. 21 – Tipologia di tende, insegne e pergolati. Art. 22 – Recinzioni ed opere di contenimento. Art. 23 – Modalità costruttive e tipologie realizzative di strade e spazi pubblici. TITOLO IV PREVISIONI DEL PRG CAPO I INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. Art. 24 – Deroghe ai regolamenti ed alle norme vigenti. Art. 25 – Definizione di edificio di interesse storico ambientale. Art. 26 – insediamenti turistici e ricettivi. Art. 27 – Zona omogenea A. Art. 28 – Zona omogenea B. Art. 29 – zona omogenea C. Art. 30 – Zona omogenea E. Art. 31 – Zona ME – Manufatti emergenti. CAPO II NORMATIVA PER NUOVI INTERVENTI. Art. 32 – Norme generali per le zone residenziali B-C. Art. 33 – Zona omogenea B. Art. 34 – Zona omogenea C. Art. 35 – Zona omogenea DE. Art. 36 – Norme generali per la zona agricola E. Art. 37 – Zona omogenea territoriale agricola EO. Art. 38 – Zona omogenea territoriale agricola E2. Art. 39 – Zona omogenea territoriale agricola E3. Art. 40 – Zone per attrezzature di interesse generale F. Norme generali. Art. 41 – zona destinata ad attrezzature per capeggio “FC”. Art. 42 – Zona destinata ad impianto golf “FG”. Art. 43 – Zona destinata a parco attrezzato ed attività sportive “FP”. Art. 44 – Norme per zone S. Art. 45 – Deroghe. TITOLO V NORME DI ATTUAZIONE DI CARATTERE GEOLOGICO CAPO I NORME GENERALI. Art. 46 – Fasi di lavoro. CAPO II NORME RIFERITE AGLI INTERVENTI DIRETTI. Art. 47 – Metodologie di lavoro. Art. 48 – Documentazione da presentare. CAPO III NORME RIFERITE AGLI S.U.A Art. 49 – Metodologie di lavoro. CAPO IV NORME RIFERITE AGLI INTERVENTI SUL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO SOGGETTI AL RILASCIO DI CONCESSIONE SINGOLA O AD AUTORIZZAZIONE. Art. 50 – Aree pianeggianti con ampia suscettibilità d’uso. Aree su strutture morfologiche terrazzate con eventuali problemi geotecnici. Art. 51 – Aree in terreno collinari o montani. A)- Con versanti in roccia. B)- Con versanti in materiali sciolti. Art. 52 – Aree instabili o di dissesto potenziale.
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