2 0 1 4 Supplement to Issue No. 9 September 2014 I N T E R N AT I O N A L Supplemento al n° 9 Settembre 2014 SPECIALE EXPO DETERGO INTERNATIONAL Riv ista di L avande r ia Indust r iale e Pulitura a secco The Indust r ial L aundr y and Dr y-Cleaning Magazine FIERA 1 Ecco gli espositori presenti ad EXPOdetergo 2014 FIERA 2 Tutte le novità degli espositori ad EXPOdetergo AMBIENTE Gli chef veneti aderiscono alla campagna "Notate la differenza?" FIERA 1 List of exhibitors participating in EXPOdetergo FIERA 2 The latest innovations from exhibitors at EXPOdetergo ENVIRONMENT Veneto area chefs subscribe to the "Notice the difference?" campaign Grandi occasioni vi stanno aspettando Many bargains are waiting for you 2 0 1 4 SOMMARIO•CONTENTS 8 16 14 59 70 6 7 8 10 14 16 20 52 54 56 59 EDITORIAL/EDITORIALE From EXPOdetergo International to Expo 2015 a single “mission”: the Environment Da EXPOdetergo International a Expo 2015 un’unica “mission” che si chiama Ambiente EVENTI/EVENTS EXPOdetergo International il piacere di darsi la mano e dire assieme “Affare fatto” EXPOdetergo International the pleasure of a hand shake and the words “It’s a deal” Elenco espositori Exhibitors’ list INTERVISTA/INTERVIEW Chef veneti e Assofornitori uniti da “Notate la differenza?” Chefs from Veneto and Assofornitori united under “Note the difference?” TECNOLOGIE/TECHNOLOGIES Robot e manichini ci svelano l’innovazione nello stiro Finishing robots show the way forward in ironing SPECIALE/SPECIAL Vetrina su EXPOdetergo International Window on EXPOdetergo International ASSOSISTEMA L’uso dei prodotti tessili riutilizzabili INFORMAZIONE COMMERCIALE/INFO TRADE Implementazione da grandi numeri alla “KYsely” A "KYsely" implementation represented by great figures IL SEGRETO DEL MIO SUCCESSO/THE SECRET OF MY SUCCESS Così stilisti e casalinghe si affidano alle competenze della Tintoria Chiodini From fashion designers to housewives they all rely on the skills of the Tintoria Chiodini Due secoli di lavanderia industriale per i 64 69 70 71 72 75 76 81 82 84 86 88 90 Borromeo sono storia di famiglia Two centuries in the industrial laundry business: this is the Borromeo’s family history INDAGINE DI MERCATO/MARKET STUDY Deloitte stima che i servizi tessili in Europa potrebbero raggiungere un fatturato complessivo di 46 miliardi di euro Deloitte estimates that textile services in Europe could reach total turnover of 46 billion euros ASSOSECCO Rispetto dei ruoli tra pulitintori e dipendenti Aprirsi al mondo: stage in paesi esteri Come affrontare le questioni legali INFORMAZIONE COMMERCIALE/INFO TRADE F.LA.I., la qualità al servizio dell’impresa va in vetrina a Milano F.LA.I., technology at the service of the business, to be Showcased in Milan CONFARTIGIANATO Carta di credito o carta di debito l’essenziale è che non sia una gabella Rinnovato il CCNL per i dipendenti delle Lavanderie INFORMAZIONE COMMERCIALE Benvenuti in Italsec – E ai corsi di formazione richiesti dalla legge per avviare e gestire una lavanderia CNA TINTOLAVANDERIE Il mestiere della lavandaia tra storia e cultura Il SISTRI si è dimostrato un vero fallimento Riflessioni sulla legge n. 84/2006 ELENCO ISCRITTI ASSOCIAZIONE FORNITORI AZIENDE MANUTENZIONE DEI TESSILI/MEMBERS TO THE TEXTILE CARE SUPPLIERS’ ASSOCIATION INDICE DEGLI INSERZIONISTI/ADVERTISERS’ DIRECTORY Carta di credito o carta di debito l’essenziale è che non sia una gabella Il Ministero dello Sviluppo economico ha finalmente av-viato il tavolo di confronto sul tema della diffusione delle transazioni con carte di pagamento, in seguito all’entrata in vigore dal 1 luglio scorso dell’obbligo per esercenti e professionisti di accettare i pagamenti di importo superiore ai 30 euro effettuati con carte di debito cioè quelle che normalmente chiamiamo carta di credito o bancomat. Il tavolo, aperto dallo stesso ministro Guidi e coordinato dal capo della segreteria tecnica Stefano Firpo, vede la partecipazione stabile dei rappresentanti della Banca d’Italia e del ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre alla prima riunione hanno preso parte anche i rappresentanti del Consorzio Bancomat e dell’ABI. C’è da augurarsi che il sistema bancario comprenda che non è il momento di fare cassa con le imprese, ma ho qualche dubbio in proposito. A questo primo appuntamento è seguito un secondo incontro con rappresentanti dei principali operatori del mercato dei pagamenti elettronici, con l’obiettivo di completare l’analisi dei costi e delle commissioni associate all’installazione, alla manutenzione e all’utilizzo dei Pos. Ed anche qui c’è da sperare che comprendano che non si può continuare a spremere chi ha già dato in abbondanza. di VITO CARONE Presidente CONFARTIGIANATO ANIL Il tavolo proseguirà i suoi lavori incontrando le organizzazioni di categoria dei commercianti, degli artigiani e dei professionisti, in modo da condividere un percorso comune che possa da un lato colmare il forte ritardo, rispetto agli altri Paesi europei, che l’Italia registra nell’uso della moneta elettronica e, dall’altro, possa condurre ad una riduzione dei costi associati a questa modalità di pagamento, attivando economie di scala, e maggiore concorrenzialità. D 75 DETERGO Supplemento al n° 9 SETTEMBRE 2014 Notizie Sindacali Rinnovato il CCNL per i dipendenti delle Lavanderie Questi i contenuti dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda Lavanderie sottoscritto il 25 luglio 2014 da Confartigianato Moda, CNA Federmoda, CNA Servizi alla Comunità, Casartigiani, Claai e le Organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil. In primo luogo, va sottolineato che nell’ambito della trattativa che ha portato all’accordo sono state respinte integralmente le richieste sindacali finalizzate a far pagare al datore di lavoro in ogni caso i tre giorni di carenza per la malattia, introdurre un elemento economico di garanzia pari a 250 euro per quei territori che non hanno accordi economici al secondo livello di contrattazione - come previsto nei rinnovi di altri comparti non artigiani – chiarire che l’assemblea da svolgersi nei luoghi di lavoro possa essere convocata altresì dalle organizzazioni sindacali territoriali. Di seguito evidenziamo le principali novità dell’accordo. • VIGENZA CONTRATTUALE Una delle principali novità dell’accordo è l’ampliamento della vigenza contrattuale di ulteriori 6 mesi rispetto a quanto previsto dagli accordi interconfederali dell’Artigianato. Pertanto, il CCNL Area Tessile-Moda Lavanderie avrà validità dal 1° gennaio 2013 fino al 30 giugno 2016. Tale soluzione, come si vedrà di seguito, ha consentito alla parte datoriale di spostare al 2016 l’ultima tranche di incremento salariale. • INCREMENTI RETRIBUTIVI L’accordo prevede un incremento salariale a regime, pari a euro 65,00 per il 3° Livello (operaio qualificato) da erogarsi in tre tranches con le seguenti decorrenze: 1° agosto 2014, 1° aprile 2015, 1° maggio 2016. Nelle tabelle seguenti sono riportati gli aumenti retributivi convenuti per tutti i livelli, da corrispondersi nelle suddette tre tranches. Eventuali somme erogate a titolo di anticipazioni contrattuali cesseranno di essere corrisposte a partire dalla retribuzione del mese di agosto 2014. • UNA TANTUM Il periodo interessato – Gli Importi L’una tantum, prevista “ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale” è stata fissata in 105 euro lordi. Essa copre l’intero periodo dall’1/1/2013 al 31/7/2014. Dal 1/8/2014 decorrono infatti i nuovi aumenti contrattuali. Quando versare L’importo “una tantum” da erogare è, dunque, pari a 105 euro lordi. La prima tranche, di 55 euro, deve essere corrisposta con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2014; la seconda, di 50 euro, deve essere corrisposta con la retribuzione relativa al mese di marzo 2015. Si ricorda che, come da consolidata prassi, l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Le somme eventualmente corrisposte a titolo di futuri aumenti contrattuali devono essere detratti da tale importo, fino a concorrenza, poiché devono essere considerate a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum. A chi compete Tale importo compete ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo (25 luglio 2014). L’intero importo sarà riconosciuto ai lavoratori anche in caso di dimissioni o licenziamento. Riproporzionamento L’importo deve essere suddiviso in quote mensili, o frazioni di queste, a seconda della effettiva durata del rapporto nel periodo interessato. L’importo una tantum va inoltre ridotto proporzionalmente, come di consueto, in caso di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro. Apprendisti La quota da erogare agli apprendisti è pari al 70% dell’importo e dovrà essere erogata con le medesime decorrenze sopra stabilite. • CONTRATTO A TERMINE Disciplina della «acausalità» Nel testo del rinnovo è stato recepito quanto previsto dal nuovo comma 1, art. 1, del D. Lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modifiche, in Legge 78/2014, circa la possibilità di stipulare un contratto a termine senza l’obbligo di dover indicare la ragione giustificatrice, fino ad un massimo di 36 mesi e per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Dunque sono state definitivamente superate le causali giustificatrici specifiche che il contratto collettivo in parola prevedeva ai fini dell’assunzione dei lavoratori con contratto a termine. Limiti quantitativi di assunzione I previgenti limiti quantitativi per le assunzioni a tempo determinato sono stati confermati secondo la seguente modulazione: • nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti è consentita l’assunzione di 2 lavoratori a termine; • nelle imprese con più di 5 dipendenti è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Per calcolare la consistenza dell’organico aziendale ai fini della corretta applicazione di tali limiti quantitativi occorre prendere in considerazione sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti, in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Va ricordato, inoltre, che nel computo del personale con contratto a termine ai fini della verifica del rispetto dei predetti limiti quantitativi non deve tenersi conto dei contratti instaurati per la sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto. A stabilirlo è, infatti, la lett. b) del comma 7, art. 10 del D.Lgs. 368/2001 con una previsione che ha il valore di norma inderogabile. Assenza di intervalli temporali Con l’accordo viene ribadito che ai sensi della legislazione vigente il periodo di intervallo tra un contratto a termine e il successivo è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi; inoltre le parti hanno convenuto che ai sensi dell’art. 5, c. 3, del D.Lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L. 76 convertito in Legge 99/2013, non sono previsti intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Diritto di precedenza È stato convenuto che il periodo di congedo di maternità è utile al fine del raggiungimento del semestre per l’acquisizione del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. • APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE La regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante ai sensi del D.lgs. 167/2011 D 77 DETERGO Supplemento al n° 9 SETTEMBRE 2014 D 78 DETERGO Supplemento al n° 9 SETTEMBRE 2014 - disciplinato nel solco già tracciato dall’Accordo interconfederale del 3 maggio 2012 - nonché la sua definitiva messa a regime, costituiscono le più importanti novità per le imprese dell’Area Tessile-Moda. Essa si applica ai rapporti di apprendistato costituti a partire dal 1° agosto 2014. Periodo di prova È stato previsto un allungamento del periodo di prova per gli apprendisti fino ad un massimo di 4 mesi. In precedenza erano previste 8 settimane. Durate massime dell’apprendistato Con l’accordo è stata data piena attuazione all’art. 4, c. 2, D.lgs. 167/2011 che consente alla contrattazione collettiva dell’Artigianato di regolamentare l’apprendistato lungo fino a 5 anni, in deroga alla durata massima di 3 anni prevista per tutti gli altri comparti; di fatto riconoscendo, anche per via contrattuale, che l’apprendistato svolto presso le imprese artigiane riveste una forte valenza formativa. Le parti, dunque, hanno confermato le previgenti durate per la gran parte delle figure professionali (operai e impiegati tecnici), fatta eccezione per gli impiegati amministrativi la cui durata è ridotta a 3 anni, a tutti gli effetti contrattuali ivi compresi quelli retributivi. È stata inoltre recepita nel contratto la durata minima legale dell’apprendistato di 6 mesi. Considerato che le durate stabilite dal contratto collettivo costituiscono un “minimo” e un “massimo” deve ritenersi possibile per il contratto individuale stabilire una durata che si collochi tra questi valori temporali. Sommatoria dell’apprendistato del primo e secondo tipo (art. 3, c. 2 bis, D.Lgs. 167/2011) Per i giovani lavoratori che hanno completato l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi del d.lgs. 226/2005, la cui durata può essere di 3 oppure 4 anni, è possibile l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, per l’acquisizione di una qualifica ai fini contrattuali, fermo restando che la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella prevista dal punto 6) della regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante. L’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante è possibile anche quando i due periodi di apprendistato si equivalgono (es. 3 anni), in questo caso il lavoratore dovrà comunque svolgere un anno di apprendistato professionalizzante. Retribuzione Le percentuali utili alla determinazione della retribuzione degli apprendisti sono state confermate secondo la precedente progressione. Formazione professionalizzante In materia di formazione le parti hanno confermato il monte ore stabilito dall’Accordo interconfederale del 3 maggio 2012, vale a dire 80 ore medie annue comprensive delle ore per la formazione in sicurezza prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. In aggiunta a ciò, con una nota chiarificatrice le parti hanno condiviso che qualora il datore di lavoro assuma un apprendista che abbia già seguito i corsi della formazione in sicurezza durante un precedente periodo di apprendistato svolto presso un altro datore di lavoro, il medesimo datore di lavoro sarà tenuto ad erogare la formazione in sicurezza solo a condizione che la nuova attività lavorativa si collochi in una diversa classe di rischio e conseguentemente il monte ore andrà ridotto (cd. principio di non ripetizione). In attuazione del D.L. 34/2014 è stato previsto che il Piano Formativo Individuale (PFI) da allegare al contratto di apprendistato deve essere redatto “in forma sintetica”. Recesso La disciplina del recesso è stata adeguata alle disposizioni della normativa speciale in materia di apprendistato. Inoltre l’accordo prevede che in caso di licenziamento dell’apprendista la malattia insorta durante il periodo di preavviso non è in grado di sospenderne gli effetti, per cui il rapporto cessa, una volta decorso il preavviso, alla data comunicata dal datore di lavoro. È stata dunque esclusa, in questi casi, l’operatività del principio del cd. “preavviso lavorato” che la giurisprudenza ha spesso utilizzato in assenza di diversa indicazione delle parti contraenti, causando di fatto uno slittamento degli effetti risolutivi. • MALATTIA Allungamento del comporto in caso di “grave infermità” In aggiunta all’ordinario periodo di comporto previsto dal contratto collettivo il lavoratore che sia affetto da patologie per le quali venga riconosciuto lo stato di «grave infermità» (es. patologie oncologiche) da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL. potrà usufruire di un ulteriore periodo di comporto per malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi. Circa la definizione di “grave infermità” si fa rinvio ai chiarimenti del Ministero del Lavoro forniti con la risposta ad interpello n. 16/2008 e con la circolare prot. 25/I/0016754 del 25 novembre 2008. • ASSENZA INGIUSTIFICATA E CONSEGUENZE Nell’ambito di diverse clausole contrattuali contenute nell’accordo di rinnovo è stato previsto che il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie (art. 38) o malattia (artt. 83, 92, 92-bis) non si presenti al lavoro senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario. Si rileva che tale previsione, che attribuisce comunque in capo al datore di lavoro una potestà e non un obbligo, nella valutazione fatta dai sottoscrittori dell’accordo, non confligge con le disposizioni che mirano a contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco di cui alla Legge 92/2012. Infatti, sul punto, tale normativa legale ha una finalità anti-elusiva nei confronti di tutti quei casi in cui la scelta del lavoratore di dimettersi o di risolvere il contratto per mutuo consenso possa non essere frutto di una sua libera scelta, e pertanto non confligge con le clausole contrattuali che prevedono che un determinato comportamento (nella fattispecie l’assenza ingiustificata per più di 5 giorni dopo il periodo delle ferie o anche dopo il periodo di malattia) abbia gli effetti delle dimissioni. In ogni caso, anche sulla base di osservazioni ricevute da alcune strutture territoriali, stiamo attentamente valutando l’esatta portata della norma in questione, analoga peraltro a norme presenti anche in altri CCNL (ad es. il CCNL dell’industria Alimentare). dell’anno solare successivo a quello di maturazione. Conseguentemente, in caso di mancata fruizione gli stessi verranno monetizzati sulla base della retribuzione globale di fatto relativa al mese della loro scadenza. • DIRITTO ALLO STUDIO È stato chiarito che i permessi retribuiti per ragioni di studio, riconosciuti ai lavoratori secondo le regole stabilite dall’art. 60 del CCNL, sono fruibili anche dai lavoratori, in particolar modo stranieri, che vogliano seguire corsi di lingua italiana. • ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA È stato previsto che a decorrere dal 1° agosto 2014, sono iscritti al Fondo anche i lavoratori a tempo determinato a condizione che il loro rapporto di lavoro abbia una durata iniziale almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. • SCADENZA ROL Il termine ultimo per la fruizione delle 16 ore annue di permessi retribuiti previsti dall’art. 37 è stato portato alla fine Le sedi territoriali di Confartigianato sono a disposizione per chiarimenti ulteriori sull’applicazione di quanto previsto dall’accordo.
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