Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto (tel. 041/5381829 - fax 041/920362 - e-mail: [email protected]) informa febbraio 2014 NOTIZIE FLASH VI Assemblea elettiva CIA pag.1 Catasto.variazioni colturali 2013 pag.2 Comunicazione annuale dati IVA 2014 pag.3 VI Assemblea elettiva della Cia Con lo slogan “Più Agricoltura per nutrire il mondo, più reddito per gli Agricoltori” il 26 e 27 febbraio prossimi, si terrà a Roma, all’Auditorium della Tecnica, la VI Assemblea nazionale elettiva della Cia, Confederazione italiana agricoltori. La Confederazione Italiana Agricoltori ritiene l’agricoltura, un bene comune, un settore capace di produrre reddito e lavoro, creare cibo ricchezza per la collettività, affrontare i problemi della sottonutrizione, della difesa del territorio, della tutela dell’ambiente. Artefice di quest’agricoltura è l’Imprenditore Agricolo, protagonista nella società e nella sua organizzazione. La C.I.A. ritiene l’agricoltura un settore strategico per lo sviluppo economico del nostro Paese, ma vuole che essa conservi la sua missione principale di produrre alimenti sicuri, e che sia competitiva e capace di valorizzare la multifunzionalità La C.I.A. vuole un’agricoltura diversificata e legata al territorio, ritenendo le diversità territoriali e le particolarità produttive una caratteristica e una ricchezza del nostro sistema agroalimentare di qualità. (segue a pag.2) Dichiarazione IVA 2014 pag.5 -Aliquota IVA per l’acqua -Contratti di locazione: il nuovo modello RLI Lettonia nell’euro pag.7 F24 con elementi identificativi ELIDE pag.9 Affitti: divieto pagamenti in contante pag.10 Rinvio Autoliquidazione INAIL 2014 pag.10 Scadenze pag.13 1 (segue da pag.1) Secondo il regolamento confederale e le procedure congressuali, è prevista la presentazione formale della candidatura alla presidenza dell’Organizzazione. Nel caso di più candidati ci sarà lo scrutinio segreto. Ad oggi è prevenutala la sola proposta di candidatura da parte del vicepresidente vicario nazionale Dino Scanavino, accompagnata dal programma e anche dall’indicazione di più vicepresidenti. Al momento si tratta di una fase propedeutica. La decisione, comunque, spetterà all’Assemblea congressuale. Su tutto il territorio nazionale si stanno svolgendo (o si sono già svolte) le assemblee locali. Per il Veneto: Cia Treviso il 10 gennaio (Presidente Giuseppe Facchin), Cia Vicenza (Presidente Ernesto Nardi) e Cia Verona (Presidente Michele Pedrini) il 18 gennaio, Cia Belluno il 22 gennaio (Presidente Hemil Dall’asen), Cia Venezia il 24 gennaio (Presidente Paolo Quaggio), Cia Padova il 25 gennaio (Presidente Roberto Betto) e Cia Rovigo il 27 gennaio (Presidente Aglio Giordano). L’assemblea congressuale Regionale si terrà il 10 febbraio alle ore 8,30 presso la “Corte Benedettina” a Legnaro (PD) via Roma 34. CATASTO: VARIAZIONI COLTURALI 2013 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2013 il comunicato dell'Agenzia delle Entrate che riporta l'elenco dei comuni per i quali sono stati completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 33, del DL n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni. L'aggiornamento è stato effettuato sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell'anno 2013 agli Organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli. Infatti, sulla base di tali dichiarazioni l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), ogni anno propone all’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento della banca dati del Catasto Terreni. In seguito all’aggiornamento, l’Agenzia delle Entrate pubblica nella Gazzetta Ufficiale l’elenco dei Comuni interessati dalle variazioni colturali. I ricorsi avverso eventuali incoerenze nell'attribuzione delle qualità di coltura possono essere proposti entro il 29 aprile 2014 (entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale), innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio, utilizzando gli appositi modelli (Modelli denuncia variazioni). Ricordiamo, infine, che secondo quanto stabilito in due recenti sentenze, il contribuente deve essere a conoscenza della motivazione per il riclassamento catastale. Il contribuente deve conoscere i presupposti del riclassamento ed in particolare se lo stesso sia dovuto a trasformazioni specifiche subite dall'unità immobiliare o se si tratta di una revisione dei parametri relativa alla microzona. Se i terreni non sono stati oggetto di denuncia Pac, perché non destinatari di contribuzione, la variazione delle colture verificatesi nel 2013, deve essere effettuata dal conduttore (proprietario/affittuario) utilizzando il Software DOCTE 2.0 ovvero presentando il modello 26 all’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2014. 2 COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 2014 Entro il prossimo 28 febbraio deve essere presentata in via telematica la comunicazione annuale dati IVA relativa all’anno solare 2013. Con provvedimento del 15 gennaio 2014 sono state approvate le nuove istruzioni per la compilazione del modello (già approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011).La comunicazione viene utilizzata dall'Amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario (la comunicazione annuale dati Iva non serve all’autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso la dichiarazione annuale). Contribuenti obbligati. L'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati Iva riguarda tutti i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della Dichiarazione annuale, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili, oppure non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche. Soggetti esonerati. In linea generale, sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i contribuenti che, per l’anno cui si riferisce la comunicazione stessa, sono esonerati dalla presentazione della Dichiarazione annuale Iva e cioè: • i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 e coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ex art. 36-bis abbiano effettuati solo operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione annuale Iva per l’effettuazione delle rettifiche ex art. 19-bis2. L’esonero non si applica se il contribuente ha registrato operazioni intracomunitarie o siano stati effettuati acquisti per i quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisto oro, argento, rottami, …); • i produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art. 34, comma 6 (produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 7.000); • persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, co. 1 e 2, Dl 98/2011 (c.d. nuovi minimi); • esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74 comma 6 che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari; • imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA; • soggetti passivi d’imposta residenti in altri stati UE, nell’ipotesi di cui all’art. 44 co. 3 DL 331/1993, qualora abbiamo effettuato nell’anno di imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta; • soggetti che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni ex L. 398/1991; • soggetti extra UE esercenti attività di e-commerce; • persone fisiche cha hanno realizzato nel 2013 un volume d’affari uguale o inferiore a 25.000 euro anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale. Si precisa che per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato degli ex minimi (art. 27 co. 3 DL 98/2011) il limite per l’esonero della Comunicazione annuale è pari a 25.822,84 euro (Provvedimento 185825/2011). • soggetti di cui all’art. 74 Tuir; (segue a pag.4) 3 (segue da pag.3) • soggetti sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare e preventivo, amministrazione controllata e straordinaria); • contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio (art. 10 DL 78/2009). In questo caso, oltre all’esonero dalla presentazione della Comunicazione, hanno la possibilità di compensare l’eventuale credito Iva superiore a 5.000 euro a decorrere dal 16 marzo 2014. Casi particolari Contabilità separate. contribuenti esercenti più attività con contabilità separata, per obbligo normativo oppure opzione (art. 36 del DPR n. 633/72), sono tenuti a presentare un’unica comunicazione annuale, indicando i dati relativi a tutte le attività esercitate: devono essere esposti gli importi complessivi, ovvero relativi a tutte le attività esercitate, salvo il caso in cui ve ne siano alcune per le quali è previsto l’esonero dalla presentazione della comunicazione. Al ricorrere della suddetta ipotesi, devono essere esposti esclusivamente i dati delle attività soggette all’adempimento. Per determinare il superamento del limite di € 25.000, vanno considerate tutte le operazioni, comprese quelle effettuate nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero. Fusione/Scissione totale. Nell’ipotesi di fusione avvenuta in corso d’anno o di scissione totale che abbia comportato l’estinzione della società scissa, la società incorporante o la società beneficiaria nel caso di scissione deve presentare distinte comunicazioni dati: - la prima contenente i dati delle operazioni effettuate da essa stessa incorporante o beneficiaria durante tutto l’anno d’imposta, ivi comprese quelle effettuate dalla incorporata o scissa nella frazione di mese o trimestre antecedente la data di efficacia della operazione straordinaria; - tante altre, quanti sono i soggetti estinti contenenti i dati delle operazioni effettuate dall’incorporata dall’inizio del periodo di imposta sino all’ultima liquidazione dalla stessa eseguita. In tale comunicazione deve indicare: nel riquadro riservato ai dati del contribuente (partita Iva, codice attività…..), i dati relativi alla incorporata o scissa; -nel riquadro riservato ai dati del dichiarante, i dati della società incorporante o beneficiaria, riportando, in particolare, nel rigo “codice fiscale”, il codice fiscale del rappresentante legale o negoziale della società incorporante o beneficiaria, persona fisica legittimata alla sottoscrizione della comunicazione; nel rigo “codice carica” il valore 9 e nel rigo “codice fiscale società dichiarante” il codice fiscale della società incorporante o beneficiaria. Cessione o conferimento d’azienda avvenuti in corso d’anno. Occorre distinguere se tali operazioni abbiano comportato o meno la cessione del debito o del credito Iva. Nel primo caso (l’operazione ha comportato la cessione del debito/credito Iva), l’obbligo di comunicazione incombe unicamente sul soggetto avente causa (cessionario o conferitario), il quale è tenuto a presentare due distinte comunicazioni, con le modalità illustrate relativamente alla fusione per incorporazione avvenuta in corso d’anno. Nel secondo caso (l’operazione non comportato la cessione del debito/credito Iva), ciascuno dei soggetti partecipanti all’operazione è tenuto a presentare un’autonoma dichiarazione. Quali dati vanno indicati nella comunicazione. Nel modello il contribuente deve riportare l'indicazione complessiva del risultato delle liquidazioni periodiche (oppure il dato annuale per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento) per determinare l'Iva dovuta o a credito. Non vanno indicati: • le eventuali operazioni di rettifica e conguaglio (per esempio, il calcolo definitivo del pro rata), oltre a altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo; • le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta; (segue a pag.5) 4 (segue da pag.4) • il riporto del credito Iva relativo all'anno precedente; i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito Iva relativo all'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso. Questi dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell'imposta, devono essere indicati solo nella dichiarazione annuale Iva. Sanzioni. L'omissione della comunicazione dati annuali IVA o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative da euro 258 ad euro 2.065, previste dall'articolo 11 del Dlgs n. 471/1997. La natura di semplice "Comunicazione di dati e notizie" implica la non applicabilità in caso di errori dell'istituto del ravvedimento operoso. Non essendo quindi prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, eventuali errori nella compilazione devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale. DICHIARAZIONE IVA 2014 Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 4869 del 15 gennaio 2014 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2014 concernenti l’anno 2013, con le relative istruzioni, che presentano delle variazioni rispetto al modello dell’esercizio precedente. Il modello di dichiarazione annuale Iva/2014 anno d'imposta 2013 deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale Iva nel modello Unico 2014 Si ricorda che la dichiarazione IVA 2014 deve essere presentata: • nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 settembre 2014 se il contribuente è tenuto alla presentazione in via autonoma; • entro il 30 settembre 2014 se il contribuente è tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata. Le altre principali novità riguardano: Quadro VE Sezione 2 – Operazioni imponibili E’ stato introdotto il rigo VE23 dedicato alla nuova aliquota ordinaria del 22%, introdotta dall’articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76. Poiché l’aumento dell’aliquota dal 21 al 22% è scattato a decorrere dal 1° ottobre 2013, nel modello coesistono entrambi i righi: uno per l’aliquota 21% e uno per quella al 22%. Sezione 4 – Altre operazioni E’ stato eliminato il campo 3 del rigo VE36 riservato all’esposizione delle operazioni ad esigibilità differita effettuate ai sensi dell’art. 7 DL 185/2008, che è stato soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2012 e sostituito, ai sensi dell’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, dal nuovo regime Iva per cassa. E’ stato inoltre ridenominato il rigo VE39 – operazioni non soggette all’imposta degli articoli da 7 a 7-septies, al fine di ricomprendervi tutte le operazioni Iva non soggette che concorrono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, alla determinazione del volume d’affari e per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura. Il nuovo art. 21 co. 6-bis lett. a) e b) del DPR 26.10.72 n. 633, in recepimento dell’art. 219-bis della direttiva 28.11.2006 n. 2006/112/CE, ha infatti esteso l’obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni escluse da IVA ai sensi degli artt. 7 – 7-septies del DPR 633/72, in difetto cioè del presupposto territoriale. (segue a pag.6) 5 (segue da pag.5) In particolare, la fattura deve essere emessa per: • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10 co. 1 n. 1 – 4 e 9 del DPR 633/724 (operazioni bancarie e assicurative), effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi UE annotazione “inversione contabile”; • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori della UE → annotazione “operazione non soggetta”. Fino a tutto il 2012, invece, l’obbligo di emissione della fattura era previsto, relativamente alle operazioni escluse da IVA in difetto del presupposto territoriale, per le sole prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE. Quadro VC Le operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies Dpr 633/72 non devono essere considerate per la verifica dello status di esportatore abituale, pur concorrendo alla formazione del volume d’affari. Quadro VF La novità del VF riguarda l’introduzione del rigo VF12 dedicato alla nuova aliquota ordinaria del 22%, come già commentato con riguardo al quadro VE. E’ stato inoltre eliminato il rigo VF20 riservato all’esposizione degli acquisti registrati nell’anno ma non imposta differita ad anni successivi di cui all’art. 7 DL 185/2008, che è stato soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2012. A rigo VF34, al fine della determinazione del pro-rata, a campo 5 non devono essere ricomprese le operazioni non soggette ad Iva indicate a rigo VE39. Quadro VL Nel rigo VL8 della sezione 2 è stato inserito il campo 2 riservato ai soggetti partecipanti alla procedura di liquidazione Iva di gruppo di cui all’art. 73 al fine di indicare il credito, chiesto a rimborso e non accettato dall’Ufficio, che non può essere trasferito al gruppo. Quadro VO Nell’ambito dei righi VO10 e VO11 – Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili è stato introdotto il campo 28 relativo alla Croazia “HR”, che è entrata a far parte dell’Unione europea a partire dal 1° luglio 2013. Sono state inoltre eliminate, nei righi VO23 e VO24, le caselle relative alle opzioni non più esercitabili dalle società agricole per l’anno 2013 di cui all’art. 1, commi 1093 e 1094, L. 296/2006. Infine, esce definitivamente di scena il modello IVA26LP: esso conteneva il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo ai sensi dell’art. 73, e doveva essere presentato dalla capogruppo all’agente della riscossione territorialmente competente, unitamente al prospetto IVA 26PR/2013 ed alle eventuali garanzie prestate dalle società partecipanti alla procedura per le proprie eccedenze di credito compensate. I dati del modello soppresso confluiscono pertanto nella dichiarazioni annuali Iva prestante dalle società controllate e dall’ente o società controllante. Credito Iva 2013 L’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a € 5.000 può essere effettuato a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. I soggetti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA annuale nel mod. F24 possono presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma al fine di “anticipare” l’utilizzo (dal 16/3/2014) a disposizione. I soggetti che presentano il mod. IVA 2014(anche a debito) entro il 28/2/2014 sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2013. (segue a pag.7) 6 (segue da pag.6) Per la richiesta del rimborso del credito IVA 2013 è possibile presentare il mod. IVA 2014 in forma autonoma (con esonero dalla Comunicazione dati se la presentazione avviene entro il 28/2/2014), previa compilazione (come sopra esaminato) del quadro VX. Il mod. IVA 2014 “a rimborso” può comunque essere presentato all’interno del mod. UNICO 2014 entro il 30/9/2014. Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale va versato entro il 17/3/2014 (il 16/3 cade di domenica), sempreché l’importo dovuto sia superiore a € 10,33 (arrotondato a € 10). Si rammenta che è possibile: • effettuare il versamento in forma rateale (ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile); • differire il versamento alla scadenza prevista per il saldo relativo al mod. UNICO 2014 (con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/3), in caso di presentazione della dichiarazione unificata. In presenza di un saldo IVA 2013 a debito, il cui pagamento è differito al termine per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2014, e di crediti da utilizzare in compensazione (ad esempio, credito IRPEF), la maggiorazione dell’1,20% va applicata esclusivamente all’ammontare non compensato. ALIQUOTA IVA PER L’ACQUA Con la Risoluzione n.11/E del 17 gennaio 2014, l’Amministrazione Finanziaria fornisce chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile all’acqua destinata al consumo umano in bottiglia (acqua di sorgente o acqua da tavola). L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’applicazione dell’aliquota ordinaria o agevolata non dipende dalle caratteristiche chimiche e merceologiche dell’acqua (minerale o di sorgente), ma dal “canale” (erogazione o cessione in bottiglia) attraverso cui la stessa giunge al consumatore. A parere dell’Amministrazione Finanziaria, l’equiparabilità “economica” dei due beni, pur in presenza di sostanziali differenze chimiche che portano le acque di sorgente ad essere assimilabili all’acqua potabile, rende applicabile all’acqua di sorgente destinata al consumo umano in bottiglia la medesima aliquota Iva prevista per le acque minerali naturali, ovvero l’aliquota Iva ordinaria del 22%. L’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata del 10% sancita dal n. 81) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alle cessioni di “acqua, acque minerali (v. d. ex 22.01)”, riguarda esclusivamente i corrispettivi dovuti per la erogazione di acqua “potabile” e “non potabile”, erogata ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con i Comuni (o con le società autorizzate all’erogazione del servizio), mediante l’allacciamento alle condotte idriche della rete idrica Comunale. CONTRATTI DI LOCAZIONE: IL NUOVO MODELLO “RLI” Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato il 10 gennaio 2014 è reso disponibile on-line, assieme alle istruzioni ed alle specifiche tecniche, il nuovo modello RLI “Registrazione locazioni immobili”, che dovrà essere utilizzato dal 3 febbraio 2014 e nel quale confluiscono tutti gli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione ed affitto immobiliari, assolti in precedenza tramite il modello 69 che potrà essere ancora usato fino al prossimo 31 marzo 2014, (segue a pag.8) 7 (segue da pag.7) come analogamente previsto per il modello Iris. I contribuenti potranno usare questo modello per: • richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione ed affitto di immobili; • comunicare eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni; • esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca; • comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto. Dal 3 febbraio 2014 quindi, si potrà registrare il contratto ed allegare la relativa documentazione collegandosi a internet, attraverso i servizi on-line dell’Agenzia delle Entrate. La presentazione del modello potrà essere svolta direttamente, oppure tramite un intermediario abilitato. I documenti allegati (scritture private, mappe, planimetrie, ecc.) dovranno essere inviati in un unico file in formato TIFF (cioè una immagine) o in formato PDF (PDF/A-1a o PDF/A-1b). Sempre tramite internet, sarà possibile versare on-line le imposte connesse alla registrazione, con addebito sul proprio conto corrente o su quello dell’intermediario, in base a quanto previsto per il modello F24. La modalità telematica prevede l’uso del software gratuito “Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)”. Il modello RLI può essere presentato in forma semplificata, senza allegare la copia del contratto, nei seguenti casi: • un numero di locatori e di conduttori non superiore a 3; • una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a 3; • tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita; • il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e non comprende patti aggiuntivi; • il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione. L’invio telematico dei dati relativi alla richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e dei dati relativi al versamento delle imposte di registro e di bollo deve essere effettuato secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al provvedimento. Ciascun file può contenere i dati relativi alla richiesta di registrazione di un solo contratto, oppure i dati relativi alla comunicazione di uno o più adempimenti successivi che si riferiscono ad un solo richiedente. Il modello RLI si compone di un frontespizio e quattro quadri. Il primo foglio del modello è costituito dal frontespizio che contiene l’informativa sul rispetto della privacy. Segue il quadro A, quello dei dati generali, suddiviso in sezioni: 1) le informazioni utili alla registrazione del contratto (tipologia del contratto, data di stipula, durata dell’affitto); 2) gli adempimenti successivi (proroga, cessione, risoluzione); 3) i dati di chi richiede la registrazione; 4) lo spazio da compilare in caso di presentazione telematica. Il quadro B è relativo ai “Soggetti” ed in esso vanno specificati i dati dei locatori e dei conduttori. Il quadro C, intitolato “Dati degli immobili”, serve per specificare i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze. Nel quadro D, “Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca”, vanno riportati i dati del locatore (cioè di chi affitta l’immobile) e le informazioni riguardanti il regime della cedolare secca. L'obbligo di allegare l'Attestato di prestazione energetica (Ape) al nuovo contratto di locazione viene eliminato per le per singole unità immobiliari (resta in vigore solo per le locazioni di interi edifici e per i trasferimenti a titolo oneroso). Da quest'anno, nel contratto va comunque inserita una clausola nella quale il conduttore dichiara "di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici". Insomma, è sufficiente che l'inquilino dichiari di aver preso visione dell'Ape. 8 F24 CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI “ELIDE” Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2014, con decorrenza 1° febbraio 2014, i contribuenti potranno procedere al versamento dell’imposta di registro, dei tributi speciali e compensi, dell’imposta di bollo, delle sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili con il modello F24 “versamento con elementi identificativi” (c.d. F24 Elide). I contribuenti non soggetti passivi Iva potranno presentare l’F24 Elide sia on-line (in forma diretta o tramite intermediari abilitati), sia presso gli istituti bancari, le Poste Italiane e gli agenti della riscossione, che lo renderanno disponibile. Il modello F24 Elide sarà comunque reperibile nella sezione Strumenti – Modelli del sito www.agenziaentrate.gov.it. Invece, i soggetti passivi Iva dovranno necessariamente versare gli importi con l’F24 Elide esclusivamente online, direttamente o tramite intermediari abilitati. Allo scopo di favorire i contribuenti ad un graduale passaggio alla nuova forma di versamento e per consentire agli intermediari di adeguare le proprie procedure amministrative ed informatiche, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2014 potranno essere utilizzati alternativamente l’attuale F23 o l’F24 Elide. Solo a partire dal 1° gennaio 2015 i versamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con il modello F24 Elide. In data 24 gennaio 2014 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Risoluzione 14/E, con cui sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Elide, delle somme dovute in relazione alla registrazione di contratti di locazione e affitto di beni immobili. Tali codici tributo, per la registrazione dei contratti di locazione e altri adempimenti relativi, dovranno essere inseriti nel modello F24 elementi identificati (non in quello ordinario) sono: • 63, per indicazione dell’altro contraente (di solito il conduttore); • 1500, (invece che 115T modello f23) – Imposta Registro prima registrazione; • 1501 (invece che 112T modello f23) – Imposta Registro per annualità successive; • 1502, (invece che 110T modello f23)- Imposta Registro per cessione del contratto di locazione; • 1503, (invece che 113T modello f23) – Imposta Registro per risoluzione del contratto; • 1504, (invece che 114T modello f23) Imposta Registro per proroga contratto; • 1505, Imposta Bollo; • 1506, Tributo speciale; • 1507, (invece che 671T modello f23) Sanzioni Ravvedimento tardiva prima registrazione; • 1508, Interessi Ravvedimento tardiva prima registrazione; • 1509, Sanzioni Ravvedimento tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; • 1510, Interessi Ravvedimento per tardivo versamento di annualità successive. Per il versamento di importi relativi a irrogazioni di sanzioni inviate dall’Ufficio i codici tributo sono: • A135 per imposta Registro omessa; • A136 per imposta di Bollo omessa; • A137 sanzioni omissini e A138 interessi sul ritardo del versamento dell’imposta. L’utilizzo dell’F24 darà la possibilità di compensazione con altri tributi e contributi a credito. 9 AFFITTI: DIVIETO PAGAMENTI IN CONTANTE Dal 1° gennaio 2014 l’affitto abitativo (cioè riguardante residenze abituali, turistiche, studentesche, transitorie) non può più essere pagato in contanti, così come imposto dalla legge di Stabilità 2014 (comma 50 dell’art.1); lo scopo del divieto è quello di assicurare la tracciabilità dei pagamenti, in modo da combattere più efficacemente l’evasione fiscale. Dunque, per pagare il canone degli affitti di casa, ci si potrà servire solamente di bonifici, assegni, carte di credito o altro mezzo tracciabile. Il divieto, si applica anche agli eventuali pagamenti di mensilità arretrate relative al 2013, e non prevede alcuna soglia minima di importo. La norma si applica solo alle abitazioni ed esclude alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli immobili per uso commerciale, box, cantine e posti auto (se non sono pertinenziali all’abitazione) e neppure all’affitto di fondi rustici. Per questi (negozi, uffici e capannoni ecc. l'obbligo di usare assegni e bonifici continua a scattare dai 1.000 euro in su). In caso di violazione del divieto, le sanzioni sono severe: la sanzione pecuniaria è compresa tra l’1% ed il 40% dell’importo corrisposto, con un minimo di 3.000 euro, come stabilito dall’art. 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Inoltre, perdono il diritto alle agevolazioni ed alle detrazioni fiscali sia il locatore (ad esempio, la riduzione dell’imponibile Irpef per i contratti convenzionati), sia il conduttore (ad esempio, la detrazione per il canone dell’appartamento utilizzato dal figlio studente). RINVIO DELL’AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2014 Il comma 128 della legge di Stabilità 2014 (n. 147 del 27 dicembre 2013), prevede una riduzione dei premi e contributi da versare all’Inail a partire dal 1 gennaio 2014. Tale riduzione percentuale è da applicare ad ogni tipologia di premio, ivi compreso l’agricoltura, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. L’attuazione è prevista attraverso un Decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia, che definirà le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: • Assicurazione contri gli infortuni in ambito domestico, dell’articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; • Lavoro accessorio, dell’articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; • DURC, decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; • lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. L’istituto il 23 gennaio 2014 (preceduta da un comunicato stampa del MEF nel quale annunciava il rinvio dei termini per i pagamenti dell’assicurazione (segue a pag.11) 10 (segue da pag.10) infortuni al 16 maggio 2014 per consentire all’Inail l’applicazione del comma 128 dell’art.1 della Legge di Stabilità), ha inviato a tutte le strutture una nota avente oggetto: “Legge di stabilità 2014. Rinvio dei termini per l’autoliquidazione 2013/2014 e per il pagamento degli altri premi speciali anticipati”. La nota dell’Istituto inizia con la citazione dell’art. 1 comma 128 della Legge di Stabilità 147 del 2013 che ha disposto: “Con effetto dal 1º gennaio 2014, … tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016”. La nota poi richiama il provvedimento del MEF: “Al fine di consentire alle imprese e agli altri soggetti assicuranti di beneficiare immediatamente della riduzione, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno concordato di differire al 16 maggio 2014 sia il termine dell’autoliquidazione 2013/2014, sia il termine per il pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non è prevista l’autoliquidazione. Il predetto differimento sarà contenuto in un apposito provvedimento normativo di imminente emanazione”. Il differimento consentirebbe, infatti, all’Inail di provvedere alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici nonché a quelle economico-finanziarie sui premi e contributi ai fini della predisposizione del decreto ministeriale, di adeguare gli strumenti informativi per gli utenti e di definire i necessari aggiornamenti alle procedure di calcolo dei premi, che come di consueto saranno illustrati in tempo utile per la nuova scadenza anche agli intermediari e alle software house. La misura della riduzione percentuale e i criteri di individuazione dei beneficiari sulla base dell’andamento infortunistico saranno definiti con il decreto ministeriale previsto dalla legge. Secondo la nota Inail: “Per quanto riguarda il differimento, il nuovo termine del 16 maggio 2014 sostituirebbe: 1) il termine del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999; 2) i termini per il pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014, inclusi quelli in rate mensili e trimestrali, relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014; 3) il termine del 30 aprile 2014 per l’invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Il differimento al 16 maggio dovrebbe riguardare anche il termine del 17 marzo 2014 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi “Alpi online” e “Invio dichiarazione salari”, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999 e per chiedere la riduzione prevista dall’art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006 a favore delle imprese artigiane. Quanto sopra renderebbe coerente i suddetti adempimenti con il differimento del termine di pagamento, come proposto dall’Inail”. La nota Inail prosegue sugli adempimenti legati alla rateizzazione in 4 rate del premio Inail dovuto dall’azienda o dal datore di lavoro: “Per quanto riguarda il pagamento rateale ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999 dei premi di autoliquidazione 902014, per effetto del rinvio al 16 maggio 2014 si hanno tre rate. A tal fine il premio dovrà essere sempre diviso in quattro rate, (segue a pag.12) 11 (segue da pag. 11) ma le prime due confluiranno nella rata con scadenza 16 maggio 2014, pertanto si avrà: • 1° rata: 16 maggio 2014 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi; • 2° rata: 16 agosto 2014 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2014 con maggiorazione degli interessi; • 3° rata: 16 novembre 2014 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi. La nota Inail: “Si coglie l’occasione per comunicare che per quest’anno il tasso di interesse da applicare alla seconda e terza rata è pari al 2,08% (tasso medio di interesse dei titoli di Stato nel 2013 determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze). Per quanto riguarda i premi speciali di cui al punto 2, l’Inail provvederà a calcolare i premi anticipati dovuti per il 2014 e a richiederne il pagamento, applicando la riduzione ove spettante. Per le scuole che hanno già versato al 16 dicembre 2013 la rata anticipata di premio per il 2014 in base alle richieste di pagamento ricevute a novembre, saranno del pari ricalcolati gli importi dovuti con applicazione della riduzione ove spettante. L’eventuale maggior pagato potrà essere utilizzato in compensazione con F24 per effettuare altri pagamenti. Per quanto riguarda i pagamenti dei premi relativi alle altre polizze speciali di cui al punto 2, il nuovo termine del 16 maggio 2014 sostituirebbe in particolare: • il termine del 17 febbraio 2014 per il pagamento in unica soluzione dei premi anticipati per l’anno 2014 relativi agli apparecchi RX e alle sostanze radioattive; • i termini del 17 febbraio 2014 e del 16 aprile 2014 per il pagamento delle rate trimestrali dei premi anticipati riguardanti il 1° e 2° trimestre 2014 relativi ai facchini e ai barrocciai/vetturini/ippotrasportatori; • i termini del 17 febbraio 2014, del 17 marzo 2014 e del 16 aprile 2014 per il pagamento delle rate mensili dei premi anticipati per l’anno 2014 relativi ai pescatori autonomi. Il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il differimento del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall’Inail per conto delle associazioni di categoria convenzionate ai sensi della legge 311/1973. Le convenzioni in atto stabiliscono, infatti, che l’Inail provvede all’esazione del contributo abbinandolo sempre all’ordinaria riscossione dei premi assicurativi. Di conseguenza, si anticipa che il pagamento del primo acconto dell’anno 2014 sarà effettuato nel mese di luglio 2014, anziché entro il mese di maggio. Resta invece fermo il termine del 17 febbraio 2014 entro cui devono essere inviate le comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte tramite l’apposito servizio “Riduzione presunto”, già aperto sul sito dell’Inail. 12 Scadenziario di FEBBRAIO: 1 febbraio Dichiarazione Iva autonoma: Inizia la decorrenza del termine di presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva mediante invio telematico al'Agenzia delle Entrate. 15 febbraio Fatturazione differita: termine ultimo per l’emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di gennaio. 17 febbraio Iva Mensile: scade oggi il versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell’acconto versato. Pagamento dell’Accisa: versamento dell’accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di gennaio. Dichiarazione d’intento: i contribuenti Iva con obbligo di liquidazione mensile, che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali (o da intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni), entro oggi dovranno inviare la comunicazione dei dati contenuti in tali dichiarazioni per le quali le operazioni effettuate senza applicazione d’imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza del 16 febbraio. Irpef sostituti d’imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative. Contributi Inps lavoratori a progetto: scade il termine di versamento del contributo (22% o 27,72%) sui compensi corrisposti nel mese di gennaio. Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi. Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2). Contributi Inps Artigiani e Commercianti: versamento della 4° rata trimestrale relativa all’anno 2013 dei contributi Inps dovuti sul minimale. 13 Autoliquidazione Inail: versamento in un’unica soluzione o come 1° rata del premio Inail dovuto dai datori di lavoro, relativo al saldo 2013 ed all’acconto 2014, risultante da autoliquidazione.(RINVIATA AL 16 MAGGIO) 25 febbraio Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli. Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01). Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel mese precedente. 28 febbraio Sostituti d’imposta: termine per la consegna dei Cud ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi e della certificazione dei redditi corrisposti nel 2013 e certificazione delle ritenute operate ai professionisti e ai collaboratori occasionali. Comunicazione annuale Iva: scade il termine per la presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva 2013 tramite invio telematico. Elenchi Black-list mensili: invio telematico del modello di Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list". Contratti di locazione: entro oggi dev’essere effettuato il versamento dell’imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/2/2014 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"). Contratti di locazione di fondi rustici: registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell’anno precedente. Contestualmente deve essere presentata l’attestazione di pagamento dell’imposta di registro. Contribuenti soggetti agli studi di settore: comunicazione delle cause che giustificano le anomalie o gli scostamenti relativi alla dichiarazione mod. Unico 2013 ovvero afferenti l’indicazione di cause di inapplicabilità o di esclusione, mediante utilizzazione del programa informatico "Segnalazione studi di settore Unico 2013" accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate. DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all’Inps del modello DM10/2, relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente. Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: scade oggi il termine per l’invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di gennaio. 14
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