1. Transazione in materia di sangue infetto: il Ministero della Salute sta notificando i RIDAB Negli ultimi giorni il Commissario ad acta incaricato dal TAR del Lazio di valutare le domande di adesione alla transazione, in luogo del Ministero della Salute inadempiente, ha trasmesso presso il nostro Studio numerosi RIDAB, inerenti le singole posizioni dei nostri assistiti. Seppure la maggior parte di essi è negativo, soprattutto per le note problematiche relative all’orientamento del Ministero della Salute volto ad escludere coloro il cui diritto al risarcimento è ritenuto prescritto, va segnalata – quale note positiva – la presenza di un cospicuo numero di RIDAB che hanno accolto le controdeduzioni che abbiamo formulato nell’interesse dei nostri assistiti, così pervenendo all’accoglimento di varie domande di adesione alla transazione. Ovviamente, ogni posizione è a sé stante e sarà nostra cura comunicare a ciascun interessato il provvedimento, positivo o negativo, che lo riguarda. Negli ultimi RIDAB positivi pervenuti si precisa che l’applicazione dei moduli transattivi avverrà nei tempi e secondo i criteri previsti per la liquidazione della somma, a titolo di equa riparazione, prevista dall’art. 27-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, in favore di coloro che intendono rinunciare alla transazione. Pertanto, i pagamenti avverranno in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell’infermità e, in caso di pari entità, secondo l’ordine del disagio economico, accertato sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nei limiti della disponibilità annuale di bilancio. 2. Arrivano i primi chiarimenti del Ministero dell’Interno sulle nuove norme in tema di separazione personale e di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio (artt. 6 e 12 del decreto legge n. 132/2014). Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con la circolare n. 16/14 del 1° ottobre 2014, ha fornito i primi chiarimenti applicativi sugli artt. 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, in corso di conversione in legge. La prima di tali disposizioni è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto legge (13 settembre 2014), mentre la seconda entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione. L’art. 6 ha attribuito ai coniugi la facoltà di concludere una “convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”. Tali convenzioni possono avere ad oggetto le soluzioni consensuali di separazione personale e, nei casi di avvenuta separazione personale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Tuttavia, tale disposizione non si applica in presenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni, ma incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. In proposito si segnala l’innovazione consistente nell’aver riconosciuto agli avvocati un importante compito ed una correlativa gravosa responsabilità, ai quali, si confida, l’Avvocatura saprà attendere con scrupolo e rigore. D’altro canto, la violazione dell’obbligo di trasmissione all’ufficio dello stato civile, gravante sugli avvocati, comporta l’applicazione di una pesante sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 5.000 a 50.000, per la cui irrogazione è competente il Comune nel quale devono essere eseguite le annotazioni previste dalla legge. Al riguardo, il Ministero dell’Interno precisa che, in sede di trasmissione, non è previsto che l’avvocato formuli apposita istanza all’ufficio di stato civile per l’ulteriore seguito, che dovrà consistere nella registrazione dei provvedimenti di cui trattasi e nella conseguente annotazione a margine dell’atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi, nonché nella comunicazione in anagrafe dei conseguenti aggiornamenti. Pertanto, compete esclusivamente all’ufficiale di stato civile curare l’esatta esecuzione degli adempimenti che discendono dal ricevimento dell’accordo. L’art. 12, che come si è detto non è ancora entrato in vigore, prevede la possibilità che i medesimi accordi che possono formare oggetto di una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, nei termini suesposti, possano essere conclusi dai coniugi direttamente innanzi all’ufficiale di stato civile, rendendo ad esso personalmente le relative dichiarazioni. In questo caso, però, l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale. In coerenza con le innovazioni introdotte, il decreto legge n. 132/14 ha modificato la legge divorzile, stabilendo che, nei casi di cui trattasi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il termine triennale di ininterrotta separazione dei coniugi decorre “dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”. Come si vede, la nuova normativa non interviene sul tempo di attesa tra separazione e divorzio, che resta di tre anni, sebbene vada segnalato che è all’esame della Commissione Giustizia del Senato il disegno di legge sul “divorzio breve”, il quale prevede la riduzione del suddetto termine a 12 mesi in caso di separazione giudiziale ed a 6 mesi in caso di separazione consensuale, a prescindere dalla presenza di figli. La nuova normativa va salutata senz’altro con favore in quanto i coniugi, prima della sua entrata in vigore, per una separazione consensuale o un divorzio congiunto dovevano depositare un ricorso presso il compente Tribunale ed attendere – a volte per parecchi mesi – la data dell’udienza per la comparizione dei coniugi davanti al Presidente e, per quanto attiene al divorzio, la successiva pubblicazione della sentenza. Oggi questi tempi vengono azzerati laddove i coniugi sottoscrivano il relativo accordo innanzi all’avvocato in sede di convenzione di negoziazione assistita o, non appena la relativa norma entrerà in vigore, anche innanzi all’ufficiale di stato civile. 3. Disastro di Genova annunciato: responsabilità e omissioni. Il giusto risarcimento per i gravi danni subiti. Nei giorni che precedevano la tragedia, nessuna allerta meteo è stata lanciata su Genova e dintorni. Le comunicazioni dicevano che non ci sarebbe stato che un generico rischio di qualche temporale. Nel mirino sia l’ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), che la Protezione Civile. Infatti, nel tardo pomeriggio dello scorso giovedì 9 ottobre, la prima forniva rassicurazioni e la seconda disattivava il numero verde. Soltanto poche ore dopo, il torrnete Bisagno mieteva le sue prime vittime. Alle 22:30, l’ARPAL segnalava che la perturbazione stava aumentando e, mezz’ora dopo, anche la Protezione Civile chiedeva “prudenza”. Passavano pochi minuti e l’ARPAL annunciava che il Bisagno era prossimo a esondare. In realtà era già esondato. L’allerta 2, ovvero il massimo grado di allerta meteo per i Comuni, veniva emanata soltanto la mattina dopo, a disastro avvenuto. La Procura della Repubblica di Genova indaga ed è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo. Torniamo brevemente a tre anni fa. Il 4 novembre 2011 esondavano i torrenti Bisagno e Ferreggiano, e morivano sei persone. Dalla tragedia, anche quella annunciata, si organizzavano lavori per la messa in sicurezza del Bisagno, per aumentarne la portata. Lavori – a dire il vero – iniziati cinque anni prima. Veniva assegnato un secondo appalto, i cui lavori, però, venivano subito fermati su ordine del Tribunale Amministrativo, a seguito del ricorso di alcuni partecipanti alla gara che non si erano aggiudicati l’appalto. Il motivo del contendere consisteva nella composizione della Commissione che aveva affidato l’appalto, formata da quattro persone e da tre tecnici giudicati dal TAR “non qualificati”. Veniva proposto appello al Consiglio di Stato, il quale stabiliva la carenza di competenza del TAR ligure. Il procedimento ripartiva da zero dinanzi al TAR del Lazio, che ribaltava la decisione dei colleghi di Genova. Si arriva così al 14 luglio di quest’anno, quanto i lavori sarebbero finalmente potuti iniziare. Ma tutto rimaneva fermo. In data 5 agosto 2014, le ditte che avevano ottenuto la sentenza positiva dinanzi al Tar del Lazio, in mancanza dell’avvio dei lavori, informavano il Governo che gli ultimi eventi alluvionali evidenziavano criticità idrogeologiche e che, con l’avvicinarsi della stagione autunnale, rimandare e temporeggiare ancora avrebbe esposto la collettività a gravi rischi. Nulla veniva posto in essere. Oggi si chiede giustizia per gli abitanti di Genova ed il giusto risarcimento per le gravi perdite subite. Ciascun cittadino danneggiato potrà infatti promuovere un’azione di risarcimento per i danni materiali e morali subiti a causa del disastro, eventualmente anche mediante la proposizione di una class action. Resta, tuttavia, l’amarezza che porta con sé ogni tragedia annunciata. 4. Pubblicata la prima bozza della Dichiarazione dei diritti in internet della Commissione Parlamentare per i diritti e i doveri relativi a internet. Lo scorso 18 luglio, la Presidente della Camera dei deputati, On. Laura Boldrini, aveva dato il via ad una nuova Commissione parlamentare incaricata di elaborare principi e linee guida in tema di garanzie, diritti e doveri per l’uso di internet. L’iniziativa nasceva dall’esigenza, già ravvisata in sede sovranazionale dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché dal Consiglio d’Europa, di prendere atto dell’innovazione tecnologica e, quindi, di internet e dei social network, ai fini della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo. Muovendo da queste premesse, lo scorso 13 ottobre, nel corso della Riunione dei Presidenti delle Commissioni competenti in materia di diritti fondamentali – alla quale l’Avv. Anton Giulio Lana è stato invitato a partecipare in quanto esperto in materia – tale Commissione ha pubblicato una prima bozza della Dichiarazione dei diritti in internet, in cui viene ribadita l’esigenza di garantire il funzionamento di internet in maniera democratica, evitando “il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare a una società della sorveglianza, del controllo e della selezione speciale”. E’ stata, inoltre, riconosciuta l’importanza di internet quale spazio economico in grado di promuovere “innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico”. Dal 27 ottobre p.v., tutti i cittadini interessati avranno a disposizione quattro mesi nei quali potranno valutare il testo della Dichiarazione e fornire eventuali commenti e suggerimenti.
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