17 ottobre 2014 - Studio Legale Lana Lagostena Bassi

1. Transazione in materia di sangue infetto: il Ministero della Salute
sta notificando i RIDAB
Negli ultimi giorni il Commissario ad acta incaricato dal TAR del Lazio di
valutare le domande di adesione alla transazione, in luogo del Ministero della
Salute inadempiente, ha trasmesso presso il nostro Studio numerosi RIDAB,
inerenti le singole posizioni dei nostri assistiti.
Seppure la maggior parte di essi è negativo, soprattutto per le note
problematiche relative all’orientamento del
Ministero della Salute volto ad escludere
coloro il cui diritto al risarcimento è ritenuto
prescritto, va segnalata – quale note positiva –
la presenza di un cospicuo numero di RIDAB
che hanno accolto le controdeduzioni che
abbiamo formulato nell’interesse dei nostri assistiti, così pervenendo
all’accoglimento di varie domande di adesione alla transazione.
Ovviamente, ogni posizione è a sé stante e sarà nostra cura comunicare a
ciascun interessato il provvedimento, positivo o negativo, che lo riguarda.
Negli ultimi RIDAB positivi pervenuti si precisa che l’applicazione dei
moduli transattivi avverrà nei tempi e secondo i criteri previsti per la
liquidazione della somma, a titolo di equa riparazione, prevista dall’art. 27-bis del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, in favore di coloro che intendono
rinunciare alla transazione. Pertanto, i pagamenti avverranno in unica soluzione,
entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell’infermità e, in caso
di pari entità, secondo l’ordine del disagio economico, accertato sulla base
dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nei limiti della
disponibilità annuale di bilancio.
2. Arrivano i primi chiarimenti del Ministero dell’Interno sulle
nuove norme in tema di separazione personale e di cessazione degli
effetti civili e di scioglimento del matrimonio (artt. 6 e 12 del decreto
legge n. 132/2014).
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali,
con la circolare n. 16/14 del 1° ottobre 2014, ha fornito i primi chiarimenti
applicativi sugli artt. 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, in corso
di conversione in legge.
La prima di tali disposizioni è entrata in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione del decreto legge (13 settembre 2014), mentre la seconda entrerà
in vigore il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di
conversione.
L’art. 6 ha attribuito ai coniugi la facoltà di concludere una “convenzione
di negoziazione assistita da un avvocato”. Tali convenzioni possono avere ad
oggetto le soluzioni consensuali di separazione personale e, nei casi di avvenuta
separazione personale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche di cessazione
degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio. Tuttavia, tale disposizione non si applica
in presenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni, ma incapaci, portatori di
handicap grave o economicamente non autosufficienti. In proposito si segnala
l’innovazione consistente nell’aver riconosciuto agli avvocati un importante
compito ed una correlativa gravosa responsabilità, ai quali, si confida,
l’Avvocatura saprà attendere con scrupolo e rigore.
D’altro canto, la violazione dell’obbligo di trasmissione all’ufficio dello
stato civile, gravante sugli avvocati, comporta l’applicazione di una pesante
sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 5.000 a 50.000, per la cui
irrogazione è competente il Comune nel quale devono essere eseguite le
annotazioni previste dalla legge.
Al riguardo, il Ministero dell’Interno precisa che, in sede di trasmissione,
non è previsto che l’avvocato formuli apposita istanza all’ufficio di stato civile
per l’ulteriore seguito, che dovrà consistere nella registrazione dei provvedimenti
di cui trattasi e nella conseguente annotazione a margine dell’atto di matrimonio
e di nascita di entrambi i coniugi, nonché nella comunicazione in anagrafe dei
conseguenti aggiornamenti.
Pertanto, compete esclusivamente all’ufficiale di stato civile curare l’esatta
esecuzione degli adempimenti che discendono dal ricevimento dell’accordo.
L’art. 12, che come si è detto non è ancora entrato in vigore, prevede la
possibilità che i medesimi accordi che possono formare oggetto di una
convenzione di negoziazione assistita da
un avvocato, nei termini suesposti,
possano essere conclusi dai coniugi
direttamente innanzi all’ufficiale di stato
civile, rendendo ad esso personalmente
le relative dichiarazioni. In questo caso, però, l’accordo non potrà contenere
patti di trasferimento patrimoniale.
In coerenza con le innovazioni introdotte, il decreto legge n. 132/14 ha
modificato la legge divorzile, stabilendo che, nei casi di cui trattasi, per la
proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, il termine triennale di ininterrotta separazione dei coniugi
decorre “dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data
dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale
dello stato civile”. Come si vede, la nuova normativa non interviene sul tempo
di attesa tra separazione e divorzio, che resta di tre anni, sebbene vada segnalato
che è all’esame della Commissione Giustizia del Senato il disegno di legge sul
“divorzio breve”, il quale prevede la riduzione del suddetto termine a 12 mesi in
caso di separazione giudiziale ed a 6 mesi in caso di separazione consensuale, a
prescindere dalla presenza di figli.
La nuova normativa va salutata senz’altro con favore in quanto i coniugi,
prima della sua entrata in vigore, per una separazione consensuale o un divorzio
congiunto dovevano depositare un ricorso presso il compente Tribunale ed
attendere – a volte per parecchi mesi – la data dell’udienza per la comparizione
dei coniugi davanti al Presidente e, per quanto attiene al divorzio, la successiva
pubblicazione della sentenza. Oggi questi tempi vengono azzerati laddove i
coniugi sottoscrivano il relativo accordo innanzi all’avvocato in sede di
convenzione di negoziazione assistita o, non appena la relativa norma entrerà in
vigore, anche innanzi all’ufficiale di stato civile.
3. Disastro di Genova annunciato: responsabilità e omissioni. Il giusto
risarcimento per i gravi danni subiti.
Nei giorni che precedevano la tragedia, nessuna allerta meteo è stata lanciata
su Genova e dintorni. Le comunicazioni dicevano che non ci sarebbe stato che un
generico rischio di qualche temporale. Nel mirino sia l’ARPAL (Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale), che la Protezione Civile. Infatti, nel tardo
pomeriggio dello scorso giovedì 9 ottobre, la prima forniva rassicurazioni e la
seconda disattivava il numero verde.
Soltanto poche ore dopo, il torrnete Bisagno mieteva le sue prime vittime.
Alle 22:30, l’ARPAL segnalava che la perturbazione stava aumentando e,
mezz’ora dopo, anche la Protezione Civile chiedeva “prudenza”. Passavano pochi
minuti e l’ARPAL annunciava che il Bisagno era prossimo a esondare. In realtà era
già esondato. L’allerta 2, ovvero il massimo grado di allerta meteo per i Comuni,
veniva emanata soltanto la mattina dopo, a disastro avvenuto.
La Procura della Repubblica di Genova indaga ed è stato aperto un fascicolo
per omicidio colposo.
Torniamo brevemente a tre anni fa. Il 4 novembre 2011 esondavano i
torrenti Bisagno e Ferreggiano, e morivano sei persone. Dalla tragedia, anche
quella annunciata, si organizzavano lavori per la messa in sicurezza del Bisagno,
per aumentarne la portata. Lavori – a dire il vero – iniziati cinque anni prima.
Veniva assegnato un secondo appalto, i cui lavori, però, venivano subito
fermati su ordine del Tribunale Amministrativo, a seguito del ricorso di alcuni
partecipanti alla gara che non si erano aggiudicati l’appalto. Il motivo del
contendere consisteva nella composizione
della
Commissione
che
aveva
affidato
l’appalto, formata da quattro persone e da tre
tecnici giudicati dal TAR “non qualificati”.
Veniva proposto appello al Consiglio di
Stato, il quale stabiliva la carenza di
competenza del TAR ligure. Il procedimento
ripartiva da zero dinanzi al TAR del Lazio, che ribaltava la decisione dei colleghi di
Genova. Si arriva così al 14 luglio di quest’anno, quanto i lavori sarebbero
finalmente potuti iniziare.
Ma tutto rimaneva fermo.
In data 5 agosto 2014, le ditte che avevano ottenuto la sentenza positiva
dinanzi al Tar del Lazio, in mancanza dell’avvio dei lavori, informavano il Governo
che gli ultimi eventi alluvionali evidenziavano criticità idrogeologiche e che, con
l’avvicinarsi della stagione autunnale, rimandare e temporeggiare ancora avrebbe
esposto la collettività a gravi rischi. Nulla veniva posto in essere.
Oggi si chiede giustizia per gli abitanti di Genova ed il giusto risarcimento
per le gravi perdite subite. Ciascun cittadino danneggiato potrà infatti promuovere
un’azione di risarcimento per i danni materiali e morali subiti a causa del disastro,
eventualmente anche mediante la proposizione di una class action.
Resta, tuttavia, l’amarezza che porta con sé ogni tragedia annunciata.
4. Pubblicata la prima bozza della Dichiarazione dei diritti in internet
della Commissione Parlamentare per i diritti e i doveri relativi a internet.
Lo scorso 18 luglio, la Presidente della Camera dei deputati, On. Laura
Boldrini, aveva dato il via ad una nuova Commissione parlamentare incaricata di
elaborare principi e linee guida in tema di garanzie, diritti e doveri per l’uso di
internet. L’iniziativa nasceva dall’esigenza, già ravvisata in sede sovranazionale dalla
Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché dal Consiglio d’Europa, di
prendere atto dell’innovazione tecnologica e, quindi, di internet e dei social network, ai
fini della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo.
Muovendo da queste premesse, lo scorso 13 ottobre, nel corso della
Riunione dei Presidenti delle Commissioni competenti in materia di diritti
fondamentali – alla quale l’Avv. Anton Giulio Lana è stato invitato a partecipare in
quanto esperto in materia – tale Commissione ha pubblicato una prima bozza della
Dichiarazione dei diritti in internet, in cui viene ribadita l’esigenza di garantire il
funzionamento di internet in maniera democratica, evitando “il prevalere di poteri
pubblici e privati che possano portare a una società della sorveglianza, del controllo e della
selezione speciale”. E’ stata, inoltre, riconosciuta l’importanza di internet quale spazio
economico in grado di promuovere “innovazione, corretta competizione e crescita in un
contesto democratico”.
Dal 27 ottobre p.v., tutti i cittadini interessati avranno a disposizione quattro
mesi nei quali potranno valutare il testo della Dichiarazione e fornire eventuali
commenti e suggerimenti.