Sede Legale: Corso della Repubblica, 2/4 – Forlì Capitale Sociale e Riserve al 11 maggio 2014 Euro 102.462.022,95 Partita IVA 00124950403 Iscritta al registro delle Imprese Forlì-Cesena al numero 132929 Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4716 – Codice ABI 8556 Iscritta all’albo delle Società Cooperative al numero A154098 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo SECONDO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di Emissione di Prestiti Obbligazionari denominati “BANCA DI FORLÌ CREDITO COOPERATIVO OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER II A TASSO FISSO CON FACOLTA’ IN CAPO ALL’EMITTENTE DI RIMBORSO ANTICIPATO E DI RIMBORSO TRAMITE AMMORTAMENTO PERIODICO” “BANCA DI FORLÌ CREDITO COOPERATIVO OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER II A TASSO STEP UP CON FACOLTA’ IN CAPO ALL’EMITTENTE DI RIMBORSO ANTICIPATO E DI RIMBORSO TRAMITE AMMORTAMENTO PERIODICO” Il presente supplemento deve essere letto congiuntamente al, e costituisce parte integrante del Prospetto di Base relativo al Programma di Emissione di Prestiti Obbligazionari denominati “Banca di Forlì Credito Cooperativo Obbligazioni Subordinate Tier II a Tasso Fisso con facoltà in capo all’emittente di rimborso anticipato e di rimborso tramite ammortamento periodico”, “Banca di Forlì Credito Cooperativo Obbligazioni Subordinate Tier II a Tasso Step Up con facoltà in capo all’emittente di rimborso anticipato e di rimborso tramite ammortamento periodico”, depositato presso la CONSOB in data 9 luglio 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0057522/14 del 8 luglio 2014 (il “Prospetto di Base”), così come modificato ed integrato con il Primo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 2 settembre 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0070710/14 del 29 agosto 2014. Il presente Secondo Supplemento al Prospetto di Base (il “Supplemento” o il “Secondo Supplemento”) è stato depositato presso la CONSOB in data 17 dicembre 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0096733/14 del 17 dicembre 2014 ed è stato predisposto da Banca di Forlì Credito Cooperativo S.c. (l’”Emittente”, o la “Banca”) ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche e integrazioni (la “Direttiva Prospetti”) e dell’articolo 94, comma 7 del D.Lgs. 58/98 e successive modifiche e integrazioni (il “TUF”). L’adempimento di pubblicazione del presente Supplemento al Prospetto di Base non comporta alcun giudizio di Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Supplemento, unitamente al Prospetto di Base, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede legale della Banca di Forlì Credito Cooperativo S.c. Corso della Repubblica 2/4, 47121 Forlì e presso le Filiali della stessa, ed è altresì consultabile sul sito internet della Banca all’indirizzo web www.bancaforli.it 1 INDICE INTRODUZIONE E RAGIONI DEL SUPPLEMENTO ..........................................................................................................3 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’.............................................................................................................................4 INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI ............................................................................................................................4 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ ...........................................................................................................................................4 MODIFICHE ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE .........................................................................................5 MODIFICHE ALLA SEZIONE 3 – NOTA DI SINTESI..........................................................................................................7 MODIFICHE ALLA SEZIONE 5 – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE.......................................................................16 MODIFICHE ALLA SEZIONE 6 – NOTA INFORMATIVA................................................................................................17 2 INTRODUZIONE E RAGIONI DEL SUPPLEMENTO Il presente Supplemento al Prospetto di Base è stato redatto dall’Emittente, ai sensi dell’art. 94 comma 7 d.lgs. 58/1998 a seguito della redazione di un nuovo Documento di Registrazione dell’Emittente, depositato presso la Consob in data 17 dicembre 2014, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0096733/14 del 17 dicembre 2014. Il Prospetto di Base viene modificato ed integrato nel modo di volta in volta indicato nel Supplemento. Per ogni paragrafo del Supplemento sono riportate le titolazioni corrispondenti ai Capitoli e ai Paragrafi del Prospetto di Base oggetto di modifica. In particolare, sono stati oggetto di modifica i seguenti punti del Prospetto di Base: Copertina del Prospetto di Base; Sezione 3 – Nota di Sintesi: Sezione B – Emittente Elemento B.12 “Informazioni finanziarie fondamentali selezionate”; Sezione C – Strumenti Finanziari Elemento C.8 “Diritti connessi agli strumenti finanziari Sezione D – Rischi Elemento D.2 “Fattori di rischio relativi all’Emittente” Elemento D.3 “Fattori di rischio specifici delle Obbligazioni”; Sezione E – Offerta Elemento E.7 “Spese addebitate all’investitore dall’Emittente o dall’offerente” Sezione 5 – Documento di Registrazione; Sezione 6 – Nota Informativa: Capitolo 2 “Fattori di rischio” Capitolo 4 “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire” Paragrafo 4.1 “Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico” Paragrafo 4.5 “Ranking degli strumenti finanziari” Paragrafo 4.6 “Diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio” Paragrafo 4.8 “Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito e procedura di rimborso del capitale” Capitolo 5 “Condizioni dell’Offerta” Paragrafo 5.3 “Fissazione del prezzo di emissione” Capitolo 8 “Modello delle condizioni definitive”. Ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che - prima della pubblicazione del presente Supplemento - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione mediante l’invio di una comunicazione scritta da consegnare presso la sede e le filiali dell’Emittente dove sono stati sottoscritti i titoli. Alla data di approvazione del presente Secondo Supplemento è in corso di collocamento il prestito obbligazionario sotto riportato emesso a valere sul Prospetto di Base modificato ed integrato mediante il Supplemento: “BANCA DI FORLI’ CREDITO COOPERATIVO 09/2014 – 09/2021 TF 3,75% OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER II CON AMMORTAMENTO PERIODICO”, CODICE ISIN IT0005054553 3 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI La Banca di Forlì Credito Cooperativo S.c. con sede legale in Forlì Corso della Repubblica 2/4, rappresentata legalmente dal Sig. Ravaglioli Domenico in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Supplemento al Prospetto di Base. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ La Banca di Forlì Credito Cooperativo S.c., rappresentata legalmente dal Sig. Ravaglioli Domenico in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara di aver adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta ai fini della redazione del presente Supplemento al Prospetto di Base e attesta che le informazioni ivi contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. BANCA DI FORLI’ CREDITO COOPERATIVO Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ravaglioli Domenico 4 MODIFICHE ALLA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE LA COPERTINA DEL PROSPETTO DI BASE È INTEGRALMENTE SOSTITUITA DALLA SEGUENTE: Sede Legale: Corso della Repubblica, 2/4 – Forlì Capitale Sociale e Riserve al 11 maggio 2014 Euro 102.462.022,95 Partita IVA 00124950403 Iscritta al registro delle Imprese Forlì-Cesena al numero 132929 Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4716 – Codice ABI 8556 Iscritta all’albo delle Società Cooperative al numero A154098 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo PROSPETTO DI BASE relativo al Programma di Emissione di Prestiti Obbligazionari denominati “BANCA DI FORLÌ CREDITO COOPERATIVO OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER II A TASSO FISSO CON FACOLTA’ IN CAPO ALL’EMITTENTE DI RIMBORSO ANTICIPATO E DI RIMBORSO TRAMITE AMMORTAMENTO PERIODICO” “BANCA DI FORLÌ CREDITO COOPERATIVO OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER II A TASSO STEP UP CON FACOLTA’ IN CAPO ALL’EMITTENTE DI RIMBORSO ANTICIPATO E DI RIMBORSO TRAMITE AMMORTAMENTO PERIODICO” Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la Consob in data 9 luglio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota prot. n. 0057522/14 in data 8 luglio 2014. Il presente Documento costituisce il Prospetto di Base (il “Prospetto di Base”) ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva Prospetti”) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche, ed al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche. Il presente Prospetto di Base si compone del Documento di Registrazione (il “Documento di Registrazione”), che qui si incorpora mediante riferimento così come depositato presso la CONSOB in data 17 dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota prot. n. 0096733/14 del 17 dicembre 2014, che contiene informazioni sull’Emittente, di una Nota Informativa (la “Nota Informativa”) sugli strumenti finanziari (le “Obbligazioni Subordinate Tier II” e/o le “Obbligazioni” e ciascuna una “Obbligazione”) che contiene informazioni relative a ciascuna emissione di Obbligazioni e di una Nota di Sintesi (la “Nota di Sintesi”) che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli strumenti finanziari nonché i rischi associati agli stessi. Il Prospetto di Base è altresì aggiornato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 2 settembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota prot. n. 0070710/14 del 29 agosto 2014, e dal Secondo Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 17 dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota prot. n. 0096733/14 del 17 dicembre 2014. L’adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio di Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 5 Il Prospetto di Base è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede legale della Banca di Forlì Credito Cooperativo S.c. Corso della Repubblica 2/4, 47121 Forlì e presso le Filiali della stessa, ed è altresì consultabile sul sito internet della Banca all’indirizzo web www.bancaforli.it In occasione dell’emissione di ciascun Prestito Obbligazionario, l’Emittente predisporrà delle Condizioni Definitive (le “Condizioni Definitive”) che descriveranno i termini e le condizioni delle Obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta sul sito internet dell’Emittente www.bancaforli.it e contestualmente trasmesse alla CONSOB. L’investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione “FATTORI DI RISCHIO”. L’investimento nelle obbligazioni subordinate comporta per l’investitore il rischio che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito antergati alle obbligazioni subordinate. Queste ultime in caso di default presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quelle di titoli obbligazionari senior dello stesso emittente ed aventi la medesima scadenza. E’ quindi necessario che l’investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L’investitore deve considerare che la complessità delle Obbligazioni può favorire l’esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l’investimento nelle obbligazioni, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l’investitore dovrà valutare il rischio dell’operazione e l’intermediario dovrà verificare se l’investimento è adeguato per l’investitore ai sensi della normativa vigente. 6 MODIFICHE ALLA SEZIONE 3 – NOTA DI SINTESI L’ELEMENTO B.12 “INFORMAZIONI FINANZIARIE FONDAMENTALI SELEZIONATE” VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE: B.12 Informazioni finanziarie fondamentali selezionate Si riportano di seguito alcuni dati finanziari, patrimoniali, di liquidità e di solvibilità maggiormente significativi, relativi all’Emittente e tratti dal bilancio degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2013, nonché dalla Relazione semestrale sottoposta a revisione limitata. I dati, espressi in migliaia di euro, sono stati redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Indicatori di adeguatezza patrimoniale PIANO PATRIMONIALE Patrimonio di Base (Tier 1) Patrimonio supplementare (Tier 2) Patrimonio di terzo livello (Tier 3) Patrimonio di vigilanza Attività di rischio ponderate (RWA) Attività di rischio ponderate / Totale attivo (dati in migliaia di euro) COEFFICIENTI PATRIMONIALI Tier 1 Capital Ratio Core Tier 1 Capital Ratio (1) Total Capital Ratio 31/12/2013 86.600 8.943 0 95.543 830.243 64,19% 31/12/2013 10,43% 10,43% 11,51% 31/12/2012 91.259 8.952 0 100.211 898.312 72,74% 31/12/2012 10,16% 10,16% 11,16% (1) Il “Core Tier 1 Capital Ratio” coincide con il “Tier 1 Capital Ratio” in quanto l’Emittente non ha fatto ricorso a strumenti ibridi di patrimonializzazione. I coefficienti patrimoniali si attestano tutti su livelli superiori rispetto ai livelli minimi previsti dalla normativa di vigilanza, fissati all’8%. I coefficienti patrimoniali registrano un incremento rispetto all’ultimo esercizio grazie delle attività di rischio ponderate a cui hanno contribuito sia una generalizzata riduzione degli impieghi verso clientela e verso banche, a favore degli investimenti in attività finanziarie rappresentate da titoli dello Stato Italiano a ponderazione nulla, sia l’incremento delle percentuali di copertura dei crediti deteriorati che ha determinato una conseguente riduzione dell’assorbimento per il rischio di credito e controparte. Per la valutazione delle Attività di rischio ponderate l’emittente ha utilizzato la metodologia standardizzata, prevista dalla circolare 263/06 della Banca d’Italia per la misurazione dei rischi di primo pilastro. Si riferisce inoltre che l’Organo di Vigilanza non ha disposto per l’Emittente il rispetto di coefficienti specifici particolari. Evoluzione della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale L’emanazione della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 ha determinato l'avvio dell'applicazione, dal 1° gennaio 2014, deg li atti normativi comunitari con cui sono stati trasposti nell’ordinamento dell’Unione europea le riforme degli accordi del Comitato di Basilea (“Basilea 3”) volte a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance, a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche, tenendo conto degli insegnamenti della crisi finanziaria. Per quanto riguarda l’adeguatezza patrimoniale delle banche, la nozione di “Patrimonio di Vigilanza” è stata sostituita con quella di “Fondi Propri”. I Fondi Propri sono dati dalla somma del Capitale di Classe 1 – Tier 1 (a sua volta distinto in Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1, o CET1) e in Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1, o AT1)) e del Capitale di Classe 2 – Tier 2. Tutte le componenti del Patrimonio di Vigilanza riferito al 31.12.2013 concorrono alla composizione del Capitale Primario di Classe 1, così come definito dalla nuova normativa di vigilanza. A regime il livello minimo dei coefficienti patrimoniali imposti da Basilea 3 è pari al 4,5% per il CET 1 capital ratio, 6,0% per il Tier 1 capital ratio e 8,0% per il Total capital ratio. Oltre a ridefinire i livelli minimi di capitalizzazione, la normativa di Basilea 3 ha anche previsto per tutti e tre gli indicatori l’introduzione del “Buffer di Conservazione del Capitale” che rappresenta un ulteriore cuscinetto (pari al 2,5%) a presidio del capitale con l’obiettivo di dotare le banche di mezzi patrimoniali di elevata qualità da utilizzare nei momenti di tensione del mercato per poter prevenire disfunzioni del sistema bancario ed evitare interruzioni nel processo di erogazione del credito. Aggiungendo tale Buffer i coefficienti patrimoniali assumono i livelli minimi pari al 7% per il Common Equity Tier 1 Capital Ratio, all’8,5% per il Tier 1 Capital Ratio ed al 10,5% per il Total Capital Ratio. Al fine di stimare l’ammontare delle Attività di rischio ponderate L’Emittente utilizza l’approccio standardizzato previsto dalla normativa di Vigilanza in vigore. Di seguito si espongono i requisiti patrimoniali dell’Emittente alla data del 30 giugno 2014, calcolati conformemente alla normativa di Basilea 3. L’Emittente non dispone di dati al 7 31/12/2013 ricalcolati secondo gli standard di Basilea 3, in vigore dal 1° gennaio 2014. FONDI PROPRI E COEFFICIENTI PATRIMONIALI Capitale primario di classe 1 (CET1) Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) Capitale di classe 1 Capitale di classe 2 Totale Fondi Propri Totale requisiti prudenziali Eccedenza/Deficienza Attività di rischio ponderate CET1 Capital Ratio TIER1 Capital Ratio Total Capital Ratio 30/06/2014 93.840 0 93.840 85 93.925 69.128 24.797 864.098 10,86% 10,86% 10,87% I coefficienti patrimoniali al 30/06/2014, calcolati secondo la previsioni di Basilea 3, si attestano a livelli superiori ai minimi previsti dalla normativa di vigilanza, tenendo anche conto del “Buffer di conservazione del capitale”. Informazioni concernenti la qualità del credito Di seguito si riportano i principali indicatori relativi alla rischiosità del credito, riferiti all’Emittente e al sistema bancario italiano. INDICATORI RISCHIOSITA’ CREDITIZIA Sofferenze lorde/impieghi lordi Sofferenze nette/impieghi netti Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi (*) Crediti deteriorati netti/impieghi netti (*) Rapporto di copertura delle partite anomale Rapporto di copertura delle sofferenze Rapporto sofferenze nette / patrimonio netto Rapporto “Grandi Rischi”(**) / impieghi netti 30/06/14 9,57% 5,04% 23,65% 17,22% 33,25% 51,70% 39,33% 51,30% 31/12/13 7,98% 4,36% 20,96% 15,93% 29,00% 48,90% 35,37% 48,38% 31/12/12 6,37% 4,08% 16,80% 13,86% 20,73% 38,47% 33,20% 38,24% (*) La voce “crediti deteriorati” è composta da: sofferenze, incagli, crediti ristrutturati e scaduti per controparte e transazione come da definizione di Banca d’Italia (**) Costituiscono “Grandi Rischi” ai sensi della normativa di vigilanza, le esposizioni di importo pari o superiore al 10% del Patrimonio di Vigilanza nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi. Gli indicatori riguardanti il rapporto sofferenze / impieghi registrano un peggioramento ad inizio 2014 rispetto al 2013 e al 2012, imputabile alle difficoltà riscontrate dagli operatori economici a seguito dell’attuale crisi congiunturale che perdura già da alcuni anni. La difficile situazione economica comporta la necessità di effettuare rettifiche su crediti in misura sempre crescente, come testimoniato dai rapporti di copertura delle partite anomale e delle sofferenze sopra riportati, che sono in aumento rispetto ai periodi precedenti. PRINCIPALI INDICATORI DI RISCHIOSITA’ CREDITIZIA- DATI MEDI DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO Indicatori 30/06/14(3) 31/12/13 (1) 31/12/12 (2) Sofferenze lorde/impieghi lordi – “Banche 8,10% 7,70% 6,10% minori” Sofferenze nette/impieghi netti 4,40% 4,00% 3,50% Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi – 16,30% 15,90% 13,80% “Banche minori” Crediti deteriorati netti/impieghi netti 10,50% 10,00% 8,70% Rapporto di copertura delle partite anomale 42,40% 41,80% 38,80% Rapporto di copertura delle sofferenze 57,10% 56,90% 54,60% Rapporto di copertura partite anomale – 33,60% 31,50% 27,20% “Banche minori” Rapporto di copertura sofferenze – “Banche 50,40% 48,50% 46,10% minori” Rapporto sofferenze nette / patrimonio netto 18,75% (4) 20,48%(4) 17,37%(4) (1) Fonte: Banca d’Italia, “Rapporto sulla stabilità finanziaria” n. 1/2014, Maggio 2014, paragrafo 3.3 “Il credito”. (2) Fonte: Banca d’Italia, “Rapporto sulla stabilità finanziaria” n. 5, Aprile 2013, paragrafo 3.2 “Il credito”. (3) Fonte: Banca d’Italia, “Rapporto sulla stabilità finanziaria” n. 2/2014, Novembre 2014, paragrafo 3.2 “Il credito (4) Fonte: ABI, “ABI Monthly Outlook Settembre 2014”, paragrafo 4.4 “Sofferenze bancarie”. Tutti i dati si riferiscono alla media dell’intero sistema bancario italiano. Dove disponibili, sono stati inseriti i dati relativi alla classe dimensionale di appartenenza dell’emittente: si considerano per queste analisi “Banche minori” le banche con un totale di fondi intermediati inferiore a 3,6 miliardi di euro. La composizione dei crediti deteriorati è la seguente (dati in migliaia di Euro): 8 COMPOSIZIONE CREDITI DETERIORATI (**) Sofferenze lorde Sofferenze nette Incagli lordi Incagli netti Crediti ristrutturati lordi Crediti ristrutturati netti Crediti scaduti lordi Crediti scaduti netti Totale crediti deteriorati lordi Totale crediti deteriorati netti Totale rettifiche di valore su crediti (**) Totale crediti netti Costo del credito (*) 30/06/2014 31/12/2013 31/12/2012 85.889 41.483 91.198 66.680 20.203 19.089 14.889 14.372 212.180 141.625 16.509 70.934 36.245 81.136 63.449 17.386 16.308 16.902 16.311 186.358 132.313 22.941 56.917 35.019 54.041 46.703 7.231 6.508 31.883 30.738 150.072 118.968 11.031 822.557 8,58% 830.514 6,50% 858.818 3,62% (*) Il rapporto tra le rettifiche di valore su crediti e il totale crediti netti è pari all’8,58% al 30/06/2014 Tale indicatore esprime chiaramente l’aumento del costo del rischio di credito negli ultimi anni. (**) Si considerano le rettifiche di valore su crediti deterioriati effettuate nel periodo di riferimento, ovvero nell’esercizio 2012, nell’esercizio 2013 e nel primo semestre dell’esercizio 2014. Di seguito si riportano le esposizioni che costituiscono “grande rischio” ai sensi della normativa di Vigilanza. Si considera “grande rischio” ogni esposizione nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti di importo pari o superiore al 10% del Patrimonio di Vigilanza. Dal 01/01/2014, secondo la normativa di Basilea 3, non si fa più riferimento a “Grandi Rischi” ma a “Grandi Esposizioni”. GRANDI RISCHI/ESPOSIZIONI Valore di Bilancio Valore ponderato Numero 30/06/2014 31/12/2013 421.960 88.460 3 401.800 46.780 2 31/12/2012 328.412 86.563 3 (dati in migliaia di euro) Le posizioni classificate come “grandi esposizioni” al 30/06/2014 sono rappresentate da: investimenti in titoli di Stato italiani per 321,994 milioni di Euro; crediti verso l’Istituto Centrale di Categoria Iccrea Banca SpA per 79,862 milioni di Euro, collegati ad operazioni di investimento della liquidità aziendale; crediti verso Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo per 20,104 milioni di Euro, collegati ad operazioni di investimento della liquidità aziendale. Informazioni sulla liquidità dell’Emittente Il rischio di liquidità si manifesta in genere sotto forma di inadempimento dei propri impegni di pagamento causato dall’incapacità di reperire provvista (liquidity funding risk) e/o dalla presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (market liquidity risk). Tale rischio può anche manifestarsi come perdita rispetto alla realizzazione al fair value derivante dalla forzata cessione di attività o, in senso più lato, come perdita in termini reputazionali e di opportunità di business. Di seguito sono riportati i principali indicatori di liquidità dell’Emittente: INDICATORI DI LIQUIDITA’ Loan to deposit ratio Liquidity Coverage Ratio - LCR Net Stable Funding Ratio - NSFR 30/06/2014 90,78% 157% 104% 31/12/2013 92,40% 846% 102% 31/12/2012 94,94% 208% 99% Il “Loan to deposit ratio”, che misura il rapporto tra impieghi e raccolta è in diminuzione negli ultimi anni a causa dell’evoluzione positiva della raccolta e della dinamica degli impieghi in rallentamento. Il “Liquidity Coverage Ratio” o “LCR” è un indicatore della liquidità a breve termine, in un orizzonte temporale di un mese. Si misura con il rapporto tra lo stock di attività liquide di elevata qualità (ad esempio, cassa e titoli di Stato eleggibili) e il totale dei deflussi di cassa netti previsti nei successivi 30 giorni di calendario. Dal 31/12/2012 l’indicatore ha registrato notevoli miglioramenti, a causa, oltre che dell’andamento positivo della raccolta, delle operazioni di politica monetaria messe in atto dalla Banca Centrale Europea per immettere liquidità nel sistema finanziario. L’indicatore è peggiorato nel corso del primo semestre 2014 a causa dell’estinzione di passività garantite dallo Stato Italiano per Euro 60.000.000. Tali passività, emesse nel 2012, consentivano, in virtù della garanzia statale, di accedere ai finanziamenti collateralizzati presso la BCE. Si è proceduto ad estinguere tali passività a causa della eccessiva onerosità della garanzia statale, in un contesto tale da non pregiudicare la situazione di liquidità. Il valore al 30/06/2014, pari a 157%, risulta superiore alla soglia minima prevista dal Comitato di Basilea per l’entrata in vigore della nuova normativa di vigilanza (60% a partire dal 1° gennaio 2015, con un minimo in progressivo aumen to fino a raggiungere il 100% dal 1° 9 gennaio 2018 secondo la CRR – regolamento UE n. 575/2013). Il “Net Stable Funding Ratio” o “NSFR” è un indicatore di liquidità strutturale, che misura il rapporto tra fonti stabili di raccolta e impieghi da finanziare. Negli ultimi anni l’indicatore è migliorato, attestandosi al 30/06/2014 al valore di 104%. Tale miglioramento è da ascrivere in buona parte al rallentamento degli impieghi. Si evidenzia a tal proposito che mentre la proposta del Comitato di Basilea prevedeva una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018, la normativa comunitaria (CRR) per il momento non contempla un limite regolamentare sulla liquidità strutturale. L’Emittente accede alle operazioni di rifinanziamento presso la BCE per il tramite di Iccrea Banca SpA, utilizzando la tecnica del pool di collateral. In particolare, la Banca ha l’obbligo di detenere attività eleggibili presso la BCE (valorizzate dalla stessa BCE al netto di eventuali haircut applicati) in misura almeno pari al valore delle operazioni di raccolta effettuate presso la Banca Centrale. Il funzionamento del pool di collateral non prevede la possibilità di identificare specifici titoli a fronte delle singole operazioni di finanziamento presso la BCE, ma opera secondo una logica indistinta di capienza dello stesso pool rispetto all’esposizione netta presso la Banca Centrale Europea. FINANZIAMENTI COLLATERALIZZATI IN ESSERE AL 30/06/2014 TIPO OPERAZIONE IMPORTO SCADENZA LTRO (Long Term Refinancing Operation) con BCE 75.000.000 € 29/01/2015 LTRO (Long Term Refinancing Operation) con BCE 65.000.000 € 26/02/2015 Finanziamento in Pool di Collateral con Iccrea Banca 80.000.000 € 02/07/2014 Finanziamento in Pool di Collateral con Iccrea Banca 30.000.000 € 01/07/2014 FINANZIAMENTI COLLATERALIZZATI IN ESSERE AL 31/12/2013 TIPO OPERAZIONE IMPORTO SCADENZA LTRO (Long Term Refinancing Operation) con BCE 75.000.000 € 29/01/2015 LTRO (Long Term Refinancing Operation) con BCE 65.000.000 € 26/02/2015 Asta BCE mensile 60.000.000 € 13/01/2014 Asta BCE setimanale 45.000.000 € 08/01/2015 FINANZIAMENTI COLLATERALIZZATI IN ESSERE AL 31/12/2012 TIPO OPERAZIONE IMPORTO SCADENZA LTRO (Long Term Refinancing Operazion) con BCE 75.000.000 € 29/01/2015 LTRO (Long Term Refinancing Operazion) con BCE 65.000.000 € 26/02/2015 Finanziamento in Pool di Collateral con Iccrea Banca 5.000.000 € 14/01/2013 ATTIVITA’ NON VINCOLATE DISPONIBILI, UTILIZZABILI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI COLLATERALIZZATI 30/06/2014 83.863.272 € (*) 31/12/2013 31/12/2012 168.478.784 € (*) 103.334.539 € (*) (*) Sono riportati i valori al netto degli haircut praticati dalla BCE L’Emittente mantiene una buona disponibilità di attività stanziabili a garanzia di finanziamenti collateralizzati, al fine di mantenere una buona posizione di liquidità che permetta di fronteggiare eventuali situazioni di tensione. Esposizione al debito sovrano Al 30 giugno 2014 l’Emittente detiene titoli di debito emessi da Sati sovrani per un valore esposto in bilancio pari a 304,45 milioni di Euro, interamente rappresentati da debito emesso dallo Stato Italiano. Tale esposizione rappresenta il 24,56 % del totale attivo dell’Emittente. Titoli di Stato Italiani Totale Attivo 30/06/2014 Val. Val. Nominale Bilancio 304.450 321.994 31/12/2013 Val. Val. Nominale Bilancio 328.775 336.703 31/12/2012 Val. Val. Nominale Bilancio 230.250 230.401 1.311.1 85 24,56% 1.293.3 69 26,03% 1.234.949 % Titoli Stato su Totale Attivo (dati in migliaia di Euro 18,66% Il valore di bilancio corrisponde con il fair value in quanto tutte le esposizioni sono classificate tra le “Attività disponibili per la vendita”, che al 30/06/2014 ammontavano complessivamente a 335.963 migliaia di euro (al 31/12/2013 erano pari a 345.351 migliaia di euro, e al 31/12/2012 erano pari a 242.355). Di seguito si rappresenta l’incidenza dell’esposizione verso il debito sovrano sul totale delle attività finanziarie detenute dall’Emittente, distinte per classe di appartenenza: CLASSIFICAZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE Attività finanziarie detenute per la negoziazione di cui "debito sovrano" 10 30/06/2014 31/12/2013 31/12/2012 2.221 3.260 6.182 - - - % di incidenza del "debito sovrano" Attività finanziarie valutate al fair value di cui "debito sovrano" % di incidenza del "debito sovrano" Attività finanziarie disponibili per la vendita 0 335.962 475 345.351 481 242.355 di cui "debito sovrano" % di incidenza del "debito sovrano" Attività finanziarie detenute sino alla scadenza di cui "debito sovrano" % di incidenza del "debito sovrano" Totale attività finanziarie 321.994 95,84% 336.703 97,50% 230.401 95,07% 4.775 4.710 300 342.959 321.994 93,89% 353.796 336.703 95,17% 249.318 230.401 92,41% di cui "debito sovrano" % di incidenza del "debito sovrano" (dati in migliaia di Euro). All’interno della categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita” sono presenti titoli di debito strutturati, di emittenti bancari, per 492.000 € al 31/12/2013 (481.000 € al 31/12/2012). Si tratta di obbligazioni giunte a scadenza nel corso dell’anno 2014. Informazioni sul rischio di mercato e sul rischio di tasso di interesse L’Emittente monitora giornalmente l’andamento del VaR (Value at Risk), come misura del rischio di mercato del proprio portafoglio titoli di proprietà. Il valore a rischio, calcolato su dieci giorni con l’intervallo di confidenza adottato del 99%, rappresenta l’importo massimo di perdita che il portafoglio, qualora rimanga inalterato, potrebbe subire nell’arco di tempo considerato (10 giorni). Al 30/06/2014 la misura del Value at Risk 99% a 10 giorni era pari a 6.241.101 € (1,88% del valore di mercato dell’intero portafoglio titoli di proprietà della Banca). Al 31/12/2013 la misura del Value at Risk 99% a 10 giorni era pari a 7.624.174 € (2,19% del valore di mercato dell’intero portafoglio titoli di proprietà della Banca). L’Emittente monitora il rischio di tasso di interesse attraverso una procedura di Asset & Liability Management, che calcola le variazioni del valore economico delle attività e delle passività (cd. banking book)a seguito di uno shock parallelo e immediato delle curve dei tassi pari a 100 e 200 basis point. Stante l’attuale struttura dei tassi, che per la parte a breve è prossima allo zero, non si formulano ipotesi di shock negativi della curva, ma si considerano solo ipotesi di shift delle curve di +100 e +200 basis point. Alla data del 30/06/2014 la simulazione dell’impatto sul banking book e sul Patrimonio di Vigilanza ha prodotto i seguenti risultati: IPOTESI SHOCK CURVA DEI TASSI Incremento di +100 bps Incremento di +200 bps IMPATTO SU VALORE BANKING BOOK - 15.964.000 € - 26.363.000 € IMPATTO % SU VALORE BANKING BOOK - 7,68% - 12,69% IMPATTO % SU PATRIMONIO DI VIGILANZA - 16,71% - 27,59% Inoltre al 31/12/2013 è stato monitorato l’impatto di una variazione dei tassi sul margine di interesse, con l’orizzonte temporale di un anno. Si considera uno shock di +100 basis point, distribuito in 4 rialzi da 25 basis point durante l’anno, con l’ipotesi di mantenere costanti i volumi di operatività. La simulazione effettuata al 31/12/2013 ha evidenziato una variazione negativa del margine di interesse per 245.590 €. L’aumento del costo delle passività, per lo più indicizzate, derivante dall’aumento dei tassi non è pienamente compensato dall’aumento dei ricavi delle attività, poiché una quota considerevole del portafoglio titoli di proprietà è a tasso fisso e una buona parte dei mutui erogati a tasso variabile hanno un’opzione floor sul tasso di interesse, che al momento fa sì che questa parte dell’attivo creditizio sia poco sensibile all’aumento dei tassi. Principali dati di Stato Patrimoniale e Conto Economico STATO PATRIMONIALE Raccolta diretta da clientela Raccolta indiretta Attività Finanziarie Crediti Patrimonio Netto Posizione Interbancaria Netta Totale Attivo 30/06/2014 924.900 218.347 342.960 822.558 101.783 - 194.276 1.305.369 31/12/2013 917.337 215.383 353.798 830.514 102.462 - 200.527 1.293.369 31/12/2012 904.386 220.434 249.320 858.818 105.058 - 120.002 1.234.949 (dati in migliaia di Euro) Il Patrimonio netto è in diminuzione rispetto al 31/12/2013. Tale risultato è da ascrivere sostanzialmente al risultato negativo riferito al primo semestre dell’esercizio 2014, che ha fatto registrare una perdita pari a 2,58 milioni di Euro. 11 CONTO ECONOMICO Margine di interesse Margine di intermediazione Risultato netto gestione finanziaria Costi operativi Utile d’esercizio 31/12/2013 26.145 39.072 14.481 19.384 - 3.779 31/12/2012 27.220 36.237 21.930 18.838 1.757 variazione - 3,95% + 7,82% - 33,97% + 2,90% - 315,08% 30/06/2014 12.630 24.066 7.121 10.136 -2.580 30/06/2013 13.070 18.046 14.481 19.384 - 3.779 variazione - 3,37% + 33,36% - 35,62% + 3,41% - 1034,78% (dati in migliaia di Euro) CONTO ECONOMICO Margine di interesse Margine di intermediazione Risultato netto gestione finanziaria Costi operativi Utile d’esercizio (dati in migliaia di Euro) Dichiarazioni dell’Emittente Il risultato economico negativo dell’esercizio 2013 si è protratto anche nella prima parte del 2014, riflettendo le difficoltà che continuano ad interessare il tessuto economico del territorio di competenza della Banca, che rendono inevitabile l’effettuazione di accantonamenti sempre maggiori, a fronte di crediti il cui incasso è divenuto problematico. Nel primo semestre 2014 sono state effettuate rettifiche di valore nette per 16,9 milioni di euro. Nel corso del 2013 tale valore si era assestato a 24,5 milioni di Euro. L’Emittente dichiara che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dalla data dell’ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato. L’Emittente attesta che non si sono verificati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale dalla chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione. L’ELEMENTO C.8 “DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI” VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE: C.8 Diritti connessi agli strumenti finanziari Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza ovvero tramite un ammortamento periodico come da piano d’ammortamento, salvo il caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente . Il diritto al pagamento degli interessi si prescrive decorsi 5 anni dal momento in cui gli interessi sono divenuti esigibili. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni, o le singole rate di ammortamento, sono divenute rimborsabili. Le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono tuttavia adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca, tra i vari strumenti previsti, lo strumento del “bail-in” come da Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Il 12 giugno 2014 (c.d. “Banking Resolution and Recovery Directive” o “Direttiva in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi”). Tale strumento conferisce alle Autorità il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. La Direttiva prevede, relativamente agli strumenti di capitale di Classe 2, (tra cui le Obbligazioni Subordinate), che nei casi in cui l’ente si trovi al c.d. “Punto di Insostenibilità Economica” e prima che sia avviata qualsiasi altra azione di risoluzione della crisi, le Autorità siano obbligate ad esercitare senza indugio il potere di svalutazione di tali strumenti o di conversione degli stessi in strumenti di capitale. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Nell’applicazione dello strumento del “bail in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l’ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza: 1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1); 2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonchè potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1; 12 3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale. L’ELEMENTO D.2 “FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE” VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE: D.2 Fattori di rischio relativi all’Emittente Si richiama l’attenzione dell’investitore sulla circostanza che per l’Emittente non è possibile determinare un valore di credit spread (inteso come differenza tra il rendimento di un’obbligazione plain vanilla di propria emissione e il tasso Interest Rate Swap su durata corrispondente) atto a consentire un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell’Emittente, in quanto le Obbligazioni emesse non sono negoziate su mercati regolamentati , sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici. Si riporta una sintesi dei principali fattori di rischio relativi all'Emittente (riportati per esteso nel Documento di Registrazione). RISCHIO CONNESSO ALLA PERDITA ECONOMICA REGISTRATA SIA NELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013 CHE NELL’ESERCIZIO CORRENTE ALLA DATA DEL 30/06/2014 L’Emittente ha chiuso l’esercizio 2013 con una perdita di 3,779 milioni di euro rispetto all’utile di 1,757 milioni di euro registrato nell’esercizio 2012. Il risultato economico negativo è riconducibile al forte incremento delle rettifiche su crediti operate dalla Banca in seguito al perdurare della crisi economica, ed in conseguenza delle indicazioni formulate dall’Organo di Vigilanza circa l’applicazione di criteri più stringenti per quanto riguarda la valutazione degli immobili posti a garanzia degli affidamenti. Nel corso del 2013 sono state effettate Rettifiche di valore per deterioramento di crediti per 24,591 milioni di Euro, in forte aumento rispetto ai 14,306 milioni dell’esercizio 2012. Per quanto riguarda l’esercizio corrente, al 30/06/2014 l’Emittente ha registrato una perdita pari a 2,58 milioni di Euro, causata dal proseguire della dinamica negativa delle rettifiche su crediti, che nel primo semestre 2014 ammontano a 16,9 milioni di Euro. RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL DEBITO SOVRANO Al 30/06/2014 l’Emittente ha un’esposizione verso il debito sovrano italiano, interamente rappresentato da Titoli di Stato, per un valore di bilancio di 321,994 milioni di Euro, che costituisce il 24,56% del totale dell’attivo ed il 93,89% del totale del valore di bilancio delle attività finanziarie detenute dalla Banca. L’Emittente non ha esposizione verso il debito sovrano di altri Paesi. L’eventuale aggravarsi della situazione del debito sovrano italiano, potrebbe ingenerare effetti negativi sui risultati operativi dell’Emittente, nonché sulla propria situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria. RISCHIO CONNESSO DELL’EMITTENTE AL DETERIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL CREDITO Il rischio connesso al deterioramento delle qualità del credito dell’Emittente può portare, con il perdurare della crisi economica/finanziaria generale che sta interessando l’economia locale e nazionale, ad un aumento dell’incapacità della clientela di onorare gli impegni assunti, con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della banca. Un deterioramento della qualità del credito espone l’Emittente al rischio di una possibile svalutazione delle singole esposizioni creditizie, che comporta un incremento delle rettifiche di valore sul portafoglio crediti, con un conseguente impatto negativo sulla redditività dell’impresa. Una riduzione della redditività aziendale può determinare una minore capacità di autofinanziamento con possibili effetti sul profilo patrimoniale dell’Emittente. Al 30/06/2014 il totale dei crediti verso clientela in bilancio ammontava a 822,558 milioni di Euro, pari al 62,73% del totale dell’attivo della Banca, e rappresentano pertanto una fonte di rischiosità significativa. Al 30/06/2014 il totale dei crediti deteriorati lordi ammontava a 212,18 milioni di euro, in aumento rispetto ai 186,358 milioni dell’anno precedente (+ 13,86%). L’attività di valutazione dei crediti deteriorati ha portato ad effettuare nel primo semestre 2014 ingenti rettifiche di valore, portando la capienza dei fondi a copertura di tali partite a 70,555 milioni di euro, e l’esposizione netta verso attività deteriorate a 141,625 milioni di euro, in aumento rispetto ai 132,313 milioni del 31/12/2013 (+ 7,04%). Il peso complessivo dei crediti deteriorati netti sul totale dei crediti netti è pari al 17,22%, in crescita rispetto al dato al 31/12/2013 in cui il rapporto era del 15,93%. Il rapporto tra le rettifiche di valore su crediti e il totale crediti netti è pari all’ 8,58% al 30/06/2014, e al 6,50% al 31/12/2013. Tale indicatore esprime chiaramente l’aumento del costo del rischio di credito nell’ultimo anno. RISCHIO CONNESSO CON LA CRISI ECONOMICO/FINANZIARIA GENERALE La capacità reddituale e la stabilità dell’Emittente sono influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell’economia del Paese in cui la Banca opera (inclusa la sua affidabilità creditizia), nonché dell’Area Euro nel suo complesso. RISCHIO DI CREDITO L’Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie Obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, 13 potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli Stati sovrani, di cui l’Emittente detiene titoli od Obbligazioni potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell’Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od Obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell’Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell’Emittente stesso. RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE Si definisce rischio di mercato il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall’Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio) che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell’Emittente. L’Emittente è quindi esposto a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari ivi inclusi i titoli emessi da Stati sovrani. Il rischio di tasso di interesse è connesso alla possibilità di subire perdite in conseguenza di una dinamica sfavorevole dell’andamento dei tassi di interesse, che può portare ad una diminuzione del valore economico delle attività e delle passività dell’Emittente (cd. banking book) e ad una diminuzione del valore del Patrimonio di Vigilanza dello stesso. Inoltre, variazioni dei tassi di interesse hanno effetti sulla redditività dell’Emittente, in particolare sul margine di interesse. L’Emittente monitora e gestisce questi rischi con apposite procedure e policy interne. RISCHIO CORRELATO ALL’ASSENZA DI RATING DELL’EMITTENTE L’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating. Il rating rappresenta una valutazione della capacità dell’Emittente di adempiere alle proprie Obbligazioni, sorte a seguito dell'emissione di strumenti di debito e di strumenti del mercato monetario. L’assenza di rating pertanto costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell’Emittente. RISCHIO DI LIQUIDITÀ DELL’EMITTENTE Il rischio di liquidità si manifesta in genere sotto forma di inadempimento dei propri impegni di pagamento causato dall’incapacità di reperire provvista (liquidity funding risk) e/o dalla presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (market liquidity risk). Tale rischio può anche manifestarsi come perdita rispetto alla realizzazione al fair value derivante dalla forzata cessione di attività o, in senso più lato, come perdita in termini reputazionali e di opportunità di business. In particolare, si incorre nel liquidity funding risk – tipologia di rischio di liquidità prevalente nell’ambito dell’attività bancaria – qualora le controparti istituzionali si rendano indisponibili per le usuali transazioni di raccolta, ovvero richiedano in contropartita una remunerazione significativamente superiore rispetto all’operatività svolta in condizioni ordinarie. Questa situazione potrebbe insorgere a causa della percezione, tra i partecipanti al mercato, che l’Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell’Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità. RISCHIO CONNESSO ALL’EVOLUZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE BANCARIO ED ALLE MODIFICHE INTERVENUTE NELLA DISCIPLINA SULLA RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE L’Emittente è soggetto ad un’articolata e stringente regolamentazione, nonché all’attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte (in particolare, Banca d’Italia e CONSOB). Sia la regolamentazione applicabile, sia l’attività di vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l’Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l’altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore). La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all’adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dal 1° gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell’introduzione di policy e di regole quantitative per l’attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari. Tra le novità regolamentari si segnala anche la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che s’inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie (Direttiva Bank Recovery and Resolution Directive o BRRD). Alla luce di quanto sopra esposto, il rispetto continuativo delle molteplici regolamentazioni, e segnatamente (tenuto conto dei canoni introdotti da Basilea 3) la necessità di incrementare la dotazione patrimoniale – a parità di dimensione – ed il rispetto dei parametri di liquidità, richiedono un impegno di risorse significativo, nonché l’adozione di norme e policy interne altrettanto complesse che potrebbero determinare maggiori costi e/o minori ricavi in capo all’Emittente. Alla data del presente documento, vi è quindi incertezza circa gli impatti che le nuove regole potrebbero avere sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente. RISCHIO OPERATIVO E’ il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. 14 RISCHIO LEGALE E’ connesso all’eventualità che vengano proposte contro l’Emittente rivendicazioni giudiziarie le cui implicazioni economiche possono ripercuotersi sulla stabilità dell’Emittente stesso. ALL’INTERNO DELL’ELEMENTO D.3 “FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI DELLE OBBLIGAZIONI” VIENE AGGIUNTO IL SEGUENTE PARAGRAFO, RELATIVO AL “RISCHIO CONNESSO ALL’UTILIZZO DEL “BAIL IN” E DEGLI ALTRI STRUMENTI DI RISOLUZIONE PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA IN TEMA DI RISANAMENTO E RISOLUZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI” D.3 Fattori di rischio specifici delle Obbligazioni RISCHIO CONNESSO ALL’UTILIZZO DEL “BAIL IN” E DEGLI ALTRI STRUMENTI DI RISOLUZIONE PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA IN TEMA DI RISANAMENTO E RISOLUZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI E’ il rischio a cui sono esposti gli obbligazionisti, a seguito dell’applicazione dello strumento del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, di seguito la “Direttiva”) che entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative al c.d. strumento del “bail-in” per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni della Direttiva potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini. In particolare per effetto dell’applicazione del “bail-in” gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. La Direttiva prevede, relativamente agli strumenti di capitale di Classe 2, (tra cui le Obbligazioni Subordinate), che nei casi in cui l’ente si trovi al c.d. “Punto di Insostenibilità Economica” e prima che sia avviata qualsiasi altra azione di risoluzione della crisi, le Autorità siano obbligate ad esercitare senza indugio il potere di svalutazione di tali strumenti o di conversione degli stessi in strumenti di capitale. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Lo strumento sopra descritto potrà essere utilizzato anche in combinazione con altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali la vendita dell’attività d’impresa senza il preventivo consenso degli azionisti, la cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione e la separazione delle attività, a favore di una o più società veicolo. Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell’originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore. L’ELEMENTO E.7 “SPESE ADDEBITATE ALL’INVESTITORE DALL’EMITTENTE O DALL’OFFERENTE” VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE: E.7 Spese addebitate all’investitore dall’Emittente o dall’offerente In fase di sottoscrizione non è previsto l’addebito di commissioni o altri oneri in aggiunta al prezzo di emissione. Potranno essere previste commissioni/spese connesse alla tenuta e/o all’apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli a custodia e amministrazione. Il prezzo di emissione non include costi/commissioni di collocamento e/o sottoscrizione. 15 MODIFICHE ALLA SEZIONE 5 – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE Per le informazioni relative all’Emittente si rinvia alla sezione V - Documento di Registrazione del Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 17 dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota protocollo n. 96733/14 del 17 dicembre 2014, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base, consultabile presso la sede legale della Banca di Forlì Credito Cooperativo S.c., Corso della Repubblica 2/4 Forlì (FC), nonché sul sito internet della Banca all’indirizzo www.bancaforli.it. La presente sezione costituisce un Documento di Registrazione ai fini della Direttiva 2003/71/CE. 16 MODIFICHE ALLA SEZIONE 6 – NOTA INFORMATIVA ALL’INTERNO DEL CAPITOLO 2 “FATTORI DI RISCHIO” VIENE AGGIUNTO IL SEGUENTE PARAGRAFO, RELATIVO AL “RISCHIO CONNESSO ALL’UTILIZZO DEL “BAIL IN” E DEGLI ALTRI STRUMENTI DI RISOLUZIONE PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA IN TEMA DI RISANAMENTO E RISOLUZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI” FATTORI DI RISCHIO RISCHIO CONNESSO ALL’UTILIZZO DEL “BAIL IN” E DEGLI ALTRI STRUMENTI DI RISOLUZIONE PREVISTI DALLA DIRETTIVA EUROPEA IN TEMA DI RISANAMENTO E RISOLUZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, di seguito la “Direttiva”), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “resolution Authorities”, di seguito le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. La Direttiva dovrà essere recepita a livello nazionale entro il 31 dicembre 2014 ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative al c.d. strumento del “bail-in” per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. Peraltro, le d isposizioni della Direttiva potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. La Direttiva prevede, relativamente agli strumenti di capitale di Classe 2, (tra cui le Obbligazioni Subordinate), che nei casi in cui l’ente si trovi al c.d. “Punto di Insostenibilità Economica” e prima che sia avviata qualsiasi altra azione di risoluzione della crisi, le Autorità siano obbligate ad esercitare senza indugio il potere di svalutazione di tali strumenti o di conversione degli stessi in strumenti di capitale. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Nell’applicazione dello strumento del “bail in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l’ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza: 1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1); 2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonchè potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1; 3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale . Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali: (i) vendita dell’attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti; (ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione; (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo. Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell’originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore. Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l’eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato. Il rischio fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell’istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il “Fondo”) - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l’Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bailin potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all’ente soggetto a risoluzione. 17 ALL’INTERNO DEL CAPITOLO 4 “INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE” I SEGUENTI PARAGRAFI SONO MODIFICATI COME SEGUE: ***** 4.1. Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico (i) Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari Si descrivono di seguito le principali caratteristiche delle Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, fatto salvo quanto indicato al paragrafo 4.6 “Diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio” in merito all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla “Direttiva in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi” (Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, c.d. “Banking Resolution and Recovery Directive”). Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono titoli di debito subordinati Tier II che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale (il “Valore Nominale”) in un'unica soluzione alla data di scadenza ovvero alle singole date di rimborso, in caso di ammortamento periodico, indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, fatta salva la facoltà in capo all’Emittente di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo quanto previsto nel paragrafo 4.8 della presente Nota Informativa. Le Obbligazioni a Tasso Fisso sono titoli di debito che danno il diritto al pagamento di cedole il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse prefissato costante la cui misura sarà indicata nelle Condizioni Definitive per ciascun Prestito Obbligazionario. Le Obbligazioni a Tasso Step Up sono titoli di debito che danno il diritto al pagamento di cedole il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse prefissato crescente la cui misura sarà indicata nelle Condizioni Definitive per ciascun Prestito Obbligazionario. (ii) Il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari Il codice ISIN (il “Codice Isin”), identificativo di ciascuna Obbligazione, sarà espressamente indicato nelle Condizioni Definitive riferite all’emissione di riferimento. ***** 4.5. Ranking degli strumenti finanziari Tenuto conto di quanto precisato al paragrafo 4.6 “Diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio” in merito all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla “Direttiva in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi” (Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, c.d. “Banking Resolution and Recovery Directive”), si descrive di seguito il ranking degli strumenti finanziari oggetto del presente Prospetto di Base. Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono “passività subordinate” di tipo Tier II, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il “CRR”) e della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)”, Parte II, Capitolo I. In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente, il debito relativo alle Obbligazioni sarà rimborsato, in concorso con gli altri creditori aventi pari grado di subordinazione, solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e prima di quelli con un maggiore grado di subordinazione. Si riporta uno schema che rappresenta la suddivisione concettuale delle principali categorie di strumenti sia di debito sia azionari delle banche, in funzione del grado di subordinazione degli stessi in caso di liquidazione dell’Emittente; in tale contesto, i “debiti privilegiati” rappresentano la categoria di strumenti con minore grado di subordinazione laddove, invece, gli strumenti relativi al Tier I sono quelli con maggiore grado di subordinazione. 18 In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata dagli Artt. da 80 a 94 del Testo Unico Bancario) le Obbligazioni subordinate Tier II saranno rimborsate, per Capitale ed Interessi residui: i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente privilegiati e ordinari; ii) pari passu con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate dell’Emittente e con i creditori dell’Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; iii) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di obbligazioni, titoli assimilabili, strumenti o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni Subordinate Tier II (ad esempio, i titolari di azioni ordinarie rappresentative del capitale dell’Emittente ovvero gli strumenti Tier I). Per tutta la durata delle Obbligazioni Subordinate Tier II, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dalle Obbligazioni ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti degli Obbligazionisti. E’ altresì esclusa la possibilità di ottenere o, comunque, far valere garanzie e cause di prelazione in connessione alle Obbligazioni su beni dell'Emittente, ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell’Emittente. La durata dell’Obbligazione Tier II – ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 63, lettera g) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il “CRR”) – deve essere pari o superiore a 5 anni. ***** 4.6. Diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio Le Obbligazioni Subordinate Tier II incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle Date di Pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza ovvero tramite un ammortamento periodico come da piano d’ammortamento. L’emittente ha la facoltà di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo quanto previsto al paragrafo 4.8 della presente Nota Informativa. Le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono tuttavia adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca, tra i vari strumenti previsti, lo strumento del “bail-in” come da Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Il 12 giugno 2014 (c.d. “Banking Resolution and Recovery Directive” o “Direttiva in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi”). Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. La Direttiva dovrà essere recepita a livello nazionale entro il 31 dicembre 2014 ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative al c.d. strumento del “bail-in” per le quali è stata prevista la 19 possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2 016. Peraltro, le disposizioni della Direttiva potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. La Direttiva prevede, relativamente agli strumenti di capitale di Classe 2, (tra cui le Obbligazioni Subordinate), che nei casi in cui l’ente si trovi al c.d. “Punto di Insostenibilità Economica” e prima che sia avviata qualsiasi altra azione di risoluzione della crisi, le Autorità siano obbligate ad esercitare senza indugio il potere di svalutazione di tali strumenti o di conversione degli stessi in strumenti di capitale. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Nell’applicazione dello strumento del “bail in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l’ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza: 1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1); 2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonchè potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1; 3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale. Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali: (i) vendita dell’attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti; (ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione; (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo. Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell’originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore. Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l’eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato. Il rischio fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell’istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il “Fondo”) – di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l’Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal “bail-in” potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all’ente soggetto a risoluzione. Per una descrizione delle procedure per l’esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari si rinvia ai paragrafi 4.7 e 4.8 che seguono. ***** 4.8. Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito e procedura di rimborso del capitale Tenuto conto di quanto precisato al paragrafo 4.6 “Diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio” in merito all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla “Direttiva in tema di 20 risanamento e risoluzione degli enti creditizi” (Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, c.d. “Banking Resolution and Recovery Directive”), si riportano di seguito la data di scadenza e le modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso del capitale. i) Data di scadenza La data di scadenza delle Obbligazioni (“Data di Scadenza”) sarà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. ii) Modalità di ammortamento del prestito Le Obbligazioni saranno rimborsate, alla pari (100% del Valore Nominale), in un’unica soluzione alla Data di Scadenza ovvero tramite un ammortamento periodico come da piano d’ammortamento indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito per il tramite degli Intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli, senza deduzione di spese. Nel caso di rimborso con ammortamento, le Condizioni Definitive riporteranno le modalità di ammortamento del capitale ed in particolare le singole rate costanti di rimborso con le rispettive date di Rimborso. Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non sia un Giorno Lavorativo, il relativo pagamento sarà effettuato secondo il calendario, la convenzione di calcolo ed la base di calcolo indicati nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente dall’Emittente, anche prima di cinque anni dalla Data di Emissione, in corrispondenza con ogni Data di Pagamento, nel caso in cui esista una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni che potrebbe comportarne l’esclusione dai fondi propri (patrimonio di vigilanza) oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore (c.d. “evento regolamentare”). Ai sensi di quanto previsto nelle applicabili disposizioni legislative e regolamentari nazionali e comunitarie, il rimborso anticipato delle Obbligazioni Subordinato è soggetto ad autorizzazione dell’autorità competente (Banca d’Italia) su istanza dell’Emittente. L’esercizio della facoltà di rimborso anticipato verrà comunicato ai possessori delle Obbligazioni mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell’Emittente con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato, le Obbligazioni saranno rimborsate mediante il pagamento di un ammontare pari al 100% del loro valore nominale iniziale ovvero al loro valore nominale residuo in caso di rimborso tramite ammortamento e cioè alla differenza tra il valore nominale iniziale delle Obbligazioni e la somma degli importi delle rate di ammortamento periodiche già corrisposti. In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato, le cedole pagabili alle Date di Pagamento successive alla data di rimborso anticipato non saranno corrisposte ed il portatore non potrà vantare alcun diritto in relazione ad esse. 21 IL PARAGRAFO 5.3 “FISSAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE” VIENE SOSTITUITO DAL SEGUENTE: 5.3. Fissazione del Prezzo di Emissione 5.3.1. Prezzo di offerta (i) Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari. Il prezzo di emissione, espresso anche in termini percentuali rispetto al Valore Nominale, sarà indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito. Il prezzo si emissione potrà essere alla pari o sotto la pari. Per eventuali sottoscrizioni con Date di Regolamento successive alla Data di Godimento, il prezzo di emissione dovrà essere maggiorato degli interessi maturati tra la Data di Godimento e la successiva data di sottoscrizione del Prestito. (ii) Metodo utilizzato per determinare il prezzo e procedura per comunicarlo Il prezzo di emissione delle obbligazioni, indicato nelle Condizioni Definitive, sarà determinato dall’Emittente utilizzando la tecnica dello sconto finanziario, tenendo conto della curva dei tassi swap coerenti con le scadenze dei flussi di cassa dell’Obbligazione a cui si aggiunge uno spread rappresentativo del merito di credito dell’Emittente. Per quanto attiene invece il rendimento delle Obbligazioni, questo è fissato in ragione di una molteplicità di elementi, tra cui le condizioni di mercato, la durata dei titoli ed i rendimenti corrisposti da strumenti aventi le medesime caratteristiche finanziarie ed emessi dagli intermediari concorrenti. (iii) Ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore In fase di sottoscrizione non è previsto l’addebito di commissioni o altri oneri in aggiunta al prezzo di emissione. Potranno essere previste commissioni/spese connesse alla tenuta e/o all’apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli a custodia e amministrazione. Il prezzo di emissione non include costi/commissioni di collocamento e/o sottoscrizione. 22 IL CAPITOLO 8 “MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE” VIENE MODIFICATO COME SEGUE: La copertina del modello delle Condizioni Definitive viene sostituita dalla seguente: Sede Legale: Corso della Repubblica, 2/4 – Forlì Capitale Sociale e Riserve al 11 maggio 2014 Euro 102.462.022,95 Partita IVA 00124950403 Iscritta al registro delle Imprese Forlì-Cesena al numero 132929 Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4716 – Codice ABI 8556 Iscritta all’albo delle Società Cooperative al numero A154098 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CONDIZIONI DEFINITIVE relative all’Offerta di Obbligazioni denominate [[Denominazione delle Obbligazioni] ISIN [••]] emesse a valere sul Programma di Emissione denominato [“BANCA DI FORLÌ CREDITO COOPERATIVO OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER II A TASSO FISSO CON FACOLTA’ IN CAPO ALL’EMITTENTE DI RIMBORSO ANTICIPATO E DI RIMBORSO TRAMITE AMMORTAMENTO PERIODICO”] [oppure] [“BANCA DI FORLÌ CREDITO COOPERATIVO OBBLIGAZIONI SUBORDINATE TIER II A TASSO STEP UP CON FACOLTA’ IN CAPO ALL’EMITTENTE DI RIMBORSO ANTICIPATO E DI RIMBORSO TRAMITE AMMORTAMENTO PERIODICO”] di cui al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 9 luglio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0057522/14 in data 8 luglio 2014. Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche, nonché ai fini dell’art. 5 paragrafo 4 della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed al regolamento 2004/809/CE (il “Regolamento CE”) e successive modifiche. Le Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base, costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi, così come successivamente modificato ed integrato dal Primo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 2 settembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0070710/14 del 29 agosto 2014 e dal Secondo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 17 dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0096733/14 del 17 dicembre 2014. 23 Il presente Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il Documento di Registrazione dell’Emittente pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 17 dicembre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0096733/14 del 17 dicembre 2014. Il Prospetto di Base, il suo Supplemento e le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet dell’emittente www.bancaforli.it e, in forma stampata e gratuita, presso la sede legale della Banca di Forlì Credito Cooperativo S.c. Corso della Repubblica 2/4, 47121 Forlì e presso tutte le Filiali della Banca. Per ottenere informazioni complete sull’investimento proposto occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive. La Nota di Sintesi dell’Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive. L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. L’investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione “FATTORI DI RISCHIO”. L’investimento nelle obbligazioni subordinate comporta per l’investitore il rischio che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito antergati alle obbligazioni subordinate. Queste ultime in caso di default presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quelle di titoli obbligazionari senior dello stesso emittente ed aventi la medesima scadenza. Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [●]. 24
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