Untitled - ApiBergamo

Art.5 ESAGcRAZlONF DOLOSA DEL DANNO
' ~
—;—---
.
— - - • - - - . -. -- •
--.
Se ii Contraente o l'Assicurato esagerano dolosamente l'ammontare del danno,, dichiarano distrutte o
perdute cose che non esistevano al momento de! sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose
salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudòfenti, "alterano dolosamente le
tracce ed i residui dei sinistro o fadiitanq il'progresso di questo, l'Assicurato perde ii diritto all'indennizzo. . .
Art £ PROCEDURE PER LA VALUTAZONE DEL DANNO
L'ammontare, dei danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta, di una di esse, mediante
Periti nominati uno dalla N.Tirrenae l'altro dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono- nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di"
essi. 11 terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e. le decisioni sui punti controversi sono prese a
maggioranza. Gascun Perito ha. facoltà di farsi assistere, e. coadiuvare da. altre persone,, le quali potranno
intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberatario.
Se una delle Parti non provvede alla nomina dei proprio Perito o se i Periti 'non si accordano sulla.nomina del
terzo, tali nomine, anche su richiesta di una soia delle Parti, sono demandate al Presidente dei Tribunale nella
cui giurisdizione è avvenuto ii sinistro. Gascuna deile Parti sostiene le spese de! proprio Perito, quelle del
terzo Perito sono rioartite a metà.
Art. 7 MANDA TP DE! PERITI
\i devono:
a) indagare su circostanze, nature, causa e modalità dei sinistro;
b) verificare esistenza, qualità, quantità e valore degli AP1AR1 assicurati;
e) stimare e liquidare il danno in conformità aìie disposizioni di polizza.
•
! risuitati delie operazioni pentoli, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia
collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegato le stime dettagliate), da redigersi in doppio
esemplare,, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultati sono obbiigatori per ìe Parti, rinunciando queste fin d'ora a quaisiasi impugnativa, salvi il caso di
dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degii errori materiali di conteggio. La perizia
collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti
ne! verbale definitivo di perizia.
1 periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 8 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO
L'ammontare de! danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:
|
1
g
i
I
s
a) Nei caso di danno riparabile:
1 - stimando ii costo di rimpiazzo ai momento de! sinistro delie cose danneggiate secondo i criteri di
vantazione di cui aiPart 3; .
. 2 - stimando l'importo totale delie spese, valutate in base ai costi ai momento de! sinistro, necessarie
per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è
destinata;
3- stimando il valore ricavabiie, al momento de! sinistro, dai residui deile parti eventualmente
sostituite.
, •
Per ii calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato come in a)2 quello stimato come in a)3.
b)
Nei caso di danno riparabile:
1 - stimando il costo di rimpiazzo al momento dei sinistro deile cose danneggiate, secondo i criteri di
vaiutazione di cui aii'art.3;
- 3-
Gli aggravamenti di rischio non notf o non accettati dalfaN. Tirrena possono comportare fa perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo nonché la. stessa, cessazione deli 'assicurazione ai sensi dell'ari.. 1898 C.C
Art WLIMITAZIONE* DELL'INDENNIZZO IN CASO DI ESISTENZA DI' ALTRE ASSICURAZIONI
Se ai momento dei sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle
stesse cose assicurate, o per gli" stessi.' rischi li presente polizza, è operante soltanto per la parte del danno
eccedente l'ammontare che risulta coperta da: tali altre, assicurazioni.
ArtlS INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA
.
In tutti i- casi di cui laN.Tirrena rileva la non indennizzabiiità di un danno in dipendenza, di qualche
delimitazione, generale o particolare,, dei rischi assicurati,, l'onere della prova che tale danno rientra neila
garanzia è a carico del Contraente o dell'Assicurato il quale intende far valere un diritto all'indennizzo.
/4/tjg RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La.N.tirrena rinuncia ai diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo, nei confronti dei Contraente, in deroga
a quanto previsto all'ari 1916 C.C.
Art.^RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni- sinistro e fino ai 60° giorno dai pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ìaN.Tirrsna • può recedere
dall'assicurazione con preavvls;) di ?0 giorni.
in tal caso, entro 30 giorni daffa data di efficacia dei recesso, essa mette a disposizione la quota di premio per
il periodo di rischio non corso, esclusi l'imposta e ogni altro onere di carattere tributario.
Art. 21 TITOLARITÀ ' DE! DIRITTI SORGENTE DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dai Contraente e dalla
'N.Tirrena. spetta in particolare ai "Contraente compiere tutti gii atti necessari all'accertamento e alla
liquidazione dei danno così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua
facoltà d'impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei
confronti o coi consenso dell'Assicurato, con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento.
Art..Z2. ONERI FISCALI
.
.
•
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 23 ESCLUSIONI
La N.Tirrena- non è obbligata per i danni:
a)
verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da
parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazioni di guerra), guerra civile, rivoluzione,
ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto
di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in
genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimento di quaisiasi governo o di altra autorità
anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessioni con
organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad
C®
-6-