Rapporto Preliminare

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ALLEGATO
RAPPORTO PRELIMINARE
per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
PROPOSTA DI ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE DEL COMUNE DI
BUSANA, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78 E S.M.I. CONCERNENTE LA
MODIFICA DELLA ZONA TURISTICA ALBERGHIERA DI COMPLETAMENTO E
RISTRUTTURAZIONE E DELLA ZONA OMOGENEA “G” DESTINATA A VERDE PUBBLICO
URBANO E DI QUARTIERE.
ing. Laura Felici
Progettista
geom. Gianfranco Azzolini
Responsabile del Procedimento
geom. Chiara Poletti
Collaboratore Tecnico
Busana, 22 gennaio 2014
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Indice:
Premessa
1.1 Inquadramento Legislativo e Quadro Di Riferimento Iniziale
1.2 Inquadramento Territoriale
2. Inquadramento Urbanistico Ambientale e Normativo
3. Conclusioni
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Premessa
Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i., devono essere sottoposti a VAS, in generale, tutti i
piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e, in particolare, quelli che
appartengono a specifici settori, tra i quali è incluso quello della pianificazione territoriale, e contengono
la definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono
sottoposti a VIA in base alla normativa vigente. Sono sottoposti a VAS, inoltre, i piani per i quali, in
considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come ZPS e SIC, si
ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 come modificato
dall’art.6 del D.P.R 120/2003.
La valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e programmi deve essere intesa come un processo
che accompagna l’elaborazione e l’adozione di un piano/programma al fine di garantire l’integrazione
della componente ambientale. La VAS prevede che sin dalle prime fasi dell’elaborazione di un piano o di
un programma debbano essere tenuti in considerazione gli effetti che il piano/programma stesso, una
volta attuato, potrà determinare sull’ambiente. Il processo di VAS comprende l’elaborazione di un
rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto e degli esiti delle
consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione e il monitoraggio.
Il documento preliminare è previsto, nell’ambito della procedura di assoggettamento a Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) dall’art. 12 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 nonché delle disposizioni di cui
al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e della Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 9 del 13 giugno 2008,
ed è funzionale alla formazione degli strumenti della pianificazione ed all’avvio della fase di
consultazione tra l’autorità competente, autorità procedente e gli altri soggetti competenti in materia
ambientale al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto
ambientale.
Lo schema seguente evidenzia come, al fine di garantire l’integrazione delle considerazioni ambientali
sin dalle prime fasi di costruzione del piano, il processo di VAS e quello di elaborazione del piano
debbano essere condotti contestualmente.
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In questa breve relazione viene descritta la fase di pre-valutazione degli ambiti oggetto di trasformazione
della proposta di variante al PRG del Comune di Busana tenendo conto delle criticità e vulnerabilità
rispetto agli elementi ambientali e paesaggistici presenti a livello territoriale. In particolare le strategie
urbanistiche di piano verranno analizzate dal punto di vista della sostenibilità ambientale, ovvero
confrontandole con gli obbiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello sovraordinato, e nel modo in
cui, durante la sua elaborazione, si è tenuto conto di detti obbiettivi e di ogni considerazione ambientale.
Il presente documento costituisce il Documento Preliminare della Valutazione Ambientale Strategica (di
seguito VAS) di cui alla Parte II Titolo II del D. Lgs. 03.04.2006 n.152 e s.m.i., predisposto
dall’amministrazione comunale con la collaborazione del proprio Ufficio Tecnico, in relazione alla
proposta di Variante parziale al Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78
e s.m.i. concernete la modifica di un’area posta in località Cervarezza Terme, in Comune di Busana
attualmente soggetta a Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica in parte destinata a “Zona
Residenziale a Comparto d’intervento diretto” che il vigente P.R.G. destina in parte a “Zona Turistica
Alberghiera di Completamento e Ristrutturazione di cui all’art. 21.7 delle N.T.A. e in parte a “Zona
Omogenea “G” destinata a Verde Pubblico Urbano e di Quartiere” di cui all’art. 22.1 delle N.T.A., che si
intende trasformare in “Zona Residenziale a Comparto diretto d’ intervento” di cui all’art. 20.4 delle NTA
del PRG vigente.
Il documento è propedeutico allo svolgimento della fase preliminare della VAS, ossia della verifica di
assoggettabilità di cui all’art.12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
1.1 Inquadramento Legislativo e Quadro di riferimento iniziale
La procedura di VAS è definita dal seguente corpo legislativo:
Dir. 2001/42/CE e relativi allegati
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
Legge regionale 13 giugno 2008 n. 9
Relativamente all’attività di VAS, secondo i criteri stabiliti dalla L.R. 9/08, l’autorità procedente è il
Comune di Busana che intende adottare la variante di cui trattasi, e l’Autorità Competente, come
stabilito dall’art. 1, comma 4 della L.R. 9/08, è la Provincia di Reggio Emilia.
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1.2
Inquadramento Territoriale
L’area oggetto di studio si trova in Comune di Busana (RE) a margine dell’aggregato storico della
Frazione di Cervarezza Terme, dove è prevista l’ espansione dell’abitato stesso.
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Il territorio comunale di Busana si sviluppa su una fascia altimetrica che va dai 500m del fiume Secchia
ai 1727 mt del monte Ventasso, per la maggior parte coperto da territorio agricolo; la qualità ambientale
è elemento che assume un valore di risorsa strategica dell’area appenninica e che la distingue rispetto al
resto del territorio provinciale.
Si sviluppa in sinistra idrografica del fiume Secchia, tra il crinale del Monte Ventasso – Monte
Campestrino e Monte Fiorino.
Gli abitati sono localizzati ad una fascia di versante media tra il Fiume Secchia e le cime anzidette; gli
insediamenti urbani prevalenti sono Busana (Capoluogo) e Cervarezza Terme, situati ai piedi del Monte
Ventasso a circa 1.000 s.l.m., sono localizzati in stretta relazione con le principali infrastrutture viarie
(S.S. n. 63 e n. S.P.18).
La Frazione di Cervarezza Terme è la principale località turistica territoriale e assorbe più di un terzo
delle presenze turisti che dell’intero Appennino Reggiano.
Di seguito si riporta la cartografia di PTCP tav. P3 – Assetto Territoriale degli Insediamenti e delle Reti di
mobilità, territorio rurale
BUSANA (RE)
LOCALITA’ CERVAREZZA TERME
Via Pagani Mentore
Area Interessata
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2. Inquadramento Urbanistico Ambientale e Normativo
La Regione Emilia Romagna, in attuazione dei principi di sussidiarietà e in conformità alle Leggi
nazionali disciplina con la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 la tutela e l’uso del territorio, sostituendo la
precedente L.R. 07 dicembre 1978, n. 47.
In data 17/06/2010 con D.C. n. 124 la Provincia di Reggio Emilia approva il nuovo P.T.C.P., quale
strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio, sede di raccordo e verifica delle politiche
settoriali e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale.
Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) rappresenta uno strumento importante per l’Amministrazione
Comunale e per la Cittadinanza. In tale contesto si delineano i principi fondamentali per la tutela e l’uso
del territorio, caratterizzando gli scopi e le strategie al fine di soddisfare le esigenze territoriali ed urbane.
Il Comune di Busana è dotato di un P.R.G. vigente redatto ai sensi della Legge Regionale 47/78,
approvato dalla Regione Emilia Romagna in data 07/03/1995 con deliberazione di Giunta Regionale n.
689, e di Piano Strutturale Comunale Adottato dall’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano in
data 21/12/2007 con Deliberazione n. 33.
Uno dei principi fondamentali dell’amministrazione è quello di conservare e valorizzare l’ambiente in uno
scenario compatibile con lo sviluppo urbanistico ricercando i migliori risultati in ordine alla dotazione di
servizi e di infrastrutture, sempre nell’ottica dello sviluppo sostenibile.
Nel pieno rispetto degli indirizzi generali e fondativi posti alla base del Piano vigente, si ritiene di
indirizzare la propria attenzione amministrativa alla programmazione urbanistica del proprio territorio
anche rispetto alle esigenze espresse dai singoli cittadini, e dalle nuove opportunità economiche che si
presentano se queste risultano sostanzialmente compatibili con l’impianto del PRG ancorché richiedano
limitati adeguamenti dello strumento urbanistico vigente.
Sulla base delle suddette premesse ed in osservanza dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, si intende attivare la presente
variante predisposta nell’ottica di una corretta anticipazione della futura disciplina urbanistica comunale,
per garantire la necessaria coerenza della Variante con i contenuti del nuovo P.S.C..
La proposta di variante attuale è redatta secondo i disposti dell’art. 15 della L.R. n. 47/78
successivamente modificata ed integra dall’art. 41 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, nell’ottica, come
anzidetto, di una corretta anticipazione della futura disciplina urbanistica comunale, garantendo
coerenza con i contenuti del nuovo P.S.C..
Si ritiene opportuno precisare a tal proposito che le modificazioni che si intendono assumere con la
presente variante, riducono l’area di previsione attuativa definita nella vigente stesura del PRG vigente e
si allineano alle previsioni contenute nel sopracitato strumento urbanistico (PSC) adottato, attualmente in
itinere.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
AMBITI DI PAESAGGIO
Il nuovo PTCP individua ed analizza gli Ambiti di Paesaggio in relazione agli aspetti e ai caratteri del
territorio, nonché ai valori paesaggistici riscontrati, mettendoli in relazione alle strategie di sviluppo al fine
di aumentare la qualità della vita dei cittadini.
Per l’individuazione degli Ambiti il PTCP ha tenuto conto della pluralità e multifunzionalità di assetti
territoriali e paesaggistici, e alla complessità e ricchezza delle loro interazioni, ma anche dei fattori di
criticità da rimuovere e dal sistema di valori su cui fondare processi di sviluppo.
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Ambito n. 7 – La Montagna
Il comune di Busana è ricompreso nell’ambito n. 7 – La Montagna, caratterizzato da un sistema
paesaggistico a forte integrazione storica-culturale e naturale, con una buona conservazione di equilibri
naturali, caratterizzato da una molteplità di contesti e componenti di valore che si distinguono in vari
fattori tra i quali il sistema dei centri appenninici, costituenti comunità autonome ma fortemente integrate
a corona Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e dalla dorsale appenninica caratterizzata dai
crinali, dalle faggete e dalle emergenze geomorfologiche.
Il PTCP costituisce la sede ordinaria per la definizione della disciplina speciale di tutela delle aree
assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale, oltre che per la verifica del sistema vincolistico
esistente.
Le aree tutelate per legge si riferiscono a categorie di beni che, come noto, sono state istituite dalla
Legge Galasso e ripresa, prima dal D.Lgs. 490/1999 e poi dall’attuale D.Lgs. 42/2004.
L’area oggetto della presente, è posta a margine dell’aggregato consolidato di Cervarezza Terme e
ricadente all’interno della fascia dei 150 mt della relativa sponda o piede del Rio La Vena (presente negli
elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), identificato con il N.27.
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Come si evince dalle cartografie sotto riportate, l’area di che trattasi non è gravata né da Tutela
Paesistica di interesse paesaggistico ambientale ne da Vincolo forestale boschivo
TUTELA PAESAGGISTICA TAV. P5A DEL P.T.C.P.
LEGENDA:
ZONA BIANCA
ZONA DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO AMBIENTALE (ART. 42 N.T.A.)
CARTOGRAFIA DEL VINCOLO FORESTALE BOSCHIVO tav. P5b del P.T.C.P.
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IL PIANO REGOLATORE GENERALE E IL PIANO STRUTTURALE COMUNALE ADOTTATO
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Busana è stato redatto ai sensi della Legge Regionale
47/78, approvato dalla Regione Emilia Romagna in data 07/03/1995 con deliberazione di Giunta
Regionale n. 689; successivamente in data 21/12/2007 con Deliberazione n. 33 l’Unione dei Comuni
dell’Alto Appennino Reggiano ha adottato il Piano Strutturale Comunale.
L’area oggetto di variante è ricompresa all’interno di una più vasta area a Nord dell’Abitato di Cervarezza
Terme attuabile mediante piano particolareggiato di iniziativa pubblica che al suo interno si articola in
varie destinazioni quali “Zona Turistico - Alberghiera di completamento e ristrutturazione”, “zone
omogenee “G” destinate a verde pubblico e di quartiere”, “Zona per impianti termali e strutture
complementari” e “Zone Omogenee “G” destinate a parco attrezzato”, parcheggi e strade.
In particolare risulta essere marginale nel suo complesso posto sul lato sud, immediatamente a ridosso
della viabilità comunale esistente, interessando in buona parte la sola area a “Zona Turistico Alberghiera di completamento e ristrutturazione” e minimamente l’area a “zone omogenee “G” destinate
a verde pubblico e di quartiere”;
Si intende trasformare tale area distinta in mappa al N.C.T. al Foglio 7 mappali nn. 955, 607, 608, 609,
610 di mq. 3.972,00 in “Zona Residenziale a Comparto di Intervento Diretto".
Estratto di PRG dell’area interessata:
Si evidenzia che la proposta di variante interessa la modifica di una piccola area a livello locale la quale
non comporta sostanzialmente modifiche a livello urbanistico, bensì modifica (per l’area sopra
evidenziata di colore verde), le diverse modalità di attuazione e di destinazione dell’area stessa
stralciandola, in anticipazione del PSC adottato, rispetto all’intera perimetrazione del comparto
residenziale di iniziativa pubblica.
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ESTRATTO DI PSC ADOTTATO – TAV. B_CERVAREZZA NORD
LEGENDA
Aree Urbanizzabili
per funzioni
prevalentemente
residenziali di nuova
previsione
Art. 25 N.T.A.
La previsione urbanistica contenuta nella variante si pone l’obbiettivo di facilitare l’attuazione dell’area
interessata limitando al massimo i parametri urbanistici ed edilizi nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.
In termini di consumo di suolo, gli interventi previsti dalla variante appaiono complessivamente di scarsa
incidenza ambientale in ragione delle modalità di intervento previste dall’attuale parametro urbanistico.
Inoltre, mediante l’analisi della qualità e della vulnerabilità visiva del paesaggio e specifico studio del
verde, incrementando le mitigazioni sia sul fronte strada che lungo il bordo perimetrale, l’impatto visivo
può essere ulteriormente ridotto.
Gli impatti che derivano dalla realizzazione della variante possono, complessivamente, essere ritenuti
trascurabili e limitati nello spazio, vista la ridotta dimensione di territorio interessato dalla variante stessa;
in fase di attuazione della variante, in relazione anche al tipo di intervento che viene progettato; tuttavia
l’intervento non ha carattere di reversibilità, e dal punto di vista degli impatti generati, la componente
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maggiormente interessata risulta essere il traffico veicolare indotto dalla presenza di un nuovo
insediamento abitativo;
Dall’esame degli elaborati alla luce di detti criteri si evince in particolare che:
- la Variante non interferisce con altri Piani o programmi;
- la Variante è compatibile con un disciplinato e responsabile uso delle risorse;
- non sono rilevabili problemi ambientali pertinenti alla Variante
- la Variante non ha influenza sull'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- non risultano effetti che possano derivare dal carattere cumulativo degli impatti o dalla loro natura
transfrontaliera, né rischi per la salute umane o per l'ambiente, né particolari rischi per le
caratteristiche naturali dell’area e per il patrimonio culturale, né rischi di superamento dei livelli di
qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
3. Conclusioni
Nel valutare la necessità di assoggettare la Variante al procedimento di VAS si è riscontrato che la
Variante si colloca tra i piani e i programmi di cui al comma 3 del D.Lgs. 152/2006, per i quali la
valutazione ambientale strategica è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano
impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 dello stesso Decreto.
Pertanto per essa, ai sensi dell’art. 3bis del D.Lgs. 152/2006, l'autorità competente valuta, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12, se possa avere effetti significativi sull'ambiente, secondo i criteri di cui
all'allegato I alla parte II del Decreto stesso.
Dall’analisi degli impatti che la Variante può esercitare sull’area interessata, e dalla valutazione degli
elementi che caratterizzano i vari impatti, si evidenzia che ciascun impatto analizzato non viene
incrementato con l’attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nella Variante.
Si precisa inoltre che in fase di progettazione e attuazione dell’intervento proposto dovranno essere
garantiti, con un progetto puntuale, i possibili strumenti di mitigazione e compensazione ambientale
rispetto alle caratteristiche tipologiche e di impostazione dello strumento attuativo.
Dovrà pertanto essere prodotta idonea documentazione che dimostri che gli interventi previsti non
produrranno alterazioni negative rispetto alle condizioni di naturalità presenti nei luoghi, ma
possibilmente tali condizioni vengano migliorate.
Alla luce delle considerazioni sopra effettuate, considerato che la Variante si colloca tra i piani e i
programmi di cui al comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e considerato che la variante non comporta
significativi effetti sull’ambiente, si propone l’esclusione dalla procedura di "Valutazione Ambientale
Strategica (VAS)" di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della proposta di Variante
al Piano Regolatore del Comune di Busana, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.i.,
concernete la modifica dell’area in parte a “Zona Turistica Alberghiera di Completamento e
Ristrutturazione di cui all’art. 21.7 delle N.T.A. e in parte a “Zona Omogenea “G” destinata a Verde
Pubblico Urbano e di Quartiere” di cui all’art. 22.1 delle N.T.A. soggetta a P.P.I.P. in area a “Zona
Residenziale a Comparto d’intervento diretto” che il vigente P.R.G., posta in Località Cervarezza
Terme.
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