BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. Repertorio n° ….. Raccolta anno 2014…. COMUNE DI OLBIA CONVENZIONE URBANISTICA AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 765 DEL 6 AGOSTO 1967 E DELL'ART. 28 DELLA LEGGE 1150 DEL 17 AGOSTO 1942 e s.m.i. REPUBBLICA ITALIANA L’anno Duemilaquattordici il giorno ________ del mese __________ avanti a me ……………………….. in qualità di Segretario Generale del Comune di Olbia e come tale autorizzato a rogare i contratti, senza l’assistenza di testimoni, cui le parti contraenti rinunciano col mio consenso, si sono presentati: da un lato: - L' ing ……………………… nato a …………………, il xx/xx/xxxx il quale dichiara di intervenire a quest’atto non in proprio ma in nome e per conto del COMUNE DI OLBIA, Codice Fiscale 91008330903, ch’egli qui rappresenta nella sua qualità di ……………………, in esecuzione del Decreto del Sindaco n. … del xx/xx/xxxx, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale; dall’altro: - I Sigg. Michael Chan nato a Londra in data 9.08.1977 e residente in ……………………, e Wim Rits, nato a Merksem (Belgio) in data 14.06.1970 e residente in ……………………, i quali intervengono al presente atto non in proprio, ma in qualità di rappresentanti legali della Innovation Arch sarl con sede in 15, rue Edward Steichen L-2540, Lussemburgo, -1- BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. PREMESSO A) che Innovation Arch Sarl è società interamente controllata e di integrale proprietà di Qatar Foundation Endowment. Entrambe risultano firmatarie dell'Accordo sottoscritto in data 28 agosto 2014 con la Regione Autonoma della Sardegna, che il Comune di Olbia dichiara di ben conoscere siccome allegato alle istanze 15.09.2014 cui la presente accede. B) precisamente tale area risulta distinta in Catasto al: Foglio Mapp. ha a c RD (€) RA (€) Che all’interno del Piano di Lottizzazione sono presenti aree precedentemente cedute a favore del Comune di Olbia con atto … del … distinte in Catasto al: Foglio Mapp. ha a c RD (€) RA (€) Che le aree cedute con il vincolo di poter essere riperimetrate all’interno -2- BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. dell’area individuata dall’unione di tutte le particelle sopra citate, al fine di una migliore fruibilità e funzionalità della progettazione dell’area ospedaliera. Che in data 31 maggio 1989 veniva stipulata la convenzione n° 1141/89 registrata a Tempio il 20.06.1989 n° 1081 serie I, per l’attuazione del piano attuativo della zona G ……………………………………… e si stabiliva il termine per la fine lavori delle urbanizzazioni al 31/05/1999; che in data 31.07.2003 è stata stipulata tra Comune di Olbia e la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor la convenzione urbanistica n° 2054 di rep. Segretario Comunale nella quale si stabilivano i termini della fine lavori alla data del 31.12.2005 ;------------------------------------------------------------con la stessa convenzione la soc.CESCANA srl si impegnava alla cessione delle aree entro il 31/07/2004;--------------------------------------------------------che in data 16.12.2005 prot. 84282 la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor richiedeva una ulteriore proroga dei termini con scadenza al 31.12.2010, Che il Consiglio Comunale con deliberazione n° 31 del 09.03.2006 ha approvato la proroga al 31.12.2010, subordinando la stessa alle seguenti condizioni : 1. adeguamento computo estimativo opere di urbanizzazione; 2. aggiornamento della polizza fideiussoria; 3. presentazione di cronogramma lavori di urbanizzazione; 4. cessione aree standards contestualmente alle stipula nuova convenzione; che in data 22/05/2006 atti di repertorio 2403 è stata stipulata una nuova convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 8 della legge 765 del 06/08/1967 in cui: -3- BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. Il Comune di Olbia rendeva esecutivo il Piano Attuativo previsto sui terreni sopra menzionati e costituito dagli allegati all’atto citato n.2054 del 31/07/2003, Il Comune di Olbia (come già citato nel punto B delle premesse alla presente) acquisiva a titolo gratuito in piena e assoluta proprietà le aree standard per complessivi mq 72.838 (giusta quantificazione ed individuazione contenuta nel Decreto Regionale n. 1054/u del 05/05/1989), distinte al catasto al RD RA Fg Mapp ha a c (€) (€) Ex 52 228 01 34 41 4,17 2,08 Ex 52 229 00 40 23 1,25 0,62 Ex 52 231 03 55 74 11,02 5,51 Ex 53 106 01 93 74 13,01 7,0 Ex 53 107 00 04 26 0,29 0,15 Acquisiva altresì a titolo gratuito in piena e assoluta proprietà l’area distinta al catasto al F.44 mapp. 51 di mq 28.029; R.D. (€)28,95 – R.A. (€) 21,71. Tale area risultava classificata nel PDF vigente come zona agricola “E”. Dagli allegati grafici costituenti il piano di lottizzazione tale area veniva destinata all’edificazione di un parcheggio. Inoltre, a seguito di una più esatta quantificazione dei relativi tipi di frazionamento, il Comune avrebbe acquisito entro mesi 6 dalla data della stipula della convenzione mq 2500 (duemilacinquecento) per superficie destinata alla viabilità. Secondo il testo della convenzione “l’individuazione grafica delle aree (…) non è da considerarsi definitiva e pertanto sarà possibile apportare tutte le modifiche necessarie per una migliore fruibilità e funzionalità delle stesse”. -4- BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. 3. La Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor si obbligava a: Presentare i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria muniti dei necessari nulla osta, autorizzazioni e pareri, previsti da leggi e regolamenti vigenti, Cominciare i lavori entro i termini stabiliti dal cronoprogramma allegato alla convenzione stessa alla lettera G, Realizzare le reti idrica, di fognatura, di distribuzione energia elettrica, illuminazione stradale e le canalizzazioni della rete telefonica; Sistemare le aree a parcheggio secondo le caratteristiche di un progetto esecutivo che avrebbe dovuto essere consegnato entro mesi tre dalla data della stipula della convenzione, Per quanto concerne gli allacciamenti idrico e fognario il Comune dava consenso solo qualora gli stessi non avrebbero compromesso le reti comunali esistenti, in alternativa la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor avrebbe dovuto provvedere autonomamente; Presentare la richiesta per il rilascio delle concessioni edilizie di tutti i progetti,l’ultimazione dei lavori e il collaudo per conto dei tecnici del Comune di Olbia al fine di ottenere il certificato di agibilità; Effettuare il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria all’Amministrazione Comunale in un’unica soluzione prima del rilascio delle Concessioni Edilizie; 4. Si considerava puramente indicativa la morfologia dei tipi edilizi indicata nel piano, che avrebbe potuto pertanto variare in sede di rilascio delle relative Concessioni Edilizie; 5. Si vincolava l’utilizzazione delle aree e degli edifici a quanto previsto dalla -5- BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. convenzione e dagli elaborati grafici. In particolare si vincolava la destinazione dell’hotel congressisti per scopi strettamente collegati alle finalità del centro ospedaliero nella sua più completa utilizzazione; 6. Si vincolava il lottizzante a eseguire tutte le opere e gli impianti entro il termine massimo del 31/12/2010 secondo quanto indicato dal cronoprogramma allegato alla medesima convenzione; 7. Il lottizzante consegnava a favore del Comune di Olbia, fidejussione di aggiornamento con durata di 12 (dodici) anni, di complessivi €6.232.788,53 (diconsieuro seimilioniduecentotrentaduemilasettecentottantotto/cinquantatre) corrispondente al 100% dei costi complessivi delle opere di urbanizzazione primaria, impegnandosi all’aggiornamento della fidejussione ogni 2 (due) anni in relazione alle opere ancora da realizzarsi; che in data 28/09/2010 la Fondazione Monte Tabor presentava progetto di variante alla lottizzazione; che il Consiglio Comunale ha adottato la variante al Piano di lottizzazione con deliberazione C.C. n° 129 del 22/11/2010 e successiva approvazione definitiva ad opera del Commissario Straordinario del Comune di Olbia con deliberazione del 28/04/2011; che la Convenzione Urbanistica di cui alla Variante al Piano di Lottizzazione sopra citato non è stata sottoscritta dalle parti; che Innovation Arch sarl, in ragione dell'Accordo sottoscritto con la Regione Autonoma della Sardegna (meglio sopra richiamato) e in costanza della sua esecutività, intende procedere con la realizzazione del complesso ospedaliero già promosso dalla Fondazione San Raffaele Monte Tabor e, in tale veste, ha presentato in data 16/09/2014 nuova variante al Piano di Lottizzazione (con -6- BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. istanze cui il presente schema di convenzione accede), comprensiva dell’ambito interessato dal successivo sviluppo delle aree adiacenti per il completamento della struttura sanitaria, che sarà oggetto di successiva procedura urbanistica/edilizia, composta dai seguenti elaborati: …………………… …………………… …………………… …………………… che la presente convenzione è condizionata, oltre che alla vigenza ed esecutività dell'Accordo sottoscritto con la Regione Autonoma della Sardegna, altresì al conseguimento, da parte della Innovation Arch sarl, della disponibilità di tutte le aree e i fabbricati meglio sopra individuati; Tutto ciò premesso, i comparenti, che verranno indicati nel proseguo anche come "Comune", e “Proponente” . CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE art.1 VALIDITA’ DELLE PREMESSE La premessa fa parte integrante, sostanziale e vincolante del presente atto e forma un unico ed inscindibile contesto. art. 2 ATTUAZIONE DEL PIANO I lottizzanti si impegnano nei confronti del Comune di Olbia ad attuare il progetto del Piano di Lottizzazione sull’area meglio descritta in premessa, in conformità alle norme della presente convenzione e secondo le previsioni contenute negli elaborati e nelle tavole del Piano di lottizzazione. -7- BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. art. 3 RIPARTIZIONE CARATTERISTICHE INSEDIATIVE · Superficie Territoriale ambito Piano di Lottizzazione mq 347.619 · Superficie Fondiaria mq 246.742 · Superficie utile realizzabile mq 246.742 · Superficie Lorda in progetto mq 79.145, di cui mq 72.135 relativi ad opere già in corso e/o concessionate e/o in progetto, e mq 7.010 di superficie utile residua oggetto di successiva allocazione; · Parcheggi richiesti mq 39.572 · Parcheggi in progetto mq 40.000 parte su aree di proprietà e parte su aree in regime di concessione di diritto di superficie · Superficie verde pubblico e pertinente viabilità pubblica mq 103.367 · Altezza massima ml 25 art. 4 CESSIONE DELLE AREE STANDARDS E A PARZIALE PERMUTA Con il presente atto tra i PROPONENTE ed il Comune di Olbia, viene stabilito che parte delle aree già cedute al Comune di Olbia, saranno oggetto di nuova permuta (come inoltre già previsto nella variante al Piano di Lottizzazione approvata in data 28/04/2011), secondo le modalità qui esposte. La PROPONENTE come sopra generalizzata dichiara di voler cedere, come in effetti cede, gratuitamente in piena ed assoluta proprietà al Comune di Olbia, che in persona del suo legale rappresentante, accetta ed acquista, i terreni siti in Olbia, contraddistinti al Catasto Terreni del Comune Censuario di Olbia come di seguito riportato: Foglio Mappale ha a ca RD € RA € -8- BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. …………… …………… …………… Per complessivi mq. 36.838 di superficie catastale; Contestualmente il Comune di Olbia dichiara di voler cedere, come in effetti cede, gratuitamente in piena ed assoluta proprietà a …………… , che in persona del suo legale rappresentante, accetta ed acquista, i terreni siti in Olbia, contraddistinti al Catasto Terreni del Comune Censuario di Olbia come di seguito riportato: Foglio Mappale ha a ca RD € RA € …………… …………… …………… Per complessivi mq. 36.838 di superficie catastale; In aggiunta, sempre secondo quanto stabilito all’interno della variante al Piano di Lottizzazione approvata in data 28/04/2011, la PROPONENTE dichiara di voler cedere al Comune di Olbia superfici aggiuntive (strada di accesso alle aree a verde pubblico) contraddistinta al Catasto Terreni del Comune Censuario di Olbia come di seguito riportato: Foglio Mappale ha a ca RD € RA € …………… Per complessivi mq. 2.500 di superficie catastale; art. 5 ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE La PROPONENTE si impegna a presentare i progetti esecutivi muniti di tutti -9- BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. i necessari nulla osta, autorizzazioni e pareri previsti da leggi e regolamenti vigenti e a farsi carico della successiva costruzione previo ritiro delle concessioni edilizie per le opere di urbanizzazione relativamente a: Parcheggio a nord della S.S. 125 e passerella sopraelevata di collegamento tra il parcheggio stesso e la struttura ospedaliera Aree a verde sita a sud del complesso ospedaliero (vedi tav. … allegato …) Rete di distribuzione dell’energia elettrica e illuminazione stradale per la viabilità interna al Piano di Lottizzazione Rete idrica di distribuzione acqua per gli edifici interni al Piano di Lottizzazione Rete di raccolta delle acque meteoriche e disoleate per la viabilità interna e gli edifici interni al Piano di Lottizzazione Opere di fognatura e impianti di depurazione per gli edifici interni al Piano di Lottizzazione. La PROPONENTE realizzerà il depuratore in ottemperanza alle vigenti leggi in materia di scarichi ed inquinamento dimensionandolo per gli edifici interni al Piano di Lottizzazione. Rete di telefonia e cablaggio per gli edifici interni al Piano di Lottizzazione. art. 6 OPERE A CARICO DEL LOTTIZZANTE Restano a carico del lottizzante le seguenti opere di allacciamento ai pubblici servizi: Allacciamento idrico alla rete pubblica. Il lottizzante dovrà presentare progetto esecutivo che dimostri che l’allacciamento idrico non compromette il fabbisogno cittadino. - 10 - BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. · Allacciamento fognario (o impianto di depurazione) · Allacciamento elettrico · Allacciamento telefonico Cura e manutenzione delle aree in cessione a verde come riportato al successivo articolo. art. 7 IMPEGNI SULLE AREE IN CESSIONE Tutte le seguenti aree in cessione saranno soggette a servitù per il passaggio delle reti impiantistiche necessarie alle urbanizzazioni dell’area. L’area denominata …, a sud del complesso ospedaliero (vedi tav. … allegato) sarà sistemata a verde e provvista dell’apposita irrigazione. L’area denominata … (vedi tav. … allegato) verrà ceduta come superficie destinata alla viabilità per il collegamento tra l’area a verde e la strada statale SS125. L’area denominata … (vedi tav. … allegato), identificata con destinazione funzionale zona E agricola nel PDF, sarà destinata a parcheggio. In tale area la PROPONENTE si impegna a edificare un parcheggio a raso. La superficie a parcheggio edificata in tale area concorre al soddisfacimento del parametro urbanistico di cui all’art. 13.5 delle vigenti NTA del PDF per aree G con destinazione AH. La PROPONENTE si impegna altresì a realizzare un passaggio sopraelevato di collegamento tra il parcheggio e l’area dell’istituto scientifico ospedaliero che scavalchi la strada statale SS125. Al fine di gestire le aree a parcheggio, la PROPONENTE si impegna, entro la fine dei lavori di realizzazione del parcheggio a raso, a presentare una proposta di gestione dello stesso e a richiedere al Comune di Olbia il diritto di superficie - 11 - BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. per un periodo pari a 99 anni… (novantanove…) anni, che dovrà essere regolata da apposita convenzione tra le parti. Il Comune, salvi comprovati e inderogabili motivi di pubblico interesse che dovranno essere adeguatamente allegati e comprovati in contraddittorio, assegnerà alla Proponente le aree e i parcheggi in diritto di superficie per la durata sopra indicata (ovvero per una durata differente determinata in contraddittorio). art. 8 OPERE EDILIZIE II lottizzante si obbliga a: Presentare il progetto dei corpi edilizi munito di tutti i necessari nulla osta, autorizzazioni e pareri, previsti da leggi e regolamenti vigenti e al ritiro delle relative concessioni edilizie. art. 9 ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Per quanto attiene alle opere di urbanizzazione secondaria, gli oneri e le modalità di pagamento sono stabiliti dall'Amministrazione comunale per ogni metro cubo edificato. L’importo complessivo degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti saranno versati a favore dell’Amministrazione Comunale in un’unica soluzione prima del rilascio delle concessioni edilizie, salva la facoltà per la Proponente di chiederne la rateizzazione a termini della vigente normativa nazionale e regionale. art. 10 INIZIO LAVORI II lottizzante una volta ritirata la concessione edilizia di cui all’art. 8 si impegna a comunicare, contestualmente alla data di inizio lavori, le generalità - 12 - BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. e la residenza del tecnico incaricato alla direzione dei lavori delle opere di urbanizzazione di cui all’art. 5 del presente atto, esibendo altresì la dichiarazione di accettazione del tecnico prescelto e l'esplicita affermazione di presa d'atto della presente convenzione. art. 11 COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE Le opere, gli impianti, i manufatti etc. saranno soggetti a collaudi, verifiche ed ispezioni in corso d'opera a spese del lottizzante da parte degli organi tecnici di controllo del Comune di Olbia o di tecnici designati dallo stesso, i quali procederanno anche al collaudo definitivo, sempre a spese del lottizzante, da effettuarsi entro mesi 6 (sei) dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori, che deve risultare da apposito verbale. art. 12 CERTIFICAZIONI DI COLLAUDO E AGIBILITÀ Anche prima dell'avvenuto perfezionamento del procedimento di collaudo definitivo favorevole delle opere di urbanizzazione potranno esser rilasciati i certificati di ultimata costruzione e le licenze di abitabilità relative ai corpi di fabbricato nel quale le opere di urbanizzazione sono state totalmente eseguite, previa attestazione del Direttore dei lavori della regolare esecuzione dei lavori. Resta fermo che eventuali agibilità parziali di singoli edifici appartenenti al complesso ospedaliero potranno essere concesse, qualora siano state completate almeno le opere di urbanizzazione strettamente complementari agli stessi, secondo l'attestazione del Direttore dei Lavori. art. 13 - 13 - BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. MODIFICHE OPERE ED IMPIANTI Le opere, gli impianti, i manufatti da realizzare in esecuzione della presente convenzione non potranno essere costruiti o modificati in difformità delle prescrizioni contenute nel piano, se non previa formale approvazione Comunale. Mentre l'assetto urbanistico - salva la variante - è da considerarsi vincolante, la morfologia dei tipi edilizi del piano allegato alla presente convenzione è da considerarsi indicativa e potrà variare in sede di rilascio della concessione o delle singole concessioni edilizie, entro le norme, gli indici e i parametri ammessi dallo strumento vigente. art. 14 NORME DI RINVIO AGLI ALLEGATI TECNICI Per quanto non sia già previsto nella presente convenzione e nei suoi allegati, l'esecuzione di ogni opera di urbanizzazione primaria e secondaria, poste a carico del lottizzante, dovrà essere attuata sulla base di specifico progetto esecutivo, con descrizione tecnica esecutiva e computo metrico estimativo, previamente approvato a cura e spese del lottizzante, e che dovrà essere previamente approvato dal Comune, e per quanto occorra dagli Enti interessati (Regione, Soprintendenza, Enel, TELECOM ecc.) con diritto, per il Comune di controllo in corso d'opera. art. 15 OPERE EDILIZIE DA REALIZZARSI CONTESTUALMENTE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE Le opere edilizie di cui all’art. 8 potranno essere avviate contestualmente alla esecuzione delle opere di urbanizzazione secondo i tempi previsti da un - 14 - BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. cronoprogramma che sarà predisposto - a suo insindacabile giudizio - dalla PROPONENTE e sottoposto - per presa visione - al Comune di Olbia; art. 16 SOSPENSIONI LAVORI In caso di gravi inadempienze, da stabilirsi con relazione dell'Ufficio tecnico Comunale o di tecnici designati, del lottizzante agli obblighi della presente convenzione, il Dirigente del Settore Urbanistica, potrà sospendere l’esecuzione dei lavori ed il rilascio dei permessi di costruire nelle zone che riterrà interessate alle inadempienze. Il rilascio dei permessi di costruire e l'esecuzione dei lavori potranno riprendere una volta avvenuto l'adempimento entro il termine fissato. In caso di grave e ripetuta inadempienza, il Comune, in alternativa con la facoltà di eseguire le opere, potrà dichiarare la decadenza della presente convenzione. art. 17 UTILIZZAZIONE DELLE AREE L'utilizzazione delle aree oggetto del piano avverrà con il rispetto di quanto previsto nella presente convenzione, negli allegati ad essa e nelle norme tutte citate nel contesto, ed esse aree, nonché gli edifici ed i manufatti resteranno vincolati alle destinazioni di uso da essa convenzione e allegati e norme previsti (che verranno trascritti nei pubblici RR.II). art. 18 TERMINE ESECUZIONE DELLE OPERE - 15 - BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. II lottizzante si obbliga ad eseguire tutte le opere ed impianti a suo carico entro il termine massimo del … secondo le fasi meglio riportate nel cronoprogramma di cui all’art. 15. art.19 GARANZIE A garanzia per il puntuale adempimento delle obbligazioni contenute nella presente convenzione il lottizzante consegna, a favore del Comune di Olbia, fideiussione …, per complessive € … corrispondenti al … dei costi complessivi delle opere di urbanizzazione primaria, garanzia che si allega… La fideiussione ha durata di …(…) anni (fermo restando che il termine per l’utimazione delle opere è quello stabilito all’ art. 18 del presente atto) e potrà essere svincolata dalla Amministrazione Comunale sola con apposita annotazione di svincolo, contiene inoltre le seguenti clausole: - espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - l’operatività della garanzia entro 30 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione Comunale; - l’ente garantito è esonerato dall’osservanza del termine di cui al 1° comma dell’art. 1957 del c.c. per espressa rinuncia preventiva del fideiussore; - mancata produzione di effetti nei confronti dell’Ente dell’omesso pagamento dei premi da parte del debitore principale. La fideiussione sarà aggiornata ogni … (…) anni in relazione alle opere ancora da realizzarsi, le spese ed oneri della fideiussione sono a completo carico del lottizzante. - 16 - BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. La Fideiussione contiene inoltre specifica clausola che estende la garanzia agli eventuali costi di ripristino dello stato dei luoghi qualora il lottizzante risulti inadempiente alle clausole di convenzione e la stessa venga dalla Amministrazione dichiarata decaduta. L'amministrazione comunale disporrà, nel corso del periodo stabilito, lo svincolo parziale della cauzione in misura proporzionale al valore presunto delle opere eseguite e collaudate dal Comune. Il collaudo dovrà comunque avvenire entro giorni 60 (sessanta) dalla richiesta da parte del lottizzante, fermo restando che il mancato adempimento da parte dell’Amministrazione Comunale, significherà assenso. La cauzione come sopra stabilita, e venutasi a determinare con l’applicazione di quanto previsto al precedente comma, sarà incamerata dal Comune qualora il lottizzante non provvedesse, nel termine di 10 anni dalla data di stipula del presente atto, alla completa esecuzione delle opere di urbanizzazione stabilite e contenute nella presente convenzione. Il lottizzante si obbliga inoltre: a) ad integrare il valore della garanzia fidejussoria, a richiesta del Comune, sino alla concorrenza del 100% dei costi delle opere ancora da eseguire. b) ad reintegrare la fidejussione qualora essa venisse utilizzata, in tutto o in parte dal comune, a seguito della inadempienza del lottizzante. art. 20 NORME DI RINVIO - 17 - BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa esplicito riferimento alle norme di Legge e di Regolamento vigenti in materia, al Regolamento edilizio sanitario ed allo strumento urbanistico del Comune di Olbia, alle Leggi urbanistiche ed alle Leggi e regolamenti della Regione Sardegna. art. 21 OBBLIGAZIONI DI NATURA PRIVATISTICA La presente convenzione, oltre a disciplinare e concretare gli impegni derivanti dal Piano ed i tempi e modalità di attuazione, sancisce altresì specifiche obbligazioni di natura meramente privatistica e per tanto non limitati ai limiti temporali di validità della presente convenzione che debbono intendersi essenziali per il Comune di Olbia, così come previsto ai successivi articoli la cui capitolazione acquista, seppure in un contesto più ampio, un impegno autonomo ma aderente alle volontà negoziali del lottizzante. art. 22 VINCOLO DI DESTINAZIONE Tutte le strutture, nessuna esclusa, saranno vincolate, senza limiti di tempo e salve le eventuali varianti, alla specifica destinazione impressa nel piano approvato, con la conseguenza che è fatto specifico divieto mutarne la destinazione senza preventiva autorizzazione. art. 23 STRUTTURE RICETTIVE Quanto alle strutture ricettive, queste dovranno essere destinate per scopi strettamente collegati alle finalità del centro ospedaliero nella sua più - 18 - BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. completa utilizzazione, sia per quanto attiene all'assistenza sanitaria, alla ricerca scientifica, a quella didattica, e a quant'altro rientrante nelle finalità naturali dell'opificio, nonché per il personale e i collaboratori. Laddove se ne verificasse la necessità, il Comune di Olbia potrà chiedere di utilizzare, eventuali sale congressi e sue pertinenze funzionali per effettuare manifestazioni di carattere culturale-scientifico, con l'obbligo di rimborsare, ove richiesto, le sole spese variabili al loro costo di produzione. Ciò, in ogni caso, potrà avvenire dando un preavviso minimo di giorni 60 (sessanta) e compatibilmente con le disponibilità degli ambienti e con la programmazione delle attività da parte della Proponente. art. 24 STRUTTURE TERAPEUTICHE E SPORTIVE Tutte le strutture terapeutiche, sia esse sportive che di altro genere, potranno esser utilizzate, oltre che dai degenti, da terzi esterni richiedenti, mediante apposita normativa che verrà all'uopo regolamentata dall'ente gestore. art. 25 COLLABORAZIONE TRA LE PARTI Tenuto conto della particolarità della struttura e della necessità di una continua e costante collaborazione da parte dell'amministrazione Comunale, per una ottimizzazione dei servizi ospedalieri nella loro interezza, la PROPONENTE costituirà, ancor prima dell'entrata in funzione della struttura, una commissione paritetica con il compito di esaminare ed esprimere il proprio parere non vincolante in ordine alle finalità di cui sopra. Tale commissione sarà composta da N. 6 rappresentanti, di cui 3 nominati dal Sindaco di Olbia e, i rimanenti 3, dalla PROPONENTE. - 19 - BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. Art. 26 DESTINAZIONE DI ZONA Le parti dichiarano che l’area oggetto del Piano di Lottizzazione è classificata in zona “AH” per Attrezzature Sanitarie e Ospedaliere e parte in zona “E” agricola (parcheggio a nord della S.S. 125), ed a tal fine presentano il relativo certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data … a firma del dirigente del Settore, certificato che si allega a quest’atto sotto la lettera “…” per farne parte integrante e sostanziale. Tali aree, attualmente con destinazione urbanistica “E”, saranno ridestinate nel Piano Urbanistico Comunale ancora in fase di approvazione, in zone “GServizi Generali” con destinazione AH – Zona Ospedaliera. Le aree appartenenti al futuro ambito di espansione del complesso ospedaliero, ad oggi ricadenti in zona “E”, saranno anch’esse oggetto di ridestinazione urbanistica in zone “G- Servizi Generali” con destinazione AH – Zona Ospedaliera. art. 27 CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Ogni controversia avente ad oggetto diritti soggettivi comunque derivanti dall’interpretazione, dall’applicazione e dall’esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dalla presente convenzione, ove di competenza del giudice ordinario, sarà risolta da un Collegio arbitrale che deciderà in arbitrato rituale secondo diritto. In particolare, tale Collegio sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte in lite, ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dagli arbitri così nominati, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Tempio Pausania su istanza di una delle parti. La sede dell’arbitrato è fissata in Olbia. - 20 - BOZZA CONVENZIONE VARIANTE P.L. art. 28 ESONERO CONSERVATORE Le parti esonerano il Conservatore dei Registri Immobiliari dall'obbligo dell'ipoteca legale in sede di trascrizione del presente atto. art. 29 SPESE Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono poste a totale carico della PROPONENTE, che, ove previsto dalla vigente normativa, richiederà l’esenzione ad essa spettante ai sensi della vigente normativa. Io Segretario Rogante, richiesto, ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di n° … intere e parte della …, che letto alle parti contraenti e che riconosciuto conforme alla volontà da loro espressami, viene come appresso sottoscritto in segno di approvazione. Per il COMUNE DI OLBIA Per la ……………………….. II Segretario comunale. - 21 -
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