Avv. Giuse ppe Caputo Via Cavour 15 – 00044 Frascati (Rm) –Tel e fax 06/9425699 cell. 338/3183217 – email: [email protected] Sito internet: www.avvgiuseppecaputo.it INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE PER CONCOMITANTE IMPEGNO PROFESSIONALE DEL DIFENSORE (SS UU) ....................................................................................................................... 1 SOSPENSIONE DELL’ ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA AI SENSI DELL’ART. 656 CO. V° C.P.P. E AI SENSI DELL’ART. 1 L. 199/10 ........................................................................................ 1 REGOLAMENTAZIONE DELLA DIFESA D’UFFICIO ........................................................................ 2 CONFISCA E DIRITTI DEI TERZI IN BUONA FEDE (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52) ..... 2 DECADENZA DALLA PROVA TESTIMONIALE PER OMESSA CITAZIONE ............................... 2 DIFFAMAZIONE E NON PUNIBILITA' EX ART. 598 C.P. ................................................................. 2 GUIDA IN STATO D’EBBREZZA E LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ .......................................... 3 MANCATO AVVISO DELL’UDIENZA CAMERALE AL DIFENSORE DI FIDUCIA : E’ NULLITA’ ASSOLUTA O A REGIME INTERMEDIO ? ........................................................................................... 3 CONTROLLO ALCOLIMETRICO : OMESSO AVVISO DELLA FACOLTÀ DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE DI FIDUCIA IN VIOLAZIONE DELL'ART. 114 DISP. ATT. COD. PROC. PEN (SS UU).............................................................................................................................................. 3 RICORSO STRAORDINARIO IN CASSAZIONE (625 bis c.p.p.) ........................................................ 4 LETTURA DI ATTI EX ART. 512 PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA' DI RIPETIZIONE ....... 4 STUPEFACENTI : VARIE QUESTIONI POSTE DOPO LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 32 , INTERVERRANNO LE SEZIONI UNITE il 26 febbraio 2015 ................ 4 RESTITUZIONE IN TERMINI ................................................................................................................. 5 DIFFAMAZIONE E VERITA' DELL'ENUNCIATO DIFFAMATORIO.............................................. 5 CUSTODIA IN CARCERE E ARRESTI DOMICILIARI - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' ... 5 OMICIDIO PRETERINTENZIONALE CON DOLO EVENTUALE .................................................... 5 TERMINE DI PRESCRIZIONE DELLA PENA IN CASO DI REVOCA DELL’INDULTO ex 172 C.P. (SS UU)............................................................................................................................................... 5 INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE PER CONCOMITANTE IMPEGNO PROFESSIONALE DEL DIFENSORE (SS UU) Depositata la sentenza delle SSUU (di cui abbiamo fornito nelle news del 2014 solo l’informazione provvisoria ) : l’ipotesi del rinvio per legittimo impedimento (che da oggi in poi cagionerà la sospensione del termine prescrizionale per soli 60 gg ) non può equipararsi , quoad effectum, a quello per l’adesione allo sciopero ( sospensione della prescrizione dell’intero periodo intercorrente tra l’udienza di rinvio e quella successivamente fissata) perché nel primo caso non dipende dalla volontà del difensore , egli, infatti, vi è in qualche modo “costretto”. (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2014 dep 2 febbraio 2015, n. 4909) SOSPENSIONE DELL’ ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA AI SENSI DELL’ART. 656 CO. V° C.P.P. E AI SENSI DELL’ART. 1 L. 199/10 1 Avv. Giuse ppe Caputo Via Cavour 15 – 00044 Frascati (Rm) –Tel e fax 06/9425699 cell. 338/3183217 – email: [email protected] Sito internet: www.avvgiuseppecaputo.it Si segnalano le seguenti due decisioni della Corte Suprema che attuano un revirement giurisprudenziale in materia : se un soggetto ha già usufruito della sospensione ex art. 656 c.p.p. può usufruire anche di quella ex L. 199/2010 , sia nel caso in cui il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la misura alternativa , sia nel caso in cui egli non ne abbia proprio fatto richiesta, lasciando decorrere il termine di 30 gg previsto dalla legge; ciò significa che è stato abbandonato il vecchio orientamento secondo cui la L. 199 si applicava solo nei casi in cui “in astratto” non era operativa la sospensione ex 656 (adesso si afferma che si applica anche , “in concreto”, quando cioè, già concessa la sospensione ex 656 , poi di fatto , non viene attuata la misura alternativa (come nei nei due casi sopra evidenziati ) (Cass., sez. I, 9 dicembre 2014 dep. 3 febbraio 2015, n. 47971, Cass., sez. I, 9 dicembre 2014 dep. 3 febbraio 2015, n. 4972) REGOLAMENTAZIONE DELLA DIFESA D’UFFICIO Pubblicata la nuova disciplina con D.lgs. 30 gennaio 2015, n. 6 CONFISCA E DIRITTI DEI TERZI IN BUONA FEDE (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52) La verifica della buona fede del terzo creditore deve essere fatta, di regola, in relazione al momento in cui il diritto sorge . (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 2334/15; depositata il 19 gennaio) DECADENZA DALLA PROVA TESTIMONIALE PER OMESSA CITAZIONE <<L'omessa citazione dei testi ad opera della parte che li ha introdotti o ha interesse al loro esame, nell'ipotesi in cui sia stata indicata la data dell'udienza per l'esame, comporta la decadenza della relativa prova. Il potere organizzativo della gestione delle udienze, quando la complessità del processo rende già da suo inizio prevedibile la impossibilità di concluderne la trattazione in giornata, invero, non solo trova specifica fonte normativa degli artt. 468, 495 e 496 c.p.p., ma risulta, sul piano sistematico, del tutto coerente sia al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sia alle caratteristiche essenziali del processo di merito di primo grado (oralità ed immediatezza dell'assunzione delle prove), che sarebbero del tutto vanificate se la concreta gestione di tale assunzione venisse lasciata al sostanziale ed insindacabile arbitrio delle parti. Consegue a quanto innanzi la legittimità del provvedimento di revoca dei testi di parte per la loro omessa citazione in udienza programmata per il loro esame.>>(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 2324/15; depositata il 19 gennaio) DIFFAMAZIONE E NON PUNIBILITA' EX ART. 598 C.P. 2 Avv. Giuse ppe Caputo Via Cavour 15 – 00044 Frascati (Rm) –Tel e fax 06/9425699 cell. 338/3183217 – email: [email protected] Sito internet: www.avvgiuseppecaputo.it Avvocato accusa una collega di non essere iscritta all’albo: non opera la scriminante poiché non è relativa all'esercizio della difesa (avrebbe potuto controllare lui stesso prima di chiederlo esplicitamente al Giudice , e poi le ha dato anche dell'incompetente.)(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 2311/15; depositata il 16 gennaio) GUIDA IN STATO D’EBBREZZA E LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ Se c'è un errore nella richiesta del condannato , finalizzata al lavoro di p.u., il Giudice deve correggerla , non rigettarla :<<In tema di reati di guida in stato di ebbrezza, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità deve essere eseguita in un Comune della Provincia di residenza del condannato; ciò non di meno, ove questi abbia fatto la richiesta di sostituzione della pena principale indicando il luogo di esecuzione del lavoro di pubblica utilità in contrasto con quanto previsto dalla legge, la sostituzione della pena non può essere negata, dovendo il giudice definire le modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva>>. (Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza n. 1829/15; depositata il 15 gennaio) MANCATO AVVISO DELL’UDIENZA CAMERALE AL DIFENSORE DI FIDUCIA : E’ NULLITA’ ASSOLUTA O A REGIME INTERMEDIO ? Decideranno le Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. I, ord. 16 dicembre 2014 dep. 14 gennaio 2015 n. 1624). CONTROLLO ALCOLIMETRICO : OMESSO AVVISO DELLA FACOLTÀ DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE DI FIDUCIA IN VIOLAZIONE DELL'ART. 114 DISP. ATT. COD. PROC. PEN (SS UU) Dal servizio novità della Corte Suprema apprendiamo che sulla questione « Se, ai fini dell'accertamento della contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool, la nullità a regime intermedio conseguente al mancato avvertimento della persona da sottoporre al controllo alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., possa ritenersi sanata se non eccepita dall'interessato prima del compimento dell'atto, ovvero immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. » è stato così deciso «Negativa. La nullità deve essere eccepita dalla parte entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen.». In definitiva è stata accolta la tesi “garantista” per cui i termini per far valere la nullità a regime intermedio sono la sentenza di 1° grado per le nullità vericatesi durante le indagini preliminari e quella di secondo grado per le nullità verificatesi nel corso del giudizio . (Cass., Sez. Un., u.p. 29 gennaio 2015, Pres. Santacroce, Rel. Conti, Ric. P.m. contro Bianchi - informazione provvisoria) 3 Avv. Giuse ppe Caputo Via Cavour 15 – 00044 Frascati (Rm) –Tel e fax 06/9425699 cell. 338/3183217 – email: [email protected] Sito internet: www.avvgiuseppecaputo.it RICORSO STRAORDINARIO IN CASSAZIONE (625 bis c.p.p.) Occorre verificare caso per caso come poter rimediare all'errore : nella fattispecie si era confermato un aumento pena per la recidiva aggravata , ma trattavasi di recidiva semplice , ed allora si rende necessario cassare la sentenza errata e rinviare alla sezione di competenza per l'udienza pubblica.(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 685/15; depositata il 12 gennaio) LETTURA DI ATTI EX ART. 512 PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA' DI RIPETIZIONE La vittima del reato muore , e sebbene il soggetto fosse in età avanzata, al momento della presentazione della denuncia non segnalava alcuna condizione così gravemente patologica e degenerativa, da far presagire e considerare imminente un simile evento. Per questo le sue dichiarazioni sono state giustamente acquisite ex art. 512 c.p.p..; la loro valutazione probatoria è altro discorso, poiché sappiamo , alla luce della giurisprudenza CEDU, come recepita dalle Sezioni Unite della Cassazione che <<le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorchè legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza Europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27918 del 25/11/2010 Ud. (dep. 14/07/2011) Rv.250199)>>.(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 509/15; depositata il 9 gennaio) STUPEFACENTI : VARIE QUESTIONI POSTE DOPO LA SENTENZA COSTITUZIONALE N. 32 , INTERVERRANNO LE SEZIONI UNITE il 26 febbraio 2015 CORTE Facciamo il quadro su tutte le questioni sul tappeto : sappiamo che , secondo una prima "opzione" , il giudice dell'esecuzione poteva rideterminare la pena applicata con sentenza di patteggiamento, procedendo ad un nuovo computo attuato secondo criteri di proporzionalità (Cass. pen. Sez. I, Sent., ud. 25-11-2014, dep. 12-12-2014, n. 51844). La Corte aveva poi stabilito, in una occasione successiva, che solo le pene quantitativamente incompatibili coi nuovi valori edittali sarebbero «illegali», così da legittimare l'annullamento della sentenza di patteggiamento che ne abbia fatto applicazione: con la conseguenza che, invece, non potrebbero essere annullate (né, si direbbe, manipolate in fase esecutiva) le sentenze applicative di pene compatibili anche con i valori edittali ripristinati. (Cass. pen. Sez. VI, Sent., ud. 02-12-2014 dep. 14-01-2015, n. 1409). Questo secondo orientamento essendo però minoritario poiché le pronunce che considerano la pena illegale a prescindere dalla sua compatibilità quantitativa con i vigenti limiti edittali (cioè quelli ripristinati), sono molto più numerose ( fra tutte vedasi ad es. Cass. pen. Sez. IV, Sent., ud. 21-10-2014 dep 2711-2014, n. 49528.). Nel frattempo sono giunte ordinanze di rimessione di suddette questioni alle SS UU per la prossima udienza del 26 febbraio prossimo: la prima in materia di attuale punibilità di fatti concernenti sostanze inserite nelle tabelle del 2006 solo per effetto della cd. legge Fini-Giovanardi, commessi dopo l'entrata in vigore di quella legge e prima del recente decreto-legge n. 36/2014. ( Cass. sezione IV, 12 novembre 2014, n. 50055.); un'altra , relativa al tema della pena illegale , che 4 Avv. Giuse ppe Caputo Via Cavour 15 – 00044 Frascati (Rm) –Tel e fax 06/9425699 cell. 338/3183217 – email: [email protected] Sito internet: www.avvgiuseppecaputo.it traccia un quadro completo dello stato attuale della giurisprudenza in contrasto Cass. III, 2 dicembre 2014, n. 53157. L’altra che affronta il problema relativo al se la Corte Suprema debba intervenire anche quando si sia formato un giudicato parziale (giudizio di legittimità proposto non per motivi attinenti al trattamento sanzionatorio) e quello relativo alla compatibilità della pena inflitta con gli attuali limiti (Cass . VII, 8 gennaio 2015, n. 671.). RESTITUZIONE IN TERMINI L’omessa comunicazione del trasferimento del domicilio dichiarato o eletto non può interpretarsi, di per sé sola, quale volontaria scelta dell’imputato di sottrarsi alla conoscenza legale del processo (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 292/15; depositata l’8 gennaio) DIFFAMAZIONE E VERITA' DELL'ENUNCIATO DIFFAMATORIO Due avvocati litigano in un udienza civile uno dei due dà del pregiudicato all'altro : era vero, ma viene ugualmente condannato (non poteva applicarsi l'art. 596 c.p.) (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 475/15; depositata l’8 gennaio) CUSTODIA IN CARCERE E ARRESTI DOMICILIARI - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' Se l’indagato ha la disponibilità di un alloggio, in base alla esigenza di continua verifica della cautela , potrebbe continuare a scontare in casa .(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 286/15; depositata l’8 gennaio) OMICIDIO PRETERINTENZIONALE CON DOLO EVENTUALE Zio e nipote rapinano un’anziana signora, strattonandola per sottrargli la borsetta , ma la vittima cade sbattendo la testa e muore. E' omicidio preterintenzionale con dolo eventuale (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 301/15; depositata l’8 gennaio) TERMINE DI PRESCRIZIONE DELLA PENA IN CASO DI REVOCA DELL’INDULTO ex 172 C.P. (SS UU) Quesito : <<se, nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di estinzione della sanzione, a norma dell'art. 172, quinto comma, cod. pen., decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza di condanna che costituisce il presupposto dal quale dipende la revoca del beneficio, o, invece, dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che accerta la sussistenza della causa di revoca del condono>> la risposta è nel primo senso : <<nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio>>.Cass. pen., Sez. Un., 30 ottobre 2014 n. 2 dep. 2 gennaio 2015) 5
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