Sezione giurisdizionale per l`Abruzzo ( PDF, 233 kB

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REPUBBLICA ITALIANA
SENT.N.27/15
In nome del Popolo italiano
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo
composta dai magistrati:
dott. Luciano Calamaro, presidente,
dott. Federico Pepe,
consigliere relatore,
dott. Elena Tomassini,
consigliere,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel
giudizio
di
responsabilità
iscritto
al
n.
19011/R del registro di segreteria e promosso dalla
Procura regionale della Corte dei conti presso la
Sezione
giurisdizionale
in
intestazione
nei
confronti di:
Anna Ciccantelli, nata a Teramo l’1 settembre 1969,
rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Mazzagatta
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del
medesimo legale in Teramo, via A. De Gasperi, 34;
Leo Luciotti, nato a Cellino Attanasio (TE) l’11
novembre
1966,
rappresentato
avvocati
Enrico
Ioannoni
e
Fiore
difeso
e
dagli
Piergiuseppe
Sgura, elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv.
Domenico
Pastorelli
Pirro Aloisio Scrivà, 7;
in
L’Aquila,
via
2
uditi, alla pubblica udienza in data 28 ottobre
2014,
il
dott.
magistrato
Federico
relatore,
Pepe,
nella
gli
persona
avvocati
del
Cesare
Mazzagatta, per Anna Ciccantelli, e Enrico Ioannoni
Fiore, per Leo Luciotti, nonché il rappresentante
del pubblico ministero, dott. Erika Guerri;
con
l’assistenza
del
segretario,
dott.
Antonella
Lanzi;
esaminati gli atti ed i documenti della causa.
Rilevato in
F A T T O
Con atto di citazione depositato in data 22 maggio
2014,
il
vice
procuratore
generale
presso
la
Sezione giurisdizionale in intestazione chiamava in
giudizio
qualità
Anna
di
condannare
Ciccantelli
seguito
al
e
Leo
indicate,
pagamento
in
Luciotti,
per
favore
nelle
ivi
sentirsi
della
Regione
Abruzzo della somma di € 110.421,57 nella seguente
ripartizione:
Lucciotti
Leo
€
100.000,00,
mentre
Ciccantelli Anna € 10.421,57, o di quella diversa
somma che risulterà in corso di causa, aumentata
della
rivalutazione
monetaria,
del
danno
da
disservizio, degli interessi legali e delle spese
del giudizio, quest’ultime in favore dello Stato.
I fatti contestati dal pubblico ministero erano i
3
seguenti:
Quest’Ufficio
promuovere
un
amministrativa
requirente
giudizio
nei
di
prima
di
responsabilità
confronti
delle
seguenti
persone, notificava il rituale invito a dedurre nei
termini
di
legge:
Anna
CICCANTELLI
(C.F.:CCCNNA69P41L103Q), nata a Teramo l’01.09.1969
ed
ivi
residente
via
L.
Tripoti
nr.
73;
Leo
LUCCIOTTI (C.F.:LCCLEO66S11C449L), nato a Cellino
Attanasio (TE) l’11.11.1966 e residente in Teramo,
Via Malaspina nr. 30. Le contestazioni preliminari
di
pregiudizio
erariale
seguivano
all’attività
istruttoria che accertava i seguenti fatti. In data
10 gennaio 2002 la sig.ra CICCANTELLI Anna, nella
sua qualità di rappresentante legale della società
“L. & M. Vetri di CICCANTELLI Anna & C s.a.s.”, già
con sede legale di Teramo, via Torre Bruciata nr.
16
–
64100
(cessata
il
12
novembre
2009),
presentava istanza alla Regione Abruzzo - Settore
Formazione
Professionale,
Lavoro
ed
Emigrazione,
per essere ammessa ai benefici di cui alle leggi
Regionali nr. 143/1995 e nr. 96/1997 per un importo
complessivo
di
dirigenziale
società
richiesto
in
nr.
€
133.762,34.
561DL9
questione
per
un
del
era
importo
Con
31
la
determina
luglio
ammessa
al
2003
la
beneficio
complessivo
di
€
4
115.247,36 di cui: € 93.633,34 contributo in conto
investimenti;
gestione
e
agevolato.
€
€
1.549,37
20.064,35
La
contributo
a
società
titolo
in
di
Finanziaria
conto
prestito
Regionale
Abruzzese (FI.R.A. S.p.A.), con il bonifico del 5
novembre 2003, erogava alla L.& M. s.a.s. Vetri la
somma di € 65.543,33 pari al 70% del contributo
economico riconosciuto. Con nota del 13 dicembre
2005,
l’Ente
“Abruzzo
Lavoro”,
ente
pubblico
strumentale della Regione Abruzzo, comunicava alla
FI.R.A.
S.p.A,
di
aver
effettuato
la
verifica
finale presso la società beneficiaria in questione
e che “gli investimenti erano stati realizzati in
conformità
state
al
piano
utilizzate
d’impresa.
per
lo
Le
scopo
risorse
erano
dichiarato
in
progetto e coerenti con gli scopi indicati dalla
L.R. nr. 55/98 e successive modifiche e raggiungono
il 100% degli importi decretati; sono persistenti
nel patrimonio della società i beni acquistati con
il finanziamento regionale”. Con la stessa nota,
l’ente
Abruzzo
Lavoro
trasmetteva
alla
FI.R.A.
S.p.A., la documentazione relativa alla società di
che trattasi unitamente alla relazione di verifica
ed al prospetto di calcolo con il riepilogo delle
spese.
La
FI.R.A.
S.p.A.,
sulla
base
della
5
documentazione ricevuta, provvedeva a liquidare il
saldo del contributo concesso di € 24.813,89 con
bonifico
in
fascicolo
al
data
16.01.2006
competente
e
servizio
restituiva
della
il
Direzione
regionale e provvedeva ad archiviare la pratica,
poiché
non
aveva
riscontrato
irregolarità
nella
documentazione esibita. In merito a tale contributo
regionale, il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Teramo in data 11 gennaio 2010, con
lettera prot. nr. 16, nell’ambito del procedimento
penale nr. 5217/2008 R.G.N.R., trasmetteva a questa
Procura regionale, copia della richiesta di rinvio
a giudizio nei confronti degli imputati LUCCIOTTI
Leo
e
CICCANTELLI
Anna
per
i
reati
previsti
e
puniti dagli artt. 110 e 640 bis c.p. Tutto ciò
discendeva
svolte
dalle
dalla
accusatoria
indagini
Guardia
di
di
polizia
Finanza.
formulata
dalla
La
giudiziaria
fattispecie
Procura
della
Repubblica accertava che i sigg. CICCANTELLI Anna
(socio
accomandatario)
e
LUCCIOTTI
Leo
(socio
accomandante) avevano costituito la società “L.M.
Vetri” S.a.s. di CICCANTELLI Anna & C., priva dei
necessari
requisiti
soggettivi
ed
oggettivi
previsti per … ottenere la concessione dei benefici
per
l’incentivazione
dell’imprenditoria
femminile
6
di cui alle LL.RR. n. 143/1995 e n. 96/1997, atteso
che
conferivano
alla
costituita
società,
solo
formalmente, un assetto sociale ed amministrativo
conforme alle norme regolanti la concessione dei
benefici, facendo apparire la società medesima, di
cui CICCANTELLI Anna era socio accomandatario, come
società
votata
realtà,
all’imprenditoria
dall’indagine
imprenditore
e
socio
femminile.
emergeva
che
accomandatario
il
“di
In
vero
fatto”
della predetta società era il sig. Leo LUCIOTTI.
Inoltre,
leggi
per
ottenere
regionali
il
sopra
beneficio
di
richiamate,
cui
alle
traevano
in
inganno gli organi ispettivi della Regione Abruzzo,
apponendo
sui
beni
strumentali
contributo,
targhette
dati
corrispondenti
non
producevano
attestante
all’Ente
dati
e
oggetto
identificative
al
pubblico
notizie
vero.
una
non
di
riportanti
Altresì,
documentazione
veritiere,
quali:
acquisto di beni nuovi in luogo di quelli rinvenuti
usati e revisionati; pagamenti di beni strumentali
coperti da finanziamento pubblico per € 130.920,06
IVA inclusa, in luogo degli effettivi € 89.040,00
IVA inclusa, con una differenza in negativo di €
41.880,00.
certificati
Questi
nella
pagamenti,
misura
di
tra
€
l’altro,
90.000,00
erano
IVA
7
inclusa,
mediante
dichiarazione
contenuto
la
produzione
liberatoria
del
oggettivamente
falso.
Le
comportavano
l’indebita
seguenti
contributi
finanziamenti
data
5.11.2003
capitale
per
prestito
20.064,35;
l’acconto
€
di
65.543,33;
quinquennale
in
data
percezione
data
senza
dal
suddette
in
in
conto
1.10.2004
interessi
16.01.2006
dei
pubblici:
contributo
in
una
30.04.2004
condotte
e
di
il
un
per
saldo
€
del
contributo in conto capitale per € 24.813,89, per
un totale di € 90.357,22 per contributo in conto
capitale ed € 20.064,35 quale prestito quinquennale
senza
interessi.
Tutto
ciò
premesso,
allo
stato
degli atti, a giudizio di questa Procura Regionale,
era
presente
un
pregiudizio
finanziario
per
la
Regione Abruzzo, pari ad € 110.421,57, pregiudizio
per il quale potevano essere chiamati a rispondere
in questa sede gli odierni convenuti, perché con
atteggiamento
principio
psicologico
di
amministrazione
pubblici,
leale
e
doloso,
collaborazione
beneficiari
percepivano
violando
un
di
il
tra
finanziamenti
contributo
pubblico
indebitamente e fondato su documenti irregolari e
non veritieri. Oltre la restituzione del predetto
finanziamento,
con
l’iniziativa
della
Procura
è
8
possibile
addebitare
disservizio
per
i
ai
medesimi
costi
che
il
danno
da
l’amministrazione
sostiene per la revisione della pratica e per tutte
quelle
incombenze
causate
alla
stessa
amministrazione regionale in ragione dell’attività
illecita, a suo tempo, svolta dagli incolpati. Dopo
la notifica dell’invito a dedurre, i signori Leo
LUCCIOTTI
e
la
sig.ra
Anna
CICCANTELLI,
depositavano articolate deduzioni difensive e non
chiedevano
l’audizione
personale.
Il
sig.
Leo
LUCCIOTTI, assistito dall’avv. Piergiuseppe SGURA
del
foro
di
contrariamente
Giulianova,
alle
risultanze
sosteneva
del
che,
procedimento
penale, era ininfluente che la società “LM Vetri”
avesse nella propria compagine un soggetto di sesso
maschile, perché essendo l’amministrazione affidata
a
un
donna
comunque,
(la
una
sig.ra
società
CICCANTELLI
“votata
Anna),
era,
all’imprenditoria
femminile”. La circostanza che il sig. LUCCIOTTI si
occupasse della società come imprenditore e socio
accomandatario “di fatto”, non sarebbe rilevante,
perché
avendo
settore
contatti
settore
lo
stesso,
commerciale
con
del
le
e
conoscenze
artigianale,
diverse
commercio
proprie
e
nel
manteneva
i
ditte
interessate
nel
della
lavorazione
del
9
vetro. Anche se il sig. Leo LUCCIOTTI trattava con
i fornitori e con i clienti, egli operava, in tal
modo,
sempre
nella
l’effettiva
sig.ra
consapevolezza
amministratrice
Anna
CICCANTELLI,
di
della
la
sostituire
società,
quale
la
pretendeva
quotidiani resoconti sull’attività svolta. Riteneva
poi
l’incolpato
ricostruzione
che
non
operata
sia
veritiera
dall’indagine
la
sulla
circostanza di avere tratto in inganno gli organi
ispettivi della Regione, anzi questi organi in più
circostanze
non
verificavano
la
presenza
delle
targhette sui beni strumentali. Inoltre, il sig.
Leo LUCCIOTTI era all’oscuro che il sig. MELANI
avesse consegnato attrezzatura usata e revisionata
in
luogo
di
quella
nuova,
tanto
è
vero
che
si
trattava di macchinari che solo una persona molto
esperta avrebbe potuto individuare come materiale
revisionato.
chiedeva
Infatti,
al
dichiarazione
la
venditore
liberatoria
società
di
L.M.
rilasciare
prima
del
Vetri
una
pagamento
integrale della fornitura dei beni strumentali, per
poi presentarla alla Regione Abruzzo. Non potendo
poi pagare il debito contratto con il fornitore
MELANI, in quanto era necessario pagare i fornitori
del
vetro
(per
non
interrompere
le
attività
10
produttive),
il
MELANI
stesso,
per
sistemare
la
propria contabilità preferiva emettere una nota di
credito che non fu consegnata alla società L.M.
Vetri,
ma
soltanto
rinvenuta
dalla
Guardia
di
Finanza nella sede della ditta fornitrice durante i
controlli. Pertanto, ritiene che i convenuti non
abbiano prodotto alcun danno, perché non avevano
presentato documentazione fittizia alla Regione, ma
solo veritiera e la società aveva tutti i requisiti
per conseguire il pubblico contributo regionale. La
sig.ra
Anna
Claudio
GIANCOLA
nella
CICCANTELLI,
propria
del
foro
memoria
assistita
di
che,
dall’avv.
Teramo,
alla
ricordava
luce
della
ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza, il
vero imprenditore e socio accomandatario “di fatto”
della
società
in
parola
sarebbe
il
sig.
Leo
LUCIOTTI, Assistente Capo della Polizia in servizio
presso la Sezione della Polizia Stradale di Teramo.
Alla
stessa
sig.ra
Anna
CICCANTELLI,
poiché
non
aveva un lavoro stabile, fu proposto dal fratello
Maurizio CICCANTELLI, di intraprendere un’attività
di lavorazione del vetro. A lei fu prospettata la
possibilità
di
gestire
la
parte
amministrativa
della società con l’ausilio del sig. Leo LUCIOTTI,
nonché di partecipare alla fase di creazione dei
11
prodotti
predisponendo
bozzetti
per
la
realizzazione di vetri artistici. Pertanto, il 16
ottobre
2001
si
costituiva
(socio
accomandatario),
tra
Anna
Leo
CICCANTELLI
LUCIOTTI
(socio
accomandante) e Adriana ROMANI (socio accomandante,
quest’ultima era poi conoscente del LUCIOTTI) la
“S.as. LM Vetri”, dove L stava per LUCIOTTI e M.
per Maurizio CICCANTELLI. L’oggetto sociale era il
seguente: “lavorazione e trasformazione del vetro
in
seconda
fase,
per
l’edilizia
pubblica
e
privata”. Fin dall’inizio dell’intrapresa attività
imprenditoriale,
esautorata
dal
la
sig.ra
sig.
Leo
Anna
CICCAANTELLI
LUCIOTTI
e
non
le
era
era
permesso di partecipare per maturare l’esperienza
necessaria finalizzata a una futura amministrazione
della società da parte sua. Dopo appena due mesi
dalla
costituzione
della
società
e,
dunque,
ben
prima che fosse avanzata una qualsiasi attività di
finanziamento
pubblico
alla
Regione
Abruzzo,
la
sig.ra Anna CICCANTELLI accettò l’offerta di lavoro
a
tempo
S.p.A.
sino
e
ad
indeterminato
siffatta
oggi.
influenzata
dalla
dai
propostale
attività
Questa
circostanza
che
lavorativa
decisione
dissapori
non
dalla
era
con
gli
le
era
MARALD
proseguiva
certamente
altri
soci
richiesto
e
di
12
predisporre i disegni artistici per il vetro. Da
allora
nulla
formalmente,
ha
come
più
la
saputo,
sig.ra
pur
ROMANI,
restando
all’interno
della compagine sociale. A seguito delle indagini
condotte
dalla
polizia
giudiziaria
della
Procura
della Repubblica di Teramo scopriva che il sig. Leo
LUCIOTTI,
dirigeva
l’impresa
sostituendosi
completamente nella funzione di amministratore. Non
essendo
a
conoscenza
di
tutto
ciò,
l’intimata
ritiene che tutte le sue firme apposte nelle varie
pratiche
siano
apocrife,
comprese
quelle
riguardanti le domande di finanziamento regionale.
Tutto
ciò
trova
procedimento
conferma
penale,
con
dagli
atti
riferimento
del
alla
consulenza tecnica firmata dalla dott.sa Alessandra
GOZZI. L’incolpata non era, quindi, a conoscenza
delle attività svolte dal sig. Leo LUCIOTTI, così
come
non
conosceva
che
erano
stati
acquistati
macchinari non rispondenti ai requisiti di legge.
Il titolare della società fornitrice MELANI Luigi,
dichiarava di non conoscerla, di non averla mai
vista e di essere stato pagato solo dal sig. Leo
LUCIOTTI.
La
sig.ra
Anna
CICCANTELLI
era
poi
assolta nel procedimento penale con sentenza di non
luogo
a
procedere
per
intervenuta
prescrizione.
13
Poiché non ha mai domandato, mai percepito e mai
gestito
somme
ricevute
dalla Regione Abruzzo,
ritiene l’incolpata di non versare in colpa grave e
nemmeno in dolo, anzi si ritiene persona offesa
come emerge dalla propria ricostruzione dei fatti
operata con la memoria difensiva. Per ogni altro
riferimento si rinvia al testo scritto depositato
dai convenuti.
Con lo stesso atto, il requirente aggiungeva: Ciò
premesso, a giudizio di quest’Ufficio requirente,
emerge, nella vicenda in parola, una responsabilità
amministrativa dei sig.ri Anna CICCANTELLI e Leo
LUCCIOTTI,
in
ragione
dello
sviamento
di
un
finanziamento pubblico ricevuto, dove sono presenti
numerose
irregolarità
e
modalità
di
rappresentazione dei fatti da parte dei convenuti
che dimostrano come sia venuto meno il principio di
leale collaborazione tra il privato percettore del
pubblico
finanziamento
erogatrice.
Il
pregiudizio
e
l’amministrazione
finanziario
in
parola
era subito dal bilancio della Regione Abruzzo
tale
pregiudizio
l’archiviazione
merito
al
del
economico
presente
percepimento
di
non
consente
procedimento.
finanziamenti
e
In
pubblici
ormai l’indirizzo giurisprudenziale della Suprema
14
Corte
è
talmente
consolidato
(cfr.
sentenze
n.
1774/2013, n. 8352/2013 e n. 10299/2013) che non
sussiste
alcun
dubbio
sulla
giurisdizione
della
Corte dei conti per danno erariale nei confronti di
soggetti
denaro
privati
pubblico
che
percepiscono
erogato
e
nell’ambito
gestiscono
di
programmi
imposti e/o assegnati dall’amministrazione stessa.
Il pregiudizio finanziario pubblico emerge quando
si
determina
perseguite
fondato,
uno
dal
tanto
sviamento
programma
dalle
finalità
pubblico,
sull’irregolarità
sviamento
documentale,
quanto sulla falsa e inesatta rappresentazione dei
fatti all’amministrazione medesima inducendola in
errore.
evidente
Questi
due
aspetti
dall’indagine
emergono
della
Guardia
in
di
maniera
finanza,
nucleo P.G. presso la Procura della Repubblica di
Teramo. All’amministrazione danneggiata sono state
rappresentate
situazioni
non
corrispondenti
al
vero, tali situazioni emergono anche dalla lettura
delle memorie difensive presentate. Questi elementi
non sono per nulla smentiti e gli stessi convenuti
sono in aperta contraddizione tra loro. Infatti, il
sig.
LUCIOTTI
sostituire
sostiene
l’effettiva
di
non
avere
mai
amministratrice
voluto
della
società (il finanziamento era erogato nell’ambito
15
di
un
programma
femminile),
esercitava
di
sig.ra
sempre
sostegno
Anna
i
all’imprenditoria
CICCANTELLI,
poteri
di
la
quale
amministrazione
e
gestione della società, sia tenendo la contabilità
amministrativa,
quotidiani
della
pretendendo
resoconti
memoria
afferma
sia
sull’attività
difensiva).
La
(contrariamente
dell’altro
dal
convenuto)
nelle
LUCIOTTI
(cfr.
sig.ra
pag.
3
CICCANTELLI
alla
ricostruzione
proprie
memorie
che,
fin dall’inizio erano presenti “forti dissapori”,
non solo con il socio LUCIOTTI Leo, ma anche con il
fratello
inducendola,
forzatamente
a
disinteressarsi della LM VETRI S.a.s., abbandonando
così
ogni
buon
proposito
riposto
nell’attività
intrapresa. Solo dopo due mesi dalla costituzione
della
società
finanziamento
(anche
prima
pubblico
di
ottenere
regionale)
la
il
sig.ra
CICCANTELLI accettò un’offerta di lavoro a tempo
indeterminato,
lasciando
le
Vetri,
non
saputo
di
cui
aveva
attività
più
della
nulla,
LM
pur
restando formalmente nella compagine sociale. Solo
in
seguito
sapeva
dei
fatti
di
cui
all’odierno
giudizio e, in particolar modo con la notifica del
decreto ex art. 415 bis del c.p.p. Solo da questo
momento si rendeva conto che il sig. LUCIOTTI Leo
16
badava
personalmente
commerciali,
arrivando
a
tutte
amministrative
anche
a
falsificare
le
e
attività
finanziarie,
nei
contratti
di
assunzione di personale la sua firma (cfr. pag. 4
della memoria difensiva). L’oggettiva contrarietà
delle
posizioni
degli
incolpati,
così
come
l’evidenza degli accertamenti operati dal nucleo di
polizia giudiziaria, rappresentano un’operazione di
conseguimento
di
finanziamenti
pubblici
con
la
violazione delle regole stabilite per l’ottenimento
in modo legittimo. Ebbene, come in parte anticipato
sopra, la giurisprudenza della Corte dei conti e in
particolare
quella
della
Sezione
giurisdizionale
Abruzzo (cfr. sentenze II sezione Appello n. 77 del
2010, Sezione Abruzzo n. 32 del 2007 e n. 112 del
2013), richiamano la necessità del raggiungimento
dello
scopo
del
finanziamento
pubblico
e
la
regolarità del procedimento di erogazione fondata
sul principio di leale collaborazione tra soggetto
privato
richiedente
e
erogante.
Dagli
atti
oggettivo
pregiudizio
amministrazione
pubblica
dell’indagine
emerge
un
finanziario,
poiché
il
finanziamento pubblico era acquisito indebitamente,
attraverso
una
serie
di
oggettive
irregolarità
contabili e amministrative. In modo particolare, la
17
circostanza che il finanziamento fosse erogato per
lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, mentre la
sig.ra CICCANTELLI era coinvolta nell’impresa solo
formalmente, dimostra l’intenzionalità di percepire
in maniera distorta e irregolare risorse pubbliche
che erano destinate ai fini diversi da quelli poi
perseguiti dalla società LM Vetri. Non può esservi
alcun dubbio che, alla luce delle indagini della
Guardia
di
finanza,
i
profili
d’irregolarità
emersi, siano sufficienti per l’affermazione della
responsabilità
amministrativa
azionata
con
il
presente atto di citazione. Le condotte contestate
in
questa
sede
intenzionalmente
dimostrano
dannoso
finanziamenti
un
diretto
pubblici.
comportamento
a
intercettare
Alla
luce
della
giurisprudenza, appare chiaro e indubitabile che,
quando
il
pubblici,
privato
opera
finanziamento
percettore
nel
attraverso
di
finanziamenti
programma
condotte
imposto
dal
trasgressive
e
illegittime, sia chiamato a rispondere in sede di
responsabilità
l’irregolarità
amministrativa,
e
l’illiceità
della
perché
condotta
sono
contrarie allo svolgimento di una funzione pubblica
conforme
ai
amministrativo
noti
che
principi
obbligano
del
buon
tanto
andamento
i
pubblici
18
amministratori,
risorse
quanto
pubbliche
imparzialità,
i
privati
beneficiari
di
operare
sempre
con
a
trasparenza
lealtà
e
correttezza,
affinché il ricorso all’acquisizione di contributi
pubblici sia corretto e legittimo. Per quanto sopra
sussiste
danno
la
responsabilità
erariale
prodotto,
dei
convenuti
pari
per
all’importo
il
di
€
110.421,57, al quale si devono aggiungere il danno
da disservizio, da liquidare in via equitativa, gli
interessi legali e la rivalutazione monetaria. In
merito
alla
differenza
delle
due
posizioni
dei
convenuti, la Procura ritiene che la sig.ra Anna
CICCANTELLI
non
responsabilità,
caratterizzata
possa
perché
dalla
andare
com’è
esente
noto,
necessaria
la
da
s.a.s.
presenza
di
è
due
categorie di soci: quella degli accomandatari, i
quali
delle
rispondono
obbligazioni
accomandanti,
alla
illimitatamente
quota
lasciare
“di
sociali,
responsabili,
conferita.
fatto”
e
e
invece,
Ebbene,
l’incarico
non
di
solidalmente
quella
degli
limitatamente
è
possibile
amministratore
della società senza sapere ovvero senza informarsi
di
quelle
che
potevano
essere
le
eventuali
conseguenze della sua gestione, restando, comunque,
l’amministratore “di diritto”. Per quanto riguarda
19
poi
la
posizione
amministratore
del
di
sig.
fatto
LUCCIOTTI
della
Leo
società)
(vero
si
deve
rammentare che la legge ha sensibilmente ristretto
le prerogative dei soci accomandanti, ai quali è
vietata
l’ingerenza
nell’amministrazione
societaria. Infatti, l’art. 2320 del codice civile
stabilisce che ai soci accomandanti è precluso di
compiere atti di amministrazione e di trattare o
concludere
affari
in
nome
della
giurisprudenza
civilistica
possibilità
al
socio
delegare
certo
un
società.
si
rinviene
accomandante
potere
di
Nella
agire
di
in
la
potersi
forza
di
procura e per singoli affari. Ciò è consentito solo
sotto la direzione dell’accomandatario e, se l’atto
costitutivo lo permette. Ebbene, visto il rapporto
lavorativo molto teso tra la sig.ra CICCANTELLI e
il sig. LUCCIOTTI, non è attendibile l’argomento
difensivo
diretto
a
sostenere
che
quest’ultimo
operasse nell’ambito di strette istruzioni ricevute
dall’amministratore della società in accomandita e
senza ingerimento nella gestione della stessa. Per
questi
motivi,
ragionevolmente,
Collegio,
la
Procura
salvo
ripartire
la
ritiene
diversa
che
possa
valutazione
responsabilità
tra
i
del
due
convenuti nella seguente maniera: LUCCIOTTI Leo €
20
100.000,00; CICCANTELLI Anna € 10.421,57. Siffatta
differenziazione
emerge
dagli
si
fonda
atti
sulla
acquisiti
circostanza
che
il
che
sig.
Leo
LUCCIOTTI era il dominus sostanziale dell’attività
gestoria
della
società,
mentre
la
sig.ra
Anna
CICCANTELLI manteneva la carica di amministratore,
mentre,
per
non
incorrere
in
nessuna
responsabilità, si sarebbe dovuta adoperare per lo
scioglimento
del
rapporto
sociale
a
lei
facente
capo. Dagli atti presenti al fascicolo emerge che
il
sig.
Leo
LUCCIOTTI
fosse
l’amministratore
di
fatto, perché pur non essendo formalmente investito
della
carica
egualmente
come
accomandatario
nell’amministrazione,
si
è
ingerito
esercitando
(di
fatto) i poteri propri inerenti alla gestione della
società L.M. Vetri.
In
relazione
a
tali
accadimenti,
il
pubblico
ministero instaurava il contraddittorio preliminare,
ex art. 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994,
mediante
l’emissione
dell’invito
a
dedurre
in
producevano
le
data 11 marzo 2014.
Leo
Luciotti
proprie
ed
deduzioni
Anna
in
Ciccantelli
data
18
aprile
2014
e
23
aprile 2014.
Gli
intimati
non
chiedevano
di
essere
ascoltati
21
personalmente.
Seguiva, come descritto in premessa, il deposito
dell’atto di citazione in giudizio, notificato ad
Anna Ciccantelli in data 7 giugno 2014 ed a Leo
Luciotti in data 10 giugno 2014.
Con atto depositato in data 6 ottobre 2014, gli
avvocati
Enrico
Ioannoni
Fiore
e
Piergiuseppe
Sgura, per Leo Luciotti, contestando, nel merito,
la
domanda
di
parte
attrice
ne
chiedevano
il
rigetto.
A
pari
conclusione
giungeva,
con
comparsa
depositata nella stessa data, anche l’avv. Cesare
Mazzagatta, per Anna Ciccantelli.
In
occasione
della
pubblica
udienza
in
data
28
ottobre 2014, le parti non si discostavano dalle
conclusioni rassegnate con i rispettivi, precedenti
scritti.
Considerato in
D I R I T T O
L’ordine
di
esame
delle
prudente
apprezzamento
questioni
del
è
collegio
rimesso
(Corte
al
dei
conti, Sezioni riunite, n. 727 del 1991).
Sussiste, in primis, la giurisdizione del giudice
adito (Corte dei conti: Sezione I giurisdizionale
centrale, n. 328 del 2012; Sezione giurisdizionale
22
per la Regione Abruzzo, nn. 112 del 2013, 77 del
2011, 461 del 2010 e 68 del 2009).
Invero,
fra
i
soggetti
privati
destinatari
di
contributi pubblici e la pubblica amministrazione
sussiste
un
nozione
rapporto
tracciata
di
servizio,
in
modo
secondo
netto
la
dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione e della
Corte
dei
conti
(Corte
dei
conti,
Sezione
giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 1316
del
2000)
e
per
la
quale,
al
fine
della
configurazione del predetto rapporto, è sufficiente
che
un
soggetto
venga
investito,
in
modo
continuativo, di una determinata attività in favore
dell’amministrazione,
con
inserimento
nell’organizzazione della stessa e con particolari
vincoli
ed
rispondenza
generali
diretti
dell’attività
cui
irrilevante
avvenga
obblighi
il
è
ad
stessa
preordinata,
titolo
l’investimento
alle
con
(Corte
la
esigenze
essendo
giuridico
stesso
assicurare
il
dei
invece
quale
conti,
Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n.
2285 del 2009 e giurisprudenza richiamata).
Tale
anche
rapporto,
ad
un
del
resto,
investimento
può
essere
de
facto
collegato
(Corte
di
cassazione, Sezioni unite, n. 20132 del 2004) e si
23
instaura pure nei confronti del concessionario per
la
costruzione
di
un’opera
pubblica
(Corte
di
cassazione, Sezioni unite, n. 4112 del 2007) tutte
le volte che l’affidamento non sia semplicemente
diretto a procurare un servizio all’amministrazione
ma costituisca il mezzo per il raggiungimento dei
fini che ad essa sono attribuiti dalla legge (Corte
di cassazione, Sezioni unite, n. 14473 del 2002;
Corte
dei
conti,
Sezione
I
giurisdizionale
centrale, n. 651 del 2009).
D’altra
parte,
pubblica
conti,
la
delle
qualificazione
risorse
Sezione
oggettivamente
finanziarie
giurisdizionale
per
(Corte
la
dei
Regione
Molise, n. 234 del 2002) e la destinazione delle
stesse
al
perseguimento
di
uno
scopo
pubblico
(Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la
Regione Sardegna, n. 4 del 2010) confermerebbero
già da sole la piena ed esclusiva cognizione della
Corte dei conti.
La
giurisprudenza
progressivamente
della
Corte
esteso
giurisdizione
contabile,
Costituzione
(Corte
regolatrice
l’ambito
ex
dei
art.
conti,
103
ha
della
della
Sezione
giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 4 del
2010), affermando che quando si discute del riparto
24
di giurisdizione, per rapporto di servizio si deve
intendere
una
relazione
con
amministrazione,
caratterizzata
investire
soggetto,
un
la
per
il
pubblica
tratto
altrimenti
di
estraneo
all’amministrazione, del compito di porre in essere
in sua vece un’attività, senza che rilevi né la
natura
giuridica
dell’atto
di
investitura,
provvedimento, convenzione o contratto, né quella
del soggetto che la riceve, altra persona giuridica
o fisica, privata o pubblica (Corte di cassazione,
Sezioni unite, n. 22513 del 2006).
Pertanto,
non
costituiscono
elementi
ostativi
al
sorgere del peculiare rapporto la natura privata
del soggetto destinatario delle risorse (Corte di
cassazione,
19667
del
Sezioni
2003)
né
unite,
le
nn.
3899
modalità
di
del
2004
azione,
e
di
diritto pubblico o privato, nelle quali si colloca
la
condotta
produttiva
del
danno
(Corte
di
cassazione, Sezioni unite, nn. 9096 e 10973 del
2005).
Per di più, la Corte di cassazione, richiamando lo
sviluppo dell’interpretazione in materia, maturato
in
relazione
dell’amministrazione
al
progressivo
tramite
soggetti
operare
non
organicamente inseriti nella stessa e del sempre
25
più frequente operare di questa al di fuori degli
schemi
del
regolamento
di
contabilità
di
Stato,
afferma che ormai il baricentro per discriminare la
giurisdizione ordinaria da quella contabile si è
spostato dalla qualità del soggetto (che può ben
essere
un
economico)
privato
alla
perseguiti,
od
un
natura
cosicché
del
ove
ente
pubblico
danno
il
e
non
degli
privato,
scopi
per
sue
scelte, incida negativamente sul modo d’essere del
programma imposto dalla pubblica amministrazione,
alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con
l’atto
di
incidenza
concessione
sia
tale
del
da
contributo,
poter
e
la
determinare
uno
sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza
un
danno
profilo
per
di
l’ente
pubblico
sottrarre
ad
finanziamento che avrebbe
(anche
altre
potuto
sotto
il
imprese
portare
il
alla
realizzazione del piano così come concretizzato ed
approvato dall’ente pubblico con il concorso dello
stesso imprenditore), danno di cui deve rispondere
innanzi
al
giudice
contabile
(Sezioni
unite,
n.
4511 del 2006 e, nello stesso senso, nn. 19815 e
14825 del 2008).
Si
tratta,
con
tutta
evidenza,
di
orientamento
certamente coerente con recenti decisioni in tema
26
d’individuazione
dell’estensione
della
giurisdizione de qua (Corte di cassazione, Sezioni
unite, nn. 19667 del 2003, 3899 e 3351 del 2004),
tutte immediatamente recepite dalla giurisprudenza
contabile (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale
per la Regione Abruzzo, nn. 67, 631 e 729 del 2005;
Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, n.
95 del 2006).
Da ultimo, la stessa Corte, elaborando il criterio
della
appartenenza
propria
e
giurisprudenza,
fornendo
afferma
continuità
che
la
alla
categoria
dei responsabili del danno erariale comprende anche
gli
agenti
ossia
qualunque
qualsivoglia
titolo,
occasionale,
esplichi
dell’amministrazione
soggetto
perfino
per
attività
per
che,
a
incarico
conto
(Corte di cassazione, Sezioni
unite, n. 25495 del 2009).
Ciò premesso ed al fine di una esatta delimitazione
del decidere, si osserva che l’impianto accusatorio
si fonda sulla avvenuta percezione di contributi
pubblici in violazione delle disposizioni che ne
disciplinano
i
vincoli
di
destinazione,
essendo
venute meno le finalità sottese alla richiesta ed
erogazione delle stesse provvidenze in favore della
citata società in accomandita semplice.
27
Le agevolazioni de quibus trovano prima fonte nella
legge regionale 22 dicembre 1995, n. 143, avente ad
oggetto gli interventi per la promozione di nuove
imprese
e
di
femminile,
innovazione
modificata
regionale
16
ed
settembre
per
l’imprenditoria
integrata
1997,
n.
con
96,
legge
con
le
esplicite finalità di promuovere tale imprenditoria
e di consolidare il lavoro femminile e consentire
una qualificata presenza sul mercato (art. 1, comma
1).
I
beneficiari
delle
provvidenze
allocate
in
apposito fondo regionale straordinario - di durata
triennale (poi quinquennale) - sono esclusivamente
imprese
operanti
operativa
ed
(poi
che
abbiano
amministrativa)
sede
nel
legale,
territorio
abruzzese, con numero di addetti non superiore a 50
dipendenti
e
innovazione
nel
modello
che
presentino
prodotto,
organizzativo,
ulteriori
e
per
determinati
nel
le
carattere
processo
quali
o
di
nel
sussistano
requisiti
(imprese
individuali di cui siano titolari donne o società
nelle quali i 2/3 del capitale sociale siano di
proprietà
di
donne
e
nelle
quali
la
compagine
sociale sia costituita per 2/3 da donne e i cui
organi
di
amministrazione
siano
per
i
2/3
28
costituiti da donne) al momento della costituzione
dell’impresa e permanenti per almeno tre anni
e
comunque fino alla scadenza dei benefici (art. 3,
commi 1 e 2).
Tale
testo
costituisce
il
quadro
normativo
di
riferimento nel settore degli incentivi destinati
alle
imprese
presenza
caratterizzate
femminile
in
da
una
specifici
prevalente
settori
di
intervento (art. 2).
Per il raggiungimento delle descritte finalità la
legge prevede la concessione di contributi e di
prestiti (art. 4) che possono essere revocati per
il venir meno di uno o più requisiti prescritti per
la concessione delle agevolazioni medesime.
In tale ambito s’inseriva l’iniziativa intrapresa
dalla
L.
s.a.s.,
&
M.
Vetri
riguardante
la
di
Ciccantelli
lavorazione
e
Anna
&
C.
decorazione
del vetro ed attività connesse.
La
predetta
società
non
era
votata
all’imprenditoria femminile.
Nel caso concreto, infatti, le operazioni svolte
dalla polizia tributaria consentivano di acclarare
il mancato perseguimento delle predette finalità nella
specie,
la
promozione
dell’imprenditoria
femminile, il consolidamento del lavoro femminile e
29
la qualificata presenza sul mercato - affidate alla
cura
dell’amministrazione
attraverso
l’erogazione
al privato di pubbliche risorse.
Infatti,
5217/08
dalla
accurata
R.G.N.R.)
in
informativa
data
8
maggio
(p.p.
2009
n.
della
Guardia di finanza, Sezione di polizia giudiziaria,
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Teramo, si evincono fatti idonei a configurare
anche il danno finanziario.
In
particolare,
documentazione
attraverso
l’acquisizione
amministrativa
e
di
contabile,
l’escussione di persone informate dei fatti ed il
ricorso alle necessarie verifiche, è emerso, oltre
a gravi e numerose irregolarità di diversa natura
(pagamenti
reale;
di
acquisto
revisionati
liberatoria
che
forniture
di
in
beni
anziché
dal
la
inferiore
strumentali
nuovi;
contenuto
sottostante
misura
usati
dichiarazione
oggettivamente
“L.M.
al
VETRI”
falso),
S.a.s.
di
CICCANTELLI Anna & C., al di là del dato meramente
formale,
non
insisteva
alcuna
imprenditoria
femminile o consolidamento del suo lavoro, essendo
stato individuato in LUCIOTTI Leo il vero ed unico
imprenditore,
cioè
colui
che
in
concreto
ha
esercitato ed organizzato l’attività economica al
30
fine
di
produrre
beni
e
servizi.
Era
colui
che
coordinava, organizzava e dirigeva, secondo proprie
scelte
tecniche
produttivo
ed
assumendo
economiche
in
prima
il
processo
persona
tutte
le
decisioni; era lui che gestiva la società anche
sotto
il
profilo
contabile,
amministrativo
e
finanziario. Di contro, del tutto marginale, se non
inesistente, era il ruolo della compagine femminile
in
seno
alla
società
peraltro
impegnata
proprio
sotto il profilo lavorativo, come accertato dalle
indagini, presso altre attività imprenditoriali.
Gli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza,
considerati
precisi,
completi
ed
attendibili,
secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza
(Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la
Regione
Molise,
n.
206
del
2008;
Sezione
I
giurisdizionale centrale, nn. 532 del 2008 e 410
del 2005; Sezione giurisdizionale per la Regione
Lazio,
n.
1789
del
2008;
Sezione
III
giurisdizionale centrale, nn. 2 del 2003 e 178 del
2002)
e
costantemente
richiamati
dalla
Sezione
giurisdizionale in intestazione (nn. 85 del 2014,
120
del
2012
compendiano
e
14
del
efficacemente
contestazione;
si
è
2009),
i
innanzi
fatti
ad
illustrano
e
oggetto
di
una
indebita
31
acquisizione di pubblici contributi.
Fondamentale,
Luciotti,
quale,
al
socio
peraltro,
riguardo,
(in
il
apparenza)
non
poteva
ruolo
di
accomandante,
compiere
atti
Leo
il
di
amministrazione né trattare o concludere affari in
nome
della
società,
se
non
in
forza
di
(inesistente) procura speciale per singoli affari
(art. 2320, comma 1, c.c.).
Al
socio
accomandante
non
è
consentita
alcuna
ingerenza nella direzione della società, attività
che, al contrario, era diffusamente, caparbiamente
e
reiteratamente
compimento
svolta
di
veri
amministrazione,
intesi
aventi
influenza
dal
e
Luciotti
propri
quali
decisiva
atti
o
con
atti
di
il
di
gestione,
almeno
rilevante
sull’amministrazione della società, non già di atti
di mero ordine o esecutivi (Corte di cassazione,
Sezione
I,
n.
6725
del
1996
e
successive
conformi).
Evidente
il
sistema
abilmente
(ed
abitualmente)
ordito in lesione dell’erario regionale (Corte dei
conti,
Sezione
giurisdizionale
per
la
Regione
Abruzzo, nn. 84, 83, 82, 81, 80, 72, 70, 66, 63 del
2014, 76 del 2012, 284 del 2011 e 68 del 2009), con
sviamento dei finanziamenti pubblici dalle finalità
32
ex lege.
Invero:
lo
sviamento
dalle
finalità
precostituite
del
finanziamento pubblico produce danno ex se (Sezione I
giurisdizionale centrale, n. 322 del 2014);
non
può
revocarsi
sostanzialmente
in
dubbio
che
disatteso
d’investimenti
essendo
il
finanziato,
stato
programma
l’amministrazione
concedente subisca un danno in misura almeno pari
all’ammontare
dei
indebitamente
contributi
erogati
(Corte
che
dei
si
palesano
conti,
Sezione
giurisdizionale per la Regione Puglia, n. 393 del
2014);
non v’è utilità alcuna in caso di esborso di denaro
pubblico
non
giustificato
secondo
i
parametri
fissati dal legislatore (Corte dei conti, Sezione
III
giurisdizionale
centrale,
n.
838
del
2011)
ovvero quando il primo non raggiunga il proprio
fine (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per
la Regione Sardegna, n. 4 del 2010);
costituisce
pregiudizio
la
sottrazione
di
fondi
all'attuazione della politica di incentivi rivolti
alla
nuova
rilevanti
sviluppo;
imprenditoria
problematiche
nel
caso
si
in
un
territorio
occupazionali
concretizza
la
e
con
di
ingiusta
33
deviazione
di
contributi
destinati
alla
soddisfazione di altre, diverse iniziative conformi
agli
obiettivi
individuati
con
legge
regionale;
l'esborso di danaro pubblico, infatti, non risulta
giustificato
secondo
i
parametri
prefissati
dal
legislatore con la conseguenza che nessuna utilitas
può
ravvisarsi
società
nel
convenuta
conferimento
(Corte
dei
dei
fondi
conti,
Sezione
alla
III
giurisdizionale centrale, n. 838 del 2011);
la
provvista
pubblica
di
danaro,
sottratta
alla
soddisfazione di altre, diverse iniziative conformi
agli obiettivi previsti, è priva di utilità (Corte
dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, n.
77 del 2010);
il
mancato
rispetto
dei
vincoli
posti
dal
legislatore per la concessione del beneficio, rende
illegittimo
il
contributo
relativo
costituisce
l’amministrazione
concesso
quindi
(Corte
dei
e
l’importo
danno
conti,
per
Sezione
giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 1626 del
2010);
l’indebita
percezione
di
contributi
costituisce
sviamento
dalle
finalità
dall’amministrazione
(Corte
dei
pubblici
perseguite
conti,
Sezione
giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 69 del
34
2014 e 461 del 2010);
l’indebita
causa
la
erogazione
di
frustrazione
finanziamento
dello
scopo
pubblico
direttamente
perseguito dall’amministrazione (Corte dei conti:
Sezione III giurisdizionale centrale, n. 733 del
2012;
Molise,
Sezione
n.
100
giurisdizionale
del
2010;
per
Corte
la
di
Regione
cassazione,
Sezioni unite, nn. 10062 del 2011 e 5019 del 2010);
costituisce
danno
l’erogazione
di
somme
in
direzione e misura tali da privare definitivamente
il
soggetto
danneggiato
della
concreta
utilità
derivante dal corretto e pertinente uso del fondo
medesimo (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale
per la Regione Abruzzo, nn. 112 del 2013 e 32 del
2007).
Tutto
ciò
considerato,
deve
convenirsi
con
la
Sezione di polizia giudiziaria e con la Procura
regionale
oltre
a
sul
fatto
che
presentare
l’attività
evidenti
finanziata,
e
numerose
irregolarità di differente natura, confluenti in
quella ampia serie già individuata e censurata da
articolata giurisprudenza (Corte dei conti: Sezione
giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 112, 96
del 2013 e 415 del 2012; Sezione I giurisdizionale
centrale, n. 280 del 2011), costituiva palese
e
35
certo sviamento dalle finalità perseguite.
Da quanto esposto si evince che le agevolazioni
stesse erano concesse inutiliter.
Così
ricostruita
altresì
che
al
la
vicenda,
giudice
il collegio
contabile
è
rileva
consentito
valutare autonomamente gli stessi elementi di fatto
ed i contenuti degli atti penali (Corte dei conti:
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn.
414 del 2012, 32 del 2007, 756 e 94 del 2002, 862
del 2001; Sezione giurisdizionale per la Regione
Molise, n. 206 del 2008; Sezione giurisdizionale
per la Regione Lombardia, n. 986 del 2008; Sezione
I giurisdizionale centrale, nn. 360 del 2002 e 222
del 2001; Sezione II giurisdizionale centrale, n.
253 del 2001), tutti liberamente apprezzabili ai
sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.c. (Corte dei
conti:
Sezione
giurisdizionale
per
la
Regione
Abruzzo, n. 301 del 2010; Sezione giurisdizionale
per la Regione Veneto, n. 441 del 2010; Sezione
giurisdizionale
per
la
Regione
Friuli
Venezia
Giulia, n. 177 del 2000).
Invero:
i dati penali sono elementi che concorrono, ex art.
116
c.p.c.,
convincimento
alla
del
formazione
giudice,
del
costituendo
libero
indizi
36
gravi, precisi e concordanti, tali da integrare la
presunzione semplice di cui agli articoli 2727 e
2729
c.c.
(Corte
dei
conti,
Sezione
III
giurisdizionale centrale, n. 75 del 2005);
il giudice contabile, per formare il proprio libero
convincimento, può attingere da varie fonti, fra
cui
il
penale,
materiale
i
probatorio
puntuali
raccolto
accertamenti
in
sede
eseguiti
dalla
Guardia di finanza, le risultanze della commissione
amministrativa d’indagine (Corte dei conti, Sezione
I giurisdizionale centrale, n. 410 del 2005);
tutti
gli
elementi
utili
per
la
conoscenza
dei
fatti, comunque acquisiti, in sede processuale e
preprocessuale
oggetto
di
penale,
autonoma
possono
e
valutazione
devono
da
essere
parte
del
giudice contabile, allo scopo di formare il proprio
convincimento
sull’esistenza
responsabilità
emersi
in
apprezzati
del
amministrativa;
sede
dal
penale,
giudice
i
sono
danno
fatti,
e
della
comunque
autonomamente
contabile
a
fini
qualificatori diversi rispetto al giudizio penale,
indirizzato
esclusivamente
all’accertamento
dell’esistenza del reato ed alla erogazione della
pena nei confronti del colpevole (Corte dei conti,
Sezione I giurisdizionale centrale, n. 7 del 2006);
37
le conclusioni del giudice penale non precludono la
valutazione autonoma di tutti gli elementi emersi
ai
fini
del
amministrativa,
giudizio
di
nell’ambito
responsabilità
del
quale
pervenire ad una distinta qualificazione
dei
si
può
giuridica
medesimi fatti; il principio della separazione
ed autonomia dei processi
non esclude di contro
l’utilizzazione nel giudizio contabile degli atti
processuali
giudiziari
acquisiti
(Corte
in
altri
dei
procedimenti
conti,
Sezione
giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 100
del 2006).
D’altronde, la Corte di cassazione afferma che, in
forza
dell’art.
116
c.p.c.,
possono
essere
utilizzate le prove raccolte in un diverso giudizio
fra le stesse o altre parti al fine di trarne non
solo
semplici
indizi
ma
anche
valore
di
prova
esclusiva, perché l’individuazione degli elementi
di prova ritenuti rilevanti ed atti a sorreggere il
convincimento
del
giudice
costituisce
prerogativa, avendo lo stesso
spiegare
il
procedimento
di
una
sua
solo il dovere di
ordine
logico
e
giuridico che lo ha condotto a tale convincimento;
parimenti
si
possono
prendere
in
considerazione,
come possibile fonte di prova, i fatti accertati in
38
sede penale (Sezione V, n. 21271 del 2008 e copiosa
giurisprudenza richiamata).
Deve essere precisato che in base al principio del
libero
convincimento
efficacia
probatoria
ogni
può
elemento
essere
dotato
utilizzato
di
dal
giudice attraverso una sua autonoma valutazione e,
naturalmente,
nel
contraddittorio
tra
tutte
le
parti partecipanti al giudizio sicché il giudice
civile
può
utilizzare
convincimento
le
prove
come
fonte
raccolte
in
del
proprio
un
processo
penale (Cass. 25.5.1993 n. 5874; Cass. 11.8.1999 n.
8585), nonché i rapporti ed i verbali degli organi
di
P.G.
(Cass.
dichiarazioni
informazioni
11.1.1989
rese
(…)
n.
in
testimoniali
57)
ed
sede
di
(ex
multis,
anche
le
sommarie
Corte
di
cassazione, Sezione II, n. 22020 del 2007).
Ed ancora (Corte di cassazione, Sezione III, n.
6502 del 2001): il materiale probatorio acquisito
sia
durante
le
indagini
dell’istruttoria
penale,
procedimento
esclusiva,
penale,
del
può
di
e
P.G.
più
che
in
costituire
convincimento
del
nel
corso
generale
fonte,
giudice
nel
anche
(Cass.
18.2.1983, n. 1244; Cass. 29.1.1983, n. 826; Cass.
25.5.1993, n. 5874; Cass. 2.3.1995, n. 2443; Cass.
24.3.1997, n. 2576) e ciò anche nel caso in cui sia
39
mancato
il
vaglio
critico
del
dibattimento,
per
essere stato estinto il reato per amnistia (Cass.
25.5.1987,
n.
4684,
Cass.
13.10.1986,
n.
5983),
senza che ciò comporti la violazione del diritto di
difesa della parte (Cass. 9.6.1986, n. 3815) fermo
restando che detto materiale probatorio deve essere
ritualmente introdotto nel giudizio civile, in modo
che in merito ad esso possa instaurarsi un regolare
contraddittorio e che il giudice civile debba pur
sempre sottoporre gli elementi acquisiti in sede
penale, come quelli acquisiti in sede civile, ad
una propria valutazione logica e critica.
Nel
caso
concreto,
ministero
trovano
le
affermazioni
precipuo
ed
del
adeguato
pubblico
riscontro
negli atti e nei documenti di causa.
Le indagini, in sintesi, dimostrano che il dominus
dell’intera operazione era il Luciotti – soggetto
in forza alla Polizia di Stato (assistente capo) e
figura,
peraltro,
assai
controversa
secondo
le
evidenze di cui alla citata informativa ed alla
nota n. 199/Cat.E.2/12 in data 17 maggio 2012 della
Questura
serviva
di
Teramo,
dell’ausilio
prestanome,
addirittura
relegata
esclusa,
D.I.G.O.S.
della
in
con
-
il
convenuta
ruolo
quale
quale
si
mero
subordinato
sostanziale
o
abdicazione
40
della
medesima
indissolubilmente
alle
connesse
responsabilità
alla
posizione
di
accomandatario.
Emerge, quindi, che le condotte esaminate ed il
conseguente
danno
erariale
si
realizzavano
per
l’apporto determinante dei convenuti: azione per il
Luciotti ed inerzia per la Ciccantelli.
Senza la consapevolezza, le attività e le omissioni
di
questi
ultimi,
il
finanziamento
non
avrebbe
potuto essere assentito, a danno non soltanto della
Regione
Abruzzo
ma
anche
delle
altre
società
richiedenti.
Il sinergico apporto dei due ha consentito alla
citata
società
di
riscuotere
indebitamente
il
finanziamento.
Tali
elementi
giudicante,
probatio
costituiscono,
le
del
fondamenta
e,
coefficiente
ad
avviso
insieme,
soggettivo
del
adeguata
doloso
che
permea entrambe le condotte in valutazione.
Nel
giudizio
difatti,
non
di
responsabilità
assume
rilevanza
amministrativa,
solo
il
dolo
delineato dal codice penale, inteso come diretta e
cosciente intenzione di nuocere (che si articola in
dolo
ovvero
di
premeditazione,
eventuale
a
intenzionale
seconda
della
sua
o
diretto
intensità:
41
articoli
42
e
43
c.p.),
ma
anche
il
dolo
contrattuale ossia il proposito cosciente di non
adempiere all’obbligazione assunta.
Il giudizio di responsabilità finanziaria, invero,
si caratterizza per l’inadempimento di preesistenti
doveri di comportamento nascenti dal rapporto di
servizio, configurato come in premessa.
Orbene, nel caso in esame, è evidente che, per le
considerazioni esposte, le condotte dei convenuti
non sono caratterizzate da colpa, sia pure grave,
nell’esecuzione
troppo
dei
numerose,
propri
compiti,
cronologicamente
atteso
che
susseguenti
e
reiterate erano le palesi e gravi violazioni delle
norme di riferimento.
Insomma, la disamina complessiva e coordinata della
vicenda evidenzia una regìa non casuale e mirata
alla
realizzazione
speculare,
evidente
dei
danno
fatti
in
per
parola,
con
l’amministrazione
regionale.
Prive di particolare pregio le argomentazioni dei
difensori
dei
convenuti,
incentrate
su
aspetti
della vicenda non rilevanti o secondari, comunque
sia
non
decidere,
influenti
oggetto
sul
nucleo
identificato
essenziale
nei
termini
del
sopra
delineati (sviamento dalle finalità perseguite) e
42
concordemente
(Corte
ribaditi
dei
centrale,
conti:
nn.
1115
da
recente
Sezione
e
827
del
I
giurisprudenza
giurisdizionale
2014;
Sezione
III
giurisdizionale centrale, nn. 469 e 389 del 2014;
Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia,
nn. 218 e 7 del 2014).
D’altronde, sono gli stessi difensori del Luciotti
ad asserire che è innegabile che il convenuto abbia
trattato con i fornitori e con i clienti, abbia
fatto acquisti, pagato fatture ed incassato somme ,
non comprendendo, inoltre, quale potesse essere il
limite
della
sua
partecipazione
attiva
oltre
il
quale lo stesso rischiava di assumere una veste
(quella
di
amministratore)
non
sua
(comparsa
depositata in data 6 ottobre 2014).
Il
collegio
osserva
inoltre
che
il
danno
da
disservizio, soltanto affermato, non può ritenersi
provato (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale
per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 123 del 2012,
302, 190 e 77 del 2011, 521 del 2010, 37 del 2008 e
462 del 2006).
Del resto, il giudicante ha escluso la sussistenza
del
suddetto
danno
innanzi
ad
una
generica
allegazione del medesimo, con una prospettazione,
peraltro,
parzialmente
coincidente
con
le
43
contestazioni in tema di pregiudizio patrimoniale
(Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la
Regione Abruzzo, n. 184 del 2007).
Di conseguenza, la domanda relativa al risarcimento
dello specifico danno deve essere respinta.
Ritenuti configurabili, nei limiti di cui sopra,
gli
elementi
responsabilità
per
oggetto
l’affermazione
della
domanda
della
di
parte
attrice, non avversati da validi elementi di segno
contrario rispetto a quelli dedotti e dimostrati
dal requirente, la Sezione giurisdizionale ritiene
equa e condivisibile la ripartizione proposta dal
pubblico
ministero,
(centomila/00)
per
Leo
pari
ad
€
Luciotti
ed
(diecimilaquattrocentoventuno/57)
100.000,00
€
10.421,57
per
Anna
Ciccantelli.
L'importo del contributo indebitamente acquisito, e
quindi da restituire, costituisce debito di valuta
e come tale deve essere maggiorato di
interessi
legali e dell'eventuale maggior danno da ritardato
adempimento.
In
ordine
a
quest'ultimo
profilo,
il
giudicante
intende fornire continuità all'indirizzo impostato
con
decisione
n.
194
del
2013
(da
intendersi
integralmente richiamata) e proseguito con sentenze
44
nn. 72, 70, 66 e 63 del 2014, secondo cui la somma
da
restituire
importo
tra
deve
essere
interessi
aumentata
legali
e
del
maggior
rendimento
medio
netto dei titoli di Stato con durata non superiore
a
dodici
mesi
monetaria,
(o
se
dell'indice
superiore),
di
fino
rivalutazione
alla
data
di
pubblicazione della sentenza; da quest’ultima data
sono dovuti sull'intera somma gli interessi legali,
sino all'effettivo soddisfo.
Ciò in aderenza ai principi di diritto enunciati
dalla giurisprudenza (Corte di cassazione, Sezioni
unite, n. 19499 del 2008 e successive conformi),
secondo cui:
nelle
obbligazioni
pecuniarie,
in
difetto
di
discipline particolari dettate da norme speciali,
il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2
(rispetto
legali
a
quello
moratori
già
non
coperto
dagli
convenzionali
interessi
che
siano
comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in
via
presuntiva,
domandi
il
per
qualunque
risarcimento
-
creditore
dovendo
che
ne
ritenersi
superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il
creditore
individuate
in
una
-
delle
nella
categorie
eventuale
a
suo
tempo
differenza,
a
decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra
45
il
tasso
del
rendimento
medio
annuo
netto
dei
titoli di Stato di durata non superiore a dodici
mesi
ed
il
saggio
degli
interessi
legali
determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284
cod. civ., comma 1;
è
fatta
salva
la
possibilità
del
debitore
di
provare che il creditore non ha subito un maggior
danno o che lo ha subito in misura inferiore a
quella
differenza,
remunerativo
uso
che
in
relazione
avrebbe
fatto
al
della
meno
somma
dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata;
il creditore che domandi a titolo di maggior danno
una somma superiore a quella differenza è tenuto ad
offrire la prova del danno effettivamente subito,
(…) mediante la produzione di idonea e completa
documentazione.
Con la suddetta sentenza si è ritenuto infatti di
dover privilegiare l’adozione di un'interpretazione
che
si
risolva
nel
riconoscere
al
creditore
di
somme di denaro non corrisposte dal debitore in
mora un maggior danno - ex art. 1224 c.c., comma 2
- corrispondente alla differenza tra il tasso di
rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di
Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra
46
il tasso di inflazione se superiore) e quello degli
interessi legali (se inferiore).
Nella
fattispecie,
costituisce
notoria non egent probatione 115
c.p.c.
il
rilevante,
fatto
notorio
–
ai sensi dell'art.
cronico
indebitamento
dello Stato e delle Regioni, sicché è del tutto
ragionevole
la
quantificazione
presuntiva
del
maggior danno in misura pari al costo medio netto
della
provvista
sostenuta
finanziaria
dallo
Stato,
a
in
breve
termine
conformità
della
richiamata giurisprudenza di legittimità, secondo
quanto già osservato con la citata sentenza n. 194
di questa Sezione.
Sicché – anche a prescindere dall'incalcolabile e
detestabile
pregiudizio
arrecato
all'economia
regionale che avrebbe potuto trovare significativo
impulso
in
caso
di
proficua
utilizzazione
dei
contributi - può ritenersi assodato che le somme
sottratte
sarebbero
coinvolti
con
eccezionali
certamente
di
un
state
utilizzate
minore
reperimento
comportano
oneri
ricorso
di
dagli
a
risorse,
superiori
enti
strumenti
i
quali
ai
meri
interessi legali.
Tale costo, in assenza di prova certa circa un più
proficuo
utilizzo
del
quantum
sottratto,
deve
47
essere
individuato
dell’art.
1226
differenza
in
via
c.c.,
tra
il
equitativa
come
tasso
ai
sensi
accennato,
di
nella
rendimento
netto
(dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata
non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di
inflazione se superiore) e quello degli interessi
legali (se inferiore).
Pertanto,
deve
sottratte
-
decorrenza
bonifici
ritenersi
come
dalla
sopra
data
effettuati
che
oltre
alle
quantificate
di
accredito
dalla
-
dei
FI.R.A.
somme
e
con
singoli
s.p.a.,
i
convenuti dovranno rifondere il maggior importo tra
interessi
legali
e
rendimento
medio
netto
dei
titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici
mesi
(o
tasso
d'inflazione,
se
superiore),
fino
alla data di pubblicazione della presente sentenza
oltre gli interessi legali dovuti da tale ultima
data e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, in via
solidale, e sono liquidate, in favore dello Stato,
nella misura indicata in dispositivo.
Nec plus ultra.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la
Regione
Abruzzo,
definitivamente
pronunciando,
48
respinta
ogni
deduzione,
contraria
accoglie
per
istanza,
quanto
di
eccezione
ragione
o
la
domanda di parte attrice e
C O N D A N N A
Anna Ciccantelli, nata a Teramo l’1 settembre 1969;
Leo Luciotti, nato a Cellino Attanasio (TE) l’11
novembre 1966,
al pagamento delle:
somme
maggiorate
di
interessi
e
rivalutazione
monetaria, in favore della Regione Abruzzo, come in
motivazione;
spese processuali, in solido ed in favore dello
Stato,
da
liquidarsi
in
complessivi
€ 655,04 (SEICENTOCINQUANTACINQUE/04)
manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio
in data 28 ottobre 2014.
L’estensore
Il presidente
F.to Federico Pepe
F.to Luciano Calamaro
Depositata in segreteria il 26/02/2015
Il direttore della segreteria
F.to
Dott.ssa Antonella Lanzi