1 REPUBBLICA ITALIANA SENT.N.27/15 In nome del Popolo italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo composta dai magistrati: dott. Luciano Calamaro, presidente, dott. Federico Pepe, consigliere relatore, dott. Elena Tomassini, consigliere, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 19011/R del registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale in intestazione nei confronti di: Anna Ciccantelli, nata a Teramo l’1 settembre 1969, rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Mazzagatta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo legale in Teramo, via A. De Gasperi, 34; Leo Luciotti, nato a Cellino Attanasio (TE) l’11 novembre 1966, rappresentato avvocati Enrico Ioannoni e Fiore difeso e dagli Piergiuseppe Sgura, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Domenico Pastorelli Pirro Aloisio Scrivà, 7; in L’Aquila, via 2 uditi, alla pubblica udienza in data 28 ottobre 2014, il dott. magistrato Federico relatore, Pepe, nella gli persona avvocati del Cesare Mazzagatta, per Anna Ciccantelli, e Enrico Ioannoni Fiore, per Leo Luciotti, nonché il rappresentante del pubblico ministero, dott. Erika Guerri; con l’assistenza del segretario, dott. Antonella Lanzi; esaminati gli atti ed i documenti della causa. Rilevato in F A T T O Con atto di citazione depositato in data 22 maggio 2014, il vice procuratore generale presso la Sezione giurisdizionale in intestazione chiamava in giudizio qualità Anna di condannare Ciccantelli seguito al e Leo indicate, pagamento in Luciotti, per favore nelle ivi sentirsi della Regione Abruzzo della somma di € 110.421,57 nella seguente ripartizione: Lucciotti Leo € 100.000,00, mentre Ciccantelli Anna € 10.421,57, o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, aumentata della rivalutazione monetaria, del danno da disservizio, degli interessi legali e delle spese del giudizio, quest’ultime in favore dello Stato. I fatti contestati dal pubblico ministero erano i 3 seguenti: Quest’Ufficio promuovere un amministrativa requirente giudizio nei di prima di responsabilità confronti delle seguenti persone, notificava il rituale invito a dedurre nei termini di legge: Anna CICCANTELLI (C.F.:CCCNNA69P41L103Q), nata a Teramo l’01.09.1969 ed ivi residente via L. Tripoti nr. 73; Leo LUCCIOTTI (C.F.:LCCLEO66S11C449L), nato a Cellino Attanasio (TE) l’11.11.1966 e residente in Teramo, Via Malaspina nr. 30. Le contestazioni preliminari di pregiudizio erariale seguivano all’attività istruttoria che accertava i seguenti fatti. In data 10 gennaio 2002 la sig.ra CICCANTELLI Anna, nella sua qualità di rappresentante legale della società “L. & M. Vetri di CICCANTELLI Anna & C s.a.s.”, già con sede legale di Teramo, via Torre Bruciata nr. 16 – 64100 (cessata il 12 novembre 2009), presentava istanza alla Regione Abruzzo - Settore Formazione Professionale, Lavoro ed Emigrazione, per essere ammessa ai benefici di cui alle leggi Regionali nr. 143/1995 e nr. 96/1997 per un importo complessivo di dirigenziale società richiesto in nr. € 133.762,34. 561DL9 questione per un del era importo Con 31 la determina luglio ammessa al 2003 la beneficio complessivo di € 4 115.247,36 di cui: € 93.633,34 contributo in conto investimenti; gestione e agevolato. € € 1.549,37 20.064,35 La contributo a società titolo in di Finanziaria conto prestito Regionale Abruzzese (FI.R.A. S.p.A.), con il bonifico del 5 novembre 2003, erogava alla L.& M. s.a.s. Vetri la somma di € 65.543,33 pari al 70% del contributo economico riconosciuto. Con nota del 13 dicembre 2005, l’Ente “Abruzzo Lavoro”, ente pubblico strumentale della Regione Abruzzo, comunicava alla FI.R.A. S.p.A, di aver effettuato la verifica finale presso la società beneficiaria in questione e che “gli investimenti erano stati realizzati in conformità state al piano utilizzate d’impresa. per lo Le scopo risorse erano dichiarato in progetto e coerenti con gli scopi indicati dalla L.R. nr. 55/98 e successive modifiche e raggiungono il 100% degli importi decretati; sono persistenti nel patrimonio della società i beni acquistati con il finanziamento regionale”. Con la stessa nota, l’ente Abruzzo Lavoro trasmetteva alla FI.R.A. S.p.A., la documentazione relativa alla società di che trattasi unitamente alla relazione di verifica ed al prospetto di calcolo con il riepilogo delle spese. La FI.R.A. S.p.A., sulla base della 5 documentazione ricevuta, provvedeva a liquidare il saldo del contributo concesso di € 24.813,89 con bonifico in fascicolo al data 16.01.2006 competente e servizio restituiva della il Direzione regionale e provvedeva ad archiviare la pratica, poiché non aveva riscontrato irregolarità nella documentazione esibita. In merito a tale contributo regionale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo in data 11 gennaio 2010, con lettera prot. nr. 16, nell’ambito del procedimento penale nr. 5217/2008 R.G.N.R., trasmetteva a questa Procura regionale, copia della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli imputati LUCCIOTTI Leo e CICCANTELLI Anna per i reati previsti e puniti dagli artt. 110 e 640 bis c.p. Tutto ciò discendeva svolte dalle dalla accusatoria indagini Guardia di di polizia Finanza. formulata dalla La giudiziaria fattispecie Procura della Repubblica accertava che i sigg. CICCANTELLI Anna (socio accomandatario) e LUCCIOTTI Leo (socio accomandante) avevano costituito la società “L.M. Vetri” S.a.s. di CICCANTELLI Anna & C., priva dei necessari requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per … ottenere la concessione dei benefici per l’incentivazione dell’imprenditoria femminile 6 di cui alle LL.RR. n. 143/1995 e n. 96/1997, atteso che conferivano alla costituita società, solo formalmente, un assetto sociale ed amministrativo conforme alle norme regolanti la concessione dei benefici, facendo apparire la società medesima, di cui CICCANTELLI Anna era socio accomandatario, come società votata realtà, all’imprenditoria dall’indagine imprenditore e socio femminile. emergeva che accomandatario il “di In vero fatto” della predetta società era il sig. Leo LUCIOTTI. Inoltre, leggi per ottenere regionali il sopra beneficio di richiamate, cui alle traevano in inganno gli organi ispettivi della Regione Abruzzo, apponendo sui beni strumentali contributo, targhette dati corrispondenti non producevano attestante all’Ente dati e oggetto identificative al pubblico notizie vero. una non di riportanti Altresì, documentazione veritiere, quali: acquisto di beni nuovi in luogo di quelli rinvenuti usati e revisionati; pagamenti di beni strumentali coperti da finanziamento pubblico per € 130.920,06 IVA inclusa, in luogo degli effettivi € 89.040,00 IVA inclusa, con una differenza in negativo di € 41.880,00. certificati Questi nella pagamenti, misura di tra € l’altro, 90.000,00 erano IVA 7 inclusa, mediante dichiarazione contenuto la produzione liberatoria del oggettivamente falso. Le comportavano l’indebita seguenti contributi finanziamenti data 5.11.2003 capitale per prestito 20.064,35; l’acconto € di 65.543,33; quinquennale in data percezione data senza dal suddette in in conto 1.10.2004 interessi 16.01.2006 dei pubblici: contributo in una 30.04.2004 condotte e di il un per saldo € del contributo in conto capitale per € 24.813,89, per un totale di € 90.357,22 per contributo in conto capitale ed € 20.064,35 quale prestito quinquennale senza interessi. Tutto ciò premesso, allo stato degli atti, a giudizio di questa Procura Regionale, era presente un pregiudizio finanziario per la Regione Abruzzo, pari ad € 110.421,57, pregiudizio per il quale potevano essere chiamati a rispondere in questa sede gli odierni convenuti, perché con atteggiamento principio psicologico di amministrazione pubblici, leale e doloso, collaborazione beneficiari percepivano violando un di il tra finanziamenti contributo pubblico indebitamente e fondato su documenti irregolari e non veritieri. Oltre la restituzione del predetto finanziamento, con l’iniziativa della Procura è 8 possibile addebitare disservizio per i ai medesimi costi che il danno da l’amministrazione sostiene per la revisione della pratica e per tutte quelle incombenze causate alla stessa amministrazione regionale in ragione dell’attività illecita, a suo tempo, svolta dagli incolpati. Dopo la notifica dell’invito a dedurre, i signori Leo LUCCIOTTI e la sig.ra Anna CICCANTELLI, depositavano articolate deduzioni difensive e non chiedevano l’audizione personale. Il sig. Leo LUCCIOTTI, assistito dall’avv. Piergiuseppe SGURA del foro di contrariamente Giulianova, alle risultanze sosteneva del che, procedimento penale, era ininfluente che la società “LM Vetri” avesse nella propria compagine un soggetto di sesso maschile, perché essendo l’amministrazione affidata a un donna comunque, (la una sig.ra società CICCANTELLI “votata Anna), era, all’imprenditoria femminile”. La circostanza che il sig. LUCCIOTTI si occupasse della società come imprenditore e socio accomandatario “di fatto”, non sarebbe rilevante, perché avendo settore contatti settore lo stesso, commerciale con del le e conoscenze artigianale, diverse commercio proprie e nel manteneva i ditte interessate nel della lavorazione del 9 vetro. Anche se il sig. Leo LUCCIOTTI trattava con i fornitori e con i clienti, egli operava, in tal modo, sempre nella l’effettiva sig.ra consapevolezza amministratrice Anna CICCANTELLI, di della la sostituire società, quale la pretendeva quotidiani resoconti sull’attività svolta. Riteneva poi l’incolpato ricostruzione che non operata sia veritiera dall’indagine la sulla circostanza di avere tratto in inganno gli organi ispettivi della Regione, anzi questi organi in più circostanze non verificavano la presenza delle targhette sui beni strumentali. Inoltre, il sig. Leo LUCCIOTTI era all’oscuro che il sig. MELANI avesse consegnato attrezzatura usata e revisionata in luogo di quella nuova, tanto è vero che si trattava di macchinari che solo una persona molto esperta avrebbe potuto individuare come materiale revisionato. chiedeva Infatti, al dichiarazione la venditore liberatoria società di L.M. rilasciare prima del Vetri una pagamento integrale della fornitura dei beni strumentali, per poi presentarla alla Regione Abruzzo. Non potendo poi pagare il debito contratto con il fornitore MELANI, in quanto era necessario pagare i fornitori del vetro (per non interrompere le attività 10 produttive), il MELANI stesso, per sistemare la propria contabilità preferiva emettere una nota di credito che non fu consegnata alla società L.M. Vetri, ma soltanto rinvenuta dalla Guardia di Finanza nella sede della ditta fornitrice durante i controlli. Pertanto, ritiene che i convenuti non abbiano prodotto alcun danno, perché non avevano presentato documentazione fittizia alla Regione, ma solo veritiera e la società aveva tutti i requisiti per conseguire il pubblico contributo regionale. La sig.ra Anna Claudio GIANCOLA nella CICCANTELLI, propria del foro memoria assistita di che, dall’avv. Teramo, alla ricordava luce della ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza, il vero imprenditore e socio accomandatario “di fatto” della società in parola sarebbe il sig. Leo LUCIOTTI, Assistente Capo della Polizia in servizio presso la Sezione della Polizia Stradale di Teramo. Alla stessa sig.ra Anna CICCANTELLI, poiché non aveva un lavoro stabile, fu proposto dal fratello Maurizio CICCANTELLI, di intraprendere un’attività di lavorazione del vetro. A lei fu prospettata la possibilità di gestire la parte amministrativa della società con l’ausilio del sig. Leo LUCIOTTI, nonché di partecipare alla fase di creazione dei 11 prodotti predisponendo bozzetti per la realizzazione di vetri artistici. Pertanto, il 16 ottobre 2001 si costituiva (socio accomandatario), tra Anna Leo CICCANTELLI LUCIOTTI (socio accomandante) e Adriana ROMANI (socio accomandante, quest’ultima era poi conoscente del LUCIOTTI) la “S.as. LM Vetri”, dove L stava per LUCIOTTI e M. per Maurizio CICCANTELLI. L’oggetto sociale era il seguente: “lavorazione e trasformazione del vetro in seconda fase, per l’edilizia pubblica e privata”. Fin dall’inizio dell’intrapresa attività imprenditoriale, esautorata dal la sig.ra sig. Leo Anna CICCAANTELLI LUCIOTTI e non le era era permesso di partecipare per maturare l’esperienza necessaria finalizzata a una futura amministrazione della società da parte sua. Dopo appena due mesi dalla costituzione della società e, dunque, ben prima che fosse avanzata una qualsiasi attività di finanziamento pubblico alla Regione Abruzzo, la sig.ra Anna CICCANTELLI accettò l’offerta di lavoro a tempo S.p.A. sino e ad indeterminato siffatta oggi. influenzata dalla dai propostale attività Questa circostanza che lavorativa decisione dissapori non dalla era con gli le era MARALD proseguiva certamente altri soci richiesto e di 12 predisporre i disegni artistici per il vetro. Da allora nulla formalmente, ha come più la saputo, sig.ra pur ROMANI, restando all’interno della compagine sociale. A seguito delle indagini condotte dalla polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Teramo scopriva che il sig. Leo LUCIOTTI, dirigeva l’impresa sostituendosi completamente nella funzione di amministratore. Non essendo a conoscenza di tutto ciò, l’intimata ritiene che tutte le sue firme apposte nelle varie pratiche siano apocrife, comprese quelle riguardanti le domande di finanziamento regionale. Tutto ciò trova procedimento conferma penale, con dagli atti riferimento del alla consulenza tecnica firmata dalla dott.sa Alessandra GOZZI. L’incolpata non era, quindi, a conoscenza delle attività svolte dal sig. Leo LUCIOTTI, così come non conosceva che erano stati acquistati macchinari non rispondenti ai requisiti di legge. Il titolare della società fornitrice MELANI Luigi, dichiarava di non conoscerla, di non averla mai vista e di essere stato pagato solo dal sig. Leo LUCIOTTI. La sig.ra Anna CICCANTELLI era poi assolta nel procedimento penale con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. 13 Poiché non ha mai domandato, mai percepito e mai gestito somme ricevute dalla Regione Abruzzo, ritiene l’incolpata di non versare in colpa grave e nemmeno in dolo, anzi si ritiene persona offesa come emerge dalla propria ricostruzione dei fatti operata con la memoria difensiva. Per ogni altro riferimento si rinvia al testo scritto depositato dai convenuti. Con lo stesso atto, il requirente aggiungeva: Ciò premesso, a giudizio di quest’Ufficio requirente, emerge, nella vicenda in parola, una responsabilità amministrativa dei sig.ri Anna CICCANTELLI e Leo LUCCIOTTI, in ragione dello sviamento di un finanziamento pubblico ricevuto, dove sono presenti numerose irregolarità e modalità di rappresentazione dei fatti da parte dei convenuti che dimostrano come sia venuto meno il principio di leale collaborazione tra il privato percettore del pubblico finanziamento erogatrice. Il pregiudizio e l’amministrazione finanziario in parola era subito dal bilancio della Regione Abruzzo tale pregiudizio l’archiviazione merito al del economico presente percepimento di non consente procedimento. finanziamenti e In pubblici ormai l’indirizzo giurisprudenziale della Suprema 14 Corte è talmente consolidato (cfr. sentenze n. 1774/2013, n. 8352/2013 e n. 10299/2013) che non sussiste alcun dubbio sulla giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale nei confronti di soggetti denaro privati pubblico che percepiscono erogato e nell’ambito gestiscono di programmi imposti e/o assegnati dall’amministrazione stessa. Il pregiudizio finanziario pubblico emerge quando si determina perseguite fondato, uno dal tanto sviamento programma dalle finalità pubblico, sull’irregolarità sviamento documentale, quanto sulla falsa e inesatta rappresentazione dei fatti all’amministrazione medesima inducendola in errore. evidente Questi due aspetti dall’indagine emergono della Guardia in di maniera finanza, nucleo P.G. presso la Procura della Repubblica di Teramo. All’amministrazione danneggiata sono state rappresentate situazioni non corrispondenti al vero, tali situazioni emergono anche dalla lettura delle memorie difensive presentate. Questi elementi non sono per nulla smentiti e gli stessi convenuti sono in aperta contraddizione tra loro. Infatti, il sig. LUCIOTTI sostituire sostiene l’effettiva di non avere mai amministratrice voluto della società (il finanziamento era erogato nell’ambito 15 di un programma femminile), esercitava di sig.ra sempre sostegno Anna i all’imprenditoria CICCANTELLI, poteri di la quale amministrazione e gestione della società, sia tenendo la contabilità amministrativa, quotidiani della pretendendo resoconti memoria afferma sia sull’attività difensiva). La (contrariamente dell’altro dal convenuto) nelle LUCIOTTI (cfr. sig.ra pag. 3 CICCANTELLI alla ricostruzione proprie memorie che, fin dall’inizio erano presenti “forti dissapori”, non solo con il socio LUCIOTTI Leo, ma anche con il fratello inducendola, forzatamente a disinteressarsi della LM VETRI S.a.s., abbandonando così ogni buon proposito riposto nell’attività intrapresa. Solo dopo due mesi dalla costituzione della società finanziamento (anche prima pubblico di ottenere regionale) la il sig.ra CICCANTELLI accettò un’offerta di lavoro a tempo indeterminato, lasciando le Vetri, non saputo di cui aveva attività più della nulla, LM pur restando formalmente nella compagine sociale. Solo in seguito sapeva dei fatti di cui all’odierno giudizio e, in particolar modo con la notifica del decreto ex art. 415 bis del c.p.p. Solo da questo momento si rendeva conto che il sig. LUCIOTTI Leo 16 badava personalmente commerciali, arrivando a tutte amministrative anche a falsificare le e attività finanziarie, nei contratti di assunzione di personale la sua firma (cfr. pag. 4 della memoria difensiva). L’oggettiva contrarietà delle posizioni degli incolpati, così come l’evidenza degli accertamenti operati dal nucleo di polizia giudiziaria, rappresentano un’operazione di conseguimento di finanziamenti pubblici con la violazione delle regole stabilite per l’ottenimento in modo legittimo. Ebbene, come in parte anticipato sopra, la giurisprudenza della Corte dei conti e in particolare quella della Sezione giurisdizionale Abruzzo (cfr. sentenze II sezione Appello n. 77 del 2010, Sezione Abruzzo n. 32 del 2007 e n. 112 del 2013), richiamano la necessità del raggiungimento dello scopo del finanziamento pubblico e la regolarità del procedimento di erogazione fondata sul principio di leale collaborazione tra soggetto privato richiedente e erogante. Dagli atti oggettivo pregiudizio amministrazione pubblica dell’indagine emerge un finanziario, poiché il finanziamento pubblico era acquisito indebitamente, attraverso una serie di oggettive irregolarità contabili e amministrative. In modo particolare, la 17 circostanza che il finanziamento fosse erogato per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, mentre la sig.ra CICCANTELLI era coinvolta nell’impresa solo formalmente, dimostra l’intenzionalità di percepire in maniera distorta e irregolare risorse pubbliche che erano destinate ai fini diversi da quelli poi perseguiti dalla società LM Vetri. Non può esservi alcun dubbio che, alla luce delle indagini della Guardia di finanza, i profili d’irregolarità emersi, siano sufficienti per l’affermazione della responsabilità amministrativa azionata con il presente atto di citazione. Le condotte contestate in questa sede intenzionalmente dimostrano dannoso finanziamenti un diretto pubblici. comportamento a intercettare Alla luce della giurisprudenza, appare chiaro e indubitabile che, quando il pubblici, privato opera finanziamento percettore nel attraverso di finanziamenti programma condotte imposto dal trasgressive e illegittime, sia chiamato a rispondere in sede di responsabilità l’irregolarità amministrativa, e l’illiceità della perché condotta sono contrarie allo svolgimento di una funzione pubblica conforme ai amministrativo noti che principi obbligano del buon tanto andamento i pubblici 18 amministratori, risorse quanto pubbliche imparzialità, i privati beneficiari di operare sempre con a trasparenza lealtà e correttezza, affinché il ricorso all’acquisizione di contributi pubblici sia corretto e legittimo. Per quanto sopra sussiste danno la responsabilità erariale prodotto, dei convenuti pari per all’importo il di € 110.421,57, al quale si devono aggiungere il danno da disservizio, da liquidare in via equitativa, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. In merito alla differenza delle due posizioni dei convenuti, la Procura ritiene che la sig.ra Anna CICCANTELLI non responsabilità, caratterizzata possa perché dalla andare com’è esente noto, necessaria la da s.a.s. presenza di è due categorie di soci: quella degli accomandatari, i quali delle rispondono obbligazioni accomandanti, alla illimitatamente quota lasciare “di sociali, responsabili, conferita. fatto” e e invece, Ebbene, l’incarico non di solidalmente quella degli limitatamente è possibile amministratore della società senza sapere ovvero senza informarsi di quelle che potevano essere le eventuali conseguenze della sua gestione, restando, comunque, l’amministratore “di diritto”. Per quanto riguarda 19 poi la posizione amministratore del di sig. fatto LUCCIOTTI della Leo società) (vero si deve rammentare che la legge ha sensibilmente ristretto le prerogative dei soci accomandanti, ai quali è vietata l’ingerenza nell’amministrazione societaria. Infatti, l’art. 2320 del codice civile stabilisce che ai soci accomandanti è precluso di compiere atti di amministrazione e di trattare o concludere affari in nome della giurisprudenza civilistica possibilità al socio delegare certo un società. si rinviene accomandante potere di Nella agire di in la potersi forza di procura e per singoli affari. Ciò è consentito solo sotto la direzione dell’accomandatario e, se l’atto costitutivo lo permette. Ebbene, visto il rapporto lavorativo molto teso tra la sig.ra CICCANTELLI e il sig. LUCCIOTTI, non è attendibile l’argomento difensivo diretto a sostenere che quest’ultimo operasse nell’ambito di strette istruzioni ricevute dall’amministratore della società in accomandita e senza ingerimento nella gestione della stessa. Per questi motivi, ragionevolmente, Collegio, la Procura salvo ripartire la ritiene diversa che possa valutazione responsabilità tra i del due convenuti nella seguente maniera: LUCCIOTTI Leo € 20 100.000,00; CICCANTELLI Anna € 10.421,57. Siffatta differenziazione emerge dagli si fonda atti sulla acquisiti circostanza che il che sig. Leo LUCCIOTTI era il dominus sostanziale dell’attività gestoria della società, mentre la sig.ra Anna CICCANTELLI manteneva la carica di amministratore, mentre, per non incorrere in nessuna responsabilità, si sarebbe dovuta adoperare per lo scioglimento del rapporto sociale a lei facente capo. Dagli atti presenti al fascicolo emerge che il sig. Leo LUCCIOTTI fosse l’amministratore di fatto, perché pur non essendo formalmente investito della carica egualmente come accomandatario nell’amministrazione, si è ingerito esercitando (di fatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società L.M. Vetri. In relazione a tali accadimenti, il pubblico ministero instaurava il contraddittorio preliminare, ex art. 5, comma 1, della legge n. 19 del 1994, mediante l’emissione dell’invito a dedurre in producevano le data 11 marzo 2014. Leo Luciotti proprie ed deduzioni Anna in Ciccantelli data 18 aprile 2014 e 23 aprile 2014. Gli intimati non chiedevano di essere ascoltati 21 personalmente. Seguiva, come descritto in premessa, il deposito dell’atto di citazione in giudizio, notificato ad Anna Ciccantelli in data 7 giugno 2014 ed a Leo Luciotti in data 10 giugno 2014. Con atto depositato in data 6 ottobre 2014, gli avvocati Enrico Ioannoni Fiore e Piergiuseppe Sgura, per Leo Luciotti, contestando, nel merito, la domanda di parte attrice ne chiedevano il rigetto. A pari conclusione giungeva, con comparsa depositata nella stessa data, anche l’avv. Cesare Mazzagatta, per Anna Ciccantelli. In occasione della pubblica udienza in data 28 ottobre 2014, le parti non si discostavano dalle conclusioni rassegnate con i rispettivi, precedenti scritti. Considerato in D I R I T T O L’ordine di esame delle prudente apprezzamento questioni del è collegio rimesso (Corte al dei conti, Sezioni riunite, n. 727 del 1991). Sussiste, in primis, la giurisdizione del giudice adito (Corte dei conti: Sezione I giurisdizionale centrale, n. 328 del 2012; Sezione giurisdizionale 22 per la Regione Abruzzo, nn. 112 del 2013, 77 del 2011, 461 del 2010 e 68 del 2009). Invero, fra i soggetti privati destinatari di contributi pubblici e la pubblica amministrazione sussiste un nozione rapporto tracciata di servizio, in modo secondo netto la dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte dei conti (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 1316 del 2000) e per la quale, al fine della configurazione del predetto rapporto, è sufficiente che un soggetto venga investito, in modo continuativo, di una determinata attività in favore dell’amministrazione, con inserimento nell’organizzazione della stessa e con particolari vincoli ed rispondenza generali diretti dell’attività cui irrilevante avvenga obblighi il è ad stessa preordinata, titolo l’investimento alle con (Corte la esigenze essendo giuridico stesso assicurare il dei invece quale conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 2285 del 2009 e giurisprudenza richiamata). Tale anche rapporto, ad un del resto, investimento può essere de facto collegato (Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 20132 del 2004) e si 23 instaura pure nei confronti del concessionario per la costruzione di un’opera pubblica (Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 4112 del 2007) tutte le volte che l’affidamento non sia semplicemente diretto a procurare un servizio all’amministrazione ma costituisca il mezzo per il raggiungimento dei fini che ad essa sono attribuiti dalla legge (Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 14473 del 2002; Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, n. 651 del 2009). D’altra parte, pubblica conti, la delle qualificazione risorse Sezione oggettivamente finanziarie giurisdizionale per (Corte la dei Regione Molise, n. 234 del 2002) e la destinazione delle stesse al perseguimento di uno scopo pubblico (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 4 del 2010) confermerebbero già da sole la piena ed esclusiva cognizione della Corte dei conti. La giurisprudenza progressivamente della Corte esteso giurisdizione contabile, Costituzione (Corte regolatrice l’ambito ex dei art. conti, 103 ha della della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 4 del 2010), affermando che quando si discute del riparto 24 di giurisdizione, per rapporto di servizio si deve intendere una relazione con amministrazione, caratterizzata investire soggetto, un la per il pubblica tratto altrimenti di estraneo all’amministrazione, del compito di porre in essere in sua vece un’attività, senza che rilevi né la natura giuridica dell’atto di investitura, provvedimento, convenzione o contratto, né quella del soggetto che la riceve, altra persona giuridica o fisica, privata o pubblica (Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 22513 del 2006). Pertanto, non costituiscono elementi ostativi al sorgere del peculiare rapporto la natura privata del soggetto destinatario delle risorse (Corte di cassazione, 19667 del Sezioni 2003) né unite, le nn. 3899 modalità di del 2004 azione, e di diritto pubblico o privato, nelle quali si colloca la condotta produttiva del danno (Corte di cassazione, Sezioni unite, nn. 9096 e 10973 del 2005). Per di più, la Corte di cassazione, richiamando lo sviluppo dell’interpretazione in materia, maturato in relazione dell’amministrazione al progressivo tramite soggetti operare non organicamente inseriti nella stessa e del sempre 25 più frequente operare di questa al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato, afferma che ormai il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un economico) privato alla perseguiti, od un natura cosicché del ove ente pubblico danno il e non degli privato, scopi per sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l’atto di incidenza concessione sia tale del da contributo, poter e la determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno profilo per di l’ente pubblico sottrarre ad finanziamento che avrebbe (anche altre potuto sotto il imprese portare il alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), danno di cui deve rispondere innanzi al giudice contabile (Sezioni unite, n. 4511 del 2006 e, nello stesso senso, nn. 19815 e 14825 del 2008). Si tratta, con tutta evidenza, di orientamento certamente coerente con recenti decisioni in tema 26 d’individuazione dell’estensione della giurisdizione de qua (Corte di cassazione, Sezioni unite, nn. 19667 del 2003, 3899 e 3351 del 2004), tutte immediatamente recepite dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 67, 631 e 729 del 2005; Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, n. 95 del 2006). Da ultimo, la stessa Corte, elaborando il criterio della appartenenza propria e giurisprudenza, fornendo afferma continuità che la alla categoria dei responsabili del danno erariale comprende anche gli agenti ossia qualunque qualsivoglia titolo, occasionale, esplichi dell’amministrazione soggetto perfino per attività per che, a incarico conto (Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 25495 del 2009). Ciò premesso ed al fine di una esatta delimitazione del decidere, si osserva che l’impianto accusatorio si fonda sulla avvenuta percezione di contributi pubblici in violazione delle disposizioni che ne disciplinano i vincoli di destinazione, essendo venute meno le finalità sottese alla richiesta ed erogazione delle stesse provvidenze in favore della citata società in accomandita semplice. 27 Le agevolazioni de quibus trovano prima fonte nella legge regionale 22 dicembre 1995, n. 143, avente ad oggetto gli interventi per la promozione di nuove imprese e di femminile, innovazione modificata regionale 16 ed settembre per l’imprenditoria integrata 1997, n. con 96, legge con le esplicite finalità di promuovere tale imprenditoria e di consolidare il lavoro femminile e consentire una qualificata presenza sul mercato (art. 1, comma 1). I beneficiari delle provvidenze allocate in apposito fondo regionale straordinario - di durata triennale (poi quinquennale) - sono esclusivamente imprese operanti operativa ed (poi che abbiano amministrativa) sede nel legale, territorio abruzzese, con numero di addetti non superiore a 50 dipendenti e innovazione nel modello che presentino prodotto, organizzativo, ulteriori e per determinati nel le carattere processo quali o di nel sussistano requisiti (imprese individuali di cui siano titolari donne o società nelle quali i 2/3 del capitale sociale siano di proprietà di donne e nelle quali la compagine sociale sia costituita per 2/3 da donne e i cui organi di amministrazione siano per i 2/3 28 costituiti da donne) al momento della costituzione dell’impresa e permanenti per almeno tre anni e comunque fino alla scadenza dei benefici (art. 3, commi 1 e 2). Tale testo costituisce il quadro normativo di riferimento nel settore degli incentivi destinati alle imprese presenza caratterizzate femminile in da una specifici prevalente settori di intervento (art. 2). Per il raggiungimento delle descritte finalità la legge prevede la concessione di contributi e di prestiti (art. 4) che possono essere revocati per il venir meno di uno o più requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. In tale ambito s’inseriva l’iniziativa intrapresa dalla L. s.a.s., & M. Vetri riguardante la di Ciccantelli lavorazione e Anna & C. decorazione del vetro ed attività connesse. La predetta società non era votata all’imprenditoria femminile. Nel caso concreto, infatti, le operazioni svolte dalla polizia tributaria consentivano di acclarare il mancato perseguimento delle predette finalità nella specie, la promozione dell’imprenditoria femminile, il consolidamento del lavoro femminile e 29 la qualificata presenza sul mercato - affidate alla cura dell’amministrazione attraverso l’erogazione al privato di pubbliche risorse. Infatti, 5217/08 dalla accurata R.G.N.R.) in informativa data 8 maggio (p.p. 2009 n. della Guardia di finanza, Sezione di polizia giudiziaria, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, si evincono fatti idonei a configurare anche il danno finanziario. In particolare, documentazione attraverso l’acquisizione amministrativa e di contabile, l’escussione di persone informate dei fatti ed il ricorso alle necessarie verifiche, è emerso, oltre a gravi e numerose irregolarità di diversa natura (pagamenti reale; di acquisto revisionati liberatoria che forniture di in beni anziché dal la inferiore strumentali nuovi; contenuto sottostante misura usati dichiarazione oggettivamente “L.M. al VETRI” falso), S.a.s. di CICCANTELLI Anna & C., al di là del dato meramente formale, non insisteva alcuna imprenditoria femminile o consolidamento del suo lavoro, essendo stato individuato in LUCIOTTI Leo il vero ed unico imprenditore, cioè colui che in concreto ha esercitato ed organizzato l’attività economica al 30 fine di produrre beni e servizi. Era colui che coordinava, organizzava e dirigeva, secondo proprie scelte tecniche produttivo ed assumendo economiche in prima il processo persona tutte le decisioni; era lui che gestiva la società anche sotto il profilo contabile, amministrativo e finanziario. Di contro, del tutto marginale, se non inesistente, era il ruolo della compagine femminile in seno alla società peraltro impegnata proprio sotto il profilo lavorativo, come accertato dalle indagini, presso altre attività imprenditoriali. Gli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza, considerati precisi, completi ed attendibili, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, n. 206 del 2008; Sezione I giurisdizionale centrale, nn. 532 del 2008 e 410 del 2005; Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 1789 del 2008; Sezione III giurisdizionale centrale, nn. 2 del 2003 e 178 del 2002) e costantemente richiamati dalla Sezione giurisdizionale in intestazione (nn. 85 del 2014, 120 del 2012 compendiano e 14 del efficacemente contestazione; si è 2009), i innanzi fatti ad illustrano e oggetto di una indebita 31 acquisizione di pubblici contributi. Fondamentale, Luciotti, quale, al socio peraltro, riguardo, (in il apparenza) non poteva ruolo di accomandante, compiere atti Leo il di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di (inesistente) procura speciale per singoli affari (art. 2320, comma 1, c.c.). Al socio accomandante non è consentita alcuna ingerenza nella direzione della società, attività che, al contrario, era diffusamente, caparbiamente e reiteratamente compimento svolta di veri amministrazione, intesi aventi influenza dal e Luciotti propri quali decisiva atti o con atti di il di gestione, almeno rilevante sull’amministrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi (Corte di cassazione, Sezione I, n. 6725 del 1996 e successive conformi). Evidente il sistema abilmente (ed abitualmente) ordito in lesione dell’erario regionale (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 84, 83, 82, 81, 80, 72, 70, 66, 63 del 2014, 76 del 2012, 284 del 2011 e 68 del 2009), con sviamento dei finanziamenti pubblici dalle finalità 32 ex lege. Invero: lo sviamento dalle finalità precostituite del finanziamento pubblico produce danno ex se (Sezione I giurisdizionale centrale, n. 322 del 2014); non può revocarsi sostanzialmente in dubbio che disatteso d’investimenti essendo il finanziato, stato programma l’amministrazione concedente subisca un danno in misura almeno pari all’ammontare dei indebitamente contributi erogati (Corte che dei si palesano conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, n. 393 del 2014); non v’è utilità alcuna in caso di esborso di denaro pubblico non giustificato secondo i parametri fissati dal legislatore (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, n. 838 del 2011) ovvero quando il primo non raggiunga il proprio fine (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 4 del 2010); costituisce pregiudizio la sottrazione di fondi all'attuazione della politica di incentivi rivolti alla nuova rilevanti sviluppo; imprenditoria problematiche nel caso si in un territorio occupazionali concretizza la e con di ingiusta 33 deviazione di contributi destinati alla soddisfazione di altre, diverse iniziative conformi agli obiettivi individuati con legge regionale; l'esborso di danaro pubblico, infatti, non risulta giustificato secondo i parametri prefissati dal legislatore con la conseguenza che nessuna utilitas può ravvisarsi società nel convenuta conferimento (Corte dei dei fondi conti, Sezione alla III giurisdizionale centrale, n. 838 del 2011); la provvista pubblica di danaro, sottratta alla soddisfazione di altre, diverse iniziative conformi agli obiettivi previsti, è priva di utilità (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, n. 77 del 2010); il mancato rispetto dei vincoli posti dal legislatore per la concessione del beneficio, rende illegittimo il contributo relativo costituisce l’amministrazione concesso quindi (Corte dei e l’importo danno conti, per Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 1626 del 2010); l’indebita percezione di contributi costituisce sviamento dalle finalità dall’amministrazione (Corte dei pubblici perseguite conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 69 del 34 2014 e 461 del 2010); l’indebita causa la erogazione di frustrazione finanziamento dello scopo pubblico direttamente perseguito dall’amministrazione (Corte dei conti: Sezione III giurisdizionale centrale, n. 733 del 2012; Molise, Sezione n. 100 giurisdizionale del 2010; per Corte la di Regione cassazione, Sezioni unite, nn. 10062 del 2011 e 5019 del 2010); costituisce danno l’erogazione di somme in direzione e misura tali da privare definitivamente il soggetto danneggiato della concreta utilità derivante dal corretto e pertinente uso del fondo medesimo (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 112 del 2013 e 32 del 2007). Tutto ciò considerato, deve convenirsi con la Sezione di polizia giudiziaria e con la Procura regionale oltre a sul fatto che presentare l’attività evidenti finanziata, e numerose irregolarità di differente natura, confluenti in quella ampia serie già individuata e censurata da articolata giurisprudenza (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 112, 96 del 2013 e 415 del 2012; Sezione I giurisdizionale centrale, n. 280 del 2011), costituiva palese e 35 certo sviamento dalle finalità perseguite. Da quanto esposto si evince che le agevolazioni stesse erano concesse inutiliter. Così ricostruita altresì che al la vicenda, giudice il collegio contabile è rileva consentito valutare autonomamente gli stessi elementi di fatto ed i contenuti degli atti penali (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 414 del 2012, 32 del 2007, 756 e 94 del 2002, 862 del 2001; Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, n. 206 del 2008; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 986 del 2008; Sezione I giurisdizionale centrale, nn. 360 del 2002 e 222 del 2001; Sezione II giurisdizionale centrale, n. 253 del 2001), tutti liberamente apprezzabili ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.c. (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 301 del 2010; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 441 del 2010; Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, n. 177 del 2000). Invero: i dati penali sono elementi che concorrono, ex art. 116 c.p.c., convincimento alla del formazione giudice, del costituendo libero indizi 36 gravi, precisi e concordanti, tali da integrare la presunzione semplice di cui agli articoli 2727 e 2729 c.c. (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, n. 75 del 2005); il giudice contabile, per formare il proprio libero convincimento, può attingere da varie fonti, fra cui il penale, materiale i probatorio puntuali raccolto accertamenti in sede eseguiti dalla Guardia di finanza, le risultanze della commissione amministrativa d’indagine (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, n. 410 del 2005); tutti gli elementi utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, in sede processuale e preprocessuale oggetto di penale, autonoma possono e valutazione devono da essere parte del giudice contabile, allo scopo di formare il proprio convincimento sull’esistenza responsabilità emersi in apprezzati del amministrativa; sede dal penale, giudice i sono danno fatti, e della comunque autonomamente contabile a fini qualificatori diversi rispetto al giudizio penale, indirizzato esclusivamente all’accertamento dell’esistenza del reato ed alla erogazione della pena nei confronti del colpevole (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, n. 7 del 2006); 37 le conclusioni del giudice penale non precludono la valutazione autonoma di tutti gli elementi emersi ai fini del amministrativa, giudizio di nell’ambito responsabilità del quale pervenire ad una distinta qualificazione dei si può giuridica medesimi fatti; il principio della separazione ed autonomia dei processi non esclude di contro l’utilizzazione nel giudizio contabile degli atti processuali giudiziari acquisiti (Corte in altri dei procedimenti conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 100 del 2006). D’altronde, la Corte di cassazione afferma che, in forza dell’art. 116 c.p.c., possono essere utilizzate le prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti al fine di trarne non solo semplici indizi ma anche valore di prova esclusiva, perché l’individuazione degli elementi di prova ritenuti rilevanti ed atti a sorreggere il convincimento del giudice costituisce prerogativa, avendo lo stesso spiegare il procedimento di una sua solo il dovere di ordine logico e giuridico che lo ha condotto a tale convincimento; parimenti si possono prendere in considerazione, come possibile fonte di prova, i fatti accertati in 38 sede penale (Sezione V, n. 21271 del 2008 e copiosa giurisprudenza richiamata). Deve essere precisato che in base al principio del libero convincimento efficacia probatoria ogni può elemento essere dotato utilizzato di dal giudice attraverso una sua autonoma valutazione e, naturalmente, nel contraddittorio tra tutte le parti partecipanti al giudizio sicché il giudice civile può utilizzare convincimento le prove come fonte raccolte in del proprio un processo penale (Cass. 25.5.1993 n. 5874; Cass. 11.8.1999 n. 8585), nonché i rapporti ed i verbali degli organi di P.G. (Cass. dichiarazioni informazioni 11.1.1989 rese (…) n. in testimoniali 57) ed sede di (ex multis, anche le sommarie Corte di cassazione, Sezione II, n. 22020 del 2007). Ed ancora (Corte di cassazione, Sezione III, n. 6502 del 2001): il materiale probatorio acquisito sia durante le indagini dell’istruttoria penale, procedimento esclusiva, penale, del può di e P.G. più che in costituire convincimento del nel corso generale fonte, giudice nel anche (Cass. 18.2.1983, n. 1244; Cass. 29.1.1983, n. 826; Cass. 25.5.1993, n. 5874; Cass. 2.3.1995, n. 2443; Cass. 24.3.1997, n. 2576) e ciò anche nel caso in cui sia 39 mancato il vaglio critico del dibattimento, per essere stato estinto il reato per amnistia (Cass. 25.5.1987, n. 4684, Cass. 13.10.1986, n. 5983), senza che ciò comporti la violazione del diritto di difesa della parte (Cass. 9.6.1986, n. 3815) fermo restando che detto materiale probatorio deve essere ritualmente introdotto nel giudizio civile, in modo che in merito ad esso possa instaurarsi un regolare contraddittorio e che il giudice civile debba pur sempre sottoporre gli elementi acquisiti in sede penale, come quelli acquisiti in sede civile, ad una propria valutazione logica e critica. Nel caso concreto, ministero trovano le affermazioni precipuo ed del adeguato pubblico riscontro negli atti e nei documenti di causa. Le indagini, in sintesi, dimostrano che il dominus dell’intera operazione era il Luciotti – soggetto in forza alla Polizia di Stato (assistente capo) e figura, peraltro, assai controversa secondo le evidenze di cui alla citata informativa ed alla nota n. 199/Cat.E.2/12 in data 17 maggio 2012 della Questura serviva di Teramo, dell’ausilio prestanome, addirittura relegata esclusa, D.I.G.O.S. della in con - il convenuta ruolo quale quale si mero subordinato sostanziale o abdicazione 40 della medesima indissolubilmente alle connesse responsabilità alla posizione di accomandatario. Emerge, quindi, che le condotte esaminate ed il conseguente danno erariale si realizzavano per l’apporto determinante dei convenuti: azione per il Luciotti ed inerzia per la Ciccantelli. Senza la consapevolezza, le attività e le omissioni di questi ultimi, il finanziamento non avrebbe potuto essere assentito, a danno non soltanto della Regione Abruzzo ma anche delle altre società richiedenti. Il sinergico apporto dei due ha consentito alla citata società di riscuotere indebitamente il finanziamento. Tali elementi giudicante, probatio costituiscono, le del fondamenta e, coefficiente ad avviso insieme, soggettivo del adeguata doloso che permea entrambe le condotte in valutazione. Nel giudizio difatti, non di responsabilità assume rilevanza amministrativa, solo il dolo delineato dal codice penale, inteso come diretta e cosciente intenzione di nuocere (che si articola in dolo ovvero di premeditazione, eventuale a intenzionale seconda della sua o diretto intensità: 41 articoli 42 e 43 c.p.), ma anche il dolo contrattuale ossia il proposito cosciente di non adempiere all’obbligazione assunta. Il giudizio di responsabilità finanziaria, invero, si caratterizza per l’inadempimento di preesistenti doveri di comportamento nascenti dal rapporto di servizio, configurato come in premessa. Orbene, nel caso in esame, è evidente che, per le considerazioni esposte, le condotte dei convenuti non sono caratterizzate da colpa, sia pure grave, nell’esecuzione troppo dei numerose, propri compiti, cronologicamente atteso che susseguenti e reiterate erano le palesi e gravi violazioni delle norme di riferimento. Insomma, la disamina complessiva e coordinata della vicenda evidenzia una regìa non casuale e mirata alla realizzazione speculare, evidente dei danno fatti in per parola, con l’amministrazione regionale. Prive di particolare pregio le argomentazioni dei difensori dei convenuti, incentrate su aspetti della vicenda non rilevanti o secondari, comunque sia non decidere, influenti oggetto sul nucleo identificato essenziale nei termini del sopra delineati (sviamento dalle finalità perseguite) e 42 concordemente (Corte ribaditi dei centrale, conti: nn. 1115 da recente Sezione e 827 del I giurisprudenza giurisdizionale 2014; Sezione III giurisdizionale centrale, nn. 469 e 389 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, nn. 218 e 7 del 2014). D’altronde, sono gli stessi difensori del Luciotti ad asserire che è innegabile che il convenuto abbia trattato con i fornitori e con i clienti, abbia fatto acquisti, pagato fatture ed incassato somme , non comprendendo, inoltre, quale potesse essere il limite della sua partecipazione attiva oltre il quale lo stesso rischiava di assumere una veste (quella di amministratore) non sua (comparsa depositata in data 6 ottobre 2014). Il collegio osserva inoltre che il danno da disservizio, soltanto affermato, non può ritenersi provato (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 123 del 2012, 302, 190 e 77 del 2011, 521 del 2010, 37 del 2008 e 462 del 2006). Del resto, il giudicante ha escluso la sussistenza del suddetto danno innanzi ad una generica allegazione del medesimo, con una prospettazione, peraltro, parzialmente coincidente con le 43 contestazioni in tema di pregiudizio patrimoniale (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 184 del 2007). Di conseguenza, la domanda relativa al risarcimento dello specifico danno deve essere respinta. Ritenuti configurabili, nei limiti di cui sopra, gli elementi responsabilità per oggetto l’affermazione della domanda della di parte attrice, non avversati da validi elementi di segno contrario rispetto a quelli dedotti e dimostrati dal requirente, la Sezione giurisdizionale ritiene equa e condivisibile la ripartizione proposta dal pubblico ministero, (centomila/00) per Leo pari ad € Luciotti ed (diecimilaquattrocentoventuno/57) 100.000,00 € 10.421,57 per Anna Ciccantelli. L'importo del contributo indebitamente acquisito, e quindi da restituire, costituisce debito di valuta e come tale deve essere maggiorato di interessi legali e dell'eventuale maggior danno da ritardato adempimento. In ordine a quest'ultimo profilo, il giudicante intende fornire continuità all'indirizzo impostato con decisione n. 194 del 2013 (da intendersi integralmente richiamata) e proseguito con sentenze 44 nn. 72, 70, 66 e 63 del 2014, secondo cui la somma da restituire importo tra deve essere interessi aumentata legali e del maggior rendimento medio netto dei titoli di Stato con durata non superiore a dodici mesi monetaria, (o se dell'indice superiore), di fino rivalutazione alla data di pubblicazione della sentenza; da quest’ultima data sono dovuti sull'intera somma gli interessi legali, sino all'effettivo soddisfo. Ciò in aderenza ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza (Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 19499 del 2008 e successive conformi), secondo cui: nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 (rispetto legali a quello moratori già non coperto dagli convenzionali interessi che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, domandi il per qualunque risarcimento - creditore dovendo che ne ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore individuate in una - delle nella categorie eventuale a suo tempo differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra 45 il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., comma 1; è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, remunerativo uso che in relazione avrebbe fatto al della meno somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata; il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, (…) mediante la produzione di idonea e completa documentazione. Con la suddetta sentenza si è ritenuto infatti di dover privilegiare l’adozione di un'interpretazione che si risolva nel riconoscere al creditore di somme di denaro non corrisposte dal debitore in mora un maggior danno - ex art. 1224 c.c., comma 2 - corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra 46 il tasso di inflazione se superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore). Nella fattispecie, costituisce notoria non egent probatione 115 c.p.c. il rilevante, fatto notorio – ai sensi dell'art. cronico indebitamento dello Stato e delle Regioni, sicché è del tutto ragionevole la quantificazione presuntiva del maggior danno in misura pari al costo medio netto della provvista sostenuta finanziaria dallo Stato, a in breve termine conformità della richiamata giurisprudenza di legittimità, secondo quanto già osservato con la citata sentenza n. 194 di questa Sezione. Sicché – anche a prescindere dall'incalcolabile e detestabile pregiudizio arrecato all'economia regionale che avrebbe potuto trovare significativo impulso in caso di proficua utilizzazione dei contributi - può ritenersi assodato che le somme sottratte sarebbero coinvolti con eccezionali certamente di un state utilizzate minore reperimento comportano oneri ricorso di dagli a risorse, superiori enti strumenti i quali ai meri interessi legali. Tale costo, in assenza di prova certa circa un più proficuo utilizzo del quantum sottratto, deve 47 essere individuato dell’art. 1226 differenza in via c.c., tra il equitativa come tasso ai sensi accennato, di nella rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore). Pertanto, deve sottratte - decorrenza bonifici ritenersi come dalla sopra data effettuati che oltre alle quantificate di accredito dalla - dei FI.R.A. somme e con singoli s.p.a., i convenuti dovranno rifondere il maggior importo tra interessi legali e rendimento medio netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi (o tasso d'inflazione, se superiore), fino alla data di pubblicazione della presente sentenza oltre gli interessi legali dovuti da tale ultima data e sino all'effettivo soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, in via solidale, e sono liquidate, in favore dello Stato, nella misura indicata in dispositivo. Nec plus ultra. P. Q. M. la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, definitivamente pronunciando, 48 respinta ogni deduzione, contraria accoglie per istanza, quanto di eccezione ragione o la domanda di parte attrice e C O N D A N N A Anna Ciccantelli, nata a Teramo l’1 settembre 1969; Leo Luciotti, nato a Cellino Attanasio (TE) l’11 novembre 1966, al pagamento delle: somme maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, in favore della Regione Abruzzo, come in motivazione; spese processuali, in solido ed in favore dello Stato, da liquidarsi in complessivi € 655,04 (SEICENTOCINQUANTACINQUE/04) manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio in data 28 ottobre 2014. L’estensore Il presidente F.to Federico Pepe F.to Luciano Calamaro Depositata in segreteria il 26/02/2015 Il direttore della segreteria F.to Dott.ssa Antonella Lanzi
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