REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 26/2015 In nome del Popolo italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo composta dai seguenti magistrati: dott. Luciano Calamaro, presidente, dott. Federico Pepe, consigliere relatore, dott. Gerardo de Marco, consigliere, ha pronunciato S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 19012/R del registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale in intestazione nei confronti di: Angelo Zappaterreni, nato a Roma il 17 maggio 1948 ed ivi residente rappresentato e in via difeso di Torre dagli Gaia, avvocati 13, Emilio Bafile e Simonetta Tuccella; uditi, alla pubblica udienza in data 28 ottobre 2014, il magistrato relatore, dott. Federico Pepe, l’avv. Emilio Bafile, per il convenuto, ed il rappresentante del pubblico ministero, dott. Fausta Di Grazia; con l’assistenza del segretario, dott. Antonella 2 Lanzi; esaminati gli atti ed i documenti della causa. Rilevato in F A T T O Con atto di citazione depositato in data 22 maggio 2014, il Sezione vice procuratore giurisdizionale chiamava in qualità giudizio di condannare seguito al per Angelo generale la in Regione per ivi favore la Abruzzo Zappaterreni, descritta, pagamento, presso nella sentirsi della Croce Rossa Italiana, della somma di € 25.357,00 (euro venticinquemilatrecentocinquantasette/00), quella diversa somma causa, aumentata che della risulterà in rivalutazione o di corso di monetaria, nonché degli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, ed alle spese del giudizio, in favore dello Stato. I fatti contestati dal requirente erano i seguenti: con atto dell’11 gennaio 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio del dipendente della Croce Rossa Italiana Angelo Zappaterreni – in servizio a L’Aquila, presso il Comitato Regionale Abruzzo, con funzioni Raccolta di Direttore Sangue – quale Gestionale imputato di del Centro peculato e 3 truffa continuati, commessi tra il luglio 2006 ed il maggio 2007, perché: a) “avendo a disposizione una macchina di servizio si portava con la stessa frequentemente presso la sua abitazione di Roma facendo figurare che si recava, contrariamente al vero, nella sede centrale della C.R.I.”; b) “perché con artifizi e raggiri consistiti nel far intendere che si doveva recare c/o il Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana di Roma, ove in realtà non si recava affatto, si assentava ingiustificatamente dal posto di lavoro de L’Aquila, così percependo illecitamente le retribuzioni previste e chiedendo altresì il rimborso delle spese dei due viaggi in realtà non effettuati”. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1315 dell’8/18 giugno 2010 (divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2010), ha ritenuto il nominato colpevole del solo reato p. e p. dagli articoli 81 e 314 c.p., ascritto al capo a), condannandolo – previa concessione delle attenuanti generiche e applicata la diminuente di rito – alla pena di mesi quattro di reclusione, commutata nella corrispondente multa, pena nonché pecuniaria alla di pena € 4.560,00 di accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per un anno. Su questa premessa e tenuto conto della circostanza 4 che la sentenza penale - resa a seguito di rito abbreviato e con le conseguenze processuali, per la sede della responsabilità erariale, previste dagli articoli 651 e 652 c.p.p. – “ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”, il reato del quale lo Zappaterreni è stato ritenuto colpevole ha provocato all’Amministrazione indebitamente illecito dipendente datrice sostenuto di un e un spese proprio che ha di bene duplice danno lavoro, per da sofferto che l’utilizzo parte un ha d’un pregiudizio d’immagine e di prestigio conseguente all’illiceità perpetrata stata data dal dipendente ampia stesso, risonanza alla quale mediatica, è come attestato dalle fonti reperite dalla Procura e rese disponibili in allegato all’atto di citazione … Con atto notificatogli il 5 marzo 2014, lo Zappaterreni è stato invitato a dedurre dalla Procura regionale, con riferimento al danno patrimoniale causato all’Ente sanitario, del quale era dipendente, in conseguenza dei fatti innanzi riassunti. L’invito è stato riscontrato con atto depositato il 3 aprile 2014, nel quale l’intimato ha riferito della 5 funzione di Direttore Gestionale del Centro Raccolta Sangue de L’Aquila attribuitagli nel 2004 - con il compito di riorganizzare e rilanciare la struttura, unica per le trasfusioni gestita dalla Croce Rossa Italiana sul territorio nazionale - svolgendola sino al pensionamento, sopravvenuto nel 2010. Al proposito ha elencato le numerose attività svolte e le benemerenze conseguite, tanto che nel 2011 è rimasto attivo nella funzione come Volontario, per mancanza di tecnici che potessero adeguatamente sostituirlo, ed è stato – anche recentemente e su richiesta dell’Ente – attivo in qualità di rappresentante della Croce Rossa Italiana in importanti consessi nazionali. Dunque, “stima e apprezzamento” nei suoi confronti sono stati mostrati anche successivamente alla pronunzia del Giudice inidonea a penale, così determinare un da essere quest’ultima ipotetico giudizio di responsabilità. La vicenda – peraltro – non avrebbe avuto alcuna nell’ambiente risonanza di lavoro, mediatica, dove “neppure invece il Dr. Zappaterreni, noto per la sua serietà ed impegno, era e continua proposito dell’addebito, ad essere stimato dell’affermata il sanitario da tutti”. A inconsistenza ha richiamata 6 giurisprudenza recente della Corte dei conti sulla possibile configurazione della responsabilità amministrativa patrimoniale per danno all’immagine ed al prestigio dell’Amministrazione. Richiamata, infine, la previsione contenuta nella recente legge 6 novembre 2012, n. 190, in base alla quale il danno all’immagine si presume – comunque – pari al doppio del danno patrimoniale e detto che, circa “il preteso prova danno specifica ragione patrimoniale”, e della certa non della sua promiscuità vi sarebbe entità, in dell’impiego dell’automezzo da lui usato, ha concluso chiedendo l’archiviazione del procedimento, per difetto dei presupposti … Il pregiudizio patrimoniale sofferto dalla Croce Rossa Italiana in dipendenza dei fatti riconducibili al dipendente Angelo Zappaterreni, descritti in narrativa, deriva: a) sotto il profilo strettamente patrimoniale, dall’indebito utilizzo della vettura intestata alla Croce Rossa Italiana, nei termini del valore dei buoni d’acquisto del carburante da lui sottoscritti, nella misura di € 2.357,00; b) sotto il profilo della lesione dell’immagine ed al prestigio dell’Amministrazione, dalla consistente eco mediatica avuta dalla vicenda della quale l’intimato è stato protagonista, da 7 stimare equitativamente nella misura di € 23.000,00. La somma complessiva, costituente danno erariale, è dunque di € 25.357,00. A tale proposito conviene sin da ora siano rappresentate le ragioni in base alle quali le considerazioni esposte dallo Zappaterreni in occasione delle deduzioni rassegnate a riscontro dell’invito rivoltogli nella fase istruttoria del disattendere. A patrimoniale. Non procedimento – Sul ci danno sono sono da strettamente evidenze dell’uso promiscuo del veicolo di proprietà dell’Ente Croce Rossa Italiana che lo Zappaterreni ha destinato ad uso privato. Dunque, il calcolo effettuato dalle Fiamme Gialle nel rapporto del giugno 2007 deve ritenersi attendibile e la spesa illecitamente sostenuta dall’Amministrazione per i rimborsi del carburante del tutto riferibile a siffatto uso non istituzionale. lesione B – Sul danno dell’immagine dell’Amministrazione. In e patrimoniale del termini da prestigio generali, quanto alla natura di questo tipo di danno, la Procura ritiene analoghe - come - già avvenuto sufficiente il in mero altre evenienze richiamo alle sentenze della Sez. III Centrale n. 143 del 2009 e della Sezione giurisdizionale regionale per 8 l’Umbria n. 103 argomentativa categoria del del 2012: sulla per natura pregiudizio la completezza peculiare patrimoniale della contenuta nella prima e per le sottolineature relative alle più recenti pronunzie, sia della Corte di cassazione che delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, contenute fattispecie, ulteriori misura poi, è del risarcimento, La con contenuta non a ignora Nella svolgere prima riferimento Procura seconda. necessario considerazioni: la processuale, danno. nella due concerne la nella domanda questa che voce di l’articolo 1, comma 62, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha aggiunto 1994, all’articolo n. giudizio 20, di all'immagine il 1 della seguente comma responsabilità, della legge 1 14 sexies l'entità pubblica gennaio del “Nel danno amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica sentenza prova passata contraria, amministrazione in giudicato pari al si doppio accertato presume, della con salva somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”, così che, nella prospettazione Zappaterreni, la somma pre processuale richiesta in dello citazione – 9 determinata in via equitativa – sarebbe eccedente il limite di legge, poiché superiore al doppio dell’utilità che il dipendente sanitario ha tratto dal peculato tuttavia, commesso. non ha Questa determinato osservazione, l’effetto di un ridimensionamento della domanda processuale che la Procura sottopone considerazione che al la Collegio. novella Ciò nella introdotta con la legge n. 190 del 2012, per la natura sostanziale, non processuale, che la caratterizza, impone il limite (nella forma della presunzione juris tantum) con riferimento successivamente ad alla ipotesi sua di entrata danno in causato vigore, in applicazione dell’articolo 11, primo comma, delle Preleggi. Evenienza, questa, che nel caso dello Zappaterreni deve essere fatta risalire al tempo del commesso peculato e dello strepitus fori che da esso è derivato; la seconda concerne, appunto, la dimostrazione del clamore mediatico suscitato dalla vicenda, negata del quale l’esistenza. il Non presunto dà qui responsabile conto ha svolgere alcuna osservazione sull’opportunità, da parte di Croce Rossa Italiana, di continuare ad avvalersi della collaborazione volontaria di un ex dipendente infedele, oggi pensionato, che ha causato anche un 10 danno patrimoniale accertato con sentenza passata in giudicato. È, quest’ultrattività però, evidente della che ostentare collaborazione con l’Amministrazione che egli ha danneggiata non può costituire, per lo Zappaterreni, un utile elemento di discolpa. Anche perché, contrariamente a quanto da lui affermato in sede istruttoria, la Procura dispone di ampia e documentata prova storica della rilevanza mediatica – molto negativa – della sua condotta nella vicenda. Nella documentazione allegata alla citazione, alla quale si rinvia, sono stati depositati vari articoli di stampa riferiti ai fatti di causa. In particolare: Il Centro, del 10 agosto 2008; Il Messaggero, del 15 luglio 2008, pagina 45 e 10 ottobre 2008, pagina 46; nonché il mensile “2 Duerighe”, del 17 luglio 2008; il quotidiano sul web “il Capoluogo d’Abruzzo” del 12 novembre 2007; il blog www.stefanosalvi.it dell’11 e del 18 luglio 2008. Tutte queste fonti hanno dato ampio conto dei fatti, come poi accertati in sede giudiziaria penale, chiaramente indicando il nome del dipendente, dell’illiceità riprovazione l’Ente commessa che la danneggiato e ben condotta e le ragioni evidenziando tenuta la dallo Zappaterreni meritava di ricevere. La deduzione sul 11 punto offerta dal nominato è, quindi, del tutto priva di riscontro, poiché il materiale raccolto rende bene l’idea della percezione collettiva della condotta dello Zappaterreni – nella società civile e nell’Amministrazione - rispetto alla vicenda che lo ha riguardato. Il convenuto ha agito, dunque, non solamente in violazione della legge penale e contro gli obblighi incombevano, ma ha di servizio contribuito a che gli realizzare una vanificazione delle finalità istituzionali proprie della datrice di lavoro, poiché ha utilizzato in proprio state risorse che – destinate (in senso assistenza e cura. diversamente lato) Insomma: a – sarebbero finalità spesa illecita di e disdoro istituzionale al tempo stesso. Di questi (e altri) elementi la Procura ha tenuto conto nella quantificazione del danno per il quale c’è domanda risarcitoria, come meglio conto della necessità ragione della non si dirà infra. Tenuto – e della possibilità, in applicabilità alla fattispecie del limite introdotto dalle legge n. 190 del 2012, per le ragioni quantificare l’entità Italiana, già innanzi (necessariamente) del danno a tenore sofferto della esplicitate in via dalla di equitativa Croce previsione - Rossa contenuta 12 nell’articolo ispirarsi, 1226 in giurisprudenza altre, Sez. dicembre c.c., primo di Procura luogo, reg. n. (si la quale inteso prevalente veda, Calabria, 1141), ha alla riferimento giur. 2002, la tra le 30 maggio/17 ha delineato gl’indicatori in base ai quali l’attrice deve dare contenuto incombe avuto estrinseco ei qui modo all’onere probatorio, che dicit. Siffatta giurisprudenza ha di precisare, a proposito della quantificazione del danno all’immagine, che debba esser fatto riferimento a: «* criteri oggettivi: gravità dell'illecito commesso in relazione allo specifico bene tutelato ed alle modalità della sua realizzazione; reiterazione e persistenza nel tempo degl'illeciti comportamenti; entità dell'indebito vantaggio conseguito per il convenuto o per terzi; entità della mancata realizzazione delle finalità dell'Amministrazione dell'illecito criteri danneggiata comportamento soggettivi: per del effetto dipendente; collocazione del ** soggetto nell'organizzazione amministrativa e sua capacità di rappresentare l'Amministrazione; *** criteri sociali: capacità esponenziale dell'Amministrazione danneggiata; dimensioni dell'Amministrazione, anche con territoriali riferimento alla 13 rilevanza interna od internazionale delle funzioni intestate; ampiezza della diffusione e del risalto avuto dall'illecito». Come s’evince dal raffronto tra la griglia suggerita dai criteri sopra enumerati e i fatti di causa, la condotta dello Zappaterreni produttiva del danno si colloca tra quelle più gravemente lesive dell’Amministrazione di riferimento. oggettivi, ci Ed si infatti: imbatte in quanto illeciti ai criteri gravi (il convenuto ha poste in atto condotte configuranti reato contro la p.a.), reiterati e protratti nel tempo, in un assistenza àmbito e cura, istituzionale che hanno rivolto procurato ad allo Zappaterreni vantaggi simmetricamente illeciti (dal peculato il determinando convenuto un utilità; tratto corrispondente l’Amministrazione, senza ha pregiudizio depauperata quanto ai utilità), per finanziariamente criteri soggettivi, all’epoca del compimento delle condotte qui prese in considerazione lo Zappaterreni era collocato ad un elevato livello di rappresentatività nell’Ente d’appartenenza, per essere il Direttore Gestionale del Centro Raccolta Sangue de L’Aquila, da lui stesso definito nelle deduzioni “l’unica struttura trasfusionale gestita dalla Croce Rossa Italiana 14 (C.R.I.) sull’intero territorio nazionale”; quanto ai criteri sociali, fatti/reato condannato per i nella amplificata l’intrinseca quali sede e il dell’Amministrazione convenuto penale lesiva rilevanza risulta della della è dei stato tanto più reputazione quale era alto funzionario con riferimento alle ripetute finalità proprie della stessa, collegate all’assistenza ed alla cura degl’infermi. È incontestabile che la distrazione illecita di risorse a fini individuali ha determinato un effetto sociale del tutto opposto alle lavora finalità che intendeva perseguire. l’Amministrazione ed Detto, corrispondenza intende di istituzionalmente dunque, della datrice della fattispecie piena considerata ai “criteri” che la giurisprudenza ha elaborato a fini probatori, circa esistenza ed entità del danno all’immagine, va aggiunto che la Procura ha inteso procedere alla determinazione equitativa – secondo il combinato degli articoli 1226 e 2056 c.c. - della misura dello stesso con il criterio della proporzionalità retribuzione del tra valore convenuto, del in peculato rapporto e alla collocazione funzionale e organizzativa posseduta nell’àmbito dell’Ente danneggiato … All’epoca dei 15 fatti illeciti dai quali il danno all’immagine dell’Ente pubblico, era in essere il rapporto di servizio con il convenuto, Direttore Gestionale del Centro Raccolta Sangue de L’Aquila. Tale rapporto è confermato anche condanna commesse per dalla penale, dallo reati soggetti a considerazione sanzione Zappaterreni, propri, della Zappaterreni dalla all’immagine ed la illiceità è stata pronunciata perpetrabili esclusivamente da qualificati L’illiceità delle che al dipendenti della reiterata quale è p.a. condotta derivata prestigio della la … dello lesione datrice di lavoro è stata accertata, in via definitiva, nella sede penale. carattere Tale elemento, pregiudiziale pur nel non avendo processo per responsabilità amministrativa patrimoniale (se non ai fini dell’azionabilità del diritto al risarcimento nei termini già esplicati ad vocem), costituisce, formazione ordine posto del alla dal comunque, vincolo convincimento realizzazione primo comma dei del ai fini Giudice fatti dell’articolo della – in contestati, 651 c.p.p.. Alla ricostruzione emersa in quella sede, pertanto, la Procura integralmente rinvia, per relationem, anche ai fini propri di questa giurisdizione … La 16 reiterata condotta illecita dello Zappaterreni, qui presa in considerazione, che ha prodotto la lesione all’immagine Italiana, ed al così prestigio come della innanzi Croce Rossa dimostrato, è riferibile unicamente al convenuto, non risultando la lesione medesima realizzata per altra causa … La reiterata condotta qualificata permeata evidente dalla considerata da dolo, dev’essere così ricostruzione come della reso vicenda, connotata da fatti/reato, di necessità dolosi. In relazione a tali accadimenti, regionale instaurava preliminare, ex art. il 5, la Procura contraddittorio comma 1, del d.l. 15 legge 14 novembre 1993, n. 453, convertito in gennaio 1994, n. 19, invitando il presunto responsabile del danno a depositare nel termine di trenta giorni, presente atto decorrenti … le dalla proprie notifica deduzioni e del gli eventuali documenti che riterrà utili alla propria difesa (invito a dedurre in data 25 febbraio 2014, notificato il successivo 5 marzo). Angelo Zappaterreni presentava le proprie deduzioni in data 3 aprile 2014. L’intimato non personalmente. chiedeva di essere ascoltato 17 Seguiva, come descritto in premessa, l'emissione, in data 22 maggio 2014, dell'atto di citazione in giudizio, notificato in data 29 maggio 2014. Con memoria depositata in data 7 ottobre 2014, gli avvocati Emilio Bafile e Simonetta Tuccella: evidenziando la stima e l’apprezzamento che negli anni la Croce Rossa Italiana ha sempre mostrato nei confronti del Dr. Zappaterreni, tanto da delegarlo sistematicamente, addirittura anche dopo il pensionamento, quale rappresentante dell’Ente anche a livello nazionale per partecipare ad incontri e sedute di lavoro che interessano la C.R.I., precisavano che il riconoscimento ricevuto in epoca successiva alla sentenza del Tribunale di Roma ed al pensionamento è peraltro chiaramente sintomatico della consapevolezza dell’importanza del contributo apportato alla C.R.I. dal Dr. Zappaterreni durante gli anni di servizio; ritenevano non all’immagine dimostrato paventato il preteso dall’accusa, danno prospettando che al contrario l’esponente ha dato piena prova della stima risultati ricevuta raggiunti a seguito dall’Ente dei sotto positivi la sua direzione; contestavano la quantificazione del danno 18 all’immagine e di quello patrimoniale; concludevano per il rigetto della domanda risarcitoria. In occasione della pubblica udienza in data 28 ottobre 2014, l’avv. Emilio Bafile richiamava, in sostanza, scritto le conclusioni defensionale ed di cui al precedente il pubblico ministero insisteva per la condanna del convenuto. Considerato in D I R I T T O L’ordine prudente di esame delle apprezzamento questioni del è giudice rimesso (Corte al dei conti, Sezioni riunite, n. 727 del 1991). Tanto premesso, il collegio osserva che il danno patrimoniale in disamina costituisce precisa, grave e ricorrente ipotesi di nocumento, inteso quale perdita certa, concreta ed attuale della somma de qua (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nn. 56, 37 e 4 del 2014, 378 del 2011, 642 del 2004, 562 del 2003 e 163 del 2002; Sezione I giurisdizionale, nn. 104 del 1993 e 1360 del 1991). Il danno patrimoniale in senso stretto, esattamente quantificato in € 2.357,00, corrisponde al valore dei buoni d’acquisto del carburante sottoscritti 19 dallo Zappaterreni ossia alla spesa illecitamente sostenuta dall’Amministrazione per i rimborsi del carburante, somma del tutto riferibile ad uso non istituzionale (atto di citazione in giudizio, pag. 5; informativa n. 5294/262 in data 3 giugno 2007 della Guardia di finanza, Nucleo di polizia tributaria dell’Aquila, Sezione tutela economia), circostanza, peraltro, ben lumeggiata dalla sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 1315 in data 8 giugno 2010, depositata in data 18 giugno 2010 e divenuta irrevocabile in data 2010: l’imputato esercitava 31 ottobre sia pure temporaneamente, sull’autovettura di cui aveva la disponibilità quale direttore del Centro raccolta sangue di L’Aquila, una vera e propria azione uti dominus, non giustificandosi tale uso né da ragioni di ufficio ragioni né di da improvvise assoluta e urgenza imprescindibili personale non altrimenti fronteggiabili nell’immediato. Nulla quaestio sul rapporto di servizio e sul nesso di causalità, manifesto, risultando innanzi alla pacifico il primo consequenzialità tra e i censurati comportamenti ed il danno, il secondo. Risulta evidente, altresì, l’antigiuridicità della condotta, atteso il cosciente, reiterato e 20 macroscopico specifico disprezzo rapporto dei di doveri imposti servizio, dallo comportamento certamente riprovevole che trova ampia descrizione sia negli accertamenti compiuti dagli organi di polizia tributaria sia nel libello introduttivo del giudizio ed efficace, decisivo compendio nella sentenza emessa dall’A.G.O. di Roma. Incontrovertibile, sulla scorta di tali specifiche e concordanti evidenze, la sussistenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo del dolo (art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dall’art. 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639). Sussiste anche il danno all’immagine e, in materia, la giurisprudenza è costante: la lesione all’immagine rileva come riflesso negativo del comportamento antidoveroso (e doloso) del soggetto incardinato nella struttura pubblica, condotta che deteriora dell’amministrazione la ed offusca quale, per l’immagine definizione, deve possedere, diffondere e difendere valori di onestà, correttezza, affidabilità (Corte trasparenza, dei legalità conti, ed Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 675 del 21 2012); a seguito della definitiva consacrazione normativa del danno all’immagine, tale lesione è limitata ai soli casi in cui i pubblici dipendenti siano stati condannati conti, con sentenza Sezione irrevocabile giurisdizionale (Corte per la dei Regione Abruzzo, n. 68 del 2014); il diritto delle organizzarsi dall’art. ed 97 amministrazioni agire della secondo i pubbliche criteri Costituzione è ad dettati l’elemento caratterizzante della loro immagine e della loro identità; trattandosi costituzionalmente pubblico garantito, dipendente un’alterazione di che lo un interesse ogni leda dell’identità azione si traduce della del in pubblica amministrazione e, più ancora, nell’apparire di una sua immagine organizzata negativa, in confusamente, quanto gestita struttura in maniera inefficiente, non responsabile né responsabilizzata (Corte dei centrale, n. conti: 289 Sezione del 2006; II giurisdizionale Sezioni riunite, n. 10/QM del 2003); si configura responsabilità per danno all’immagine in presenza di comportamenti, relativi a vicende di ampio risalto sugli organi di informazione, che 22 abbiano leso il prestigio dell’ente locale, intaccando la convinzione dei cittadini di poter fare affidamento sulla dell’amministrazione credibilità (Corte dei ed efficienza conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 1970 del 2006); i comportamenti idonei a pregiudicare l’immagine esterna dell’amministrazione intaccano la fiducia della collettività nell’imparzialità e correttezza dei pubblici dalla funzionari, diffusione a pregiudizio mezzo stampa aggravato della notizia (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, n. 50 del 2006); il danno all’immagine si concreta nel momento in cui vengono portati comportamenti a conoscenza pregiudizievoli del per pubblico il prestigio dell’amministrazione tenuti da soggetto in rapporto di servizio con la stessa (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, n. 228 del 2006). Autorevole dottrina non è da meno e sottolinea che il danno in disamina deriva dalla necessità di rinnovare nella sua interezza il prestigio della pubblica amministrazione, scosso dal discredito provocato da vicende generalmente enfatizzate dalla 23 stampa, collegato ai comportamenti illeciti del responsabile. Evidente, pertanto, all’immagine, dettagliato (articoli la anche per risalto di denunciata effetto delle stampa, del lesione diffuso specifiche quotidiani e e vicende siti web, in allegato alla nota di deposito n. 1 in data 21 maggio 2014 della Procura regionale). Inoltre, il convenuto, richiamando la legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, comma 62; l'entità del danno all'immagine derivante da giudicato penale di condanna si presume pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente riteneva necessaria percepita una dal congrua dipendente), riduzione della somma richiesta per danno all’immagine. La giurisprudenza vigore (28 intervenuta novembre 2012) dopo della l'entrata citata in legge afferma che la peculiare disposizione introduce una quantificazione contraria, convenuto del minima danno condannato legale, salvo all'immagine per reati prova arrecato contro la dal P.A. (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 201 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 9 del 24 2014) e presenta natura sostanziale, non processuale e retroattiva (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 68 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, n. 31 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 196 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, nn. 21 e 16 del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 395 del 2014; Sezione appello Regione Sicilia, n. 132 del 2013). Poiché le risultano condotte contestate anteriori allo all'entrata Zappaterreni in vigore della legge n. 190 del 2012, la disciplina dalla stessa recata non trova applicazione in fattispecie, non avendo natura processuale. In controversia, quindi, vengono in rilievo i criteri indicati dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 10/QM del 2003 e dalla successiva giurisprudenza contabile nonché quelli individuati unite, dalla nella Corte sentenza n. di cassazione, 15208 del Sezioni 2010 e, in particolare: la qualifica posseduta dal convenuto al momento disvalore del commesso sociale illecito; connesso alla il notevole gravità del commesso delitto e la diffusione mediatica della 25 vicenda, sfiducia elementi nelle cittadinanza tutti che ingenerano istituzioni (Corte da dei grave parte conti, della Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 68 del 2014). Alla luce dei parametri sopra indicati, il collegio ritiene equo determinare il danno in € 7.071,00, pari al triplo del danno patrimoniale in senso stretto. La gravità dei fatti non consente di ricorrere al potere riduttivo dell'addebito (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 105 del 2010; Sezione I giurisdizionale centrale, n. 117 del 2008). Peraltro, il mancato ricorso a tale potere (articoli 1, comma 1 bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, 19, comma 2, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 52, comma 2, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e 83, comma 1, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) non comporta alcun obbligo di motivazione, obbligo sussistente solo quando si faccia uso in positivo del medesimo potere (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 68 del 2009; Sezioni riunite, n. 563 del 1987). Ritenuti configurabili tutti gli elementi per 26 l’affermazione della responsabilità oggetto della domanda di parte attrice, come sostenuti dall’esame complessivo e congiunto degli atti e dei documenti di causa, ed attesa l’assenza di validi argomenti di segno contrario dimostrati dal rispetto requirente, a quelli si dedotti condanna e Angelo Zappaterreni al risarcimento, in favore della Croce Rossa italiana, 9.428,00, della importo da somma complessiva ritenersi di comprensivo € di rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza. Sono invece predetta dovuti data gli sino interessi all’effettiva legali dalla ed intera soddisfazione del credito. Le spese di liquidate giudizio, come in in favore dello dispositivo, Stato seguono e la soccombenza. Nec plus ultra. P. Q. M. definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie, per quanto di ragione, la domanda attrice e, per l’effetto C O N D A N N A Angelo Zappaterreni, nato a Roma il 17 maggio 1948, 27 al risarcimento, italiana, in favore di della € comprensiva di Rossa 9.428,00 (novemilaquattrocentoventotto/00), ritenersi Croce somma rivalutazione da monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza; sono invece predetta dovuti data gli sino interessi all’effettiva legali dalla ed intera soddisfazione del credito; liquida le spese di giudizio, in favore dello Stato e sino alla data di pubblicazione della sentenza, in € 333,46 (TRECENTOTRENTATRE/46) a carico del soccombente; manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio in data 28 ottobre 2014. L’estensore F.to Federico Pepe Il presidente F.to Luciano Calamaro Depositata in segreteria il 26/02/2015 Il direttore della segreteria F.to Dott.ssa Antonella Lanzi
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