Sezione giurisdizionale per l`Abruzzo ( PDF, 187 kB

REPUBBLICA ITALIANA
SENT. N. 26/2015
In nome del Popolo italiano
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo
composta dai seguenti magistrati:
dott. Luciano Calamaro, presidente,
dott. Federico Pepe,
consigliere relatore,
dott. Gerardo de Marco, consigliere,
ha pronunciato
S E N T E N Z A
nel
giudizio
di
responsabilità
iscritto
al
n.
19012/R del registro di segreteria e promosso dalla
Procura regionale della Corte dei conti presso la
Sezione
giurisdizionale
in
intestazione
nei
confronti di:
Angelo Zappaterreni, nato a Roma il 17 maggio 1948
ed
ivi
residente
rappresentato
e
in
via
difeso
di
Torre
dagli
Gaia,
avvocati
13,
Emilio
Bafile e Simonetta Tuccella;
uditi, alla pubblica udienza in data 28 ottobre
2014, il magistrato relatore, dott. Federico Pepe,
l’avv.
Emilio
Bafile,
per
il
convenuto,
ed
il
rappresentante del pubblico ministero, dott. Fausta
Di Grazia;
con
l’assistenza
del
segretario,
dott. Antonella
2
Lanzi;
esaminati gli atti ed i documenti della causa.
Rilevato in
F A T T O
Con atto di citazione depositato in data 22 maggio
2014,
il
Sezione
vice
procuratore
giurisdizionale
chiamava
in
qualità
giudizio
di
condannare
seguito
al
per
Angelo
generale
la
in
Regione
per
ivi
favore
la
Abruzzo
Zappaterreni,
descritta,
pagamento,
presso
nella
sentirsi
della
Croce
Rossa Italiana, della somma di € 25.357,00 (euro
venticinquemilatrecentocinquantasette/00),
quella
diversa
somma
causa,
aumentata
che
della
risulterà
in
rivalutazione
o
di
corso
di
monetaria,
nonché degli interessi legali, dalla pubblicazione
della sentenza fino al soddisfo, ed alle spese del
giudizio, in favore dello Stato.
I fatti contestati dal requirente erano i seguenti:
con
atto
dell’11
gennaio
2010
la
Procura
della
Repubblica presso il Tribunale di Roma ha chiesto
il rinvio a giudizio del dipendente della Croce
Rossa Italiana Angelo Zappaterreni – in servizio a
L’Aquila, presso il Comitato Regionale Abruzzo, con
funzioni
Raccolta
di
Direttore
Sangue
–
quale
Gestionale
imputato
di
del
Centro
peculato
e
3
truffa continuati, commessi tra il luglio 2006 ed
il maggio 2007, perché: a) “avendo a disposizione
una macchina di servizio si portava con la stessa
frequentemente
presso
la
sua
abitazione
di
Roma
facendo figurare che si recava, contrariamente al
vero, nella sede centrale della C.R.I.”; b) “perché
con artifizi e raggiri consistiti nel far intendere
che si doveva recare c/o il Comitato Centrale della
Croce Rossa Italiana di Roma, ove in realtà non si
recava
affatto,
si
assentava
ingiustificatamente
dal posto di lavoro de L’Aquila, così percependo
illecitamente le retribuzioni previste e chiedendo
altresì il rimborso delle spese dei due viaggi in
realtà non effettuati”. Il Tribunale di Roma, con
sentenza n. 1315 dell’8/18 giugno 2010 (divenuta
irrevocabile il 31 ottobre 2010), ha ritenuto il
nominato colpevole del solo reato p. e p. dagli
articoli
81
e
314
c.p.,
ascritto
al
capo
a),
condannandolo – previa concessione delle attenuanti
generiche e applicata la diminuente di rito – alla
pena di mesi quattro di reclusione, commutata nella
corrispondente
multa,
pena
nonché
pecuniaria
alla
di
pena
€
4.560,00
di
accessoria
dell’interdizione dai pubblici uffici per un anno.
Su questa premessa e tenuto conto della circostanza
4
che la sentenza penale - resa a seguito di rito
abbreviato e con le conseguenze processuali, per la
sede della responsabilità erariale, previste dagli
articoli
651
e
652
c.p.p.
–
“ha
efficacia
di
giudicato quanto all’accertamento della sussistenza
del
fatto,
della
sua
illiceità
penale
e
all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”, il
reato del quale lo Zappaterreni è stato ritenuto
colpevole
ha
provocato
all’Amministrazione
indebitamente
illecito
dipendente
datrice
sostenuto
di
un
e
un
spese
proprio
che
ha
di
bene
duplice
danno
lavoro,
per
da
sofferto
che
l’utilizzo
parte
un
ha
d’un
pregiudizio
d’immagine e di prestigio conseguente all’illiceità
perpetrata
stata
data
dal
dipendente
ampia
stesso,
risonanza
alla
quale
mediatica,
è
come
attestato dalle fonti reperite dalla Procura e rese
disponibili in allegato all’atto di citazione … Con
atto notificatogli il 5 marzo 2014, lo Zappaterreni
è stato invitato a dedurre dalla Procura regionale,
con
riferimento
al
danno
patrimoniale
causato
all’Ente sanitario, del quale era dipendente, in
conseguenza dei fatti innanzi riassunti. L’invito è
stato riscontrato con atto depositato il 3 aprile
2014,
nel
quale
l’intimato
ha
riferito
della
5
funzione
di
Direttore
Gestionale
del
Centro
Raccolta Sangue de L’Aquila attribuitagli nel 2004
- con il compito di riorganizzare e rilanciare la
struttura, unica per le trasfusioni gestita dalla
Croce
Rossa
Italiana
sul
territorio
nazionale
-
svolgendola sino al pensionamento, sopravvenuto nel
2010. Al proposito ha elencato le numerose attività
svolte e le benemerenze conseguite, tanto che nel
2011
è
rimasto
attivo
nella
funzione
come
Volontario, per mancanza di tecnici che potessero
adeguatamente
sostituirlo,
ed
è
stato
–
anche
recentemente e su richiesta dell’Ente – attivo in
qualità
di
rappresentante
della
Croce
Rossa
Italiana in importanti consessi nazionali. Dunque,
“stima
e
apprezzamento”
nei
suoi
confronti
sono
stati mostrati anche successivamente alla pronunzia
del
Giudice
inidonea
a
penale,
così
determinare
un
da
essere
quest’ultima
ipotetico
giudizio
di
responsabilità. La vicenda – peraltro – non avrebbe
avuto
alcuna
nell’ambiente
risonanza
di
lavoro,
mediatica,
dove
“neppure
invece
il
Dr.
Zappaterreni, noto per la sua serietà ed impegno,
era
e
continua
proposito
dell’addebito,
ad
essere
stimato
dell’affermata
il
sanitario
da
tutti”.
A
inconsistenza
ha
richiamata
6
giurisprudenza recente della Corte dei conti sulla
possibile
configurazione
della
responsabilità
amministrativa patrimoniale per danno all’immagine
ed al prestigio dell’Amministrazione. Richiamata,
infine, la previsione contenuta nella recente legge
6 novembre 2012, n. 190, in base alla quale il
danno all’immagine si presume – comunque – pari al
doppio del danno patrimoniale e detto che, circa
“il
preteso
prova
danno
specifica
ragione
patrimoniale”,
e
della
certa
non
della
sua
promiscuità
vi
sarebbe
entità,
in
dell’impiego
dell’automezzo da lui usato, ha concluso chiedendo
l’archiviazione del procedimento, per difetto dei
presupposti … Il pregiudizio patrimoniale sofferto
dalla Croce Rossa Italiana in dipendenza dei fatti
riconducibili
al
dipendente
Angelo
Zappaterreni,
descritti in narrativa, deriva: a) sotto il profilo
strettamente
patrimoniale,
dall’indebito
utilizzo
della vettura intestata alla Croce Rossa Italiana,
nei termini del valore dei buoni d’acquisto del
carburante da lui sottoscritti, nella misura di €
2.357,00;
b)
sotto
il
profilo
della
lesione
dell’immagine ed al prestigio dell’Amministrazione,
dalla consistente eco mediatica avuta dalla vicenda
della
quale
l’intimato
è
stato
protagonista,
da
7
stimare
equitativamente
nella
misura
di
€
23.000,00. La somma complessiva, costituente danno
erariale, è dunque di € 25.357,00. A tale proposito
conviene sin da ora siano rappresentate le ragioni
in base alle quali le considerazioni esposte dallo
Zappaterreni
in
occasione
delle
deduzioni
rassegnate a riscontro dell’invito rivoltogli nella
fase
istruttoria
del
disattendere.
A
patrimoniale.
Non
procedimento
–
Sul
ci
danno
sono
sono
da
strettamente
evidenze
dell’uso
promiscuo del veicolo di proprietà dell’Ente Croce
Rossa Italiana che lo Zappaterreni ha destinato ad
uso privato. Dunque, il calcolo effettuato dalle
Fiamme Gialle nel rapporto del giugno 2007 deve
ritenersi
attendibile
e
la
spesa
illecitamente
sostenuta dall’Amministrazione per i rimborsi del
carburante del tutto riferibile a siffatto uso non
istituzionale.
lesione
B
–
Sul
danno
dell’immagine
dell’Amministrazione. In
e
patrimoniale
del
termini
da
prestigio
generali,
quanto
alla natura di questo tipo di danno, la Procura
ritiene
analoghe
-
come
-
già
avvenuto
sufficiente
il
in
mero
altre
evenienze
richiamo
alle
sentenze della Sez. III Centrale n. 143 del 2009 e
della
Sezione
giurisdizionale
regionale
per
8
l’Umbria
n.
103
argomentativa
categoria
del
del
2012:
sulla
per
natura
pregiudizio
la
completezza
peculiare
patrimoniale
della
contenuta
nella prima e per le sottolineature relative alle
più
recenti
pronunzie,
sia
della
Corte
di
cassazione che delle Sezioni Riunite della Corte
dei
conti,
contenute
fattispecie,
ulteriori
misura
poi,
è
del
risarcimento,
La
con
contenuta
non
a
ignora
Nella
svolgere
prima
riferimento
Procura
seconda.
necessario
considerazioni: la
processuale,
danno.
nella
due
concerne
la
nella domanda
questa
che
voce
di
l’articolo
1,
comma 62, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha
aggiunto
1994,
all’articolo
n.
giudizio
20,
di
all'immagine
il
1
della
seguente
comma
responsabilità,
della
legge
1
14
sexies
l'entità
pubblica
gennaio
del
“Nel
danno
amministrazione
derivante dalla commissione di un reato contro la
stessa
pubblica
sentenza
prova
passata
contraria,
amministrazione
in
giudicato
pari
al
si
doppio
accertato
presume,
della
con
salva
somma
di
denaro o del valore patrimoniale di altra utilità
illecitamente percepita dal dipendente”, così che,
nella
prospettazione
Zappaterreni,
la
somma
pre
processuale
richiesta
in
dello
citazione
–
9
determinata in via equitativa – sarebbe eccedente
il
limite
di
legge,
poiché
superiore
al
doppio
dell’utilità che il dipendente sanitario ha tratto
dal
peculato
tuttavia,
commesso.
non
ha
Questa
determinato
osservazione,
l’effetto
di
un
ridimensionamento della domanda processuale che la
Procura
sottopone
considerazione
che
al
la
Collegio.
novella
Ciò
nella
introdotta
con
la
legge n. 190 del 2012, per la natura sostanziale,
non
processuale,
che
la
caratterizza,
impone
il
limite (nella forma della presunzione juris tantum)
con
riferimento
successivamente
ad
alla
ipotesi
sua
di
entrata
danno
in
causato
vigore,
in
applicazione dell’articolo 11, primo comma, delle
Preleggi.
Evenienza,
questa,
che
nel
caso
dello
Zappaterreni deve essere fatta risalire al tempo
del commesso peculato e dello strepitus fori che da
esso è derivato; la seconda concerne, appunto, la
dimostrazione del clamore mediatico suscitato dalla
vicenda,
negata
del
quale
l’esistenza.
il
Non
presunto
dà
qui
responsabile
conto
ha
svolgere
alcuna osservazione sull’opportunità, da parte di
Croce Rossa Italiana, di continuare ad avvalersi
della collaborazione volontaria di un ex dipendente
infedele, oggi pensionato, che ha causato anche un
10
danno patrimoniale accertato con sentenza passata
in
giudicato.
È,
quest’ultrattività
però,
evidente
della
che
ostentare
collaborazione
con
l’Amministrazione che egli ha danneggiata non può
costituire, per lo Zappaterreni, un utile elemento
di discolpa. Anche perché, contrariamente a quanto
da lui affermato in sede istruttoria, la Procura
dispone di ampia e documentata prova storica della
rilevanza mediatica – molto negativa – della sua
condotta
nella
vicenda.
Nella
documentazione
allegata alla citazione, alla quale si rinvia, sono
stati depositati vari articoli di stampa riferiti
ai fatti di causa. In particolare: Il Centro, del
10 agosto 2008; Il Messaggero, del 15 luglio 2008,
pagina 45 e 10 ottobre 2008, pagina 46; nonché il
mensile
“2
Duerighe”,
del
17
luglio
2008;
il
quotidiano sul web “il Capoluogo d’Abruzzo” del 12
novembre 2007; il blog www.stefanosalvi.it dell’11
e del 18 luglio 2008. Tutte queste fonti hanno dato
ampio conto dei fatti, come poi accertati in sede
giudiziaria penale, chiaramente indicando il nome
del
dipendente,
dell’illiceità
riprovazione
l’Ente
commessa
che
la
danneggiato
e
ben
condotta
e
le
ragioni
evidenziando
tenuta
la
dallo
Zappaterreni meritava di ricevere. La deduzione sul
11
punto offerta dal nominato è, quindi, del tutto
priva di riscontro, poiché il materiale raccolto
rende bene l’idea della percezione collettiva della
condotta dello Zappaterreni – nella società civile
e nell’Amministrazione - rispetto alla vicenda che
lo ha riguardato. Il convenuto ha agito, dunque,
non solamente in violazione della legge penale e
contro
gli
obblighi
incombevano,
ma
ha
di
servizio
contribuito
a
che
gli
realizzare
una
vanificazione delle finalità istituzionali proprie
della datrice di lavoro, poiché ha utilizzato in
proprio
state
risorse
che
–
destinate
(in
senso
assistenza
e
cura.
diversamente
lato)
Insomma:
a
–
sarebbero
finalità
spesa
illecita
di
e
disdoro istituzionale al tempo stesso. Di questi (e
altri) elementi la Procura ha tenuto conto nella
quantificazione del danno per il quale c’è domanda
risarcitoria,
come
meglio
conto della necessità
ragione
della
non
si
dirà
infra. Tenuto
– e della possibilità, in
applicabilità
alla fattispecie
del limite introdotto dalle legge n. 190 del 2012,
per
le
ragioni
quantificare
l’entità
Italiana,
già
innanzi
(necessariamente)
del
danno
a
tenore
sofferto
della
esplicitate
in
via
dalla
di
equitativa
Croce
previsione
-
Rossa
contenuta
12
nell’articolo
ispirarsi,
1226
in
giurisprudenza
altre,
Sez.
dicembre
c.c.,
primo
di
Procura
luogo,
reg.
n.
(si
la
quale
inteso
prevalente
veda,
Calabria,
1141),
ha
alla
riferimento
giur.
2002,
la
tra
le
30
maggio/17
ha
delineato
gl’indicatori in base ai quali l’attrice deve dare
contenuto
incombe
avuto
estrinseco
ei
qui
modo
all’onere
probatorio,
che
dicit. Siffatta giurisprudenza ha
di
precisare,
a
proposito
della
quantificazione del danno all’immagine, che debba
esser fatto riferimento a: «* criteri oggettivi:
gravità
dell'illecito
commesso
in
relazione allo
specifico bene tutelato ed alle modalità della sua
realizzazione; reiterazione e persistenza nel tempo
degl'illeciti
comportamenti;
entità
dell'indebito
vantaggio conseguito per il convenuto o per terzi;
entità della mancata realizzazione delle finalità
dell'Amministrazione
dell'illecito
criteri
danneggiata
comportamento
soggettivi:
per
del
effetto
dipendente;
collocazione
del
**
soggetto
nell'organizzazione amministrativa e sua capacità
di
rappresentare
l'Amministrazione;
***
criteri
sociali: capacità esponenziale dell'Amministrazione
danneggiata;
dimensioni
dell'Amministrazione,
anche
con
territoriali
riferimento
alla
13
rilevanza interna od internazionale delle funzioni
intestate; ampiezza della diffusione e del risalto
avuto dall'illecito». Come s’evince dal raffronto
tra
la
griglia
suggerita
dai
criteri
sopra
enumerati e i fatti di causa, la condotta dello
Zappaterreni produttiva del danno si colloca tra
quelle più gravemente lesive dell’Amministrazione
di
riferimento.
oggettivi,
ci
Ed
si
infatti:
imbatte
in
quanto
illeciti
ai
criteri
gravi
(il
convenuto ha poste in atto condotte configuranti
reato contro la p.a.), reiterati e protratti nel
tempo,
in
un
assistenza
àmbito
e
cura,
istituzionale
che
hanno
rivolto
procurato
ad
allo
Zappaterreni vantaggi simmetricamente illeciti (dal
peculato
il
determinando
convenuto
un
utilità;
tratto
corrispondente
l’Amministrazione,
senza
ha
pregiudizio
depauperata
quanto
ai
utilità),
per
finanziariamente
criteri
soggettivi,
all’epoca del compimento delle condotte qui prese
in considerazione lo Zappaterreni era collocato ad
un elevato livello di rappresentatività nell’Ente
d’appartenenza, per essere il Direttore Gestionale
del
Centro
Raccolta
Sangue
de
L’Aquila,
da
lui
stesso definito nelle deduzioni “l’unica struttura
trasfusionale
gestita
dalla
Croce
Rossa Italiana
14
(C.R.I.) sull’intero territorio nazionale”; quanto
ai
criteri
sociali,
fatti/reato
condannato
per
i
nella
amplificata
l’intrinseca
quali
sede
e
il
dell’Amministrazione
convenuto
penale
lesiva
rilevanza
risulta
della
della
è
dei
stato
tanto
più
reputazione
quale
era
alto
funzionario con riferimento alle ripetute finalità
proprie della stessa, collegate all’assistenza ed
alla
cura
degl’infermi.
È
incontestabile
che
la
distrazione illecita di risorse a fini individuali
ha determinato un effetto sociale del tutto opposto
alle
lavora
finalità
che
intendeva
perseguire.
l’Amministrazione
ed
Detto,
corrispondenza
intende
di
istituzionalmente
dunque,
della
datrice
della
fattispecie
piena
considerata
ai
“criteri” che la giurisprudenza ha elaborato a fini
probatori,
circa
esistenza
ed
entità
del
danno
all’immagine, va aggiunto che la Procura ha inteso
procedere alla determinazione equitativa – secondo
il
combinato
degli
articoli
1226
e
2056
c.c.
-
della misura dello stesso con il criterio della
proporzionalità
retribuzione
del
tra
valore
convenuto,
del
in
peculato
rapporto
e
alla
collocazione funzionale e organizzativa posseduta
nell’àmbito dell’Ente danneggiato … All’epoca dei
15
fatti
illeciti
dai
quali
il
danno
all’immagine
dell’Ente pubblico, era in essere il rapporto di
servizio con il convenuto, Direttore Gestionale del
Centro Raccolta Sangue de L’Aquila. Tale rapporto è
confermato
anche
condanna
commesse
per
dalla
penale,
dallo
reati
soggetti
a
considerazione
sanzione
Zappaterreni,
propri,
della
Zappaterreni
dalla
all’immagine
ed
la
illiceità
è
stata pronunciata
perpetrabili
esclusivamente da
qualificati
L’illiceità
delle
che
al
dipendenti
della
reiterata
quale
è
p.a.
condotta
derivata
prestigio
della
la
…
dello
lesione
datrice
di
lavoro è stata accertata, in via definitiva, nella
sede
penale.
carattere
Tale
elemento,
pregiudiziale
pur
nel
non
avendo
processo
per
responsabilità amministrativa patrimoniale (se non
ai
fini
dell’azionabilità
del
diritto
al
risarcimento nei termini già esplicati ad vocem),
costituisce,
formazione
ordine
posto
del
alla
dal
comunque,
vincolo
convincimento
realizzazione
primo
comma
dei
del
ai
fini
Giudice
fatti
dell’articolo
della
–
in
contestati,
651
c.p.p..
Alla ricostruzione emersa in quella sede, pertanto,
la
Procura
integralmente
rinvia,
per relationem,
anche ai fini propri di questa giurisdizione … La
16
reiterata condotta illecita dello Zappaterreni, qui
presa in considerazione, che ha prodotto la lesione
all’immagine
Italiana,
ed
al
così
prestigio
come
della
innanzi
Croce
Rossa
dimostrato,
è
riferibile unicamente al convenuto, non risultando
la lesione medesima realizzata per altra causa … La
reiterata
condotta
qualificata
permeata
evidente
dalla
considerata
da
dolo,
dev’essere
così
ricostruzione
come
della
reso
vicenda,
connotata da fatti/reato, di necessità dolosi.
In
relazione
a
tali
accadimenti,
regionale
instaurava
preliminare,
ex
art.
il
5,
la
Procura
contraddittorio
comma
1,
del
d.l.
15
legge
14
novembre
1993,
n.
453,
convertito
in
gennaio
1994,
n.
19,
invitando
il
presunto
responsabile del danno a depositare nel termine di
trenta
giorni,
presente
atto
decorrenti
…
le
dalla
proprie
notifica
deduzioni
e
del
gli
eventuali documenti che riterrà utili alla propria
difesa (invito a dedurre in data 25 febbraio 2014,
notificato il successivo 5 marzo).
Angelo Zappaterreni presentava le proprie deduzioni
in data 3 aprile 2014.
L’intimato
non
personalmente.
chiedeva
di
essere
ascoltato
17
Seguiva, come descritto in premessa, l'emissione,
in data 22 maggio 2014, dell'atto di citazione in
giudizio, notificato in data 29 maggio 2014.
Con memoria depositata in data 7 ottobre 2014, gli
avvocati Emilio Bafile e Simonetta Tuccella:
evidenziando la stima e l’apprezzamento che negli
anni la Croce Rossa Italiana ha sempre mostrato nei
confronti del Dr. Zappaterreni, tanto da delegarlo
sistematicamente,
addirittura
anche
dopo
il
pensionamento, quale rappresentante dell’Ente anche
a livello nazionale per partecipare ad incontri e
sedute
di
lavoro
che
interessano
la
C.R.I.,
precisavano che il riconoscimento ricevuto in epoca
successiva alla sentenza del Tribunale di Roma ed
al pensionamento è peraltro chiaramente sintomatico
della consapevolezza dell’importanza del contributo
apportato alla C.R.I. dal Dr. Zappaterreni durante
gli anni di servizio;
ritenevano
non
all’immagine
dimostrato
paventato
il
preteso
dall’accusa,
danno
prospettando
che al contrario l’esponente ha dato piena prova
della
stima
risultati
ricevuta
raggiunti
a
seguito
dall’Ente
dei
sotto
positivi
la
sua
direzione;
contestavano
la
quantificazione
del
danno
18
all’immagine e di quello patrimoniale;
concludevano
per
il
rigetto
della
domanda
risarcitoria.
In
occasione
della
pubblica
udienza
in
data
28
ottobre 2014, l’avv. Emilio Bafile richiamava, in
sostanza,
scritto
le
conclusioni
defensionale
ed
di
cui
al
precedente
il
pubblico
ministero
insisteva per la condanna del convenuto.
Considerato in
D I R I T T O
L’ordine
prudente
di
esame
delle
apprezzamento
questioni
del
è
giudice
rimesso
(Corte
al
dei
conti, Sezioni riunite, n. 727 del 1991).
Tanto premesso, il collegio osserva che il danno
patrimoniale in disamina costituisce precisa, grave
e
ricorrente
ipotesi
di
nocumento,
inteso
quale
perdita certa, concreta ed attuale della somma de
qua (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per
la Regione Abruzzo, nn. 56, 37 e 4 del 2014, 378
del 2011, 642 del 2004, 562 del 2003 e 163 del
2002; Sezione I giurisdizionale, nn. 104 del 1993 e
1360 del 1991).
Il danno patrimoniale in senso stretto, esattamente
quantificato in € 2.357,00, corrisponde al valore
dei
buoni
d’acquisto
del
carburante
sottoscritti
19
dallo Zappaterreni ossia alla spesa illecitamente
sostenuta dall’Amministrazione per i rimborsi del
carburante, somma del tutto riferibile ad uso non
istituzionale (atto di citazione in giudizio, pag.
5; informativa n. 5294/262 in data 3 giugno 2007
della
Guardia
di
finanza,
Nucleo
di
polizia
tributaria dell’Aquila, Sezione tutela economia),
circostanza,
peraltro,
ben
lumeggiata
dalla
sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 1315 in
data 8 giugno 2010, depositata in data 18 giugno
2010 e divenuta irrevocabile in data
2010:
l’imputato
esercitava
31 ottobre
sia
pure
temporaneamente, sull’autovettura di cui aveva la
disponibilità quale direttore del Centro raccolta
sangue di L’Aquila, una vera e propria azione uti
dominus, non giustificandosi tale uso né da ragioni
di
ufficio
ragioni
né
di
da
improvvise
assoluta
e
urgenza
imprescindibili
personale
non
altrimenti fronteggiabili nell’immediato.
Nulla quaestio sul rapporto di servizio e sul nesso
di
causalità,
manifesto,
risultando
innanzi
alla
pacifico
il
primo
consequenzialità
tra
e
i
censurati comportamenti ed il danno, il secondo.
Risulta evidente, altresì, l’antigiuridicità della
condotta,
atteso
il
cosciente,
reiterato
e
20
macroscopico
specifico
disprezzo
rapporto
dei
di
doveri
imposti
servizio,
dallo
comportamento
certamente riprovevole che trova ampia descrizione
sia
negli
accertamenti
compiuti
dagli
organi
di
polizia tributaria sia nel libello introduttivo del
giudizio
ed
efficace,
decisivo
compendio
nella
sentenza emessa dall’A.G.O. di Roma.
Incontrovertibile, sulla scorta di tali specifiche
e
concordanti
evidenze,
la
sussistenza
dell'elemento soggettivo, sotto il profilo del dolo
(art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, come sostituito dall’art. 3 del d.l. 23 ottobre
1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996,
n. 639).
Sussiste anche il danno all’immagine e, in materia,
la giurisprudenza è costante:
la
lesione
all’immagine
rileva
come
riflesso
negativo del comportamento antidoveroso (e doloso)
del soggetto incardinato nella struttura pubblica,
condotta
che
deteriora
dell’amministrazione
la
ed
offusca
quale,
per
l’immagine
definizione,
deve possedere, diffondere e difendere valori di
onestà,
correttezza,
affidabilità
(Corte
trasparenza,
dei
legalità
conti,
ed
Sezione
giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 675 del
21
2012);
a seguito della definitiva consacrazione normativa
del danno all’immagine, tale lesione è limitata ai
soli casi in cui i pubblici dipendenti siano stati
condannati
conti,
con
sentenza
Sezione
irrevocabile
giurisdizionale
(Corte
per
la
dei
Regione
Abruzzo, n. 68 del 2014);
il
diritto
delle
organizzarsi
dall’art.
ed
97
amministrazioni
agire
della
secondo
i
pubbliche
criteri
Costituzione
è
ad
dettati
l’elemento
caratterizzante della loro immagine e della loro
identità;
trattandosi
costituzionalmente
pubblico
garantito,
dipendente
un’alterazione
di
che
lo
un
interesse
ogni
leda
dell’identità
azione
si
traduce
della
del
in
pubblica
amministrazione e, più ancora, nell’apparire di una
sua
immagine
organizzata
negativa,
in
confusamente,
quanto
gestita
struttura
in
maniera
inefficiente, non responsabile né responsabilizzata
(Corte
dei
centrale,
n.
conti:
289
Sezione
del
2006;
II
giurisdizionale
Sezioni
riunite,
n.
10/QM del 2003);
si configura responsabilità per danno all’immagine
in presenza di comportamenti, relativi a vicende di
ampio
risalto
sugli
organi
di
informazione,
che
22
abbiano
leso
il
prestigio
dell’ente
locale,
intaccando la convinzione dei cittadini di poter
fare
affidamento
sulla
dell’amministrazione
credibilità
(Corte
dei
ed efficienza
conti,
Sezione
giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 1970 del
2006);
i
comportamenti
idonei
a
pregiudicare l’immagine
esterna dell’amministrazione intaccano la fiducia
della collettività nell’imparzialità e correttezza
dei
pubblici
dalla
funzionari,
diffusione
a
pregiudizio
mezzo
stampa
aggravato
della
notizia
(Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la
Regione Trentino Alto Adige, n. 50 del 2006);
il danno all’immagine si concreta nel momento in
cui
vengono
portati
comportamenti
a
conoscenza
pregiudizievoli
del
per
pubblico
il
prestigio
dell’amministrazione tenuti da soggetto in rapporto
di servizio con la stessa (Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale
per
la
Regione
Friuli
Venezia
Giulia, n. 228 del 2006).
Autorevole dottrina non è da meno e sottolinea che
il
danno
in
disamina
deriva
dalla
necessità
di
rinnovare nella sua interezza il prestigio della
pubblica
amministrazione,
scosso
dal
discredito
provocato da vicende generalmente enfatizzate dalla
23
stampa,
collegato
ai
comportamenti
illeciti
del
responsabile.
Evidente,
pertanto,
all’immagine,
dettagliato
(articoli
la
anche
per
risalto
di
denunciata
effetto
delle
stampa,
del
lesione
diffuso
specifiche
quotidiani
e
e
vicende
siti
web,
in
allegato alla nota di deposito n. 1 in data 21
maggio 2014 della Procura regionale).
Inoltre,
il
convenuto,
richiamando
la
legge
6
novembre 2012, n. 190 (art. 1, comma 62; l'entità
del
danno
all'immagine
derivante
da
giudicato
penale di condanna si presume pari al doppio della
somma di denaro o del valore patrimoniale di altra
utilità
illecitamente
riteneva
necessaria
percepita
una
dal
congrua
dipendente),
riduzione
della
somma richiesta per danno all’immagine.
La
giurisprudenza
vigore
(28
intervenuta
novembre
2012)
dopo
della
l'entrata
citata
in
legge
afferma che la peculiare disposizione introduce una
quantificazione
contraria,
convenuto
del
minima
danno
condannato
legale,
salvo
all'immagine
per
reati
prova
arrecato
contro
la
dal
P.A.
(Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la
Regione
Lazio,
n.
201
del
2014;
Sezione
giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 9 del
24
2014)
e
presenta
natura
sostanziale,
non
processuale e retroattiva (Corte dei conti: Sezione
giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 68 del
2014;
Sezione
giurisdizionale
per
la
Regione
Campania, n. 31 del 2014; Sezione giurisdizionale
per la Regione Veneto, n. 196 del 2014; Sezione
giurisdizionale per la Regione Marche, nn. 21 e 16
del 2014; Sezione giurisdizionale per la Regione
Lazio, n.
395 del 2014; Sezione appello Regione
Sicilia, n. 132 del 2013).
Poiché
le
risultano
condotte
contestate
anteriori
allo
all'entrata
Zappaterreni
in
vigore
della
legge n. 190 del 2012, la disciplina dalla stessa
recata non trova applicazione in fattispecie, non
avendo natura processuale.
In
controversia,
quindi,
vengono
in
rilievo
i
criteri indicati dalle Sezioni Riunite di questa
Corte
nella
sentenza
n.
10/QM
del
2003
e
dalla
successiva giurisprudenza contabile nonché quelli
individuati
unite,
dalla
nella
Corte
sentenza
n.
di
cassazione,
15208
del
Sezioni
2010
e,
in
particolare: la qualifica posseduta dal convenuto
al
momento
disvalore
del
commesso
sociale
illecito;
connesso
alla
il
notevole
gravità
del
commesso delitto e la diffusione mediatica della
25
vicenda,
sfiducia
elementi
nelle
cittadinanza
tutti
che
ingenerano
istituzioni
(Corte
da
dei
grave
parte
conti,
della
Sezione
giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 68 del
2014).
Alla luce dei parametri sopra indicati, il collegio
ritiene equo determinare il danno in € 7.071,00,
pari
al
triplo
del
danno
patrimoniale
in
senso
stretto.
La gravità dei fatti non consente di ricorrere al
potere
riduttivo
dell'addebito
(Corte
dei conti:
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n.
105 del 2010; Sezione I giurisdizionale centrale,
n. 117 del 2008).
Peraltro,
il
mancato
ricorso
a
tale
potere
(articoli 1, comma 1 bis, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, 19, comma 2, del d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, 52, comma 2, del r.d. 12 luglio 1934,
n. 1214 e 83, comma 1, del r.d. 18 novembre 1923,
n. 2440) non comporta alcun obbligo di motivazione,
obbligo sussistente solo quando si faccia uso in
positivo
del
medesimo
potere
(Corte
dei
conti:
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n.
68 del 2009; Sezioni riunite, n. 563 del 1987).
Ritenuti
configurabili
tutti
gli
elementi
per
26
l’affermazione della responsabilità oggetto della
domanda di parte attrice, come sostenuti dall’esame
complessivo e congiunto degli atti e dei documenti
di causa, ed attesa l’assenza di validi argomenti
di
segno
contrario
dimostrati
dal
rispetto
requirente,
a
quelli
si
dedotti
condanna
e
Angelo
Zappaterreni al risarcimento, in favore della Croce
Rossa
italiana,
9.428,00,
della
importo
da
somma
complessiva
ritenersi
di
comprensivo
€
di
rivalutazione monetaria fino alla data di deposito
della presente sentenza.
Sono
invece
predetta
dovuti
data
gli
sino
interessi
all’effettiva
legali
dalla
ed
intera
soddisfazione del credito.
Le
spese
di
liquidate
giudizio,
come
in
in
favore
dello
dispositivo,
Stato
seguono
e
la
soccombenza.
Nec plus ultra.
P. Q. M.
definitivamente
pronunciando,
respinta
ogni
contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie,
per quanto di ragione, la domanda attrice e, per
l’effetto
C O N D A N N A
Angelo Zappaterreni, nato a Roma il 17 maggio 1948,
27
al
risarcimento,
italiana,
in
favore
di
della
€
comprensiva
di
Rossa
9.428,00
(novemilaquattrocentoventotto/00),
ritenersi
Croce
somma
rivalutazione
da
monetaria
fino alla data di deposito della presente sentenza;
sono
invece
predetta
dovuti
data
gli
sino
interessi
all’effettiva
legali
dalla
ed
intera
soddisfazione del credito;
liquida le spese di giudizio, in favore dello Stato
e sino alla data di pubblicazione della sentenza,
in € 333,46 (TRECENTOTRENTATRE/46)
a carico del soccombente;
manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio
in data 28 ottobre 2014.
L’estensore
F.to Federico Pepe
Il presidente
F.to Luciano Calamaro
Depositata in segreteria il 26/02/2015
Il direttore della segreteria
F.to Dott.ssa Antonella Lanzi