Prontuario Delle Violazioni e Delle Sanzioni

Prontuario
Delle Violazioni e Delle Sanzioni Sulla Caccia e sulla pesca
Parte Penale
A cura di Carmine Levato
1
1.
Premessa
La caccia nel nostro paese è disciplinata da una legge dello Stato e dalle leggi di ciascuna
Regione, secondo il disposto dell'art. 117 della Costituzione Italiana, che prevede che la
materia caccia (con altre) è trasferita alle Regioni e (alle Provincie) queste provvedono a
legiferare nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
La legge nazionale che fissa i principi fondamentali è la legge n. 157 del 11.2.1992, che si
colloca appunto tra quelle indicate come leggi quadro o cornice o norma-principio chiamate a
fissare le grandi linee della normativa che regola un determinato settore, ad individuare gli
interessi nazionali irrinunciabili e a dettare i criteri per l'attuazione in sede locale delle
direttive comunitarie. E' insomma la cornice entro la quale le Regioni debbono legiferare. A
differenza delle Regioni a statuto ordinario, quelle a statuto speciale nell'emanare le loro
leggi sono tenute ad osservare soltanto i principi più importanti, con l'obbligo comunque di
non violare i principi generali della legge statale.
2
2.
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”
Articolo 1 della legge 157/1992: “L a fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed
è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale”. Conviene partire proprio
da questo principio per comprendere la portata di questa legge, che ha definitivamente sancito
lo status di bene prezioso e indisponibile degli animali selvatici.
Già affermato dalla precedente legge, la n. 968 del 1977, lo status della fauna quale
patrimonio indisponibile della collettività è la garanzia fondamentale perché essa possa essere
oggetto di conservazione e tutele adeguate. In passato, gli animali selvatici erano “res
nullius”, cosa di nessuno, oggetti dei quali chiunque, sebbene secondo determinate regole,
poteva disporne. La crisi che nel tempo ha colpito molte specie animali – con la caccia
eccessiva o la distruzione degli habitat – ha spinto la comunità internazionale, e molte
comunità nazionali, a prevedere un sistema diverso, fondato sul principio dell’indisponibilità
e di una più ampia protezione.
È quanto accaduto anche in Italia, dove la fauna selvatica da “cosa di nessuno” è diventata un
bene collettivo da tutelare.
La legge n. 157/1992, che recepisce buona parte della Direttiva Uccelli, ha proprio il compito
di tutelare gli animali selvatici e regolamentare la caccia (la forma più diretta e diffusa di
abbattimento degli animali selvatici) in modo che essa si svolga senza pregiudicare la
conservazione di specie e popolazioni: rispettando i periodi consoni, evitando di esercitarsi su
specie in stato di conservazione negativo, utilizzando mezzi e sistemi adeguati. In definitiva,
potendo svolgersi solo se realmente “sostenibile” e in una disciplina “concessoria” (cioè, “per
una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti
previsti dalla presente legge”).
Composta da 38 articoli (i 37 originari più l’articolo 19 bis, introdotto nel 2002), la 157/1992
è una legge molto articolata, che funziona come “legge quadro”, cioè riferimento giuridico
entro cui le regioni devono muoversi con le proprie normative di recepimento. Va infatti
ricordato, in proposito, che la Costituzione italiana (e la stessa legge 157) assegna alle regioni
i compiti di attuazione della materia venatoria, lasciando tuttavia in capo allo Stato il compito
primario di tutelare la fauna e la biodiversità in genere (articolo 117, 2, lettera s della
Costituzione), stabilendo le misure minime e insormontabili di tutela.
L’articolo 1 della legge 157/1992 sancisce i principi generali, gli strumenti di protezione (ad
esempio la tutela delle rotte di migrazione) e i recepimenti delle normative internazionali.
L’articolo 2 afferma che tutte le specie di uccelli e mammiferi – la cosiddetta fauna
“omeoterma” – viventi nel territorio nazionale, sono protette, elencando anche quelle specie
che godono di protezione particolare.
I temi della cattura e dell’utilizzo degli uccelli sono trattati agli articoli 4, 5 e 6 (divieto di
uccellagione, regolamentazione della cattura temporanea e dell’uso dei richiami vivi).
L’articolo 7 individua nell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), oggi ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) l’autorità scientifica nazionale
deputata a fornire la consulenza e i pareri sulle varie pratiche di gestione e utilizzo della
fauna, nonché a incrementare le conoscenze su fauna e habitat naturali, mentre l’articolo 8
istituisce il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale quale organismo consultivo di
carattere istituzionale e sociale (oltre a ministeri e soggetti tecnici, ne fanno parte anche
associazioni venatorie, ambientaliste e agricole).
3
Gli articoli dal 9 al 16 si occupano della programmazione e dell’esercizio dell’attività
venatoria (territori, mezzi, gestione programmata). Da segnalare la “quota” di aree di
protezione, che non può scendere sotto una certa soglia in tutte le regioni (il 10% sulle Alpi, il
20% negli altri territori nazionali). Sono i Piani faunistico-venatori, predisposti dalle regioni,
a doversi occupare del rispetto di tali soglie, oltre a dover fare attenzione che le popolazioni
delle specie cacciabili non scendano al di sotto della dimensione ottimale.
L’articolo 842 del Codice Civile che, in combinato disposto con la legge 157, permette ai
cacciatori l’accesso ai fondi privati a prescindere dalla volontà del proprietario o del
conduttori del fondo. Per impedirlo, il proprietario/conduttore è costretto a chiedere che il
proprio terreno sia escluso dalla pianificazione venatoria entro trenta giorni dalla
pubblicazione del Piano Faunistico Venatorio, sempre che la richiesta non contrasti con la
pianificazione stessa. Si tratta di una strada piuttosto complicata e con poche possibilità di
successo. Ragion per cui al il proprietario/conduttore, per impedire l’accesso dei cacciatori,
non resta che ricorrere (se ne ha la possibilità economica) alla recinzione e tabellazione
previste dalla legge.
L’articolo 18 elenca le specie cacciabili e i tempi di caccia: si possono cacciare solo
determinate specie e solo in determinati periodi dell’anno, con i calendari venatori regionali
da sottoporre al parere dell’autorità scientifica nazionale (ISPRA).
Gli articoli 19 e il 19 bis prevedono rispettivamente le attività di controllo della fauna e i
meccanismi di deroga.
I divieti sono sanciti all’articolo 21, mentre gli articoli dal 27 al 33 sono dedicati ai temi della
vigilanza e delle sanzioni per chi trasgredisce la legge.
In chiusura della legge l’articolo 35 che prevede la relazione sullo stato di attuazione delle sue
norme, da realizzarsi attraverso le regioni e le amministrazioni centrali.
In definitiva, la 157 è soprattutto una legge sulla regolamentazione dell’attività venatoria,
restando quindi viva l’esigenza di maggiori e più ampie previsioni tecnico-giuridiche su vari
aspetti legati alla conservazione della natura. Le integrazioni alla legge, avvenute con la legge
Comunitaria 2009 in risposta alle richieste della Commissione europea, hanno tuttavia
introdotto alcuni nuovi e fondamentali passaggi per la conservazione della fauna, tra cui la
necessità di mantenere o riportare le popolazioni di uccelli ad uno stato di conservazione
soddisfacente (articolo 1, comma 1 bis), o il divieto di cacciare durante le fasi di riproduzione,
dipendenza e migrazione prenuziale degli uccelli (articolo 18, comma 1 bis).
4
3.
Schematizzazione delle Violazioni Penali
RE ATO
CO N T RAVV E N ZI O N A L E
NO RM E PE NA L I D A
CI TAR E N E LL A
CO M UNI C A ZI O N E D Ì
NO TI ZI A DÌ R EATO
Esercizio di caccia in
periodo di divieto
generale,
intercorrente tra la
data di chiusura e la
data di apertura
fissata dall’art. 18
Art t . 1 8 ,
3 0 – 1 °co mma l et t . a .
+
Abbattimento, cattura
o detenzione di
mammiferi o uccelli
compresi nell’elenco
di cui all’art. 2 –
specie
particolarmente
protette.
Artt. 2,
30,1°comma –lett.b)
Eventuali norme
regionali restrittive
dei periodi di caccia
5
ENTITA’
DELLA PENA
Arresto da tre
mesi ad un
anno o
ammenda da
€ 929,00 ad
€ 2582,00
Arresto da
due a otto
mesi o
ammenda da
€ 774,00 ad
€ 2065,00
OSSERVAZIONI
- Se qu e st ro d i a r mi , f a una
e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso
ca n i
e
r ic hia mi
v iv i
a ut o r.)
-In
ca so
di
ma nc a t a
o bla zio ne en t ro 3 0 g io rni ,
co mu n ica zio ne
al
Q ue st o re
da
p a rt e
del l’ o rg a no
a cc ert a t o re,
pe r ev e nt ua le so sp en si o ne
ca ut e la re de lla li ce nza .
- I n ca so d i co n da nna
def in. , so s pe n sio ne d ella
lic en za di po rt o d i f u cil e
pe r uso ca c ia , pe r u n
per io do da 1 a 3 a n ni ( a rt .
3 2 – 1 ° co mma le t t . a ) . I n
ca so
di
reci d iv a
esc l us io ne def in it iv a d ella
co nc es s io n e ( a rt . 3 2 – 1 °
co mma let t . c) .
Co nf i sca a r mi e mez zi di
ca ccia
in
ca so
di
co n da n na
( a rt .
28,
seco n do co mma ) .
- Se qu e st ro d i a r mi , f a una
e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso
ca n i
e
r ic hia mi
v iv i
a ut o r.)
-In
ca so
di
ma nc a t a
o bla zio ne en t ro 3 0 g io rni ,
co mu n ica zio ne
al
Q ue st o re
da
p a rt e
del l’ o rg a no
a cc ert a t o re,
pe r ev e nt ua le so sp en si o ne
ca ut e la re de lla li ce nza .
Co mu n ica zio ne
al
Q ue st o re
da
p a rt e
del l’ o rg a no a cc ert a t t o re,
pe r ev e nt ua le so sp en si o ne
ca ut e la re de lla li ce nza .
- I n ca so d i co n da nna
def in. , so s pe n sio ne d ella
lic en za di po rt o d i f u cil e
pe r uso ca c ia , pe r u n
per io do da 1 a 3 a n ni ( a rt .
3 2 – 1 ° co mma le t t . a ) . I n
ca so
di
reci d iv a
esc l us io ne def in it iv a d ella
co nc es s io n e ( a rt . 3 2 – 1 °
co mma let t . c) .
Co nf i sca a r mi e mez zi di
ca ccia
in
ca so
di
co n da n na
( a rt .
28,
Abbattimento, cattura
o detenzione di
esemplare di orso,
stambecco, camoscio
d’Abruzzo, muflone
sardo.
Artt. 2,
30,1°comma –lett.c)
Arresto da tre
mesi ad un
anno o
ammenda da
€ 1032,00 ad
€ 6197,00
Esercizio di caccia in
parchi nazionali,
parchi naturali
regionali, riserve
naturali, oasi di
protezione, ZRC, in
parchi e giardini
urbani, o in terreni
adibiti ad attività
sportive.
Artt. 21, 1° comma
– lett. a), per parchi
e giardini urbanie
aree sportive
-lett. b), per parchi
naturali nazionali e
regionali, o riserve
naturali
-lett. c) per oasi o
zrc.
+
Arresto fino a
sei mesi e
ammenda da
€ 464,00 ad
€ 1549,00
Art.30 , 1° comma –
lett. d)
6
seco n do co mma ) .
- Se qu e st ro d i a r mi , f a una
e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso
ca n i
e
r ic hia mi
v iv i
a ut o r.)
No n
è
a mme s sa
l’ o b la z io n e.
- Co mu n i ca zio ne
al
Q ue st o re
da
p a rt e
del l’ o rg a no
a cc ert a t o re,
pe r ev e nt ua le so sp en si o ne
ca ut e la re de lla li ce nza .
- I n ca so d i co n da nna
def in. , so s pe n sio ne d ella
lic en za di po rt o d i f u cil e
pe r u so ca cia e ma nc a t o
rila sc io , pe r 1 0 a n ni. ,
( a rt . 3 2 – 1 ° co mma - l et t .
b.) I n ca so d i reci d iv a
esc l us io ne def in it iv a d ella
co nc es s io n e ( a rt . 3 2 – 1 °
co mma let t . c) .
Co nf i sca a r mi e mez zi di
ca ccia
in
ca so
di
co n da n na
( a rt .
28,
seco n do co mma ) .
- Se qu e st ro d i a r mi , f a una
e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso
ca n i
e
r ic hia mi
v iv i
a ut o r.)
-In
ca so
di
ma nc a t a
o bla zio ne en t ro 3 0 g io rni ,
co mu n ica zio ne
al
Q ue st o re
da
p a rt e
del l’ o rg a no
a cc ert a t o re,
pe r ev e nt ua le so sp en si o ne
ca ut e la re de lla li ce nza .
- I n ca so d i co n da nna
def in. , so s pe n sio ne d ella
lic en za di po rt o d i f u cil e
pe r u so ca ccia , pe r un
per io do da 1 a 3 a n ni ( a rt .
3 2 – 1 ° co mma le t t . a ) . I n
ca so di rec id iv a , rev o c a e
div iet o di r ila sc io l ice nza
di ca c cia p e r 1 0 a nn i
( a rt . 3 2 – 1 ° co mma l et t .
b) .
Co nf i sca a r mi e mez zi di
ca ccia
in
ca so
di
co n da n na
( a rt .
28,
seco n do co mma ) .
Esercizio dell’
uccellagione e cattura
difauna selvatica con
impiego di reti
Art t . 3 ,
3 0 – 1 °co mma l et t . e .
Arresto fino
ad un anno o
ammenda da
€ 774,00 ad
€ 2065,00
Esercizio della caccia
nei giorni di silenzio
venatorio (martedi e
venerdi).
Artt. 18,5°comma
30,1°comma –lett.f)
Arresto fino a
tre mesi o
ammenda fino
ad€ 516,00
Abbattimento, cattura
o detenzione di
esemplari della
tipicafauna
stanziabile alpina(non
inclusi nell’elenco
delle specie
particolarmente
protette). Di cui sia
vietato l’abbattimento
Abbattimento,cattura
o detenzione di
mammiferi o uccelli
non cacciabili
Art. 30,1 comma
lett.g)
Ammenda fino
ad
€ 3098,00
Artt. 18,ovvero
specifica norma del
calendario ven.reg.
o della legge
venatoria regionale
+
30,1°comma-lett.h)
Ammenda fino
ad € 1549,00
- Se qu e st ro d i a r mi , f a una
e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso
ca n i
e
r ic hia mi
v iv i
a ut o r.)
-In
ca so
di
ma nc a t a
o bla zio ne en t ro 3 0 g io rni ,
co mu n ica zio ne
al
Q ue st o re
da
p a rt e
del l’ o rg a no
a cc ert a t o re,
pe r ev e nt ua le so sp en si o ne
ca ut e la re de lla li ce nza .
- I n ca so d i co n da nna
def in.
,
rev o ca
d ella
lic en za di po rt o d i f u cil e
pe r u so ca cia e ma nc a t o
rila sc io pe r 1 0 a n n i, ( a rt .
3 2 – 1 ° co mma let t . b) . In
ca so
di
reci d iv a
esc l us io ne def in it iv a d ella
co nc es s io n e ( a rt . 3 2 – 1 °
co mma let t . c) .
Co nf i sca a r mi e mez zi di
ca ccia
in
ca so
di
co n da n na
( a rt .
28,
seco n do co mma ) .
- Se qu e st ro d i a r mi , f a una
e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso
ca n i
e
r ic hia mi
v iv i
a ut o r.)
- I n ca so d i rec id iv a , d o po
la co nda n na def in it i v a ,
so sp en sio ne de lla l ice nza
di ca cc ia p e r u n per i o do
da 1 a 3 a n ni.
- Si v e do no ev e nt ua l i a lt ri
g io r ni
di
si le nzi o
v ena t o r io a g g iu nt i d a lle
Reg io n i.
- Se qu e st ro d i a r mi , f a una
e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso
ca n i
e
r ic hia mi
v iv i
a ut o r.)
- I n ca so d i rec id iv a , d o po
la co nda n na def in it i v a ,
so sp en sio ne de lla l ice nza
di ca cc ia p e r u n per i o do
da 1 a 3 a n ni.
- S e q u e s t r o di a r mi , f a u n a e
me z z i di c a c c i a ( e s c l u s o c a n i
e r i c hi a mi vi vi a u t o r. )
- I n c as o di r e c i di v a, d o p o l a
condanna
d e f i ni t i v a,
s o s p e ns i o n e d e l l a l i c e nz a di
c a c c i a p e r u n p e r i o do d a 1 a
3 a n ni .
- D i s p o s i z i o n e a p pl i c a bi l e
a n c he pe r l e s p e c i e p ro t et t e
a l l iv e llo reg io na l e ( a rt .
3 0 , Pri mo ca po v er so ) .
7
Abattimento,catturao
detenzione di uccelli
appartenenti alla
famiglia dei
Fringilidi,in numero
superiore a 5
Art.18(e succ.mod.),
30,1°comma-lett.h
Ammenda fino
ad € 1549,00
Caccia con mezzi
vietati;ad es.:
Violaz.art 21, 1° c lettu):
-uso munizione
spezzata nella caccia
agli ungulati
-uso di esche o
bocconi avvelenati
-uso di vischio o altre
sostanze adesive
-uso di trappole,
tagliole, lacci,
archetti o congegni
similari
-impiego di civette
-uso armi da sparo
munite di silenziatore
-uso armi da sparo
con scatto provocato
dalla preda
-impiego di balestre.
Violaz.art.13
-uso fucili a canna
liscia contenenti o atti
a contenere piu’ di 3
colpi
complessivamente;
-uso di armi e
munizioni di tipo o
calibro non ammesso
Utilizzare, a scopo
venatorio, scafandri o
tute impermeabili da
sommozzatore negli
specchi o corsi
d’acqua
Art.30,1°comma Lett.h)
Ammenda fino
ad € 1549,00
Art.21
1°comma
Lett.h),
Art.30,1°comma Lett.h)
Ammenda fino
ad € 1549,00
8
- Se qu e st ro d i a r mi , f a una
e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso
ca n i
e
r ic hia mi
v iv i
a ut o r.)
- I n ca so d i rec id iv a , d o po
la co nda n na def in it i v a ,
so sp en sio ne de lla l ice nza
di ca cc ia p e r u n per i o do
da 1 a 3 a n ni.
- Se qu e st ro d i a r mi , f a una
e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso
ca n i
e
r ic hia mi
v iv i
a ut o r.)
- I n ca so d i rec id iv a , d o po
la co nda n na def in it i v a ,
so sp en sio ne de lla l ice nza
di ca cc ia p e r u n per i o do
da 1 a 3 a n ni.
- Se qu e st ro d i a r mi , f a una
e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso
ca n i
e
r ic hia mi
v iv i
a ut o r.)
- I n ca so d i rec id iv a , d o po
la co nda n na def in it i v a ,
so sp en sio ne de lla l ice nza
di ca cc ia p e r u n per i o do
da 1 a 3 a n ni.
Esercizio di caccia
con ausilio come
richiami di uccelli
vivi accecati o
mutilati ovvero legati
Per le ali.
Art t . 2 1 ,1 ° co mma - let t .
r)
3 0 ,1 °co mma - l et t . h)
Ammenda fino
ad € 1549,00
Esercizio della caccia
con ausilio come
richiami acustici a
funzionamento
meccanico,elettromag
netico,con o senza
amplificazione del
suono
Art t . 2 1 ,1 ° co mma - let t .
r)
3 0 ,1 °co mma - l et t . h)
Ammenda fino
ad € 1549,00
Esercizio della caccia
sparando da
autoveicoli, da
natanti o da
aeromobili
Artt. 21,1°comma lett. r.)
30,1°comma –lett.i)
Arresto fino a
tre mesi o
ammenda sino
€ 2065,00
Porre in commercio o
detenere a tal fine
fauna selvatica, in
Violazione della
Legge 157/92
Art.
30,1° comma–lett. l)
9
Arresto da sei
mesi o
l’ammenda da
€ 516,00 ad
€ 2065,00,
Pene
raddoppiate
se il fatto
riguarda la
fauna di cui
All’art.30,
lettere
b),c)eg).
- Se qu e st ro d i a r mi , f a una
e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso
ca n i
e
r ic hia mi
v iv i
a ut o r.)
- I n ca so di rec id iv a , d o po
la co nda n na def in it i v a ,
so sp en sio ne de lla l ice nza
di ca cc ia p e r u n per i o do
da 1 a 3 a n ni.
- Se qu e st ro e co n f i sca dei
ric hia mi .
- Se q ue st ro di a r mi , f a una
e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso
ca n i
e
r ic hia mi
v iv i
a ut o r.)
- I n ca so di rec id iv a , d o po
la co nda n na def in it i v a ,
so sp en sio ne de lla l ice nza
di ca cc ia p e r u n per i o do
da 1 a 3 a n ni.
- Se qu e st ro e co n f i sca dei
ric hia mi .
- Se qu e st ro d i a r mi , f a una
e mez zi d i ca cc ia ( e s cl uso
ca n i
e
r ic hia mi
v iv i
a ut o r.)
-In
ca so
di
ma n ca t a l’ o b la zio ne e n t ro
3 0 g io rn i co mu n i ca zi o ne
a l Q ue st o re da p a rt e
del l’ o rg a no
a cc ert a t o re,
pe r ev e nt ua le so sp en si o ne
ca ut e la re de lla li ce nza .
- I n ca so d i co n da nna
def in. , so s pe n sio ne d ella
lic en za di po rt o d i f u cil e
pe r u so ca cia pe r u n
per io do da 1 a 3 a n ni ( a rt .
3 2 – 1 ° co mma - le t t . a . ) I n
ca so di rec id iv a , rev o c a e
div iet o di r ila sc io l ice nza
di ca cc ia pe r 1 0 a nn i ( a rt .
3 2 – 1 ° co mma let t . b) .
- Se qu e st ro
f a una
int eres sa t a ;
- I n ca so di co n da nna
def in it iv a ,
c hi us ura
del l’ e se rciz io
o
so sp en sio ne
p ro v v e di me nt o
a ut o r izza t o rio pe r 1 mese ;
in ca so d i re ci div a il
per io do sa rà da 2 a 4
me s i .
( a rt . 3 2 – 1 ° co mma l et t .
d) .
Tassidermia nei
confronti di specie
protette o in
violazione della legge
157/92
Art.30,2°comma
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me d e si me
sa n zio ni p ena li
pe r
l’ a b ba t t i me nt o
deg li st e s si
a ni ma l i le c u i
spo g li e so no
o g g et t o d el
t ra t t a me nt o
t a s si de mi co o di
i mb a l sa ma z io n e
So no
fatte
sa lv e
le
sa n zio ni
a mmi n i st ra t iv e
di c ui a l l’ LR 2 9 /9 4 ) . Vedi
a nc he
il
ca p it o lo :
“ TA S SI D EM IA” .
Rimozione,
danneggiamento o
rendere inidonee le
tabbelle
leggittimamente
apposte ai sensi di
legge
Inosservanza delle
prescrizioni
dall’Autorita’ di PS
nella licenza di porto
di fucile;es.:
obbligo lenti da vista
Art.21-1àcommaLett.dd),ed art.635
Del C.P.
Reclusione da
sei mesi a tre
anni
Si
v eda no
a nc he
le
sp ec if ic he
sa nzi o ni
a mmi n i st ra t iv e reg io n a li,
p rev i st e
da ll ’ a rt .
31
seco n do co mma , pe r g li
a bu s i de i p ro pri et a r i e
co n dut t o ri
n ella
t a be lla z io ne de i f o nd i.
Artt.9e 17 del
R.D. 18/6/1931
n.773
(T.U.L.P.S.)
Arresto fino a
tre mesi o
Ammenda fino
ad € 206,00
4. Giurisprudenza. Si trascrivo alcune sentenze d’interesse per le Guardie
Ecozoofile.
a) Polizia giudiziaria. Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
Le competenze di polizia giudiziaria spettanti, quali agenti di P.G., alle guardie particolari
giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute (art. 6, l. 20 luglio 2004, n.
189), si estendono alla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione. (Nella
specie la Corte ha riconosciuto la legittimazione ad eseguire il sequestro di animali esotici,
per violazione dell'art. 544 ter, cod. pen., agli agenti della L.I.D.A.) Cass. Sez. III n. 28727
del 19 luglio 2011 (CC 18 mag. 2011) Pres.Ferrua Est.Mulliri Ric.P.M. in proc.
Scoppetta;
b) CORTE DI CASSAZIONE, sezione terza penale, sentenza n. 5035 del 9 febbraio 2012.
La cattura, l'abbattimento o la detenzione anche di un solo esemplare di volatile
appartenente alla famiglia dei fringillidi configura il reato di violazione del divieto assoluto
di caccia in qualsiasi periodo dell'anno, in quanto detta famiglia di volatili è stata esclusa
dall'elenco delle specie cacciabili dal D.P.C.M. 22 novembre 1993, che ha attuato, ai sensi
della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 18, comma 3, le modifiche intervenute in
ambito comunitario relativamente all'elenco delle specie cacciabili. Tuttavia, ai sensi della
Legge n. 157 del 1992, articolo 19 bis, le regioni possono emanare disposizioni che
derogano al divieto di caccia di determinate specie nei limiti e con l'osservanza delle
prescrizioni previste dalla norma. In difetto di norme derogatorie regionali il fatto integra
l'ipotesi di reato di cui alla Legge n. 157 del 1992, articolo 30, comma 1, lettera h).
10
c) CACCIA - AREE PROTETTE - Introduzione non autorizzata di armi - Effettivo
esercizio venatorio - Accertamento - Esclusione - Presunzione un pericolo per il bene
protetto - Sussistenza - Arma smontata - Configurabilità. La presenza indebita di
un'arma in un'area protetta è ritenuta in via astratta e di non superabile presunzione un
pericolo per il bene protetto, sicché, il reato si consuma attraverso la semplice introduzione
non autorizzata dell'arma, avendo la legge disposto una difesa per così dire a monte della
fauna protetta, con la esclusione della necessità di qualsivoglia accertamento circa
l'effettivo esercizio venatorio. Né può in alcun modo rilevare che l'arma fosse smontata
posto che anche in tal modo essa, una volta ricomposta con una operazione tutt'altro che
disagevole o complicata, era pur sempre in grado di costituire una minaccia al bene che la
norma intende tutelare. Pres. Altieri, Est. Mancini, Ric. Perrone. CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez. III, 20/06/2008 (Ud. 6/02/2008), Sentenza n. 25215
d) CACCIA - Esercizio venatorio in area protetta - Assenza di tabellazione - Ininfluenza
- Artt. 21 lett. c) e 30 co. 1 lett. d) L. n. 157/1992 - Fattispecie. In materia di esercizio
venatorio, un'area protetta non necessita di tabellazioni in quanto istituita con appositi
provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, pertanto, non é invocabile la buona
fede in ordine all'esercizio della caccia all'interno della stessa regolarmente istituita (Cass.
sez. III, 26.1.06, n. 5489). Nella fattispecie gli accusati furono sorpresi "in atteggiamento di
caccia all'interno dell’oasi denominata "S. Totaro" in agro di Francavilla Fontana" inoltre,
"nei pressi della loro postazione la Polizia Forestale rinvenne dei carnieri che contenevano
cartucce ed alcuni esemplari di avifauna migratoria precedentemente abbattuti". Pres.
Vitalone, Est. I.Mùlliri, Ric. Ferretti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
27/02/2009 (Ud. 20/11/2008), Sentenza n. 8839
e) CACCIA - Attività di uccellagione - Configurabilità del reato - Art. 30 lett. e) L.
n.157/92 e s.m.. In materia di caccia, sussiste l'attività di uccellagione - vietata in modo
assoluto dalla disciplina di cui alla L. 157/92 e punita ex art. 30 lett. e) - allorquando lo
strumento utilizzato presenta una particolare offensività, perché diretto alla cattura
indiscriminata (ossia in massa o non selettiva) di volatili, ivi compresi quelli dei quali è
vietata la cattura, con conseguente possibilità di determinare localmente l'estinzione della
specie [conf.: Cass. Sez. III Sent. n, 17272, ric. Del Pesce; Cass. Sez. III Sent. n. 6334;
Cass. Sez. III Sent. n. 2423 del 12/03/97, ric. Carlisso; Cass. Sez. III Sent. n. 4918 del
16/05/98, ric. Giusti; Cass. Sez. III Sent. n. 9607 del 27/07/99]. Pres. Lupo, Est. Gentile,
Ric. Locatelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud.
03/02/2009), Sentenza n. 10528
f)
CACCIA - Abbattimento di frosoni - Reato di cui agli artt. 30 c. 1 lett. b) e 2 , L.
n.157/1992 - Configurabilità - Sequestro del fucile e confisca obbligatoria in caso di
condanna - Art. 19 bis L. n. 157/1992 inserito con l'art. 1 L. n. 221/2002 - Art. 9 Dir.
79/409 CEE. Configura il reato di cui all'articolo 30 comma 1 lettera b) in relazione
all'articolo 2 della legge n 157 del 1992, l’abbattimento di quattro frosoni. Il reato, legittima
il sequestro del fucile utilizzato per la cattura, al fine di evitare che possa essere
ulteriormente utilizzato e comunque per assicurare la confisca, trattandosi di arma oggetto
di confisca obbligatoria in caso di condanna. (conferma ordinanza dell' 11/01/2010,
tribunale di Arezzo) Pres. Lupo, Est. Peti, Ric. Fatti. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE, Sez. III, 22/06/2010 (Cc. 27/05/2010), Sentenza n. 23931.
11
5.
Convenzione di Berna: conservazione della flora e della fauna. Breve cenno
La Convenzione di Berna ha lo scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna
selvatiche e dei loro habitat naturali e a proteggere le specie migratrici minacciate di
estinzione mediante una cooperazione tra gli Stati - tra cui l'Italia che l'ha ratificata con
Legge 5 agosto 1981, n.503 - che si impegnano ad attuare le politiche nazionali per la
conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali; integrare la
conservazione della flora e della fauna selvatiche nelle politiche nazionali di pianificazione, di
sviluppo e dell'ambiente; promuovere l'educazione nonché la divulgazione di informazioni
sulla necessità di conservare le specie e i loro habitat.
L'Allegato I elenca le specie di flora selvatica che è vietato cogliere, collezionare, tagliare o
sradicare intenzionalmente. L'Allegato II elenca le specie di fauna selvatica che sono anche
oggetto di disposizioni legislative o regolamentari opportune per assicurare la loro
conservazione. Per queste specie è vietato:
qualsiasi forma di cattura, di detenzione o di uccisione intenzionali;
· il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;
· il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione,
dell'allevamento e dell'ibernazione;
· la distruzione o la raccolta intenzionale di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione;
· la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati,
nonché di parti o prodotti ottenuti dall'animale.
Le specie di fauna selvatica enumerate all'Allegato III devono essere oggetto di
regolamentazione al fine di non compromettere la sopravvivenza di tali specie (divieto
temporaneo o locale di sfruttamento, regolamentazione del trasporto o della vendita, ecc.). Le
parti contraenti vietano il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione che potrebbero
provocare la scomparsa o compromettere la tranquillità della specie.
Dal punto di vista operativo, nel caso in cui gli organi di vigilanza si trovino di fronte a casi di
violazione di tale normativa (relativi quindi all'abbattimento o alla detenzione di esemplari di
avifauna ricompresi nell'Allegato II, possono valutare la possibilità di inserire nella denuncia,
dopo aver citato la canonica ipotesi di reato di cui alla lett. h dell'art. 30 della legge 157/92, una
frase del tipo:
"Si sottopone alla valutazione della Procura anche la più grave ipotesi di reato prevista e
punita rispettivamente dagli artt. 2, primo comma - lett. c) e 30, primo comma - lett. b della
legge 157/92. Il () è infatti inserito nell'elenco delle specie di fauna rigorosamente protette ai
sensi dell'Allegato II della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica in
Europa (cd "Convenzione di Berna") ratificata e resa esecutiva con legge 5/8/1981 n.503."
Al riguardo si può citare tranquillamente la sentenza di seguito riportata:
“L’abbattimento di fauna appartenente alle specie elencate nell’Allegato II della Convenzione
di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica
e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata dall’Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503,
configura il più grave reato di abbattimento di specie particolarmente protetta di cui
all’articolo 30, lettera b), legge 157/92, in quanto trattasi di specie che direttive comunitarie o
convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
indicano come minacciate di estinzione, menzionate dall’articolo 2, comma primo, lettera c)
della medesima Legge 157/92. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 16441 del 16 marzo
2011, depositata il 27 aprile 2011.
12
6. Breve cenno sulla vigilanza Ittica
Gli appartenenti al Corpo Nazionale delle Guardie Ecozoofile, di una Associazione
Protezionistica, se sono titolari di Decreto G.G.V. Ittica devono sapere chi è la Guardia
ittica, ed i compiti che questa deve svolgere.
La figura della Guardia Ittica è contemplata nel Testo Unico sulla Pesca e cioè dal R.D. 8
ottobre 1931 n° 1604. Nonostante la veneranda età della Legge in oggetto, la stessa è ancora
in vigore. In particolare l’art. 31 recita testualmente: “Le Province, i Comuni, i consorzi, le
associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere a proprie spese,
agenti giurati per concorrere alla vigilanza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto
in quelle private. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno la qualità di agenti di
Polizia giudiziaria.” La nomina delle Guardie Ittiche avviene secondo quanto sancito
dall’art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) che stabilisce i
requisiti di cui essere in possesso per diventare GPG. Comunque, ai sensi del predetto art.
31 R.D. 1604/31, dette Guardie sono Guardie Particolari Giurate (GPG) con funzioni di
Polizia Giudiziaria.
Oltre a compiti di Polizia Giudiziaria; la Guardia Ittica Volontaria, inoltre, può intervenire
con sanzioni amministrative anche in altri contesti che non siano quelli della pesca nelle
acque interne quali, ad esempio, la circolazione dei veicoli fuoristrada o sulla flora protetta
o, ancora, sulla fauna protetta o sulla raccolta funghi e altri prodotti del sottobosco.
In campo ittico esistono solo tre violazioni in materia penale questi sono:a) L'uso di materiale esplodente;
b) L'uso della corrente elettrica;
c) L'uso di sostanze atte a stordire e catturare la fauna ittica.
7.
C o n c l u s i o n e
Mi auguro che gli operatori trovino nel presente prontuario un amico che aiuti, loro, a ben operare
nel vasto ed impetuoso campo della caccia, tenendo ben presente che questo vuole essere solo da
guida a chi quotidianamente esercita l’attività di vigilanza in materia ittica- venatoria.
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