REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 “VICENZA”
DELIBERAZIONE
del 03/03/2014
n. 162
OGGETTO
Convenzione con l’Azienda U.L.SS. n. 3 di Bassano per attività di teleconsulto specialistico
neurochirurgico. Rinnovo per l’anno 2014.
Proponente: Servizio Amministrativo dell’Ospedale
Anno Proposta: 2014
Numero Proposta: 151
Servizio jnministrativo deil’Ospedaie/2014/151
Il Direttore del Servizio “Amministrativo dell’ Ospedale” riferisce:
“Con deliberazione n, 532 del 28.12.2007 è stato approvato un progetto condiviso di area vasta
provinciale (Aziende U,L.SS. n. 3, 4, 5 e 6) finalizzato alla realizzazione di consulenze medicospecialistiche a carattere neuroch irurgico attraverso un Sistema di Teleconsu Ito Poi i speciali stico
(“S.Te.P.”).
A detto progetto sono seguiti specifici accordi annuali di sub area vasta tra l’Azìenda U.L.SS. n, 6 e le
singole Aziende U.L.SS. provinciali firmatarie allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti sia sotto
l’aspetto organizzativo che economico.
Va ricordato che lo S.Te.P., grazie ail’infrastruttura tecnologica in uso, ha incrementato l’efficienza e
l’efficacia complessiva delle attività inerenti la disciplina in argomento offrendo la possibilità di
digitahzzare i dati clinico-sanitari rendendoli trasmissibili e disponibili in rete sul territorio provinciale
così da permettere agli Specialisti l’effettuazione di una diagnosi su immagini effettuate a distanza
senza bisogno del trasferimento dei pazienti.
Alla scadenza del progetto, avvenuta il 31.12.2008, le Aziende U,L.SS, n, 3 e 5, hanno manifestato
l’interesse alla prosecuzione della collaborazione anche per gli anni successivi, chiedendo anzi
l’estensione, oltre ai casi di traumatismo come previsto dal progetto, anche ai casi di ictus emorragico e
neoplasie.
Ora, in prossimità della scadenza annuale, con nota prot, 54903 del 5 dicembre 2013, l’Azienda
U.L.SS, n, 3 ha rappresentato l’intendimento di rinnovare, anche per l’anno 2014 e alle medesime
condizioni, il rapporto di collaborazione per l’attività in argomento.
Conseguentemente, acquisito il parere favorevole del Direttore dell’U,O.C, di Neurochirurgia e del
Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Vicenza, in atti, si propone di approvare il rinnovo della
convenzione alle medesime condizioni e modalità come descritti nel disciplinare allegato.
Si ricorda al riguardo che le convenzioni che regolano i rapporti con le aziende sanitarie della Provincia
prevedono che l’attività di teleconsulto, in quanto garantita nell’arco delle 24 ore, venga prestata dagli
specialisti dell’U,O,C. di Neurochirurgia durante il normale orario di servizio. Per ciascun teleconsulto
dette Aziende riconoscono all’U.L.S.S. n. 6 la tariffa omnìcomprensiva di € 120,00 (centoventi/00).
Su tali presupposti, in ragione dell’importante obiettivo raggiunto di garantire l’attività di teleconsulto
su tutto il territorio della Provincia, con deliberazione n. 1016 del 31/12/2012, per l’anno 2012, è stato
riconosciuto, ai dirigenti medici dell’U,O.C. di Neurochirurgia che garantiscono detta attività, il 50 per
cento delle risorse introitate, a titolo di retribuzione di risultato,
Per quanto concerne l’attività professionale chiesta a pagamento all’azienda, l’art. 58 del C.C.N.L. 8
giugno 2000 dell’area della dirigenza medica e veterinaria, “Altre attività a pagamento”, prevede
innanzitutto la possibilità dì convenzioni tra aziende dei comparto.
Il comma 9 in particolare, prevede che detta attività possa essere considerata per il personale
medico coinvolto come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, ed il
Servizio Amministrativo dei1Ospedaie/2Oi4/i51
Il comma 9 in particolare, prevede che detta attività possa essere considerata per il personale
medico coinvolto come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, ed il
successivo comma 10 non esclude che l’attività abbia luogo nell’orario di lavoro.
Alla luce di quanto esposto, acquisito per le vie brevi il placet della Direzione Medica
Ospedaliera, si propone di riconoscere anche per l’anno 2014 ai dirigenti medici dell’LO. di
Neurochirurgia che garantiscono l’attività di teleconsulto alle aziende sanitarie delle UU.LLSSSS,
provinciali, il 50 per cento delle risorse introitate per detta attività, a titolo di retribuzione di risultato.
In proposito è stato concordato tra le Parti interessate il riconoscimento di € 60,00 per ogni singolo
teleconsulto a fronte di un orario aggiuntivo di 20 minuti,”
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso
il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra.
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di approvare, per quanto in premessa illustrato, il rinnovo, per l’anno 2014, della convenzione con
LAzienda U.LSS. n. 3 di Bassano, per l’effettuazione di consulenze neurochirurgiche attraverso un
Sistema di Teleconsulto Polispecialistico (“S,Te,P”), nei termini e con le modalità precisati nel
disciplinare allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per l’attività di teleconsulto le somme da introitare trovano riferimento nel Bilancio
Sanitario per l’anno 2014:
3. di riconoscere per l’anno 2014 ai dirigenti medici dell’U,O.C. di Neurochirurgia che garantiscono
l’attività cli teleconsulto alle Aziende UULL,SS,SS. provinciali il 50 per cento delle risorsQ
introitate nel medesimo anno, nei termini precisati in premessa, a titolo di retribuzione di risultato;
4. di precisare che il predetto 50 per cento delle risorse introitate deve intendersi comprensivo degli
oneri a carico dell’Azienda;
5, di demandare al Servizio Amministrativo dell’Ospedale e al Servizio Risorse Umane e Relazioni
Sindacali gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza.
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
Servizio Amministrativo de.ii Ospeciaie/2014/i5i
Parere favorevole, per quanto di competenza:
L
Il Direttore Amministrativo
(Dr. Roberto Toniolo)
Il Direttore Sanitario
(Dr. Francesco Buonocore)
I
Il Direttore dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale
(Dr. Paolo Fortuna)
IL DIRETTORE GENI
(lng. Ermanno
/
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto
4’oggetto
è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le
seguenti rnodaIit:
e contenuto:
j solo oggetto (come da motivazione del Direttore del Servizio proponente);
]
nessuna forma di pubblicazione (come da motivazione del Direttore del Servizio proponente).
Copia del presente atto viene inviato
14.9.1994, n. 56).
in data odierna al Collegio Sindacale (cx art. 10, comma 5. L.R.
IL RESPONSABILE jR-bA GESTIONE ATTI
DEL SRVtZiO AFFARI LEGALI E
ANfS4INISTRA IVIG
ER
c L
Vicenza,
L’atto è inviato alla Giunta Regionale del Veneto in data
Copia conforme all’originale,
composta di n.
con prot. n.
fogli (incluso il presente). rilasciata per uso
amministrativo.
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza,
Servizio Amministrativo deiPOspedaie/2014/15i
4
— —
2O3MAR,014
ONVENZQNE PER ATTMTA DI TELKQNSULTO PQU$PECIAUSTICQ
NEUQQlURCQ
TRA
l’Azienda Sanitaria U.LSS. n. 6 “Vicenza”, di seguito denominata ULSS. n.
6, con sede a e domicilio fiscale a Vicenza in Via Rodolfi n. 37, (CF. e PIVA
n02441500242)
rappresentata dal
Direttore Generale, ing.
Ermanno
Angonese
E
l’Azienda Sanitaria U.L.SS. n, 3, di seguito denominata UL.SS. n. 3, con sede
e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40
—
codice
fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale,
dott, Fernando Antonio Compostella,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART, i (Oggetto)
-
L’U.L.SS, n. 6 si impegna a garantire aIl’ULSS, n. 3 attività di consulenza
neurochirurgica nei tempi e nei modi previsti dal protocollo del Sistema di
Teleconsulto Polispecialistico (STeP) rientrante in un progetto condiviso di
area vasta provinciale, approvato con deliberazione dell’U.LSS, n. 6 n. 532
del 28.122007.
ART. 2 (Modalità di erogazione)
L’attività di consulenza viene prestata dagli Specialisti delI’UO.C. di
Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero di Vicenza, durante il normale
orario di servizio, sulle richieste provenienti dai Presidi Ospedalieri
dell’ULSS. n. 3
ART. 3
—
(Rapporti economici)
Pagma I di 3
Per ciascuna consulenza l’U.LSS. n. 3 rlconoscerà aWU.LSS. n. 6 la tariffa
onnicomprensiva di Euro 120,00 (centoventl/00).
L’U.LSS. n. 6 prowederà ad elaborare periodicamente un report
contenente:
-
data e orario delle consulenze
-
nomlnatlvo del paziente
-
tIpologia del teleconsulto
-
nomlnatlvo del medico richiedente
-
nome dello SpecialIsta che ha fornito la consulenza
sulla base del quale emetterà fattura per rimporto corrispondente alle
consulenze prestate.
L’U.L.SS. n. 3 prowederà all’immediata approvazione e liquidazIone della
fattura
che
troverà
pagamento
attraverso
Il
meccanismo
della
compensazione finanziaria (Poste R) Istituita dalla Regione Veneto, con
D.G.R. n. 337/2010.
ART. 4- (ProtezIone del dati)
In capo ad entrambe le Aziende contraenti è da lndMduarsI l’obbligo dl
adozione delle necessarie misure di sicurezza nel trattamento di tutti i dati
sensibili sanitari durante la consuienza e le relative responsabilità.
ART. 5 (Durata)
La presente convenzione è vigente nel periodo 0101.2014—31. 12.2014.
Le parti si riservano comunque la facoltà di concordare l’intezlone della
presente convenzione anche prima della scadenza, per ragioni tali da
compromettere la funzionalità dei servizi interessati owero In caso di
diversa disciplina o disposizioni emanate in materia dalla Regione Veneto.
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ART. 6— (Foro competente)
Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che
possa scaturire dall’esecuzione della
presente convenzione.
In
caso
contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione
è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
ART. 7
—
(Clausola finale)
Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a
registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Parte
110
della Tariffa
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed
a spese della parte richiedente.
L’imposta di bollo del presente atto verrà assolta dall’U.L.SS. n. 3, ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.
Letto, approvato e sottoscritto.
Vicenza,
per l’Azienda Sanitaria U.L.SS. n. 3
per l’Azienda Sanitaria U.L,SS. n. 6
IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Fernando Antonio Compostella)
(ing. Ermanno Angonese)
03 MAR. 2014
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