AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

Newsletter n° 30
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
E GIURISPRUDENZIALE
A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
Coordinata e diretta dal Dott. Claudio Biondi
Varese, 18 aprile 2014
In questo numero:
AFFARI GENERALI
1) Legge 7 aprile 2014, n. 56: per le Province e le Città metropolitane, enti territoriali di area vasta, è prevista una doppia
modalità di elezione del Sindaco metropolitano e del Presidente.
1.1) PIANO NAZIONALE DI RIFORME (PNR), allegato al DEF 2014: le riforme che il Governo intende attuare per
risparmiare dai 3 ai 5 miliardi entro il 2014, 17 miliardi nel 2015 e 32 miliardi nel 2016.
1.2) Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha trasmesso a Camera e Senato la "Relazione
annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti
amministrativi a carico di cittadini e imprese".
1.3) La Legge n. 56/2014 ha modificato la composizione dei Consigli e delle Giunte nei Comuni fino a 10.000 abitanti a
costo zero.
1.4) GESTIONI ASSOCIATE - Via libera in Unificata a procedure su assegnazione fondi per il 2014.
APPALTI E LAVORI PUBBLICI
2) Nel DEF 2014 presentato l’8 aprile dal Governo trovano spazio alcune misure su infrastrutture e Spending Review.
2.1) Obbligo di pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi di gara e delle informazioni in caso di procedura senza
bando di gara, sia per gli enti di diritto pubblico che per quelli di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse.
2.2) TAR PIEMONTE, SEZ. II, sentenza 27 marzo 2014 n. 544 in materia di partecipazione alle gare da parte di riunioni
temporanee d’imprese e di obbligo di dichiarare nell’offerta le quote.
2.3) TAR UMBRIA, SEZ. I , sentenza 27 marzo 2014 n. 187 in materia di illegittimità di ammissione in gara di una RTI
costituenda e di omessa specificazione, nell’offerta, della quota di partecipazione al raggruppamento.
2.4) Direttiva Unione Europea n. 24 /2014 : valenza innovativa sul codice dei contratti.
2.5) CORTE DEI CONTI, EMILIA-ROMAGNA, deliberazione 286/2013 - Acquisti fuori dal Mepa: se più convenienti sono
legittimi.
CONTABILITA’ E BILANCIO
3) L'8 aprile scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di Economia e Finanza 2014 (DEF) che illustra in
modo organico la strategia nazionale e le concrete iniziative volte al processo di riforma strutturale dell'economia.
3.1) Ragioneria Generale dello Stato : comunicazione dei debiti (Ricognizione 2014).
3.2) I Comuni possono avviare, tramite le loro società partecipate, investimenti funzionali ai servizi pubblici erogati.
3.3) Cassa Depositi Prestiti: residui mutui enti locali.
3.4) La L. n. 56/2014 (ddl Delrio) prevede che le funzioni dell'organo di revisione degli enti locali possano essere svolte
dalle Unioni di Comuni in forma associata anche per i Comuni che le costituiscono.
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EDILIZIA E URBANISTICA
4) TAR MOLISE, SEZ. I , sentenza 31 marzo 2014 n. 210: competenza del Consiglio comunale in materia di adeguamento
e/o aggiornamento degli importi degli oneri di urbanizzazione.
ELETTORALE
5) MINISTERO DELL'INTERNO, circolare prot. n. 4019 del 4 aprile 2014: termini di applicazione delle norme contenute
nella Legge n. 56/2014 con particolare riferimento al rinnovo dei Consigli comunali.
5.1) ELEZIONI COMUNALI 2014. La Direzione centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno ha pubblicato le
istruzioni per le operazioni di presentazione e di ammissione delle candidature per l’elezione alla carica di Sindaco e di
Consigliere comunale.
FISCO E TRIBUTI
6) TAR TOSCANA, SEZ. I , sentenza 1° aprile 2014 n. 627 in materia di determinazione delle tariffe del tributo comunale
sui rifiuti e servizi (TARES) e di determinazione della quota fissa e variabile del tributo in base a coefficienti di produzione
potenziale.
6.1) ADDIZIONALE IRPEF: deliberazione entro il termine perentorio per l’approvazione del bilancio.
6.2) La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto-legge n. 16/2014; le modifiche introdotte
prevedono un doppio binario per il versamento della TASI.
6.3) Dal 1° gennaio 2015, nove città metropolitane subentreranno alle Province omonime in tutti i loro rapporti attivi e
passivi e ne eserciteranno le funzioni, ma non saranno esenti dall’IRES.
6.4) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - Deliberazioni di nomina del funzionario responsabile dei tributi.
6.5) CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – Sentenza 9 aprile 2014, n. 1698 - Requisiti di iscrizione nell’elenco dei revisori dei
conti degli enti locali – iscrizione – crediti formativi – esenzione da parte dell’ordine professionale – possibilità – va
esclusa.
6.6) CORTE DEI CONTI VENETO, deliberazione n. 225/2014 - La configurazione di bene immobile ai fini delle limitazioni di
acquisto previste dalla normativa.
6.7) CORTE DEI CONTI UMBRIA, deliberazione n. 16 e 18/2014 – Rimborso utilizzo mezzo proprio amministratori.
GESTIONE DEL TERRITORIO
7) Nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014 è stata pubblicata la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
7.1) Entro nove mesi il Governo realizzerà concretamente la riforma delle Province: dieci diventeranno città
metropolitane, le altre 97 saranno trasformate in enti di area vasta con nuove funzioni ed organizzazione.
PERSONALE
8) IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, con comunicato stampa dell'11 aprile 2014, ha precisato che nel
Documento di Economia e Finanza 2014 non è contenuto alcun riferimento a ipotesi di blocco di contrattazione nel
settore pubblico.
8.1) L'art. 4 del D.L. n. 16/2014, contenente la sanatoria delle illegittimità commesse nella contrattazione integrativa, nel
testo approvato il 10 aprile scorso alla Camera, cancella gli obblighi di recupero individuali sui dipendenti che hanno
percepito i trattamenti accessori irregolari.
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8.2) TAR ABRUZZO - PESCARA, SEZ. I - sentenza 3 aprile 2014 n. 150 in materia di scioglimento di Consiglio Comunale per
dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri. Possibilità di comunicare le dimissioni collettive mediante un nuncius
meramente delegato a presentarle al protocollo dell’ente locale. Inapplicabilità della disciplina prevista dall’art. 38 del
d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) per le dimissioni presentate singolarmente.
8.3) CORTE CONTI SARDEGNA, deliberazione n. 18/2014 – Unione comuni: stabilizzazione LSU.
POLIZIA LOCALE
9) I Comuni devono adeguarsi all'interpretazione ministeriale che non prevede multe, ma solo penali, nel caso di sosta a
pagamento oltre il tempo consentito.
9.1) Parere n. 988 del 27 febbraio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di multe per eccesso
di velocità.
SERVIZI DEMOGRAFICI
10) Ministero dell'Interno, circolare prot. n. 2460 del 4 aprile 2014: procedura per il rilascio del "permesso unico" che
consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro.
SERVIZI SOCIALI
11) CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 2 aprile 2014 n. 1572, in materia di ricorso giurisdizionale avverso la delibera
con la quale un Comune ha previsto la privatizzazione parziale di alcuni servizi pubblici essenziali proposto da cittadini
residenti, utenti dei servizi pubblici. Inammissibilità per difetto di interesse di agire e difetto di legittimazione attiva.
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AFFARI GENERALI
1) Legge 7 aprile 2014, n. 56: per le Province e le Città metropolitane, enti territoriali di area vasta, è
prevista una doppia modalità di elezione del Sindaco metropolitano e del Presidente.
La Legge n. 56/2014, recante "disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di
adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza", stabilisce che nelle province che
diventeranno città metropolitane il Sindaco ed il Consiglio metropolitano potranno essere scelti direttamente dai cittadini se
tale previsione sarà contenuta nello statuto, a condizione che, entro la data di indizione delle elezioni, il Comune capoluogo
abbia provveduto a suddividere il proprio territorio in più Comuni o, se la città metropolitana è un ente con popolazione
superiore a 3 milioni di abitanti, il Comune capoluogo abbia suddiviso il proprio territorio in zone omogenee dotate di
autonomia amministrativa. Se queste condizioni non si avvereranno, il Sindaco metropolitano sarà di diritto quello del
Comune capoluogo. Per le altre Province, invece, si prevede che il Presidente sarà eletto da Sindaci e Consiglieri comunali del
territorio, escludendo un ruolo di diritto per il Sindaco del Comune capoluogo. Fonte: Italia Oggi n. 83 dell’ 8/04/2014 pag. 31
Autore: Matteo Barbero
1.1) PIANO NAZIONALE DI RIFORME (PNR), allegato al DEF 2014: le riforme che il Governo intende
attuare per risparmiare dai 3 ai 5 miliardi entro il 2014, 17 miliardi nel 2015 e 32 miliardi nel 2016.
Le misure che, a regime, dovrebbero portare a ridurre la spesa pubblica sono: 1. Taglio ai costi della sanità con l'avvio dei costi
standard. 2. Accelerazione del federalismo demaniale: la novità contenuta nel PNR consiste nella possibilità per lo Stato di
sostituirsi agli enti locali qualora questi non utilizzino i beni ricevuti. 3. Stanziamento di ulteriori 20 miliardi per lo sblocco
totale dei pagamenti dei debiti commerciali delle PA. Il Governo punta ad incrementare l'efficacia dell'obbligo della
fatturazione elettronica , in vigore dal 6 giugno, per saldare i debiti commerciali in maniera più veloce. Inoltre, sono previsti
meccanismi di allentamento del Patto di stabilità per consentire il pagamento dei debiti di parte capitale al 31 dicembre 2013
da parte di Regioni ed Enti locali . 4. Riduzione delle partecipate degli enti locali. 5. Rimozione degli ostacoli all'utilizzo dei
sistemi digitali nei rapporti tra amministrazione e cittadini e delle imprese e rafforzamento della trasparenza e dell'accesso ai
dati.
Fonte: Italia Oggi n. 84 del 9/04/2014 pag. 30
1.2) Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha trasmesso a Camera e Senato la
"Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e
trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese".
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 3 della Legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà
d'impresa. Statuto delle imprese", il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto la Relazione annuale , nella quale si
evidenzia che il 2013 è il primo anno di operatività delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli adempimenti,
dato che solo il 19 febbraio 2013 è entrato in vigore il regolamento, di cui al DPCM 14 novembre 2012, n. 252 che ha
disciplinato i criteri e le modalità di pubblicazione degli elenchi. Di conseguenza la relazione fa riferimento solo al periodo 19
febbraio- 31 dicembre 2013. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha posto l'accento sui risultati ottenuti,
sottolineando , però, che per ora essi sono al di sotto delle attese, a causa della generale disapplicazione delle disposizioni in
materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi.
Fonte: Italia Oggi n. 84 del 9/04/2014 pag. 36
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1.3) La Legge n. 56/2014 ha modificato la composizione dei Consigli e delle Giunte nei Comuni fino a
10.000 abitanti a costo zero.
La riforma contenuta nella cd. legge Delrio pone alcune perplessità interpretative circa il modo in cui l'obiettivo politico debba
essere raggiunto. Infatti, i Comuni interessati dovranno rideterminare con propri atti le indennità degli amministratori, al fine
di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente. E' quindi auspicabile l'emanazione di una
circolare ministeriale che chiarisca come le indennità a favore dei consiglieri debbano essere proporzionalmente ridotte per
garantire che i nuovi consiglieri/assessori non comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'ente.
Fonte: Italia Oggi n. 86 dell’ 11/04/2014 pag. 34 Autore: Matteo Barbero
1.4) GESTIONI ASSOCIATE - Via libera in Unificata a procedure su assegnazione fondi per il 2014.
Con comunicato del 10/04/2014 l’ANCI rende noto che:
La Conferenza Unificata riunitasi in data odierna ha deliberato, tra l’altro, l’avvio per le procedure di assegnazione dei
contributi statali per il 2014 finalizzati alle gestioni associate intercomunali.
L’erogazione del fondo nazionale associazionismo, che per il 2014 ammonta a circa 40 milioni di euro, è regolamentata
dall’intesa n. 936/2006 di Conferenza Unificata. Tale intesa prevede che ogni anno le Regioni interessate avanzino la richiesta
per la gestione delle risorse statali per l’associazionismo intercomunale. Valutato favorevolmente in sede di Conferenza
Unificata tra Anci, ministero Interno e Regioni, il rispetto dei criteri previsti dall’intesa, il Ministero eroga i contributi alle
Regioni aderenti. Nelle Regioni non aderenti all’intesa, il Ministero eroga direttamente i contributi statali agli Enti interessati.
Per il 2014, hanno fatto richiesta per la gestione dei fondi statali, riscontrando parere favorevole a fronte del superamento di
alcune criticità, le seguenti Regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Calabria, Lazio, Sardegna, Umbria,
Campania, Liguria, Sicilia, Veneto.
Auspicabile ora, per Anci, una tempestiva erogazione dei fondi alle Regioni per una altrettanto rapida assegnazione dalle
Regioni agli Enti interessati. Per i fondi erogati invece direttamente dal ministero dell’Interno i termini per la richiesta di
erogazione sono sempre quelli previsti dal dm 289/2004 ovvero entro il 30 settembre di ogni anno.
APPALTI E LAVORI PUBBLICI
2) Nel DEF 2014 presentato l’8 aprile dal Governo trovano spazio alcune misure su infrastrutture e
Spending Review.
Per quanto riguarda la revisione della spesa, il DEF mira a ridurre gli stanziamenti per beni e servizi ritenuti, allo stato attuale,
"molto consistenti". L'azione governativa si concentrerà anche sulla riduzione delle stazioni appaltanti e sul rilancio di Consip e
delle centrali di committenza regionali nonché su quelle a livello di città metropolitane, operazione quest'ultima che trova un
riscontro anche nella nuova Direttiva europea 2014/24/UE sugli appalti pubblici che rafforza la centralizzazione della
committenza. Le autorità indipendenti potrebbero essere eliminate per realizzare ulteriori risparmi di spesa. In riferimento al
settore delle infrastrutture, il DEF 2014 si pone l'obiettivo di coinvolgere maggiormente i privati nella realizzazione delle grandi
infrastrutture, partendo da un'operazione di chiarezza normativa con lo scorporo dal Codice dei contratti della disciplina sul
partenariato pubblico - privato (PPP), dando vita ad un corpus normativo ad hoc al fine di ampliare il ricorso a questo
strumento. Si prevede inoltre di istituire un fondo nazionale per la progettazione di opere in PPP ovvero un Fondo equità per
progetti greenfield realizzati con capitali privati. Infine, per ridare efficienza alla spesa pubblica, nel documento si propone di
aumentare il valore dei singoli bandi di gara, in apparente contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva europea 2014/24/UE,
che invece mira alla suddivisione in lotti a tutela delle piccole e medie imprese. A tal fine si dovrebbero accorpare gli appalti,
dando vita ad una stazione unica di gestione con competenze specifiche, anche per altre singole amministrazioni, e
standardizzare le gare con bandi e procedure tipo.
Fonte: Italia Oggi n. 84 del 9/04/2014 pag. 30
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2.1) Obbligo di pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi di gara e delle informazioni in caso
di procedura senza bando di gara, sia per gli enti di diritto pubblico che per quelli di diritto privato che
svolgono attività di pubblico interesse.
La circolare 14 febbraio 2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di applicazione
delle regole di trasparenza di cui alla L. n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013 prevede l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani dei
bandi e degli avvisi di gara e delle informazioni in caso di procedura senza bando di gara sia per gli enti di diritto pubblico che
per quelli di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse. La circolare richiama in primo luogo l'art. 32, comma 1
della L. n. 190/2012 che prevede per le stazioni appalti l'obbligo di pubblicare nei propri siti web istituzionali tutte le
informazioni concernenti i bandi di gara. Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, esse sono tenute a pubblicare tutte le
informazioni relative ai bandi di gara dell'anno precedente in tabelle riassuntive per consentire all'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di effettuare gli opportuni controlli. La circolare richiama espressamente anche quanto previsto dall'art. 37
del D.Lgs. n. 33/2013 che a sua volta fa riferimento all'applicazione degli obblighi di pubblicità legale di cui agli artt. 63, 65, 66,
122, 124 e 223 del Codice dei contratti pubblici anche per la procedura negoziata senza bando di gara. Tali obblighi sono
destinati sia agli enti di diritto pubblico, sia a quelli di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse in virtù di un
rapporto di controllo che determina l'applicazione totale delle regole di trasparenza o in virtù di un rapporto di partecipazione
minoritaria che prevede l'applicazione delle regole di trasparenza limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.
Fonte: Italia Oggi n. 84 del 9/04/2014 pag. 37 Autore: Andrea Mascolini
2.2) TAR PIEMONTE, SEZ. II, sentenza 27 marzo 2014 n. 544 in materia di partecipazione alle gare da
parte di riunioni temporanee d’imprese e di obbligo di dichiarare nell’offerta le quote.
Il TAR ha affermato che negli appalti di lavori, i raggruppamenti temporanei d’imprese debbono indicare in sede di offerta le
quote percentuali di partecipazione e le quote di esecuzione delle prestazioni, in virtù di un precetto normativo di carattere
generale ed inderogabile destinato ad integrare i bandi di gara, la cui inosservanza determina ex se l’esclusione, ma ha anche
evidenziato che la distinzione tra a.t.i. orizzontali e a.t.i. verticali, recepita nell’art. 37 del Codice dei contratti pubblici, ha
conseguenze sul diverso grado di intensità dell’onere di dichiarare le quote di partecipazione e di assunzione in fase di
presentazione dell’offerta, dovendosi in ogni caso per il principio della tassatività delle cause di esclusione, adottarsi a tal fine
un approccio ermeneutico di natura sostanzialistica : l’obbligo deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini
descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di
indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazione che saranno eseguite tra le singole imprese (Cfr.
Cons. Stato, Ad. Plen., 13 giugno 2012 n. 22). Il TAR ha inoltre affermato che è illegittima l’esclusione dalla gara di una a.t.i. di
tipo verticale per mancata specificazione nell’offerta delle quote percentuali di partecipazione e delle quote di esecuzione
delle prestazioni, nel caso in cui, da un lato, non vi sia un’espressa prescrizione della lex specialis ed il modello di dichiarazione
predisposto dall’Amministrazione neppure contenga un richiamo specifico e, dall’altro, la quota di ripartizione sia desumibile
dalle classifiche possedute dalle imprese facenti parte dell’a.t.i verticale; infatti, la mancata indicazione in sede di offerta delle
rispettive quote di assunzione dei lavori può comportare l’esclusione dei concorrenti soltanto nell’ipotesi di effettiva ed
insanabile incertezza sulla suddivisione delle rispettive prestazioni all’interno del raggruppamento e sul connesso profilo della
dimostrazione della qualificazione per la categoria prevalente, da parte della capogruppo, e per la categoria secondaria, da
parte della mandante . Nel caso di specie sia la capogruppo - per la categoria prevalente OG1 - sia la mandataria - per la
categoria scorporabile OG11 - avevano allegato le attestazioni SOA in corso di validità che dimostravano il possesso della
qualificazione per classifiche ampiamente superiori a quella prescritte dal bando di gara. Quindi, secondo il TAR, non si poteva
dubitare che, all’interno del raggruppamento di tipo verticale, la capogruppo avrebbe assunto l’esecuzione delle lavorazioni
OG1 e la mandataria l’esecuzione delle lavorazioni OG11. Per questo motivo il provvedimento di esclusione dell’a.t.i. verticale,
per mancata specificazione delle quote, è stato ritenuto illegittimo ed è stato annullato.
AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.)
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2.3) TAR UMBRIA, SEZ. I , sentenza 27 marzo 2014 n. 187 in materia di illegittimità di ammissione in
gara di una RTI costituenda e di omessa specificazione, nell’offerta, della quota di partecipazione al
raggruppamento.
Il TAR Umbria ha affermato che è illegittima l’ammissione in una gara di appalto di lavori di una a.t.i. costituenda nel caso in
cui sia stata omessa la specificazione, nell’offerta, della quota di partecipazione al raggruppamento, in relazione alla quale è
stabilita la percentuale dei servizi che s’intendono eseguire. Infatti, da un lato, l’indicazione, in sede di presentazione
dell'offerta, delle parti di servizio imputate a ciascun operatore raggruppato è necessaria indistintamente per tutte le forme di
a.t.i., orizzontali e verticali, per evitare l'esecuzione di quote rilevanti dell'appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità
occorrenti e, dall’altro, proprio perché l'indicazione delle parti di servizio imputate alle singole imprese associande è
necessaria per la suddetta ragione, la sua mancanza non può essere integrata tramite il cd. "soccorso istruttorio" della
Stazione appaltante e rappresenta di per sé causa di esclusione ex lege dalla gara.
2.4) DIRETTIVA UNIONE EUROPEA n. 24 /2014 : valenza innovativa sul codice dei contratti.
La direttiva n. 24/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea lo scorso 28 marzo, se recepita dal legislatore
italiano, inciderebbe in maniera innovativa su quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici. Rispetto a quanto previsto dal
nostro Codice dei contratti pubblici, la direttiva europea n. 24/2014 introduce due nuove modalità di affidamento: la
procedura competitiva con negoziazione e il partenariato per l'innovazione. La procedura competitiva con negoziazione è un
mix tra procedura negoziata e dialogo competitivo: dopo la presentazione di un'offerta iniziale da parte dei concorrenti, si
procede con offerte successive alla precisazione dei termini della prima offerta e alla riduzione del numero dei soggetti con i
quali negoziare, fino a quando la stazione appaltante non ritiene opportuno chiudere la negoziazione. A questo punto si
definisce un termine finale per le modifiche o per una nuova offerta, e si aggiudica secondo il criterio previsto nel bando. Il
partenariato per l'innovazione è simile alla prima procedura, ma con la differenza che il suo scopo è lo sviluppo di prodotti
innovativi e non la loro acquisizione. L'obiettivo, infatti, è sviluppare e mettere a punto prodotti, servizi e lavori innovativi da
acquistare successivamente. In pratica il privato diventa partner della P.a. per definire il prodotto/servizio/lavoro innovativo
che potrà essere acquisito: si arriverà quindi a individuare uno schema per fornire il prodotto/servizio/lavoro innovativo e
soltanto dopo la stazione appaltante stipulerà in contratto vero e proprio. L'art. 72 della direttiva prevede casi che non
obbligano la stazione appaltante a indire una nuova procedura di gara, che sono i seguenti: 1) modifiche, a prescindere dal
loro valore monetario, già previste nei documenti di gara iniziali; 2) lavori, servizi o forniture supplementari necessari o non
inclusi nell'appalto iniziale; 3) circostanze imprevedibili ma con un limite del 50% rispetto al valore iniziale del contratto; 4)
sostituzione dell'affidatario del contratto; 5) modifiche non sostanziali dei termini del contratto; 6) modifiche che determinano
la stipula di contratti sotto soglia ma a condizione che l'importo non ecceda il 15% per i lavori e il 10% per i servizi.
Fonte: Italia Oggi n. 88 del 14/04/2014 pag. 17 Autore: Andrea Mascolini
2.5) CORTE DEI CONTI, EMILIA-ROMAGNA, deliberazione 286/2013 - Acquisti fuori dal Mepa: se più
convenienti sono legittimi.
E’ possibile acquistare fuori dal Mepa qualora il ricorso all’esterno persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica.
Di tale specifica condizione dovrà esserne dato conto nella motivazione della determinazione a contrattare.
Questo l’innovativo chiarimento fornito dalla Corte dei Conti, sez. contr. dell’Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 286
depositata il 17 dicembre 2013 con la quale ha risposto ad un quesito presentato da una provincia in merito alla corretta
interpretazione della novella normativa recata dal d.l. 52/2012 – convertito in legge 94/2012 – in tema di acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
L’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 ha reso obbligatorio, per il rifornimento di beni, servizi, forniture sotto la soglia
comunitaria, il ricorso ai mercati elettronici:
-
a decorrere dal 1° luglio 2007, per le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;
AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.)
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a decorrere dal 9 maggio 2012, per le tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001.
L’ente ha chiesto un parere ai magistrati contabili in merito alla possibilità di contrarre fuori dal mercato elettronico qualora
dall’indagine di mercato i prezzi praticati sul Mepa risultino più alti.
I mercati elettronici trovano una compiuta disciplina nell’art. 328 del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei
contratti pubblici, che ne prevede tre tipologie diverse:
-
il mercato elettronico creato ad hoc dalla stazione appaltante;
quello realizzato da centrali di committenza ai sensi dell’art. 33 del codice dei contratti pubblici;
il Mepa, gestito dalla Consip spa.
Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA), realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è un
mercato digitale per la p.a. registrate che possono ricercare, confrontare e acquisire beni e servizi per valori inferiori alla soglia
comunitaria, proposti dalle aziende fornitrici, abilitate a presentare i propri cataloghi sul sistema.
Consip definisce in appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l’abilitazione e la
registrazione dei fornitori e delle p.a.
Nel mercato elettronico, una volta individuati all’interno dei cataloghi i beni di interesse, è possibile acquistare tramite Ordine
Diretto o tramite Richiesta d’Offerta.
L’Ordine Diretto permette di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le caratteristiche e le condizioni
contrattuali già fissate nei singoli bandi e visualizzabili sui cataloghi on line.
Con la Richiesta d’offerta (Rdo), invece, l’amministrazione richiede prezzi e condizioni migliorative dei prodotti disponibili a
catalogo, a fornitori abilitati al Mercato Elettronico e selezionati sulla base dei criteri di scelta stabiliti dall’amministrazione
stessa.
Le prime interpretazioni sulla natura vincolistica dei recenti interventi che hanno profondamente innovato il quadro
normativo relativo agli acquisti di beni e servizi della p.a. sono state fornite dalla Corte dei Conti, sezione controllo delle
Marche, con la deliberazione 169/2012 e con le deliberazioni 17 e 18 del 2013, e successivamente dalla sez. contr. della
Lombardia, del. 112/2013, Toscana, del. 151/2013, Piemonte, del. 211/2013.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, alla luce delle recenti disposizioni introdotte dalla
“spending review”, per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ed in economia, gli enti locali
hanno l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’articolo 328, d.p.r. 207/2010.
L’unica ipotesi in cui sono da ritenersi consentite procedure autonome è quella in cui il bene e/o servizio non sia disponibile
sul Mepa, ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità
dell’amministrazione procedente.
Come peraltro evidenziato dai magistrati contabili dell’Emilia, infatti, nel caso in cui il mercato libero offra prezzi inferiori
rispetto a quelli catalogati sul Mepa, la stazione appaltante, nell’ambito del sistema del mercato elettronico, ha la possibilità di
procedere all’acquisto, anziché mediante un ordine diretto, attraverso la procedura di richiesta di offerta, negoziando con il
fornitore prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi on line.
Infatti, il sistema di configura come “un mercato aperto cui è possibile l’adesione da parte di imprese che soddisfino i requisiti
previsti dai bandi relativi alla categoria merceologica o allo specifico prodotto e servizio e, quindi, anche di quella o quelle
asseritamente in grado di offrire condizioni di maggior favore rispetto a quelle praticate sul Me.PA.”
E’ necessario comunque evidenziare le conclusione (innovative) cui pervengono i magistrati contabili nella deliberazione in
commento.
Il Collegio, richiamata la ratio della normativa finalizzata alla revisione e all’ottimizzazione della spesa pubblica, sembra
ammettere la possibilità di acquistare fuori dal mepa (sul così detto “mercato libero”), anziché sul Mepa qualora i prezzi
risultino più convenienti per la p.a. “pur evidentemente, nella indispensabile giustificazione delle oggettive motivazioni del
mancato esperimento della procedura della richiesta di offerta e/o della mancata adesione alla procedura da parte
dell’offerente migliore, che dovrà, comunque, rispettare, ai sensi dell’art. 327 del D.P.R. 207/2010, i requisiti generali e di
idoneità professionale previsti dagli art. 38 e 39 del codice dei contratti pubblici”.
L’acquisto fuori dal Mepa è legittimo quindi quando la p.a. riesca a dimostrare l’effettiva convenienza economica di tale scelta
e tale condizione dovrà essere dettagliata e descritta analiticamente nella motivazione dell’atto.
In caso contrario, l’acquisto fuori dal Mepa determina:
-
nullità del contratto;
illecito disciplinare;
responsabilità amministrativa con conseguente danno erariale.
AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.)
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Secondo l’interpretazione estensiva della Corte dei conti Emilia, pertanto, se da un lato gli enti devono in ogni caso fare ricorso
al mercato elettronico, dall’altro non è loro vietato stipulare contratti mediante procedure di acquisizione tradizionale, quanto
ci siano condizioni migliorative rispetto alle prime.
La Corte richiama comunque gli enti a utilizzare il Mepa in presenza di situazioni palesemente elusive dell’obbligo (es. richiesta
di requisiti irrilevanti, questioni di carattere estetico di taluni beni, fornitore di fiducia non abilitato, etc.) e di effettuare
un’accurata ricerca presso tutti i bandi aperti sul mercato per accertarsi dell’esistenza del bene/servizio di cui necessitano.
CONTABILITA’ E BILANCIO
3) L'8 aprile scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di Economia e Finanza 2014
(DEF) che illustra in modo organico la strategia nazionale e le concrete iniziative volte al processo di
riforma strutturale dell'economia.
Ottenuto il via libera del Consiglio dei Ministri, spetta ora al Parlamento esprimersi sul documento attraverso una risoluzione.
Infine, il documento sarà trasmesso alle autorità europee come parte essenziale del cosiddetto “Semestre Europeo”. Il DEF
2014 e tutti i documenti ad esso allegati sono consultabili al seguente indirizzo: http://www.governo.it/
Fonte: Governo dell’ 11/04/2014
3.1) RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO : comunicazione dei debiti (Ricognizione 2014).
La Ragioneria generale dello Stato comunica che, a partire dal 10 aprile scorso, la Piattaforma per la certificazione dei crediti
consente alle Amministrazioni debitrici di effettuare la Comunicazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del
31 dicembre 2013, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, in adempimento a quanto prescritto dal D.L.
35/2013, art. 7, comma 4-bis. La Ragioneria specifica che “tale trasmissione ha effetti meramente ricognitivi: l’inclusione
nell’elenco non determina pertanto l’automatica certificazione”.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato dell’ 11/04/2014
3.2) I Comuni possono avviare, tramite le loro società partecipate, investimenti funzionali ai servizi
pubblici erogati.
La legge n.147/2013 (legge di stabilità) ai commi 559 e 560, ha abrogato le precedenti disposizioni che imponevano alle
società partecipate il rispetto dei vincoli del Patto, aprendo la strada ai Comuni alla possibilità di avviare un programma di
investimenti direttamente da tali organismi partecipati. Ma la stessa legge di stabilità, al comma 553, impone alle società
partecipate dalle pubbliche amministrazioni "di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la
sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza". In tale contesto, quindi, l'ente locale socio può dare alle
proprie partecipate l'indirizzo di realizzare investimenti funzionali all'erogazione dei servizi affidati, con possibile ricorso al
canale dell'indebitamento. Per evitare l'elusione dei vincoli di finanza pubblica, tuttavia, occorrerà verificare preliminarmente
l'equilibrio economico dell'operazione e la capacità dell'organismo di condurre la gestione del servizio, anche in riferimento
alla capacità di ripagare il finanziamento degli investimenti.
Fonte: Il Sole 24 Ore n. 103 del 14/04/2014 pag. 30 Autori: Maurizio Delfino Patrizio Robbiano
AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.)
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3.3) CASSA DEPOSITI PRESTITI: residui mutui enti locali.
La Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato la presenza di residui per circa 1,8 miliardi di euro su mutui concessi agli enti locali
fino al 31 dicembre 2012, per i quali non risultano richieste di erogazione o di diverso utilizzo successive al 1 gennaio 2013. Si
tratta di quasi 2 miliardi di euro che possono essere riutilizzati per nuovi investimenti. L'ottimizzazione dell’utilizzo delle
risorse disponibili da parte degli Enti locali può avvenire secondo due modalità: - se si tratta di residui da economie rilevate nel
corso dei lavori o a completamento dell’opera, è possibile richiedere il diverso utilizzo dei residui, ovvero la riduzione del
finanziamento a quanto effettivamente necessario. Sono potenzialmente coinvolti in questa fattispecie residui per circa 1,8
miliardi di euro su mutui concessi fino al 31 dicembre 2012, per i quali non risultano a CDP richieste di erogazione o di diverso
utilizzo successive al 1 gennaio 2013. La distribuzione geografica di tale portafoglio è: 50% Sud, 29% Nord e 21% Centro Italia; se si tratta di residui inferiori a 5.000 euro, ovvero al 5% dell’importo del finanziamento, e l’opera risulti completata, l’Ente
può richiedere l’erogazione delle somme per altre finalità consentite dalla legge. I residui coinvolti sono, in questo caso, pari a
quasi 130 milioni di euro. La distribuzione geografica è 42% Sud, 35% Nord e 23% Centro Italia.
Fonte: Cassa Depositi e Prestiti dell’ 8/04/2014
3.4) La L. n. 56/2014 (ddl Delrio) prevede che le funzioni dell'organo di revisione degli enti locali
possano essere svolte dalle Unioni di Comuni in forma associata anche per i Comuni che le
costituiscono.
La L. n. 56/2014 (ddl Delrio) prevede che le funzioni dell'organo di revisione degli enti locali per le Unioni di Comuni formate
da Comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti siano svolte da un unico revisore mentre, per le Unioni che
superano tale limite, devono essere svolte da un collegio di revisori.
Fonte: Italia Oggi n. 86 del 11/04/2014 pag. 38 Autore: Sergio Moretti
EDILIZIA E URBANISTICA
4) TAR MOLISE, SEZ. I , sentenza 31 marzo 2014 n. 210: competenza del Consiglio comunale in materia
di adeguamento e/o aggiornamento degli importi degli oneri di urbanizzazione.
Il TAR Molise ha affermato che è il Consiglio comunale e non la Giunta comunale l’organo competente ad adottare la
deliberazione con la quale un Comune adegua e aggiorna gli importi relativi agli oneri di urbanizzazione che devono essere
corrisposti in favore dell’Ente locale ai fini del rilascio del permesso di costruire. In tal senso depone il tenore letterale dell’art.
16, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 che riconosce espressamente la competenza del Consiglio comunale in materia,
affermando che: "L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del Consiglio
comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce per classi di Comuni…". Tale competenza è ribadita dal
successivo comma 5, per il caso in cui la Regione non provveda alla definizione della tabelle parametriche, e dal successivo art.
19 recante la disciplina del contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza Il TAR ha osservato che,
sebbene in giurisprudenza sia stata, anche di recente, affermata la competenza della Giunta in materia di adeguamento degli
oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, II, n. 4206/2013), è preferibile, a norma
dell’art. dell’art. 16, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 380/2001, aderire all’opposto orientamento che ritiene sussistente la
competenza del Consiglio comunale (cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, III, n. 2765/2010).
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ELETTORALE
5) MINISTERO DELL'INTERNO, circolare prot. n. 4019 del 4 aprile 2014: termini di applicazione delle
norme contenute nella Legge n. 56/2014 con particolare riferimento al rinnovo dei Consigli comunali.
Con la circolare n. 4019/ 2014, il Ministero invita le amministrazioni ad attenersi alle nuove regole sulla composizione dei
Consigli comunali, che sono di immediata applicazione. Le amministrazioni “ove abbiano già convocato i comizi indicando il
numero dei consiglieri previsti dalla norma previgente” dovranno provvedere “a rinnovare i decreti di convocazione dei comizi
stessi”.
Fonte: Ministero dell'Interno del 9/04/2014
5.1) Elezioni comunali 2014. La Direzione centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno ha
pubblicato le istruzioni per le operazioni di presentazione e di ammissione delle candidature per
l’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale.
La Guida del Ministero illustra le norme che regolano il procedimento per la preparazione e la presentazione delle candidature
per l’elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, e per l’esame delle candidature stesse da parte delle
commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali.
Fonte: Ministero dell'Interno - Servizi elettorali del 10/04/2014
FISCO E TRIBUTI
6) TAR TOSCANA, SEZ. I , sentenza 1° aprile 2014 n. 627 in materia di determinazione delle tariffe del
tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) e di determinazione della quota fissa e variabile del tributo
in base a coefficienti di produzione potenziale.
Il TAR Toscana ha sostenuto che è legittimo il regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui
rifiuti e servizi (TARES) nella parte in cui stabilisce la determinazione della quota fissa e variabile del tributo in base a
coefficienti di produzione potenziale, basandosi sull’assunto secondo cui tale produzione è, di norma, più elevata nelle utenze
alberghiere rispetto a quelle domestiche. Infatti, in sede di fissazione delle tariffe comunali per il pagamento dei rifiuti, è
legittimo addebitare un maggior carico agli esercizi alberghieri rispetto alle utenze domestiche, perché costituisce dato di
comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto ad un’abitazione; e ciò sul
rilievo che il carico dell’esercizio alberghiero o di ristorazione, pur se operante in pochi mesi dell’anno, è riferibile ad una
moltitudine di persone nell’ambito di un medesimo edificio, diversamente da quanto accade per le utenze domestiche ( Cfr.
T.A.R. Sardegna, sez. II, 12 aprile 2011, n. 348). Il TAR ha osservato, in particolare, che la riduzione della tariffa per le attività
svolte stagionalmente è una facoltà dell’Amministrazione (art. 7, comma 3, d.P.R. 158/1999) il cui esercizio rientra nella sua
discrezionalità, e le scelte in proposito sono quindi censurabili solo in caso di manifesta irragionevolezza, che nel caso di specie
non viene dimostrata; non appare paragonabile, per comune esperienza, la capacità di produzione rifiuti di un’attività
commerciale svolta con bancarella o chiosco rispetto a quella di un albergo o di un ristorante, per cui non può ritenersi
sussistente la dedotta disparità di trattamento sotto questo profilo.
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6.1) ADDIZIONALE IRPEF: deliberazione entro il termine perentorio per l’approvazione del bilancio.
I Consigli comunali dovranno adottare la deliberazione in materia di addizionale comunale all'Irpef entro il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione, altrimenti è da ritenersi illegittima. Il Tar Sicilia, con la sentenza 17 marzo 2014, n.
700, ha annullato la deliberazione con cui un Comune ha adottato l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef
dopo la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, e cioè il 30 novembre. La decisione
del Tar Sicilia segue una serie di sentenze del Tar Calabria ( nn. 366, 470, 471, 472 e 473 dello scorso marzo) con le quali sono
state annullate deliberazioni comunali in materia di addizionale Irpef. L'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che i
regolamenti comunali devono essere approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio
di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. L'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006, inoltre,
prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro tale termine le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Per l'anno 2013, ogni deliberazione adottata dopo il 30 novembre è da
ritenersi illegittima. Nel caso preso in esame dalla sentenza del TAR Sicilia, l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale
Irpef è stato adottato il 9 dicembre 2013 e quindi non può assolutamente valere per l'anno d'imposta 2013, anno per il quale
si intende prorogata l'aliquota stabilita per il 2012.
Fonte: Italia Oggi n. 83 dell’ 8/04/2014 pag. 26
6.2) La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto-legge n. 16/2014; le
modifiche introdotte prevedono un doppio binario per il versamento della TASI.
Nei Comuni che non riusciranno a inviare in modalità telematica le deliberazioni di approvazione di aliquote e tariffe entro il
23 maggio, con l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, e quindi a pubblicarle sul sito
del Dipartimento delle Finanze entro il prossimo 31 maggio, i contribuenti TASI dovranno versare l'imposta sulle abitazioni
principali in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Per quanto riguarda gli altri immobili, sono fissate due date: il 16
giugno per il pagamento dell'acconto pari al 50% della TASI ad aliquota standard dell'1 per mille ed il 16 dicembre per il saldo.
Per il 2014 la TASI non può superare il 2,5 per mille; il Comune può aumentare però di un altro 0,8 per mille se fissa
agevolazioni per l'abitazione principale tali da equiparare il carico della TASI a quello dell'IMU sull'abitazione principale. Novità
sono previste anche per la TARI: in seguito alle modifiche del ddl di conversione del D.L. n. 16/2014 approvate dalla Camera, la
tassa perde l'esenzione, prevista per imprese e centri commerciali, sui rifiuti speciali assimilati agli urbani e smaltiti in proprio.
Inoltre, si prevede che i Comuni avranno maggior libertà nel fissare i parametri per quota fissa e quota variabile relativi alle
tariffe 2014 e 2015 per le utenze domestiche.
Fonte: Il Sole 24 Ore n. 100 dell’11/04/2014 pag. 39 Autore: Gianni Trovati
6.3) Dal 1° gennaio 2015, nove città metropolitane subentreranno alle Province omonime in tutti i loro
rapporti attivi e passivi e ne eserciteranno le funzioni, ma non saranno esenti dall’IRES.
E' questo il grande ostacolo che si pone davanti alle future città metropolitane, a meno che non intervenga una modifica
normativa. A partire dal 1° gennaio 2015, nove città metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari,
Napoli e Reggio Calabria) succederanno alle Province omonime in tutti i loro rapporti attivi e passivi, e ne eserciteranno le
funzioni. Come le Province, anche le città metropolitane potrebbero porre in essere attività commerciali, come tali soggette ad
Iva, ma, diversamente dalle Province, le città metropolitane non saranno esenti dall'Ires. L'articolo 74 del Tuir (Dpr 917/1986),
infatti, individua tassattivamente i soggetti esclusi dall'applicazione dell'Ires e non ammette interpretazioni estensive:
paradossalmente, quindi, le città metropolitane dovranno istituire la contabilità ai fini Ires e versare le relative imposte. Per
evitare l'ingiustificata diversità di trattamento fiscale tra soggetti sostanzialmente identici, è quindi auspicabile una modifica
urgente dell'art. 74 del Tuir.
Fonte: Il Sole 24 Ore n. 103 del 14/04/2014 pag. 30 Autore: Domenico Luddeni
AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.)
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6.4) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - Deliberazioni di nomina del funzionario
responsabile dei tributi.
Con comunicazione del 16/04/2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso nota la nota n.7812 del 15/04/2014
avente ad oggetto “Trasmissione delle deliberazioni di nomina del funzionario responsabile dei tributi”.
(clicca qui per scaricare la “Nota n. 7812 del 15/04/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze”)
6.5) CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – Sentenza 9 aprile 2014, n. 1698 - Requisiti di iscrizione nell’elenco
dei revisori dei conti degli enti locali – iscrizione – crediti formativi – esenzione da parte dell’ordine
professionale – possibilità – va esclusa.
L’art. 12, lett. r), del d.lgs. 139/2005 prevede che il Consiglio dell’Ordine “promuove, organizza e regola la formazione
professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi”, ma
non consente al Consiglio dell’Ordine di derogare agli obblighi specifici e ai requisiti particolari che le fonti, primarie e
secondarie, prevedono in questa materia, per peculiari e inderogabili ragioni pubblicistiche, ai fini del’iscrizione all’elenco dei
revisori dei conti degli enti locali. Il Consiglio dell’Ordine non può cioè legittimamente esonerare, nemmeno nella
“regolazione” della formazione professionale, i propri iscritti dalla frequentazione dei corsi che il regolamento ministeriale ha
contemplato quale necessario presupposto all’iscrizione all’elenco dei revisori contabili degli enti locali. Il termine
“regolazione” dell’attività formativa, di cui all’art. 12, lett. r), del d.lgs. 139/2005, non significa né comporta, in altri termini,
una potestà normativa degli ordini professionali che possa derogare alle fonti, primarie e secondarie, che disciplinano i
requisiti formativi per l’iscrizione in appositi elenchi, come quello dei revisori dei conti degli enti locali, introducendo diversità
di disciplina e disparità di trattamento, in melius o in peius, per i singoli iscritti. Al concetto di “regolazione” appena
richiamato, indubbiamente, è sottesa una fondamentale e, per certi versi, insostituibile potestà di autorganizzazione e di
disciplina dei collegi nell’attività formativa, che mira a valorizzare il particolare bagaglio di esperienza e le specifiche
competenze degli ordini professionali nella formazione e nell’aggiornamento dei propri iscritti. Ma tale potestà “formativa”
non può certo essere esercitata in deroga o addirittura in contrasto con gli specifici requisiti di qualificazione professionale
dettati dall’ordinamento per l’iscrizione in appositi e speciali elenchi, come quello dei revisori di conti degli enti pubblici,
attesa anche la delicata funzione di rilievo pubblicistico che questi sono chiamati a svolgere. Tale potestà dell’ordine
professionale, nel caso di specie, non è nemmeno esclusiva, dato che, come prevede l’art. 3, comma 5, del decreto 15.2.2012,
n. 23, del Ministero dell’interno, lo stesso Ministero “può organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato, avvalendosi della
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e
finanziaria degli enti locali che consentono il conseguimento del requisito riferito ai 10 crediti formativi annuali previsti ai
precedenti commi”. Anche la disposizione da ultimo citata dimostra come “il conseguimento del requisito” di una specifica
qualificazione professionale, che può essere assicurato direttamente dal Ministero e consiste nei 10 crediti formativi, sia
imprescindibile per ottenere l’inserimento dell’elenco dei revisori contabili, sicché nessuna potestà, men che mai di carattere
esclusivo, può essere riconosciuta all’ordine professionale nell’esonerare un qualsivoglia iscritto dalla frequentazione del corso
previsto per il necessario ottenimento dei crediti. Si deve pertanto escludere che la previsione dei crediti formativi necessari
per l’iscrizione all’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, i quali svolgono una delicata funzione pubblicistica, possa nel
caso di specie essere derogata dall’ordine professionale mediante esenzione.
6.6) CORTE DEI CONTI VENETO, deliberazione n. 225/2014 - La configurazione di bene immobile ai fini
delle limitazioni di acquisto previste dalla normativa.
Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’acquisto di un container, ossia di un manufatto che
dovrà essere posto in opera su di un’area già di proprietà comunale da utilizzare per finalità associative e culturali.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 225/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27
marzo, hanno ricordato che l’articolo 1, comma 138, della Legge 228/2012 (legge stabilità 2013), ha introdotto forti limitazioni
alla capacità degli enti locali di acquistare diritti immobiliari.
AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.)
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Mentre per il 2013 erano stati vietati gli acquisti di beni immobili, a partire dal 2014 è stato, invece, introdotto un regime che
consente operazioni di acquisto di beni immobili in caso di comprovata indispensabilità e non dilazionabilità delle stesse.
Nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2014 le operazioni di acquisto di immobili da parte delle Amministrazioni territoriali
sono possibili se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1-ter dell’articolo 12 del d.l. 98/2011, vale a dire che “siano
comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento”, e la
congruità del prezzo sia attestata dall’Agenzia del demanio e sia “data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto
alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente”.
Per beni immobili, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si intendono non soltanto quelli permanentemente
ancorati al terreno ed allo stesso “incorporati”, ma anche beni, di per sé, mobili, i quali, per effetto della loro connessione
funzionale con il suolo, ancorché reversibile (anche quando si tratti, cioè, di una “immobilizzazione” transitoria), acquisiscono
natura di beni immobili (in tal senso, C.d.S., 23 gennaio 1995, n. 97; C.d.S., 27 gennaio 2003, n. 419; Cass., 19 ottobre 2009, n.
22127).
In quest’ottica, “anche il manufatto semplicemente appoggiato al terreno e ad esso ancorato per effetto della sola “forza di
gravità”, ove destinato a soddisfare interessi che ne presuppongono la “staticità” – nel senso che il bene intanto è idoneo allo
scopo in quanto è collocato stabilmente in un certo luogo – deve considerarsi bene immobile a tutti gli effetti”.
Ne consegue che l’acquisto del container, in quanto acquisto immobiliare, è assoggettato alle condizioni ed ai limiti previsti
dalla norma vincolistica in esame.
6.7) CORTE DEI CONTI UMBRIA, deliberazione n. 16 e 18/2014 – Rimborso utilizzo mezzo proprio
amministratori.
Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere agli amministratori il rimborso delle spese di viaggio,
parametrato ad un quinto del prezzo della benzina per chilometro percorso, per le missioni espletate in adempimento del
mandato fuori dal territorio comunale e con mezzo proprio.
I magistrati contabili dell’Umbria, con le deliberazioni 16 e 18 del 2014, pubblicate sul sito della sezione regionale di controllo
il 10 aprile, hanno evidenziato che le norme che prevedevano una indennità chilometrica rapportata ad un quinto del costo
della benzina per le missioni autorizzate con mezzo proprio, risultano ora non più applicabili.
Nel caso in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’amministrazione, è possibile il ricorso
a regolamentazioni interne volte a disciplinare le modalità di ristoro degli amministratori per le missioni svolte in ragione del
mandato fuori del territorio comunale per le quali non vi sia possibilità di utilizzare mezzi dell’amministrazione e/o
indisponibilità di collegamenti pubblici conciliabili con gli impegni istituzionali.
In tal caso, tenendo conto della necessità di contenimento della spesa introdotta dal d.l. 78/2010, il ristoro dovrà essere
limitato a quanto l’ente avrebbe sostenuto in caso di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto per il medesimo percorso.
GESTIONE DEL TERRITORIO
7) Nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014 è stata pubblicata la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante
"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
Si ricordano, in sintesi, le novità: - le Province, in attesa della loro definitiva abolizione, diventano organi di secondo livello al
servizio dei Comuni; - dal 25 maggio 2014 non si vota più per presidenti e consigli provinciali. L’elezione diretta resta solo per
Comuni e Regioni; - il 1° gennaio 2015 nascono le prime 10 città metropolitane; - infine, incentivi alle unioni ed alle fusioni di
piccoli Comuni e riduzione di enti ed agenzie non indispensabili.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7/04/2014
AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.)
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7.1) Entro nove mesi il Governo realizzerà concretamente la riforma delle Province: dieci diventeranno
città metropolitane, le altre 97 saranno trasformate in enti di area vasta con nuove funzioni ed
organizzazione.
La prima scadenza importante è fissata al 7 luglio 2014, quando un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà
fissare i criteri con cui Stato e Regioni individueranno le ulteriori funzioni da attribuire alle nuove Province. Tra settembre e
dicembre si attuerà la fase più delicata della riforma: entro il 30 settembre 2014, infatti, 45 delle 52 Province che scadono a
fine 2014 dovranno indire il nuovo Consiglio provinciale, mentre per le restanti 7, che si trasformeranno in città metropolitane,
dovrà essere pronta la bozza di statuto da sottoporre al Consiglio metropolitano. Entro il 31 dicembre dovranno essere votati i
Presidenti delle Province e dovranno essere approvati i nuovi statuti, sia delle Province, sia delle Città metropolitane (tranne
Reggio Calabria che verrà istituita a fine 2016). Il 1° gennaio 2015, quindi, dovranno 73 Province saranno modificate: 64 perchè
commissariate o in scadenza a giugno prossimo e 9 città metropolitane. Successivamente, si aggiungeranno altre 12 province,
4 delle quali termineranno la legislatura nel 2015 e 8 nel 2016.
Fonte: Il Sole 24 Ore n. 103 del 14/04/2014 pag. 4 Autore: Antonello Cherchi
PERSONALE
8) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato stampa dell'11 aprile 2014, ha precisato
che nel Documento di Economia e Finanza 2014 non è contenuto alcun riferimento a ipotesi di blocco
di contrattazione nel settore pubblico.
Il chiarimento ha avuto lo scopo di smentire notizie prive di fondamento apparse in merito sulla stampa . Il MEF chiarisce che il
finanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego è effettuato con la legge di stabilità e, non esistendo
ancora la norma che provvede allo stanziamento delle risorse per il rinnovo dei trienni contrattuali 2015-2017 e 2018-2020,
non è tecnicamente possibile considerare i corrispondenti importi nello scenario di previsione a legislazione vigente; in tale
scenario si può quindi considerare solo l'indennità di vacanza contrattuale, in quanto erogata automaticamente per effetto di
norme vigenti, tenendo conto che la legge di stabilità 2014 ha fissato l'indennità per il triennio 2015-2017 al livello di quella in
godimento dal mese di luglio 2010.
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/04/2014
8.1) L'art. 4 del D.L. n. 16/2014, contenente la sanatoria delle illegittimità commesse nella
contrattazione integrativa, nel testo approvato il 10 aprile scorso alla Camera, cancella gli obblighi di
recupero individuali sui dipendenti che hanno percepito i trattamenti accessori irregolari.
Come noto, molti Comuni non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi
fondi; situazioni che, una volta accertate dalla Corte dei Conti, porterebbero a dover recuperare anche 300 o 400 euro al mese
per molto tempo a carico dei singoli dipendenti. Per porre un rimedio, il legislatore è intervenuto con l'articolo 4 del D.L. n.
16/2014. La norma, nella versione finale votata ieri alla Camera dei Deputati prevede che i recuperi, tranne nei casi in cui sia
già stato riconosciuto il danno erariale, non vanno più effettuati sui dipendenti che hanno percepito le vecchie indennità
illegittime, ma a carico del fondo per i trattamenti attuali. In questo caso si rischia, però, di rendere impossibili i pagamenti
delle indennità di posizione e di comparto regolari.
Fonte: Il Sole 24 Ore n. 100 dell’ 11/04/2014 pag. 39
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8.2) TAR ABRUZZO - PESCARA, SEZ. I - sentenza 3 aprile 2014 n. 150 in materia di scioglimento di
Consiglio Comunale per dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri. Possibilità di comunicare le
dimissioni collettive mediante un nuncius meramente delegato a presentarle al protocollo dell’ente
locale. Inapplicabilità della disciplina prevista dall’art. 38 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) per le
dimissioni presentate singolarmente.
Il TAR ha affermato che l’art. 38 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), in tema di dimissioni individuali dei Consiglieri comunali o
provinciali, pur evidenziando la natura personale dell’atto di dimissioni, specifica espressamente la possibilità di avvalersi di un
nuncius per il deposito del medesimo; in via generale il successivo articolo 141 integra la disciplina dell’articolo 38 per il caso di
dimissioni contestuali ultra dimidium, che comportano il conseguente scioglimento del Consiglio comunale o provinciale. Da
ciò può quindi dedursi che, nel caso di dimissioni contestuali di oltre la metà dei Consiglieri, sia del pari ammissibile una
comunicazione delle stesse attraverso un nuncius meramente delegato, cioè incaricato di presentarle al protocollo del
Comune. L’utilizzo di tale mezzo di comunicazione della dichiarazione garantisce la contestualità e, quindi, il realizzarsi della
funzione specifica che i dichiaranti mirano ad ottenere. L’art. 38 del d.lgs. n. 267 del 2000, pur disciplinando l’atto di dimissioni
in generale, viceversa, laddove impone che le dimissioni personali siano indirizzate al Consiglio comunale, non può che riferirsi
al caso specifico delle dimissioni individuali, dato che solo nel caso di dimissioni individuali è il Consiglio comunale che deve
provvedere alla surroga del dimissionario, mentre nel caso di dimissioni contestuali l’effetto tipico è lo scioglimento
immediato dell’organo collegiale al momento della presentazione delle stesse al protocollo ( Cfr. Cons. Stato, sentenza n. 371
del 2004). Nella specie è stata respinta l’eccezione di inammissibilità di un ricorso avverso il d.P.R. di scioglimento di un
Consiglio comunale per la mancata notifica del ricorso stesso alla Presidenza della Repubblica, argomentando che debbono
essere notificati solo nei confronti del Ministro che, controfirmandoli, ne abbia assunto la responsabilità, i ricorsi giurisdizionali
proposti contro atti emessi dal Presidente della Repubblica; quest'ultimo, infatti, non è né un organo di governo né un organo
amministrativo ma, rappresentando, come Capo di Stato l'unità nazionale, si pone nell'ambito dei pubblici poteri in una
situazione di assoluta imparzialità, che non comporta né l'assunzione di responsabilità per gli atti di iniziativa governativa da
lui firmati - in forza dell'art. 89 della Costituzione - né, per l'effetto, la posizione di parte processuale .
8.3) CORTE CONTI SARDEGNA, deliberazione n. 18/2014 – Unione comuni: stabilizzazione LSU.
Un sindaco ha chiesto un parere in merito al computo della spesa per il personale a carico dell’ente, in particolare se il costo
del personale ex LSU stabilizzato dall’Unione dei Comuni e connesso al trasferimento della gestione del servizio igiene urbana
da parte dell’ente, debba essere assoggettato alla verifica del vincolo di cui all’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 e se lo
stesso concorra a determinare la spesa di personale ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo di riduzione ai sensi
dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.
I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 18/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10
aprile, hanno ribadito che “la spesa per il personale cosiddetto “in prestito” all’Unione (ovvero non trasferito formalmente)
resta interamente a carico del Comune”.
Pertanto l’ente deve conteggiare proquota la quota parte della spesa sostenuta per il personale trasferito all’Unione e, in
coerenza con gli stessi criteri, di quello eventualmente autonomamente assunto dall’Unione, ai fini della sua incidenza
nell’ambito della spesa corrente per le diverse finalità contemplate dall’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008.
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POLIZIA LOCALE
9) I Comuni devono adeguarsi all'interpretazione ministeriale che non prevede multe, ma solo penali,
nel caso di sosta a pagamento oltre il tempo consentito.
Il Ministro dei trasporti ha chiarito che i Comuni non solo devono adeguarsi all'interpretazione ministeriale che non prevede
multe, ma solo penali nel caso di sosta a pagamento oltre il tempo consentito, ma devono provvedere alla rimozione degli
armadietti autovelox utilizzati come deterrente, perché ritenuti pericolosi e inutili dal punto di vista della prevenzione. Per
quanto riguarda la sosta nelle zone blu oltre il periodo consentito, l'Anci, nella nota operativa dello scorso 28 marzo,
avvalorando la pratica operativa in uso nella generalità dei comuni italiani, ha ribadito l'applicazione di quanto previsto dal
Codice della strada, ovvero 41 euro di multa per chi non espone alcun biglietto o tagliando di sosta e 25 euro di sanzione per
chi lo espone scaduto. Ma il Ministro dei trasporti è di tutt'altro avviso e, a seguito di una riunione con il Ministero dell'Interno
e l'Anci, ha ribadito che chi sosta negli spazi destinati al parcheggio a pagamento oltre il tempo per il quale ha pagato, deve
solo versare la differenza per il tempo ulteriore più un'eventuale penalità, se prevista dai regolamenti comunali. Per quanto
riguarda gli autovelox finti, essi sono irregolari e illegittimi e devono essere rimossi.
Fonte: Italia Oggi n. 85 del 10/04/2014 pag. 31 Autore: Stefano Manzelli
9.1) Parere n. 988 del 27 febbraio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di
multe per eccesso di velocità.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che per ora solo i riscontri delle multe effettuate per eccesso di
velocità rilevato con autovelox o per transito in zone a traffico limitato possono essere utilizzati per sanzionare la mancata
copertura assicurativa. Nel parere si afferma che le modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2012 all'articolo 193 del Codice
della strada, al fine di permettere l'accertamento della mancata copertura assicurativa dei veicoli anche attraverso il raffronto
dei dati delle compagnie assicuratrici con le risultanze delle multe per eccesso di velocità e transito in zone a traffico limitato
accertate con dispositivi automatici, non si applica alle trasgressioni rilevate in caso di passaggio col semaforo rosso. Pertanto,
secondo l'interpretazione ministeriale della disciplina vigente in materia resa nel parere n. 988/2014, questo tipo di violazione
per ora non comporta anche il controllo delle polizze assicurative.
Fonte: Italia Oggi n. 85 del 10/04/2014 pag. 31 Autore: Stefano Manzelli
SERVIZI DEMOGRAFICI
10) MINISTERO DELL'INTERNO, circolare prot. n. 2460 del 4 aprile 2014: procedura per il rilascio del
"permesso unico" che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno
Stato membro.
La circolare prot. n. 2460 illustra i contenuti del decreto legislativo n. 40 del 4 marzo 2014, attuativo della direttiva
2011/98/UE del Parlamento europeo, che introduce nel nostro ordinamento la procedura per il rilascio del "permesso unico"
che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro. A partire dal 6 aprile 2014,
data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 40/2014, gli Stati membri dell’Unione europea sono tenuti ad esaminare,
con un’unica procedura, le domande di autorizzazione ai cittadini stranieri che intendono soggiornare e lavorare nel territorio
ed a rilasciare, in caso di esito positivo, un’autorizzazione unica al soggiorno e all’esercizio del lavoro subordinato.
Fonte: Ministero dell'Interno del 10/04/2014
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SERVIZI SOCIALI
11) CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 2 aprile 2014 n. 1572, in materia di ricorso giurisdizionale
avverso la delibera con la quale un Comune ha previsto la privatizzazione parziale di alcuni servizi
pubblici essenziali proposto da cittadini residenti, utenti dei servizi pubblici. Inammissibilità per difetto
di interesse di agire e difetto di legittimazione attiva.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile, per difetto di interesse ad agire, sancito dall’art. 100 c.p.c., che è sempre stato
considerato applicabile al processo amministrativo, ora anche in virtù del rinvio esterno operato dall’art. 39, co. 1, c.p.a.,
nonché per difetto di una lesione attuale e concreta della sfera giuridica dei ricorrenti, un ricorso giurisdizionale proposto
avverso i provvedimenti amministrativi con i quali un Comune ha deliberato la privatizzazione parziale di alcuni servizi pubblici
essenziali, e, in particolare, la riorganizzazione degli enti gestori dei servizi pubblici, le selezioni indette per la scelta dei soci
operativi, gli atti di alienazione delle partecipazioni, che sia stato proposto da un gruppo di cittadini residenti nel Comune e
utenti dei servizi pubblici in questione. Infatti, con il ricorso, gli interessati hanno fatto valere un interesse di mero fatto,
basato su valutazioni di carattere politico ed economico, che non può essere valutato dal giudice amministrativo,
introducendo una sorta di inammissibile azione popolare. Nella motivazione della sentenza il Consiglio di Stato ha richiamato i
principi di recente elaborati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 9 del 2014. Facendo applicazione di
tali principi al caso di specie, il Consiglio di Stato ha affermato che: a) non sussiste nel caso in questione una lesione attuale e
concreta della sfera giuridica dei ricorrenti che discenda dall’attuazione degli impugnati provvedimenti; b) i ricorrenti hanno
fatto valere un interesse di mero fatto, basato su valutazioni di carattere politico ed economico , introducendo una sorte di
azione popolare; c) la legittimazione al ricorso non può trovare fondamento nelle norme del codice del consumo che
prendono in considerazione il singolo rapporto di utenza e le criticità correlate, mentre nel caso di specie si contestano le
scelte fondamentali del Comune, espressione di amplissima discrezionalità politica ed amministrativa. Quando la legge ha
voluto dare rilievo ad aspettative generali degli utenti dei servizi pubblici, lo ha fatto introducendo specifiche norme
disciplinanti appositi strumenti di tutela, con evidenti ricadute in ordine alla sussistenza dell’interesse ad agire e della
legittimazione al ricorso ( la speciale azione in materia di efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di
servizi pubblici di cui all’art. 1, d.lgs. n. 198 del 2009); d) ugualmente inconferente è il richiamo all’art. 79 dello Statuto, dato
che i ricorrenti non hanno in concreto dimostrato di aver partecipato alle contestate procedure o di aver chiesto di prendervi
parte, eventualmente contestando i rifiuti dell’amministrazione, attraverso la proposizione delle eventuali azioni di accesso e
di silenzio.