accordo integrativo dhl

VERBALE DIACCORDO
Add\27 giugno 2014, presso la sede dell'ALSEA, in Milano, Via Cornalia n. 19, si sono incontrati:
'
la DHL Express (ltaly) S.r.l., d'ora innanzi DHL, in persona dei sigg.ri Piermattia Menin, Stefano
Zanlboni, Paola Riccardi, Ilaria Lamolinara, Nicoletta Pomoni e Paolo Baroni assistiti dal dott.
Giuseppe Cesaris di ALSEA.
e
'
Le Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, in persona della sig.ra Valeria
Mizzau e dei sigg.ri Maurizio Diamante e Walter Barbieri con la paftecipazione de:
- Le Segreterie Territoriali/Regionali FILT CGIL, FILT CISL e UILTRASPORTI nelle persone dei
sigg.ri, Luca Benedetti, Leo Cafuoti, Donatella Di Turi, Roberlo Legramandi, Bruno Verco;
- Le RSA delle U.O. della DHL Express (Italy) S.r.l. nelle persone dei sigg.ri: Bruno Granata, Guido
Veresani, Denise Beccalli, Simona Francone, Claudio Gabba, Augusto Da Ronch, Gennaro Piraina,
Paolo Marinelli, Silvia Vincenzi, Alberto Fioretti, Massimiliano Ancona, Sara Lappicirella, Antonella
Orsini, Roberto Facchi, Giuseppe Scornavacche, Francesco Maldera, Michele Buscemi, Igino Del
Duca, Barbara Giannone, Luisa Bersanetti, Massimiliano Noli, Gerardo Russo, Claudio Monaco,
Massimo Da Corte.
PREMESSO CHE
I. In data 3l dicembre 2013 scadeva la pafte normativa ed economica dell'accordo del 24 luglio
2008 e successive integrazioni, le Parti, pertanto si sono incontrate nei giorni 5 maggio 2014, 16
maggio 2014 e 3 giugno 2014, al fine diricercare un'intesa circa ilrinnovo del predetto accordo.
II. Le Parti convenivano di incontrarsi in data odierna per la definizione delf impianto economi
normativo del rinnovo del Contratto Intesrativo Aziendale.
Aziendale
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I
Indice generale
Art. I Ambito di effrcacia
Art.2 Sistema di relazioni industriali
Aft. 2bis ROL..........
Art. 3 Formazione
Art.4 Ticket Restaurant
4ft.5
Trasferimenti................
Art.6 Festività coincidenti con la domenica...
Art.7 Orario di lavoro.
Art. Tbis Riposo settimanale
Aft. 8 Orario Elastico
Art.9 ROL ed ex-festività
Art. 11 Semifestività...........
Art. 12 Lavoro straordinario ...............
Art. 13 Lavoro supplementare ............
Ar1. 14 Maggiorazioni per il lavoro ordinario...
Art. 15 Lavoro aturni
Art. 16 Calendario dei pagamenti.............
Art. l7 AnticipazioniT.F.R.
Art. 18 Diritto allo studio
19Inquadramento professionale customer service.......
{ft. 20 Terziarizzazioni..........
Ar1. 2l Permessi retribuiti art. 33 L. 104192.
Art.22 Premio di Risultato
AÍ.
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...........16
Art.22bis Gare CS
Arf.23 Malattia
Art.24 Lineeguidaperl'attuazionedeiregimidiflessibilitàperiparltime.
Art.24 bis Part time post maternità
Art. 24 ter Part time per lavoratori affetti da malattie pafticolarmente gravi
..
1'11.25 Diversità ed inclusrone
........,........... 17
Art.26 Decorrenza
................
e durata
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.. ... .. . ...
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Art. l Ambito di efficacia
1. il presente accordo annulla e sostituisce gli accordi collettivi nazionali di II" livello applicati in
Azienda del 30 ottobre 2003,37 marzo 2005,27 marzo 2006 e 19 dicembre 2006 (per la sola parte
relativa ad assunzioni di lavoratori con contratti a termine), fatte salve le parti ivi espressamente
richiamate.
2.Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, cessano di avere efficacia: a) l'accordo stipulato tra
la DHL International S.r.l. e le OO.SS. deI 21 maggio 1998 relativo al consolidamento del lavoro
supplementare dei lavoratori part time; i lavoratori part time che, ai sensi del predetto accordo, hanno
maturato il diritto al consolidamento, possono fare richiesta entro e non oltre il I mese dalla data della
sottoscrizione del presente accordo e, nel caso di riconoscimento del diritto al consolidamento, lo stesso
avverra entro il 3111212008; b) I'accordo stipulato tra la Casa di Spedizione Ascoli S.p.A. e le OO.SS.
del 15 febbraio 1978 relativo alla riduzione dell'orario di lavoro, ferme restando le riduzioni orarie
attualmente applicate ai lavoratori in forza alla data del presente accordo.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente verbale di accordo, trovano
applicazione le disposizioni di cui al vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e le
normative di Legge.
4. Ai sensi di quanto convenuto nel verbale di accordo del 14 novembre 2013, le disposizioni
economiche e normative di seguito disciplinate troveranno il loro ambito di efficacia anche nei siti
produttivi indicati all'art.1 c.1 del citato accordo.
Art.2 Sistema di relazioni industriali
1. Al fine di assicurare una sempre maggiore efficacia del positivo sistema di Relazioni Industriali, le
Parti confermano l'arÍicolazione del modello di relazioni sindacali introdotto dall'accordo inteerativo
del 30 ottobre 2003.
Livello Nazionale
Le Parti convengono di incontrarsi con cadenza annuale, salvo specifica richiesta di una delle Parti, per
un confronto relativo a ciascuno dei seguenti ambiti:
. andamento produttivo e prospettive occupazionali, se
di cui al vigente C.C.N.L. Logistica, Trasporlo Merci e
. qualità e formazione professionale;
'occupazione distintaper sesso eper livello, in rapporto allapiena attuazione dellanormativadi Legge
sulle pari opportunìtà uomo/donna (Legge
. Premio di Risultato (P.D.R.):
l25l9l);
determinazione degli obiettivi relativi ai parametri così come definito al
paragrafo 22 rùbrtcato "Premio di Risultato";
. verifica orari e andamento del lavoro straordinario.
Con specifico riferimento al Premio di Risultato,
l"Í'
{Ì
\í.lr.
J'.
le Pafti si incontreranno inoltre
con
semestrale, al fine di rnonitorare 1'andamento dei risultati rispetto agli obiettivi concordati.
Saranno, inoltre, oggetto di esame congiunto del Livello Nazionale, per una loro definizione, i seguenti
temr:
' l'introduzione
di nuove tecnologie che abbiano ricadute sul personale in ambiti regionali differenti;
'I'introduzione di nuove tipologie contrattuali o il ricorso aprogetti di esternalizzazione di attività che
abbiano ricadute sulpersonale in ambiti regionali differenti;
'l'introduzione di modifiche all'organizzazione del lavoro che abbiano ricadute sul personale in ambiti
regionali differenti;
' le controversie circa 1'applicazione e/o l'interpretazione di accordi collettivi applicati tnAzienda;
' la defrnizione diAccordi Quadro su temi specifici quali - a titolo meramente esemplificativo ma non
esaustivo - la sicurezza delle merci e deeli impianti.
Livello Regionale
Costituiranno oggetto di esame congiunto dei tavoli Regionali, in relazione a specifiche necessità, i
seguenti temi:
' l'introduzione di nuove tecnologie che abbiano ricadute sul personale nell'ambito della Regione;
' I'introduzione di nuove tipologie contrattuali che abbiano ricadute sul personale nell'ambito della
Regione;
'
l'introduzione
di
modifiche all'organizzazione del lavoro che abbiano ricadute sul personale
nell'ambito della Regione:
' trasferimenti di attività e/o di lavoratori tra filiali nell'ambito della rnedesima Resione.
Livello Aziendale
l. Costituiranno oggetto di esame congiunto dei tavoli locali, in relazione a specifiche necessità, i
seguenti temi:
. prospettive occupazionali della filiale;
. orari di lavoro e lavoro straordinario;
. ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro;
. programmazione ferie, di cui ai commi 1,2 e 3 dell'ar1. l0 del presente accordo;
. sicurezza delle merci e degli impianti;
. utilizzo lavoratori atipici.
2. L'Azienda fornirà alle RSU/RSA informazione sulla formazione concernente
filiale.
il
Personale della
Tempistica e procedura del confronto
Le Parti, al fine di definire in maniera certa la proce(
nazionale che a livello decentrato, definiscono la seguen
. qualora si rawisasse la necessità di un incontro per q
ricaduta collettiva, nel rispetto degli ambiti
di competenza
sopra definiti per ciascun livello di
confronto, la Parte richiedente invierà comunicazione scritta ai responsabili di riferimento.
Nella lettera di richiesta si dovranno indicare con chiarezza le questioni da affrontare, per consentire,
all'altra Parte di conoscere preventivamente le mo
'
la Parte ricevente si impegna a rispondere fissando una prima riunione entro un massimo di 15 giorni
dalla data della richiesta;
'trascorsi l5 giorni dalla richìestainiziale, qualora a livello decentrato non si sia raggiunto un accordo,
le Parti potranno sottoporre la questione oggetto della richiesta al livello immediatamente superiore;
salvo i casi in cui siano in campo valori democratici e di dignità dei lavoratori, sino al completo
svolgimento dell'incontro, i lavoratori interessati non adiranno l'Autorità Giudiziaria né le OO.SS.
faranno ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo; l'Azienda da parte sua non darà attuazione
unilaterale alle questioni oggetto della richiesta di incontro.
'
Art.2bis ROL
l.Fermo restando la disciplina di cui al punto 9.4 che segue in materia di ROL, le Parti convengono
circa l'obiettivo comune di assicurare l'effettiva fruizione di tutte le ore di rol entro l'anno di
maturazione.
2.Atal fine, si conviene di procedere a livello territoriale, a verifiche congiunte da effettuarsi, di norma,
nel mese di marzo e nel mese di luglio di ciascun anno. Qualora nell'occasione della verifica di luglio,
dovessero risultare oltre la metà di rol non fruite procapite ,l'Azienda programmerà, previa
informazione alle RSA e/o alle OO.SS. Territoriali, le ore di rol residue per i lavoratori interessati; il
lavoratore potrà richiedere all'Azienda di poter fruire di rol in giornata diversa rispetto a quella già
diversamente programmata: detta richiesta verrà accordata se compatibile con le esigenze aziendali.
3. Entro ilmese di febbraio di ciascun
anno,l'Aziendainformeràle OO.SS. sul dato consuntivo.
4.Vista la necessità prioritaria della Azienda di consentire lo smaltimento dei permessi retribuiti (ex
ROL) a ciascun dipendente nel corso dell'anno di mafurazione, le Parti condividono che questi
potranno essere fruiti anche per giustificare astensioni dal lavoro per periodi corrispondenti alla
malattia di ciascun figlio di età non superiore agli 8 anni, ai sensi del comma 1 e 2 dell'arf.47 del
D.Lgs. 15112001, con le procedure previste nel medesimo articolo e fino al loro totale esaurimento,
riconoscendo in questo modo di fatto la retribuzione in ragione del congedo previsto dalla norma.
Art. 3 Formazione
l,L'Azienda e le OO.SS.
hanno ribadito come, nell'attuale scenario, si conferma
il ruolo
centrale delle
risorse umane e la necessità di assicurare loro il pieno ed ottimale utilizzo, nella consapevolezza che la
crescita professionale dei lavoratori ed il loro diretto coinvolgimento costituiscano una leva essenziale
per lo sviluppo delle capacità competitiva dell'Azienda. Alla luce di quanto sopra, le Parti ritengono
che la tutela e lo sviluppo della professionalità, qr
occupazionale, rappresentano una leva fondamentale p
atto.
2,Ln tale ottica le Parti riconoscono che la formazionr
soprattutto in chiave di addestramento professionale.
3.ln relazione a quanto sopra l'Azienda farà ricorso alle
sulla base di pìani formativi concordati con le OO.SS.
\
\
4.Le Parti, in occasione dei previsti incontri sindacali a livello Nazionale, come previsto al punto
all'art.2, si confronteranno sulle linee guida dei percorsi formativiprofessionali.
5. Viene recepito integralmente I'art.5 c. l3 -Parte Speciale- del vigente CCNL Logistica, Trasporto
Merci e Spedizione.
6. Qualora l'erogazione dei corsi di formazioni di cui ai commi che precedono dovesse essere
pianificatanellagiornatadi sabato,perunmassimodinr. I sabatol'annosi procederàad,are seguito
alle disposizioni economiche di cui al punto 5. che precede, ferma restando la possibilità del lavoratore
alla scelta della giornata secondo le disponibilità personali nell'ambito di una programmazione fornita
dall'Azienda di nr. 4 sabati nel bimestre con una soglia minima di n. 20 partecipanti per corso, resta
inteso che uno sforamento numerico sostanziale, nel limite inferiore o superiore, consentirà al
lavoratore, previo preawiso, di redistribuire la giornata negli altri sabati programmabili.
Art. 4 Ticket Restaurant
1.Le Parti confermano quanto stabilito sulla materia dall'accordo del 30 ottobre 2003 al punto 6.2.
2. Il valore del Ticket Restaurant sarà per tutti i lavoratori aventi diritto pari ad € 5,80 per pasto, detta
disposizione produrrà i propri effetti dal mese di settembre20l4.
3. Dal mese di aprile 2015 il valore del Ticket Restaurant sarà per tutti i lavoratori aventi diritto pari ad
€ 6,50 per pasto.
4. I ticket restaurant verranno erogati, per il personale beneficiario degli stessi, contestualmente con le
giornate di pagamento delle competenze del mese e saranno commisurati ai giorni di effettiva presenza
del mese precedente, detta nuova modalità di calcolo decorrerà dal mese di settembr e 2014.
5.Laddove il lavoratore, con contratto a tempo pieno, dovesse prestare attività lavorativa nella giornata
di sabato, usufruendo del riposo compensativo, verrà riconosciuto un ticket restaurant nella giornata di
sabato anche per prestazioni inferiori alle 6 ore.
Art.
5 Trasferimenti
Tutte le fattispecie di trasferimenti sono regolate dalla normativa legislativa e contrattuale vigente.
in applicazione di quanto disciplinato all'art.33 c. I del vigente CCNLLogistica, Trasporto Merci e
Spedizione, laddove I'Azienda avrà la necessità di individuare i distretti produttivi all'interno dei quali
I'eventuale mobilità del lavoratore non configuri la fattispecie del trasferimento di cui al punto I che
precede, richiederà specifici incontri territoriali/regionali alle OO.SS. per concordare le modalità
1.
2.
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applicative della previsione contrattuale.
3.L'Azienda comunica, fin d'ora, che richiederà la calendarizzazione di una serie di incontri, nelle sedi
oppoftune entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, sul tema, a tal fine segnala che le aree
geografiche di interesse e rilevanza saranno quelle del territorio milanese, romano, bolognese e
veneziano.
Art.6 Festività coincidenti con la domenica
l. Le Parti concordano che I'Azienda potrà valutare I'opportunità, per alcuni reparti aziendali che
verranno di volta in volta individuati, a seguito di accordo con le RSA/RSU, in assenza con le OO.SS.
competenti, di prevedere, nel caso di festività coincidenti con la domenica, di sostituire ì1 relativo
pagamento con una giornata di riposo compensativo
Art.7 Orario di lavoro
1. La durata dell'orario ordinario settimanale viene confermata in 39 ore, distribuite in maniera
omogenea nell'arco di 5 giorni, tra le giornate di lunedì e venerdì o, in alternativa,tra le giornate di
martedì e sabato.
2.Al fine di dare attuazione all'orario settimanale di cui al precedentepunto 1., in luogo della effettiva
riduzione di un'ora in una specifica giornata, nell'arco della settim ana lavorativa, si prevede la
possibilità di cumulare mensilmente le ore non fruite (4 ore mese) pianificandone I'utilizzo secondo le
modalità di cui di seguito:
- 4 ore ogni 4 settimane;
- 8 ore ogni 8 settimane.
La scelta tra le due possibili modalità di fruizione è in capo all'Azienda fatti salvi gli accordi in vigore
a livello locale alla data del presente accordo nonchè le programmazioni collettive consolidate e
verificabili.
3. Le modalità generali di utilizzo della riduzione orario, cumulata secondo quanto sopra illustrato, non
potrà awenire per gruppi di ore inferiori a 4.
Fanno eccezione i lavoratori notturni per
giornaliera.
i quali la fruizione
della riduzione orario è prevista su base
4. Con riferimento ai rapporti di lavoro paft-time, quanto indicato ai punti che precedono, verrà
applicato proporzionalmente.
5. L'Azienda fornirà ai lavoratori interessati, la programmazione individuale delle giornate o delle
mezze giornate nelle quali ar,'verrà la fruizione della riduzione di orario, con le tempistiche previste al
punto 10.5 del presente verbale di accordo.
6. Le eventuali assenze dovute amalaftia che dovessero cadere nelle giornate di cui alpunto 5, daranno
luogo al recupero della stessa giornata, previa presentazione
recupero dovrà avvenire, entro i successiví 30 giorni;
7. Nelle giornate destinate alla fruizione della riduzio
di
idonea certificazione medica; il
verrà erogato solo in presenza di una prestazione Iavora
8. Per i lavoratori full time che svolgono almeno 3 or
notturno (22.00 - 06.00), la fruizione della riduzione or
anticipata di l5 minuti a fine turno.
9. In ogni caso, la fruizione delle ore di riduzione oraria dovrà obbligatoriamente essere effettuata entro
il 31 dicembre dell'anno di maturazione. l'eventuale mancata fruizione delle stesse comoofterà una
pianificazione e una fruizione entro il primo trimestre dell'anno successivo e, in ogr
essere obbli gatoriamente fruite.
.4
f
i lavoratori che effettuano turni continuativi elo orari sfalsati, la pausa retribuita di 30 minuti di
cui all'art. 9 c. 8 del vigente CCNL, dovrà essere obbligatoriamente fruita e sarà concordata d'intesa tra
le parti. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs 66103, si precisa che la pausa non potrà
10. Per
essere collocata alla fine del turno di lavoro.
11. Durante
la pausa, prevista dall'art. 9, comtna 8, del vigente CCNL, non potranno essere svolti
lavoro supplementare elo straordinario, né attività varie in genere.
12.Per i lavoratori part time, laddove sia richiesto di effettuare lavoro supplementare, al compimento
della sesta ora di prestazione effettiva, dovrà essere prevista una pausa non retribuita di almeno 30
minuti.
Art. Tbis Riposo settimanale
1.L'Azienda dichiara che I'evoluzione del mercato dei suoi servizi potrà prevedere sempre una maggior
copertura lavorativa della settimana e pertanto al fine di migliorare il livello di competitività,
produttività ed efficienza organizzativa con la presente disposizione, peftanto, intende concordare
modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art.9, comma 3 del d.lgs. 6612003 e dell'art. 10
c.2 del vigente CCNL. Tale evoluzione è bene evidenziata dalle nuove lavorazione aeropoftuali di
recente acquisizione, che richiedono lo svolgimento continuativo delle lavorazioni ivi effettuate,
nonché dalla presenza di lavoratori all'interno di eventi per i quali vengono resi servizi di interesse per
la collettività, quali a titolo esemplificativo esposizioni, ferie, saloni, etc.
2. Fermo restando la durata dell'orario di lavoro settimanale, nonché la ripartizione settimanale dello
stesso, così come disposto dall'art.9 del vigente CCNLnonché alI'art. I -Parte Speciale- dello stesso,
sarà possibile, previo accordo a livello territoriale con le OO.SS. competenti, organizzare per ciascun
lavoratore a tempo pieno o a tempo parziale, fermo restando le disposzioni legislative a tutela
dell'articolazione dell'orario di lavoro per il personale paft time, che abbia il riposo settimanale
normalmente coincidente con la domenica. Ìo svolsimento dell'attività lavorativa nella siornata di
domenica.
3. Tale disposizione ha
il
carattere della sperimentalità, atteso i1 futuro evento dell'esposizione
universale EXPO 2015, e pertanto sarà oggetto di accordo tra le Parti di norma entro il 31 dicembre
2015, anche ai fini di una stabrlizzazione dellapresente disposizioni previste nel presente articolo.
4.L'Azienda comunica fin d'ora che calendarizzerà una serie di incontri nelle sedi opportune nei quali
si esperirà la contrattazionefra le parti.
Art. 8 Orario Elastico
\
I
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il personale OPS delle filiali;
o elasticità massima giornaliera di 30 minuti effettivi, con un massimo di 150 minuti effettivi al
mese, per il personale di stafL
2. il recupero dei minuti di elasticità in entrata così come sopra individuati, dovrà essere effettuato nella
medesima giornata, al termine delprevisto orario di lavoro.
3. Resta inteso, che il regime di elasticità nelle misure massime sopra individuate e il relativo recupero
nella stessa giornata, non configurano né ritardo in entrata né lavoro straordinario o supplementare.
4. Il superamento delle quantità massime sopra indicate, determina una trattenuta con arrotondamento
al 15' minuto superiore.
5. La disciplina di cui sopra sostituisce per il periodo sperimentale, la disciplina sulla gestione del
ritardo di cui all'arf.4 dell'accordo 3l maruo 2005.
6. La disciplina sulla gestione del ritardo di cui all'arf.4 dell'accordo 31 marzo 2005, continuerà ad
applicarsi nei confronti del solo personale addetto al Customer Service in luogo del presente afticolo,
con I'elevazione fino al raggiungimento di 75 minuti effettivi nel mese. E' abrogato il comma 4.2.
dell'accordo 3l marzo 2005; resta inteso che l'Azienda si riserva la facoltà di comminare le sanzioni
disciplinari previste dalla normativa contrattuale vigente, in caso di ritardi superiori a 75 minuti
effettivi al mese.
mese, per
Art. 9 ROL ed ex-festività
1.In alternativaa quanto previsto dal vigente CCNL, gli istituti contrattuali denominati per semplicità
Rol ed Ex Festività potranno essere fruiti per frazioni minime di 30 minuti.
2. Le richieste dì permesso Rol ed Ex Festività devono essere preventivamente inoltrate al diretto
responsabile.
3. Qualora, per comprovate ragioni tecnico organizzative e/o operative, non sia possibile soddisfare le
richieste del lavoratore, il responsabile fornirà contestualmente una data alternativa per la fruizione del
permesso entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data richiesta.
4. Con il cedolino delmese di aprile di ogni anno,l'Aziendaprovvederà a liquidare le ore di Rol ed Ex
Festività maturate e non godute al 3l dicembre dell'anno precedente. Al lavoratore è data facoltà di
richiedere entro il 31 gennaio la conservazione di una quota pari ad un massimo di l6 ore (monte ore
massimo riportabile al nuovo anno).
Art.
10 Ferie
L'istituto delle ferie può essere goduto con una îrazione minima di mezza giornata lavorativa.
2. L'esito delle richieste per periodi di ferie pari o superiori a 2 settimane, deve pervenire al lavoratore
entro i 30 giorni successivi alla presentazione, con un preavviso di 2 mesi rispetto alla data di
decorrenza del periodo. Il processo di verifica ha una durata di 30 giorni. Esempio: richiesta ferie per 2
settimane nel periodo compreso tra il 1/08 e il 31/08; la risposta alla richiesta deve pervenire al
1.
responsabile entro
il 30/04.
3. Sono fatte salve le procedure di richiesta ed approvazione dei piani ferie già in essere presso i Call
Centers.
4. Eventuali richieste presentate in
deroga alle tempistiche sopra descritte, verranno comunque
esaminate dall'Azienda in relazione alle esigenze organizzative ed operative specifiche del
periodo/reparto.
5. Le Parti ritengono che una buona gestione reciproca e il reciproco rispetto dei tempi delle procedure
descritte ai punti 2 e 3, del presente articolo sia I'unico modo certo per assicurare I'effettivo esercizio di
un diritto al lavoratore e I'effettiva fruizione. evitando cumuli eccessivi e onerosi.
6. I periodi di ferie per chiusura collettiva, fino ad un massimo di 9 giorni annui per ciascun lavoratore,
saranno comunicati dall'Azienda entro il mese di marzo per il primo semestre ed entro il mese di
settembre per il secondo semestre. Esclusivamente a questo unico fine i semestri si considerano 0l/03 31/08 e 01/09 - 28102 dell'anno successivo. Per ferie collettive si intendono quelle derivanti dalla
chiusura dell'Azienda o di una paÍe di essa, o di un Reparto; conseguentemente, la fruizione delle
stesse da parte di ciascun lavoratore, potrà avvenire in maniera differenziata.
Art.
11 Semifestività
dell'attività aziendale, nelle giornate del24 e 3l dicembre la
prestazione lavorativa di tutti i dipendenti verrà dimezzata rispetto al normale orario previsto
individualmente, anche superando il limite delle ore 13.00. e sarà riferita alla prima metà del normale
orario di lavoro; fermo restando le prassi aziendali ad oggi esistenti.
2. Sulle ore eventualmente prestate in eccedenza verrà riconosciutala maggiorazione del 50%.
3. La previsione suddetta non si applica al personale di cui al comma 1.1 del verbale di accordo del l4
novembre 2013, così come previsto dal punto 1) dell'allegato allo stesso verbale.
1. Considerate le peculiari caratteristiche
Art. 12 Lavoro straordinario
1. Ogni forma di lavoro straordinario deve essere autorizzato.
2. La retrlbuzione per il lavoro straordinario decorre a partire dal compimento del 30o minuto e per
frazioni successive di 15 minuti;
3. Durante la pausa pranzo non e di norma possibile effettuare lavoro straordinario.
Art.
13 Lavoro supplementare
4. Le ore di lavoro supplementare vengono retribuite con la maggiorazione comprensiva degli istituti
legali e contrattuali del 18% della quota oraria della retribuzione globale, fatta eccezione per quelle
eventualmente prestate in 6^ giornata, per le quali la maggiorazione è elevata al 50%o.
1. Ferme restando le altre maggiorazioni contrattualmente previste, con riferimento al trattamento
previsto per il lavoro ordinario notturno, si conviene di confermarcla condizione di miglior favore già
in essere per parte della popolazione aziendale, riconoscendo la maggiorazione pari al25oA.
2. Le restanti maggiorazioni per lavoro ordinario sono quelle previste dall'art. 4 - Parte Speciale Sezione I - del visente CCNL.
Art.
15 Lavoro a
turni
Abrogato
1. Preso atto delle differenti prassi
in vigore, si conferma il mantenimento della condizione di miglior
favore già applicata dall'Azienda con decorrenza gennaio 2004, che prevede quanto segue:
- ilpagamento delle competenze awiene dinorma il27 del mese;
- la l4^ mensilità viene corrisposta in un'unica soluzione con la mensilità del mese di giugno;
- la 13^ mensilità viene corrisposta in un'unica soluzione con la mensilità del mese di dicembre. Per
questo pagamento la data viene, di norma, identificata trail 16 dicembre ed il giorno 22 dicembre.
2.Entro il mese di gennaio di ogni anno,l'Azienda pubblicherà il calendario annuale dei pagamenti.
Art.
Anticipazioni T.F.R.
l. Il presente articolo trova applicazioni nei confronti di tutti coloro che erano già in îorza aDHL
Express Italy S.r.l. alla data del 31 dicembre 2006, esclusivamente per il T.F.R. ammontante a quella
data, nonché, successivamente a detta data, solo per tutti coloro hanno deciso di mantenere il T.F.R. in
17
Azienda.
2. Ad integrazione delle ipotesi previste dalla L. 297182, l'anticrpazione del TFR, ai lavoratori i
possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa, potrà essere erogata per sé e per i fig1i nelle
ipotesi:
.
o
o
.
i
edificazione della prirna casa abitativa,
costituzione in cooperativa per edificazione della prima casa abitativa;
ristrutturaztone di immobile destinato aprima casa abitativa;
spese sanitarie già contemplate nella legge, potranno dar luogo a
più erogazioni nell'arco
temporale del rapporto lavorativo,
fino a
concorrenza dell'aliquota massima
di
T.F.R.
anticipabile pari al 7 }Yo.
3. Qualora la documentazione necessaria a corredo della richiesta di anticipo, fosse disponibile in un
momento successivo a quello della richiesta, dovrà essere prodotta un'autocertifrcazione con la quale il
richiedente si impegna anche a produrre i documenti previsti (compromesso/rogito per acquisto casa e
fattura per spese mediche) entro un tempo massimo di 6 mesi dalla data di avvenuta erogazione e,
comunque non oltre, l'anno fiscale di erogazione, pena la restituzione di quanto percepito.
Art.
18
Diritto allo studio
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 25 del vigente CCNL, si conviene quanto segue:
con riferimento al sopra citato articolo, i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che
sostengono prove d'esame, per poter fruire dei permessi giornalieri retribuiti dovranno presentare
certificazione attestante l'awenuta effettuazione della prova d'esame. Qualora dalla certificazione
rilasciata dall'istituto scolastico, non sia possibile desumere obiettivamente l'awenuta effettuazione
dell'esame, il lavoratore studente dovrà, ad integrazione, rilasciare un'apposita autocertificazione
1.
attestante quanto sopra.
1.4 decorrere dal 1 gennaio 2005, I'Azienda riconoscerà a tutti i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato addetti all'attività di Customer Service, con almeno 18 mesi di attività sulla mansione,
I'inquadramento al 3o Livello Super. L'Azienda procederà all'assorbimento dell'eventuale
superminimo assorbibile fino a concorrenza del delta contrattuale.
Art. 20 Ter ziarizzazioni
di attività attualmente gestite mediante il ricorso a contratti di appalto/servizio
sono da riferirsi ai seguenti ambiti:
- attività di magazzino;
- attività di trasporto e distribuzione;
- quote chiamate call center;
- attività di facchinaggio e sorting generico;
- guardiania e vigilanza notturna - pulizie.
2. Eventuali ulteriori esternalizzazioni di attività di cui sopra,fatta eccezione, per ipicchi di lav
saranno oggetto di comunicazione preventiva alle OO.SS., cui potrà far seguito, a richiesta del
sindacato entro 15 giorni, un apposito incontro.
3.L'Azienda conferma lapiena applicazione del CCNLLogistica, Trasporto Merci e Spedizione del I
agosto 2013 in tutte quelle attività esternalizzate, che ai sensi degliArtt.42 e 42bis dello stesso CCNL,
hanno questa previsione e obbligo contrattuale.
1. Le quote medie annue
t
1.Le Parti convengono sulla necessità di definire criteri che, che contemperaino la necessità di buon
andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto all'assistenza daparfe del disabile, fermo restando
improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, anche ai sensi dell'interpello
3lll0 del 6luglìo2010del Ministerodel LavoroedellaCircolareINPS l55del 3dicembre2010.
2. Il lavoratore che ha diritto alla fruizione per Legge dei permessi previsti dall'art. 33 L. 104192
comunicherà al proprio diretto responsabile una programmazione con cadenza mensile/settimanale
delle giornate/ore nelle quali avrà intenzione di fruire di dettipermessi.
3.Fermo ed impregiudicato la possibilità del lavoratore di modificare la giornata precedentemente
programmata per la fruizione del permesso qualora sussistano urgenze improcrastinabili di assistenza
della persona disabile.
Art.22 Premio di Risultato
1. Le Parti, nell'ottica di valortzzare i costanti investimenti per il miglioramento delle performances
aziendali e della professionalità dei propri dipendenti, confermano la volontà di definire nuovi
parametri per la definizione del "Premio di Risultato", tale premio recepisce appieno la volontà di
intraprendere un percorso condiviso che riconosca e valorizzi l'investimento in professionalità profuso
per migliorare costantemente i livelli di servizio offerti dall'Azienda ai propri clienti.
2.Il nuovo "Premio di Risultato" entrerà in vigore dal presente anno e verrà consuntivato ed
eventualmente pagato l'anno successivo nel mese luglio e sarà composto da quattro obiettivi così come
di seguito descritti:
-Obiettivo A (peso 40%): obiettivo a livello Aziendale costituito dagli indicatori di Profittabilità così
come disciplinato dall'accordo del24luglio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
-Obiettivo B (peso 40%): obiettivo a livello Aziendale costituito dagli indicatori di Qualità così come
disciplinato dall'accordo del24luglio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
-Obiettivo C (peso 15%): obiettivo a livello di direzione determinato secondo indicatori volti a
misurare un miglioramento in efficienza ed innovazione rispetto all'attività resa dalla direzione
medesima. Di seguito la definizione puntuale degli obiettivi:
Direzione "Operations","CS","Sales & Marketing", "HR" ed "lT": indicatore NPS (ttret Promoter
Score), ovvero una misurazione della Fedeltà dei Clienti, con la finalità di aumentare la numerosità dei
"Promotori" dei servizi resi da DHL. Detta rilevazione ar,'viene settimanalmente e i risultati vengono
e
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hanno avuto contatti con DHL per tematiche gestite dalle due direzioni di oggetto (prenotato un ritiro,
passaggio dei corriere, gestione di una pratica, chiusura della pratica, etc.) e viene domandato se si
posizionano nelle seguenti fasce "Promotori, indifferenti e detrattori". L'individuazione del
della trasparenza della rilevazione del dato, verrà data la possibilità alla RSA, con cadenza mensile o su
richiesta specifica, di osservare la modalità di raccolta e aggregazione del dato medesimo.
Direzione "Finance-Accounting": indicatore D.S.O. (Days Sales Outstanding), ovvero il termine entro
il quale DHL riesce a recuperare i crediti dovuti dai soggetti debitori.
Resta inteso che il personale c.d. "staff'seguirà l'indicatore relativo alla divisione presso cui rende la
propria attività lavoraliva.
-Obiettivo D (peso 5%o): obiettivo atto a misurare la presenza media a livello l.talta, sarà determinato
tramite il consuntivo dell'anno precedente e si conviene fin d'ora che saranno determinate le assenze
considerando solo quelle per "malattia", escludendo le malattie per le quali è prevista la possibilità di
superamento delperiodo di comporto e le ospedalizzazioni.
2. Per l'anno 2014, il valore complessivo del P.D.R. eventualmente pagato in luglio 2015, al
raggiungimento del 100% degli obiettivi è pari ad € 750,00 lordi (pro quota per il part time).
3. Per l'anno 2015, il valore complessivo del P.D.R., eventualmente pagato in luglio 2016, al
raggiungimento del 100% degli obiettivi è pari ad € 800,00 lordi (pro quota per il part time).
4.Gli importi del P.d.R. verranno corrisposti nel mese di luglio di ogni anno al solo personale
dipendente con contratto a tempo indeterminato in forza alla data del 3l gennaio dell'anno successivo a
quello di maturazione. GIi importi verranno inoltre riproporzionati, in caso di prestazione parziale,
comunque non inferiore a 6 mesi nel corso dell'anno di maturazione sulla base dei mesi in cui è
percepita la retribuzione.
5. Per il personale con qualifica Quadro .e per tutti coloro che partecipano ad un sistema di
incentivazione variabile già in atto, legato al conseguimento di obiettivi individuali, di produttività e/o
di qualità e/o di redditività e/o di innovazione e/o di efficienza organizzativa e comunque collegati ai
risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del
miglioramento della competitività aziendale, DHL procederà all'assorbimento del valore del PdR fino a
concorrenza delf importo eventualmente erogato.
6. Le Parti convengono di incontrarsi nel mese di settembre 2014 per sottoscrivere e definire i
parametri e gli importi per la determinazione del raggiungimento degli obiettivi suesposti e per il
contestuale deposito.
7. Resta inteso che i risultati di valutazione NPA e DSO non daranno luoso avalutazioni oersonali
(Motiv8) e/o a contestazioni disciplinari
Art.22bis Gare
1.Le parti, con il presente verbale di accordo, intendonc
e2015 i parametri e gli importi di cui al verbale di acco
2. Fermo restando quanto definito nel punto l. che
obiettivo che concorrerà all'interno del più ampio artico
a) "Assicurazione 2014", ovvero Incrementare i Booking assicurati (TD) derivanti da chiamate
pervenute al Customer Service, potranno accedere al presente sistema premiale tutti gli operatori del
CS. Per accedere alla sara e
io soddisfare entrambi i sesuenti narametri mensili I) nr. minimo
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II) Trigger 5% di booking assicurati su totale booking.
-Periodo di calcolo delturno di gara: trimestrale.
-Parametro di calcolo: per coloro che supereranno la soglia di sbarramento per accedere al calcolo
dell'assicurazione verranno premiati a livello Italia fino ad un massimo di 30 persone per ogniturno di
gara con il seguente criterio:
. dal 1o al 15o classificato: bene pari ad 50 euro;
10 booking assicurati
. dal 16" al 30" classificato: bene pari ad 30 euro.
3.Essendo volontà delle Parti f introduzione di sistemi premiali che favoriscano f investimento in
produttività, si conviene fin d'ora che verranno depositati e sottoscritti entro il mese di settembre2014 i
parametri e gli obiettivi per le gare di backline, finance e di eventuali altri reparti.
Lrt.23 Malattia
l.Fermo restando quanto disciplinato all'art.7 -Pafte Speciale- del vigente CCNL Logistica, Trasporto
Merci e Spedizione, nell'ipotesi di insorgenza di un evento di malattia di qualunque durata e, quindi,
anche di un solo giorno il dipendente è tenuto a:
a) comunicare I'assenza per malattia al proprio diretto Responsabile o attraverso la casella di posta
elettronica
entro le prime 2 ore dall'inizio del proprio orario di lavoro,
salvo casi di giustificato impedimento.
b) comunicare la prognosi di malattia al proprio diretto responsabile o attraverso la casella di posta
elettronica di cui al precedente capoverso entro le prime 48 ore dal rilascio del certificato medico;
c) fornire, qualora espressamente richiesto dal datore di lavoro,
del certificato di malattia comunicatogli dal medico;
il
numero di protocollo identificativo
d) presentare il certificato cartaceo all'Azienda entro i 2 giorni successivi aIl'inizio della malattia così
come ar.'rriene oggi, nel caso in cui il medico non sia in grado di inviare il certificato medico
telematicamente;
2.Invia transitoria, e comunque non oltre il 30 giugno 2015 per il personale di cui all'art. I c.1 del
verbale di accordo del 14 novembre 2013 sarà mantenuta la possibilità di non produrre alcun
giustificativo qualora I'assenza sia di un solo giorno, infrasettimanale e ricompreso in una giornata tra
martedì e giovedì non festivi. Decorso tale termine anche per i predetti lavoratori troverà applicazione
quanto disciplinato al precedente c.1.
l.Allo scopo di favorire recuperi di efficíenza e/o di miglioramento della produttività, in un contesto di
grande competitività come l'attuale, si conviene sulla necessità di procedere, a livello di unità
operativa, ad un confronto con le RSA/RSU ed eventualmente con le OO.SS. territorialmente
2. Fermo restando quanto disciplinato dalla Legge e dal vigente CCNL, in materia di contratto di lavoro
a tempo parziale, a livello di unità operativa e/o reparto si potranno raggiungere intese volte a favorire
una flessibilità della distribuzione oraria dei part time, anche con riferimento a circostanziati picchi
produttivi stagionali (periodo Natalizio); il lavoratore che aderirà sarà invitato a sottoscrivere per
accettazione un'accordo individuale che recepirà quanto negoziato con le rappresentanze di cui al
comma che precede.
3.I contenuti delle intese di cui al punto 2. che precede andranno a definire tipologie e modalità di
modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa oraria, per quanto concerne il
prearviso e la maggiorazione oraria si rimanda al dettato contrattuale , art. 49 cc. 12, 13 e 14, salvo patti
m i gl iorativ i nego ziati a li vel lo territoriale.
4. Vista l'alta adesione dei lavoratori, si implementerà in via definitiva e sempre volontaria il sistema di
turnazioni ad oggi in vigore presso i 4 customer centers italiani con le modalità indicate all'art.4 del
verbale di accordo del17 dicembre 2012.
1.Al fine di consentire ai lavoratori a tempo pieno o a parziale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato I'assistenza al bambino fino ai 3 anni di vita dello stesso, DHL si riserva di accogliere
eventuali richieste di lavoratori a tempo pieno che vorranno ridurre, in via temporanea, il loro orario di
lavoro a tempo parziale; detta riduzione potrà essere, in ogni caso, nel limite di orario contrattuale
consentito per il part time.
2. illavoratore interessato alla presente disposizione contrattuale dovrà presentare domanda a DHL con
un preawìso di 60 giorni, certificato di nascita del bambino ed indicare nella medesima richiesta la
percentuale di riduzione dell'orario di lavoro e la distribuzione oruria della stessa.
3. DHL, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, accetterà predetta
richiesta nei limiti massimi sottoindicati:
-unità produttive fino a nr.20lavoratori, fino ad un massimo di I
-unità produttive fino a nr. 50 lavoratori, fino ad un massimo di 3
-unità produttive fino a nr. 100 lavoratori, fino ad un massimo di 5
-unità produttive oltre 400 lavoratori, fino ad un massimo di 20;
4. Qualora vi dovessero essere incompatibilità tra la richiesta del lavoratore e le esigenze produttive
delf impresa, DHL proporrà al lavoratore diverse modalità di riduzione oraria e/o distribuzione
dell'orario medesimo. Qualora non si dovesse addivenire ad una soluzione condivisa verrà accolta la
richiesta del lavoratore se la stessa risulta rientrante
precede.
5.Per le unità operative sopra il limite di 400 unità i
proporzionalmente per l'ampiezza di ciascun reparto ivi
lavoratori affetti da patologie particolarmente gravi, art. 7 c. I -parte
speciale- del vigente CCNL, un migiior decorso deiia maiattia cia cui sono afretti e per i quaii residui
una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie a cui sono sottoposti,
hanno diritto alla trasformazione del lavoro a tempo pieno o parziale in lavoro a tempo parziale. Il
rapporto di lavoro venà ripristinato a tempo pieno a richiesta espressa del lavoratore.
l. Al fine di consentire ai
l.
16
DHL e le OO.SS. convengono sulla fondamentale importanza di costruire un'ambiente di lavoro
improntato sulla tutela, dignità ed inviolabilità della persona a principi di correttezza interpersonali e i
soggetti firmatari della presente intesa si impegnano a realizzare, peÍ quanto di loro competenza,
nell'applicazione quotidiana di questi principi.
Come Azienda operante in un settore globale, infatti, la diversità, intesa corne di genere, di ruzza, di
religione, di età, di disabilità e di orientamento sessuale, di nazionalità e di qualsiasi altra caratteristica
tutelata dalla Legge, rappresenta un punto di forza che permette alla DHL un vantaggio competitivo in
termini di massima produttività possibile, creatività ed efficienza.
2, Alla luce di quanto sopra le Parti condividono che il diritto al congedo per contrarre matrimonio (ex
aft.18 comma 8 delvigente CCNL) sia esteso alle unioni di fatto.
Pertanto verrà riconosciuto analogo trattamento a quello previsto in caso di matrimonio (art. l8 c.8 del
vigente CCNL) anche per le c.d. "unioni di fatto", tali giorni di permesso verranno concessi una sola
volta nella vita lavorativa del dipendente e previa presentazione di stato di famiglia che attesti lo stato
diconvivenzaper almeno 1 anno.
Art.26 Decorrenza
e
durata
. il presente contratto decorre daila data odierna e scadrà il 3l dicembre 2018 per la parte normativa
ed il 31 dicembre 2015 per la parte economìca.
2. Le modalità dì rinnovo del presente accoro seguiranno i tempi e la disciplina prevista dal CCNL.
1
Letto, Confermato e Sottoscrilto.
p. FIT CISL
Le OO.SS. ritengono necessario un'approfondimento su alcune tematiche che non sono state discusse
nella presente intesa tra cui l'aderenza contrattuale delle mansioni ad oggi svolte; possibile
miglioramento della calendarizzazione delle ferie: pertanto richiederanno un incontro a paftire dal mese
di settembre p.v. .
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