Mediatori creditizi, dal primo luglio la vigilanza sulla

5/7/2014
Mediatori creditizi, dal primo luglio la vigilanza sulla trasparenza passa da Banca d’Italia all’Oam
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Mediatori creditizi, dal primo luglio la vigilanza sulla
trasparenza passa da Banca d’Italia all’Oam
Valentina Petracca
Dal primo luglio i poteri di vigilanza in materia di trasparenza
passano dalla Banca d’Italia all’Organismo degli agenti e dei
mediatori creditizi. Un nuovo importante passo per l’Oam che,
a due anni dall’istituzione degli Elenchi, acquisisce al suo interno
nuovi poteri e nuove attribuzioni riguardanti la vigilanza sul
settore del credito.
“È un passaggio importante, estremamente delicato, che ha
comportato uno sforzo organizzativo e gestionale che vede oggi i
suoi buoni frutti”, commenta soddisfatto Federico Luchetti,
direttore generale dell’Organismo.
Renzo Franzetti, che all’interno dell’Organismo è il responsabile
dell’Ufficio vigilanza, vedrà dunque ampliate le sue funzioni e
assumerà presso di sé anche i poteri ispettivi e di controllo sulla
trasparenza.
“Saranno dei controlli mirati e specifici”, spiega Luchetti. “D’altro canto, l’Oam procede quasi sempre con
controlli su singoli aspetti della vita delle società di mediazione. Così come verifichiamo che i soggetti
abbiano i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività, che abbiano proceduto con la formazione ecc.,
analogamente controlleremo che gli operatori si attengano agli adempimenti previsti anche in materia di
trasparenza”.
Dal punto di vista concreto, per gli operatori del mercato non ci sono cambiamenti radicali. La normativa di
riferimento in materia di trasparenza non è mutata, i mediatori hanno ormai assimilato le novità apportate
dal decreto legge 141, stanno comprendendo sempre più il ruolo dell’Organismo, e col tempo hanno
istituito i presidi e messo in piedi l’organizzazione interna che l’Oam ha richiesto per garantire un sano
sviluppo del settore.
Le difficoltà non sono certo mancate. Per nessuno. “Se dal punto di vista concreto non cambia molto continua il direttore generale - è dal punto di vista della mentalità e del rapporto che i mediatori hanno con
l’Organismo che qualcosa cambia. Intervenendo a conferenze, seminari o convegni, a volte si ha
l’impressione che l’Oam sia visto come una sorta di associazione di categoria alla quale chiedere di
risolvere qualsiasi problema del settore. Come, ad esempio, quello inerente il convenzionamento tra gli
istituti di credito e le società di mediazione creditizia. Ma il nostro ruolo è diverso: l’Oam è deputato a
gestire gli Elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e deve farlo vigilando
correttamente sul settore”.
Le numerose richieste d’intervento che l’Oam riceve hanno naturalmente una loro ragion d’essere. Il
settore della mediazione creditizia ha sofferto moltissimo negli ultimi anni, le banche hanno chiuso i
rubinetti, il credit crunch ha avuto ripercussioni pesanti sulla vitalità del sistema produttivo al nord, come al
già sofferente sud d’Italia. Le società di mediazione creditizia, nel frattempo, hanno dovuto capitalizzarsi,
assumere personale sempre più qualificato, mettere in piedi forme di organizzazione interna sempre più
strutturate e complesse. E fare i conti con forme di abusivismo della professione che vede ancora oggi
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numeri assai preoccupanti.
Ma la svolta c’è. Ora. L’Oam è cresciuto, e insieme a lui tutto il sistema è
cresciuto. Il passaggio dei poteri della vigilanza sulla trasparenza da
Bankitalia all’Organismo segna un nuovo passo in avanti. A questo
proposito Luchetti sottolinea che per risolvere i problemi “bisogna parlarsi e
comprendersi. Siamo sempre pronti ad ascoltare tutti e a favorire il dialogo
al fine di innalzare la professionalità degli operatori”.
L’atteggiamento sembra insomma quello prudenziale e rigoroso del “buon
padre di famiglia”, tanto amato dalla nostra legislazione. Di un padre che sa
di dover sostenere la crescita dei propri figli favorendo la loro autonomia e
il loro sviluppo, ma al contempo sa di dover ogni tanto alzare la voce ed
esigere il rispetto delle regole che il sistema si è dato.
Federico Luchetti, direttore
generale Oam
Sulla stessa linea del direttore generale è anche il responsabile della vigilanza Oam, Renzo Franzetti:
“Questo passaggio di poteri è una nuova sfida e una nuova opportunità per tutti. Se da un lato crescono le
competenze dell’Oam, dall’altro cresce il senso di responsabilità del settore che non deve vivere la
Vigilanza come una forma di repressione, ma come una forma di dialogo”.
L’opinione di Paolo Carini, della Luiss Busness School
“È certamente una buona notizia che l’Oam assuma
al suo interno i poteri di vigilanza sulla trasparenza
per gli agenti in attività finanziaria e per i mediatori
creditizi. Il mercato ha bisogno di un interlocutore
unico, autorevole e capace di rispondere ai
problemi del settore”. A sostenerlo è Paolo Carini,
coordinatore sezione confidi, area banche e
assicurazioni presso la Luiss Business School di
Roma. “Questo nuovo passaggio di poteri può voler
dire solo che l’Oam è divenuto, e lo sarà sempre di
più nel tempo, il referente istituzionale capace di
aiutare il sistema a rialzarsi dopo anni di difficoltà e
di cambiamenti”.
Paolo Carini Responsabile Confidi della Luiss Business School
Questo passaggio di poteri di vigilanza sulla
trasparenza dalla Banca d’Italia all’Organismo non
è un punto di arrivo ma un nuovo punto di partenza. Che per ora, però, è solo sulla carta. Bisognerà
attendere un primo periodo di fisiologico assestamento per verificare come, concretamente, l’Organismo
gestirà questa sua nuova prerogativa. “Solo nei prossimi mesi - spiega Carini - potremo realmente capire
come l’Oam sovrintenderà non solo la vigilanza su questa nuova materia ma come saprà gestire le
anomalie che inevitabilmente riscontrerà nel mercato”.
Bisognerà attendere dunque ben oltre il 30 di giugno per comprendere se l’Organismo si fermerà alla
forma o deciderà di entrare anche nella sostanza delle cose. E il tempo dovrà anche dirci se il cammino si
presenterà scorrevole e spianato oppure incidentato e serpentino. “Ci sono tanti aspetti operativi con i
quali si dovranno fare i conti – sottolinea Carini -. Sappiamo che il mediatore creditizio deve fornire alla
propria clientela l’avviso contenente l’informativa sulla trasparenza. Ma se il mediatore che opera
correttamente si avvale, ad esempio, per l’ottenimento di un finanziamento della collaborazione di un
confidi che invece non opera nella giusta maniera, allora cosa succede? È il mediatore che deve segnalare
il comportamento scorretto all’Oam, oppure sarà l’Oa con le proprie risorse a dover lentamente far
scomparire i comportamenti anomali?”. Esistono ancora troppe zone d’ombra nel sistema e il perimetro
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all’interno del quale i controlli e le ispezioni dell’Organismo dovranno muoversi è tuttora in via di
definizione.
Siamo però nella giusta direzione. Da quel famoso 13 agosto del 2010 quando il decreto legge 141 ha
visto la luce, sono stati compiuti molti passi in avanti. Nonostante le grida di allarme, la paura che il sistema
della mediazione potesse soccombere sotto i colpi di una legislazione sempre più pressante, il sistema è
sopravvissuto. E anzi si è strutturato, si è organizzato. Per Carini il merito deve essere attribuito al cambio
di cultura che la nascita dell’Oam ha portato con sè: “Prima c’era un livello di pressapochismo e di
mancanza di professionalità abbastanza critico. Poi è arrivato l’obbligo di registrare i collaboratori in Oam e
in Enasarco che ha lasciato fuori dalla porta quella rete di persone sconosciuta al sistema e che magari
viveva solo di conoscenze personali o di intrallazzi particolari. È arrivato l’obbligo di aggiornamento
professionale che ha accresciuto il livello di cultura economica e finanziaria di buona parte degli operatori.
Per le società con più di venti dipendenti è arrivato l’obbligo di dotarsi di un sistema di controllo interno.
Non di secondaria importanza anche il fatto che tutte le società stanno redigendo in questi mesi una
relazione con la quale devono spiegare quali sono le scelte organizzative che hanno effettuato. Alcune
società sono già addirittura pronte, nonostante la scadenza sia ad ottobre. Tante altre ci stano lavorando
su”.
Secondo Carini, insomma, tutte queste novità introdotte dall’Organismo hanno portato il sistema a riflettere
su se stesso, certamente con qualche mal di pancia e non pochi nervosismi. L’adeguamento normativo, si
sa, porta con se un notevole dispendio di denaro, energie e tempo. Sono aspetti verso i quali una
qualunque realtà economica mostra una certa sensibilità. Ma il mondo del credito si è adeguato, ha preso
coscienza del fatto che bisognava fare ordine, rimettere le cose al giusto posto. La nave è salpata, si è
stiracchiata le gambe e ora può prendere più serenamente il largo.
Gli obblighi del mediatore creditizio
Ai sensi della vigente normativa, il mediatore creditizio deve mettere a disposizione del cliente i documenti
che sono indicati di seguito:
Avviso con le principali norme di trasparenza: richiama l’attenzione dei clienti sui diritti e sugli
strumenti di tutela previsti a loro favore. Il Mediatore deve esporre l’Avviso nei locali aperti al pubblico e
metterlo a disposizione dei clienti, i quali possono asportarlo se lo desiderano. Tale Avviso deve avere una
veste grafica semplice e deve essere di agevole comprensione.
Foglio informativo: contiene una dettagliata informazione sul Mediatore, sulle caratteristiche e sui rischi
tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali che
regolano l’attività. I Fogli informativi devono essere datati e sempre aggiornati. Copia dei Fogli informativi
deve essere conservata a cura del Mediatore, anche con archivi informatici, per almeno 5 anni.
Informazione Pre-contrattuale: Prima della conclusione del contratto di mediazione, i mediatori devono
consegnare al cliente una copia completa del testo del contratto idonea per la stipula. La consegna della
copia non impegna le parti alla stipula ed il diritto del cliente di ottenerne copia non può essere sottoposto
a termini o condizioni. In caso di modifica delle condizioni contrattuali, il mediatore deve darne pronta
comunicazione al cliente e consegnare una copia completa del nuovo testo idoneo per la stipula.
Documento di sintesi: costituisce il frontespizio del contratto e riproduce lo schema del foglio informativo,
riportando le condizioni economiche e le clausole contrattuali praticate.
Il Contratto: la forma del contratto deve essere necessariamente scritta. Esso deve indicare la
provvigione ed ogni altro onere, commissione, spesa o condizione gravante sul cliente, anche con
riferimento a quelli da sostenere in caso di scioglimento del rapporto. L’attività di istruttoria (e
conseguentemente le relative spese), deve essere adeguata al profilo economico del cliente e all’entità del
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finanziamento richiesto.
Gli annunci pubblicitari: devono sempre essere riconoscibili come tali ed, in particolare, devono
specificare che la finalità è di natura promozionale e che per le condizioni contrattuali è necessario fare
riferimento ai Fogli Informativi. Nell’annuncio pubblicitario devono essere chiaramente indicati gli estremi
dell’iscrizione all’Albo, che il servizio offerto si limita alla messa in relazione di banche e intermediari
finanziari con la clientela al fine della concessione dei finanziamenti. Tale servizio non garantisce l’effettiva
erogazione del finanziamento richiesto. L’annuncio deve infine indicare il periodo di validità delle condizioni
pubblicizzate.
Quadro normativo di riferimento
I mediatori creditizi sono destinatari di specifici doveri in materia di trasparenza. Tali norme impongono di
rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto attraverso l’utilizzo di strumenti obbligatori di
pubblicità e informazione pre-contrattuale e contrattuale, il rispetto di forma e di contenuto dei contratti,
l’osservanza dei principi trasparenza e correttezza nella relazione con il cliente anche nei casi di offerta
fuori sede o tramite tecniche di comunicazione a distanza.
Il quadro normativo fa riferimento a:
- Delibera CIRC 4 marzo 2003
- Testo unico bancario (Tub), Titolo VI “trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”.
- Banca d’Italia, provvedimento del 9 febbraio 2011, “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari, Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”.
- Provvedimento dell’Ufficio Italiano dei Cambi del 29 aprile 2005 n. 18044, Gazzetta ufficiale del 20 maggio
2005 n 116. Attuazione della Direttiva 2000/31CE relativa ad alcuni aspetti giuridici dei servizi finanziari
della società dell’informazione del mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.
- Decreto legislativo n 141 del 2010 in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario,
degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
- Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2011, n. 117.
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