Foglio condizioni - Comune di Mogliano Veneto

COMUNE DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
FOGLIO CONDIZIONI
GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO
FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DI SC. PRIMARIA
A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO
A.S. 2014-2015
CIG Z480F80FC7
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto è la fornitura ai cittadini residenti nel Comune di Mogliano Veneto,
tramite le istituzioni scolastiche, dei libri di testo per la scuola primaria, la cui competenza è
attribuita per legge all’Amministrazione Comunale.
Per ogni classe della scuola primaria, il M.I.U.R. (Ministero Istruzione Università Ricerca)
stabilisce la quantità e le caratteristiche dei testi da adottare nonché il prezzo di copertina degli
stessi; a titolo esemplificativo, per l’anno scolastico 2013-2014 il prezzo di copertina dei libri di
testo, stabilito con decreto del MIUR prot. n. 579 del 02.07.2013, al lordo dello sconto ministeriale
dello 0,25% per forniture a favore degli enti locali, è il seguente:
Classe
1a
Libro della
prima classe
€
Sussidiario
Sussidiario
dei linguaggi
Sussidiario
delle
discipline
10,15
Religione
€
6,25
Lingua
straniera
Totale
€
3,05
€
19,45
2a
€
14,30
€
5,00
€
19,30
3a
€
20,50
€
6,10
€
26,60
€
6,10
€
41,75
€
7,60
€
42,90
€
27,85
€
150,00
4a
€
13,20
€
16,20
5a
€
16,00
€
19,30
€
29,20
€
35,50
Totale
€
10,15
€
34,80
€
€
6,25
12,50
Nei limiti di cui sopra, gli Istituti scolastici individuano autonomamente i testi specifici da adottare
per l’anno scolastico 2014-2015, ovvero, previa approvazione degli organi competenti, i testi
sostitutivi.
Per conseguenza la Ditta appaltatrice dovrà procurarsi i testi adottati oppure i libri sostitutivi,
ordinati con le modalità di cui ai successivi art. 6 e 8, presso le case editrici ovvero i punti di
distribuzione editoriale, e provvedere alla consegna degli stessi alle istituzioni scolastiche, con le
modalità specificate al successivo art. 7.
Le istituzioni scolastiche site in Mogliano Veneto interessate alla fornitura sono:
Scuole primarie statali
Istituto Comprensivo Mogliano 1
•
•
•
•
•
G.B. Piranesi – via De Gasperi, 8 – tel. 041.5937275
Olme – via Olme, 6 – tel. 041.455417
A. Vespucci – via Chiesa di Campocroce, 8/A – tel. 041.457547
D. Alighieri – via Torino, 1 – tel. 041.5902020
C. Collodi – via Nuova Europa, 2/A – tel. 041.942158
Istituto Comprensivo Mogliano 2
• G. Verdi – via Favretti, 14 – tel. 041.5937237
• D. Valeri – via Ragusa, 18 – tel. 041.454658
• A. Frank – via Barbiero, 121 – tel 041.453602
Scuole primarie paritarie
• Collegio salesiano Astori – via Marconi, 22 – tel. 041.5987405
Il Comune e la Ditta appaltatrice potranno convenire che alcune o tutte le comunicazioni inerenti
l’esecuzione del contratto possano essere effettuate via e-mail, specificando gli account da
utilizzarsi a questo scopo.
ARTICOLO 2 - DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è stabilita dalla data di stipula del contratto fino al 30 giugno 2015. E’ in ogni
caso escluso il rinnovo.
L’Appaltatore non potrà per alcuna ragione sospendere o rallentare le prestazioni, pena
l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.
ARTICOLO 3 - VALORE DELL’APPALTO
In relazione alla quantità ed alla tipologia dei libri di testo da fornire per l’anno scolastico 20142015, alle modalità di esecuzione della fornitura ed alla durata dell’appalto, l’importo dell’appalto
medesimo è stimato per un valore annuo presunto di € 38.500,00 (euro trentottomilacinqucento/00)
dando atto che trattandosi di prodotti editoriali l’IVA è assolta all’origine dall’editore ex art. 74
comma 1/c DPR 633 del 26.10.1972.
Non essendo possibile stabilire a priori in modo esatto il numero dei libri necessari per tutte le
scuole di competenza, che dipende dalla popolazione scolastica nella fascia di età considerata ed è
quindi soggetto a lievi variazioni di anno in anno, il Comune appaltante non assume alcun impegno
circa il numero esatto di testi scolastici che verranno ordinati; pertanto la Ditta appaltatrice rinuncia
a qualsiasi richiesta di compensi o indennizzi nel caso in cui il numero di copie ordinato fosse
inferiore a quanto deducibile dal valore dell’appalto.
Al valore di cui sopra deve aggiungersi l’eventuale ampliamento, in connessione al presumibile
incremento della popolazione scolastica, ai sensi dell’art. 11 R.D. N. 2440/1923.
Il presente appalto è finanziato con risorse proprie del Comune di Mogliano Veneto.
Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs.
81/08, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto:
a) viste le attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere
misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi;
b) gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da
valutare, restando comunque immutati gli obblighi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici.
ARTICOLO 4 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
E’ fatto assoluto divieto di cessione del contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all’art.116
del D. Lgs. 163/06.
In caso di subappalto la Ditta appaltatrice sarà tenuta a trasmettere all’Amministrazione contraente,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essa via corrisposti al subappaltatore.
ARTICOLO 5 - FORNITURA PRINCIPALE E FORNITURE SUCCESSIVE
Relativamente alle procedure di ordinazione e consegna, si distinguono:
- una fornitura principale, consistente indicativamente in oltre il 90% del totale (vedi articoli 6 e 7)
- una o più forniture successive, fino a completamento del fabbisogno (vedi articolo 8).
In relazione alle forniture successive, la Ditta appaltatrice dovrà perciò essere disponibile ad
accettare ordinativi anche di soli pochi libri per volta, fatturandoli una volta al mese o, se l’importo
sarà inferiore al minimo fatturabile, al raggiungimento di tale minimo.
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI ORDINAZIONE DELLA FORNITURA PRINCIPALE
Il Comune fornirà alla Ditta appaltatrice un prospetto, formulato sulla base dei dati ricevuti dalle
istituzioni scolastiche, riportante per ogni plesso il numero e la tipologia dei libri complessivamente
richiesti, come segue:
- Denominazione scuola e indirizzo
- Quantità richiesta
- Prezzo copertina
o Libro della prima classe - Titolo e Codice ISDN
o Testo di religione – Titolo e Codice ISDN
o Testo di inglese – Titolo e Codice ISDN
o ………
Il prospetto verrà inviato dal Comune alla Ditta appaltatrice dopo la stipula del contratto ed entro
l’avvio dell’anno scolastico, sulla base delle comunicazioni intervenute dalle scuole e dopo verifica
della residenza in Mogliano Veneto degli alunni beneficiari.
ART. 7 - TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA
La fornitura principale dovrà essere completamente consegnata presso i plessi scolastici indicati dal
Comune entro la prima settimana di settembre 2014, ovvero entro altra data concordata con le
singole istituzioni scolastiche, comunque entro la prima quindicina di settembre 2014.
Ciascun Istituto potrà richiedere alla Ditta particolari modalità di confezionamento dei testi da
consegnare (suddivisione per classe e/o per titolo, ecc).
La data e l’orario di consegna dovranno essere concordati fra la Ditta e l’Istituto scolastico
destinatario; in nessun caso e per nessun motivo la merce potrà essere abbandonata all’esterno
dell’edificio scolastico.
Le bolle di consegna dovranno essere redatte in modo da rendere agevole e rapida per l’Istituto
scolastico l'individuazione del materiale eventualmente non consegnato.
Ogni eventuale contestazione circa la merce consegnata per errori nella fornitura stessa, materiale
avariato o simili, verrà formulata per iscritto dagli Istituti scolastici ed inviata alla Ditta, e per
conoscenza al Comune, entro 10 giorni dalla data di consegna. Decorso tale termine senza
contestazioni, la consegna si riterrà accettata e la Ditta resterà autorizzata ad emettere fattura a
carico del Comune.
In caso di consegne tardive rispetto al termine previsto ovvero incomplete, l’Istituto invierà al
Comune segnalazione del ritardo o della incompletezza entro 10 giorni dalla data della consegna
effettiva o dovuta, ai fini dell’applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.
In caso di contestazioni, la fattura non verrà emessa, o ne verrà comunque sospeso il pagamento,
fino a ricevimento da parte del Comune di comunicazione circa la regolare esecuzione dell’ordine,
inviata dall’Istituzione scolastica interessata.
Le Istituzioni scolastiche si accorderanno direttamente con la Ditta appaltatrice per eventuali
sostituzioni o simili, purché gli accordi stessi non comportino alcun maggior onere per il Comune.
In nessun caso la ditta potrà sospendere la fornitura eccependo irregolarità di controprestazione.
ART. 8 - FORNITURE SUCCESSIVE
A partire dall’inizio del mese di settembre 2014, qualora se ne ponga la necessità per nuove
iscrizioni ricevute, gli Istituti scolastici potranno richiedere al Comune, che se del caso inoltrerà la
richiesta alla Ditta appaltatrice, forniture successive.
Gli ordini relativi a tali forniture successive verranno inviati alla Ditta appaltatrice esclusivamente
tramite il Comune; qualora la Ditta appaltatrice accetti ed esegua ordini relativi a forniture
successive alla principale inviati direttamente dagli Istituti scolastici, il Comune potrà rifiutare di
farsi carico della spesa conseguente.
Le consegne relative alle forniture successive dovranno essere effettuate di norma entro 15 giorni
dal ricevimento dell’ordine, con le modalità previste per la fornitura principale, di cui al precedente
art. 7.
ART. 9 - CONSEGNE PRESSO COMUNI DIVERSI DA MOGLIANO VENETO
Il Comune potrà richiedere alla Ditta di effettuare consegne presso sedi scolastiche situati in comuni
limitrofi e/o distanti non più di 30 Km da Mogliano Veneto.
Tali ordini perverranno alla Ditta per il tramite del Comune, indicativamente nei tempi previsti agli
articoli 5, 6, 7 ed 8, ai quali si fa espresso richiamo anche per quanto riguarda le modalità di
consegna e le contestazioni.
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI ASSICURATIVI – RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi rispetto al proprio personale e relativi agli infortuni,
all'assistenza e alla previdenza sono a carico della Ditta appaltatrice, la quale ne è l'unica
responsabile. A garanzia dell’ottemperanza da parte della Ditta degli obblighi previdenziali ed
assicurativi nei confronti del personale, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la
liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta è subordinata alla regolarità del DURC (Documento
Unico di Regolarità Contributiva) della stessa in corso di validità.
Nell'esecuzione delle operazioni previste dal presente capitolato la Ditta appaltatrice dovrà mettere
in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e
dalla normale prudenza, atti a prevenire incidenti.
In ogni caso, la Ditta appaltatrice assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale derivante
dall’esercizio del presente appalto, sollevando in proposito l’Amministrazione committente.
In particolare la Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque
provocati nell’esecuzione dell’appalto, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
ARTICOLO 11 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione della
fornitura oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in
vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi.
All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese
eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e
dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
In caso di subappalto la Ditta appaltatrice risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto da
parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito della fornitura eseguita, in base all'art. 29 del D. Lgs.
276/2003.
ARTICOLO 12 - CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI CONTRATTUALI E PREZZO A
BASE D’ASTA
Il corrispettivo per tutte le prestazioni contrattuali è costituito dal prezzo di appalto, determinato
sulla base del ribasso offerto in sede di gara rispetto al prezzo di copertina dei libri di testo, così
come verrà stabilito con decreto del MIUR per l’a.s. 2014-2015.
Il ribasso viene calcolato sul prezzo pieno di copertina dando atto che trattandosi di prodotti
editoriali l’IVA è assolta all’origine dall’editore ex art. 74 comma 1/c DPR 633 del 26.10.1972.
Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le
prestazioni, le spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione dell’appalto,
nonché qualsiasi onere, espresso o non dal presente capitolato, inerente e conseguente alla fornitura
di cui trattasi.
ARTICOLO 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le modalità di emissione e redazione delle fatture verranno concordate fra Comune e Ditta
appaltatrice; in particolare per quanto riguarda la fornitura principale, la fatturazione verrà effettuata
in modo da assicurare al Comune la possibilità di agevole ed immediato riscontro del rispetto, per
ogni singolo Istituto scolastico, dei limiti quantitativi previsti dal prospetto di cui all’art. 2.
I pagamenti avranno luogo di norma a 30 giorni data fattura, salvo quanto previsto ai precedenti art.
7 (per ritardi e/o contestazioni) e art.10 primo comma (per DURC).
ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI AI SENSI L. 13.08.2010, N. 136
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale utilizzando il sistema di pagamento
consentito dalla normativa vigente con particolare riferimento alla L. 136/2010 e alla L. 17/12/2010,
n. 217, che obbligano agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. Il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d’incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione
del contratto.
L'Appaltatore si assume pertanto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 15 – PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI
Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le
contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell’ambito della fornitura, il
Comune attuerà in via analogica – e tale applicazione viene qui pattiziamente concordata tra le parti
– la procedura di cui all'art. 13 del DM 145/2000 che prevede, al verificarsi di determinate
condizioni, il pagamento diretto delle retribuzioni ai lavoratori da parte della stazione appaltante
con la relativa detrazione dell'importo delle stesse dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione
del contratto.
ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria dovrà prestare, con le modalità
previste dall’artt. 113 D. Lgs. 163/06, cauzione definitiva; la cauzione rimane ridotta del 50% per le
ditte a cui organismi accreditati ai sensi delle norme europee abbiano rilasciato certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee oppure dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema.
L’importo della cauzione verrà calcolato secondo quanto previsto all’art.113, c.1, D. Lgs. 163/06.
La cauzione sarà infruttifera.
L’importo a garanzia resterà vincolato, scaduto il contratto, fino a che non sarà stata definita ogni
eventuale eccezione o controversia. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale
maggior danno per il Comune.
Qualora l’Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza senza giustificato motivo
e giusta causa, l’Amministrazione appaltante sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale
definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa
derivante dall’assegnazione della fornitura ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni
eventuali.
ARTICOLO 17 - PENALITA’
In ordine all’esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, si darà luogo all’applicazione
delle sotto specificate penali:
• per mancato rispetto del termine di consegna della fornitura principale:
− Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni Istituto scolastico, per i primi tre giorni di
ritardo;
− Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni Istituto scolastico, per i giorni successivi;
• per mancato rispetto del termine di consegna di ciascuna fornitura successiva: 10% del
valore della fornitura per ogni giorno di ritardo.
Qualora la Ditta appaltatrice dopo 40 giorni dal ricevimento di un ordine non abbia provveduto alla
consegna di tutti o parte dei testi ordinati, o alla sostituzione della merce avariata o erroneamente
consegnata, potrà venire applicata una penale pari al doppio del valore dei testi non consegnati o
non sostituiti, a valere su corrispettivi ancora da liquidare relativamente allo stesso anno, o in
mancanza sulla cauzione definitiva.
Le penali non si applicheranno qualora la Ditta sia in grado di documentare che il ritardo o la
mancata consegna non sia ad essa imputabile per negligenza o trascuratezza; in particolare non si
applicheranno qualora il ritardo o la mancata consegna siano univocamente imputabili ad
irreperibilità temporanea dei titoli richiesti presso l’editore per motivi di fine stampa, ristampa o
ritardi nella distribuzione editoriale.
Ai fini dell’applicazione della penale, il Comune invierà formale contestazione alla Ditta; entro
dieci giorni dal ricevimento di questa la Ditta avrà facoltà di presentare al Comune documentazione
comprovante la non imputabilità del ritardo o della mancata consegna a propria negligenza o
trascuratezza. Qualora tale documentazione non pervenga, pervenga tardivamente o non venga
considerata soddisfacente dal Comune, il Dirigente darà luogo all’applicazione della penale, a
valere sulle fatture relative alla fornitura stessa.
ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:
− incapacità della Ditta ad eseguire il contratto stesso dovuta a grave e ripetuta negligenza o
trascuratezza nell’effettuare la fornitura;
− abbandono dell’appalto, in tutto o in parte; viene considerato abbandono anche la rinuncia a
provvedere, senza adeguata motivazione, anche ad una sola delle forniture successive di cui
al precedente art. 8;
− ripetute gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge;
− venir meno dei requisiti richiesti dalla lettera invito per l’ammissione alla gara;
− fallimento e/o frode;
− ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai termini
dell’art.1453 del codice civile;
− cessione del contratto.
La risoluzione del contratto comporterà il pagamento della maggiore spesa, quantificata nella
differenza fra l’importo dovuto ad altra ditta affidataria e quello offerto in sede di gara dal fornitore
per la parte residuale del periodo contrattuale.
ARTICOLO 19 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI
Tutte le spese concernenti il contratto (copie di scrittura, bolli, quietanze, ecc.) ivi incluse le tasse ed
imposte a qualsiasi titolo dovute per il medesimo, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
ARTICOLO 20 - CONTROVERSIE
Il Foro competente per la soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere fra la Ditta e
l’Amministrazione durante l’esecuzione della fornitura è quello di Treviso.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’Appaltatore dall’obbligo di
completare la fornitura; ogni sospensione della stessa sarà pertanto ritenuta illegittima.
ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si conviene che i
dati forniti vengano acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità correlate alla presente gara
d’appalto e alla stipula dell’apposito contratto con l’aggiudicatario e in adempimento di precisi
obblighi di legge.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti normali informatici e telematici idonei a
trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
ARTICOLO 22 - RIFERIMENTI AD ALTRE NORME
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espressamente richiamo:
- al D.Lgs. 163/06 succ. mod. int.;
- al Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Mogliano Veneto;
- a tutte le altre disposizioni di Legge ed i Regolamenti vigenti o che dovessero entrare in vigore,
relativi all’oggetto del contratto.