Richiesta Autotutela COMUNE DI ARDEA

Spett.le Comune di ARDEA
(ROMA)
Dirigente Direzione Polizia Municipale
mail: [email protected]
Direzione Polizia Municipale
Fax: 069135325 Tel. 06913800500
Servizio Gare e Appalti
Fax: 06913800907 Tel.: 06913800902
Protocollo: [email protected]
Fax: 06913800254
Viterbo 01.07.2014
Invio a mezzo Mail pec
Oggetto: Istanza autotutela per illegittima gestione servizio di ripristino post incidente e contestuale intimazione di
annullamento in autotutela del Bando di gara CIG: Z370ECB407.
Con riferimento all’oggetto e di quanto contenuto nel BANDO, approvato con Determina dirigenziale N. 15 del
30.05.2014 , la società “Flora Multiservice S.r.l.” P.IVA 02023530567” in persona del legale r.p.t. Fabio
Giallonardo, espone quanto qui di seguito riportato.
A - Preliminarmente nel Bando di Gara, art. 8 ed in particolare in merito ai “Requisiti di ordine professionale ” e
EMERGENZA H 24
nel Capitolato d’Oneri Art.6 lettera C ” Requisiti di partecipazione ” viene richiesta l’iscrizione all’ANGA per la
Categoria 9 “Bonifica siti contaminati”.
Si vuole ribadire che la definizione di “ Bonifica Ambientale” viene espressa dall’art. 240 lett. p del D.Lgs. 152/06
con ss.mm.ii., il quale recita: “L’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze
inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad
un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)”; Ciò vuol dire che gli interventi
sono effettuati espressamente sulla matrice SUOLO (superficiale - 1 metro o profondo) O ACQUE (superficiali o
profonde) e NON su una superficie artificiale per lo più impermeabile o comunque in grado di ostacolare il lento
rilascio di sostanze nel suolo al di sotto dello strato di asfalto. Con ciò si vuole affermare che gli interventi richiesti
dal Bando (limitati alla sede stradale e sue pertinenze) e la definizione sopra citata (art. 240) legittimano anche le
Società non aventi la categoria 9 ad effettuare questo tipo di interventi ed a partecipare a questo tipo di Bandi ivi
compresa l’odierna scrivente.
B
- Preliminarmente nel Bando di Gara, art. 8 lettera D ed in particolare in merito ai “Requisiti di ordine
professionale ” e nel Capitolato d’Oneri Art.6 lettera D ” Requisiti di partecipazione ” viene richiesta l’iscrizione
all’ANGA per la Categoria 8 .
Con la presente si vuole far notare che la NECESSITA’ di possedere l’iscrizione sopra detta vale nel caso in cui i
produttori dei rifiuti siano le strutture operative.
Ciò limita la partecipazione di quelle aziende che invece si considerano produttori iniziali dei rifiuti e hanno
messo in campo una serie di controlli interni al fine di tracciare i rifiuti prodotti da singolo incidente generati
dalle varie sedi distaccate per conto della Azienda vincitrice;
Successivamente si parla di deposito temporaneo; sempre nell’ottica di chi produce i rifiuti, si vuole far notare che
gli operatori del servizio (per lo più carrozzerie, officine meccaniche etc.) svolgono altre attività nella propria sede
con la produzione di rifiuti derivanti dal proprio lavoro. Questi rifiuti verrebbero stoccati in un unico deposito
temporaneo all’interno della stessa sede. Appare chiaro che i rifiuti derivanti dal servizio post incidente vengano
collocati nel deposito già esistente, cumulandosi con quelli normalmente prodotti dall’attività di carrozzeria,
questo NON garantisce la reale tracciabilità del rifiuto per singolo incidente.
Secondo la scrivente le strutture operative “Le sedi operative sono deputate alla realizzazione degli interventi di
ripristino post incidente, con solerzia e tempestività” mentre deve/può essere considerato come produttore iniziale
di rifiuti la Società che risulta vincitrice del Bando, in considerazione del fatto che oltre ad essere vincitrice e
fornire il servizio, DEVE GARANTIRE la tracciabilità dei rifiuti prodotti dal sinistro, come richiesta dal Bando
anche senza essere iscritta per l’attività di intermediazione dei rifiuti.
FLORA MULTISERVICE S.r.l. Via Genova, 39 - 01100 VITERBO (VT) - Tel.: 0761.17.63.371 - Fax: 0761.17.08.135.
P.I. 02023530567 www.florambiente.it - [email protected]
Si vuole ribadire che le sedi operative svolgono tale attività per conto della Società vincitrice, per di più svolgono tale servizio
con mezzi e strumentazioni brendizzate con il logo della Società vincitrice.
Per Produttore iniziale si intende il soggetto/azienda la cui attività ha prodotto il rifiuto in origine.
Trasporto dei propri rifiuti, iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D. Lgs 152/2006, recita: Sono tenuti ad iscriversi i
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori
iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti
trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Per quanto fin qui esposto, si evince che l’intermediario (senza detenzione) non può essere il produttore in quanto non può
essere intermediario di sé stesso. Al contempo se l’intermediario svolge attività di trasporto questo soggetto dovrà
necessariamente ottenere l’iscrizione per il trasporto di rifiuti in conto terzi.
Conclusioni: Se l’azienda si configura come produttore iniziale allora non necessita della categoria 8 come recita
l’iscrizione all’ANGA per la Categoria 8 “Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti
stessi”.
C
- Nel Bando Art.8 lettera F/nel capitolato Art.6 lettera F “Requisiti di partecipazione ”(ISO 11200) si rileva che il
requisito richiesto, Certificazione 11200:2006 appare troppo restrittivo, e per l’effetto pregiudica la possibilità di altre società di
partecipare alla gara. Secondo la scrivente la sopradetta certificazione può essere considerata come titolo di valutazione ai fini del
punteggio mentre la richiesta delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e 14001.2004 sono da considerare REQUISITI
NECESSARI ALLA PARTECIPAZIONE.
A tale proposito si deve rappresentare che secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici la stazione appaltante deve
assicurare che le clausole obbligatorie apposte nel bando di gara non debbano essere eccessivamente sproporzionate rispetto
all’oggetto dell’appalto e/o gara ed evitare che si sconfini sul campo del “mero arbitrio”.
Nel caso di specie appare lampante come il possesso della suddetta certificazione da parte della concorrente non possa essere
ritenuto requisito di accesso ma un mero titolo preferenziale.
Tutto ciò premesso si chiede che l’affidamento di cui all’oggetto venga sospeso e/o annullato in considerazione di quanto
sinora esposto alla Vs. Spett.le Amministrazione così da garantire tale gestione al soggetto giuridico ritenuto
maggiormente meritevole e/o idoneo allo svolgimento del servizio menzionato.
Distinti saluti.
Flora Multiservice S.r.l.
L’Amministratore
Giallonardo Fabio
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