scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

N. R.G. 23356/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il collegio composto dai magistrati:
dott.a Silvia VITRO’
Presidente
dott.a Maria Dolores GRILLO
Giudice rel.
dott. Guglielmo RENDE
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 23356/11
avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice): azione di responsabilità di
amministratori – risarcimento del danno
Promossa da:
CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, Via
Bligny n. 0, presso lo studio dell'Avv. A. Ronco che la rappresenta e difende per procura in
atti.
- PARTE ATTRICEcontro
RIGO ANDREA
elettivamente domiciliato in Torino, Via Monte di Pietà n. 15 presso lo studio dell’avv. A. Tita
che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE CONVENUTA pagina
http://bit.ly/1jrcbza
1 di 15
e contro
BEOZZO ROBERTO
elettivamente domiciliato in Torino, Via Morghen n. 28, presso lo studio dell’avv. V. Enrichens
che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE TERZA CHIAMATA e contro
CODOGNOTTO CLAUDIO
elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 76 presso lo studio degli
Avv.ti A. Caronna e A. Lanfossi che lo rappresentano e difendono per procura in atti.
- PARTE TERZA CHIAMATA *
Camera di Consiglio: in data e nella composizione del 11 ottobre 2013
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE
Voglia l’Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
In via pregiudiziale di rito
Dichiarare inammissibile qualsiasi domanda, eccezione istanza o produzione e - qualsiasi
modifica di domanda o di eccezione - che sia stata formulata dal convenuto oltre i termini di
decadenza previsti per la trattazione della causa;
In via istruttoria: omissis
Nel merito:
Dichiarare tenuto e condannare il signor Andrea Rigo a risarcire alla Cassa di Risparmio di
Fossano spa i danni cagionatile con le condotte da questa descritte negli atti processuali,
nell’ammontare di € 77.650,00 (ovvero in quello, anche maggiore, che il Giudice dovesse
ritenere di giustizia), con le maggiorazioni conseguenti all’infrazione monetaria verificatisi tra
le date in cui tali condotte furono tenute e la data di pubblicazione della sentenza e con gli
interessi legali maturati e maturandi;
pagina
http://bit.ly/1jrcbza
2 di 15
Dichiarare tenuto e condannare il signor Andrea Rigo a rifondere alla Cassa di Risparmio di
Fossano spa le spese sostenute per il giudizio, oltre rimborso del CPA e dell’IVA;
Con sentenza esecutiva.
*
PER PARTE CONVENUTA
Richiamati integralmente gli atti di causa tutti, nonché le difese, le istanze, domande,
eccezioni, già assunti; richiamate, nelle non creduta ipotesi occorresse, difese ed istanze
istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c. scambiate; dichiarato comunque di non
accettare il contraddittorio in caso di nuove tardive domande delle controparti in sede di
precisazione delle conclusioni, allo stato quindi si chiede l’accoglimento delle seguenti
conclusioni
Voglia il Giudice Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione,
- contestate specificamente le deduzioni in fatto e diritto nonché le produzioni della parte
attrice, ai sensi degli art. 115 c.p.c., 214 c.p.c., 2709 e ss c.c. 2712 e ss c.c.
- nel merito: respingere le domande attoree tutte per i motivi tutti esposti in atti, mandando
assolto il convenuto Rigo Andrea da ogni domanda ex adverso proposta;
- nel merito, in via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi fosse
ritenuta una responsabilità del convenuto Rigo Andrea, applicarsi l’art. 1227, comma primo
e/o secondo c.c. per i motivi tutti esposti in atti;
- in ogni caso nel merito, sempre in via subordinata e salvo gravame e sempre denegata e
non creduta ipotesi fosse disposta una condanna in favore di parte attrice del convenuto Rigo
Andrea, dichiarare tenuti e condannarsi ex art. 2055 c.c. i terzi chiamati Beozzo Roberto e
Codognotto Claudio, ciascuno secondo la sua responsabilità, a rimborsare quanto
eventualmente il convenuto Rigo stesso andrà a pagare per capitale, interessi, spese, nonché
tenerlo indenne da ogni altra conseguenza pregiudizievole, per la parte eccedente la propria
quota di responsabilità; in ogni caso con applicazione, ricorrendone i presupposti, dell’art.
2055 c.c. ultimo comma.
Con vittoria di spese ed onorari Con ogni riserva.
pagina
http://bit.ly/1jrcbza
3 di 15
*
PER PARTE TERZA CHIAMATA BEOZZO
Previa non accettazione del contraddittorio delle domande nuove o modificate delle altre parti
Voglia l’Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattese,
In via principale: Respingere le domande tutte avanzate nei confronti del signor Roberto
Beozzo e conseguentemente assolverlo da ogni e qualsivoglia domanda avversaria, per i
motivi e le ragioni di cui in atti.
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio.
*
PER PARTE TERZA CHIAMATA CODOGNOTTO
“Respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione;
Nel merito: respingersi le domande tutte proposte dalla Cassa di Risparmio di Fossano SPA,
con atto di citazione 6 maggio 2011, per le causali di cui in narrativa.
In via di subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla
Cassa di Risparmio di Fossano spa, respingersi le domande tutte proposte dal sig. Andrea
Rigo, nei confronti del sig. Codognotto Claudio con atto di citazione per chiamata di terzo
notificato in data 28.2.2012 e, per l’effetto, assolversi il Sig. Codognotto Claudio dalle
domande stesse.
In ogni caso: con il favore di onorari e spese di giudizio, IVA e CPA”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Cassa di Risparmio di Fossano spa (in prosieguo banca) con atto di citazione notificato a
mezzo posta in data 26 luglio 2011 evocava in giudizio Andrea Rigo.
Esponeva che: 1) in data 30 aprile 2004 la banca aveva concluso con la società Figli di Rigo
Andrea spa un contratto di apertura di credito per l’ammontare di € 500.000,00 di cui €
200,000,00 per anticipo fatture; 2) il presidente del c.d.a Andrea Rigo aveva chiesto di
anticipare le somme su alcune fatture e precisamente:
pagina
http://bit.ly/1jrcbza
4 di 15
- data 28 novembre 2007 la somma di € 10.400,00 l’importo recato dalla fattura n. 1489 del
21 novembre 2007 emessa nei confronti della Postex Handelsges MBH;
- in data 28 novembre 2007 l’importo di € 38.000,00 recato dalla fattura n. 1504 del 23
novembre 2007 emessa nei confronti della Romo;
- in data 14 dicembre 2007 l’importo di € 17.800,00 recato dalla fattura n. 1515 del 27
novembre 2007 emessa nei confronti della Romo;
- in data 26 febbraio 2008 l’importo di € 11.450,00 recato dalla fattura n. 207 del 19 febbraio
2008 emessa nei confronti della Romo;
3) la banca aveva, pertanto, accreditato detta somma scontando le predette fatture; 4) in
data 20 marzo 2008, 20 maggio 2008 e 12 giugno 2008 la Figli di Rigo Andrea spa attraverso
il Rigo aveva domandato di prorogarle il termine, sebbene dette fatture fossero già state
pagate direttamente alla società su altre banche; 5) la società Figli di Rigo Andrea spa si era,
poi, trasformata in società a responsabilità limitata e fusa per incorporazione con Ribeco srl
assumendo la denominazione di Figli di Rigo Andrea srl, nella quale il Rigo era
amministratore unico; 6) la banca aveva dichiarato di recedere dal contratto di anticipazione
di credito e richiesto il pagamento, senza esito; 7) la società Figlio di Rigo Andrea srl era stata
dichiarata fallita il 6 aprile 2010.
In diritto assumeva che la mala gestione dell’amministratore Rigo aveva cagionato una danno
immediato e diretto alla società, fondando la propria domanda nel paradigma di cui all’art.
2395 c.c. e chiedeva al Tribunale di condannare il Rigo al risarcimento dei danni patiti a
causa della propria condotta.
Si costituiva Rigo Andrea, il quale eccepiva che l’azione era temeraria e persecutoria nei suoi
confronti in quanto l’art. 2395 c.c. non poteva essere invocato per inadempimenti contrattuali
della società, tanto è vero che la Banca era stata ammessa al passivo del fallimento, asseriva
che l’azione era totalmente sfornita di prova. Disconosceva parte della documentazione
prodotta da parte attrice.
Nel merito asseriva che era prassi che i clienti esteri pagassero sulle loro banche, anche
quando vi era l’indicazione del pagamento di una banca, con la conseguenza che le fatture
pagina
http://bit.ly/1jrcbza
5 di 15
venivano pagate su altre banche e, poi, la società provvedeva a trasferire i fondi alla Cassa
di Risparmio di Fossano.
Eccepiva il concorso di colpa dell’attrice e chiedeva di chiamare in causa i signori Beozzo
Roberto, Codognotto Claudio che avevano iscritto la carica di amministratore unitamente al
Rigo.
Beozzo Roberto, costituitosi, contestava la pretesa del Rigo di estendere la responsabilità,
allegando che nella società era il Rigo che si occupava della gestione finanziaria, dei rapporti
con gli istituti di credito nonché di tutto ciò che concerneva i pagamenti, mentre egli ed il
Codognotto si occupavano della promozione dei prodotti della società e del procacciamento
della clientela. Asseriva che il Rigo era l’unico che aveva la rappresentanza della società ed
era stato colui che aveva richiesto di stipulare il contratto con la banca ed a richiedere le
anticipazioni.
In diritto assumeva che l’art.2395 c.c. non era applicabile al Beozzo, non sussistendo alcuna
condotta dolosa o colposa del predetto.
Eccepiva il concorso di colpa dell’attrice.
Codognotto Claudio in diritto asseriva che non sussistevano i presupposti di cui all’art. 2395
c.c., in quanto si trattava di un semplice inadempimento contrattuale, tanto è vero che la
banca era stata annessa al passivo del fallimento.
Contestava il danno ed eccepiva il concorso di colpa dell’attrice per non aver agito
diligentemente nella tutela dl proprio credito.
Contestava le domande proposte dal Rigo nei propri confronti, in quanto le questioni
amministrative e finanziarie della società erano gestite dal Rigo, mentre le sue mansioni
erano quelle di intrattenere rapporti con i fornitori.
Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. si dava ingresso alla fase istruttoria, che si
articolava nell’escussione di alcuni testi. Precisate le conclusioni all’udienza del5 giugno 2013
la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. Le parti depositavano comparsa
conclusionale e memoria di replica.
*
pagina
http://bit.ly/1jrcbza
6 di 15
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento, avendo la stessa parte attrice
ha provato i fatti costitutivi della domanda.
Rientrando la domanda nel paradigma degli artt. 2395 e 2476 co. 6 c.c. era infatti onere
dell’attrice provare (tenuto conto che tale responsabilità rientra nella fattispecie della
responsabilità aquiliana) la condotta dell’autore dell’illecito, la sussistenza in capo all’autore
dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa ed il nesso di causa tra la condotta e l’evento,
cioè il danno verificatosi, danno, che nel caso di specie doveva essere cagionato
direttamente al creditore, non potendo essere considerati i danni indiretti alla luce
dell’insegnamento giurisprudenziale secondo cui l'azione individuale del socio o del creditore
nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno
lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395
cod. civ. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o
dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale
appartiene unicamente alla società (Cass. 4548/12, 6558/11).
Fatta questa premessa osserva il Collegio che i fatti allegati da parte attrice non possono
essere considerati specificamente contestati.
Infatti la contestazione di Rigo Andrea era assolutamente generica, tenuto conto che non può
soddisfare il requisito di una contestazione specifica la semplice dichiarazione di contestare
“le allegazioni in fatto della Banca … ex art. 115 primo comma c.p.c” (comparsa di
costituzione pag. 8), in quanto il legislatore con l’introdurre l’art. 115 c.p.c., norma che ha fatto
propria l’elaborazione giurisprudenziale, ha sottolineato l’esigenza che il convenuto debba
prendere posizione sui singoli fatti, cioè che contesti analiticamente i singoli fatti allegati da
controparte fornendo eventualmente una ricostruzione contraria.
Non così nel caso di specie, in cui il Rigo si è limitato a disconoscere la sottoscrizione dei
documenti 4 e 6 prodotti da parte attrice ed a disconoscere i documenti attorei 7, 12 16 e 19
assumendo che si trattava di documenti provenienti dalla banca e tali da non poter costituire
prova tra la banca ed un privato cittadino ed i documenti 8, 9, 13 in quanto messaggi di posta
elettronica, documenti su cui si dirà infra.
pagina
http://bit.ly/1jrcbza
7 di 15
Ciò posto, parte attrice, quindi, ha provato (trattasi peraltro di circostanza non contestata)
che in data 30 aprile 2004 il Rigo quale legale rappresentante della Figlio di Rigo Andrea spa
aveva concluso con la Banca un contratto di apertura di credito per la somma di € 500.000,00
di cui € 200.000,00 per anticipo su fatture (cfr: doc. 1).
Ha, altresì, provato che il Rigo aveva chiesto di anticipare somme relative a tali fatture e
precisamente:
- data 28 novembre 2007 la somma di € 10.400,00 l’importo recato dalla fattura n. 1489 del
21 novembre 2007 emessa nei confronti della Postex Handelsges MBH;
- in data 28 novembre 2007 l’importo di € 38.000,00 recato dalla fattura n. 1504 del 23
novembre 2007 emessa nei confronti della Romo;
- in data 14 dicembre 2007 l’importo di € 17.800,00 recato dalla fattura n. 1515 del 27
novembre 2007 emessa nei confronti della Romo;
- in data 26 febbraio 2008 l’importo di € 11.450,00 recato dalla fattura n. 207 del 19 febbraio
2008 emessa nei confronti della Romo.
A parte il fatto che la domanda risulta documentalmente provata sia attraverso la produzione
delle fatture, da cui emerge che il pagamento delle stesse doveva avvenire presso la Cassa
di Risparmio di Fossano (cfr: doc. 2, 10 14, 17 att), sia attraverso la produzione dei contratti
(cfr: doc. 3, 11, 15, 18), con cui si dava atto dell’avvenuta cessione del credito risultante dalle
fatture, contratti sottoscritti dal Rigo, tale circostanza non risulta specificamente contestata dal
convenuto.
Parte attrice ha provato, inoltre, di aver corrisposto le somme portate dalle fatture per effetto
della conclusione del contratto di anticipazione fatture.
Anche in tal caso la prova è documentale essendo costituita dalle contabili bancarie (cfr: doc.
7, 12, 16, 19).
Il convenuto non ha specificamente contestato che le somme fossero accreditate, ma si
limitato a contestare che le contabili fossero idonee a provare il credito in quanto non vi era
prova di spedizione ed in quanto le scritture contabili possono fare prova solo fra imprenditori
nei rapporti commerciali.
pagina
http://bit.ly/1jrcbza
8 di 15
Tali contestazioni non sono fondate, atteso che la mancata prova dell’invio è irrilevante,
tenuto conto che il convenuto non ha neppure allegato che la società aveva contestato
tempestivamente gli estratti conto su cui tali contabili venivano riportate (cfr: doc. 34 att.).
Inoltre improprio è il richiamo all’art. 2709 c.c., atteso che nel caso di specie si applica la
legge bancaria e la normativa in materia di conto corrente tra cui gli artt. 1832 e 1857 c.c., in
relazione alla quale, secondo la prevalente opinione giurisprudenziale, a prescindere che si
tratti di un imprenditore o di un privato, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua
comunicazione al correntista, la contabile bancaria assume carattere di incontestabilità ed è,
conseguentemente, idonea a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso
instaurato dal cliente. Non solo ma la giurisprudenza ha sottolineato che la banca ha onere di
provare il proprio credito attraverso le scrittura contabili, principio questo che si desume da
numerose massime della Suprema Corte (ex multis Cass. 1842/11).
Parte attrice ha, poi, provato che il Rigo aveva chiesto di prorogare il termine di pagamento
sebbene le fatture fossero già state pagate dai clienti direttamente alla società Figli di Rigo
Andrea su altra banca.
Sul punto il Rigo non ha contestato specificamente la circostanza, ma si è limitato a
disconoscere la sottoscrizione sui documenti prodotti da parte attrice sub 4 e 6.
Peraltro, pur non potendosi utilizzare tali documenti non essendo stata richiesta verificazione
ed essendo emerso nel corso delle prove orali che gli stessi erano stati sottoscritti dal
Codognotto (cfr: test. Suriano), tuttavia il Rigo non ha né specificamente contestato né
disconosciuto il documento prodotto da parte attrice sub 5 cioè la lettera datata 20 maggio
2009 in cui lo stesso scriveva “con la presente vi chiediamo di prorogare i finanziamenti
sottoelencati di 30 giorni”, tra cui comparivano le fatture oggetto del presente giudizio.
Pertanto parte attrice ha provato che il Rigo aveva chiesto una proroga, ben sapendo che le
fatture erano già state pagate su altre banche come provato dalle dichiarazioni dei testi attori
Savoldelli e Fissolo i quali confermavano i documenti e-mail 8-9-13 contestati dal convenuto
(cfr: test. Salvoldelli e Fissolo, doc. 8-9-13).
pagina
http://bit.ly/1jrcbza
9 di 15
D’altra parte lo stesso convenuto affermava che risultava alla parte convenuta che “a partire
dagli anni novanta ed anche nel periodo oggetto di causa, fosse prassi comune per i debitori
esteri pagare le fatture su banche presso le quali intrattenevano rapporti, attese le facilitazioni
per commissioni, fidi, remote banking etc. Ciò avveniva molto spesso anche quando i clienti
esteri erano informati delle cessioni e le fatture stesse riportavano l’indicazione di uno
specifico istituto bancario dove effettuare il pagamento. Avveniva quindi molto spesso che
fatture cedute venissero pagate su banche diverse da quelle cessionarie e poi la in allora Figli
di Rigo Andrea spa provvedeva a trasferire i relativi fondi alla banca cessionaria”. (cfr:
comparsa costitutiva Rigo pag. 14-15).
Trattasi di una vera e propria ammissione circa le modalità con cui il Rigo operava nei
confronti delle banche, modalità tali da poter comportare un danno diretto alle banche che
avevano anticipato somme su fatture come è avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, alla luce di tali elementi si deve ritenere pienamente provata la condotta illecita del
Rigo, il quale aveva chiesto di scontare fatture, facendo accreditare l’importo a favore della
società, chiedendo una proroga nella restituzione, ben sapendo che i clienti avrebbero potuto
pagare e nel caso di specie avevano già pagato dette fatture su altra banca e non avendo
alcuna intenzione di accreditare le somme ricevute dai clienti alla Cassa di risparmio di
Fossano.
Ed il danno non costituisce un danno riflesso, bensì un danno diretto, atteso che la società si
è avvantaggiata della condotta illecita dell’amministratore con la conseguenza che nessun
pregiudizio aveva patito il patrimonio sociale, mentre un pregiudizio aveva patito la banca che
aveva anticipato una somma che, scientemente, l’amministratore Rigo aveva distratto
seppure nell’interesse della società, ma a danno della banca.
Per quanto concerne l’obiezione del convenuto fatta propria anche dai terzi chiamati, secondo
cui la domanda attorea sarebbe inammissibile, trattandosi di un semplice inadempimento
contrattuale, osserva il Collegio che se è vero che secondo l’interpretazione prevalente della
giurisprudenza di legittimità l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di
per sè, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro
pagina
http://bit.ly/1jrcbza
10 di 15
contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 cod. civ., atteso che tale responsabilità, di
natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo
o doloso degli amministratori medesimi, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione
dell'avverbio "direttamente", il quale esclude che detto inadempimento e la pessima
amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di
responsabilità (21130/08) è, altresì, vero che la lettura della motivazione integrale delle
sentenze consente di affermare che può ravvisarsi una responsabilità degli amministratori
qualora sia loro imputabile una condotta dolosa e colposa che abbia provocato direttamente
un danno al creditore.
E’ ciò è ravvisabile nella condotta del Rigo avendo egli posto in essere una condotta volta ad
ottenere un credito dalla banca con l’intenzione di non onorarlo.
Né rileva la circostanza che dell’inadempimento risponda anche la società alla luce del
costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la società, per il
principio dell'immedesimazione organica, risponde civilmente degli illeciti commessi
dall'organo amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni, ancorché l'atto dannoso sia stato
compiuto dall'organo medesimo con dolo o con abuso di potere, ovvero esso non rientri nella
competenza degli amministratori, ma dell'assemblea, richiedendosi unicamente che l'atto
stesso sia, o si manifesti, come esplicazione dell'attività della società, in quanto tenda al
conseguimento dei fini istituzionali di questa ed a tale responsabilità si aggiunge, ove ne
ricorrano i presupposti,
quella degli amministratori, prevista dall'art. 2395 c.c. (Cass
25946/11, 8306/11,7534/91).
Pertanto, deve ritenersi pienamente provata la responsabilità del Rigo.
Il convenuto contestava l’esistenza del danno assumendo che la banca si era insinuata al
passivo.
Tale asserzione non è fondata, atteso che il danno è certo ed è pari all’importo anticipato ed
è imputabile alla condotta del Rigo.
D’altra parte il curatore del Fallimento Figli di Rigo Andrea precisava che “le probabilità di
soddisfare i creditori sono remote”, evidenziando che il passivo era di oltre trenta milioni di
pagina
http://bit.ly/1jrcbza
11 di 15
euro, la somma recuperata era di soli duecentomila euro e che sebbene fossero state
impostate cause aventi ad oggetto l’azione revocatoria nei confronti delle banche per una
somma di oltre quattro milioni di euro, tuttavia due di queste cause si erano chiuse con
importi modesti nell’ordine di trentamila euro del tutto insufficienti a soddisfare i creditori
chirografari considerato che l’importo dei crediti privilegiati era di circa tre – quattro milioni di
euro (cfr: test. Dr. Nada).
Il convenuto ed i terzi chiamati eccepivano il concorso di colpa della banca per non aver agito
quanto la società era ancora in bonis.
Sul punto rileva il Collegio che nessuna colpa può imputarsi alla banca, in quanto, a parte
l’ovvia considerazione che, come rilevato dalla banca, se il debitore vuole pagare, lo può e lo
deve fare indipendentemente dalle iniziative processuali del creditore, la banca aveva
esercitato il diritto di recesso in data 20 marzo 2009 (cfr: doc. 21 att) chiedendo il pagamento
a cui la società non aveva ottemperato.
D’altra parte solo in epoca successiva e cioè nel maggio 2009 la banca veniva a conoscenza
che il Rigo si era fatto pagare le fatture scontate su altra banca, pregiudicando così i diritti
della banca stessa.
Né vi sono elementi che consentano di affermare che qualora la banca avesse agito nel 2009
avrebbe recuperato in tutto od in parte il proprio credito, anzi, vi sono elementi di segno
contrario, considerato l’enorme passivo della società la quale falliva il 6 aprile 2010, società
che, come emerge dalla relazione del dr. Nada depositata in giudizio, non aveva neppure
tenuto con regolarità le scritture contabili (cfr: relazione in atti).
Alla luce di tali argomentazioni deve ritenersi provata la responsabilità di Rigo Andrea per il
danno arrecato con la propria condotta alla banca, danno quantificato in € 77.650,00 a cui,
trattandosi di un debito di valore, devono aggiungersi rivalutazione ed interessi al tasso legale
sulla somma via via rivalutata, dalla sentenza di fallimento alla data della presente sentenza,
liquidati in € 10.675,97.
L’importo riconoscibile complessivo ammonta quindi ad € 88.325,97
*
pagina
http://bit.ly/1jrcbza
12 di 15
La domanda di Rigo Andrea nei confronti di Codognotto e Beozzo non è fondata.
Infatti osserva il Collegio che se è vero che in astratto i predetti avevano gli stessi poteri del
Rigo, tuttavia essi non si occupavano di amministrazione.
Lo stesso Rigo ha, infatti, confessato che nell’ambito della società ciascuno degli
amministratori aveva sempre operato in settori separati e che Codognotto e Beozzo
firmavano solo quando lui non c’era, che il personale amministrativo e contabile operava
secondo le direttive del Rigo e che il Codagnotto aveva sempre gestito il settore commerciale
relativo al mercato italiano (cfr: interrogatorio formale Rigo).
Circa le altre dichiarazioni del Rigo, a sé parzialmente favorevoli, le aggiunte alla confessione
(ad esempio con riferimento al capo 1) sono state contestate, con la conseguenza che
devono essere semplicemente valutate come elementi di prova, elementi che consentono di
affermare la responsabilità esclusiva del Rigo.
Infatti la teste Suriano riferiva testualmente “Il signor Rigo si occupava di amministrazione, il
signor Beozzo e Codagnotto del commerciale Io ero impiegata contabile. I rapporti li avevo
prevalentemente con il Rigo .. I rapporti con la Cassa di Risparmio di Fossano li teneva il
signor Rigo Andrea. … lui era il responsabile amministrativo” e, pur confermando che
avevano tutti e tre la firma con le banche, precisava che i rapporti li teneva il Rigo e che
“quasi tutto per quanto riguarda le banche era fatto secondo le direttive del Rigo”.
Tali dichiarazioni venivano confermate dalla testimonianza della teste Franchi, la quale
affermava che era il Rigo ad occuparsi dell’amministrazione ed a tenere rapporti con le
banche, mentre Beozzo e Codognotto si occupavano delle vendite, che era il Rigo a dare
direttive e gli altri due firmavano solo quando non c’era il Rigo e vi era un’urgenza.
Pertanto si deve ritenere provato che i predetti Beozzo e Codognotto non assumevano
alcuna decisione in relazione ai rapporti ed ai contratti bancari, nonostante che
occasionalmente potessero sottoscrivere le richieste, sottoscrizione effettuata senza entrare
nel merito delle stesse.
Pertanto le dichiarazioni concordi delle due testimoni provano che ogni decisione
amministrativa e relativa ai rapporti con le banche era assunta dal Rigo. Né costui, a parte
pagina
http://bit.ly/1jrcbza
13 di 15
generiche affermazioni, ha dimostrato di aver messo a conoscenza gli altri amministratori
delle sue scelte.
Ed in mancanza di prova di un coinvolgimento degli altri amministratori nella scelta di
chiedere un’anticipazione fatture alla banca attrice, appropriandosi poi della somma a scapito
della banca stessa, la domanda del Rigo nei confronti dei predetti deve essere respinta.
Né la prova può desumersi dal fatto che due richiesta di proroga le avesse sottoscritte il
Codognotto, atteso che la sottoscrizione del documento non dimostra che il predetto fosse
consapevole della condotta dolosa posta in essere dal Rigo ai danni della banca, non
risultando provato che egli fosse consapevole che le fatture erano già state pagate presso
altra banca e che le somme non erano state bonificate alla Cassa di Fossano.
Infine non vi è alcun elemento a carico del Beozzo.
La responsabilità del Rigo deve ritenersi, quindi, esclusiva.
*
Conformemente ai principi di soccombenza parte convenuta deve essere tenuta al
pagamento delle spese di causa sostenute da parte attrice e dai terzi chiamati.
Tali spese, considerato il grado di difficoltà della causa, l’entità delle attività processuali svolte
ed ogni altro elemento di determinazione (tra cui l’effettivo valore della causa), vengono
liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 140/12.
In particolare per quanto concerne parte attrice, le fasi introduttiva, di studio e decisoria,
vengono liquidate ai valori medi, mentre la fase istruttoria ai valori medi aumentati del 20% in
considerazione della particolare difficoltà a richiedere documentazione alle imprese estere.
Per quanto concerne Codognotto ai valori medi per tutti le fasi.
Infine per quanto concerne Beozzo ai valori medi le fasi introduttiva di studio e decisoria ed ai
valori medi ridotti del 20% la fase istruttoria non avendo chiesto prove, ma essendosi limitata
a contrastare con argomentazione le richieste avversarie.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI TORINO,
definitivamente pronunciando;
pagina
http://bit.ly/1jrcbza
14 di 15
respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione,
nel contraddittorio delle parti;
- dichiara tenuto e condanna RIGO ANDREA al pagamento in favore di CASSA DI
RISPARMIO DI FOSSANO SPA della somma di € 88.325,97, oltre ad interessi legali dalla
data della presente sentenza al saldo;
- respinge le domande proposte da RIGO ANDREA nei confronti di BEOZZO ROBERTO e
CODOGNOTTO CLAUDIO;
- dichiara tenuto e condanna RIGO ANDREA al pagamento in favore di CASSA DI
RISPARMIO DI FOSSANO SPA delle spese processuali, che liquida in complessive €
8.700,00 (di cui € 800,00 per esposti), oltre a CPA ed IVA come per legge
- dichiara tenuto e condanna RIGO ANDREA al pagamento in favore di CODOGNOTTO
CLAUDIO delle spese processuali, che liquida in complessive € 7.540,00 (di cui € 40,00 per
esposti), oltre a CPA ed IVA come per legge
- dichiara tenuto e condanna RIGO ANDREA al pagamento in favore di BEOZZO ROBERTO
delle spese processuali, che liquida in complessive € 7.100,00, oltre a CPA ed IVA come per
legge
Così deciso dalla prima sezione civile in data 11 ottobre 2013
IL PRESIDENTE
dott.a Silvia VITRO’
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.a Maria Dolores GRILLO
pagina
http://bit.ly/1jrcbza
15 di 15