Informativa n. 3/2014

Studio Tecnico Associato
Dott. Forestale Alessio Mugnaini - Dott. Forestale e Ambientale Luca Trabucco
Informativa n. 3/2014
Egregio Imprenditore Agricolo,
Credendo di far cosa gradita, siamo a fare il punto della situazione sulla nuova normativa vigente
che impatta sulla commercializzazione futura al dettaglio dell’olio di oliva. Tratteremo solo OLI
DI OLIVA VERGINI rimandando a necessità approfondimenti per le altre categorie di oli di oliva.
Affronteremo con la presente e cercando di riportare i riferimenti normativi, rispettivamente:
-
la classificazione degli oli di oliva;
etichettatura degli oli di oliva;
nuovi obblighi amministrativi per la gestione dell’olio di oliva.
Classificazione degli oli di oliva (Reg. CE n. 1308/2013 - Allegato VII, Parte VIII):
OLI DI OLIVA VERGINI: "Oli di oliva vergini" sono gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto
mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni
dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla
centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad
azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra
natura.
Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle designazioni seguenti:
a) Olio extra vergine di oliva:
"Olio di oliva extra vergine" è l'olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido
oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle
previste per questa categoria dalla Commissione in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2;
b) Olio di oliva vergine:
"Olio di oliva vergine" è l'olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è
al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per
questa categoria dalla Commissione in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2;
c) Olio di oliva lampante:
"Olio di oliva lampante" è l'olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico,
è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per
questa categoria dalla Commissione in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2.
Le altre caratteristiche conformi per poter classificare correttamente un olio di oliva con la categoria
appropriata, sono elencate nell’allegato I del Reg. CE n. 1348/2013, che modifica quanto definito
dal Reg. CE n. 2568/1991.
La determinazione delle caratteristiche dell’olio, è
possibile/controllabile tramite analisi chimiche secondo i metodi previsti dal Reg. CE
n. 1348/2013. Si allega estratto di tale allegato I citato alla presente.
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Etichettatura – Informazioni sulla “categoria di olio di oliva”
(Reg. CE n. 29/2012 e CE n. 1308/2013 - Allegato VII, Parte VIII):
Indicazioni obbligatorie. L’etichetta degli oli reca in caratteri chiari e indelebili, oltre alla
denominazione (di vendita) ma non necessariamente in prossimità di essa, l’informazione
seguente sulla categoria di olio:
a) per l’olio extra vergine di oliva:
«olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante
procedimenti meccanici»;
b) per l’olio di oliva vergine:
«olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti
meccanici»;
c) per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini:
«olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli
ottenuti direttamente dalle olive»;
La designazione dell’origine figura sull’etichetta del l’olio extra vergine di oliva e del l’olio di
oliva vergine.
Per «designazione dell’origine» si intende l’indicazione di un nome geografico sull’imballaggio o
sull’etichetta ad esso acclusa e comprendono unicamente:
a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un
riferimento allo Stato membro, all’Unione o al paese terzo — a seconda dei casi — in
conformità alle disposizioni a seguire;
b) nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo,
una delle seguenti diciture — a seconda dei casi — in conformità alle disposizioni a seguire:
miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’Unione;
«miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’origine
esterna all’Unione;
iii) «miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione» oppure un
riferimento all’origine interna ed esterna all’Unione, oppure;
i)
ii)
c) una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta ai sensi
del regolamento (CE) n. 510/2006 (oggi Reg. CE n. 1151/2012), in conformità alle
disposizioni del relativo disciplinare di produzione.
La designazione dell’origine che indica uno Stato membro o l’Unione corrisponde alla zona
geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato
estratto l’olio.
Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è
situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, la designazione dell’origine reca la dicitura
seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nell’Unione o in (denominazione dello Stato
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membro interessato)] da olive raccolte (nell’Unione), in (denominazione dello Stato membro o del
paese terzo interessato)».
Non è considerato come una designazione dell’origine soggetta alle disposizioni del presente
regolamento il nome del marchio o dell’impresa la cui domanda di registrazione sia stata presentata
entro il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/CEE o entro il 31 maggio 2002
conformemente al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio .
Per le importazioni da paesi terzi, la designazione dell’origine è disciplinata dagli articoli da 22 a 26
del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Seguono successivamente le indicazioni obbligatorie per conservazione e utilizzazione di un
campo visivo principale per la definizione corretta dell’etichetta.
Indicazioni facoltative. Etichetta per Olio extra vergine di oliva e Olio vergine di oliva.
Tra le indicazioni facoltative che possono figurare sull’etichetta di un olio extra vergine/vergine di
oliva sono soggette rispettivamente ai seguenti obblighi:
a) l’indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d’oliva extra vergini o
vergini ottenuti a meno di 27 °C con la prima spremitura meccanica della pasta d’olive,
mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;
b) l’indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini
ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta
d’olive;
c) le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore
possono figurare unicamente per gli oli di oliva extra vergini o vergini; i termini di cui
all’allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono figurare sull’etichetta
unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo
previsto all’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91. Tale riferimento oggi è
l’allegato V del Reg. CE n. 1348/2013;
d) l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare unicamente se
accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo
visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto,
determinati a norma del regolamento (CE) n. 2568/91. Tale riferimento oggi è il Reg. CE n.
1348/2013.
Segue successivamente l’indicazione facoltativa della campagna di raccolta.
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Ulteriori indicazioni da Reg. CE n. 1335/2013. Etichettatura Olio extra vergine di oliva e Olio
vergine di oliva.
Tra le indicazioni obbligatorie:
a) Le informazioni sulle condizioni particolari di conservazione degli oli, al riparo della
luce e del calore, devono figurare sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta;
b) Le indicazioni obbligatorie richiamate sulla denominazione (di vendita) e designazione
d’origine per gli sono raggruppate nel campo visivo principale, come definito all’articolo
2, paragrafo 2, punto l) del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio (def. «campo visivo principale»: il campo visivo di un imballaggio più
probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che
permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto
e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del
campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore
alimentare) sia sulla stessa etichetta o su diverse etichette apposte sullo stesso recipiente, sia
direttamente sul medesimo recipiente. Ognuna di queste indicazioni obbligatorie deve
apparire integralmente e in un corpo di testo omogeneo.
Tra le indicazioni facoltative:
«e) Per l’Olio extra vergine di oliva e Olio vergine di oliva, l’indicazione della campagna di
raccolta può figurare soltanto quando il 100 % del contenuto dell’imballaggio proviene da
tale raccolta.»;
Qualora, un olio extravergine/vergine di oliva sia riconosciuto certificato DOP/IGP di cui al
Reg. CE n. 1151/2012 o prodotto tramite metodo certificato da Agricoltura Biologica di cui al
Reg. CE n. 834/2007, alle disposizioni di etichettatura indicate nella presente, si dovranno
implementare le disposizioni relative previste.
Ogni Stato membro verifica la veridicità delle indicazioni dell’etichetta, in particolare la conformità
della denominazione di vendita del prodotto con il contenuto del recipiente, sulla base dell’analisi
dei rischi di cui all’articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2568/91.
Per qualsiasi irregolarità accertata e nel caso in cui il produttore, confezionatore o venditore che
figura sull’etichetta si trovi in un altro Stato membro, l’organismo di controllo dello Stato membro
interessato chiede una verifica conformemente all’articolo 8, paragrafo 2.»;
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Nuovi obblighi amministrativi per la gestione dell’olio di oliva.
A seguito della applicazione del Reg. CE n. 299/2013, gli Stati Membri, devono ricondursi a
procedure precise – per analisi del rischio relativo e per adeguata frequenza - per l’effettuazione
di controlli di conformità degli oli di oliva posti in commercio.
Entrando in vigore dal 1 gennaio 2014, è opportuno prendere immediatamente atto delle
disposizioni vigenti, ovvero della documentazione normativa nazionale, tecnica ed operativa
pubblicata alla data di redazione della presente. La stessa è costituita da:
- MiPAAF - Circolare n. 7524 del 20/12/2013. Modalità applicative delle disposizioni di cui
al regolamento (UE) n. 299/2013, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo
alle caratteristiche degli oli di oliva e di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti .
http://nuke.aragritech.it/Portals/0/Circolare%20n.%207524_2013_Olio%20di%20Oliva.pdf
- MiPAAF - Decreto n. 16059 del 23/12/2013. Disposizioni Nazionali concernenti l'attuazione
del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante
modifica del Regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e di
sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.
http://nuke.aragritech.it/Portals/0/Decreto%2016059_2013_Olio%20di%20Oliva.PDF
-
AGEA Coordinamento - Circolare ACIU.2013.1110 integrata da ACIU.2014.84.
Commercializzazione olio di oliva - Reg. UE n. 299/2013 - Disposizioni attuative.
http://nuke.aragritech.it/Portals/0/Circolare%20AGEA%20ACIU.2013.1110.pdf
La
documentazione
è
scaricabile
dal
sito
www.aragritech.it
http://nuke.aragritech.it/OLIODIOLIVA/tabid/509/Default.aspx.
alla
pagina
Con il predetto regolamento n. 299\2013 vengono fornite direttive generali, applicabili a partire dal
prossimo 1° gennaio 2014, in materia di controlli di conformità degli oli d’oliva posti in
commercio e lotta alle frodi alimentari (art. 2 bis - Reg. (CEE) n. 2568/91).
Viene inoltre stabilito l’obbligo di tenere dei registri di entrata e di uscita per ogni categoria di
olio d’oliva ed olio di sansa, per tutte le persone e i gruppi di persone fisiche o giuridiche che
detengono tali prodotti ai fini dell’esercizio della loro professione o a fini commerciali, dalla
fase dell’estrazione al frantoio fino all’imbottigliamento incluso (art.7 bis Reg. (CEE)
n. 2568/91).
All’art. 5 del Decreto n. 16059 del 23/12/2013, si legge che in attuazione del Reg. CE 2568/1991,
chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli per qualsiasi scopo professionale o
commerciale è obbligato alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e/o deposito nel quale
sono annotati i relativi carichi e scarichi, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli
confezionati.
Tali registri sono telematici, detenuti ed alimentati tramite Portale SIAN, secondo le disposizioni
concordate fra AGEA e ICQRF.
Dalla lettura della Circolare n. 7524 del 20/12/2013, l’obbligo della tenuta del registro di carico
e scarico riguarderà anche gli olivicoltori che detengono olio sfuso a fini commerciali, anche se
proveniente esclusivamente dalle proprie olive.
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Nel Decreto n. 16059 del 23/12/2013, normativa di livello gerarchico superiore rispetto alla
Circolare, gli olivicoltori sono richiamati in obbligo sia in caso di commercializzazione sia di
olio sfuso, sia di olio confezionato.
Le registrazioni sul sistema SIAN si effettuano entro e non oltre il sesto giorno successivo a
quello dell’operazione, giorni festivi compresi. Tutte le operazioni debbono essere registrate in
ordine cronologico, coerenti alle azioni effettivamente svolte.
Gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio allo stato sfuso e/o
confezionato ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso frantoio proprio o di
terzi, possono effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle operazioni
del mese precedente, a condizione che l’olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 500
kg per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo).
REGISTRO PROVVISORIO. Nelle more dell’attivazione delle funzionalità telematiche
definitive, l’AGEA disciplina con la Circolare ACIU.2013.1110, le procedure della tenuta del
“registro provvisorio” così come previsto dalla succitata circolare del MIPAAF a far data del 1°
gennaio 2014 .
SOGGETTI COINVOLTI . I soggetti obbligati alla tenuta del “registro provvisorio” sono quelli
definiti dalla circolare del MIPAAF n. 7524 del 20 dicembre 2013:
a) «frantoi»: imprese che esercitano l’attività di molitura delle olive;
b) «imprese di condizionamento»: imprese che procedono al confezionamento degli oli di cui al punto 1,
lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell’Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007;
c) «commercianti di olio sfuso»: chiunque vende allo stato sfuso uno o più oli di cui all’Allegato XVI del
regolamento (CE) n. 1234/2007;
d) «raffinerie»: imprese con impianti per la produzione di olio di oliva raffinato o di olio di sansa di oliva
raffinato secondo le definizioni di cui ai punti 2 e 5 dell’Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007;
e) «contoterzisti»: coloro che effettuano la produzione, la lavorazione e/o il deposito di olio per conto terzi;
f) «sansifici»: imprese che lavorano la sansa al fine di ottenere l’olio di sansa di oliva greggio.
AGEA precisa, con le Circolari citate che
riguarda anche:
l’obbligo di tenuta del registro provvisorio
- gli oli assoggettati al sistema di controllo DOP/IGP di cui all’art. 7 comma 2 del DM del
10/11/2009 n. 8077.
- gli olivicoltori che detengono olio sfuso a fini commerciali, anche se proveniente esclusivamente
dalle proprie olive. Per olio sfuso detenuto a fini commerciali deve intendersi anche l’olio sfuso
destinato al confezionamento.
Si precisa che i riferimenti di regolamento comunitario passano dal Reg. CE n. 1234/2007 al
Reg. CE n. 1308/2013, e le denominazioni di olio di oliva che vanno soggette ai fini della
presente informativa sono Olio extra vergine di oliva e Olio vergine di oliva.
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Soggetti obbligati alla tenuta del “registro provvisorio”: Iscrizione al SIAN - Portale dell’olio
d’oliva
Tutti i soggetti obbligati alla tenuta del citato registro sono tenuti ad iscriversi al SIAN. La
procedura da seguire è la seguente:
a) collegarsi al portale dell’olio d’oliva disponibile nel SIAN, digitando nella barra degli indirizzi
del proprio browser l’indirizzo web https://www.sian.it/SSLicqrfgestregistro/start.do;
b) cliccare il link “RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SIAN”;
c) compilare la scheda con le informazioni richieste che sono le seguenti :
- CUAA (codice fiscale) in caso di persona fisica
- CUAA (codice fiscale della Società) in caso di persona giuridica e codice fiscale del legale
rappresentante della Società stessa.
- Recapito telefonico
- Casella di posta elettronica alla quale sarà spedito il codice personale (PIN) per l’accesso ai
servizi telematici
d) allegare copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.
L’AGEA provvederà alla verifica della richiesta di iscrizione e alla successiva trasmissione del
codice personale (PIN) per posta elettronica all’indirizzo indicato in fase di iscrizione.
I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso ai servizi online del Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) saranno trattati da AGEA nel pieno rispetto del D.lgs.
n.196/2003 ed esclusivamente per la gestione anagrafica degli utenti e per la corretta operatività del
sistema informativo nonché per l’assistenza e le abilitazioni ai profili di servizio e l’invio di
comunicazioni agli stessi anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
CRONOPROGRAMMA PREVISTO DALLE AUTORITA’ COMPETENTI
 Il servizio di iscrizione al Portale dell’olio d’oliva sarà disponibile agli operatori a far data
dal 31 gennaio 2014.
 Il registro provvisorio sarà disponibile agli operatori a far data dal 14 febbraio 2014.
 Le registrazioni relative al mese di gennaio 2014 potranno essere effettuate entro il 10 marzo
2014.
Cordialità,
ARAGRITECH – Studio Tecnico Associato
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L 338/34
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
17.12.2013
17.12.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 338/35
L 338/36
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
17.12.2013