4 EDILIZIA E LAPIDEI N. 89 agosto/settembre 2014 RINNOVO CCNL Nuovi minimi di retribuzione dal 1° luglio 2014 (prima tranche); Edilizia: accordo unico per di CRISTIAN CALLEGARO Consulente del lavoro in Treviso mento retributivo pari a euro 40,00 di cui euro 15,00 a decorrere dal 1° luglio 2014 ed n data 1° luglio 2014, An- euro 25,00 a decorrere dal 1° ce, Aci-Pl (Ancpl – Fe- luglio 2015. derlavoro e ServizI – Tali incrementi devono gioConfcooperative e Agci coforza essere riparametrati Produzione e Lavoro), Feneal ai fini della determinazione Uil – Filca Cisl – Fillea Cgil, delle tranche di aumento per hanno sottoscritto il verbale gli altri livelli della scala di accordo classificatounico per il ria del persorinnovo del nale. Seconda tranche Per effetto Ccnl 19 aprile 2010 per i di aumento minimi della suddetlavoratori dita operaziodal 1° luglio 2015 ne, i valori pendenti delle imprese degli increedili e affini menti e gli e del Ccnl Cooperative 26 importi dei minimi alle diveraprile 2010. se decorrenze previste dall’accordo sono quelli indicati Decorrenza e durata nelle tabelle pubblicate a paSalvo le diverse decorrenze gina successiva. espressamente indicate, il Settore industriale - Per efcontratto collettivo rinnovato fetto della prima tranche di ausi applica dal 1° luglio 2014 mento contrattuale, la retribual 30 giugno 2016 ai rapporti zione mensile nazionale da apdi lavoro in corso alla data plicare a decorrere dal periodo del 1° luglio 2014 o instaurati di paga luglio 2014 è quella successivamente. che risulta dalla tabelle riportate a pagina successiva. Aumenti Settore industriale Operai e minimi retributivi Per gli operai del settore inIl verbale di accordo stabili- dustriale è prevista l’applicasce, per gli operai con qualifi- zione del sistema della paga ca del 1° livello, un incre- oraria, la quale è calcolata dimento complessivo del tratta- videndo la retribuzione men- I CCNL PRIMA DELL’ACCORDO DI RINNOVO UNICO I Data Ccnl previgente (rinnovo più recente) Periodo efficacia Ccnl previgente 10 aprile 2010 1° aprile 2010 – 31 dicembre 2012 Agci – Psl Ancpl – Legacoop Federlavoro e Servizi – 26 aprile 2010 Confcooperative Feneal Uil Filca Cisl Fillea Cgil 1° aprile 2010 – 31 dicembre 2012 Ccnl Campo di applicazione Parti firmatarie Edilizia aziende industriali Ccnl per i dipendenti da imprese edili e affini n n n n Ance Feneal Uil Filca Cisl Fillea Cgil Ccnl per i dipendenti delle cooperative Edilizia aziende cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini n n n sile per il divisore orario contrattuale (pari, per il Ccnl dell’Edilizia industria, a 173). Sul punto si pone la questione “tecnica” circa la metodologia utilizzata ai fini dell’arrotondamento del valore che segue la virgola; ci sono, infatti, province che computano, per esempio, cinque valori dopo la virgola, altre ne considerano tre, altre ancora due; per tale motivo si consiglia di verificare il valore puntuale della retribuzione applicato nella provincia o circoscrizione di interesse. n n n Settore cooperative - Per effetto della prima tranche di aumento contrattuale, la retribuzione mensile nazionale da applicare a decorrere dal periodo di paga luglio 2014 è quella che risulta dalle tabelle riportate alla pagina successiva. Settore cooperative Operai Come già precisato per il comparto industriale, anche per gli operai delle cooperative è prevista l’applicazione del sistema della paga oraria, la quale è calcolata dividendo la retribuzione mensile per il divisore orario contrattuale (pari, per il Ccnl dell’Edilizia cooperative, a 173). Sul punto si pone la questione “tecnica” circa la metodologia utilizzata ai fini dell’arrotondamento del valore che segue la virgola; ci sono, infatti, province che computano, per esempio, cinque valori dopo la virgola, altre ne considerano tre, altre ancora due; per tale motivo si consiglia di verificare il valore puntuale della retribuzione applicato nella provincia o circoscrizione di interesse. Contrattazione integrativa La contrattazione integrativa si deve svolgere per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l’accordo integrativo più recente e avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2015. Le previsioni afferenti le seguenti materie, inoltre, non potranno avere decorrenza anteriore al 1° luglio 2015: n determinazione delle indennità relative al lavoro in alta montagna; n determinazione delle indennità per lavori in galleria; n determinazione dell’indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori; n determinazione dell’indennità di reperibilità, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell’orario normalmente praticato dall’impresa; n determinazione dell’elemento variabile della retribuzione (Evr); n regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive. IL LIBRO UNICO DEL LAVORO VOCE PER VOCE Mansione: Posatore Data assunzione: 3.6.2013 Ccnl applicato: Edilizia industria (codice Inps “068”) N. scatti maturati: Data prossimo scatto: Azienda EDIL STYLE S.P.A. Lavoratore: VERDI LUCA Qualifica: operaio Categoria/Livello: 3 RETRIBUZIONE (MENSILITÀ 9/2014) Elemento retributivo Minimo Contingenza E.d.r. I.T.S. TOTALE RETRIBUZIONE Importo 6,13 3,00 0,06 1,49 10,68 Elemento retributivo Importo CALENDARIO PRESENZE/ASSENZE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M 8 8 8 8 8 0 8 8 8 8 8 0 8 8 8 8 8 0 8 8 8 8 8 0 8 8 ELEMENTO NEUTRO DESCRIZIONE Retribuzione ordinaria E.V.R. Cassa edile ore lavorate (18,50%) Accantonamento G.N.F. (14,20%) Permessi (4,95%) Accantonamento permessi (3,21%) Contributi Cassa Edile soggetti Irpef (1,18%) Ritenuta cassa edile su netto (1,29%) Imponibile previdenziale Cassa Edile (0,72%) Credito Irpef D.L. 66/2014 Retribuzione teorica Uniemens Reddito per detrazioni Imponibile Inail Retribuzione Tfr 267,00 93,04 60,48 24,25 78,36 2.334,17 22.577,03 0,00 120,00 120,00 0,00 PERMESSI L’ESEMPIO 1,97580 1,51656 0,52866 0,34362 1.879,68 8,30 347,74 13,71 FERIE Residuo precedente Maturato Goduto Residuo 176,00 176,00 176,00 176,00 COMPETENZE TRATTENUTE 22,18 2.342,00 2.320,46 Residuo precedente Maturato Goduto Residuo 176,00 VALORE UNITARIO 10,68 TEMPO 0,00 7,33 0,00 7,33 ROL Residuo precedente Maturato Goduto Residuo Retribuzione lorda Imponibile contributi Contributi c/Dip. Imp. Fisc. Tassaz. Ord. Irpef Netta Tassaz. Ord. Imp. Fisc. Tassaz. Sep. Irpef Netta Tassaz. Sep. Totale Competenze Totale Trattenute NETTO A PAGARE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.328,76 2.342,00 215,23 2.135,71 437,62 2.407,12 1.004,58 1.402,54 Operaio inquadrato al 3° livello del Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini industriali con contratto a tempo indeterminato e full time. La retribuzione oraria totale del lavoratore, decorrente dal 1° luglio 2014, è pari a euro 10,68. Il prossimo aumento retributivo decorrerà dal periodo di paga luglio 2015. Il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia è assolto dall’impresa mediante la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% (8,50% relativa al trattamento economico per ferie e il 10% per la gratifica natalizia); l’importo netto che viene accantonato presso la Cassa edile a tale titolo è pari al 14,20%. Gli importi accantonati presso la Cassa edile sono corrisposti agli aventi diritto secondo le modalità previste dagli accordi territoriali. Generalmente, il corrispettivo per i permessi maturati nel corso dell’anno è corrisposto, diversamente dalle ferie e dalla gratifica natalizia, direttamente dall’azienda attraverso l’applicazione di una maggiorazione pari al 4,95%. Nel caso proposto, invece, la contrattazione collettiva territoriale di riferimento preve de per i permessi lo stesso sistema di gestione previsto per le ferie e la gratifica natalizia, mediante l’applicazione di un accantonamento presso la Cassa edile pari al 3,21%; i permessi vengono accantonati durante il periodo annuale che va da settembre al mese di agosto dell’anno successivo. Riguardo al calcolo delle spettanze riferite al periodo di paga settembre 2014: n L’imponibile previdenziale è pari a euro 2.342,00 (importo dato dalla somma, arrotondata, di: 1.879,68 + 8,30 + 347,74 + 93,04 + 13,71); l’imponibile include anche l’importo convenzionalmente previsto, pari nell’esempio a euro 13,71 (art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 314/1997); n La contribuzione a carico del dipendente ammonta a euro 215,23 (pari a 2.342,00 * 9,19%); n L’imponibile fiscale è pari ad euro 2.135,71 (importo dato dalla somma di: 1.879,68 + 8,30 + 347,74 + 93,04 + 22,18 – 215,23); l’imponibile include anche l’importo convenzionalmente previsto, pari nell’esempio a euro 22,18 (Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 27 ottobre 2009); n L’Irpef lorda è pari a euro 526,64, importo dato dal seguente calcolo: [(1.250,00 * 23%) + ((2.135,71 – 1.250,00) * 27%)]; n L’importo delle detrazioni per lavoro dipendente è pari a euro 89,02, risultante dal seguente calcolo: 978 + {902 x [(28.000 – 22.577,03) : 20.000]} = 978 + (902 * 0,2711) = 978 + 244,53 = 1.222,53 / 365 * 273 = 914,39 – 825,37 (detrazioni progressive applicate al 31/8/14) = 89,02; n L’Irpef netta mensile è pari a euro 437,62 (pari alla differenza tra Irpef lorda e detrazioni per reddito da lavoro dipendente: 526,64 – 89,02); n Il totale competenze è pari ad euro 2.407,12 (1.879,68 + 8,30 + 347,74 + 93,04 + 78,36); n Il totale trattenute è pari ad euro 1.004,58 (267,00 + 60,48 + 24,25 + 215,23 + 437,62); n Con la retribuzione di settembre 2014, il lavoratore, avendone diritto, percepi sce anche il credito Irpef introdotto dal decreto legge n. 66/2014: il relativo importo è così calcolato: (640,00 : 245 * 30). L’importo annuo, infatti, viene “spalmato” sui periodi di paga da maggio a dicembre 2014, periodo al quale corrispondono 245 giorni effettivi. n Il netto in busta è pari a euro 1.402,54 (2.407,12 – 1.004,58). EDILIZIA E LAPIDEI N. 89 agosto/settembre 2014 5 previsti l’introduzione dell’istituto della trasferta nazionale e i relativi obblighi verso la Cassa edile aziende industriali e cooperative COSÌ GLI AUMENTI E I MINIMI RETRIBUTIVI SETTORE INDUSTRIALE Livello/Categoria Aumento dall’1.7.2014 Minimo dall’1.7.2014 Aumento dall’1.7.2015 Minimo dall’1.7.2015 7Q 30,00 1.630,71 50,00 1.680,71 7 30,00 1.630,71 50,00 1.680,71 6 27,00 1.467,63 45,00 1.512,63 5 22,50 1.223,02 37,50 1.260,52 Livello / Categoria Minimo Contingenza Edr Indennità di funzione 7Q 1.630,71 533,83 10,33 140,00 7 1.630,71 533,83 10,33 6 1.467,63 529,63 10,33 5 1.223,02 523,35 10,33 4 1.141,51 521,25 10,33 3 1.059,96 519,16 10,33 2 953.97 516,43 10,33 1 815,36 512,87 10,33 Livello/Categoria Aumento dall’1.7.2014 Minimo dall’1.7.2014 Aumento dall’1.7.2015 Minimo dall’1.7.2015 8 Q 37,50 2.082,99 62,50 2.145,49 8 37,50 2.082,99 62,50 2.145,49 7Q 31,50 1.748,20 52,50 1.798,20 7 31,50 1.748,20 52,50 1.798,20 6 27,00 1.499,74 45,00 1.544,74 5 22,95 1.274,35 38,25 1.311,85 4 20,48 1.140,63 34,13 1.175,63 3 19,05 1.061,02 31,75 1.093,52 2 17,10 952,69 28,50 981,94 1 15,00 833,21 25,00 858,21 Livello/Categoria Minimo Contingenza E.d.r. Indennità di funzione 8 Q 2.082,99 544,46 10,33 170,00 8 2.082,99 544,46 10,33 7Q 1.748,20 537,48 10,33 170,00 7 1.748,20 537,48 10,33 6 1.499,74 530,98 10,33 5 1.274,35 525,21 10,33 4 1.140,63 521,70 10,33 3 1.061,02 519,54 10,33 2 952,69 516,63 10,33 1 833,21 513,60 10,33 SETTORE COOPERATIVE CONTRIBUZIONE PER LAVORI USURANTI E PREPENSIONAMENTI trenta giorni dalla data di sottoscriE2014ntro zione dell’accordo di rinnovo 1° luglio in commento, le parti si impegnano a istituire una Commissione tecnica per la definizione del regolamento relativo ai criteri, ai requisiti e alle modalità di accesso all’istituto dei prepensionamenti (anche sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 della legge n. 92/2012), privilegiando le imprese che siano in regola con gli obblighi contributivi verso le Casse edili e con maggiore anzianità di iscrizione ai predetti Enti. Il contributo per i lavori usuranti pari al 0,10% della retribuzione, versato a decorrere dal 1° ottobre 2012 nell’apposito Fondo istituito presso la Cassa edile territorialmente competente, sarà destinato per il finanziamento dei prepensionamenti. n Elemento variabile della retribuzione Con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2015 e per le circoscrizioni di propria competenza, le organizzazioni territoriali – aderenti alle Associazioni nazionali contraenti – prenderanno come riferimento l’elemento variabile della retribuzione (in breve Evr) ragguagliato al 4 per cento dei minimi in vigore al 1° luglio 2014. Al riguardo si dovranno osservare i criteri e le modalità stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Riorganizzazione del sistema bilaterale Con l’accordo di rinnovo 1° luglio 2014 in commento, le parti condividono la necessità di riorganizzare completamente il sistema bilaterale, attraverso percorsi di razionalizzazione e unificazione degli Enti bilaterali. Le stesse parti assumono l’impegno volto alla realizzazione, entro dodici (12) mesi dalla sottoscrizione dell’accordo, di un unico Ente nazionale, denominato Sbc (Sistema Bilaterale delle Costruzioni), che assuma le funzioni attualmente suddivise tra Cnce, Cncpt e Formedil. n L’obbligo di iscrizione presso altra Cassa edile Nuova trasferta nazionale Trasferta Vengono introdotte la nuova trasferta nazionale e novità circa l’obbligo di iscrizione presso altra Cassa edile. La nuova trasferta nazionale Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo in commento è previsto l’obbligo di applicazione, nel rispetto dei parametri tecnici e delle procedure al riguardo definite dalla Cnce (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili), della trasferta regionale. Al riguardo è necessario che si verifichino le seguenti condizioni: n messa in rete delle Casse Edili tramite sistemi informativi anche esistenti a condizione che possano interloquire comunque tra di loro e con il futuro sistema informativo nazionale; n entrata in vigore dell’obbligo di invio telematico della notifica preliminare alle Casse edili e dell’obbligo di aggiornamento; n individuazione delle necessarie misure compensative che le parti si impegnano a concordare, entro tre. Qualora le imprese, nell’ambito della trasferta sia regionale che nazionale con procedura di scambio dei dati on line, dovessero andare in trasferta in province ove non sia stata attuata la procedura informatica prevista, le stesse dovranno rimanere iscritte alla Cassa edile di provenienza. Allo stesso modo, le imprese delle province che non abbiano avviato tale procedura di scambio dei dati on line, qualora in trasferta, dovranno iscriversi sin dal primo giorno alla Cassa edile del luogo dove vengono eseguiti i lavori. Inoltre, nelle regioni ove le condizioni predette si siano già verificate o si verificheranno prima che vada a regime la trasferta nazionale, potranno essere attuati sistemi di trasferta interregionale, purché vi sia visibilità dei dati, secondo le modalità precedentemente definite alla parti sociali nazionali e assegnate alla Cnce. Obbligo di iscrizione presso altra Cassa edile Nel caso di cantieri per i Elenco tassativo delle attività per cui gli operai restano iscritti alla Cassa edile di provenienza quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, è previsto che l’impresa debba iscrivere l’operaio in trasferta alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l’operaio, in tale secondo periodo, sia in trasferta per l’intero mese. Resta inteso che l’impresa ha comunque la facoltà di iscrivere l’operaio alla Cassa edile del luogo ove si svolgono i lavori sin dall’inizio. In deroga a quanto predetto, Caratteristiche della trasferta nazionale Il nuovo istituto della trasferta nazionale (che sostituirà quella regionale), con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti di natura ammi nistrativa, sarà così caratterizzato: n esecuzione, da parte delle imprese, degli adempimenti esclusivamente alla Cassa Edile di appartenenza; n n il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede che restino comunque iscritti alla Cassa edile di provenienza, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli operai dipendenti dalle imprese che eseguono determinate tipologie di lavorazioni tassativamente elencate dalla contrattazione collettiva. Con l’accordo di rinnovo in commento l’elenco di tali lavorazioni viene integrato; pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2014, le lavorazioni per le quali, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli operai restano comunque iscritti alla Cassa edile di provenienza, sono le seguenti: n Costruzione di linee e condotte; n Riparazioni e manutenzioni stradali; n Armamento ferroviario; n Pali e fondazioni; n Accertamenti geognostici; n Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato; n Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato; n Verniciatura; n Impermeabilizzazione; n Stuccatura; n Manutenzione; n Ciminiere e forni; n Impianti industriali (isolamento termico e acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari e antiacidi); n Difesa fluviale; n Manutenzione di gallerie e pertinenze del corpo stradale di reti ferroviarie in esercizio; n Consolidamenti e/o rinforzi strutturali; n Pavimentazioni speciali; n Impianti sportivi. n a prescindere dalla durata della trasferta, gli operai rimarranno iscritti alla Cassa edile di provenienza; in riferimento agli operai in trasferta, i rap porti tra le Casse edili dovranno necessaria mente essere gestiti attraverso sistemi in formatici che garantiscano, in modo celere e trasparente, lo scambio delle informazioni. CONTINUA A PAGINA SEGUENTE 6 EDILIZIA E LAPIDEI N. 89 agosto/settembre 2014 CONTINUA DA PAGINA PRECEDENTE IL CONTRIBUTO AL FONDO NAZIONALE APE (ALLEGATO “A” AGLI ARTT. 29 CCNL INDUSTRIA E 78 CCNL COOPERATIVE) Anzianità professionale edile (Ape) Le parti firmatarie concordano di costituire entro il 15 settembre 2014 una Commissione paritetica, la quale, entro il mese di ottobre 2014, dovrà formulare alle parti sociali nazionali una specifica regolamentazione che ottemperi ai seguenti principi: n le riserve Ape rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini Ape; n le riserve afferenti altri istituti potranno essere utilizContributo Fondo Nazionale (%) VALLE D’AOSTA Aosta 3,8 PIEMONTE Alessandria 3,8 Asti 3,5 Biella 3,8 Cuneo 4,3 Novara 3,8 Torino 3,5 Verbania 3,8 Vercelli 3,8 LIGURIA Genova 3,8 Imperia 3,5 La Spezia 3,8 Savona 4,3 LOMBARDIA Bergamo 4,8 Brescia 4,3 Como e Lecco 4,8 Cremona 4,3 Mantova 4,3 Milano 3,5 Pavia 3,8 Sondrio 4,8 Varese 3,8 TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano 4,3 Trento 4,8 FRIULI VENEZIA GIULIA Gorizia 4,3 Cassa Edile n n n zate ai fini Ape; i versamenti al Fondo Nazionale Anzianità professionale edile (Fnape) saranno effettuati dalle Casse edili con cadenza trimestrale; i dati Ape vengono esaminati e gestiti direttamente dal Fnape; rimane inalterato l’attuale meccanismo per il raggiungimento delle ore per la maturazione del requisito per avere diritto alla prestazione Ape. Pordenone 4,3 Trieste 3,5 Udine Cert Firenze Grosseto Livorno Lucca Massa Carrara Pisa Pistoia Prato Siena 4,3 VENETO Belluno 4,3 Padova 4,3 Rovigo 4,8 Treviso 4,8 Venezia 4,3 Verona 3,8 Vicenza 4,3 3,5 Calec 4,8 Celcof 4,8 Cerna 4,8 Ferrara 3,8 Forlì 4,3 Forlì coop 4,8 Modena e Modena affini 3,8 Parma 3,8 Piacenza 3,8 Ravenna 4,8 Reggio Emilia 3,8 Rimini 3,8 3,5 3,5 3,5 UMBRIA Perugia Terni 3,8 4,3 LAZIO Frosinone Latina Rieti Roma Viterbo 3,5 3,5 3,8 3,5 3,8 ABRUZZO Chieti L’Aquila Pescara Teramo MOLISE Campobasso Edilcassa Molise CAMPANIA Avellino Benevento 3,8 4,3 CONTRATTO A TERMINE: NUOVA DISCIPLINA iene riscritta la disciplina del laV voro a termine, ai sensi del decreto legislativo n. 368/2001, come modificato dalla legge n. 78/2014. Proroghe Sono ammesse fino a un massimo di 5 proroghe nell’arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, se riferite alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Diritto di precedenza È riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti di lavoro a termine, ai lavoratori che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 36 mesi. Intervallo temporale nelle riassunzio ni a termine Gli intervalli di tempo di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 368/2001, sono ridotti a 5 e 10 giorni a seconda che il primo contratto sia, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, laddove il secondo contratto sia stipulato per una delle seguenti ragioni: n Avvio di un nuovo cantiere; n Avvio di una specifica fase lavorativa nel corso di un lavoro edile; n Proroga dei termini di un appalto; n n n n Assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni; Assunzione di cassaintegrati; Assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi; Assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiegato retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile. Divieto di ricorso al contratto a termine Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi: n Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; n Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 223/1991 (assunzione di lavoratori in mobilità con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi), ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi; n Presso unità produttive nelle quali 2,5 3,0 2,5 PUGLIA Bari Brindisi Edilcassa Puglia Foggia Lecce Taranto BASILICATA Edilcassa Basilicata Matera Potenza CALABRIA Catanzaro Cosenza Edilcassa Calabria Reggio Calabria SICILIA Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani SARDEGNA Cagliari Edilcassa Sardegna Nuoro Oristano Sassari MARCHE TOSCANA Arezzo Caserta Napoli Salerno 3,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,0 3,8 3,5 3,5 3,5 Ancona Ascoli Piceno Macerata Pesaro EMILIA ROMAGNA Bologna La nuova regolamentazione dovrà inoltre stabilire che le imprese, le quali nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini Ape inferiore a 100, dovranno effettuare una “integrazione aggiuntiva Ape”. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell’anzianità professionale si provvederà attraverso apposita contribuzione, a carico dei datori di lavoro, nella misura, a livello di circoscrizione territoriale, stabilita dall’allegato A e riportata in tabella. 3,5 3,5 3,8 3,5 3,5 3,0 2,5 2,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0 3,0 2,5 3,5 3,5 3,0 3,5 3,5 PREVIDENZA INTEGRATIVA n sia in corso una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato; Da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81/2008. Limiti Ferme restando le esclusioni stabilite dall’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001, il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell’anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, il 25% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Un ulteriore 15% di assunzioni con contratto a tempo determinato potrà essere effettuato esclusivamente con riferimento ai lavoratori iscritti in BLEN.IT (Borsa Lavoro Edile Nazionale). Resta in ogni caso ferma la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa da calcolarsi alla fine dell’anno solare di competenza. Inoltre, per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. n decorrere dal 1° gennaio 2015 le aziende dovranno A versare, oltre alle misure attualmente già previste, un contributo mensile di 8,00 euro, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi e al Fondo Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro stesso. Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e al Fondo Cooperlavoro al 1° gennaio 2015, il contributo di nuova istituzione è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro, mentre per i lavoratori che alla stessa data non risultino ancora iscritti al rispettivi Fondi di previdenza integrativa tale contributo comporterà l’iscrizione degli stessi al Fondo di riferimento. Per effetto della riparametrazione suddetta, di seguito si riportano i valori della contribuzione mensile per ciascun livello previsto dalla classificazione del personale. n COSÌ LA CONTRIBUZIONE MENSILE Settore industriale Settore cooperative Livello/ Categoria Contributo mensile 8Q 20,00 8 20,00 7Q 16,80 14,40 7 16,80 5 12,00 6 14,40 4 11,20 5 12,24 3 10,40 4 10,92 3 10,16 2 9,36 2 9,12 1 8,00 1 8,00 Livello/ Categoria Contributo mensile 7Q 16,00 7 16,00 6
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