Edilizia: accordo unico per aziende industriali e

4
EDILIZIA E LAPIDEI
N. 8­9 ­ agosto/settembre 2014
RINNOVO CCNL Nuovi minimi di retribuzione dal 1° luglio 2014 (prima tranche);
Edilizia: accordo unico per
di CRISTIAN CALLEGARO
Consulente del lavoro in Treviso
mento retributivo pari a euro
40,00 di cui euro 15,00 a decorrere dal 1° luglio 2014 ed
n data 1° luglio 2014, An- euro 25,00 a decorrere dal 1°
ce, Aci-Pl (Ancpl – Fe- luglio 2015.
derlavoro e ServizI – Tali incrementi devono gioConfcooperative e Agci coforza essere riparametrati
Produzione e Lavoro), Feneal ai fini della determinazione
Uil – Filca Cisl – Fillea Cgil, delle tranche di aumento per
hanno sottoscritto il verbale gli altri livelli della scala
di accordo
classificatounico per il
ria del persorinnovo del
nale.
Seconda tranche Per effetto
Ccnl 19 aprile 2010 per i di aumento minimi
della suddetlavoratori dita operaziodal 1° luglio 2015 ne, i valori
pendenti delle
imprese
degli increedili e affini
menti e gli
e del Ccnl Cooperative 26 importi dei minimi alle diveraprile 2010.
se decorrenze previste dall’accordo sono quelli indicati
Decorrenza e durata
nelle tabelle pubblicate a paSalvo le diverse decorrenze gina successiva.
espressamente indicate, il Settore industriale - Per efcontratto collettivo rinnovato fetto della prima tranche di ausi applica dal 1° luglio 2014 mento contrattuale, la retribual 30 giugno 2016 ai rapporti zione mensile nazionale da apdi lavoro in corso alla data plicare a decorrere dal periodo
del 1° luglio 2014 o instaurati di paga luglio 2014 è quella
successivamente.
che risulta dalla tabelle riportate a pagina successiva.
Aumenti
Settore industriale Operai e minimi retributivi
Per gli operai del settore inIl verbale di accordo stabili- dustriale è prevista l’applicasce, per gli operai con qualifi- zione del sistema della paga
ca del 1° livello, un incre- oraria, la quale è calcolata dimento complessivo del tratta- videndo la retribuzione men-
I CCNL PRIMA DELL’ACCORDO DI RINNOVO UNICO
I
Data Ccnl
previgente
(rinnovo più
recente)
Periodo efficacia Ccnl previgente
10 aprile 2010
1° aprile 2010 –
31 dicembre 2012
Agci – Psl
Ancpl – Legacoop
Federlavoro e
Servizi –
26 aprile 2010
Confcooperative
Feneal Uil
Filca Cisl
Fillea Cgil
1° aprile 2010 –
31 dicembre 2012
Ccnl
Campo di
applicazione
Parti firmatarie
Edilizia aziende industriali
Ccnl per i dipendenti da imprese edili e affini
n
n
n
n
Ance
Feneal Uil
Filca Cisl
Fillea Cgil
Ccnl per i dipendenti delle cooperative
Edilizia aziende cooperative di produzione e lavoro
dell’edilizia e attività affini
n
n
n
sile per il divisore orario contrattuale (pari, per il Ccnl dell’Edilizia industria, a 173).
Sul punto si pone la questione “tecnica” circa la metodologia utilizzata ai fini dell’arrotondamento del valore che
segue la virgola; ci sono, infatti, province che computano, per esempio, cinque valori dopo la virgola, altre ne
considerano tre, altre ancora
due; per tale motivo si consiglia di verificare il valore
puntuale della retribuzione
applicato nella provincia o
circoscrizione di interesse.
n
n
n
Settore cooperative - Per
effetto della prima tranche di
aumento contrattuale, la retribuzione mensile nazionale
da applicare a decorrere dal
periodo di paga luglio 2014
è quella che risulta dalle tabelle riportate alla pagina
successiva.
Settore cooperative Operai Come già precisato per il
comparto industriale, anche
per gli operai delle cooperative è prevista l’applicazione
del sistema della paga oraria,
la quale è calcolata dividendo
la retribuzione mensile per il
divisore orario contrattuale
(pari, per il Ccnl dell’Edilizia
cooperative, a 173).
Sul punto si pone la questione “tecnica” circa la metodologia utilizzata ai fini dell’arrotondamento del valore che
segue la virgola; ci sono, infatti, province che computano, per esempio, cinque valori dopo la virgola, altre ne
considerano tre, altre ancora
due; per tale motivo si consiglia di verificare il valore
puntuale della retribuzione
applicato nella provincia o
circoscrizione di interesse.
Contrattazione
integrativa
La contrattazione integrativa
si deve svolgere per le stesse
circoscrizioni per le quali è
stato stipulato l’accordo integrativo più recente e avrà decorrenza non anteriore al 1°
gennaio 2015.
Le previsioni afferenti le seguenti materie, inoltre, non
potranno avere decorrenza
anteriore al 1° luglio 2015:
n determinazione delle indennità relative al lavoro
in alta montagna;
n determinazione delle indennità per lavori in galleria;
n determinazione
dell’indennità per i lavoratori
che sono comandati alla
guida di mezzi aziendali
adibiti al trasporto dei lavoratori;
n determinazione dell’indennità di reperibilità, per i
quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere
reperibili anche al di fuori
dell’orario normalmente
praticato dall’impresa;
n determinazione
dell’elemento variabile della retribuzione (Evr);
n regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto
e relative indennità sostitutive.
IL LIBRO UNICO DEL LAVORO VOCE PER VOCE
Mansione: Posatore
Data assunzione: 3.6.2013
Ccnl applicato: Edilizia industria (codice Inps “068”)
N. scatti maturati: ­
Data prossimo scatto: ­
Azienda EDIL STYLE S.P.A.
Lavoratore: VERDI LUCA
Qualifica: operaio
Categoria/Livello: 3
RETRIBUZIONE (MENSILITÀ 9/2014)
Elemento retributivo
Minimo
Contingenza
E.d.r.
I.T.S.
TOTALE RETRIBUZIONE
Importo
6,13
3,00
0,06
1,49
10,68
Elemento retributivo
Importo
CALENDARIO PRESENZE/ASSENZE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M
8 8 8 8 8 0 ­ 8 8 8 8 8 0 ­ 8 8 8 8 8 0 ­ 8 8 8 8 8 0 ­ 8 8
ELEMENTO
NEUTRO
DESCRIZIONE
Retribuzione ordinaria
E.V.R.
Cassa edile ore lavorate (18,50%)
Accantonamento G.N.F. (14,20%)
Permessi (4,95%)
Accantonamento permessi (3,21%)
Contributi Cassa Edile soggetti Irpef (1,18%)
Ritenuta cassa edile su netto (1,29%)
Imponibile previdenziale Cassa Edile (0,72%)
Credito Irpef D.L. 66/2014
Retribuzione teorica Uniemens
Reddito per detrazioni
Imponibile Inail
Retribuzione Tfr
267,00
93,04
60,48
24,25
78,36
2.334,17
22.577,03
0,00
120,00
120,00
0,00
PERMESSI
L’ESEMPIO
1,97580
1,51656
0,52866
0,34362
1.879,68
8,30
347,74
13,71
FERIE
Residuo precedente
Maturato
Goduto
Residuo
176,00
176,00
176,00
176,00
COMPETENZE TRATTENUTE
22,18
2.342,00
2.320,46
Residuo precedente
Maturato
Goduto
Residuo
176,00
VALORE
UNITARIO
10,68
TEMPO
0,00
7,33
0,00
7,33
ROL
Residuo precedente
Maturato
Goduto
Residuo
Retribuzione lorda
Imponibile contributi
Contributi c/Dip.
Imp. Fisc. Tassaz. Ord.
Irpef Netta Tassaz. Ord.
Imp. Fisc. Tassaz. Sep.
Irpef Netta Tassaz. Sep.
Totale Competenze
Totale Trattenute
NETTO A PAGARE
0,00
0,00
0,00
0,00
2.328,76
2.342,00
­215,23
2.135,71
­437,62
2.407,12
­1.004,58
1.402,54
Operaio inquadrato al 3° livello del Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese
edili e affini industriali con contratto a tempo indeterminato e full time.
La retribuzione oraria totale del lavoratore, decorrente dal 1° luglio 2014, è pari a
euro 10,68.
Il prossimo aumento retributivo decorrerà dal periodo di paga luglio 2015.
Il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia è
assolto dall’impresa mediante la corresponsione di una percentuale complessiva
del 18,50% (8,50% relativa al trattamento economico per ferie e il 10% per la
gratifica natalizia); l’importo netto che viene accantonato presso la Cassa edile a
tale titolo è pari al 14,20%. Gli importi accantonati presso la Cassa edile sono
corrisposti agli aventi diritto secondo le modalità previste dagli accordi territoriali.
Generalmente, il corrispettivo per i permessi maturati nel corso dell’anno è
corrisposto, diversamente dalle ferie e dalla gratifica natalizia, direttamente
dall’azienda attraverso l’applicazione di una maggiorazione pari al 4,95%. Nel
caso proposto, invece, la contrattazione collettiva territoriale di riferimento preve­
de per i permessi lo stesso sistema di gestione previsto per le ferie e la gratifica
natalizia, mediante l’applicazione di un accantonamento presso la Cassa edile
pari al 3,21%; i permessi vengono accantonati durante il periodo annuale che va
da settembre al mese di agosto dell’anno successivo.
Riguardo al calcolo delle spettanze riferite al periodo di paga settembre 2014:
n L’imponibile previdenziale è pari a euro 2.342,00 (importo dato dalla somma,
arrotondata, di: 1.879,68 + 8,30 + 347,74 + 93,04 + 13,71); l’imponibile
include anche l’importo convenzionalmente previsto, pari nell’esempio a euro
13,71 (art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 314/1997);
n La contribuzione a carico del dipendente ammonta a euro 215,23 (pari a
2.342,00 * 9,19%);
n L’imponibile fiscale è pari ad euro 2.135,71 (importo dato dalla somma di:
1.879,68 + 8,30 + 347,74 + 93,04 + 22,18 – 215,23); l’imponibile include
anche l’importo convenzionalmente previsto, pari nell’esempio a euro 22,18
(Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 27 ottobre
2009);
n L’Irpef lorda è pari a euro 526,64, importo dato dal seguente calcolo:
[(1.250,00 * 23%) + ((2.135,71 – 1.250,00) * 27%)];
n L’importo delle detrazioni per lavoro dipendente è pari a euro 89,02, risultante
dal seguente calcolo:
978 + {902 x [(28.000 – 22.577,03) : 20.000]} = 978 + (902 * 0,2711) = 978 +
244,53 = 1.222,53 / 365 * 273 = 914,39 – 825,37 (detrazioni progressive
applicate al 31/8/14) = 89,02;
n L’Irpef netta mensile è pari a euro 437,62 (pari alla differenza tra Irpef lorda e
detrazioni per reddito da lavoro dipendente: 526,64 – 89,02);
n Il totale competenze è pari ad euro 2.407,12 (1.879,68 + 8,30 + 347,74 + 93,04
+ 78,36);
n Il totale trattenute è pari ad euro 1.004,58 (267,00 + 60,48 + 24,25 + 215,23 +
437,62);
n Con la retribuzione di settembre 2014, il lavoratore, avendone diritto, percepi­
sce anche il credito Irpef introdotto dal decreto legge n. 66/2014: il relativo
importo è così calcolato: (640,00 : 245 * 30). L’importo annuo, infatti, viene
“spalmato” sui periodi di paga da maggio a dicembre 2014, periodo al quale
corrispondono 245 giorni effettivi.
n Il netto in busta è pari a euro 1.402,54 (2.407,12 – 1.004,58).
EDILIZIA E LAPIDEI
N. 8­9 ­ agosto/settembre 2014
5
previsti l’introduzione dell’istituto della trasferta nazionale e i relativi obblighi verso la Cassa edile
aziende industriali e cooperative
COSÌ GLI AUMENTI E I MINIMI RETRIBUTIVI
SETTORE INDUSTRIALE
Livello/Categoria
Aumento dall’1.7.2014
Minimo dall’1.7.2014
Aumento dall’1.7.2015
Minimo dall’1.7.2015
7Q
30,00
1.630,71
50,00
1.680,71
7
30,00
1.630,71
50,00
1.680,71
6
27,00
1.467,63
45,00
1.512,63
5
22,50
1.223,02
37,50
1.260,52
Livello / Categoria
Minimo
Contingenza
Edr
Indennità di funzione
7Q
1.630,71
533,83
10,33
140,00
7
1.630,71
533,83
10,33
­
6
1.467,63
529,63
10,33
­
5
1.223,02
523,35
10,33
­
4
1.141,51
521,25
10,33
­
3
1.059,96
519,16
10,33
­
2
953.97
516,43
10,33
­
1
815,36
512,87
10,33
­
Livello/Categoria
Aumento
dall’1.7.2014
Minimo dall’1.7.2014
Aumento dall’1.7.2015
Minimo dall’1.7.2015
8 Q
37,50
2.082,99
62,50
2.145,49
8
37,50
2.082,99
62,50
2.145,49
7Q
31,50
1.748,20
52,50
1.798,20
7
31,50
1.748,20
52,50
1.798,20
6
27,00
1.499,74
45,00
1.544,74
5
22,95
1.274,35
38,25
1.311,85
4
20,48
1.140,63
34,13
1.175,63
3
19,05
1.061,02
31,75
1.093,52
2
17,10
952,69
28,50
981,94
1
15,00
833,21
25,00
858,21
Livello/Categoria
Minimo
Contingenza
E.d.r.
Indennità di funzione
8 Q
2.082,99
544,46
10,33
170,00
8
2.082,99
544,46
10,33
­
7Q
1.748,20
537,48
10,33
170,00
7
1.748,20
537,48
10,33
­
6
1.499,74
530,98
10,33
­
5
1.274,35
525,21
10,33
­
4
1.140,63
521,70
10,33
­
3
1.061,02
519,54
10,33
­
2
952,69
516,63
10,33
­
1
833,21
513,60
10,33
­
SETTORE COOPERATIVE
CONTRIBUZIONE PER LAVORI USURANTI E PREPENSIONAMENTI
trenta giorni dalla data di sottoscriE2014ntro
zione dell’accordo di rinnovo 1° luglio
in commento, le parti si impegnano a
istituire una Commissione tecnica per la definizione del regolamento relativo ai criteri,
ai requisiti e alle modalità di accesso all’istituto dei prepensionamenti (anche sulla
base di quanto previsto dall’articolo 4 della
legge n. 92/2012), privilegiando le imprese
che siano in regola con gli obblighi contributivi verso le Casse edili e con maggiore
anzianità di iscrizione ai predetti Enti.
Il contributo per i lavori usuranti pari al
0,10% della retribuzione, versato a decorrere dal 1° ottobre 2012 nell’apposito Fondo
istituito presso la Cassa edile territorialmente competente, sarà destinato per il finanziamento dei prepensionamenti.
n
Elemento variabile
della retribuzione
Con decorrenza non anteriore
al 1° luglio 2015 e per le circoscrizioni di propria competenza, le organizzazioni territoriali – aderenti alle Associazioni nazionali contraenti
– prenderanno come riferimento l’elemento variabile
della retribuzione (in breve
Evr) ragguagliato al 4 per
cento dei minimi in vigore al
1° luglio 2014. Al riguardo si
dovranno osservare i criteri e
le modalità stabiliti dal contratto collettivo nazionale di
lavoro.
Riorganizzazione
del sistema bilaterale
Con l’accordo di rinnovo 1°
luglio 2014 in commento, le
parti condividono la necessità
di riorganizzare completamente il sistema bilaterale,
attraverso percorsi di razionalizzazione e unificazione degli Enti bilaterali.
Le stesse parti assumono
l’impegno volto alla realizzazione, entro dodici (12) mesi
dalla sottoscrizione dell’accordo, di un unico Ente nazionale, denominato Sbc (Sistema Bilaterale delle Costruzioni), che assuma le funzioni
attualmente suddivise tra Cnce, Cncpt e Formedil.
n
L’obbligo di iscrizione presso altra Cassa edile
Nuova trasferta nazionale
Trasferta
Vengono introdotte la nuova
trasferta nazionale e novità
circa l’obbligo di iscrizione
presso altra Cassa edile.
La nuova trasferta nazionale
Entro sei mesi dalla data di
sottoscrizione dell’accordo di
rinnovo in commento è previsto l’obbligo di applicazione,
nel rispetto dei parametri tecnici e delle procedure al riguardo definite dalla Cnce
(Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili),
della trasferta regionale.
Al riguardo è necessario che
si verifichino le seguenti condizioni:
n messa in rete delle Casse
Edili tramite sistemi informativi anche esistenti a
condizione che possano
interloquire comunque tra
di loro e con il futuro sistema informativo nazionale;
n entrata in vigore dell’obbligo di invio telematico
della notifica preliminare
alle Casse edili e dell’obbligo di aggiornamento;
n individuazione delle necessarie misure compensative
che le parti si impegnano a
concordare, entro tre.
Qualora le imprese, nell’ambito della trasferta sia
regionale che nazionale con
procedura di scambio dei
dati on line, dovessero andare in trasferta in province
ove non sia stata attuata la
procedura informatica prevista, le stesse dovranno rimanere iscritte alla Cassa
edile di provenienza.
Allo stesso modo, le imprese
delle province che non abbiano avviato tale procedura di
scambio dei dati on line, qualora in trasferta, dovranno
iscriversi sin dal primo giorno alla Cassa edile del luogo
dove vengono eseguiti i lavori. Inoltre, nelle regioni ove le
condizioni predette si siano
già verificate o si verificheranno prima che vada a regime la trasferta nazionale, potranno essere attuati sistemi
di trasferta interregionale,
purché vi sia visibilità dei dati, secondo le modalità precedentemente definite alla parti
sociali nazionali e assegnate
alla Cnce.
Obbligo di iscrizione
presso altra Cassa edile
Nel caso di cantieri per i
Elenco tassativo
delle attività
per cui gli operai
restano iscritti
alla Cassa edile
di provenienza
quali sia prevista una durata
superiore a tre mesi, è previsto che l’impresa debba
iscrivere l’operaio in trasferta alla Cassa edile del
luogo in cui si svolgono i
lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché
l’operaio, in tale secondo
periodo, sia in trasferta per
l’intero mese.
Resta inteso che l’impresa
ha comunque la facoltà di
iscrivere l’operaio alla Cassa edile del luogo ove si
svolgono i lavori sin dall’inizio.
In deroga a quanto predetto,
Caratteristiche della trasferta nazionale
Il nuovo istituto della trasferta nazionale (che
sostituirà quella regionale), con l’obiettivo di
semplificare gli adempimenti di natura ammi­
nistrativa, sarà così caratterizzato:
n esecuzione, da parte delle imprese, degli
adempimenti esclusivamente alla Cassa
Edile di appartenenza;
n
n
il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede che restino comunque iscritti alla
Cassa edile di provenienza,
indipendentemente dalla durata dei lavori, gli operai dipendenti dalle imprese che
eseguono determinate tipologie di lavorazioni tassativamente elencate dalla contrattazione collettiva.
Con l’accordo di rinnovo in
commento l’elenco di tali
lavorazioni viene integrato;
pertanto, a decorrere dal 1°
luglio 2014, le lavorazioni
per le quali, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli operai restano comunque iscritti alla Cassa
edile di provenienza, sono
le seguenti:
n Costruzione di linee e
condotte;
n Riparazioni e manutenzioni stradali;
n Armamento ferroviario;
n Pali e fondazioni;
n Accertamenti geognostici;
n Produzione e fornitura con
posa in opera di strutture in
ferro per cemento armato;
n Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;
n Verniciatura;
n Impermeabilizzazione;
n Stuccatura;
n Manutenzione;
n Ciminiere e forni;
n Impianti industriali (isolamento termico e acustico,
coibentazioni, rivestimenti
refrattari e antiacidi);
n Difesa fluviale;
n Manutenzione di gallerie e
pertinenze del corpo stradale di reti ferroviarie in
esercizio;
n Consolidamenti e/o rinforzi strutturali;
n Pavimentazioni speciali;
n Impianti sportivi.
n
a prescindere dalla durata della trasferta, gli
operai rimarranno iscritti alla Cassa edile di
provenienza;
in riferimento agli operai in trasferta, i rap­
porti tra le Casse edili dovranno necessaria­
mente essere gestiti attraverso sistemi in­
formatici che garantiscano, in modo celere e
trasparente, lo scambio delle informazioni.
CONTINUA A PAGINA SEGUENTE
6
EDILIZIA E LAPIDEI
N. 8­9 ­ agosto/settembre 2014
CONTINUA DA PAGINA PRECEDENTE
IL CONTRIBUTO AL FONDO NAZIONALE APE (ALLEGATO “A” AGLI ARTT. 29 CCNL INDUSTRIA E 78 CCNL COOPERATIVE)
Anzianità professionale edile (Ape)
Le parti firmatarie concordano di costituire entro il 15
settembre 2014 una Commissione paritetica, la quale,
entro il mese di ottobre 2014, dovrà formulare alle parti
sociali nazionali una specifica regolamentazione che ottemperi ai seguenti principi:
n le riserve Ape rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini Ape;
n le riserve afferenti altri istituti potranno essere utilizContributo Fondo
Nazionale (%)
VALLE D’AOSTA Aosta
3,8
PIEMONTE
Alessandria
3,8
Asti
3,5
Biella
3,8
Cuneo
4,3
Novara
3,8
Torino
3,5
Verbania
3,8
Vercelli
3,8
LIGURIA Genova
3,8
Imperia
3,5
La Spezia
3,8
Savona
4,3
LOMBARDIA
Bergamo
4,8
Brescia
4,3
Como e Lecco
4,8
Cremona
4,3
Mantova
4,3
Milano
3,5
Pavia
3,8
Sondrio
4,8
Varese
3,8
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano
4,3
Trento
4,8
FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia
4,3
Cassa Edile
n
n
n
zate ai fini Ape;
i versamenti al Fondo Nazionale Anzianità professionale edile (Fnape) saranno effettuati dalle Casse edili
con cadenza trimestrale;
i dati Ape vengono esaminati e gestiti direttamente dal
Fnape;
rimane inalterato l’attuale meccanismo per il raggiungimento delle ore per la maturazione del requisito per
avere diritto alla prestazione Ape.
Pordenone
4,3
Trieste
3,5
Udine
Cert
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
4,3
VENETO
Belluno
4,3
Padova
4,3
Rovigo
4,8
Treviso
4,8
Venezia
4,3
Verona
3,8
Vicenza
4,3
3,5
Calec
4,8
Celcof
4,8
Cerna
4,8
Ferrara
3,8
Forlì
4,3
Forlì coop
4,8
Modena e Modena
affini
3,8
Parma
3,8
Piacenza
3,8
Ravenna
4,8
Reggio Emilia
3,8
Rimini
3,8
3,5
3,5
3,5
UMBRIA
Perugia
Terni
3,8
4,3
LAZIO
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Viterbo
3,5
3,5
3,8
3,5
3,8
ABRUZZO
Chieti
L’Aquila
Pescara
Teramo
MOLISE Campobasso
Edilcassa Molise
CAMPANIA
Avellino
Benevento
3,8
4,3
CONTRATTO A TERMINE: NUOVA DISCIPLINA
iene riscritta la disciplina del laV
voro a termine, ai sensi del decreto legislativo n. 368/2001, come
modificato dalla legge n. 78/2014.
Proroghe
Sono ammesse fino a un massimo di
5 proroghe nell’arco dei complessivi
36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, se riferite alla stessa attività lavorativa per la quale il
contratto è stato stipulato a tempo determinato.
Diritto di precedenza
È riconosciuto il diritto di precedenza
nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro
entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in
esecuzione di rapporti di lavoro a termine, ai lavoratori che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine
presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 36 mesi.
Intervallo temporale nelle riassunzio­
ni a termine
Gli intervalli di tempo di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 368/2001, sono ridotti a 5 e 10
giorni a seconda che il primo contratto sia, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, laddove il secondo
contratto sia stipulato per una delle
seguenti ragioni:
n Avvio di un nuovo cantiere;
n Avvio di una specifica fase lavorativa nel corso di un lavoro edile;
n Proroga dei termini di un appalto;
n
n
n
n
Assunzione di giovani fino a 29
anni e soggetti di età superiore ai
45 anni;
Assunzione di cassaintegrati;
Assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;
Assunzione di donne, di qualsiasi
età, prive di impiegato retribuito da
almeno sei mesi, residenti in aree
geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.
Divieto di ricorso al contratto
a termine
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti
ipotesi:
n Per la sostituzione di lavoratori
che esercitano il diritto di sciopero;
n Presso unità produttive nelle quali
si sia proceduto, nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi
ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il
contratto a tempo determinato,
salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione
di lavoratori assenti, ovvero sia
concluso ai sensi dell’articolo 8,
comma 2, della legge n. 223/1991
(assunzione di lavoratori in mobilità con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi), ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
n Presso unità produttive nelle quali
2,5
3,0
2,5
PUGLIA
Bari
Brindisi
Edilcassa Puglia
Foggia
Lecce
Taranto
BASILICATA
Edilcassa Basilicata
Matera
Potenza
CALABRIA
Catanzaro
Cosenza
Edilcassa Calabria
Reggio Calabria
SICILIA
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
SARDEGNA
Cagliari
Edilcassa Sardegna
Nuoro
Oristano
Sassari
MARCHE
TOSCANA
Arezzo
Caserta
Napoli
Salerno
3,5
3,8
3,8
3,8
3,8
3,0
3,8
3,5
3,5
3,5
Ancona
Ascoli Piceno
Macerata
Pesaro
EMILIA ROMAGNA
Bologna
La nuova regolamentazione dovrà inoltre stabilire che le
imprese, le quali nella denuncia mensile dichiarino un
numero di ore utili ai fini Ape inferiore a 100, dovranno
effettuare una “integrazione aggiuntiva Ape”.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell’anzianità professionale si provvederà attraverso apposita contribuzione, a carico dei datori di lavoro, nella misura, a livello di circoscrizione territoriale, stabilita dall’allegato A e riportata in tabella.
3,5
3,5
3,8
3,5
3,5
3,0
2,5
2,5
3,5
3,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,5
3,0
2,5
3,0
2,5
3,0
3,0
2,5
3,5
3,5
3,0
3,5
3,5
PREVIDENZA INTEGRATIVA
n
sia in corso una sospensione dei
rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
Da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 81/2008.
Limiti
Ferme restando le esclusioni stabilite
dall’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001, il ricorso
ai contratti a termine non può superare, mediamente nell’anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, il
25% dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato.
Un ulteriore 15% di assunzioni con
contratto a tempo determinato potrà essere effettuato esclusivamente con riferimento ai lavoratori iscritti in BLEN.IT
(Borsa Lavoro Edile Nazionale).
Resta in ogni caso ferma la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di
lavoro con contratto a termine e/o di
somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura
di un terzo del numero di lavoratori a
tempo indeterminato dell’impresa da
calcolarsi alla fine dell’anno solare di
competenza.
Inoltre, per le imprese che occupano
fino a 5 dipendenti è sempre possibile
stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
n
decorrere dal 1° gennaio 2015 le aziende dovranno
A
versare, oltre alle misure attualmente già previste,
un contributo mensile di 8,00 euro, riparametrati su base
100, da versare al Fondo Prevedi e al Fondo Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro stesso.
Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e al Fondo
Cooperlavoro al 1° gennaio 2015, il contributo di nuova
istituzione è da considerarsi aggiuntivo al contributo
attualmente previsto a carico del datore di lavoro, mentre per i lavoratori che alla stessa data non risultino
ancora iscritti al rispettivi Fondi di previdenza integrativa tale contributo comporterà l’iscrizione degli stessi al
Fondo di riferimento.
Per effetto della riparametrazione suddetta, di seguito si
riportano i valori della contribuzione mensile per ciascun
livello previsto dalla classificazione del personale.
n
COSÌ LA CONTRIBUZIONE MENSILE
Settore industriale
Settore cooperative
Livello/
Categoria
Contributo
mensile
8Q
20,00
8
20,00
7Q
16,80
14,40
7
16,80
5
12,00
6
14,40
4
11,20
5
12,24
3
10,40
4
10,92
3
10,16
2
9,36
2
9,12
1
8,00
1
8,00
Livello/
Categoria
Contributo
mensile
7Q
16,00
7
16,00
6