LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015…continua…

Legnano, 10 Febbraio 2015
Alle imprese assistite
Oggetto: LA CERTIFICAZIONE UNICA
Il Decreto “Semplificazioni” a seguito dell’introduzione del mod. 730 precompilato è stato previsto l’obbligo in
capo ai sostituti d’imposta di:
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inviare all’Agenzia delle Entrate la certificazione “dei redditi” corrisposti nell’anno precedente;
comunicare alla stessa i riferimenti per la ricezione dei modd. 730-4;
entro il 7.3 “dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti” al fine di consentire
la (pre)compilazione del mod. 730 da parte dell’Agenzia.
Con il Provvedimento 15.1.2015, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della “Certificazione Unica
2015”, con le relative istruzioni, utilizzabile per certificare, oltre ai redditi di lavoro dipendente, equiparati e
assimilati (ex mod. CUD) anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi relativi al 2014.
La Certificazione Unica va utilizzata anche per attestare:
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i redditi corrisposti nel 2014 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali
e contributivi;
i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta / versata all’INPS / INPS Gestione
Dipendenti Pubblici e/o all’INAIL.
Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni:
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degli utili corrisposti ai soci di società di capitali / proventi equiparati (ad esempio, compensi
associazione in partecipazione con apporto di solo capitale);
dei redditi erogati dall’INPS agli eredi residenti all’estero del sostituito, per i quali non è stata fatta
richiesta di attribuzione del codice fiscale;
dei redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate a residenti all’estero, nei casi in cui non è
obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del percipiente nella Certificazione Unica;
dei redditi totalmente non imponibili in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è
in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Come accennato, la Certificazione Unica va presentata esclusivamente in via telematica (direttamente ovvero
tramite un intermediario abilitato) entro il 7.3 di ogni anno.
La Certificazione Unica 2015 relativa al 2014 deve quindi essere presentata entro il: 9.3.2015 (il 7.3 cade di
sabato).
n.b. Qualora il sostituto rilasci una nuova Certificazione dopo il 9.3 dovrà indicare nelle Annotazioni che, se il
percipiente intende avvalersi del mod. 730 precompilato, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base
dei nuovi dati forniti.
CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA AI PERCIPIENTI
Entro il 28.2 del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, i sostituti d’imposta
sono altresì tenuti a consegnare (in duplice copia) ai percipienti la Certificazione in esame, anche in formato
elettronico (ad esempio, via e-mail) sempreché sia possibile accertarsi che la stessa entri nella materiale
disponibilità del destinatario.
La Certificazione Unica 2015 relativa al 2014 deve quindi essere consegnata ai lavoratori dipendenti e ai
percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi entro il: 2.3.2015 (il 28.2 cade di sabato).
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono tenuti all’invio della Certificazione Unica 2015 coloro che nel 2014:
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hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25ter e 29, DPR n. 600/73;
hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS / INPS
Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi assicurativi dovuti all’INAIL.
CONTENUTO DELLA “CU 2015”
La Certificazione Unica 2015 si compone dei seguenti 3 prospetti:
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DATI ANAGRAFICI del sostituto e del percettore;
CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI E ASSISTENZA FISCALE contenente i dati
relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati e i dati previdenziali ed assistenziali;
CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI contenente i dati
relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
n.b. Nel caso in cui la Certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ovvero solo redditi di
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi esclusivamente la parte relativa alla tipologia reddituale indicata.
Relativamente al sostituto d’imposta e al soggetto percipiente sono richieste le seguenti informazioni:
Dati del sostituto d’imposta
Oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici va riportato il domicilio fiscale e l’indirizzo della sede alla quale
devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni nonché:
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il codice attività (prevalente con riguardo al volume d’affari) al momento del rilascio della CU;
il codice sede, qualora il sostituto d’imposta opti per una gestione separata dei lavoratori (ad esempio,
lavoratori con qualifica di dirigenti e lavoratori con qualifica di impiegati) ai fini dell’effettuazione delle
operazioni di conguaglio da assistenza fiscale.
In caso di operazioni straordinarie, qualora il soggetto che effettua la comunicazione non sia lo stesso che
ha materialmente corrisposto le somme oggetto della comunicazione il sostituto subentrante dovrà indicare i
propri dati anagrafici.
Dati del soggetto percettore delle somme certificate
Oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici va indicato il domicilio fiscale del percipiente utile ai fini della
determinazione delle addizionali regionale e comunale IRPEF.
n.b. Si rammenta che il Decreto “Semplificazioni” ha previsto che, ai fini della determinazione dell’addizionale
regionale IRPEF, va fatto riferimento al domicilio fiscale del contribuente all’1.1 (e non più al 31.12), come già
previsto per l'addizionale comunale IRPEF.
Per i lavoratori autonomi, i campi relativi al “Domicilio fiscale” devono essere compilati soltanto in presenza
nel campo “Causale” del codice “N” (indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi
erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di co.co.co. di
carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche, di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici).
CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE
Nel Prospetto “Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale”, dedicata alla comunicazione
dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, si segnala un generale incremento delle informazioni
da indicare rispetto al mod. CUD con l’introduzione di:
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nuove modalità espositive del reddito di lavoro dipendente e assimilato per il quale sono inserite le
categorie del reddito da pensione e dell’assegno corrisposto all’ex coniuge.
n.b. Va indicato se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato nonché l’eventuale inizio / fine
ovvero interruzione / ripresa del rapporto;
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un nuovo riquadro destinato all’indicazione degli oneri detraibili distinti per tipologia;
nuovi dati relativi al credito d’imposta per le imposte estere conguagliato dal sostituto d’imposta;
appositi campi destinati all’indicazione dei contributi sanitari integrativi, distinti tra quota dedotta e non
dedotta;
• specifici campi destinati all’indicazione dei dati del c.d. “Bonus 80 euro”;
• un apposito riquadro (nella parte dedicata ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta) per i dati
relativi ai lavori socialmente utili;
• una serie di nuovi campi nella parte destinata ai conguagli.
n.b. I dati relativi a ciascun dipendente devono essere contenuti in un’unica Certificazione anche in presenza
di più rapporti di lavoro instaurati con lo stesso sostituto per il medesimo periodo d’imposta con lo stesso
percipiente.
CERTIFICAZIONE DATI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONE E REDDITI DIVERSI
Il Prospetto è riservato al sostituto d’imposta che nel 2014 ha erogato compensi riferiti a:
• redditi di lavoro autonomo ex art. 53, TUIR, assoggettati a ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/73.
n.b. Devono essere indicati nella Certificazione Unica, ancorché non assoggettati a ritenuta, i compensi
erogati ai soggetti che nel 2014 hanno adottato il regime dei minimi / nuove iniziative;
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redditi diversi ex art. 67, comma 1, TUIR, assoggettati a ritenuta ex artt. 25, DPR n. 600/73 e 33,
comma 4, DPR n. 42/88 (redditi di lavoro autonomo occasionale, compensi per attività sportive
dilettantistiche, ecc.).
n.b. Relativamente ai compensi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di
spesa, premi e compensi erogati a sportivi dilettanti) non vanno indicati i rimborsi per spese documentate
relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale;
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provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione,
rappresentanza e procacciamento d'affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio, assoggettate a
ritenuta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73;
indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone, per
la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di
lavoro è di natura autonoma ex art. 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR.
Va evidenziato che il Prospetto interessa anche i condomini che hanno operato la ritenuta del 4% sui
corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e/o servizi svolte nell’esercizio di
un’attività d’impresa.
I dati della tipologia reddituale in esame vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate anche se la stessa
non è interessata dal 730. L’invio telematico della Certificazione Unica non sostituisce la presentazione
del mod. 770. Le medesime informazioni contenute nella Certificazione Unica 2015 saranno quindi “replicate”
anche nell’ambito del mod. 770/2015.
In particolare nel campo 1 “Causale” va riportato (analogamente al mod. 770) il codice che identifica la
tipologia di reddito corrisposto.
PIÙ COMPENSI EROGATI ALLO STESSO PERCIPIENTE
In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente è possibile:
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sommare gli importi, compilando una sola certificazione se le somme sono riferite alla stessa
causale;
compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno numerando
progressivamente le singole certificazioni riguardanti lo stesso percipiente.
FRONTESPIZIO E QUADRO CT
Con il citato Provvedimento l’Agenzia ha approvato anche il Frontespizio, utilizzabile per “confezionare” l’invio
delle Certificazioni, contenente i consueti riquadri:
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“Tipo di comunicazione”;
“Dati relativi al sostituto”;
“Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione”;
“Firma della comunicazione”;
“Impegno alla presentazione telematica”.
Completa le informazioni da inviare (eventualmente) all’Agenzia il quadro CT tramite il quale il sostituto
d’imposta indica l’utenza telematica (propria o di un intermediario) presso la quale ricevere i modd. 730-4.
n.b. È possibile inviare separatamente, unitamente al Frontespizio e al quadro CT, le certificazioni dei dati di
lavoro dipendente da quelle di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
SANZIONI
In caso di omessa / tardiva / errata presentazione l’art. 2, D.Lgs. n. 175/2014, prevede l’applicazione di una
sanzione pari a € 100 per ogni Certificazione Unica.
La predetta sanzione non è applicabile qualora il sostituto d’imposta provveda ad inviare la corretta
certificazione entro 5 giorni successivi alla scadenza del 7.3, ossia entro il 12.3.
n.b. Come previsto dal Decreto “Semplificazioni” la sanzione è applicabile in deroga all’art. 12, D.Lgs. n.
472/97, ossia senza la possibilità di beneficiare del c.d. “cumulo giuridico”.
Così, ad esempio, ad un sostituto d’imposta che invia tardivamente 30 Certificazioni, sarà applicata la
sanzione pari ad € 3.000.
Si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate nel corso dei consueti incontri di inizio anno ha precisato che:
• il termine per inviare le Certificazioni correttive è fissato al 12.3 (anche se per il 2015 il 7.3 cade di
sabato e il termine è differito al 9.3), fermo restando l’obbligo di trasmettere la Certificazione anche
dopo tale scadenza;
• è preclusa al contribuente la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso al fine di correggere
errori / omissioni in quanto “la tempistica tra l'invio delle certificazioni (7 marzo) e l’utilizzo delle stesse
per la predisposizione della precompilata, che viene resa disponibile ai contribuenti a partire dal 15
aprile, non è compatibile con i tempi normativamente previsti per l'istituto del ravvedimento”.
Infine, in caso di scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate di Certificazioni trasmesse entro la predetta data, le
stesse sono considerate tempestive purché siano (ri)trasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data
contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.
La nostra struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che
i partner di riferimento per il caso di specie è
:
tel. 0331/402988 e-mail [email protected]
E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti.
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