26/02/2015 - Certificazione unica, regole separate

CERTIFICAZIONE UNICA, REGOLE SEPARATE
Sì al doppio invio per la certificazione unica. È infatti possibile trasmettere le certificazioni relative ai redditi
autonomi non occasionali ed esenti oltre il 9 marzo anche se il sostituto ha erogato redditi a percettori
“settetrentisti”.
Nella risposta al question time di ieri si dice che nell’ipotesi in cui il medesimo sostituto abbia rilasciato ai
diversi percipienti certificazioni sia redditi imponibili che redditi esenti, quest’ultimo dovrà procedere, nei
termini stabiliti, all’invio di tutte le certificazioni contenenti i redditi imponibili, mentre potrà scegliere se
inviare o meno la certificazione relativa al sostituito che abbia percepito esclusivamente redditi esenti.
Si pongono, sulla portata della risposta, un paio di considerazioni.
In primis occorre sottolineare che la risposta ha direttamente trattato solo il caso in cui si sia in presenza di
redditi esenti e come tali, quindi, irrilevanti ai fini della precompilata. Diamo per assodato che la stessa
soluzione tracciata nel QT, si applica anche quando lo stesso sostituto ha corrisposto redditi non dichiarabili
nel modello 730, come, tipicamente, in presenza di percettori titolari di partita Iva.
Quindi il sostituto potrà scegliere di inviare entro il 9 marzo la sola certificazione inerenti i redditi di lavoro
dipendente e successivamente quella relativa ai redditi da partita Iva, senza rischiare l’irrogazione di
sanzioni.