CERTIFICAZIONE UNICA, REGOLE SEPARATE Sì al doppio invio per la certificazione unica. È infatti possibile trasmettere le certificazioni relative ai redditi autonomi non occasionali ed esenti oltre il 9 marzo anche se il sostituto ha erogato redditi a percettori “settetrentisti”. Nella risposta al question time di ieri si dice che nell’ipotesi in cui il medesimo sostituto abbia rilasciato ai diversi percipienti certificazioni sia redditi imponibili che redditi esenti, quest’ultimo dovrà procedere, nei termini stabiliti, all’invio di tutte le certificazioni contenenti i redditi imponibili, mentre potrà scegliere se inviare o meno la certificazione relativa al sostituito che abbia percepito esclusivamente redditi esenti. Si pongono, sulla portata della risposta, un paio di considerazioni. In primis occorre sottolineare che la risposta ha direttamente trattato solo il caso in cui si sia in presenza di redditi esenti e come tali, quindi, irrilevanti ai fini della precompilata. Diamo per assodato che la stessa soluzione tracciata nel QT, si applica anche quando lo stesso sostituto ha corrisposto redditi non dichiarabili nel modello 730, come, tipicamente, in presenza di percettori titolari di partita Iva. Quindi il sostituto potrà scegliere di inviare entro il 9 marzo la sola certificazione inerenti i redditi di lavoro dipendente e successivamente quella relativa ai redditi da partita Iva, senza rischiare l’irrogazione di sanzioni.
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