Slides a cura della Dott.ssa Cardia

Contenzioso Bancario
Convegno GAM – 26 novembre 2014
Dott.ssa Barbara Cardia
[email protected]
Corso Stati Uniti 53, Torino
Anatocismo nei rapporti bancari
Anatocismo: produzione di interessi sugli interessi
maturati
Pratica contraria all’Art. 1283 C.c.
«In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre
interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di
convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di
interessi dovuti almeno per sei mesi».
2
Rapporti bancari interessati

Rapporti di conto corrente:
- con affidamento: utilizzabile con fido di cassa,
sbf, anticipo fatture, ecc.;
- senza affidamento.

Mutui
3
Il conto corrente bancario
Il contratto di “conto corrente bancario” (o conto
corrente di corrispondenza) non trova espressa
regolamentazione nel codice civile.
Art. 1823 C.c. «il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad
annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli
inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto»
Gli artt. 1852-1857C.c. contengono norme
applicabili, in genere, a tutte le operazioni bancarie
regolate in conto corrente
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Libro IV – Delle Obbligazioni - Sezione V
Delle operazioni bancarie in conto corrente
Art.1852. Disposizione da parte del correntista.
«Qualora il deposito (art. 1834 C.c.), l’apertura di
credito (art. 1842 C.c.) o altre operazioni bancarie siano
regolate in conto corrente, il correntista può disporre in
qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito,
salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente
pattuito».
5
Art. 1834 C.c. - Depositi di danaro.
«Nei depositi di una somma di danaro presso una banca,
questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla
nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine
convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza
del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si
eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito
il rapporto».
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Dell'apertura di credito bancario
Art. 1842 Nozione
«L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la
banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una
somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo
indeterminato».
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Art. 1843 - Utilizzazione del credito.
«Se non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare
in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con
successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si
eseguono presso la sede della banca dove è costituito il
rapporto.»
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I caratteri che identificano la figura del contratto di “conto
corrente bancario” si desumono dalla prassi bancaria:
La banca, per incarico del cliente, presta di fatto un servizio di
cassa, sia pure in senso improprio, in quanto le somme messe a
disposizione sono di proprietà della banca (contratto di
deposito).

I pagamenti e le riscossioni sono annotati sul “conto” e la
somma algebrica delle poste attive e passive determina la
formazione di un “saldo” che, per effetto delle successive
annotazioni, si modifica automaticamente, e di cui il cliente può
disporre in ogni momento.
Anche la banca può richiedere la copertura immediata
dell’eventuale scoperto.

9
Il mutuo
Art. 1813 c.c. Nozione
«Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna
all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose
fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della
stessa specie e qualità»
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DELIBERA CICR 9/2/2000
(valida fino al 31/12/2013)
Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del
credito stipulati dal 22/4/2000
«gli interessi possono produrre a loro volta interessi».
Permesso l’anatocismo a determinate condizioni
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Conto corrente (art. 2)
conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene
sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il
saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
Nel
Nell’ambito
di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la
stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Il
saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto
corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su
questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
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Finanziamenti con piano di rimborso
rateale (art. 3)
caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente
dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente
stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino
al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la
capitalizzazione periodica.
Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del
contratto di finanziamento, l’importo complessivamente dovuto può,
se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data
di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la
capitalizzazione periodica
In
13


Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto
corrente si applicano le disposizioni dell’art. 2.
Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli
interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se
contrattualmente stabilito, sono cumulabili all’importo da
rimborsare secondo il piano di ammortamento
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Trasparenza contrattuale (art. 6)
I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di
esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente
deliberano indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e
il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una
capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso,
rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della
capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli
interessi non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per
iscritto.
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Disposizioni transitorie (art. 7)
Le
condizioni applicate sulla base dei contratti stipulanti anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere
adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i
relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio
Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un
peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli
intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000,
possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali
nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla
clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31/12/2000.
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Terminologia utile






TAN: tasso annuo nominale;
TAE: tasso annuo effettivo
TAEG: tasso anno effettivo globale
DATA CONTABILE: momento in cui si effettua la
registrazione
DATA VALUTA: momento da cui decorrono gli
interessi
DATA DISPONIBILE: il giorno a partire dal quale la
somma accreditata può essere utilizzata per pagamenti
o prelievi.
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
SALDO: differenza tra l’importo complessivo degli
accrediti e quello degli addebiti fino ad una certa data
(saldo contabile, saldo liquido- per valuta, saldo
disponibile)

SCOPERTO DI CONTO: eccedenza di addebiti
rispetto agli accrediti con conseguenza di saldo debitore
per il cliente. In assenza di fido

SCONFINAMENTO: utilizzo del conto oltre il limite
di fido concesso
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
NUMERI debitori/creditori: «saldo per valuta» x giorni

AFFIDAMENTO/FIDO: linea di credito concessa
dalla banca al cliente
19
Verifica delle condizioni





sia stabilita per ambedue le parti (banca e cliente) la
stessa periodicità di liquidazione degli interessi
creditori e debitori;
sia specificata la durata del periodo, trascorso il
quale si procede alla capitalizzazione degli interessi;
sia indicato il TAN (tasso annuale nominale);
sia indicato il TAE (tasso annuale effettivo), cioè il tasso
di interessi che tiene conto
dell ’ effetto della
capitalizzazione composta (i = (1+ik)k – 1)
vi sia la specifica approvazione scritta della clausola
anatocistica da parte del cliente (art. 1341, c. 2 C.c.)
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Verifica condizioni contrattuali
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22
Eliminazione dell’effetto anatocistico
Estrapolare
i «numeri debitori», gli «interessi addebitati»
e il «tasso» dagli scalari trimestrali elaborati dalla banca
Calcolare per ogni trimestre i numeri debitori sugli
interessi addebitati fino al trimestre in corso (montante
interessi x giorni)
Calcolare
l ’ importo degli interessi anatocistici
applicando il tasso previsto dalla legge.
Attenzione ai contratti stipulati prima della delibera
CICR
23
24
25
IL QUESITO……..
« capitalizzazione trimestrale degli interessi:
c1) su contratto anteriore alla delibera CICR 9.2.2000
Il ricalcolo deve farsi eliminando ogni forma di
capitalizzazione degli interessi debitori, dall’accensione
del rapporto fino a nuovo contratto (o comunicazione
specificatamente approvata dal cliente) che preveda la pari
periodicità nella chiusura e accredito/addebito di interessi
e in difetto fino alla chiusura del conto (art. 7 co. 3
delibera CICR)
…….
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c2) c.s. ma con comunicazione alla clientela di adeguamento delle
condizioni (art. 7 co. 2 delibera CICR).
Qualora risulti agli atti la comunicazione con cui la banca
ha dichiarato di adeguare le condizioni di contratto alla
delibera CICR 9.2.2000 prevedendo pari periodicità nelle
chiusure, il C.T.U. formuli in via alternativa due distinte
ipotesi di liquidazione del saldo:
-come c1)
-con spettanza degli interessi su interessi per il tratto
successivo dall’1/7/2000 alla chiusura del conto.
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L’anatocismo nel mutuo (breve cenno)
fino
alla delibera CICR
dopo
Dal
la delibera CICR
1/01/2014
INAPPLICABILE
applicabile in
relazione agli interessi moratori
?????????
aspettiamo il CICR
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29
Stralcio di piano di ammortamento alla francese
Rata 2 verifica calcolo interessi I=(99.468,48*30*8,5)/36000 = 704,57
30
L’anatocismo dal 1/1/2014….
La L. 147 del 27 dicembre 2013, al comma 629 prevede
che…
«All'articolo 120 del testo unico di cui al DLgsl 1/9/1993, n.
385, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di
interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei
confronti della clientela, la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
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b) gli interessi periodicamente capitalizzati
non possano produrre interessi ulteriori che,
nelle successive operazioni di capitalizzazione,
sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.»
L’anatocismo NON E’ PIU’ APPLICABILE
Ma…..
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…. di fatto molte Banche fino al terzo trimestre
2014 hanno continuato ad applicarlo !
Si ripartirà con il contenzioso?
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Consulenze tecniche sui conti
correnti: aspetti pratici
La prescrizione per l’azione di ripetizione
Se il conto è estinto
10 anni dall’estinzione
se effettuate solo rimesse
ripristinatorie
Se il conto non è estinto
10 anni dalla
data delle rimesse
solutorie
NO RIPETIZIONE
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IL QUESITO…
“prescrizione della ripetizione di indebito
L’importo contabilmente a credito del correntista,
risultante dal ricalcolo del saldo c.s., deve essere ridotto
delle somme bensì indebitamente annotate, ma per le quali
è prescritta l’azione di ripetizione, ossia è decorso oltre un
decennio dalla notifica della citazione (salvi atti interruttivi
anteriori).
All’effetto della risposta al quesito si intendono pagate:
1) le somme annotate su conto in saldo attivo alla data di
esecuzione, con prescrizione dalla decorrente dalla data
medesima
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…..
2) le somme annotate a debito e pagate con rimessa
successiva con funzione solutoria, ossia:
- su conto scoperto o affidato, ma in passivo oltre i limiti
del fido;
- a seguito di riduzione del fido, nei limiti della differenza
tra il maggiore e il minor fido concesso
in entrambi i casi con prescrizione decorrente dalla data
della rimessa solutoria.
Non si intendono pagamenti le rimesse su c/c eseguite a
riduzione dell’utilizzo del fido, né quelle che abbiano
comportato il passaggio in utile del saldo del c/c affidato.
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Rimesse solutorie: versamenti effettuati dal
correntista quando il saldo è oltre il fido accordato.
Esempio:
-Fido
accordato € 5.000,00
-Saldo al 17/11/2000 € - 17.250,00
-Versamento di € 6.000,00 in data 19/11/2000
La rimessa è solutoria
L’azione di ripetizione delle competenze indebitamente
addebitate fino a quella data è prescritta fino a
concorrenza dell’ammontare di € 6.000,00.
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Rimesse ripristinatorie: versamenti effettuati dal
correntista quando il saldo è entro il fido accordato
Esempio:
-Fido
accordato € 5.000,00
-Saldo al 17/11/2000 € - 4.950,00
-Versamento di € 6.000,00 in data 19/11/2000
La rimessa è ripristinatoria
L’azione di ripetizione delle competenze indebitamente
addebitate fino a quella data è ancora possibile
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Esempio:
-Fido accordato € 5.000,00
-Saldo al 17/11/2000 € - 17.250,00
-Versamento di € 14.000,00 in data 19/11/2000
La rimessa è: parzialmente solutoria per € 12.250,00
parzialmente ripristinatoria per € 1.750,00
L’azione di ripetizione delle competenze indebitamente
addebitate fino a quella data è prescritta fino a
concorrenza dell’ammontare di € 12.250,00.
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Individuazione delle rimesse solutorie e
ripristinatorie: come individuarle praticamente
Individuazione
dell’importo affidato
Rielaborazione
degli estratti conto con la determinazione
del saldo progressivo
Evidenziazione
dei versamenti «solutori»
40
Come individuare il fido…..

Dal contratto di apertura di credito
41
….. come individuare il fido

Dall’estratto contobancario: (annotazioni, tassi
differenziati nelle liquidazioni, base imponibile
della CMS o della CDF)
42
… come individuare il fido

Dalla CENTRALE RISCHI
43
… come individuare il fido

Dal «fido di fatto»: in caso di mancanza
documentale prevale la concreta dazione di credito
anche «per facta concludentia»
Tribunale di Napoli, sentenza 17 del 2/1/2014
Corte Appello Torino n. 902/13, ordinanza
Tribunale di Torino 4/4/14 causa 6891/12
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Individuazione delle rimesse solutorie e
ripristinatorie
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L’eliminazione delle voci nulle
DOPO LA VERIFICA DELLE RIMESSE
A PARITA’ DI CONDIZIONI LE SOMME
RIPETIBILI POTREBBERO ESSERE
INFERIORI
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PRIMA DELLA VERIFICA DELLE
RIMESSE
A PARITA’ DI CONDIZIONI LE SOMME
RIPETIBILI POTREBBERO ESSERE
SUPERIORI
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Esempio: le competenze addebitate il 31/3/1996 per
€ 2.000,00 sono nulle per € 1.500,00.
a) L’azzeramento viene effettuato a posteriori: le
competenze complessivamente ripetibili ammontano a
€ 2.000,00.
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b) l’azzeramento viene effettuato a priori : le
competenze complessivamente ripetibili ammontano a
€ 3.000,00.
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Il saldo “ZERO”
Se l’onere probatorio è a carico della banca, nel caso in cui
non siano forniti tutti gli estratti conto che ricostruiscono
l’intero rapporto
Il saldo iniziale risultante dal primo estratto conto deve
essere
AZZERATO
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Impatto dell’azzeramento sui numeri debitori
Tutti i «numeri debitori» dei trimestri a partire da quello in
corso alla data di azzeramento del saldo devono essere
rettificati per l’importo dei numeri calcolati sul saldo
iniziale
diminuzione
azzeramento
Numeri debitori
creazione
aumento
Numeri creditori
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Quale tasso applicare nelle riliquidazioni
Se il tasso è pattuito contrattualmente in maniera
regolare
Tasso ultralegale pattuito
(tenendo conto dello jus variandi se applicato
relgolarmente)
Quale tasso applicare nelle riliquidazioni
In mancanza di un contratto scritto
 In presenza di una clausola “uso piazza” su contratto
anteriore alla L. 154/92

Tasso al saggio legale art. 1284
(tenendo conto della variazione dello stesso)
Quale tasso applicare nelle riliquidazioni


In presenza di un contratto che non indica il tasso il
tasso in maniera determinata/determinabile
Contratto con determinazione del tasso “uso piazza”
per contratti successivi L. 154/92
Tasso sostitutivo art. 117, c. 7 TUB
Quale tasso applicare nelle riliquidazioni

In presenza di interessi usurari
Nessun interesse ai sensi dell’art. 1815, c. 2
oppure
Tasso soglia usura