FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA CONFIDI INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione Società Cooperativa Via Roma, 83 - 01037- Ronciglione (VT) Tel.: 0761 650065 - Fax: 0761 627859 Email: [email protected] Sito internet: www.bccronciglione.it Registro delle Imprese della CCIAA di Viterbo n. 00086710563, REA 2369 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 2728.4 - cod. ABI 08778 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A117348 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie. Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale. Finanziamenti in Convenzione CONFIDI I Finanziamenti in Convenzione CONFIDI , la cui concessione è subordinata all’ approvazione da parte della Banca, sono caratterizzati dal rilascio della garanzia con la quale il Consorzio di garanzia collettiva fidi si impegna a pagare alla banca una parte del debito del Cliente, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente stesso o di eventuali altri suoi coobbligati; tali finanziamenti possono essere concessi in forza delle Convenzioni attualmente in vigore: FIDIMPRESA VITERBO s.c. ARTIGIANCOOP SOCIETA COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA FIDIT ALTO LAZIO s.c. COOPERATIVA COMMERCIANTI DI VITERBO s.c. CONSORZIO DI GARANZIA C.I.A. CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Si precisa , con riferimento all’esempio di seguito riportato , che il valore del TAEG per un affidamento a tempo indeterminato equivale a quello per un affidamento con durata pari a 3 mesi. Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € T.A.E.G: 14,76% 1.500,00 FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 23/05/2014 (ZF/000001518) Pagina 1 di 5 FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA CONFIDI Durata del finanziamento (mesi): 3 Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 10.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G: 14,76% a revoca / a scadenza 3 mesi Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 10.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 6 T.A.E.G: 14,76% a scadenza Oltre al TAEG va considerata la commissione per il rilascio della garanzia del CONFIDI. Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente. Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia alloperatività del singolo cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche”. TASSI Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido entro fido: 12% T.A.E.: 12,55088% Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido 13,5% T.A.E.: 14,19894% Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite dell’affidamento concesso sono calcolati sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l’utilizzo entro il limite del fido. Commissione per la messa a disposizione dei fondi 2% Commissione istruttoria veloce € 0,00 La commissione d’istruttoria veloce (CIV) addebitata su base trimestrale, si applica - nelle misure e con le modalità qui indicate - a condizione che, nell’arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria veloce. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso debitore. Esenzioni: Laddove il cliente sia un consumatore, la CIV non è dovuta quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: a. per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l’ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; b. lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore, ai sensi dell’art. 1 comma 1 ter Legge 62 del 18 maggio 2012, beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l’anno solare. CAPITALIZZAZIONE Periodicità FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 23/05/2014 TRIMESTRALE (ZF/000001518) Pagina 2 di 5 FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA CONFIDI SPESE Spese per la stipula del contratto Spese istruttoria fido € 0,00 Invio comunicazioni periodiche € 0,00 Commissione per la prestazione della garanzia CONFIDI Secondo quanto applicato dai singoli CONFIDI. Di norma determinate in percentuale sul valore nominale della garanzia rilasciata, in funzione della durata della stessa e con riferimento sia alla tipologia del finanziamento sia all'eventuale controgaranzia. Rimborso spese per ogni comunicazione alla clientela (controllo rischi su crediti, lettere, ecc) Ricerche in archivio Imposta di bollo persone fisiche altri soggetti Ritenuta fiscale su interessi creditori Altre imposte e tasse presenti e future € 6,00 € 25,00 ora/uomo come da legge come da legge come da legge come da legge Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 15 giorni. Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 15 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso. Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 23/05/2014 (ZF/000001518) Pagina 3 di 5 FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA CONFIDI Reclami I reclami vanno presentati in una delle seguenti modalità alla Banca che risponde entro 30 giorni dal ricevimento : a)invio da parte del cliente, mediante i canali ammessi, all’Ufficio Reclami della banca (indirizzo : via Roma ,83 01037 Ronciglione (VT) , e-mail [email protected]) ; b)invio da parte del cliente, mediante i canali ammessi, a qualsiasi recapito della Banca; c)consegna manuale al personale a contatto con il pubblico, in specie le Filiali; d)redazione del reclamo, con assistenza del personale di Filiale, su Mod. RL1; e)redazione del reclamo su Mod. RL1 derivante dalla riclassificazione di una lamentela. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; Se sorge una controversia con la banca, il cliente deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento presso l’ABF secondo la procedura di cui al comma 3, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it LEGENDA Capitalizzazione degli interessi Una volta accreditati e addebitati sul conto gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi Commissione di istruttoria veloce Importo addebitato al cliente a fronte dello sconfinamento in assenz di fido o oltre il fido concesso Commissione di massimo scoperto Commissione percentuale applicata dalla Banca, nel periodo di tempo corrispondente alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, sul massimo saldo debitore, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni. Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ calcolata sull’importo medio dell’affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale. Commissione sulla messa a disposizione di fondi Indicatore sintetico di costo (ISC) Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso. Periodicità di capitalizzazione degli interessi Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi Saldo per valuta Saldo disponibile T.A.E. Tasso effettivo Somma disponibile sul conto che il correntista può utilizzare per pagamenti e prelievi Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all’ammontare dell’affidaemento concesso Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. Valore del tasso , rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all’anno – di capitalizzazione degli interessi TEGM Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Sconfinamento extra-fido Tasso di interesse debitore Tasso di interesse di mora FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 23/05/2014 (ZF/000001518) Pagina 4 di 5 FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA CONFIDI (tasso effettivo globale medio) Valuta Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. Data di inizio di decorrenza degli interessi. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 23/05/2014 (ZF/000001518) Pagina 5 di 5
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