Decisione N. 1805 del 26 marzo 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO Presidente (MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) VELLUZZI Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore (MI) LUCCHINI GUASTALLA Nella seduta del 30/01/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente, titolare di un conto corrente con un fido di € 500,00, ha chiesto il rimborso delle somme addebitate a titolo di corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata delle somme (c.d. DIF) e a titolo di commissione istruttoria veloce (c.d. CIV). Più precisamente, in data 12.04.2013 il ricorrente ha contestato all’intermediario convenuto i seguenti addebiti: 1. € 50,24, per competenze di liquidazione; 2. € 50,21, per competenze di liquidazione; 3. € 65,74, per competenze di liquidazione; Ritenendo insoddisfacente la nota di riscontro dell’intermediario, il ricorrente ha presentato ricorso all’ABF, contestando l’applicazione dei suddetti addebiti -qualificati come “addebiti per sconfinamento fido”-, sia nell’ammontare sia nei presupposti, e ne ha chiesto il rimborso, per un totale complessivo di € 166,19. Con l’integrazione al ricorso del 21.06.2013, parte ricorrente ha precisato di essere titolare di un conto corrente che prevede in suo favore un fido permanente di € 500,00 e di essere Pag. 2/8 Decisione N. 1805 del 26 marzo 2014 andato tre volte oltre il fido accordatogli (per una cifra fra € 40,00 - € 50,00), per una durata di 10 giorni. Poiché l’Intermediario: ha chiesto dei chiarimenti che giustifichino gli illegittimi prelievi. Con ricorso protocollato il 29 maggio 2013, parte ricorrente ritenendo che: Nelle proprie controdeduzioni, protocollate il 20 settembre 2013, l’intermediario ha premesso che il ricorrente, a far data dal 06.09.2007, è titolare di un conto corrente presso la Banca convenuta, in riferimento al quale ha aderito al servizio di Banca Multicanale e di Documenti On Line. Le commissioni e gli interessi a debito applicati al cliente sono stati determinati dall’utilizzo del conto corrente oltre il fido concesso di € 500,00. L’introduzione della c.d. “commissione utilizzi oltre la disponibilità fondi” è stata comunicata ed illustrata al ricorrente in data 25.05.2009 ed è stata oggetto delle previste segnalazioni di trasparenza. Le commissioni applicate nel periodo 30/06/2012 trovano fondamento nella seconda parte dell’art. 2-bis, comma 1, del D.L 29 novembre 2008, n.185, che legittimava tre differenti tipi di commissioni: 1) la commissione di massimo scoperto (applicabile solo in presenza di affidamento e per scoperti continuativi non inferiori a trenta giorni); 2) la commissione per il servizio di messa a disposizione di somme; 3) commissioni che remunerino la Banca in conseguenza dell’effettivo prelevamento delle somme e dell’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi. In quest’ultima categoria si inquadra e trova fondamento la commissione de qua. Tale norma non si limitava, infatti, a stabilire quali dovessero essere le caratteristiche del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme (c.d. DIF), ma stabiliva in primo luogo la nullità delle clausole che prevedevano una remunerazione per la banca indipendentemente dall’effettivo prelevamento delle somme e dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente. Sicché “letta a contrariis, questa norma stabiliva quindi che sono legittime le clausole che prevedono una remunerazione per la banca in dipendenza dell’effettivo prelevamento e dell’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi”. L’intermediario ha aggiunto, inoltre, che la norma in questione non faceva alcun riferimento alla necessità che lo scoperto perdurasse per un periodo minimo di tempo, per cui anche un solo giorno era sufficiente a legittimare l’applicazione di una tale commissione. Le commissioni applicate per il periodo 31 dicembre 2012-31 marzo 2013 ineriscono, invece, alle “commissione istruttoria veloce” (c.d. CIV), introdotte con il d.m. 30 giugno 2012, n. 1644, in attuazione dell’art. 117-bis del TUB. In data 20/07/2012 l’intermediario ha provveduto a comunicare al ricorrente l’introduzione di tale commissione, la quale “è stata applicata come contrattualmente previsto in occasione degli sconfinamenti, sul saldo disponibile a fine giornata, del conto corrente intestato al ricorrente”. Pag. 3/8 Decisione N. 1805 del 26 marzo 2014 Considerato anche che le comunicazioni della Banca sono state rese disponibili al cliente in tempo reale (v. servizi Banca Multicanale e Documenti On Line), che gli interessi a debito maturati sul conto (di importo esiguo) sono legittimi alla luce delle prestazioni reciproche previste dai contratti e che le commissioni applicate (DIF e CIV), per le quali la banca si è premurata di avvisare il cliente di non utilizzare il conto oltre il fido concessogli, sono stati oggetto di chiarimenti – di cui il ricorrente si era detto soddisfatto – l’intermediario ha chiesto di respingere la richiesta di rimborso. DIRITTO Tra le parti sono in essere un rapporto di conto corrente e un’apertura di credito regolata sul predetto conto. Di entrambi i rapporti è stata versata in atti copia del contratto e delle successive variazioni. In particolare, il conto corrente è stato acceso in data 6.09.2007 e la linea di credito, accordata a far data dal 5.05.2009, è stata concessa fino a concorrenza di € 500,00. Le commissioni in questa sede contestate sono qualificate da parte resistente come commissioni DIF (per il periodo fino al 30.06.2012) e commissioni CIV (per il periodo 31.12.2012-31.3.2013). Si riporta lo schema prodotto dall’intermediario, esemplificativo delle suddette commissioni: La questione demandata all’ABF con il presente ricorso, involge l’evoluzione normativa in materia. Al riguardo deve ricordarsi che: - l’art. 117-bis T.U.B., nella sua prima formulazione (priva di disposizioni di diritto transitorio per in contratti in corso), è entrato in vigore il 28.12.2011, prima dell’addebito di € 65,25 a titolo di “DIF”; - l’entrata in vigore dell’attuale disciplina in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti è stata regolata in modo compiuto soltanto con la L. 27/2012, che, in sede di conversione del D.L. 1/2012, ha interamente sostituito il relativo art. 27, prevedendo appunto per l’entrata in vigore della complessiva disciplina, data dall’art. 117-bis T.U.B. e dalla Delibera CICR di cui al comma 4 del medesimo art. 117-bis T.U.B., il termine ultimo del 1° luglio 2012 e introducendo un termine di adeguamento per i contratti in essere di tre mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della Delibera CICR; - la Delibera CICR (D.M. 644 del 30 giugno 2012) è entrata in vigore il 1° luglio 2012 e dunque i contratti in corso, come quelli del caso di specie, dovevano essere Pag. 4/8 Decisione N. 1805 del 26 marzo 2014 adeguati entro il 1° ottobre 2012, data che precede l’addebito delle commissioni CIV; - nelle more, il medesimo art. 27 D.L. 1/2012 prevedeva, già nella sua formulazione originaria entrata in vigore il 24.01.2012, l’abrogazione espressa dei commi 1 e 3 dell’art. 2 bis del D.L. 185/2008. La prima questione concerne l’introduzione - in un contratto di conto corrente affidato già in essere al momento dell’entrata in vigore dell’art. 2-bis, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, successivamente integrato, in sede di conversione, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2 - di una commissione di “Disponibilità immediata fondi - DIF”, in sostituzione di una precedente “commissione di massimo scoperto”. Giova rilevare, infatti, che il documento di sintesi relativo all’apertura di credito in conto corrente prevedeva le seguenti condizioni economiche: Le condizioni paiono prevedere una commissione di messa a disposizione fondi e l’applicazione di un tasso di interesse speciale per gli utilizzi extrafido. L’art. 2-bis della legge n. 2/2009 ha introdotto una nuova tipologia di commissione, la c.d. “commissione di messa a disposizione fondi”, rigorosamente commisurata all’ammontare dell’accordato indipendentemente dall’utilizzato. Sempre l’art. 2-bis, comma 3, con riferimento sia alle CMS che alla commissione di messa a disposizione fondi, prevede esplicitamente che i contratti in corso “alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell’articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”. La banca resistente ha provveduto a modificare unilateralmente le condizioni contrattuali applicate al ricorrente, inviando a quest’ultimo una comunicazione datata 25/5/2009, nella quale si informava il cliente della variazione unilaterale delle condizioni contrattuali con la sostituzione delle vecchie CMS con “un corrispettivo per il servizio di disponibilità Pag. 5/8 Decisione N. 1805 del 26 marzo 2014 immediata fondi, calcolato semplicemente in proporzione all’importo ed alla durata dell’affidamento tempo per tempo concesso e, solo nel caso di utilizzi in assenza di provvista, una commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi”. A tal proposito si rileva che, nonostante quanto prospettato al cliente nella suddetta comunicazione, l’allegata proposta di modifica unilaterale del contratto riporta solo la ”Commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi” – applicata giornalmente e solo per sconfinamenti superiori a € 50,00 giornalieri – e non anche il “Corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi”. Nel documento di sintesi al 31.12.2011, invece, si rinviene sia il “Corrispettivo per servizio di disponibilità immediata fondi” (calcolato trimestralmente in proporzione all’importo e alla durata dell’affidamento per tempo concesso), sia la “Commissione utilizzi oltre la disponibilità del fido”. In data 29.06.2012 l’Intermediario convenuto ha comunicato al ricorrente di aver riscontrato in data 28.06.2012 uno sconfinamento protratto per oltre venticinque giorni per € 50,00, rispetto al totale dell’apertura di credito concessa, pari ad € 500,00, ricordandogli che, sull’importo dello sconfinamento, si applicavano, “fra le altre”, le seguenti condizioni: 1. tasso di interesse debitore annuo nominativo: 12, 35000%; 2. tasso di interesse debitore annuo effettivo: 12,93000%; 3. commissione utilizzi oltre i limiti del fido: € 2,25 al giorno, con un massimo di € 150,00 trimestrali, per ogni € 1.000,00 o frazione di saldo oltre il limite del fido, applicata solo per sconfinamenti superiori ai € 50,00 giornalieri. La seconda questione concerne l’applicazione per il periodo 31/12/2012-31/3/2013 delle commissioni c.d. CIV. A tal proposito si rileva che la “Commissione di Istruttoria Veloce” (CIV) è stata introdotta dall’intermediario in ottemperanza della Delibera CICR n. 644 del 30 giugno 2012 (che ha stabilito che i contratti in corso al 1 luglio 2012 dovevano essere adeguati, entro il primo ottobre 2012, alle nuove disposizioni in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti contenute nell’art. 117-bis del TUB, con l’introduzione di clausole conformi). È stata prodotta in atti la documentazione contrattuale –comunicazione del 20.07.2012 – volta all’adeguamento dell’apertura di credito. Dalla stessa emerge che “la CIV compensa esclusivamente i costi mediamente sostenuti dalla banca per svolgere l’istruttoria stessa, mentre l’attuale ‘Commissione utilizzi oltre la disponibilità fondi’, remunera anche il maggior rischio di credito dipendente dallo sconfinamento, la sostituzione di questa commissione con la CIV costituisce giustificato motivo per modificare il tasso debitore annuo su sconfinamenti in assenza di fido o extra fido in modo da recuperare il costo di tale rischio”. Di seguito le condizioni più rilevanti della proposta di modifica unilaterale del contratto: 1. il tasso debitore su utilizzi oltre la disponibilità, a partire dal 1.10.2012, passa da TN* 12,35000% - TE* 12,93382% a TN* 15,40000% - TE* 16,31239%; 2. introduzione, a decorrere dal 1.10.2012, della commissione di istruttoria veloce (CIV) -importo per sconfinamenti fino a € 5.000- per un valore pari a € 50,00. Ora, va ricordato che la L. 214/2011 ha introdotto l’art. 117-bis (remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) nel testo unico bancario, la cui iniziale versione disponeva al comma 1°: “I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente” e al comma 2°: “A fronte di sconfinamenti in assenza di Pag. 6/8 Decisione N. 1805 del 26 marzo 2014 affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento”; comminando in entrambi i casi la nullità di clausole difformi (comma 3°) e demandando al CICR l’adozione di disposizioni applicative. Tale disposizione è entrata formalmente in vigore il 28.12.2011, ma la sua compiuta andata a regime è avvenuta solo con la L. 27/2012, che, in sede di conversione del D.L. 1/2012, ha interamente sostituito il relativo art. 27, prevedendo, appunto, per l’entrata in vigore della complessiva disciplina data dall’art. 117-bis T.U.B. e dalla Delibera CICR di cui al comma 4 del medesimo art. 117-bis T.U.B., il termine ultimo del 1° luglio 2012 e introducendo un termine di adeguamento per i contratti in essere di tre mesi decorrente dalla data di efficacia della Delibera CICR. Quest’ultima è stata poi adottata (D.M. 644 del 30 giugno 2012) con efficacia dal 1° luglio 2012 e, dunque, i contratti in corso dovevano essere adeguati entro il 1° ottobre 2012. Il quadro si completa rammentando che il medesimo art. 27 D.L. 1/2012 prevedeva, già nella sua formulazione originaria (entrata in vigore il 24.01.2012), l’abrogazione espressa dei commi 1° e 3° dell’art. 2-bis del D.L. 185/2008. Ebbene, da quanto appena rilevato deriva la legittimità degli addebiti effettuati dall’intermediario resistente con riferimento alla c.d. CIV. (“Commissione di Istruttoria Veloce”) per il periodo 31/12/2012-31/3/2013, in quanto conforme alle disposizioni della normativa in materia appena richiamate. Per quanto, invece, attiene alla commissione applicata per il periodo 30.3.201230.06.2012, alla luce delle considerazioni già svolte, deve sottolinearsi come questa sia caduta in un momento di transizione normativa. Come già, tuttavia, si è avuto modo di sottolineare (cfr. pronuncia n. 4597 del 6 settembre 2013), in presenza di un nuovo art. 117-bis (che concedeva un trimestre per l’adeguamento dei contratti in essere) e di un pregresso art. 2-bis, comma 1°, D.L. 185/2008 (comunque, nel frattempo, oggetto di abrogazione), bisogna domandarsi se si fosse creato un vuoto normativo tale da non consentire l’applicazione della nuova disciplina dell’art. 117-bis e, nel contempo, di non ritenere neppure più vigente quella pregressa di cui all’art. 2-bis, comma 1°, D.L. 185/2008. Ebbene tale (apparente) vuoto normativo appare colmato dalla disposizione di cui all’art. 27-bis D.L. 1/2012, come modificato dal D.L. n. 29 del 24 marzo 2012, secondo il quale (nella versione in vigore dal 25/03/2012 al 21/05/2012) “Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio”. Ne deriva che gli addebiti effettuati a titolo di “commissione per utilizzi oltre la disponibilità fondi” per il periodo sopra riportato non appaiono conformi alla normativa di settore allora in essere e devono, conseguentemente, essere restituiti alla ricorrente. Pag. 7/8 Decisione N. 1805 del 26 marzo 2014 P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 65,25. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 8/8
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