CONTRATTO DI LOCAZIONE Con il presente atto tra il

(
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Con
il
NAZIONALE
persona
presente
DELLE
della
RICERCHE
Dott. ssa
Servizio
del
atto
V
-
tra
C.F.
Loreta
CONSIGLIO
80054330586
SANTUCCI,
Patrimonio
Dipartimento per i
il
Di
in
gente
Immobiliare
del
Servizi Tecnici e di Supporto ­
con sede in Roma - P.le Aldo Moro n. 7 - in seguito
denominato Conduttore, da una parte e l'ISTITUTO DI
PREVIDENZA
PER
IL
SETTORE
MARITTIMO
(IPSEMA) in
persona del Direttore della sede compartimentale di
Napoli,
Dr.
Mario
SCOZZAFAVA,
nato
a
Roma
il
1/8/1939 e domiciliato per la carica in Napoli - Via
S.
Nicola
Locatore,
alla
Dogana n.
dall'altra,
9,
si
in seguito denominato
stipula
e
si
conviene
guanto segue:
L'IPSEMA, come da delibera del Consiglio di
ART. l
Amministrazione
locazione
al
n.
76
per
una
20/12/2000,
Consiglio.. Nazionale
seguenti locali si ti i 11
328,
del
Napo~i
superf~cie
del
cede
in
Ricerche
i
- Via Diocleziano n.
rca
c Cl mplessi va di
mq.
1.697,176:
a) al primo piano dell'edificio Scala A intt. 3/3bis
- 4/4bis - Scala B intt. 5/6/7/8 b) al
secondo piano dell' edificio
IO/Il - Scala C intt. 10/11/12
,Se. c
Scala
B
I Alì·
G}1-/ ~
intt.
c) n. 12 posti auto.
ART. 2 - I
locali vengono ceduti in locazione nello
stato in cui si trovano al termine della locazione
di
cui
al
precedente
26/5/1989
e
relativo
contratto
atto
stipulato
aggiuntivo
in
data
stipulato
in
data 18/1/2001.
I
locali
di
cui
all' art.
locazione,
della
dell'Istituto
componenti
di
1,
per
saranno
ricerche
elettroni
tutta
la
durata
a
sede
adibiti
elettromagnetismo
dell'Istituto
di
e
ricerca
sulla combustione e dell'Istituto per la tecnologia
dei materiali compositi del CNR.
Il
Locatore
ch
ra
e
garantisce
l'immobile predet to la piena agibilità agli
cui al precedente comma,
per
usi di
a termini sia dei vigenti
strumenti urbanistici sia da convenzioni private.
Il Conduttore si impegna a non apportare,
nel
corso della locazione, alcuna modifica ai vani ed ai
vari
impianti
scri tta
del
autorizzate,
preventiva
senza
Le
Locatore.
saranno
a
autorizzazione
modifiche,
completo
anche
carico
se
del
Conduttore.
Al termine della locazione il Locatore riterrà
gratuitamente le
predette modifiche
della rimessa in pristino.
con
esclusione
ART. 3
Il
canone
annuo
di
locazione
viene
stabilito in complessive L. 443.582.000 (quattrocen­
toquarantatremilion
preso
il
inquecentottantaduemila),
costo
annuo
8.928.000
L.
di
com­
(ottomilioninovecentoventottomila) per i predetti n.
12
posti
macchina,
trimestrali
da
pagarsi
in
di
L.
antic
quattro
rate
110.895.500
, (centodiecimilioniottocentonovantacinquemilacinque­
cento),
ciascuna
entro
30
giorni
dalle
scadenze
ssate allo luglio, allo ottobre, allo gennaio e
allO aprile di ciascun anno.
I
saranno
pagamenti
I
pagamenti
ritardati
da
non
pretese
effettuati
potranno
o
essere
eccezioni
mediante
sospesi
del
né
Conduttore
qualunque ne fosse il titolo.
ART.
Il
4
proprie
Locatore
spese,
si
obbliga
a
provvedere,
a
alla manutenzione straordinaria dei
locali e degli impianti ai sensi dell'art. 1576 C.C.
Sono
riguardanti
a
carico
del
spese
Conduttore
la piccola manutenzione ai
sensi degli
artt. 1576 e 1609 C.C. nonchè le spese previste dal-
a
DIPARTIMENTO PER ISERVIZI
TECNICI E 01 SUPPORTO
~ Servizio V• Patrimonio Immobiale
. 6~,",
"'+0) • l+<"~
IL DIRIGENTE
(Dr.,..
/t1~:::~)
•
l'art. 9 della legge 27/7/1978, n. 392.
ART.
le
5 - Nel canone di locazione non sono comprese
spese
relative
ai
consumi
dell'energia elettrica,
del
condizionamento
manutenzione
dell' acqua
del gas,
del
dell'aria
degli
ascensori,
potabile,
scaldamento,
dell'ordinaria
e
per
la
quota
di
spettanza.
ART.
Le
6
Conduttore,
quelle
\".
relative
relative
quelle
del
50%,
parti
non
sono
e
carico
del
int
Istituti
nella
ranti
quantificate
previsione e
CNR,
misura
del
titolo
base
e
per
del
canone
sulla
corrisposte,
a
fabbricato
compenso
al
condominio
verranno
\ bilancio di
/dagli
a
all' assicurazione del
l'amministratore
locazione
condominiali
che per espresso patto non comprendono
comprendono
",
spese
di
del
direttamente
di
ac~?nto,
anticipaamente all' amministratore del condominio in
rate
salvo
trimestrali,
devbi to o a
credito che
even t ua l i
<:'<.?I19uagl i
r isul teranno dai
costi
a
di
gestione annualmente documentatiCondut ore mediante
prospetto
di
riparto
del
consuntivo
del
condominiale, da notificarsi al Conduttore s
ART.
E'
7
sublocare,
cedere
ad
fatto
divieto
al
bilancio
sso.
Conduttore
di
in tutto o in parte,la cosa locata o di
altri
il
sUQ contratto senza l'assenso
scritto del Locatore. ART. 8
Il presente
contratto
avrà la durata di anni 6 (sei) con inizio dal l luglio 2001 e termine al 30 giugno 2007. Il
contratto
di
locazione
rinnoverà
si
taci tamente rinnovato di sei anni in sei anni,
nessuna delle parti comuniche
........
"."'
....
all'altra,
almeno 12
..
........ .- ........ -. ""
,...
mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo. ART.
9 -
Il Conduttore potrà
recedere in qualsiasi
...... ... - .............. ........ ... -.. ...... .. -."
..".""-,.",,
momento
Locatore,
dal
presente
"""
,
contratto
,,
,
dandone
avviso
al
mediante
lettera . raccomandata
con
avviso
........ - ................ _._....
.
.................
..... -.- .... . ...
__
"
... ,.
.
"
.... -.-
. • ):::::~:v:::::~::~a:~e:iO l:C~:~.~~~r:::~:e~lnl:ar:~:: . :~: il primo anno dall'inizio della
lqç~?tqne
stessa.
Dall'inizio del secondoaI1I1.9ciJ.. c;anone potrà,
essere aggior-I1.a:t() Ogni. anno e
sen'<~:éì.
éì J,cunoppligO di
preventJ va .cgmunicaz ,tqne c:lsLPél:r::tec:lQL ..Loc(;ito:t:.e,
relazione al
.consumo
per le famiglie
. verificatesi
Le
potranno
zioni de
var
n~l
'(;innQ
precedente~ variazioni ... in
essere
superio
accex;tate d.all' ISTAT,
degli operai ed impiegati
aumento
al
del
75%
canone.
di
que
non
e,
dell 'indice dei prezzi di cui
al comma precedente.
ART. 11 - Per
te
condizioni non previste nel presen­
contratto,
disposizioni
le
di
parti
legge
ed
alle
alle
riportano
si
consuetudini
locali
vigenti in materia.
ART. 12 - Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 642 del
26/10/1972,
così
come
sostituito
dall'art.
8
del
D.P.R. 30/12/1982, n. 955, le spese di bollo saranno
a carico del Locatore.
Locatore
le
'
. E>.P~E>~.... dl
del. D.P . R..~ ... ??/ ~/}9?§L n. 131.
Ziiii:'~comma ,
.
,,\
!,."
,h.••• ,..
/'1\RT.
'I
13
l~s:ali
Il Conduttore è
locati e
n~
cost
ui to custode dei
.~I1
caso .<:ii. per.clita o
rispSlf.1c:1e. rà
. ~::: i:::rnen::geanntCihedi::OS:eZriioVnain:ei ::gg::cendio, ai ART.
14­
che déli
patt~
S.l1 e,spqs.t:,i,d?:ttltt,i.qllellj. c:()nt~nuti
conqQwinJo, ..
nel.. regola.mento
ione ,.élVenqQT1e
il .ConduttQr.eha preso
copia
alcuna
integrale,
e
riserva
si obbl
o
L'inadempimento da parte
Pi.:t91~.... r.egolélrnento
adossl2xvarlo
limitazione.
l
ricevuto
senza
contraria.
Conduttore a qualunque
dei patti contenuti nel presente contratto produrrà
"ipse j ure" la
soluzion.e.. de.l contrat.to stesso.
Se
sentenza
il
o
risarcimento
pagare
contratto è
per
colpa
del
danni,
l'ammontare
risol to,
Conduttore,
questo
di
ipso
dovrà
tutti
i
j ure
a
o
per
ti tolo
di
immediatamente
fitti
ed
accessori
dovuti fino alla scadenza stabilita dal contratto.
Qualsiasi
patto
presente contratto,
contro
o
aggiunta
sarà valido solo se risultante
da atto sottoscritto dal
parti contraenti.
ART. 15 - A tutti gli effetti di ...
"
elegge
. ...
. .
....
domicilio
al
in
"
"".;"
Napoli.-." ....... ....-. Via
.. ; ......
S.
_
, il Locatore
Nicola
alla
~r~"~~?9ana n. 9.
, ..., ~~RT.
16
Pero9ni
Jresente contrat to
.:., :," , h""'"
'" "'" "
.yt
di
controversia
scaturente
dal
locazione
Foro di. N.?p()li.
~
Letto, confermato e sottoscritto.
~,1ì
D5/;1(0 \. .. . .
",....,J:~ CQI'{DUTTORE
I L :L.QCA'rOg.E
UFFICIO ATTI PRIVATI -
NAPOLI '~;)~:iL2 VEFi.s~fI) f?tt~-~(i?~·~;·i~;I·~
L
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~6'1<""l!ìl'( ~~l("
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-.
SCRITTURA PRIVATA INTEGRATIVA
o
1 09 299147 554 6
111111111111111111111111111111111111111
FINLEONARDO SPA con sede in Milano, Via Senigallia n.6, iscritta al n. 1210556 de l'regIstro Imprese del
Tribunale di Milano, Codice Fiscale e Partita IV A 08233100158, in persona del proprio procuratore
Dr.Victor Fadlun, nato a Roma il 03/08/1973 per la carica domiciliato presso la sede sociale, in seguito
denominata "Locatore"
E
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCA, di seguito indicato per brevità CNR, con sede legale in
Roma - P.le Aldo Moro n. 7 - Partita Iva n.02118311 006 - Cod. fiscale 80054330586, in persona del Dr.
Lucio Rossi, Dirigente preposto all'Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio della Direzione centrale
supporto alla programmazione e alle infrastrutture, a quest'atto abilitato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs
3/211993 n. 29, in seguito denominata "Conduttore"; ed insieme al Locatore denominata "Parti"
Premesso
a. che il CNR ha stipulato come conduttore in data 5/7/2001 un contratto di locazione (di seguito il
Contratto di Locazione) - con l'allora proprietaria IPSEMA - avente ad oggetto alcune unità
immobiliari facenti parte del complesso immobiliare (di seguito il "Complesso Immobiliare") sito in
Napoli Via Diocleziano 328; Contratto registrato all'Ufficio del Registro Atti Privati di Napoli al n.
21433/3A in data 25/7/2001 e registrato telematicamente all'Ufficio del Registro Milano 2 al RlQ
n.6346 serie 3t 2006;
b.
che Finleonardo S.p.A. ha successivamente acquistato la proprietà del Complesso Immobiliare
succedendo pertanto nel Contratto di Locazione per il quale attualmente sono rispettivamente locatore
e conduttore Finleonardo S.p.A. e il CNR;
c.
che successivamente, in data 21 dicembre 2004, il Conduttore ha rilasciato al Locatore parte dei locali
oggetto del Contratto di Locazione;
d.
che con la sottoscrizione della presente scrittura è intenzione delle parti di integrare il Contratto di
Locazione, con la locazione di alcune ulteriori unità immobiliari site in Napoli, Via Diocleziano n.328
meglio specificate al successivo art. 1 della presente scrittura;
Tutto ciò premesso, tra le parti
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO
ALLA PROGRAMMAZICtE EALLE INFRASTRUTTURE
Uff.Ps
Svil~e
Gestione
IlzIo
Direttore.
Rossi
Con la sottoscrizione della presente scrittura, e ad integrazione del Contratto di Locazione, la Finleonardo
S.p.A. concede in locazione al Conduttore che accetta le seguenti ulteriori unità immobiliari (di seguito le
"Ulteriori Unità") site in Napoli, Via Diocleziano n.328:
Piano Secondo
Scala A int.5-5 bis e Scala B int.9, iI tutto con affaccio lato Via Diocleziano; Il
tutto attualmente distinto al N.C.E.U. di Napoli partita 151362, foglio CHI/21 part.158 sub 5 e sub
19, nella consistenza quale risulta evidenziata in arancione nella planimetria allegata, che fa parte
integrante del presente contratto, per un totale di mq. 308;
ed anche quattro posti auto nel cortile di pertinenza del fabbricato;
Art. 2
Le Ulteriori Unità vengono concesse in locazione al Conduttore per un canone annuo di Euro
54.900,00 (cinquantaquattromilanovecento Euro), somma questa che dovrà pertanto aggiungersi a
quella convenuta a titolo di canone nel Contratto di Locazione già sottoscritto in data 5 luglio 2001
come successivamente integrata in seguito al parziale rilascio di cui al punto c. delle premesse alla
presente scrittura. Quindi il canone dovrà intendersi complessivamente pari a Euro 279.376,81
(duecentosettantanovemilatrecentosettantasei/81 Euro) oltre Iva ("Canone di Locazione").
Art. 3
Per quanto concerne la decorrenza degli obblighi di pagamento in relazione alla locazione delle Ulteriori
Unità, il Conduttore provvederà a corrispondere quanto dovuto a titolo di Canone di Locazione
successivamente alla data di presa in consegna dei locali in questione che dovrà risultare da apposito
verbale. Pertanto il Conduttore provvederà dopo la predetta data a corrispondere un canone annuo di
locazione, così come integrato dalla presente scrittura e comprensivo dell'Immobile, di Euro 279.376,81
( duecentosettantanovemilatrecentosettantasei/81 Euro) oltre Iva ("Canone di Locazione") da corrispondersi
in rate trimestrali di Euro 69.844,20 (Euro sessantanovemilaottocentoquarantaquattro/20) da pagarsi entro 30
gg. dalle relative scadenze previste dal contratto in essere e salvo quanto previsto all'art. 10.2. del Contratto
di Locazione. Resta inteso tra le parti che fino alla presa in consegna da parte del Conduttore delle Ulteriori
Unità quest'ultimo continuerà a corrispondere al Locatore quanto dovuto ai sensi del Contratto di Locazione
e che pertanto, nel solo caso in cui la data di presa in consegna dei locali non corrisponderà con la
decorrenza della rata trimestrale, il Conduttore corrisponderà quanto dovuto a saldo della differenza.
Art. 4
DIREZIONE CENTRAlE SUPPORTO
ALlA PROORAII.fAZION EAlLE INfRASTRUTTURE
Uff. Sviluppo e Gestione
patrl~-=,Io
Direttore Or~ ~",ROSSI
Fermo quanto sopra, resta convenuto che la presente locazione dovrà intendersi interamente regolata da tutto
quanto stabilito, nulla escluso, nel Contratto di Locazione del 5 luglio 200 l, i cui effetti, durata, termini e
condizioni dovranno pertanto d'ora in avanti intendersi estesi alla presente scrittura, quale parte integrante
del Contratto di Locazione per quanto applicabili
••
2_3_M....:..::...A.:...:G"",,Letta e sottoscritta a Roma in duplice originale il _ _
del 2011.
IL CONDUTTORE
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