( CONTRATTO DI LOCAZIONE Con il NAZIONALE persona presente DELLE della RICERCHE Dott. ssa Servizio del atto V - tra C.F. Loreta CONSIGLIO 80054330586 SANTUCCI, Patrimonio Dipartimento per i il Di in gente Immobiliare del Servizi Tecnici e di Supporto con sede in Roma - P.le Aldo Moro n. 7 - in seguito denominato Conduttore, da una parte e l'ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO (IPSEMA) in persona del Direttore della sede compartimentale di Napoli, Dr. Mario SCOZZAFAVA, nato a Roma il 1/8/1939 e domiciliato per la carica in Napoli - Via S. Nicola Locatore, alla Dogana n. dall'altra, 9, si in seguito denominato stipula e si conviene guanto segue: L'IPSEMA, come da delibera del Consiglio di ART. l Amministrazione locazione al n. 76 per una 20/12/2000, Consiglio.. Nazionale seguenti locali si ti i 11 328, del Napo~i superf~cie del cede in Ricerche i - Via Diocleziano n. rca c Cl mplessi va di mq. 1.697,176: a) al primo piano dell'edificio Scala A intt. 3/3bis - 4/4bis - Scala B intt. 5/6/7/8 b) al secondo piano dell' edificio IO/Il - Scala C intt. 10/11/12 ,Se. c Scala B I Alì· G}1-/ ~ intt. c) n. 12 posti auto. ART. 2 - I locali vengono ceduti in locazione nello stato in cui si trovano al termine della locazione di cui al precedente 26/5/1989 e relativo contratto atto stipulato aggiuntivo in data stipulato in data 18/1/2001. I locali di cui all' art. locazione, della dell'Istituto componenti di 1, per saranno ricerche elettroni tutta la durata a sede adibiti elettromagnetismo dell'Istituto di e ricerca sulla combustione e dell'Istituto per la tecnologia dei materiali compositi del CNR. Il Locatore ch ra e garantisce l'immobile predet to la piena agibilità agli cui al precedente comma, per usi di a termini sia dei vigenti strumenti urbanistici sia da convenzioni private. Il Conduttore si impegna a non apportare, nel corso della locazione, alcuna modifica ai vani ed ai vari impianti scri tta del autorizzate, preventiva senza Le Locatore. saranno a autorizzazione modifiche, completo anche carico se del Conduttore. Al termine della locazione il Locatore riterrà gratuitamente le predette modifiche della rimessa in pristino. con esclusione ART. 3 Il canone annuo di locazione viene stabilito in complessive L. 443.582.000 (quattrocen toquarantatremilion preso il inquecentottantaduemila), costo annuo 8.928.000 L. di com (ottomilioninovecentoventottomila) per i predetti n. 12 posti macchina, trimestrali da pagarsi in di L. antic quattro rate 110.895.500 , (centodiecimilioniottocentonovantacinquemilacinque cento), ciascuna entro 30 giorni dalle scadenze ssate allo luglio, allo ottobre, allo gennaio e allO aprile di ciascun anno. I saranno pagamenti I pagamenti ritardati da non pretese effettuati potranno o essere eccezioni mediante sospesi del né Conduttore qualunque ne fosse il titolo. ART. Il 4 proprie Locatore spese, si obbliga a provvedere, a alla manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti ai sensi dell'art. 1576 C.C. Sono riguardanti a carico del spese Conduttore la piccola manutenzione ai sensi degli artt. 1576 e 1609 C.C. nonchè le spese previste dal- a DIPARTIMENTO PER ISERVIZI TECNICI E 01 SUPPORTO ~ Servizio V• Patrimonio Immobiale . 6~,", "'+0) • l+<"~ IL DIRIGENTE (Dr.,.. /t1~:::~) • l'art. 9 della legge 27/7/1978, n. 392. ART. le 5 - Nel canone di locazione non sono comprese spese relative ai consumi dell'energia elettrica, del condizionamento manutenzione dell' acqua del gas, del dell'aria degli ascensori, potabile, scaldamento, dell'ordinaria e per la quota di spettanza. ART. Le 6 Conduttore, quelle \". relative relative quelle del 50%, parti non sono e carico del int Istituti nella ranti quantificate previsione e CNR, misura del titolo base e per del canone sulla corrisposte, a fabbricato compenso al condominio verranno \ bilancio di /dagli a all' assicurazione del l'amministratore locazione condominiali che per espresso patto non comprendono comprendono ", spese di del direttamente di ac~?nto, anticipaamente all' amministratore del condominio in rate salvo trimestrali, devbi to o a credito che even t ua l i <:'<.?I19uagl i r isul teranno dai costi a di gestione annualmente documentatiCondut ore mediante prospetto di riparto del consuntivo del condominiale, da notificarsi al Conduttore s ART. E' 7 sublocare, cedere ad fatto divieto al bilancio sso. Conduttore di in tutto o in parte,la cosa locata o di altri il sUQ contratto senza l'assenso scritto del Locatore. ART. 8 Il presente contratto avrà la durata di anni 6 (sei) con inizio dal l luglio 2001 e termine al 30 giugno 2007. Il contratto di locazione rinnoverà si taci tamente rinnovato di sei anni in sei anni, nessuna delle parti comuniche ........ "."' .... all'altra, almeno 12 .. ........ .- ........ -. "" ,... mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo. ART. 9 - Il Conduttore potrà recedere in qualsiasi ...... ... - .............. ........ ... -.. ...... .. -." ..".""-,.",, momento Locatore, dal presente """ , contratto ,, , dandone avviso al mediante lettera . raccomandata con avviso ........ - ................ _._.... . ................. ..... -.- .... . ... __ " ... ,. . " .... -.- . • ):::::~:v:::::~::~a:~e:iO l:C~:~.~~~r:::~:e~lnl:ar:~:: . :~: il primo anno dall'inizio della lqç~?tqne stessa. Dall'inizio del secondoaI1I1.9ciJ.. c;anone potrà, essere aggior-I1.a:t() Ogni. anno e sen'<~:éì. éì J,cunoppligO di preventJ va .cgmunicaz ,tqne c:lsLPél:r::tec:lQL ..Loc(;ito:t:.e, relazione al .consumo per le famiglie . verificatesi Le potranno zioni de var n~l '(;innQ precedente~ variazioni ... in essere superio accex;tate d.all' ISTAT, degli operai ed impiegati aumento al del 75% canone. di que non e, dell 'indice dei prezzi di cui al comma precedente. ART. 11 - Per te condizioni non previste nel presen contratto, disposizioni le di parti legge ed alle alle riportano si consuetudini locali vigenti in materia. ART. 12 - Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, così come sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 30/12/1982, n. 955, le spese di bollo saranno a carico del Locatore. Locatore le ' . E>.P~E>~.... dl del. D.P . R..~ ... ??/ ~/}9?§L n. 131. Ziiii:'~comma , . ,,\ !,." ,h.••• ,.. /'1\RT. 'I 13 l~s:ali Il Conduttore è locati e n~ cost ui to custode dei .~I1 caso .<:ii. per.clita o rispSlf.1c:1e. rà . ~::: i:::rnen::geanntCihedi::OS:eZriioVnain:ei ::gg::cendio, ai ART. 14 che déli patt~ S.l1 e,spqs.t:,i,d?:ttltt,i.qllellj. c:()nt~nuti conqQwinJo, .. nel.. regola.mento ione ,.élVenqQT1e il .ConduttQr.eha preso copia alcuna integrale, e riserva si obbl o L'inadempimento da parte Pi.:t91~.... r.egolélrnento adossl2xvarlo limitazione. l ricevuto senza contraria. Conduttore a qualunque dei patti contenuti nel presente contratto produrrà "ipse j ure" la soluzion.e.. de.l contrat.to stesso. Se sentenza il o risarcimento pagare contratto è per colpa del danni, l'ammontare risol to, Conduttore, questo di ipso dovrà tutti i j ure a o per ti tolo di immediatamente fitti ed accessori dovuti fino alla scadenza stabilita dal contratto. Qualsiasi patto presente contratto, contro o aggiunta sarà valido solo se risultante da atto sottoscritto dal parti contraenti. ART. 15 - A tutti gli effetti di ... " elegge . ... . . .... domicilio al in " "".;" Napoli.-." ....... ....-. Via .. ; ...... S. _ , il Locatore Nicola alla ~r~"~~?9ana n. 9. , ..., ~~RT. 16 Pero9ni Jresente contrat to .:., :," , h""'" '" "'" " .yt di controversia scaturente dal locazione Foro di. N.?p()li. ~ Letto, confermato e sottoscritto. ~,1ì D5/;1(0 \. .. . . ",....,J:~ CQI'{DUTTORE I L :L.QCA'rOg.E UFFICIO ATTI PRIVATI - NAPOLI '~;)~:iL2 VEFi.s~fI) f?tt~-~(i?~·~;·i~;I·~ L ',al!"ala?!vr,~ " ~6'1<""l!ìl'( ~~l(" ,,'. '':1 0 ["9.10 al '" n,)~, -. SCRITTURA PRIVATA INTEGRATIVA o 1 09 299147 554 6 111111111111111111111111111111111111111 FINLEONARDO SPA con sede in Milano, Via Senigallia n.6, iscritta al n. 1210556 de l'regIstro Imprese del Tribunale di Milano, Codice Fiscale e Partita IV A 08233100158, in persona del proprio procuratore Dr.Victor Fadlun, nato a Roma il 03/08/1973 per la carica domiciliato presso la sede sociale, in seguito denominata "Locatore" E CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCA, di seguito indicato per brevità CNR, con sede legale in Roma - P.le Aldo Moro n. 7 - Partita Iva n.02118311 006 - Cod. fiscale 80054330586, in persona del Dr. Lucio Rossi, Dirigente preposto all'Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio della Direzione centrale supporto alla programmazione e alle infrastrutture, a quest'atto abilitato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 3/211993 n. 29, in seguito denominata "Conduttore"; ed insieme al Locatore denominata "Parti" Premesso a. che il CNR ha stipulato come conduttore in data 5/7/2001 un contratto di locazione (di seguito il Contratto di Locazione) - con l'allora proprietaria IPSEMA - avente ad oggetto alcune unità immobiliari facenti parte del complesso immobiliare (di seguito il "Complesso Immobiliare") sito in Napoli Via Diocleziano 328; Contratto registrato all'Ufficio del Registro Atti Privati di Napoli al n. 21433/3A in data 25/7/2001 e registrato telematicamente all'Ufficio del Registro Milano 2 al RlQ n.6346 serie 3t 2006; b. che Finleonardo S.p.A. ha successivamente acquistato la proprietà del Complesso Immobiliare succedendo pertanto nel Contratto di Locazione per il quale attualmente sono rispettivamente locatore e conduttore Finleonardo S.p.A. e il CNR; c. che successivamente, in data 21 dicembre 2004, il Conduttore ha rilasciato al Locatore parte dei locali oggetto del Contratto di Locazione; d. che con la sottoscrizione della presente scrittura è intenzione delle parti di integrare il Contratto di Locazione, con la locazione di alcune ulteriori unità immobiliari site in Napoli, Via Diocleziano n.328 meglio specificate al successivo art. 1 della presente scrittura; Tutto ciò premesso, tra le parti Si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZICtE EALLE INFRASTRUTTURE Uff.Ps Svil~e Gestione IlzIo Direttore. Rossi Con la sottoscrizione della presente scrittura, e ad integrazione del Contratto di Locazione, la Finleonardo S.p.A. concede in locazione al Conduttore che accetta le seguenti ulteriori unità immobiliari (di seguito le "Ulteriori Unità") site in Napoli, Via Diocleziano n.328: Piano Secondo Scala A int.5-5 bis e Scala B int.9, iI tutto con affaccio lato Via Diocleziano; Il tutto attualmente distinto al N.C.E.U. di Napoli partita 151362, foglio CHI/21 part.158 sub 5 e sub 19, nella consistenza quale risulta evidenziata in arancione nella planimetria allegata, che fa parte integrante del presente contratto, per un totale di mq. 308; ed anche quattro posti auto nel cortile di pertinenza del fabbricato; Art. 2 Le Ulteriori Unità vengono concesse in locazione al Conduttore per un canone annuo di Euro 54.900,00 (cinquantaquattromilanovecento Euro), somma questa che dovrà pertanto aggiungersi a quella convenuta a titolo di canone nel Contratto di Locazione già sottoscritto in data 5 luglio 2001 come successivamente integrata in seguito al parziale rilascio di cui al punto c. delle premesse alla presente scrittura. Quindi il canone dovrà intendersi complessivamente pari a Euro 279.376,81 (duecentosettantanovemilatrecentosettantasei/81 Euro) oltre Iva ("Canone di Locazione"). Art. 3 Per quanto concerne la decorrenza degli obblighi di pagamento in relazione alla locazione delle Ulteriori Unità, il Conduttore provvederà a corrispondere quanto dovuto a titolo di Canone di Locazione successivamente alla data di presa in consegna dei locali in questione che dovrà risultare da apposito verbale. Pertanto il Conduttore provvederà dopo la predetta data a corrispondere un canone annuo di locazione, così come integrato dalla presente scrittura e comprensivo dell'Immobile, di Euro 279.376,81 ( duecentosettantanovemilatrecentosettantasei/81 Euro) oltre Iva ("Canone di Locazione") da corrispondersi in rate trimestrali di Euro 69.844,20 (Euro sessantanovemilaottocentoquarantaquattro/20) da pagarsi entro 30 gg. dalle relative scadenze previste dal contratto in essere e salvo quanto previsto all'art. 10.2. del Contratto di Locazione. Resta inteso tra le parti che fino alla presa in consegna da parte del Conduttore delle Ulteriori Unità quest'ultimo continuerà a corrispondere al Locatore quanto dovuto ai sensi del Contratto di Locazione e che pertanto, nel solo caso in cui la data di presa in consegna dei locali non corrisponderà con la decorrenza della rata trimestrale, il Conduttore corrisponderà quanto dovuto a saldo della differenza. Art. 4 DIREZIONE CENTRAlE SUPPORTO ALlA PROORAII.fAZION EAlLE INfRASTRUTTURE Uff. Sviluppo e Gestione patrl~-=,Io Direttore Or~ ~",ROSSI Fermo quanto sopra, resta convenuto che la presente locazione dovrà intendersi interamente regolata da tutto quanto stabilito, nulla escluso, nel Contratto di Locazione del 5 luglio 200 l, i cui effetti, durata, termini e condizioni dovranno pertanto d'ora in avanti intendersi estesi alla presente scrittura, quale parte integrante del Contratto di Locazione per quanto applicabili •• 2_3_M....:..::...A.:...:G"",,Letta e sottoscritta a Roma in duplice originale il _ _ del 2011. IL CONDUTTORE , ,,w ES t ~ 1i ~ ~ 1. IlUlfA."'_ é ! ~Ir [ I 'I 1 . ..J !. ft !,.. i ; 83 li!~§ 83 li tiilli f. i~ l' @i l' ... •"' ~ ..'" ~~ i .'J" e- -" ...... I or EB. ES .. , I 1 : i ; EB EB. EE ES • [33.
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