CONTRATTO Dl LOCAZIONE AD USO

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA
TRANSITORIA
Ex art. 5, comma 1, Legge 9 dicembre 1998, n. 431
Premesso che con propria deliberazione n. ….. del …………. ottobre 2014,
la Giunta Comunale ha deliberato di concedere in locazione l’unità
immobiliare sita in Canale d’Agordo, via Roma n. 20, piano secondo, lato
est;
l’anno
DUEMILAQUATTORDICI,
il
giorno
…….
del
mese
di
……………………, presso la sede municipale del Comune di Canale
d’Agordo, sono presenti i Signori:
- Marcello TOFFOLI, nato a Belluno il 5 novembre 1960, Responsabile
Ufficio Tecnico, che interviene in nome, per conto e nell’esclusivo interesse,
del Comune di Canale d’Agordo, C.F.-P.I. 00173090259, di seguito
denominato locatore;
- Maurizio SACCHET, nato a Belluno (BL), il 20 agosto 1968, residente in
SOVERZENE via Dolada n.40, C.F. SCC MRZ 68M20 A757R, di seguito
denominato conduttore;
i quali di comune accordo convengono e pattuiscono quanto segue.
I1 locatore, come sopra rappresentato, CONCEDE IN LOCAZIONE al
conduttore che accetta un immobile di proprietà del Comune di Canale
d’Agordo adibito ad uso abitativo nel fabbricato denominato “Casa del
popolo”. L’unità immobiliare - composta di n. 4 vani, oltre servizi e
accessori - è situata in Canale d’Agordo, via Roma n. 20, piano secondo, lato
est. L’unità immobiliare è identificata catastalmente come segue:
Foglio 16, Particella 30, Subalterno 4, Categoria A/2, Consistenza 5,
Rendita 387,34.
Il locatore concede in locazione l’immobile in oggetto al conduttore, al fine
di consentire a quest’ultimo un adeguato svolgimento dell’incarico di
segretario comunale presso la Segreteria convenzionata fra i Comuni di
Canale d’Agordo e Voltago Agordino, in considerazione dell’estrema
variabilità degli orari di servizio previsti e della necessaria presenza del
segretario, per le proprie funzioni di assistenza tecnico-giuridica e
verbalizzanti, nelle sedute serali degli organi di governo dell’Ente.
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
1) il contratto di locazione è stipulato per il periodo dal 01 novembre 2014 al
30 giugno 2016, allorché cesserà senza necessità di disdetta alcuna. Le parti
si danno fin d’ora atto della possibilità di rinnovare le presenti pattuizioni
qualora permanga l’esigenza abitativa del conduttore;
2) il locatore ed il conduttore confermano fin d’ora l’esistenza di una causa
giustificativa sottesa alla stipula del presente contratto di natura transitoria,
consistente nel rapporto di servizio instaurato dal locatario nei confronti del
Comune di Canale d’Agordo. Le parti escludono pertanto la riconducibilità
del contratto alla durata prevista dall’art. 2, comma 1, della legge n.
431/1998. Resta altresì escluso che il conduttore abbia diritto al ripristino del
rapporto di locazione alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, legge n.
431/1998 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei
mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito ex art.3, comma 3 della
predetta Legge;
3) Le parti concordano espressamente che la presente locazione ha natura
transitoria in quanto il conduttore ha l’esigenza di abitare l’immobile per
ragioni di servizio per un periodo attualmente stimato in circa 18 mesi;
4) il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento,
con preavviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 2 mesi
prima della data di effetto;
5) l’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile
abitazione del conduttore e di suoi eventuali ospiti temporanei. Resta esclusa
la successione nel contratto ex art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel
testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile
1988, n. 404;
6) il conduttore non potrà sublocare in tutto o in parte, l’unità immobiliare,
pena la risoluzione di diritto del contratto;
7) Le Parti pattuiscono il canone per l’intera durata della locazione in euro
2.700,00 (duemilasettecento/00), da pagarsi in 18 rate mensili uguali
posticipate, ciascuna dell’importo di euro 150,00 (centocinquanta/00), entro
i primi 5 giorni di ogni mese, a mezzo bonifico bancario ovvero con
versamento diretto sul conto corrente bancario intestato a Tesoreria
Comunale — Istituto di Credito Val di Fassa ed Agordino, sede di Canale
d’Agordo IBAN IT 48 H 03599 01800 000000125318. Le parti si danno
reciprocamente atto che il canone è stato determinato in considerazione della
temporaneità della locazione, dello stato e della parzialità dell’utilizzo
dell’immobile;
8) il pagamento del canone o di quant’altro dovuto per oneri accessori non
potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore,
qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque
causa, anche di una sola rata del canone costituisce in mora il conduttore,
fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55, L. 27 luglio 1978, n. 392 e fatta
salva l’eventuale compensazione con importi anticipati dal conduttore a
titolo di spese straordinarie sull’immobile. In caso di mancato pagamento di
una singola rata del canone di locazione il Responsabile del Servizio
Finanziario comunicherà al conduttore un termine di quindici giorni per la
regolarizzazione della situazione debitoria, scaduto il quale si procederà con
ingiunzione fiscale, ex R.D. 639/1910;
9) il conduttore dovrà consentire al locatore l’accesso all’unità immobiliare,
nonché ai suoi incaricati qualora gli stessi ne abbiano motivata ragione;
10) il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare oggetto di
locazione e di averla trovata adatta all’uso convenuto e di averla presa in
consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi, da tale
momento, della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare
l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il
normale deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna,
altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, così
come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini;
11) il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione,
miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione o agli impianti
esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Le parti si danno
atto che le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del locatore ma
che potranno essere sostenute dal conduttore, con diritto di rimborso ovvero
di compensazione rispetto ai canoni dovuti, da parte del conduttore
medesimo;
12) il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per
i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del
locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi;
13) il locatore rinuncia a ricevere dal conduttore alcun deposito cauzionale a
garanzia dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni
obbligazione contrattuale;
14) per gli oneri accessori le parti si danno atto che in ogni caso sono
interamente a carico del conduttore le spese — in quanto esistenti — relative
al servizio di pulizia, alla fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettrica,
relative al riscaldamento nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Il
pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due
mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto
di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di
ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore dei
documenti giustificativi delle spese effettuate;
15) nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare locata,
il conduttore dovrà consentirne la visita una volta alla settimana per almeno
due ore con l’esclusione dei giorni festivi;
16) il locatore non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di
vendita dell’immobile locato, da esercitarsi secondo gli artt. 38 e 39 della
legge 27 luglio 1978 n. 392;
17) il presente contratto è sottoposto a registrazione ai sensi del D.P.R.
131/1986. Le spese sono ripartite in egual misura fra locatore e conduttore,
salvo le spese di bollo ad esclusivo carico del conduttore;
18) agli effetti del presente contratto e ai fini della competenza a giudicare, il
conduttore elegge fin d’ora domicilio nei locali a lui locati ovvero presso
l’ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato;
19) qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può
essere provata se non mediante atto scritto;
20) Il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della
prestazione energetica degli edifici.
21) il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a
terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col
rapporto di locazione;
22) per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso
rinvio alla Convenzione Nazionale ed al decreto del Ministro dei lavori
pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, di cui alla L. n. 431/1998,
alle disposizioni del Codice Civile, alla legge 27 luglio 1978 n. 392, alle
norme vigenti ed agli usi locali;
23) per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione
ed esecuzione del presente contratto risulta competente il Foro di Belluno.
Letto, approvato e sottoscritto in Canale d’Agordo.
Il locatore
Il conduttore
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti
specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 8), 10), 11),
12), 13), 18), 19), 21) e 23).
Il locatore
Il conduttore