26/3/2015 - Studio Ducoli

QUADERN
/ GIOVEDÌ, 26 MARZO 2015
ILCASODELGIORNO
PRIMOPIANO
Vaglio anche dei
sindaci nei verbali di
approvazione del
bilancio
Comunicazione per i modelli
730-4, “riapertura” al 15 aprile
/ Luciano DE ANGELIS
/ Massimo NEGRO
Nelle prossime settimane si terranno le assemblee annuali delegate a prendere atto della gestione annuale delle società di capitali e altresì finalizzate all’approvazione del relativo bilancio di
esercizio. Si tratta di un momento fondamentale nella dialettica
fra soci, siano essi di maggioranza che di minoranza, i cui esiti devono trovare trascrizione nel “Verbale assembleare” che, quindi,
assume un rilievo assoluto per
documentare a posteriori in modo corretto le dichiarazioni rese e
le decisioni assunte dall’assise.
La corretta trascrizione, necessaria per documentare adeguatamente i fatti intervenuti, risulta
indispensabile per mettere i soci
in condizione di far valere i propri diritti e anche per consentire
agli stessi soci, amministratori e
sindaci di impugnare eventuali
deliberazioni [...]
I sostituti d’imposta che non hanno presentato, a
partire dal 2011, l’apposito modello “CSO” e
che non hanno trasmesso il quadro CT entro lo
scorso 12 marzo devono effettuare la trasmissione della comunicazione CSO entro il 15 aprile
2015. È quanto emerge della risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 33 di ieri, che costituisce una sostanziale “riapertura” dei termini, in relazione alla nuova disciplina introdotta
dal DLgs. 175/2014 di semplificazioni fiscali.
Unitamente alle Certificazioni Uniche, infatti,
in presenza di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il sostituto d’imposta è tenuto a compilare il nuovo “quadro CT”, relativo alla comunicazione della “sede telematica” (propria o di un intermediario incaricato) per la ricezione dall’Agenzia delle comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla
liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4):
- anche in assenza di dipendenti e nei casi in
cui si trasmettono soltanto dati di natura previdenziale;
- qualora in passato non sia stata effettuata la comunicazione con l’apposito modello “CSO”.
In base alle istruzioni per la compilazione del
quadro CT, qualora lo stesso sostituto d’imposta
Nuova possibilità per chi non ha trasmesso il quadro CT della
Certificazione Unica entro il 12 marzo
A PAGINA 2
A PAGINA 4
INEVIDENZA
FISCO
Niente alternatività per la cessione a seguito di
preliminare inadempiuto
Professionisti favorevoli all’inasprimento delle pene
per l’esercizio abusivo
Aggiornati i coefficienti per il valore dei fabbricati “D”
delle imprese
IMU e TASI sugli impianti sciistici di risalita
Se la condotta non è ineluttabile escluso il ricorso alla
teoria dell’inesigibilità
ALTRENOTIZIE
effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il
quadro CT deve essere compilato per ogni
fornitura.
La compilazione del quadro CT andava quindi effettuata nelle certificazioni da trasmettere
entro lo scorso 9 marzo, oppure, in caso di
correzione di certificazioni già trasmesse, entro il successivo 12 marzo.
Al riguardo, l’Agenzia precisa che:
- in caso di più invii, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei modelli
730, sono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nel quadro CT contenuto
nell’ultimo invio effettuato;
- le comunicazioni trasmesse successivamente al 12 marzo non sono prese in considerazione ai fini della dichiarazione precompilata
e quindi, analogamente, i dati contenuti nel
quadro CT non sono acquisiti ai fini della
messa a disposizione dei risultati contabili dei
modelli 730.
Pertanto, per i sostituti d’imposta che hanno
effettuato più invii del quadro CT sono presi
in considerazione i dati contenuti nell’ultimo
invio effettuato [...]
/ A PAGINA 12
Costo della transazione
deducibile come
sopravvenienza passiva
/ Alessandro BORGOGLIO
La somma corrisposta a titolo di risarcimento danni, in funzione di un accordo transattivo, costituisce per l’impresa erogante una sopravvenienza passiva deducibile nell’esercizio in cui viene sostenuta la relativa spesa. È
quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza n. 5976 depositata ieri.
La pronuncia trae origine dal caso di una ditta individuale che aveva portato in deduzione dal reddito d’impresa una cospicua somma
derivante da una transazione con [...]
A PAGINA 5
ancora
IL CASO DEL GIORNO
Vaglio anche dei sindaci nei verbali di
approvazione del bilancio
Nelle trascrizioni ritardate obbligo di differenziare la data dell’assemblea da quella del
verbale
/ Luciano DE ANGELIS
Nelle prossime settimane si terranno le assemblee annuali
delegate a prendere atto della gestione annuale delle società
di capitali e altresì finalizzate all’approvazione del relativo
bilancio di esercizio. Si tratta di un momento fondamentale
nella dialettica fra soci, siano essi di maggioranza che di minoranza, i cui esiti devono trovare trascrizione nel “Verbale
assembleare” che, quindi, assume un rilievo assoluto per
documentare a posteriori in modo corretto le dichiarazioni
rese e le decisioni assunte dall’assise.
La corretta trascrizione, necessaria per documentare adeguatamente i fatti intervenuti, risulta indispensabile per mettere i soci in condizione di far valere i propri diritti e anche
per consentire agli stessi soci, amministratori e sindaci di
impugnare eventuali deliberazioni assembleari assunte in
violazione della legge o dello statuto.
È allora opportuno chiedersi: quali siano i contenuti minimi del verbale; se è ammissibile la trascrizione dello stesso in data diversa da quella dell’assemblea; quale sia il ruolo dei sindaci in merito alla verbalizzazione.
In merito ai contenuti del verbale dell’assemblea, dispone
l’art. 2375 c.c. che, a seguito della riforma del diritto societario, stabilisce analiticamente gli elementi da riportare.
A riguardo, ad eccezione del ruolo del segretario (che nelle
srl può mancare), non si ravvedono sostanziali differenze fra
spa ed srl.
In dettaglio, nel verbale assembleare devono risultare:
- che siano stati nominati il presidente (sempre) e il segretario (sempre nelle spa, discrezionalmente nelle srl)
dell’adunanza, con l’individuazione delle persone chiamate
ad assolvere i relativi compiti;
- che il presidente attesti espressamente la regolarità della
convocazione con l’osservanza di tutte le relative formalità,
nonché che sussistano tutte le condizioni perché si possa dar
luogo alla costituzione dell’assemblea e allo svolgimento
delle relative attività;
- che si sia provveduto all’accertamento dell’identità dei
presenti (anche in allegato) e della loro legittimazione alla
partecipazione all’assemblea, nonché dell’ammontare delle
quote o azioni possedute (tenendo anche conto delle azioni
a voto multiplo) in modo da valutare il raggiungimento dei
quorum minimi;
- l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno su cui
l’assemblea è stata chiamata a discutere e deliberare, nonché
le modalità e il risultato delle votazioni in modo da
consentire, anche a mezzo di allegati, l’identificazione dei
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 26 MARZO 2015
favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti;
- il riassunto, su richiesta dei soci, delle loro dichiarazioni,
nonché quelle rilasciate dagli amministratori e, se presenti,
dai sindaci, purché le stesse siano pertinenti all’ordine del
giorno;
- l’indicazione degli avvenimenti occorsi, più significativi e
rilevanti, che i soci assenti e i terzi possono avere interesse a
conoscere;
- il luogo in cui l’assemblea si è svolta e la data della stessa.
Il verbale, si legge nel’art. 2375, comma 3 c.c., deve essere
redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva
esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
Tale disposizione supera ogni dubbio in merito alla tempistica di redazione del verbale, sconfessando definitivamente la
tesi della contestualità della medesima verbalizzazione rispetto all’assemblea e sancendo la diversa regola della tempestività.
Nella prassi operativa ci si chiede, poi, se nei casi (pressoché totalitari) di verbalizzazione non contestuale, in calce
al verbale sia da inserirsi la sola data in cui l’assemblea sia
tenuta o la data dell’assemblea distinta da quella della verbalizzazione.
Nessun dubbio che la data della deliberazione (rectius
dell’assemblea) debba essere inserita nel verbale, in quanto
dalla sua assenza scaturirebbe addirittura, ai sensi dell’art.
2379, una vera e propria “Assenza” (mancanza) di verbale.
In ottica squisitamente letterale l’art. 2375 c.c., nell’imporre
l’indicazione della data dell’assemblea come primo e indefettibile requisito del verbale, fa supporre con chiarezza la
possibile scissione tra tale data e quella di redazione del verbale, dal quale, quindi, dovrebbero presumibilmente risultare sia la prima che la seconda. Detta differenziazione
appare peraltro fondamentale nel caso di ritardata
trascrizione del verbale nel libro delle deliberazioni onde
non accorciare, indebitamente, il periodo concesso alle
impugnative che decorrono da tali trascrizioni.
Soprattutto nell’ambito dei verbali “privati”, non si può
escludere che nel documento assembleare vengano riportate
situazioni o fatti non conformi al vero. Ad esempio, potrebbe accadere che venga qualificata come totalitaria un’assemblea, pur in assenza di un socio, che, in quanto appartenente
al gruppo di maggioranza, non crei problemi mediante l’impugnazione delle delibere.
La giurisprudenza sul tema, al di là dei possibili risvolti penali che una condotta di tal genere può comportare, è giunta
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ancora
alla conclusione che le false attestazioni circa il regolare
svolgimento dell’assemblea possono fondare il sospetto di
gravi irregolarità ai fini della procedura di controllo giudiziario ex art. 2409, c.c.. Ciò in quanto “gli amministratori ed
i sindaci, anche qualora non abbiano partecipato direttamente alla redazione del verbale, devono pur sempre esercitare
un dovere di controllo della veridicità delle risultanze del
verbale medesimo” (Trib. Cassino 19 aprile 1991, Trib. Mi-
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lano 22 maggio 1984).
Il controllo dei sindaci sui verbali delle assemblee è richiesto anche nell’ambito delle novellate norme di comportamento del collegio sindacale, attualmente in consultazione.
Per approfondimenti sul tema, si veda l’articolo a cura di
Busi e De Angelis “La verbalizzazione dell’assemblea di
bilancio”, pubblicato nel n. 3/2015 della Rivista di Eutekne
Dottrina “Società e Contratti, Bilancio e Revisione”.
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ancora
FISCO
Comunicazione per i modelli 730-4,
“riapertura” al 15 aprile
Nuova possibilità per chi non ha trasmesso il quadro CT della Certificazione Unica
entro il 12 marzo
/ Massimo NEGRO
I sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal
2011, l’apposito modello “CSO” e che non hanno trasmesso il quadro CT entro lo scorso 12 marzo devono effettuare
la trasmissione della comunicazione CSO entro il 15 aprile
2015. È quanto emerge della risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate n. 33 di ieri, che costituisce una sostanziale “riapertura” dei termini, in relazione alla nuova disciplina
introdotta dal DLgs. 175/2014 di semplificazioni fiscali.
Unitamente alle Certificazioni Uniche, infatti, in presenza
di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente
e assimilati, il sostituto d’imposta è tenuto a compilare il
nuovo “quadro CT”, relativo alla comunicazione della “sede telematica” (propria o di un intermediario incaricato) per
la ricezione dall’Agenzia delle comunicazioni relative ai
conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4):
- anche in assenza di dipendenti e nei casi in cui si trasmettono soltanto dati di natura previdenziale;
- qualora in passato non sia stata effettuata la comunicazione con l’apposito modello “CSO”.
In base alle istruzioni per la compilazione del quadro CT,
qualora lo stesso sostituto d’imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura.
La compilazione del quadro CT andava quindi effettuata nelle certificazioni da trasmettere entro lo scorso 9 marzo, oppure, in caso di correzione di certificazioni già trasmesse,
entro il successivo 12 marzo.
Al riguardo, l’Agenzia precisa che:
- in caso di più invii, ai fini della messa a disposizione dei
risultati contabili dei modelli 730, sono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nel quadro CT contenuto
nell’ultimo invio effettuato;
- le comunicazioni trasmesse successivamente al 12 marzo
non sono prese in considerazione ai fini della dichiarazione
precompilata e quindi, analogamente, i dati contenuti nel
quadro CT non sono acquisiti ai fini della messa a
disposizione dei risultati contabili dei modelli 730.
Pertanto, per i sostituti d’imposta che hanno effettuato più
invii del quadro CT sono presi in considerazione i dati contenuti nell’ultimo invio effettuato entro il 12 marzo.
I sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal
2011, l’apposito modello per la comunicazione della “sede
telematica” in esame e che non hanno trasmesso il quadro
CT, ovvero lo hanno trasmesso per la prima volta successi/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 26 MARZO 2015
vamente al 12 marzo 2015, devono quindi provvedere alla
relativa comunicazione utilizzando il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai
modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”
(modello CSO):
- approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2013 n. 23840;
- disponibile gratuitamente in formato elettronico nel
relativo sito internet.
Lo stesso modello CSO deve essere utilizzato dai sostituti
d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con l’apposito modello ovvero con il quadro
CT della Certificazione Unica 2015 (ad esempio, variazione
di sede Entratel, indicazione dell’intermediario o variazione dell’intermediario già comunicato).
In caso di “prima comunicazione”, la trasmissione telematica del modello CSO deve avvenire entro il 15 aprile 2015.
Per quanto riguarda le comunicazioni di variazione dei dati,
le relative informazioni sono prese in considerazione:
- per i modelli 730-4 del 2015, se la comunicazione è trasmessa entro il 25 maggio 2015;
- ovvero per i modelli 730-4 del 2016, se la trasmissione avviene successivamente.
Nel modello di comunicazione è richiesta, tra l’altro, l’indicazione del:
- numero di protocollo dell’ultimo modello 770 Semplificato presentato dal sostituto d’imposta nell’anno precedente a
quello di inoltro della comunicazione;
- numero di protocollo che è stato attribuito alla comunicazione trasmessa dal sostituto d’imposta, e regolarmente acquisita, che si intende variare, in caso di comunicazione di
variazione dei dati già trasmessi.
I suddetti numeri di protocollo sono rilevabili, oltre che dalle relative ricevute di trasmissione, anche dal cassetto fiscale del sostituto d’imposta.
Se il sostituto d’imposta intende modificare le informazioni
contenute nel quadro CT, dovrà indicare nel campo “Comunicazione sostitutiva” il protocollo telematico dell’ultimo file, inviato entro il 12 marzo e contenente il quadro CT.
In tal caso, nel predetto campo “Comunicazione sostitutiva”
vanno indicati il protocollo telematico dell’ultimo file contenente il quadro CT (composto da 17 caratteri) e di
seguito, per completare la compilazione del campo, il
numero convenzionale “999999”.
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FISCO
Costo della transazione deducibile come
sopravvenienza passiva
Rilevante, ai fini della deducibilità, il momento di sostenimento della spesa, piuttosto
che quello di perfezionamento dell’accordo transattivo
/ Alessandro BORGOGLIO
La somma corrisposta a titolo di risarcimento danni, in funzione di un accordo transattivo, costituisce per l’impresa erogante una sopravvenienza passiva deducibile nell’esercizio
in cui viene sostenuta la relativa spesa. È quanto stabilito
dalla Cassazione, con la sentenza n. 5976 depositata ieri.
La pronuncia trae origine dal caso di una ditta individuale
che aveva portato in deduzione dal reddito d’impresa una
cospicua somma derivante da una transazione con soggetti
terzi. In particolare, tale ditta, avente ad oggetto l’attività di
estrazione e frantumazione di pietre, aveva abusivamente
estratto del materiale lapideo dal fondo del vicino, con il
quale, quindi, si era instaurata una causa legale per risarcimento danni durata sei anni e conclusasi, poi, con un accordo transattivo nel 2009. Il contribuente, quindi, aveva dedotto integralmente in tale anno la spesa sopportata in forza
del ridetto accordo transattivo.
Per l’Agenzia delle Entrate, però, tale modus operandi non
poteva ritenersi fiscalmente corretto, atteso che, in base al
principio contabile OIC 19, il contribuente avrebbe invece
dovuto prudenzialmente accantonare negli anni precedenti delle somme a titolo di fondo per rischi, dovendosi ritenere tali le cosiddette “passività potenziali”, ovvero quelle afferenti a situazioni già esistenti, ma con esito pendente in
quanto si risolveranno in futuro: si intende cioè una situazione, una condizione o una fattispecie, esistenti alla data di
bilancio, caratterizzate da uno stato di incertezza, le quali
al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno
concretizzarsi per l’impresa in una perdita o in un utile,
confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di una attività. In questa prospettiva, quindi, secondo il Fisco, il contribuente avrebbe dovuto costituire un
fondo per rischi, sulla base di una valutazione previsionale
della passività potenziale, e dedurre i relativi accantonamenti annuali.
La Cassazione ha ritenuto destituita di fondamento tale tesi, la quale denota una “evidente confusione” tra costo inteso come debito ai fini fiscali, vincolato, per quanto attiene
alla sua deducibilità, alla sussistenza degli elementi di certezza e determinabilità di cui all’art. 109, comma 1 del
TUIR, ed, invece, il costo inteso come passività, priva dei
predetti requisiti, che assume invece rilevanza in ambito civilistico ai fini della redazione del bilancio d’esercizio.
Per i giudici di legittimità, quand’anche fosse stato corretto
considerare, ai fini dell’accertamento fiscale, la passività
potenziale rilevante in ambito civilistico, alla stregua dei
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criteri dettati dal principio contabile citato, ciò, a differenza
di quanto sostenuto dal Fisco, non avrebbe avuto comunque
rilevanza sul bilancio fiscale, atteso che gli accantonamenti
deducibili dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 107, comma 4 del TUIR, sono soltanto quelli espressamente previsti
dalle norme fiscali, tra cui non rientrano quelli in oggetto.
Neppure, peraltro, poteva affermarsi che la somma afferente all’accordo transattivo fosse riconducibile alla fattispecie
delle spese relative a più esercizi di cui all’art. 108 del
TUIR, atteso che, a tal fine, sarebbe stata necessaria un’obbligazione certa, la cui esecuzione viene differita nel tempo secondo scadenze predeterminate, ovvero ancora al costo
di beni materiali o immateriali ammortizzabili ex artt. 102 e
103 del TUIR.
Secondo la Suprema Corte, invece, la somma ascrivibile
all’accordo transattivo sottoscritto con il terzo si configura
alla stregua di una sopravvenienza passiva deducibile integralmente nell’esercizio in cui la relativa spesa viene sostenuta. L’art. 101, comma 4 del TUIR, infatti, considera sopravvenienze passive, tra l’altro, il sostenimento di spese,
perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno
concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. Nel
caso di specie, non vi era dubbio che il contribuente avesse
conseguito ricavi in precedenti esercizi a fronte dell’estrazione abusiva di materiale lapidario dal fondo del vicino, circostanza che aveva determinato la conclusione dell’accordo
transattivo e la corresponsione della relativa somma a titolo di risarcimento danni. Pertanto, correttamente il contribuente aveva integralmente dedotto la somma
nell’esercizio oggetto di controllo.
È appena il caso di aggiungere che, invece, sul fronte dei ricavi, la Cassazione si è di recente occupata del caso di una
società che, a seguito di un accordo transattivo, aveva diritto a percepire una somma a mezzo di assegni bancari; tale
somma non era però poi stata materialmente incassata. La
Suprema Corte ha confermato, in quella sede, l’assunto del
Fisco secondo cui il contribuente, in forza del principio di
competenza, avrebbe dovuto contabilizzare il ricavo (somma derivante dalla transazione) nell’anno in cui era stato sottoscritto l’accordo, e solo in seguito rettificare tale dato
(con imputazione di sopravvenienza passiva) per dare conto
del mancato incasso delle somme dovute (Cass.
9317/2014).
Sia la prassi dell’Amministrazione finanziaria che la giurisprudenza hanno sempre ribadito che i componenti econo/ 05
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mici relativi ad una controversia rilevano – ai fini della determinazione del reddito d’impresa – quando divengono certi ed obiettivamente determinabili, per effetto della chiusura della lite stessa (nota della DRE Emilia Romagna n.
38696/2007; Cass. nn. 9317/2014 e 12788/2001), ovvero
nell’esercizio in cui è stipulato l’atto di transazione (Com-
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 26 MARZO 2015
missione tributaria regionale di Roma n. 487/2008). La sentenza in commento, però, inquadrando la spesa derivate
dall’accordo transattivo come sopravvenienza passiva,
sembrerebbe considerare rilevante, ai fini della deducibilità,
il momento di sostenimento della spesa, piuttosto che quello di perfezionamento dell’accordo transattivo.
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FISCO
Niente alternatività per la cessione a seguito
di preliminare inadempiuto
Secondo la Cassazione, sebbene il contratto di compravendita immobiliare definitivo
fosse soggetto ad IVA, il registro è dovuto in misura proporzionale
/ Anita MAURO
Sconta l’imposta di registro proporzionale la sentenza con
la quale, a seguito dell’inadempimento del promittente venditore, l’immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita immobiliare sia trasferito al promissario acquirente, anche ove il cedente sia un soggetto IVA e sussistano
tutte le condizioni per l’imponibilità IVA (cedente impresa
di costruzione che trasferisce entro i 5 anni
dall’ultimazione). Questo è il principio affermato dalla
Cassazione, nella sentenza n. 5978, depositata ieri.
La sentenza si sofferma sulle modalità di applicazione
dell’imposta di registro alle sentenze di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, previste dall’art. 2932 c.c., con particolare riferimento
all’applicazione del principio di alternatività IVA-registro
(sul tema della tassazione indiretta della sentenza ex art.
2932, si veda anche “La condizione pagamento del prezzo
non rileva per l’imposta di registro” del 3 giugno 2014).
Si ricorda, infatti, che, a norma dell’art. 2932 c.c., ove una
delle parti del contratto preliminare di compravendita immobiliare si renda inadempiente, l’altra parte (purché, a sua
volta, abbia adempiuto o si offra di farlo) può richiedere al
giudice di pronunciare una sentenza che produca gli effetti
del contratto definitivo non concluso.
La sentenza prevista dall’art. 2932 c.c. esplica, quindi, gli effetti del contratto definitivo, trasferendo la proprietà in capo alla parte adempiente del contratto preliminare.
Nella sentenza in commento, la Corte afferma che la registrazione di tale sentenza non risulta soggetta al principio di
alternatività IVA-registro e, di conseguenza, sconta l’imposta di registro proporzionale prevista per il trasferimento
immobiliare che con essa viene realizzato, anche ove il cedente sia un soggetto IVA e sussistano tutte le condizioni
per l’imponibilità IVA.
Nel caso di specie, in particolare, il promittente venditore
era un’impresa di costruzione ed il trasferimento avveniva
prima del decorso di 5 anni dall’ultimazione dell’immobile.
Si trattava, pertanto, di uno dei casi in cui opera l’imponibilità IVA per obbligo (sia ove il fabbricato abbia natura abitativa che strumentale) a norma dell’art. 10 comma 1 n. 8-bis
e ter del DPR 633/72.
Per questo motivo, le parti ritenevano che l’imposta di registro fosse dovuta solo in misura fissa, in virtù dell’operatività del generale principio di alternatività IVA registro,
sancito dall’art. 40 del DPR 131/86, in base al quale
l’imposta di registro è dovuta in misura fissa “per gli atti
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 26 MARZO 2015
relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti
all’imposta sul valore aggiunto”.
La Commissione tributaria regionale, tuttavia, non condivideva l’assunto dei contribuenti, affermando che l’alternatività non potesse operare a causa dell’assenza di emissione
della fattura da parte dell’impresa costruttrice cedente.
L’imposta grava sulla sentenza, non sul trasferimento
La Corte di Cassazione, pur ritenendo che la motivazione
addotta dalla Commissione Regionale non fosse corretta, ne
conferma le conclusioni, affermando la tassazione con imposta di registro proporzionale.
In particolare, secondo la Corte, nel caso di specie l’alternatività IVA-registro non potrebbe operare, in quanto l’atto
da assoggettare a tassazione non è il trasferimento immobiliare, bensì la sentenza emessa ex art. 2932 c.c., in forza della quale è avvenuto il suddetto trasferimento. In breve –
sembra dire la Corte – l’alternatività IVA-registro opera solo nel caso in cui lo stesso atto risulti soggetto contemporaneamente ad IVA e ad imposta di registro, mentre nel caso di
specie l’IVA si applica alla cessione immobiliare e l’imposta di registro riguarda la registrazione della sentenza ex
2932 c.c.
Pertanto, la sentenza di esecuzione in forma specifica
dell’obbligo di concludere il contratto definitivo va assoggettata ad imposizione facendo applicazione del disposto
dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Tariffa, parte I, allegata al
DPR 131/86, a norma del quale gli atti giudiziari che determinano il trasferimento della proprietà sono tassati applicando “le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti”.
Si rileva, tuttavia, che il rinvio alla tassazione dell’atto di
trasferimento sottostante, operato dalla norma da ultimo
citata potrebbe essere interpretato come un “rinvio” esteso
anche all’alternatività, ove essa operi per l’atto di trasferimento.
D’altro canto, poi, è bene ricordare che l’alternatività IVAregistro non è del tutto estranea agli atti giudiziari, in quanto è richiamata, dalla Nota II all’art. 8 della Tariffa, parte I,
allegata al DPR 131/86, in relazione agli atti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme e valori, ad altre
prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, i quali “non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o
prestazioni soggetti all’IVA”.
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ancora
PROFESSIONI
Professionisti favorevoli all’inasprimento
delle pene per l’esercizio abusivo
Ieri, in audizione alla Commissione Giustizia della Camera, il CNDCEC ha espresso
giudizio positivo sul Ddl. che propone di modificare l’art. 348 c.p.
/ REDAZIONE
Un inasprimento sanzionatorio del delitto di esercizio
abusivo della professione risulta “assolutamente coerente”
con l’esigenza di tutelare l’interesse pubblico a che determinate attività, caratterizzanti una specifica professione, siano svolte, per la delicatezza della materia in cui si estrinsecano e la rilevanza degli interessi coinvolti, da soggetti le cui
competenze siano state positivamente verificate attraverso
un’abilitazione statale.
Per questo motivo i professionisti, e in particolare i commercialisti, non possono che accogliere con favore la modifica dell’art. 348 c.p. contenuta nella proposta di legge C.
2281, passata alla Camera dopo il via libera del Senato.
Sul testo ieri si è svolta una serie di audizioni alla
Commissione Giustizia di Montecitorio, a cui ha partecipato
anche il CNDCEC.
Nel dettaglio, come anticipato, la proposta di legge, tra le altre misure, modifica l’art. 348 c.p.:
- sostituendo la pena alternativa della reclusione o della multa con la pena congiunta della reclusione e della multa;
- innalzando tanto la reclusione, che passa nel massimo da 6
mesi a 2 anni, quanto la multa, che passa da minimo di 103massimo di 516 euro a minimo di 10.000-massimo di
50.000 euro);
- aggiungendo la pena accessoria della pubblicazione della
sentenza di condanna;
- prevedendo la confisca obbligatoria delle attrezzature
utilizzate per commettere il delitto.
Esprimendo un giudizio positivo sulla previsione contenuta
nel Ddl., in audizione il Vicepresidente del Consiglio nazionale Davide Di Russo ha sottolineato che si tratta di “un implicito e apprezzabile riconoscimento delle garanzie connesse all’iscrizione all’Albo, che assicurano il possesso delle competenze tecniche necessarie allo svolgimento dell’attività, attraverso un percorso formativo universitario, un tirocinio, un esame di abilitazione e, poi, mediante il costante
aggiornamento cui l’iscritto è obbligato”.
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 26 MARZO 2015
Tali garanzie “tutelano inoltre il cliente – ha proseguito –
dalle conseguenze derivanti da errore professionale, mediante l’obbligo per l’iscritto di stipulazione di polizza obbligatoria e assicurano un’attività improntata ai principi deontologici, cui solo l’iscritto è vincolato, pena applicazione di
sanzione nell’ambito del sistema disciplinare professionale”.
Il CNDCEC auspica anche un intervento legislativo di
più ampio respiro
In materia – ricorda il CNDCEC nel testo dell’interrogazione e lo si può leggere anche nella scheda di lettura del Ddl. –
con la sentenza n. n. 11545/2012, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che si commette esercizio abusivo
della professione non solo con il compimento senza titolo,
anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di
atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata
professione, ma anche con il compimento senza titolo di atti
che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano
univocamente individuati come di competenza specifica di
una data professione (si veda “Linea dura sull’esercizio
abusivo della professione” del 24 marzo 2012).
Partendo dalla giurisprudenza di legittimità, il Consiglio auspica inoltre che la modifica dell’art. 348 c.p. possa fungere
da volano per un intervento legislativo di più ampio respiro che, si traduca in un esplicito accoglimento dei principi
sanciti dalle Sezioni Unite, “così da reprimere con decisione – ha concluso Di Russo – l’esercizio delle attività caratteristiche degli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da parte di soggetti non iscritti all’Albo
e/o l’impiego, da parte di tali soggetti, di qualifiche e/o denominazioni e/o titoli che, seppur atipici, sono tali da generare nei terzi, in modo ingannevole, l’idea che questi stessi
soggetti non iscritti all’Albo siano in possesso di competenze
proprie, invece, degli iscritti”.
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FISCO
Aggiornati i coefficienti per il valore dei
fabbricati “D” delle imprese
Stabiliti da un DM di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono utilizzati per la
determinazione di IMU e TASI relative a tali immobili
/ Arianna ZENI
Col decreto del 25 marzo 2015 reso noto ieri, in attesa della
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero
dell’Economia ha aggiornato, tenendo conto dei dati ISTAT
sull’andamento del costo di costruzione di un capannone, i
coefficienti per la determinazione dell’IMU per l’anno
2015 relativa ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici,
centri commerciali), non iscritti in Catasto o comunque privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati.
Il provvedimento ministeriale che è stato approvato, quindi,
consente di determinare il valore di detti fabbricati così come previsto dall’art. 5 comma 3 del DLgs. n. 504/1992, applicabile all’IMU per espressa disposizione del comma 3
dell’art. 13 del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011).
Tali coefficienti si applicano anche per la TASI dovuta per
l’anno 2015, dato che il comma 675 dell’art. 1 della L. n.
147/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito che la base
imponibile è la stessa prevista per l’IMU.
Pertanto, in attuazione dell’art. 5 comma 3 del citato DLgs.
n. 504/92, il DM in questione approva i coefficienti da utilizzare per il calcolo dell’IMU e della TASI, dovuti per l’anno 2015, sui fabbricati in possesso dei seguenti requisiti:
- classificabili nel gruppo catastale “D”;
- non iscritti in catasto con attribuzione di rendita;
- interamente posseduti da imprese;
- distintamente contabilizzati.
Per detti fabbricati, inoltre, la base imponibile è determina-
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 26 MARZO 2015
ta:
- applicando al valore contabile gli appositi coefficienti (che
sono aggiornati annualmente con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze);
- fino all’anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in
Catasto con attribuzione di rendita.
Approvato il coefficiente per l’anno 2015
Nello specifico, per tali immobili la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare oppure, se
successiva, alla data di acquisizione, applicando per ogni anno di formazione dei costi i seguenti coefficienti di aggiornamento: per l’anno 2015 = 1,01; per l’anno 2014 = 1,01;
per l’anno 2013 = 1,02; per l’anno 2012 = 1,04; per l’anno
2011 = 1,07; per l’anno 2010 = 1,09; per l’anno 2009 = 1,10;
per l’anno 2008 = 1,14; per l’anno 2007 = 1,18; per l’anno
2006 = 1,21; per l’anno 2005 = 1,25; per l’anno 2004 = 1,32;
per l’anno 2003 = 1,36; per l’anno 2002 = 1,41; per l’anno
2001 = 1,44; per l’anno 2000 = 1,49; per l’anno 1999 = 1,51;
per l’anno 1998 = 1,54; per l’anno 1997 = 1,58; per l’anno
1996 = 1,63; per l’anno 1995 = 1,67; per l’anno 1994 = 1,73;
per l’anno 1993 = 1,76; per l’anno 1992 = 1,78; per l’anno
1991 = 1,81; per l’anno 1990 = 1,90; per l’anno 1989 = 1,99;
per l’anno 1988 = 2,07; per l’anno 1987 = 2,25; per l’anno
1986 = 2,42; per l’anno 1985 = 2,59; per l’anno 1984 = 2,76;
per l’anno 1983 = 2,94; per l’anno 1982 e anni precedenti =
3,11.
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FISCO
IMU e TASI sugli impianti sciistici di risalita
Fa discutere la prima sentenza della Cassazione in materia, per la quale gli impianti
vanno classificati nella categoria D/8
/ Antonio PICCOLO
Gli impianti di risalita svolgono un’esclusiva funzione
commerciale di ausilio e integrazione dell’uso delle piste
sciistiche e come tali non possono essere classificati nella
categoria catastale E/1 (“stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi e aerei”). Lo ha stabilito per la prima volta
la Cassazione, con la sentenza n. 4541/2015. Dopo diverse
decisioni delle Commissioni tributarie, in senso sia favorevole che sfavorevole ai contribuenti, alcune delle quali segnalate su Eutekne.info, è arrivata dunque la prima “parola”
della Suprema Corte, che ha accolto il ricorso dell’Agenzia
delle Entrate-Territorio.
Di conseguenza gli impianti di risalita, vale a dire le funivie,
le sciovie, le seggiovie e simili, vanno assoggettati all’ICI
(fino al 31 dicembre 2011), all’IMU (dal 1° gennaio 2012) e
alla TASI (dal 1° gennaio 2014), trattandosi di beni che (di
norma) devono essere classificati nella categoria D/8 (“fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni”). Secondo l’Agenzia, infatti,
non possono essere classificate nella categoria E/1 gli impianti di risalita quando hanno destinazione esclusivamente o prevalentemente commerciale, in quanto non
assimilabile al servizio di trasporto, ma al soddisfacimento
di fini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistici (Agenzia
del Territorio, circ. n. 4/T/2007).
Come detto, le Commissioni tributarie si sono pronunciate in
senso sia favorevole che sfavorevole ai contribuenti. Tra le
decisioni a favore ricordiamo le sentenze nn. 9/02/13 e
2/02/11 della dalla C.T. Reg. di Aosta. In particolare, con la
sentenza più recente, i giudici hanno ritenuto che gli impianti di funivia devono essere censiti nella categoria catastale
E/1, anziché in quella D/8, trattandosi di stazioni per i servizi di trasporto che non presentano un’autonomia funzionale e reddituale rispetto al generale servizio di trasporto.
Secondo il Collegio del riesame, che nel merito ha confermato la decisione dei primi giudici, il criterio soggettivo,
cioè lo scopo ricreativo, cui fa riferimento l’ufficio, non può
prevalere sul dettato di legge (DPR n. 1142/1949) che individua nella categoria particolare E/1 le “stazioni per servizi
di trasporto, terrestri, marittimi e aerei” e nella categoria speciale D/8 i “fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”.
Di conseguenza – così i supremi giudici tributari di merito –
le stazioni di partenza e di arrivo della funivia, per la loro intrinseca caratteristica tecnologica (impianti complessiva-
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 26 MARZO 2015
mente unitari e inscindibili), ben possono essere adibiti
esclusivamente al trasporto di persone e quindi l’autonomia
funzionale e reddituale rispetto al trasporto è inesistente.
Sul fronte opposto, vanno segnalate le sentenze nn.
130/33/13 e 145/12/12 della C.T. Reg. di Milano. In particolare, con quest’ultima decisione i giudici lombardi hanno
riaffermato in sostanza che anche le società di gestione degli impianti di risalita devono corrispondere l’ICI, perché
vanno classificati nella categoria catastale D/8, come preteso dall’ufficio, anziché in quella E/1. L’altra decisione ha riguardato una seggiovia che il Collegio lombardo, oltre a
classificare pacificamente nella categoria catastale D/8, l’ha
considerata come un unico complessivo produttivo in cui i
singoli elementi non possono essere valutati separatamente,
dato che gli impianti di risalita, essendo impianti elettromeccanici, sono essenziali per la destinazione economica di tutto il complesso produttivo sciistico.
Anche la Cassazione, con la stringata pronuncia in commento, si è occupata della determinazione della rendita catastale dell’impianto di risalita. La relativa valutazione deve comprendere anche il valore degli impianti fissi, in quanto –
così la Suprema Corte – l’art. 1-quinquies del DL n. 44/2005
(conv. L. n. 88/2005) ha esplicitato un principio generale secondo cui gli immobili coinvolgono non solo il suolo e i fabbricati, ma anche tutte le strutture fisse che concorrono al
pregio e all’utilizzabilità degli immobili stessi.
Nello stesso senso sono le indicazioni fornite dall’Agenzia
del Territorio nella circolare n. 6/2012 che, al § 3, puntualizza fra l’altro che negli impianti di risalita, sia su fune che su
sede fissa, sono da includere nella stima i motori che azionano i sistemi di trazione, se posti in sede fissa, mentre vanno esclusi le funi, i carrelli, le sospensioni e le cabine che
fanno specificamente parte della componente mobile del trasporto.
Presentata un’interrogazione urgente
Il tema è “spinoso”e la sentenza della Cassazione continua a
far discutere. Il Senatore trentino e segretario del PATT
(Gruppo per le autonomie), Franco Panizza, ha presentato
un’interrogazione urgente al Presidente del Consiglio e al
Ministro dell’Economia: “Il Governo deve intervenire urgentemente per escludere il pagamento dell’IMU sugli
impianti a fune – ha dichiarato ieri –. Rischia di imporre alle
aree montane l’ennesima imposta ingiusta, negando peraltro
la funzione di natura pubblica degli impianti”.
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FISCO
Se la condotta non è ineluttabile escluso il
ricorso alla teoria dell’inesigibilità
La Cassazione richiama tale principio soffermandosi sull’elemento soggettivo della
dichiarazione fraudolenta
/ Maria Francesca ARTUSI
Sull’elemento soggettivo della dichiarazione fraudolenta
mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti si sofferma la Cassazione nella sentenza n. 12531
depositata ieri. Al rappresentante legale di una società cooperativa viene contestato di aver indicato, nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all’imposta sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per un ammontare
complessivo di 400.000 euro.
La particolarità del caso risiede nel fatto che l’imputato ha
sempre ammesso di aver materialmente posto in essere tale
condotta, negando tuttavia di essere stato animato dall’intenzione di evadere l’imposta. Viene, infatti, addotta la necessità di dover compensare il mancato pagamento delle fatture
attive emesse nei confronti di clienti inadempienti, stante
l’irrecuperabilità di tali importi mediante altre modalità.
L’attenzione viene quindi posta sull’elemento soggettivo
che deve informare il reato di cui all’art. 2 del DLgs.
74/2000, nonché sul concetto di “inesigibilità” di una
condotta alternativa a quella tenuta.
Quest’ultima nozione richiama un principio generale dell’ordinamento, per cui la colpevolezza sarebbe esclusa tutte le
volte in cui il soggetto ha agito in circostanze tali da non potersi umanamente pretendere un comportamento diverso.
Nel caso in esame tale principio viene implicitamente richiamato allorché si afferma che non potrebbe considerarsi penalmente rilevante quel comportamento che di fatto sarebbe
stato l’unico possibile per evitare di incorrere in un’altra fattispecie criminosa, quella di omesso versamento IVA prevista dall’art. 10-ter del DLgs. 74/2000.
La giurisprudenza si è talvolta mostrata sensibile alle istanze di moderazione sottese alla teoria dell’inesigibilità, ritenendo non punibili condotte, pur obiettivamente contrarie
alle prescrizioni legali. Tuttavia è da notare che tale orientamento si è espresso proprio in relazione alle fattispecie di
omesso versamento delle ritenute e di omesso versamento
dell’IVA (si veda esemplificativamente Trib. Milano 7 gennaio 2013).
“Scorciatoia” della creazione ad hoc di fatture false
inammissibile
La sentenza in commento non prende una posizione esplicita sul tema, ma sembra adombrare un certo favor per il principio in questione. Ciò si deduce dalle argomentazioni che
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 26 MARZO 2015
spende proprio per dimostrare come la condotta tenuta
dall’imputato non avesse quel carattere di ineluttabilità che
potrebbe rendere ammissibile una moderazione o un’esclusione del rimprovero penale. La Corte ritiene che la “scorciatoia” della creazione ad hoc di fatture false è doppiamente inammissibile: perché il risultato perseguito non è affatto
scontato; perché non è possibile ricorrere ad un’azione criminosa per conseguire un risultato lecito per il quale,
oltretutto, l’ordinamento contempla strumenti maggiormente
idonei.
Il legislatore, infatti, prevedeva all’epoca dei fatti – e prevede tutt’ora – dei meccanismi di recupero dell’imposta successivamente rivelatasi inesigibile per il mancato pagamento del corrispettivo fatturato, sia pure ancorandoli a dati oggettivi e incontrovertibili quali l’infruttuoso esperimento di
procedure esecutive che, a loro volta, presuppongono l’avvenuto esercizio dell’azione civile per la tutela giudiziaria del
credito. Si fa in particolare riferimento all’art. 26 del DPR
633/1972 vigente pro tempore, per cui se un’operazione per
la quale sia stata emessa fattura, viene meno in tutto o in
parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile – ad esempio,
in conseguenza di dichiarazioni di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o simili, ovvero a seguito di
procedure concorsuali o esecutive infruttuose – il cedente
del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19 del medesimo decreto,
l’imposta corrispondente alla variazione.
Viceversa il ricorrente non ha mai dedotto, neanche nei giudizi di merito, di aver azionato i propri crediti, nemmeno
con le procedure monitorie. Posto che l’imposta evasa rilevante ai sensi del DLgs. 74/2000 è rappresentata dalla differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata
nella dichiarazione, in questo caso – secondo i giudici di legittimità – va tenuto conto per il calcolo dell’imposta anche
delle fatture emesse nei confronti dei clienti inadempienti:
pertanto, il ricorso alle false fatturazioni diviene indice
dell’intenzione di non pagare il dovuto. A ciò si aggiunga il
principio enunciato dalla Corte per cui il dolo di evasione
non necessariamente esaurisce lo scopo dell’azione criminosa, né necessariamente si deve identificare con esso, essendo necessario e sufficiente che si ponga anche solo in consapevole rapporto strumentale rispetto ad altri scopi (cfr.
Cass. 12719/2008). Queste finalità ulteriori potranno avere
rilevanza come eventuali “moventi” ma non concorrono a
tipizzare la fattispecie e ad individuare il bene giuridico leso.
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PROFESSIONI
Oggi a Roma l’Assemblea dei Segretari degli
Ordini territoriali
Nel corso della riunione verranno presentati anche i due nuovi regolamenti in materia
di disciplina e formazione professionale
/ Savino GALLO
Dalle novità in materia di “best practices” amministrative
agli adempimenti in tema di anticorruzione e fatturazione
elettronica, passando per i due nuovi regolamenti su formazione e funzione disciplinare e la convenzione quadro sul tirocinio. Sono questi gli argomenti che verranno affrontati
nel corso dell’Assemblea dei Segretari dei 144 Ordini territoriali dei commercialisti, in programma questa mattina (ore
10), presso il Grand Hotel Plaza di Roma (Via del Corso,
126). A fare gli onori di casa il Segretario nazionale del CNDCEC, Achille Coppola, chiamato ad illustrare, assieme ai
Consiglieri nazionali delegati per materia, le diverse attività
portate avanti dal Consiglio nazionale in questi mesi.
Attività che si muovono su una sorta di doppio binario. Da
un lato, infatti, la “tante minacce” subite dalla professione,
costretta tra “l’eccesso di offerta” e la “mancanza di tutela
legislativa”, impongono di “promuovere delle azioni che
portino ad un cambio di pelle degli studi professionali”.
Dall’altro, la riforma della Pubblica Amministrazione e la
normativa anticorruzione hanno prodotto la necessità di “ripensare la struttura organizzativa”, non solo a livello
centrale.
Un percorso tutto basato sul coinvolgimento diretto delle articolazioni territoriali, all’insegna di quel “fare sistema”
che, da tempo, rappresenta una sorta di mantra dell’ex Presidente dell’Ordine di Napoli: “Di fronte alla crisi d’identità
che stanno vivendo non solo le professioni, ma anche gli Ordini – spiega Coppola – la nostra prima risposta doveva essere provare a fare sistema. Penso, ad esempio, al lavoro delle Commissioni di studio: la cosa più semplice è che quelle
nazionali si coordinino con le tante Commissioni presenti a
livello territoriale, formando una rete delle conoscenze ed
evitando di procedere in ordine sparso. Stesso discorso per la
formazione: il Consiglio nazionale dovrebbe solo veicolare e
promuovere, ma, in realtà, si è trovato spesso a fare formazione, sovrapponendosi agli Ordini territoriali”.
Il “sistema” prevede un ruolo attivo anche delle Casse di
previdenza di categoria, con cui ci sono già stati i primi colloqui. Con il loro aiuto, si potranno “promuovere quelle attività finalizzate a cambiare gli studi professionali, soprattutto
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 26 MARZO 2015
attraverso l’integrazione dell’offerta di servizi”. L’obiettivo, dunque, rimane l’implementazione della “rete del valore”, a cui si è cominciato a lavorare pur nella
consapevolezza che “nessuno ha la bacchetta magica e che il
mandato di questo Consiglio sarà breve”.
Durerà abbastanza, però, per “provare a gettare le basi del
cambiamento strutturale”, che, a livello organizzativo, passa
anche dall’adozione dei nuovi regolamenti in materia di disciplina e formazione professionale: “È importante – spiega
il Segretario nazionale – che i Consigli di disciplina funzionino a dovere, perché è l’unico modo per dimostrare che noi,
a differenza di altri, abbiamo delle regole e le facciamo rispettare. Oggi l’illecito disciplinare si è ampliato e il nuovo
regolamento va a risolvere questioni rilevanti come la sospensione collegata a provvedimenti cautelari e il mancato
rispetto degli obblighi formativi. Su quest’ultimo aspetto, i
numeri (di coloro che non sono i regola con i crediti, ndr)
sono considerevoli, quindi è stata fatta anche una valutazione circa la necessità di ampliare l’offerta formativa, anche
tramite e-learning”.
Il nuovo regolamento sulla formazione professionale, “discusso e condiviso” con le rappresentanze degli Ordini territoriali, crea, inoltre, una “netta separazione” tra aggiornamento e formazione, facendo chiarezza sul “ruolo, particolarmente rilevante, delle scuole di specializzazione”. In più,
vengono “modificate le procedure di accreditamento”, introducendo dei criteri a cui ci si dovrà attenere per poter essere
iscritti al nascituro “albo degli enti autorizzati a fare
formazione”.
Insomma, cambiamenti significativi, che verranno tutti illustrati nella giornata di oggi. Ci vorrà qualche settimana in
più, invece, per la sottoscrizione della convenzione con le
Camere di Commercio per la verifica delle incompatibilità
di carica. Con tale intesa, “gli Ordini che si fanno autocertificare dagli iscritti l’assenza di cause di incompatibilità possono rivolgersi gratuitamente alle Camere di Commercio e verificare, a campione, la sussistenza dei requisiti”. La firma
dell’accordo dovrebbe arrivare per metà aprile.
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FISCO
Dal 2015 detrazione IMU per coltivatori
diretti e IAP
Pubblicata in Gazzetta la L. 34/2015, di conversione del DL 4/2015, che introduce
l’agevolazione per i terreni agricoli, siti in determinati Comuni
/ Arianna ZENI
Sul Supplemento Ordinario n. 15 della Gazzetta Ufficiale n.
70 di ieri, è stata pubblicata la L. 24 marzo 2015 n. 34, di
conversione del DL n. 4/2015, che entra in vigore oggi.
Il comma 1-bis dell’art. 1 del DL, inserito in sede di conversione, prevede che, a decorrere dall’anno 2015, per i terreni
agricoli ubicati nei Comuni di cui all’allegato 0A del DL
convertito e posseduti e condotti dai coltivatori diretti
(CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di
cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza
agricola, si detraggono 200 euro dall’imposta dovuta ai sensi dell’art. 13 comma 8-bis del DL n. 201/2011 (conv. L. n.
214/2011), fino a concorrenza del suo ammontare.
Della nuova disposizione, pertanto, si dovrà tenere conto in
sede di versamento della prima o unica rata (nel caso in cui
si decida di versare l’imposta complessivamente dovuta in
un’unica rata annuale) dell’IMU per l’anno 2015 da pagare
entro il 16 giugno 2015.
L’allegato 0A in questione riporta un elenco di Comuni ai
quali è attribuita la qualifica “T” o “PD” (parzialmente delimitato).
Nell’ipotesi in cui nell’allegato 0A, in corrispondenza
dell’indicazione del Comune, sia riportata l’annotazione
“parzialmente delimitato” (PD), la “detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai
sensi della C.M. 14.6.93 n. 9” (cfr. la nota IFEL 6 marzo
2015 e la Scheda di lettura della Camera del 2 marzo 2015).
L’annotazione di Comune parzialmente delimitato “PD” era
stata attribuita dalla C.M. 14 giugno 1993 n. 9. Con tale sigla l’esenzione (allora da ICI, oggi da IMU) opera limitatamente ad una parte del territorio comunale. Come precisato dalla C.M. n. 9/93, per l’esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici locali competenti.
Come evidenziato dall’IFEL nella nota del 6 marzo 2015, il
nuovo comma 1-bis dell’art. 1 del DL n. 4/2015 convertito si
riferisce ai terreni (definiti “collina svantaggiata”) che si
trovano in quei Comuni che erano in precedenza esenti, in
quanto inclusi nella C.M. n. 9/93 e che, nella classificazione
riportata dall’ISTAT, sarebbero totalmente assoggettati
all’IMU in quanto né montani, né parzialmente montani.
Nel caso in cui, nell’allegato 0A del DL n. 4/2015 convertito, al Comune sia attribuita la sigla “T”, la detrazione di
200 euro compete per tutti i terreni agricoli che sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli impren-
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 26 MARZO 2015
ditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs.
99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
La detrazione di 200 euro, inoltre, si applica ai terreni:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del
DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola;
- posseduti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori
agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs.
99/2004, iscritti nella previdenza agricola, che sono concessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del DLgs.
n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
La disposizione è contenuta nell’art. 1 comma 2 del DL n.
4/2015 così come modificato in sede di conversione.
Con riferimento al citato comma 2, nella versione precedente alla conversione (si ricorda che il comma stabiliva che
“L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1
lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o
in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del
2004, iscritti nella previdenza agricola.“), poteva sorgere il
dubbio se l’agevolazione potesse essere invocata anche nel
caso in cui i terreni agricoli (nei Comuni ”P”) fossero concessi in affitto o in comodato ai predetti IAP e CD, a prescindere dalla qualifica soggettiva del possessore. In altre
parole, se l’esenzione valesse anche nel caso in cui il possessore fosse un soggetto diverso da CD o IAP.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con la ris. 3 febbraio 2015 n. 2/DF, aveva fornito un’interpretazione restrittiva della disposizione. Nello specifico, il Dipartimento delle Finanze ha ritenuto che “in base al combinato disposto di
cui alla lett. b) e al comma 2 dell’art. 1”, per poter beneficiare dell’esenzione dall’IMU il soggetto che concede i terreni
in affitto o in comodato a coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, debba essere anch’egli un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale, iscritto alla previdenza
agricola.
Con le modifiche apportate in sede di conversione, tuttavia,
la norma contenuta nel comma 2 è stata riformulata e non
sembra possa dare adito ad altre interpretazioni rispetto a
quella sopra descritta dalla ris. n. 2/DF.
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FISCO
Dichiarazione IMU valida anche per la TASI
Lo ha ribadito il Ministero dell’Economia nella ris. n. 3/DF, data l’identità di
informazioni richieste ai fini dei due tributi in questione
/ REDAZIONE
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la risoluzione n. 3/DF di ieri, 25 marzo 2015, ha ribadito che il modello
di dichiarazione IMU vale anche ai fini del tributo per i
servizi indivisibili (TASI).
Sull’argomento il Ministero si era già espresso rispondendo
alle FAQ n. 20 e 21 del 3 giugno 2014.
Nello specifico, con riferimento alle agevolazioni IMU e
TASI previste per gli alloggi sociali e per quelle previste per
gli immobili posseduti da soggetti appartementi alle Forze
armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco ed al personale appartenente alla carriera prefettizia, vista la sostanziale identità di informazioni richieste ai
fini del controllo dell’esatto adempimento relativo ai tributi
in questione (IMU e TASI appunto), era stato affermato che
“La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI”.
La precisazione fornita dalla ris. n. 3/DF si è resa necessaria
in quanto diversi Comuni hanno emanato un apposito modello di dichiarazione relativo alla TASI valido nel solo territorio comunale.
Tale operato costringerebbe i contribuenti a doversi informare presso ciascun Comune circa l’adozione di eventuali
modelli di dichiarazione TASI e, in caso positivo, ad adattare le proprie procedure in relazione alle varie modalità di
compilazione richieste nei diversi modelli.
Si pensi alle complicazioni se tale procedura venisse considerata corretta, anche per lo stesso professionista, nel caso
in cui il contribuente possieda diversi immobili siti in più
Comuni; sarebbe impossibile predisporre una procedura e
un software unici per assolvere gli obblighi dichiarativi.
Fortunatamente il MEF ha scongiurato tale situazione e, in
seguito a una ricostruzione normativa, ha precisato che il
modello di dichiarazione TASI deve essere unico e valido
/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 26 MARZO 2015
su tutto il territorio nazionale.
Né nella disciplina generale della IUC, Né in quella della
TASI, contenute nell’art. 1 commi da 639 e seguenti della L.
27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), è presente una norma (che peraltro sarebbe in contrasto con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti
dei contribuenti già osservati per l’IMU), che consente ai
Comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti la TASI.
Modello TASI unico e valido su tutto il territorio
nazionale
Ai sensi del comma 685 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, il
quale dispone che la dichiarazione deve essere redatta “su
modello messo a disposizione del comune”, al Comune è
demandato il solo onere di mettere a disposizione dei contribuenti il modello, ma non anche di predisporlo.
Il MEF, in aggiunta, ricorda che il successivo comma 687
stabilisce espressamente che “ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la
presentazione della dichiarazione dell’IMU”.
A questo proposito, viene ricordato che l’art. 13 comma 12ter del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011) prevede che la
dichiarazione IMU deve essere presentata “utilizzando il
modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23” il quale,
a sua volta, stabilisce che “con uno o più decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, sono approvati i
modelli della dichiarazione...”.
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ancora
FISCO
Da maggio, importazione temporanea dei
mezzi di trasporto con nuove regole
La Commissione europea ha previsto alcune restrizioni per i mezzi destinati a essere
utilizzati da persone fisiche residenti nel territorio dell’Unione
/ Vincenzo CRISTIANO
L’Agenzia delle Dogane, con nota prot. 31094 dell’11 marzo 2015, ha annunciato che il Regolamento di esecuzione
(UE) della Commissione 13 febbraio 2015 n. 234 ha modificato l’art. 561, paragrafo 2 del Reg. CEE 2454/93, avente ad
oggetto l’importazione temporanea dei mezzi di trasporto destinati ad essere utilizzati da persone fisiche residenti
nel territorio dell’Unione.
La modifica si inquadra in un contesto teso ad evitare abusi
nell’applicazione di tale norma, specificando in maniera più
marcata le ipotesi in cui è possibile applicare la disposizione.
In questi ultimi anni, infatti, non è infrequente riconoscere il
fenomeno del contrabbando di veicoli con targa extracomunitaria circolanti all’intero del territorio doganale
comunitario, la cui disciplina – in verità – è contenuta in
parte nel DPR 23 gennaio 1973 n. 43 (cosiddetto “TULD”),
in parte nel Regolamento (CEE) n. 2454/1993 e, in parte,
nella Convenzione di New York del 4 giugno 1954,
approvata e resa esecutiva in Italia con la L. 1163/1957.
A partire dal 1° maggio 2015, la possibilità di importare
temporaneamente nel territorio doganale dell’Unione mezzi
di trasporto destinati a essere usati da persone fisiche in detto territorio sarà sottoposta a nuove condizioni.
La Commissione europea, adottando il Regolamento (UE) n.
2015/234, ha, difatti, previsto al paragrafo 2 dell’art. 561 alcune restrizioni, stabilendo che un soggetto residente nel
territorio dell’Unione può utilizzare un mezzo di trasporto
che gli è stato messo a disposizione per motivi commerciali
o privati da parte del datore di lavoro residente al di fuori
dell’Unione. La nuova norma chiarisce che il datore di lavoro può essere proprietario, locatario o affittuario del mezzo di trasporto dato in utilizzo al dipendente e, inoltre, che
quest’ultimo può utilizzare il mezzo di trasporto a fini privati esclusivamente per effettuare il tragitto tra il luogo di lavoro e la propria residenza oppure per svolgere l’attività professionale prevista dal contratto di lavoro stesso.
Mezzi messi a disposizione da datori di lavoro residenti
al di fuori dell’Ue
In pratica, gli Uffici della dogana competente, al rilascio
dell’autorizzazione al regime di ammissione temporanea,
dovranno richiedere la presentazione di copia del contratto
di lavoro in cui è previsto l’utilizzo privato del mezzo di tra-
sporto. Le Autorità doganali, chiarisce la Commissione, perciò possono richiedere la presentazione del contratto.
Sul tema giova ricordare che per quanto concerne i mezzi di
trasporto stradale, ai sensi dell’art. 555 del regolamento n.
2454/1993, occorre distinguere fra:
- mezzi ad uso commerciale, usati per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, in quest’ultimo caso sia a titolo oneroso sia a
titolo gratuito;
- mezzi ad uso privato, utilizzati per un qualsiasi uso
diverso da quello commerciale.
Per quanto concerne i mezzi di trasporto stradale ad uso
commerciale con targa extra Ue, l’esenzione dal pagamento dei diritti di confine (e dunque la libera circolazione) è
prevista a condizione che sussistano contemporaneamente
tutte le seguenti condizioni.
In primis, il mezzo deve essere immatricolato in uno Stato
Ue a nome di una persona stabilita fuori del territorio doganale (in caso di persona fisica, si avrà riguardo al luogo di
residenza).
Inoltre, il mezzo deve essere utilizzato:
- per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio
doganale comunitario essendo ammesso, in via eccezionale,
l’uso per il traffico interno allorché le disposizioni vigenti
per il settore dei trasporti relative, segnatamente, alle condizioni di accesso e di esecuzione dei medesimi lo prevedano
expressis verbis (cfr. art. 558 paragrafo 1 lett. d) del regolamento n. 2454/1993);
- ovvero, da parte di una persona fisica stabilita nel territorio doganale comunitario e alle dipendenze del proprietario del mezzo di trasporto stesso, a patto che l’utilizzo privato sia previsto dal contratto di lavoro e avvenga secondo le
istruzioni emesse dal titolare dell’immatricolazione stessa
(cfr. art. 561 paragrafo 2 del regolamento 2454/1993).
Proprio per evitare fenomeni di abuso della norma, il regolamento in commento introduce le novità esposte che, a dire
il vero, se da un lato si prefiggono di contrastare casi in odore di frode, dall’altro lato ben cautelano la posizione di quegli operatori che, ancor prima del documento comunitario,
grazie alla collaborazione degli Uffici della dogana, avevano “contrattualizzato” la circolazione degli automezzi nel
rispetto della ratio espressa dall’art. 561 del regolamento
2454/1993.
Direttore Responsabile: Michela DAMASCO
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