QUADERN / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015 ILCASODELGIORNO PRIMOPIANO Il badwill riduce la base imponibile del registro Il 730 precompilato incassa il via libera del Garante della privacy / Massimo DE NARDI Quando un’azienda o un suo ramo vengono ceduti, in ossequio al principio di alternatività “IVARegistro” (di cui agli artt. 5 e 40 del TUR) e venendo a mancare il presupposto della prima (ex art. 2, comma 3, lett. b) del “decreto IVA” e art. 19, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE), si rende applicabile l’imposta d’atto nella generale misura proporzionale del 3% (Tariffa, parte prima, art. 2, fatti salvi, ovviamente, i casi e le modalità di applicazione di aliquote differenziate su immobili e crediti trasferiti o di quella più elevata in assenza di corrispettivi distinti). La regola di determinazione della base imponibile, per quanto concerne il trasferimento di aziende, va integrata rispetto a quella generale (combinato disposto dell’art. 43 e dell’art. 51, comma 1, del TUR), la quale individua nel valore dichiarato tra le parti in atto o, nei casi [...] A PAGINA 2 Approvate le modalità tecniche con cui accedere al modello precompilato da parte di contribuenti, professionisti, CAF e sostituti d’imposta / Massimo NEGRO Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con il quale sono state individuate le modalità tecniche che consentiranno ai contribuenti, oppure ai professionisti, CAF o sostituti d’imposta che siano stati delegati, di accedere al 730 precompilato, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il parere del Garante del 19 febbraio, pubblicato ieri, è stato reso sull’ultima versione dello schema, trasmessa il 12 febbraio scorso, che tiene conto degli approfondimenti, anche di natura tecnica, intercorsi e dopo che l’Agenzia delle Entrate ha introdotto su richiesta dell’Autorità precise misure, anche tecnologiche, per evitare accessi indiscriminati o abusivi ai dati dei contribuenti e trattamenti non consentiti. Con l’avvio sperimentale del nuovo servizio, dal prossimo 15 aprile il contribuente titolare di redditi da lavoro dipendente e assimilati, comprese le pensioni, potrà accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata, resa disponibile in un’apposita area del sito dell’Agenzia delle Entrate: - se in possesso delle credenziali per l’utilizzo dei servizi telematici della stessa Agenzia; - oppure utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS. In alternativa, sarà possibile accedere alla dichiarazione precompilata conferendo un’apposita delega ad un soggetto che presta assistenza fiscale (professionista abilitato, CAF o sostituto d’imposta). Tali soggetti devono: - acquisire le deleghe unitamente alla copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo o elettronico; - conservare le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti; - individuare uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe; - numerare progressivamente le deleghe e annotarle giornalmente in un apposito registro cronologico, con l’indicazione del numero progressivo e della data della delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del contribuente delegante, nonché degli estremi del relativo documento di identità. I soggetti delegati riceveranno in [...] A PAGINA 4 INEVIDENZA PROFESSIONI “Operativi” i contratti a tutele crescenti e le nuove regole sui licenziamenti Srl semplificate con scrittura privata / REDAZIONE Verso l’abolizione dei contratti di collaborazione a progetto Reverse charge, la fattura “italiana” del non residente è irrilevante Semplificato il contenuto degli INTRASTAT servizi Per il bonus investimenti, imprese necostituite con sindacato antielusivo ALTRENOTIZIE Il Consiglio dei Ministri di ieri su proposta del Ministro per lo Sviluppo economico, Federica Guidi, ha approvato un disegno di legge che introduce alcune disposizioni in materia di concorrenza. Tra i settori toccati dallo schema normativo, oltre ad energia, banche ed assicurazioni vi è anche quello delle professioni. L’intervento si è concentrato soprattutto sulla professione notarile e quella forense. Con riferimento ai notai, come spiega il comunicato stampa diramato ieri [...] / A PAGINA 12 A PAGINA 9 ancora IL CASO DEL GIORNO Il badwill riduce la base imponibile del registro Nelle cessioni di azienda, costante giurisprudenza di merito riconosce l’avviamento negativo a scomputo del complessivo valore aziendale / Massimo DE NARDI Quando un’azienda o un suo ramo vengono ceduti, in ossequio al principio di alternatività “IVA-Registro” (di cui agli artt. 5 e 40 del TUR) e venendo a mancare il presupposto della prima (ex art. 2, comma 3, lett. b) del “decreto IVA” e art. 19, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE), si rende applicabile l’imposta d’atto nella generale misura proporzionale del 3% (Tariffa, parte prima, art. 2, fatti salvi, ovviamente, i casi e le modalità di applicazione di aliquote differenziate su immobili e crediti trasferiti o di quella più elevata in assenza di corrispettivi distinti). La regola di determinazione della base imponibile, per quanto concerne il trasferimento di aziende, va integrata rispetto a quella generale (combinato disposto dell’art. 43 e dell’art. 51, comma 1, del TUR), la quale individua nel valore dichiarato tra le parti in atto o, nei casi di sua mancanza o comunque se superiore, il corrispettivo, e consiste (art. 51, comma 2) nell’apprezzamento del loro “valore venale in comune commercio”. L’ultima locuzione, inutile dirlo, è in generale foriera di notevoli problematiche applicative in ragione del fatto che il valore – differentemente dal corrispettivo – è un concetto astratto, specie in assenza di una propria definizione legale/impositiva; nella fattispecie di valutazione d’azienda, ove le teorie e le tecniche aziendal-ragionieristiche sono molteplici e le valutazioni di differenti esperti possono ben portare ad altrettanti valori di stima diversi, la problematica si acuisce particolarmente. L’Erario, tuttavia, dispone – in fase di controllo degli atti – di un driver (art. 51, comma 4) in base al quale indagare e avviare eventuali rettifiche (art. 52, comma 1): il valore dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed esclusi alcuni beni soggetti ad altre formalità in caso di loro trasferimento, al netto delle passività – non accollate al cedente – risultanti dalle scritture contabili obbligatorie (con particolare attenzione da porre, da parte del contribuente, a manovre di aggiustamento della massa passiva ritenute abusive – Cass. n. 12042/2009). Inoltre, può tener conto del valore accertato ai fini di diversi comparti impositivi (anche se spesso accade il contrario; a tal proposito si veda la recente Cass. n. 21632/2014). In questo breve quadro riassuntivo, assume notevole interesse ed importanza la possibilità che l’avviamento negativo (o disavviamento o badwill) possa concorrere a determinare la base imponibile del coacervo aziendale, ovviamente nel senso di sottrazione dal valore come sopra individuato (e solo se superiore al corrispettivo). Il dubbio potrebbe sorge/ EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015 re in quanto c’è chi sostiene che avendo il legislatore menzionato espressamente (al comma 4 dell’art. 51) il solo “avviamento”, e non l’avviamento negativo, una interpretazione letterale condurrebbe ad escluderlo quale posta passiva rettificativa dei beni costituenti il valore venale in comune commercio dell’azienda. È parere di scrive che una simile motivazione sia infondata per le seguenti ragioni. Innanzitutto, se è vero che la rubrica dell’art. 51 si riferisce al “valore dei beni e diritti” e che il primo comma fa salvo il disposto di quelli successivi (quindi anche il quarto), appare altrettanto vero che il comma 4 sembra riferirsi ad un controllo di valore da parte dell’ufficio (si veda, in questo senso, Cass. n. 18150/2004) e non ad una presunzione di determinazione di questo tramite una rigida individuazione tassonomica e tassativa degli elementi costitutivi l’azienda; in altre parole e come già indicato, l’organo verificatore possiede – solamente – delle linee guida ai fini della individuazione delle voci da sottoporre ad eventuale rettifica e la menzione dell’avviamento risulta squisitamente rafforzativa di una indicazione (“il valore dei beni che compongono l’azienda”) di per sé imperfetta e riduttiva con riguardo al concetto di azienda. È stato anche fatto notare che il legislatore può aver menzionato esclusivamente l’avviamento (e non anche il disavviamento) nell’ambito di una certa economia lessicale o, più probabilmente, di una non profonda conoscenza delle teoriche aziendalistiche e contabili, specie se si pensa al periodo in cui la norma è stata pensata e scritta, le quali ne riconoscono senza dubbio l’esistenza, quanto meno nell’ipotesi in cui il badwill sia ascrivibile a future perdite attese (nel caso della realizzazione di un mero “buon affare” da parte del cessionario, infatti e diversamente, vi sarebbe spazio per l’ufficio di ipotizzare una rettifica in quanto la differenza tra corrispettivo e valore dell’azienda si baserebbe non su di una valutazione della composizione aziendale ma su di uno “sconto prezzo” che certo non implicherebbe necessariamente un minor valore dell’azienda stessa). Una certa conferma (matematica) a questa tesi si potrebbe riscontrare anche nell’applicazione a contrario dell’automatismo (purtroppo attualmente ancora in voga e avallato dalla Cassazione) di cui all’abrogato art. 2 del DPR n. 460/1996; infatti, qualora l’azienda il cui valore d’avviamento si intendesse determinare avesse prodotto delle perdite (anziché degli utili), il rapporto tra il reddito d’impresa e i ricavi sarebbe al più uguale a zero (concependo la dizione “reddito / 02 ancora d’impresa” in senso stretto, cioè non applicabile al caso di perdite) oppure negativo (se si intendesse la dizione “reddito d’impresa” in senso ampio, cioè quale indicatore del risultato fiscale dell’esercizio, in quanto un numero negativo diviso un numero positivo può solo fornire un numero negativo e, quindi, un presunto badwill; si veda C.T. Prov. Lecco n. 20/2013). Sembrerebbe del tutto illogico e asistematico, infatti, che la presunzione venisse applicata solo qualora risultasse a favore del Fisco (principio non affermato, in realtà, nella spesso citata Cass. n. 2702/2002) e non qualora lo fosse a favore del contribuente; si tratterebbe comunque – stante la quasi consolidata giurisprudenza di legittimità – di una indicazione confutabile per parte avversa. Vi è anche da aggiungere che un mancato riconoscimento del disavviamento quale componente che possa concorrere (in diminuzione) a determinare il “valore venale in comune commercio” cozzerebbe – in particolar modo ove si avvalori / EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015 la funzione di mero driver del comma 4 dell’art. 51 – con il principio di capacità contributiva riconducibile in tal caso – quale indice – all’azienda unitariamente intesa (sul quale si veda, ad esempio, Cass. n. 27507/2014). Volendo uscire da questa succinta analisi, infine, risulta costante (anche se non copiosa) la giurisprudenza di merito a favore del riconoscimento dell’avviamento negativo a scomputo del complessivo valore aziendale da assoggettare ad imposta di registro (dalla risalente decisione n. 93040393/1993 della Comm. Trib. di II° di Roma, alle più recenti C.T. Reg. Lombardia nn. 88 e 106/2009, C.T. Reg. Basilicata n. 121/2011, C.T. Reg. Lazio n. 51/2012 e, in una qualche misura, C.T. Prov. Vicenza n. 118/2013), riconoscimento che, beninteso, è fortemente consigliabile supportare – preventivamente – tramite la redazione di una perizia (preferibilmente asseverata) da parte di un esperto estimatore e soprattutto ove le parti non siano indipendenti. / 03 ancora FISCO Il 730 precompilato incassa il via libera del Garante della privacy Approvate le modalità tecniche con cui accedere al modello precompilato da parte di contribuenti, professionisti, CAF e sostituti d’imposta / Massimo NEGRO Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con il quale sono state individuate le modalità tecniche che consentiranno ai contribuenti, oppure ai professionisti, CAF o sostituti d’imposta che siano stati delegati, di accedere al 730 precompilato, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il parere del Garante del 19 febbraio, pubblicato ieri, è stato reso sull’ultima versione dello schema, trasmessa il 12 febbraio scorso, che tiene conto degli approfondimenti, anche di natura tecnica, intercorsi e dopo che l’Agenzia delle Entrate ha introdotto su richiesta dell’Autorità precise misure, anche tecnologiche, per evitare accessi indiscriminati o abusivi ai dati dei contribuenti e trattamenti non consentiti. Con l’avvio sperimentale del nuovo servizio, dal prossimo 15 aprile il contribuente titolare di redditi da lavoro dipendente e assimilati, comprese le pensioni, potrà accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata, resa disponibile in un’apposita area del sito dell’Agenzia delle Entrate: - se in possesso delle credenziali per l’utilizzo dei servizi telematici della stessa Agenzia; - oppure utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS. In alternativa, sarà possibile accedere alla dichiarazione precompilata conferendo un’apposita delega ad un soggetto che presta assistenza fiscale (professionista abilitato, CAF o sostituto d’imposta). Tali soggetti devono: - acquisire le deleghe unitamente alla copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo o elettronico; - conservare le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti; - individuare uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe; - numerare progressivamente le deleghe e annotarle giornalmente in un apposito registro cronologico, con l’indicazione del numero progressivo e della data della delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del contribuente delegante, nonché degli estremi del relativo documento di identità. I soggetti delegati riceveranno in via telematica dall’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni precompilate degli assistiti a seguito di un’apposita richiesta contenente: - l’elenco dei codici fiscali di tali contribuenti; - l’indicazione di alcuni dati relativi alla delega ricevuta, / EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015 nonché di alcune informazioni desunte dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. In particolare, dovranno essere indicati: - il codice fiscale del soggetto richiedente (professionista abilitato, CAF o sostituto d’imposta); - il codice fiscale del contribuente; - il reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello UNICO PF; - l’importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal modello 730-3 o dal quadro RN del modello UNICO PF; - il numero e la data della delega; - la tipologia e il numero del documento di identità del contribuente delegante. Per le richieste di assistenza non programmate, 730 in tempo reale Inoltre, al fine di poter gestire eventuali richieste di assistenza fiscale non programmate, i professionisti e i CAF potranno effettuare, previa acquisizione della delega, la richiesta di una singola dichiarazione precompilata, previo inserimento delle proprie credenziali Entratel rilasciate dall’Agenzia, nonché dei medesimi dati del contribuente sopra elencati; in tal caso, la dichiarazione sarà resa disponibile in tempo reale via web. L’accesso alle dichiarazioni dovrà essere preceduto dalla digitazione di un codice di sicurezza. Professionisti, CAF e sostituti d’imposta: - potranno visualizzare esclusivamente le dichiarazioni precompilate richieste; - dovranno trattare solo dati pertinenti e non eccedenti con gli incarichi da svolgere e non dovranno divulgare o cedere a terzi le informazioni acquisite. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, dovrà: - garantire la cifratura dei dati; - tracciare gli accessi all’Anagrafe tributaria da parte di ciascun professionista abilitato, CAF o sostituto d’imposta; - predisporre strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi ai sistemi telematici, attivando specifici alert che individuino comportamenti anomali o a rischio; - effettuare verifiche periodiche sull’idoneità delle misure di sicurezza adottate. / 04 ancora L’Agenzia delle Entrate, oltre a svolgere controlli sull’accesso alle dichiarazioni precompilate, potrà richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso ai 730. Il contribuente avrà il diritto di visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali la sua dichiarazione precompilata è stata messa a disposizione. È stato infine previsto un limite temporale, fissato al 10 novembre, oltre il quale non sarà più possibile richiedere via / EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015 web o tramite file la dichiarazione. Entro tale termine, infatti, devono essere presentati gli eventuali modelli 730 rettificativi o integrativi. Il Garante non si è però pronunciato sulla segnalazione della Fondazione Commercialisti Italiani relativa all’invio all’Agenzia delle Entrate delle informazioni riguardanti le spese mediche, che rientreranno nella dichiarazione precompilata del prossimo anno, con i conseguenti trattamenti di dati sensibili attinenti alla salute. / 05 ancora LAVORO & PREVIDENZA “Operativi” i contratti a tutele crescenti e le nuove regole sui licenziamenti Ieri il CdM ha approvato definitivamente i primi due decreti attuativi del Jobs Act, riguardanti tale tipo di contratto e gli ammortizzatori sociali / Francesca TOSCO Approvati in via definitiva, nel corso del Consiglio dei Ministri di ieri, 20 gennaio 2015, i primi due decreti legislativi attuativi del “Jobs Act” (la L. 183/2014): quello in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e quello sugli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, destinati ad entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. Sono, invece, stati approvati in via preliminare gli schemi di DLgs. su tipologie contrattuali e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (si veda “Verso l’abolizione dei contratti di collaborazione a progetto” di oggi). Il primo provvedimento approvato definitivamente mantiene, anche dopo il passaggio parlamentare, l’impianto originario, risalente al testo licenziato dal CdM del 24 dicembre 2014 (si veda “Nei nuovi contratti a tutele crescenti cambia la disciplina dei licenziamenti” del 29 dicembre 2014) e rimaneggiato all’inizio di gennaio. L’obiettivo è quello di favorire il ricorso al lavoro subordinato a tempo indeterminato – già incentivato economicamente – anche con la modifica delle regole sui licenziamenti. La tutela reintegratoria tanto temuta dai datori di lavoro viene dunque mantenuta: - per tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni, in caso di licenziamento discriminatorio, nullo o intimato oralmente; - nelle aziende di maggiori dimensioni (in possesso dei requisiti dimensionali di cui all’art. 18 della L. 300/1970), anche nell’ipotesi di licenziamento disciplinare intimato per una condotta rivelatasi insussistente nella sua “materialità fattuale”, senza che l’accertamento giudiziale possa riguardare l’eventuale sproporzione tra licenziamento e sanzione. In tutte le altre ipotesi di illegittimità del licenziamento disciplinare e per tutte le ipotesi di licenziamento per motivi economici, è, invece, prevista una tutela esclusivamente economica, mediante la corresponsione di un indennizzo economico “crescente” in relazione all’aumentare dell’anzianità di servizio del lavoratore. Restano invariati gli importi delle indennità, variabili in relazione alle dimensioni aziendali con un tetto massimo di 6 / EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015 o 24 mensilità, considerati dalla Relazione illustrativa un “punto di equilibrio tra la giusta tutela del lavoratore licenziato illegittimamente e la sostenibilità dei costi attesi per l’impresa, “tale da non pregiudicare la propensione all’assunzione con contratto a tempo indeterminato”. Recependo le osservazioni sul punto della Commissione XI del Senato, si precisa che detti importi devo essere parametrati non più alla “retribuzione globale di fatto”, bensì all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Resta ferma anche la norma sulla conciliazione, volta ad introdurre un innovativo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie sul licenziamento, incentivato attraverso la totale esenzione fiscale, oltre che contributiva, dell’indennità (non inferiore a due e non superiore a 18 mensilità) offerta dal datore. Rispetto al testo iniziale, si precisa che, in tale sede, le parti possono trattare anche altre controversie inerenti al rapporto di lavoro: le somme pattuite a chiusura di queste altre pendenze sono, però, soggette al regime fiscale ordinario. Le osservazioni della Commissione XI del Senato vengono, poi, recepite con riguardo alla definizione dei lavoratori destinatari del nuovo DLgs., individuati – non più soltanto nei lavoratori assunti come operai, impiegati e quadri a tempo indeterminato dalla data della sua entrata in vigore e nei lavoratori, assunti anche prima di tale data, da aziende che, successivamente alla medesima, superino i 15 dipendenti in virtù di nuovi contratti a tempo indeterminato – bensì anche nei lavoratori che, dopo l’entrata in vigore del decreto, siano oggetto di un provvedimento di conversione di un contratto a termine o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. Nulla cambia, invece, per i licenziamenti collettivi illegittimi, sanzionati con la reintegrazione del lavoratore solo se intimati in forma orale, e, per il resto, trattandosi di licenziamenti di natura economica, soggetti al rimedio generale dell’indennizzo monetario. La richiesta delle Commissioni di mantenere la tutela reintegratoria anche per i licenziamenti collettivi intimati in violazione dei criteri di scelta viene, dunque, respinta: il suo accoglimento avrebbe, infatti, creato un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai licenziamenti individuali. / 06 ancora LAVORO & PREVIDENZA Verso l’abolizione dei contratti di collaborazione a progetto Via libera del Governo a un schema di DLgs. che mira a essere un Testo unico per accorpare e semplificare le tipologie contrattuali / Francesca TOSCO Nel corso della riunione di ieri del Consiglio dei Ministri, oltre all’approvazione definitiva dei primi due decreti attuativi del Jobs Act, sono stati oggetto di un’approvazione preliminare lo schema di DLgs. che – sempre in attuazione delle deleghe contenute nella L. 183/2014 – recano la definizione di un “testo organico semplificato delle tipologie contrattuali” e la revisione della disciplina delle mansioni, nonché disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Lo schema di DLgs. sui contratti di lavoro mira ad essere un vero e proprio Testo Unico, diretto ad accorpare e semplificare la disciplina legislativa delle tipologie contrattuali, con contestuale abrogazione della complessa e frammentaria normativa attualmente vigente. Il provvedimento, composto da 55 articoli (di cui l’ultimo recante la riscrittura dell’art. 2113 c.c. in materia di mansioni), si apre con la regolamentazione, nel Titolo I, del lavoro subordinato. Dopo l’enunciazione del principio secondo cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – e a “tutele crescenti” – costituisce la “forma comune” del rapporto di lavoro, si passa alla disciplina del lavoro a tempo parziale, del lavoro intermittente, del lavoro a tempo determinato (con il mantenimento degli attuali limiti quantitativi e di durata massima di 36 mesi, comprensiva di un massimo di 5 proroghe), della somministrazione di lavoro (con l’annullamento delle causali anche per quella a tempo indeterminato, per la quale viene però introdotto un limite quantitativo) e dell’apprendistato (con misure dirette a promuovere, in particolare, l’apprendistato di primo e di terzo livello). Viene abrogato il lavoro ripartito. Il Titolo II ha, invece, ad oggetto la “riconduzione al lavoro subordinato”, realizzata attraverso la “rottamazione” delle collaborazioni a progetto e il superamento dei contratti / EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015 associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Questi ultimi sono, infatti, salvi fino alla loro cessazione. Dopodiché, l’associato potrà apportare esclusivamente capitale. Quanto alle co.co.pro., si dispone che, dall’entrata in vigore del DLgs. in esame, gli artt. da 61 a 69-bis del DLgs. 276/2003 non potranno più essere utilizzati per la stipulazione di nuovi contratti a progetto, ma rimarranno in vigore solo per regolare quelli già in atto, fino alla loro scadenza. Estinzione degli illeciti per i datori che stabilizzano entro il 31 dicembre In ogni caso, comunque, a partire dal 1° gennaio 2016, detti rapporti – ove si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo ed etero-organizzate dal committente – saranno trasformati in rapporti di lavoro subordinato. Sono fatte salve solo le collaborazioni regolamentate da contratti collettivi e quelle rese da amministratori o sindaci o prestate nell’esercizio di professioni intellettuali “protette”. I datori di lavoro che, entro il 31 dicembre 2015, stabilizzino collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, o persone titolari di partita IVA mediante assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si assicureranno, a determinate condizioni, dell’estinzione degli illeciti in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro. Il Titolo III è, infine, dedicato al lavoro accessorio, con l’innalzamento a 7.000 euro del limite economico generale di utilizzo e, ai fini della tracciabilità, l’introduzione di un obbligo di comunicazione preventiva analogo a quello previsto per il lavoro a chiamata. / 07 ancora FISCO Reverse charge, la fattura “italiana” del non residente è irrilevante L’acquirente italiano deve richiedere quella emessa direttamente dalla partita IVA del Paese in cui il fornitore è stabilito o emettere autofattura / Barbara ROSSI e Fabio Tullio COALOA Il documento emesso, senza IVA ex art. 17, comma 2 del DPR n. 633/72, esclusivamente con la partita IVA del rappresentante fiscale di un soggetto passivo residente nella Ue o fuori dalla Ue per una cessione di beni presenti nel territorio nazionale nei confronti di un soggetto passivo residente in Italia, si deve considerare come “non rilevante come fattura ai fini IVA”. Al suo posto, l’acquirente italiano deve richiedere la fattura emessa direttamente dalla partita IVA del Paese in cui il fornitore non residente è stabilito ai fini IVA o procedere all’emissione di un’autofattura per regolarizzare l’operazione. È quanto ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 21 pubblicata ieri. Tali conclusioni si basano sull’analisi delle disposizioni introdotte, a partire dal 1° gennaio 2013, dalla L. n. 228/2012 (c.d. legge di stabilità 2013), che ha implementato la Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione e ha modificato, tra l’altro, il richiamato art. 17 del DPR n. 633/72. In base a detta disposizione, in relazione al c.d. reverse charge “obbligatorio” previsto per le operazioni effettuate da soggetti non residenti non stabiliti nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, l’applicazione dell’imposta da parte del cessionario/committente nazionale dovrà avvenire: - mediante integrazione della fattura emessa dal fornitore/prestatore Ue (dalla posizione IVA estera), secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del DL n. 33/1993, per tutti gli acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti passivi comunitari; - mediante emissione dell’autofattura per l’acquisto di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia da fornitori stabiliti in Paesi extra-Ue. Tale chiarimento va letto tenendo presente uno dei principi ispiratori della direttiva 2010/45/UE sulla fatturazione, che è quello di garantire la certezza del diritto, definendo chiaramente lo Stato membro le cui norme di fatturazione vanno applicate. È stato in tal senso introdotto l’art. 219-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui la fattura in via generale va emessa in base alle norme dello Stato membro in cui la cessione si considera effettuata. Tuttavia, ove il fornitore non sia stabilito nello Stato membro in cui l’operazione è territorialmente rilevante, la fattura potrà essere emessa in base alle norme dello Stato membro di stabilimento del fornitore nell’ipotesi in cui il cessionario/committente sia il debitore d’imposta (coerentemente è stato modificato l’art. 21, comma 6-bis, lett a) del DPR 633/72), per le corrispondenti operazioni effettuate da soggetti nazionali nei / EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015 confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altro Stato Ue). In merito al caso della fattura emessa dal rappresentante fiscale del soggetto non residente, recante la sola partita IVA italiana dello stesso, l’Agenzia – come peraltro sottolinea la stessa ris. n. 21 – si era già espressa con la risoluzione n. 89/2010, affermando, da un lato, che il secondo comma dell’art. 17, esclude che il cedente/prestatore non residente sia tenuto all’emissione della fattura tramite il numero identificativo italiano, ma consentendo, dall’altro, che, in relazione ad una cessione interna, il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa, per proprie esigenze, emettere nei confronti del cliente residente un documento non rilevante ai fini dell’IVA, con l’indicazione che il debitore d’imposta è il cessionario/committente residente. Da oggi, tuttavia, gli acquirenti soggetti passivi stabiliti in Italia, in caso di acquisti, da fornitori non residenti ma ivi registrati, di beni presenti nel territorio nazionale, dovranno pretendere da questi ultimi l’emissione di una fattura dalla partita IVA estera, per poter correttamente adempiere agli obblighi di integrazione e registrazione previsti dal secondo comma dell’art. 17 del DPR n. 633/72 e dall’art. 46 del DL n. 331/93. L’eventuale “documento” che venga comunque emesso dal suo rappresentante fiscale in Italia (in applicazione della ris. 89/2010), non rileva (più) ai fini IVA e non potrà, dunque, essere integrato e registrato dall’acquirente nazionale. E, a questo punto, se la fattura “estera”, nonostante le richieste, non arriva entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, l’acquirente nazionale dovrà procedere (ex artt. 46, comma 5, e 47, comma 1, del DL n. 331/93) con l’emissione di un’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ancorché non precisato, si ritengono peraltro pienamente legittimi i comportamenti ad oggi adottati in conformità della ris. 89/2010 (con applicazione del regime dell’inversione contabile utilizzando il documento emesso dalla posizione IVA italiana) e si evidenzia, altresì, che si dovrà comunque tenere debitamente conto delle difficoltà operative e pratiche che i contribuenti (sia i fornitori esteri che i committenti/cessionari nazionali) dovranno affrontare per potersi adeguare alla procedura descritta. / 08 ancora PROFESSIONI Srl semplificate con scrittura privata Il disegno di legge per il mercato e la concorrenza consente di non ricorrere all’atto pubblico / REDAZIONE Il Consiglio dei Ministri di ieri su proposta del Ministro per lo Sviluppo economico, Federica Guidi, ha approvato un disegno di legge che introduce alcune disposizioni in materia di concorrenza. Tra i settori toccati dallo schema normativo, oltre ad energia, banche ed assicurazioni vi è anche quello delle professioni. L’intervento si è concentrato soprattutto sulla professione notarile e quella forense. Con riferimento ai notai, come spiega il comunicato stampa diramato ieri sera da Palazzo Chigi, le norme sulla pubblicità vengono allineate a quanto previsto per le altre professioni, viene allargato il bacino di competenza (dal distretto di Corte d’Appello a tutto il territorio regionale) e si elimina la garanzia di un reddito minimo di 50 mila euro. Di un certo rilievo appare la disposizione contenuta nell’art. 34 dello schema di decreto che prevede una disciplina speciale per i trasferimenti di immobili ad uso non abitativo di valore catastale inferiore ai 100.000 euro. In questi casi si esclude l’atto pubblico, consentendo l’autenticazione “gratuita, salvo spese” da parte di avvocati abilitati al patrocinio da almeno 5 anni, a condizione che siano muniti di polizza assicurativa almeno pari al valore del bene dichiarato nell’atto. L’art. 35 dello schema di decreto interviene anche sulle srl semplificate, prevedendo che l’atto costitutivo possa essere redatto anche per scrittura privata e non solo per atto pub- / EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015 blico. Se l’atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori devono entro 20 giorni depositarlo per la sua iscrizione al registro imprese, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto. Viene infine ampliato il novero di atti che possono essere firmati con modalità digitali in alternativa alla scrittura privata o all’atto pubblico. Fra questi anche i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote di srl che, oltre alle modalità in vigore, potranno essere firmati digitalmente dalle parti del contratto. Con riferimento agli avvocati, c’è da sottolineare che viene modificato l’art. 13 comma 5 della L. 247/2012 in base al quale il professionista “a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”. Vengono abrogate le parole “a richiesta”, introducendo per gli avvocati una disciplina più gravosa rispetto alle altre professioni che in base all’art. 9 comma 4 terzo periodo del DL 1/2012 devono comunicare al cliente un preventivo di massima, ma non necessariamente in forma scritta. / 09 ancora FISCO Semplificato il contenuto degli INTRASTAT servizi Pubblicata la determinazione che modifica le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi sulla base di quanto disposto dal DLgs. 175/2014 / Barbara ROSSI e Caterina BESIO Con la determinazione n. 18978 del 19 febbraio, adottata dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate (e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica) e pubblicata ieri, è stato sostituito l’Allegato XI alla determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010, relativo alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti. La modifica in esame era attesa, come previsto ai sensi della previsione dell’art. 23 del DLgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni), che ha disposto l’emanazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, di un provvedimento che apportasse modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi intracomunitarie c.d. “generiche”. Come ricordato dalla circolare n. 31 del 30 dicembre 2014, le modifiche in oggetto sono intese alla semplificazione del contenuto informativo delle sezioni dei modelli Intrastat, relative alle prestazioni di servizi rese o ricevute, al fine di un maggior adeguamento agli standard degli altri Paesi europei. Per tali operazioni, ai sensi del citato decreto n. 175/2014, viene richiesto ai soggetti che presentano gli elenchi, con cadenza mensile o trimestrale, di comunicare solamente: - numero di identificazione delle controparti; - valore totale delle transazioni; - codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta; - Paese di pagamento. Si osserva che, con la determinazione in esame, non sono stati approvati nuovi modelli per la comunicazione delle informazioni relative ai servizi intracomunitari, ma solo le nuove istruzioni per la compilazione degli stessi. A questo proposito, le istruzioni per compilazione dei modelli INTRA 1-quater e quinquies e INTRA 2-quater e quinquies sono state modificate per indicare i dati richiesti dai contribuenti mensili e trimestrali (che dovranno compilare le stesse colonne – e non più tutte le colonne del modello), e i dati la cui indicazione risulta solo facoltativa per gli / EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015 elenchi con periodo di riferimento decorrente dall’anno 2015. Ove il contribuente riporti le sole indicazioni richieste dal decreto semplificazioni, le informazioni potranno essere aggregate riepilogando in ciascuna riga di dettaglio gli importi di tutti i servizi resi o ricevuti che presentino le stesse caratteristiche (stesso codice identificativo della controparte, codice servizio e Paese di pagamento). Possibile riportare facoltativamente anche le indicazioni non più richieste Essendo, comunque, rimasto immutato il modello, i contribuenti potrebbero continuare a indicare facoltativamente, anche per periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2015, le informazioni relative a numero e data fattura, modalità di erogazione e incasso. Come stabilito dall’art. 2 della determinazione in esame, la stessa trova applicazione con riferimento agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2015. Poiché, come indicato, è fatta salva la possibilità, per i contribuenti, di riportare facoltativamente anche le indicazioni non più richieste ai sensi del DLgs. n. 175/2014, dovrebbero considerarsi validamente presentati i modelli già trasmessi dagli operatori che, nell’imminenza della scadenza (mercoledì 25 febbraio) per la presentazione dei modelli con cadenza mensile, abbiano già provveduto all’invio. Si osserva, infine, che le istruzioni, come sostituite dalla determinazione in esame, hanno recepito una precisazione relativamente alla compilazione delle sezioni di rettifica delle operazioni relative a periodi precedenti. Le istruzioni dei modelli ter precisano adesso, infatti, che tali modelli non possono essere utilizzati per integrare elenchi riferiti a periodi precedenti, con l’indicazione di operazioni riferite a controparti diverse da quelle già indicate. Ove sorgesse la necessità di segnalare movimenti relativi a fornitori o acquirenti non precedentemente comunicati, si dovrà procedere con la presentazione di modelli INTRA bis. / 10 ancora FISCO Per il bonus investimenti, imprese necostituite con sindacato antielusivo Lo precisa l’Agenzia delle Entrate, posto che l’agevolazione risulta particolarmente vantaggiosa per tali soggetti / Pamela ALBERTI Nell’ambito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/2015 con riferimento al credito d’imposta per nuovi investimenti strumentali di cui all’art. 18 del DL n. 91/2014 (si veda anche “Bonus beni sturmentali, limite di 10.000 euro su ogni progetto di investimento” del 20 febbraio), particolari indicazioni sono state fornite anche sugli investimenti realizzati dalle imprese di recente o nuova costituzione, per le quali l’agevolazione risulta particolarmente vantaggiosa (si veda anche “Bonus investimenti anche per le imprese neocostituite” del 7 luglio 2014). L’agevolazione spetta, infatti, anche alle imprese che al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del DL) hanno iniziato l’attività da meno di cinque periodi d’imposta e ai soggetti che intraprendono l’attività durante il periodo di vigenza della misura agevolativa (25 giugno 2014-30 giugno 2015). Con riferimento al calcolo della media, per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di cinque periodi d’imposta, occorre fare riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi d’imposta precedenti a quello di effettuazione degli investimenti agevolati, con esclusione del valore più alto. Si consideri, a mero titolo esemplificativo, un’impresa in attività dal 2013, che sostiene investimenti agevolabili per 130.000 euro nel 2014 e investimenti nel periodo precedente pari a 100.000. Considerando che, ai fini del calcolo della media, l’impresa può escludere il periodo d’imposta in cui l’investimento è stato maggiore, possono essere esclusi gli investimenti effettuati nel 2013 (100.000), con conseguente media pari a zero. Pertanto, l’investimento agevolabile è pari all’intero investimento realizzato (130.000) e il credito d’imposta maturato sarà pari a 19.500 euro (15% di 130.000). Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, per espressa previsione normativa, il credito d’imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta. Sul punto, l’Agenzia delle Entrata ha chiarito che in relazione al primo periodo agevolato tali soggetti, in quanto neo- / EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015 costituti, non avranno effettuato investimenti negli esercizi precedenti e pertanto l’agevolazione sarà calcolata sul valore complessivo degli investimenti realizzati. In relazione al secondo periodo d’imposta, in virtù della regola di esclusione del valore più elevato, non dovrà effettuarsi alcun raffronto con l’ammontare degli investimenti eventualmente realizzati nel primo periodo di attività. Pertanto, un soggetto “solare” costituitosi successivamente al 25 giugno 2014 potrà beneficiare del credito d’imposta per lo stesso 2014 con riferimento all’intero volume degli investimenti realizzati, considerato che non esistono valori di confronto. Lo stesso soggetto, per gli investimenti effettuati nel 2015 (fino al 30 giugno 2015), potrà beneficiare dell’agevolazione con riferimento all’intero volume degli investimenti realizzati, poiché l’unico valore di confronto (2014) non va preso in considerazione grazie alla facoltà di escludere dalla media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. A titolo esemplificativo, si consideri un’impresa costituita successivamente al 25 giugno 2014 che chiude il primo esercizio al 31 dicembre 2014 e sostiene nello stesso anno investimenti agevolabili pari a 130.000 euro. In tal caso, non essendoci investimenti pregressi su cui calcolare la media, il valore dell’investimento incrementale è pari all’intero investimento effettuato nel 2014 (130.000) e il credito d’imposta è pari a 19.500 euro (15% di 130.000), fruibile in tre quote annuali di pari importo (6.500), ciascuna a partire dal 1° gennaio degli anni 2016, 2017 e 2018. La ratio è quella di evitare indebiti vantaggi fiscali Al fine di evitare comportamenti elusivi che tradirebbero lo spirito della norma, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare in commento, precisa che per le imprese costituite dopo il 25 giugno 2014 – anche a seguito di operazioni riorganizzazione aziendale – resta impregiudicato il potere di sindacato dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare la realizzazione di eventuali vantaggi fiscali indebiti. / 11 ancora PROFESSIONI Tirocinanti con contratto di apprendistato Il progetto, varato dalla Regione Marche, consente di assumere i praticanti fino al superamento dell’esame di abilitazione professionale / Savino GALLO Tirocinanti con un contratto di apprendistato di alta formazione, non fino alla scadenza dei canonici 18 mesi, bensì fino al superamento dell’esame di abilitazione professionale. È l’idea adottata dalla Regione Marche per favorire l’occupazione giovanile anche all’interno del comparto delle professioni ordinistiche. Nelle scorse settimane, infatti, la Giunta regionale ha approvato uno schema di accordo con la sezione territoriale di Confprofessioni che, appunto, permette ai giovani tra i 18 e i 29 anni, nonché a coloro i quali hanno già iniziato il tirocinio presso uno studio professionale, di essere assunti con contratto di apprendistato, da un minimo di sei ad un massimo di 36 mesi. Un incentivo non di poco conto per i giovani che intendono intraprendere la carriera professionale, i quali, anziché essere costretti a lavorare senza alcun tipo di compenso (o, al massimo, con un piccolo rimborso spese), potranno avere un contratto di lavoro ed una retribuzione vera e propria, calcolata secondo le disposizioni del Testo Unico dell’apprendistato e del CCNL degli studi professionali. In più, per la durata del contratto, gli apprendisti maturerebbero anche i contributi previdenziali, che, dopo l’abilitazione professionale e l’iscrizione alla Cassa di categoria, verrebbero riconosciuti tramite il meccanismo della totalizzazione. Vantaggi anche per i datori di lavoro che decidessero di assumere i tirocinanti con questa formula. I titolari degli studi professionali, infatti, avranno la possibilità di svolgere il ruolo di tutor aziendale ed ottenere sia la concessione di finanziamenti (sotto forma di voucher) per il Tutoraggio didattico individuale, partecipando ad un bando regionale, sia risorse finanziarie nazionali che il Ministero del Lavoro mette annualmente a disposizione delle Regioni. Ovviamente, ci sarebbero comunque dei costi, anche perché il finanziamento (la cui entità verrà definita annualmente in base alla quantità di risorse ed al numero di contratti stipulati) non potrà coprire l’intero compenso corrisposto al giova- / EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015 ne apprendista/tirocinante. Un elemento che lascia qualche dubbio sulla possibilità di effettiva riuscita dell’iniziativa, quantomeno in termini di grandi numeri, ma non a Stefano Coppola, Presidente dell’ODCEC di Ancona e tra i principali sostenitori del protocollo d’intesa tra Confprofessioni e Regione Marche. “Io credo – spiega Coppola – che questo progetto possa funzionare, perché, oltre ai finanziamenti, i titolari degli studi professionali potranno anche usufruire dell’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali (che, però, come detto, verranno comunque riconosciuti agli apprendisti, ndr). In più, attraverso il contratto di apprendistato, si riuscirebbe anche a risolvere il delicato problema dell’inquadramento dei giovani nel lasso di tempo che va tra la fine del tirocinio e il superamento dell’esame di abilitazione professionale. In quella fase, infatti, il giovane non ha una copertura contrattuale e, in caso di ispezione, ci potrebbe essere una contestazione”. Il progetto, aperto in questa prima fase di sperimentazione solo ai tirocinanti presso gli studi di commercialisti (secondo l’informativa 23/2011 del CNDCEC, è ammissibile lo svolgimento del tirocinio nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente) e consulenti del lavoro, ha ricevuto il plauso anche dei vertici nazionali di categoria, da Giorgio Luchetta, Consigliere con delega alla formazione, al Presidente Gerardo Longobardi: “Per la prima volta in Italia – afferma il numero uno dei commercialisti – sarà possibile svolgere il tirocinio attraverso percorsi di apprendistato che non si concluderanno al termine del praticantato obbligatorio, ma continueranno fino all’espletamento dell’esame di Stato. Il nostro auspicio è che il progetto possa essere esteso all’intero territorio nazionale, per permettere ai tanti giovani che lo desiderano di accedere alle professioni ordinistiche e per dare ai titolari degli studi professionali la possibilità di accogliere i tirocinanti grazie a voucher e fondi regionali e nazionali”. / 12 ancora LAVORO & PREVIDENZA Rivalutati i valori ISEE per ANF e assegno di maternità dal Comune L’INPS rende noto i valori delle soglie applicabili per le domande riferite al 2014, ma presentate dopo il 1° gennaio 2015 / Luca MAMONE Con la circ. 48 di ieri, 20 febbraio 2015, l’INPS ha pubblicato gli importi delle prestazioni sociali e i nuovi limiti di reddito ai fini ISEE applicabili per le domande riferite al 2014 – ma presentate successivamente al 1° gennaio 2015 – relative all’Assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minorenni (ANF) ex art. 65 della L 448/98 e l’Assegno di maternità concesso dal Comune ai sensi dell’art. 74 del DLgs. 151/2001. Inoltre, nella circolare in argomento si precisa che tali soglie ISEE, sono state rivalutate sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel 2013, rilevato nella misura dell’1,1%. Sul punto,vale la pena di ricordare che con l’art. 5 del DL 201/2011 (c.d. decreto “Salva Italia”) è stata prevista una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’ISEE, in seguito attuata con il DPCM 159/2013. In sintesi, come evidenziato dallo stesso INPS nella precedente circ. 171/2014, rispetto alla disciplina previgente, non sono state modificate né la definizione né il metodo di calcolo dell’ISEE quale rapporto tra l’ISE (indicatore della situazione economica) e la scala di equivalenza. In pratica, la situazione economica viene valutata tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e, attraverso una scala di equivalenza, della composizione del nucleo familiare sulla base del numero dei componenti e loro caratteristiche. Quello che rileva, invece, è la presenza di modalità di calcolo differenziate dell’indicatore con la conseguenza che non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni. Pluralità di indicatori, calcolati per specifiche situazioni Si configurano così, oltre ad un ISEE standard o ordinario, più ISEE in situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo (ad esempio, ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, oppure per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, e così via). Con la circ. 48/2015, si rendono ora noti i valori rivalutati che riguardano le domande per l’ANF e assegno di maternità concessi dai Comuni presentate dopo il 1° gennaio 2015, ma riferite al 2014. Invece, per quanto riguarda le domande presentate entro il 31 dicembre 2014, occorre far riferimento alle soglie ISE pubblicate nella circ. dell’INPS n. 29 dello scorso anno, ossia: 35.256,85 euro per l’assegno di maternità (per un importo di 338,21 euro per 5 mensilità); 25.384,91 euro per l’ANF (141,02 euro il suo importo). Tornando alla circ. 48/2015, si precisa che le soglie ISEE rivalutate si applicano esclusivamente per i richiedenti che presentano la domanda di assegno di maternità dopo il 1° gennaio 2015 per i figli nati precedentemente a tale data, nonché per coloro che presentano, sempre nel corso di quest’anno, la domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minorenni per l’anno 2014. In pratica, per quanto riguarda l’ANF, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente per il 2014 è pari a 8.538,91 euro (l’importo fissato nel 2013 era di 8.446 euro), mentre l’importo della prestazione sociale, nella misura intera, è pari a 141,02 euro. Invece, l’importo dell’assegno mensile di maternità concesso dal Comune, spettante per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel corso del 2014 è pari a 338,21 euro per 5 mensilità – e quindi a complessivi 1.691,05 euro – mentre il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente, sempre per lo stesso periodo, è pari a 16.921,11 euro (l’importo fissato nel 2013 era di 16.737 euro). Infine, nella circolare in esame l’INPS comunica che le soglie dell’ISEE e gli importi delle prestazioni in oggetto, rivalutati e validi per l’anno 2015, saranno resi noti tramite apposita circolare. Direttore Responsabile: Michela DAMASCO EUTEKNE.INFO È UNA TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI TORINO REG. N. 2/2010 DELL'8 FEBBRAIO 2010 Copyright 2015 © EUTEKNE SpA - Via San Pio V 27 - 10125 TORINO
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