21/2/2015 - Studio Ducoli

QUADERN
/ SABATO, 21 FEBBRAIO 2015
ILCASODELGIORNO
PRIMOPIANO
Il badwill riduce la
base imponibile del
registro
Il 730 precompilato incassa il via
libera del Garante della privacy
/ Massimo DE NARDI
Quando un’azienda o un suo ramo vengono ceduti, in ossequio
al principio di alternatività “IVARegistro” (di cui agli artt. 5 e 40
del TUR) e venendo a mancare il
presupposto della prima (ex art.
2, comma 3, lett. b) del “decreto
IVA” e art. 19, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE), si rende applicabile l’imposta d’atto nella generale misura proporzionale del
3% (Tariffa, parte prima, art. 2,
fatti salvi, ovviamente, i casi e le
modalità di applicazione di aliquote differenziate su immobili
e crediti trasferiti o di quella più
elevata in assenza di corrispettivi distinti).
La regola di determinazione della
base imponibile, per quanto concerne il trasferimento di aziende, va integrata rispetto a quella
generale (combinato disposto
dell’art. 43 e dell’art. 51, comma
1, del TUR), la quale individua nel
valore dichiarato tra le parti in
atto o, nei casi [...]
A PAGINA 2
Approvate le modalità tecniche con cui accedere al modello
precompilato da parte di contribuenti, professionisti, CAF e sostituti
d’imposta
/ Massimo NEGRO
Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con il quale sono state individuate le modalità tecniche che
consentiranno ai contribuenti, oppure ai professionisti, CAF o sostituti d’imposta che siano stati delegati, di accedere al 730 precompilato,
mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate.
Il parere del Garante del 19 febbraio, pubblicato
ieri, è stato reso sull’ultima versione dello schema, trasmessa il 12 febbraio scorso, che tiene
conto degli approfondimenti, anche di natura
tecnica, intercorsi e dopo che l’Agenzia delle
Entrate ha introdotto su richiesta dell’Autorità
precise misure, anche tecnologiche, per evitare
accessi indiscriminati o abusivi ai dati dei contribuenti e trattamenti non consentiti.
Con l’avvio sperimentale del nuovo servizio, dal
prossimo 15 aprile il contribuente titolare di
redditi da lavoro dipendente e assimilati, comprese le pensioni, potrà accedere direttamente
alla propria dichiarazione precompilata, resa disponibile in un’apposita area del sito dell’Agenzia delle Entrate:
- se in possesso delle credenziali per l’utilizzo dei servizi telematici della stessa Agenzia;
- oppure utilizzando le credenziali dispositive
rilasciate dall’INPS.
In alternativa, sarà possibile accedere alla dichiarazione precompilata conferendo un’apposita delega ad un soggetto che presta assistenza fiscale (professionista abilitato, CAF o
sostituto d’imposta). Tali soggetti devono:
- acquisire le deleghe unitamente alla copia di
un documento di identità del delegante, in
formato cartaceo o elettronico;
- conservare le deleghe acquisite, unitamente
alle copie dei documenti di identità dei deleganti;
- individuare uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe;
- numerare progressivamente le deleghe e
annotarle giornalmente in un apposito registro cronologico, con l’indicazione del numero progressivo e della data della delega, del
codice fiscale e dei dati anagrafici del contribuente delegante, nonché degli estremi del relativo documento di identità.
I soggetti delegati riceveranno in [...]
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INEVIDENZA
PROFESSIONI
“Operativi” i contratti a tutele crescenti e le nuove
regole sui licenziamenti
Srl semplificate con
scrittura privata
/ REDAZIONE
Verso l’abolizione dei contratti di collaborazione a
progetto
Reverse charge, la fattura “italiana” del non residente è
irrilevante
Semplificato il contenuto degli INTRASTAT servizi
Per il bonus investimenti, imprese necostituite con
sindacato antielusivo
ALTRENOTIZIE
Il Consiglio dei Ministri di ieri su proposta del
Ministro per lo Sviluppo economico, Federica Guidi, ha approvato un disegno di legge
che introduce alcune disposizioni in materia
di concorrenza.
Tra i settori toccati dallo schema normativo,
oltre ad energia, banche ed assicurazioni vi è
anche quello delle professioni.
L’intervento si è concentrato soprattutto sulla
professione notarile e quella forense.
Con riferimento ai notai, come spiega il comunicato stampa diramato ieri [...]
/ A PAGINA 12
A PAGINA 9
ancora
IL CASO DEL GIORNO
Il badwill riduce la base imponibile del
registro
Nelle cessioni di azienda, costante giurisprudenza di merito riconosce l’avviamento
negativo a scomputo del complessivo valore aziendale
/ Massimo DE NARDI
Quando un’azienda o un suo ramo vengono ceduti, in ossequio al principio di alternatività “IVA-Registro” (di cui agli
artt. 5 e 40 del TUR) e venendo a mancare il presupposto
della prima (ex art. 2, comma 3, lett. b) del “decreto IVA” e
art. 19, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE), si rende applicabile l’imposta d’atto nella generale misura proporzionale
del 3% (Tariffa, parte prima, art. 2, fatti salvi, ovviamente, i
casi e le modalità di applicazione di aliquote differenziate
su immobili e crediti trasferiti o di quella più elevata in assenza di corrispettivi distinti).
La regola di determinazione della base imponibile, per quanto concerne il trasferimento di aziende, va integrata rispetto a quella generale (combinato disposto dell’art. 43 e
dell’art. 51, comma 1, del TUR), la quale individua nel valore dichiarato tra le parti in atto o, nei casi di sua mancanza o comunque se superiore, il corrispettivo, e consiste (art.
51, comma 2) nell’apprezzamento del loro “valore venale
in comune commercio”. L’ultima locuzione, inutile dirlo, è
in generale foriera di notevoli problematiche applicative in
ragione del fatto che il valore – differentemente dal corrispettivo – è un concetto astratto, specie in assenza di una
propria definizione legale/impositiva; nella fattispecie di
valutazione d’azienda, ove le teorie e le tecniche aziendal-ragionieristiche sono molteplici e le valutazioni di differenti
esperti possono ben portare ad altrettanti valori di stima
diversi, la problematica si acuisce particolarmente.
L’Erario, tuttavia, dispone – in fase di controllo degli atti –
di un driver (art. 51, comma 4) in base al quale indagare e
avviare eventuali rettifiche (art. 52, comma 1): il valore dei
beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed
esclusi alcuni beni soggetti ad altre formalità in caso di loro
trasferimento, al netto delle passività – non accollate al cedente – risultanti dalle scritture contabili obbligatorie (con
particolare attenzione da porre, da parte del contribuente, a
manovre di aggiustamento della massa passiva ritenute
abusive – Cass. n. 12042/2009). Inoltre, può tener conto del
valore accertato ai fini di diversi comparti impositivi (anche
se spesso accade il contrario; a tal proposito si veda la
recente Cass. n. 21632/2014).
In questo breve quadro riassuntivo, assume notevole interesse ed importanza la possibilità che l’avviamento negativo (o
disavviamento o badwill) possa concorrere a determinare la
base imponibile del coacervo aziendale, ovviamente nel
senso di sottrazione dal valore come sopra individuato (e
solo se superiore al corrispettivo). Il dubbio potrebbe sorge/ EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015
re in quanto c’è chi sostiene che avendo il legislatore menzionato espressamente (al comma 4 dell’art. 51) il solo “avviamento”, e non l’avviamento negativo, una interpretazione letterale condurrebbe ad escluderlo quale posta passiva
rettificativa dei beni costituenti il valore venale in comune
commercio dell’azienda. È parere di scrive che una simile
motivazione sia infondata per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, se è vero che la rubrica dell’art. 51 si riferisce
al “valore dei beni e diritti” e che il primo comma fa salvo il
disposto di quelli successivi (quindi anche il quarto), appare
altrettanto vero che il comma 4 sembra riferirsi ad un controllo di valore da parte dell’ufficio (si veda, in questo senso, Cass. n. 18150/2004) e non ad una presunzione di determinazione di questo tramite una rigida individuazione
tassonomica e tassativa degli elementi costitutivi l’azienda;
in altre parole e come già indicato, l’organo verificatore possiede – solamente – delle linee guida ai fini della individuazione delle voci da sottoporre ad eventuale rettifica e la
menzione dell’avviamento risulta squisitamente rafforzativa di una indicazione (“il valore dei beni che compongono
l’azienda”) di per sé imperfetta e riduttiva con riguardo al
concetto di azienda.
È stato anche fatto notare che il legislatore può aver menzionato esclusivamente l’avviamento (e non anche il disavviamento) nell’ambito di una certa economia lessicale o, più
probabilmente, di una non profonda conoscenza delle teoriche aziendalistiche e contabili, specie se si pensa al periodo
in cui la norma è stata pensata e scritta, le quali ne riconoscono senza dubbio l’esistenza, quanto meno nell’ipotesi in
cui il badwill sia ascrivibile a future perdite attese (nel caso della realizzazione di un mero “buon affare” da parte del
cessionario, infatti e diversamente, vi sarebbe spazio per
l’ufficio di ipotizzare una rettifica in quanto la differenza tra
corrispettivo e valore dell’azienda si baserebbe non su di
una valutazione della composizione aziendale ma su di uno
“sconto prezzo” che certo non implicherebbe
necessariamente un minor valore dell’azienda stessa).
Una certa conferma (matematica) a questa tesi si potrebbe
riscontrare anche nell’applicazione a contrario dell’automatismo (purtroppo attualmente ancora in voga e avallato dalla
Cassazione) di cui all’abrogato art. 2 del DPR n. 460/1996;
infatti, qualora l’azienda il cui valore d’avviamento si intendesse determinare avesse prodotto delle perdite (anziché degli utili), il rapporto tra il reddito d’impresa e i ricavi sarebbe al più uguale a zero (concependo la dizione “reddito
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ancora
d’impresa” in senso stretto, cioè non applicabile al caso di
perdite) oppure negativo (se si intendesse la dizione “reddito d’impresa” in senso ampio, cioè quale indicatore del risultato fiscale dell’esercizio, in quanto un numero negativo diviso un numero positivo può solo fornire un numero negativo e, quindi, un presunto badwill; si veda C.T. Prov. Lecco
n. 20/2013). Sembrerebbe del tutto illogico e asistematico,
infatti, che la presunzione venisse applicata solo qualora risultasse a favore del Fisco (principio non affermato, in realtà, nella spesso citata Cass. n. 2702/2002) e non qualora lo
fosse a favore del contribuente; si tratterebbe comunque –
stante la quasi consolidata giurisprudenza di legittimità – di
una indicazione confutabile per parte avversa.
Vi è anche da aggiungere che un mancato riconoscimento
del disavviamento quale componente che possa concorrere
(in diminuzione) a determinare il “valore venale in comune
commercio” cozzerebbe – in particolar modo ove si avvalori
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015
la funzione di mero driver del comma 4 dell’art. 51 – con il
principio di capacità contributiva riconducibile in tal caso
– quale indice – all’azienda unitariamente intesa (sul quale
si veda, ad esempio, Cass. n. 27507/2014).
Volendo uscire da questa succinta analisi, infine, risulta costante (anche se non copiosa) la giurisprudenza di merito a
favore del riconoscimento dell’avviamento negativo a
scomputo del complessivo valore aziendale da assoggettare
ad imposta di registro (dalla risalente decisione n.
93040393/1993 della Comm. Trib. di II° di Roma, alle più
recenti C.T. Reg. Lombardia nn. 88 e 106/2009, C.T. Reg.
Basilicata n. 121/2011, C.T. Reg. Lazio n. 51/2012 e, in una
qualche misura, C.T. Prov. Vicenza n. 118/2013), riconoscimento che, beninteso, è fortemente consigliabile supportare
– preventivamente – tramite la redazione di una perizia
(preferibilmente asseverata) da parte di un esperto estimatore e soprattutto ove le parti non siano indipendenti.
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ancora
FISCO
Il 730 precompilato incassa il via libera del
Garante della privacy
Approvate le modalità tecniche con cui accedere al modello precompilato da parte di
contribuenti, professionisti, CAF e sostituti d’imposta
/ Massimo NEGRO
Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati
personali sullo schema di provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate con il quale sono state individuate le modalità tecniche che consentiranno ai contribuenti, oppure ai professionisti, CAF o sostituti d’imposta che siano stati delegati, di
accedere al 730 precompilato, mediante i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate.
Il parere del Garante del 19 febbraio, pubblicato ieri, è stato
reso sull’ultima versione dello schema, trasmessa il 12 febbraio scorso, che tiene conto degli approfondimenti, anche
di natura tecnica, intercorsi e dopo che l’Agenzia delle Entrate ha introdotto su richiesta dell’Autorità precise misure,
anche tecnologiche, per evitare accessi indiscriminati o
abusivi ai dati dei contribuenti e trattamenti non consentiti.
Con l’avvio sperimentale del nuovo servizio, dal prossimo
15 aprile il contribuente titolare di redditi da lavoro dipendente e assimilati, comprese le pensioni, potrà accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata, resa disponibile in un’apposita area del sito dell’Agenzia delle Entrate:
- se in possesso delle credenziali per l’utilizzo dei servizi
telematici della stessa Agenzia;
- oppure utilizzando le credenziali dispositive rilasciate
dall’INPS.
In alternativa, sarà possibile accedere alla dichiarazione
precompilata conferendo un’apposita delega ad un soggetto
che presta assistenza fiscale (professionista abilitato, CAF o
sostituto d’imposta). Tali soggetti devono:
- acquisire le deleghe unitamente alla copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo o elettronico;
- conservare le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei
documenti di identità dei deleganti;
- individuare uno o più responsabili per la gestione delle
suddette deleghe;
- numerare progressivamente le deleghe e annotarle giornalmente in un apposito registro cronologico, con
l’indicazione del numero progressivo e della data della
delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del
contribuente delegante, nonché degli estremi del relativo
documento di identità.
I soggetti delegati riceveranno in via telematica dall’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni precompilate degli assistiti a seguito di un’apposita richiesta contenente:
- l’elenco dei codici fiscali di tali contribuenti;
- l’indicazione di alcuni dati relativi alla delega ricevuta,
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015
nonché di alcune informazioni desunte dalla dichiarazione
relativa all’anno d’imposta precedente.
In particolare, dovranno essere indicati:
- il codice fiscale del soggetto richiedente (professionista
abilitato, CAF o sostituto d’imposta);
- il codice fiscale del contribuente;
- il reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello
730-3) o dal quadro RN del modello UNICO PF;
- l’importo esposto al rigo “differenza” nella dichiarazione
dei redditi relativa all’anno precedente, risultante dal modello 730-3 o dal quadro RN del modello UNICO PF;
- il numero e la data della delega;
- la tipologia e il numero del documento di identità del contribuente delegante.
Per le richieste di assistenza non programmate, 730 in
tempo reale
Inoltre, al fine di poter gestire eventuali richieste di assistenza fiscale non programmate, i professionisti e i CAF potranno effettuare, previa acquisizione della delega, la richiesta di
una singola dichiarazione precompilata, previo inserimento
delle proprie credenziali Entratel rilasciate dall’Agenzia,
nonché dei medesimi dati del contribuente sopra elencati; in
tal caso, la dichiarazione sarà resa disponibile in tempo reale via web.
L’accesso alle dichiarazioni dovrà essere preceduto dalla digitazione di un codice di sicurezza.
Professionisti, CAF e sostituti d’imposta:
- potranno visualizzare esclusivamente le dichiarazioni precompilate richieste;
- dovranno trattare solo dati pertinenti e non eccedenti con
gli incarichi da svolgere e non dovranno divulgare o cedere a terzi le informazioni acquisite.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, dovrà:
- garantire la cifratura dei dati;
- tracciare gli accessi all’Anagrafe tributaria da parte di ciascun professionista abilitato, CAF o sostituto d’imposta;
- predisporre strumenti di monitoraggio e analisi periodica
degli accessi ai sistemi telematici, attivando specifici alert
che individuino comportamenti anomali o a rischio;
- effettuare verifiche periodiche sull’idoneità delle misure di
sicurezza adottate.
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ancora
L’Agenzia delle Entrate, oltre a svolgere controlli sull’accesso alle dichiarazioni precompilate, potrà richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso ai 730.
Il contribuente avrà il diritto di visualizzare l’elenco dei
soggetti ai quali la sua dichiarazione precompilata è stata
messa a disposizione.
È stato infine previsto un limite temporale, fissato al 10 novembre, oltre il quale non sarà più possibile richiedere via
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015
web o tramite file la dichiarazione. Entro tale termine, infatti, devono essere presentati gli eventuali modelli 730 rettificativi o integrativi.
Il Garante non si è però pronunciato sulla segnalazione della Fondazione Commercialisti Italiani relativa all’invio
all’Agenzia delle Entrate delle informazioni riguardanti le
spese mediche, che rientreranno nella dichiarazione precompilata del prossimo anno, con i conseguenti trattamenti di
dati sensibili attinenti alla salute.
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ancora
LAVORO & PREVIDENZA
“Operativi” i contratti a tutele crescenti e le
nuove regole sui licenziamenti
Ieri il CdM ha approvato definitivamente i primi due decreti attuativi del Jobs Act,
riguardanti tale tipo di contratto e gli ammortizzatori sociali
/ Francesca TOSCO
Approvati in via definitiva, nel corso del Consiglio dei Ministri di ieri, 20 gennaio 2015, i primi due decreti legislativi attuativi del “Jobs Act” (la L. 183/2014): quello in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti e quello sugli ammortizzatori sociali in caso di
disoccupazione involontaria, destinati ad entrare in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
Sono, invece, stati approvati in via preliminare gli schemi
di DLgs. su tipologie contrattuali e conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro (si veda “Verso l’abolizione dei contratti
di collaborazione a progetto” di oggi).
Il primo provvedimento approvato definitivamente mantiene,
anche dopo il passaggio parlamentare, l’impianto originario, risalente al testo licenziato dal CdM del 24 dicembre
2014 (si veda “Nei nuovi contratti a tutele crescenti cambia
la disciplina dei licenziamenti” del 29 dicembre 2014) e rimaneggiato all’inizio di gennaio.
L’obiettivo è quello di favorire il ricorso al lavoro subordinato a tempo indeterminato – già incentivato economicamente – anche con la modifica delle regole sui licenziamenti.
La tutela reintegratoria tanto temuta dai datori di lavoro
viene dunque mantenuta:
- per tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni, in
caso di licenziamento discriminatorio, nullo o intimato
oralmente;
- nelle aziende di maggiori dimensioni (in possesso dei requisiti dimensionali di cui all’art. 18 della L. 300/1970), anche nell’ipotesi di licenziamento disciplinare intimato per
una condotta rivelatasi insussistente nella sua “materialità
fattuale”, senza che l’accertamento giudiziale possa
riguardare l’eventuale sproporzione tra licenziamento e
sanzione.
In tutte le altre ipotesi di illegittimità del licenziamento disciplinare e per tutte le ipotesi di licenziamento per motivi
economici, è, invece, prevista una tutela esclusivamente
economica, mediante la corresponsione di un indennizzo
economico “crescente” in relazione all’aumentare
dell’anzianità di servizio del lavoratore.
Restano invariati gli importi delle indennità, variabili in
relazione alle dimensioni aziendali con un tetto massimo di 6
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015
o 24 mensilità, considerati dalla Relazione illustrativa un
“punto di equilibrio tra la giusta tutela del lavoratore licenziato illegittimamente e la sostenibilità dei costi attesi per
l’impresa, “tale da non pregiudicare la propensione all’assunzione con contratto a tempo indeterminato”. Recependo
le osservazioni sul punto della Commissione XI del Senato,
si precisa che detti importi devo essere parametrati non più
alla “retribuzione globale di fatto”, bensì all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Resta ferma anche la norma sulla conciliazione, volta ad introdurre un innovativo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie sul licenziamento, incentivato attraverso la totale esenzione fiscale, oltre che contributiva,
dell’indennità (non inferiore a due e non superiore a 18 mensilità) offerta dal datore. Rispetto al testo iniziale, si precisa
che, in tale sede, le parti possono trattare anche altre controversie inerenti al rapporto di lavoro: le somme pattuite a
chiusura di queste altre pendenze sono, però, soggette al regime fiscale ordinario.
Le osservazioni della Commissione XI del Senato vengono,
poi, recepite con riguardo alla definizione dei lavoratori destinatari del nuovo DLgs., individuati – non più soltanto nei
lavoratori assunti come operai, impiegati e quadri a tempo
indeterminato dalla data della sua entrata in vigore e nei lavoratori, assunti anche prima di tale data, da aziende che,
successivamente alla medesima, superino i 15 dipendenti in
virtù di nuovi contratti a tempo indeterminato – bensì anche
nei lavoratori che, dopo l’entrata in vigore del decreto, siano oggetto di un provvedimento di conversione di un contratto a termine o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Nulla cambia, invece, per i licenziamenti collettivi illegittimi, sanzionati con la reintegrazione del lavoratore solo se
intimati in forma orale, e, per il resto, trattandosi di licenziamenti di natura economica, soggetti al rimedio generale
dell’indennizzo monetario. La richiesta delle Commissioni
di mantenere la tutela reintegratoria anche per i licenziamenti collettivi intimati in violazione dei criteri di scelta viene,
dunque, respinta: il suo accoglimento avrebbe, infatti, creato un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai licenziamenti individuali.
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ancora
LAVORO & PREVIDENZA
Verso l’abolizione dei contratti di
collaborazione a progetto
Via libera del Governo a un schema di DLgs. che mira a essere un Testo unico per
accorpare e semplificare le tipologie contrattuali
/ Francesca TOSCO
Nel corso della riunione di ieri del Consiglio dei Ministri, oltre all’approvazione definitiva dei primi due decreti attuativi
del Jobs Act, sono stati oggetto di un’approvazione preliminare lo schema di DLgs. che – sempre in attuazione delle
deleghe contenute nella L. 183/2014 – recano la definizione
di un “testo organico semplificato delle tipologie contrattuali” e la revisione della disciplina delle mansioni, nonché
disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro.
Lo schema di DLgs. sui contratti di lavoro mira ad essere un
vero e proprio Testo Unico, diretto ad accorpare e semplificare la disciplina legislativa delle tipologie contrattuali, con
contestuale abrogazione della complessa e frammentaria
normativa attualmente vigente.
Il provvedimento, composto da 55 articoli (di cui l’ultimo
recante la riscrittura dell’art. 2113 c.c. in materia di mansioni), si apre con la regolamentazione, nel Titolo I, del lavoro
subordinato. Dopo l’enunciazione del principio secondo cui
il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato –
e a “tutele crescenti” – costituisce la “forma comune” del
rapporto di lavoro, si passa alla disciplina del lavoro a tempo parziale, del lavoro intermittente, del lavoro a tempo
determinato (con il mantenimento degli attuali limiti quantitativi e di durata massima di 36 mesi, comprensiva di un
massimo di 5 proroghe), della somministrazione di lavoro
(con l’annullamento delle causali anche per quella a tempo
indeterminato, per la quale viene però introdotto un limite
quantitativo) e dell’apprendistato (con misure dirette a promuovere, in particolare, l’apprendistato di primo e di terzo
livello). Viene abrogato il lavoro ripartito.
Il Titolo II ha, invece, ad oggetto la “riconduzione al lavoro
subordinato”, realizzata attraverso la “rottamazione” delle
collaborazioni a progetto e il superamento dei contratti
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015
associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Questi ultimi sono, infatti, salvi fino alla loro cessazione. Dopodiché, l’associato potrà apportare esclusivamente capitale.
Quanto alle co.co.pro., si dispone che, dall’entrata in vigore del DLgs. in esame, gli artt. da 61 a 69-bis del DLgs.
276/2003 non potranno più essere utilizzati per la stipulazione di nuovi contratti a progetto, ma rimarranno in vigore
solo per regolare quelli già in atto, fino alla loro scadenza.
Estinzione degli illeciti per i datori che stabilizzano entro
il 31 dicembre
In ogni caso, comunque, a partire dal 1° gennaio 2016, detti
rapporti – ove si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo ed
etero-organizzate dal committente – saranno trasformati in
rapporti di lavoro subordinato.
Sono fatte salve solo le collaborazioni regolamentate da
contratti collettivi e quelle rese da amministratori o sindaci o
prestate nell’esercizio di professioni intellettuali “protette”.
I datori di lavoro che, entro il 31 dicembre 2015, stabilizzino collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto,
o persone titolari di partita IVA mediante assunzione con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si
assicureranno, a determinate condizioni, dell’estinzione degli illeciti in materia di obblighi contributivi, assicurativi e
fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di
lavoro.
Il Titolo III è, infine, dedicato al lavoro accessorio, con l’innalzamento a 7.000 euro del limite economico generale di
utilizzo e, ai fini della tracciabilità, l’introduzione di un obbligo di comunicazione preventiva analogo a quello
previsto per il lavoro a chiamata.
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ancora
FISCO
Reverse charge, la fattura “italiana” del non
residente è irrilevante
L’acquirente italiano deve richiedere quella emessa direttamente dalla partita IVA del
Paese in cui il fornitore è stabilito o emettere autofattura
/ Barbara ROSSI e Fabio Tullio COALOA
Il documento emesso, senza IVA ex art. 17, comma 2 del
DPR n. 633/72, esclusivamente con la partita IVA del rappresentante fiscale di un soggetto passivo residente nella
Ue o fuori dalla Ue per una cessione di beni presenti nel territorio nazionale nei confronti di un soggetto passivo residente in Italia, si deve considerare come “non rilevante come fattura ai fini IVA”. Al suo posto, l’acquirente italiano
deve richiedere la fattura emessa direttamente dalla partita IVA del Paese in cui il fornitore non residente è stabilito
ai fini IVA o procedere all’emissione di un’autofattura per
regolarizzare l’operazione. È quanto ha precisato l’Agenzia
delle Entrate con la risoluzione n. 21 pubblicata ieri.
Tali conclusioni si basano sull’analisi delle disposizioni introdotte, a partire dal 1° gennaio 2013, dalla L. n. 228/2012
(c.d. legge di stabilità 2013), che ha implementato la Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione e ha modificato, tra l’altro, il richiamato art. 17 del DPR n. 633/72. In base a detta disposizione, in relazione al c.d. reverse charge
“obbligatorio” previsto per le operazioni effettuate da soggetti non residenti non stabiliti nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, l’applicazione dell’imposta da
parte del cessionario/committente nazionale dovrà avvenire:
- mediante integrazione della fattura emessa dal
fornitore/prestatore Ue (dalla posizione IVA estera), secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del DL n. 33/1993, per
tutti gli acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti in
Italia, effettuate da soggetti passivi comunitari;
- mediante emissione dell’autofattura per l’acquisto di beni
o servizi territorialmente rilevanti in Italia da fornitori
stabiliti in Paesi extra-Ue.
Tale chiarimento va letto tenendo presente uno dei principi
ispiratori della direttiva 2010/45/UE sulla fatturazione, che
è quello di garantire la certezza del diritto, definendo chiaramente lo Stato membro le cui norme di fatturazione vanno
applicate. È stato in tal senso introdotto l’art. 219-bis della
Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui la fattura in via generale va emessa in base alle norme dello Stato membro in cui
la cessione si considera effettuata. Tuttavia, ove il fornitore
non sia stabilito nello Stato membro in cui l’operazione è
territorialmente rilevante, la fattura potrà essere emessa in
base alle norme dello Stato membro di stabilimento del
fornitore nell’ipotesi in cui il cessionario/committente sia il
debitore d’imposta (coerentemente è stato modificato l’art.
21, comma 6-bis, lett a) del DPR 633/72), per le
corrispondenti operazioni effettuate da soggetti nazionali nei
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015
confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altro Stato
Ue).
In merito al caso della fattura emessa dal rappresentante
fiscale del soggetto non residente, recante la sola partita
IVA italiana dello stesso, l’Agenzia – come peraltro sottolinea la stessa ris. n. 21 – si era già espressa con la risoluzione n. 89/2010, affermando, da un lato, che il secondo comma dell’art. 17, esclude che il cedente/prestatore non residente sia tenuto all’emissione della fattura tramite il numero identificativo italiano, ma consentendo, dall’altro, che,
in relazione ad una cessione interna, il rappresentante fiscale
di un soggetto estero possa, per proprie esigenze, emettere
nei confronti del cliente residente un documento non rilevante ai fini dell’IVA, con l’indicazione che il debitore
d’imposta è il cessionario/committente residente.
Da oggi, tuttavia, gli acquirenti soggetti passivi stabiliti in
Italia, in caso di acquisti, da fornitori non residenti ma ivi
registrati, di beni presenti nel territorio nazionale, dovranno
pretendere da questi ultimi l’emissione di una fattura dalla
partita IVA estera, per poter correttamente adempiere agli
obblighi di integrazione e registrazione previsti dal secondo
comma dell’art. 17 del DPR n. 633/72 e dall’art. 46 del DL
n. 331/93. L’eventuale “documento” che venga comunque
emesso dal suo rappresentante fiscale in Italia (in applicazione della ris. 89/2010), non rileva (più) ai fini IVA e non potrà, dunque, essere integrato e registrato dall’acquirente
nazionale.
E, a questo punto, se la fattura “estera”, nonostante le richieste, non arriva entro il secondo mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione, l’acquirente nazionale dovrà
procedere (ex artt. 46, comma 5, e 47, comma 1, del DL n.
331/93) con l’emissione di un’autofattura entro il giorno 15
del terzo mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione ed annotarla entro il termine di emissione e
con riferimento al mese precedente.
Ancorché non precisato, si ritengono peraltro pienamente
legittimi i comportamenti ad oggi adottati in conformità
della ris. 89/2010 (con applicazione del regime dell’inversione contabile utilizzando il documento emesso dalla posizione IVA italiana) e si evidenzia, altresì, che si dovrà comunque tenere debitamente conto delle difficoltà operative e
pratiche che i contribuenti (sia i fornitori esteri che i
committenti/cessionari nazionali) dovranno affrontare per
potersi adeguare alla procedura descritta.
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PROFESSIONI
Srl semplificate con scrittura privata
Il disegno di legge per il mercato e la concorrenza consente di non ricorrere all’atto
pubblico
/ REDAZIONE
Il Consiglio dei Ministri di ieri su proposta del Ministro per
lo Sviluppo economico, Federica Guidi, ha approvato un disegno di legge che introduce alcune disposizioni in materia
di concorrenza.
Tra i settori toccati dallo schema normativo, oltre ad energia,
banche ed assicurazioni vi è anche quello delle professioni.
L’intervento si è concentrato soprattutto sulla professione
notarile e quella forense.
Con riferimento ai notai, come spiega il comunicato stampa
diramato ieri sera da Palazzo Chigi, le norme sulla pubblicità vengono allineate a quanto previsto per le altre
professioni, viene allargato il bacino di competenza (dal
distretto di Corte d’Appello a tutto il territorio regionale) e si
elimina la garanzia di un reddito minimo di 50 mila euro.
Di un certo rilievo appare la disposizione contenuta nell’art.
34 dello schema di decreto che prevede una disciplina speciale per i trasferimenti di immobili ad uso non abitativo di
valore catastale inferiore ai 100.000 euro. In questi casi si
esclude l’atto pubblico, consentendo l’autenticazione “gratuita, salvo spese” da parte di avvocati abilitati al patrocinio da almeno 5 anni, a condizione che siano muniti di polizza assicurativa almeno pari al valore del bene dichiarato
nell’atto.
L’art. 35 dello schema di decreto interviene anche sulle srl
semplificate, prevedendo che l’atto costitutivo possa essere
redatto anche per scrittura privata e non solo per atto pub-
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015
blico.
Se l’atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori devono entro 20 giorni depositarlo per la sua iscrizione al registro imprese, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni richieste dalle leggi speciali
per la costituzione della società, in relazione al suo
particolare oggetto.
Viene infine ampliato il novero di atti che possono essere firmati con modalità digitali in alternativa alla scrittura privata o all’atto pubblico. Fra questi anche i contratti aventi ad
oggetto il trasferimento di quote di srl che, oltre alle
modalità in vigore, potranno essere firmati digitalmente dalle
parti del contratto.
Con riferimento agli avvocati, c’è da sottolineare che viene
modificato l’art. 13 comma 5 della L. 247/2012 in base al
quale il professionista “a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso
professionale”. Vengono abrogate le parole “a richiesta”,
introducendo per gli avvocati una disciplina più gravosa rispetto alle altre professioni che in base all’art. 9 comma 4
terzo periodo del DL 1/2012 devono comunicare al cliente
un preventivo di massima, ma non necessariamente in
forma scritta.
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FISCO
Semplificato il contenuto degli INTRASTAT
servizi
Pubblicata la determinazione che modifica le istruzioni per l’uso e la compilazione
degli elenchi sulla base di quanto disposto dal DLgs. 175/2014
/ Barbara ROSSI e Caterina BESIO
Con la determinazione n. 18978 del 19 febbraio, adottata dal
Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate (e d’intesa
con l’Istituto Nazionale di Statistica) e pubblicata ieri, è stato sostituito l’Allegato XI alla determinazione n. 22778 del
22 febbraio 2010, relativo alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli
acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e
ricevuti.
La modifica in esame era attesa, come previsto ai sensi della
previsione dell’art. 23 del DLgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni), che ha disposto l’emanazione, entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del decreto stesso, di un provvedimento che apportasse modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi intracomunitarie c.d. “generiche”.
Come ricordato dalla circolare n. 31 del 30 dicembre 2014,
le modifiche in oggetto sono intese alla semplificazione del
contenuto informativo delle sezioni dei modelli Intrastat,
relative alle prestazioni di servizi rese o ricevute, al fine di
un maggior adeguamento agli standard degli altri Paesi
europei.
Per tali operazioni, ai sensi del citato decreto n. 175/2014,
viene richiesto ai soggetti che presentano gli elenchi, con cadenza mensile o trimestrale, di comunicare solamente:
- numero di identificazione delle controparti;
- valore totale delle transazioni;
- codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
- Paese di pagamento.
Si osserva che, con la determinazione in esame, non sono
stati approvati nuovi modelli per la comunicazione delle informazioni relative ai servizi intracomunitari, ma solo le
nuove istruzioni per la compilazione degli stessi.
A questo proposito, le istruzioni per compilazione dei modelli INTRA 1-quater e quinquies e INTRA 2-quater e quinquies sono state modificate per indicare i dati richiesti dai
contribuenti mensili e trimestrali (che dovranno compilare le stesse colonne – e non più tutte le colonne del modello),
e i dati la cui indicazione risulta solo facoltativa per gli
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015
elenchi con periodo di riferimento decorrente dall’anno
2015.
Ove il contribuente riporti le sole indicazioni richieste dal
decreto semplificazioni, le informazioni potranno essere aggregate riepilogando in ciascuna riga di dettaglio gli importi di tutti i servizi resi o ricevuti che presentino le stesse caratteristiche (stesso codice identificativo della controparte,
codice servizio e Paese di pagamento).
Possibile riportare facoltativamente anche le indicazioni
non più richieste
Essendo, comunque, rimasto immutato il modello, i contribuenti potrebbero continuare a indicare facoltativamente,
anche per periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio
2015, le informazioni relative a numero e data fattura, modalità di erogazione e incasso.
Come stabilito dall’art. 2 della determinazione in esame, la
stessa trova applicazione con riferimento agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2015.
Poiché, come indicato, è fatta salva la possibilità, per i contribuenti, di riportare facoltativamente anche le indicazioni
non più richieste ai sensi del DLgs. n. 175/2014, dovrebbero
considerarsi validamente presentati i modelli già trasmessi dagli operatori che, nell’imminenza della scadenza (mercoledì 25 febbraio) per la presentazione dei modelli con cadenza mensile, abbiano già provveduto all’invio.
Si osserva, infine, che le istruzioni, come sostituite dalla determinazione in esame, hanno recepito una precisazione relativamente alla compilazione delle sezioni di rettifica delle
operazioni relative a periodi precedenti.
Le istruzioni dei modelli ter precisano adesso, infatti, che tali modelli non possono essere utilizzati per integrare elenchi riferiti a periodi precedenti, con l’indicazione di operazioni riferite a controparti diverse da quelle già indicate.
Ove sorgesse la necessità di segnalare movimenti relativi a
fornitori o acquirenti non precedentemente comunicati, si
dovrà procedere con la presentazione di modelli INTRA bis.
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FISCO
Per il bonus investimenti, imprese
necostituite con sindacato antielusivo
Lo precisa l’Agenzia delle Entrate, posto che l’agevolazione risulta particolarmente
vantaggiosa per tali soggetti
/ Pamela ALBERTI
Nell’ambito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/2015 con riferimento al credito
d’imposta per nuovi investimenti strumentali di cui all’art.
18 del DL n. 91/2014 (si veda anche “Bonus beni sturmentali, limite di 10.000 euro su ogni progetto di investimento”
del 20 febbraio), particolari indicazioni sono state fornite anche sugli investimenti realizzati dalle imprese di recente o
nuova costituzione, per le quali l’agevolazione risulta particolarmente vantaggiosa (si veda anche “Bonus investimenti
anche per le imprese neocostituite” del 7 luglio 2014).
L’agevolazione spetta, infatti, anche alle imprese che al 25
giugno 2014 (data di entrata in vigore del DL) hanno iniziato l’attività da meno di cinque periodi d’imposta e ai soggetti che intraprendono l’attività durante il periodo di vigenza
della misura agevolativa (25 giugno 2014-30 giugno 2015).
Con riferimento al calcolo della media, per i soggetti che
hanno iniziato l’attività da meno di cinque periodi d’imposta, occorre fare riferimento al volume degli investimenti
effettuati in tutti i periodi d’imposta precedenti a quello di
effettuazione degli investimenti agevolati, con esclusione del
valore più alto.
Si consideri, a mero titolo esemplificativo, un’impresa in attività dal 2013, che sostiene investimenti agevolabili per
130.000 euro nel 2014 e investimenti nel periodo precedente
pari a 100.000. Considerando che, ai fini del calcolo della
media, l’impresa può escludere il periodo d’imposta in cui
l’investimento è stato maggiore, possono essere esclusi gli
investimenti effettuati nel 2013 (100.000), con conseguente
media pari a zero. Pertanto, l’investimento agevolabile è
pari all’intero investimento realizzato (130.000) e il credito
d’imposta maturato sarà pari a 19.500 euro (15% di
130.000).
Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014,
per espressa previsione normativa, il credito d’imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti
realizzati in ciascun periodo d’imposta.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrata ha chiarito che in relazione al primo periodo agevolato tali soggetti, in quanto neo-
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015
costituti, non avranno effettuato investimenti negli esercizi
precedenti e pertanto l’agevolazione sarà calcolata sul valore complessivo degli investimenti realizzati.
In relazione al secondo periodo d’imposta, in virtù della regola di esclusione del valore più elevato, non dovrà effettuarsi alcun raffronto con l’ammontare degli investimenti
eventualmente realizzati nel primo periodo di attività.
Pertanto, un soggetto “solare” costituitosi successivamente
al 25 giugno 2014 potrà beneficiare del credito d’imposta
per lo stesso 2014 con riferimento all’intero volume degli investimenti realizzati, considerato che non esistono valori di
confronto. Lo stesso soggetto, per gli investimenti effettuati
nel 2015 (fino al 30 giugno 2015), potrà beneficiare
dell’agevolazione con riferimento all’intero volume degli investimenti realizzati, poiché l’unico valore di confronto
(2014) non va preso in considerazione grazie alla facoltà di
escludere dalla media il periodo in cui l’investimento è stato
maggiore.
A titolo esemplificativo, si consideri un’impresa costituita
successivamente al 25 giugno 2014 che chiude il primo esercizio al 31 dicembre 2014 e sostiene nello stesso anno investimenti agevolabili pari a 130.000 euro.
In tal caso, non essendoci investimenti pregressi su cui calcolare la media, il valore dell’investimento incrementale è
pari all’intero investimento effettuato nel 2014 (130.000) e il
credito d’imposta è pari a 19.500 euro (15% di 130.000),
fruibile in tre quote annuali di pari importo (6.500), ciascuna a partire dal 1° gennaio degli anni 2016, 2017 e 2018.
La ratio è quella di evitare indebiti vantaggi fiscali
Al fine di evitare comportamenti elusivi che tradirebbero lo
spirito della norma, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare
in commento, precisa che per le imprese costituite dopo il
25 giugno 2014 – anche a seguito di operazioni riorganizzazione aziendale – resta impregiudicato il potere di sindacato dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare la
realizzazione di eventuali vantaggi fiscali indebiti.
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PROFESSIONI
Tirocinanti con contratto di apprendistato
Il progetto, varato dalla Regione Marche, consente di assumere i praticanti fino al
superamento dell’esame di abilitazione professionale
/ Savino GALLO
Tirocinanti con un contratto di apprendistato di alta formazione, non fino alla scadenza dei canonici 18 mesi, bensì
fino al superamento dell’esame di abilitazione professionale.
È l’idea adottata dalla Regione Marche per favorire l’occupazione giovanile anche all’interno del comparto delle professioni ordinistiche. Nelle scorse settimane, infatti, la Giunta regionale ha approvato uno schema di accordo con la sezione territoriale di Confprofessioni che, appunto, permette
ai giovani tra i 18 e i 29 anni, nonché a coloro i quali hanno
già iniziato il tirocinio presso uno studio professionale, di essere assunti con contratto di apprendistato, da un minimo di
sei ad un massimo di 36 mesi.
Un incentivo non di poco conto per i giovani che intendono
intraprendere la carriera professionale, i quali, anziché essere costretti a lavorare senza alcun tipo di compenso (o, al
massimo, con un piccolo rimborso spese), potranno avere un
contratto di lavoro ed una retribuzione vera e propria,
calcolata secondo le disposizioni del Testo Unico
dell’apprendistato e del CCNL degli studi professionali.
In più, per la durata del contratto, gli apprendisti maturerebbero anche i contributi previdenziali, che, dopo l’abilitazione professionale e l’iscrizione alla Cassa di categoria,
verrebbero riconosciuti tramite il meccanismo della totalizzazione.
Vantaggi anche per i datori di lavoro che decidessero di assumere i tirocinanti con questa formula. I titolari degli studi
professionali, infatti, avranno la possibilità di svolgere il ruolo di tutor aziendale ed ottenere sia la concessione di finanziamenti (sotto forma di voucher) per il Tutoraggio didattico
individuale, partecipando ad un bando regionale, sia risorse
finanziarie nazionali che il Ministero del Lavoro mette
annualmente a disposizione delle Regioni.
Ovviamente, ci sarebbero comunque dei costi, anche perché
il finanziamento (la cui entità verrà definita annualmente in
base alla quantità di risorse ed al numero di contratti stipulati) non potrà coprire l’intero compenso corrisposto al giova-
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 21 FEBBRAIO 2015
ne apprendista/tirocinante. Un elemento che lascia qualche
dubbio sulla possibilità di effettiva riuscita dell’iniziativa,
quantomeno in termini di grandi numeri, ma non a Stefano
Coppola, Presidente dell’ODCEC di Ancona e tra i
principali sostenitori del protocollo d’intesa tra
Confprofessioni e Regione Marche.
“Io credo – spiega Coppola – che questo progetto possa funzionare, perché, oltre ai finanziamenti, i titolari degli studi
professionali potranno anche usufruire dell’esenzione dal
versamento dei contributi previdenziali (che, però, come
detto, verranno comunque riconosciuti agli apprendisti, ndr).
In più, attraverso il contratto di apprendistato, si riuscirebbe
anche a risolvere il delicato problema dell’inquadramento
dei giovani nel lasso di tempo che va tra la fine del tirocinio e il superamento dell’esame di abilitazione professionale. In quella fase, infatti, il giovane non ha una copertura
contrattuale e, in caso di ispezione, ci potrebbe essere una
contestazione”.
Il progetto, aperto in questa prima fase di sperimentazione
solo ai tirocinanti presso gli studi di commercialisti (secondo l’informativa 23/2011 del CNDCEC, è ammissibile lo
svolgimento del tirocinio nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente) e consulenti del lavoro, ha ricevuto il plauso
anche dei vertici nazionali di categoria, da Giorgio Luchetta, Consigliere con delega alla formazione, al Presidente Gerardo Longobardi: “Per la prima volta in Italia – afferma il
numero uno dei commercialisti – sarà possibile svolgere il tirocinio attraverso percorsi di apprendistato che non si concluderanno al termine del praticantato obbligatorio, ma continueranno fino all’espletamento dell’esame di Stato. Il nostro auspicio è che il progetto possa essere esteso all’intero
territorio nazionale, per permettere ai tanti giovani che lo
desiderano di accedere alle professioni ordinistiche e per
dare ai titolari degli studi professionali la possibilità di
accogliere i tirocinanti grazie a voucher e fondi regionali e
nazionali”.
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LAVORO & PREVIDENZA
Rivalutati i valori ISEE per ANF e assegno di
maternità dal Comune
L’INPS rende noto i valori delle soglie applicabili per le domande riferite al 2014, ma
presentate dopo il 1° gennaio 2015
/ Luca MAMONE
Con la circ. 48 di ieri, 20 febbraio 2015, l’INPS ha pubblicato gli importi delle prestazioni sociali e i nuovi limiti di reddito ai fini ISEE applicabili per le domande riferite al 2014
– ma presentate successivamente al 1° gennaio 2015 – relative all’Assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli
minorenni (ANF) ex art. 65 della L 448/98 e l’Assegno di
maternità concesso dal Comune ai sensi dell’art. 74 del
DLgs. 151/2001. Inoltre, nella circolare in argomento si precisa che tali soglie ISEE, sono state rivalutate sulla base
della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati nel 2013, rilevato nella
misura dell’1,1%.
Sul punto,vale la pena di ricordare che con l’art. 5 del DL
201/2011 (c.d. decreto “Salva Italia”) è stata prevista una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’ISEE, in seguito attuata con il DPCM
159/2013. In sintesi, come evidenziato dallo stesso INPS
nella precedente circ. 171/2014, rispetto alla disciplina previgente, non sono state modificate né la definizione né il
metodo di calcolo dell’ISEE quale rapporto tra l’ISE (indicatore della situazione economica) e la scala di equivalenza.
In pratica, la situazione economica viene valutata tenendo
conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio
(valorizzato al 20%) e, attraverso una scala di equivalenza,
della composizione del nucleo familiare sulla base del
numero dei componenti e loro caratteristiche.
Quello che rileva, invece, è la presenza di modalità di calcolo differenziate dell’indicatore con la conseguenza che non
vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una
pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni.
Pluralità di indicatori, calcolati per specifiche situazioni
Si configurano così, oltre ad un ISEE standard o ordinario,
più ISEE in situazioni specifiche, diversi in ragione della
prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche
del richiedente e del suo nucleo (ad esempio, ISEE per
prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, oppure per
l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio
universitario, e così via).
Con la circ. 48/2015, si rendono ora noti i valori rivalutati
che riguardano le domande per l’ANF e assegno di maternità concessi dai Comuni presentate dopo il 1° gennaio 2015,
ma riferite al 2014. Invece, per quanto riguarda le domande
presentate entro il 31 dicembre 2014, occorre far riferimento alle soglie ISE pubblicate nella circ. dell’INPS n. 29 dello scorso anno, ossia: 35.256,85 euro per l’assegno di maternità (per un importo di 338,21 euro per 5 mensilità);
25.384,91 euro per l’ANF (141,02 euro il suo importo).
Tornando alla circ. 48/2015, si precisa che le soglie ISEE rivalutate si applicano esclusivamente per i richiedenti che
presentano la domanda di assegno di maternità dopo il 1°
gennaio 2015 per i figli nati precedentemente a tale data,
nonché per coloro che presentano, sempre nel corso di
quest’anno, la domanda di assegno per il nucleo familiare
con almeno 3 figli minorenni per l’anno 2014.
In pratica, per quanto riguarda l’ANF, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente per il 2014 è pari a
8.538,91 euro (l’importo fissato nel 2013 era di 8.446 euro),
mentre l’importo della prestazione sociale, nella misura intera, è pari a 141,02 euro.
Invece, l’importo dell’assegno mensile di maternità concesso dal Comune, spettante per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel corso
del 2014 è pari a 338,21 euro per 5 mensilità – e quindi a
complessivi 1.691,05 euro – mentre il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente,
sempre per lo stesso periodo, è pari a 16.921,11 euro (l’importo fissato nel 2013 era di 16.737 euro).
Infine, nella circolare in esame l’INPS comunica che le soglie dell’ISEE e gli importi delle prestazioni in oggetto, rivalutati e validi per l’anno 2015, saranno resi noti tramite
apposita circolare.
Direttore Responsabile: Michela DAMASCO
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