DELIBERAZIONE N. 57 COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO PROVINCIA DI CATANIA REGISTRO PROPOSTE N. 57 DEL 17/07/2014 ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE:SINDACO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DOTT. MORABITO CONCETTO PER PROMUOVERE RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA AVVERSO ATTO DI APPELLO ALLA SENTENZA CTP DI CATANIA 673/07/2013 RGR 1892/12 PROMOSSO DAL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A AGENTE DI RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA. L'anno, 2014 addì, 17 del mese di LUGLIO alle ore 16,45 e seguenti, nella Casa Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE con l'intervento dei Sigg.ri: PUGLISI IGNAZIO SINDACO Pres.te MALAPONTI FRANCESCO ASSESSORE Prcs.te ROMEO GIOVANNI POLLICINA ENRICHETTA ASSESSORE Pres.te VALASTRO ANGELO ASSESSORE Pres.te ASSESSORE Pres.te Presiede il Sindaco, Avv.Ignazio Puglisi; Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Bongiorno IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto LA GIUNTA MUNICIPALE - ESAMINATA l'allegata Proposta di Deliberazione inerente all'oggetto; - PRESO e DATO ATTO che la stessa è conforme a quanto previsto dall'alt. 12 L.R. n. 30/2000; - RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; - VISTO L'O.A.EE.LL. Vigente; - CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. APPROVARE, l'allegata proposta di deliberazione, 2. Il presente atto viene trasmesso: 3. Ai Capi Settori; Al Capo gruppo di maggioranza, Aw. Carmela Vasta; Al Capo gruppo di minoranza, Alfìa Catanzaro; All'Ufficio Pubblicazioni; 4. Il presente atto è immediatamente esecutivo, ai sensi di legge; La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscrìtta inerente all'oggetto. COMUNE PIEDIMONTE ETNEO PROVINCIA DI CATANIA SETTORE FINANZIARIO CONTABILE PROPOSTA DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE >/ , tff &ki J2J $? j 2^ OGGETTO: Conferimento incarico Dott. Morabito Concetto per promuovere ricorso in Commissione Tributaria avverso atto di appello alla sentenza CTP di Catania 673/07/2013 RGR 1892/12 promosso dal Concessionario Riscossione Sicilia S.p.A Agente di riscossione per la Provincia di Catania. Premesso: - che in data 17 novembre 2011, prot. 15539, la SERIT SICILIA S.p.A ha trasmesso a questo Ente un comunicazione relativa al mancato pagamento di tasse e tributi vari e relativi accessorii relativamente ad anni pregressi; - che con ricorso in data 16.01.2012 questo ente promuoveva ricorso contro la Riscossione Sicilia S.p.A già Serii Sicilia S.p.A, considerando la iscrizione ipotecaria illegittima in quanto nessun credito era dovuto all'Amministrazione Finanziaria da parte del Comune; - che con sentenza n. 673/07/13 depositata il 30.12.2013 nel giudizio iscritto al n. 1892/2012 R.G. la Commissione Tributaria di Catania accoglieva totalmente il ricorso, dichiarando l'estinzione delle pretese creditorie e annullando l'iscrizione ipotecaria impugnata; che avverso la superiore sentenza la Riscossione Sicilia S.p.A proponeva atto di appello in datal7.06.2014; Consultato il Dott. Concetto Murabito Dott. Commercialista iscritto nel registro dei revisori contabili con studio in Mascali via Circumetnea n. 10 di fiducia dall'Amministrazione Comunale, il quale contattato per le vie brevi ed esaminati gli atti prontamente messi a disposizione dell'Ente rappresenta che vi siano fondati motivi per opporsi al provvedimento, avendo lo stesso già difeso, con esito favorevole, questo Ente davanti alla Commissione Tributaria di Catania nel primo grado di giudizio; Ritenuto quindi che l'Ente debba proporre ricorso alla Commissione Tributaria avverso l'atto di appello in oggetto, costituendosi davanti alla Commissione suddetta nominando a tale scopo il Dott. Commercialista Morabito Concetto; Considerato e/he il Dott. Concetto Morabito si impegna ad applicare nelle parcelle, tariffe non superiori ai minimi tariffari; Considerato che alla luce di quanto sopra specificato è necessario procedere alla difesa delle ragioni dell'Ente; Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile Settore Finanziario Contabile; SI PROPONE per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 1) Di affidare al Dott. Concetto Morabito C.F. MRBCCT70H11Z133B, Via Circumetnea n. 10, Mascali (CT), l'incarico di proporre opposizione all'atto di appello del Concessionario Riscossione Sicilia S.p.A avverso sentenza CTP di Catania 673/07/13RGR 1892/12 conferendogli il più ampio mandato per far valere e tutelare i diritti e le relative ragioni di questo Ente. 2) Di dare atto che II Dott, Concetto Morabito si impegna ad applicare nelle parcelle, tariffe non superiori ai minimi tariffari; 3) di disporre un acconto di € 2.000,00 comprensivo di contributi previdenziali, IVA e spese per contributo unificato imputando la somma al codice 1.03.01.02 del bilancio di previsione esercizio provvisorio 2014, dando atto che si provvedere ad integrare l'impegno dì spesa in corso d'anno conformemente alla pre parcella allegata secondo le disponibilità finanziarie dell'Ente 4) Di dare mandato al Responsabile Settore Finanziario Contabile di procedere al successivo impegno e liquidazione dell'anticipo. 5) Di rendere il presente atto, con votazione separata ed unanime, immediatamente esecutivo ai sensi dell'ari. 134 del Decreto Legislativo 267/2000. COMUNE DI PIEDIMONTEETNEO PROVINCIA DI CATANIA PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Ai sensi dell'art 53 della legge 8.6.1990, n° 142, come recepita con Parti, co.l°, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n° 48, come sostituito dall'art.12, co.l°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n° 30, che testualmente recita: "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragionerìa in ordine alla regolarità contabile". roposta di Deliberazione i softoscritti^sprimono il parere dLcuijal seguente prospetto: OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DOTT. MORABITO CONCETTO PER PROMUOVERE RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA AVVERSO ATTO DI APPELLO ALLA SENTENZA CTP DI CATANIA 673/07/2013 RGR 1892/12 PROMOSSO DAL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE SICILIA S.p.A AGENTE DI RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA PARERE DI REGOLARITÀ > TECNICA Area: Ragioneria Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. Dalla Sede Municipale, 17.07.2014 II Respo S finanziaria PARERE DI REGOLARITÀ ' CONTABILE Servizio: Ragioneria Area: Finanziaria Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole; Dalla Sede Municipale, 17.07.2014 II Respons Sgrò finanziaria Doti. Concetto Morabito Dottore Commercialista - Revisore Contabile Studio: 95014 Giarre (CT) - Corso Messina, 41 i L L: Tei/fax 095-935745 / e-mail : [email protected] / pec : concetto, m ora [email protected] cec.ct.it Abitazione: 95016 Mascali (CT) - Via Circumetnea, 10 Codice Fiscale: MRB CCT 70H11 Z133B Partita IVA: 04822600872 Albo dei Dottori Commercialisti di Catania sez. A. n. 2045 - Iscrizione Registro dei Revisori Contabili n. 153181 (D.M. 25.11.2008} Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Catania al n. 520. Al Signor Sindaco del Comune di Piedimonte Etneo Al Comune di Piedimonte Etneo Ufficio Ragioneria >;^?%raSgroi Oggetto: Atto di Appello del Concessionario Riscossione Sicilia Spa avverso sentenza CTP di Catania 673/07/13 RGR 1892/12 - Ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania e Torino ai sensi dell'alt. 19 D.Lgs 546/92 lettera e-bis) contro la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, notificata al Comune di Piedimonte Etneo in data 17.11.2011, n. 29376201100106548 in relazione alle cartelle esattoriali il cui ente impostore è l'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Catania); importo atto impugnato €531.992,05 Incarico conferito con delibera di Giunta n. 2 del 16.01.2012; Notifica in data 26.06.2014 atto di appello alla sentenza. In relazione al ricorso contro l'avvenuta iscrizione ipotecaria, notificata al Comune di Piedimonte Etneo in data 17.11.2011, n. 29376201100106548 in relazione alle cartelle esattoriali il cui ente impositore è l'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Catania) per l'importo di €531.992,05 che ha assunto il n. di RGR 1892/12 (1A iscrizione ipotecaria) si informa Codesto spettabile ente che in data 26.06.2014 è stato notificato atto di appello, che in copia si allega, da parte del concessionario per la riscossione avverso la sentenza favorevole all'Ente ottenuta in primo grado. Nel rappresentare che il termine di 60gg per la costituzione in giudizio ex artt. 54 e 23 del D.Lgs 546/92 andrà a scadere il 25.08.2014, si rimane in attesa delle determinazioni che Codesto Ente vorrà assumere in particolar modo in merito all'indispensabile delibera di incarico per assumere la difesa dell'Ente e relativo compenso professionale per il quale si allega bozza nota spese. Distinti saluti. Giarre, 07 luglio 2014 CONCETTO MORABITO Dottore Commetxtaìista C.so Messina, 41-95014 GIARRE (CT) C. W.i MRRtìrA-l7OHVJ Z133B ?60 087 2 Studio Legale Gitto <£,le XX Settembre, 28 - Catania Tei. 09S 315475 P, IVA 04632460871 ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CATANIA^ SEZ. DISTACCATA DI APPELLO PRINCIPALE Oggetto : Appello avverso la sentenza n. 673/07/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sez. 7A, pronunciata in data 24/05/2013 depositata il 30/12/2013 all'impugnazione (all.l), ad oggi non notificata, riferita della iscrizione ipotecaria n. 29376201100106548, nonché dei ruoli ad essa riferiti — relativi a tributi vari — nei confronti del Comune di Piedimonte Etneo (Cod. Fise. 00671800878), Via V. Emanuele II n. 34, rappresentato e difeso dal Dott. Morabito Concerto (C.F. MRBCCT70H11Z133B) con studio professionale sito in Giarre (CT), Corso Messina n. 41 e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Catania, Direzione Prov.le di Catania in persona del Direttore p.t. e dell'Agenzia delle Entrate di Torino, Direzione Prov.le di Torino, Ufficio Torino 1, in persona del Direttore p.t.; La Riscossione Sicilia S.p.a. già Serit Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione per le Provincia di Catania (C.F. 00833920150 e P.Iva 04739330829), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Aw. Lucia Di Salvo, giusta i poteri attribuiti dal C.d.A. con .delibera del 20 maggio 2013, rappresentata e difesa dalPaw. Marco A. Gitto (Cod. Fise. : GTT MCN 74A26C351B) (Indirizzo posta elettronica : [email protected] - fax 095/2501196) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Catania, V.le XX Settembre n. 28, giusta procura in calce al presente atto d'appello; PREMESSE Con ricorso promosso in data 16/01/2012 contro la Riscossione Sicilia Spa, già Serit Sicilia S.p.A, il Comune di Piedimonte Etneo (CT), adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, riferendo che, con comunicazione n. 293 76201100106548 notificata in data 17/11/2011, la Riscossione Sicilia S.p.A. già Serit Sicilia S.p.A, aveva provveduto a comunicargli l'esistenza dì una iscrizione ipotecaria in suo danno, riferita al mancato pagamento di numerose cartelle di pagamento, per complessivi euro 531.992,05. Precisava il ricorrente che - in relazione alle cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate - la comunicazione di iscrizione ipotecaria era illegittima in quanto nessun credito era dovuto all'Amministrazione Finanziaria da parte del Comune. Precisava, ancora, il ricorrente che — relativamente al credito portato dalle cartelle nn 293 2001 009 6890616 - 293 2001 010 00479204 - 293 2001 0100479305 - 293 2001 012 1739105 - 293 2001 012 28583905 - 293 2001 -01-4--742-7523-—FAgente della Riscossione era decaduto dal potere di riscuotere per intervenuta prescrizione decennale del credito ex art 2946 c.c.; Sempre in relazione alle predette cartelle, il ricorrente, lamentava l'omessa notifica delle stesse ed, in ogni caso, eccepiva l'intervenuto pagamento. A Anche con riferimento alle restanti cartelle, il ricorrente eccepiva l'omessa notifica e la non debenza della relativa pretesa di credito. Per tali motivi, il Comune di Piedimonte Etneo concludeva, richiedendo l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, per la parte del credito riguardante l'Agenzia delle Entrate (cfr pag 18 ricorso introduttivo), e dei ruoli esattoriali ivi indicati. Si costituivano la Riscossione Sicilia S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate assumendo la legittimità dei rispettivi operati. Con sentenza n 673/07/13, depositata il 30/12/2013 nel giudizio iscritto al n. 1892/2012 R. G, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, accoglieva totalmente il ricorso, dichiarando l'estinzione delle pretese creditorie e annullando l'iscrizione ipotecaria impugnata, onerando l'Agente della Riscossione di procedere a proprie cure e spese alla relativa cancellazione, compensando le spese di lite. Tanto premesso, la Riscossione Sicilia Spa avverso la suddetta sentenza, propone appello principale ai sensi dell'ari 53 e ss D.lgs 546/1992 per i seguenti motivi di: DIRITTO 1) Violazione e falsa applicazione artt. 19 e 21 del D.lgs 31/12/1992 n.546 Diversamente da come statuito nel precedente grado di giudizio dalla C.T.P. di Catania che ha dichiarato l'estinzione della pretesa creditoria, ' ••'' \ i l'Agente della Riscossione ha correttamente e legittimamente svolto l'azione di riscossione nella fattispecie per cui è causa. Ed infatti, con riferimento ai ruoli ed alle cartelle di pagamento sottesi all'iscrizione ipotecaria impugnata ed afferenti vari tributi e contributi, dalle relate di notifica allegate è dimostrato come tutte le cartelle venivano regolarmente e tempestivamente notificate presso la sede del Comune di Piedimonte Etneo e non opposte nei termini previsti dalla legge. Com'è noto, l'art. 21 del d.lgs 546/1992 prevede che "il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato" Costituisce, altresì, principio assai noto, tanto in dottrina come in giurisprudenza, quello per il quale la tardiva proposizione del ricorso rientra tra le questioni rilevabili d'ufficio anche in sede d'appello. Del resto, costituisce principio dì ordine generale, quello per il quale "l'accertamento della tempestività del ricorso in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda (e perciò un ipotesi di decadenza prevista ex lege ed avente natura pubblicistica) è un compito che il Giudice deve assolvere a prescìndere dalla sollecitazione delle partì, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto della potestas iudìcandì derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale" (Cass. Civ. 11274/2007) /' Pertanto, il Comune di Piedimonte Etneo, avendo regolarmente ricevuto le cartelle di pagamento non impugnate nel termine di sessanta giorni dalla relativa notifica, non avrebbe potuto, in sede di ricorso contro l'iscrizione ipotecaria, sollevare questioni relative alla debenza dei tributi, ma avrebbe potuto eccepire solo vizi relativi alla legittimità dell'iscrizione ipotecaria. La Giurisprudenza, sul punto, ha affermato che "in tema di processo tributario, sia per l'ari. 16 del d.p.r. del 1972, che per l'art. 19deld.lgn. 546 del 1992, i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo e, pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente adottati, che restano impugnabili esclusivamente per vizi propri" (Cassazione civile, sez. trib, 24 aprile 2002, n. 6029; Cassazione civile, sez. tributaria, 17 febbraio 2005, n. 3231) Nella fattispecie, quindi, il Collegio adito, avuto riguardo alla documentazione versata agli atti dall'Agente della Riscossione, avrebbe dovuto ritenere valide le notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'iscrizione ipotecaria ed i ruoli in esse trasfusi e dichiarare rinarrimi ssibili tà del ricorso per tardività dello stesso con riferimento ad ogni questione relativa alla debenza dei tributi. 2) Nullità* della sentenza per ultrapetizione; Violazione dell'ari. 112 c.p.c.; Dalla lettura della sentenza impugnata, risulta evidente un ulteriore error in procedendo, in cui riteniamo sia incorso il Collegio adito. Ed infatti, il ragionamento seguito dai Giudici di prime cure nel dichiarare l'illegittimità della procedura di riscossione culminata nell'iscrizione ipotecaria risulta lacunoso ed errato in quanto essi non pongono nessuna attenzione e giuridica valenza al fatto che l'iscrizione ipotecaria di che trattasi traeva origine, anche dal mancato di pagamento di numerose altre cartelle di pagamento riguardanti obbligazioni di natura non tributaria. Tale considerazione, certamente oggettiva, può essere agevolmente comprovata dalla documentazione versata in atti (aJ1.3), dalla quale si evince che l'iscrizione di che trattasi è stata iscritta anche a causa dell'omesso pagamento per crediti spettanti ali'INPS ed altri Enti impositori. Lo stesso ricorrente, a pagina 18, 8" rigo del proprio ricorso, limitava la propria domanda "alla parte dell'iscrizione ipotecaria riguardante l'Agenzia delle Entrate ". Ciononostante, il Collegio adito, ha provveduto all'annullamento della iscrizione ipotecaria impugnata, ordinando la cancellazione intergrale della stessa a cura e spese della Riscossione Sicilia S.p.A. E', tuttavia, chiaro come detta statuizione risulti ultrapetita. La pronuncia del Collegio non trova fondamento e presupposto In nessuna domanda, nemmeno rìconvenzionale, del processo e, quindi, palese si manifesta la violazione deirarticolo 112 c.p.c.; Al riguardo, la giurisprudenza ha concordemente ritenuto "c/ze nel giudizio tributario - il quale è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, ed ha un oggetto rigidamente determinato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi dedotti nel ricorso introduttivo - il giudice è tenuto a rispettare i confini ritualmente fissati dalle partì (art, 112 c.p.c.)" (ex multis, Cass. Civ., sez. trib. 17/02/2006, n. 3532) Coerentemente con quanto sopra argomentato, né discende la nullità dell'impugnata sentenza. 3) Regolarità* del procedimento di riscossione; Illegittima e/o insufficiente e/o erronea e/o illogica motivazione della sentenza; Per quanto l'erronea applicazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, sopra dedotta, sia già di per sé idonea a determinare interamente l'invalidità dell'impugnata sentenza, ragioni di scrupolo difensivo impongono la valutazione del singolo capo con il quale i Giudici della settima sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Catania hanno ritenuto non regolare il procedimento di riscossione stante l'intervenuta prescrizione decennale del credito. Preme, tuttavia, rilevare che non è veritiera l'affermazione resa dal Collegio secondo la quale " le cartelle non sgravate si riferiscono a pretese per cui, ammesso che siano state notificate, nei termini indicati dalla resistente, l'ultima e più recente notifica è infatti di oltre dieci anni. Infatti, se poniamo attenzione alla documentazione versata agli atti (all.3), essa esplìcita proprio il contrario. In particolare, risulta che la cartella n. 293 2001 012 1739105/000 di euro 15.063,53 veniva regolarmente notificata in data 30/07/2001, ma successivamente, in data 30/03/2011, la Riscossione Sicilia S.p..A provvedeva a notificare, anche ai fini interruttivi della prescrizione, l'intimazione di pagamento n. 293 2011 9012706319. La cartella 293 2003 012 3193103 veniva notificata in data 18/02/2004; la cartella 293 2006 001 12357967 000 veniva regolarmente notificata in data 31/08/2006; la cartella n. 293 2003 1007221074 veniva regolarmente notificata in data 18/02/2004 ; la cartella 293 2006 001 2358068/000 veniva regolarmente notificata in data 18/04/2006); la cartella n. 293 2007 007 2055155 veniva notificata in data 09/07/2007; la cartella n. 293 2001 010 0479204/000 veniva notificata in data 24/05/2001, ma successivamente, in data 24/12/2010, la Riscossione Sicilia S.p.A. provvedeva a notificare, anche ai fini interruttivi della prescrizione, T intimazione di pagamento n. 293201109054134705; E' evidente, dunque, che in presenza di dette notifiche, nonché dei successivi atti interruttivi nessuna prescrizione decennale risulta maturata. Dalla lettura della sentenza impugnata non si comprende, poi, sulla base di quali presupposti sia stata dichiarata l'intervenuta prescrizione decennale del credito con riguardo alle cartelle notificate tra il 2004 ed il 2006. Non è dato comprendere, inoltre, per quale recondita ragione il Collegio di Prime Cure abbia omesso qualsiasi valutazione sul fatto che l'ipoteca impugnata traeva anche origine in numerose cartelle di pagamento per *> crediti non tributari dovuti ali* INPS (ali. 4) e sfugge come si sia potuto decidere per l'annullamento integrale dell'ipoteca. Ora, dinnanzi a questi dati di fatto il Collegio adito avrebbe dovuto concludere per la regolarità delle cartelle di pagamento e dunque ritenere pienamente valida ed efficace la procedura esecutiva avviata dalla Riscossione Sicilia S.p.A.. Nessuna inosservanza, nemmeno minima, potrà quindi addebitarsi nella fattispecie all'operato della Riscossione Sicilia S.p.A. Nel merito della questione, pertanto, la Riscossione Sicilia S.p.A. non può che ribadire la piena legittimità del proprio operato. Per quanto sopra, così si conclude : PIACCIA A Codesta On.le Commissione Tributaria Regionale, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza appellata : - accogliere il presente atto d'appello stante l'inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per tutti i motivi esposti; - accogliere il presente atto d'appello stante la legittimità dell'operato posto in essere dalla Riscossione Sicilia S.p.A., dichiarare la validità sia delle cartelle di pagamento sia dei ruoli in esse trasfusi, sia degli atti successivi ivi compresi l'iscrizione ipotecaria. - in subordine, in riforma della sentenza appellata, dichiarare valida / l'iscrizione ipotecaria impugnata in primo grado per la parte relativa a f J crediti non tributari; Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio. /[/i--. 0 Si deposita O 1) atto di appello notificato con procura in calce; 2) Copia sentenza impugnata della Commissione Tributaria Provinciale, 3) Copie conformi relate di notifica delle cartelle di pagamento; 4) Copia conforme comunicazione iscrizione ipotecaria; L'odierno giudizio ha un valore di euro 531.992,05 e le spese del contributo unificato a norma dell'art. 48 del d.p.r. n. 602/1973 e 157, comma 1, d.p.r. n. 115 del 30/05/2002 sono prenotate a debito. Si chiede, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 546/1992, che la causa venga discussa in pubblica udienza. Catania, 17/06/2014 10 M#- PROCURA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CTR SEZ. STACCATA DI CATANIA (Ricorrente RISCOSSIONE SICILIA SPA c/COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO) R.G. RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (già SERIT SICILIA S.p.A.) Agente della Riscossione per la Provincia di CATANIA - C.F. 00833920150 e P.IVA 04739330829- in persona dei Presidente del Consiglio di Amministrazione, Aw. Lucia Di Salvo, giusta la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci del 20 maggio 2013, nomina procuratore e difensore l'aw. GITTO MARCO ANTONIO, presso il cui studio elegge domicilio, conferendo allo stesso ogni potere consentito dalla legge, compreso quello di eleggere nuovo domicilio, proporre appello incidentale, di modificare o rinunciare alle domande di cui al presente atto ed ivi inclusa la facoltà dì chiamare terzi in giudizio. Il sottoscritto Procuratore, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento dei dati societari ai fini dell'espletamento del presente mandato. Palermo, II 06/06/2014 Riscossione Sicilia S.p Presidente ! Sai Vera ed autehtjé Aw. GITTQ Flusso Sede; 37828 Flusso DG: 69806 Protoc. nr.: 3.418/2014 Data Trattaz. Udienza: 10/06/2014 Data Udienza dì sospensione: RELATA I>1 NOTIFICA Istanti come in atti Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notiflche della Corte di Appello di Catania CERTIFICO di aver notìficato il snestcso atto di appello principale al Comune di Piedimonte Etneo (CT) : (Cod. Fise. 00671800878), in persona del Sindaco p.t, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del Dott. Morabito I.' Concetto, sito in Giarre, Corso Messina n. 41, ivi spedendone copia a mezzo plico raec. a.r. n. del 23 2014 io ANTONIA UFFICIALE CORTE D'APPALLO 'IARIO CATANU 11 NOTA SPESE DETTAGLIATA APPELLO N. ELABORATA Al SENSI DEL D.M. 02/09/2010 N. 169 {G.U. 242/2010} RICORSO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SERIT SICILIA SPA COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO proposto da: contro: contro: Provvedimento impugnato: COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI IPOTECA N. 29376201100106548 Valore della causa (tributi + sanzioni): € 531.992,05 [Totale (art, 48 co. 2) 531.992,05 VOCI DEL TARIFFARIO SPESE Articolo tariffario INDENNITÀ1 ONORAR! SPESE DI VIAGGIO con utilizzo di mezzo privato Tabelle aci km percorsi 0 nr. Viaggi Art. 18 FORMAZIONE DEL FASCICOLO E RUBRICAZIONE Indennità Art. 19lett. b) € PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI DI LAVORO € 3,87 per ogni facciata nr. Facciate Art. 19 lett. e) € ESAME E STUDIO DELLA PRATICA € 46,48 per ora o frazione di ora ore Art. 26 tab 2 II) lett. a) € RIUNIONE CON IL CLIENTE € 30,99 per ora o frazione di ora ore Art. 26 tab 2 1} lett. b) e RIUNIONE CON PIÙ1 PARTI € 77,47 per ora o frazione di ora ore Art. 26 tab 2 1) lett. e) € PREDISPOSIZIONE RICORSO Onorario specifico Onorario graduale su valore della pratica Marche e valori bollati Spese postali Accesso commissione per costituzione in giudìzio Accesso commissione per consultazione fascicolo Art. Art. Art. Art. Art. Art. 47 co. 1 Tab 2 G) 47 co. 2 tab 3 N.2) 18 18 19 lett. a) n. 2 19 lett. a) n. 2 DEPOSITO DOCUMENTI Onorario specifico Onorario graduale su valore della pratica Marche e valori bollati Accesso commissione per deposito memoria Art. Art. Art. Art. 47 co. Tab 2 F) 47 co. 2 tab 3 2} 18 19 lett. a) n. 2 DISCUSSIONE IN UDIENZA Rappresentanza del cliente presso commissione Indennità per accesso commissione ore 1 Art. 48 Art. 19 lett. a) n. 1 RICHIESTA 2 COPIE AUTENTICHE Onorari specifici Accesso commissione per deposito e ritiro Art. 47 co. 1 tab 2 H) Art. 19 lett. a) n. 2 NOTIFICA SENTENZA Costo Art. 18 ATTO DI DEPOSITO SENTENZA Onorari specifici Accesso commissione per deposito Art. 47 co. 1 tab 2 H) Art. 19 lett. a) n. 2 CONSULENZA TRIBUTARIA Onorario specìfico sul vai. pratica (1-5%) Art. 49 co. 1 € 77,48 € € e e € € 8,09 e Totale Onorari SPESE GENERAL] DI STUDIO 12,50% dei compensi onorar! (max eur. 2500,00) TOTALE SPESE, INDENNITÀ' E ONORARI TOTALE COMPENSI 41,00 3.873,43 € 3.914,43 € 3.914,43 € 4.000,00 Art. 17 e € 85,57 PIÙ" CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO 4% e IVA 22% (O ALTRA ALIQUOTA VIGENTE ALL'EROGAZIONE! ESSORE ANZIAN ponti Francesco IL SEGRETARIO C Doti./sa Anna ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli arti. 11 cosi come modificato dall'ari. 127, co. 21 della L.R. ». 17/2004 e art 12, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il come dal Registro delle pubblicazioni al n.j$C%£ ILMESSO ADDETTO&bEST»UBBLICAZIONE II presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line ADDETTO PUBBLICAZIONE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE II sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal_ al a norma dell'ari. 11 della L.R. 3.12.1991, n, 44/91 cosi come modificato dall'ari. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami. IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ' Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal x 2. ai sensi dell'art. 12, comma 2, o dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 (immediata esecutività) ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione) IL SEGRETARIO COMUNALE
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