Deduzioni Irap, detrazioni Irpef e bonus ristrutturazione.ppt [modalità

DEDUZIONI IRAP ER INCREMENTI
BASE OCCUPAZIONALE,
DETRAZIONI IRPEF
Tavole sinottiche a cura di
Angelo Tubelli
NUOVA DEDUZIONE DALL’ IRAP DEL COSTO DEL
LAVORO PER INCREMENTI DELLA BASE
OCCUPAZIONALE
L’art. 1 co. 132 della L. 147/2013 ripristina, a decorrere dall’esercizio
2014 e con disposizione a regime, la deduzione Irap per incremento
occupazionale, già in vigore sino all’esercizio 2008.
L’agevolazione spetta ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere da a)
ad e) del D.Lgs. 446/1997 che, a partire dal 2014, assumono nuovi
lavoratori con contratti a tempo indeterminato, aumentando in tal modo
il numero delle persone impiegate con tale tipologia contrattuale
rispetto al numero medio dell’esercizio precedente.
L’incremento del numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato
deve essere misurato al netto delle diminuzioni occupazionali
eventualmente verificatesi in società controllate o collegate ai sensi
dell’art. 2359 del Codice civile, o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto.
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NUOVA DEDUZIONE DALL’IRAP DEL COSTO DEL
LAVORO PER INCREMENTI DELLA BASE
OCCUPAZIONALE
La deduzione spetta in misura pari al costo del nuovo personale
assunto con contratti a tempo indeterminato, nel limite, tuttavia, di euro
15.000 annui per ciascun dipendente e comunque entro il limite
dell’incremento complessivo del costo per lavoro dipendente iscritto
nelle voci B9) e B14) del conto economico.
Lo sconto per incremento occupazionale si aggiunge agli altri già
previsti dalla legge Irap, ovvero alla deduzione integrale dei contributi
previdenziali e assistenziali ed alla deduzione fissa di euro 7.500 a
dipendente (13.500 per donne e giovani di età inferiore a 35 anni).
La deduzione non può essere complessivamente superiore al totale
degli oneri per il personale a carico del datore di lavoro.
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NUOVA DEDUZIONE DALL’IRAP DEL COSTO DEL
LAVORO PER INCREMENTI DELLA BASE
OCCUPAZIONALE
La deduzione spetta nell’esercizio in cui avviene la nuova assunzione e
nei due successivi.
La deduzione decorre dal 2014 ma essendo a regime trova applicazione
anche negli anni seguenti.
Nell’ipotesi in cui l’impresa sfruttasse la deduzione massima
incrementale, pari ad euro 15.000, il beneficio fiscale che essa
otterrebbe in termini di minor Irap sarebbe uguale ad euro 585 annui a
dipendente per tre anni (15.000 * 3,9%), con un risparmio complessivo di
euro 1.755.
La deduzione decade, se negli esercizi successivi, il numero dei
dipendenti risulta inferiore o pari al numero dei lavoratori mediamente
occupati in quello di assunzione.
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DETRAZIONI IRPEF PER REDDITO DI LAVORO
DIPENDENTE ED ASSIMILATO
L’art. 1 co. 127 della L. 167/2013 introduce delle modifiche all’art. 13,
comma 1 del D.P.R. 917/1986, innalzando le detrazioni Irpef spettanti
ai titolari di redditi di lavoro dipendente
Sono interessati alle nuove detrazioni anche i redditi di lavoro
assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero:
§
i compensi percepiti, entro i limiti dei salari maggiorati del 20%, dai
lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle
cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola
pesca;
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DETRAZIONI IRPEF PER REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE ED ASSIMILATI
§
le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di
lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, a
esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere
riversati allo Stato;
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DETRAZIONI IRPEF PER REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE ED ASSIMILATI
§
le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di
assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento
professionale, a condizione che tra il soggetto erogante ed il
beneficiario non via sia un rapporto di lavoro dipendente;
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DETRAZIONI IRPEF PER REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE ED ASSIMILATO
§
i compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, inclusi i contratti di lavoro «a progetto»;
§
le remunerazioni dei sacerdoti;
§
le prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza
complementare;
§
i compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.
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DETRAZIONI IRPEF PER REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE ED ASSIMILATO
Dal 2014, per i redditi non superiori a 8.000 euro la detrazione Irpef
passa da 1.840 a 1.880 euro.
Per i redditi compresi tra 8.001 e 28.000 euro la detrazione si ottiene
aggiungendo a 978 euro il risultato del prodotto tra 902 e l’importo
corrispondente al
rapporto tra 28 mila, diminuito del
reddito
complessivo, e 20 mila (formula: 978 + 902 x (28.000 – reddito
complessivo) / 20.000).
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DETRAZIONI IRPEF PER REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE ED ASSIMILATO
Per i redditi compresi tra i 28 mila ed i 55 mila euro, la detrazione è pari
a 978 (formula: 978 * (55.000 – reddito complessivo) / 27.000). Ne
deriva che la detrazione di 978 diminuisce all’aumentare del reddito.
In caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato l’importo minimo
della detrazione effettivamente spettante continua ad essere pari a 690
euro.
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DETRAZIONI IRPEF PER REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE ED ASSIMILATO
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della
detrazione – base effettivamente spettante non può essere inferiore a
1.380 euro, che va comunque rapportata all’imponibile.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Quando spetta la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione
• Per il periodo d’imposta 2014:
– prorogata fino alla fine del 2014 la detrazione del 50% per le spese di
recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni e restauro e
risanamento conservativo).
Per il periodo d’imposta 2014:
– prorogato anche il limite massimo di spesa per singola unità immobiliare, che
rimarrà di 96.000 euro fino alla fine del 2015.
Fino alla fine del periodo d’imposta 2014, quindi, l’importo massimo della
detrazione per singola unità immobiliare sarà di 48.000 euro.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Quando spetta la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio:
1.
l’agevolazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del
bonifico da parte dell’amministrazione del condominio;
2.
la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui
imputabile;
3.
la quota sub 2. deve essere stata effettivamente versata al condominio
entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante
nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è consentito il
rimborso di somme eccedenti l’imposta.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Quando spetta la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo,
nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Chi può fruire della detrazione Irpef
Tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello
Stato, che abbiano sostenuto le spese per la ristrutturazione dell’immobile e e
ne siano:
• proprietari o nudi proprietari;
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o
superficie);
• locatari o comodatari;
• soci di cooperative divise e indivise;
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o
merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o
detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e
siano a lui intestati bonifici e fatture.
Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile,
limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Per quali lavori spetta la detrazione Irpef
1.
I lavori elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR n.380/2001
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia): interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro
e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia
effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
2.
i lavori indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR n. 380/2001
(manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le
parti comuni degli edifici residenziali;
3.
gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non
rientrano nelle categorie indicate sub n. 1. e n. 2. e a condizione che sia
stato dichiarato lo stato di emergenza (ipotesi introdotta dal D.L. n.
201/2011);
segue
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Per quali lavori spetta la detrazione Irpef
4.
gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali, anche a proprietà comune;
5.
i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad
oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un
elevatore esterno all’abitazione);
6.
gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata,
sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le
persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.
n 104/1992.
La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare
interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in
relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la
comunicazione e la mobilità interna ed esterna (ad esempio, sono esclusi
i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse,
ecc);
segue
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Per quali lavori spetta la detrazione Irpef
7.
gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica,
non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini
sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di
sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli
immobili (per esempio, l’agevolazione non spetta per l’acquisto di una
cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale
cucina a gas); mentre spetta per la riparazione di impianti insicuri
realizzati su immobili (come la sostituzione del tubo del gas);
segue
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Per quali lavori spetta la detrazione Irpef
8.
interventi sugli immobili relativi all’adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, come
il furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui
realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
Ad esempio, rientrano tra queste misure:
•
il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni
murarie degli edifici
•
apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
•
porte blindate o rinforzate
•
apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
•
installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
•
apposizione di saracinesche
•
tapparelle metalliche con bloccaggi
•
vetri antisfondamento
•
casseforti a muro
•
fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
•
apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline
segue
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Per quali lavori spetta la detrazione Irpef
9.
Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici,
all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici,
all’esecuzione di opere interne.
Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi
necessari al rilascio della suddetta documentazione.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Per quali lavori spetta la detrazione Irpef
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della
detrazione è possibile includere anche:
•
le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali
connesse;
•
le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di
intervento;
•
le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a
metano (legge 1083/71);
•
le spese per l’acquisto dei materiali;
•
il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle
leggi vigenti;
segue
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Per quali lavori spetta la detrazione Irpef
•
le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
•
l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le
concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
•
gli oneri di urbanizzazione;
•
gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli
interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di
attuazione degli interventi agevolati (Decreto n. 41 del 18 febbraio
1998).
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Per quali lavori spetta la detrazione Irpef
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione
solo quando riguardano le parti comuni; mentre sono esclusi se eseguiti
sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte).
La detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle
necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di
pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni,
l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei
garage.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Per quali lavori spetta la detrazione Irpef
Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per
realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che
non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
Esempi di manutenzione straordinaria:
• installazione di ascensori e scale di sicurezza;
• realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con
modifica di materiale o tipologia di infisso;
• rifacimento di scale e rampe;
• interventi finalizzati al risparmio energetico;
• recinzione dell’area privata;
• costruzione di scale interne.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Per quali lavori spetta la detrazione Irpef
Per restauro e risanamento conservativo si intendono gli interventi
finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per
mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici,
formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso
compatibili.
Ad esempio:
•
gli interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di
degrado;
•
l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie
esistenti;
•
l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali).
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Per quali lavori spetta la detrazione Irpef
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a
trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono
portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
Esempi:
• demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile;
• modifica della facciata;
• realizzazione di una mansarda o di un balcone;
• trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
• apertura di nuove porte e finestre;
• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi
esistenti.
segue
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Per quali lavori spetta la detrazione Irpef
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
•
in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la
detrazione spetta solo per la fedele ricostruzione, nel rispetto di
volumetria e sagoma dell’edificio preesistente (circ. n. 36/E del 31
maggio 2007);
•
per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non
spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una
“nuova costruzione” (circ. n. 39/E del 1° luglio 2010);
•
se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con
ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese
riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura,
comunque, una “nuova costruzione” (circ. n. 39/E del 1° luglio 2010).
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Gli adempimenti per richiedere la detrazione Irpef
1.
Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi
dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di
registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il
controllo della detrazione.
2.
Conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre
2011.
In particolare il contribuente deve essere in possesso di:
•
domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito);
•
ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta;
•
delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli
interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di
ripartizione delle spese;
•
dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione
dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se
diverso dai familiari conviventi.
segue
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Gli adempimenti per richiedere la detrazione Irpef
3.Inviare all’Asl competente per territorio una comunicazione preventiva con
raccomandata A.R., indicando:
• le generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
• la natura dell’intervento da realizzare
• i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione
di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi
posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
• la data di inizio dell’intervento di recupero.
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti
legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono
l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.
segue
29
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Gli adempimenti per richiedere la detrazione Irpef
4. Effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale da cui risultino:
• la causale del versamento;
• il codice fiscale del soggetto che paga;
• il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di
urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di
inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo)
possono essere pagate con altre modalità.
Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una
ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011) questa ritenuta
è pari al 4%.
Dal 14 maggio 2011 non è più necessario inviare la comunicazione di inizio
lavori all’Agenzia delle entrate né indicare distintamente il costo della
manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Decadenza dall’agevolazione
La detrazione non è riconosciuta, quando:
•
non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se
obbligatoria;
•
il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale;
•
non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese
effettuate;
•
non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona
diversa da quella che richiede la detrazione;
•
le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie
comunali;
•
sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle
relative agli obblighi contributivi.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
La detrazione Irpef per gli acquirenti e gli assegnatari
di immobili ristrutturati
È prevista una detrazione Irpef del 36% anche per gli acquisti di fabbricati, a
uso abitativo, ristrutturati.
Specificamente, la detrazione si applica nel caso di interventi di
ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che
provvedono, entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori, alla
successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
L’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione calcolata,
indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo
forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione
dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
La detrazione si applica quando sono stati effettuati interventi di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c)
e d) del comma 1 dell’art. 3 del DPR n. 380/2001.
segue
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
La detrazione Irpef per gli acquirenti e gli assegnatari
di immobili ristrutturati
Vi sono dubbi circa la proroga al 2014 della detrazione Irpef del 50% per gli
acquisti di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati.
L’Agenzia delle entrate dovrà chiarire se la maxi-detrazione del 50% per gli
acquisti di cui sopra interessa anche il periodo d’imposta 2014.
In caso di mancata conferma, dal primo gennaio 2014 per l’acquisto di abitazioni
facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati, la detrazione del 50% del
25% del prezzo di acquisto ritornerà al 36% del 25%. Sarà oggetto di
riduzione anche l’importo massimo sul quale calcolare questa percentuale,
che per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 è
salito da 48.000 euro a 96.000 euro e che in mancanza di proroga, ritornerà
a 48.000 euro.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
La detrazione Irpef per gli acquirenti e gli assegnatari
di immobili ristrutturati
Esempio
Prezzo di acquisto dell’abitazione: = 180.000 euro
Costo forfetario di ristrutturazione (25% di 180.000 euro) = 45.000 euro
Detrazione (36% di 45.000 euro) = 16.200 euro
L’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione calcolata,
indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo
forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione
dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
La detrazione Irpef per gli acquirenti e gli assegnatari
di immobili ristrutturati
Interventi di restauro e
risanamento conservativo
Interventi di
ristrutturazione edilizia
sono quelli fatti per la conservazione
dell’edificio e per assicurarne la
funzionalità (per esempio,
consolidamento, ripristino e
rinnovo degli elementi costitutivi
dell’edificio, inserimento di
elementi accessori e di impianti
necessari)
sono quelli volti a trasformare un
edificio mediante un insieme
sistematico di opere che possono
portare a un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal
precedente. Vi
rientrano, inoltre, quelli consistenti
nella demolizione e ricostruzione
con la stessa volumetria e sagoma di
quello preesistente, fatte salve le
sole innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa
antisismica
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
La detrazione Irpef ed Ires per l’adozione di misure antisismiche
La L. 147/2013 ha prorogato la nuova detrazione Irpef ed Ires del 65% sulle
misure antisismiche dell’abitazione principale o delle costruzioni adibite
ad attività produttive.
Specificamente, saranno detraibili da Irpef ed Ires al 65%, con le regole delle
ristrutturazioni edilizie, i bonifici effettuati dal 4 agosto 2013 al 31
dicembre 2014, ovvero al 50% quelli dal primo gennaio 2015 al 31
dicembre 2015, a condizione che le «procedure autorizzatorie» siano
«attivate» dal 4 agosto 2013 e che gli interventi siano eseguiti su «edifici
ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità» (zone 1 e 2, Opcm 20
marzo 2013, n. 3274) e siano riferiti «a costruzioni adibite ad abitazione
principale o ad attività produttive».
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 29/2013 ha precisato che la nuova
detrazione Irpef ed Ires del 65% sulle misure antisismiche deve essere
ripartita in 10 anni.
segue
36
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
La detrazione Irpef ed Ires per l’adozione di misure antisismiche
Secondo le indicazioni dell’Agenzia per casi simili, il tetto massimo di spesa
fissato in misura pari a 96.000 euro per unità immobiliare dovrebbe
essere riferito non solo all’immobile principale, ma anche alla relativa
pertinenza.
La Circolare 29/E/2013 ha esteso l’agevolazione anche ai soggetti Ires, non
chiarendo, tuttavia, quando per essi debba considerarsi «sostenuta» la
spesa (se con bonifico «parlante» o in base al principio di competenza).
segue
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL
RISPARMIO ENERGETICO
(art. 1, cc. 344 – 348, L. 296/2006)
(art. 11 D.L. n. 83/2012)
(art. 16-bis, lett. h, Tuir)
(art.1, comma 139, L. 147/2013)
Livorno, 1° ottobre 2012
L’oggetto della agevolazione
L’art. 1 della L. n. 296/2006 ha attribuito una detrazione d’imposta parametrata
alle spese sostenute per interventi che aumentino il livello di efficienza
energetica degli edifici esistenti, di qualunque categoria catastale, quali:
Øla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento (comma 344);
Ø il miglioramento termico dell’edificio (comma 345);
Ø l’installazione di pannelli solari (comma 346);
Ø la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (comma 347).
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, l’incentivo spetta solo in caso
di fedele ricostruzione; per quelli di sola ristrutturazione, rilevano solo le spese
riferibili alla parte dell’edificio già esistente, senza considerare gli ampliamenti.
L’oggetto dell’agevolazione è individuato da successivi decreti ministeriali.
Gli interventi agevolati
DD.MM. 19/2/2007 e 11/3/2008
Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (comma 344) sono
quelli che conseguono un
indice di prestazione energetica per
la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori
riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del decreto 19 febbraio 2007.
Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti realizzati a
partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere
superiore ai valori definiti dal decreto 11 marzo 2008.
Gli interventi agevolati.
DD.MM. 19/2/2007 e 11/3/2008
Gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità
immobiliari esistenti (comma 345), sono quelli riguardanti strutture opache
verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso
l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza
termica U, espressa in W/m2K, evidenziati nella tabella di cui all'allegato D del
decreto 19 febbraio 2007.
Per quelli realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2008, sono tali quelli che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U,
espressa in W/m2K, definiti dal decreto 11 marzo 2008.
Gli interventi agevolati. D.M. 19/2/2007
Gli interventi di installazione di pannelli solari (comma 346) si riferiscono a
quelli relativi alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e
alla copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case
di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione
invernale (comma 347) riguardano quelli dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonché quelli dotati di
pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e
contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione
realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 .
Le spese agevolate. D.M. 19/2/2007
La detrazione spetta per le spese relative a:
a)
interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U
degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle
opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
1)
fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle
caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
2)
fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla
realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti,
per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
3)
demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
(segue)
Le spese agevolate. D.M. 19/2/2007
b)
interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle
finestre comprensive degli infissi attraverso:
1)
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con
la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
2)
miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati
esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
(segue)
Le spese agevolate. D.M. 19/2/2007
c)
interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua
calda attraverso:
1)
fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola
d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con
impianti di riscaldamento;
2)
smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o
totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o (dal
2008) dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia,
ovvero, con impianti di climatizzazione invernale;
(segue)
Le spese agevolate. D.M. 19/2/2007
d)
prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di
cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell'attestato di
certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.
In caso di interventi realizzati mediante un contratto di leasing, la
detrazione si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing, non
rilevando i cnoni annuali e il prezzo di riscatto.
Le spese agevolate
Dal 2012 la detrazione relativa alle spese per interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale spetta anche in caso di sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria.
Nelle spese agevolate sono comprese quelle di progettazione per prestazioni
professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie a alla messa a
norma degli edifici.
Le spese agevolate
Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore
ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e per gli interventi
di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore
dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria il D.L. n. 63/2013 aveva
inizialmente escluso la proroga della detrazione al 31 dicembre 2013. Tuttavia
la legge di conversione del decreto (L. 90/2013) ha soppresso tale esclusione
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal 6 giugno
2013.
Le spese agevolate
Dal 6 giugno 2013 la percentuale di detrazione Irpef ed Ires sugli interventi per
il risparmio energetico degli edifici è stata innalzata dal 55% al 65%.
Inizialmente tale aumento era stato fissato fino al 31 dicembre 2013.
La L. 147/2013, tuttavia, ha prorogato la percentuale maggiorata del 65% fino
al 31 dicembre 2014.
Le spese agevolate
Prorogata fino al 30 giugno 2015 la detrazione del 65% per gli interventi sul
risparmio energetico «relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli
articoli 117 e 117 bis del Codice civile» o che interessano «tutte le unità
immobiliari di cui si compone il singolo condominio»
La «ratio» della maggior durata del periodo agevolato è da individuare nel
procedimento che nei condomini è necessario seguire ai fini dell’approvazione
dei lavori sul risparmio energetico (approvazione dell’assemblea condominiale,
nomina del direttore dei lavori, costituzione di un fondo pari all’ammontare
della spesa deliberata), con conseguente allungamento dei tempi.
Le spese agevolate
Per parti comuni si intendono le parti dell’edificio necessarie all’uso comune.
Specificamente per esse si intendono ad esempio: il suolo su cui sorge
l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i
lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili,
le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune (come la
portineria, l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti
destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune), e gli
impianti di riscaldamento destinati all’uso comune.
Le spese agevolate
In relazione alle parti comuni, la detrazione del 65% spetta dall’anno di
effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite
delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomini e da questi
effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Le spese agevolate
Alternativamente agli interventi sulle parti comuni, la proroga del 65% estesa
fino al 30 giugno 2015, vale anche se ad essere interessati dagli interventi
saranno tutte le unità immobiliari che compongono il condominio.
Ne consegue che si potrà godere del bonus solo se tutti i condomini
effettueranno le spese verdi entro il periodo agevolato.
La nuova agevolazione del 65% che dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015
riguarda tutte le unità immobiliari che compongono il condominio ha
convenienza solo se i pagamenti saranno terminati prima del 30 giugno 2015.
Le spese agevolate
La L. 147/2013 ha posticipato dal 31 dicembre 2013 alla fine del 2015
l’individuazione delle misure e degli «incentivi selettivi di carattere strutturale»
destinati a «favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento,
l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti»,
«l’incremento dell’efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi».
Fino a quando non saranno adottati nello specifico questi incentivi selettivi di
tipo strutturale, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli articoli 14 e
16 del D.L. 63/2013, ovvero la detrazione del 55-65-50% (articolo 14) ovvero
del 36-40-50-65% (articolo 16). Tutto ciò, ovviamente, se vengono rispettati i
relativi requisiti.
Le spese agevolate
Nello specifico già oggi gli interventi diretti ad incrementare l’efficienza idrica
possono essere detraibili al 36-50% a condizione che siano effettuate
nell’ambito di una ristrutturazione edilizia che modifica l’impianto idraulico,
ovvero del 55-65-50% se effettuate nell’ambito della sostituzione dell’impianto
di climatizzazione invernale con un impianto dotato di caldaia a condensazione
e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, comma 347,
legge 296/2006).
Le spese agevolate
Le spese di rimozione e di smaltimento dell’amianto del tetto possono essere
detraibili al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2014, 40% nel 2015).
Le spese agevolate
Gli «interventi selettivi di carattere strutturale» promessi nell’art.15 del D.L.
63/2013 potranno interessare anche l’incremento del rendimento energetico
degli edifici, oggi detraibile al 36-50% ovvero al 55% (65% per le spese
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 o al 30 giugno 2015 per i
condomini ovvero 50% per le spese sostenute dal primo gennaio 2015 al 31
dicembre 2015 o dal primo luglio 2015 al 30 giugno 2016 per i condomini), se
l’intervento rientra tra il risparmio energetico qualificato, di cui all’art. 1 della
legge 296/2006.
Limite della detrazione (L. n. 296/2006)
È previsto un tetto massimo per la detrazione, variabile a seconda del
tipo di intervento. Dal 6 giugno 2013 i limiti di spesa sono i seguenti:
Intervento
Detrazione massima
Ammontare spese
€ 100.000,00
€ 153.846,15
€ 60.000,00
€ 92.307,69
€ 30.000,00
€ 46.153,84
Riqualificazione energetica
di edifici già esistenti
Involucro edifici e
installazione pannelli solari
Sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale
* Per gli interventi realizzati dal 2008, nel limite si computano anche le
detrazioni fruite negli anni precedenti
Se la detrazione spettante eccede l’imposta lorda dovuta, tale eccedenza
non può essere chiesta a rimborso né portata a nuovo.
Limite della detrazione (L. n. 296/2006)
Il limite massimo di detrazione si riferisce all’unità immobiliare oggetto
dell’intervento e, pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori
dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere da ciascuno
effettivamente sostenuto.
Per gli interventi condominiali, l’ammontare massimo di detrazione deve
essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Se l’intervento riguarda l’intero edificio, l’ammontare massimo costituisce il
limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti aventi diritto.
Ripartizione della detrazione (L. n. 296/2006)
Per gli interventi realizzati nel 2007 la detrazione andava ripartita in tre quote
annuali di pari importo.
Per quelli realizzati dal 1° gennaio 2008, la detrazione poteva essere ripartita
in un numero di quote annuali, di pari importo, tra tre e dieci, su scelta
irrevocabile del contribuente da esprimere all’atto della prima detrazione.
Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, la
detrazione andava ripartita in cinque quote annuali, di pari importo.
Per gli interventi effettuati a partire dal 2011, è obbligatorio ripartire la
detrazione in dieci rate annuali (art. 1, comma 48, L. n. 220/2010).
Soggetti beneficiari
Possono fruire dell’agevolazione le persone fisiche e i soggetti Ires, che
utilizzano l’edificio oggetto dell’intervento, in qualità di titolari di un diritto
reale sull’immobile, di condomini, di locatari o di comodatari (per questi ultimi
la detrazione spetta anche in caso di cessazione del contratto di locazione o
comodato).
Sono escluse dall’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione
edilizia e vendita, di mera gestione immobiliare (risoluzioni n. 303/E del 15
luglio 2008 e n. 340/E del 1° agosto 2008; contra AIDC, norma n. 184/2012).
Adempimenti
Per fruire dell’agevolazione non è più necessaria l’effettuazione della
comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate, così come non lo è più
l’indicazione in fattura del costo della manodopera impiegata nei lavori.
Tra gli adempimenti previsti l’art. 29, comma 6, del D.l. n. 185/2008 ha
introdotto l’obbligo di effettuare un’apposita comunicazione in caso di
svolgimento dei lavori in un periodo successivo a quello nel corso del quale
sono iniziati e/o di in cui sono state sostenute le spese agevolate. In caso di
mancato adempimento non viene meno la spettanza della detrazione, ma si
applica una sanzione in misura fissa (circ. n. 21/E del 2010).
Adempimenti
Rapporti con le altre agevolazioni
La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i
medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio,
la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio).
Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste
per il risparmio energetico, sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie,
per le medesime spese si può fruire soltanto dell’una o dell’altra agevolazione.
Dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi
riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.
È invece possibile fruire dell’agevolazione insieme con
dell’aliquota Iva del 10%, quando ne ricorrano le condizioni.
la riduzione
L’agevolazione a regime: art. 16-bis del Tuir
L’art. 4 del D.L. n. 201/2011 ha inserito l’art. 16-bis del Tuir , che alla lett. h)
riconosce una detrazione a regime per gli interventi relativi alla realizzazione
di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di
energia.
Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 83/2012, la misura della
detrazione prevista dalla norma testé citata è pari al 36% delle spese
sostenute a partire dal 1° luglio 2013, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a € 48.000,00 (tenendo conto delle spese sotenute
in anni precedenti in relazione ai medesimi interventi).
Dalla detrazione a regime restano esclusi i soggetti Ires.
La fruizione dell’agevolazione a regime: art. 16-bis del Tuir
La detrazione spettante deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti
nell’anno di sostenimento e nei nove successivi.
In caso vendita, l’agevolazione residua è trasferita all’acquirente persona
fisica, salvo diverso accordo tra le parti. In caso di decesso dell’avente diritto,
l’agevolazione residua si trasmette, per intero, all’erede che conservi la
detenzione materiale e diretta dell’edificio.
Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite
promiscuamente all’esercizio di arte o professione o all’esercizio di attività
commerciale, la detrazione spetta per la metà.
L’oggetto dell’agevolazione a regime: art. 16-bis del Tuir
La detrazione spetta anche in assenza di opere edilizie propriamente dette,
acquisendo documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici
in applicazione della normativa vigente in materia.
La lett. h) dell’art. 16-bis del Tuir non contiene più un espresso riferimento agli
edifici esistenti. Tuttavia, l’incentivo si innesta sempre nell’ambito di un
intervento di riqualificazione energetica e di risparmio energetico.
È comunque prevista l’emanazione di appositi decreti ministeriali attuativi.