DEDUZIONI IRAP ER INCREMENTI BASE OCCUPAZIONALE, DETRAZIONI IRPEF Tavole sinottiche a cura di Angelo Tubelli NUOVA DEDUZIONE DALL’ IRAP DEL COSTO DEL LAVORO PER INCREMENTI DELLA BASE OCCUPAZIONALE L’art. 1 co. 132 della L. 147/2013 ripristina, a decorrere dall’esercizio 2014 e con disposizione a regime, la deduzione Irap per incremento occupazionale, già in vigore sino all’esercizio 2008. L’agevolazione spetta ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere da a) ad e) del D.Lgs. 446/1997 che, a partire dal 2014, assumono nuovi lavoratori con contratti a tempo indeterminato, aumentando in tal modo il numero delle persone impiegate con tale tipologia contrattuale rispetto al numero medio dell’esercizio precedente. L’incremento del numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato deve essere misurato al netto delle diminuzioni occupazionali eventualmente verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 2 NUOVA DEDUZIONE DALL’IRAP DEL COSTO DEL LAVORO PER INCREMENTI DELLA BASE OCCUPAZIONALE La deduzione spetta in misura pari al costo del nuovo personale assunto con contratti a tempo indeterminato, nel limite, tuttavia, di euro 15.000 annui per ciascun dipendente e comunque entro il limite dell’incremento complessivo del costo per lavoro dipendente iscritto nelle voci B9) e B14) del conto economico. Lo sconto per incremento occupazionale si aggiunge agli altri già previsti dalla legge Irap, ovvero alla deduzione integrale dei contributi previdenziali e assistenziali ed alla deduzione fissa di euro 7.500 a dipendente (13.500 per donne e giovani di età inferiore a 35 anni). La deduzione non può essere complessivamente superiore al totale degli oneri per il personale a carico del datore di lavoro. 3 NUOVA DEDUZIONE DALL’IRAP DEL COSTO DEL LAVORO PER INCREMENTI DELLA BASE OCCUPAZIONALE La deduzione spetta nell’esercizio in cui avviene la nuova assunzione e nei due successivi. La deduzione decorre dal 2014 ma essendo a regime trova applicazione anche negli anni seguenti. Nell’ipotesi in cui l’impresa sfruttasse la deduzione massima incrementale, pari ad euro 15.000, il beneficio fiscale che essa otterrebbe in termini di minor Irap sarebbe uguale ad euro 585 annui a dipendente per tre anni (15.000 * 3,9%), con un risparmio complessivo di euro 1.755. La deduzione decade, se negli esercizi successivi, il numero dei dipendenti risulta inferiore o pari al numero dei lavoratori mediamente occupati in quello di assunzione. 4 DETRAZIONI IRPEF PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO L’art. 1 co. 127 della L. 167/2013 introduce delle modifiche all’art. 13, comma 1 del D.P.R. 917/1986, innalzando le detrazioni Irpef spettanti ai titolari di redditi di lavoro dipendente Sono interessati alle nuove detrazioni anche i redditi di lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero: § i compensi percepiti, entro i limiti dei salari maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; 5 DETRAZIONI IRPEF PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI § le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, a esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; 6 DETRAZIONI IRPEF PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI § le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, a condizione che tra il soggetto erogante ed il beneficiario non via sia un rapporto di lavoro dipendente; 7 DETRAZIONI IRPEF PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO § i compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inclusi i contratti di lavoro «a progetto»; § le remunerazioni dei sacerdoti; § le prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare; § i compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili. 8 DETRAZIONI IRPEF PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO Dal 2014, per i redditi non superiori a 8.000 euro la detrazione Irpef passa da 1.840 a 1.880 euro. Per i redditi compresi tra 8.001 e 28.000 euro la detrazione si ottiene aggiungendo a 978 euro il risultato del prodotto tra 902 e l’importo corrispondente al rapporto tra 28 mila, diminuito del reddito complessivo, e 20 mila (formula: 978 + 902 x (28.000 – reddito complessivo) / 20.000). 9 DETRAZIONI IRPEF PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO Per i redditi compresi tra i 28 mila ed i 55 mila euro, la detrazione è pari a 978 (formula: 978 * (55.000 – reddito complessivo) / 27.000). Ne deriva che la detrazione di 978 diminuisce all’aumentare del reddito. In caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato l’importo minimo della detrazione effettivamente spettante continua ad essere pari a 690 euro. 10 DETRAZIONI IRPEF PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione – base effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro, che va comunque rapportata all’imponibile. 11 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Quando spetta la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione • Per il periodo d’imposta 2014: – prorogata fino alla fine del 2014 la detrazione del 50% per le spese di recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni e restauro e risanamento conservativo). Per il periodo d’imposta 2014: – prorogato anche il limite massimo di spesa per singola unità immobiliare, che rimarrà di 96.000 euro fino alla fine del 2015. Fino alla fine del periodo d’imposta 2014, quindi, l’importo massimo della detrazione per singola unità immobiliare sarà di 48.000 euro. 12 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Quando spetta la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio: 1. l’agevolazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio; 2. la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile; 3. la quota sub 2. deve essere stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è consentito il rimborso di somme eccedenti l’imposta. 13 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Quando spetta la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. 14 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Chi può fruire della detrazione Irpef Tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, che abbiano sostenuto le spese per la ristrutturazione dell’immobile e e ne siano: • proprietari o nudi proprietari; • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); • locatari o comodatari; • soci di cooperative divise e indivise; • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. 15 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Per quali lavori spetta la detrazione Irpef 1. I lavori elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR n.380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; 2. i lavori indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR n. 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali; 3. gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate sub n. 1. e n. 2. e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza (ipotesi introdotta dal D.L. n. 201/2011); segue 16 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Per quali lavori spetta la detrazione Irpef 4. gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune; 5. i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione); 6. gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna (ad esempio, sono esclusi i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse, ecc); segue 17 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Per quali lavori spetta la detrazione Irpef 7. gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (per esempio, l’agevolazione non spetta per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas); mentre spetta per la riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (come la sostituzione del tubo del gas); segue 18 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Per quali lavori spetta la detrazione Irpef 8. interventi sugli immobili relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, come il furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). Ad esempio, rientrano tra queste misure: • il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione • porte blindate o rinforzate • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; • apposizione di saracinesche • tapparelle metalliche con bloccaggi • vetri antisfondamento • casseforti a muro • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline segue 19 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Per quali lavori spetta la detrazione Irpef 9. Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne. Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. 20 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Per quali lavori spetta la detrazione Irpef Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile includere anche: • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71); • le spese per l’acquisto dei materiali; • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; segue 21 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Per quali lavori spetta la detrazione Irpef • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; • gli oneri di urbanizzazione; • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (Decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). 22 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Per quali lavori spetta la detrazione Irpef Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni; mentre sono esclusi se eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte). La detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale. Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. 23 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Per quali lavori spetta la detrazione Irpef Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso. Esempi di manutenzione straordinaria: • installazione di ascensori e scale di sicurezza; • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici; • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso; • rifacimento di scale e rampe; • interventi finalizzati al risparmio energetico; • recinzione dell’area privata; • costruzione di scale interne. 24 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Per quali lavori spetta la detrazione Irpef Per restauro e risanamento conservativo si intendono gli interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili. Ad esempio: • gli interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado; • l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti; • l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali). 25 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Per quali lavori spetta la detrazione Irpef Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente. Esempi: • demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile; • modifica della facciata; • realizzazione di una mansarda o di un balcone; • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda; • apertura di nuove porte e finestre; • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti. segue 26 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Per quali lavori spetta la detrazione Irpef L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: • in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta solo per la fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente (circ. n. 36/E del 31 maggio 2007); • per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione” (circ. n. 39/E del 1° luglio 2010); • se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione” (circ. n. 39/E del 1° luglio 2010). 27 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Gli adempimenti per richiedere la detrazione Irpef 1. Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. 2. Conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. In particolare il contribuente deve essere in possesso di: • domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito); • ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta; • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese; • dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi. segue 28 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Gli adempimenti per richiedere la detrazione Irpef 3.Inviare all’Asl competente per territorio una comunicazione preventiva con raccomandata A.R., indicando: • le generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi • la natura dell’intervento da realizzare • i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione; • la data di inizio dell’intervento di recupero. La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl. segue 29 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Gli adempimenti per richiedere la detrazione Irpef 4. Effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale da cui risultino: • la causale del versamento; • il codice fiscale del soggetto che paga; • il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità. Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011) questa ritenuta è pari al 4%. Dal 14 maggio 2011 non è più necessario inviare la comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle entrate né indicare distintamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. 30 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE Decadenza dall’agevolazione La detrazione non è riconosciuta, quando: • non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria; • il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale; • non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate; • non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione; • le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali; • sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. 31 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE La detrazione Irpef per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati È prevista una detrazione Irpef del 36% anche per gli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati. Specificamente, la detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. L’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. La detrazione si applica quando sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del DPR n. 380/2001. segue 32 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE La detrazione Irpef per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati Vi sono dubbi circa la proroga al 2014 della detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati. L’Agenzia delle entrate dovrà chiarire se la maxi-detrazione del 50% per gli acquisti di cui sopra interessa anche il periodo d’imposta 2014. In caso di mancata conferma, dal primo gennaio 2014 per l’acquisto di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati, la detrazione del 50% del 25% del prezzo di acquisto ritornerà al 36% del 25%. Sarà oggetto di riduzione anche l’importo massimo sul quale calcolare questa percentuale, che per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 è salito da 48.000 euro a 96.000 euro e che in mancanza di proroga, ritornerà a 48.000 euro. 33 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE La detrazione Irpef per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati Esempio Prezzo di acquisto dell’abitazione: = 180.000 euro Costo forfetario di ristrutturazione (25% di 180.000 euro) = 45.000 euro Detrazione (36% di 45.000 euro) = 16.200 euro L’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. 34 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE La detrazione Irpef per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati Interventi di restauro e risanamento conservativo Interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli fatti per la conservazione dell’edificio e per assicurarne la funzionalità (per esempio, consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di elementi accessori e di impianti necessari) sono quelli volti a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Vi rientrano, inoltre, quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica 35 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE La detrazione Irpef ed Ires per l’adozione di misure antisismiche La L. 147/2013 ha prorogato la nuova detrazione Irpef ed Ires del 65% sulle misure antisismiche dell’abitazione principale o delle costruzioni adibite ad attività produttive. Specificamente, saranno detraibili da Irpef ed Ires al 65%, con le regole delle ristrutturazioni edilizie, i bonifici effettuati dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014, ovvero al 50% quelli dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, a condizione che le «procedure autorizzatorie» siano «attivate» dal 4 agosto 2013 e che gli interventi siano eseguiti su «edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità» (zone 1 e 2, Opcm 20 marzo 2013, n. 3274) e siano riferiti «a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive». L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 29/2013 ha precisato che la nuova detrazione Irpef ed Ires del 65% sulle misure antisismiche deve essere ripartita in 10 anni. segue 36 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE La detrazione Irpef ed Ires per l’adozione di misure antisismiche Secondo le indicazioni dell’Agenzia per casi simili, il tetto massimo di spesa fissato in misura pari a 96.000 euro per unità immobiliare dovrebbe essere riferito non solo all’immobile principale, ma anche alla relativa pertinenza. La Circolare 29/E/2013 ha esteso l’agevolazione anche ai soggetti Ires, non chiarendo, tuttavia, quando per essi debba considerarsi «sostenuta» la spesa (se con bonifico «parlante» o in base al principio di competenza). segue 37 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (art. 1, cc. 344 – 348, L. 296/2006) (art. 11 D.L. n. 83/2012) (art. 16-bis, lett. h, Tuir) (art.1, comma 139, L. 147/2013) Livorno, 1° ottobre 2012 L’oggetto della agevolazione L’art. 1 della L. n. 296/2006 ha attribuito una detrazione d’imposta parametrata alle spese sostenute per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, di qualunque categoria catastale, quali: Øla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento (comma 344); Ø il miglioramento termico dell’edificio (comma 345); Ø l’installazione di pannelli solari (comma 346); Ø la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (comma 347). Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, l’incentivo spetta solo in caso di fedele ricostruzione; per quelli di sola ristrutturazione, rilevano solo le spese riferibili alla parte dell’edificio già esistente, senza considerare gli ampliamenti. L’oggetto dell’agevolazione è individuato da successivi decreti ministeriali. Gli interventi agevolati DD.MM. 19/2/2007 e 11/3/2008 Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (comma 344) sono quelli che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del decreto 19 febbraio 2007. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto 11 marzo 2008. Gli interventi agevolati. DD.MM. 19/2/2007 e 11/3/2008 Gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti (comma 345), sono quelli riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, evidenziati nella tabella di cui all'allegato D del decreto 19 febbraio 2007. Per quelli realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono tali quelli che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto 11 marzo 2008. Gli interventi agevolati. D.M. 19/2/2007 Gli interventi di installazione di pannelli solari (comma 346) si riferiscono a quelli relativi alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e alla copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (comma 347) riguardano quelli dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonché quelli dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 . Le spese agevolate. D.M. 19/2/2007 La detrazione spetta per le spese relative a: a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso: 1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo; (segue) Le spese agevolate. D.M. 19/2/2007 b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso: 1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; 2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni; (segue) Le spese agevolate. D.M. 19/2/2007 c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso: 1) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; 2) smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o (dal 2008) dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, ovvero, con impianti di climatizzazione invernale; (segue) Le spese agevolate. D.M. 19/2/2007 d) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica. In caso di interventi realizzati mediante un contratto di leasing, la detrazione si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing, non rilevando i cnoni annuali e il prezzo di riscatto. Le spese agevolate Dal 2012 la detrazione relativa alle spese per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale spetta anche in caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Nelle spese agevolate sono comprese quelle di progettazione per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie a alla messa a norma degli edifici. Le spese agevolate Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e per gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria il D.L. n. 63/2013 aveva inizialmente escluso la proroga della detrazione al 31 dicembre 2013. Tuttavia la legge di conversione del decreto (L. 90/2013) ha soppresso tale esclusione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal 6 giugno 2013. Le spese agevolate Dal 6 giugno 2013 la percentuale di detrazione Irpef ed Ires sugli interventi per il risparmio energetico degli edifici è stata innalzata dal 55% al 65%. Inizialmente tale aumento era stato fissato fino al 31 dicembre 2013. La L. 147/2013, tuttavia, ha prorogato la percentuale maggiorata del 65% fino al 31 dicembre 2014. Le spese agevolate Prorogata fino al 30 giugno 2015 la detrazione del 65% per gli interventi sul risparmio energetico «relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 117 e 117 bis del Codice civile» o che interessano «tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio» La «ratio» della maggior durata del periodo agevolato è da individuare nel procedimento che nei condomini è necessario seguire ai fini dell’approvazione dei lavori sul risparmio energetico (approvazione dell’assemblea condominiale, nomina del direttore dei lavori, costituzione di un fondo pari all’ammontare della spesa deliberata), con conseguente allungamento dei tempi. Le spese agevolate Per parti comuni si intendono le parti dell’edificio necessarie all’uso comune. Specificamente per esse si intendono ad esempio: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune (come la portineria, l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune), e gli impianti di riscaldamento destinati all’uso comune. Le spese agevolate In relazione alle parti comuni, la detrazione del 65% spetta dall’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomini e da questi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Le spese agevolate Alternativamente agli interventi sulle parti comuni, la proroga del 65% estesa fino al 30 giugno 2015, vale anche se ad essere interessati dagli interventi saranno tutte le unità immobiliari che compongono il condominio. Ne consegue che si potrà godere del bonus solo se tutti i condomini effettueranno le spese verdi entro il periodo agevolato. La nuova agevolazione del 65% che dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015 riguarda tutte le unità immobiliari che compongono il condominio ha convenienza solo se i pagamenti saranno terminati prima del 30 giugno 2015. Le spese agevolate La L. 147/2013 ha posticipato dal 31 dicembre 2013 alla fine del 2015 l’individuazione delle misure e degli «incentivi selettivi di carattere strutturale» destinati a «favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti», «l’incremento dell’efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi». Fino a quando non saranno adottati nello specifico questi incentivi selettivi di tipo strutturale, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013, ovvero la detrazione del 55-65-50% (articolo 14) ovvero del 36-40-50-65% (articolo 16). Tutto ciò, ovviamente, se vengono rispettati i relativi requisiti. Le spese agevolate Nello specifico già oggi gli interventi diretti ad incrementare l’efficienza idrica possono essere detraibili al 36-50% a condizione che siano effettuate nell’ambito di una ristrutturazione edilizia che modifica l’impianto idraulico, ovvero del 55-65-50% se effettuate nell’ambito della sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con un impianto dotato di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, comma 347, legge 296/2006). Le spese agevolate Le spese di rimozione e di smaltimento dell’amianto del tetto possono essere detraibili al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, 40% nel 2015). Le spese agevolate Gli «interventi selettivi di carattere strutturale» promessi nell’art.15 del D.L. 63/2013 potranno interessare anche l’incremento del rendimento energetico degli edifici, oggi detraibile al 36-50% ovvero al 55% (65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 o al 30 giugno 2015 per i condomini ovvero 50% per le spese sostenute dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 o dal primo luglio 2015 al 30 giugno 2016 per i condomini), se l’intervento rientra tra il risparmio energetico qualificato, di cui all’art. 1 della legge 296/2006. Limite della detrazione (L. n. 296/2006) È previsto un tetto massimo per la detrazione, variabile a seconda del tipo di intervento. Dal 6 giugno 2013 i limiti di spesa sono i seguenti: Intervento Detrazione massima Ammontare spese € 100.000,00 € 153.846,15 € 60.000,00 € 92.307,69 € 30.000,00 € 46.153,84 Riqualificazione energetica di edifici già esistenti Involucro edifici e installazione pannelli solari Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale * Per gli interventi realizzati dal 2008, nel limite si computano anche le detrazioni fruite negli anni precedenti Se la detrazione spettante eccede l’imposta lorda dovuta, tale eccedenza non può essere chiesta a rimborso né portata a nuovo. Limite della detrazione (L. n. 296/2006) Il limite massimo di detrazione si riferisce all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto. Per gli interventi condominiali, l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Se l’intervento riguarda l’intero edificio, l’ammontare massimo costituisce il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti aventi diritto. Ripartizione della detrazione (L. n. 296/2006) Per gli interventi realizzati nel 2007 la detrazione andava ripartita in tre quote annuali di pari importo. Per quelli realizzati dal 1° gennaio 2008, la detrazione poteva essere ripartita in un numero di quote annuali, di pari importo, tra tre e dieci, su scelta irrevocabile del contribuente da esprimere all’atto della prima detrazione. Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, la detrazione andava ripartita in cinque quote annuali, di pari importo. Per gli interventi effettuati a partire dal 2011, è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali (art. 1, comma 48, L. n. 220/2010). Soggetti beneficiari Possono fruire dell’agevolazione le persone fisiche e i soggetti Ires, che utilizzano l’edificio oggetto dell’intervento, in qualità di titolari di un diritto reale sull’immobile, di condomini, di locatari o di comodatari (per questi ultimi la detrazione spetta anche in caso di cessazione del contratto di locazione o comodato). Sono escluse dall’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, di mera gestione immobiliare (risoluzioni n. 303/E del 15 luglio 2008 e n. 340/E del 1° agosto 2008; contra AIDC, norma n. 184/2012). Adempimenti Per fruire dell’agevolazione non è più necessaria l’effettuazione della comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate, così come non lo è più l’indicazione in fattura del costo della manodopera impiegata nei lavori. Tra gli adempimenti previsti l’art. 29, comma 6, del D.l. n. 185/2008 ha introdotto l’obbligo di effettuare un’apposita comunicazione in caso di svolgimento dei lavori in un periodo successivo a quello nel corso del quale sono iniziati e/o di in cui sono state sostenute le spese agevolate. In caso di mancato adempimento non viene meno la spettanza della detrazione, ma si applica una sanzione in misura fissa (circ. n. 21/E del 2010). Adempimenti Rapporti con le altre agevolazioni La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, per le medesime spese si può fruire soltanto dell’una o dell’altra agevolazione. Dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. È invece possibile fruire dell’agevolazione insieme con dell’aliquota Iva del 10%, quando ne ricorrano le condizioni. la riduzione L’agevolazione a regime: art. 16-bis del Tuir L’art. 4 del D.L. n. 201/2011 ha inserito l’art. 16-bis del Tuir , che alla lett. h) riconosce una detrazione a regime per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 83/2012, la misura della detrazione prevista dalla norma testé citata è pari al 36% delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2013, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 48.000,00 (tenendo conto delle spese sotenute in anni precedenti in relazione ai medesimi interventi). Dalla detrazione a regime restano esclusi i soggetti Ires. La fruizione dell’agevolazione a regime: art. 16-bis del Tuir La detrazione spettante deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti nell’anno di sostenimento e nei nove successivi. In caso vendita, l’agevolazione residua è trasferita all’acquirente persona fisica, salvo diverso accordo tra le parti. In caso di decesso dell’avente diritto, l’agevolazione residua si trasmette, per intero, all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell’edificio. Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio di arte o professione o all’esercizio di attività commerciale, la detrazione spetta per la metà. L’oggetto dell’agevolazione a regime: art. 16-bis del Tuir La detrazione spetta anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. La lett. h) dell’art. 16-bis del Tuir non contiene più un espresso riferimento agli edifici esistenti. Tuttavia, l’incentivo si innesta sempre nell’ambito di un intervento di riqualificazione energetica e di risparmio energetico. È comunque prevista l’emanazione di appositi decreti ministeriali attuativi.
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