N. 11 Risparmio energetico e comunicazione

 N. 11
Risparmio
energetico
comunicazione
e
9 Comunicazione Ire
9 Soggetti interessati
9 Immobili interessati
9 Interventi agevolabili
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COMUNICAZIONE Ire
I contribuenti che nel 2013 hanno sostenuto spese per il risparmio energetico, detraibili
dall'Irpef/Ires al 55%/65%, e non hanno terminato i lavori entro il 31 dicembre 2013, devono
inviare entro il 31 marzo 2014 l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, indicando
l'ammontare di quanto hanno pagato nel 2013.
Principio di imputazione
Per i privati e i lavoratori autonomi vale il principio di cassa, cioè la spesa è "sostenuta" al
momento del pagamento con bonifico, mentre per le imprese vale quello di competenza.
Il provvedimento del 6 maggio 2009 ha stabilito che, i soggetti obbligati all'invio di questa
comunicazione sono solo quelli che contemporaneamente: proseguono i lavori iniziati
nell'anno precedente; hanno "sostenuto" (cassa o competenza, per le imprese) spese
agevolate nell'anno precedente a quello dell'invio della comunicazione.
Quindi, se i lavori sono effettuati entro il 31 dicembre 2013, ma il pagamento viene effettuato
nel 2014, la comunicazione non va inviata. Mentre se c'è stato un acconto lo scorso anno, va
spedita indicando i dati di quel pagamento. Infine, se un acconto è stato effettuato lo scorso
anno, ma i lavori sono iniziati nel 2014, non va effettuato alcun invio alle Entrate.
Modello
La comunicazione va trasmessa utilizzando l’apposito software “IRE2009” disponibile sul sito
web delle Entrate, ovvero un software che fornisca un file conforme alle specifiche fissate dal
provv. 21/12/09.
L'invio della comunicazione alle Entrate non sostituisce quella da trasmettere all'Enea entro
90 giorni dalla fine dei lavori. Inoltre, il contribuente con lavori a cavallo d'anno, deve
continuare ad attestare che i lavori non sono stati ultimati nell'anno precedente, nel caso
intenda iniziare a beneficiare della detrazione del 55%/65% già dalla dichiarazione di quel
periodo d'imposta, senza attendere la fine dei lavori e il conseguente invio della
documentazione all'Enea.
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal
contribuente o tramite soggetti incaricati, di cui all’art. 3, comma 2-bis e 3 D.P.R. 27.07.1998, n.
322 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
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1. Soggetti obbligati
…V Quali sono i soggetti obbligati a presentare
il modello Ire?
… Sono obbligati alla presentazione del mod.
Ire, i soggetti beneficiari della detrazione del
65% titolari o meno di reddito d’impresa, ossia
privati, enti non commerciali che esercitano
esclusivamente attività istituzionale, società
semplici ed associazioni professionali, ditte
individuali, società di persone (snc e sas) e
società di capitali (srl, spa, ecc), nel caso in cui i
lavori proseguano oltre il periodo d’imposta,
ossia che inizino in un periodo d’imposta e
proseguono in quello/i successivo/i.
2. Più proprietari
…V In caso di più proprietari chi è tenuto a
presentare il modello Ire?
… In caso di spese sostenute in più periodi
d’imposta, ossia nel periodo precedente a quello
in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i
lavori terminano è necessaria la presentazione
all’Agenzia delle Entrate del mod. Ire
denominato “Comunicazione per lavori che
proseguono oltre il periodo d’imposta”,
approvato con il Provvedimento 06.05.2009. In
presenza
di
più
proprietari/detentori
dell’immobile che sostengono le spese e che
intendono fruire della detrazione del 65%, la
comunicazione può essere trasmessa soltanto da
uno di essi.
3. Lavori iniziati nel 2012
…V Un contribuente ha iniziato i lavori nel 2012,
poi sono proseguiti nel 2013 e termineranno nel
2014. Come deve essere presentato il modello
Ire?
… Qualora i lavori proseguano per più periodi
d’imposta (quindi interessano almeno 3 anni), è
necessario presentare una comunicazione per
ciascun periodo d’imposta nel quale sono
eseguiti lavori non terminati. Per interventi
iniziati nel 2012, proseguiti nel 2013 e conclusi
nel 2014, con sostenimento delle relative spese
nei 3 anni, doveva/dovrà essere inviata una
comunicazione per il 2012 ed una per il 2013.
4. Dati del dichiarante
…V Nel campo “dati del dichiarante” del
modello Ire, oltre ai dati anagrafici sono
richieste anche altre informazioni?
… Oltre ai dati anagrafici è richiesta
l’indicazione del diritto goduto sull’immobile
oggetto dell’intervento. In particolare, barrando
la relativa casella, va indicato se il dichiarante è
il “Possessore” (proprietario o titolare di altro
diritto reale), ovvero il “Detentore” (locatario,
comodatario) dell’immobile.
In presenza di più soggetti proprietari/detentori
va barrata anche la casella “Contitolare”.
Per gli interventi che riguardano parti comuni di
un condominio, vanno indicati i dati del soggetto
che presenta il modello, barrando la casella
“Amministratore”
ovvero
“Condomino”,
indicando in ogni caso il “Codice fiscale del
condominio”.
5. Sanzioni
…V In caso di mancata presentazione del
modello Ire, a quali sanzioni si va incontro? E’
possibile rimediare in ritardo?
… Come precisato dall’Agenzia delle Entrate
nella Circolare 23.04.2010, n. 21/E, l’omessa o
tardiva presentazione del mod. Ire non preclude
la possibilità di beneficiare della detrazione del
65%, ma è sanzionata da € 258 a € 2.065.
Le violazioni in esame non sono regolarizzabili
tramite la c.d. “remissione in bonis” ex D.L. n.
16/2012, considerato che tale istituto non è
applicabile per le violazioni connesse alle
comunicazioni/adempimenti che costituiscono
mere irregolarità, dal cui inadempimento
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consegue esclusivamente l’irrogazione delle
sanzioni, ma non la decadenza dai benefici
fiscali.
Entrate, in quanto i lavori sono iniziati e finiti
nello stesso anno; deve inviare l’apposita
comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla
fine dei lavori.
6. Bonifico nell’anno successivo
…V Nel caso i lavori non si concludano entro il
31 dicembre 2013, se si paga entro la fine
dell'anno solo una parte dell'importo totale
dovuto alla ditta esecutrice, è possibile portare
in detrazione nel 2013 almeno la quota parziale
effettivamente pagata, oppure è indispensabile
che i lavori siano ultimati e pagati entro l'anno?
… Anche se l'esecuzione degli interventi sul
risparmio energetico (65%) continuerà nel 2014,
tutti i pagamenti effettuati dalle persone fisiche,
tramite bonifico, entro il 31 dicembre 2013
potranno beneficiare delle detrazioni Irpef. In
questo caso, comunque è necessario inviare
telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro
il 31 marzo 2014 la comunicazione contenente i
dati dei pagamenti effettuati nel 2013. Non sono
agevolati solo i pagamenti delle fatture di
acconto effettuati nel 2013, ma beneficiano
dello sconto fiscale anche quelli effettuati entro
questo termine, per il saldo dell'opera, a
prescindere dall'effettiva esecuzione dei lavori
entro il 2013. In questo caso, naturalmente, è
bene che il contratto con l'impresa, di appalto o
di fornitura con posa in opera, preveda
specifiche garanzie per la corretta conclusione
dell'intervento.
7. Lavori iniziati e terminati nel 2013
…V Un contribuente a ottobre 2013 ha iniziato
dei lavori per la sostituzione degli infissi di un
immobile di sua proprietà, rientranti tra gli
interventi agevolabili, di cui all’art. 1, comma
345, L. n. 296/2006. I lavori sono terminati a
dicembre 2013. A quali adempimenti è tenuto il
contribuente?
… Il contribuente indicato nel quesito non
deve presentare il mod. Ire all’Agenzia delle
8. Pagamento rilevante
…V Una srl a settembre 2013 ha iniziato dei
lavori per la sistemazione dell’immobile
strumentale, rientranti tra gli interventi di cui
all’art. 1, comma 344, L. n. 296/2006. I lavori sono
terminati a febbraio 2014 ed il pagamento degli
stessi è avvenuto interamente a fine lavori
(2014). Quali sono le comunicazioni a cui è
tenuta la società?
… La società non deve presentare il mod. Ire
all’Agenzia delle Entrate in quanto, ancorché i
lavori siano iniziati nel 2013 e terminati nel
2014, nel 2013 non ha sostenuto spese; inoltre
deve inviare l’apposita comunicazione all’Enea
entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
9. Termine dei lavori nel 2014
…V Un contribuente a novembre 2013 ha
iniziato dei lavori per la sistemazione di un
immobile, rientranti tra quelli agevolabili, di cui
all’art. 1, comma 345, L. n. 296/2006. I lavori sono
terminati a marzo 2014. Le spese sostenute
ammontano ad € 3.000 nel 2013 ed a € 6.000 nel
2014. Quali comunicazioni è tenuto a presentare
il contribuente?
… Il contribuente indicato nel quesito deve
presentare:
- il mod. Ire all’Agenzia delle Entrate, per la
spesa sostenuta nel 2013 (€ 3.000);
- l’apposita comunicazione all’Enea, entro 90
giorni dalla fine dei lavori.
10. Comproprietari
…V Un contribuente a novembre 2013 ha
iniziato dei lavori per la sistemazione di un
immobile in comproprietà al 50% con la sorella.
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I lavori eseguiti, riguardanti la struttura esterna
dell’edificio, rientrano tra quelli di cui all’art. 1,
comma 345, L. n. 296/2006. I lavori sono
terminati a febbraio 2014. Le spese sostenute
ammontano ad € 18.000 nel 2013 ed € 4.000 nel
2014. Le medesime spese sono state sostenute
anche dalla sorella. Come andrà presentato il
modello Ire?
… Oltre all’invio, entro 90 giorni dalla fine dei
lavori, dell’apposita comunicazione all’Enea,
entro il 31.03.2014 va presentato il mod. Ire
all’Agenzia delle Entrate; ai fini di tale
adempimento è sufficiente che vi provveda uno
dei due soggetti.
Qualora provveda il fratello, il modello
trasmesso all’Agenzia delle Entrate tramite un
intermediario abilitato riguarda anche la parte
di spesa sostenuta dalla sorella.
11. Soggetti con periodo non solare
…V Un soggetto con periodo d’imposta non
coincidente con l’anno solare, 1° luglio – 30
giugno, ha iniziato nel mese di luglio 2013 lavori
di riqualificazione energetica che proseguono
oltre il 30 giugno 2014. Come deve presentare il
modello Ire?
… I soggetti, diversi dalle persone fisiche, con
periodo d’imposta non coincidente con l’anno
solare, devono indicare il periodo d’imposta
(data inizio/fine) in cui sono state sostenute le
spese per le quali intendono fruire della
detrazione. Il contribuente indicato nel quesito è
tenuto ad inviare la comunicazione entro il 28
settembre 2014, indicando come periodo di
riferimento il periodo d’imposta dall’01/07/2013
al 30/06/2014.
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SOGGETTI INTERESSATI
L’ambito soggettivo della detrazione del 55/65% ricomprende ogni categoria di soggetti,
indipendentemente dal titolo di possesso o di detenzione (purché lecito) dell’immobile sul quale
saranno effettuati gli interventi per il risparmio energetico.
L’art. 2, D.M. 19 febbraio 2007, in merito, recita quanto segue:
9 “1. Per gli interventi di cui all’art. 1, commi da 2 a 5, la detrazione dall’imposta sul reddito
spetta:
9 alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli
interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su
unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o
detenuti;
9 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli
interventi di cui al predetto art. 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici
esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
posseduti o detenuti”.
Pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, possono beneficiare della detrazione del 55%/65%:
9 i soggetti non titolari di reddito di impresa;
9 i soggetti titolari di reddito di impresa.
L’art. 2, D.I. 19 febbraio 2007 richiede che gli immobili oggetto degli interventi siano posseduti o
detenuti dal contribuente sulla base, come specificato dalla C.M. 31 maggio 2007, n. 36, di un
titolo idoneo che:
Ö “[...] può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un
contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato”.
Il possessore dell’immobile si può qualificare come:
9 proprietario o nudo proprietario;
9 titolare di diritto reale di godimento (usufruttuario, titolare del diritto d’uso o di
abitazione, etc...);
9 oppure socio di cooperativa a proprietà divisa.
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1. Nuda proprietà
…V Un contribuente detiene il diritto di nuda
proprietà sulla casa in cui abita. Tale soggetto
vuole effettuare dei lavori che usufruiscono
della detrazione del 65% relativa al risparmio
energetico. Si chiede se tale soggetto possa
godere della detrazione anche se non è
proprietario della casa, ma detiene solamente la
nuda proprietà.
… Il Decreto del 19/02/2007 individua quali
soggetti ammessi a fruire della detrazione:
- le persone fisiche, gli enti e i soggetti, di cui
all’art. 5 del TUIR, approvato con il D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito
d’impresa, che sostengono le spese per
l’esecuzione degli interventi agevolati sugli
edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su
unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
- i soggetti titolari di reddito d’impresa che
sostengono le spese per l’esecuzione degli
interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti
di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti
di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
posseduti o detenuti.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n.
36/E/2007, precisa che, “i soggetti indicati
possono fruire della detrazione a condizione che
sostengano le spese e che queste siano rimaste a
loro carico. Inoltre devono possedere o detenere
l’immobile in base ad un titolo idoneo che può
consistere nella proprietà o nella nuda
proprietà, in un diritto reale o in un contratto di
locazione, anche finanziaria, o di comodato”.
Alla luce di quanto affermato dall’Agenzia delle
Entrate nella circolare n. 36/E/2007, si ritiene,
quindi, che il soggetto indicato nel quesito possa
godere della detrazione del 65% per gli
interventi volti al risparmio energetico.
2. Lavori in condominio
…V In un condominio si sta deliberando la spesa
per la sostituzione dell'attuale centrale termica
a gas metano con un'altra a condensazione,
sempre condominiale. Trattandosi di un
intervento volto al "risparmio energetico",
certificato dalla diagnosi energetica, l'attuale
percentuale di detrazione è fissata al 65%. Il
condominio è composto da 80 condomini e la
spesa si aggira intorno a 220.000 euro. Il limite di
detrazione, pari a 30.000 euro, è da intendere
per singolo proprietario o si riferisce all'intero
condominio?
… Nell'ipotesi di sostituzione dell'impianto di
riscaldamento al servizio dell'intero edificio
residenziale
(riscaldamento
centralizzato),
l'intervento è considerato come eseguito sulle
parti comuni, e tutti gli adempimenti sono
effettuati
dall'amministratore.
L'importo
detraibile, nella misura massima di 30.000 euro,
è riferito, in tal caso, a ciascun comproprietario e
suddiviso dall'amministratore, sulla base della
tabella millesimale di ripartizione della
proprietà delle parti comuni, che esprimono il
valore proporzionale dei singoli piani o porzioni
di piano spettanti in proprietà esclusiva ai
singoli condomini. Pertanto, nell'ipotesi di 80
appartamenti, il limite massimo è riferito
autonomamente per ciascuna unità immobiliare,
applicandosi quanto previsto per la detrazione
del 50% (ex art. 16-bis del TUIR, D.P.R. 917/1986,
risoluzione 124/E del 4 giugno 2007, guida al
55% su www.agenziaentrate.it). In sostanza,
l'intero importo di 220.000 euro rileva ai fini
della detrazione e andrà ripartito (a cura
dell'amministratore) tra i singoli condòmini in
base alla tabella millesimale. Tutto questo a
partire dal presupposto che, tra gli interventi che
fruiscono del 65% (art. 1, comma 139, della L.
147/2013), vi sono anche quelli per la
sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale
(riscaldamento)
mediante
l’installazione di caldaie a condensazione, con
contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione, compresa l’installazione delle
valvole termostatiche in tutti gli alloggi. Per tali
interventi, il valore massimo della detrazione è
pari a 30.000 euro (decreto attuativo 19 febbraio
2007). Per beneficiare della detrazione del 65%,
è venuto meno l’obbligo, che era posto a carico
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del contribuente, di acquisire l’attestato di
qualificazione energetica. I soggetti interessati
al beneficio, relativamente agli interventi di
sostituzione di impianti termici con caldaie a
condensazione, sono tenuti ad acquisire la
seguente documentazione: asseverazione di un
tecnico abilitato che attesti la rispondenza
dell’intervento ai requisiti richiesti (artt. 6-9 del
D.M. 19 febbraio 2007, e allegato A decreto 11
marzo 2008); scheda informativa relativa agli
interventi realizzati, contenente i dati elencati
nello schema, di cui all’allegato E del decreto 19
febbraio 2007. La scheda informativa dev'essere
inviata telematicamente all’Enea entro 90 giorni
dal collaudo dell’intervento.
3. Eredi
…V Mia madre ha fatto rifare e isolare il tetto di
una seconda casa, sfitta. Prima della fine dei
lavori è morta, lasciando 5 figli eredi (per ora
non è stata fatta alcuna divisione dei suoi beni).
Quattro figli pagherebbero le fatture da un
conto a loro cointestato. È corretto fare intestare
le fatture a "eredi di ..." facendo riportare il
codice fiscale dei figli paganti e per il
pagamento procedere con un solo bonifico con
il codice fiscale dei quattro ordinanti, o è più
opportuno frazionare il pagamento con quattro
bonifici individuali?
… La norma prevede che, in caso di decesso
dell'avente diritto, la fruizione del beneficio
fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente
all'erede che conservi la detenzione materiale e
diretta del bene. Nella specie, scrivendo sulle
fatture "eredi di..." vi sarebbe il rischio di dover
discutere con l'Agenzia in sede di controllo sulla
legittimità dell'accesso al beneficio da parte
degli eredi. Contrariamente, trattando i
pagamenti come avviene normalmente in caso
di comproprietà, il problema sarebbe risolto
all'origine. Infatti, gli eredi dovrebbero
procedere intestando le fatture a tutti i
comproprietari (eredi) e pagando con tanti
versamenti quanti sono i soggetti, ovvero a nome
di un unico soggetto per conto di tutti.
4. Enti non commerciali
…V Il condominio-centro commerciale (quindi
un ente commerciale e non residenziale e non
sostituto d’imposta), a fronte di una sostituzione
parziale dell’impianto del circuito aria (cambio
di due unità per il trattamento dell'aria nelle
parti
comuni),
può
beneficiare
delle
agevolazioni fiscali riferite al risparmio
energetico? In che misura?
… Nel caso di specie, la detrazione del 65%
(art. 14 D.L. 63/2013, convertito in L. n. 90 del
2013), può rendersi applicabile solo se la
sostituzione dell’impianto a circuito d’aria
avvenga con unità terminali a pompa di calore e
siano presenti le caratteristiche termiche
previste dall’art. 9 del D.M. 19 febbraio 2007. Per
il resto, nessun problema per l’applicazione
della detrazione, tenuto conto che tra i soggetti
beneficiari del 65% sono previsti espressamente
anche gli enti commerciali (soggetti Ires).
5. Dichiarazione congiunta
…V Due coniugi hanno effettuato lavori di
ristrutturazione e di risparmio energetico nel
2012. Tutti i bonifici e le fatture contengono i
dati di entrambi. La coppia fa dichiarazione
congiunta. Nel 730/2013 gli importi soggetti a
detrazione sono stati inseriti nel quadro E della
moglie (perché il marito non aveva un contratto
da lavoratore dipendente). Si può, nel 730/2014,
inserire parte di questi importi nel quadro E del
marito, data l'incapienza parziale della moglie?
Chiaramente il motivo è far recuperare qualcosa
in più ai coniugi, dato che ora il marito, che ha
un contratto di lavoro, ha anche lui delle
trattenute.
…
L'avvenuta
presentazione
della
dichiarazione dei redditi, con un piano iniziale di
detrazione della spesa di ristrutturazione
attribuita interamente a uno soltanto dei
coniugi, preclude la possibilità di apportare
modifiche, in tutto o in parte, al piano stesso per
le dichiarazioni successive, allo scopo di ovviare
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coniuge
rate o può essere suddivisa in 3 o 5 rate, in
relazione all'età del soggetto che ne vuole
fruire?
6. Interventi su parti comuni
In caso di interventi di ristrutturazione edilizia e
di risparmio energetico, copertura tetto e
cappotto esterno, eseguiti sulle parti comuni di
un immobile, composto da tre unità abitative
possedute da tre soggetti, è possibile fruire delle
detrazioni del 65% da parte dei soli due soggetti
che sostengono le spese, in quanto il terzo
proprietario non può farsene carico? Se ciò non
fosse possibile, quale criterio di ripartizione
dev'essere seguito per attribuire ai due soggetti
le detrazioni spettanti, considerato che le fatture
saranno intestate solo a loro due, e gli stessi
saranno i soli a eseguire i relativi bonifici?
… La detrazione del 65% si recupera in ogni
caso in 10 anni, e non in 3 o 5 anni. Le spese
sostenute per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici vanno ripartite in 10
quote annuali costanti, in sede di dichiarazione
dei redditi- Nel corso degli anni il periodo di
ripartizione è variato. In particolare: per le spese
sostenute nel 2007, la ripartizione avveniva in
tre quote annuali di pari importo; per le spese
sostenute nel 2008, la ripartizione avveniva in un
numero variabile, da 3 a 10, di quote annuali di
pari importo, su scelta irrevocabile del
contribuente all’atto della prima detrazione; per
le spese sostenute dal 1° gennaio 2009, la
ripartizione avviene obbligatoriamente in 10
quote annuali di pari importo. Nessuna diversa
ripartizione è invece prevista in base all’età.
all'eventuale
beneficiario.
incapienza
del
… La risposta è negativa. Trattandosi di due
interventi su parti comuni (copertura del tetto e
cappotto esterno), il limite massimo delle spese
detraibili, da ciascuno dei tre proprietari è
correlato alla tabella millesimale o, in assenza
di condominio, a una ripartizione delle spese
legata alla dimensione di ciascuna delle tre
unità immobiliari (per esempio, 1/3 per ciascuno
delle spese se di tratta di tre appartamenti
identici). Anche se le spese sono interamente
sostenute solo da due dei tre proprietari,
comunque la detrazione massima è correlata
alla citata tabella di divisione delle spese, e la
parte eccedente non è detraibile. Pertanto, le
fatture e i bonifici devono essere eseguiti con
riferimento a tutte le spese sostenute, mentre
l’importo detraibile è correlato alla quota di
proprietà di ciascuno. Per non creare confusione,
si consiglia di far emettere tre fatture diverse
sulla base della divisione delle spese fra i tre
appartamenti. Due sole di tali fatture, intestate
ai due proprietari che sostengono le spese,
risulteranno detraibili.
7. Ripartizione
…V La detrazione del 65% per risparmio
energetico, va suddivisa esclusivamente in 10
8. Soggetti non titolari di reddito d’impresa
…V Tra i soggetti non titolari di reddito
d’impresa, quali sono quelli che possono fruire
della detrazione del 65%?
… Tra i non titolari di reddito d’impresa
possono fruire della detrazione:
- le persone fisiche: trattasi di soggetti privati,
lavoratori autonomi e imprenditori agricoli;
- gli enti pubblici o privati che non svolgono
attività commerciale: sono ad esempio gli enti
non commerciali di cui all’art. 73, lettera c),
TUIR, a condizione che esercitino solo l’attività
istituzionale. Si noti tuttavia che l’Agenzia delle
Entrate, con Risoluzione 5 febbraio 2008, n. 33,
ha chiarito che, i Comuni non possono
beneficiare della detrazione del 65%, in quanto
essendo la stessa una detrazione e non un
credito d’imposta, presupposto fondamentale
per poterne beneficiare, è la capienza di imposta
del soggetto interessato, che quindi deve essere
soggetto passivo Ires;
- i soggetti, di cui all’art. 5, TUIR: società semplici
e associazioni tra professionisti.
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9. Immobili per i soggetti titolari di reddito
d’impresa
…V Per i soggetti titolari di reddito d’impresa,
l’agevolazione del 65% può essere fruita su
qualsiasi immobile?
… Per i soggetti titolari di reddito di impresa
l’agevolazione è attribuita limitatamente ai
fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio
della propria attività imprenditoriale. Infatti, con
R.M. n. 303/2008, ad un’impresa esercente
attività di ristrutturazione edilizia e vendita è
stata negata la detraibilità delle spese sostenute
per interventi di riqualificazione energetica su
immobili merce. In particolare, l’Agenzia delle
Entrate ha specificato che: “In ogni caso, i
benefici per la riqualificazione energetica degli
immobili spettano solo a chi li utilizza. Per
esempio, una società non può fruire della
detrazione per le spese relative a immobili
locati. Questo vale anche se la società svolge
attività di locazione immobiliare, in quanto i
fabbricati concessi in affitto rappresentano
l’oggetto dell’attività d’impresa e non beni
strumentali.”.
10. Immobili in leasing
…V È possibile fruire della detrazione per gli
immobili detenuti in leasing?
… L’art. 2, D.M. 19 febbraio 2007, sancisce
quanto segue: “Nel caso in cui gli interventi [...]
siano eseguiti mediante contratti di locazione
finanziaria,
la
detrazione
compete
all’utilizzatore ed è determinata in base al costo
sostenuto dalla società concedente”. Pertanto,
nel caso in cui gli interventi siano realizzati
mediante contratti di leasing, l’utilizzatore del
bene o dell’opera è il soggetto beneficiario della
detrazione del 55%/65% che, in tal caso, è
commisurata al costo sostenuto dalla società
concedente (locataria), in base al contratto o
alla documentazione rilasciata all’utilizzatore.
La Circolare n. 36/2007 chiarisce che, essendo la
detrazione da rapportare al costo sostenuto
dalla società, non devono essere considerati i
canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.
11. Familiari conviventi
…V Quali sono i familiari conviventi che possono
godere della detrazione per risparmio
energetico?
… La Circolare 31 maggio 2007, n. 36 precisa
che, al pari di quanto previsto per la detrazione
del
36/50%,
possono
beneficiare
dell’agevolazione
riferita
al
risparmio
energetico anche i familiari conviventi del
soggetto possessore o detentore, a condizione
che sostengano le spese per la realizzazione dei
lavori. Sono da considerarsi “familiari”: il
coniuge; i parenti entro il terzo grado; gli affini
entro il secondo grado. La citata Circolare n.
36/2007 precisa in merito che: “È stata, infatti,
ravvisata nella convivenza una condizione che
giustifica la partecipazione del coniuge, dei
parenti entro il terzo grado e degli affini entro il
secondo grado alle spese che avrebbe dovuto
sostenere il titolare dell’immobile. Tale principio
deve ritenersi valido anche in relazione alla
detrazione per i lavori di risparmio energetico
[...]”.
12. Immobili dei familiari conviventi
…V La detrazione per risparmio energetico, può
essere fruita dal familiare convivente per
qualsiasi immobile?
… La possibilità di fruire della detrazione per i
familiari conviventi è limitata agli interventi
eseguiti su immobili dell’ambito “personale”,
intendendosi come tali, quelli nei quali può
esplicarsi il rapporto di convivenza. Pertanto,
non è ammessa la detrazione in capo al
familiare convivente se i lavori sono eseguiti su
immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o
professione.
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IMMOBILI INTERESSATI
L’inquadramento degli immobili interessati alla detrazione del 55% (ora 65%) per interventi di
risparmio energetico è fornito dalla Circolare 31 maggio 2007, n. 36, che al riguardo prevede
quanto segue:
Ö “L’agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa
agli interventi di ristrutturazione edilizia, che è espressamente riservata ai soli edifici
residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche
rurale) compresi, quindi, quelli strumentali. Una limitazione a tale ampia accezione è
data dalla circostanza che gli edifici oggetto degli interventi devono essere esistenti. In
relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, sulla base di quanto si deduce dalle
disposizioni concernenti la certificazione energetica degli stessi, si rende necessario
che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:
9 essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti
oggetto dell’intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad
eccezione della installazione dei pannelli solari;
9 nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità
immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è
compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico
centralizzato a servizio delle suddette unità, in relazione a quanto previsto
dall’art. 9, comma 3, del decreto;
9 nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere
all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre
fattispecie il concetto di nuova costruzione. [...]”.
In sostanza, applicando i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 36/2007, è possibile affermare
che:
9 gli immobili oggetto degli interventi possono essere di qualsiasi tipo;
9 gli interventi possono essere eseguiti solo su edifici già esistenti (unica eccezione,
come si vedrà, è rappresentata dall’installazione dei pannelli solari) e già dotati di
impianto di riscaldamento.
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A differenza di quanto previsto per la detrazione del 36/50% (riferita alle sole unità
residenziali), è possibile beneficiare della detrazione del 55/65% su ogni tipologia di
immobile, indipendentemente:
9 dalla relativa destinazione (abitativa, produttiva, commerciale, etc.);
9 dal gruppo e dalla categoria catastale di appartenenza.
1. Immobili a uso promiscuo
…V La detrazione per risparmio energetico può
essere fruita per una abitazione utilizzata da un
professionista anche per lo svolgimento
dell’attività professionale?
… Con Circolare n. 20/2011 (punto 3.4)
l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in
merito all’ipotesi in cui gli interventi agevolabili
55/65% siano effettuati su un immobile
utilizzato “promiscuamente”. L’Agenzia, ricorda
che per imprese, società e professionisti, la
detrazione del 55/65%:
- spetta a condizione che oggetto
dell’intervento
sia
un
immobile
strumentale all’esercizio dell’attività;
- non preclude la possibilità di dedurre le
medesime spese dal reddito d’impresa o
lavoro autonomo;
- ammette la detraibilità 55/65% delle
spese sostenute per interventi di
risparmio energetico su immobili ad uso
promiscuo, anche se dedotte (al 50%)
dal reddito di impresa o lavoro
autonomo. In pratica, la deduzione delle
spese ai fini della determinazione del
reddito d’impresa/professionale non
pregiudica
per
l’imprenditore/professionista
la
detrazione del 55/65%.
2. Immobili merce
…V La detrazione per ristrutturazione può
essere fruita da una società per gli immobili
merce?
… Con Risoluzione 15 luglio 2008, n. 303,
l’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello
di una società esercente attività di costruzione,
ristrutturazione edilizia e vendita, ha chiarito
che, le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica previsti dall’art. 1,
comma 344, Finanziaria 2007, su immobili
merce, non possono beneficiare della detrazione
del 55/65%. Secondo l’Agenzia, gli immobili
merce rappresentano l’oggetto dell’attività
esercitata e non sono qualificabili come cespiti
strumentali: pertanto, in tale ipotesi, viene meno
lo scopo dell’agevolazione, “...che è quello di
favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano
i beni”.
3. Cumulo
…V In seguito alla ristrutturazione di un
immobile, sono stati sostituiti gli infissi in legno,
per il risparmio energetico, per i quali è stata
avviata la pratica per la detrazione del 55/65%.
Inoltre, è stata effettuata la ristrutturazione di
due bagni e di una stanza dell’immobile. È
possibile portare in detrazione (al 50 %) le spese
relative a questi ultimi lavori di manutenzione
ordinaria?
… Per quanto concerne gli interventi di
manutenzione ordinaria, ai fini della detrazione
del 36/50%, sono agevolabili solo gli interventi
sulle parti comuni condominiali e non anche i
lavori inerenti le singole unità immobiliari.
Per fruire della detrazione, occorre che
l’intervento sia di manutenzione straordinaria
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(come ad esempio il rifacimento integrale dei
bagni, non basta la semplice sostituzione delle
piastrelle).
Per quanto concerne il cumulo tra la detrazione
del 50% e del 55/65% non vi sono problemi.
Nell’ipotesi di un contestuale intervento di
risparmio energetico ed edilizio su un fabbricato
residenziale, il contribuente può fruire di
entrambe le detrazioni, sia del 50% che del
55/65% .
Il D.M. 19 febbraio 2007 prevede espressamente
che, la detrazione del 55/65% per gli interventi
di riqualificazione energetica degli edifici
esistenti, non sia cumulabile con le agevolazioni
previste da altre disposizioni di legge nazionale
per i medesimi interventi.
In tale ambito la circolare 36/E del 2007 ha
chiarito che, stante la possibile sovrapposizione
degli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici con analoghi interventi agevolabili
nell’ambito della detrazione Irpef del 36/50%, in
tema di recupero edilizio, il contribuente può
avvalersi per le medesime spese in via
alternativa dell’una o dell’altra agevolazione,
nel rispetto della specifica normativa e degli
adempimenti previsti per ognuna di esse.
La risoluzione 152/E/2007 ha chiarito che, nel
caso in cui sullo stesso fabbricato abitativo
(come nel caso posto in domanda) siano eseguiti
interventi di ristrutturazione già agevolati ai fini
della detrazione del 36/50%, che comprendano
lavori diretti anche al risparmio energetico
(come la sostituzione di infissi), il contribuente
può scegliere, limitatamente a questi ultimi, di
applicare la detrazione del 55/65% a condizione
però che per le relative spese il contribuente
non abbia già fruito della detrazione del 36/50%,
e a condizione che nella fattura rilasciata al
contribuente vengano individuate le spese
relative a uno o più interventi che sono
finalizzati al risparmio energetico.
Naturalmente, infine, non bisogna dimenticare
tutti gli adempimenti necessari per poter
beneficiare dell’una o dell’altra agevolazione.
4. Moglie a carico
…V
Un
contribuente
è
proprietario
dell'abitazione principale al 50% con la moglie.
Per questo immobile sono state sostenute spese
per il risparmio energetico. Per godere della
detrazione del 55%/65% è stata predisposta e
inviata la comunicazione all’Enea, ma la fattura,
attestante la spesa, è stata intestata per metà
della somma al marito e per la restante metà
alla moglie. Dato che la moglie è fiscalmente a
carico del marito, quest'ultimo può detrarre
anche l’importo risultante dalla fattura intestata
alla moglie?
… Tra gli adempimenti previsti per la fruizione
del bonus del 55/65%, è prevista la necessità di
trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine
dei lavori e con modalità telematiche, la scheda
informativa degli interventi realizzati e copia
dell’attestato di qualificazione energetica.
Non vanno inviate all’Enea asseverazione,
relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici,
piantine e documentazione varia.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il
termine per l’invio della documentazione
all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto
“collaudo” (e non di effettuazione dei
pagamenti).
La scheda informativa relativa agli interventi
realizzati, è redatta secondo lo schema riportato
nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F,
se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre
comprensive di infissi in singole unità
immobiliari o l’installazione di pannelli solari.
La scheda descrittiva dell’intervento, di cui
all’allegato F, può essere compilata anche
dall’utente finale.
La scheda deve contenere: i dati identificativi del
soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio
su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di
intervento eseguito e il risparmio di energia che
ne è conseguito; nonché il relativo costo,
specificando l’importo per le spese professionali,
e quello utilizzato per il calcolo della
detrazione.
Per quanto concerne i pagamenti, è previsto che:
i contribuenti non titolari di reddito di impresa
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devono effettuare il pagamento delle spese
sostenute mediante bonifico bancario o postale.
Nel modello di versamento con bonifico
bancario o postale vanno indicati: la causale del
versamento; il codice fiscale del beneficiario
della detrazione; il numero di partita Iva o il
codice fiscale del soggetto a favore del quale è
effettuato il bonifico (ditta o professionista che
ha effettuato i lavori).
L’Amministrazione Finanziaria ha ammesso la
possibilità, nell’ipotesi di comproprietà (marito e
moglie, nel caso esaminato), di ripartire in quote
uguali o differenti l’importo detraibile per
ciascuno (circolari 121/E/1998 e 15/E/2005).
La suddivisione delle spese è quella che risulta
nelle fatture. In tal senso, se le spese sono
interamente sostenute dal solo marito (fattura
interamente a lui intestata e bonifico da lui
eseguito), la detrazione compete a quest’ultimo
per intero, anche se è proprietario solo di una
parte del fabbricato.
Si consiglia, dunque, di far emettere un’unica
fattura a lui intestata, per evitare possibili
contenziosi.
Tra l’altro, la moglie è a carico del marito e,
nell’ipotesi in cui i due coniugi siano conviventi,
per il marito è sempre possibile fruire
interamente della detrazione in qualità di
coniuge convivente. Infatti, la risoluzione 184/E
del 12 giugno 2002 prevede che, per due coniugi
conviventi, con la moglie a carico del marito, vi
sia la possibilità per il marito di utilizzare la
detrazione come coniuge convivente, cosa che
va specificatamente annotata nel bonifico.
Nella causale del bonifico, quindi, andrà indicato
che si tratta di un unico titolare del diritto.
Va detto che, ai fini del 55/65%, l’asseverazione,
la certificazione energetica e la scheda
informativa devono essere intestate al soggetto
che effettivamente sostiene le spese. A tal fine,
nell’attestato di qualificazione energetica, per
precisione, occorre indicare sia il nome del
proprietario che quello del familiare convivente
che fruisce della detrazione e a cui sono intestati
bonifici e fatture.
Nella
scheda
informativa
è,
invece,
espressamente richiesto di indicare solo il nome
del soggetto che sostiene le spese.
5. Capannone industriale
…V Un'impresa di servizi (persona fisica, ditta
individuale)
deve
sostenere
spese
di
manutenzione straordinaria e spese per il
risparmio energetico nel locale utilizzato come
ufficio (categoria catastale C/1), su cui paga
l'affitto. Ha diritto, per entrambe le tipologie di
spesa, sia alla deduzione in contabilità che alla
detrazione del 55%/65% (per il risparmio
energetico)?
… La risposta è affermativa. Per i titolari di
reddito d’impresa (ditte individuali, società di
persone o di capitali), la detrazione del 65% (art.
14 del D.L. 63/2013, convertito in L. 90/2013),
spetta solo se gli interventi di riqualificazione
energetica
sono
eseguiti
su
fabbricati
strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività
imprenditoriale. Sono, pertanto, esclusi gli
immobili locati a terzi (risoluzione n.340/E del 1°
agosto 2008) e gli altri immobili posseduti dalle
imprese o società. Pertanto, se si tratta di
rifacimento del tetto di capannone industriale
utilizzato
direttamente
per
l’esercizio
dell’attività, la detrazione si applica senza
problemi, sempreché l’edificio sia dotato di
impianto di riscaldamento preesistente e si
conseguano, dopo l’intervento, i prescritti valori
di trasmittanza termica, previsti dal D.M. 11
marzo 2008, successivamente modificati con il
decreto 6 gennaio 2010).
6. Impresa locataria
…V La nostra società è in affitto in un immobile
ad uso negozio. Si chiede se per gli interventi
effettuati sull’immobile, possa godere della
detrazione per risparmio energetico.
… La risposta è affermativa. In particolare, per
i titolari di reddito d’impresa (società di persone
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o di capitali e ditte individuali), la detrazione del
65% (ex art. 14 del D.L. 63/2013, convertito in L.
90/2013, guida al 65% su www.agenziaentrate.it)
spetta solo se gli interventi di riqualificazione
energetica
sono
eseguiti
su
fabbricati
strumentali utilizzati direttamente nell’esercizio
dell’attività imprenditoriale (per esempio, il
negozio, se l’attività è svolta direttamente dal
proprietario dell’immobile). Sono, pertanto,
esclusi gli immobili locati a terzi (risoluzione
340/E del 1° agosto 2008). Viceversa, se le spese
sono sostenute direttamente dall’impresa che
detiene in affitto il fabbricato, nessun problema
si pone per l’applicazione della detrazione
(come nel caso di specie). Tali spese sono
alternativamente ammortizzabili o deducibili
nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i
beni materiali ammortizzabili, quale risulta
all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni
ammortizzabili (art. 102 del TUIR, D.P.R.
917/1986), oltre che detraibili, nel limite del 65%,
ai sensi delle disposizioni sul risparmio
energetico.
7. Appartamenti per casa vacanze
…V Una società di capitali che svolge l'attività di
locazione di case e appartamenti per vacanze,
disciplinata da legislazione regionale, può fruire
della detrazione del 55%/65% sugli immobili
strumentali a tale attività?
… L'Agenzia delle Entrate ha interpretato la
normativa sull'incentivo fiscale sugli interventi
finalizzati al risparmio energetico, aggiungendo
un nuovo requisito nel caso in cui i lavori siano
svolti da imprese, anche se immobiliari, di
costruzione o di gestione. Secondo le risoluzioni
dell'Agenzia delle Entrate 15 luglio 2008, n.
303/E e 1° agosto 2008, n. 340/E, infatti, il
beneficio Irpef/Ires del 55/65% dovrebbe essere
rivolto esclusivamente agli utilizzatori degli
immobili oggetto degli interventi, quindi,
sarebbero agevolabili solo i fabbricati
strumentali utilizzati nell'esercizio della propria
attività
imprenditoriale.
Sono
esclusi
dall'agevolazione, quindi, gli immobili merce
posseduti dalle immobiliari di costruzione e
quelli locati o dati in comodato a terzi dalle
immobiliari di gestione. Non sono strumentali e
quindi non sono agevolati gli immobili che, pur
potendo essere considerati tali rispetto alle
finalità
perseguite
attraverso
l'esercizio
dell'impresa, costituiscono anche l'oggetto della
predetta attività imprenditoriale, come nel caso
degli immobili locati a terzi.
8. Villaggio turistico
…V Una società di capitali che è proprietaria di
un villaggio turistico, può beneficare delle
detrazioni
per
il
risparmio
energetico
(rispettando i requisiti di prestazioni energetiche
richiesti), relativamente alla sostituzione di tetto,
infissi, pavimentazione e caldaia su unità
esistenti quali bungalow, case mobili e chalet
iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni
materiali (costruzioni leggere), anche se il
campeggio non svolge attività invernale ma solo
stagionale?
… Fermo il rispetto di tutti gli altri requisiti
richiesti dalla norma, lo svolgimento stagionale
dell'attività non pregiudica la detrazione in
questione, trattandosi di interventi (che devono
garantire un risparmio energetico) su immobili
strumentali dell'impresa.
9. Locazione commerciale
…V Una srl detiene in leasing circa 50 unità
immobiliari che concede tutte in locazione
commerciale a terzi (società e enti pubblici quali
regioni e comuni). È intenzione della società
eseguire su tali immobili lavori in materia
antisismica e messa in sicurezza statica. È
possibile godere dell'agevolazione del 65%?
… Per i titolari di reddito d'impresa la
detrazione del 55%/65% spetta solo se gli
interventi di riqualificazione energetica sono
eseguiti su fabbricati utilizzati nell'esercizio
dell'attività imprenditoriale. Sono, pertanto,
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esclusi gli immobili locati a terzi (risoluzione
340/E del 01.08.2008).
10. Impresa edile
…V Un’impresa edile ha acquistato un immobile
di civile abitazione, attualmente inserito nelle
rimanenze, di cui intende però modificare la
destinazione inserendolo conseguentemente
nelle immobilizzazioni materiali. È possibile
beneficiare della detrazione del 55%?
… L'Amministrazione finanziaria ha chiarito in
più di una occasione che, per i soggetti titolari di
reddito d'impresa, la detrazione del 55/65% per
gli interventi di riqualificazione energetica non
spetta per gli interventi realizzati sugli immobili
oggetto dell'attività (c.d. immobili merce), bensì
unicamente per quelli effettuati su immobili
strumentali. È stata così negata la possibilità di
fruire della detrazione in oggetto ad una società
immobiliare di locazione per gli immobili locati
(R.M. n. 340 del 1 agosto 2008; v. anche R.M. n.
303 del 17 luglio 2008). Si considerano
strumentali gli immobili che hanno, come unica
destinazione, quella di essere direttamente
impiegati per l'espletamento delle attività
tipicamente imprenditoriali, ossia quelli che per
destinazione, sono inseriti nel complesso
aziendale (e non sono quindi suscettibili di
creare un reddito autonomo; v. R.M. n. 340/2008
cit.). Ulteriore condizione, per usufruire della
detrazione, è che all'intervento di risparmio
energetico consegua una effettiva riduzione dei
consumi energetici nell'esercizio dell'attività
imprenditoriale. Visto che difficilmente si può
ritenere che gli immobili in questione non
costituiscano oggetto dell’attività di una impresa
edile (immobile merce), si ritiene che la
detrazione non dovrebbe spettare per gli
interventi descritti.
… Con Risoluzione n. 215/2009 l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito che, è possibile beneficiare
della detrazione anche nel caso di interventi
eseguiti su un edificio a destinazione abitativa
che, a seguito di eventi sismici, è classificato
catastalmente F2, ovvero unità collabente,
inagibile e non produttiva di reddito. La
condizione di inagibilità del fabbricato non fa
venir meno “l’esistenza dell’edificio” in quanto lo
stesso risulta già costruito ed accatastato, anche
se attualmente non è produttivo di reddito.
12. Immobile privo di riscaldamento
…V È possibile fruire della detrazione del 65%
per un immobile privo di riscaldamento?
… La Circolare 31 maggio 2007, n. 36, prevede
che, per beneficiare dell’agevolazione gli edifici
devono essere già dotati di impianto di
riscaldamento, che deve essere presente anche
negli ambienti interessati dagli interventi di
risparmio energetico. Pertanto, non risulta
possibile richiedere l’agevolazione per lavori
eseguiti in ambienti privi di riscaldamento: un
esempio può essere la coibentazione (intervento
di cui al comma 345, Finanziaria 2007) di una
soffitta al fine di ottenerne un appartamento.
Essendo il locale privo di impianto di
riscaldamento, l’agevolazione non è ammessa.
11.Immobile inagibile
…V È possibile fruire della detrazione del 65%
per gli immobili inagibili?
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INTERVENTI AGEVOLABILI
Gli interventi di risparmio energetico che possono beneficiare della detrazione del 65% sono
espressamente elencati nei commi da 344 a 347, Legge finanziaria 2007, ed in particolare si
tratta di:
9 interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti (comma 344);
9 interventi sull’involucro degli edifici per riduzione della trasmittanza termica (comma
345);
9 installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346);
9 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347).
I diversi interventi e la relativa detrazione possono essere così riassunti:
Intervento agevolabile
Dal
Dall’01.01.2015
Dall’01.01.2012 06.06.2013
al 31.12.2015
al 05.06.2013 al 31.12.2014
(**)
Detrazione
(*)
massima
Spesa
Spesa
Spesa massima
massima
massima
Detrazione
Detrazione
Detrazione
55%
65%
50%
Interventi
di
riqualificazione
energetica di edifici
esistenti,
che
conseguono un valore
limite di fabbisogno di
energia primaria annuo
per la climatizzazione
invernale, inferiore di
almeno il 20% rispetto
comma
ai valori individuati € 100.000
344
dalle Tabelle allegate
al
Provvedimento
19.02.2007 e, dal 2008,
al Decreto 11.03.2008.
€ 181.818,18
€ 153.846,15
€ 200.000
Come
chiarito
dall’Agenzia
delle
Entrate nella Circolare
18.09.2013, n. 29/E, detti
interventi sono definiti
sulla base del risultato
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conseguito in termini di
riduzione
del
fabbisogno annuo di
energia primaria per la
climatizzazione
invernale
dell’intero
fabbricato,
non
rilevando
le
opere/impianti
che
occorre realizzare per
raggiungere
le
prestazioni energetiche
richieste.
Di conseguenza, la
stessa precisa che, sono
ammessi al beneficio
fiscale
qualsiasi
intervento o insieme
sistematico
di
interventi,
che
incidendo
sulla
prestazione energetica
dell’edificio, realizzano
la maggior efficienza
energetica richiesta.
Interventi su edifici
esistenti, parti di edifici
esistenti
o
unità
immobiliari, riguardanti
strutture
opache
verticali
(pareti),
strutture
opache
orizzontali (coperture e
comma
pavimenti),
finestre
345
comprensive di infissi
delimitanti il volume
riscaldato
verso
l’esterno e verso vani
non riscaldati, purché
siano
rispettati
determinati requisiti di
trasmittanza termica.
€ 60.000
€ 109.090,91
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€ 120.000
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Installazione
di
pannelli solari per la
produzione di acqua
calda per usi domestici
o industriali e per la
copertura
del
fabbisogno di acqua
comma
calda
in
piscine,
346
strutture sportive, case
di ricovero e cura,
scuole e università; è
esclusa l’installazione
di pannelli solari per la
produzione di energia
(pannelli fotovoltaici).
€ 60.000
€ 109.090,91
€ 92.307,69
€ 120.000
Sostituzione di impianti
di
climatizzazione
invernale con:
- impianti dotati di
caldaie
a
condensazione
e
contestuale messa a
punto del sistema di
distribuzione;
- impianti dotati di
pompe di calore ad
alta efficienza o con
impianti geotermici a
bassa entalpia, dal
comma
2008.
347
Sostituzione
di
scaldacqua tradizionali
con
scaldacqua
a
pompa
di
calore
dedicati
alla
produzione di acqua
calda sanitaria, nel
rispetto dei valori di
prestazione
ed
efficienza energetica,
fissati dalle apposite
Tabelle.
€ 30.000
€ 54.545,45
€ 46.153,85
€ 60.000
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(*)
al 30.06.2015 per gli interventi su parti comuni condominiali o su tutte le unità
immobiliari del condominio
(**)
dall’01.07.2015 al 30.06.2016 per gli interventi su parti comuni condominiali, o su
tutte le unità immobiliari del condominio
1. Copertura edificio
…V Può beneficiare dell'ecobonus del 65% la
costruzione di un tetto ad alto isolamento,
costruito su una terrazza non isolata sopra un
fabbricato industriale? C'è chi mi dice, che
devo isolare la terrazza che fa da tetto e non
costruire un tetto ad alto isolamento sopra la
terrazza per beneficiare del 65%.
…
La realizzazione di copertura sulla
terrazza di un edificio industriale, direttamente
utilizzato
per
l’esercizio
dell’attività
commerciale (e non la costruzione di un tetto a
copertura della terrazza), rientra tra gli
interventi che fruiscono della detrazione del
65%, quale intervento di riqualificazione
globale (art. 14 del D.L. 63/2013 convertito in L.
90/2013,
guida
al
65%
su
www.agenziaentrate.it). In sostanza, occorre,
per fruire della detrazione, che al termine
dell’intervento si raggiunga un indice di
prestazione energetica per la climatizzazione
invernale non superiore ai valori definiti dal
decreto 11 marzo 2008, Allegato A. Il limite
massimo di detrazione in 10 anni, è pari a
100.000 euro.
2. Caldaia a biomassa
…V Se nell’intervento di riqualificazione si
effettua la sostituzione della caldaia con una a
biomassa, quali requisiti deve avere per fruire
della detrazione?
…
Se nell’ambito dell’intervento di
riqualificazione energetica (comma 344), si
provvede alla sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati
di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, l’art. 1, comma 2, Decreto 11
marzo 2008 oltre al rispetto dei valori tecnici,
richiede che detti dispositivi:
- abbiano un rendimento utile nominale
minimo conforme alla classe 3, di cui alla
norma Europea UNI-EN 303-5;
- rispettino i limiti di emissione, di cui
all’allegato IX alla Parte quinta, D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, e successive modifiche e
integrazioni, ovvero i limiti più restrittivi
eventualmente
fissati
dalla
normativa
regionale;
- utilizzino biomasse combustibili comprese fra
quelle ammissibili, ai sensi dell’allegato X alla
Parte quinta, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche e integrazioni.
3. Interventi sull’involucro
…V In caso di interventi sull’involucro
dell’edifico, è possibile fruire della detrazione
per risparmio energetico?
… Ai sensi del comma 345, Legge finanziaria
2007, è possibile beneficiare della detrazione
del 55%, ora del 65%, per la realizzazione, su
edifici o parti di edifici esistenti, di interventi
relativi a:
strutture
opache
verticali
(pareti
generalmente esterne);
- strutture opache orizzontali (coperture e
pavimenti);
- finestre comprensive di infissi,
delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno
o verso vani non riscaldati, che permettano di
ottenere un risparmio energetico, in termini di
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minor calore disperso: a tal fine, è necessario
che siano rispettati determinati valori di
trasmittanza termica. Possono, ad esempio,
rientrare nell’agevolazione in esame pareti
esterne e finestre costruite con materiali e
sistemi tali da permettere di ridurre la
trasmittanza termica, ovvero il calore che si
disperde per la differenza di temperatura tra
l’ambiente interno e l’esterno.
4. Portone d’ingresso
…V È possibile fruire dell’agevolazione per
risparmio energetico in caso di sostituzione del
portone d’ingresso?
… Con Circolare n. 21/2010 (punto 3.2),
l’Agenzia delle Entrate ha affermato che
l’intervento di sostituzione del portone di
ingresso, anche se non risulta specificamente
richiamato dal comma 345, rientra “...nel
campo applicativo dell’agevolazione al pari
delle finestre” a condizione che:
- tale serramento delimiti l’involucro riscaldato
dell’edificio verso l’esterno o verso locali non
riscaldati;
- siano rispettati gli indici di trasmittanza
termica richiesti per la sostituzione delle
finestre.
A seguito del chiarimento, di cui al punto 3.2
della C.M. n. 21/2010, deve ritenersi superato
l’orientamento espresso dall’Agenzia delle
Entrate con R.M. 9 dicembre 2008, n. 475, nella
quale era stata ammessa la detraibilità della
sostituzione del portoncino di ingresso solo nel
caso in cui lo stesso fosse assimilabile ad una
portafinestra. Detta apertura consegue
all’emanazione del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59,
relativo al rendimento energetico in edilizia,
che, in materia di trasmittanza termica, ha
equiparato le porte alle finestre ed alle vetrine.
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5. Pannelli su edifici esistenti
…V La detrazione per l’installazione di
pannelli solari è possibile solo se questa
avviene su edifici esistenti?
… La formulazione del comma 346, Legge
finanziaria 2007, non faceva alcun riferimento
al fatto che l’installazione dei pannelli solari
dovesse essere eseguita solamente su edifici
esistenti. Tale condizione è tuttavia richiesta
dal D.I. 19 febbraio 2007 (attuativo
dell’agevolazione e confermata dalla Circolare
n. 36/2007. “L’ambito di applicazione del
comma 346, risulta, peraltro, delimitato dalla
disposizione dell’articolo 2, comma 1, lett. a) il
quale, individuando i soggetti ammessi alla
detrazione, precisa che le spese devono essere
sostenute su edifici esistenti. Tale precisazione
impone l’adozione di un criterio interpretativo
unitario e sistematico delle norme agevolative
in base al quale tutti gli interventi previsti,
compresa anche l’installazione dei pannelli
solari, devono consistere in interventi di
recupero del patrimonio edilizio e quindi
devono essere realizzati su edifici esistenti”. In
conclusione, per beneficiare della detrazione,
l’installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda deve essere
eseguita su edifici già esistenti.
6. Requisiti dei pannelli
…V Quali requisiti devono rispettare i pannelli
solari per poter fruire della detrazione per
risparmio energetico?
… I requisiti richiesti, affinché l’intervento di
installazione dei pannelli solari possa
beneficiare della detrazione, sono definiti
dall’art. 8, comma 1, D.I. 19 febbraio 2007, il
quale esige che:
- i pannelli solari e i bollitori impiegati siano
garantiti per almeno cinque anni;
- gli accessori e i componenti elettrici ed
elettronici siano garantiti per almeno due anni;
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- che i pannelli solari presentino una
certificazione di qualità conforme alle norme
UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un
laboratorio accreditato. Sono equiparate alle
UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN
12975 e EN 12976 recepite da un organismo
certificatore nazionale di un Paese membro
dell’Unione europea o della Svizzera;
- l’installazione dell’impianto sia stata eseguita
in conformità ai manuali di installazione dei
principali componenti.
Con R.M. n. 244/2007 è stato ribadito che non
sono ammessi alla detrazione del 55%,
attualmente del 65%, i pannelli solari per i
quali siano prodotte certificazioni di qualità
diverse da quelle espressamente previste dal
D.I. 19 febbraio 2007.
7. Scalda acqua con pompa di calore
…V Ho saputo che la legge “Salva Italia” del
dicembre 2011 ha introdotto l’agevolazione
del 55% anche per gli scaldacqua a pompa di
calore. Quali sono le modalità per usufruirne?
… Il D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con
modificazioni nella L. 22/12/2011 n. 214, all’art.
4, comma 4, ha introdotto, a partire dal 2012, la
detrazione fiscale del 55% anche per interventi
di sostituzione di scaldacqua tradizionali con
scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria, rientranti
nell’ambito del comma 347 della Legge
finanziaria 2007. Tuttavia i requisiti tecnici di
questi impianti non sono stati definiti e quindi,
sentito anche il Ministero dello Sviluppo
Economico, si ritiene che possa considerarsi
valido quanto specificatamente indicato al
punto 3c) dell’Allegato 2 al D.Lgs. 28/2011,
ossia COP > 2,6 misurato secondo la norma EN
16147. Inoltre, deve essere approntata e tenuta
a disposizione un’asseverazione di un tecnico
abilitato che comprovi il rispetto dei requisiti
richiesti (oppure idonea certificazione del
produttore che attesti il rispetto dei medesimi
requisiti), mentre deve essere inviata all’Enea
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telematicamente attraverso l’apposito sito la
sola scheda informativa (“allegato E”). Per
agevolare il calcolo del risparmio energetico,
si
può
ipotizzare
per
un’abitazione
monofamiliare un risparmio medio del 72% in
caso di sostituzione di uno scaldacqua elettrico
e del 46% in caso di sostituzione di uno
scaldacqua a gas.
8. Unità prive di riscaldamento
…V Nel caso di un edificio formato da più unità
immobiliari, di cui solo alcune risultano dotate
di riscaldamento preesistente, è agevolabile
l’installazione
di
un
impianto
di
climatizzazione centralizzato?
… Nel caso di un edificio formato da più
unità immobiliari, di cui solo alcune risultano
dotate
di
riscaldamento
preesistente,
l’installazione
di
un
impianto
di
climatizzazione centralizzato è agevolabile
solo relativamente agli interventi riferibili a
dette unità “pre-riscaldate”: è quindi necessario
scomputare dall’intera spesa sostenuta
l’ammontare imputabile alle unità immobiliari
prive di impianto di riscaldamento. Detto
chiarimento è stato fornito dalla Circolare n.
21/2010 (punto 3.4) che ha inoltre chiarito che
per l’individuazione dell’ammontare detraibile,
può essere utilizzato un criterio di ripartizione
proporzionale,
considerando
le
quote
millesimali di ciascun appartamento.
9. Asseverazione
…V Chi può firmare l'asseverazione di un
intervento e l'attestato di qualificazione (o
certificazione) energetica? E le spese sono
detraibili?
…
L'asseverazione e attestato di
qualificazione energetica) può essere redatta
da un qualsiasi tecnico abilitato alla
progettazione di edifici ed impianti nell'ambito
delle competenze ad esso attribuite dalla
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legislazione vigente ed iscritto allo specifico
Ordine o Collegi o professionale. Tuttavia,
nelle regioni in cui vige una legislazione
regionale più restrittiva, i tecnici sono soggetti
a detta legislazione. Le parcelle dei
professionisti sono comunque anch'esse
detraibili ai sensi di questi incentivi.
10. Impianti climatizzazione
…V Per la sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale, è possibile utilizzare
generatori di calore ad alto rendimento diversi
dalle caldaie a condensazione?
… Dal 2008, ai sensi del comma 347 della
Finanziaria 2007, sono ammesse a detrazione
anche le pompe di calore ad alta efficienza e
gli impianti geotermici a bassa entalpia,
purché questi rispondano ai requisiti
prestazionali previsti dall’allegato I del
“decreto edifici”.
Quindi, anche per le pompe di calore e gli
impianti geotermici, come per le caldaie a
condensazione,
dal
2008
è
possibile
trasmettere ad Enea solo l’Allegato E. Nel caso
invece di altri tipi di impianti termici, si può
sempre usufruire delle detrazioni fiscali, ma
facendo riferimento al comma 344 della Legge
finanziaria, sempre che, al termine dei lavori,
gli stessi assicurino un indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale,
non superiore a quanto tabellato nell’allegato
A al D.M. 11/03/08. In quest’ultimo caso, la
documentazione da trasmettere all’Enea non è
stata semplificata nel tempo e rimane ancora
costituita dall’Allegato A e dall’Allegato E.
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