aiuto alla crescita economica delle imprese (ace)

IMPOSTE E TASSE
IMPOSTE DIRETTE
imposte e tasse
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
DELLE IMPRESE (ACE)
Art. 1 D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. L. 22.12.2011, n. 214 - D.M. 14.03.2012 - Provv. Ag. Entrate 31.01.2014
Circ. CNDCEC 29.03.2012, n. 28/IR - Circ. Ag. Entrate 20.09.2012, n. 35/E - L. 27.12.2013, n. 147
SOMMARIO
• SCHEMA DI SINTESI
• DETERMINAZIONE
DELL’AGEVOLA-
ZIONE PER SOGGETTI IRES
Al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane, l’art. 1 D.L.
201/2011 ha introdotto un intervento volto a riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese
che si finanziano con debito e imprese che si finanziano con capitale proprio. La norma definisce una riduzione del prelievo Ires/Irpef commisurata al rendimento nozionale riferibile
al nuovo capitale immesso nell’impresa, sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei
soci o di destinazione di utili a riserva. Il rendimento nozionale del nuovo capitale è valutato
mediante applicazione dell’aliquota percentuale, inizialmente pari al 3%, alla variazione in
aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso
al 31.12.2010.
L’incremento patrimoniale formatosi nel 2012 e nel 2011 si cumula a quello formatosi nel
2013. Inoltre, è possibile utilizzare la detassazione riportata a nuovo per incapienza e l’eventuale deduzione non utilizzata in Unico 2013 in quanto eccedente il reddito imponibile.
SCHEMA DI SINTESI
Soggetti
 Ires
Soggetti
 Irpef
AMBITO
APPLICATIVO
Soggetti
 esclusi
 Deduzione
AGEVOLAZIONE
•
•
•
 •
S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.
Società cooperative e società di mutua assicurazione.
Società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato.
Enti pubblici e privati diversi dalle società e trust residenti nel territorio dello Stato,
che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
• Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti.
• Imprese individuali.
 • S.n.c. e S.a.s..

• Soggetti Irpef in contabilità semplificata.
• Enti non commerciali.
• Società assoggettate alle procedure di fallimento dall’inizio dell’esercizio in cui
interviene la dichiarazione di fallimento.
• Società assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall’inizio dell’esercizio
 in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione.
• Società assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il decreto motivato che
dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
• Società che svolgono, come prevalenti, quelle attività per le quali hanno esercitato
l’opzione di cui all’art. 155 Tuir (tonnage tax).
• Deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, determinato ai sensi dell’art.
75 Tuir, pari al rendimento nozionale:
.. della variazione in aumento del capitale proprio
rispetto
.. al capitale esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010 (senza

tener conto dell’utile).
• Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento
deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso.
L’agevolazione non ha rilevanza ai fini Irap.
Rendimento
 con provvedimento ministeriale.
Soggetti
 monio netto risultante al termine di ogni esercizio.
 Irpef
È valutato applicando un’aliquota (4% per il 2014 e 3% per il 2013), individuata
La deduzione è calcolata applicando l’aliquota del rendimento nozionale al patri-
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Art. 8
 D.M. 14.03.2012
• Il beneficio interviene dopo aver determinato il reddito complessivo netto, già
ridotto di eventuali perdite pregresse; pertanto, non può generare o aumentare la
 perdita fiscale.
• Se l’importo del rendimento nozionale supera il reddito, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi di imposta successivi.
 nozionale
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In contabilità
ordinaria
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DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE PER SOGGETTI IRES
Tavola n. 1
Elementi che determinano la variazione del patrimonio netto
Voci
Modalità
Conferimenti
Versamento soci
Incrementi
patrimonio
Rilevanza Momento di rilevanza
In denaro(1)
Sì
In natura
No
C/capitale, fondo perduto o copertura perdite (1)
Sì
Data di versamento
Data di versamento
Finanziamenti dei soci (4)
-
No
Rinuncia incondizionata dei
soci a crediti (3)
-
Sì
Data atto di rinuncia
Compensazione di crediti in
sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale (3)
-
Sì
Data in cui assume effetto la compensazione
Conversione in azioni di obbligazioni (8)
-
Si
Data in cui ha effetto la
conversione
Sì
Data di versamento
• A riserve disponibili, quali:
.. riserva legale;
.. riserve indivisibili (cooperative);
.. riserva statutaria;
.. riserva facoltativa;
.. riserve indisponibili riclassificate disponibili (se
formate dal 2011);
.. riserve in sospensione d’imposta per imprese aderenti a contratti di rete(7);
.. riporto utili a nuovo;
.. utili destinati a copertura di perdite.
Sì
Inizio dell’esercizio in
cui le riserve sono formate (in cui l’assemblea delibera la destinazione)
A riserve indisponibili (es.: riserva per acquisto
azioni proprie)(5)
No
-
• Distribuzione di riserve di utili (dividendi).
• Distribuzione di riserva di sovrapprezzo quote(6).
• Riduzione del capitale sociale.
• Restituzione di versamenti in denaro a fondo perduto o in c/capitale.
• Assegnazione di beni ai soci.
Sì
Versamento per sovrapprezzo
In denaro
quote (2)
Accantonamento utili
Attribuzione ai soci
Realizzo di perdite
Decrementi
Per copertura perdite.
patrimonio Utilizzo di riserve
Distribuzioni di utili o decrementi per fusione o scissione
-
-
Acquisti di partecipazioni in
società controllate
-
Acquisti di aziende o rami di
azienda
-
-
Inizio dell’esercizio
No
-
No
-
No
-
Sì
Inizio dell’esercizio
(1)
Note
16
Rilevano non solo i conferimenti tipici destinati ad aumento del capitale sociale, ma anche quelli destinati al ripianamento di perdite o contabilizzati
a riserva [esempi: versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento del capitale sociale o del fondo di dotazione, versamenti a fondo perduto o
in conto capitale (senza obbligo di restituzione), compresi quelli in conto futuro aumento di capitale]. Ai sensi della Circolare Assonime n. 17/2012
sono esclusi i piani di stock option, gli apporti effettuati nell’ambito di rapporti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, gli apporti
effettuati a fronte dell’emissione di strumenti finanziari partecipativi (art. 2346, c. 6 C.C.), e gli apporti effettuati a fronte dell’emissione di strumenti
“ibridi” di finanziamento che condizionano il rimborso del capitale all’andamento della società.
(2)
Sono compresi anche i versamenti dei soci per interessi di conguaglio effettuati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.
(3)
Riguarda esclusivamente i crediti aventi natura finanziaria, ossia derivanti da precedenti finanziamenti in denaro.
(4)
I finanziamenti erogati dai soci, anche se infruttiferi, non incrementano il capitale proprio, in quanto costituiscono debiti per la società. Restano
esclusi anche tutti gli apporti a fronte dei quali non si può acquisire la qualità di socio; è il caso, ad esempio, degli strumenti finanziari partecipativi
di cui all’art. 2346, c. 6 c.c., nonché dei c.d. Tremonti Bond previsti dall’art. 12 D.L. 185/2008.
(5)
La costituzione della riserva indisponibile ex art. 2357-ter C.C. riduce la variazione del capitale proprio fino a concorrenza degli utili che
in precedenza hanno concorso ad aumentarla.
(6)
Oppure riserva per interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni.
(7)
Tutte le riserve in sospensione, purché non derivanti da un’operazione valutativa, rilevano ai fini dell’agevolazione (Circolare CNDCEC
29.03.2012, n. 28/IR).
(8)
Rilevano anche le opzioni relative a emissioni avvenute prima del periodo di imposta 2011, poiché assume rilevanza sostanziale il periodo in cui è
effettuata la scelta per la conversione.
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Esempio n. 1
Calcolo dell’agevolazione e compilazione del modello Unico 2014 SC
• 30.06.2011: accantonamento dell’utile 2010, pari a € 600, a riserva disponibile.
• 30.06.2012: accantonamento dell’utile 2011, pari a € 400, a riserva disponibile.
• 30.11.2012: distribuzione della riserva di utili ai soci per € 1.000.
• 1.09.2013: versamento in conto capitale da parte dei soci per € 100.000.
Dati • 30.06.2013: utile 2012, pari a € 3.000 accantonato a riserva disponibile per € 2.000 e distribuito ai soci per € 1.000.
• 30.06.2014: accantonamento dell’utile 2013 a riserva disponibile (irrilevante per le variazioni del periodo 2013).
• Patrimonio netto al 31.12.2013 (utile 2013 incluso): € 123.000.
• Reddito complessivo netto 2013 dichiarato: € 1.000.
• Eccedenza Ace del periodo precedente: € 503.
Movimentazione patrimonio netto Importo
Data
Valore rilevante
Accantonamento a riserva disponi600,00 30.06.2011
600,00
bile dell’utile 2010
Accantonamento a riserva disponi400,00 30.06.2012
400,00
bile dell’utile 2011
33.425,00
Versamento soci in conto capitale
100.000,00 1.09.2013
(100.000 x 122/365)
Accantonamento a riserva disponi2.000,00 30.06.2013
2.000,00
bile dell’utile 2012
36.425,00
(A) Incremento rilevante per il 2013
Attribuzione ai soci a qualsiasi titolo
(B) Decremento rilevante per il 2013
(C) Incremento netto rilevante
(A - B)
(D) Ace potenziale per 2013
(C x 3%)
(E) Patrimonio netto
(F) Ace effettivo per 2013
(3% x minore tra C e E)
Limite del patrimonio netto
(G) Eccedenza di Ace riportata da
esercizio precedente
(H) Totale detassazione in Unico
2014 (F + G)
(I) Reddito complessivo dichiarato
Limite del reddito
(L) Ace utilizzabile nel 2013
(pari al reddito complessivo, se
inferiore all’Ace effettivo) [minore tra H e I]
Eccedenza di Ace riportabile negli
esercizi successivi
(Ace complessiva - Ace utilizzabile
nel 2013) [H - L]
1.000,00 30.11.2012
1.000,00
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L’accantonamento dell’utile a riserva rileva dall’inizio del periodo.
Il versamento rileva dalla data di esecuzione.
L’accantonamento dell’utile a riserva rileva dall’inizio del periodo.
Il decremento rileva dall’inizio dell’esercizio.
1.000,00
35.425,00
1.062,75
31.12.2013
123.000,00 Incluso l’utile 2013.
L’agevolazione è pari al rendimento nozionale calcolato sul minore importo tra
1.062,75 l’incremento netto rilevante e l’importo
del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio.
Ace riportata a nuovo nel rigo RS 113,
503,00
col. 11 di Unico SC 2013 per incapienza.
1.565,75
-
L’Ace consente una variazione fino a
concorrenza del reddito complessivo di1.000,00 chiarato, in modo che la società non possa chiudere con una perdita fiscale per
effetto dell’agevolazione.
1.000,00
Fino ad azzeramento del reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN
In presenza di perdita o di reddito complessivo non capiente, la maggiorazione
Ace è riportabile negli esercizi successi565,75
vi, fino a capienza del reddito dichiarato,
pari all’importo del bonus non dedotto
nel corso del periodo di imposta 2013.
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Effetti ai fini Ace
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Esempio n. 1 (segue)
36.425
35.425
1.000
123.000
503
35.425
1.063
1.566
566
1.000
1.000
Esempio n. 2
Dati
Calcoli
1.000
0
Compilazione modello Unico 2014 SC in presenza di perdite dell’esercizio precedente
Incrementi patrimoniali complessivi:
Patrimonio netto al 31.12.2013 (incluso l’utile dell’esercizio):
Reddito complessivo:
Perdite esercizio precedente:
Perdita esercizio precedente utilizzabile: 80% x 50.000 =
Limite di reddito complessivo netto: reddito € 50.000 – perdita utilizzabile € 40.000 =
Ace: 3% x minore tra incrementi patrimoniali € 400.000 e P.N. € 1.000.000 = 3% x € 400.000 =
Ace non utilizzabile, da riportare in esercizi successivi: € 12.000 - € 10.000 =
€
€
€
€
€
€
€
€
400.000
400.000
1.000.000
50.000
45.000
40.000
10.000
12.000
2.000
400.000
1.000.000
400.000
12.000
12.000
2.000
€ 12.000 - € 10.000
50.000
40.000
10.000
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Aggiornamenti successivi
alla pubblicazione
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 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA DELLE IMPRESE (ACE)
L’argomento trattato nell’articolo, successivamente alla data di pubblicazione dello stesso, è stato
interessato dai seguenti provvedimenti:
Calcolo degli acconti con la “vecchia” Ace
Il Sole 24Ore
13.11.2014
p. 45
Imposte e tasse
La L. 147/2013 (Legge di Stabilità) ha aumentato al 4% il coefficiente Ace applicabile alla
base accumulata e a quella derivante da incrementi dell’anno. Non è consentito considerare,
ai fini del calcolo degli acconti in base al metodo previsionale, il minor reddito derivante dalla
deduzione Ace al 4%, ma deve essere utilizzato il coefficiente dell’anno precedente (3%).
Interpello disapplicativo in materia Ace
Il Sole 24Ore
10.09.2014
p. 38
Imposte e tasse
La circolare 23.05.2014, n. 12/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito
alla possibilità di presentare un interpello disapplicativo delle norme antielusione in materia
di Ace. Tale possibilità può essere concessa, tra l’altro, nel caso in cui l’accrescimento del
patrimonio netto rilevante ai fini Ace sia stato determinato unicamente dall’accantonamento
di utili non distribuiti e non sia stato preceduto da conferimenti in denaro provenienti da altri
soggetti del gruppo o, infine, da finanziamenti provenienti da altri soggetti interni al gruppo
che hanno aumentato il capitale proprio di soggetti del gruppo mediante la ricezione di
conferimenti in denaro.
Ace e consolidato fiscale nel modello Unico 2014
Il Sole 24Ore
4.09.2014
p. 34
Nel modello Unico 2014 è necessario tenere conto, in relazione all’Ace, delle specifiche
fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 12/E/2014. Tra queste si segnalano
l’obbligo di trasferimento al consolidato fiscale delle eccedenze inutilizzate, il regime delle
società di comodo e il calcolo delle sterilizzazioni antielusive in presenza di operazioni
infragruppo.
In particolare, le società incluse nel consolidato fiscale devono prestare attenzione alla
compilazione del campo RS113 colonna 13, nel caso in cui l’Ace superi il proprio reddito
individuale e si formi, dunque, un’eccedenza. Se vi è capienza di imponibile di gruppo, l’Ace
eccedente ogni singola società deve obbligatoriamente essere trasferito al consolidato per
abbattere l’imponibile, e non è possibile una diversa scelta.
Aiuto alla crescita economica
Il Sole 24Ore
27.06.2014 p.
38, 39
Imposte e tasse
Con il D.L. 91/2014 il Governo è intervenuto per migliorare l’Ace: ai fini del computo della
base su cui conteggiare il rendimento nozionale, viene potenziato del 40% il valore nominale
dell’incremento di capitale proprio rispetto al precedente esercizio.
Determinazione dell’Ace e incrementi di capitale proprio
Il Sole 24Ore
18.06.2014
p. 46
Imposte e tasse
Imposte e tasse
La circolare 12/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della determinazione
dell’Ace, rilevano gli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011. A tale scopo
non rileva il fatto che l’impresa, per propria scelta o per mancanza dei presupposti necessari,
abbia o meno fruito dell’agevolazione in alcuni esercizi.
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 Aggiornamenti successivi alla pubblicazione
Agevolazione A.C.E.
Circ.
Ag. Entrate
23.05.2014
n. 12/E
Il Sole 24Ore
24.05.2014
p. 20
Italia Oggi
24.05.2014
p. 21
Imposte e tasse
L’agevolazione Ace, introdotta dal Decreto “Salva Italia” nel 2011, prevede anche una
disciplina antielusiva, prevista dall’art. 10 del D.M. 14.03.2012. L’Ace prevede la possibilità di
dedurre dal reddito imponibile i capitali che utilizzati per incrementare il patrimonio delle
imprese, con lo scopo di favorire il finanziamento delle Pmi mediante capitale proprio.
Possono fruire del beneficio fiscale anche le società estere che hanno trasferito la propria
residenza in Italia, a partire dal periodo d’imposta in cui assumono la qualifica di soggetto
residente. Per fruire dell’agevolazione devono essere considerati gli incrementi e i
decrementi di capitale proprio realizzati a partire dall’esercizio in corso al 31.12.2011.
Sono escluse dall’Ace le società assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione
coatta e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Per quest’ultima tipologia
l’Ace è esclusa solo quando la procedura non è finalizzata alla continuazione dell’esercizio
dell’attività, mentre è ammessa per il risanamento della società (con continuazione
dell’esercizio d’impresa).
La disciplina antielusiva ha l’obiettivo di impedire che la stessa somma di denaro conferita
accresca il capitale proprio di più società che fanno capo a una holding. Il contribuente può
presentare un’istanza di disapplicazione della disciplina per dimostrare che l’incremento di
capitale proprio Ace non è stato preceduto da un’immissione di denaro (che ha aumentato il
capitale di un altro soggetto del gruppo), ma è stato determinato unicamente
dall’accantonamento di utili non distribuiti.
Gli apporti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi diversi da quelli che
consentono lo scambio di informazioni non fanno aumentare la base di calcolo dell’Ace,
poiché l’assenza di scambio di informazioni tra lo Stato italiano e quello di residenza della
società conferente non consente di valutare con certezza se i conferimenti costituiscano
nuova ricchezza.
Con riferimento all’impresa familiare, il decreto ACE ha previsto, all’articolo 8, che “l’importo
corrispondente al rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa è attribuito
all’imprenditore e ai collaboratori familiari, ovvero al coniuge dell’azienda coniugale in
proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito”. Ancorché le disposizioni attuative
regolino esclusivamente la gestione delle eccedenze di rendimento nozionale rispetto al
reddito d’impresa, si ritiene che il rendimento nozionale ACE debba essere ripartito fra
imprenditore e familiari in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito.
Ace e operazioni straordinarie
Italia Oggi
12.05.2014
pp. 21, 22

Imposte e tasse
Nel silenzio della legge, la circolare n. 28/2012 del Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti ed esperti contabili affronta il problema delle modalità di funzionamento
dell’Ace in presenza di operazioni straordinarie. Il documento ritiene ancora validi i
chiarimenti forniti dall’Amministrazione in relazione alla Dit con la circolare n. 76/E/1998.
Pagina II
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