IMPOSTE E TASSE IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA DELLE IMPRESE (ACE) Art. 1 D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. L. 22.12.2011, n. 214 - D.M. 14.03.2012 - Provv. Ag. Entrate 31.01.2014 Circ. CNDCEC 29.03.2012, n. 28/IR - Circ. Ag. Entrate 20.09.2012, n. 35/E - L. 27.12.2013, n. 147 SOMMARIO • SCHEMA DI SINTESI • DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLA- ZIONE PER SOGGETTI IRES Al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane, l’art. 1 D.L. 201/2011 ha introdotto un intervento volto a riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che si finanziano con capitale proprio. La norma definisce una riduzione del prelievo Ires/Irpef commisurata al rendimento nozionale riferibile al nuovo capitale immesso nell’impresa, sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva. Il rendimento nozionale del nuovo capitale è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale, inizialmente pari al 3%, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010. L’incremento patrimoniale formatosi nel 2012 e nel 2011 si cumula a quello formatosi nel 2013. Inoltre, è possibile utilizzare la detassazione riportata a nuovo per incapienza e l’eventuale deduzione non utilizzata in Unico 2013 in quanto eccedente il reddito imponibile. SCHEMA DI SINTESI Soggetti Ires Soggetti Irpef AMBITO APPLICATIVO Soggetti esclusi Deduzione AGEVOLAZIONE • • • • S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. Società cooperative e società di mutua assicurazione. Società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato. Enti pubblici e privati diversi dalle società e trust residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. • Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti. • Imprese individuali. • S.n.c. e S.a.s.. • Soggetti Irpef in contabilità semplificata. • Enti non commerciali. • Società assoggettate alle procedure di fallimento dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento. • Società assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione. • Società assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria. • Società che svolgono, come prevalenti, quelle attività per le quali hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 155 Tuir (tonnage tax). • Deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, determinato ai sensi dell’art. 75 Tuir, pari al rendimento nozionale: .. della variazione in aumento del capitale proprio rispetto .. al capitale esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010 (senza tener conto dell’utile). • Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso. L’agevolazione non ha rilevanza ai fini Irap. Rendimento con provvedimento ministeriale. Soggetti monio netto risultante al termine di ogni esercizio. Irpef È valutato applicando un’aliquota (4% per il 2014 e 3% per il 2013), individuata La deduzione è calcolata applicando l’aliquota del rendimento nozionale al patri- R Riproduzione vietata Art. 8 D.M. 14.03.2012 • Il beneficio interviene dopo aver determinato il reddito complessivo netto, già ridotto di eventuali perdite pregresse; pertanto, non può generare o aumentare la perdita fiscale. • Se l’importo del rendimento nozionale supera il reddito, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi di imposta successivi. nozionale Centro Studi Castelli S.r.l. In contabilità ordinaria Aggiornato al 15.04.2014 A T I O N . 5 / 2 0 1 4 - 8639-1 15 IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE PER SOGGETTI IRES Tavola n. 1 Elementi che determinano la variazione del patrimonio netto Voci Modalità Conferimenti Versamento soci Incrementi patrimonio Rilevanza Momento di rilevanza In denaro(1) Sì In natura No C/capitale, fondo perduto o copertura perdite (1) Sì Data di versamento Data di versamento Finanziamenti dei soci (4) - No Rinuncia incondizionata dei soci a crediti (3) - Sì Data atto di rinuncia Compensazione di crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale (3) - Sì Data in cui assume effetto la compensazione Conversione in azioni di obbligazioni (8) - Si Data in cui ha effetto la conversione Sì Data di versamento • A riserve disponibili, quali: .. riserva legale; .. riserve indivisibili (cooperative); .. riserva statutaria; .. riserva facoltativa; .. riserve indisponibili riclassificate disponibili (se formate dal 2011); .. riserve in sospensione d’imposta per imprese aderenti a contratti di rete(7); .. riporto utili a nuovo; .. utili destinati a copertura di perdite. Sì Inizio dell’esercizio in cui le riserve sono formate (in cui l’assemblea delibera la destinazione) A riserve indisponibili (es.: riserva per acquisto azioni proprie)(5) No - • Distribuzione di riserve di utili (dividendi). • Distribuzione di riserva di sovrapprezzo quote(6). • Riduzione del capitale sociale. • Restituzione di versamenti in denaro a fondo perduto o in c/capitale. • Assegnazione di beni ai soci. Sì Versamento per sovrapprezzo In denaro quote (2) Accantonamento utili Attribuzione ai soci Realizzo di perdite Decrementi Per copertura perdite. patrimonio Utilizzo di riserve Distribuzioni di utili o decrementi per fusione o scissione - - Acquisti di partecipazioni in società controllate - Acquisti di aziende o rami di azienda - - Inizio dell’esercizio No - No - No - Sì Inizio dell’esercizio (1) Note 16 Rilevano non solo i conferimenti tipici destinati ad aumento del capitale sociale, ma anche quelli destinati al ripianamento di perdite o contabilizzati a riserva [esempi: versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento del capitale sociale o del fondo di dotazione, versamenti a fondo perduto o in conto capitale (senza obbligo di restituzione), compresi quelli in conto futuro aumento di capitale]. Ai sensi della Circolare Assonime n. 17/2012 sono esclusi i piani di stock option, gli apporti effettuati nell’ambito di rapporti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, gli apporti effettuati a fronte dell’emissione di strumenti finanziari partecipativi (art. 2346, c. 6 C.C.), e gli apporti effettuati a fronte dell’emissione di strumenti “ibridi” di finanziamento che condizionano il rimborso del capitale all’andamento della società. (2) Sono compresi anche i versamenti dei soci per interessi di conguaglio effettuati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote. (3) Riguarda esclusivamente i crediti aventi natura finanziaria, ossia derivanti da precedenti finanziamenti in denaro. (4) I finanziamenti erogati dai soci, anche se infruttiferi, non incrementano il capitale proprio, in quanto costituiscono debiti per la società. Restano esclusi anche tutti gli apporti a fronte dei quali non si può acquisire la qualità di socio; è il caso, ad esempio, degli strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, c. 6 c.c., nonché dei c.d. Tremonti Bond previsti dall’art. 12 D.L. 185/2008. (5) La costituzione della riserva indisponibile ex art. 2357-ter C.C. riduce la variazione del capitale proprio fino a concorrenza degli utili che in precedenza hanno concorso ad aumentarla. (6) Oppure riserva per interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni. (7) Tutte le riserve in sospensione, purché non derivanti da un’operazione valutativa, rilevano ai fini dell’agevolazione (Circolare CNDCEC 29.03.2012, n. 28/IR). (8) Rilevano anche le opzioni relative a emissioni avvenute prima del periodo di imposta 2011, poiché assume rilevanza sostanziale il periodo in cui è effettuata la scelta per la conversione. R A T I O N . 5 / 2 0 1 4 - 8639-1 Aggiornato al 15.04.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata IMPOSTE E TASSE IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse Esempio n. 1 Calcolo dell’agevolazione e compilazione del modello Unico 2014 SC • 30.06.2011: accantonamento dell’utile 2010, pari a € 600, a riserva disponibile. • 30.06.2012: accantonamento dell’utile 2011, pari a € 400, a riserva disponibile. • 30.11.2012: distribuzione della riserva di utili ai soci per € 1.000. • 1.09.2013: versamento in conto capitale da parte dei soci per € 100.000. Dati • 30.06.2013: utile 2012, pari a € 3.000 accantonato a riserva disponibile per € 2.000 e distribuito ai soci per € 1.000. • 30.06.2014: accantonamento dell’utile 2013 a riserva disponibile (irrilevante per le variazioni del periodo 2013). • Patrimonio netto al 31.12.2013 (utile 2013 incluso): € 123.000. • Reddito complessivo netto 2013 dichiarato: € 1.000. • Eccedenza Ace del periodo precedente: € 503. Movimentazione patrimonio netto Importo Data Valore rilevante Accantonamento a riserva disponi600,00 30.06.2011 600,00 bile dell’utile 2010 Accantonamento a riserva disponi400,00 30.06.2012 400,00 bile dell’utile 2011 33.425,00 Versamento soci in conto capitale 100.000,00 1.09.2013 (100.000 x 122/365) Accantonamento a riserva disponi2.000,00 30.06.2013 2.000,00 bile dell’utile 2012 36.425,00 (A) Incremento rilevante per il 2013 Attribuzione ai soci a qualsiasi titolo (B) Decremento rilevante per il 2013 (C) Incremento netto rilevante (A - B) (D) Ace potenziale per 2013 (C x 3%) (E) Patrimonio netto (F) Ace effettivo per 2013 (3% x minore tra C e E) Limite del patrimonio netto (G) Eccedenza di Ace riportata da esercizio precedente (H) Totale detassazione in Unico 2014 (F + G) (I) Reddito complessivo dichiarato Limite del reddito (L) Ace utilizzabile nel 2013 (pari al reddito complessivo, se inferiore all’Ace effettivo) [minore tra H e I] Eccedenza di Ace riportabile negli esercizi successivi (Ace complessiva - Ace utilizzabile nel 2013) [H - L] 1.000,00 30.11.2012 1.000,00 Riproduzione vietata Aggiornato al 15.04.2014 L’accantonamento dell’utile a riserva rileva dall’inizio del periodo. Il versamento rileva dalla data di esecuzione. L’accantonamento dell’utile a riserva rileva dall’inizio del periodo. Il decremento rileva dall’inizio dell’esercizio. 1.000,00 35.425,00 1.062,75 31.12.2013 123.000,00 Incluso l’utile 2013. L’agevolazione è pari al rendimento nozionale calcolato sul minore importo tra 1.062,75 l’incremento netto rilevante e l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio. Ace riportata a nuovo nel rigo RS 113, 503,00 col. 11 di Unico SC 2013 per incapienza. 1.565,75 - L’Ace consente una variazione fino a concorrenza del reddito complessivo di1.000,00 chiarato, in modo che la società non possa chiudere con una perdita fiscale per effetto dell’agevolazione. 1.000,00 Fino ad azzeramento del reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN In presenza di perdita o di reddito complessivo non capiente, la maggiorazione Ace è riportabile negli esercizi successi565,75 vi, fino a capienza del reddito dichiarato, pari all’importo del bonus non dedotto nel corso del periodo di imposta 2013. R Centro Studi Castelli S.r.l. Effetti ai fini Ace A T I O N . 5 / 2 0 1 4 - 8639-1 17 IMPOSTE DIRETTE imposte e tasse Esempio n. 1 (segue) 36.425 35.425 1.000 123.000 503 35.425 1.063 1.566 566 1.000 1.000 Esempio n. 2 Dati Calcoli 1.000 0 Compilazione modello Unico 2014 SC in presenza di perdite dell’esercizio precedente Incrementi patrimoniali complessivi: Patrimonio netto al 31.12.2013 (incluso l’utile dell’esercizio): Reddito complessivo: Perdite esercizio precedente: Perdita esercizio precedente utilizzabile: 80% x 50.000 = Limite di reddito complessivo netto: reddito € 50.000 – perdita utilizzabile € 40.000 = Ace: 3% x minore tra incrementi patrimoniali € 400.000 e P.N. € 1.000.000 = 3% x € 400.000 = Ace non utilizzabile, da riportare in esercizi successivi: € 12.000 - € 10.000 = € € € € € € € € 400.000 400.000 1.000.000 50.000 45.000 40.000 10.000 12.000 2.000 400.000 1.000.000 400.000 12.000 12.000 2.000 € 12.000 - € 10.000 50.000 40.000 10.000 18 R A T I O N . 5 / 2 0 1 4 - 40.000 10.000 0 8639-1 Aggiornato al 15.04.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata R8639-1 Aggiornamenti successivi alla pubblicazione AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA DELLE IMPRESE (ACE) L’argomento trattato nell’articolo, successivamente alla data di pubblicazione dello stesso, è stato interessato dai seguenti provvedimenti: Calcolo degli acconti con la “vecchia” Ace Il Sole 24Ore 13.11.2014 p. 45 Imposte e tasse La L. 147/2013 (Legge di Stabilità) ha aumentato al 4% il coefficiente Ace applicabile alla base accumulata e a quella derivante da incrementi dell’anno. Non è consentito considerare, ai fini del calcolo degli acconti in base al metodo previsionale, il minor reddito derivante dalla deduzione Ace al 4%, ma deve essere utilizzato il coefficiente dell’anno precedente (3%). Interpello disapplicativo in materia Ace Il Sole 24Ore 10.09.2014 p. 38 Imposte e tasse La circolare 23.05.2014, n. 12/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di presentare un interpello disapplicativo delle norme antielusione in materia di Ace. Tale possibilità può essere concessa, tra l’altro, nel caso in cui l’accrescimento del patrimonio netto rilevante ai fini Ace sia stato determinato unicamente dall’accantonamento di utili non distribuiti e non sia stato preceduto da conferimenti in denaro provenienti da altri soggetti del gruppo o, infine, da finanziamenti provenienti da altri soggetti interni al gruppo che hanno aumentato il capitale proprio di soggetti del gruppo mediante la ricezione di conferimenti in denaro. Ace e consolidato fiscale nel modello Unico 2014 Il Sole 24Ore 4.09.2014 p. 34 Nel modello Unico 2014 è necessario tenere conto, in relazione all’Ace, delle specifiche fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 12/E/2014. Tra queste si segnalano l’obbligo di trasferimento al consolidato fiscale delle eccedenze inutilizzate, il regime delle società di comodo e il calcolo delle sterilizzazioni antielusive in presenza di operazioni infragruppo. In particolare, le società incluse nel consolidato fiscale devono prestare attenzione alla compilazione del campo RS113 colonna 13, nel caso in cui l’Ace superi il proprio reddito individuale e si formi, dunque, un’eccedenza. Se vi è capienza di imponibile di gruppo, l’Ace eccedente ogni singola società deve obbligatoriamente essere trasferito al consolidato per abbattere l’imponibile, e non è possibile una diversa scelta. Aiuto alla crescita economica Il Sole 24Ore 27.06.2014 p. 38, 39 Imposte e tasse Con il D.L. 91/2014 il Governo è intervenuto per migliorare l’Ace: ai fini del computo della base su cui conteggiare il rendimento nozionale, viene potenziato del 40% il valore nominale dell’incremento di capitale proprio rispetto al precedente esercizio. Determinazione dell’Ace e incrementi di capitale proprio Il Sole 24Ore 18.06.2014 p. 46 Imposte e tasse Imposte e tasse La circolare 12/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della determinazione dell’Ace, rilevano gli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011. A tale scopo non rileva il fatto che l’impresa, per propria scelta o per mancanza dei presupposti necessari, abbia o meno fruito dell’agevolazione in alcuni esercizi. Pagina I Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli R8639-1 Aggiornamenti successivi alla pubblicazione Agevolazione A.C.E. Circ. Ag. Entrate 23.05.2014 n. 12/E Il Sole 24Ore 24.05.2014 p. 20 Italia Oggi 24.05.2014 p. 21 Imposte e tasse L’agevolazione Ace, introdotta dal Decreto “Salva Italia” nel 2011, prevede anche una disciplina antielusiva, prevista dall’art. 10 del D.M. 14.03.2012. L’Ace prevede la possibilità di dedurre dal reddito imponibile i capitali che utilizzati per incrementare il patrimonio delle imprese, con lo scopo di favorire il finanziamento delle Pmi mediante capitale proprio. Possono fruire del beneficio fiscale anche le società estere che hanno trasferito la propria residenza in Italia, a partire dal periodo d’imposta in cui assumono la qualifica di soggetto residente. Per fruire dell’agevolazione devono essere considerati gli incrementi e i decrementi di capitale proprio realizzati a partire dall’esercizio in corso al 31.12.2011. Sono escluse dall’Ace le società assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Per quest’ultima tipologia l’Ace è esclusa solo quando la procedura non è finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività, mentre è ammessa per il risanamento della società (con continuazione dell’esercizio d’impresa). La disciplina antielusiva ha l’obiettivo di impedire che la stessa somma di denaro conferita accresca il capitale proprio di più società che fanno capo a una holding. Il contribuente può presentare un’istanza di disapplicazione della disciplina per dimostrare che l’incremento di capitale proprio Ace non è stato preceduto da un’immissione di denaro (che ha aumentato il capitale di un altro soggetto del gruppo), ma è stato determinato unicamente dall’accantonamento di utili non distribuiti. Gli apporti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi diversi da quelli che consentono lo scambio di informazioni non fanno aumentare la base di calcolo dell’Ace, poiché l’assenza di scambio di informazioni tra lo Stato italiano e quello di residenza della società conferente non consente di valutare con certezza se i conferimenti costituiscano nuova ricchezza. Con riferimento all’impresa familiare, il decreto ACE ha previsto, all’articolo 8, che “l’importo corrispondente al rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa è attribuito all’imprenditore e ai collaboratori familiari, ovvero al coniuge dell’azienda coniugale in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito”. Ancorché le disposizioni attuative regolino esclusivamente la gestione delle eccedenze di rendimento nozionale rispetto al reddito d’impresa, si ritiene che il rendimento nozionale ACE debba essere ripartito fra imprenditore e familiari in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito. Ace e operazioni straordinarie Italia Oggi 12.05.2014 pp. 21, 22 Imposte e tasse Nel silenzio della legge, la circolare n. 28/2012 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili affronta il problema delle modalità di funzionamento dell’Ace in presenza di operazioni straordinarie. Il documento ritiene ancora validi i chiarimenti forniti dall’Amministrazione in relazione alla Dit con la circolare n. 76/E/1998. Pagina II Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA Centro Studi Castelli
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