FAMIGLIA E SUCCESSIONI - Università degli Studi di Teramo

GIURISPRUDENZA
1
ISTITUZIONI DI
DIRITTO PRIVATO I
PROF. ROBERTO CARLEO
Anno accademico 2013/2014
II semestre
2
3
Il programma d’esame abbraccia l’intera
materia trattata nei manuali di Istituzioni di
diritto privato, fatta eccezione per le parti
riguardanti:
 l’impresa e le società;
 i contratti di banca e borsa;
 i titoli di credito;
 il fallimento e le procedure concorsuali;
 il rapporto di lavoro subordinato;
 il diritto sindacale.
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Il testo per la preparazione dell’esame è a scelta dello studente.
A titolo esemplificativo si indicano di seguito alcuni tra i testi
consigliati:
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


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
M. BESSONE (a cura di), Lineamenti di diritto privato, Giappichelli,
Torino, ultima edizione;
R. CARLEO, S. MARTUCCELLI, S. RUPERTO (a cura di), Manuale di
diritto civile, Dike, Roma;
F. GALGANO, Diritto privato, CEDAM, Padova, ultima edizione;
F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, ESI, Napoli, ultima edizione;
P. PERLINGIERI (a cura di), Manuale di diritto civile, ESI, Napoli,
ultima edizione;
P. RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, Jovene, Napoli,
ultima edizione;
V. ROPPO, Diritto Privato, Giappichelli, Torino, ultima edizione;
A. TORRENTE-P.SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Giuffrè,
Milano, ultima edizione;
A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, CEDAM, Padova, ultima
edizione;
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

P.TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano, ultima
edizione;
P.ZATTI, V.COLUSSI, Lineamenti di diritto privato, CEDAM, Padova,
ultima edizione.
Oltre al manuale, lo studente dovrà studiare cinque lezioni (a
sua scelta) trattate nel testo:
Autori Vari, Dieci lezioni di Diritto Privato, UTET,
2006.
La preparazione dell’esame deve essere integrata dalla
indispensabile consultazione del Codice civile aggiornato e
delle principali leggi speciali.
6

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
Le fonti del diritto e la norma giuridica.
L’interpretazione della legge e l’analogia.
Situazioni giuridiche soggettive.
Soggetti del rapporto giuridico ed i beni.
Proprietà e diritti reali di godimento.
Possesso.
Fonti e disciplina generale delle obbligazioni.
L’adempimento e gli altri modi di estinzione
dell’obbligazione.
Contratto (nozioni introduttive e classificazioni).
Gli elementi essenziali: l’accordo, trattative e
conclusione del contratto.
7












Gli elementi essenziali (segue): la causa,
l’oggetto, la forma.
Gli elementi accidentali: condizione, termine e
modo.
Nullità ed annullabilità.
Rescissione e risoluzione.
Rappresentanza.
Simulazione.
Responsabilità extracontrattuale.
Le altre fonti dell’obbligazione.
La trascrizione.
I diritti reali di garanzia.
Le azioni a difesa della garanzia patrimoniale.
Prescrizione e decadenza.
8
LE FONTI DEL DIRITTO E LA NORMA GIURIDUCA
L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE E L’ANALOGIA
9
Ogni aggregazione sociale necessita di una
organizzazione che, attraverso i comandi, imponga
ai consociati di tenere determinate condotte
attribuendo a ciascuno una determinata posizione
nel gruppo.
Lo STATO è una particolare associazione la cui
organizzazione è detta ORDINAMENTO GIURIDICO,
i comandi che impone sono le NORME GIURIDICHE
(v. slide 32), i rapporti che disciplina sono i
RAPPORTI GIURIDICI e la posizione di ciascun
consociato è detta SITUAZIONE GIURIDICA
SOGGETTIVA.
10
Il diritto oggettivo è l’insieme di regole di
comportamento imposte dallo Stato ai
consociati anche attraverso l’irrogazione di
sanzioni (V. slide 32 e ss.).
Il diritto soggettivo è il potere di azione o di
pretesa del quale ogni soggetto è titolare per la
soddisfazione di propri interessi.
11

Il diritto oggettivo si distingue nel diritto:
pubblico
privato
Il diritto pubblico attiene all’organizzazione
dello Sato ed è finalizzato alla cura degli
interessi generali.
12
È l’insieme delle norme che disciplinano i rapporti
giuridici tra i consociati e che sono volte a limitare
gli interessi di cui quest’ultimi sono portatori.
In particolare si occupa:
1) delle organizzazioni;
2) delle cose e del loro uso;
3) dei debiti e crediti;
4) dei contratti;
5) dei danni;
6) delle attività economiche organizzate;
7) della famiglia;
8) delle successioni per causa di morte.
13
1) Disciplinare i fenomeni di cui sopra (v.slide
precedente).
2)Risolvere i conflitti.
3)Prevenire i conflitti.
14
SONO QUEI FATTI O ATTI DAI QUALI TRAGGONO
ORIGINE
LE NORME GIURIDICHE
(V. slide 34 e s.s.)
Si distinguono in:
1)
Fonti di cognizione
2)
Fonti di produzione
fonti fatto
fonti atto
Fonti sulla produzione
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Stabilisce un elenco delle fonti del diritto
italiano con carattere dichiarativo e non
costitutivo.
L’elencazione, risalendo al 1942, non è
completa:
- manca la Costituzione, che è del 1948;
- sono state abrogate le norme corporative;
- non sono contemplate le fonti comunitarie.
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Fonti primarie
 Trattato FUE, Costituzione e leggi costituzionali.
 Regolamenti e direttive comunitarie.
 Leggi ordinarie.
 Gli altri atti con forza di legge (decreti legge e
decreti legislativi).
 Leggi regionali.
Fonti secondarie
 I regolamenti del governo e delle autorità
amministrative.
 Gli
usi.
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È la legge fondamentale dello Stato che è
entrata in vigore il 1 gennaio 1948.
Si compone di 139 articoli.
Le leggi costituzionali
Sono leggi emanate:
- con la procedura di cui all’art. 138 Cost.;
- nei casi previsti dalla Costituzione e qualora
si intenda modificarla.
18

Ricopre una posizione di primazia rispetto al diritto
interno e, pertanto, in caso di conflitto tra norme di diritto
comunitario e di diritto interno, prevarranno le prime sulle
seconde (diretta applicabilità delle norme).
Sussiste, inoltre, la Competenza esclusiva e vincolante
della Corte di giustizia a risolvere, in via pregiudiziale, le
questioni interpretative, con conseguente sospensione del
giudizio dinanzi al giudice interno e con ricadute concrete
in tema di “produzione” del diritto.
L’art. 117 Cost. ha espressamente previsto, infatti, che, «La

potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali».
19
Nuova tipologia di fonte
 Legittimazione: art. 11 Cost.
 Rapporto tra diritto interno e diritto comunitario
 Diversa impostazione: Corte costituzionale:
separatezza per competenze del diritto interno e
della Corte di giustizia: integrazione del diritto
comunitario nel diritto interno, con rilevanza
anche di rango costituzionale
 Sistema in itinere tutt’altro che definito nei
profili teorici, ma ben definito per gli aspetti che
potremmo ritenere acquisiti e di grande
rilevanza applicativa

20


TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO UE
TRATTATO UE
I Trattati modificativi:
- Trattati di Roma, Trattato di Amsterdam;
- Trattato di Nizza;
- Trattato di Lisbona;
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea
21




Portata generale.
Obbligatorietà in tutti suoi elementi.
Diretta applicabilità negli Stati membri.
Diretta vincolatività oltre che per lo Stato anche
per tutti gli individui e le organizzazione al suo
interno.
Decisioni



Obbligatorietà in tutti suoi elementi.
Diretta applicabilità negli Stati membri.
Se designa i destinatari, è obbligatoria solo nei
confronti di questi.
22





Vincolanti per lo Stato membro limitatamente al risultato da
raggiungere e non in merito alla forma e ai mezzi da impiegare
per il suo perseguimento.
Per essere applicate, devono essere recepite dallo Stato membro
mediante l’emanazione di norme di diritto interno.
Efficacia verticale
Self executing.
Hanno riscritto interi settori del diritto privato
Sentenze del giudice comunitario
Raccomandazioni, Libri verdi, Libri bianchi
etc…
23
LEGGE ORDINARIA (è approvata dal Parlamento ed
ha valore su tutto il territorio v. anche art. 11
preleggi).
LEGGI REGIONALI (sono equiparate a quelle statali,
ma hanno un ambito di applicazione circoscritto).
DECRETI LEGGE (sono approvati dal Governo in
caso di necessità ed urgenza e vanno convertiti in
legge entro 60 gg dalla loro adozione).
DECRETI LEGISLATIVI (sono emanati dal Governo su
delega del Parlamento).
SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
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Fonte secondaria la cui emanazione è di
competenza del potere esecutivo o in via
eccezionale di altre autorità.
Posso essere classificati in:
- esecutivi;
- attuativi ed integrativi;
- indipendenti;
- delegati;
- organizzativi.
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Sono norme non scritte che la generalità dei consociati osserva in
modo costante per un lungo periodo di tempo ritenendole
giuridicamente doverose.
Requisiti:
1) I comportamenti oggetto della regola siano stati ripetuti per un
determinato lasso temporale (« diuturnitas»);
2) sussista la convinzione generalizzata secondo cui il
comportamento osservato doveva ritenersi giuridicamente
obbligatorio («opinio iuris ac necessitatis»).
Gli usi operano:
A)
Nelle materie non regolate dalla legge;
B)
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti solo
quando siano da essi richiamati (Art. 8 disp. sulla legge in
generale).
Non è ammesso l’uso contra legem.
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Quelli descritti sono i c.d. «usi normativi» che si
differenziano dagli «usi negoziali» che hanno:
- funzione interpretativa nell’attribuzione del
significato di una clausola contrattuale;
- funzione integrativa del contenuto della
disciplina contrattuale.
Distinzione tra le due tipologie di usi:
1) l’uso normativo non può derogare alle norme di
legge dispositive, mentre quello negoziale si;
2) l’uso normativo si applica anche se non
conosciuto dalle parti.
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A fronte della pluralità delle fonti del diritto, al
fine di scongiurare antinomie e garantirne il
coordinamento, operano alcuni principi:
- Principio di gerarchia (fonti primarie,
secondarie etc.;
- Principio cronologico (successione delle leggi
nel tempo: le fonti possono essere abrogate o
modificate da fonti successive);
- Principio di specialità (le fonti speciali
derogano quelle generali);
- Principio di competenza.
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IL CODICE CIVILE
(R.D. 16.03.1942, N.262)
LEGGI SPECIALI
(Ad. es. la legge sul divorzio, adozione, locazioni etc.
Processo di «decodificazione». I «codici di settore»)
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
(Legge n. 218/1995)
DIRITTO PRIVATO DELL’UNIONE EUROPEA
(Obiettivo di unificare i differenti ordinamenti nazionali nella
materia privatistica attraverso l’armonizzazione
dell’ordinamento comunitario e grazie alla giurisprudenza della
Corte di Giustizia della Comunità Europea)
COSTITUZIONE
29








Disposizione della legge in generale
Libro I «Delle persone e della famiglia»
Libro II «Delle successioni»
Libro III «Della proprietà»
Libro IV «Delle obbligazioni»
Libro V «Del lavoro»
Libro VI «Della tutela dei diritti»
Disposizione transitorie di attuazione
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Ogni libro del codice civile è a sua volta così
articolato:
 LIBRO
(Es.LIBRO III «Della proprietà»)
 TITOLO
(TITOLO I «Dei beni»)
 CAPO
(Capo I «Dei beni in generale»)
 SEZIONE
(Sezione II «Dei beni immobili e mobili»)
 ARTICOLO
(Art. (812 «Distinzione dei beni»)
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RUBRICA
Art. 832 «Distinzione dei beni»
PRIMO COMMA
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli
alberi, gli edifici….
SECONDO COMMA
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici
galleggianti….
TERZO COMMA
Sono mobili tutti gli altri beni.
32
E’ un
COMANDO GENERALE ed ASTRATTO
rivolto a
TUTTI I CONSOCIATI
con il quale si IMPONE loro UN DETERMINATO COMPORTAMENTO
(precetto)
pena l’irrogazione di una SANZIONE
(Se A allora B)
33



GENERALITÀ (la norma è indirizzata ad un
numero di destinatari indeterminato)
ASTRATTEZZA (la norma è applicabile ad un
numero di situazioni concrete indeterminato)
COERCIBILITÀ
Carattere non essenziale è la INDEROGABILITÀ
34
1) PRECETTO
(Comando)
2) SANZIONE
(salvo i casi di norme privi di sanzione ad es.
l’art. 315 c.c.) per ripristinare l’interesse che è
stato leso ed eliminare l’effetto non voluto
prodotto dalla violazione della regola (ruolo:
punitivo, deterrente, compensativo).
35
La norma giuridica quindi, contiene la descrizione
di un fatto che si definisce FATTISPECIE ASTRATTA
(art. 2043 c.c. «Qualunque fatto doloso o colposo
che cagiona ad altri un danno ingiusto»).
La FATTISPECIE CONCRETA, invece, è la
realizzazione di quella particolare descrizione fatta
dalla norma in generale (Tizio, per distrazione,
tampona ed ammacca il paraurti dell’auto di Caio).
36
È quel processo logico mediante il quale si verifica
che:
una determinata fattispecie concreta
corrisponda
ad una
o
più fattispecie astratte
(in quest’ultimo caso si parla di «combinato
disposto di norme»).
37
Per applicare una fattispecie astratta ad una
fattispecie concreta occorre in via preliminare
interpretare la norma ossia individuare il corretto
significato delle parole e delle connessioni
sintattiche dalla medesima impiegate per
descrivere la fattispecie astratta.
La NORMA, infatti, può essere intesa come:
TESTO
DISPOSIZIONE PRECETTIVA
Insieme delle formule Significato da attribuire al
linguistiche con cui la al testo normativo ossia la
la norma è espressa
regola imposta dal legislatore
38
L’interpretazione si rende necessaria quando il
significato delle parole utilizzato dalla norma:
- è ambiguo;
- oppure è in contrasto con quello delle altre
parole.
L’interpretazione può essere
Restrittiva
Estensiva
dà un significato
dà un significato
alle norme
alle norme più
più limitato rispetto
ampio rispetto a quelli
a quelli possibili
possibili
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L’interpretazione, quindi, consiste in una
operazione logica che si inserisce tra il
giudizio sulla validità sotto il profilo formale
(art. 70 ss. Cost.) e sostanziale e la fase
dell’efficacia (art. 12 e ss. Disposizioni
preliminari al cod. civ.).
40



Espressione concreta del primato della
Costituzione.
Organo costituzionale investito del compito di
decidere se una data norma giuridica,
promanante da fonti diverse dalla Costituzione
sia conforme o meno alla Costituzione stessa.
Contrasto:
a) norme che violano i rapporti tra poteri dello
Stato e le forme di esercizio di questi poteri.
b) norme che violano principi e valori vincolanti
espressi dalla Costituzione.
41




Interpretazione e applicazione.
Risultato dato dall’attività conoscitiva regolata e vincolata dall’art.12
Disp. Prel.
Disciplina dettata per ciascun destinatario della norma.
Rispetto all’autore dell’attività interpretativa si distingue:
1.
Interpretazione giudiziaria
vincola solo per il caso concreto
2.
Interpretazione dottrinale
non vincola e non è funzionale
all’applicazione
3.
Interpretazione autentica
fatta dal legislatore, per cui non è
una tecnica interpretativa, in quanto
si risolve nella emanazione di una
nuova legge che chiarisce la
precedente
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«Nell’applicare la legge non si può ad esse
attribuire altro senso che quello fatto palese
dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse, e dalla intenzione del
legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con
una precisa disposizione , si ha riguardo alle
disposizioni che regolano casi simili o materie
analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si
decide secondo i principi generali
dell’ordinamento giuridico dello Stato».
43
1)
2)
3)
4)
5)
6)
LETTERALE
LOGICO
PSICOLOGICO
TELEOLOGICO
SISTEMATICO
STORICO
44
Quando nell’ordinamento giuridico non è
presente nessuna norma giuridica che disciplini
una determinata fattispecie concreta, si è in
presenza di una LACUNA DEL DIRITTO.
Per sopperire a tale lacuna, il legislatore ha
previsto un particolare strumento che è
l’ANALOGIA
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ANALOGIA LEGIS:
L’interprete applica al caso non disciplinato da
alcuna norma specifica una norma che regola
un caso simile
una materia analoga
(Es. in via analogica si applica al contratto di
leasing l’art. 1526 c.c. sulla vendita a rate)
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Quando nell’ordinamento non si riviene una
norma che disciplini casi simili o materie
analoghe, si applicano i
PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO
GIURIDICO
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È fatto divieto l’utilizzo dell’analogia per le:
1)
2)
Norme penali
Norme eccezionali o speciali
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