ORARI DI GIOCO

CIRCOLARE DEL GIORNO 5 Giugno 2014
Numero 110/2014
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Autotrasporti: confermate le agevolazioni per il
2014
Numero :
110/2014
Gruppo :
AGEVOLAZIONI
Oggetto :
AGEVOLAZIONI IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI
Norme e prassi :
ART.
66, COMMA 5, TUIR; ART. 95, COMMA 4, TUIR; ARTICOLO 1, COMMA 103 DELLA L.
266/2005; L. 296/2006; ISTRUZIONI MODELLO UNICO 2014; COMUNICATO STAMPA AGENZIA
ENTRATE DEL 30.05.2014.
L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 30
maggio 2014, ha annunciato la proroga anche per quest'anno
delle agevolazioni per gli autotrasportatori. Gli importi sono gli
stessi di quelli previsti per il 2013. In particolare:
 le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio –
possono recuperare nel 2014 (come credito d'imposta da portare in
compensazione mediante F24) le somme versate nel 2013 come
contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per
Sintesi
la responsabilità civile e per i danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo a motore
adibito a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non
inferiore a 11,5 tonnellate;
 le imprese di autotrasporto di merci conto terzi possono fruire, per il
periodo d’imposta 2013 (effetto in UNICO 2014), di una deduzione
forfetaria delle spese non documentate per i trasporti effettuati
personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede
l’impresa, pari a € 56,00 per i trasporti all’interno della Regione e delle
Regioni confinanti, ovvero a € 92,00 per i trasporti effettuati oltre tale
ambito.
Gli
argomenti
Riproduzione vietata
1. LA PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI
2. LA DEDUZIONE FORFETARIA DI SPESE NON DOCUMENTATE PER GLI AUTOTRASPORTATORI
DI MERCI C/TERZI
1. IL CREDITO D’IMPOSTA PER IL RECUPERO DEL CONTRIBUTO AL SSN PER LE IMPRESE DI
AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO O IN CONTO TERZI
N. verde 800979038
www.fiscoetasse.com
“La fantasia è come la marmellata, bisogna che sia spalmata su una solida fetta di pane”
ITALO CALVINO
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Numero 110/2014
La proroga delle
agevolazioni
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Con il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2014,
giunge l'attesa proroga delle agevolazioni per gli autotrasportatori, in
particolare:
 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa delle spese non documentate
sostenute per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore;
 del credito d’imposta per il recupero (in compensazione mediante modello F24)
di quanto versato a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di
assicurazione per la responsabilità civile (RC auto) sui veicoli.
Analizziamo le due agevolazioni alla luce della proroga.
La deduzione
forfetaria di spese
non documentate
per gli
autotrasportatori
di merci c/terzi
L’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, prevede, per le imprese di
autotrasporto di merci per conto terzi, una deduzione forfetaria dal reddito per
i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore. La deduzione è diversa a
seconda che il trasporto sia effettuato nella Regione o nelle Regioni confinanti
o oltre tale ambito.
La misura dell’agevolazione è modificata nel corso degli anni, tenendo
conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento ISTAT.
Tuttavia, dal 2008 ad oggi, la misura non è variata e anche nel 2014,
come confermato dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del
30.05.2014 (e come da noi anticipato nella CDG n. 85/2014), sarà deducibile
in UNICO 2014 un importo pari a:
€ 56,00 per le spese non documentate sostenute nel periodo d'imposta 2013

per i trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno della Regione e delle
Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente
effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per
un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito
della Regione o delle Regioni confinanti, cioè € 19,60;
€ 92,00 per le spese non documentate sostenute nel periodo d'imposta 2013

per i trasporti effettuati oltre questo ambito.
Si precisa che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di
effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Ad
esempio, se un autotrasportatore usufruisce per un giorno della deduzione per
i viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa, non può beneficiare anche
della deduzione per i viaggi all'interno del Comune, anche se nell'arco della
stessa giornata ha effettuato più viaggi.
Inoltre, si ricorda che, per poter fruire di tale deduzione, il contribuente
deve predisporre e conservare un prospetto in cui siano indicati:

i viaggi effettuati, la loro durata e la località di destinazione;

gli estremi dei documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle
lettere di vettura.
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I documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere
conservate fino alla scadenza del termine previsto per l'accertamento.
Tale deduzione è riconosciuta anche ai soci delle società in nome
collettivo e in accomandita semplice e alle imprese di autotrasporto merci
che siano:

in contabilità semplificata;

in contabilità ordinaria per opzione.
Sono, pertanto, escluse le imprese in contabilità ordinaria per obbligo.
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI C/TERZI
Nel Comune
Trasporti
effettuati
personalmente
dall’imprenditore
o socio di s.n.c. o
s.a.s.
Deduzione
forfetaria
ex art. 66,
comma 5,
del T.u.i.r.
€ 19,60
Oltre il Comune
ma
entro
Regione
o
la
€ 56
le
(€ 19,60
Regioni
se
confinanti
Comune)
Oltre
tale
nel
€ 92
ambito
All'interno del modello UNICO 2014, l'importo complessivo spettante in
deduzione va indicato all'interno dei seguenti righi:
IMPRESE IN CONTABILITA'
SEMPLIFICATA
IMPRESA INDIVIDUALE
SOCIETÀ DI PERSONE
IMPRESE IN CONTABILITA'
IMPRESA INDIVIDUALE
ORDINARIA
PER OPZIONE
Il credito
d’imposta per il
recupero del
contributo al SSN
per le imprese di
autotrasporto in
conto proprio o in
conto terzi
Riproduzione vietata
SOCIETÀ DI PERSONE
Rigo RG22, col. 4 e 6, di
UNICO PF 2014 (3° fascicolo)
Rigo RG22, col. 5 e 7, di
UNICO SP 2014
Rigo RF55, codice "99", di
UNICO PF 2014
Rigo RF55, codice "99", di
UNICO SP 2014
Il comunicato stampa del 30 maggio 2014 ha, poi, confermato anche per il
2014 la possibilità, per le imprese di autotrasporto in conto terzi o in conto
proprio, di beneficiare di un credito d’imposta per recuperare quanto versato
nel 2013 a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di
assicurazione per la responsabilità civile (RC auto). Questo beneficio è stato
introdotto dalla Legge n. 266/2005 ed è stato successivamente prorogato
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negli anni.
In
particolare,
le
imprese
di
autotrasporto
possono
utilizzare
in
compensazione nell'anno 2014, fino ad un importo massimo di € 300 a
veicolo, le somme versate nel 2013 a titolo di contributo al SSN sui premi di
assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione
dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci, aventi massa complessiva a
pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Le imprese di autotrasporto merci possono utilizzare il contributo al SSN in
compensazione dei versamenti di qualunque imposta (IVA, ritenute, ecc.).
Secondo la Risoluzione n. 3/E del 16.01.2007, la compensazione di tali
somme non concorre al limite di € 700.000.
L’agevolazione prevista dalla L. n. 266/2005 è utilizzabile esclusivamente
in compensazione di altri tributi nel modello F24, utilizzando il codice tributo
“6793” (anno di riferimento "2014", cioè l'anno in cui è effettuata la
compensazione1) e deve essere poi indicata nel modello UNICO (UNICO 2015
per il contributo SSN versato nel 2013 e portato in compensazione nel 2014),
all'interno del quadro RU.
Le somme utilizzate in compensazione non rilevano ai fini Irpef/Ires e non
concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini Irap.
Esempio 1
Il sig. Zanoni ha un'impresa individuale di autotrasporto conto proprio ed ha versato
nel 2013 il premio di assicurazione RC auto per il camion di proprietà. Il contributo al
SSN versato con il premio è pari a € 180.
Il sig. Zanoni, in sede di versamento dell’Iva mensile di giugno 2014 (€ 2.500), potrà
utilizzare in compensazione i 180 € di contributo SSN versato:
6006
6793
2014
2014
2.500,00
00
180 00
2.320 00
Il credito in esame andrà evidenziato nell’apposita sezione del quadro RU di UNICO
PF 2015.
1
Risoluzione n. 3/E del 16.01.2007.
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Esempio 2
La società Ghiaia autotrasporti Srl possiede 6 camion (con massa a pieno carico
non inferiore a 11,5 tonnellate) in relazione ai quali ha versato nel 2013, con il
premio di assicurazione, i seguenti importi di CSSN:
CSSN COMPRESI NEI PREMI DI ASSICURAZIONE 2013
CAMION
CONTRIBUTO SSN
N.1
€ 340,00
N.2
€ 320,00
N.3
€ 310,00
N.4
€ 280,00
N.5
€ 260,00
N.6
€ 250,00
Pertanto, per i veicoli 1, 2 e 3, poiché l’importo singolarmente considerato supera €
300, il contributo è utilizzabile entro il predetto limite, mentre negli altri casi, essendo
l'importo pagato per il CSSN inferiore a € 300, il contributo è interamente utilizzabile
in compensazione.
L’importo complessivo del contributo SSN versato nel 2013, utilizzabile in
compensazione nel 2014, sarà così determinato:
(300 x 3) + 280 + 260 + 250 = € 1.690
Ipotizzando che la società utilizzi il credito per il versamento dell’IVA relativa alla
liquidazione del mese di luglio 2014, pari a € 4.500, il mod. F24 è così compilato:
6793
6007
2014
2014
1.690 00
4.500 00
4.500 00
1.690 00
2.810 00
Il credito in esame andrà evidenziato nell’apposita sezione del quadro RU di UNICO
SC 2015.
Si coglie l'occasione per ricordare che quest'anno va, invece, indicato
nel modello UNICO 2014 il credito riconosciuto sulle somme versate a titolo di
contributo SSN sui premi di assicurazione pagato nel 2012 ed utilizzato nel 2013
in compensazione. Tale credito va indicato nel quadro RU del mod. UNICO
2014 PF/SP/SC, indicando come "codice credito" il codice "38". In particolare,
nella sezione, i righi interessati sono: RU5, RU6 ed RU8.
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Su questa e altre agevolazioni spettanti agli autotrasportatori in UNICO
2014, si rimanda alla nostra CDG n. 85/2014.
Ti ricordiamo che puoi accedere all'Area Riservata del Sito dove è disponibile on line
l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.
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