Problematiche agevolazioni de minimis

LA DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DE
MINIMIS
di Vito Dulcamare
Spesso ci si interroga se, soprattutto in materia di contributi previdenziali, talune
agevolazioni siano o meno da qualificarsi come agevolazioni de minimis.
L’individuazione delle agevolazioni de minimis e la concreta determinazione del
loro ammontare, infatti, sono assolutamente necessarie ove si voglia accedere a
particolari incentivi finanziari, fiscali, ecc.
Al momento è il caso, ad esempio, delle agevolazioni per le Zone franche urbane
(ZFU), per le quali sono attualmente in corso di esecuzione i bandi relativi alle ZFU
della Sardegna, della Campania, della Sicilia e della Calabria, mentre a breve si
attendono i bandi per le ZFU delle altre regioni italiane interessate (Puglia,
Basilicata, Molise, Liguria, ecc.).
Poiché la misura delle agevolazioni da richiedere dipende anche dall’ammontare
delle agevolazioni de minimis già concesse nel periodo d’imposta in corso e nei due
precedenti, pare allora evidente che è essenziale accertare se siano o meno
qualificabili de minimis alcune agevolazioni contributive delle quali l’impresa può
aver già fruito.
Si proverà, quindi, a predisporre un elenco delle agevolazioni - a carattere
nazionale – che sono qualificate de minimis per agevolare il lavoro degli operatori.
Il predetto elenco, peraltro, non ha alcuna pretesa di completezza; infatti,
soprattutto in materia previdenziale, molto spesso le agevolazioni contributive sono
introdotte senza specificare se rientrano o meno fra quelle de minimis; a tale
qualificazione normalmente provvede l’INPS con successive circolari applicative.
Inoltre, si intende evidenziare anche talune problematiche che attengono alla
determinazione dell’agevolazione in alcuni casi specifici e, in particolare, quelle
relative all’individuazione del periodo in cui l’agevolazione deve ritenersi concessa e
la determinazione della stessa nei casi di utilizzo prorogato nel tempo.
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Principali aiuti de minimis a carattere nazionale
Oltre a quelle più avanti indicate, nell’elenco seguente sono indicate le principali
agevolazioni qualificate de minimis dalla normativa nazionale:
Denominazione
Imprenditoria femminile
(opzionale in talune situazioni)
Incentivi per commercio elettronico
Finanziamenti ArtigianCassa
(solo in talune situazioni)
-
Riferimento legislativo
Tipologia aiuto
Legge 25/02/92, n. 215
Art. 6 DPR 28/7/2000, n. 314
contributo a fondo perduto
Art. 103 legge 23/12/2000, n. 388
-
Legge 25/07/82, n. 949
Legge 21/05/81, n. 240
credito d’imposta
finanziamento agevolato
in
taluni
casi,
anche
contributo a fondo perduto
Finanziamenti agevolati Sabatini
(solo in talune situazioni)
Legge 28/11/65, n. 1329
finanziamento agevolato
Misure sicurezza PMI commerciali
Art. 1 legge 24/12/2007, n. 244
credito d’imposta
Misure sicurezza tabaccai
Art. 1 legge 24/12/2007, n. 244
credito d’imposta
Incentivi a favore dell’autoimpiego D. Lgs. 21/04/2000, n. 185
(prestito
d’onore
per
il
lavoro D.M. Tesoro 28/05/2001, n. 295
autonomo,
microimpresa
e
franchising)
contributo a fondo perduto
(con particolari limiti)
Incentivi al consumo
Art. 4 decreto legge 25/03/2010 n. 40
Art. 2 D.M. Sviluppo economico 26/03/2010
contributo a fondo perduto
(con particolari limiti)
Sgravi contributivi Inps
Art. 44 legge 28/12/2001, n. 448
esonero dai contributi a
carico del datore di lavoro
Sgravio contributivo per gli apprendisti
Art. 22 legge 12/11/2011, n. 183
esonero dai contributi per
tre anni dall’assunzione
Incentivi per l’assunzione di soggetti Art. 2 legge 28/06/2012, n. 92
destinatari/fruitori dell’indennità ASPi
Art. 7 decreto legge 28/06/2013, n. 76
finanziamento
a
tasso
agevolato
(con particolari limiti)
contributo mensile
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Cuneo fiscale
Art. 11 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Digitalizzazione
cinematografiche
proiezioni Art. 2 D.M. Beni culturali 21/01/2010
Internazionalizzazione delle PMI
Art. 42 decreto legge 22/06/2011, n. 83
Legge 29/07/1981, n. 394
deduzione ai fini IRAP
credito d’imposta
finanziamenti agevolati
Imprese colpite dagli eventi sismici del Art. 11 decreto legge 06/06/2012, n. 74
20 e 29 maggio 2012
contributi in conto capitale
Incentivi per la sicurezza (INAIL)
contributo in conto capitale
Art. 11 D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
Bando INAIL ISI 2013
Ulteriori l'imitazioni nazionali
A volte, la normativa nazionale può prevedere limitazioni ulteriori, come era, ad
esempio, nel caso del vecchio credito d’imposta per le assunzioni nei territori
svantaggiati di cui all’art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per cui occorrerà
verificare, di volta in volta, l'eventuale esistenza di simili limiti.
Nella tavola seguente sono indicati alcuni tra gli aiuti di Stato qualificati, da
provvedimenti nazionali, come aiuti de minimis, con l’indicazione dell’eventuale
ulteriore limite:
Denominazione
Riferimento legislativo
Star up nel settore digitale
tecnologico del Mezzogiorno
Incentivi
per
la
economica del brevetti
e
valorizzazione
Incentivi
alla
formazione
lavoratori a rischio
per
i
D.M. 06/03/2013
Bando nazionale Brevetti del Ministero dello
sviluppo economico
Fondimpresa avviso 3/2013
Ulteriore limite
(euro)
50.000 all’anno
per un massimo di 4 anni
70.000
100.000
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Agevolazioni contributive qualificate de minimis
Come si è detto nella presentazione, a volte le agevolazioni in materia di contributi
previdenziali sono introdotte senza specificare se rientrano o meno fra quelle de
minimis; a tale qualificazione normalmente provvede l’INPS con successive
circolari applicative o con altri strumenti.
Un elenco delle principali agevolazioni contributive de minimis è contenuta, ad
esempio, nell’opuscolo denominato “Incentivi al lavoro” redatto congiuntamente
dagli organi regionali del Piemonte dell’INPS, dell’INAIL, dell’Agenzia delle entrate,
della Camera di commercio, della Provincia di Torino e degli uffici Provinciali del
lavoro.
Il documento, rintracciabile sul sito della Direzione Regionale del Piemonte
dell’Agenzia delle entrate, individua come de minimis le seguenti agevolazioni in
materia di contributi previdenziali:
• lo sgravio contributivo del 100% per un triennio per gli apprendisti assunti dal 1°
gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da parte di aziende fino a 9 dipendenti;
• la definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito del sisma in Abruzzo del
2009 (art. 33, comma 28, legge 12 novembre 2011, n. 183);
• l’incentivo per la stabilizzazione del rapporto di lavoro dei giovani genitori
(Decreto Ministero della Gioventù del 19 novembre 2010);
• gli incentivi previsti dal “Fondo per il finanziamento di interventi a favore
dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e
delle donne”, incentivo per la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine, di
collaborazione coordinata, anche in modalità progetto, e di associazione in
partecipazione con apporto di lavoro e incentivi per assunzioni a tempo
determinato di durata minima di 12 mesi (Decreto Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali del 5 ottobre 2012, in attuazione art. 24, comma 27, del decreto
legge n. 201/2011).
Inoltre, la circolare INPS 29 gennaio 2014 n. 15, oltre a preannunciare successivi
specifici chiarimenti in materia di applicazione della regola de minimis, individua
come de minimis anche l’incentivo a favore dei datori di lavoro, previsto dall’art. 7,
comma 5, lett. B), del decreto legge n. 76/2013, per l’assunzione di soggetti
destinatari/fruitori dell’indennità ASPI.
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Data di concessione delle agevolazioni de minimis
La vigente disciplina prevede che gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel
momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti,
indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi.
Ne consegue, pertanto, che è irrilevante l’eventuale successiva data di effettivo
utilizzo dell’agevolazione, dovendo farsi riferimento al momento in cui la stessa è
comunque "accordata"; la data di effettivo utilizzo rileva, invece, solo per le
agevolazioni automatiche per le quali non esiste un momento di “concessione”.
A tale proposito, si rileva come non è sempre agevole procedere alla determinazione
dell’importo complessivo degli aiuti de minimis, dovendo appunto verificare la data
di concessione dell’agevolazione.
Nelle situazioni in cui il diritto ad usufruire dell’incentivo è subordinato al controllo
e all’autorizzazione di un’Amministrazione pubblica è agevole individuare il
momento di concessione; è questo il caso, ad esempio, delle agevolazioni per la
Zona franca urbana (ZFU).
In altri casi, invece, non esiste alcun atto formale di concessione dell’aiuto de
minimis, con la conseguenza che, stante il disposto letterale dei vigenti
Regolamenti, in ogni caso la data rilevante ai fini dell’individuazione del triennio va
ricercata nel momento in cui sorge il diritto ad usufruire dell’agevolazione, il che, di
fatto, potrebbe comportare uno spostamento avanti nel tempo del momento in cui
l’aiuto assume rilevanza ai fini del calcolo de minimis.
In talune situazioni, nelle quali l’agevolazione viene utilizzata successivamente al
periodo di imposta di riferimento (come normalmente avviene per le agevolazioni
di tipo fiscale), si ritiene erroneamente che, ai fini del calcolo del triennio di
riferimento, l’agevolazione stessa sia imputabile all’esercizio in cui concretamente è
evidenziata; in altri termini, pur in mancanza di una preventiva concessione
all’utilizzo dell’agevolazione, si ritiene che l’utilizzo sia sorto quando, in sede di
dichiarazione annuale dei redditi, l’impresa abbia evidenziato la volontà di
usufruirne concretamente.
Ad esempio, se l’agevolazione consiste in una deduzione dal reddito del periodo di
imposta 2013 utilizzabile concretamente con la redazione e trasmissione del
modello Unico 2014, il momento di rilevanza ai fini del calcolo triennale de minimis
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dovrebbe essere individuato con il 2014 in quanto, in precedenza, l’impresa, di fatto
nulla ha utilizzato di tale aiuto.
Al riguardo, però, va segnalata la diversa interpretazione fornita nella circolare 29
aprile 2010, n. 29/E, par. 3.2, relativa alla detassazione Tremonti-quater, ma
estensibile a qualunque altra tipologia di agevolazione fiscale consistente in
deduzioni dall’imponibile, secondo cui “L’agevolazione in esame, che opera come
deduzione dal reddito d’impresa, rileva nel periodo di imposta cui si riferisce la
dichiarazione dei redditi in cui l’agevolazione è fruita come deduzione dal reddito
di impresa (2010 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno
solare).”
In definitiva, le agevolazioni de minimis consistenti in deduzioni dall’imponibile
vanno ritenute accordate in relazione al periodo di competenza e non in relazione al
momento di effettivo utilizzo; pertanto, nel caso dell’agevolazione de minimis
consistente nel cuneo fiscale, ad esempio del 2013, questa si intenderà accordata nel
2013 anche se concretamente indicata nel modello di dichiarazione IRAP 2014.
Deduzione dall’IRAP per cuneo fiscale
Ai fini della determinazione dell’importo complessivo, bisogna tenere conto di tutti
gli aiuti de minimis di cui l’impresa ha usufruito nel triennio, indipendentemente
dalla forma di erogazione e dalla finalità (contributo in conto capitale, credito
d’imposta, bonus fiscale, contributo in conto esercizio, contributo in conto canoni,
contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessioni di garanzia).
Il limite stabilito per ciascuna attività deve essere determinato in “sovvenzione
diretta in denaro” al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, nel senso che le varie
tipologie di agevolazioni fruibili devono essere comunque quantificate in denaro ove
siano identificabili in forme diverse da una sovvenzione diretta in denaro.
In altri termini, se una agevolazione è rappresentata da una somma di denaro
concessa a favore del beneficiario risulterà agevole determinare la misura della
stessa; se, invece, l’agevolazione consiste, ad esempio, in una deduzione fiscale
quale è appunto il cuneo fiscale maggiorato, ci cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 446/1997,
allora sarà necessario trasformare tale deduzione nella corrispondente somma di
denaro costituita dal risparmio di imposta che tale deduzione è destinata a
generare.
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Esempio: deduzione IRAP per lavoratori assunti nelle aree svantaggiate:
- n. 10 dipendenti per 9.200 = 92.000 = deduzione per cuneo fiscale
Pertanto, una volta determinato l’ammontare della maggiorazione del cuneo fiscale
spettante, ai fini del calcolo del rispetto del limite della de minimis si dovrà
procedere alla determinazione del risparmio fiscale che viene a realizzarsi,
utilizzando le aliquote d’imposta ordinariamente applicabili in ogni singola regione:
- 92.000 x 3,9% (aliquota presunta IRAP) = 3.588 = agevolazione de minimis
Nel caso del cuneo fiscale, in definitiva, non rileva l’ammontare complessivo di tale
maggiorazione, ma solo il risparmio di IRAP che tale deduzione consente al datore
di lavoro.
Peraltro, nel caso della deduzione per cuneo fiscale, la circolare 23 giugno 2010, n.
38/E, par. 1.7, ha precisato che, ai fini del calcolo del de minimis, il risparmio
d’imposta va calcolato sull’intero importo della deduzione richiesta (già di euro
9.200) e non sulla sola parte incrementale eccedente il limite ordinario di 4.600,00
euro.
Per effetto delle modifiche cnel frattempo apportate all’art. 11 del D.Lgs. n.
446/1997, la regola de minimis si applica all’intera deduzione di euro 15.000 (o di
euro 21.000 per i dipendenti di sesso femminimile o di età inferiore a 35 anni); tale
è alternativa a quella ordinaria di euro 7.500 (o di euro 13.500 per i dipendenti di
sesso femminile o di età inferiore a 35 anni).
Deduzione dal reddito per Tremonti-quater
Allo stesso modo, ma con riferimento solo alle imposte sui redditi ed alle eventuali
addizionali, si opera anche per la detassazione Tremonti quater, di cui all’art. 4 del
decreto legge n. 40/2010, a favore delle imprese manifatturiere del settore tessile
che effettuano investimenti in campionari.
Tale detassazione è stata fruibile come regime de minimis fino all’approvazione da
parte della Commissione europea; intervenuta l’approvazione, la detassazione è
stata fruibile come un normale aiuto di Stato.
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Si ritiene che, in caso di fruizione di agevolazione sotto forma di deduzione dal
reddito, ai fini del calcolo triennale delle regola de minimis, si debba fare
riferimento solo al risparmio di imposte e non anche all’eventuale risparmio dei
contributi previdenziali che la deduzione dal reddito può comportare.
Può essere questo il caso, ad esempio, di contribuente persona fisica, iscritto
all’INPS presso la gestione commercianti o la gestione artigiani, che fruisce di una
detassazione dal reddito.
Nel senso di considerare solo il risparmio di imposte, e non anche dei contributi
previdenziali, dispone la circolare 29 aprile 2010, n. 29/E, par. 3.2, relativa alla
detassazione Tremonti-quater, secondo cui “Con riferimento alla specifica
agevolazione in commento, attuata mediante lo strumento della deduzione dal
reddito d’impresa del valore di determinati investimenti agevolabili, l’“equivalente
sovvenzione” è costituito dal risparmio d’imposta che tale deduzione è destinata a
generare.”
Attualizzazione aiuti erogati in più tranches
Nonostante taluni aiuti de minimis possono essere fruiti dilazionati nel tempo, ai
fini della presentazione di una nuova richiesta di accesso alle agevolazioni l’importo
complessivamente spettante (erogato e non ancora erogato) deve essere
considerato come concesso in un solo periodo di imposta.
Infatti, la vigente disciplina prevede che gli aiuti erogati in più quote siano
attualizzati al momento della concessione, sulla base di un tasso di riferimento
periodicamente aggiornato dalla Commissione europea.
Tale regola si deve applicare, quindi, ogni volta l’agevolazione de minimiss risulti
concessa in un periodo di imposta ma fruita in modo dilazionata nel tempo, il che
può verificarsi solitamente con riferimento a particolari contributi in conto interessi
su finanziamenti agevolati, agli sgravi previdenziali, ecc..
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Agevolazioni contributive dilazionate nel tempo
Il principio secondo cui l’agevolazione si intende comunque “utilizzata” nel periodo
in cui è stata concessa si applica anche per le agevolazioni de minimis in materia di
contributi previdenziali.
Tali agevolazioni, quindi, anche se riferite a più annualità devono ritenersi
“utilizzate” per intero nel periodo in cui sono concesse.
Al riguardo, si possono esaminare gli importanti chiarimenti forniti dall’INPS, con
messaggio n. 20123 del 6 dicembre 2012, in tema di sgravi per le assunzioni di
apprendisti di cui all’art. 22 della legge n. 183/2011.
Con riferimento allo sgravio ex lege n. 183/2011, l’ammontare complessivo del
beneficio connesso all’assunzione di apprendisti non deve far superare all’impresa i
limiti massimi predetti su un periodo di tre anni.
Ai fini della valutazione, occorre:

determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del
singolo contratto di apprendistato agevolato; è necessario individuare i due esercizi
finanziari precedenti a quello di assunzione, indipendentemente dal periodo
dell’anno nel quale la stessa è avvenuta (es. se l’assunzione avviene in data
15/03/2013, si dovranno dichiarare tutti gli aiuti “de minimis” fruiti negli esercizi
finanziari 2011, 2012 e 2013);

calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di
qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa
l’agevolazione da attribuire;

verificare che lo sgravio concesso per il contratto di apprendistato non faccia
superare i limiti “de minimis” previsti dai citati regolamenti comunitari.
Al fine della quantificazione degli aiuti “de minimis”, è necessario tenere presente
che gli aiuti di stato devono essere considerati concessi nel momento in cui
all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto
giuridico di ricevere gli aiuti (non è rilevante né il momento della presentazione
della domanda da parte del beneficiario, né quello dell’effettiva corresponsione
dell’aiuto, ma piuttosto rileva la decisione definitiva che stabilisce
il diritto a ricevere l’aiuto). Nel caso della stipulazione di un contratto di
apprendistato, il diritto a ricevere l’aiuto sorge al momento dell’assunzione, evento
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che realizza la condizione per fruire dello sgravio, così come previsto dalla legge n.
183/11.
Di tale criterio le imprese dovranno tenere conto anche ai fini dell’individuazione
degli aiuti di stato “de minimis” concessi da altre Autorità nazionali, regionali o
locali.
I sopra citati regolamenti comunitari “de minimis” specificano che gli aiuti erogabili
in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione.
Per lo sgravio riferito alle assunzioni con contratto di apprendistato, si precisa,
quindi, che l’impresa deve quantificare e dichiarare l’aiuto calcolato in percentuale
degli oneri previdenziali
stimati per tutto il triennio di agevolazione. L’ammontare del beneficio da indicare
sarà, quindi, pari all’importo della contribuzione non versata per effetto del previsto
incentivo che – per le aziende che occupano fino a 9 addetti – è pari a 1,5% per il
primo anno, 3% per il secondo anno, e 10% per il terzo anno.
Poiché l’importo dichiarato rappresenta una stima della misura dell’aiuto, sarà cura
del datore di lavoro comunicare all’Istituto eventuali variazioni negli importi fruiti
nel limite del “de minimis”.
I predetti chiarimenti dell’INPS devono ritenersi applicabili, evidentemente, anche
per tutte le altre agevolazioni previdenziali che siano qualificabili come de minimis.
Esempio: sgravio contributo di 1.000 euro al mese per 24 mesi
Per determinare la misura dell’aiuto de minimis concesso, si deve attualizzare, al
momento di una nuova richiesta di aiuti de minimis, il montante di 24.000 pari al
totale degli sgravi spettanti.
Normalmente la difficoltà di procedere all’attualizzazione induce le imprese a
considerare come de minimis l’intero importo lordo, il che, nello stesso tempo,
costituisce una sorta di comportamento prudenziale in quanto riduce l’importo
delle ulteriori agevolazioni da richiedere.
1 marzo 2014
Vito Dulcamare
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