VOLANTINO 2015 (A5 FRONTE RET

USURA BANCARIA:
COME SI DETERMINA IL REALE TASSO
APPLICATO DALLA BANCA NEL RAPPORTO DI
CONTO CORRENTE
(c.d. TAEG o Tasso Annuo Effettivo)
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE
L’autore con il presente libro elettronico tratta l’argomento dell’usura
bancaria, disciplinato dall’art. 644 del c.p., riformulato dalla legge
108/1996, nei rapporti intercorsi con la banca e/o altri intermediari
finanziari autorizzati all’esercizio del credito.
L’usura bancaria è la pratica, penalmente sanzionata, di concedere
prestiti di denaro a tassi d'interesse superiori al limite legale, o comunque
sproporzionati rispetto all’utilità fornita e con approfittamento delle
condizioni di difficoltà del soggetto che riceve la somma.
L’autore si propone lo scopo di illustrare come si determina il tasso
effettivo del costo del denaro (c.d. TAEG) applicato dalla “Banca” per
confrontarlo con il tasso soglia (limite fissato dalla legge), al fine di
appurare se il tasso praticato (TAEG) è usurario, cioè è superiore al tasso
soglia determinato ai sensi dell’art.2, 4^ c., L.108/96.
Il TAEG è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in
percentuale annua del credito concesso. È calcolato mediante la formula
inversa di matematica finanziaria per calcolare il “tasso” (r = I x
36500/N).
Sul punto, tra le “banche” e gli utenti del settore, esiste una divergenza sulle
“competenze addebitate” che devono entrare nel calcolo del TAEG.
Nel mezzo si trovano i giudici i quali sono chiamati ad applicare la legge.
Cioè, nelle competenze si deve tenere conto degli interessi, delle
commissioni e delle spese o qualche voce si deve escludere.
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Al riguardo, le banche si giustificano di applicare delle direttive emanate
dalla Banca d’Italia.
Questo non è da ritenere legittimo perché si osserva che «La materia
penale è dominata esclusivamente dalla legge e la legittimità si verifica
solo mediante il confronto con la norma di legge (art. 644, comma 4, c.p.).
«Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una
fonte di diritti ed obblighi e nell’ipotesi in cui gli istituti bancari si
conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in
una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il
profilo dell'elemento oggettivo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge
(art.101 Costituzione).
La legge prevede che, nel calcolo per la verifica del superamento del tasso
soglia usura, rilevano tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo (interessi
passivi, commissioni e spese addebitate dalla banca).
L’art. 644, co. 3, c.p. prevede che “la legge stabilisce il limite oltre il quale
gli interessi sono sempre usurari”. Il successivo 4^ comma stabilisce che:
“Per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle
per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Poi occorre considerare la prassi bancaria comportante l’anatocismo
(significa capitalizzare, cioè sommare gli interessi al capitale di debito
residuo), che è una pratica in base alla quale gli interessi maturati in un
certo periodo concorrono all’aumento del debito complessivo, producendo
per il periodo successivo ulteriori e maggiori interessi. L’art.1283 c.c. pone
un divieto esplicito alla capitalizzazione anatocistica, tranne che in ipotesi
ben circostanziate. In ogni caso se ne deve tenere conto nel calcolo del
TAEG perché concorre all’usura.
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PERCHE’ L’UTENTE DOVREBBE ACQUISTARLO?
Lo scopo del presente lavoro è di fornire, quanto più possibile, tutta la
documentazione prodotta sia dal legislatore sia dalla giurisprudenza utile a
tutti i soggetti (utenti bancari, professionisti, Giudici) che sono chiamati a
controllare se, nel caso concreto, sussista o no un tasso usurario. In
particolare, di fornire un supporto giuridico e giurisprudenziale operativo
per capire di quali elementi si deve tenere conto nel calcolo del TAEG.
L’autore, sulla base della documentazione acquisita, fornisce la
soluzione interpretativa di come si deve calcolare il TAEG,
secondo cui per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene
conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle
spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del
credito” (art.644, 4^ c., del c.p. e art.1, 1^ c., L. 108/96), applicando
la formula inversa di matematica finanziaria per il calcolo del tasso effettivo
in base all’utilizzato, secondo l’Allegato 5B, a seguito del Provvedimento del
28.03.2013 di recepimento della Direttiva 2011/90/UE –, che tiene conto
del principio affermato dalla Cassazione II Sez. pen. N.33331 del
09.09.2011, secondo cui: a) nella determinazione del TAEG si deve tenere
conto degli effetti della capitalizzazione; b) non può certo consentirsi la
capitalizzazione di interessi usurari, che, in quanto illeciti, renderebbero
nulla qualsiasi pattuizione di capitalizzazione, dalla quale, anzi, potrebbe
emergere proprio la usurari età del tasso applicato.
Pertanto, ai fini del calcolo del TAEG basta predisporre un prospetto, con
file excel, indicando tutti i dati richiesti dalla formula citata, secondo le
disposizioni previste dall’art.1, 1^ c., L.108/96 e dall’art.644, 4^ c., del c.p..
Se il TAEG è superiore al tasso soglia, si ha un tasso usurario e,
in tal caso, la banca è tenuta a ristornare il totale delle
competenze addebitate, ai sensi dell’art.1815, 2^ c., del c.c.,
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secondo cui “se sono convenuti interessi usurari (644, 649, c.p.), la
clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
L’autore, inoltre, indica la procedura per recuperare le competenze
indebitamente trattenute dalla “banca” e fornisce tutta la documentazione
esaminata.
Inoltre, indica le associazioni nazionali non-profit specializzate in materia
di controversie bancarie, che si avvalgono di professionisti associati, per
l’assistenza degli utenti che ne facciano richiesta, a costi contenuti, secondo
i fini dello Statuto dell’associazione medesima.
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Indice del testo
1. USURA BANCARIA. MODIFICHE APPORTATE ALL’ART.644 C.P.
DALLA LEGGE N.108/96. USURA OGGETTIVA E SOGGETTIVA.
2. L’ART.644 C.P. NORMA PARZIALMENTE IN BIANCO.
3.
ANATOCISMO:
EVOLUZIONE
LEGISLATIVA
–
GIURISPRUDENZIALE - REGIMI DI CAPITALIZZAZIONE. Tribunale
Mondovì, sent. 70, 17.02.2009.
4. LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI NEI CONTRATTI
STIPULATI DOPO ENTRATA IN VIGORE DELLA DELIBERA DEL
C.I.C.R.
5. DIFFERENZA FRA ANATOCISMO ED USURA.
6. TAEG, TEG E TEGM. ANALOGIE E DIFFERENZE.
7. LA C.M.S. AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA. Tribunale Ascoli
Piceno, sentenza del 09.07.2009. Cassazione, Sentenza N. 46669/2011.
8. ISTRUZIONI EMANATE DALLA B.I. PER LA RILEVAZIONE DEL TEG.
9. LA RILEVANZA DELLE CIRCOLARI E DELLE ISTRUZIONI DELLA
B.I.
10. CALCOLO DEL TAEG SECONO LA FORMULA TRADIZIONALE –
Tribunale di Pordenone, sentenza n.366/2012 (depositata 05/04/2012).
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11. RILEVAZIONE DEL TEG IN BASE ALL’ACCORDATO, SECONDO LE
ISTRUZIONI DELLA B.I. Tribunale di Ascoli Piceno (26/01-25/02/2011).
12. CALCOLO TAEG PER GLI AFFIDAMENTI IN C.C. IN BASE
ALL’UTILIZZATO, SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL’Allegato 5B Provvedimento del 28.03.2013 - Recepimento della Direttiva 2011/90/UE,
che tiene conto del principio affermato dalla Cassazione II Sez. pen.
N.33331 del 09.09.2011.
13.
PROCEDURA
PER
RECUPERARE
LE
COMPETENZE
INDEBITAMENTE TRATTENUTE DALLA BANCA.
14. CONCLUSIONI.
Elenco alfabetico degli allegati

A.B.F. (Arbitro Bancario Finanziario) – Risoluzione stragiudiziale
controversie – Guida pratica.

Accordato – Nozione.

Anatocismo – riferimenti normativi e giurisprudenziali.

Art.101 Costituzione.

Commissioni di massimo scoperto – Giurisprudenza: La
C.M.S. è definita come “la remunerazione accordata alla Banca per la
messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente
dall’effettivo prelevamento della somma” (Suprema Corte di
Cassazione Civ., Sez. I, sentenza n.870 del 18.01.2006). Dal luglio
2009 è stata sostituita dall’Indennità di sconfinamento. La CMS rientra tra
gli oneri da includere nel calcolo del tasso usurario, trattandosi di un costo
indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito, essendo il
corrispettivo per l’onere, cui la Banca si sottopone, per procurarsi la
necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.

Contratti Art.117 TUB – D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385. I contratti
sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Nel
caso d'inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
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
Disposizioni della B.I. sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Fac simile esposto con istanza per sequestro giudiziario all’A.G.

Fac simile 1 prospetto riportante i dati per il calcolo TAEG
in base alla formula dell’utilizzato.

Fac simile 2 prospetto riportante i dati per il calcolo TAEG
in base alla formula dell’utilizzato.

Fac simile richiesta documenti bancari.

Fac simile richiesta rimborso interessi usurari.
Formula per il calcolo TAEG su base annua per gli affidamenti in C.C.
– Allegato n.5B al Provvedimento BI di recepimento della Direttiva
2011/90/UE.


Formula per il calcolo TAEG in base annua e all’utilizzato di
cui all’Allegato n.5B. Spiegazioni:
TAEG = (utilizzato + interessi + oneri/utilizzato)elevato “t” – 1.
Si evidenzia quanto segue:
NEL CALCOLO DEL TAEG SI TIENE CONTO DEGLI EFFETTI DELLA
CAPITALIZZAZIONE PERIODICA, come affermato dalla Cassazione, II
sez. pen., con la sentenza n.3331 del 09.09.2011, in base alla quale:
“nella determinazione del TAEG si deve tenere conto degli effetti della
capitalizzazione.
Il TAEG è riferito al credito ed esprime l’effettivo costo del credito.
IL TEG o TASSO SOGLIA è, invece, il tasso effettivo globale ai fini della
determinazione del tasso soglia ai sensi dell’art.2, L.108/96.
Sia per il cliente sia per la banca, più che il TEG, assume un rilievo
assorbente il valore del TAEG, che costituisce specularmente per l’uno il
costo per l’altra il ricavo. A parità di costo del credito (TAEG), il TEG
indicato dalla Banca d’Italia viene ad essere apprezzabilmente più basso a
seconda della quota interessi e della quota di CMS e spese che lo
compongono.
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Nello spirito della legge 108/96, la formula del TEG assolve esclusivamente
lo scopo di individuare il tasso fisiologico mediamente applicato dal
sistema bancario, da impiegare per fissare la soglia d’usura. A tal fine il
tasso medio di cui al 1^ c., dell’art.2, L.108/96 è aumentato della metà, sino
al 2^ trimestre 2011 (successivamente, dal 3^ trimestre 2011, a seguito del
D.L. 70/2011, i tassi sono invece ottenuti aumentando del 25% + 4 punti
percentuali i tassi medi e conservando il saggio solo se il limite massimo
degli 8 punti non sia superato). A tale ambito è ristretta la funzione di
rilevazione affidata dalla legge al Ministro dell’Economia, con l’ausilio della
Banca d’Italia.
La stessa formula del TEG, se è impiegata nella verifica di rispetto del
limite di soglia, risulta in palese contraddizione con il portato letterale
dell’art. 644 c.p., nel quale è inequivocabile il riferimento all’aggregato
completo delle spese oltre che al credito erogato.
IL TEGM, che è pubblicato dal MEF, viene determinato dall’aggregazione
statistica dei TEG segnalati dalle banche, per ciascuna categoria indicata
dal MEF, e viene utilizzato per fissare il tasso soglia come sopra precisato.

PROCEDURA PER RECUPERARE LE COMPETENZE
INDEBITAMENTE TRATTENUTE DALLA BANCA.

Relazione tecnica CTU - Procura Ascoli Piceno.

Richiesta rimborso interessi usurari.

Ricorso all’ABF – Istruzioni.

Ricorso all’ABF – Modulo.

SOS UTENTI – Associazione SOS USURA BANCARIA.

Strana Banca – Studio mobile SOS Utenti.

Tassi usura – Istruzioni della BI.

Tassi soglia usura ex art. 2, L.108/1996 – Archivio.
Ai sensi dell’art.2, 1^ c., L.108/96, il TASSO SOGLIA è il tasso
effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni
a qualsiasi titolo e spese, escluse imposte e tasse, riferito ad anno, degli
interessi praticati dalle banche, nel corso del trimestre precedente per
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operazioni della stessa natura. Il Tasso soglia è il limite oltre il quale
gli interessi sono sempre usurari (art.644, 3^ c., c.p.). L’art. 2
della L. 108/96 indica che il Ministero del Tesoro sentito l’U.I.C. e la Banca
d’Italia fissa trimestralmente i tassi soglia usurari per categoria di
finanziamento. Le categorie sono fissate annualmente. Il corrispettivo
diviene usuraio quando il tasso applicato dalla banca (TAEG) è
superiore al tasso soglia.

Usura bancaria – Norme di riferimento.
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21/01/2014
Antonino Pernice
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