AA CT Avvocati e Commercialisti Tributaristi Associati Milano, 10 febbraio 2014 CIRCOLARE INFORMATIVA 03/2014 1 Novità 28 gennaio– 10 febbraio2014 Si segnalano nel seguito le principali novità in materia fiscale e societaria d’interesse generale. Voluntary disclosure: pubblicato il D.L .......................................................................................... 2 Pubblicata la bozza del nuovo principio contabile OIC10 ............................................................. 3 Sepa, al via la semplificazione dei pagamenti da e per l’estero .................................................... 3 Incentivati gli investimenti delle Pmi in impianti e macchinari ....................................................... 4 Obbligo del POS per i professionisti con fatturato superiore a 200mila euro ................................ 4 Revisione della bozza di principio contabile OIC15 ...................................................................... 4 Reato di Omesso versamento delle ritenute: pronuncie della Cassazione ................................... 5 La conversione del D.L. che abolisce IMU ................................................................................... 5 Milleproroghe: ultime su Pos e registro revisori ............................................................................ 5 Telefisco 2014: l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti ........................................................... 6 Reati fiscali: via al sequestro dei beni della persona giuridica direttamente riconducibili al profitto del reato........................................................................................................................ 6 L’avviso bonario deve precedere la notifica della cartella ............................................................. 6 Decreto che agevola le start up innovative ................................................................................... 7 Dichiarazioni 2014: approvati i modelli e le istruzioni ................................................................... 7 Nuovo mod.F24 per la compensazione dei crediti verso la P.A. .................................................. 7 Fatturazione elettronica dal 6 giugno 2014 ................................................................................... 8 INPS aliquote 2014 Gestione separata ........................................................................................ 8 INPS aliquote 2014 Gestione artigiani e commercianti ................................................................. 8 Equitalia: cartelle sospese se si hanno crediti con la PA .............................................................. 9 Equitalia: stop alle cartelle pazze ................................................................................................. 9 Telefisco 2014: deducibilità IMU ................................................................................................. 10 La perizia asseverata prevale sui valori OMI .............................................................................. 10 1 Le circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni ragionevole attenzione da personale qualificato, con l’obiettivo di illustrare ai destinatari le principali novità fiscali o legislative. Essendo quindi indirizzate ad un’ampia platea di destinatari, le circolari non devono mai essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo pertanto a contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni particolare problema applicativo. Via Quintino Sella n. 4 - 20121 Milano C.F. e P.IVA 06760100963 1 AA CT Avvocati e Commercialisti Tributaristi Associati Voluntary disclosure: pubblicato il D.L. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2014 n. 23 il Decreto Legge 28 gennaio 2014 n. 4 recante "Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari". Il Decreto dispone una procedura volontaria di auto accertamento in capo al contribuente riguardante tutte le attività estere sempre che il medesimo contribuente non abbia in corso attività ispettive sugli investimenti esteri. Il Decreto dispone che il contribuente deve: • indicare spontaneamente all'Amministrazione Finanziaria tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero (sarà emanato un apposito modello); • produrre la documentazione necessaria comprovante l'esistenza di redditi che hanno dato luogo a investimenti esteri; • versare le imposte dovute risultanti dalla procedura in un'unica soluzione. Il contribuente che si avvale della voluntary può godere anche di sconti penali escludendo la punibilità per infedele e omessa dichiarazione e la riduzione a metà delle pene previste per la fattispecie di frode fiscale. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. Trattandosi di decreto legge sono possibili modifiche in sede di conversione in legge entro 60 giorni. Per aderire alla voluntary disclosure, i contribuenti devono valutare, in primo luogo, la convenienza dell’operazione tenendo bene a mente le possibili conseguenze: tutte le attività detenute e per tutti gli anni accertabili saranno infatti tassate per intero, con la possibilità di incorrere anche in reati penali. Non è un condono. I contribuenti che vogliono regolarizzare la propria posizione dovranno inviare la richiesta di disclosure entro il 30 settembre 2015, avvalendosi dei moduli che saranno resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Sarà loro onere documentare tutti gli investimenti esteri ai fini della loro tassazione. L’Agenzia, invece, provvederà ad emanare gli avvisi di accertamento per le eventuali maggiori imposte e le sanzioni dovute in caso di infedele dichiarazione, oltre agli atti di contestazione per le violazioni riguardanti il quadro RW. Il vantaggio della discosure sta nelle sanzioni ridotte. Il contribuente infatti è tenuto a versare tutte le imposte e gli interessi, mentre le sanzioni risultanti da accertamento in un'unica soluzione potranno essere ridotte di un quarto per la semplice regolarizzazione e fino alla metà «se il contribuente trasferisce i capitali in Italia o in un altro Paese dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni, oppure se si rilascia all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere le informazioni al fisco italiano». Importante da ricordare, sempre in merito alla nuova normativa sul monitoraggio fiscale e al recente decreto n. 4/2014 sulla voluntary disclosure, anche il chiarimento reso dalla Banca d’Italia circa il “titolare effettivo” degli investimenti detenuti all’estero. Nel documento pubblicato il 29 gennaio 2014 sul proprio sito internet, Bankitalia è intervenuta a proposito dell'applicazione del provvedimento del 3 aprile 2013 recante norme in materia di adeguata verifica della clientela, specificando ulteriormente la figura di “titolare effettivo”. Si sottolinea ora che potranno essere individuati anche più di quattro i titolari effettivi ai fini antiriciclaggio, mentre finora poteva essere considerato titolare effettivo di un rapporto finanziario solo colui che deteneva il 25% più uno della proprietà. Dunque, adesso banche, intermediari e professionisti dovranno considerare titolare effettivo chi in ultima istanza, possieda o eserciti il controllo diretto o indiretto sul cliente. Con Circolare 31 gennaio 2014 prot DT 8624 il Ministero dell'economia (dipartimento del Tesoro) ha chiarito che la normativa antiriciclaggio e a Via Quintino Sella n. 4 - 20121 Milano C.F. e P.IVA 06760100963 2 AA CT Avvocati e Commercialisti Tributaristi Associati contrasto del finanziamento del terrorismo, (D.Lgs.n. 231/07), si applica anche nel caso di voluntary disclosure approvata con Decreto Legge del 28 gennaio 2014 n. 4 in quanto le esimenti previste dalla norma in oggetto operano solo sul piano fiscale. Rimane quindi immutato l'obbligo di attivare procedure di adeguata verifica della clientela, di identificare il titolare effettivo e il rafforzamento delle misure di adeguata verifica qualora siano elevate le incongruenze che l'intermediario, obbligato alla comunicazione, rilevi fra il profilo di rischio del cliente e l'operazione di rimpatrio. Ne deriva che, anche con riferimento alle attività volontariamente dichiarate al Fisco, resta immutato l’obbligo di attivare la procedura di adeguata verifica della clientela, di identificazione del titolare effettivo, come pure l’applicazione delle misure forzate di controllo della clientela stessa nel caso in cui emerga un elevato rischio di riciclaggio. Parimenti, restano immutati gli obblighi di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette. Pubblicata la OIC10 bozza del nuovo principio contabile In data 27 gennaio 2014 è stata pubblicata per la consultazione la bozza del principio contabile OIC n. 10 relativo alla redazione del rendiconto finanziario. In particolare, tra le novità più significative, si fanno presenti le seguenti: l'OIC raccomanda l'utilizzo del rendiconto finanziario nella redazione del bilancio sia d'esercizio sia consolidato e in riferimento a qualsiasi tipologia societaria; la risorsa finanziaria cui fare riferimento per la redazione del rendiconto sia rappresentata dalle disponibilità liquide e non più dal capitale circolante netto; i dividendi sono ora inseriti rispettivamente nella gestione reddituale qualora siano ricevuti, nell'attività di finanziamento qualora siano stati pagati; la previsione che i flussi finanziari relativi alle imposte siano classificati nella gestione reddituale in modo distinto; il flusso finanziario derivante dall'acquisizione di un ramo d'azienda o di una società controllata (in tal caso si parla di bilancio consolidato) è inserito distintamente nell'attività d'investimento al netto delle disponibilità liquide pervenute a seguito dell'operazione. Sepa, al via la semplificazione dei pagamenti da e per l’estero Le nuove regole Sepa (Single euro payment area) – il meccanismo voluto per estendere il processo di integrazione europea anche ai pagamenti al dettaglio in euro effettuati con strumenti diversi dal contante sono entrate in vigore il 1° febbraio 2014. Al fine di uniformare i sistemi di pagamento e favorire l’efficienza e la concorrenza all’interno dell’area dell’euro, il periodo transitorio previsto dal Regolamento Ue n. 260 del 14 marzo 2012 entro il quale i servizi domestici di bonifico e addebito diretto dovevano essere sostituiti dai servizi Sepa è scaduto il 31 gennaio, infatti, dal 1° febbraio 2014 era prevista l’entrata in vigore del nuovo sistema di incassi e pagamenti che prevede di mettere da parte il vecchio sistema dei Rid e dei bonifici nazionali (addebito in conto a livello nazionale) per consentire ai cittadini europei di poter effettuare pagamenti a favore di beneficiari situati in qualsiasi paese dell'area dell'euro, utilizzando un singolo conto bancario e un insieme di strumenti di pagamento armonizzati. È inoltre previsto anche l’obbligo per le imprese di associare un Iban a ciascun debitore. Il Consiglio europeo ha però richiesto alla Banca centrale europea di prorogare il termine di avvio del nuovo regime Sepa fino al prossimo 1° agosto, per evitare alle imprese il rischio di non potere effettuare o ricevere pagamenti a causa del ritardo nella migrazione. Dunque, secondo quanto predisposto in una proposta di regolamento sarà possibile operare fino al 1° agosto 2014 facendo coesistere i sistemi nazionali di pagamento con i servizi Sepa senza applicazione di sanzioni. Via Quintino Sella n. 4 - 20121 Milano C.F. e P.IVA 06760100963 3 AA CT Avvocati e Commercialisti Tributaristi Associati Con l’entrata a regime del sistema, il Rid sarà sostituito dal servizio di addebito diretto Sepa e il bonifico nazionale e quello effettuato in ambito europeo saranno sostituiti dal servizio di bonifico Sepa Credit transfer. Incentivati gli investimenti delle Pmi in impianti e macchinari Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, del decreto interministeriale del 27 novembre 2013 Sviluppo Economico è stata sbloccata la provvista di 2,5 miliardi di euro assicurata dalla Cassa depositi e prestiti per il triennio 2014-16, per la realizzazione delle misure legate alla cosiddetta legge Sabatini bis. La Legge, approvata nel decreto del Fare (DL n. 69 del 21 giugno 2013), prevede l'accesso a finanziamenti e a contributi a tasso agevolato per le micro, piccole e medie imprese che effettuano investimenti, anche mediante leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature produttive, hardware, software e tecnologie digitali. Gli investimenti che vengono finanziati sono quelli che sono destinati alla creazione di una nuova unità produttiva; all’ampliamento di una unità produttiva esistente; alla diversificazione della produzione di uno stabilimento; al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente. Il meccanismo agevolativo per favorire l’acquisto o il leasing di beni strumentali consiste nel riconoscimento di un contributo in conto interessi, che sarà concesso, entro il 31 dicembre 2016, dalla banca o dall'intermediario finanziario a valere sul plafond di provvista stanziato. Obbligo del POS per i professionisti con fatturato superiore a 200mila euro È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2014, n. 21 il Decreto 24 gennaio 2014 recante disposizioni in merito all'applicazione dei pagamenti mediante carte di debito. In particolare, con detto decreto è stato stabilito che, a partire dal prossimo 28 marzo, i professionisti con fatturato superiore ad euro 200 mila saranno obbligati ad accettare il pagamento dei compensi, superiori ad euro 30, mediante moneta elettronica. Pertanto, detti soggetti dovranno munirsi, entro 60 giorni, del POS. Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 24 gennaio 2014 recante disposizioni in merito all'applicazione dei pagamenti mediante carte di debito, è stato annunciato un emendamento, con il quale si rinvia al 1° giugno 2015 l'obbligo per i professionisti di dotarsi del POS. È stato inoltre precisato che detta proroga riguarderà anche imprese, prestatori di servizi e venditori di prodotti. Revisione della bozza di principio contabile OIC15 In data 28 gennaio 2014 è stata pubblicata per la consultazione la proposta di integrazione alla bozza del principio contabile OIC n. 15 relativa al mantenimento o alla cancellazione di un credito in bilancio. In merito è stato disposto quanto segue: • la cancellazione del credito deve avvenire quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal rapporto obbligatorio si estinguono oppure sono trasferiti insieme a tutti i rischi ad esso connessi; • il mantenimento dello stesso, invece, contrariamente a quanto avveniva prima, deve obbligatoriamente avvenire nell'ipotesi in cui non si trasferiscano sostanzialmente tutti i rischi sia a seguito di una cessione pro solvendo sia inerenti ad un rapporto. La soluzione si adegua peraltro con i principi contabili internazionali permettendo in questo modo un'applicazione uniforme delle disposizioni tributarie in tema di perdite. Via Quintino Sella n. 4 - 20121 Milano C.F. e P.IVA 06760100963 4 AA CT Avvocati e Commercialisti Tributaristi Associati Reato di Omesso versamento delle ritenute: pronuncie della Cassazione La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3689 del 28 gennaio 2014, ha annullato la sentenza di condanna per il reato di omesso versamento di un imprenditore accusato di non aver versato le ritenute certificate e operate nei confronti dei dipendenti, riducendo la violazione al mero dolo generico essendo questi consapevole del debito verso l'erario. I giudici della Suprema Corte, infatti, hanno affermato che il reato di omesso versamento da un lato necessita della prova certa, fornita dagli organi ispettivi, che il presunto colpevole non abbia effettivamente pagato le imposte e non presumendolo per fatti contingenti (la mancanza di liquidità); dall'altro, che il reato di omesso versamento delle ritenute operate ai lavoratori dipendenti, per il sostituto d'imposta, si configura solamente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale. Sempre a tale riguardo, la Cassazione, con la successive sentenza 4 febbraio 2014 n. 5467, ha stabilito che il mancato versamento delle imposte dovute da parte dell'imprenditore non è giustificato dallo stato di crisi di liquidità in cui versa l'azienda, a meno che non venga provato che il medesimo stato di crisi non sia imputabile al contribuente. L'imprenditore deve provare, in sostanza, di aver avuto l'accortezza e la diligenza di accantonare le risorse necessarie e di aver posto in essere tutte le possibili azioni per far fronte allo stato di crisi e di liquidità che non gli ha permesso, nonostante ciò e indipendentemente dalla sua volontà, di adempiere all'obbligazione tributaria. La conversione del D.L. che abolisce IMU Il D.L. Imu-Bankitalia è stato convertito in Legge, la n. 5/2014 pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 23 del 29 gennaio 2014. Il provvedimento, grazie all’applicazione della “ghigliottina” (lo strumento parlamentare che serve a mettere ai voti un decreto quando questo sta per scadere) da parte della presidente Boldrini è stato approvato. Il fatto importante per i contribuenti è che il rischio di dover mettere mano ai portafogli per pagare la seconda rata Imu 2013 è stato del tutto scongiurato. L'articolo 1 del decreto, infatti, abolisce la seconda rata Imu per l'anno 2013 per una serie di immobili, fermo restando l'obbligo di versare il conguaglio, ossia la cosiddetta Mini - Imu, in quei comuni che hanno nel corso dell’anno 2013 Deliberato un aumento della aliquota rispetto a quella base. Inoltre, sempre lo stesso provvedimento ha previsto anche l’aumento al 128,5% dell'acconto Ires per banche e assicurazioni e la rivalutazione delle quote di Bankitalia. Milleproroghe: ultime su Pos e registro revisori Approvato dall'Aula del Senato, il disegno di legge di conversione del D.L. Milleproroghe contiene due norme molto attese: - è rimandato, se pur solo al 30 giugno 2014, l'obbligo del Pos per professionisti, imprese e negozi obbligati ad accettare il Bancomat per i pagamenti sopra i 30 euro; - è riconosciuta l'equiparazione dell'esame di Stato di dottori commercialisti e revisori, resta l’obbligo di completare il tirocinio. Altre previsioni: gli italiani residenti all'estero, ma contribuenti in Italia, potranno fruire delle detrazioni per carichi familiari; è stato respinto l’aumento della tassazione delle rendite finanziarie al 27%, copertura per il congelamento fino a giugno dell'aumento della tassazione sulle sigarette elettroniche; è stato rinviato di un anno per l’adeguamento ai nuovi parametri di utilizzo di fonti rinnovabili in caso di edifici nuovi o che devono subire ristrutturazioni; i lavoratori in cassa integrazione potranno continuare a svolgere Via Quintino Sella n. 4 - 20121 Milano C.F. e P.IVA 06760100963 5 AA CT Avvocati e Commercialisti Tributaristi Associati lavori occasionali entro un tetto annuo di 3mila euro senza perdita del diritto all’ammortizzatore. Telefisco 2014: l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti L'Agenzia delle Entrate, in occasione dell'intervento a Telefisco 2014 tenutosi il 30 gennaio 2014, ha fornito chiarimenti in materia di: accertamento (relativamente all'intimazione di pagamento impugnabile davanti alla CTP); mediazione tributaria e contenzioso; sanatoria dei ruoli; società di comodo (sull'eccedenza al credito IVA non conta l'adeguamento); rivalutazioni (obbligatorietà del versamento dell'imposta sostitutiva, senza possibilità di effettuare la rivalutazione solo ai fini civilistici); perdite su crediti (deducibilità delle perdite sui crediti prescritti); reddito d'impresa (le perdite da eventi calamitosi concorrono all'imponibile IRAP; irrilevanza dei maggiori valori delle rimanenze di beni; deducibilità ordinaria per le auto aziendali in leasing); fisco internazionale (ritenute dell'intermediario sugli investimenti esteri; niente RW per le attività oltreconfine detenute da società italiane); imposta di bollo speciale; detrazioni per la casa (bonus mobili); fiscalità degli immobili (immobili promiscui senza deducibilità IMU; indeducibilità dell'imposta municipale 2012 versata nel 2013); - compensazioni (crediti IRES e IRPEF; compensazioni oltre i 15.000 euro). Reati fiscali: via al sequestro dei beni della persona giuridica direttamente riconducibili al profitto del reato Le Sezioni unite penali di Cassazione, con informazione provvisoria n. 1 del 30 gennaio 2014, hanno reso noto di essersi pronunciate sulla questione loro sottoposta e relativa alla possibilità o meno di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica per le violazioni tributarie eventualmente commesse dal legale rappresentante della medesima. La soluzione adottata dal Supremo organo di legittimità è favorevole alla possibilità del citato sequestro preventivo di denaro o altri beni della persona giuridica qualora questi, però, siano “direttamente riconducibili al profitto del reato”. Per contro – evidenzia la Suprema corte – non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di ulteriori beni della persona giuridica medesima. L’avviso cartella bonario deve precedere la notifica della E’ stato accolto il ricorso in appello alla Commissione tributaria regionale della Liguria presentato da una contribuente raggiunta da cartella di pagamento senza aver prima ricevuto avviso bonario. La notifica della cartella era inoltre stata fatta ad un indirizzo errato. Con la sentenza n. 150/08/2013, i giudici della Commissione Tributaria Regionale hanno annullato la cartella e specificato che, in caso di controllo automatico delle dichiarazioni (come nel caso in esame), l'amministrazione finanziaria è obbligata ad inviare prima l'avviso bonario, poi a far seguire la cartella di pagamento. Il contribuente interessato dalla pretesa tributaria potrebbe in tal modo definirlo preventivamente con il pagamento di sanzioni ridotte o impugnandolo direttamente evitando l'aggio della riscossione. Inesistente anche la notifica della cartella, visto l'invio effettuato con raccomandata e ad un indirizzo diverso da quello del contribuente. Via Quintino Sella n. 4 - 20121 Milano C.F. e P.IVA 06760100963 6 AA CT Avvocati e Commercialisti Tributaristi Associati Decreto che agevola le start up innovative È in attesa di essere pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” il decreto interministeriale Economia-Mise che dà attuazione ad una disposizione contenuta nel decreto Crescita bis (D.L n. 179/2012), riguardante il sostegno alla crescita, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione con riferimento alle imprese start-up innovative. Nello specifico, il nuovo provvedimento interministeriale, che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, porta a termine l’iter di attuazione della disposizione normativa citata, aprendo la strada al meccanismo degli incentivi. Si tratta di agevolazioni fiscali che interessano le start-up innovative costituite dopo il 20 ottobre 2012 e quelle già esistenti a quella data, ma con attività di impresa non superiore a 48 mesi; oppure le start up non residenti che esercitano nel territorio dello Stato attività di impresa mediante una stabile organizzazione. Gli incentivi fiscali saranno diversificati a seconda che si tratti di start up innovativa oppure di start up a vocazione sociale. Relativamente a queste ultime, sono previste maggiori deduzioni/detrazioni per i soggetti che pongono in essere gli investimenti. Il beneficio fiscale consiste: - nel caso di persone fisiche, in una detrazione Irpef pari al 19% dei conferimenti in denaro per un importo non superiore a 500 mila euro per ciascun periodo di imposta; - nel caso di soggetti passivi Ires, in una deduzione di un importo pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati per un importo non superiore a 1,8 milioni di euro per periodo di imposta. Dichiarazioni 2014: approvati i modelli e le istruzioni Con sei distinti provvedimenti datati 31 gennaio 2014, il Direttore dell'Agenzia delle entrate approva i seguenti modelli e le relative istruzioni per le dichiarazioni dei redditi 2014: - Unico 2014-PF: provvedimento n. 13940. Il modello è stato integrato con il nuovo quadro RW riguardante le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero dalle persone fisiche e dal quadro TR inerente l'exit tax nei casi di trasferimento di residenza all'estero. Il modello inoltre ha recepito le nuove modalità di indicazione delle rendite per terreni e fabbricati, nonché il bonus mobili per le ristrutturazioni. Recepita la riduzione della percentuale della cedolare secca, che per i contratti di locazione a canone concordato è passata dal 19 al 15%; - Unico 2014-SC: provvedimento n. 13942; - Unico 2014-SP: provvedimento n. 13920. In dichiarazione potranno essere indicate le minusvalenze superiori a 50 mila euro e quelle sopra i 5 milioni euro; - Unico 2014-ENC: provvedimento n. 13930. Il modello riporta il nuovo quadro RW per il calcolo dell'Ivie e dell'Ivafe; - Irap 2014: provvedimento n. 13932; - Consolidato nazionale e mondiale 2014: provvedimento n. 13937. Nuovo mod.F24 per la compensazione dei crediti verso laP.A. Con Provvedimento 31 gennaio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Mod. "F24 Crediti PP.AA." e le relative specifiche tecniche per consentire il pagamento delle somme dovute in applicazione degli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario mediante compensazione dei crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni (art. 28-quinquies, D.P.R. n. 602/1973). Il nuovo modello è utilizzabile dai contribuenti che vantano crediti certi, liquidi, esigibili e maturati entro il 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, delle amministrazioni locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti. Via Quintino Sella n. 4 - 20121 Milano C.F. e P.IVA 06760100963 7 AA CT Avvocati e Commercialisti Tributaristi Associati Si sottolinea, infine, che il Mod. "F24 Crediti PP.AA." è disponibile solamente in formato elettronico. Fatturazione elettronica dal 6 giugno 2014 Dal 6 giugno 2014 i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza, non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. Sarà valida solo la fatturazione elettronica. In vista dell’appuntamento, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 29 del 3 febbraio 2014, ha informato della disponibilità di un servizio di supporto alla fatturazione elettronica per tutte le piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA, sul portale acquistinretepa.it). La piattaforma migliorerà i tempi di pagamento dei debiti commerciali targati Pa. Le Pmi, fornitrici della Pubblica amministrazione centrale, munite di firma digitale, attraverso la piattaforma possono gratuitamente generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche nel formato previsto dal Sistema di interscambio (Sdi), ex DM 55/2013. INPS aliquote 2014 Gestione separata L'INPS, con la Circolare n. 18 del 4 febbraio 2014, rende note le aliquote contributive, le aliquote di computo ed il massimale e minimale per l'accredito contributivo per l'anno 2014 per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS. In particolare, si segnala che le aliquote per il calcolo della contribuzione alla Gestione Separata nell'anno 2014 sono complessivamente fissate come segue: • soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: o 27,72% (27,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva) per i liberi professionisti; o 28,72% (28,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva) per collaboratori e figure assimilate; • soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 22,00%. Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per l'anno 2014, è pari ad euro 100.123,00, mentre per l'accredito dei contributi, il minimale di reddito per l'anno 2014 è pari ad euro 15.516,00. INPS aliquote 2014 Gestione artigiani e commercianti Con Circolare 4 febbraio 2014, n. 19, l'INPS ha diramato le aliquote contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2014.Nelo specifico, si prevede che: • le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2014 sono pari al 22,20% per gli artigiani e al 22,29% per i commercianti; • per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall'art. 1, comma 2, Legge n. 233/1990. Per tali soggetti le aliquote risultano quindi pari al 19,20% (artigiani) e 19,29% (commercianti); • continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni, già pensionati presso le gestoni dell'Istituto; • è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili. Nella Circolare è stato inoltre stabilito che: • il reddito minimale 2014 è pari ad euro 15.516,00; • il reddito massimale 2013 è pari ad euro 76.718,00 (euro 100.123,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995). Via Quintino Sella n. 4 - 20121 Milano C.F. e P.IVA 06760100963 8 AA CT Avvocati e Commercialisti Tributaristi Associati Equitalia: cartelle sospese se si hanno crediti con la PA Prosegue l’esame del D.L. 145/ 2013 (cosiddetto Destinazione Italia) e nel corso dei lavori che si sono svolti il 5 febbraio in Commissioni finanze e attività produttive alla Camera numerose sono state le novità. Tra esse spicca l’approvazione di un emendamento, promosso dal Movimento 5S e riformulato dagli stessi relatori al D.L., che prevede per il 2014 la sospensione delle cartelle Equitalia per imprese e professionisti che vantano un credito con la Pubblica Amministrazione. Nello specifico, sono sospese, per l’anno in corso, le cartelle di Equitalia e di altri agenti della riscossione nei confronti delle imprese “titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, fornitura, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pa e regolarmente certificati”. Dunque, chi vanta crediti nei confronti dello Stato non deve pagare le cartelle esattoriali, ma può congelare le somme dovute, a condizione che la somma iscritta a ruolo risulti inferiore o pari al credito vantato. Dopo anni di attesa di un sistema di compensazione tra debiti e crediti ispirato ad un principio di equità fiscale, richiesto a gran voce anche dalle imprese, ora non resta che attendere un decreto del Mef-Mise, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Dl 145, per l’individuazione degli aventi diritto e per la definizione delle modalità di trasmissione dei relativi elenchi agli agenti della riscossione. Tra gli altri argomenti affrontati in Commissione finanze, il bonus libri e la riduzione delle accise sulla birra per tutto l’anno 2014. È stata, inoltre, confermata la soppressione dell’articolo 8 del Dl, in materia di assicurazione RC auto, così da rinviare ad un altro decreto le norme sulla riduzione del premio assicurativo.». Equitalia: stop alle cartelle pazze Sul sito Internet di Equitalia, un nuovo servizio telematico consente ai cittadini di inviare la richiesta di sospensione della riscossione dal proprio Pc. Si completano così le modalità di presentazione della domanda, che già prevedevano lo sportello, il fax, la mail o la raccomandata con ricevuta di ritorno. La novità viene resa pubblica da un comunicato stampa del gruppo Equitalia, emanato il 5 febbraio 2014. L’iter è il seguente: Equitalia notifica ai cittadini le cartelle di pagamento per conto di vari enti. La legge di Stabilità per il 2013, stabilisce che il cittadino che ritiene non dovuti gli importi richiesti dall’ente creditore tramite qualsiasi documento notificato dagli agenti della riscossione (cartella, avviso o atto di procedura cautelare/esecutiva) possa rivolgersi direttamente a Equitalia, per chiedere la sospensione della riscossione, quando il contribuente ha già pagato il tributo prima della formazione del ruolo (l’elenco dei debitori trasmesso a Equitalia dagli enti), ha ottenuto una sospensione dell’ente o del giudice, una sentenza favorevole o può dimostrare qualsiasi altra causa, prevista dalla norma, che renda inesigibile il credito. Egli invierà la relativa domanda entro 90 giorni dalla notifica dell’atto per cui chiede la sospensione. Equitalia sospenderà ogni attività di riscossione e invierà tutta la documentazione all’ente creditore, il quale verificherà la correttezza della documentazione presentata e comunicherà l’esito al contribuente ed a Equitalia per l’eventuale annullamento della cartella. Se, trascorsi 220 giorni dalla presentazione della domanda, l’ente creditore non fornisce riscontri, le somme contestate vengono annullate di diritto. Il nuovo canale telematico di presentazione della domanda è disponibile senza la necessità di registrazione e con un percorso guidato. Sarà sufficiente entrare nel box “Sospendere la riscossione” e inserire nell’apposito modulo online i propri dati e quelli dell’atto per cui si presenta la domanda. È indispensabile allegare tutta la documentazione che giustifica la richiesta di sospensione e la copia di un documento di riconoscimento valido. Una volta inviata e confermata l’istanza, si riceve un riepilogo con i dati inseriti. Sul sito Internet è pubblicata anche una breve guida che illustra cosa fare e in quali casi chiedere direttamente a Equitalia di sospendere la riscossione. Via Quintino Sella n. 4 - 20121 Milano C.F. e P.IVA 06760100963 9 AA CT Avvocati e Commercialisti Tributaristi Associati Telefisco 2014: deducibilità IMU Gli esperti dell'Agenzia delle Entrate, in occasione del Telefisco del 30 gennaio 2014, sono intervenuti sulla deducibilità parziale - 30% - dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo dell'Imu relativa agli immobili strumentali, in virtù della legge di Stabilità 2014 (commi 715 e 716 dell'articolo 1 della legge 147/2013); tale deducibilità ha decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Le categorie catastali interessate sono quelle degli immobili strumentali per natura (A10, B; C; D; E) e per destinazione, anche condotti in locazione finanziaria. La deduzione non interessa l'Imu dei fabbricati destinati alla vendita contabilizzati tra le rimanenze. L'Imu si dedurrà nello stesso anno di pagamento (l'Imu 2013, 1° e 2° rata, è deducibile dall’imponibile Ires/Irpef per il 2013). Per l’uso promiscuo sussiste l'indeducibilità totale. La perizia asseverata prevale sui valori OMI La Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza n. 87/03/2013, accoglie il ricorso presentato da un contribuente avverso l'accertamento di un maggior reddito dovuto a seguito della determinazione del valore dell'immobile in base ai valori Omi. Il contribuente avvalora la validità del prezzo dichiarato nell'atto di compravendita con una relazione giurata di stima effettuata da un geometra con il quale si dimostrava che la valutazione degli immobili era frutto della fase arretrata di ristrutturazione. La perizia asseverata ha fornito elementi dettagliati tali da non essere contrastati da ulteriori argomenti dal Fisco. I parametri Omi pertanto, nel caso in esame, non possono essere presi in esame in quanto il valore da loro considerato è quello di immobili finiti e agibili. §§§§§§§ La presente non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì un supporto di facile ed immediata consultazione nella gestione amministrativa ed uno stimolo ad approfondimenti e alla ricerca di soluzioni personalizzate da valutare ed eventualmente adattabili in relazione alle esigenze specifiche. L’elaborazione dei testi, anche se curata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica. Via Quintino Sella n. 4 - 20121 Milano C.F. e P.IVA 06760100963 10
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