Avvocati e Commercialisti Tributaristi Associati

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CT Avvocati e Commercialisti Tributaristi Associati
Milano, 10 febbraio 2014
CIRCOLARE INFORMATIVA 03/2014 1
Novità 28 gennaio– 10 febbraio2014
Si segnalano nel seguito le principali novità in materia fiscale e societaria
d’interesse generale.
Voluntary disclosure: pubblicato il D.L .......................................................................................... 2
Pubblicata la bozza del nuovo principio contabile OIC10 ............................................................. 3
Sepa, al via la semplificazione dei pagamenti da e per l’estero .................................................... 3
Incentivati gli investimenti delle Pmi in impianti e macchinari ....................................................... 4
Obbligo del POS per i professionisti con fatturato superiore a 200mila euro ................................ 4
Revisione della bozza di principio contabile OIC15 ...................................................................... 4
Reato di Omesso versamento delle ritenute: pronuncie della Cassazione ................................... 5
La conversione del D.L. che abolisce IMU ................................................................................... 5
Milleproroghe: ultime su Pos e registro revisori ............................................................................ 5
Telefisco 2014: l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti ........................................................... 6
Reati fiscali: via al sequestro dei beni della persona giuridica direttamente riconducibili
al profitto del reato........................................................................................................................ 6
L’avviso bonario deve precedere la notifica della cartella ............................................................. 6
Decreto che agevola le start up innovative ................................................................................... 7
Dichiarazioni 2014: approvati i modelli e le istruzioni ................................................................... 7
Nuovo mod.F24 per la compensazione dei crediti verso la P.A. .................................................. 7
Fatturazione elettronica dal 6 giugno 2014 ................................................................................... 8
INPS aliquote 2014 Gestione separata ........................................................................................ 8
INPS aliquote 2014 Gestione artigiani e commercianti ................................................................. 8
Equitalia: cartelle sospese se si hanno crediti con la PA .............................................................. 9
Equitalia: stop alle cartelle pazze ................................................................................................. 9
Telefisco 2014: deducibilità IMU ................................................................................................. 10
La perizia asseverata prevale sui valori OMI .............................................................................. 10
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Le circolari ai clienti sono bollettini informativi predisposti con ogni ragionevole
attenzione da personale qualificato, con l’obiettivo di illustrare ai destinatari le principali
novità fiscali o legislative. Essendo quindi indirizzate ad un’ampia platea di destinatari, le
circolari non devono mai essere considerate quale consulenza specifica. Vi invitiamo
pertanto a contattare lo Studio che sarà lieto di approfondire, caso per caso, ogni
particolare problema applicativo.
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Voluntary disclosure: pubblicato il D.L.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2014 n. 23 il Decreto
Legge 28 gennaio 2014 n. 4 recante "Disposizioni urgenti in materia di emersione
e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia
tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari".
Il Decreto dispone una procedura volontaria di auto accertamento in capo al
contribuente riguardante tutte le attività estere sempre che il medesimo
contribuente non abbia in corso attività ispettive sugli investimenti esteri. Il
Decreto dispone che il contribuente deve:
• indicare spontaneamente all'Amministrazione Finanziaria tutti gli
investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o
detenuti all'estero (sarà emanato un apposito modello);
• produrre la documentazione necessaria comprovante l'esistenza di
redditi che hanno dato luogo a investimenti esteri;
• versare le imposte dovute risultanti dalla procedura in un'unica soluzione. Il
contribuente che si avvale della voluntary può godere anche di sconti penali
escludendo la punibilità per infedele e omessa dichiarazione e la riduzione a metà
delle pene previste per la fattispecie di frode fiscale.
La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30
settembre 2015.
Trattandosi di decreto legge sono possibili modifiche in sede di conversione in legge
entro 60 giorni.
Per aderire alla voluntary disclosure, i contribuenti devono valutare, in primo
luogo, la convenienza dell’operazione tenendo bene a mente le possibili
conseguenze: tutte le attività detenute e per tutti gli anni accertabili saranno
infatti tassate per intero, con la possibilità di incorrere anche in reati penali. Non è
un condono.
I contribuenti che vogliono regolarizzare la propria posizione dovranno inviare la
richiesta di disclosure entro il 30 settembre 2015, avvalendosi dei moduli che
saranno resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Sarà loro onere documentare
tutti gli investimenti esteri ai fini della loro tassazione. L’Agenzia, invece,
provvederà ad emanare gli avvisi di accertamento per le eventuali maggiori
imposte e le sanzioni dovute in caso di infedele dichiarazione, oltre agli atti di
contestazione per le violazioni riguardanti il quadro RW.
Il vantaggio della discosure sta nelle sanzioni ridotte. Il contribuente infatti è
tenuto a versare tutte le imposte e gli interessi, mentre le sanzioni risultanti da
accertamento in un'unica soluzione potranno essere ridotte di un quarto per la
semplice regolarizzazione e fino alla metà «se il contribuente trasferisce i
capitali in Italia o in un altro Paese dell’Unione europea o in Stati aderenti
all’accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo
scambio di informazioni, oppure se si rilascia all’intermediario estero
l’autorizzazione a trasmettere le informazioni al fisco italiano». Importante da
ricordare, sempre in merito alla nuova normativa sul monitoraggio fiscale e al
recente decreto n. 4/2014 sulla voluntary disclosure, anche il chiarimento reso
dalla Banca d’Italia circa il “titolare effettivo” degli investimenti detenuti all’estero.
Nel documento pubblicato il 29 gennaio 2014 sul proprio sito internet, Bankitalia è
intervenuta a proposito dell'applicazione del provvedimento del 3 aprile 2013
recante norme in materia di adeguata verifica della clientela, specificando
ulteriormente la figura di “titolare effettivo”.
Si sottolinea ora che potranno essere individuati anche più di quattro i
titolari effettivi ai fini antiriciclaggio, mentre finora poteva essere
considerato titolare effettivo di un rapporto finanziario solo colui che
deteneva il 25% più uno della proprietà. Dunque, adesso banche,
intermediari e professionisti dovranno considerare titolare effettivo chi in
ultima istanza, possieda o eserciti il controllo diretto o indiretto sul cliente.
Con Circolare 31 gennaio 2014 prot DT 8624 il Ministero dell'economia
(dipartimento del Tesoro) ha chiarito che la normativa antiriciclaggio e a
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contrasto del finanziamento del terrorismo, (D.Lgs.n. 231/07), si applica anche
nel caso di voluntary disclosure approvata con Decreto Legge del 28 gennaio
2014 n. 4 in quanto le esimenti previste dalla norma in oggetto operano
solo sul piano fiscale.
Rimane quindi immutato l'obbligo di attivare procedure di adeguata verifica della
clientela, di identificare il titolare effettivo e il rafforzamento delle misure di
adeguata verifica qualora siano elevate le incongruenze che l'intermediario,
obbligato alla comunicazione, rilevi fra il profilo di rischio del cliente e l'operazione
di rimpatrio.
Ne deriva che, anche con riferimento alle attività volontariamente dichiarate al
Fisco, resta immutato l’obbligo di attivare la procedura di adeguata verifica della
clientela, di identificazione del titolare effettivo, come pure l’applicazione delle
misure forzate di controllo della clientela stessa nel caso in cui emerga un elevato
rischio di riciclaggio. Parimenti, restano immutati gli obblighi di registrazione e di
segnalazione delle operazioni sospette.
Pubblicata la
OIC10
bozza del nuovo principio
contabile
In data 27 gennaio 2014 è stata pubblicata per la consultazione la bozza del principio
contabile OIC n. 10 relativo alla redazione del rendiconto finanziario.
In particolare, tra le novità più significative, si fanno presenti le seguenti:
l'OIC raccomanda l'utilizzo del rendiconto finanziario nella redazione del bilancio
sia d'esercizio sia consolidato e in riferimento a qualsiasi tipologia societaria;
la risorsa finanziaria cui fare riferimento per la redazione del rendiconto sia
rappresentata dalle disponibilità liquide e non più dal capitale circolante netto;
i dividendi sono ora inseriti rispettivamente nella gestione reddituale qualora
siano ricevuti, nell'attività di finanziamento qualora siano stati pagati;
la previsione che i flussi finanziari relativi alle imposte siano classificati nella
gestione reddituale in modo distinto;
il flusso finanziario derivante dall'acquisizione di un ramo d'azienda o di una
società controllata (in tal caso si parla di bilancio consolidato) è inserito distintamente
nell'attività d'investimento al netto delle disponibilità liquide pervenute a seguito
dell'operazione.
Sepa, al via la semplificazione dei pagamenti da e per
l’estero
Le nuove regole Sepa (Single euro payment area) – il meccanismo voluto per
estendere il processo di integrazione europea anche ai pagamenti al dettaglio in
euro effettuati con strumenti diversi dal contante sono entrate in vigore il 1°
febbraio 2014.
Al fine di uniformare i sistemi di pagamento e favorire l’efficienza e la concorrenza
all’interno dell’area dell’euro, il periodo transitorio previsto dal Regolamento Ue
n. 260 del 14 marzo 2012 entro il quale i servizi domestici di bonifico e addebito
diretto dovevano essere sostituiti dai servizi Sepa è scaduto il 31 gennaio, infatti,
dal 1° febbraio 2014 era prevista l’entrata in vigore del nuovo sistema di
incassi e pagamenti che prevede di mettere da parte il vecchio sistema
dei Rid e dei bonifici nazionali (addebito in conto a livello nazionale) per
consentire ai cittadini europei di poter effettuare pagamenti a favore di beneficiari
situati in qualsiasi paese dell'area dell'euro, utilizzando un singolo conto bancario
e un insieme di strumenti di pagamento armonizzati. È inoltre previsto anche
l’obbligo per le imprese di associare un Iban a ciascun debitore.
Il Consiglio europeo ha però richiesto alla Banca centrale europea di prorogare il
termine di avvio del nuovo regime Sepa fino al prossimo 1° agosto, per
evitare alle imprese il rischio di non potere effettuare o ricevere
pagamenti a causa del ritardo nella migrazione.
Dunque, secondo quanto predisposto in una proposta di regolamento sarà
possibile operare fino al 1° agosto 2014 facendo coesistere i sistemi
nazionali di pagamento con i servizi Sepa senza applicazione di sanzioni.
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Con l’entrata a regime del sistema, il Rid sarà sostituito dal servizio di addebito
diretto Sepa e il bonifico nazionale e quello effettuato in ambito europeo saranno
sostituiti dal servizio di bonifico Sepa Credit transfer.
Incentivati gli investimenti delle Pmi in impianti e
macchinari
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, del
decreto interministeriale del 27 novembre 2013 Sviluppo Economico è stata
sbloccata la provvista di 2,5 miliardi di euro assicurata dalla Cassa depositi e
prestiti per il triennio 2014-16, per la realizzazione delle misure legate alla
cosiddetta legge Sabatini bis.
La Legge, approvata nel decreto del Fare (DL n. 69 del 21 giugno 2013), prevede
l'accesso a finanziamenti e a contributi a tasso agevolato per le micro,
piccole e medie imprese che effettuano investimenti, anche mediante
leasing
finanziario,
in
macchinari,
impianti,
beni
strumentali,
attrezzature produttive, hardware, software e tecnologie digitali.
Gli investimenti che vengono finanziati sono quelli che sono destinati alla
creazione di una nuova unità produttiva; all’ampliamento di una unità produttiva
esistente; alla diversificazione della produzione di uno stabilimento; al
cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità
produttiva esistente.
Il meccanismo agevolativo per favorire l’acquisto o il leasing di beni strumentali
consiste nel riconoscimento di un contributo in conto interessi, che sarà
concesso, entro il 31 dicembre 2016, dalla banca o dall'intermediario
finanziario a valere sul plafond di provvista stanziato.
Obbligo del POS per i professionisti con fatturato
superiore a 200mila euro
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2014, n. 21 il Decreto 24 gennaio
2014 recante disposizioni in merito all'applicazione dei pagamenti mediante carte di
debito.
In particolare, con detto decreto è stato stabilito che, a partire dal prossimo 28 marzo, i
professionisti con fatturato superiore ad euro 200 mila saranno obbligati ad accettare
il pagamento dei compensi, superiori ad euro 30, mediante moneta elettronica.
Pertanto, detti soggetti dovranno munirsi, entro 60 giorni, del POS.
Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 24 gennaio
2014 recante disposizioni in merito all'applicazione dei pagamenti mediante
carte di debito, è stato annunciato un emendamento, con il quale si rinvia al
1° giugno 2015 l'obbligo per i professionisti di dotarsi del POS.
È stato inoltre precisato che detta proroga riguarderà anche imprese, prestatori di
servizi e venditori di prodotti.
Revisione della bozza di principio contabile OIC15
In data 28 gennaio 2014 è stata pubblicata per la consultazione la proposta di
integrazione alla bozza del principio contabile OIC n. 15 relativa al
mantenimento o alla cancellazione di un credito in bilancio.
In merito è stato disposto quanto segue:
• la cancellazione del credito deve avvenire quando i diritti contrattuali
sui flussi finanziari derivanti dal rapporto obbligatorio si estinguono
oppure sono trasferiti insieme a tutti i rischi ad esso connessi;
• il mantenimento dello stesso, invece, contrariamente a quanto avveniva
prima, deve obbligatoriamente avvenire nell'ipotesi in cui non si
trasferiscano sostanzialmente tutti i rischi sia a seguito di una cessione
pro solvendo sia inerenti ad un rapporto.
La soluzione si adegua peraltro con i principi contabili internazionali permettendo
in questo modo un'applicazione uniforme delle disposizioni tributarie in tema di
perdite.
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Reato di Omesso versamento delle ritenute: pronuncie
della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3689 del 28 gennaio 2014, ha
annullato la sentenza di condanna per il reato di omesso versamento di un
imprenditore accusato di non aver versato le ritenute certificate e operate nei
confronti dei dipendenti, riducendo la violazione al mero dolo generico essendo
questi consapevole del debito verso l'erario.
I giudici della Suprema Corte, infatti, hanno affermato che il reato di omesso
versamento da un lato necessita della prova certa, fornita dagli organi ispettivi,
che il presunto colpevole non abbia effettivamente pagato le imposte e non
presumendolo per fatti contingenti (la mancanza di liquidità); dall'altro, che il
reato di omesso versamento delle ritenute operate ai lavoratori dipendenti, per il
sostituto d'imposta, si configura solamente alla scadenza del termine per la
presentazione della dichiarazione annuale.
Sempre a tale riguardo, la Cassazione, con la successive sentenza 4 febbraio
2014 n. 5467, ha stabilito che il mancato versamento delle imposte dovute
da parte dell'imprenditore non è giustificato dallo stato di crisi di liquidità in
cui versa l'azienda, a meno che non venga provato che il medesimo stato di crisi
non sia imputabile al contribuente.
L'imprenditore deve provare, in sostanza, di aver avuto l'accortezza e la
diligenza di accantonare le risorse necessarie e di aver posto in essere tutte le
possibili azioni per far fronte allo stato di crisi e di liquidità che non gli ha
permesso, nonostante ciò e indipendentemente dalla sua volontà, di adempiere
all'obbligazione tributaria.
La conversione del D.L. che abolisce IMU
Il D.L. Imu-Bankitalia è stato convertito in Legge, la n. 5/2014 pubblicata sulla
“Gazzetta Ufficiale” n. 23 del 29 gennaio 2014.
Il provvedimento, grazie all’applicazione della “ghigliottina” (lo strumento
parlamentare che serve a mettere ai voti un decreto quando questo sta per
scadere) da parte della presidente Boldrini è stato approvato.
Il fatto importante per i contribuenti è che il rischio di dover mettere mano ai
portafogli per pagare la seconda rata Imu 2013 è stato del tutto scongiurato.
L'articolo 1 del decreto, infatti, abolisce la seconda rata Imu per l'anno 2013 per
una serie di immobili, fermo restando l'obbligo di versare il conguaglio, ossia la
cosiddetta Mini - Imu, in quei comuni che hanno nel corso dell’anno 2013
Deliberato un aumento della aliquota rispetto a quella base. Inoltre, sempre lo
stesso provvedimento ha previsto anche l’aumento al 128,5% dell'acconto Ires
per banche e assicurazioni e la rivalutazione delle quote di Bankitalia.
Milleproroghe: ultime su Pos e registro revisori
Approvato dall'Aula del Senato, il disegno di legge di conversione del D.L.
Milleproroghe contiene due norme molto attese:
- è rimandato, se pur solo al 30 giugno 2014, l'obbligo del Pos per
professionisti, imprese e negozi obbligati ad accettare il Bancomat per i
pagamenti sopra i 30 euro;
- è riconosciuta l'equiparazione dell'esame di Stato di dottori commercialisti e
revisori, resta l’obbligo di completare il tirocinio.
Altre previsioni:
gli italiani residenti all'estero, ma contribuenti in Italia, potranno
fruire delle detrazioni per carichi familiari;
è stato respinto l’aumento della tassazione delle rendite finanziarie al
27%, copertura per il congelamento fino a giugno dell'aumento della
tassazione sulle sigarette elettroniche;
è stato rinviato di un anno per l’adeguamento ai nuovi parametri di
utilizzo di fonti rinnovabili in caso di edifici nuovi o che devono subire
ristrutturazioni;
i lavoratori in cassa integrazione potranno continuare a svolgere
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lavori occasionali entro un tetto annuo di 3mila euro senza perdita del
diritto all’ammortizzatore.
Telefisco 2014: l’Agenzia delle Entrate risponde ai
quesiti
L'Agenzia delle Entrate, in occasione dell'intervento a Telefisco 2014 tenutosi
il 30 gennaio 2014, ha fornito chiarimenti in materia di:
accertamento (relativamente all'intimazione di pagamento impugnabile
davanti alla CTP);
mediazione tributaria e contenzioso;
sanatoria dei ruoli;
società di comodo (sull'eccedenza al credito IVA non conta l'adeguamento);
rivalutazioni (obbligatorietà del versamento dell'imposta sostitutiva, senza
possibilità di effettuare la rivalutazione solo ai fini civilistici);
perdite su crediti (deducibilità delle perdite sui crediti prescritti);
reddito d'impresa (le perdite da eventi calamitosi concorrono all'imponibile
IRAP; irrilevanza dei maggiori valori delle rimanenze di beni; deducibilità
ordinaria per le auto aziendali in leasing);
fisco internazionale (ritenute dell'intermediario sugli investimenti esteri;
niente RW per le attività oltreconfine detenute da società italiane);
imposta di bollo speciale;
detrazioni per la casa (bonus mobili);
fiscalità degli immobili (immobili promiscui senza deducibilità IMU;
indeducibilità dell'imposta municipale 2012 versata nel 2013);
-
compensazioni (crediti IRES e IRPEF; compensazioni oltre i 15.000 euro).
Reati fiscali: via al sequestro dei beni della persona
giuridica direttamente riconducibili al profitto del reato
Le Sezioni unite penali di Cassazione, con informazione provvisoria n. 1
del 30 gennaio 2014, hanno reso noto di essersi pronunciate sulla questione
loro sottoposta e relativa alla possibilità o meno di disporre il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica per
le violazioni tributarie eventualmente commesse dal legale rappresentante della
medesima.
La soluzione adottata dal Supremo organo di legittimità è favorevole alla
possibilità del citato sequestro preventivo di denaro o altri beni della persona
giuridica qualora questi, però, siano “direttamente riconducibili al profitto del
reato”. Per contro – evidenzia la Suprema corte – non è consentito il sequestro
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di ulteriori beni
della persona giuridica medesima.
L’avviso
cartella
bonario
deve
precedere
la
notifica
della
E’ stato accolto il ricorso in appello alla Commissione tributaria regionale della
Liguria presentato da una contribuente raggiunta da cartella di pagamento senza
aver prima ricevuto avviso bonario. La notifica della cartella era inoltre stata fatta
ad un indirizzo errato.
Con la sentenza n. 150/08/2013, i giudici della Commissione Tributaria
Regionale hanno annullato la cartella e specificato che, in caso di controllo
automatico delle dichiarazioni (come nel caso in esame), l'amministrazione
finanziaria è obbligata ad inviare prima l'avviso bonario, poi a far seguire la
cartella di pagamento. Il contribuente interessato dalla pretesa tributaria potrebbe
in tal modo definirlo preventivamente con il pagamento di sanzioni ridotte o
impugnandolo direttamente evitando l'aggio della riscossione.
Inesistente anche la notifica della cartella, visto l'invio effettuato con
raccomandata e ad un indirizzo diverso da quello del contribuente.
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Decreto che agevola le start up innovative
È in attesa di essere pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” il decreto interministeriale
Economia-Mise che dà attuazione ad una disposizione contenuta nel decreto
Crescita bis (D.L n. 179/2012), riguardante il sostegno alla crescita, lo sviluppo
tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione con riferimento alle
imprese start-up innovative.
Nello specifico, il nuovo provvedimento interministeriale, che entrerà in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione, porta a termine l’iter di attuazione della
disposizione normativa citata, aprendo la strada al meccanismo degli incentivi.
Si tratta di agevolazioni fiscali che interessano le start-up innovative
costituite dopo il 20 ottobre 2012 e quelle già esistenti a quella data, ma
con attività di impresa non superiore a 48 mesi; oppure le start up non
residenti che esercitano nel territorio dello Stato attività di impresa mediante una
stabile organizzazione.
Gli incentivi fiscali saranno diversificati a seconda che si tratti di start up
innovativa oppure di start up a vocazione sociale. Relativamente a queste ultime,
sono previste maggiori deduzioni/detrazioni per i soggetti che pongono in essere
gli investimenti.
Il beneficio fiscale consiste:
- nel caso di persone fisiche, in una detrazione Irpef pari al 19% dei
conferimenti in denaro per un importo non superiore a 500 mila euro per
ciascun periodo di imposta;
- nel caso di soggetti passivi Ires, in una deduzione di un importo pari al
20% dei conferimenti in denaro effettuati per un importo non superiore a
1,8 milioni di euro per periodo di imposta.
Dichiarazioni 2014: approvati i modelli e le istruzioni
Con sei distinti provvedimenti datati 31 gennaio 2014, il Direttore dell'Agenzia
delle entrate approva i seguenti modelli e le relative istruzioni per le dichiarazioni
dei redditi 2014:
- Unico 2014-PF: provvedimento n. 13940. Il modello è stato integrato con il
nuovo quadro RW riguardante le attività finanziarie e patrimoniali detenute
all'estero dalle persone fisiche e dal quadro TR inerente l'exit tax nei casi di
trasferimento di residenza all'estero. Il modello inoltre ha recepito le nuove
modalità di indicazione delle rendite per terreni e fabbricati, nonché il bonus
mobili per le ristrutturazioni. Recepita la riduzione della percentuale della cedolare
secca, che per i contratti di locazione a canone concordato è passata dal 19 al
15%;
- Unico 2014-SC: provvedimento n. 13942;
- Unico 2014-SP: provvedimento n. 13920. In dichiarazione potranno essere
indicate le minusvalenze superiori a 50 mila euro e quelle sopra i 5 milioni euro;
- Unico 2014-ENC: provvedimento n. 13930. Il modello riporta il nuovo quadro
RW per il calcolo dell'Ivie e dell'Ivafe;
- Irap 2014: provvedimento n. 13932;
- Consolidato nazionale e mondiale 2014: provvedimento n. 13937.
Nuovo mod.F24 per la compensazione dei crediti verso
laP.A.
Con Provvedimento 31 gennaio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato
il Mod. "F24 Crediti PP.AA." e le relative specifiche tecniche per consentire il
pagamento delle somme dovute in applicazione degli istituti definitori
della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario mediante
compensazione dei crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni
(art. 28-quinquies, D.P.R. n. 602/1973).
Il nuovo modello è utilizzabile dai contribuenti che vantano crediti certi,
liquidi, esigibili e maturati entro il 31 dicembre 2012 nei confronti dello
Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni e delle province autonome
di Trento e Bolzano, delle amministrazioni locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti.
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Si sottolinea, infine, che il Mod. "F24 Crediti PP.AA." è disponibile solamente in
formato elettronico.
Fatturazione elettronica dal 6 giugno 2014
Dal 6 giugno 2014 i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza,
non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.
Sarà valida solo la fatturazione elettronica.
In vista dell’appuntamento, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il
comunicato stampa 29 del 3 febbraio 2014, ha informato della disponibilità di
un servizio di supporto alla fatturazione elettronica per tutte le piccole e medie
imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA, sul
portale acquistinretepa.it).
La piattaforma migliorerà i tempi di pagamento dei debiti commerciali targati Pa.
Le Pmi, fornitrici della Pubblica amministrazione centrale, munite di firma digitale,
attraverso la piattaforma possono gratuitamente generare, trasmettere e
conservare le fatture elettroniche nel formato previsto dal Sistema di interscambio
(Sdi), ex DM 55/2013.
INPS aliquote 2014 Gestione separata
L'INPS, con la Circolare n. 18 del 4 febbraio 2014, rende note le aliquote
contributive, le aliquote di computo ed il massimale e minimale per l'accredito
contributivo per l'anno 2014 per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS.
In particolare, si segnala che le aliquote per il calcolo della contribuzione alla
Gestione Separata nell'anno 2014 sono complessivamente fissate come segue:
• soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie:
o 27,72% (27,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva) per i liberi
professionisti;
o 28,72% (28,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva) per
collaboratori e figure assimilate;
• soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
obbligatoria: 22,00%.
Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale di
reddito che, per l'anno 2014, è pari ad euro 100.123,00, mentre per l'accredito
dei contributi, il minimale di reddito per l'anno 2014 è pari ad euro 15.516,00.
INPS aliquote 2014 Gestione artigiani e commercianti
Con Circolare 4 febbraio 2014, n. 19, l'INPS ha diramato le aliquote
contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali per il
2014.Nelo specifico, si prevede che:
• le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2014
sono pari al 22,20% per gli artigiani e al 22,29% per i commercianti;
• per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, continuano ad
applicarsi le agevolazioni stabilite dall'art. 1, comma 2, Legge n.
233/1990. Per tali soggetti le aliquote risultano quindi pari al 19,20%
(artigiani) e 19,29% (commercianti);
• continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15, Legge
n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli
artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni, già
pensionati presso le gestoni dell'Istituto;
• è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62
mensili.
Nella Circolare è stato inoltre stabilito che:
• il reddito minimale 2014 è pari ad euro 15.516,00;
• il reddito massimale 2013 è pari ad euro 76.718,00 (euro 100.123,00
per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).
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Equitalia: cartelle sospese se si hanno crediti con la PA Prosegue
l’esame del
D.L. 145/ 2013 (cosiddetto Destinazione Italia) e nel corso dei lavori che si sono svolti il
5 febbraio in Commissioni finanze e attività produttive alla Camera numerose sono state le
novità.
Tra esse spicca l’approvazione di un emendamento, promosso dal Movimento 5S e riformulato
dagli stessi relatori al D.L., che prevede per il 2014 la sospensione delle cartelle Equitalia per
imprese e professionisti che vantano un credito con la Pubblica Amministrazione.
Nello specifico, sono sospese, per l’anno in corso, le cartelle di Equitalia e di altri agenti della
riscossione nei confronti delle imprese “titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, per somministrazione, fornitura, appalti e servizi, anche professionali,
maturati nei confronti della Pa e regolarmente certificati”.
Dunque, chi vanta crediti nei confronti dello Stato non deve pagare le cartelle esattoriali,
ma può congelare le somme dovute, a condizione che la somma
iscritta a ruolo risulti inferiore o pari al credito vantato.
Dopo anni di attesa di un sistema di compensazione tra debiti e crediti ispirato ad un principio
di equità fiscale, richiesto a gran voce anche dalle imprese, ora non resta che attendere un
decreto del Mef-Mise, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Dl 145, per
l’individuazione degli aventi diritto e per la definizione delle modalità di trasmissione dei
relativi elenchi agli agenti della
riscossione.
Tra gli altri argomenti affrontati in Commissione finanze, il bonus libri e la riduzione
delle accise sulla birra per tutto l’anno 2014. È stata, inoltre, confermata la soppressione
dell’articolo 8 del Dl, in materia di assicurazione RC auto, così da rinviare ad un altro decreto le
norme sulla riduzione del premio assicurativo.».
Equitalia: stop alle cartelle pazze
Sul sito Internet di Equitalia, un nuovo servizio telematico consente ai cittadini di inviare la
richiesta di sospensione della riscossione dal proprio Pc. Si completano così le modalità di
presentazione della domanda, che già prevedevano lo sportello, il fax, la mail o la raccomandata
con ricevuta di ritorno.
La novità viene resa pubblica da un comunicato stampa del gruppo Equitalia, emanato il
5 febbraio 2014.
L’iter è il seguente: Equitalia notifica ai cittadini le cartelle di pagamento per conto di vari enti.
La legge di Stabilità per il 2013, stabilisce che il cittadino che ritiene non dovuti gli importi
richiesti dall’ente creditore tramite qualsiasi documento notificato dagli agenti della
riscossione (cartella, avviso o atto di procedura cautelare/esecutiva) possa rivolgersi
direttamente a Equitalia, per chiedere la
sospensione della riscossione, quando il contribuente ha già pagato il tributo prima della
formazione del ruolo (l’elenco dei debitori trasmesso a Equitalia dagli enti), ha ottenuto una
sospensione dell’ente o del giudice, una sentenza favorevole o può dimostrare qualsiasi altra
causa, prevista dalla norma, che renda inesigibile il credito. Egli invierà la relativa domanda
entro 90 giorni dalla notifica dell’atto per cui chiede la sospensione.
Equitalia sospenderà ogni attività di riscossione e invierà tutta la documentazione all’ente
creditore, il quale verificherà la correttezza della documentazione presentata e comunicherà
l’esito al contribuente ed a Equitalia per l’eventuale annullamento della cartella. Se,
trascorsi 220 giorni dalla presentazione della domanda, l’ente creditore non
fornisce riscontri, le somme contestate vengono annullate di diritto.
Il nuovo canale telematico di presentazione della domanda è disponibile senza la
necessità di registrazione e con un percorso guidato. Sarà sufficiente entrare nel box
“Sospendere la riscossione” e inserire nell’apposito modulo online i propri dati e quelli dell’atto
per cui si presenta la domanda.
È indispensabile allegare tutta la documentazione che giustifica la richiesta di sospensione
e la copia di un documento di riconoscimento valido. Una volta inviata e confermata
l’istanza, si riceve un riepilogo con i dati inseriti.
Sul sito Internet è pubblicata anche una breve guida che illustra cosa fare e in
quali casi chiedere direttamente a Equitalia di sospendere la riscossione.
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Telefisco 2014: deducibilità IMU
Gli esperti dell'Agenzia delle Entrate, in occasione del Telefisco del 30 gennaio
2014, sono intervenuti sulla deducibilità parziale - 30% - dal reddito d'impresa e
di lavoro autonomo dell'Imu relativa agli immobili strumentali, in virtù della legge
di Stabilità 2014 (commi 715 e 716 dell'articolo 1 della legge 147/2013); tale
deducibilità ha decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Le categorie catastali interessate sono quelle degli immobili strumentali per
natura (A10, B; C; D; E) e per destinazione, anche condotti in locazione
finanziaria.
La deduzione non interessa l'Imu dei fabbricati destinati alla vendita contabilizzati
tra le rimanenze.
L'Imu si dedurrà nello stesso anno di pagamento (l'Imu 2013, 1° e 2° rata, è
deducibile dall’imponibile Ires/Irpef per il 2013).
Per l’uso promiscuo sussiste l'indeducibilità totale.
La perizia asseverata prevale sui valori OMI
La Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza n.
87/03/2013, accoglie il ricorso presentato da un contribuente avverso
l'accertamento di un maggior reddito dovuto a seguito della determinazione del
valore dell'immobile in base ai valori Omi.
Il contribuente avvalora la validità del prezzo dichiarato nell'atto di compravendita
con una relazione giurata di stima effettuata da un geometra con il quale
si dimostrava che la valutazione degli immobili era frutto della fase
arretrata di ristrutturazione. La perizia asseverata ha fornito elementi
dettagliati tali da non essere contrastati da ulteriori argomenti dal Fisco.
I parametri Omi pertanto, nel caso in esame, non possono essere presi in
esame in quanto il valore da loro considerato è quello di immobili finiti e
agibili.
§§§§§§§
La presente non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì un supporto di facile ed immediata
consultazione nella gestione amministrativa ed uno stimolo ad approfondimenti e alla ricerca di
soluzioni personalizzate da valutare ed eventualmente adattabili in relazione alle esigenze specifiche.
L’elaborazione dei testi, anche se curata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali
errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.
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