• tot 16832 aSENTE t REGISTRAZIONE AI SENSI EL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALI. B. - N.5 MATgOA :A*---)■. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE V CIVILE-TRIBUTARIA IRPEF Accertamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.15403/09 Dott. Aurelio CAPPABIANCA Presidente ' Dott. Camilla DI IASI Consigliere Dott. Antonio GRECO Consigliere Cron.)Gg32, Dott. Massimo FERRO Consigliere Rep. Consigliere rel. Dott. Roberta CRUCITTI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PERRET FABRIZIO, rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dall'Avv.Giancarla Branda presso il cui studio in Roma, viale Mazzini n.11 è elettivbmente domiciliato. -ricozirente- ./T contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Di lettore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettiyamente domiciliata. -controricorrente- Ud.29.4.2014 5. avverso là sentenza della Commissione Tribularia Regionale del Lazio, n.44/35/08 depositata il 12.5.2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.4.2014 dal Consigliere Dott.Roberta Crucitti; udito per la controricorrente l'Avv.Mario Capolupo; udito il P.M., in persona del Sostituto Procultore Generale Dott.Paola Mastroberardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio di Roma dell'Agenzia delle Entrate notificava a Fabrizio Perret avviso di accertamento per IRPEF dell'anno di imposta 1998. L'atto impositivo scaturiva dall'applicazione dei coefficienti stabiliti dai relativi decreti ministeriali agli elemen -“ di capacità contributiva individuati, anche all'esito della risposta del contribuente a questionario, nella proprietà di quattro autovetture e di un immobile. Il ricorso proposto avverso l'atto impositivo veniva accolto dalla C.T.P. la quale riteneva che il contribuente avesse giustificato la diversa capacità contributiva in quanto una delle autovetture risaltava immatricolata a favore di altro soggetto sin dal 1997, mentre altra autovettura era stata acquistata grazie alla donazione di somme di denaro della madre la ',quale, a sua volta, le aveva ricevute quali indennizzo di un sinistro. La decisione, appellata dal' Ufficio, [veniva parzialmente riformata dalla C.T.R. del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe. In particolare, il Giudice di appello, rigettata 2 l'eccezione, sollevata dal contribuente, di giudicato interno che si sarebbe formato sull'effettività della donazione, riteneva legittimo il ricorso all'accertamento sintetico. Nel merito, dato atto che un'autovettura risultava già in proprietà di altro soggetto sin dal 1997,. la C.T.R. rilevava che la donazione, oltre ad essere luna per mancanza di prova scritta, non poteva giustificare l'acquisto di altro automezzo per la discrasia temporale riscontrata tra i documenti posti a base dell'assunto. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, il contribuente cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce che -vendo l'Ufficio prestato acquiescenza all'accertamento operato dalla C.T.P. sulla dazione della somma necessaria all'acquisto di un'autovettura da parte della madre- la sentenza impugnata, nel capo ijn cui aveva dichiarato la nullità della suddetta donazione, contrasterebbe con il giudicato interno formatoài sul punto e, quindi, sarebbe nulla, ai sensi dell'art.360 comma l, n.4 c.p.c., per violazione degli arlt.2909 c.c. e 324 c.p.c. 2.La sentenza impugnata sarebbe, altresì, nulla (come dedotto con il secondo motivo) perché avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile l'appello. SecTndo la prospettazione difensiva, infatti, l'Ufficio prstando acquiescenza alla sentenza di primo grado nella parte in cui veniva accertata la sussistenza ed efficacia della donazione avrebbe reso incontrovertibile, ai sensi degli artt.2909c.c. e 325 la dimostrazione che il maggior reddito accertato era, in realtà, formato da proventi non soggetti ad imposte sui redditi, quali sono, per l'appunto, quelli derivanti da donazione. 3.Con il quarto motivo, da trattare congiuntamente ai 3 primi due attesa la comunanza di oggetto, si deduce r ai I sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., la violazione e frlsa applicazione dell'art.38 del d.p.r n.600/1973 per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che la nullità della donazione, per difetto di forma, rendesse inopponiibile all'Ufficio la materiale disponibilità da partel del contribuente del denaro oggetto di donazione. 4.1 motivi non meritano accoglimento. Premesso che dalla lettura dell'atto di ap elio dell'Ufficio (trascritto integralmente in ricors in ossequio al principio di autosufficienza) emerge che la parte pubblica aveva espressamente censurato la sentenza di primo grado in ordine all'accertal'il ento compiuto sulla effettività della donazione, con conseguente infondatezza del primo motivo ed assorbimento del secondo, i mezzi, aventi tutq. ad oggetto la declaratoria di nullità per difetto di forma della donazione, appaiono, comunque, incondueenti rispetto al decisum laddove la sentenza impugnata contiene un'ulteriore ratio decidendi, fondata sulla mancanza di prova in ordine, non all'effettività della donazione, ma all'effettivo utilizzo della somma oggetto di liberalità per l'acquisto dell'autovettura. La C.T.R. ha, infatti, rilevato la sussistenza di una discrasia temporale -tra la data di immatricolazione dell'autovettura (il 3.11.2007 rectie 1997) e quella della transazione (gennaio 1998) in virtù della quale la madre del contribuente avrebbe cons guito l'indennizzo di un sinistro- tale da render non plausibile la tesi difensiva secondo cui tale somma sarebbe stata utilizzata per l'acepisto dell'autovettura. 5.Tale capo di sentenza viene censurato con il 4uinto motivo di ricorso, articolato ai sensi del n.3, Iicomma dell'art.360 c.p.c. e rubricato violazione e falsa applicazione del'art.38 del d.p.r. n.600/73 e dell' art.2697 c.c. In particolare, il ricorrente deduce l'errore commesso 4 dalla C.T.R. essendo, nella specie, irrilevante la mancata giustificazione da parte del contribuente dell'acquisto dell'autovettura laddove ciò che aveva giustificato l'emanazione dell'avviso di accertamento erano le spese necessarie per il mantenimento dlla suddetta autovettura. 6.In tema di accertamento dei redditi, costituiscono ai sensi dell'art.2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo applicabile nella fattispecie "ratione "elementi temporis"di indicativi caplcita, contributiva", tra "disponibilità in "autoveicoli", gli -altri, Italia specificamente! la o all'estero" di nonché di "residenze principali o secondarie". La disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di "capacità contributiva" da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 cod. civ., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguentle al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una "capacità contributiva"(cfr., tra le Cass.Sentenza n.19252 del 30/09/2005) mentre grava sul contribuente fornire la prova di redditi non imponibili idonei al mantenimento (ivi compreso l'origlnario acquisto) del possesso di tali beni. 7.Ciò posto, il motivo è inammissibile per difetto di specificità laddove il ricorso -a fronte, per41tro, della diversa linea difensiva tenuta in tutti i gradi di giudizio nei quali il contribuente ha sempre dedotto di avere acquistato l'autovettura con il provento della donazione- non riporta, neanche, il contenuto dell'avviso di accertamento dal quale risulterebe la circostanza posta a fondamento del mezzo. 6. Con il terzo motivo -rubricato violazione e falsa applicazione dell'art.38 del d.p.r.n.600/73 ponchè degli artt.2728 e 2729 c..c in relgzione all'art.360,comma I, n.3, c.p.c.- il ricorrente deduce l'errore commesso dalla C.T.R. nell'avere erroneamente 5 3SETE DA REGISTRAZIONE ENS1 DEL D.P.R. 261411986 Nr 131 TAB. ALL. B. - N. 5 ritenuto applicabile il cd."redditometro" TERA TRIBUTARIA nonost nte l'Ufficio non avesse dimostrato l'incongruità del reddito per due o più periodi di imposta. 7.11 motivo, come eccepito in controricorso, è inammissibile siccome fondato su una questione nuova, non ritualmente introdotta con il ricorso introduttivo (il cui contenuto viene riportato dallo stesso contribuente in ossequio al principio i di autosufficienza)e non sottoposta al vaglio del Gii;idice di merito. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, poste a carico della parte soccombente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese processualii che liquida in e 3.000,00, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.4.2014. t arecnersore Il Presidente DtPOSITATo thi C4IN CELLEA. 2 4.116.. ni4 6
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