QUADERN / SABATO, 21 MARZO 2015 ILCASODELGIORNO PRIMOPIANO Bancarotta per l’amministratore che si autoattribuisce i compensi Assicurazione professionale per i 730, via libera dell’IVASS / Maurizio MEOLI / Massimo NEGRO Una recente pronuncia della Suprema Corte (la n. 11405/2015) torna sul tema del reato configurabile (bancarotta fraudolenta per distrazione o preferenziale) in capo all’amministratore di una società fallita che, in precedenza, si sia “autoattribuito” compensi, riproponendo la soluzione di maggior rigore; conclusione difficilmente condivisibile, soprattutto se correlata alla ricostruzione, pressoché univoca, della bancarotta fraudolenta per distrazione come reato di mero pericolo. La questione è rilevante e di attualità. Rilevante perché, si ricorda, la bancarotta fraudolenta per distrazione, ex artt. 223 e 216 comma 1 n. 1 del RD 267/42, punisce gli amministratori con la reclusione da tre a dieci anni, mentre la bancarotta fraudolenta preferenziale, ex artt. 223 e 216 comma 3 del RD [...] Con un provvedimento del 19 marzo reso noto ieri, è finalmente arrivato il via libera dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) sull’estensione delle polizze assicurative al fine di coprire le nuove responsabilità previste in caso di rilascio infedele del visto di conformità sui modelli 730. Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 6 del DLgs. 175/2014 all’art. 39 del DLgs. 241/97, infatti, in relazione ai modelli 730, i certificatori che rilasciano il visto infedele non sono più soggetti alla sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, ma diventano tenuti, nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore, al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione (30%, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97) e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73 (controllo formale delle dichiarazioni), ove l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente stesso. Conseguentemente, l’art. 6 del DLgs. 175/2014 ha altresì modificato l’art. 22 del DM 31 maggio 1999 n. 164, in base al quale i professionisti che rilasciano i visti di conformità devono stipu- Le somme da pagare in caso di visto infedele hanno natura risarcitoria e non di sanzione amministrativa A PAGINA 2 A PAGINA 3 INEVIDENZA FISCO Il visto di conformità entra nel modello TR Accertamenti firmati dai dirigenti decaduti “al nodo” dell’onere della prova Da oggi, utilizzabile il credito d’imposta per il sisma richiesto nel 2014 Occultamento o distruzione di scritture contabili solo con l’elemento commissivo Stabile organizzazione solo se la struttura è “adeguata” ALTRENOTIZIE lare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati e, comunque, non inferiore a 3.000.000 di euro (prima 1.032.913,80 euro), al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore l’incasso delle suddette somme. A fronte di tali previsioni, però, molte compagnie assicuratrici hanno preferito non procedere con la concessione di tale estensione, in virtù di un quadro giuridico che non consente di assicurare il rischio per le sanzioni irrogate direttamente nei confronti del professionista. Ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), infatti, sono vietate “le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative”. Concetto ribadito dall’art. 4 del regolamento ISVAP 16 marzo 2009 n. 29, concernente le istruzioni applicative sulla [...] / A PAGINA 11 Redditometro a prova di sequestro del “beneindice” / Alessandro BORGOGLIO Con la sentenza n. 5606 depositata ieri, la Cassazione ha esaminato il caso di un contribuente sottoposto ad accertamento redditometrico sulla base del possesso di un panfilo di 29 metri di lunghezza e con 7 persone di equipaggio. Naturalmente, si tratta del vecchio “redditometro”, ma gli effetti del decisum possono assumere rilievo anche per il nuovo strumento accertativo. La particolarità del caso di specie risiede nel fatto che il panfilo era stato [...] A PAGINA 4 ancora IL CASO DEL GIORNO Bancarotta per l’amministratore che si autoattribuisce i compensi Ribadita l’integrazione della bancarotta per distrazione, e non preferenziale, con inapplicabilità anche della non punibilità per particolare tenuità / Maurizio MEOLI Una recente pronuncia della Suprema Corte (la n. 11405/2015) torna sul tema del reato configurabile (bancarotta fraudolenta per distrazione o preferenziale) in capo all’amministratore di una società fallita che, in precedenza, si sia “autoattribuito” compensi, riproponendo la soluzione di maggior rigore; conclusione difficilmente condivisibile, soprattutto se correlata alla ricostruzione, pressoché univoca, della bancarotta fraudolenta per distrazione come reato di mero pericolo. La questione è rilevante e di attualità. Rilevante perché, si ricorda, la bancarotta fraudolenta per distrazione, ex artt. 223 e 216 comma 1 n. 1 del RD 267/42, punisce gli amministratori con la reclusione da tre a dieci anni, mentre la bancarotta fraudolenta preferenziale, ex artt. 223 e 216 comma 3 del RD 267/42 riserva loro la reclusione da uno a cinque anni. Di attualità perché solo tale ultimo limite edittale consentirebbe di avvalersi della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dal nuovo art. 131-bis c.p. (in base al quale, il fatto non è punibile quando: l’offesa è particolarmente tenue, tenendo conto sia della modalità della condotta e sia dell’esiguità del danno o del pericolo; il comportamento dell’autore non sia abituale). Ebbene, la citata sentenza ha ritenuto correttamente motivata la decisione di merito che aveva desunto la prova della bancarotta fraudolenta per distrazione, avente ad oggetto somme di denaro prelevate dalle casse sociali dall’amministratore a titolo di compenso non previsto dallo statuto della società e non deliberato dall’assemblea, dalla circostanza del mancato rinvenimento, all’atto del fallimento, nell’attivo della società delle somme di denaro annotate in bilancio sotto la voce “salari e stipendi” (piuttosto che in quella “compensi agli amministratori”); non avendo, nel contempo, l’imputato fornito nessuna giustificazione al riguardo. È reputato, infatti, condivisibile il principio di diritto, stabilito dalla sentenza n. 46959/2009, secondo il quale integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, in quanto la previsione di cui all’art. 2389 c.c. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora non sia stabilita nello statuto, sia determinata con delibera assembleare; né detta specifica delibera può considerarsi implicita in quella di approvazione dei bilanci, a meno che un’assemblea, convocata solo per l’approvazione del bilancio, con i caratteri dell’assemblea totalitaria, non abbia espressamen/ EUTEKNEINFO / SABATO, 21 MARZO 2015 te discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori (cfr. SS.UU. n. 21933/2008). La punibilità della condotta – sottolinea, inoltre, la sentenza n. 11405/2015 – non è subordinata alla condizione che la stessa distrazione sia causa del dissesto, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti distrattivi assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi, e, dunque, anche quando l’impresa non versava ancora in situazione di insolvenza; né rileva, trattandosi di reato di pericolo, che – al momento della consumazione – l’agente non avesse consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 5590/2015, 483/2015 e 47616/2014; contra, ma isolata, Cass. n. 47502/2012). In questa prospettiva la dispersione dei beni attraverso l’atto distrattivo è già dotata di un potenziale effetto pregiudizievole per i creditori, che diventa concreto nel momento in cui il reato si perfeziona con la dichiarazione di fallimento. Gli esiti cui si perviene aderendo a tale impostazione appaiono decisamente eccessivi. Ben più ragionevole, quindi, sembrerebbe essere la soluzione proposta da altre pronunce dei giudici di legittimità, secondo le quali l’elemento su cui fondare la verifica dell’integrazione dell’una o dell’altra fattispecie è rappresentato dall’accertamento della sola congruità o meno della somma prelevata dalle casse di una società in stato d’insolvenza a titolo di compensi; congruità che va valutata o stabilita dal giudice e non dagli organi societari. Non si può, infatti, parlare di indebito vantaggio quando la somma prelevata corrisponda a quanto normalmente ricevuto dall’amministratore a titolo di compenso negli anni precedenti (quando la società non si trovava in stato d’insolvenza) e percepito da amministratori di società analoghe. Il diritto al compenso per una prestazione lavorativa trova fondamento direttamente nell’art. 36 Cost., rendendo determinante non tanto la regolarità formale dell’operazione, quanto la corrispondenza tra la somma appresa e l’attività effettivamente svolta per la società (Cass. nn. 21570/2010 e 38149/2006). In un simile contesto, la mancanza di una delibera degli organi sociali perde di rilevanza, non essendo in grado di pregiudicare il diritto alla percezione del compenso. Di conseguenza, non è sulla base di questa irregolarità formale che è possibile fondare la distinzione tra bancarotta fraudolenta per distrazione e preferenziale (lungo la stessa linea si pone anche Cass. n. 28077/2011). / 02 ancora FISCO Assicurazione professionale per i 730, via libera dell’IVASS Le somme da pagare in caso di visto infedele hanno natura risarcitoria e non di sanzione amministrativa / Massimo NEGRO Con un provvedimento del 19 marzo reso noto ieri, è finalmente arrivato il via libera dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) sull’estensione delle polizze assicurative al fine di coprire le nuove responsabilità previste in caso di rilascio infedele del visto di conformità sui modelli 730. Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 6 del DLgs. 175/2014 all’art. 39 del DLgs. 241/97, infatti, in relazione ai modelli 730, i certificatori che rilasciano il visto infedele non sono più soggetti alla sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, ma diventano tenuti, nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore, al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione (30%, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97) e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73 (controllo formale delle dichiarazioni), ove l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente stesso. Conseguentemente, l’art. 6 del DLgs. 175/2014 ha altresì modificato l’art. 22 del DM 31 maggio 1999 n. 164, in base al quale i professionisti che rilasciano i visti di conformità devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati e, comunque, non inferiore a 3.000.000 di euro (prima 1.032.913,80 euro), al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore l’incasso delle suddette somme. A fronte di tali previsioni, però, molte compagnie assicuratrici hanno preferito non procedere con la concessione di tale estensione, in virtù di un quadro giuridico che non consente di assicurare il rischio per le sanzioni irrogate direttamente nei confronti del professionista. Ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), infatti, sono vietate “le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative”. Concetto ribadito dall’art. 4 del regolamento ISVAP 16 marzo 2009 n. 29, concernente le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all’interno dei rami di assicurazione, secondo cui “non è assicurabile il rischio relativo al pagamento di una sanzione amministrativa anche nel caso di accollo da parte di un ente della somma corrispondente alla sanzione comminata all’autore dell’illecito, quando l’ente ri/ EUTEKNEINFO / SABATO, 21 MARZO 2015 nuncia alla rivalsa nei confronti del responsabile stesso”. Secondo l’IVASS, tali disposizioni non sono però in contrasto con l’estensione dell’obbligo assicurativo previsto dal DLgs. 175/2014, in quanto l’Agenzia delle Entrate ha confermato “come la somma che i soggetti che prestano assistenza fiscale sarebbero tenuti a pagare in caso di errore abbia natura risarcitoria e non di sanzione amministrativa”. I CAF e i professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale, infatti, svolgono un ruolo essenziale di intermediazione nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, con conseguente affidamento dei contribuenti e la responsabilità per l’errato controllo dei dati documentali previsti per il rilascio del visto di conformità. La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore, non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Chiusa la questione relativa alla possibilità di stipulare le polizze assicurative in esame, entra quindi nel vivo il capitolo prezzi; si parla, infatti, di aumenti considerevoli dei premi che potrebbero indurre i professionisti a rinunciare all’abilitazione al rilascio dei visti di conformità sui modelli 730. Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2015 n. 7, infatti, i professionisti che non intendono apporre il visto di conformità sui modelli 730, ma rilasciare visti di conformità solo in relazione ai modelli UNICO, IRAP e IVA, per la compensazione nel modello F24 dei crediti tributari di importo superiore a 15.000 euro, ovvero per il rimborso dei crediti IVA annuali o trimestrali superiori a tale soglia, non sono obbligati ad adeguare la polizza per coprire anche i nuovi rischi riguardanti solo i modelli 730. Tutti i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono invece tenuti ad adeguare il massimale della polizza al nuovo importo minimo di tre milioni di euro, fermo restando che il massimale deve comunque essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti di conformità rilasciati. Inoltre, la suddetta circolare ha stabilito che tale adeguamento deve avvenire prima dell’apposizione del visto, anche nell’ipotesi in cui la polizza non sia ancora scaduta al 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014. / 03 ancora FISCO Redditometro a prova di sequestro del “bene-indice” Se tale bene utilizzato per la valorizzazione redditometrica è sottoposto a sequestro, poco o nulla cambia ai fini del risultato / Alessandro BORGOGLIO Con la sentenza n. 5606 depositata ieri, la Cassazione ha esaminato il caso di un contribuente sottoposto ad accertamento redditometrico sulla base del possesso di un panfilo di 29 metri di lunghezza e con 7 persone di equipaggio. Naturalmente, si tratta del vecchio “redditometro”, ma gli effetti del decisum possono assumere rilievo anche per il nuovo strumento accertativo. La particolarità del caso di specie risiede nel fatto che il panfilo era stato sottoposto a sequestro dall’Autorità giudiziaria e, quindi, di fatto, non era stato utilizzato nel periodo oggetto di accertamento. Per tale ragione, il contribuente aveva contestato, in sede di ricorso, l’utilizzo di tale bene-indice ai fini della determinazione delle spese presunte di mantenimento secondo i vecchi coefficienti ministeriali del 1992. Il Supremo Collegio ha confermato, innanzitutto, la sua consolidata giurisprudenza pregressa, secondo cui quella che assiste il redditometro è una presunzione legale, sebbene recentemente vi sia stato anche qualche arresto proteso alla classificazione della presunzione come semplice (cfr. Cass. 23554/2012), sostanzialmente alla stessa stregua di quella integrata dagli studi di settore (cfr. Cass. 13289/2011). Ciò che più rileva, però, è che i giudici di legittimità – in relazione all’eccezione sollevata dal contribuente circa l’insussistenza del maggior reddito presunto con riguardo alla disponibilità del panfilo, giacché sottoposto a sequestro, quindi non utilizzato e “non mantenuto” con alcuna spesa da cui possa presumersi, appunto, il maggior reddito – hanno stabilito che, in ordine alla presunzione legale di capacità contributiva data dalla disponibilità di determinati beni e dal correlato onere posto a carico del contribuente di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, la circostanza che il natante, considerato quale bene-indice reddituale, non fosse concretamente utilizzabile dal contribuente perché sottoposto a sequestro, è al più idonea ad una riduzione delle spese correlativamente gravanti sul contribuente per l’uso dello stesso ma, non certo, alla loro totale elisione. In sostanza, per la Cassazione, se il bene-indice utilizzato per la valorizzazione redditometrica è sottoposto a sequestro, nulla, o poco, cambia ai fini del risultato dello strumento accertativo, atteso che, al più, il contribuente avrebbe diritto ad una riduzione dell’ammontare accertabile, correlato alla presunzione di minori spese del bene sequestrato rispetto a quello liberamente utilizzabile, ma non all’espunzione dal calcolo redditometrico della quota parte imputabile al bene / EUTEKNEINFO / SABATO, 21 MARZO 2015 non utilizzato, giacché sottoposto a sequestro. Deve a tal proposito rilevarsi che, in effetti, anche l’unica sentenza di merito sul punto – a quanto consta – perverrebbe alle medesime conclusioni, laddove è stabilito che non rileva il fatto che il bene (nel caso di specie, l’autovettura) sia stata sottoposta a sequestro, dato che le minori spese di mantenimento del bene, a fronte della sua minore disponibilità, sono bilanciate dalle spese legali sostenute per la sua restituzione (C.T. Reg. Brescia n. 103 del 25 ottobre 2013). Gli effetti possono assumere rilievo anche nel nuovo redditometro La sentenza rileva anche per il nuovo redditometro di cui al DM 24 dicembre 2012, giacché sia il possesso di auto che di imbarcazioni costituisce, anche per il nuovo strumento accertativo, un elemento a cui si possono applicare dei valori medi per la determinazione delle spese presumibilmente sostenute e, quindi, il maggior reddito accertabile: si tratta, cioè, di quelle che la circolare n. 24/2013 definisce “spese per elementi certi” (da non confondere con le “spese di ammontare certo”). In sostanza, anche ai fini del nuovo redditometro vi sono spese presunte sulla base del possesso di beni e, quindi, potrebbe porsi il problema delle conseguenze sull’accertamento derivanti dalla loro temporanea indisponibilità, come nel caso di sequestro. Nonostante la sentenza della Cassazione abbia sancito sostanzialmente l’irrilevanza del sequestro, ovvero la considerazione marginale ai fini di un’eventuale riduzione dell’imponibile (come ed in che misura non è poi dato sapere), l’Agenzia delle Entrate, invece, al punto 2.3 della citata circolare, ha affermato che, proprio in relazione alle “spese per elementi certi”, il contribuente, in sede di contraddittorio con l’Ufficio, oltre a dimostrare l’eventuale inesattezza delle informazioni contenute nell’invito, potrà dare evidenza di fatti, situazioni e circostanze, supportate anche indirettamente da documentazione, da cui si possa riscontrare l’inesattezza relativa alla ricostruzione della spesa, o la diversa imputazione della stessa, come, ad esempio, in caso di sequestro temporaneo del mezzo di trasporto per provvedimento dell’autorità municipale o giudiziaria relativamente alla quantificazione delle spese per carburanti, pezzi di ricambio, etc. Per il Fisco, quindi, a differenza di quanto affermato dai Supremi Giudici, il sequestro del bene assume certamente rilie/ 04 ancora vo ai fini della determinazione redditometrica (in teoria dovrebbe assumerne anche il fermo amministrativo), potendo anche comportare l’esclusione degli effetti redditometrici del bene sul calcolo sintetico complessivo. Del resto, è evidente che, se l’auto non è stata utilizzata perché sequestrata, è assolutamente contrario ai canoni di ra- / EUTEKNEINFO / SABATO, 21 MARZO 2015 gionevolezza presumere che per la stessa siano state sostenute delle spese per il suo mantenimento, quali quelle considerate dal nuovo redditometro, ovvero le spese per i pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione (cfr. Tabella A del DM 24 dicembre 2012). / 05 ancora FISCO Il visto di conformità entra nel modello TR L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello per i rimborsi IVA trimestrali, da utilizzare anche per le operazioni in split payment / Emanuele GRECO Con il provvedimento n. 39968, datato 20 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello IVA TR, per le richieste di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il modello in questione, che sostituisce quello precedentemente approvato con provvedimento n. 43436 del 26 marzo 2014, deve essere utilizzato per le istanze di rimborso IVA relative al primo trimestre 2015, da effettuarsi entro la data del 30 aprile 2015. Il modello recepisce le novità in materia di esecuzione dei rimborsi IVA disposte dall’art. 13 del decreto “semplificazioni” (DLgs. 175/2014), che ha riscritto l’art. 38-bis del DPR 633/72. In base alla nuova disciplina, le eccedenze di credito IVA di importo inferiore a 15.000 euro possono essere richieste a rimborso senza la necessità di adempimenti specifici, mediante la sola presentazione del modello TR (o della dichiarazione annuale IVA, nel caso di rimborso del credito annuale). Fatte salve specifiche ipotesi di contribuenti considerati “a rischio” per gli interessi erariali (indicate all’art. 38-bis comma 4 del DPR 633/72), i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro sono erogati senza prestazione della garanzia (in precedenza obbligatoria), essendo sufficiente: - l’apposizione sul modello TR del visto di conformità, ovvero la sottoscrizione alternativa resa dall’organo di revisione contabile; - la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio che certifichi il possesso di specifici requisiti patrimoniali e contributivi. Si tratta, nello specifico, dell’attestazione dei seguenti requisiti soggettivi: - il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% (requisito che, evidentemente, non riguarda le persone fisiche); - la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; - l’attività non è cessata, né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende; - non risultano cedute, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare supe- / EUTEKNEINFO / SABATO, 21 MARZO 2015 riore al 50% del capitale sociale (requisito che riguarda le sole società di capitali quotate); - sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. Al fine di recepire le nuove modalità di esecuzione dei rimborsi, il modello TR recentemente approvato modifica il rigo TD8 (relativo all’erogazione del rimborso) contemplando: - la specifica sezione per il visto di conformità (o per la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile); - il campo ove rendere la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, che attesti il possesso dei suddetti requisiti (campo 4). Si ricorda che, analogamente a quanto previsto per la dichiarazione annuale IVA, le istruzioni alla compilazione del modello TR richiedono che la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d’identità dello stesso, siano ricevute e conservate da chi invia l’istanza ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate. Avendo ad oggetto il rimborso delle eccedenze di credito IVA relative al primo trimestre 2015, il nuovo modello TR recepisce anche la nuova disciplina della “scissione dei pagamenti” (o “split payment”) di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72, relativa alle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione. Considerato che il meccanismo impositivo dello “split payment” determina una costante posizione creditoria IVA del fornitore della Pubblica Amministrazione, il legislatore ha riconosciuto il diritto al rimborso IVA annuale e trimestrale, ai sensi dell’art. 30 comma 2 lett. a) del DPR 633/72, richiamato dall’art. 38-bis comma 2 del DPR 633/72. A tal fine, il nuovo modello TR prevede il nuovo rigo TA13, nel quadro TA, al fine di includere tra le operazioni per le quali è ammesso il rimborso trimestrale anche le operazioni ex art. 17-ter del DPR 633/72. Il rimborso per i contribuenti che effettuano operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione con il meccanismo dello “split payment” è, peraltro, attribuito in via prioritaria alle condizioni fissate dal decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 (come modificato dal successivo decreto del 20 febbraio 2015), vale a dire nei limiti dell’ammontare complessivo dell’IVA applicata mediante “split payment” nel periodo oggetto del rimborso. Per l’erogazione del rimborso prioritario dovrà essere barrata la nuova casella 2 nel rigo TD8 del modello. / 06 ancora FISCO Accertamenti firmati dai dirigenti decaduti “al nodo” dell’onere della prova È sufficiente sollevare il motivo, per far scattare l’onere di prova contraria in capo all’Agenzia delle Entrate / Alfio CISSELLO Negli scorsi giorni abbiamo evidenziato, tecnicamente, la ragione per cui i contribuenti che hanno eccepito o eccepiranno, nel ricorso introduttivo, il vizio di sottoscrizione dell’atto ai sensi dell’art. 42 del DPR 600/73 possono, in sostanza, beneficiare degli effetti della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale. Il discorso ormai è noto: i dirigenti che non sono stati nominati a seguito di concorso pubblico rivestono illegittimamente tale carica e ciò ha, “a cascata”, effetti in merito alla validità degli atti. Riservandoci di approfondire l’argomento, evidenziamo per ora che il problema, di certo, riguarda gli accertamenti imposte sui redditi, IRAP e IVA, stante la chiara previsione dell’art. 42 del DPR 600/73. Del pari, seguiranno approfondimenti sulla cognizione incidentale del giudice tributario: in virtù dell’art. 2 del DLgs. 546/92, infatti, la Commissione tributaria, a prima vista, ben può esaminare la questione relativa alla legittimità della nomina del dirigente, non esistendo alcuna riserva di giurisdizione amministrativa. Uno dei problemi che, giustamente, gli operatori del diritto tributario stanno sollevando riguarda come il contribuente possa sapere per quali nominativi si pone il problema dell’illegittimità della nomina. In base ad un’opinione, il contribuente potrebbe/dovrebbe inoltrare istanza di accesso agli atti amministrativi, onde appurare i nomi dei dirigenti “incriminati”. Si ritiene che, per il momento, tale strategia non sia opportuna, per i motivi seguenti. La domanda di accesso ben può essere presentata dall’ADUSBEF (come palesato in un comunicato stampa di ieri, 20 marzo), che persegue finalità di tutela generale dei contribuenti e dei consumatori, ma il singolo contribuente ha di fronte a sé una strada più efficace, rispetto a quella di instaurare magari un contenzioso di fronte ai TAR per censurare l’eventuale diniego. Ormai la Cassazione è lapidaria nel sostenere che, nel momento in cui il contribuente solleva l’eccezione consistente nel vizio di sottoscrizione per illegittimità della delega, scat- / EUTEKNEINFO / SABATO, 21 MARZO 2015 ta, in capo al resistente, l’onere di produrla e di dimostrarne la legittimità. In parole povere, il contribuente non deve adoperarsi per entrare in possesso della delega che il capo dell’ufficio locale ha rilasciato ai propri dirigenti, né occorre che essa sia allegata all’accertamento. Semplicemente, quando il contribuente chiede di appurarne la legittimità, il Fisco deve assolvere all’onere della prova e, se non lo fa, il ricorso è accolto. Da ultimo, si veda la sentenza n. 18758/2014, ove si stabilisce: “incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio”. Possibile divulgazione dei nominativi Questi principi possono a nostro avviso essere estesi al caso che ci occupa: del resto, come stiamo cercando di dimostrare, l’illegittimità dell’atto in quanto firmato da un dirigente che non doveva essere tale rientra pur sempre nell’art. 42 del DPR 600/73. Allora, il contribuente, nel ricorso introduttivo, deve semplicemente contestare la legittimità della firma, richiamando la nota vicenda che sta facendo tanto scalpore in questi giorni. A fronte di ciò, l’Ufficio potrà fare due cose: sostenere che ai fini tributari il problema dei dirigenti decaduti non ha rilievo, e quindi non produrre nulla, oppure dimostrare in che modo è stato assunto il dirigente. Se esso pone in essere una condotta inerte sostenendo l’inconferenza della problematica, oppure se dai documenti esibiti emerge la mancanza del concorso, l’accertamento andrebbe annullato. Nessun problema, invece, se c’è stato un regolare concorso. È chiaro che se, nei prossimi giorni, verranno resi pubblici, da una fonte per quanto possibile “ufficiale”, i nominativi, il tutto sarà più facile. / 07 ancora FISCO Da oggi, utilizzabile il credito d’imposta per il sisma richiesto nel 2014 L’Agenzia delle Entrate ha reso note le percentuali massime dell’agevolazione relativa ai costi 2012 e 2013 / Pamela ALBERTI L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 39951 di ieri, 20 marzo, ha definito le percentuali massime del credito d’imposta spettante a imprese e lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 che hanno presentato la richiesta nel 2014, consentendone così l’utilizzo in compensazione. Si ricorda che l’art. 67-octies del DL n. 83/2012 (conv. L. n. 134/2012) ha istituito un credito d’imposta a favore dei soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d’impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che per effetto del sisma hanno subìto la distruzione o l’inagibilità dell’azienda, dello studio professionale, oppure la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività. Con DM 23 dicembre 2013 sono state adottate le disposizioni attuative del credito d’imposta in esame. A seguito delle modifiche recate dal DL n. 74/2014, il DM 3 ottobre 2014 ha disposto la sospensione della procedura di attribuzione delle risorse relativa alle istanze presentate all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2014 e la riapertura dei termini di presentazione delle domande (il provvedimento del 28 novembre 2014 ha fissato i nuovi termini per la presentazione delle richieste dal 1° al 29 dicembre 2014), stabilendo che la misura percentuale sia determinata sulla base del rapporto tra le risorse stanziate e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto nell’anno 2014. Il provvedimento di ieri ha, quindi, stabilito che la misura percentuale del credito d’imposta spettante è pari: - per i costi agevolabili sostenuti nell’anno 2012, al 100% del credito d’imposta richiesto nel 2014 (in quanto le risorse stanziate per il 2013, pari a 9.873.019 euro, risultano sufficienti a soddisfare le richieste pervenute); - per i costi agevolabili sostenuti nell’anno 2013, al 65,0934% del credito d’imposta richiesto nel 2014 (percentuale determinata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per il 2014, pari a 9.447.608 euro, e l’ammontare del credito complessivamente richiesto per tali costi, pari a 14.513.908 euro, risultante dalle istanze validamente presentate nel 2014). Con riferimento ai costi 2013 viene precisato che l’importo / EUTEKNEINFO / SABATO, 21 MARZO 2015 risultante dall’applicazione della predetta misura percentuale all’ammontare del credito richiesto deve essere troncato alla seconda cifra decimale. Il provvedimento dispone, inoltre, che il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, da oggi, 21 marzo 2015, è possibile utilizzare tale agevolazione. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena lo scarto dell’operazione di versamento. Istituito il codice tributo “6843” A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n. 30 di ieri, 20 marzo, l’apposito codice tributo “6843”, denominato “Credito d’imposta a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 - art. 67-octies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - Istanze presentate nel 2014”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”). Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”. L’Agenzia delle Entrate, nel provvedimento di ieri, ha inoltre previsto l’effettuazione di controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto. Nel caso in cui il contribuente non abbia validamente presentato la richiesta di attribuzione del credito d’imposta, oppure qualora l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare del credito spettante, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. / 08 ancora FISCO Occultamento o distruzione di scritture contabili solo con l’elemento commissivo Per la Cassazione l’art. 10 del DLgs. 74/2000 non è integrato da una condotta meramente omissiva / Maria Francesca ARTUSI Il delitto di occultamento e distruzione di scritture contabili previsto all’art. 10 del DLgs. 74/2000 è nuovamente oggetto di una sentenza della Cassazione, la n. 11643 depositata ieri; questa volta, però, tale fattispecie viene in rilievo in concorso con il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del citato decreto). Il fatto riguarda un caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di evadere le imposte, per un valore superiore alle soglie previste per la penale rilevanza, e di contestuale occultamento o distruzione per la medesima finalità delle scritture contabili obbligatorie. Il ricorso presentato alla Cassazione contesta, tuttavia, sia che possa essere qualificata come omessa dichiarazione la mera emissione di fatture fittizie, allorché non sia stato percepito alcun reddito; sia la configurazione del reato di cui all’art. 10 laddove non sia provato che le scritture contabili siano mai state tenute. Riguardo all’art. 5, la presente sentenza non fa che precisare che se viene emessa fattura per operazioni inesistenti l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. Dunque, essendo comunque dovuto il versamento dell’imposta, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA, se finalizzata alla evasione delle imposte e se di un valore soprasoglia, ha rilevanza penale a prescindere dalla natura fittizia o reale delle operazioni sottostanti. Riguardo all’art. 10, la questione va letta anche tenendo a mente quanto stabilito dalla Cassazione nei giorni precedenti (Cass. n. 11248 del 17 marzo 2015 e nn. 11479 e 11480 del 19 marzo 2015) proprio con riferimento a questa fattispecie (si veda “La mancata esibizione di scritture contabili non ha di per sé rilievo penale” del 20 marzo 2015). Tali sentenze si soffermano sull’oggetto materiale del reato de quo e in particolare sulla prova che deve essere fornita ai fini dell’accertamento delle condotte di occultamento e distruzione, da queste distinguendo nettamente la mera mancata esibizione della documentazione. La sentenza oggi in commento torna a focalizzarsi sulla condotta descritta dal citato art. 10 confermando quell’interpretazione della normativa (cfr. Cass. n. 38225/2010), per cui per l’integrazione del reato è necessaria sia la materiale istituzione dei documenti contabili e della produzione di reddito e di volume d’affari (nozioni desumibili rispettivamente dall’art. 8 del DPR n. 917/1986 e dall’art. 20 del DPR n. 633/1972), sia il raggiungimento della prova in ordine / EUTEKNEINFO / SABATO, 21 MARZO 2015 alla loro istituzione ed alla loro distruzione o occultamento. La condotta penalmente rilevante, infatti, per come “nitidamente scolpita” dalla norma in esame, non può sostanziarsi in un mero comportamento omissivo – ovvero nel non aver tenuto le scritture in modo tale da rendere obiettivamente difficoltosa la ricostruzione della situazione contabile ai fini fiscali – bensì richiede un quid pluris costituito dall’elemento necessariamente commissivo dell’occultamento o della distruzione. Solo quest’ultimo consente di evidenziare quel determinato e concreto atteggiamento dell’agente indirizzato alla sottrazione dall’obbligo fiscale e, dunque, meritevole di una sanzione penale. Orientamento contrario da valutare nel suo contesto L’orientamento richiamato come contrario va, in realtà, valutato nel suo contesto. Si tratta del principio enunciato da talune sentenze (Cass. n. 28656/2009, ma anche in parte dalla recentissima sentenza n. 11480/2015) secondo cui sarebbe condotta idonea ad integrare il reato di cui all’art. 10 non solamente quella volta all’evasione delle imposte dirette sul reddito o sul valore aggiunto consistente nell’occultare o distruggere le scritture contabili ovvero la documentazione la cui tenuta è obbligatoria, ma anche la condotta di chi, al medesimo fine, si limiti ad omettere la tenuta della documentazione contabile. In tal modo, si concentra l’attenzione sul risultato della condotta piuttosto che sulle sue modalità esplicative, divenendo sufficiente per la realizzazione dell’illecito penale anche la sola impossibilità relativa ovvero una semplice difficoltà di ricostruzione del volume degli affari e dei redditi derivante dal comportamento tenuto dal contribuente. È evidente, tuttavia, che – sebbene sia sempre auspicabile una lettura delle norme in chiave sostanziale e teleologica – ciò non può mai sconfinare nella violazione dei principi di legalità e tassatività, per cui, per una condanna ai sensi dell’art. 10, sarà sempre necessaria la prova di un effettivo occultamento o distruzione posti in essere dal soggetto tenuto alla conservazione delle scritture contabili obbligatorie. Tale prova muoverà innanzitutto dalla indagine sulla reale esistenza o sull’effettivo possesso di tale documentazione, posto che la sua inesistenza ab origine (così come la consegna al commercialista di fiducia di cui si trattava nella sentenza n. 11479/2015) non possono che fondare una mera omissione irrilevante sul piano penale. / 09 ancora FISCO Stabile organizzazione solo se la struttura è “adeguata” La Corte di Cassazione non ritiene plausibile che una società con soli 4 dipendenti possa costituire S.O. di un grande gruppo non residente / Gianluca ODETTO La sentenza n. 5649 della Corte di Cassazione di ieri, 20 marzo 2015, ha affrontato un complesso caso di accertamento della sussistenza in Italia di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA. La sentenza, che si è conclusa con il rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, riguarda i rapporti tra una società lussemburghese e una società italiana, entrambe facenti capo al gruppo Bikkembergs, e analizza presupposti e conseguenze della qualificazione della società lussemburghese come S.O., a cui sono seguiti il recupero a tassazione dei profitti realizzati in Italia e dell’IVA relativa alle vendite (in capo alla società lussemburghese stessa), nonché il recupero dell’IVA sulle cessioni dalla società italiana alla società lussemburghese, che a seguito della riqualificazione di quest’ultima come S.O. avrebbero perso la natura di cessioni intracomunitarie non imponibili per assumere quella di cessioni interne soggette all’IVA italiana. L’Agenzia delle Entrate aveva proceduto a qualificare la società lussemburghese come S.O. – con giudizio sostanzialmente non condiviso dalla Commissione tributaria regionale delle Marche – sulla base dei rapporti strutturati tra la società italiana (che si occupava della produzione) e la società lussemburghese (che si occupava invece del ramo commerciale), unico cliente della società italiana stessa: questi si estrinsecavano nella concessione in uso dei locali della società italiana, nella presenza in tali locali del personale di entrambe le società, nella gestione degli ordini degli agenti da parte del personale della società italiana e nella presenza dell’anagrafica clienti della società lussemburghese presso la società italiana. Ma l’aspetto sul quale si è incentrata la vicenda riguarda il sistema informatico che, a decorrere dal maggio 2005, ha sostituito la gestione cartacea degli ordini; in questo senso, mentre l’Agenzia delle Entrate ha fatto leva sull’ampiezza delle prestazioni per giustificare l’accertamento della sussistenza della S.O., la società lussemburghese ha ritenuto, nelle proprie controdeduzioni, che prima di tale data non poteva ritenersi sussistente una S.O. in quanto l’attività di intermediazione non avrebbe potuto essere svolta da soli quattro dipendenti. L’impostazione assunta sul punto dalla Corte di Cassazione va sostanzialmente nel senso di quest’ultima affermazione; si sostiene, infatti, che non sono illogiche le conclusioni a cui sono giunti i giudici di secondo grado, in base alle quali può essere plausibile che un’attività organiz- / EUTEKNEINFO / SABATO, 21 MARZO 2015 zata possa avere tra i suoi presupposti l’implementazione di un sistema informatico performante, in luogo dell’attività “manuale” di pochi dipendenti. È stato poi rigettato in toto un ulteriore motivo addotto dall’Agenzia delle Entrate nel ricorso per cassazione, secondo cui uno dei fatti che portano a ritenere sussistente la S.O. in Italia poteva essere costituito dalla movimentazione di un conto italiano intestato alla società estera, con bonifici e assegni, da parte di personale italiano: sul punto, la Cassazione ha ritenuto possibile, in linea teorica, che tale movimentazione potesse anche essere gestita dall’estero. Trattasi, ad ogni modo, di indicazioni da prendere con estrema cautela, in quanto nel caso specifico risultano evidenti le carenze di documentazione delle movimentazioni che sono state poste a fondamento della posizione dell’Agenzia delle Entrate, sicché il principio potrebbe non risultare altrettanto certo qualora questa prova dovesse essere fornita. Altre parti della sentenza, relative al ricorso incidentale della società lussemburghese, meritano di essere ricordate, in quanto richiamano alcune tematiche tipiche delle cause che hanno ad oggetto strutture commerciali a servizio di soggetti esteri. Nel confermare che, ai fini dell’IVA, devono sussistere sia l’elemento materiale che quello umano, la Corte di Cassazione precisa che, in questi casi, non è il mero server l’elemento a cui si deve guardare per delineare un giudizio sulla questione, anche se per il tramite di questo risulta possibile la vendita on line di prodotti. Diversamente, nel caso in esame ciò che potrebbe dare vita alla S.O. è il “combinato disposto” di tale sistema informatico e del personale che, per il tramite di esso, svolge i servizi a favore della società estera; per usare le parole della sentenza, “non è la mera introduzione del sistema informatico ad integrare la stabile organizzazione, ma il fatto che il personale a disposizione, potendo fare affidamento sullo strumento informativo, era in grado di dare vita alla stabile organizzazione”. Allo stesso tempo, non è tanto lo strumento informatico piuttosto che la gestione “manuale” delle pratiche a essere il discrimine tra S.O. e società indipendente, bensì l’ampiezza delle prestazioni rese dall’entità situata in Italia. Nella complessità e nell’importanza delle questioni esaminate occorrerà, quindi, attendere il nuovo responso della Commissione tributaria regionale delle Marche, i cui principi potrebbero risultare fondamentali per la gestione di situazioni similari. / 10 ancora IMPRESA I commercialisti chiedono più controlli per gli enti no profit Presentata una serie di emendamenti alla Commissione Affari sociali della Camera, dove è allo studio la legge delega di riforma del settore / Savino GALLO La riforma del terzo settore rappresenta “un passaggio epocale per la riorganizzazione dell’intero movimento no profit italiano”, ma il disegno di legge che delega il Governo al riordino della disciplina, attualmente all’esame della Commissione Affari sociali della Camera, “può e deve essere migliorato”, ispirandosi ai principi di “pubblicità e trasparenza”. Ne è convinto il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che, dopo le osservazioni consegnate qualche mese fa al Sottosegretario al Welfare, Luigi Bobba (si veda “Enti non profit, le proposte del CNDCEC per la riforma del settore” del 22 ottobre 2014), ha realizzato delle proposte di emendamento al disegno di legge, fatte recapitare ieri alla suddetta Commissione parlamentare. Proposte, quelle redatte dalla Commissione “No profit” (istituita in febbraio presso il Consiglio nazionale), che prendono le mosse dall’asserita “necessità di creare un adeguato livello di controllo sull’attività di tali enti”. Queste le parole di Sandro Santi, Consigliere nazionale del CNDCEC delegato alla materia, secondo cui è importante partire da una “nozione univoca di ente no profit, creando uno stretto collegamento tra la norma civilistica e quella di natura fiscale”. Fatto ciò, bisognerà intervenire per aumentare il livello di pubblicità dei documenti con cui si rende conto dell’attività svolta da tali enti. Attualmente, il disegno di legge prevede l’istituzione di un “Registro unico del terzo settore” presso il Ministero del Lavoro. Ma una soluzione del genere, per i commercialisti, sarebbe “troppo costosa” e, in più, non garantirebbe la conoscibilità di tutti gli atti. Cosa che, invece, potrebbe accadere se il Registro fosse “tenuto presso le Camere di Commercio”. In questo caso, trattandosi di strutture già avviate, i “costi di gestione sarebbero inferiori e, in più, si garantirebbe una maggiore accessibilità ai documenti / EUTEKNEINFO / SABATO, 21 MARZO 2015 depositati dalle associazioni”. Documenti la cui redazione, secondo i commercialisti, andrebbe resa obbligatoria, perché un adeguato sistema di enti privati del terzo settore, ricorda ancora il Consigliere delegato, “non può prescindere dalla previsione, in una logica modulare, di adeguati sistemi di rendicontazione e controllo”. Ad oggi, infatti, “sono solo le organizzazioni di più grosse dimensioni a predisporre dei veri e propri bilanci e le relazioni di missione”. Per questo, i commercialisti chiedono che venga introdotto l’obbligo di redazione e pubblicazione di tali documenti, necessario se si considera che gli enti senza scopo di lucro “godono di una tassazione agevolata e usufruiscono di fondi pubblici”. In tale contesto, diventa centrale anche il ruolo degli organi di controllo interni, anch’essi, allo stato, solo facoltativi per le organizzazioni di questi genere. Per i commercialisti, la discrezionalità deve essere eliminata, imponendo la nomina di un organo che possa verificare “il rispetto effettivo, non solo formale o statutario, delle finalità sociali che si intende perseguire”. Un sistema del genere, articolato sul modello del collegio sindacale, permetterebbe anche di introdurre strumenti e procedure volte alla misurazione dell’impatto sociale degli enti non lucrativi, magari da effettuare periodicamente, proprio attraverso l’organo di controllo interno. Insomma, pur rimanendo “sostanzialmente positiva” la valutazione dei commercialisti in merito all’introduzione di un vero e proprio Testo unico degli enti no profit (fine ultimo del disegno di legge delega), sono diverse le criticità da correggere, per realizzare una disciplina organica ed esaustiva in merito ad un settore che “risulta essere fra i pochi, se non l’unico, in costante crescita, non solo in termini di giro d’affari, ma anche di personale occupato”. / 11 ancora FISCO Riviste le istruzioni del 730/2015 Pubblicato ieri il provvedimento dell’Agenzia contenente adeguamenti a nuove disposizioni e correzioni di errori materiali / REDAZIONE Con il provvedimento n. 39957 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha disposto una serie di modifiche alle istruzioni del modello 730/2015, approvato con provvedimento del 15 gennaio scorso (si veda “Modello 730 e dichiarazione IVA 2015 «definitivi»” del 16 gennaio). Come spiega la stessa Agenzia, le modifiche si rendono necessarie sia per correggere alcuni errori materiali, sia per adeguare le istruzioni ad alcune disposizioni normative intervenute dopo l’approvazione del modello. Nel dettaglio, i due principali cambiamenti riguardano l’IMU e il due per mille IRPEF. La prima novità, rispetto alla data di approvazione del modello 730, è infatti legata alla questione dell’IMU dei terreni agricoli. Al riguardo, si ricorda che il DL n. 4/2015, recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU”, il cui Ddl. di conversione è stato tra l’altro approvato in via definitiva due giorni fa ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (da ultimo, si veda “Terreni delle isole minori esenti da IMU” del 20 marzo), ha ridefinito i parametri affinché i terreni agricoli possano beneficiare dell’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7 comma 1 lett. h) del DLgs. n. 504/92, dopo che il TAR del Lazio aveva sospeso gli effetti di quelli contenuti nel DM 28 novembre 2014. Inoltre, con la risoluzione n. 2/DF/2015, il Ministero dell’Economia ha risolto due quesiti sul calcolo dell’IMU per il 2014 sui cosiddetti terreni montani (si veda “Senza delibera, IMU sui terreni agricoli con aliquota dello 0,76%” del 4 febbraio). Modifiche su terreni esenti IMU e due per mille IRPEF Di conseguenza, a pagina 18 delle istruzioni al modello, nel paragrafo “Terreni non affittati”: - il titolo del paragrafo “Terreni non affittati”, è modificato in “Terreni esenti Imu”; - nella sesta riga le parole “Sono esenti dall’Imu” sono sosti- tuite con il testo “Per effetto del decreto interministeriale del 28 novembre 2014 e del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, sono esenti dall’Imu, per l’anno 2014”; - dopo il secondo punto elenco sono inseriti i seguenti: “i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); “i terreni agricoli, nonché quelli coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali o a questi concessi in comodato o affitto, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT”; - la frase che segue i punti elenco è sostituita con la seguente: “In tali casi va barrata la casella «Imu non dovuta» (colonna 9)”. A pagina 19, poi, nelle istruzioni relative alla “Colonna 9 (IMU non dovuta)”: la prima frase è sostituita da “barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo «Terreni esenti Imu»”; i punti elenco corrispondenti ai tre codici sono soppressi; nell’ultimo paragrafo le parole “il codice da indicare in questa colonna va riportato” sono sostituite da “la casella di questa colonna va barrata”. In relazione, invece, alla destinazione volontaria del due per mille dell’IRPEF 2015 a favore dei partiti politici, con la risoluzione n. 27/2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito l’elenco dei beneficiari con relativo codice (si veda “Pronto l’elenco dei partiti politici a cui si può devolvere il due per mille” del 18 marzo). Di conseguenza, a pagina 10 delle istruzioni, nel paragrafo “Scelta per la destinazione del due per mille dell’Irpef”, nell’ultima riga le parole “verrà reso noto successivamente” sono sostituite dalle parole “è riportato nella tabella «Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef» nella penultima pagina delle istruzioni”. Direttore Responsabile: Michela DAMASCO EUTEKNE.INFO È UNA TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI TORINO REG. N. 2/2010 DELL'8 FEBBRAIO 2010 Copyright 2015 © EUTEKNE SpA - Via San Pio V 27 - 10125 TORINO
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