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RASSEGNA STAMPA
del 13 dicembre 2014
Il Sole 24 ORE
Tributi locali
Imu agricola, proroga in extremis
Gianni Trovati pag. 10
Il «mini-rinvio» al 26 gennaio della scadenza per pagare l’Imu dei terreni che perdono l’esenzione è arrivata ieri
in extremis, decisa da un Consiglio dei ministri che sul tema ha visto salire la temperatura fino al rischio di far
scoppiare un caso politico. Evitata la scadenza di martedì prossimo, che continuerà invece a coinvolgere il saldo
dell’Imu versata a giugno dai terreni già imponibili secondo le vecchie regole, si tratta ora di rivedere i parametri
per distinguere esenti e paganti: obiettivo non semplice, perché il 26 gennaio è vicino e i 350 milioni che l’Imu
dei nuovi terreni è chiamata a produrre sono già stati spesi nel 2014. La proroga arriva in un decreto legge che
disinnesca anche la clausola di salvaguardia che avrebbe fatto aumentare le accise in caso di gettito inferiore alle
previsioni nell’Iva prodotta dai pagamenti della Pubblica amministrazione: lo stesso provvedimento mette sul
piatto 64,1 milioni di euro per il pagamento delle supplenze brevi nella scuola (fenomeno che ora viene messo
sotto monitoraggio), e 56 milioni aggiuntivi per il Fondo per le emergenze nazionali.
Nel comunicato diffuso ieri, il Governo spiega in realtà l’adozione del decreto con l’esigenza di «evitare che i contribuenti siano tenuti a versare l’imposta sulla base di aliquote troppo elevate», ma specifica che «è comunque
salvaguardata l’applicazione di aliquote deliberate con specifico riferimento ai terreni agricoli». Questo significa
che a gennaio si dovrebbe pagare con il parametro standard del 7,6 per mille, a meno che il Comune abbia già
deliberato nel 2014 un’aliquota diversa (cosa possibile solo in 652 Comuni etichettati dall’Istat come «parzialmente montani», nei quali l’esenzione era limitata alle zone più alte del territorio comunale). Nel cantiere del
provvedimento, infine, era entrata anche una “sanatoria ex post” per le delibere Tari e Tasi approvate in ritardo
dai Comuni, ma non se ne fa cenno nel comunicato ufficiale di Palazzo Chigi.
Senza delibera vale l’aliquota del 7,6 per mille
Gian Paolo Tosoni pag. 10
I proprietari dei terreni di collina e di montagna, usufruiscono di una breve proroga per il pagamento dell’Imu
sui terreni per l’anno 2014, fino al 26 gennaio 2015; quindi non devono rispettare la scadenza del prossimo 16
dicembre. È quanto risulta dal decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del decreto ministeriale 28 novembre 2014 che ha ridotto i territori in cui si applicava
l’esenzione dall’imposta municipale sui terreni agricoli, molti soggetti che in passato non pagavano ora ne sono
obbligati; l’articolo 3 del citato decreto prevede il versamento, in un’unica rata dell’imposta dovuta per l’anno
2014 entro martedì 16 dicembre 2014, termine che viene ora prorogato al 26 gennaio 2015.
I proprietari di terreni di collina e di montagna sono in difficoltà, ancorché ora dispongano di oltre un mese di
tempo. Ma le regole non sono chiare. Il decreto ministeriale prevede le tre fasce: fino ad una altitudine di 280
metri tutti devono pagare; nella fascia di altitudine fra 281 e 600 metri pagano soltanto i titolari di diritti reali
che non rivestono la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, mentre oltre i 600 non
paga nessuno. La aliquota dell’imposta viene stabilità dal Comune e in assenza di una previsione specifica nella
delibera, si deve applicare l’aliquota ordinaria del 7,6 per mille.
Vi è anche il problema non risolto che l’altitudine del Comune fa riferimento a quella del centro mentre i territori
spesso si estendono a monte del centro abitato il quale può essere sotto i 280 metri mentre i terreni sono oltre
tale livello; in questo caso i terreni comunque sono tassabili.
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Rassegna stampa del 13/12/14
Per queste ragioni sarebbe è plausibile che il mancato pagamento dell’imposta nei termini dovuti, anche dopo il
26 gennaio 2015, non comporti l’applicazione delle sanzioni. Si ricorda che il 23 giugno scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con risoluzione 1/Df, in ordine al versamento della prima rata della Tasi, ha ritenuto
che sussistessero le condizioni per l’applicazione da parte dei comuni delle disposizioni di cui all’articolo 10 dello
Statuto del contribuente in merito alla buona fede e alla tutela dell’affidamento.
Iva
Lettere di intento, avvio graduale
Matteo Balzanelli pag. 21
Fino all’11 febbraio 2015 è possibile consegnare le dichiarazioni d’intento al proprio fornitore secondo le vecchie modalità. In questo caso il fornitore è esonerato dall’invio telematico. Per le lettere d’intento con efficacia
anche oltre questa data è consigliabile che l’esportatore abituale provveda all’invio in tempo utile al fine di ottenere la ricevuta telematica entro il 12 febbraio, al fine di non avere periodi “scoperti”. È quanto si evince dal
Provvedimento 159674/2014 di ieri, col quale sono stati approvati il modello per la dichiarazione e le relative
specifiche tecniche per la trasmissione telematica, ed è stata definita la disciplina transitoria del passaggio alle
nuove regole varate dall’articolo 20 del Decreto semplificazioni.
L’Agenzia delle Entrate ha previsto che per le lettere d’intento che gli operatori si apprestano ad inviare in questi
giorni a valere sul 2015 è possibile beneficiare delle “vecchie” regole. In particolare, dalla lettura del Provvedimento e del comunicato stampa di ieri, si evince che l’esportatore abituale può inviare le lettere d’intento
utilizzando il modello precedente e che – nonostante non sia esplicitamente evidenziato - il fornitore che le
riceve non è tenuto ad alcuna comunicazione (in caso di successive e differenti precisazioni si avrebbe tempo
per rimediare fino al 16 febbraio 2015). Infatti, viene solo precisato che il fornitore è esentato dall’obbligo di
verifica dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento alle Entrate, senza alcun riferimento ad altri
obblighi. Pare evidente che, in un’ottica di semplificazione, si intenda evitare il duplice adempimento telematico. Al punto 5.3 del Provvedimento viene inoltre stabilito che, per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate
secondo le vecchie modalità che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11
febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e
di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia. Da qui una considerazione: è opportuno
che per le lettere d’intento che “coprono” periodi che vanno oltre il 12 febbraio l’esportatore abituale effettui
l’invio telematico in modo da ottenere la relativa ricevuta entro tale data. In caso contrario non sarebbero infatti
consentite consegne (esentate dall’imposta) tra il 12 febbraio e la data di consegna della lettera d’intento e della
ricevuta al proprio fornitore. È comunque lasciata la possibilità all’esportatore abituale di avvalersi fin da subito
(da quando sarà disponibile sul sito dell’Agenzia il software) delle nuove modalità.
Bonus prima casa
Bonus prima casa, l’accatastamento fissa l’agevolazione
Angelo Busani pag. 21
Da oggi, 13 dicembre, cambiano i requisiti per acquistare la “prima casa” con un contratto imponibile a Iva.
Infatti, per effetto dell’articolo 33, del decreto legislativo 175/2014 non è più prescritto che la casa oggetto di
acquisto agevolato sia un’abitazione “non di lusso” (secondo il Dm 2 agosto 1969), in quanto viene sancito che la
casa per la quale si richiede l’applicazione dell’Iva al 4% sia un’abitazione accatastata in una categoria del gruppo
catastale “A” diversa dalle categorie A/1, A/8 e A/9 (oltre che ovviamente dalla categoria A/10, che censisce le
unità immobiliari ad uso ufficio): e quindi nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11. Il passaggio dai requisiti “di lusso” (consistenti essenzialmente in un’ampia metratura dell’abitazione oppure nel fatto che si tratti
di una casa con particolari dotazioni, come una grande piscina) ai requisiti catastali già è vigente dal 1° gennaio
2014 (in forza dell’articolo 10, D.Lgs. n.23/2011) per gli acquisti cui si applica l’imposta proporzionale di registro;
mentre, per quanto riguarda gli acquisti Iva-imponibili, a causa di una svista del legislatore, dal 1° gennaio al 12
dicembre 2014 si è continuato a seguire il criterio dell’abitazione “non di lusso”.
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Rassegna stampa del 13/12/14
Decreto semplificazioni
Le società estinte sotto tiro per cinque anni
Luca Gaiani pag. 21
L’articolo 28 del decreto semplificazioni allunga infatti di cinque anni dalla data di cancellazione delle società di
capitali il periodo a disposizione del fisco e degli enti previdenziali per riscuotere ed accertare imposte e contributi. Estese anche le responsabilità di liquidatori che rimborsano somme ai soci in presenza di debiti tributari.
Le nuove regole dovrebbero riguardare solo società che vengono cancellate a partire da oggi, 13 dicembre 2014.
L’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n.175/14 introduce un doppio binario nella data di efficacia della
cancellazione delle società di capitali. L’estinzione di tali enti, che civilisticamente ha efficacia immediata dalla
data della cancellazione dal registro delle imprese (articolo 2495, secondo comma, del codice civile come interpretato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza 4060 del 2010) viene rinviata alla scadenza
del quinto anno successivo per i soli fini della validità ed all’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento,
contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi.
Voluntary disclosure
La Svizzera blocca i conti degli evasori
Paolo Bernasconi e Alessandro Galimberti pag. 21
A pochi giorni dalla definitiva approvazione della voluntary disclosure italiana, il Parlamento svizzero apre un
nuovo fronte contro l’evasione fiscale internazionale chiudendo gli ultimi varchi per i contribuenti tricolori a
rischio di “nero”. Ieri, in chiusura della sessione invernale, il Parlamento di Berna ha deliberato di aggredire penalmente chi ricicla il frutto di frode fiscale. Il Parlamento dichiara punibile penalmente prelevamenti, bonifici,
cessioni, donazioni di denaro legato alla frode fiscale, se le imposte sottratte in un anno superano i 300.000 franchi . Vale per i frodatori residenti in Svizzera, ma anche per i danni provocati al fisco di altri paesi se il “nero” è
depositato in Svizzera su conti correnti, portafoglio titoli, partecipazioni in fondi e joint ventures, metalli e pietre
preziose, eccetera.
Previdenza
Casse vincolate ai diritti acquisiti
Maria Carla De Cesari pag. 22
I diritti acquisiti non si toccano; le Casse private non possono imporre un contributo di solidarietà , che taglia le
pensioni, con un atto amministrativo che non ha forza di legge. Così la Cassazione con le sentenze 26102/14 (si
veda «Il Sole 24 Ore» di ieri») e 26229/14, depositata ieri. «C’è un cartello di soggetti premiatissimi, per i quali
i diritti acquisiti non si toccano a nessun costo, ma il giorno in cui finiraranno i soldi finiranno i diritti acquisiti»,
commenta Renzo Guffanti, presidente della Cassa dottori commercialisti, che ha introdotto il contributo di solidarietà per il periodo 2008/2013.
Esaurita la salvaguardia per gli iscritti ai fondi
Arturo Rossi pag. 22
Nell’ambito dei primi due interventi di salvaguardia sono esauriti i posti destinati ai titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito. Lo ha comunicato l’Inps con il messaggio 9611 di ieri.
Infatti tra i titolari di assegno straordinario al 4 dicembre 2011 e da gennaio 2012, destinatari della salvaguardia,
è risultato che il contingente dei soggetti appartenenti alla categoria dei fondi di solidarietà per il sostegno del
reddito, pari a 19.310 unità, è da considerarsi esaurito con l’ultima decorrenza utile al 1° gennaio 2015 (cessazione rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2014).
In ogni caso, tenendo conto della natura dinamica del monitoraggio, l’istituto di previdenza continuerà a effettuare tale attività, mensilmente, per verificare eventuali disponibilità che si dovessero realizzare nei plafond
assegnati.
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Rassegna stampa del 13/12/14
Welfare
Domande entro fine anno per il voucher asili nido
Matteo Prioschi
Corsa contro il tempo per usufruire della nuova versione del voucher asili nido e baby sitter. L’Inps sta infatti
lavorando a ritmo serrato con l’obiettivo di mettere online la procedura entro i primi giorni della settimana prossima. Però le mamme interessate dovranno presentare la domanda relativa al 2014 entro la fine di questo mese.
Rivalutazione Tfr
Coefficiente di rivalutazione per il Tfr a quota 1,375
Nevio Bianchi e Pierpaolo Perrone pag. 22
A novembre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto(Tfr) accantonate al 31 dicembre 2013 è pari a 1,375000. L’articolo 2120 del codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr
accantonata va rivalutata. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte
dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati “senza tabacchi lavorati” diffuso dall’Istat.
Si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell’anno precedente, e il mese in cui si effettua
la rivalutazione, poi il 75% della differenza a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base
annua è di 1,500). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr.
Licenziamenti
Le falsità sul datore di lavoro irrilevanti se dette in giudizio
Mauro Pizzin pag. 22
Il comportamento del dipendente che, nell’ambito di un procedimento giudiziario, attribuisce al datore di lavoro
dei comportamenti falsi allo scopo di difendersi da un’accusa, non è sanzionabile sul piano disciplinare; ciò in
quanto tale condotta beneficia della tutela prevista dall’articolo 598, comma 1, del codice penale, secondo il
quale «non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati … nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinnanzi a un’Autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del
ricorso amministrativo». Tale condotta non giustifica la misura disciplinare neanche se i fatti o comportamenti
attribuiti al datore di lavoro sono descritti con espressioni sconvenienti ed offensive. Questo il principio di diritto
affermato da una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 26106, depositata l’11 dicembre scorso), con
la quale è stato annullato il licenziamento disposto da una banca nei confronti di un proprio dipendente.
Giustizia
Errori fiscali, correzioni ampie
Laura Ambrosi pag. 23
La dichiarazione presentata può sempre essere corretta e ciò anche nella fase difensiva, per opporsi all’errata
pretesa del fisco avanzata con l’avviso bonario. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero
26187 depositata ieri. Innanzitutto il collegio ha richiamato e confermato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di imposte, in adesione all’articolo 53 della Costituzione, va
sempre riconosciuta la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori, di fatto o di
diritto, commessi nella sua redazione e incidenti sull’obbligazione tributaria. Tale diritto è esercitabile non solo
nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore
pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria. La dichiarazione, infatti, trattandosi di una mera esternazione di scienza e di giudizio, è modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti e costituisce solo un momento dell’iter volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria.
Mere esigenze amministrative, quindi, in base alle quali in passato si era sostenuta la immodificabilità della dichiarazione, non possono comprimere il diritto del contribuente costringendolo a versare imposte difformi dalla
propria capacità contributiva. Ne consegue che la dichiarazione è modificabile non solo nei limiti delle disposizioni sulla riscossione delle imposte, ma anche nella fase difensiva per opporsi alla maggiore pretesa tributaria
azionata dal fisco con diretta iscrizione a ruolo del controllo automatizzato.
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Rassegna stampa del 13/12/14
RASSEGNA STAMPA
del 13 dicembre 2014
Italia Oggi
Tributi locali
Imu agricola, c’è la proroga
Francesco Cerisano pag. 23
Arriva la proroga del versamento dell’Imu sui terreni agricoli. Dopo qualche tentennamento, legato alla volontà del governo di non ingolfare di decreti legge il calendario dei lavori parlamentari di gennaio, lo slittamento
dell’appuntamento alla cassa per i proprietari, che hanno visto cambiare le regole a 10 giorni dalla scadenza del
16 dicembre, è arrivato grazie a un decreto legge approvato ieri dal consiglio dei ministri (che ha anche varato il
disegno di legge in materia di corruzione - si veda articolo a pag. 24). Si tratterà di un mini-rinvio (al 26 gennaio
e non, come da più parti auspicato, al 30 giugno 2015) che probabilmente non basterà al governo a rivedere
i criteri di imposizione in tempo utile per il pagamento. Ma intanto i contribuenti possono tirare un sospiro di
sollievo.
Iva
Omesso versamento Iva soft
Roberto rosati pag. 25
Soglie triplicate per i reati di omesso versamento dell’Iva e di dichiarazione infedele: la violazione penale scatterà se l’importo dell’imposta non versata o evasa supera 150 mila euro, anziché 50 mila come previsto attualmente. Il raddoppio dei termini per la notifica degli accertamenti nel caso di reati tributaria scatterà solo se la
denuncia sia stata presentata entro la scadenza ordinaria, oppure quando sia l’autorità giudiziaria a trasmettere
agli uffici elementi utili per l’accertamento. Queste alcune delle varie modifiche all’ordinamento penal-tributario
disciplinato dal D.Lgs. n.74/00 contenute nello schema di decreto legislativo che il governo intende adottare in
esecuzione della legge-delega n.23/14. Modifiche che, chiarisce la relazione di accompagnamento, si muovono
nell’ottica del mandato alla «revisione» conferito dalla legge, senza quindi stravolgere le coordinate di fondo
dell’impianto disegnato dalla riforma del 2000.
Il fisco chiama gli esportatori
Franco Ricca pag. 27
Al via la nuova procedura per gli acquisti in sospensione d’Iva degli «esportatori abituali». Con un provvedimento di ieri, 12 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello della dichiarazione d’intento
e le regole per la sua trasmissione telematica. Il provvedimento rende così operative le novità previste dall’art.20
del D.Lgs. n.175/14, entrato in vigore proprio oggi, che ha soppresso l’obbligo per i fornitori degli esportatori
abituali di inviare all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni d’intento e introdotto l’obbligo, a carico degli
esportatori, di trasmettere essi stessi le dichiarazioni all’agenzia prima di inviarle ai fornitori. Questi ultimi, prima di effettuare le operazioni senza l’addebito dell’Iva, dovranno accertare che le dichiarazioni d’intento siano
state trasmesse all’agenzia. Secondo il comma 3 dell’art. 20, le novità hanno effetto sulle dichiarazioni d’intento
relative a operazioni senza applicazione dell’Iva da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015.
In proposito, in ossequio alle disposizioni dell’art. 3, comma 2, della legge n.212/2000, il provvedimento dell’Agenzia prevede però che fino all’11 febbraio 2015 gli esportatori abituali possono seguire la vecchia procedura,
ossia inviare le dichiarazioni d’intento ai loro fornitori senza averle previamente trasmesse all’Agenzia, con di-
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Rassegna stampa del 13/12/14
spensa per i fornitori di verificare l’avvenuta trasmissione. Queste «vecchie» dichiarazioni esplicheranno comunque effetto anche per le operazioni successive; a partire dal 12 febbraio 2015, però, saranno anch’esse attratte
nelle nuove regole, per cui dovranno essere trasmesse telematicamente all’Agenzia e, per i fornitori, scatterà
l’onere di verificare l’avvenuta trasmissione.
L’obbligo di adottare la nuova procedura, in sostanza, scatterà il 12 febbraio 2015, anche se gli operatori potranno avvalersene già dal giorno in cui sarà pubblicato sul sito dell’agenzia il software per la trasmissione telematica.
Previdenza
Le pensioni sono intoccabili
Daniele Cirioli pag. 30
La Corte di Cassazione rafforza ai professionisti il principio dei «diritti acquisiti» in tema di pensioni. E lo fa
ancora a danno della Cassa dottori commercialisti, ma il principio è ovvio si applica a ogni ente previdenziale
privato e privatizzato. Con sentenza n. 26102 depositata giovedì, infatti, ha condannato la Cassa alla restituzione ai pensionati del contributo solidarietà applicato sulle pensioni dal 2009 al 2013 (dopo che la sentenza
n.25029/09 aveva già costretto la stessa Cassa a rimborsare gli anni 2004/08). Soprattutto stabilisce (chiarisce?)
che la «autonomia» di questi enti previdenziali: a) consente manovre esclusivamente sul rapporto (attivo) con
gli assicurati, ossia con i professionisti che pagano i contributi; b) esclude, invece, qualunque tipo d’intervento
sul rapporto (passivo) con i pensionati, il cui diritto a una «certa» pensione, una volta acquisito, può essere
limitato solo dalla legge.
Il bonus bebè si allarga a 360°
Daniele Cirioli pag. 31
Raddoppia il bonus bebè, in importo e campo di applicazione. Infatti, sale a 600 euro mensili (300 l’anno scorso)
per sei mesi e ne possono fruire, oltre alle lavoratrici del settore privato e a quelle parasubordinate (ma per soli
tre mesi), anche le lavoratrici pubbliche rimaste escluse dalla prima tornata. A stabilirlo è il decreto 28 ottobre
2014 pubblicato sulla G.U. n.287/14 che disciplina la misura alternativa al congedo parentale per gli anni 2014
e 2015. Le istanze si presentano entro il 31 dicembre di ogni anno (termine che potrebbe essere prorogato per
l’anno in corso). Ma c’è un handicap: l’aleatorietà. Infatti, se le risorse non dovessero bastare è previsto che, a
domande già presentate, possa essere fissato un Isee per il riconoscimento del diritto o rideterminato l’importo
del bonus.
Pensioni senza salvaguardia
Carla De Lellis pag. 31
Stop alla «salvaguardia» pensionistica per i titolari di assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà.
L’Inps, infatti, con messaggio n. 9611/2014, comunica che il contingente (pari a 19.130 unità) deve considerarsi
esaurito con l’ultima decorrenza utile al 1° gennaio 2015. Salvaguardia. Lo stop riguarda due salvaguardie (quella c.d. dei «65.000» di cui al dl n. 201/2011 e quella dei «55.000», di cui al D.L. n.95/12), attuate rispettivamente
dal dm 1° giugno 2012 e dal dm 8 ottobre 2012. E riguarda, in particolare, il contingente dei lavoratori titolari di
assegno straordinario erogato dai fondi di solidarietà di settore, fissato a 17.710 unità dalla prima salvaguardia
e poi ampliato di altre 1.600 unità dalla successiva salvaguardia (in tutto, quindi, 19.310 unità). Quota esaurita.
Il citato dm del 1° giugno 2012 ha anche previsto che al beneficio possano essere ammessi i soggetti autorizzati
dall’Inps, al quale la legge affida il monitoraggio del numero del lavoratori beneficiari della salvaguardia (art.
24, comma 15, del D.L. n.201/11). Nel messaggio si legge che l’Inps ha effettuato il monitoraggio tra i titolari di
assegno straordinario al 4 dicembre 2011 (prima salvaguardia) e a gennaio 2012 (seconda salvaguardia). Ed è
risultato esaurito il contingente dei soggetti della categoria dei fondi di solidarietà, pari a 19.310 unità (17.710
decreto del 1° giugno 2012 più 1.600 L. n.135/12), che possono usufruire, dal 1° gennaio 2012, della normativa
previgente la riforma Fornero ai fini dell’accesso alla pensione. In particolare, è da ritenersi esaurito con l’ultima decorrenza al 1° gennaio 2015 (cioè per cessazioni dei rapporti di lavoro al 31 dicembre 2014). Tuttavia, in
considerazione della natura dinamica del monitoraggio che ha cadenza mensile, l’Inps comunicherà eventuali
disponibilità che si dovessero verificare nei plafond assegnati.
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Rassegna stampa del 13/12/14
L’INFORMAZIONE
QUOTIDIANA DA
PROFESSIONISTA A
PROFESSIONISTA
NEWS
Direttori:
SERGIO PELLEGRINO e GIOVANNI VALCARENGHI
13 DICEMBRE 2014
Casi controversi
La fusione anticipata rallenta durante la pausa estiva? a cura del Comitato di Redazione
Contabilità
La contabilizzazione delle schede carburante di Viviana Grippo
Enti non commerciali
Probatio diabolica: nuove contestazioni delle sponsorizzazioni? di Guido Martinelli e Mattia Cornazzani
Fisco internazionale
Voluntary, costi elevati e procedure complicate di Maurizio Tozzi
Focus finanza
La settimana finanziaria a cura della Direzione Investment Solutions - Banca Esperia S.p.A.
Iva
Lettere di intento: tutto in stand by sino al giorno 11/02/2015 di Giovanni Valcarenghi
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Rassegna stampa del 13/12/14
RASSEGNA STAMPA
del 15 dicembre 2014
Il Sole 24 ORE
Accertamento
Termini “doppi”, ultima chiamata
Laura Ambrosi e Antonio Iorio pag. 27
Ultimi giorni per notificare gli accertamenti con i termini raddoppiati in presenza di reati tributari, senza che sia
necessaria la presentazione della denuncia entro la decadenza ordinaria. A fine anno oltre gli accertamenti per
il periodo di imposta 2009, scadono anche le rettifiche relative ad annualità precedenti (fino al 2005, o al 2003
in caso di omessa presentazione della dichiarazione) nel caso in cui sia stato commesso un reato tributario. Dopodiché, si cambia. Il decreto delegato di riforma sull’abuso del diritto e sui reati tributari, infatti, prevede che il
raddoppio scatti esclusivamente se la denuncia è stata inoltrata alla compente Procura entro i termini ordinari
di decadenza. Ne consegue - ipotizzando l’entrata in vigore del decreto nei primi mesi dell’anno prossimo dopo
l’iter parlamentare - che a regime sarà possibile accertare periodi di imposta decaduti solo se la denuncia è
arrivata entro il termine ordinario.
Redditometro, controlli su più anni
Francesco Falcone pag. 30
È possibile determinare sinteticamente il reddito quando non risulta congruo con gli elementi di capacità contributiva per due o più periodi di imposta. Ma è necessario che tutti i periodi di imposta siano stati oggetto di
accertamento da parte del Fisco, perché la non congruità non va solo affermata ma anche dimostrata. Lo ha
detto la CTP di Treviso con la sentenza 831/05/14.
Indagini bancarie, atto dopo 60 giorni
Marco Nessi pag. 30
È illegittimo l’avviso di accertamento notificato prima del decorso dei 60 giorni dalla chiusura delle indagini bancarie. Lo ha affermato la CTP di Milano nella sentenza 9178/41/14 del 28 ottobre scorso.
Adempimenti
Trasparenza, l’ora della scelta
Lorenzo Pegorin pag. 28
Quella del 31 dicembre prossimo è l’ultima scadenza entro la quale i soggetti che intendono optare per il regime
di tassazione in trasparenza previsto dagli artt.115 e 116 del Tuir lo possono fare avvalendosi delle “vecchie”
regole. Il decreto semplificazioni in vigore da sabato scorso prevede che - a decorrere dal 2015 - l’opzione verrà
gestita all’interno della dichiarazione dei redditi e non più attraverso l’invio di un modulo separato (art.16, D.Lgs.
n.175/14). Chi intende optare per il regime di trasparenza o rinnovare l’opzione in scadenza nel 2014 (con effetto
per il triennio 2014-2016), dovrà quindi, ancora per quest’anno, presentare entro il prossimo 31 dicembre la
comunicazione secondo le ormai consuete regole previste dal provvedimento del 4 agosto 2004.
L’articolo prosegue con il riepilogo dei passaggi necessari per l’adempimento.
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Rassegna stampa del 15/12/14
Dal 2015 l’opzione anticipa a settembre
Mario Cerofolini pag. 28
Il decreto semplificazioni (D.Lgs. n.175/14) ha modificato le modalità per la comunicazione dell’opzione per alcuni regimi di tassazione. L’articolo 16 del decreto 175 interviene sull’art.115, co.4 (applicabile anche nell’ambito
della piccola trasparenza di cui all’art.116), disponendo che dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2014 la comunicazione da parte della società partecipata debba essere effettuata non più con il
modello previsto dal provvedimento del 4 agosto 2004, ma con la dichiarazione «presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione». Di conseguenza, chi intende optare per il regime di
trasparenza o rinnovare l’opzione dal prossimo anno (a valere sul triennio 2015-2017) dovrà operare la scelta
direttamente con il modello Unico 2015 (redditi 2014) da presentare entro il prossimo 30 settembre 2015. Va
detto, tuttavia, che tale nuova modalità di comunicazione, così com’è stata attuata, lascerebbe scoperta la possibilità di esercitare l’opzione per le società neo costituite che, dovendo presentare la prima dichiarazione utile nel
periodo d’imposta successivo alla scelta si troverebbero nell’impossibilità materiale di poter aderire al regime
opzionale. Va, infine, segnalato come le modifiche apportate dal decreto semplificazioni mal si coordinano con
la nuova disciplina dell’istituto della remissione in bonis (art.2, co.1, D.L. n.16/12). Nel nuovo sistema non è infatti più prevista la compilazione di un modello specifico di comunicazione, cosa che rende di fatto inattuabili le
disposizioni ex D.L. n.16/12. L’unica ipotesi percorribile al momento per sanare l’omissione sembrerebbe quella
di presentare una dichiarazione rettificativa (contenente l’opzione) entro 90 giorni dalla scadenza del termine.
Per l’Agenzia delle Entrate, infatti, solo quest’ultima consente al contribuente di esercitare tutte le facoltà previste in sede di dichiarazione e non dà luogo ad alcuna sanzione amministrativa (Risoluzione n.325/E/02).
Contenzioso tributario
Liti definite senza i limiti del Fisco
Ferruccio Bogetti e Gianni Rota pag. 30
Sì alla definizione delle liti pendenti anche oltre i limiti fissati dalla Circolare n.48/E/11 dell’Agenzia delle Entrate,
interpretativa delle norme del D.L. n.98/11. Lo ha affermato la sentenza 5176/1/14 della CTR Lombardia, che ha
ribadito il principio per cui le circolari dell’Agenzia delle Entrate, interpretative delle disposizioni di legge, non
vincolano il contribuente, né l’amministrazione, né, tantomeno, le commissioni tributarie, perché non costituiscono fonti di diritto da rispettare.
Il diniego non è impugnabile
Davide Settembre pag. 30
Il diniego di disapplicare la norma antielusiva non è impugnabile autonomamente in quanto non rientra nell’elencazione tassativa degli atti contro i quali è possibile presentare ricorso. Lo hanno stabilito i giudici della CTP di
Bari con la sentenza n.2355/03/14, depositata il 14 ottobre scorso, che si discosta dalla giurisprudenza di merito
e legittimità prevalenti.
Delega fiscale
“Controlli”: definizione da precisare
Laura Ambrosi e Antonio Iorio pag. 27
La bozza di decreto delegato prevede che il raddoppio dei termini di decadenza dell’accertamento scatterà solo se l’Amministrazione avrà inoltrato la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica entro la decadenza ordinaria prevista per quel determinato periodo di imposta. Saranno esclusi dalla nuova disciplina, invece, gli atti di controllo già notificati al momento dell’entrata in vigore del decreto.
L’articolo 8, co.2, della L. n.23/14 - nel conferire delega al Governo - aveva previsto che la denuncia fosse effettuata entro “un termine correlato” allo scadere del termine ordinario di decadenza. Da più parti era stato paventato il rischio che il decreto fissasse tale termine in due, tre o addirittura quattro anni dalla decadenza ordinaria,
di fatto lasciando la situazione inalterata. Ma il rischio pare scongiurato, se la bozza verrà tradotta in legge, salvo
l’ipotesi di un regime transitorio circolata nei giorni scorsi. Se mai, il problema è capire quali siano gli «atti di controllo» fatti salvi. Sicuramente l’avviso di accertamento, probabilmente il Pvc (anche se in genere non si “notifica”).
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Irpef
Professionisti, fuori da Unico ristoranti e alberghi “spesati”
Giorgio Gavelli e Massimo Sirri pag. 29
Dal prossimo anno, le spese alberghiere e di vitto sostenute direttamente dal committente in favore del professionista non costituiranno più compenso in natura per quest’ultimo: di conseguenza, risulteranno sin dall’origine deducibili (secondo le regole ordinarie) dal reddito del committente. L’articolo 10 del decreto semplificazioni
(DLgs 175/14), riscrivendo il secondo periodo del co.5 dell’art.54 Tuir, archivia la controversa procedura prevista
dalla Circolare 28/E/06, che prevede il riaddebito analitico in fattura da parte del professionista delle spese anticipate dal committente, il quale - solo a questo punto - può imputare a costo la prestazione ricevuta e le spese
accessorie. Venendo meno la procedura del riaddebito, la spesa costituirà (fin da subito) un componente negativo di reddito per il committente, deducibile secondo le ordinarie regole di competenza e inerenza (quest’ultimo requisito, in particolare, andrà misurato sulla motivazione che ha indotto l’impresa a sostenere determinati
costi per ospitare il professionista). Di converso, il professionista non inserirà la spesa nella propria contabilità,
e fatturerà esclusivamente il compenso pattuito. Vanno, tuttavia, evidenziati alcuni aspetti critici. Il decreto
tratta delle spese di vitto ed alloggio, trascurando (come già accadeva nel testo sostituito) le spese di viaggio.
Occorre chiarire, in via di interpretazione sistematica, che se una impresa paga il biglietto del treno o dell’aereo
al professionista che si reca in tribunale o in commissione tributaria per tutelarne gli interessi, il relativo importo
costituisce, esattamente come il vitto e l’alloggio, un costo inerente per il committente e nulla ha a che fare con il
compenso del professionista. Una soluzione: si potrebbe consentire, in caso di riaddebito analitico, la deducibilità integrale per il professionista, in modo che le limitazioni restino solo con riferimento all’“utente finale” della
prestazione (il committente). Il principio è già stato avallato dall’Agenzia nei rapporti di mandato (Risoluzioni
309/E/08 e 162/E/09). Una soluzione alternativa consiste nel rendere irrilevanti per il professionista, tanto dal
lato attivo quanto da quello passivo, le spese analiticamente riaddebitate (circolare Irdcec n. 37/IR/14).
Deducibili anche le riviste acquistate per la sala d’attesa
Nicola Forte pag. 29
Al di là del decreto semplificazioni, sono molti i nodi da sciogliere sulle spese dei professionisti. Tra i punti
controversi, la deducibilità degli oneri per riviste e banche dati. L’Agenzia delle Entrate considera deducibili dal
reddito professionale le pubblicazioni acquistate (riviste, enciclopedie e simili) ma solo a condizione che ci sia
una connessione diretta tra l’oggetto della pubblicazione e l’attività professionale svolta. Secondo la Circolare
n.54/E/02, il costo di acquisto di un’enciclopedia o di un dizionario enciclopedico «è deducibile solo nel caso in
cui risulti l’inerenza diretta dell’opera all’attività professionale esercitata» o qualora le pubblicazioni contengano
«informazioni e nozioni di carattere specialistico rivolte al settore professionale cui appartiene il contribuente».
L’interpretazione non può essere completamente condivisa. È frequente che uno studio professionale acquisti
nel corso dell’anno pubblicazioni non specialistiche (riviste di economia, di moda eccetera) da mettere a disposizione della clientela in sala d’attesa. In questa ipotesi non c’è un nesso diretto con l’attività esercitata. Tuttavia,
si ritiene che i costi così sostenuti possano essere ricondotti nell’ambito delle spese di rappresentanza di cui al
DM 19 novembre 2008 (applicabile anche ai professionisti).
Il recupero edilizio si “sconta” al 5%
Nicola Forte pag. 29
Un altro settore delicato per le spese professionali è quello degli immobili. Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio dell’attività professionale, che per loro natura
non devono essere considerate a incremento del costo dei medesimi immobili, possono essere dedotte dal reddito di lavoro autonomo in un’unica soluzione nell’anno stesso in cui avviene il pagamento. L’articolo 54 del Tuir
prevede, però, tale possibilità solo entro il limite massimo del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili risultanti all’inizio del periodo di imposta dal registro cronologico degli incassi e dei pagamenti
(art.19 d.P.R. n.600/73). La spesa eccedente va considerata in deduzione in quote costanti nei cinque esercizi
successivi. La disposizione è lacunosa e di difficile interpretazione qualora il professionista abbia appena iniziato
l’attività. In tale ipotesi, infatti, l’ammontare dei beni ammortizzabili all’inizio del periodo di imposta non può
che essere pari a zero (trattandosi del primo anno). A questo proposito sono possibili due diverse soluzioni.
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Rassegna stampa del 15/12/14
Secondo la prima, eccessivamente rigorosa - e per questo non condivisibile - l’intera spesa sostenuta, anche se
avente natura ordinaria, dovrà essere considerata in deduzione in cinque quote costanti, a partire dall’esercizio
successivo. La seconda prevede la possibilità di calcolare il plafond del 5% che consente la deducibilità immediata non all’inizio del periodo di imposta, ma tenendo conto dei beni acquistati ed presi in “carico” al termine del
primo anno. Negli anni successivi il plafond tornerà a essere calcolato all’inizio del periodo di imposta. In pratica
si applicherebbe la previsione di cui all’art.103 del Tuir per le imprese.
Iva
Niente Iva per il terreno non strumentale
Gian Paolo Tosoni pag. 30
Un terreno edificabile, ancorché ceduto da un imprenditore agricolo, non è soggetto a Iva se non ha natura di
bene strumentale. Lo afferma la sentenza della commissione di secondo grado di Bolzano 94/2/14 depositata il
2 ottobre 2014 (presidente Ranzi, relatore Rispoli), che ribadisce il principio già precisato dalla sezione tributaria
della Cassazione (sentenze 8237 e 9148 del 2014) e dalla Corte di giustizia europea (pronuncia del 15 settembre
2011) sull’interpretazione dell’art.4, n. 1 e 2 della sesta direttiva in materia di Iva.
Lavoro e previdenza
Ricercatori assunti nel 2012: il bonus si prenota adesso
Alessandro Rota Porta pag. 33
Ultimi giorni per presentare le domande di accesso al credito d’imposta per le assunzioni dei «ricercatori» effettuate nella seconda metà del 2012: c’è tempo fino al 31 dicembre, infatti, per inviare al ministero dello Sviluppo
economico le istanze riferite ai contratti di lavoro sottoscritti dal 26 giugno al 31 dicembre 2012. Si tratta del
bonus fiscale destinato al settore ricerca e sviluppo, introdotto dal D.L. n.83/12 (convertito dalla L. n.134/12) e
reso operativo dal decreto ministeriale emanato dal Mise il 23 ottobre 2013. A dettare le regole operative è stato, invece, il decreto direttoriale del 28 luglio 2014. Diverse scadenze sono poi state fissate per consentire l’invio
delle domande riferite agli anni successivi (si veda lo schema a lato). Peraltro, il disegno di legge di stabilità per
il 2015, prevede l’abrogazione di questo incentivo e la sua sostituzione con un altro bonus.
Posto da conservare per tre anni
Alessandro Rota Porta pag. 33
Per fruire del bonus ricerca bisogna rispettare condizioni stringenti, sia sui requisiti soggettivi dei lavoratori, sia
su altri parametri. In primo luogo, è opportuno che i datori di lavoro si facciano rilasciare dai lavoratori un’idonea documentazione che comprovi il possesso dei titoli di studio richiesti. Inoltre, è bene esplicitare in modo
puntuale nel contratto di lavoro le attività lavorative affidate ed è necessario che queste corrispondano a quelle
agevolabili. Il titolo accademico va inserito nell’istanza online e deve essere firmato digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa. Bisogna poi prestare attenzione alle cause di decadenza del diritto a fruire del
contributo. Causano infatti la perdita del beneficio: la riduzione o il mantenimento, nei tre anni successivi all’assunzione per la quale si fruisce del contributo, o due anni nelle Pmi, del numero totale dei dipendenti a tempo
indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d’imposta precedente
l’applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il periodo di imposta precedente a quello in cui è stata
effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce l’agevolazione; la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro
“agevolati”, per un periodo minimo di tre anni, o due nel caso delle Pmi; la delocalizzazione della propria attività,
realizzata dall’impresa beneficiaria, dopo l’11 agosto 2012, in un paese non appartenente alla Ue, con la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;
l’accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale, sia a quella contributiva in materia
di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5mila euro, o violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori; provvedimenti definitivi della magistratura contro il
datore di lavoro per condotta antisindacale.
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Rassegna stampa del 15/12/14
Tributi locali
Tra proprietario e inquilino la possibilità dell’ “accollo”
Pasquale Mirto pag. 4
La normativa prevede che il Comune possa porre a carico del detentore una quota compresa tra il 10 e il 30%
dell’ammontare «complessivo» della Tasi dovuta per l’immobile; la restante parte rimane a carico del proprietario. Nei Comuni dove si applica la Tasi sugli altri immobili, il detentore è chiamato spesso a pagare delle cifre
irrisorie e a volte ingiustificate rispetto agli adempimenti posti a carico del contribuente per corrispondere il
tributo. Per semplificare, il possessore può farsi carico della quota di Tasi dovuta dal detentore, ricorrendo
all’istituto dell’accollo. L’articolo 8 della L. n.212/00 (prevede che «è ammesso l’accollo del debito d’imposta
altrui senza liberazione del contribuente originario». Questa possibilità non deve essere recepita in un provvedimento del Comune. Ovviamente, sarà necessario comunicarlo al Comune (con una lettera in carta semplice,
senza formalità). L’accollo però non libera il contribuente originario; questo vuol dire che, ad esempio, in caso di
versamento parziale della quota dovuta dal detentore, il Comune potrà richiedere la differenza solo al detentore
e non all’accollante; vale, infatti, sempre la regola che non vi è solidarietà tra possessore e detentore.
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Rassegna stampa del 15/12/14
RASSEGNA STAMPA
del 15 dicembre 2014
Italia Oggi 7
Contabilità e bilancio
Perdite di valore, per le Pmi i calcoli diventano semplificati
Norberto Villa e Franco Cornaggia pag. 21
Perdite di valore sotto controllo soprattutto in periodi di crisi. Gli obblighi sono uguali e stringenti indipendentemente dalle dimensioni della società: ciò che viene ora ammesso con il nuovo Oic 9 è che per quelle di minori
dimensioni il calcolo sia meno difficoltoso. Per costoro, infatti, il parametro da considerare è individuato sempre
nel valore d’uso che però è inteso come capacità di ammortamento pari alla differenza tra ricavi e costi non
attualizzati derivanti dall’utilizzo del cespite oggetto di valutazione. Le immobilizzazioni devono essere iscritte
sulla base della residua possibilità di utilizzazione: a fronte di diminuzione di tale valore occorre rettificare in
pari misura il loro costo di iscrizione in bilancio. Operativamente si può dire che il primo metodo (ordinario)
per adeguare il costo sostenuto al valore di realizzo è dato dall’imputazione delle quote di ammortamento.
Ma se nonostante ciò il valore netto delle immobilizzazioni, ridotto nei vari esercizi per effetto delle quote di
ammortamento, risulta ancora superiore al residuo valore di utilizzo, occorre procedere a una svalutazione dei
beni medesimi. Le svalutazioni rappresentano un preciso obbligo derivante da quello che obbliga a fornire una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, in applicazione delle regole imposte dal codice
civile. Gli amministratori sono pertanto tenuti a effettuare in ogni esercizio la revisione dei valori iscritti all’attivo
e al passivo dello stato patrimoniale, con particolare attenzione al principio della prudenza. Vi è sicuramente un
certo margine di discrezionalità nella determinazione dell’importo della svalutazione, ma trattasi di una discrezionalità tecnica, che non può tuttavia sconfinare nell’arbitrio. L’Oic 9 individua con precisione gli elementi che
fungono da indicatore per l’eventuale verificarsi di tale situazione.
Contenzioso tributario
Conta la ricezione
Benito Fuoco pag. 13
Nell’ambito della notificazione degli atti tributari, la regola del doppio binario (per il notificante conta la spedizione, per il destinatario la ricezione) vale solo per la decadenza e non per la prescrizione; di contro, per interrompere validamente il termine di prescrizione, è necessario che l’atto sia stato effettivamente ricevuto dal
destinatario. Dunque, ponendo per ipotesi il 31 dicembre 2014 come termine in cui si verifica la prescrizione, se
l’amministrazione spedisce il plico per posta il 28 dicembre 2014, mentre l’ufficiale postale consegna il medesimo al 3 gennaio 2015, l’atto impositivo è annullabile dal giudice tributario per intervenuta prescrizione. Questo
il principio che si legge nella sentenza n. 310/01/14 della CTP di Campobasso.
Sì al ricorso non firmato
Nicola Fuoco pag. 13
La mancata sottoscrizione del ricorso tributario notificato all’Agenzia delle Entrate non comporta l’inammissibilità del gravame, laddove l’originale depositato in commissione tributaria risulti, invece, regolarmente sottoscritto dal difensore. Il vizio relativo alla mancata sottoscrizione del ricorso deve intendersi in senso restrittivo come
mancanza radicale del requisito imposto dalla legge, ovvero quando la firma manchi su tutti gli atti d’impugnazione all’uopo predisposti; vizio che, di contro, risulta sanato quando la sottoscrizione sia apposta sull’originale
depositato nel fascicolo processuale, e non sulla copia conforme notificata all’ente convenuto. Il concetto è
stato ribadito dalla CTR di Brescia nella sentenza n. 5427/64/14, che richiama espressamente un orientamento
formatosi nella giurisprudenza della Suprema corte.
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Rassegna stampa del 15/12/14
Irpef
Cda, deducibili i risarcimenti
Nicola Fuoco pag. 13
Il commercialista può portare in deduzione dal proprio reddito di lavoro autonomo i risarcimenti corrisposti a
una società, per danni cagionati nell’espletamento della funzione di componente del consiglio di amministrazione. L’esercizio di tale mansione rientra nell’ambito delle attività tipiche della professione, con la conseguenza
che i costi ivi sostenuti possono essere considerati nella determinazione del reddito professionale. È quanto si
legge nella sentenza n. 191/01/14 della CTP di Cremona.
Iva
Acconto Iva alle battute finali
Franco Ricca pag. 11
Scade lunedì 29 dicembre il termine per il pagamento dell’acconto Iva 2014 (cadendo quest’anno di sabato il
termine di legge del 27 dicembre). L’importo può essere determinato con tre diversi metodi, tra i quali il contribuente può scegliere quello più favorevole. Nulla è dovuto se l’ultimo periodo fiscale del 2013 o del 2014 evidenzia un credito d’imposta. Il termine di pagamento dell’acconto 2014 rappresenta anche il termine decorso
il quale si consuma il reato di omesso versamento Iva 2013 per ammontare superiore a 50 mila euro (si segnala
però che questo importo, secondo lo schema di D.Lgs. di revisione delle sanzioni penali predisposto in attuazione della Legge delega n.23/14, dovrebbe essere triplicato).
Lavoro e previdenza
Sforbiciata sulle tredicesime
Carla De Lellis pag. 18
La crisi «taglia» la tredicesima. Sul suo calcolo infatti non incidono soltanto le assenze di diritto del lavoratore
(come malattia, infortuni, maternità Tcc.), ma anche le sospensioni del lavoro che sono ricorrenti, appunto, con
il perdurare della stagnazione economica. Tanti lavoratori in mobilità o cassa integrazione, pertanto, a Natale
non percepiranno esattamente una mensilità aggiuntiva a titolo di gratifica natalizia (o tredicesima), in quanto
già compresa nell’indennità mensile erogata dall’Inps a titolo di mobilità o cassa integrazione. Ecco cosa bisogna
sapere. La tredicesima spetta solo ai lavoratori dipendenti, cioè ai lavoratori titolari di un rapporto di lavoro
subordinato. Spetta anche ai domestici (colf e badanti per esempio), mentre sono esclusi i collaboratori (co.
co.co. e lavoratori a progetto). La sua misura è fissata dal contratto collettivo che, generalmente, l’equipara a
una mensilità intera di paga cui ha diritto il lavoratore (c.d. principio di omnicomprensività della retribuzione).
La tredicesima spetta in misura intera (costituendo così la mensilità aggiuntiva, da cui il termine «tredicesima»
perché rappresenta appunto la 13ma mensilità in un anno di lavoro) se il dipendente ha lavorato un intero anno
(solare); altrimenti, spetta per tanti «dodicesimi» quanti sono i mesi di lavoro (in altre parole si dice che la tredicesima «matura» in funzione alla durata dell’impiego sull’anno solare).
Disoccupazione al rush finale
Daniele Cirioli pag. 19
Conto alla rovescia per la «disoccupazione» dei co.co.pro. I lavoratori a progetto che nel 2013 hanno perso il lavoro hanno tempo sino a fine anno per presentare la richiesta di erogazione dell’una tantum, la specifica indennità di disoccupazione introdotta a loro favore dalla riforma Fornero (L. n. 92/12). Potrebbe essere l’ultimo volta,
questa, perché la riforma Jobs Act prevede l’estensione ai collaboratori dell’Aspi. L’appuntamento è comunque
assai complicato per via della presenza di requisiti non tutti facili. Con riferimento all’anno 2013 richiedono: di
aver operato in regime di mono-committenza, di aver conseguito un reddito non superiore a 20.220 euro e una
disoccupazione di almeno due mesi. Con riferimento all’anno 2014 di aver maturato almeno 1 mese di contributi
presso la gestione separata Inps. Le domande si presentano entro il 31 dicembre, a eccezione di un solo caso:
qualora il requisito di 1 mese di contributi, quest’anno, venga maturato proprio nel corso del corrente mese
dicembre 2014. In tal caso, il termine slitta di un mese, cioè al 31 gennaio 2015.
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Rassegna stampa del 15/12/14
Versamenti
Condono a tre vie
Matteo Barbero pag. 12
Per oltre 20 milioni di contribuenti, il 16 dicembre è la scadenza per versare il saldo dell’Imu e della Tasi. Complessivamente, il gettito atteso vale circa 15 miliardi di euro, che dovrebbero finire nelle casse dei comuni, salvo
che per una parte dell’Imu di spettanza dello Stato. Ma come sempre, non per tutti è possibile rispettare la scadenza: mancanza di liquidità e difficoltà nel fare i conteggi possono aver portato alcuni a bypassare la scadenza
o a versare meno di quanto effettivamente dovuto. In tali casi, può essere utile conoscere quali sono i rimedi
per regolarizzare la propria posizione minimizzando gli oneri a titolo di sanzioni e interessi.
L’articolo prosegue con la descrizione del ravvedimento sprinti, breve e lungo.
Voluntary disclosure
Voluntary disclosure, ampia la platea con diritto d’accesso
Vincenzo José Cavallaro pag. 6
La collaborazione volontaria, il cui testo è stato approvato in via definitiva dal Parlamento e attende in questi
giorni la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, va analizzata sotto il profilo dei soggetti che possono accedere
alla procedura, dell’oggetto della procedura e della relativa natura. I soggetti attivi della voluntary disclosure
sono in prima battuta i soggetti sottoposti agli obblighi di monitoraggio fiscale per le violazioni commesse fino al
30 settembre 2014. Si tratta delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici. Possono
accedere alla procedura di collaborazione volontaria anche i titolari effettivi di società ed enti che detengono
attivi esteri. Si ricorda che, ai sensi della normativa antiriciclaggio (art.2 dell’allegato tecnico al D.Lgs. n.231/07)
per titolare effettivo di una società si intende la persona fisica che in ultima istanza possieda o controlli un’entità
giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché
non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o standard internazionali equivalenti. Tale criterio si intende
soddisfatto ove la percentuale sia superiore al 25% del Capitale sociale.
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Rassegna stampa del 15/12/14
L’INFORMAZIONE
QUOTIDIANA DA
PROFESSIONISTA A
PROFESSIONISTA
NEWS
Direttori:
SERGIO PELLEGRINO e GIOVANNI VALCARENGHI
15 DICEMBRE 2014
Accertamento
La Cassazione si esprime sul “tovagliometro” di Luigi Ferrajoli
Editoriali
Quando i soci del circolo golf sono anche proprietari della club house di Guido Martinelli e Marta
Saccaro
Imposte sul reddito
I compensi agli amministratori non residenti di Nicola Fasano
Iva
Le presunzioni sulla territorialità IVA dei servizi digitali di Marco Peirolo
Operazioni straordinarie
Registro con dubbi nell’affitto di azienda con immobili strumentali di Luca Caramaschi
Organizzazione studio
Sognando la pratica perfetta di Michele D’Agnolo
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Rassegna stampa del 15/12/14