RASSEGNA STAMPA del 6 dicembre 2014 Il Sole 24 ORE Lavoro e previdenza Ammesse nuove mansioni anche di livello inferiore Giuseppe Bulgarini D’Elci pag. 20 Ha avuto meno clamore rispetto alle novità più dirompenti del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, ma costituisce un passaggio significativo del Jobs Act anche la revisione della disciplina delle mansioni. L’articolo 2103 cod. civ., che nella sua attuale versione continua a essere il prodotto delle risalenti modifiche introdotte dall’art.13 dello Statuto dei lavoratori, sostanzialmente impedisce che il datore di lavoro possa procedere all’attribuzione di nuove mansioni che, all’esito di un giudizio di comparazione tra quelle precedentemente svolte e quelle nuove da assegnare, non risultino quantomeno equivalenti sul piano delle competenze e del grado di responsabilità a esse riconducibili, essendo ulteriormente richiesto che non risulti pregiudicata la possibilità di una progressione di carriera. In questo quadro di riferimento si collocano i principi e le linee guida che la legge delega introduce con riferimento alla revisione della disciplina delle mansioni. La modifica della disciplina previgente sull’esercizio dello jus variandi, secondo quanto emerge dalla legge delega, non può andare nella direzione di una liberalizzazione assoluta e generale, ma dovrà muoversi nel contesto di appositi processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, i quali andranno ulteriormente individuati sulla base di parametri oggettivi. La legge delega precisa che la revisione della disciplina delle mansioni dovrà essere adottata contemperando l’interesse datoriale all’utilizzo del personale in modo funzionale alle proprie esigenze di impresa con quello del lavoratore non solo alla tutela del posto di lavoro, ma anche alla sua professionalità, alle sue condizioni di vita e alle sue prospettive economiche, aggiungendo che dovranno essere previsti limiti alla modifica dell’inquadramento del lavoratore. Agricoltura, dal 7 gennaio assunzioni congiunte Roberto Caponi pag. 20 Assunzioni congiunte in agricoltura al via dal 7 gennaio. Con il decreto direttoriale 85 del 28 novembre 2014, il ministero del Lavoro ha definito le modalità per effettuare la comunicazione di assunzione congiunta in agricoltura. Dopo la L. n.99/13 e il decreto ministeriale del 27 marzo 2014, mancava solo il decreto direttoriale per dare il via a questo importante strumento contrattuale, assolutamente innovativo nel nostro ordinamento giuridico. Pertanto dal 7 gennaio 2015, data di entrata in vigore del decreto, le imprese agricole potranno assumere congiuntamente lo stesso lavoratore e destinarlo a prestare l’attività, promiscuamente, nelle rispettive aziende. Patrimoni Rientro capitali, intese taglia-costi Antonio Iorio pag. 19 Una volta che la legge sulla collaborazione volontaria sarà pubblicata, il primo adempimento interesserà l’Agenzia delle Entrate, che, nei successivi 30 giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme, dovrà predisporre un provvedimento attuativo sulle modalità di presentazione dell’istanza di collaborazione, di pagamento dei relativi debiti tributari e di ogni altra modalità applicativa della procedura. Una volta noti i dettagli di questo provvedimento i contribuenti, per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014, potranno aderire alla procedura di rientro fino al 30 settembre 2015. È verosimile, tuttavia, che chi detiene disponibilità in Paesi inclusi nella black 1 Rassegna stampa del 6/12/14 list, per usufruire delle facilitazioni in tema di sanzioni previste dalle nuove norme, attenderà (fiducioso) l’eventuale stipula di un accordo tra tale Paese con l’Italia, che consenta un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’art.26 del modello di Convenzione Ocse. Tale accordo dovrà essere stipulato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Vi è poi un’altra variabile che condizionerà la piena operatività dell’istituto e interessa i contribuenti che hanno commesso reati tributari negli anni dal 2006 al 2009: l’approvazione del decreto delegato sulla riforma delle sanzioni penali tributarie. Falsi documenti senza copertura Antonio Iorio pag. 19 Nei confronti di chi aderirà alla collaborazione volontaria sarà esclusa la punibilità per i seguenti delitti tributari previsti dal D.Lgs. n.74/00: dichiarazione fraudolenta mediane utilizzazione di false fatture; mediante altri artifizi; dichiarazione infedele; omessa presentazione; omesso versamento delle ritenute; omesso versamento Iva. La non punibilità vale sia per coloro che si avvalgono della procedura per aver disponibilità estere, sia per i contribuenti che intendono sanare evasioni fiscali senza avere traferito all’estero le somme. Resta, invece, la perseguibilità per i reati di emissione di false fatture e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Circa l’emissione di false fatture va segnalato che chi dichiara tali documenti non viene punito; invece chi li ha emessi non potrà sanare la propria posizione. Inoltre, molte violazioni fiscali con costituzione di disponibilità estere vengono realizzate tramite l’emissione di false fatture o di sovrafatturazioni che, restando punite, sicuramente scoraggeranno l’adesione alla collaborazione Reddito di impresa Deducibile il sale & lease back Laura Ambrosi pag. 20 È deducibile e non è elusiva l’operazione del sale & lease back anche se consente un carico fiscale inferiore rispetto all’ordinario ammortamento del bene. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n.25758 depositata ieri. Versamenti Maltempo, sospesi i versamenti Ppag. 20 I Comuni della provincia di Foggia colpiti dal maltempo tra il 1° settembre e il 6 settembre 2014 e quelli toscani interessati dall’alluvione del 19 e 20 settembre scorso beneficeranno della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari. È quanto stabilito da due decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan. 2 Rassegna stampa del 6/12/14 RASSEGNA STAMPA del 6 dicembre 2014 Italia Oggi Accertamento La Cassazione frena sull’elusione fiscale Debora Alberici pag. 27 La Cassazione frena sull’elusione fiscale. Il fisco non può negare i benefici e le detrazioni quando reputa che la spesa atta dalla società sia antieconomica. Sono, infatti, deducibili i costi sostenuti per l’assistenza legale, in virtù di un contratto, e quelli per l’acquisto di beni, anche se non sembrano convenienti all’ufficio delle Entrate. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 25774 del 5 dicembre 2014, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Il caso riguarda una società che aveva speso molto denaro per pagare l’assistenza legale e per il riacquisto di torcitoi, a un prezzo, che era stato considerato dall’ufficio non troppo conveniente. Per questo l’amministrazione finanziaria aveva negato la detrazione. Dichiarazioni Il 730 non abbandona la carta Andrea Bongi pag. 27 Il 730 precompilato modifica il percorso della presentazione indiretta. Obbligo di delega per l’accesso al precompilato, nuove modalità e sanzioni sul visto di conformità e nuove regole sui controlli del fisco. Eccolo il quadro delineato dalla bozza delle istruzioni al modello 730 del 2015 nell’ipotesi in cui il contribuente si rivolga al Caf o a un professionista abilitato per la trasmissione della dichiarazione precompilata. In primo luogo il contribuente che si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve necessariamente conferire allo stesso apposita delega per l’accesso al sito internet delle Entrate dal quale scaricare il modello 730 precompilato. Oltre a tale delega, che rappresenta una delle novità della prossima stagione dei modelli 730, il contribuente dovrà fornire al Caf o al professionista anche, in copia, la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. L’articolo prosegue descrivendo l’iter previsto per il nuovo modello dichiarativo. Fiscalità internazionale Liechtenstein, arriva l’ok al Fatca pag. 27 Anche il Liechtenstein cede all’accordo Fatca (Foreign account tax compliance act). Entro e non oltre la fine del 2015 gli istituti di credito del paese saranno tenuti a trasmettere i dati dei loro clienti americani al fisco statunitense. Proprio ieri, infatti, il parlamento di Vaduz ha approvato la legge sull’applicazione della convenzione con gli Usa. Lavoro e previdenza Più incentivi all’orario flessibile Daniele Cirioli pag. 32 Tasse e contributi ridotti per il telelavoro. Se finalizzato a favorire la conciliazione fra tempi di lavoro e di vita familiare, infatti, godrà d’incentivi come ogni altra misura prevista con accordo collettivo, anche aziendale, incluso l’impiego di premi di produttività. Lo prevede, tra l’altro, il DDL sul Jobs act che mercoledì ha ricevuto il via libera 3 Rassegna stampa del 6/12/14 definitivo dal senato. È la quinta delega, l’ultima, a occuparsi di riformare la maternità, allo scopo di garantire un adeguato sostengo alle «cure parentali» (testo così modificato dalla camera, in sostituzione di «genitorialità»). In tutto la delega ha dieci punti di riforma, due in più rispetto al testo originario (aggiunti alla camera). Tra queste, una prevede l’incentivazione di accordi che promuovono forme flessibili dell’orario di lavoro e l’impiego di premi di produttività, allo scopo di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro. Il tetto di retribuzione pensionabile sale di 138 euro Leonardo Comegna pag. 32 Aumenta di soli 138 euro il tetto annuo di retribuzione pensionabile nel 2015. L’incremento è dovuto alla cosiddetta perequazione delle pensioni, che sulla base dell’inflazione 2014 è stata fissata in via provvisoria in uno 0,30%. Va ricordato che il tetto da considerare ai fini del calcolo delle pensioni (la quota retributiva riferita all’anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011) continua a esistere nella sua forma che possiamo definire di base, soglia oltre la quale si applicano aliquote di rendimento ridotte rispetto al 2%. Infatti, la legge n.297/1982 sancisce il principio secondo cui il limite della retribuzione pensionabile debba essere adeguato annualmente seguendo la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni. Maggiorando il tetto 2014 dello 0,30%, il plafond 2015 sale quindi da a 46.031 a 46.169 euro. Patrimoni Voluntary con binario dedicato Francesco Squeo pag. 25 È facile l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria. È quanto emerge da una prima analisi della modulistica di due pagine resa disponibile dall’Agenzia delle entrate. Le Entrate dovrebbero creare, similmente a quanto già accade per la procedura di ruling internazionale, un binario «dedicato» su cui far viaggiare le istanze telematiche, posto che parrebbe ormai superato il precedente approccio consistente nella consegna diretta ovvero mediante raccomandata A/R dell’istanza indirizzata all’UcifiI. Si disporrà di una ricevuta di avvenuto inoltro (che dovrebbe perciò valere quale «protocollo» dell’istanza di ammissione alla procedura che rappresenta, a tali fini, elemento di prova e come tale opponibile soprattutto ai fini dell’eventuale sopraggiungere di cause altrimenti ostative). Altro elemento di novità (rispetto alle bozze rese disponibili per la discussione sul sito delle Entrate nel febbraio scorso) è rappresentato dall’aver ora previsto che il soggetto istante (il richiedente) sia solo uno. Il calcolo a forfait conviene per un patrimonio statico Carlo Sallustio pag. 25 Rimpatrio dei capitali, il calcolo a forfait conviene se il patrimonio è statico. La chance del regime opzionale concerne il caso in cui la media delle consistenze detenute illecitamente all’estero non supera i due milioni di euro. In tal caso il contribuente può optare per la determinazione forfettaria dei redditi da assoggettare a tassazione con la determinando l’imponibile in misura pari al 5% del valore complessivo delle consistenze medie di fine anno e applicando sull’ammontare corrispondente l’imposta con l’aliquota del 27%. Il regime analitico potrebbe risultare più favorevole qualora le attività siano state gestite da un fondo comune di investimento, posto che in tal caso la tassazione analitica avverrebbe in base ad un’aliquota che, nel caso ad esempio dei fondi comuni armonizzati Ue, sarebbe del 12,5%. È dunque evidente che nel caso dei contribuenti «minimi», l’utilizzo del regime opzionale va ponderato caso per caso e che la scelta di tale regime non si lega tanto alla scelta di una tassazione più favorevole, ma piuttosto all’opportunità di semplificare la determinazione del quantum con l’ufficio. In sostanza, sta al contribuente optare per una tassazione più favorevole o per un meccanismo di calcolo semplice e di facile applicazione, suscettibile di ridurre gli imprevisti di una ricostruzione analitica che è comunque posta a carico del contribuente (e del suo consulente). Ravvedimento più conveniente Duilio Liburdi pag. 26 La voluntary disclosure è definitiva ma con scarsa convenienza nelle situazioni nelle quali sarà possibile accedere al ravvedimento operoso: dal 1° gennaio 2015, infatti, l’integrazione o la presentazione ora per allora del quadro 4 Rassegna stampa del 6/12/14 RW comporterà, per esempio, il fatto di non produrre nessuna documentazione. Che, certamente, potrà essere richiesta in tempi più lunghi ma implicherà una attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria che, invece, con la disclosure, è immediata. La vera variabile, sarà rappresentata dalla copertura di carattere penale mentre, sugli aspetti amministrativi, l’applicazione del provvedimento speciale di sanatoria ha una convenienza tutta da valutare e molte incognite pratiche legate all’approccio che sarà tenuto da parte dell’Amministrazione finanziaria. Sono queste le impressioni che si ricavano leggendo il testo del provvedimento sulla voluntary disclosure approvato ieri dal senato. Procedura off limits se sono iniziati accessi e verifiche Stefano Loconte e Ernesto Sellitto pag. 26 Voluntary disclosure off limits se sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate. È questa una delle conseguenze dell’approvazione, ieri, in senato del provvedimento che permetterà la regolarizzazione delle attività e dei capitali detenuti illecitamente all’estero. Con l’introduzione nel nostro ordinamento dell’art.5-quater del D.L. n.167/90, potranno accedere alla procedura di regolarizzazione tutti i soggetti destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale indicati dall’art.4 del D.L. n.167/90, ovvero: persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi. L’istanza di ammissione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2015, mentre le violazioni sanabili con la procedura di emersione saranno quelle commesse entro il 30 settembre 2014 (quindi quelle relative al periodo di imposta 2013). I periodi di imposta raddoppiano (otto o dieci anni) nel caso di patrimoni detenuti in paesi a fiscalità privilegiata. Viene esplicitamente prevista l’inapplicabilità di detto raddoppio al ricorrere congiunto di una serie di condizioni tra le quali: (i) il rilascio agli intermediari finanziari esteri (presso cui le attività sono detenute o trasferite) dell’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria; (ii) deposito di copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, insieme alla domanda di disclosure; (iii) stipula da parte dello stato estero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell’accordo. La procedura si concluderà con il pagamento di quanto dovuto in un’unica rata o, al massimo, in tre rate mensili. Reddito di impresa Per l’abuso di diritto il solo vantaggio non basta Debora Alberici pag. 27 La Cassazione fissa paletti stringenti sull’abuso del diritto. L’amministrazione non può contestare l’elusione sulla sola base di una vantaggio fiscale. È infatti legittima la scelta dell’azienda di sottoscrivere un contratto di sale and lease back con maxi rata iniziale per usufruire di una deduzione accelerata. Rilanciando l’importanza della libertà economica delle imprese, la Corte di Cassazione – sentenza n. 25758 del 5 dicembre 2014 – ha accolto gli ultimi tre motivi di ricorso presentati da una società. 5 Rassegna stampa del 6/12/14 L’INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA NEWS Direttori: SERGIO PELLEGRINO e GIOVANNI VALCARENGHI 6 DICEMBRE 2014 Accertamento Approvata la Voluntary disclosure (anche “nazionale”) di Nicola Fasano Adempimenti Elenchi Intrastat: obblighi fiscali e statistici di Sandro Cerato Casi controversi Occhio al visto quando la contabilità è tenuta da altri a cura del Comitato di redazione Contabilità Le scritture contabili quale fonte di informazione civilistica, fiscale e aziendale di Viviana Grippo Focus finanza La settimana finanziaria a cura della Direzione Investment Solutions - Banca Esperia S.p.A. Lavoro e previdenza Il Senato approva in via definitiva la Legge Delega Jobs Act di Luca Vannoni 6 Rassegna stampa del 6/12/14 RASSEGNA STAMPA del 8 dicembre 2014 Il Sole 24 ORE Accertamento L’anomalia nell’arbitraggio prova il «dividend washing» Gianluca Boccalatte pag. 24 Non è fondata la contestazione di un abuso del diritto con riferimento a operazioni di arbitraggio finanziario che rappresentano l’attività tipica di un intermediario finanziario, anche se queste operazioni vengono realizzate nella cosiddetta “stagione dei dividendi”. Questo il principio stabilito dalla CTP di Milano, con le sentenze 9582/41/14, 9583/41/14, 9584/41/14 e 9593/41/14. Contenzioso tributario Fideiussioni, il costo va rimborsato Marcello Maria De Vito pag. 24 La giurisdizione per le controversie relative al rimborso del costo delle fideiussioni prestate spetta alle commissioni tributarie in base al principio di concentrazione della tutela. È il principio statuito dalla CTR Lombardia, con la sentenza 4903/30/2014 depositata lo scorso 24 settembre, in linea con quanto affermato anche dalla CTP Vicenza 740/1/2014 del 10 novembre. Contraddittorio anche sul registro Roberta De Pirro e Giuseppe F. Lovetere pag. 24 Obbligo di confronto con il contribuente per valutare il mancato riconoscimento di valide ragioni economiche Le garanzie procedimentali previste dall’art.37-bis, d.P.R. 600/73 devono essere rispettate anche quando l’elusività di un’operazione è contestata ai fini dell’imposta di registro. In assenza di contraddittorio col contribuente l’avviso di liquidazione dell’Ufficio è nullo. A questa conclusione è pervenuta la CTR Lombardia (sentenza 5054/46/2014) intervenendo nuovamente sul tema della riqualificazione del conferimento di ramo d’azienda seguito dalla cessione delle quote di partecipazione come un unico negozio di cessione d’azienda Dichiarazioni Unico ai supplementari per rimediare agli errori Giacomo Albano pag. 22 Tre chance per rimediare da qui a fine anno al mancato invio o agli errori in dichiarazione: per la generalità dei soggetti, entro il 29 dicembre scade il termine di 90 giorni entro il quale si può presentare la dichiarazione “tardiva”, prevista dall’art.2, co.7, d.P.R. 322/98; per chi ha già presentato Unico, sempre entro il 29 dicembre può essere presentata la cosiddetta dichiarazione “rettificativa”, cioè l’integrativa a sfavore che arriva entro 90 giorni e che sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione originaria; per chi intende dedurre componenti negativi derivanti da errori contabili di competenza 2009, entro il 31 dicembre è il termine ultimo per presentare l’integrativa. La norma prevede che sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva l’applicazione della sanzione amministrativa (da 258 a 1.032 euro, aumentata fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili). La sanzione è tuttavia ridotta ad 1/10 del minimo se si accede all’istituto del ravvedimento operoso. La dichiarazione tardiva si differenzia dalla dichiarazione rettificativa (o integrativa a sfavore), disciplinata dal successivo co.8 dell’art.2 d.P.R. 322, in base al quale il contribuente può correggere errori e omissioni che hanno determinato un minor reddito o un minor debito d’imposta o un 7 Rassegna stampa del 8/12/14 maggior credito d’imposta, presentando una dichiarazione integrativa. La dichiarazione integrativa presuppone infatti che la dichiarazione originaria sia stata validamente presentata (nei termini, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza). Gli errori contabili si sanano compilando il quadro RS Chiara Capoccetti e Annalisa Vergati pag. 22 È il 31 dicembre 2014 il termine ultimo entro cui sarà possibile recuperare – tramite la presentazione di dichiarazione integrativa Unico 2014 – la deduzione di componenti negativi derivanti da errori contabili di competenza 2009 in applicazione della procedura descritta nella Circolare n.31/E/13. Rispetto ai soli componenti negativi di reddito, l’Agenzia ha stabilito che: qualora l’annualità oggetto di errore sia ancora emendabile, la deducibilità del costo dovrà essere riconosciuta mediante presentazione di dichiarazione integrativa a favore; nel caso di annualità non più emendabile (ma ancora suscettibile di accertamento) il costo sarà da considerarsi recuperabile mediante riliquidazione delle dichiarazioni dell’annualità viziata dall’errore e delle successive, fino a quella per la quale può essere presentata la dichiarazione integrativa a favore (ad oggi Unico 2014) in cui confluiranno le risultanze delle precedenti riliquidazioni. Remissione in bonis preclusa ai ritardatari Umberto Iannarilli pag. 22 Le dichiarazioni tardive, entro 90 giorni dal termine, si considerano validamente presentate, ma non rilevano ai fini della cosiddetta “remissione in bonis”. È questa una particolare forma di ravvedimento operoso, introdotto dall’art.2, co.1, del D.L. n.16/12 (convertito dalla L. n.44/12), che consente al contribuente, qualora sia in possesso dei requisiti sostanziali, di regolarizzare gli obblighi di preventiva comunicazione e, in generale, gli adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, necessari per poter fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Le società promosse all’esame di Gerico non sono di comodo pag. 23 Studi di settore salvagente per le società di comodo. Il positivo resoconto di Gerico può giocare un ruolo fondamentale per disapplicare legalmente le presunzioni previste dall’art.30 della L. n.724/94. Ecco perché nelle situazioni borderline, e in vista della chiusura d’anno, può essere utile simulare il risultato che scaturisce dall’applicazione dello studio di settore di appartenenza. Non sono di comodo le società che sono congrue e coerenti ai fini dell’applicazione degli studi di settore avendo a riferimento il periodo interessato. La causa di esclusione opera a 360 gradi e interessa sia le società che non superano il test sui ricavi, sia quelle in perdita sistematica. In base al provvedimento 87956/12, infatti, si può legittimamente disapplicare il regime presuntivo sulle società in perdita sistematica che sono congrue e coerenti ai fini degli studi di settore in almeno uno dei periodi d’imposta oggetto di monitoraggio. Occorre, dunque, comprendere cosa si intenda per soggetto «congruo e coerente». In pratica, se la società è coerente rispetto agli indici e si adegua in dichiarazione al valore puntuale calcolato da Gerico, è esclusa o disapplica il regime delle comodo. Inoltre, gli studi di settore sono strutturati per tenere conto della stagionalità (sulla base dei giorni di apertura) che caratterizza l’attività: questo elemento, nel riscontro della congruità e coerenza, può esonerare a livello legale dal regime presuntivo previsto le società non operative e in perdita sistematica in quanto non può essere apprezzato automaticamente in via preventiva (salvo ricorrere all’interpello disapplicativo) nel test di operatività e di redditività previsto dell’art.30 della L. 724/94 sulle società di comodo. Redditi diversi Demolizioni a rischio rettifica Laura Ambrosi pag. 21 A rischio di rettifica le vendite di fabbricati da demolire su terreni edificabili. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, in base ad un’interpretazione definita sostanziale, si verifica la vendita del terreno e non del fabbricato con la conseguenza che la relativa plusvalenza deve essere tassata in capo al venditore. In ipotesi di cessione di fab- 8 Rassegna stampa del 8/12/14 bricati posseduti da molto tempo (più di cinque anni) da parte di persone fisiche ad imprese che successivamente li demoliscono per costruire più appartamenti, l’Agenzia opera in genere una singolare ricostruzione ai fini fiscali. Secondo il dettato normativo, l’operazione non è imponibile: si tratta, infatti, di un fabbricato posseduto da più di cinque anni e pertanto, a prescindere dalla realizzazione di una plusvalenza, è il Legislatore ad averne esclusa la tassazione. Gli uffici delle Entrate, invece, con un’interpretazione “sostanziale” ritengono l’operazione tassabile: se la compravendita è relativa ad un immobile destinato alla demolizione, il corrispettivo pattuito non può che riferirsi al valore dell’area fabbricabile ed alle sue potenzialità edificatorie. Ne consegue l’applicazione della norma sulla cessione di aree edificabili, secondo la quale la plusvalenza è sempre tassabile a prescindere dal periodo di possesso. Negli anni i giudici di merito non hanno assunto un orientamento univoco in materia e da qui, verosimilmente, la decisione degli uffici di proseguire nelle contestazioni. Tuttavia la giurisprudenza di legittimità, pare interpretare la norma in modo favorevole al contribuente. Successione e donazione Quote sociali conferite al trust tassate con l’imposta fissa Marco Nessi pag. 24 È illegittima l’applicazione dell’imposta di successione e donazione in misura proporzionale in sede di conferimento del trust. Lo ha affermato dalla CTP di Lodi con la sentenza 164/01/2014. Tributi locali Terreni, rebus sui pagamenti Gian Paolo Tosoni e Gianni Trovati pag. 2 Arriverà in settimana la “soluzione” al pasticcio dell’Imu sui terreni che stanno perdendo l’esenzione riservata fino a ieri nei Comuni classificati come «montani» dall’Istat. Dopo un’ipotesi iniziale di un rinvio del problema a giugno, si è fatta strada la tesi di un rinvio più stretto, a gennaio, anche per l’impossibilità di trovare a fine anno coperture alternative per i 350 milioni che hanno finanziato una piccola parte del bonus Irpef 2014, e che il bilancio pubblico attende dai terreni ex montani. Dalla scelta finale del Governo dipende anche l’applicazione dei criteri per distinguere chi viene chiamato al pagamento e chi continua a esserne escluso. La bozza di decreto pubblicata dall’Economia individua tre diverse fasce altimetriche e per ciascuna prevede un diverso trattamento. Se il terreno è fra quelli per i quali è ancora prevista l’esenzione (dunque terreni situati in comuni di altezza superiore a 280 metri se posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap), e 600 metri per tutti gli altri), non si dovrà effettuare nessun versamento. Se, invece, il terreno rientra tra quelli soggetti a tassazione, le cose si complicano. Occorre sempre fare riferimento al titolare del diritto reale; se ad esempio un terreno posto a 300 metri di altezza è di proprietà di un coltivatore diretto ma l’usufrutto è a favore del padre pensionato, non iscritto all’Inps, non scatta l’esenzione. 9 Rassegna stampa del 8/12/14 RASSEGNA STAMPA del 8 dicembre 2014 Italia Oggi 7 Contabilità e bilancio Poste in valuta, se sono in euro varia il trattamento contabile Norberto Villa e Franco Cornaggia pag. 21 Poste in valuta al bivio: per individuare il comportamento contabile occorre distinguere tra poste monetarie e non monetarie. È questo il tratto distintivo di base che è utilizzato dal principio contabile Oic 26 per ripercorrere le regole di contabilizzazione delle operazioni e delle attività e passività in valuta estera. Il nuovo documento ha senza dubbio il pregio di rendere in modo chiaro ed efficace una materia contabile non di certo semplice. Contenzioso tributario Cartelle in allegato Nicola Fuoco pag. 13 Quando il contribuente eccepisce in giudizio l’omessa notificazione di cartelle di pagamento, Equitalia ha l’obbligo di allegare l’originale delle cartelle contestate o una copia integrale delle stesse, con attestazione di conformità all’originale. Non è sufficiente, di contro, produrre agli atti processuali l’estratto di ruolo, neppure se lo stesso viene asseverato dall’esattore come perfettamente conforme alle cartelle cui corrisponde, o delle semplici copie fotostatiche delle medesime. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 466/01/14 della CTP di Matera. Iva Omaggi non più tanto piccoli Franco Ricca pag. 10 Iva più generosa sugli omaggi aziendali. A partire da sabato 13 dicembre, il limite per la detassazione sale da 25,82 a 50 euro di costo unitario. Questo grazie all’art.30 del D.Lgs. n.175/14, che dopo quasi vent’anni ha aggiornato la soglia monetaria, allineandola a quella della deducibilità integrale nell’esercizio ai fini delle imposte dirette. La novità scatta proprio nel momento più importante della regalistica aziendale, coincidente con le feste di fine anno, anche se arriva troppo tardi per le molte imprese che hanno già effettuato gli acquisti. Analogo incremento è stato disposto anche in relazione alla soglia di detassazione delle prestazioni di servizi gratuite, che diventano imponibili solo se il valore supera 50 euro. Patrimoni Voluntary, impunità e sanzioni spingono l’ago della bilancia Stefano Loconte pag. 4 La voluntary disclosure è legge. Nessuna modifica rispetto al disegno di legge approvato precedentemente alla Camera. È innanzitutto confermata l’esclusione di punibilità per chi accede alla procedura di disclosure per tutti i reati tributari dichiarativi (compresi quelli fraudolenti) e l’omesso versamento di ritenute certificate e di Iva. Rimane escluso e dunque non sussiste copertura per il reato ex art.8 D.Lgs. n.74/00 in merito all’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Sul versante penale, è altresì esclusa la punibilità per il reato di riciclaggio ai sensi dell’art.648-bis c.p., per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ai sensi dell’art.648-ter c.p. nonché per il reato di autoriciclaggio ai sensi dell’art.648-ter1 c.p.. Anche dal punto di 10 Rassegna stampa del 8/12/14 vista delle sanzioni amministrative, sono evidenti i vantaggi che possono derivare dall’adesione. La valutazione ultima andrà compiuta caso per caso ma di certo, allo stato dell’arte, la collaborazione volontaria rappresenta l’ultima valida e opportuna occasione per il contribuente di regolarizzare definitivamente la propria situazione con il Fisco alla luce, si ricorda, del mutato scenario internazionale che vede finito il segreto bancario e automatizzato lo scambio di informazioni. Registro Niente sospensive legate ai disponenti Benito Fuoco pag. 13 In tema di imposta di registro, subordinare un atto di trasferimento al verificarsi di una condizione sospensiva, consente di rinviare gli effetti dell’imposizione. Tuttavia, quando la condizione espressa dipende dalla mera volontà del disponente, l’atto stesso non si considera sottoposto a condizione sospensiva, ma sconta le imposte immediatamente in misura proporzionale, al di là delle condizioni indicate dalle parti. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 5169/14 emessa dalla sezione 67ª della CTR della Lombardia. Comodato a vita ed esentasse Benito Fuoco pag. 13 Il comodato d’uso gratuito di un immobile, vita natural durante, inserito all’interno dell’atto di compravendita è pienamente legittimo e non sconta alcun tipo di tassazione. Deve essere annullata, di contro, la riqualificazione operata dal fisco che intenda tassare l’atto alla stregua di un diritto reale d’uso, con imposte di registro e ipocatastale in misura proporzionale. È quanto si legge nella sentenza n. 5426/64/14 della CTR di Brescia. Stabilità Minimi, per ricavi e compensi il limite diventa variabile Andrea Bongi pag. 8 Niente scritture contabili. Esclusione dall’Iva e dall’Irap. Reddito determinato su base forfettaria variabile a seconda del tipo di attività esercitata. Niente ritenute sui compensi riscossi e nessun obbligo in materia di studi di settore, spesometro e comunicazioni black list. Imposta sostitutiva in misura pari al 15% del reddito che può essere ridotto di un terzo per i primi tre anni, per le nuove attività. È il nuovo regime forfettario per le piccole imprese e i lavoratori autonomi, contenuto nella legge di Stabilità 2015, nel testo che ha superato l’esame della camera dei deputati. Il nuovo regime forfetario avrà decorrenza dal 1° gennaio 2015 e sostituirà gli attuali regimi esistenti destinati alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi (regime dei minimi, regime delle nuove iniziative produttive e regime contabile agevolato). L’introduzione del nuovo regime sta suscitando, proprio in questi giorni, notevole attenzione e interesse anche perché molti contribuenti devono valutare quali saranno i costi o gli eventuali benefici connessi al passaggio forzato al nuovo sistema di determinazione del reddito. 11 Rassegna stampa del 8/12/14 RASSEGNA STAMPA del 9 dicembre 2014 Il Sole 24 ORE Adempimenti Black list, invio cumulativo nel 2015 Matteo Balzanelli e Giorgio Gavelli pag. 39 Nuove regole sulle comunicazioni black list già applicabili per le operazioni effettuate a fine 2014. Pertanto, a meno di sorprese, gli addetti ai lavori non dovranno procedere agli invii relativi a novembre e dicembre (ovvero all’ultimo trimestre) perché le operazioni effettuate in tali periodi saranno indicate nella comunicazione annuale da inviare nel 2015. L’articolo 21 del D.Lgs. n.175/14 stabilisce che la comunicazione annuale e la soglia elevata a 10mila euro si applichino già alle operazioni dell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore, ossia sabato 13 dicembre 2014. Quindi le operazioni effettuate, o che devono ancora essere effettuate a fine di quest’anno, non sono più soggette alle vecchie regole. In particolare, gli operatori non sono tenuti a inviare né la comunicazione mensile su novembre (il cui invio scadrebbe alla fine di dicembre) né quella relativa a dicembre o all’ultimo trimestre (l’invio avrebbe dovuto essere effettuato entro gennaio). Sono le conclusioni a cui si perviene considerando l’effetto retroattivo a tutto il 2014 delle nuove disposizioni. In alcuni casi si dovranno comunicare anche per il 2014 operazioni prima escluse. C’è poi il nodo delle sanzioni sui mancati invii delle comunicazioni nei mesi 2014 anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. n.175/14. Il principio del favor rei e l’efficacia retroattiva della norma potrebbero portare a escluderne la sanzionabilità, in quanto la comunicazione annuale “assorbirebbe” anche le comunicazioni già presentate o che avrebbero dovuto essere presentate. Il provvedimento attuativo dovrà anche chiarire se nella comunicazione annuale sul 2014 sarà possibile escludere le operazioni già comunicate mensilmente o trimestralmente. Contabilità e bilancio Rimanenze valutate sui costi secondo la capacità produttiva Franco Roscini Vitalia pag. 42 La nuova versione dei principi contabili nazionali, dopo la revisione operata dall’Organismo italiano di contabilità, tiene conto anche dell’attuale contesto economico negativo. In molti documenti sono affrontati i problemi causati dalla crisi, offrendo la chiave di lettura e la soluzione dei problemi che devono essere affrontati da amministratori, sindaci e revisori e che, in relazione al bilancio, impongono sovente alcuni sacrifici. Per esempio, il principio contabile Oic 13, relativo alle rimanenze, affronta il problema dei criteri d’imputazione dei costi alle rimanenze, ben conosciuto da chi si occupa di contabilità industriale. I costi generali fissi di produzione sono ripartiti sui prodotti utilizzando percentuali prefissate basate sul volume di costi previsto per un livello normale di produzione, oppure sulla base di dati consuntivi, tenendo conto in quest’ultimo caso della capacità produttiva normale degli impianti. L’utilizzo della capacità produttiva normale degli impianti consente di imputare, nel conto economico, il costo della capacità non utilizzata. Il principio contabile vuole evitare che, distribuendo i costi in base a una produzione inferiore, siano attribuiti alle rimanenze e, pertanto, rinviati ai successivi esercizi, costi che, invece, devono essere imputati nel conto economico perché derivano da inefficienze: in tal ipotesi, infatti, le rimanenze sarebbero sopravvalutate. Nelle situazioni di crisi in cui la produzione si attesta permanentemente, ovvero “a regime”, su quantità inferiori a quelle degli esercizi precedenti, gli amministratori dovranno prendere le opportune decisioni ed effettuare una ristrutturazione che comporterà la conseguente riduzione dei costi e, in alcuni casi, anche l’applicazione del principio contabile Oic 9, come illustrato di seguito. 1 Rassegna stampa del 9/12/14 Fallimentare Le società in house possono fallire Giovanni Negri pag. 44 Anche le società in house possono fallire. L’assoggettabilità alle procedure fallimentari deriva dallo spostarsi del baricentro della legislazione culminato con la spending review. Un risultato coerente con il progressivo ridimensionarsi della partecipazione statale nell’esercizio dell’attività d’impresa, seguita anche alla soppressione del ministero delle Partecipazioni statali. In questi termini si sofferma il Tribunale di Palermo, con sentenza del 13 ottobre, nell’arrivare a dichiarare lo stato di insolvenza di una società per azioni il cui oggetto era la riorganizzazione le modalità di gestione del servizio di smaltimento rifiuti attraverso la presa in carico della raccolta, trasporto, smaltimento e riciclaggio. Fiscalità internazionale La Svizzera “apre” al rientro Alessandro Galimberti e Lino Terzilli pag. 8 Un accordo che dimezza la prescrizione fiscale - da 10 anni (Paese black-list) a cinque (paese limitatamente white) - favorisce chi rimpatria e, sotto certi aspetti, penalizza l’Italia che incasserebbe l’Irpef (il grosso della partita fiscale) solo a partire dall’annualità 2010. La legge sulla voluntary disclosure, votata definitivamente dal Senato giovedì scorso e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha un paragrafo che, pur nella sua genericità, nasce per agevolare specificamente il rientro dalla Svizzera (dove sta l’85% del “nero” in fuga dall’Italia). Un paragrafo molto chiaro: se lo stato «a regime fiscale privilegiato» entro due mesi dall’entrata in vigore della legge sulla voluntary disclosure «stipula» con Roma un accordo «che consenta un effettivo scambio di informazioni», le sanzioni da monitoraggio fiscale scendono al minimo, 3% sul capitale. Non solo: la prescrizione fiscale (che si definisce «accertamento») scende da 10 a 5 anni. Quindi, a queste condizioni, un patrimonio costituito per esempio nel 2008 passerebbe indenne dal 45% di tasse, Irpef + locali. La norma non consentirà comunque operazioni dell’ultim’ora: nello scambio automatico di informazioni del futuro accordo saranno compresi «anche elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la stipula e quella di entrata in vigore». Sul versante svizzero la fiducia certo non manca: «In sessanta giorni l’accordo ci sarà». La residenza all’estero non coprirà più segreti Marco Bellinazzo e Davide Rotondo pag. 8 Il cerchio contro l’evasione fiscale internazionale e i paradisi off shore si sta stringendo mese dopo mese rendendo le procedure di voluntary disclosure sempre più appetibili per evitare o ridurre i rischi di sanzioni gravi. L’insieme di accordi bilaterali e piattaforme multilaterali fondate sul Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) e lo scambio automatico dei dati multilaterale tra le Autorità fiscali – Crs (Common Reporting Standard) infatti stanno rapidamente abbattendo le barriere, i vincoli e le inerzie politiche che finora riducevano significativamente la probabilità di essere intercettati. L’efficacia dello scambio automatico dei dati è forse ad oggi conosciuto appieno ai soli intermediari impegnati nelle attività di adeguamento. Le autorità fiscali riceveranno dagli intermediari finanziari (banche,assicurazioni, fondi di investimento) operanti sul proprio territorio i dati anagrafici e finanziari di tutti i clienti con residenza fiscale estera, “scambiandoli” con le altre Autorità fiscali dei paesi aderenti. Ciò consentirà la localizzazione e ricostruzione puntuale dei capitali investiti all’estero. Niente accordo sulla Tobin tax Marco Bellinazzo pag. 10 La Tobin tax si allontana. Non ci sarà, infatti, un accordo tra gli undici paesi della cosiddetta “cooperazione rafforzata”, tra cui Italia, Francia e Germania, sull’introduzione di un prelievo sulle transazioni finanziarie. Accordo che era stato annunciato nei mesi scorsi per la fine dell’anno. L’indicazione è arrivata da fonti della presidenza italiana della Ue, secondo le quali, ci sono «dubbi sostanziali sulla possibilità di un’intesa, mentre si tratta di consegnare il dossier alla prossima presidenza». 2 Rassegna stampa del 9/12/14 Iva Lettere d’intento con le vecchie regole Matteo Balzanelli e Giorgio Gavelli pag. 39 Lettere d’intento ancora con le vecchie regole per questo ultimo scorcio di 2014. L’impossibilità pratica di applicare le nuove disposizioni (art.20 del D.Lgs. n.175/14) nei tempi statuiti dal Legislatore porta, di fatto, a riconoscere ancora efficacia ai comportamenti con la disciplina pre-modifiche, anche per evitare di bloccare le operazioni con l’estero. Le nuove norme si applicano «alle dichiarazioni d’intento relative ad operazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015». Materialmente, però, è impossibile dato che la stessa disposizione prevede un provvedimento attuativo dell’Agenzia da emanare entro il 13 marzo 2015 e occorre rispettare l’articolo 3 dello Statuto del contribuente (L. n.212/00), in base al quale «in ogni caso» le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti con scadenza fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione. Solo quando tutti gli elementi per l’applicazione della nuova disciplina saranno perfezionati ed efficaci (compresi software, specifiche tecniche e istruzioni), le norme ridisegnate saranno operative e le comunicazioni cambieranno mittente. L’Agenzia dovrà anche chiarire se le precedenti comunicazioni manterranno efficacia o se verrà richiesto di ripresentarle sulla base delle nuove procedure. La prima soluzione sarebbe sicuramente più semplice anche se, di fatto, comporterebbe che per tutto l’anno 2015 sarebbero possibili cessioni non imponibili basate su dichiarazioni d’intento trasmesse secondo le regole precedenti. Se questa fosse l’opzione prescelta dal provvedimento, andrebbe specificato quali operazioni derivanti da dichiarazioni d’intento andranno riepilogate nel modello Iva 2016: tutte o solo quelle trasmesse dal cessionario. Lavoro e previdenza Disciplinari, così cambia la reintegra Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci pag. 6 Niente più richiamo alle declaratorie dei contratti collettivi nazionali per individuare i casi di licenziamenti disciplinari che possono dare luogo alla reintegra. La tutela reale scatterà solo con riferimento all’insussistenza del fatto materiale grave. Si stanno completando i tasselli del testo del D.Lgs. sul contratto a tutele crescenti per i neo assunti, con la nuova disciplina sui licenziamenti, che andrà al CdM della prossima settimana (ma non è esclusa un’accelerazione già per dopodomani) per essere subito dopo sottoposta al parere delle commissioni Lavoro di Senato e Camera. Attualmente, per effetto della legge Fornero, la reintegra nei licenziamenti disciplinari scatta in due ipotesi: se il fatto contestato non sussiste, oppure se rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa (cioè la sospensione del rapporto di lavoro invece del licenziamento) sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari. Investigazioni lecite contro i furti Angelo Zambelli pag. 43 È lecito l’impiego di investigatori privati per la tutela del patrimonio aziendale. Con la sentenza n.25674 del 9 ottobre 2014, depositata il 4 dicembre, la Corte di Cassazione è di nuovo intervenuta sul tema del controllo effettuato dal datore di lavoro tramite le agenzie di investigazione al fine di tutelare il patrimonio aziendale. Marittimi, contratti a tempo formato Ue Pietro Verna pag. 43 Il contratto di lavoro marittimo a tempo determinato disciplinato dall’art.326 del codice della navigazione non viola la direttiva 1999/70/Ce, recepita dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n.368; spetta, tuttavia, al giudice italiano esaminare che i presupposti per l’applicazione e l’effettiva attuazione di tale articolo costituiscano una misura adeguata per prevenire l’utilizzo abusivo di rapporti di lavoro a tempo determinato. È il principio enunciato dalla Corte di giustizia Ue (Cause riunite C-362/13; C-363713; C-407/13) e al quale la Corte di Cassazione dovrà attenersi allorché dovrà pronunciarsi sui ricorsi proposti da alcuni marittimi avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Messina aveva respinto la richiesta di dichiarare nulli i contratti di lavoro a termine stipulati con una compagnia di navigazione operante nello Stretto di Messina. 3 Rassegna stampa del 9/12/14 Riscossione L’opera “paga” il fisco ma a prezzi stracciati Guglielmo Saporito pag. 44 I debiti tributari possono essere saldati cedendo opere d’arte, ma occorre intendersi sul valore delle opere. Fa chiarezza il Tar Lazio (sentenza 4 dicembre 2014 n.12266), dando peso alle stime dei tecnici del fisco. Le norme di riferimento sono quelle sulle imposte dirette (art.28-bis d.P.R. n.602/73), con princìpi applicabili anche a quelle di successione (art.39 del D.Lgs. n.346/90). Stabilità Nuovo regime dei minimi con prelievo più pesante Marco Mobili e Giovanni Parente pag. 7 Rischio flop per il nuovo regime dei minimi. Uscire dalla tassazione ordinaria per entrare in quella forfettizzata prevista dalla legge di Stabilità (nella versione approvata dalla Camera e ora all’esame del Senato) si potrebbe rivelare una scelta perdente per gran parte delle partite Iva. Soprattutto per colpa di un aggravio del carico fiscale. A conti fatti, almeno stando alle simulazioni dell’osservatorio permanente della Cna, i vantaggi assicurati a piccole imprese e professionisti dalla semplificazione degli adempimenti verrebbero azzerati dalla tassazione sostitutiva fissata al 15% e da una forfettizzazione dei costi indicata nei coefficienti di redditività. Nel maggior numero dei casi la forfettizzazione porterebbe a un aumento delle imposte rispetto al regime ordinario (quello con aliquote Irpef progressive e con prelievo Irap). I benefici fiscali in termini di riduzione del carico impositivo si avrebbero solo per volumi di ricavi dichiarati nel nuovo regime forfettario superiori a 35mila euro. Tributi locali Prima casa, regole Imu per pagare la Tasi Maurizio Bonuzzi pag. 40 Il 16 dicembre quasi 23 milioni di soggetti proprietari della casa in cui risiedono saranno chiamati al pagamento della Tasi. Ma procediamo con ordine partendo dalla definizione di abitazione principale che è la stessa dell’Imu. Si tratta dell’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ne discende che in caso di utilizzo di più unità abitative, il contribuente dovrà scegliere quale di esse considerare abitazione principale con conseguente esclusione dall’Imu e assoggettamento, nella generalità delle situazioni, alla Tasi. In presenza di coniugi non separati ma con residenze diverse in due unità abitative possedute dagli stessi soggetti, occorre distinguere a seconda che i due immobili siano, o meno, nello stesso Comune. Nella prima ipotesi, solo uno dei due fabbricati sarà considerato abitazione principale sulla base della scelta operata dai contribuenti. Nella seconda eventualità, invece, entrambi sono abitazioni principali. Le stesse regole previste per il calcolo della Tasi dovuta per l’abitazione principale trovano applicazione anche alle pertinenze di cui all’art.817 cod. civ., si ritiene però, con le stesse limitazioni previste per l’Imu. Dai comodati ai coniugi assegnatari slalom di regole per le assimilazioni Maurizio Bonuzzi pag. 40 La legge individua alcune fattispecie che non potrebbero essere definite abitazioni principali in senso stretto, in quanto il possessore dimora e risiede altrove oppure è un soggetto diverso dall’utilizzatore. Si tratta degli immobili “assimilati” (per legge o per regolamento comunale) all’abitazione principale, ai quali si applicano tutte le regole previste per quest’ultima tipologia immobiliare, ma con la peculiarità, tipica della Tasi, che ogni qualvolta l’alloggio è occupato da un soggetto diverso dal proprietario egli è tenuto al pagamento della tassa nella misura prevista dal Comune (tra il 10 e il 30%) mentre il proprietario deve versare la restante parte. In assenza di un’esplicita previsione comunale si applicherà la ripartizione di 10% (occupante) e 90% (possessore). Si parla di assimilazioni comunali con riguardo ai fabbricati concessi in uso gratuito a figli/genitori che li adibiscono ad abitazione principale, alle case di proprietà o in usufrutto di anziani e disabili lungodegenti, agli appartamenti dei cittadini italiani residenti all’estero purché, in entrambi i casi, gli immobili non siano locati. 4 Rassegna stampa del 9/12/14 Su capannoni sconti Imu calcolati “per cassa” Luigi Lovecchio pag. 41 Dalla deducibilità dal reddito d’impresa alla disciplina dei fabbricati D, passando dall’esenzione dei fabbricati merce. Sono numerose le questioni che attraversano il mondo degli immobili d’impresa nel contesto dell’Imu. A partire dal 2013, l’Imu è diventata deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito di lavoro autonomo. Si ricorda invece che l’Ici è stata sempre indeducibile. La deduzione era del 30% nel 2013 e a partire da quest’anno è diventata del 20% dell’imposta. La deduzione riguarda i soli immobili strumentali delle imprese e degli esercenti arti e professioni. In assenza di limitazioni nella legge, il diritto compete sia per i beni strumentali per destinazione sia per quelli strumentali per natura. La deduzione opera per cassa, per quanto attiene alle imprese, come prevede l’art.99 Tuir. Per gli immobili dei professionisti l’applicazione del criterio di cassa discende invece dalle regole generali relative al reddito di lavoro autonomo. Il criterio di cassa comporta pertanto che l’imposta versata in ritardo, ad esempio, nel corso del 2014 ma riferita al 2013 sia deducibile dal reddito dell’anno in corso, nel limite del 20% dell’ammontare. È ugualmente detraibile l’Imu afferente ad accertamenti del Comune, pagata sempre con riguardo ad immobili strumentali. Gli immobili merce delle imprese costruttrici, non locati, sono esenti da Imu. La previsione agevolativa non pone alcuna condizione in ordine alla natura giuridica dell’impresa, che può dunque essere sia individuale che societaria. Non è inoltre richiesto che l’impresa abbia per oggetto esclusivo o principale la costruzione di immobili, essendo sufficiente allo scopo che la stessa risulti come costruttore del bene del quale si chiede l’esenzione. Nessuna esenzione per la Tasi sui fabbricati invenduti dai costruttori Luigi Lovecchio pag. 41 Il trattamento degli immobili d’impresa ai fini della Tasi deve prendere le mosse dal fatto che nella nuova imposta non valgono le agevolazioni Imu, se non sono espressamente richiamate. Ne consegue che per i fabbricati merce delle imprese costruttrici non opera alcuna esenzione da imposta. Questi immobili quindi potranno essere assoggettati al tributo nella misura massima del 2,5 per mille, salva la possibilità dei Comuni di elevare questa aliquota fino al 3,3 per mille, a condizione di deliberare agevolazioni per l’abitazione principale. La Tasi è deducibile per gli immobili merce e per i beni strumentali, per natura o per destinazione, che concorrono alla formazione del reddito d’impresa secondo gli ordinari criteri dei costi e dei ricavi d’esercizio. L’imposta non è invece deducibile per gli immobili abitativi immobilizzati per i quali, in ragione dell’assoggettamento a imposizione con i criteri catastali, vige il divieto di deduzione dei costi e delle spese previsto dall’art.90, co.2, del Testo unico delle imposte sui redditi. Imu e terreni montani, in Gazzetta il decreto in attesa di proroga Gianni Trovati pag. 42 Mentre il Governo studia la proroga, arriva sulla «Gazzetta Ufficiale» di sabato 6 dicembre il decreto con cui i ministeri di Economia, Interno e Politiche agricole cambiano i criteri di esenzione Imu dei terreni ex montani e chiamano i contribuenti a pagare entro il 16 dicembre. Si tratta di un paradosso solo apparente, in realtà un corto-circuito inevitabile per un problema lasciato “maturare” per troppo tempo e ora al centro di un tentativo di salvataggio in extremis: la pubblicazione del decreto, infatti, non poteva essere stoppata, perché in ballo ci sono i 350 milioni già utilizzati per coprire una parte del bonus da 80 euro ai lavoratori dipendenti nel 2014, e per scrivere una proroga occorre che l’obbligo da rinviare sia in vigore. Il rinvio dovrebbe arrivare da un decreto in lavorazione per il prossimo CdM, in programma giovedì prossimo, ma la partita è ancora in attesa della decisione politica definitiva. 5 Rassegna stampa del 9/12/14 RASSEGNA STAMPA del 9 dicembre 2014 Italia Oggi Contenzioso tributario Contenzioso, l’esperienza intesa in senso rigoroso pag. 25 Il ricorso alle nozioni di comune esperienza, comportando una deroga al principio dispositivo e del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 22950 del 29 ottobre del 2014. Iva Più difficile la prova della frode carosello Debora Alberici pag. 25 Più difficile la prova della frode carosello. Il fisco non può infatti negare la detrazione Iva, contestando l’emissione di fatture soggettivamente inesistenti, se non fornisce la dimostrazione certa della connivenza del cliente. Non è infatti sufficiente provare che il fornitore è una cartiera. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 25779 del 5 dicembre 2014, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Rifiuti, sulla Tia1 non si applica l’Iva Sergio Trovato pag. 25 L’Iva non può essere applicata a un’entrata tributaria. Dunque, è illegittima la richiesta di versamento dell’Iva sulla tariffa d’igiene ambientale contenuta nell’avviso di pagamento emanato dal comune. Lo ha stabilito la CTR di Bari, sez. staccata di Lecce (XXIV), con sentenza 2306 del 13/11/2014. Lavoro e previdenza Nuova cig, partono i versamenti Daniele Cirioli pag. 29 Appello Inps sui contributi arretrati al fondo di solidarietà residuale. Scade il 16 dicembre, infatti, il termine per versare i contributi dei mesi da gennaio a settembre, senza applicazione di sanzioni e interessi. Interessati i datori di lavoro con più di 15 dipendenti e appartenenti a settori esclusi dalla disciplina dell’integrazione salariale, per i quali non sia ancora operante un proprio fondo di solidarietà. La retribuzione imponibile sale a 1.241 euro Leonardo Comegna pag. 29 Dal mese di gennaio la retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale sale a 1.241 euro mensili. Il valore utile per il 2015 è frutto dell’aggiornamento Istat (stimato in un più 0,3%). Patrimoni Capitali, calcoli sulle sanzioni Carlo Sallustrio pag. 26 Per la voluntary disclosure il vero vantaggio sta nella riduzione delle sanzioni. Nella valutazione delle opzioni che il legislatore italiano ha inteso prospettare al contribuente che intende avvalersi della voluntary disclosure, 6 Rassegna stampa del 9/12/14 emerge chiaro lo scopo della procedura che, sulla falsariga di quanto avviene in altri Paesi europei (per esempio: Germania, Francia, Belgio) non si configura affatto come un condono ma come un mezzo per incentivare il ravvedimento e il comportamento trasparente e collaborativo di chi in passato ha sbagliato. Registro Mediazione con fisco ad hoc Valerio Stroppa pag. 25 Gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione di beni immobili scontano una tassazione «combinata». L’imposta di registro si applica nella misura del 9 o 2% prevista dall’art.1 della Tariffa allegata al d.P.R. n.131/86, con un minimo di 1.000 euro. Vige però un’esenzione dal prelievo proporzionale se il valore del bene non supera i 50 mila euro. La base imponibile va determinata con riferimento al valore del bene alla data dell’accordo stesso e non al momento dell’inizio del possesso ventennale. L’accordo dovrebbe essere esente dall’imposta di bollo, dalla tassa ipotecaria e dai tributi speciali catastali. Se l’usucapito è un soggetto passivo Iva, infine, l’accordo potrebbe essere considerato rilevante ai fini Iva quale destinazione del bene a finalità estranee all’impresa o all’esercizio di un’arte o professione (se il bene era stato in precedenza acquistato operando la detrazione dell’imposta). È quanto afferma il Consiglio nazionale del notariato nello studio n. 156-2014/T, che affronta il tema della tassazione dell’accordo conciliativo che accerta l’usucapione di beni immobili. Tributi locali Imu terreni, rinvio con decreto Francesco Cerisano pag. 27 Sulla proroga dell’Imu agricola si avvicina il giorno della verità. I proprietari dei terreni montani sapranno entro la fine di questa settimana se lo slittamento della rata di dicembre, finora solo annunciato dal governo, sarà in formato mini (fino a fine gennaio) o maxi (fino al 30 giugno). Il governo dovrà intervenire con un decreto legge per formalizzare la proroga visto che un emendamento ad hoc alla legge di stabilità non sarebbe utile, dati i tempi della sessione di bilancio che sicuramente andranno oltre la scadenza del 16 dicembre. La data della proroga chiarirà chi alla fine l’avrà spuntata nel braccio di ferro che vede al momento contrapposto il governo e la Ragioneria dello stato. 7 Rassegna stampa del 9/12/14 L’INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA NEWS Direttori: SERGIO PELLEGRINO e GIOVANNI VALCARENGHI 9 DICEMBRE 2014 Accertamento Disclosure definitiva: conviene fare alcune valutazioni? di Giovanni Valcarenghi Enti non commerciali Attività commerciale ed elusione fiscale: quale sorte per le ASD? di Guido Martinelli e Mattia Cornazzani Fisco internazionale I non residenti sono sostituti di imposta? di Ennio Vial e Vita Pozzi Imposte sul reddito L’ammortamento non è contestabile se sono decorsi i termini di Fabio Landuzzi Iva Limiti allo sdoppiamento dell’operazione intra-UE con clienti non VIES di Marco Peirolo Organizzazione studio Strane creature di Michele D’Agnolo 8 Rassegna stampa del 9/12/14
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